Determinazione dirigenziale del Direttore del Centro Unicafor. Regolamento missioni Corsi di formazione Arpa IL DIRETTORE DEL CENTRO UNICAFOR
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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Direzione per le relazioni con il territorio, l innovazione e lo sviluppo Centro d Ateneo per la formazione permanente Unica.For N. 01/2008 Cagliari, 8 gennaio 2008 Determinazione dirigenziale del Direttore del Centro Unicafor Regolamento missioni Corsi di formazione Arpa IL DIRETTORE DEL CENTRO UNICAFOR VISTO lo Statuto dell Università, emanato con D.R. 18/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto Rettorale 20 novembre 2003, n. 189, con il quale è stato emanato il regolamento di costituzione e funzionamento del Centro d Ateneo per la formazione permanente Unica.For, e, in particolare, l art. 4 (Comitato di gestione) e l art.5 (Gestione operativa e Direttore) del medesimo regolamento; VISTO il Decreto Rettorale 14 marzo 2007, n. 629, con il quale il dott. Francesco Meloni, dirigente della Direzione per le relazioni con il territorio, l innovazione e lo sviluppo, è stato confermato Direttore del Centro Unicafor; VISTO il Bando regionale sui fondi POR Misura 1.8 e Misura 3.14 Azione Pubbliamb. Interventi formativi da inserire in un catalogo di offerta formativa per il personale destinato a confluire nell ARPAS, relativamente ai progetti approvati con Determinazione del dirigente al Servizio programmazione e gestione del sistema della formazione professionale della Regione Autonoma della Sardegna, n /1099/FP del , assegnati all Università degli Studi di Cagliari Centro Unicafor, in qualità di unico assegnatario o di capofila in associazione temporanea di scopo con l Agenzia ARPA Liguria: CONSIDERATO che occorre regolamentare specificamente il rimborso delle spese di viaggio e missione per gli allievi dei corsi di formazione, avendo come riferimento la pertinente normativa di carattere generale per le Amministrazioni Pubbliche, quella della Regione Sarda e quella dell Università di Cagliari, con gli opportuni adattamenti rispetto alla peculiarità dell intervento formativo programmato, alle prescrizioni di bando e tenuto conto dei vincoli del budget economico assegnato. 1
2 Emana. Il regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e missione per gli allievi dei corsi di formazione professionale del personale Arpas o destinato a confluire nell Arpas, gestiti dall Università degli Studi di Cagliari e dall ATS tra l Università degli Studi di Cagliari e ARPAL, nel testo allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante. Il Direttore Franco Meloni 2
3 REGOLAMENTO DELLE MISSIONI PARTECIPANTI CORSI DI FORMAZIONE Indice Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Provvedimento di autorizzazione Articolo 3 Mezzi di trasporto Articolo 4 - Rimborso spese di viaggio Articolo 5 - Rimborso spese per il vitto e alloggio Articolo 6 Documentazione Articolo 1 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle missioni da parte del personale dell ARPAS che partecipa ai corsi di formazione gestiti dall Università degli Studi di Cagliari e dall ATS tra l Università degli Studi di Cagliari e ARPAL. 2. Il personale in formazione ha diritto al rimborso delle sole spese documentate (viaggio, soggiorno, pasti), con le modalità di cui al presente regolamento. 3. Il trattamento di missione si acquisisce quando l attività di servizio è svolta in località lontana non meno di dieci chilometri dai confini del Comune della sede di servizio, per un periodo non inferiore a quattro ore e solo se la missione è stata regolarmente autorizzata. Articolo 2 1. L autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposito provvedimento scritto (prima che abbia inizio la missione), da cui devono risultare i seguenti dati (riportati anche negli appositi moduli) a. Cognome, nome e qualifica del personale autorizzato a svolgere la missione; b. Località della missione; 3
4 c. Giorno ed ora d inizio della missione e giorno di fine missione, ovvero durata prevista; d. Il motivo o la ragione della missione stessa; e. Mezzo di trasporto usato per il raggiungimento della sede di missione (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari); f. Cognome, nome e qualifica di chi autorizza la missione. Articolo 3 1. La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità. Il personale autorizzato a compiere una missione è tenuto, qualora non sia autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari, ad usare il mezzo ordinario. 2. Sono ordinari: a. il treno b. i mezzi di trasporto urbano Sono mezzi straordinari: a. il mezzo proprio, o come utilizzato dall interessato b. i mezzi noleggiati L uso dei mezzi straordinari può essere autorizzato quando: - sia necessario raggiungere la località di missione o rientrare in sede con motivata urgenza, da valutare a discrezione della direzione; - la località di missione non sia servita dai mezzi ordinari o l orario di tali mezzi sia inconciliabile con lo svolgimento della missione; - sia previsto uno sciopero dei mezzi pubblici o in altre ipotesi eccezionali adeguatamente motivate; - sia comunque economicamente più conveniente per l amministrazione da documentare adeguatamente (ad esempio, più personale partecipa alla missione con lo stesso mezzo, risparmio sui pernottamenti e/o pasti). Casi: da Oristano e Portoscuso almeno 3 persone per macchina con unico rimborso chilometrico in modo tale che quest ultimo sia inferiore o uguale al costo del biglietto del mezzo pubblico in maniera da rispettare il criterio sopra indicato. - L autorizzazione al noleggio di mezzi di trasporto con autista, stante l onerosità della spesa, deve essere sempre richiesta e concordata preventivamente da parte del 4
