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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA DI RICERCA Costituiscono riferimento del seguente Regolamento: Legge n. 449, in particolare l art. 51 comma 6; D.M ; Legge , n.476, in particolare l art. 4 e successive modificazioni ed integrazioni; L , n. 335, in particolare l art. 2, commi 26 e seguenti, e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 1 - Oggetto, requisiti e finalità CAPO I - Norme Generali - 1) L Università di Verona, nell ambito delle disponibilità di bilancio, può attribuire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca e laureati in possesso di curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca a seguito di pubbliche selezioni, ai sensi dell art. 51, comma 6, della Legge n. 449, per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca di Dipartimenti, Centri ed altre Strutture dell Ateneo, di seguito indicati come Strutture. 2) Il predetto assegno non può essere attribuito a personale di ruolo presso le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all art. 8 del D.P.C.M n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, l ENEA e l ASI. 3) I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi, in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento. 4) Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli del personale universitario. ART. 2 - Durata, proroga, rinnovo 1) Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni 1. 2) Gli assegni possono inoltre essere rinnovati, nel limite massimo complessivo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. 1 Comma così modificato dal Decreto Rettorale 12/10/2000 n. 6855/P 1

2 ART. 3 - Importo 1) L assegno è individuale. 2) L ammontare dell assegno viene definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico Ristretto, ed è compreso tra un minimo di lire 25 milioni e un massimo di lire 30 milioni, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell Amministrazione. 3) Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, può essere stabilita una graduale progressione dell importo medesimo - in relazione anche alla valutazione dell attività svolta - entro i limiti indicati nel precedente comma. 4) L importo dell assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all art. 4 della legge 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, quelle di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 335/85 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 4 - Il responsabile delle attività di ricerca (responsabile scientifico) dei titolari degli assegni, programmazione e definizione dei compiti loro assegnati. 1) La Struttura individua, secondo le regole per essa vigenti, per ogni titolare di assegno, un responsabile scientifico delle attività di ricerca, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività affidate. 2) La Struttura presso la quale il titolare dell assegno deve svolgere la sua attività, all atto del conferimento dell assegno e, quindi, all inizio di ogni eventuale successivo anno di attività, definirà per ogni titolare di assegno, su proposta del responsabile scientifico, il programma di ricerca al quale esso dovrà partecipare. ART. 5 - Diritti e doveri dei titolari degli assegni 1) I titolari degli assegni collaborano alle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca di cui all art. 4, comma 1), secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato. 2) I titolari degli assegni possono svolgere parte dell attività di ricerca all estero: a) qualora siano beneficiari di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all estero l attività di ricerca; b) qualora l attività di ricerca all estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della Struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 3) I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente alla Struttura, una particolareggiata relazione scritta sull attività di ricerca svolta. 4) La Struttura, acquisito il parere del responsabile scientifico, valuta l attività svolta. In caso di eventuale valutazione negativa non ha luogo la proroga tacita di cui all art. 2, comma 1). 2

3 5) Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dalla Struttura, sentito l interessato. ART. 6 - Divieto di cumulo - Obblighi del titolare dell assegno. 1) Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di ricerca dei titolari degli assegni. 2) All atto della stipulazione del contratto di cui all art.1, comma 4), l interessato deve dichiarare: a) se goda di altra borsa di studio non cumulabile ai sensi del comma 1). In caso ne dovesse godere, non si dà luogo alla stipulazione; b) se abbia in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero rapporti di lavoro a tempo indeterminato con privati o con Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di cui all art.1, comma 2). In tali casi non si fa luogo alla stipulazione salvo che, entro il termine assegnato dall Università, l interessato non venga collocato in aspettativa come previsto dall art. 51, comma 6) della Legge 449/97. 3) Il contratto di cui all art.1 comma 4), deve prevedere l obbligo, per il titolare dell assegno, di non instaurare rapporti di lavoro subordinato con terzi. In caso ciò avvenga, il contratto si risolve automaticamente. Il contratto deve inoltre prevedere che, fermo restando l integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari degli assegni possono svolgere attività professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione della Struttura, sentito il responsabile scientifico, a condizione che l attività: - sia compatibile con l esercizio dell attività di ricerca; - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; - non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all Ateneo. 4) L attività di ricerca del titolare dell assegno e l assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia di durata superiore a un mese del titolare, fermo restando che l intera durata dell assegno non può essere ritardata a causa delle suddette sospensioni. ART. 7 - Trattamento assicurativo L Università di Verona provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell ambito dell espletamento della loro attività di ricerca. ART. 8 - Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all assegno, anche in deroga al numero determinato ai sensi dell art. 70 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. In tali casi l Università di Verona non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni. A tal fine gli organi competenti stabiliscono per ogni ciclo il numero massimo dei posti di soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato. ART. 9 - Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni 3

