IL RETTORE. ricercatore universitario, emanato con D.R. n del ;
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1 U.S.R. Decreto n IL RETTORE VISTO VISTO VISTA VISTA lo Statuto di Ateneo; il Regolamento per il finanziamento di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore universitario, emanato con D.R. n del ; la delibera n. 21 del con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell art. 5, comma 6, del predetto Regolamento di Ateneo, con la precisazione che la stessa non si applica alle richieste in itinere; la delibera n. 4 del con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per quanto di competenza, la modifica dell art. 5, comma 6, del citato Regolamento, con la precisazione che la stessa non si applica alle richieste già approvate dal Consiglio di Facoltà, RITENUTO doversi adeguare alle modifiche di cui trattasi altresì lo schema di convenzione allegato al predetto Regolamento, di cui costituisce parte integrante, DECRETA Il Regolamento per il finanziamento di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore universitario, emanato con D.R. n del , è modificato secondo la stesura allegata al presente decreto. Il testo modificato entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione e sostituisce quello allegato al citato D.R. n del Napoli, lì 14 aprile 2009 IL RETTORE Guido TROMBETTI AdP Ripartizione Affari Generali Il Dirigente dott. Francesco Bello Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari Responsabile del procedimento: Il Capo dell Ufficio dott. Mario Mannelli
2 REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE ORDINARIO E ASSOCIATO E DI RICERCATORE UNIVERSITARIO Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure in vigore presso l Università degli Studi di Napoli Federico II per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici e/o privati, di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore universitario. Art. 2 (Caratteri del finanziamento) 1. Il finanziamento si intende a copertura di un periodo di almeno dodici anni 2. Il finanziamento di cui ai commi precedenti è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento. 3. La convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata e secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante, è sottoscritta dal Rettore e dal soggetto proponente il finanziamento. Art. 3 (Finalità e procedura per la delibera di finanziamento) 1. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Consiglio della Facoltà interessata, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ciascun organo per la parte di propria competenza, con specifico riferimento all interesse dell Università Federico II per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico disciplinare proposto. 2. La proposta deve riguardare uno o più settori scientifico-disciplinari. Non saranno prese in considerazione proposte che riguardino singole discipline in ambiti scientifici determinati. 3. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulla proposta una volta che sia stata acquisita la delibera motivata del Consiglio di Facoltà. Il Consiglio della Facoltà, a sua volta, delibera allorché sia stato acquisito il parere del Dipartimento interessato. 4. In ordine alla destinazione del posto di ruolo il Consiglio della Facoltà delibera in piena autonomia nel rispetto della programmazione didattica dell Università, e dei vincoli normativi e di bilancio, assegnandolo nell ambito del settore scientifico disciplinare per il quale è proposto il finanziamento. 5. Il Consiglio di Facoltà nel deliberare di accogliere la proposta di finanziamento, esplicitamente delibera che il costo del posto di ruolo, istituito in base alla convenzione di cui all art. 2 che precede, rientrerà nel budget messo a disposizione della Facoltà dagli Organi accademici competenti, una volta che per qualsiasi ragione sia terminato il periodo di finanziamento o del suo eventuale rinnovo da parte dello stesso finanziatore o di altri. 6. La previsione di cui al punto 5 si applica anche nell ipotesi in cui, per inadempimento del finanziatore, o per altra causa, il periodo di finanziamento termini anticipatamente. 7. Nel caso in cui la proposta venga da Enti privati o società, la Facoltà delibera favorevolmente sulla proposta di finanziamento se i responsabili dell Ente o società posseggano indiscusse doti di onorabilità.