5 Responsabile,debitamente motivata e deve comunque rispettare il criterio di economicità indicato nel precedente punto. 3. L autorizzazione all uso del mezzo proprio, o del quale l interessato dichiari d avere la piena disponibilità, è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta dall interessato dalla quale risulti che l Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall uso del mezzo stesso. Tale autorizzazione è rilasciata dal responsabile del progetto. Non saranno a carico dell amministrazione i pernottamenti e le eventuali cene per coloro che hanno sede di lavoro a Portoscuso, Oristano e Cagliari. 4. Nel caso di uso non autorizzato dei mezzi straordinari per il viaggio, ai dipendenti inviati in missione sarà riconosciuto il solo rimborso nella misura prevista per il corrispondente viaggio in treno, esclusi i supplementi. Articolo 4 1. Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza la sede di servizio o, se più favorevole all Amministrazione, di eventuale dimora del soggetto in missione. Se la destinazione della missione corrisponde al Comune di residenza del dipendente, è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio. 2. Per i viaggi in ferrovia, oltre al rimborso del biglietto di viaggio per la seconda classe, spetta il rimborso per l eventuale supplemento o prenotazione. 3. Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete un indennità chilometrica pari a 0.26 euro per Km. L interesse deve indicare, sotto la propria responsabilità, il numero dei chilometri percorsi. 4. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione del biglietto di viaggio originale. 5. Documenti sostitutivi del biglietto originale di viaggio (copie o duplicati, dichiarazioni rilasciate da agenzie turistiche) non danno in alcun modo diritto al rimborso delle spese di viaggio. In caso di sottrazione o di smarrimento del biglietto di viaggio sarà ammessa a rimborso la spesa relativa producendo copia della denuncia di sottrazione o di smarrimento del biglietto di viaggio sarà ammessa a rimborso la spesa relativa producendo copia della denuncia di sottrazione o di smarrimento presentata alle competenti autorità o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente. 6. È consentito il rimborso delle spese per i trasporti pubblici urbani (autobus) sostenute per lo svolgimento della missione nella località di missione. 5
6 7. Non è rimborsabile la spesa per esazioni suppletive su biglietti acquistati direttamente in treno o per multe comminate per mancanza di biglietto. Articolo 5 1. Oltre alle spese di viaggio saranno anche rimborsate le spese sostenute, per vitto ed alloggio, dietro presentazione di regolari ricevute con doppia intestazione (Intestazione della fattura all Università degli Studi di Cagliari, centro Unicafor, via San Giorgio 12, Cagliari, P.Iva e al beneficiario del servizio). 2. Il rimborso riguarda: a. spese di pernottamento (letto + prima colazione) b. spese per la consumazione di pasti c. spese di alloggio. 3. Limiti di spesa a. spese di pernottamento (letto + prima colazione): rimborso del prezzo di una camera singola in un bed and breakfast tra quelli convenzionati presenti nell elenco dell allegato 1 b. spese per la consumazione di pasti: - 8 per pranzo qualora il corso fosse di durata superiore alle 6 ore giornaliere - 8 per la cena qualora si abbia diritto al pernottamento. 4. Nel caso di indisponibilità di camere singole è ammesso il rimborso della camera doppia uso singola tra quelle disponibili nell elenco dell allegato 1. Al contratto, qualora la fattura indichi pernottamento in camera doppia, senza specificazione di uso singola, sarà rimborsato il 50% del costo della camera doppia oppure fino alla concorrenza del prezzo della camera singola. 5. È ammesso il rimborso delle spese per la prima colazione in bed and breakfast, mentre rimane escluso il rimborso delle spese extra come quelle telefoniche. 6. La documentazione per la consumazione di pasti, (fattura o ricevuta) s intende prodotta quando il documento contiene l intestazione del ristoratore, il cognome del consumatore, la somma pagata e la causale del pagamento. 7. Tutti i documenti giustificativi delle spese dovranno essere riferibili alle date della missione. Articolo 6 6
7 1. Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai corsisti aventi diritto al rimborso della missione è necessario produrre, a cura dell interessato, la sottoelencata documentazione, compilata in ogni sua parte: a. Autorizzazione, preventiva, a svolgere la missione; b. Autorizzazione, eventuale, all uso di mezzi di trasporto straordinari; c. Rendiconto della missione; d. Dichiarazione di inizio e fine della missione; e. Attestato di partecipazione o dichiarazione sostitutiva sottoscritta. 2. Per i rimborsi delle spese sostenute devono essere allegati documenti fiscalmente validi (data, servizio erogato, importo pagato, ecc ), originali e con doppia intestazione. 3. I moduli standard concernenti le varie fasi saranno disponibili sul sito internet dedicato al corso 7
SOMMARIO. Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Autorizzazione alla trasferta. Art. 3 Uso del mezzo di trasporto
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