COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE Provincia di Parma

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1 COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE Provincia di Parma VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE N 16 del 23/06/2014 OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (ART. 33 L.R. 20/2000 E S.M.I) PRESCRIZIONI SULLE STRUTTURE PROTETTIVE LEGGERE, SUGLI ARREDI DA GIARDINO SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO. ARTT. 36 BIS E 36 TER DEL R.U.E. APPROVAZIONE. L'anno duemilaquattordici, addì ventitre del mese di giugno alle ore 18:00, nella Aula Magna Scuola Media M. Vitali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Daniele Montagna Presidente del Consiglio il Consiglio Comunale. Partecipa Il Vice Segretario Comunale dott. Andrea Ricco. N. Cognome e Nome P A 1 DODI ANTONIO SI 2 MARANZONI ANDREA SI 3 PELLEGRINI KETTY SI 4 DENTI ANDREA SI 5 RIVA ANTONIO SI 6 MAGHENZANI GABRIELLA SI 7 MONTAGNA DANIELE SI 8 AIMI GISELLA SI 9 LAVEZZINI GIANNI SI 10 BIANCHI SERGIO SI 11 MARTINELLI GIUSEPPE SI 12 RASTELLI GIANNI SI 13 DALL'ARGINE MASSIMILIANO SI PRESENTI : 10 ASSENTI : 3 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

2 OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (ART. 33 L.R. 20/2000 E S.M.I) PRESCRIZIONI SULLE STRUTTURE PROTETTIVE LEGGERE, SUGLI ARREDI DA GIARDINO SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO. ARTT. 36 BIS E 36 TER DEL R.U.E. APPROVAZIONE. In proseguimento di seduta. Consiglieri presenti n. 10 (dieci), Assenti: n. 3 (tre) Sindaco Dodi, Pellegrini e Rastelli Scrutatori nominati: DENTI Andrea, MAGHENZANI Gabriella; DALL ARGINE Massimiliano. Illustra l argomento l Assessore Maranzoni ; Non si registrano interventi al riguardo; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO il locale vigente Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di San Secondo Parmense ex d.p.r. 62 / 2013, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 / 2013 del ; RICHIAMATI: L art. 42, comma 2 lett. B) del D. Lgs 18/08/2000, n.267; Gli artt. 29 e 33 della L. R. 24/03/2000, n.20 Disciplina generale di tutela e uso del territorio e successive modifiche ed integrazioni, che contengono disposizioni e norme in materia di Regolamento Urbanistico Edilizio; VISTE: La deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2004 veniva approvata la Traduzione del PRG negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell art. 43, comma 5, della L. R. n. 20/2000 ; CONSIDERATO CHE il contenuto della variante al R. U. E.: interessa aree già urbanizzate; non ha rilevanza ambientale; non contrasta con le previsioni del P. S. C.; DATO ATTO CHE: l urbanistica deve essere intesa come un processo dinamico che comporta la continua evoluzione dell apparato normativo per meglio rispondere alle esigenze di pianificazione e favorire un adeguato e armonico sviluppo dell'ambiente urbano; che l Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di San Secondo Parmense ha proceduto all elaborazione della presente Variante parziale al R. U. E.; che in data 30/09/2013 la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso parere favorevole sulla presente Variante parziale; che in data 05/12/2013 la Commissione Affari Generali e Istituzionali ha espresso parere favorevole sulla presente Variante parziale; che con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del è stata adottata la Variante parziale di cui all oggetto; CONSIDERATO nello specifico che la presente variante urbanistica introduce una specifica disciplina sulle strutture protettive leggere e sugli arredi da giardino su suolo pubblico e privato;