3 Art. 4 (Procedura per la stipula della convenzione) 1. La copertura del posto di ruolo oggetto di convenzione può avvenire, nel rispetto della normativa vigente, a giudizio insindacabile del Consiglio della Facoltà interessata mediante nomina del vincitore ovvero di idoneo in seguito a procedura di valutazione comparativa ovvero per chiamata per trasferimento. 2. Il Rettore stipula la convenzione una volta che la proposta di finanziamento sia stata deliberata favorevolmente dal Consiglio della Facoltà interessata, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell Ateneo, ciascuno per la parte di propria competenza. 3. L importo complessivo a carico del finanziatore per un periodo di dodici anni è fissato rispettivamente in: a) per un posto di ricercatore universitario; b) per un posto di professore associato; c) per un posto di professore ordinario. Tali importi dovranno essere versati in un unica rata anticipata o in rate annuali anticipate. 4. Gli importi di cui al comma 3 potranno essere variati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 5 (Garanzie) 1. Il Rettore comunica al proponente l avvenuta accettazione della proposta di finanziamento. 2. Al momento dell avvenuta accettazione di cui al punto che precede la proposta diventa irrevocabile ed il finanziatore è obbligato a corrispondere all Università le somme pari al finanziamento dovuto per l intero periodo oggetto della proposta e dell accettazione. 3. Nella convenzione saranno determinate le date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti. 4. Il soggetto finanziatore esterno, se ente privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il periodo oggetto della convenzione e per il totale degli importi previsti. La fideiussione dovrà contenere: a) la clausola a prima richiesta ; b) in maniera esplicita, l impegno del garante a pagare all Università l importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione. 5. Il soggetto finanziatore, sia ente pubblico che privato, dovrà presentare atto formale (delibera, determinazione) relativo all impegno di spesa adottato dall organismo competente secondo lo statuto o l atto costitutivo. 6. La proposta di finanziamento può provenire da anche più soggetti, in numero massimo di due, ciascuno dei quali si obbliga per una quota parte del finanziamento e per la medesima quota fornisce la relativa fideiussione.
4 Art. 6 (Entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del Decreto col quale viene emanato dal Rettore e si applica a tutti i finanziamenti per i quali il Consiglio di Facoltà competente deliberi successivamente a tale data. Napoli, lì 14 aprile 2009 IL RETTORE Guido TROMBETTI
5 CONVENZIONE TRA E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI PRESSO LA FACOLTA DI TRA La Società/Ente/Impresa( C.F. )( P.IVA ), ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico dott. residente/i per la carica in via E L Università degli Studi di Napoli Federico II (C.F. ), rappresentata dal Rettore,Prof. Guido Trombetti, residente per la carica in Napoli, Corso Umberto I, a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico (e del Consiglio di Amministrazione) in data PREMESSO 1. che nel corso di laurea in della Facoltà di si rende necessario un incremento dei posti di ruolo per il settore scientifico disciplinare in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche; 2. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/hanno manifestato un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nel predetto settore; 3. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono partecipare al potenziamento della didattica e della ricerca nel settore scientifico disciplinare con adeguato finanziamento per l istituzione di un posto di ruolo di presso la Facoltà di dell Università degli Studi di Napoli Federico II ; 4. che presso l Università degli Studi di Napoli Federico II è in vigore il Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professore ordinario e associato e di ricercatore universitario che disciplina i criteri e le procedure delle attività oggetto della presente Convenzione; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Art. 2 Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte di di un posto di ruolo per, settore scientifico disciplinare.
6 Art. 3 La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese,rappresentata/e si impegna/no ad erogare all Università degli studi di Napoli Federico II la cifra di Euro in un unica rata anticipata o in numero rate annuali da versare alle seguenti scadenze :, secondo la previsione degli artt. 4/5 del Regolamento, mediante versamento sul C.C.. Art. 4 La presente Convenzione ha durata, con decorrenza dal e scadenza il. Art. 5 Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta della Società/Ente/Impresa ovvero delle Società/Enti/Imprese, finanziatore/i mediante la stipula di una nuova Convenzione secondo le condizioni in quel momento previste dal Regolamento dell Università. Art. 6 La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e, è/sono obbligata/e a presentare atto formale (delibera, determinazione relativa all impegno di spesa, etc adottato dall organismo competente secondo lo statuto o l atto costitutivo) a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e è/sono tenuta/e a presentare altresì adeguata fideiussione bancaria ai sensi degli artt.1936 e seguenti del codice civile a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il periodo oggetto della convenzione. Tale fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola a prima richiesta e dovrà contenere in maniera esplicita l impegno del garante a pagare all Università l importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione. Qualora la proposta di finanziamento provenga da due soggetti, ciascuno dei due si obbliga per una quota parte del finanziamento e per la medesima quota fornisce la relativa fideiussione. Art.7 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del codice civile e del Regolamento Universitario vigente. Per la Il Presidente /Amministratore Unico Per l Università degli Studi di Napoli Federico II Il Rettore
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