2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 9 gennaio 2017 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 3 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 gennaio 2017 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Decisione (UE) 2016/1970 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria dell accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall altra (17CE0065)... Pag. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1971 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0066). Pag. 3 Decisione (UE) 2016/1972 del Consiglio, dell 8 novembre 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell Unione europea per l esercizio 2016 (17CE0067)... Pag. 5 Decisione (UE) 2016/1973 del Consiglio, dell 8 novembre 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell Unione europea per l esercizio 2016 (17CE0068)... Pag. 6 Decisione (UE) 2016/1974 della Banca centrale europea, del 31 ottobre 2016, che modifica la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/30) (17CE0069)... Pag. 7 Decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea, dell 8 novembre 2016, relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39) (17CE0070)... Pag. 9 Pubblicati nel n. L 304 dell 11 novembre 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (17CE0071)... Pag. 11 Pubblicato nel n. L 309 del 16 novembre 2016

2 Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell 11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (17CE0072)... Pag. 113 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell 11 novembre 2016, relativo all approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE0073)... Pag. 135 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1979 della Commissione, dell 11 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0074)... Pag. 138 Decisione (UE) 2016/1980 del Consiglio, dell 8 novembre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (17CE0075)... Pag. 140 Decisione (UE) 2016/1981 del Consiglio, dell 8 novembre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (17CE0076)... Pag. 141 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell 8 novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto (17CE0077)... Pag. 142 Decisione (UE) 2016/1983 della Commissione, del 26 maggio 2014, relativa alla misura SA (2012/C) (ex 2012/NN) riguardante Trentino NGN s.r.l. in seguito al ritiro dell Italia dal progetto [notificata con il numero C(2014) 3159] (17CE0078)... Pag. 144 Pubblicati nel n. L 305 del 12 novembre 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1984 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (17CE0079)... Pag. 150 Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1985 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che attua la decisione 2013/255/ PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (17CE0080)... Pag. 153 Pubblicati nel n. L 305I del 14 novembre 2016 Regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti (17CE0081)... Pag. 156 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1987 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0082). Pag. 164 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell 8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto (17CE0083)... Pag. 166 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1989 del Consiglio, dell 11 novembre 2016, recante raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (17CE0084)... Pag. 168 II

3 Decisione (PESC) 2016/1990 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che modifica l azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (17CE0085)... Pag. 171 Decisione (UE) 2016/1991 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alle misure SA /C [ex SA /C (ex 2011/NN)] alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio professionistica FC Den Bosch di s-hertogenbosch [notificata con il numero C(2016) 4089] (17CE0086)... Pag. 174 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1992 della Commissione, dell 11 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire [notificata con il numero C(2016) 7151] (17CE0087)... Pag. 185 Indirizzo (UE) 2016/1993 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio di sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (BCE/2016/37) (17CE0088)... Pag. 187 Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2016/38) (17CE0089)... Pag. 192 Pubblicati nel n. L 306 del 15 novembre 2016 III

4 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE DECISIONE (UE) 2016/1970 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2016 relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 37, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione tra l'unione europea e la Nuova Zelanda del 21 settembre (2) I negoziati sull'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra («l'accordo») si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio L'accordo riflette sia lo stretto legame storico sia i sempre più forti legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare ulteriormente le relazioni in modo ambizioso e innovativo. (3) L'articolo 58 dell'accordo prevede che l'unione e la Nuova Zelanda possano applicare in via provvisoria talune disposizioni dell'accordo, stabilite congiuntamente dalle due parti, in attesa della sua entrata in vigore. (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'unione, la firma dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. 1

6 Articolo 2 In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, a norma del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'unione e la Nuova Zelanda, ma solamente nella misura in cui esse riguardino materie che rientrano nella competenza dell'unione, incluse le materie che rientrano nella competenza dell'unione di stabilire e attuare una politica estera e di sicurezza comune ( 1 ): Articolo 3 (Dialogo), Articolo 4 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali), Articolo 5 (Dialogo politico), Articolo 53 (Comitato misto), ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), e Titolo X (Disposizioni finali), ad eccezione dell'articolo 57 e dell'articolo 58, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di garantire l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui al presente articolo. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. ŽIGA ( 1 ) La data, a decorrere dalla quale le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 saranno applicate in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 17CE0065 2

7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1971 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag. 1. 3

8 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 85,4 ZZ 85, TR 146,7 ZZ 146, MA 62,9 TR 114,9 ZZ 88, MA 88, , , , ZZ 88,2 JM 103,8 PE 122,6 TR 68,0 ZZ 98, AR 67,2 CL 69,9 TR 91,5 UY 38,4 ZZ 66, BR 294,1 IN 164,3 PE 346,3 TR 139,6 US 343,5 ZA 345,1 ZZ 272, CL 139,2 NZ 126,2 ZA 129,6 ZZ 131, CN 103,4 TR 179,1 ZZ 141,3 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 17CE0066 4

9 DECISIONE (UE) 2016/1972 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2016 che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'unione europea per l'esercizio 2016 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( 1 ), in particolare l'articolo 41, considerando quanto segue: il bilancio dell'unione per l'esercizio 2016 è stato adottato definitivamente il 25 novembre 2015 ( 2 ), il 30 settembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale per l'esercizio 2016, al fine di essere in grado di coprire il fabbisogno finanziario urgente legato alla migrazione e alla sicurezza, il progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale 2016 deve essere adottato senza indugio. È pertanto giustificato abbreviare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo unico La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'unione europea per l'esercizio 2016 è stata adottata l'8 novembre Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. KAŽIMÍR ( 1 ) GU L 298 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 48 del , pag CE0067 5

