REGOLAMENTO MISSIONI
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- Adelina Manzo
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1 1 REGOLAMENTO MISSIONI TITOLO I ART. 1 PREMESSE Col trattamento di missione il Consorzio persegue lo scopo di consentire al personale dipendente, ai collaboratori associati, ai collaboratori esterni, ai dottorandi, borsisti e visitatori, che debbano svolgere per qualche tempo la loro attività al di fuori della loro sede abituale, sia in territorio nazionale che all'estero, il recupero delle spese a loro carico secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e del Personale. Tale recupero avviene esclusivamente mediante il rimborso a pie di lista delle spese documentabili effettivamente sostenute. Non sono ammessi, in generale, "contributi di missione" o pagamenti di "diarie". Al personale inviato in missione competono pertanto esclusivamente i rimborsi analiticamente previsti nel presente regolamento fatta eccezione per le trasferte di lunga durata (oltre 30 giorni) ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del regolamento del personale. ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE La missione dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal Direttore dell'unità o dal Responsabile del Progetto/Contratto mediante l'apposizione di firma sull'apposita parte del modello in uso presso il Consorzio. Copia della suddetta autorizzazione dovrà essere inviata all'amministrazione centrale o locale prima dell'inizio della missione. Le missioni dei componenti degli Organi Consortili e dei componenti di Comitati o Commissioni sono implicitamente autorizzate all'atto della loro convocazione.
2 2 TITOLO II MISSIONI IN ITALIA ED ALL 'ESTERO ART. 3 MEZZI DI TRASPORTO CONSENTITI ART. 3.1) FERROVIA Il viaggio in ferrovia fino a medie distanze rappresenta ad oggi il mezzo più economico, considerando la frequenza dei collegamenti ferroviari e la possibilità di utilizzo del tempo di viaggio. Tale mezzo dovrà essere pertanto privilegiato rispetto agli altri trasporti. Nessuna particolare limitazione viene pertanto prevista per il suo uso, ivi compreso l'eventuale costo di sovrapprezzi (supplemento rapido, prenotazione obbligatoria, etc.) o nel rimborso dei costi occorrenti per il pernottamento (vagone letto). ART. 3.2) TRASPORTO AEREO L'uso del mezzo di trasporto aereo di linea per le missioni in Italia ed all'estero assume importanza sempre più preminente sia per la frequenza che per il costo. L'autorizzazione all'uso è implicita nella motivazione del notevole risparmio di tempo che tale trasporto consente. Per i viaggi sia su aerei della Compagnia di bandiera che di altre Compagnie va sempre perseguito l'ottenimento di possibili riduzioni. ART. 3.3) MEZZO DI TRASPORTO PROPRIO L'uso del proprio mezzo di trasporto è consentito sia sul territorio nazionale che all'estero, previa specifica autorizzazione scritta da parte del Direttore dell'unità o del Responsabile del Progetto/Contratto sulla base della convenienza economica o della ristrettezza del tempo a disposizione. Poichè la liquidazione dell'indennità compete soltanto al proprietario del mezzo la "convenienza" si realizza, generalmente, nel caso di più incaricati di una missione con stessa destinazione i quali utilizzino congiuntamente tale mezzo; il raffronto andrà operato col costo complessivo del viaggio in ferrovia e altri necessari servizi di linea. In ogni caso per l'utilizzo di un mezzo di trasporto proprio dovrà essere preventivamente rilasciata, da parte del richiedente, apposita dichiarazione scritta - di cui al modello
3 3 fac/simile allegato - dalla quale risulti che il Consorzio è sollevato da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso sia per eventuali danni arrecati a terzi che per quelli subiti alla persona del conducente, dei trasportati e del mezzo di trasporto medesimo. ART. 3.4) MEZZI Dl TRASPORTO NOLEGGIATI L'autorizzazione al noleggio di mezzi di trasporto, stante in generale l'onerosità della spesa, dovrà essere sempre espressa preventivamente da parte del Direttore dell'unità o del Responsabile del Progetto/Contratto. Può essere altresì consentito l'uso del mezzo di trasporto noleggiato all'estero per talune località di destinazione allorché lo stesso sia praticamente privo di alternative; si tratterà, in questo caso, in sede di valutazione della missione, di considerare attentamente la spesa occorrente. Accade, infine, che il costo del mezzo noleggiato unitamente coordinato con il mezzo aereo venga dimostrato complessivamente più conveniente; in tal caso si prescinderà da ogni preventiva o successiva autorizzazione. ART. 3.5) TRASPORTO PER NAVE L'uso di mezzi via mare è consentito per missioni da effettuarsi in particolari località altrimenti non raggiungibili. ART. 3.6) SPOSTAMENTI INTERNI Ciascun interessato alla missione potrà liberamente fare uso di mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram, metro) per gli spostamenti che si renderanno necessari nel luogo della missione. E' altresì previsto l'uso del taxi qualora ragioni di rapidità o l'inesistenza di altri mezzi pubblici di trasporto lo renda necessario. ART. 4 SPESE DI SOGGIORNO ART. 4.1) PERNOTTAMENTO La scelta dell'albergo che dovrà essere improntata a criteri di ragionevole economicità, seguirà le classi di attribuzione previste nel successivo art. 7) del Titolo III del presente regolamento.
