UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2016/1281 del 26/04/2016 Firmatari: MANFREDI Gaetano
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1 DR/2016/1281 del 26/04/2016 Firmatari: MANFREDI Gaetano U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, gli artt. 4 e 14, comma 2, lett. b); VISTO il Regolamento per accordi internazionali e relativi allegati, emanato con D.R. n. 764 del 13/03/2014; CONSIDERATO che il sensibile aumento, negli ultimi due anni, del numero di proposte di stipula di accordi internazionali da parte dell Ateneo ha reso necessario rivedere le vigenti previsioni regolamentari in materia, al fine di consentire non solo una maggiore e più proficua selezione degli accordi da sottoscrivere ma anche di prevedere una diversificazione procedurale a seconda delle tipologie di accordi da sottoscrivere ai diversi livelli Centrale, di Scuola o Dipartimentale; RITENUTO pertanto, necessario predisporre un nuovo testo del Regolamento di cui trattasi; VISTA la Delibera n. 56 del 04/04/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo Regolamento per accordi internazionali; VISTA la Delibera n. 21 del 05/04/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato il nuovo Regolamento per accordi internazionali; DECRETA Il Regolamento per accordi internazionali, comprensivo dei relativi allegati, emanato con D.R. n. 764 del 13/03/2014, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante. Il nuovo Regolamento per accordi internazionali di cui sopra, comprensivo dei relativi allegati, abroga e sostituisce quello emanato con D.R. n. 764 del 13/03/2014 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Ufficiale dell'università. AdP Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori Il Dirigente ad interim della Ripartizione: dott. Francesco Bello Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari Responsabile del procedimento: Il Capo dell Ufficio dott. Antonio Nasti IL RETTORE Gaetano MANFREDI
2 REGOLAMENTO PER ACCORDI INTERNAZIONALI Articolo 1. Finalità L'Università favorisce, promuove e sostiene la stipula di accordi con Università, Istituti di ricerca esteri e con qualsiasi altra Organizzazione estera le cui attività siano riconosciute utili alla promozione ed al sostegno dell'internazionalizzazione dell'ateneo. Articolo 2 Accordi con Università e Istituti di ricerca esteri Nell'ambito del presente Regolamento, con il termine "Accordo" si definisce ogni atto negoziale sottoscritto da contraenti che si impegnano alla cooperazione culturale e scientifica per l'attuazione di interessi condivisi, coerenti con la propria missione istituzionale. Si definisce la seguente tipologia di accordi: Tipologia A - Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica: accordo di cooperazione di interesse generale dell Ateneo, a firma del Rettore e stipulato su proposta del Rettore stesso o di una o più strutture (es. Scuole, Dipartimenti, Centri). Tali accordi prevedono un coordinatore (Rettore o suo delegato, Presidente di Scuola o suo delegato, Direttore di struttura o suo delegato) e un comitato paritetico composto da tre responsabili per ciascuna Istituzione partner; Tipologia B - Accordo di Settore: accordo di cooperazione relativo ad una specifica area didatticoscientifica. A firma del responsabile della struttura proponente, viene stipulato su proposta di una struttura (es. Scuole, Dipartimenti, Centri) come "protocollo aggiuntivo" a un precedente Accordo Quadro o come accordo a sé stante. Tali accordi prevedono almeno un responsabile per ciascuna Istituzione partner; Tipologia C- Accordo Didattico: accordo di cooperazione per l istituzione di percorsi didattici condivisi, anche volti al rilascio di titoli doppi/multipli o di titoli congiunti. Su proposta della Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Studio, viene proposto dal Dipartimento o dalla Scuola in cui è incardinato il Corso di Studio come "protocollo aggiuntivo" a un precedente accordo quadro o come accordo a sé stante. Tali accordi prevedono come responsabile il coordinatore del CdS o un suo delegato per ciascuna Istituzione partner sulla base dei regolamenti vigenti in ciascun Ateneo. (Per gli accordi finalizzati al rilascio di titoli doppi/multipli, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo). Articolo 3 Procedure Le strutture dell Ateneo, su richiesta motivata di un professore o di un ricercatore, possono proporre la stipula di accordi internazionali. Le proposte di accordo di Tipologia A, corredate del parere favorevole dei Consigli delle Strutture interessate vanno trasmesse, entro le seguenti quattro date: - 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre di ciascun anno, alla Commissione Internazionalizzazione di Ateneo, per il tramite dell'ufficio Relazioni Internazionali.