10 DECISIONE (UE) 2016/1973 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2016 che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'unione europea per l'esercizio 2016 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( 1 ), in particolare l'articolo 41, considerando quanto segue: il bilancio dell'unione per l'esercizio 2016 è stato adottato definitivamente il 25 novembre 2015 ( 2 ), il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale per l'esercizio 2016, per esigenze relative alla gestione delle tesorerie nazionali, il progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2016 deve essere adottato senza indugio. È pertanto giustificato abbreviare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo unico La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'unione europea per l'esercizio 2016 è stata adottata l'8 novembre Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. KAŽIMÍR ( 1 ) GU L 298 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 48 del , pag CE0068 6

11 DECISIONE (UE) 2016/1974 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 ottobre 2016 che modifica la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/30) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1, considerando quanto segue: (1) In data 28 aprile 2016, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e di stimolo all'offerta di credito, il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione (UE) 2016/180 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) ( 1 ). La decisione disciplina dettagliatamente una serie di quattro operazioni di rifinanziamento mirato a più lungo termine (OMRLT-II) da condurre da giugno 2016 a marzo 2017 su base trimestrale. (2) Al fine di risolvere la sfasatura tra il termine assegnato agli enti capofila per presentare domanda di modifica della composizione del gruppo OMRLT-II come precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE e il periodo menzionato nell'articolo 3, paragrafo 7, lettera a), della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), il Consiglio direttivo ha deciso che ove modifiche alla composizione del gruppo OMRLT-II siano accettate in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) o abbiano luogo in conformità dell'articolo 3 paragrafo 6, lettera b) o c), di tale decisione, l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il proprio gruppo OMRLT-II nella nuova composizione dopo aver ottenuto conferma dalla propria banca centrale nazionale (BCN) che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta. (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche La Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) è modifcata come segue: 1. Nell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-II in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;»; 2. Nell'articolo 3, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in relazione ai cambiamenti cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 6, lettera b), o il paragrafo 6, lettera c), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II nella nuova composizione solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta; e». ( 1 ) Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del , pag. 107). 7

12 La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre Articolo 2 Entrata in vigore Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 ottobre 2016 Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI 17CE0069 8

13 DECISIONE (UE) 2016/1975 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell'8 novembre 2016 relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39) IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 128, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16, vista la Decisione BCE/2013/54, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 ( 1 ), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Compete al Comitato esecutivo assumere le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante ai sensi degli articoli 6, da 16 a 18 e 20 della Decisione BCE/2014/54 e subdelegare a uno o più dei propri membri il potere di concedere accreditamenti provvisori ai sensi dell'articolo 6 di tale decisione. (2) Per snellire ulteriormente la procedimento di accreditamento, i poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio dovrebbero essere subdelegati al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Banconote. (3) Per salvaguardare la responsabilità collegiale del Comitato esecutivo, è opportuno che il membro del Comitato esecutivo cui è concessa la subdelega presenti al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accreditamenti concessi, salvo che non sia stato concesso alcun accreditamento. (4) La Decisione BCE/2012/15 ( 2 ) fa riferimento alle competenze attribuite al Comitato esecutivo in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della Decisione BCE/2011/8 ( 3 ) e all'articolo 2, paragrafo 4, della Decisione BCE/2010/22 ( 4 ). Sia la Decisione BCE/2011/8 che la Decisione BCE/2010/22 sono state abrogate dalla Decisione BCE/2013/54 A fini di chiarezza, è opportuno abrogare anche la Decisione BCE/2012/15. (5) Vista la necessità di organizzare in modo efficiente la procedura di accreditamento e in considerazione delle richieste urgenti di accreditamento attualmente pendenti, la subdelega dovrebbe conferita al più presto ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Subdelega di poteri Il Comitato esecutivo subdelega al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote i poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio ai sensi dell'articolo 6 della Decisione BCE/2013/54. Articolo 2 Obbligo di segnalazione Il membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accreditamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, salvo che non sia stato concesso alcun accreditamento. ( 1 ) GU L 57 del , pag. 29. ( 2 ) Decisione BCE/2012/15, del 17 luglio 2012, in merito alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell'accreditamento (GU L 209 del , pag. 17). ( 3 ) Decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (GU L 176 del , pag. 52). ( 4 ) Decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (GU L 330 del , pag. 14). 9

14 La Decisione BCE/2012/15 è abrogata. Articolo 3 Abrogazione Articolo 4 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 novembre Il presidente della BCE Mario DRAGHI 17CE

15 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1976 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2016 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ( 1 ), in particolare l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità. (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. L'11 ottobre 2016 l'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine settembre Tali informazioni sono state pubblicate il 10 ottobre 2016, a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica. (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), ( 1 ) GU L 335 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). 11

16 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I; b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 30 settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 12