3 RICHIAMATI gli artt. 29 e 33 della citata L. R. n. 20/2000, con i quali si disciplinano rispettivamente i contenuti del RUE e i procedimenti di approvazione delle modifiche; VISTA la variante di che trattasi, che risulta composta da n. 2 articoli aggiuntivi (art. 36bis e art. 36ter) il cui testo è riportato in allegato; CONSIDERATO inoltre che la presente variante parziale al R. U. E. non contiene previsioni tali da avere significativi impatti sull ambiente e che non necessita di valutazione ambientale e, pertanto, è esclusa dalla procedura di valutazione di cui all art. 5 della L. R. n. 20/2000; DATO ATTO che la presente Variante rientra nella fattispecie di cui all art. 33 della L. R. n. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni; RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000; VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Settore, in ottemperanza all art. 49, comma 1, del T. U. E. L. (D. Lgs. n. 267/2000); DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata; PRESO ATTO che né il responsabile del procedimento, né i responsabili di servizio rientrano per l attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.p.r. 62 / 2013, né nelle fattispecie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del codice di comportamento integrativo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 / 2013; Con VOTI n. 10 (dieci) FAVOREVOLI, n. 0 (zero) contrari espressi in forma palese dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti, D E L I B E R A a) DI APPROVARE, ai sensi dell art. 33 della L. R , n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, la seguente variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (R. U. E.) del Comune di San Secondo Parmense, consistente nell'introduzione di n. 2 articoli aggiuntivi (art. 36bis e art. 36ter di seguito trascritti) recante una disciplina sulle strutture protettive leggere e sugli arredi da giardino ubicate su suolo pubblico e privato: Art.36bis Prescrizioni sulle strutture protettive leggere e sugli arredi da giardino. 1. GAZEBO E COPERTURE PROTETTIVE LEGGERE - Si definiscono "gazebo o coperture protettive leggere" le strutture amovibili e/o asportabili, facilmente smontabili o retrattili, realizzate con elementi prefabbricati assemblati in loco, eventualmente appoggiate al suolo o fissate allo stesso con tasselli metallici, la cui installazione non necessita di opere murarie o di opere di fondazione e non determina la trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi. Sono incluse in questa fattispecie tutte le strutture leggere da giardino (chioschetti, tendoni, pergolati, casette prefabbricate esclusivamente in legno con dimensioni limitate, voliere, berceau, ecc.) aventi destinazione di mero arredo da giardino e funzione ornamentale o ludica.

4 2. TITOLO ABILITATIVO - Le strutture di cui al comma precedente non danno luogo ad aumento di Superficie Utile e possono essere realizzate liberamente senza alcun titolo abilitativo edilizio a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15, ad esclusione degli interventi su unità con vincoli condominiali per i quali vige la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività come specificato nei successivi commi 5 e 9. Nel caso di interventi riguardanti il centro storico o edifici di interesse architettonico, ambientale e storicotestimoniale, è richiesto altresì il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 3. DISTANZE E PRESCRIZIONI - Le strutture di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti prescrizioni: - devono essere realizzate nel rispetto del decoro pubblico, delle facciate e dell'area cortilizia dell'edificio; le parti metalliche e lignee devono essere opportunamente trattate per garantirne durabilità e decoro; - devono essere realizzate ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal confine di proprietà e dal confine di parti comuni condominiali (salvo diverso accordo scritto tra i confinanti configurabile come assenso a costruzioni in aderenza), e comunque ad una distanza non inferiore a m 3,00 dalle costruzioni eventualmente esistenti sulla proprietà confinante; fanno eccezione le casette prefabbricate in legno destinate a ricovero attrezzi o a funzioni similari che dovranno obbligatoriamente rispettare la distanza minima di legge di m 5,00 dal confine di proprietà; - devono essere realizzate ad una distanza non inferiore a m 5,00 dal confine di zona urbanisticamente omogenea; - devono presentare proiezione orizzontale dell'ingombro massimo completamente ricadente su suolo privato; - devono essere posizionate escludendo di norma fronti stradali; nel caso di comprovata impossibilità oggettiva di soluzione alternativa, devono comunque essere realizzate ad una distanza non inferiore a m 5,00 dal fronte stradale e non devono ridurre la visuale in prossimità degli incroci ciclopedonali e carrabili; - non devono creare intralcio sui percorsi pedonali e carrabili; - devono essere appoggiate al suolo o fissate allo stesso mediante viti metalliche (senza realizzazione di plinti) allo scopo di essere facilmente rimosse all'occorrenza; - devono presentare un'altezza massima di m 3,00 al colmo e di 2,40 m in gronda; la copertura non deve essere realizzata mediante materiali coibentanti di spessore maggiore di cm 5 o altri materiali di spessore consistente; - possono essere installate anche su terrazzi esistenti nel rispetto delle prescrizioni elencate; - se installate nell'area scoperta di una proprietà, non devono coprire in totale più del 5% della Superficie Fondiaria con un massimo di 20 mq; - la superficie massima di cui sopra è ridotta a 5 mq nel caso di casette prefabbricate in legno destinate a ricovero attrezzi o a funzioni similari. Nel caso di aree comuni condominiali, i limiti su indicati si riferiscono all'intero condominio e non alle singole unità immobiliari. Richieste di installazione riguardanti immobili condominiali dovranno necessariamente essere corredate da un documento comprovante il parere favorevole unanime espresso in merito da parte dell'assemblea di condominio. 4. GRIGLIATI - Si definiscono "grigliati" le strutture verticali leggere realizzate per il sostegno di essenze verdi rampicanti. Qualora non siano posizionate in aderenza al fronte di un edificio, tali strutture sono soggette alle seguenti prescrizioni: - se di altezza superiore a 1,50 m, devono essere realizzate ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal confine di proprietà o di zona urbanisticamente omogenea (salvo diverso accordo scritto tra i confinanti configurabile come assenso a costruzioni in aderenza),