4 4 Variazioni rispetto a tale articolazione dovranno essere sempre debitamente motivate e preventivamente autorizzate da parte del Direttore dell'unità o dal Responsabile del Contratto/Progetto. ART. 4.2) PASTI Il personale in missione ha piena facoltà di scegliere liberamente il ristorante ove pranzare e/o cenare senza alcuna limitazione di categoria. Il rimborso della spesa rimane peraltro condizionato dai limiti di importo giornalieri previsti nel presente regolamento. ART. 4.3) SPESE TELEFONICHE Viene prevista l'esigenza di effettuare telefonate dal luogo della missione o durante le fasi di spostamento, semprechè le stesse siano connesse allo scopo della missione. TITOLO III SPESE DOCUMENTABILI SOGGETTE A RIMBORSO ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI Per ottenere il rimborso, al rientro dalla missione, il personale interessato dovrà compilare con la dovuta cura la parte apposita del modello in uso presso il Consorzio, e disponibile presso ogni Direttore di Unità o Responsabile di Contratto/Progetto, allegandovi tutti i giustificativi relativi alle spese sostenute; l'assenza dei giustificativi in originale impedirà il riconoscimento e quindi la liquidazione del rimborso. L'apposita copia del modello, debitamente firmata dal richiedente e controfirmata dal Direttore dell'unità o dal Responsabile del Contratto/Progetto dovrà essere inviata all'amministrazione centrale o locale per le operazioni di rimborso. L'amministrazione centrale o locale, effettuati i dovuti controlli, dara corso al pagamento è restituirà copia del modello vidimato al richiedente per opportuna conoscenza.
5 5 ART. 6 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO In relazione a quanto disposto nel Titolo I sono rimborsabili le seguenti spese: ART. 6.1) SPESE FERROVIARIE Costo del viaggio senza alcuna limitazione (ivi compreso l'eventuale costo per supplemento rapido, prenotazione obbligatoria, cuccetta, vagone letto) a seguito della presentazione del biglietto ferroviario. ART. 6.2) SPESE TRASPORTO AEREO Costo del viaggio in classe turistica o business a seguito della presentazione del biglietto aereo. ART. 6.3) SPESE PER MEZZO DI TRASPORTO PROPRIO Indennizzo secondo tabella ACI, con Km di percorrenza del veicolo non inferiori a annuali, moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi. Costo dei pedaggi autostradali a seguito della presentazione delle relative ricevute. ART. 6.4) SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI Costo dell'autonoleggio limitatamente ad automezzi di media cilindrata a seguito della presentazione della fattura. Costo dei pedaggi autostradali e della benzina a seguito della presentazione delle ricevute fiscali. ART. 6.5) SPESE DI TRASPORTO PER NAVE Costo del biglietto, compresa l'eventuale cuccetta, a seguito della presentazione del biglietto della compagnia di navigazione. ART. 6.6) SPOSTAMENTI INTERNI Tutti i costi sostenuti per gli spostamenti interni con mezzi di servizio pubblico semprechè documentati dall'apposito biglietto e/o ricevuta fiscale.