17 ALLEGATO I Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità Durata residua (in anni) EUR Corona ceca Corona danese Fiorino ungherese Corona svedese Kuna 1 0,307 % 0,141 % 0,317 % 0,557 % 0,612 % 0,794 % 2 0,322 % 0,200 % 0,332 % 0,977 % 0,533 % 1,357 % 3 0,309 % 0,210 % 0,319 % 1,118 % 0,426 % 1,656 % 4 0,290 % 0,225 % 0,300 % 1,462 % 0,316 % 2,080 % 5 0,239 % 0,253 % 0,249 % 1,688 % 0,174 % 2,414 % 6 0,170 % 0,283 % 0,180 % 2,020 % 0,020 % 2,656 % 7 0,086 % 0,310 % 0,096 % 2,271 % 0,135 % 2,842 % 8 0,009 % 0,340 % 0,001 % 2,458 % 0,284 % 2,991 % 9 0,105 % 0,375 % 0,095 % 2,603 % 0,423 % 3,112 % 10 0,187 % 0,417 % 0,177 % 2,720 % 0,540 % 3,212 % 11 0,275 % 0,446 % 0,265 % 2,824 % 0,714 % 3,294 % 12 0,361 % 0,484 % 0,351 % 2,918 % 0,919 % 3,363 % 13 0,437 % 0,546 % 0,427 % 3,002 % 1,124 % 3,422 % 14 0,496 % 0,627 % 0,486 % 3,078 % 1,317 % 3,472 % 15 0,536 % 0,719 % 0,526 % 3,146 % 1,494 % 3,516 % 16 0,558 % 0,816 % 0,548 % 3,206 % 1,654 % 3,555 % 17 0,573 % 0,915 % 0,562 % 3,259 % 1,798 % 3,590 % 18 0,589 % 1,015 % 0,579 % 3,306 % 1,928 % 3,620 % 19 0,614 % 1,113 % 0,604 % 3,349 % 2,045 % 3,648 % 20 0,652 % 1,209 % 0,641 % 3,387 % 2,151 % 3,673 % 21 0,704 % 1,302 % 0,694 % 3,422 % 2,247 % 3,696 % 22 0,768 % 1,392 % 0,758 % 3,454 % 2,335 % 3,717 % 23 0,838 % 1,479 % 0,828 % 3,484 % 2,415 % 3,736 % 24 0,913 % 1,562 % 0,904 % 3,511 % 2,489 % 3,753 % 25 0,990 % 1,642 % 0,981 % 3,536 % 2,557 % 3,770 % 13

18 Durata residua (in anni) EUR Corona ceca Corona danese Fiorino ungherese Corona svedese Kuna 26 1,069 % 1,718 % 1,060 % 3,559 % 2,619 % 3,785 % 27 1,147 % 1,791 % 1,138 % 3,581 % 2,677 % 3,799 % 28 1,224 % 1,861 % 1,215 % 3,601 % 2,731 % 3,812 % 29 1,300 % 1,927 % 1,292 % 3,620 % 2,782 % 3,824 % 30 1,374 % 1,991 % 1,366 % 3,638 % 2,829 % 3,836 % 31 1,446 % 2,052 % 1,438 % 3,655 % 2,873 % 3,846 % 32 1,516 % 2,110 % 1,508 % 3,670 % 2,914 % 3,857 % 33 1,583 % 2,165 % 1,576 % 3,685 % 2,953 % 3,866 % 34 1,649 % 2,218 % 1,641 % 3,699 % 2,989 % 3,875 % 35 1,711 % 2,269 % 1,704 % 3,712 % 3,023 % 3,884 % 36 1,772 % 2,317 % 1,765 % 3,725 % 3,056 % 3,892 % 37 1,830 % 2,364 % 1,824 % 3,737 % 3,087 % 3,900 % 38 1,886 % 2,408 % 1,880 % 3,748 % 3,116 % 3,907 % 39 1,940 % 2,450 % 1,934 % 3,759 % 3,144 % 3,914 % 40 1,992 % 2,491 % 1,986 % 3,769 % 3,170 % 3,921 % 41 2,042 % 2,530 % 2,036 % 3,779 % 3,195 % 3,927 % 42 2,090 % 2,568 % 2,084 % 3,788 % 3,219 % 3,933 % 43 2,136 % 2,603 % 2,130 % 3,797 % 3,241 % 3,939 % 44 2,180 % 2,638 % 2,175 % 3,806 % 3,263 % 3,945 % 45 2,223 % 2,671 % 2,217 % 3,814 % 3,284 % 3,950 % 46 2,264 % 2,703 % 2,258 % 3,822 % 3,304 % 3,955 % 47 2,303 % 2,734 % 2,298 % 3,830 % 3,323 % 3,960 % 48 2,341 % 2,763 % 2,336 % 3,837 % 3,341 % 3,965 % 49 2,378 % 2,791 % 2,373 % 3,844 % 3,358 % 3,969 % 50 2,413 % 2,819 % 2,408 % 3,851 % 3,375 % 3,974 % 51 2,447 % 2,845 % 2,442 % 3,857 % 3,391 % 3,978 % 52 2,480 % 2,870 % 2,475 % 3,864 % 3,407 % 3,982 % 53 2,512 % 2,895 % 2,507 % 3,870 % 3,422 % 3,986 % 54 2,542 % 2,918 % 2,538 % 3,876 % 3,436 % 3,990 % 14

