La riforma del codice del consumo dopo il recepimento della direttiva sui diritti dei consumatori

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1 La riforma del codice del consumo dopo il recepimento della direttiva sui diritti dei consumatori a cura dell Avvocato Marco Maglio DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21 Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033) (GU Serie Generale n.58 del ) Avvocato Marco Maglio

2 Gli obiettivi della direttiva e della riforma La Direttiva 83/2011 mira a raggiungere una reale armonizzazione dei diritti dei consumatori in Europa attraverso la predisposizione di regole comuni a tutti i Paesi. Gli obiettivi della riforma sono: Riequilibrare l'assimmetria informativa tra impresa e consumatore Estendere il diritto di ripensamento di chi acquista beni o servizi fuori dai locali commerciali e a distanza Introdurre l'obbligo di forma scritte nei contratti a distanza 2

3 I problemi effettivi E' sufficiente aumentare i diritti dei consumatori per garantire un rapporto equilibrato tra chi compra e chi vende prodotti? Le norme che impongono obblighi crescenti a carico delle imprese sono norme efficienti? Sono norme che distribuiscono correttamente le risorse per migliorare l'efficienza del mercato o creano vincoli che limitano l'autonomia negoziale? 3

4 I problemi effettivi I diritti sono gratis? Hanno un costo (economico e sociale)? Chi sopporta questo costo? Quali garanzie hanno i consumatori che i costi dei loro diritti non siano scaricati sul prezzo finale di vendita dei beni? 4

5 Il punto di partenza: norme comunitarie La direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. La direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"). La direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori 5

6 Il punto di partenza: norme italiane Il Codice del Consumo D. lgs. 206/2005 Già modificato da Decreto legislativo n 221 che ha recepito le direttive 2002/65, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, e 2005/29, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti fra professionisti e consumatori. La riforma del Decreto Legislativo n. 21 che ha recepito la direttiva 83/2011/UE sui diritti dei consumatori 6

7 Le nuove regole La riforma: Sostituisce l attuale Capo I, Titolo III, Parte III, del Codice del Consumo rubricandolo «Dei diritti dei consumatori nei contratti» (artt ). Modifiche Sostanziali: (Novella degli artt ); Modifiche Procedurali (art. 66) Entra in vigore dal 13 giugno 2014 e si applica ai contratti conclusi dal 14 giugno

8 Le nuove regole A chi si rivolgono Al «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Al «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto. 8

9 Le nuove regole Ambito di applicazione Le nuove regole si applicano ai contratti tra professionisti (privati o pubblici) e consumatori (le micro-imprese non sono assimilate a consumatori) e ai contratti per la fornitura di servizi acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento. Non si applicano ad alcune tipologie di contratti (il credito al consumo, i contratti a distanza di servizi finanziari, la multiproprietà, ai contratti turistici, ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali «in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro» 9

10 Le nuove regole Ambito di applicazione Le nuove regole si applicano ai: contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali contratti negoziati fuori dei locali commerciali contratti a distanza 10

11 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali Prima che il consumatore sia vincolato ha diritto di ricevere le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, a) le caratteristiche principali dei beni o servizi b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in cui e' stabilito e il numero di telefono c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte; 11

12 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali d) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista; e) l'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali; f) la durata del contratto, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto; 12

13 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali Prima che il consumatore sia vincolato il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: le caratteristiche principali dei beni o servizi l'identita' del professionista; l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui 13

14 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' indirizzare eventuali reclami il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o le modalita' di calcolo del prezzo e, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; 14

15 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi; le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso nonche' il modulo tipo di recesso; l'informazione che il consumatore dovra' sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; 15

16 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali se non e' previsto un diritto di recesso l'informazione che il consumatore non beneficera' di un diritto di recesso o le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni; se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; l'esistenza di codici di condotta pertinenti e come possa esserne ottenuta copia 16

17 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; la possibilita' di servirsi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione incombe sul professionista. 17

18 I codici di condotta "codice di condotta" è un accordo o una normativa che non e' imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici. Diventa obbligatorio informare il consumatore dell'esistenza di codici di condotta pertinenti e come possa esserne ottenuta copia. 18