6 6 ART. 7 RIMBORSO SPESE Dl SOGGIORNO ART. 7.1) SPESE DI PERNOTTAMENTO Tutti i costi documentati mediante fattura e/o ricevuta fiscale limitatamente al soggiorno ed al pernottamento e secondo la seguente suddivisione organica: Componenti degli Organi - Comitati e Commissioni - Professori Ordinari ed Associati Albergo di I categoria - Dirigenti - Dipendenti di 10 livello Ricercatori - Borsisti e Collaboratori di pari Albergo di II categoria livello - Dottorandi - Dipendenti sino al 9 livello Nel caso di missioni svolte congiuntamente da persone appartenenti alle diverse categorie sarà possibile utilizzare il medesimo albergo senza alcuna limitazione di categoria. Non sono rimborsabili i costi eccedenti le tariffe suddette (consumazioni al bar dell'albergo, extra in camera, lavanderia, etc.). Le telefonate effettuate dall'albergo ed addebitate sulla ricevuta fiscale sono rimborsabili solo se opportunamente dichiarata la ragione e l'attinenza con lo scopo della missione. ART. 7.2) SPESE PER PASTI Tutti i costi documentati mediante fattura e/o ricevuta fiscale limitatamente ad un importo giornaliero non eccedente 100,00 comunque suddivise e/o ripartite nell'ambito dei pasti della giornata. Il documento fiscale presentato a titolo di rimborso dovrà essere sempre riferito al soggetto in missione o diversamente, nel caso di unica ricevuta per più commensali, dovrà essere specificata la quota di cui si chiede il rimborso.
7 7 ART. 7.3) SPESE TELEFONICHE Sono rimborsabili le spese telefoniche sostenute per ragioni attinenti alla missione semprechè debitamente documentate da apposita ricevuta (rilasciata dai Telefoni di Stato in Italia e/o dai pari organismi all'estero). ART. 7.4) SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI E CONVEGNI Sono rimborsabili tutti i costi sostenuti per l'iscrizione a Congressi e/o Convegni purché documentati da fattura e/o ricevuta fiscale che costituisce l'unico titolo valido per giustificare il rimborso da parte del Consorzio. Nel caso in cui la quota di iscrizione comprenda l'alloggio e/o il vitto del partecipante sarà, ovviamente, esclusa ogni altra possibilità di rimborso di costi di pernottamento o di pasti.
8 8 TITOLO IV TRASFERTE DI LUNGA DURATA ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI Nel caso in cui il personale venga inviato in trasferta per una durata superiore ai trenta giorni e semprechè il luogo della trasferta non sia stato stabilito all'atto della stipula del contratto di lavoro o di studio quale sede abituale o non eccezionale, potrà essere concessa, a seguito di specifica richiesta scritta, una diaria forfettaria per le spese di soggiorno, escluso l'alloggio che sarà rimborsato a pie' di lista. ART. 9 IMPORTO DELLA DIARIA L'importo della diaria viene stabilito nello seguente misura: - 50,00 giornaliere per trasferte compiute in Italia; - 75,00 giornaliere per trasferte compiute all'estero. ART. 10 SPESE RIMBORSABILI PER TRASFERTE DI LUNGA DURATA Al personale inviato in trasferta per un periodo superiore ai trenta giorni, ai sensi di quanto disposto al precedente art. 8), compete, ovviamente, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste nei Titoli precedenti. TITOLO V ART. 11 PRESCRIZIONE DEL RIMBORSO Dl MISSIONE Il diritto al rimborso delle spese sostenute per missioni si prescrive, ove non richiesto, nel termine di dodici mesi. L'inizio della prescrizione decorre dalla data in cui ha avuto termine la missione.
9 9 FAC-SIMILE DICHIARAZIONE Il sottoscritto...(cognome e Nome), nato a... il... in servizio presso l'unità di Ricerca CIRCMSB di..., dovendo effettuare una missione presso... dal... al... ed essendo stato autorizzato all'uso del mezzo proprio per raggiungere e tornare dal luogo della missione DICHIARA - di sollevare il Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici (CIRCMSB) da ogni e qualunque responsabilità derivante dall'uso del proprio mezzo di trasporto; - di assumersi ogni e qualunque responsabilità per danni eventualmente arrecati durante l'uso del proprio mezzo di trasporto a terzi, ai trasportati, ad animali o cose; - di ritenere il Consorzio CIRCMSB manlevato da ogni e qualunque responsabilità circa i danni arrecati alla propria persona in conseguenza all'uso del mezzo proprio; - di rinunciare sin d'ora ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del Consorzio CIRCMSB per danni eventualmente ricevuti od arrecati al proprio mezzo di trasporto durante l'uso. In Fede... (firma)
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