IL RETTORE. il comma 3 dell'art. 4 della legge , n. 210, relativo al conferimento delle suindicate borse di studio;

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1 U.S.R. Decreto n IL RETTORE VISTA VISTA lo Statuto di Ateneo; la legge , n. 398 ed in particolare gli artt. 4 e 5, relativi all'istituzione delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento all'estero; il comma 3 dell'art. 4 della legge , n. 210, relativo al conferimento delle suindicate borse di studio; il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca postdottorato e per attività di perfezionamento all'estero di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, emanato con D.R. n del ; la delibera n. 17 del con la quale il Senato Accademico ha approvato modifiche al Regolamento sopra citato; DECRETA E' emanato nel testo allegato il nuovo "Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento all'estero di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398". Il Regolamento sostituisce quello emanato con D.R. n del ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Ufficiale dell'università. Napoli, lì 10 Novembre 2003 Il RETTORE Guido TROMBETTI AdP

2 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA DI RICERCA POST-DOTTORATO E PER ATTIVITA DI PERFEZIONAMENTO ALL ESTERO DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1989, N ARTICOLO 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento all estero, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 novembre 1989, n I requisiti generali di ammissione alle selezioni per il conferimento delle borse di studio sono indicati nei relativi bandi. ARTICOLO 2 Finanziamenti Le borse di studio sono finanziate con risorse provenienti dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, con eventuali fondi aggiuntivi stanziati dall Ateneo e da sue strutture periferiche, nonché con somme specificamente erogate da enti o privati in seguito a donazioni o convenzioni. Il Senato Accademico, ripartisce annualmente tra i Poli gli stanziamenti di bilancio destinati alle varie tipologie di borsa di studio, stabilendo l importo unitario di ciascuna di esse. I Consigli di Polo ripartiscono le risorse ad essi attribuite, in base alle effettive esigenze, qualità e produttività delle aree scientifico disciplinari afferenti al Polo, tra le stesse e, all interno di queste, tra le Strutture di Ricerca. Tali strutture possono integrare l assegnazione con proprie risorse. I Poli comunicano il numero di borse da bandire e le strutture destinatarie delle stesse. ARTICOLO 3 Bando di concorso I bandi di concorso sono emanati, con decreto rettorale, tre volte all anno: nel mese di febbraio, sulla base delle determinazioni assunte dai Poli entro il primo gennaio, nel mese di maggio, sulla base delle determinazioni assunte dai Poli entro il primo aprile, e nel mese di ottobre, sulla base delle determinazioni assunte dai Poli entro il primo settembre. ARTICOLO 4 Finanziamenti esterni Le somme di denaro erogate da enti o privati in seguito a donazioni o convenzioni sono acquisite dall Ateneo o dai Poli o da singole strutture periferiche. Gli atti di convenzione o donazione non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente regolamento. L importo delle borse di studio finanziate deve essere pari a quello stabilito dall Ateneo.

3 ARTICOLO 5 Condizioni di reddito Per poter fruire delle borse di studio di cui al presente regolamento, il limite di reddito personale complessivo annuo lordo, riferito all anno solare di fruizione della borsa di studio, è fissato con apposito D.M., di cui all articolo 6, comma 4, della legge n. 398/89. A tal fine gli assegnatari, a conclusione dell attività, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa in conformità alle leggi vigenti, in cui dichiarino che nel suddetto periodo non hanno prodotto un reddito personale complessivo lordo superiore al limite sopra indicato. Nel caso in cui si sia verificata tale ultima circostanza, si procederà al recupero dei ratei della borsa di studio già erogati. Qualora la fruizione di una annualità della borsa di studio non coincida con l anno solare, si farà riferimento, per il possesso del requisito reddituale, all anno solare in cui è stata svolta la maggior parte dell attività. L Amministrazione universitaria effettuerà accertamenti a campione presso gli uffici finanziari in ordine alla veridicità delle autocertificazioni dei borsisti. ARTICOLO 6 Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato Le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato sono di durata biennale; il loro conferimento avviene in base a concorso, per titoli e colloquio, a cui sono ammessi i laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all estero. In quest ultimo caso è necessario che il candidato abbia previamente ottenuto il riconoscimento del titolo ai sensi dell articolo 74 del D.P.R. n. 382/80. Il titolo di dottore di ricerca deve essere stato conseguito da non più di trenta mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Dal computo vengono esclusi i periodi in cui l aspirante ha goduto di borse di studio per attività di ricerca in Italia o all estero. Ai fini dell ammissione al concorso, il candidato deve presentare una relazione programma sulla ricerca che intende effettuare, riportante il parere favorevole di un professore ufficiale dell'ateneo, sotto la cui guida e presso la cui struttura va svolta la ricerca. Tale relazione deve essere corredata dalla dichiarazione del direttore della struttura interessata, che attesti che il programma proposto è correlato alle esigenze delle attività di ricerca svolte nella struttura stessa. I criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi attribuibili al colloquio sono riportati nel bando di concorso. Il colloquio è volto ad accertare la validità e l interesse della linea di ricerca prescelta. Concluso il primo anno, il borsista dovrà presentare una relazione sull attività svolta, accompagnata dal giudizio del docente guida. Il consiglio della struttura presso cui è svolta l attività, sulla base di tale documentazione, delibera sulla conferma della borsa per il secondo anno. Il borsista può partecipare a progetti di ricerca coerenti con il programma di cui al precedente comma 2, previa autorizzazione del docente tutore e del responsabile della struttura presso la quale lo stesso presta l attività. Al borsista può essere affidata, su proposta del responsabile della ricerca e autorizzazione del consiglio di dipartimento, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di studio, che comunque non comprometta l attività di ricerca. L attività didattica non può eccedere il tetto delle 50 ore per anno ed è svolta sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell Università Federico II e non da luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli delle università italiane.

