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1 La Commissione di Garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è nuovamente intervenuta, con delibera che si riporta in calce, in tema di sciopero generale sul quale si era già pronunciata con la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, che viene ora integrata in tema di comunicazione della proclamazione dello sciopero generale e di intervallo minimo tra più astensioni collettive. Riteniamo utile, per una completa consultazione della tematica, riportare in calce le due delibere. Integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di comunicazione della proclamazione dello sciopero generale agli "Osservatori" previsti da accordi e regolamentazioni provvisorie e in tema di intervallo minimo tra più astensioni collettive. A seguito di quanto deliberato nelle sedute del 30 aprile 2004 e dell'8 marzo 2007, ad integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, valgono i seguenti principi: a) la proclamazione dello sciopero generale deve essere inviata, da parte delle Confederazioni, anche agli Osservatori previsti da accordi e regolamentazioni provvisorie; b) nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, proclamati sia prima che dopo la proclamazione dello sciopero generale, ai fini dell'applicazione della regola di rarefazione, si deve far riferimento all'intervallo minimo di dieci giorni tra le due astensioni e non tra effettuazione e proclamazione; c) nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, ai fini del rispetto della regola di rarefazione, la valutazione del possibile impatto può essere effettuata con riferimento agli scioperi proclamati sia prima che dopo lo sciopero generale. Deliberazione: 03/134 del 24 settembre Adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali (pos ) PREMESSO 1. che il tema delle modalità di partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali è da tempo all attenzione della Commissione di garanzia; 2. che detto tema ha acquisito peculiare rilevanza dopo l entrata in vigore della L., che ha introdotto gli obblighi dell intervallo minimo da rispettare tra diverse azioni di sciopero e del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione; 45

2 3. che la Commissione di garanzia, in assenza di espliciti riferimenti legislativi, si è trovata nella necessità di valutare se, tenuto conto della peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali del fenomeno dello sciopero generale, la disciplina di legge trovi applicazione anche all azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato; 4. che la Commissione di garanzia ha adottato primi indirizzi interpretativi in materia con delibera n. 01/152 del , i quali, anche a seguito di formali contatti con le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, sono stati ulteriormente precisati con il proprio avviso del ; 5. che detti indirizzi, peraltro, hanno lasciato irrisolti alcuni problemi emersi anche in occasione degli scioperi generali proclamati negli ultimi dodici mesi; 6. che, nell affrontare detti problemi, questa Commissione ha preliminarmente ritenuto che, in via di principio, l adesione allo sciopero generale delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, come si evince anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 276 del , non può considerarsi estranea alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni, tenuto conto che i diritti della persona costituzionalmente tutelati possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero a prescindere dal tipo di pretesa e dall ampiezza dell astensione; 7. che questa Commissione ha successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra indicati; 8. che, atteso il carattere interlocutorio di detti incontri ed al fine di garantire certezza nei comportamenti da seguire da parte delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti allo sciopero generale, nonché al fine di assicurare il miglior contemperamento tra l esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati, la Commissione, nel luglio scorso, ha predisposto una bozza di indirizzi interpretativi inviata, per osservazioni, alle confederazioni presenti nel CNEL; 9. che, successivamente, la Commissione ha incontrato le confederazioni che ne hanno fatto richiesta; 10. che, all esito di detti incontri e tenuto conto delle osservazioni in quella sede formulate, nonché delle prassi seguite dalle organizzazioni sindacali, la Commissione ritiene di dover integrare gli indirizzi interpretativi di cui alle decisioni del e dell ; FORMULA all unanimità i seguenti indirizzi interpretativi: 1. le organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali, nell atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche e nei relativi accordi o regolamentazioni provvisorie, salva l ipotesi in cui 46

3 dette indicazioni siano già contenute in forma adeguata nella proclamazione a livello confederale; 2. sia la proclamazione della confederazione o delle confederazioni che l adesione delle organizzazioni di categoria devono rispettare il termine di preavviso; 3. la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di raffreddamento e conciliazione; 4. allo sciopero in oggetto, fermo restando l obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della durata massima della prima astensione previsto dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie di categoria; 5. per quanto riguarda gli intervalli minimi tra azioni di sciopero: a) nel caso di rarefazione soggettiva (quando gli scioperi che non rispettano l intervallo minimo sono proclamati nell ambito della stessa o delle stesse confederazioni) la Commissione provvederà all indicazione immediata ai sensi dell art. 13 lett. d) della legge 146/90, al fine di consentire una nuova formulazione della proclamazione e delle adesioni tale da assicurare il rispetto di detto intervallo; b) nel caso, invece, di rarefazione oggettiva (quando cioè la questione dell intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o alle confederazioni proclamanti), la Commissione si riserva di valutare, al fine della eventuale adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 13, se il mancato rispetto dell intervallo minimo possa in concreto impedire l equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive; c) in ogni caso, si farà riferimento all intervallo intercorrente tra l effettuazione degli scioperi, senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l effettuazione di quello precedente. La Commissione di Garanzia è intervenuta nel mese di febbraio nel settore del Trasporto Ferroviario con indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, a fronte di proclamazione di uno sciopero di 8 ore da parte delle segreterie regionali Friuli Venezia Giulia per mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione e per violazione della durata dell'astensione. Si riporta di seguito la delibera della Commissione di Garanzia. 47