5 - in ogni caso devono essere realizzate ad una distanza di m 3,00 dai confini con la pubblica via o gli spazi pubblici; - non devono occludere in alcun modo il cono visivo lungo le pubbliche vie e in corrispondenza degli incroci ciclopedonali e carrabili; - non devono presentare altezza totale superiore a m 2,00; in zona E (verde agricolo) sono consentite strutture di altezza comunque non superiore a m 3,00 per finalità di mitigazione paesaggistica e ambientale. Gli interventi per la realizzazione di tali strutture ornamentali non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 30 luglio 2013, n STRUTTURE PROTETTIVE PER POSTI AUTO - Per i fabbricati ad uso abitativo ricadenti in zona residenziale o in zona E (verde agricolo), preesistenti e sprovvisti (o provvisti in misura inferiore alla dotazione minima) di spazi di parcheggio di cui all articolo 2 comma 2 della legge 24/3/1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), è ammessa la realizzazione di strutture protettive di posti auto esterni, una per ogni unità abitativa. I parcheggi privati così ricavati sono da intendersi ad uso esclusivo dei residenti e non danno luogo ad aumento di Superficie Utile. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale. Le strutture di cui al presente comma sono assoggettate alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e devono rispettare le seguenti prescrizioni: - devono essere realizzate ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal confine di proprietà (salvo diverso accordo scritto tra i confinanti, configurabile come assenso a costruzioni in aderenza, su progetto comune) e dal confine di parti comuni condominiali (salvo diversa disposizione dell'assemblea di condominio su progetto deliberato), e comunque ad una distanza non inferiore a m 6,00 dalle costruzioni eventualmente esistenti sulla proprietà confinante; - non sono ammesse in adiacenza di pubbliche vie o spazi pubblici; - devono presentare proiezione orizzontale dell'ingombro massimo completamente ricadente su suolo privato; - non devono presentare un'altezza superiore a m 2,60; la copertura non deve essere realizzata mediante materiali coibentanti di spessore maggiore di cm 5 o altri materiali di spessore consistente; - devono essere ancorate a terra con piastre metalliche avvitate al terreno e non devono presentare tamponamenti; - non devono coprire in totale più del 5% della Superficie Fondiaria con un massimo di 15 mq cadauna; - non sono ammesse in aree comuni condominiali. 6. TETTOIE E PENSILINE - Le prescrizioni specifiche di cui al precedente comma 5 si applicano anche a tettoie, pensiline e strutture di riparo in genere, aperte su tutti i lati o posizionate in aderenza ad una facciata dell'edificio, costituite da elementi di sostegno in legno o metallo e copertura rigida, comunque realizzata con materiali leggeri, di spessore limitato e non coibentanti. 7. ARREDI DA GIARDINO - Nelle aree destinate a verde privato di pertinenza è ammesso, senza necessità di acquisire alcun titolo abilitativo, l'inserimento di accessori di arredo esterno quali panchine, tavoli, fontanelle, statue, ombrelloni, giochi da giardino, vasi per fiori, elementi di schermatura dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, complementi d'arredo in genere e, limitatamente alle sole fronti schermate, anche piscine gonfiabili fuori terra. In tale fattispecie sono ricomprese le strutture monolitiche da giardino destinate alla cottura di cibi (barbecue), le quali dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a m 1,5 dal confine di proprietà (salvo diverso accordo scritto tra i confinanti configurabile come assenso a costruzioni

