Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
|
|
- Marilena Fontana
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013) 2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 3 ordina: Sezione 1: Misure coercitive Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d armamento e armi di distruzione di massa 1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea di materiale d armamento d ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 4 2 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni, comprese le tecnologie e i software, di cui all allegato 1. 3 Sono vietati l acquisizione, l acquisto e il transito di beni di cui ai capoversi 1 e 2 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea. 4 Sono vietati la fornitura e l ottenimento di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, la mediazione, la formazione e la consulenza tecniche, connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l acquisizione, la produzione, la manutenzione o l utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e bis Sono vietate la fornitura e l accettazione di mezzi finanziari di ogni genere connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l acquisizione, la produzione, la manutenzione o l utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e 2. 6 RU RS I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili sul sito: > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug (RU ). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug (RU ). 6 Introdotto dal n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug (RU ). 1
2 Commercio con l estero 4ter D intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e previa notifica al competente comitato del Consiglio di sicurezza dell ONU, la Segreteria di Stato dell economia (SECO) può autorizzare deroghe ai capoversi 1, 4 e 4 bis per armi di piccolo calibro e armi leggere nonché per il relativo materiale. 7 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre sul materiale bellico. Art. 2 Divieto di fornire beni di lusso Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni di lusso di cui all allegato 2. Art Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all allegato 3; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b. 2 Sono altresì bloccati gli averi e le risorse economiche che presentano un legame con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 3 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese o alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 4 La Segreteria di Stato dell economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; d. tutelare interessi svizzeri. 7 Introdotto dal n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug (RU ). 8 RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug
3 Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O Essa autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell ONU. 11 Art. 3a 12 Divieto per determinati servizi finanziari e trasferimenti di averi Sono vietati la fornitura di servizi finanziari e la messa a disposizione di averi e risorse economiche, incluso denaro contante, che sono in relazione con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza. Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l impedimento dell impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime. Art. 5 Divieto di entrata e di transito 1 L entrata in Svizzera o il transito in Svizzera sono vietati: a. alle persone fisiche di cui all allegato 3; b. alle persone che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all allegato 3; 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 2015, in vigore dal 1 ott (RU ). 12 Introdotto dal n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug
4 Commercio con l estero c. alle persone che violano la presente ordinanza o le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell ONU o che forniscono aiuti per eluderle La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 14 può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri. Art. 5a 15 Restrizione al sostegno finanziario del commercio 1 L Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non si assume impegni a copertura di attività con la Repubblica popolare democratica di Corea che potrebbero contribuire a programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza o che potrebbero contribuire ad eludere tali divieti. 2 La restrizione al sostegno finanziario del commercio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti alimentari, ai farmaci e alle attrezzature mediche né al commercio a scopi umanitari. Art. 5b 16 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza: a. il governo della Repubblica popolare democratica di Corea; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che si trovano nella Repubblica popolare democratica di Corea; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all allegato 3; d. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano per conto o sotto la direzione di persone od organizzazioni di cui alle lettere a c. Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali Art. 6 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2 3a, 5a e 5b Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RU ), con effetto dal 1 gen Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Introdotto dal n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug Introdotto dal n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug
5 Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O La SEM sorveglia l esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all articolo 5. 3 Il controllo al confine è di competenza dell Amministrazione federale delle dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso. Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d applicazione del blocco di cui all articolo 3 capoverso 1 o 2, li dichiarano senza indugio alla SECO Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati. Art. 8 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 3, 3a, 5, 5a o 5b della presente ordinanza è punito conformemente all articolo 9 LEmb Chiunque viola l articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente all articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische. Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore 20 Art. 8a 21 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 2015, in vigore dal 1 ott (RU ). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug Nuovo testo giusta il n. I 9 dell O del 4 mar sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar (RU ). 21 Introdotto dal n. I 11 dell O del 19 dic sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU ). Nuovo testo giusta il n. I 9 dell O del 4 mar sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar (RU ). 5