19 Durata residua (in anni) EUR Corona ceca Corona danese Fiorino ungherese Corona svedese Kuna 55 2,572 % 2,941 % 2,567 % 3,881 % 3,450 % 3,993 % 56 2,600 % 2,963 % 2,596 % 3,887 % 3,463 % 3,997 % 57 2,628 % 2,985 % 2,624 % 3,892 % 3,476 % 4,000 % 58 2,655 % 3,005 % 2,650 % 3,897 % 3,488 % 4,004 % 59 2,680 % 3,025 % 2,676 % 3,902 % 3,500 % 4,007 % 60 2,705 % 3,044 % 2,701 % 3,907 % 3,512 % 4,010 % 61 2,730 % 3,063 % 2,725 % 3,911 % 3,523 % 4,013 % 62 2,753 % 3,081 % 2,749 % 3,916 % 3,534 % 4,016 % 63 2,776 % 3,099 % 2,772 % 3,920 % 3,545 % 4,019 % 64 2,798 % 3,116 % 2,794 % 3,925 % 3,555 % 4,021 % 65 2,819 % 3,132 % 2,815 % 3,929 % 3,565 % 4,024 % 66 2,840 % 3,148 % 2,836 % 3,933 % 3,574 % 4,027 % 67 2,860 % 3,164 % 2,856 % 3,937 % 3,584 % 4,029 % 68 2,879 % 3,179 % 2,876 % 3,940 % 3,593 % 4,032 % 69 2,898 % 3,194 % 2,895 % 3,944 % 3,602 % 4,034 % 70 2,917 % 3,208 % 2,913 % 3,948 % 3,610 % 4,036 % 71 2,935 % 3,222 % 2,931 % 3,951 % 3,618 % 4,039 % 72 2,952 % 3,235 % 2,949 % 3,954 % 3,626 % 4,041 % 73 2,969 % 3,248 % 2,966 % 3,958 % 3,634 % 4,043 % 74 2,986 % 3,261 % 2,982 % 3,961 % 3,642 % 4,045 % 75 3,002 % 3,273 % 2,998 % 3,964 % 3,649 % 4,047 % 76 3,017 % 3,286 % 3,014 % 3,967 % 3,657 % 4,049 % 77 3,033 % 3,297 % 3,029 % 3,970 % 3,664 % 4,051 % 78 3,047 % 3,309 % 3,044 % 3,973 % 3,670 % 4,053 % 79 3,062 % 3,320 % 3,059 % 3,976 % 3,677 % 4,055 % 80 3,076 % 3,331 % 3,073 % 3,978 % 3,684 % 4,056 % 81 3,090 % 3,342 % 3,087 % 3,981 % 3,690 % 4,058 % 82 3,103 % 3,352 % 3,100 % 3,984 % 3,696 % 4,060 % 83 3,116 % 3,362 % 3,113 % 3,986 % 3,702 % 4,062 % 84 3,129 % 3,372 % 3,126 % 3,989 % 3,708 % 4,063 % 15

20 Durata residua (in anni) EUR Corona ceca Corona danese Fiorino ungherese Corona svedese Kuna 85 3,142 % 3,382 % 3,139 % 3,991 % 3,714 % 4,065 % 86 3,154 % 3,391 % 3,151 % 3,994 % 3,720 % 4,066 % 87 3,166 % 3,401 % 3,163 % 3,996 % 3,725 % 4,068 % 88 3,178 % 3,410 % 3,175 % 3,998 % 3,730 % 4,069 % 89 3,189 % 3,419 % 3,186 % 4,001 % 3,736 % 4,071 % 90 3,200 % 3,427 % 3,198 % 4,003 % 3,741 % 4,072 % 91 3,211 % 3,436 % 3,208 % 4,005 % 3,746 % 4,074 % 92 3,222 % 3,444 % 3,219 % 4,007 % 3,751 % 4,075 % 93 3,232 % 3,452 % 3,230 % 4,009 % 3,756 % 4,076 % 94 3,243 % 3,460 % 3,240 % 4,011 % 3,760 % 4,078 % 95 3,253 % 3,468 % 3,250 % 4,013 % 3,765 % 4,079 % 96 3,263 % 3,475 % 3,260 % 4,015 % 3,770 % 4,080 % 97 3,272 % 3,483 % 3,270 % 4,017 % 3,774 % 4,081 % 98 3,282 % 3,490 % 3,279 % 4,019 % 3,778 % 4,082 % 99 3,291 % 3,497 % 3,288 % 4,021 % 3,783 % 4,084 % 100 3,300 % 3,504 % 3,297 % 4,022 % 3,787 % 4,085 % 101 3,309 % 3,511 % 3,306 % 4,024 % 3,791 % 4,086 % 102 3,317 % 3,518 % 3,315 % 4,026 % 3,795 % 4,087 % 103 3,326 % 3,524 % 3,323 % 4,027 % 3,799 % 4,088 % 104 3,334 % 3,531 % 3,332 % 4,029 % 3,803 % 4,089 % 105 3,343 % 3,537 % 3,340 % 4,031 % 3,806 % 4,090 % 106 3,351 % 3,543 % 3,348 % 4,032 % 3,810 % 4,091 % 107 3,358 % 3,550 % 3,356 % 4,034 % 3,814 % 4,092 % 108 3,366 % 3,556 % 3,364 % 4,035 % 3,817 % 4,093 % 109 3,374 % 3,561 % 3,372 % 4,037 % 3,821 % 4,094 % 110 3,381 % 3,567 % 3,379 % 4,038 % 3,824 % 4,095 % 111 3,389 % 3,573 % 3,386 % 4,040 % 3,828 % 4,096 % 112 3,396 % 3,578 % 3,394 % 4,041 % 3,831 % 4,097 % 113 3,403 % 3,584 % 3,401 % 4,043 % 3,834 % 4,098 % 114 3,410 % 3,589 % 3,408 % 4,044 % 3,837 % 4,099 % 16