4 Delibera pos. n dell 8 marzo Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.. Con riferimento alla proclamazione di sciopero del 2 marzo 2007, delle OO.SS. Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie, Ugl segreterie regionali Friuli Venezia Giulia dalle ore del giorno 13 marzo 2007 alle ore del giorno 14 marzo 2007 (seconda azione), per il personale della divisione Cargo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ai soggetti proclamanti in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni relativa a mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione come previsto nella delibera di indirizzo interpretativo della Commissione n. 03/35 del Secondo tale delibera, in caso di silenzio della disciplina di settore (caso del trasporto ferroviario), il termine di efficacia delle procedure effettuate senza che siano riattivate - ai fini di una nuova azione di sciopero - nell'ambito della stessa vertenza, si intende fissato in 90 giorni e secondo la successiva delibera di indirizzo interpretativo n. 06/357 del 21 giugno 2006, il "dies ad quem" rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione va individuato nel giorno di proclamazione dello sciopero. Nel caso di specie dalla documentazione in possesso della Commissione si evince che la prima proclamazione di sciopero risale al 4 agosto La proclamazione in oggetto, pertanto, viola le suddette deliberazioni; violazione della durata dell'astensione ai sensi dell'art dell'accordo nazionale del settore ferroviario dei 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86). Essendo decorso il termine di efficacia delle procedure, come specificato nel punto precedente, l'azione di sciopero proclamata non può essere considerata seconda azione, bensì prima, pertanto la durata risulta eccessiva e non conforme alle disposizioni dell'articolo citato, secondo cui la prima azione di sciopero non può superare le otto ore secondo le modalità in esso specificate. accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a comunicare tempestivamente la eventuale revoca dello sciopero in oggetto. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie regionali Friuli Venezia Giulia Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie e per opportuna conoscenza, alle Ferrovie dello Stato S.p.A., al Ministro dei Trasporti, al Prefetto di Trieste, ai Presidenti delle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei 48

5 Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni. La Commissione di Garanzia è intervenuta numerose volte nel mese di febbraio nel settore del Trasporto Aereo assistenza al volo con indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, a fronte di diversi scioperi proclamati in violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, n. 01/92 del 19 luglio A titolo esemplificativo si ritiene utile riportare alcune delle numerose delibere della Commissione di Garanzia. Delibera pos. n del 9 marzo Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. con riferimento allo sciopero riguardante il personale ENAV ACC Milano, indetto dalle OO.SS. in indirizzo in data 19 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione in pari data), per il 13 aprile 2007 dalle, ore alle ore 18.00, la cui proclamazione è stata inviata all'osservatorio sui conflitti sindacali alle ore del 19 febbraio 2007; che in data 18 febbraio 2007 è stato indetto, dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UGL TA, CISAL AV, uno sciopero per il personale dell'acc di Brindisi per il 4 aprile 2007 dalle ore alle ore per il personale turnista e le ultime quattro ore della giornata lavorativa per il restante personale, la cui proclamazione è stata inviata all'osservatorio sui conflitti sindacali alle ore del 18 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione in data 19 febbraio 2007); aprile 2000, n. 83, ai soggetti proclamanti in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa alla: provvisoria del trasporto aereo, n. 01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 20 giorni liberi. 49

6 Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione in mancanza, la revoca o la riproclamazione successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, 1. n. 146/90 e successive modifiche, giusta delibera di questa Commissione del 12 marzo 2003 n. 03/45. Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett. n) della L. n. 146/1990 e succ. modd., al Prefetto di Milano. Delibera pos. n del 9 marzo Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. con riferimento allo sciopero riguardante tutto il personale ENAV, indetto dalla O.S. in indirizzo in data 18 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione il 19 febbraio 2007), per i13 aprile 2007 dalle ore alle ore 16.00, la cui proclamazione è stata inviata all'osservatorio sui conflitti sindacali alle ore del 18 febbraio 2007; che in data 18 febbraio 2007 è stato indetto, dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UGL TA, CISAL AV, uno sciopero per il personale dell'acc di Brindisi per i14 aprile 2007 dalle ore alle ore per il personale turnista e le ultime quattro ore della giornata lavorativa per il restante personale, la cui proclamazione è stata inviata all'osservatorio sui conflitti sindacali alle ore del 18 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione in data 19 febbraio 2007); aprile 2000, n. 83, al soggetto proclamante in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa alla: provvisoria del trasporto aereo, n. 01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 20 giorni liberi. 50