6 in aderenza). L'utilizzo di tali strutture dovrà avvenire in modo da non arrecare disagio ai confinanti in conseguenza dell'emissione di fumi od odori. 8. INTERVENTI IN ZONA E (VERDE AGRICOLO) - Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche nel contesto di interventi volti al recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio inserito in zona E (verde agricolo). In particolare, qualora l'intervento preveda l'ottenimento di più unità immobiliari a caratterizzazione condominiale, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni specifiche: - deve essere presentata una proposta progettuale organica e comune finalizzata a definire un inserimento delle strutture e delle schermature protettive; - i proprietari delle singole unità dovranno impegnarsi in sede notarile al rigoroso rispetto dei vincoli stabiliti dalla comune soluzione progettuale approvata. 9. RISPETTO NORMATIVO - Gli interventi di cui al presente Regolamento dovranno essere attuati nel rispetto del decoro urbano e delle normative di settore in materia di sicurezza, igiene e salubrità, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare dovranno rispettare le caratteristiche decorative dei fabbricati e non dovranno occultare gli elementi compositivi e di interesse storico e testimoniale delle facciate. 10. SCIA IN SANATORIA - Per le strutture precarie esistenti realizzate senza autorizzazione è riconosciuta la possibilità di regolarizzazione attraverso l istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria ai sensi dell art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. Le strutture precarie realizzate in forza di apposita autorizzazione rilasciata in data antecedente all entrata in vigore del presente Regolamento non hanno l'obbligo di adeguarvisi. 11. INOSSERVANZE - L inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, per le opere sottoposte a Permesso di Costruire o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, l applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23. Art.36ter Prescrizioni sulle strutture protettive leggere ubicate su suolo pubblico 1. ESERCIZI PUBBLICI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - Agli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e generi alimentari è consentita, previo ottenimento da parte del Comune di apposita concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, l'installazione su suolo pubblico di un dehors, con o senza elementi di copertura, cioè di una struttura di protezione e ombreggiamento per il ristoro all'aperto. Tali strutture sono soggette alla disciplina del Permesso di Costruire, oltre che alle seguenti prescrizioni: - devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere opere murarie, né alcun tipo di infissione nel suolo pubblico o realizzazione di soletta di appoggio; - le eventuali tamponature devono essere completamente apribili, realizzate in vetro o policarbonato trasparente rigido o materiali similari comunque trasparenti, e prive di tendaggi anche interni; - in presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale, ed in particolare nel centro storico del capoluogo, devono essere acquisite le necessarie autorizzazioni stabilite nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. e nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.; - le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori devono essere autorizzate dall'ufficio Tecnico Comunale, acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

7 b) DI ATTESTARE CHE la presente variante urbanistica non contiene previsioni tali da avere significativi impatti sull ambiente e che non necessita di valutazione ambientale e, pertanto, è esclusa dalla procedura di valutazione di cui all art. 5 della L. R. n. 20/2000; c) DARE ATTO CHE gli Uffici Comunali competenti provvederanno in merito ai seguenti adempimenti: 1. alla redazione in forma di testo coordinato della normativa a cura dell Ufficio Urbanistica; 2. alla trasmissione della copia integrale del R.U.E. alla Provincia ed alla Regione, quest ultima provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell avviso di avvenuta approvazione della variante al piano; 3. al deposito presso il Comune per la libera consultazione, a cura del Servizio; 4. a dare notizia sul sito internet del Comune a norma dell art. 56 della L.R. n. 15 del Inoltre CON SEPARATA VOTAZIONE, stante l urgenza a provvedere, recante l esito seguente: VOTI n. 10 (dieci) FAVOREVOLI, n. 0 (zero) contrari espressi in forma palese dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti, DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

8 Letto, confermato e sottoscritto PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Daniele Montagna IL VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Andrea Ricco ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune il : 16/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Andrea Ricco ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/07/2014. Ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 23/06/2014. Lì, 26/07/2014 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Andrea Ricco

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