4 1) Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico Ristretto, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento degli assegni. 2) Il Senato Accademico Ristretto determina il numero e la durata degli assegni, tenuto conto dei fondi disponibili nell apposito capitolo di bilancio, e la ripartizione tra le Strutture sia ai fini dell attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, che ai fini degli eventuali rinnovi proposti dalle strutture, sentito il responsabile scientifico. 3) Ulteriori assegni potranno essere attivati previo finanziamento attraverso fondi esterni acquisiti per la realizzazione di specifiche attività di ricerca, ai sensi del Regolamento sull utilizzazione dei fondi di ricerca erogati da soggetti pubblici o privati, che garantiscano l intera copertura finanziaria per tutta la durata dell assegno. CAPO II -Selezioni pubbliche - ART Richiesta di attivazione delle selezioni 1) Ai fini dell attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni e della stipula dei relativi contratti di collaborazione, la Struttura, nella quale il titolare di assegni deve svolgere l attività di ricerca, deve indicare: - il programma di ricerca, le prestazioni ad esso connesse e l area scientifica; - il programma d esame e del colloquio e i campi sui quali dovranno vertere i titoli dei candidati; - la lingua straniera/o le lingue straniere; - i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice. ART Requisiti 1) Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in settori attinenti a quello per il quale è bandito l assegno e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l assegno. 2) Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, possono partecipare alle selezioni cittadini stranieri dell Unione Europea e cittadini di paesi non appartenenti all Unione Europea nei quali vigono condizioni di reciprocità, in possesso di titoli equivalenti o di curriculum scientificodisciplinare idoneo nell attività di ricerca prevista. 3) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. ART Selezione 1) La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli e colloquio. 2) La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti. 3) Le categorie dei titoli valutabili e la distribuzione del punteggio tra di esse sono fissate dal bando. 4) I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati mediante affissione all Albo Ufficiale dell Università di Verona. 5) Nel corso del colloquio la Commissione verificherà anche la capacità di trattare argomenti di carattere scientifico riferiti al programma di esame in una o due lingue straniere individuate dal bando. 4

5 6) Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione Esaminatrice, forma l elenco dei candidati esaminati, con l indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella Sede degli Esami. 7) La selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato almeno 35 punti nella valutazione dei titoli e almeno 25 punti nella valutazione del colloquio. 8) La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito al colloquio. 9) Espletato il colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l ordine decrescente della votazione complessiva. A parità di merito si applicano i criteri di preferenza di cui all art. 5 del D.P.R. 487/94. 10) Ai sensi dell art. 2 comma 1 lettera d) del D.M , dopo l approvazione gli atti e i risultati della procedura saranno resi pubblici mediante affissione all Albo Ufficiale dell Università di Verona. 11) Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 16 comma 1), gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l ordine delle rispettive graduatorie. ART. 13- Commissione esaminatrice 1) La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà costituita da tre componenti (docenti o esperti del settore scientifico disciplinare attinente alla materia o affine). 2) Alle Commissioni, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera. ART Pubblicità 1) Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all albo Ufficiale dell Università di Verona e all albo della Struttura interessata. 2) Su richiesta del responsabile della Struttura, un avviso di emanazione del bando potrà essere pubblicato a mezzo stampa e/o su INTERNET. ART Presentazione delle domande 1) Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell Università di Verona e dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Servizio del Personale - Ufficio del Personale a contratto e supplenze - Via S. Francesco, Verona, entro e non oltre 20 giorni dalla data di affissione del Bando di selezione all Albo Ufficiale dell Università di Verona. 2) Alle domande dovrà essere allegata documentazione relativa ai titoli all art. 12 comma 3). Per i titoli rilasciati dall Università di Verona, è sufficiente la espressa menzione in luogo dell allegazione. ART Decadenza 1) Decadono dal diritto all assegno coloro che, entro il termine fissato, non si presentino e non diano luogo alla stipula del contratto di cui all art. 1, comma 4 o non inizino l attività nel termine stabilito dal contratto di cui all art. 1, comma 4. 2) Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. 5

6 3) Eventuali differimenti della data di decorrenza del contratto di cui all art.1 comma 4, possono essere consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Legge , n. 1204). 6

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