3 Le proposte di accordo dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni: a) Denominazione dei partner e dei relativi coordinatori responsabili; b) Ambiti disciplinari di interesse; c) Finalità, oggetto e durata. nonché eventualmente: d) Ambiti e modalità di attuazione degli obiettivi previsti dall accordo; e) Modalità di interscambio del Personale e/o degli studenti; f) Oneri economici inerenti all attuazione (spese di viaggio, spese di soggiorno dei partecipanti, spese di assicurazioni, ecc.). Le proposte di accordo che prevedano percorsi di studio con rilascio di titolo doppio/multiplo/congiunto con Atenei partner stranieri devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio. Dovranno inoltre essere corredate da una scheda informativa redatta sulla base del facsimile allegato A. La Commissione Internazionalizzazione di Ateneo potrà in ogni momento richiedere ulteriori informazioni utili alla istruzione ed alla stipula degli accordi. Gli accordi di tipologia B e C vanno trasmessi all Ufficio Relazioni Internazionali, una volta perfezionati dal Dipartimento/Scuola coinvolto/a e dall istituzione partner, perché possano essere inseriti nei rispettivi elenchi di accordi internazionali attivi da pubblicare sui siti istituzionali. Articolo 4 - Stipula degli accordi La Commissione internazionalizzazione trasmetterà direttamente al Rettore, per la sottoscrizione, solo gli accordi internazionali di Tipologia A che siano conformi nel loro articolato al presente Regolamento di Ateneo e allo schema tipo predisposto (Allegato C), mentre saranno rimessi all esame degli Organi di Governo gli accordi internazionali che, seppur rientranti nella Tipologia A, presentino peculiarità o affrontino tematiche tali da risultare non compatibili con lo schema tipo predisposto. Articolo 5 Lingua, durata e rinnovo I testi degli accordi vanno redatti, di norma, in italiano e nella lingua ufficiale del partner straniero e/o, se richiesto, in inglese. Ciascun accordo potrà avere una durata minima di tre anni e massima di cinque. Sarà cura del coordinatore responsabile richiederne il rinnovo almeno tre mesi prima della data definitiva di scadenza. Il coordinatore, all atto della richiesta di rinnovo, deve presentare all Ufficio Relazioni Internazionali, una relazione relativa alle attività svolte seguendo il facsimile in allegato B. Articolo 6 Norme finali e transitorie Eventuali modifiche al presente regolamento saranno deliberate dagli Organi di Governo su proposta della Commissione di Internazionalizzazione di Ateneo. Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per accordi internazionali emanato con DR n. 764 del 13/03/2014 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all Albo Ufficiale di Ateneo. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.
4 SCHEDA INFORMATIVA ACCORDO INTERNAZIONALE (allegato A al Regolamento per accordi internazionali D.R. n del ) 1. INFORMAZIONI SUL PARTNER STRANIERO ranking
5 2. INFORMAZIONI SUL COORDINATORE PER LA FEDERICO II Curriculum Vitae
6 3. INFORMAZIONI SUL COORDINATORE PARTNER STRANIERO Curriculum Vitae
7 RELAZIONE ATTIVITA SVOLTE ACCORDO INTERNAZIONALE (allegato B al Regolamento per accordi internazionali D.R. n del ) 1. MOBILITA REALIZZATE (docenti, studenti) 2. CORSI / SEMINARI SVOLTI (eventuale realizzazione di percorsi di studio in collaborazione, titoli doppi o congiunti) 3. RICERCHE SVOLTE IN COLLABORAZIONE (indicare eventuali pubblicazioni in collaborazione) 4. FINANZIAMENTI OTTENUTI E RELATIVA FONTE
8 Allegato C ACCORDO O CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DI.. E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II L'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal suo Rettore pro-tempore. e l'università. rappresentata dal suo Rettore/Presidente pro-tempore. decidono di stabilire tra loro relazioni di cooperazione nei campi dell'insegnamento, della ricerca scientifica e della formazione. A tal fine, convengono quanto segue: ARTICOLO 1 - Attività in cooperazione La cooperazione si tradurrà segnatamente in: - invio di missioni d'insegnamento; - scambio di studenti e docenti-ricercatori; - organizzazione di colloqui, seminari e riunioni a carattere scientifico; - scambio di documenti e pubblicazioni scientifiche e pedagogiche; - sviluppo di programmi e cicli d'insegnamento giudicati utili da entrambe le parti. ARTICOLO 2 - Campi di applicazione Le due parti contraenti prevedono una cooperazione attiva nel campo della/e., particolarmente in, nonché in altre discipline che potranno essere successivamente precisate. ARTICOLO 3 - Scambi di docenti-ricercatori Le due Università contraenti realizzano scambi di docenti-ricercatori : - sotto forma di missioni brevi (conferenze, colloqui...) - sotto forma di missioni di media durata (tra 4 e 6 settimane). Tutti gli anni le due Università fissano di comune accordo il numero dei docentiricercatori (entro un massimo di cinque) da impegnare nello scambio, nonché la durata della missione.
9 ARTICOLO 4 - Scambio di documentazione Le due Università contraenti s'informano reciprocamente delle loro pubblicazioni nonché dei loro programmi d'insegnamento e di ricerca. Esse si scambiano, nei campi definiti dall'accordo, pubblicazioni scientifiche, periodiche ed eventualmente non periodiche. ARTICOLO 5 - Risorse Per quello che concerne le missioni d insegnamento e la partecipazione alle riunioni scientifiche, le spese di viaggio internazionali sono a carico dell Università inviante, quelle di soggiorno e di viaggio all interno del Paese ospite sono a carico dell Università ospitante. Le due Università comunicano ogni anno all Università cooperante i programmi d attività consentiti dalle loro risorse. Le due Università contraenti si impegnano a cercare finanziamenti che consentano la realizzazione degli obiettivi definiti dal presente accordo. ARTICOLO 6 - Durata Il presente accordo ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato. Ciascuna delle parti potrà recedere dall accordo con un preavviso di sei mesi. Il presente accordo entrerà in vigore dopo la sottoscrizione da parte delle autorità competenti delle due Università. ARTICOLO 7 - Responsabile e comitato congiunto Coordinatore responsabile dell'accordo all'università di Napoli Federico II è il Prof., del Dipartimento di.. Coordinatore responsabile dell'accordo all'università di è il Prof.., della Facoltà/Dipartimento di.. Per elaborare il piano annuale di cooperazione, nonché il piano finanziario delle attività, è previsto un comitato congiunto paritetico, composto da sei membri (tre di Napoli, tre di..) ivi compresi i coordinatori.., Per l Università.... Il Rettore/Presidente pro-tempore Napoli, Per l Università degli Studi di Napoli Federico II Il Rettore pro-tempore
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