21 Durata residua (in anni) EUR Corona ceca Corona danese Fiorino ungherese Corona svedese Kuna 115 3,417 % 3,595 % 3,415 % 4,045 % 3,841 % 4,100 % 116 3,424 % 3,600 % 3,421 % 4,047 % 3,844 % 4,101 % 117 3,430 % 3,605 % 3,428 % 4,048 % 3,847 % 4,101 % 118 3,437 % 3,610 % 3,435 % 4,049 % 3,850 % 4,102 % 119 3,443 % 3,615 % 3,441 % 4,050 % 3,853 % 4,103 % 120 3,449 % 3,620 % 3,447 % 4,052 % 3,855 % 4,104 % 121 3,456 % 3,625 % 3,453 % 4,053 % 3,858 % 4,105 % 122 3,462 % 3,629 % 3,460 % 4,054 % 3,861 % 4,105 % 123 3,468 % 3,634 % 3,466 % 4,055 % 3,864 % 4,106 % 124 3,473 % 3,638 % 3,471 % 4,057 % 3,867 % 4,107 % 125 3,479 % 3,643 % 3,477 % 4,058 % 3,869 % 4,108 % 126 3,485 % 3,647 % 3,483 % 4,059 % 3,872 % 4,108 % 127 3,491 % 3,652 % 3,489 % 4,060 % 3,874 % 4,109 % 128 3,496 % 3,656 % 3,494 % 4,061 % 3,877 % 4,110 % 129 3,502 % 3,660 % 3,500 % 4,062 % 3,879 % 4,111 % 130 3,507 % 3,664 % 3,505 % 4,063 % 3,882 % 4,111 % 131 3,512 % 3,668 % 3,510 % 4,064 % 3,884 % 4,112 % 132 3,517 % 3,672 % 3,515 % 4,065 % 3,887 % 4,113 % 133 3,522 % 3,676 % 3,521 % 4,066 % 3,889 % 4,113 % 134 3,528 % 3,680 % 3,526 % 4,067 % 3,891 % 4,114 % 135 3,532 % 3,684 % 3,531 % 4,068 % 3,894 % 4,115 % 136 3,537 % 3,688 % 3,535 % 4,069 % 3,896 % 4,115 % 137 3,542 % 3,692 % 3,540 % 4,070 % 3,898 % 4,116 % 138 3,547 % 3,695 % 3,545 % 4,071 % 3,900 % 4,116 % 139 3,552 % 3,699 % 3,550 % 4,072 % 3,902 % 4,117 % 140 3,556 % 3,702 % 3,554 % 4,073 % 3,905 % 4,118 % 141 3,561 % 3,706 % 3,559 % 4,074 % 3,907 % 4,118 % 142 3,565 % 3,709 % 3,563 % 4,075 % 3,909 % 4,119 % 143 3,570 % 3,713 % 3,568 % 4,076 % 3,911 % 4,119 % 144 3,574 % 3,716 % 3,572 % 4,076 % 3,913 % 4,120 % 17

22 Durata residua (in anni) EUR Corona ceca Corona danese Fiorino ungherese Corona svedese Kuna 145 3,578 % 3,720 % 3,577 % 4,077 % 3,915 % 4,120 % 146 3,583 % 3,723 % 3,581 % 4,078 % 3,917 % 4,121 % 147 3,587 % 3,726 % 3,585 % 4,079 % 3,919 % 4,122 % 148 3,591 % 3,729 % 3,589 % 4,080 % 3,921 % 4,122 % 149 3,595 % 3,732 % 3,593 % 4,081 % 3,922 % 4,123 % 150 3,599 % 3,736 % 3,597 % 4,081 % 3,924 % 4,123 % Durata residua (in anni) Lev Lira sterlina Leu romeno Zloty Corona islandese Corona norvegese 1 0,357 % 0,307 % 0,627 % 1,405 % 4,957 % 0,955 % 2 0,372 % 0,281 % 1,079 % 1,603 % 5,030 % 1,106 % 3 0,359 % 0,280 % 1,513 % 1,805 % 5,129 % 1,100 % 4 0,340 % 0,308 % 1,864 % 2,025 % 5,190 % 1,121 % 5 0,289 % 0,352 % 2,153 % 2,229 % 5,200 % 1,151 % 6 0,220 % 0,403 % 2,408 % 2,347 % 5,203 % 1,187 % 7 0,136 % 0,465 % 2,605 % 2,541 % 5,206 % 1,234 % 8 0,041 % 0,525 % 2,739 % 2,675 % 5,210 % 1,280 % 9 0,055 % 0,586 % 2,861 % 2,773 % 5,212 % 1,333 % 10 0,137 % 0,648 % 2,986 % 2,845 % 5,210 % 1,380 % 11 0,224 % 0,697 % 3,094 % 2,907 % 5,202 % 1,439 % 12 0,310 % 0,743 % 3,184 % 2,963 % 5,189 % 1,510 % 13 0,386 % 0,759 % 3,260 % 3,014 % 5,172 % 1,586 % 14 0,445 % 0,789 % 3,326 % 3,062 % 5,153 % 1,664 % 15 0,485 % 0,841 % 3,383 % 3,106 % 5,133 % 1,744 % 16 0,507 % 0,825 % 3,433 % 3,147 % 5,112 % 1,822 % 17 0,521 % 0,840 % 3,477 % 3,185 % 5,091 % 1,899 % 18 0,537 % 0,853 % 3,516 % 3,221 % 5,069 % 1,974 % 19 0,562 % 0,862 % 3,551 % 3,255 % 5,048 % 2,046 % 20 0,600 % 0,892 % 3,583 % 3,287 % 5,027 % 2,115 % 21 0,653 % 0,908 % 3,611 % 3,317 % 5,006 % 2,181 % 22 0,718 % 0,911 % 3,638 % 3,345 % 4,985 % 2,245 % 18