19 Requisiti formali per i contratti a distanza Vengono introdotti obblighi di forma per dare validità al contratto a distanza. Nei contratti che devono essere conclusi con mezzi di comunicazione elettronica: il pulsante o il link tramite il quale effettuare l ordine devono indicare chiaramente che il consumatore si obbliga a pagare una somma di danaro (es. «ordine con l obbligo di pagare») - in caso contrario il consumatore non è vincolato al contratto ; 19

20 Requisiti formali per i contratti a distanza Contratti che devono essere conclusi per telefono: il professionista deve confermare l offerta al consumatore il quale è «vincolato solo dopo aver firmato l offerta o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica». Inoltre, dette conferme possono essere effettuate anche su supporto durevole previo consenso espresso del consumatore Il venditore fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l esecuzione del servizio abbia inizio. 20

21 Il diritto di recesso Oggi il diritto di recesso è esercitabile entro 10 giorni dal ricevimento del prodotto. Con la riforma è stata introdotta una modifica dei termini a favore del consumatore (termine esercizio diritto: 14gg da conclusione contratto/possesso fisico dei beni; termine rimborso 14gg; termine restituzione merce 14gg dal recesso); Obbligo del professionista di informativa sulle condizioni, termini e procedure per esercitare il recesso. 21

22 Il diritto di recesso In caso di violazione dell obbligo informativo da parte del professionista: i) termine recesso = 12 mesi + 14 gg; ii) il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni; iii) il consumatore non deve sostenere alcun costo per la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas, elettr. e teleriscald. durante il periodo di recesso Forma per esercitare il recesso: dichiarazione esplicita o modello tipo 22

23 Il diritto di recesso Il periodo di recesso scade dopo quattordici giorni a partire: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita di prodotti, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni. 23

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27 Il diritto di recesso Effetti del recesso L esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti: a)di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; Oppure: b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un offerta sia stata fatta dal consumatore. 27

28 Il diritto di recesso Obblighi a carico del consumatore A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto. 28

29 Diritti dei consumatori Termini di Consegna Salvo che le parti abbiano concordato altrimenti in merito al termine di consegna, il professionista consegna i beni mediante il trasferimento del possesso o del controllo fisico dei beni al consumatore senza indebito ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla conclusione del contratto. Se il professionista non adempie all obbligo di consegna dei beni entro il termine, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il professionista non consegna i beni entro detto termine supplementare, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto. 29

30 Il passaggio del rischio nella vendita del prodotto Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Tuttavia, il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto dei beni e il vettore scelto non è stato proposto dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore. 30

31 Divieto di meccanismi di opt-out e caselle preselezionate E' richiesto il consenso espresso prima della nascita del vincolo contrattuale per prestazioni accessorie che richiedono un pagamento supplementare rispetto al corrispettivo dovuto per la prestazione principale del contratto (espresso opt-in da parte del consumatore). Nei contratti conclusi via web viene il divieto di utilizzare caselle preselezionate riferite ai servizi supplementari; (Esempio: prodotti assicurativi collegati all acquisto di un biglietto di viaggio). Il consumatore deve essere lasciato libero di scegliere di selezionare o no le caselle in piena autonomia e solo come espressione di una sua scelta libera e non condizionata. 31

32 Tutela amministrativa e giurisdizionale Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato La riforma attribuisce all Autorità gli stessi poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche commerciali scorrette: l Antitrust potrà dunque comminare sanzioni fino a 5 milioni di euro alle imprese che non rispettano la nuova normativa. Autorità Giudiziaria Ordinaria e Organismi di conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio. Foro inderogabile del consumatore 32

33 Entrata in vigore Il 13 giugno 2014: le nuove norme si applicano ai contratti conclusi dopo tale data. Vedremo dopo questa data se queste nuove norme sono davvero efficienti. Sarà utile analizzare l'uso concreto delle regole giuridiche e il loro effetto sui prezzi di vendita. Sarà interessante vedere se l'aumento dei diritti aumenterà la fiducia dei consumatori o genererà maggior conflittualità. 33

34 Le norme efficienti. Diceva Vilfredo Pareto il sistema economico più efficiente è quello che realizza un'allocazione di risorse tale per cui non sia possibile migliorare ulteriormente la condizione di un individuo senza peggiorare quella di un altro. I giuristi, interpretando queste norme, faranno bene a ricordare che il vero obiettivo dei diritti dei consumatori dovrebbe essere proprio questo. 34

35 Per informazioni e aggiornamenti sui prossimi sviluppi Per quesiti e richieste di assistenza: info@maglio.eu 35

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