7 Si invita il soggetto proclamante in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione in mancanza, la revoca o la riproclamazione successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, 1. n. 146/90 e successive modifiche, giusta delibera di questa Commissione del 12 marzo 2003 n. 03/4S. Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett. n) della L. n. 146/1990 e succ. modd.. Delibera pos. n del 9 marzo Indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. con riferimento allo sciopero riguardante il personale ENAV ACC Padova, indetto dalle OO.SS. in indirizzo in data 18 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione il 19 febbraio 2007), per il 4 aprile 2007 dalle ore alle ore per il personale turnista e le ultime quattro ore della giornata lavorativa per il restante personale, la cui proclamazione è stata inviata all Osservatorio sui conflitti sindacali alle ore del 18 febbraio 2007; che in data 18 febbraio 2007 è stato indetto, dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UGL TA, CISAL AV, uno sciopero per il personale dell'acc di Brindisi per i14 aprile 2007 dalle ore alle ore per il personale turnista e le ultime quattro ore della giornata lavorativa per il restante personale, la cui proclamazione è stata inviata all'osservatorio sui conflitti sindacali alle ore del 18 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione in data 19 febbraio 2007); aprile 2000, n. 83, ai soggetti proclamanti in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa alla: provvisoria del trasporto aereo, n. 01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 20 giorni liberi. 51

8 Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione in mancanza, la revoca o la riproclamazione successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, 1. n. 146/90 e successive modifiche, giusta delibera di questa Commissione dei 12 marzo 2003 n. 03/45. Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett. n) della L. n. 146/1990 e succ. modd., al Prefetto di Padova. Delibera pos. n del 9 marzo Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. con riferimento allo sciopero riguardante il personale ENAV ACC Milano, indetto dalla O.S. in indirizzo in data 21 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione in pari data), per il 14 aprile 2007 dalle ore alle ore 16.00; che in data 18 febbraio 2007 è stato indetto, dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UGL TA, CISAL AV, uno sciopero per il personale dell'acc di Brindisi per i14 aprile 2007 dalle ore alle ore per il personale turnista e le ultime quattro ore della giornata lavorativa per il restante personale, la cui proclamazione è stata inviata all'osservatorio sui conflitti sindacali alle ore del 18 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione in data 19 febbraio 2007); aprile 2000, n. 83, al soggetto proclamante in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa alla: provvisoria del trasporto aereo, n. 01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 20 giorni liberi. 52

9 Si invita il soggetto proclamante in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione in mancanza, la revoca o la riproclamazione successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, 1. n. 146/90 e successive modifiche, giusta delibera di questa Commissione del 12 marzo 2003 n. 03/45. Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett. n) della L. n. 146/1990 e succ. modd., al Prefetto di Milano. Delibera pos. n del 23 marzo Indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. con riferimento allo sciopero riguardante il personale ENAV ACC Milano, indetto dalla O.S. in indirizzo in data 9 marzo 2007 (atto pervenuto in Commissione in pari data), per il 13 aprile 2007 dalle ore alle ore 16.00; che in data 18 febbraio 2007 (atto pervenuto in Commissione in data 19 febbraio 2007) è stato proclamato, dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UGL TA, CISAL AV, uno sciopero per il personale dell'acc di Brindisi per il 4 aprile 2007 dalle ore alle ore per il personale turnista e le ultime quattro ore della giornata lavorativa per il restante personale, aprile 2000, n. 83, al soggetto proclamante in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa alla: provvisoria del trasporto aereo, n del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 20 giorni liberi. Si invita il soggetto proclamante in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione 53

10 in mancanza, la revoca o la riproclamazione successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, 1. n. 146/90 e successive modifiche, giusta delibera di questa Commissione del 12 marzo 2003 n. 03/45. Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.l3 lett. n) della L. n. 146/1990 e succ. modd., al Prefetto di Milano. Delibera pos. n del 23 marzo Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. con riferimento allo sciopero riguardante il personale ENAV ACC Milano, indetto dalle OO.SS. in indirizzo in. data 19 marzo 2007 (atto pervenuto in Commissione 1120 marzo 2007), per il 4 aprile 2007 dalle ore alle ore 16.00; che in data 18 febbraio 2007 è stato indetto, dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UGL TA, CISAL AV, uno sciopero per il personale dell'acc di Brindisi per il 4 aprile 2007 dalle ore alle ore per il personale turnista e le ultime quattro ore della giornata lavorativa per il restante personale (atto pervenuto in Commissione in data 19 febbraio 2007); aprile 2000, n. 83, ai soggetti proclamanti in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa alla: provvisoria dei trasporto aereo, n del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 20 giorni liberi. Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione in mancanza, la revoca o la riproclamazione successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti 54

11 dall'art. 2, comma 6, 1. n. 146/90 e successive modifiche, giusta delibera di questa Commissione del 12 marzo 2003 n. 03/45. Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett. n) della L. n. 14b/1990 e succ. modd., al Prefetto di Milano. 55

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