23 Durata residua (in anni) Lev Lira sterlina Leu romeno Zloty Corona islandese Corona norvegese 23 0,789 % 0,906 % 3,661 % 3,372 % 4,965 % 2,306 % 24 0,866 % 0,900 % 3,683 % 3,397 % 4,945 % 2,364 % 25 0,944 % 0,896 % 3,704 % 3,421 % 4,926 % 2,420 % 26 1,024 % 0,896 % 3,722 % 3,444 % 4,908 % 2,473 % 27 1,103 % 0,897 % 3,740 % 3,465 % 4,890 % 2,523 % 28 1,181 % 0,898 % 3,756 % 3,486 % 4,872 % 2,571 % 29 1,258 % 0,897 % 3,771 % 3,506 % 4,856 % 2,617 % 30 1,334 % 0,891 % 3,785 % 3,524 % 4,839 % 2,661 % 31 1,407 % 0,882 % 3,798 % 3,542 % 4,824 % 2,703 % 32 1,478 % 0,869 % 3,810 % 3,559 % 4,809 % 2,743 % 33 1,546 % 0,857 % 3,822 % 3,575 % 4,794 % 2,782 % 34 1,612 % 0,846 % 3,833 % 3,591 % 4,780 % 2,818 % 35 1,676 % 0,837 % 3,843 % 3,606 % 4,767 % 2,853 % 36 1,738 % 0,831 % 3,853 % 3,620 % 4,754 % 2,887 % 37 1,797 % 0,827 % 3,862 % 3,634 % 4,741 % 2,919 % 38 1,854 % 0,824 % 3,871 % 3,647 % 4,729 % 2,949 % 39 1,908 % 0,821 % 3,879 % 3,659 % 4,717 % 2,979 % 40 1,961 % 0,818 % 3,887 % 3,671 % 4,706 % 3,007 % 41 2,012 % 0,813 % 3,894 % 3,683 % 4,695 % 3,034 % 42 2,060 % 0,808 % 3,901 % 3,694 % 4,685 % 3,060 % 43 2,107 % 0,801 % 3,908 % 3,705 % 4,675 % 3,085 % 44 2,152 % 0,793 % 3,915 % 3,715 % 4,665 % 3,108 % 45 2,195 % 0,785 % 3,921 % 3,725 % 4,656 % 3,131 % 46 2,237 % 0,775 % 3,927 % 3,735 % 4,647 % 3,154 % 47 2,277 % 0,767 % 3,933 % 3,744 % 4,638 % 3,175 % 48 2,315 % 0,762 % 3,938 % 3,753 % 4,629 % 3,195 % 49 2,352 % 0,764 % 3,944 % 3,761 % 4,621 % 3,215 % 50 2,388 % 0,772 % 3,949 % 3,770 % 4,613 % 3,234 % 51 2,423 % 0,789 % 3,953 % 3,778 % 4,606 % 3,252 % 52 2,456 % 0,812 % 3,958 % 3,785 % 4,598 % 3,270 % 19

24 Durata residua (in anni) Lev Lira sterlina Leu romeno Zloty Corona islandese Corona norvegese 53 2,488 % 0,840 % 3,963 % 3,793 % 4,591 % 3,287 % 54 2,519 % 0,872 % 3,967 % 3,800 % 4,584 % 3,303 % 55 2,549 % 0,906 % 3,971 % 3,807 % 4,578 % 3,319 % 56 2,578 % 0,943 % 3,975 % 3,814 % 4,571 % 3,335 % 57 2,606 % 0,982 % 3,979 % 3,820 % 4,565 % 3,350 % 58 2,633 % 1,021 % 3,983 % 3,826 % 4,559 % 3,364 % 59 2,659 % 1,061 % 3,987 % 3,833 % 4,553 % 3,378 % 60 2,684 % 1,102 % 3,990 % 3,838 % 4,547 % 3,391 % 61 2,709 % 1,142 % 3,993 % 3,844 % 4,542 % 3,404 % 62 2,733 % 1,183 % 3,997 % 3,850 % 4,536 % 3,417 % 63 2,756 % 1,223 % 4,000 % 3,855 % 4,531 % 3,429 % 64 2,778 % 1,263 % 4,003 % 3,860 % 4,526 % 3,441 % 65 2,800 % 1,303 % 4,006 % 3,866 % 4,521 % 3,453 % 66 2,821 % 1,342 % 4,009 % 3,871 % 4,516 % 3,464 % 67 2,841 % 1,380 % 4,012 % 3,875 % 4,512 % 3,475 % 68 2,861 % 1,418 % 4,015 % 3,880 % 4,507 % 3,485 % 69 2,880 % 1,455 % 4,017 % 3,885 % 4,503 % 3,496 % 70 2,899 % 1,491 % 4,020 % 3,889 % 4,499 % 3,506 % 71 2,917 % 1,527 % 4,022 % 3,893 % 4,494 % 3,515 % 72 2,935 % 1,562 % 4,025 % 3,898 % 4,490 % 3,525 % 73 2,952 % 1,596 % 4,027 % 3,902 % 4,486 % 3,534 % 74 2,969 % 1,629 % 4,030 % 3,906 % 4,483 % 3,543 % 75 2,985 % 1,662 % 4,032 % 3,909 % 4,479 % 3,551 % 76 3,001 % 1,694 % 4,034 % 3,913 % 4,475 % 3,560 % 77 3,016 % 1,725 % 4,036 % 3,917 % 4,472 % 3,568 % 78 3,031 % 1,756 % 4,038 % 3,921 % 4,468 % 3,576 % 79 3,046 % 1,786 % 4,040 % 3,924 % 4,465 % 3,584 % 80 3,060 % 1,815 % 4,042 % 3,927 % 4,462 % 3,592 % 81 3,074 % 1,844 % 4,044 % 3,931 % 4,458 % 3,599 % 82 3,088 % 1,872 % 4,046 % 3,934 % 4,455 % 3,607 % 20

