Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 18 dicembre 2012
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1 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Martedì, 18 dicembre 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA AVVISO AGLI ABBONATI Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento. N. 209 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15 censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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3 SOMMARIO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15 censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (12A12950) Pag. 1 III
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5 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15 censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 56 e 57 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 COM(2005) 217, relativa all indipendenza, all integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell autorità statistica comunitaria; Visto il Regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni; Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del Regolamento n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Visto l art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell Istituto nazionale di statistica (Istat) che attribuisce all Istat il compito di provvedere «all esecuzione dei censimenti», nonché il compito di provvedere «alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale»; Visto l art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, concernente regolamento recante il riordino dell Istituto nazionale di statistica»; Vista la legge 24 dicembre 1954, n recante ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente; Visto l art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto l art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica avente ad oggetto l indizione ed il finanziamento del 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, e, in particolare, il comma 5; Visto il Piano Generale del 15 Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, adottato ai sensi dell art. 50 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ed emanato con deliberazione n. 6 del Presidente dell Istat del 18 febbraio 2011, nonchè il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 55 dell 8 marzo 2011; Visti i dati del censimento relativi alla popolazione residente certificati dai Comuni e validati dall ISTAT secondo quanto previsto dal citato Piano Generale del 15 Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni; Considerato che occorre provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 50, comma 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, alla determinazione della popolazione legale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Decreta: Art La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 9 ottobre 2011 e indicata nell allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, ai sensi dell art. 50, comma 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, fatte salve le variazioni numeriche della predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 9 ottobre Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 6 novembre 2012 NAPOLITANO M ONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n
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155 12A12950 MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU-2012-SON-186) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 151
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157 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso l Agenzia dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, Roma presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sui siti e L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Vendite Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
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159 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 GENNAIO 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 128,06) (di cui spese di spedizione 73,81)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 39,73)* (di cui spese di spedizione 20,77)* Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%. - annuale - semestrale - annuale - semestrale 1,00 ( 0,83+ IVA) 300,00 165,00 86,00 55,00 RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento. N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
160 * * 10,00
Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia.
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