6 Commercio con l estero Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 3), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l Allegato 3 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Art. 9 Entrata in vigore 22 La presente ordinanza entra in vigore il 26 ottobre Introdotta dal n. I 11 dell O del 19 dic sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1 feb (RU ). 6
7 Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O Allegato 1 23 (art. 1 cpv. 2) Beni, compresi tecnologie e software, ai quali si applica il divieto di cui all articolo 1 capoversi 2 e 3 1. I beni di cui all allegato 2, parte 1 dell ordinanza del 25 giugno sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). 2. I beni di cui all allegato 2 parte 2 OBDI; sono esclusi i numeri di controllo all esportazione recanti i codici Materiali nucleari giusta l articolo 1 dell ordinanza del 10 dicembre sull energia nucleare. 4. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota che non sono contemplati dall articolo 1 capoverso 1, compresi i sottosistemi completi. 5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota nonché con programmi di produzione di armi di distruzione di massa e quelli contemplati dall allegato 2, parte 2 OBDI, dall allegato 3 OBDI o dall allegato 1 dell ordinanza del 25 febbraio concernente il materiale bellico (OMB). 6. Grafite progettata o specifica per uso in macchine per elettroerosione. 7. Fibra para-aramidica (Kevlar e simili), filati e nastri. 8. Lubrificanti perfluorati. 9. Valvole a soffietto resistenti alla corrosione dell esafluoruro di uranio (UF6). 10. Acciai inossidabili resistenti alla corrosione, limitatamente agli acciai resistenti all acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) o all acido nitrico, come l acciaio duplex legato con l ossigeno. 11. Materiali ceramici compositi resistenti a temperature ultraelevate in forma solida (come blocchi, cilindri, tubi o barre) a condizione che le dimensioni non superino i valori seguenti: a. per i cilindri: 120 mm di diametro e 50 mm di lunghezza; b. per i tubi: 65 mm di diametro interno, 25 mm di spessore della parete e 50 mm di lunghezza; c. per i blocchi: 120 mm x 120 mm x 50 mm. 12. Valvole ad azionamento pirotecnico. 23 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug RS RS RS
8 Commercio con l estero 13. Attrezzatura di misurazione e di controllo adeguata per le gallerie del vento (bilance, calcolo del flusso termico, controllo della corrente). 14. Perclorato di sodio. 15. Pompe a vuoto aventi una portata massima di aspirazione specificata dal costruttore superiore a 1 m 3 /h (in condizioni standard) e involucri preformati per tali pompe, rivestimenti preformati degli involucri, giranti, rotori e ugelli in cui tutte le superfici a diretto contatto sono interamente costituite da materiali che sottostanno alle restrizioni. 8
9 Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O Allegato 2 27 (art. 2) Beni di lusso 1. Caviale e succedanei del caviale preparati con uova di pesce 2. Vini e bevande spiritose 3. Sigari 4. Profumi pregiati, prodotti per la toeletta e cosmetici pregiati 5. Articoli pregiati di marocchineria 6. Indumenti e accessori di abbigliamento pregiati, calzature pregiate 7. Tappeti annodati a mano 8. Arazzi tessuti a mano 9. Perle, pietre preziose e semipreziose, minuterie e oggetti di gioielleria 10. Monete non aventi corso legale 11. Posateria da tavola dorata, argentata o platinata 12. Elettronica d intrattenimento di grande valore 13. Apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, elettronici o ottici 14. Veicoli di lusso per il trasporto aereo, stradale e nautico, nonché i loro componenti e accessori 15. Orologi e prodotti dell orologeria pregiati 16. Strumenti musicali pregiati 17. Oggetti d arte, da collezione o di antichità 18. Cavalli purosangue 19. Tartufi 20. Specialità di panetteria (come le brioche al burro), prodotti di confetteria e pasticceria 21. Articoli sportivi pregiati e attrezzatura di qualità (p. es. sci, golf, equitazione e sport acquatici) 22. Articoli e attrezzatura per giochi al biliardo, impianti automatici per birilli (p. es. piste da bowling), giochi d azzardo e giochi a monete o a banconote 23. Infrastrutture e attrezzature per impianti sportivi di lusso (p. es. stazioni sciistiche e piscine) 27 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug
10 Commercio con l estero Allegato 3 28 (art. 3 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 1 lett. a e b, 5b lett. c e 8a) Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite Nuovo testo giusta il n. I 9 dell O del 4 mar sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar (RU ). 29 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials. 30 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 10
11 Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O Allegato Abrogato dal n. I 11 dell O del 19 dic sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, con effetto dal 1 feb (RU ). 11
12 Commercio con l estero 12
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia del 21 febbraio 2011 (Stato 24 febbraio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso
Dettagli946.231.127.6 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 31 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della
DettagliDivieto di fornire materiale d armamento e materiale affine
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio 946.231.13 del 19 gennaio 2005 (Stato 11 marzo 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo
Dettagli946.231.127.6 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 15 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge
DettagliOrdinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia del 21 febbraio 2011 (Stato 11 marzo 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3
DettagliL 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti
DettagliDisegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli946.231.149.82 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia del 30 marzo 2011 (Stato 5 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
DettagliAccordo
Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliTrattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO del 7 luglio
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Modifica del 3 settembre 2009 La Banca nazionale svizzera ordina: I L ordinanza del 18 marzo
Dettagli823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliSpiegazione delle note
A. Regole generali Le note per casi identici sono uniformi. La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS 1 a 14 oppure RU 1948 e annate successive). Se nella CS l atto fu riprodotto
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
DettagliLegge sulle multe disciplinari (LMD)
Legge sulle multe disciplinari (LMD) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero
Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliIL MINISTRO DEL TESORO
D.M. 6 luglio 1994. Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) del 1 dicembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 265 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Modifica del 7 maggio 2014 La Banca nazionale svizzera ordina: I L ordinanza del 18 marzo 2004
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
13.12.2014 L 358/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1323/2014 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale concernente l imposta sul valore aggiunto
Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto (Legge sull IVA, LIVA) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale
DettagliLegge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento
Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) 941.10 del 22 dicembre 1999 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
DettagliNIC FEBBRAIO 2017 VARIAZIONI INDICI PER DIVISIONE DI SPESA
NIC FEBBRAIO 2017 A seguito della rilevazione effettuata dall' l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) presenta una variazione tendenziale pari a + 1,7 % ed una variazione
Dettagli946.231.176.72 Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina del 27 agosto 2014 (Stato 27 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari nell agricoltura
Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura (OA Fam) 1 836.11 dell 11 novembre 1952 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre
Dettagli196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) del 1 ottobre 2010
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 47/10 24.2.2016 DECISIONE (UE) 2016/255 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2016 che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'unione europea e lo Stato della Città del Vaticano LA COMMISSIONE
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliNIC DICEMBRE 2014 VARIAZIONI INDICI PER DIVISIONE DI SPESA
Comune di Perugia Area Servizi alla persona U.O. Servizi al cittadino Ufficio comunale di Statistica NIC DICEMBRE 2014 A seguito della rilevazione effettuata dall'ufficio di Statistica l'indice dei prezzi
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliNIC GENNAIO 2017 VARIAZIONI INDICI PER DIVISIONE DI SPESA
NIC GENNAIO 2017 A seguito della rilevazione effettuata dall' l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) presenta una variazione tendenziale pari a + 1 % ed una variazione
DettagliOrdinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno
Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 1990 1 sull informazione dei consumatori
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliLegge sull apertura dei negozi
1 Foglio ufficiale 24/2015 Venerdì 27 marzo 2746 Legge sull apertura dei negozi Campo di applicazione e scopo Definizione IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 23 marzo
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima
DettagliOrdinanza sull utilizzazione delle carte federali
Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Modifica del 17 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1971 1 concernente l
Dettagli930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 18 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Dipartimento federale
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
Dettaglidel 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l utilizzazione sistematica del numero d assicurato AVS al di fuori dell AVS del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
DettagliOrdinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli) del 1 novembre 2000 (Stato 14 gennaio
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliDirettiva all esame modulare
Direttiva all esame modulare Banking & Finanze Versione 04.01.2010 Seite 1 Obiettivi specifici Il candidato / la candidata conosce i compiti di una banca ed è in grado di spiegare le caratteristiche della
DettagliSpiegazione delle note
A. Regole generali Le note per casi identici sono uniformi. La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS 1 a 14 oppure RU 1948 e annate successive). Se nella CS l atto fu riprodotto
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliDecreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore
Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)
Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della
DettagliOrdinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
DettagliLegge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Disegno (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliCITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
CITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA Anticipazione del mese di APRILE 2016 Indice Prezzi al consumo per l intera collettività Catanzaro La Commissione di controllo per la rilevazione
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliLegge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) 441.1 del 5 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sull assicurazione militare
Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:
Dettaglidel 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)
Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart) del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliCITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO Ufficio Statistica e Toponomastica
CITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO Ufficio Statistica e Toponomastica Anticipazione del mese di MARZ0 2016 Indice Prezzi al consumo per l intera collettività Catanzaro La Commissione
DettagliAccordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti 0.975.257.2 Concluso il 29 gennaio 1997 Entrato in vigore mediante
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
DettagliDecreto del Consiglio federale concernente un imposta federale sulle bevande 1
Decreto del Consiglio federale concernente un imposta federale sulle bevande 1 641.411 del 4 agosto 1934 (Stato 1 maggio 2007) Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre 1934 2 Il Consiglio federale
DettagliANTICIPAZIONE DELL INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC): DICEMBRE 2016
ANTICIPAZIONE DELL INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC): DICEMBRE 2016 LA DINAMICA TENDENZIALE E CONGIUNTURALE Nel mese di Dicembre 2016 l indice dei prezzi al consumo
DettagliANTICIPAZIONE DELL INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC): GENNAIO 2017
ANTICIPAZIONE DELL INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC): GENNAIO 2017 LA DINAMICA TENDENZIALE E CONGIUNTURALE Nel mese di Gennaio 2017 l indice dei prezzi al consumo per
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 15.11.2006 COM(2006)710 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
Dettagli