25 Durata residua (in anni) Lev Lira sterlina Leu romeno Zloty Corona islandese Corona norvegese 83 3,101 % 1,899 % 4,048 % 3,937 % 4,452 % 3,614 % 84 3,114 % 1,926 % 4,050 % 3,940 % 4,449 % 3,621 % 85 3,127 % 1,952 % 4,051 % 3,943 % 4,446 % 3,627 % 86 3,139 % 1,978 % 4,053 % 3,946 % 4,443 % 3,634 % 87 3,151 % 2,003 % 4,055 % 3,949 % 4,441 % 3,641 % 88 3,163 % 2,028 % 4,057 % 3,952 % 4,438 % 3,647 % 89 3,175 % 2,052 % 4,058 % 3,955 % 4,435 % 3,653 % 90 3,186 % 2,075 % 4,060 % 3,958 % 4,433 % 3,659 % 91 3,197 % 2,098 % 4,061 % 3,960 % 4,430 % 3,665 % 92 3,208 % 2,121 % 4,063 % 3,963 % 4,428 % 3,671 % 93 3,219 % 2,143 % 4,064 % 3,965 % 4,425 % 3,677 % 94 3,229 % 2,164 % 4,066 % 3,968 % 4,423 % 3,682 % 95 3,239 % 2,185 % 4,067 % 3,970 % 4,420 % 3,687 % 96 3,249 % 2,206 % 4,068 % 3,973 % 4,418 % 3,693 % 97 3,259 % 2,226 % 4,070 % 3,975 % 4,416 % 3,698 % 98 3,269 % 2,246 % 4,071 % 3,977 % 4,414 % 3,703 % 99 3,278 % 2,266 % 4,072 % 3,980 % 4,411 % 3,708 % 100 3,287 % 2,285 % 4,074 % 3,982 % 4,409 % 3,713 % 101 3,296 % 2,304 % 4,075 % 3,984 % 4,407 % 3,718 % 102 3,305 % 2,322 % 4,076 % 3,986 % 4,405 % 3,723 % 103 3,314 % 2,340 % 4,077 % 3,988 % 4,403 % 3,727 % 104 3,322 % 2,358 % 4,079 % 3,990 % 4,401 % 3,732 % 105 3,330 % 2,375 % 4,080 % 3,992 % 4,399 % 3,736 % 106 3,339 % 2,392 % 4,081 % 3,994 % 4,397 % 3,741 % 107 3,347 % 2,409 % 4,082 % 3,996 % 4,396 % 3,745 % 108 3,355 % 2,426 % 4,083 % 3,998 % 4,394 % 3,749 % 109 3,362 % 2,442 % 4,084 % 4,000 % 4,392 % 3,753 % 110 3,370 % 2,457 % 4,085 % 4,002 % 4,390 % 3,757 % 111 3,377 % 2,473 % 4,086 % 4,003 % 4,389 % 3,761 % 112 3,385 % 2,488 % 4,087 % 4,005 % 4,387 % 3,765 % 21

26 Durata residua (in anni) Lev Lira sterlina Leu romeno Zloty Corona islandese Corona norvegese 113 3,392 % 2,503 % 4,088 % 4,007 % 4,385 % 3,769 % 114 3,399 % 2,518 % 4,089 % 4,008 % 4,384 % 3,773 % 115 3,406 % 2,533 % 4,090 % 4,010 % 4,382 % 3,776 % 116 3,413 % 2,547 % 4,091 % 4,012 % 4,380 % 3,780 % 117 3,419 % 2,561 % 4,092 % 4,013 % 4,379 % 3,784 % 118 3,426 % 2,575 % 4,093 % 4,015 % 4,377 % 3,787 % 119 3,432 % 2,588 % 4,094 % 4,017 % 4,376 % 3,791 % 120 3,439 % 2,602 % 4,095 % 4,018 % 4,374 % 3,794 % 121 3,445 % 2,615 % 4,096 % 4,020 % 4,373 % 3,797 % 122 3,451 % 2,628 % 4,096 % 4,021 % 4,372 % 3,801 % 123 3,457 % 2,640 % 4,097 % 4,022 % 4,370 % 3,804 % 124 3,463 % 2,653 % 4,098 % 4,024 % 4,369 % 3,807 % 125 3,469 % 2,665 % 4,099 % 4,025 % 4,367 % 3,810 % 126 3,475 % 2,677 % 4,100 % 4,027 % 4,366 % 3,813 % 127 3,481 % 2,689 % 4,100 % 4,028 % 4,365 % 3,816 % 128 3,486 % 2,701 % 4,101 % 4,029 % 4,364 % 3,819 % 129 3,492 % 2,712 % 4,102 % 4,031 % 4,362 % 3,822 % 130 3,497 % 2,724 % 4,103 % 4,032 % 4,361 % 3,825 % 131 3,502 % 2,735 % 4,104 % 4,033 % 4,360 % 3,828 % 132 3,508 % 2,746 % 4,104 % 4,035 % 4,359 % 3,831 % 133 3,513 % 2,757 % 4,105 % 4,036 % 4,357 % 3,834 % 134 3,518 % 2,767 % 4,106 % 4,037 % 4,356 % 3,836 % 135 3,523 % 2,778 % 4,106 % 4,038 % 4,355 % 3,839 % 136 3,528 % 2,788 % 4,107 % 4,039 % 4,354 % 3,842 % 137 3,533 % 2,799 % 4,108 % 4,041 % 4,353 % 3,844 % 138 3,538 % 2,809 % 4,108 % 4,042 % 4,352 % 3,847 % 139 3,542 % 2,819 % 4,109 % 4,043 % 4,351 % 3,849 % 140 3,547 % 2,828 % 4,110 % 4,044 % 4,349 % 3,852 % 141 3,552 % 2,838 % 4,110 % 4,045 % 4,348 % 3,854 % 142 3,556 % 2,848 % 4,111 % 4,046 % 4,347 % 3,857 % 22