4 ARTICOLO 7 Borse di studio per attività di perfezionamento all estero Le borse di studio per attività di perfezionamento all estero hanno durata variabile tra uno e dodici mesi; il loro conferimento avviene in base a concorso, per titoli e colloquio, svolto per aree disciplinari, corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale, determinate dal Senato Accademico. Al concorso sono ammessi i laureati dell Università degli Studi di Napoli Federico II, di cittadinanza italiana e di età non superiore ai ventinove anni. Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione l attività che intende svolgere, l area scientifica relativa e l istituzione estera od internazionale all estero, di livello universitario, prescelta. E ammessa la presentazione di una sola domanda. Il candidato deve, altresì, contestualmente presentare una dichiarazione dell istituzione estera da cui risulti l impegno formale ad accettare il candidato medesimo ed in cui siano precisati il tipo e le modalità di svolgimento dell attività di perfezionamento nonché la sede, la durata ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del concorso. L ammissione del candidato al concorso è subordinata al parere favorevole espresso dal Consiglio di Polo in ordine alla qualificazione dell istituzione estera prescelta, alla validità, ai fini della formazione culturale, del corso o attività che intende svolgere nonché alla correlazione tra il curriculum studiorum e l attività medesima. I criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi attribuibili al colloquio sono riportati nel bando di concorso. Il colloquio è volto ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza della istituzione estera di livello universitario da parte del candidato. ARTICOLO 8 Commissioni giudicatrici borse di studio post-dottorato Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio della Struttura di Ricerca presso la quale deve essere svolta l attività e sono composte da tre membri effettivi e due supplenti. Esse devono essere formate da docenti di I e II fascia e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori universitari. Le commissioni esaminatrici devono concludere i lavori entro sessanta giorni dalla notifica del decreto rettorale di nomina e redigere apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. ARTICOLO 9 Commissioni giudicatrici borse perfezionamento all estero Le commissioni giudicatrici, una per ogni area disciplinare o per aree aggregate, sono designate dai Consigli di Polo e nominate con decreto rettorale. Esse sono, di norma, costituite da cinque membri, dei quali almeno due devono essere docenti di prima fascia, con almeno un ordinario, ed almeno due devono essere docenti di seconda fascia; di esse possono far parte i ricercatori confermati. Assume le funzioni di presidente il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo. Le commissioni esaminatrici devono concludere i lavori entro sessanta giorni dalla notifica del decreto rettorale di nomina e redigere apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

5 ARTICOLO 10 Norme comuni Tutti i borsisti sono tenuti ad adempiere gli obblighi stabiliti nel presente Regolamento. L inosservanza di tali disposizioni comporta l immediata revoca della borsa di studio. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha già usufruito di una borsa di studio di cui al presente Regolamento non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Le borse di studio non danno luogo a trattamento previdenziale né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Ad esse si applicano le agevolazioni fiscali di cui all articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n Ai dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall articolo 2 della citata legge n Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. Le borse di studio di cui al presente regolamento non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all accesso ai ruoli dell Università. Napoli, lì IL RETTORE Guido TROMBETTI

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