27 Durata residua (in anni) Lev Lira sterlina Leu romeno Zloty Corona islandese Corona norvegese 143 3,561 % 2,857 % 4,112 % 4,047 % 4,346 % 3,859 % 144 3,565 % 2,866 % 4,112 % 4,048 % 4,345 % 3,862 % 145 3,570 % 2,875 % 4,113 % 4,049 % 4,344 % 3,864 % 146 3,574 % 2,884 % 4,113 % 4,050 % 4,343 % 3,866 % 147 3,578 % 2,893 % 4,114 % 4,051 % 4,342 % 3,868 % 148 3,582 % 2,902 % 4,115 % 4,052 % 4,341 % 3,871 % 149 3,586 % 2,911 % 4,115 % 4,053 % 4,340 % 3,873 % 150 3,591 % 2,919 % 4,116 % 4,054 % 4,340 % 3,875 % Durata residua (in anni) Franco svizzero Dollaro australiano Baht Dollaro canadese Peso cileno Peso colombiano 1 0,792 % 1,706 % 1,380 % 0,686 % 3,103 % 4,216 % 2 0,794 % 1,660 % 1,385 % 0,693 % 3,031 % 4,321 % 3 0,777 % 1,653 % 1,456 % 0,715 % 3,084 % 4,429 % 4 0,745 % 1,670 % 1,565 % 0,741 % 3,212 % 4,594 % 5 0,697 % 1,694 % 1,658 % 0,775 % 3,352 % 4,647 % 6 0,624 % 1,733 % 1,725 % 0,810 % 3,439 % 4,788 % 7 0,555 % 1,775 % 1,794 % 0,860 % 3,573 % 4,938 % 8 0,488 % 1,822 % 1,875 % 0,924 % 3,662 % 5,057 % 9 0,437 % 1,866 % 1,955 % 0,993 % 3,790 % 5,270 % 10 0,392 % 1,912 % 2,020 % 1,074 % 3,846 % 5,506 % 11 0,306 % 1,957 % 2,066 % 1,150 % 3,876 % 5,687 % 12 0,271 % 2,002 % 2,106 % 1,220 % 3,902 % 5,813 % 13 0,233 % 2,045 % 2,148 % 1,282 % 3,924 % 5,899 % 14 0,221 % 2,085 % 2,193 % 1,338 % 3,943 % 5,955 % 15 0,160 % 2,120 % 2,241 % 1,387 % 3,959 % 5,987 % 16 0,111 % 2,150 % 2,292 % 1,429 % 3,973 % 6,002 % 17 0,082 % 2,176 % 2,344 % 1,463 % 3,986 % 6,003 % 18 0,068 % 2,200 % 2,396 % 1,485 % 3,997 % 5,994 % 19 0,061 % 2,222 % 2,447 % 1,496 % 4,007 % 5,977 % 20 0,059 % 2,243 % 2,498 % 1,495 % 4,017 % 5,954 % 23

28 Durata residua (in anni) Franco svizzero Dollaro australiano Baht Dollaro canadese Peso cileno Peso colombiano 21 0,057 % 2,263 % 2,547 % 1,482 % 4,025 % 5,927 % 22 0,052 % 2,281 % 2,595 % 1,466 % 4,032 % 5,896 % 23 0,041 % 2,297 % 2,642 % 1,453 % 4,039 % 5,863 % 24 0,022 % 2,310 % 2,687 % 1,448 % 4,046 % 5,829 % 25 0,008 % 2,319 % 2,730 % 1,454 % 4,052 % 5,794 % 26 0,047 % 2,324 % 2,772 % 1,473 % 4,057 % 5,758 % 27 0,095 % 2,328 % 2,812 % 1,502 % 4,062 % 5,722 % 28 0,149 % 2,333 % 2,850 % 1,539 % 4,067 % 5,686 % 29 0,206 % 2,340 % 2,887 % 1,580 % 4,071 % 5,651 % 30 0,265 % 2,352 % 2,922 % 1,626 % 4,075 % 5,617 % 31 0,325 % 2,369 % 2,956 % 1,674 % 4,079 % 5,583 % 32 0,386 % 2,390 % 2,988 % 1,723 % 4,083 % 5,550 % 33 0,447 % 2,413 % 3,019 % 1,773 % 4,086 % 5,517 % 34 0,508 % 2,439 % 3,049 % 1,823 % 4,089 % 5,486 % 35 0,567 % 2,467 % 3,077 % 1,873 % 4,092 % 5,456 % 36 0,625 % 2,496 % 3,105 % 1,922 % 4,095 % 5,427 % 37 0,682 % 2,525 % 3,131 % 1,971 % 4,098 % 5,398 % 38 0,737 % 2,555 % 3,156 % 2,018 % 4,101 % 5,371 % 39 0,791 % 2,584 % 3,180 % 2,064 % 4,103 % 5,344 % 40 0,843 % 2,614 % 3,204 % 2,110 % 4,105 % 5,319 % 41 0,893 % 2,643 % 3,226 % 2,154 % 4,108 % 5,294 % 42 0,942 % 2,673 % 3,247 % 2,196 % 4,110 % 5,270 % 43 0,990 % 2,701 % 3,268 % 2,238 % 4,112 % 5,247 % 44 1,035 % 2,729 % 3,288 % 2,278 % 4,114 % 5,225 % 45 1,080 % 2,757 % 3,307 % 2,317 % 4,116 % 5,204 % 46 1,122 % 2,783 % 3,325 % 2,354 % 4,117 % 5,183 % 47 1,164 % 2,810 % 3,343 % 2,391 % 4,119 % 5,163 % 48 1,203 % 2,835 % 3,360 % 2,426 % 4,121 % 5,144 % 49 1,242 % 2,860 % 3,376 % 2,460 % 4,122 % 5,126 % 50 1,279 % 2,884 % 3,392 % 2,493 % 4,124 % 5,108 % 24

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