CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL ART. 51, COMMA 6, LEGGE N. 449/1997 E DEL D.M

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1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL ART. 51, COMMA 6, LEGGE N. 449/1997 E DEL D.M Il Dipartimento di.. dell Università Ca Foscari di Venezia, con sede in Venezia, n., codice fiscale, di seguito denominato Dipartimento, in persona del Direttore, Prof., nato a.. il., domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento E il Dott., nato a.. il, residente in.., via, n.., domiciliato in, via n..., codice fiscale, di seguito indicato come "Assegnista", vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. assegno/i di durata biennale per la collaborazione ad attività di ricerca sul progetto.., area scientifico-disciplinare., settore scientifico-disciplinare..., presso il Dipartimento di dell Università, procedura bandita in data (data del bando pubblicazione). STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: ART. 1 (Oggetto) 1. L Università conferisce all Assegnista n. 1 assegno di durata per la collaborazione ad attività di ricerca sul programma, area scientifico-disciplinare di., settore scientifico-disciplinare di, presso il Dipartimento di... ART. 2 (Attività di collaborazione all attività di ricerca) 1. L attività dell Assegnista si svolge in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel caso di 33

2 assenza o impedimento di quest ultimo, le funzioni di tutor sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal Consiglio di Dipartimento, su indicazione del tutor titolare. 2. L attività dell Assegnista deve svolgersi all interno del Dipartimento interessato, ovvero in altre strutture dell Università, in base al programma di ricerca. L eventuale attività di ricerca da svolgersi all esterno dell Università dovrà essere proposta dal tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento interessato. ART. 3 (Obblighi delle parti) 1. L Università, attraverso la competente struttura dipartimentale, fornisce i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. 2. Il tutor è tenuto a coordinare l attività dell Assegnista con quella di eventuali ulteriori partecipanti al programma, fornendo altresì tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione. 3. L attività dell Assegnista non prefigura in nessun caso un attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli dell Università. 4. L Assegnista si impegna a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel programma di ricerca, attenendosi a tutto quanto espressamente previsto dal presente contratto. 5. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui l Assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell attività di ricerca, dovranno essere considerati strettamente riservati. Pertanto ne è vietato l uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto. ART. 4 (Durata del contratto) 1. Il rapporto di collaborazione ha la durata di e può essere rinnovato, compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione, fino al limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se l Assegnista ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. 2. Ai fini della determinazione dell inizio e del termine del rapporto di collaborazione, si ha riguardo alla data della stipula del presente contratto. Il rapporto può essere protratto, a discrezione dell Università, nei casi di sospensione della collaborazione espressamente previsti dall art. 9 del presente contratto. 34

3 ART. 5 (Rinnovo del contratto) 1. Il contratto è rinnovabile, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento. 2. Il rinnovo è deliberato dal Senato Accademico e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione. ART. 6 (Indennità per lo svolgimento dell attività di ricerca - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo) 1. L imponibile lordo dell assegno di ricerca è determinato per ciascun anno, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell Università. Il predetto importo è erogato in rate fisse mensili (o, in alternativa, trimestrali) posticipate. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L Assegnista ha l onere di effettuare l iscrizione alla gestione separata INPS. Gli emolumenti sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art 47, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R e successive modificazioni. 3. L Università provvede a favore dell Assegnista alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell espletamento dell attività di ricerca. ART. 7 (Modalità di controllo e valutazione dell attività svolta dall Assegnista) 1. L Assegnista è tenuto a presentare al Dipartimento interessato, al termine di ciascun anno, una relazione scritta sull attività di ricerca svolta. Nella relazione l Assegnista dovrà rendere conto del/i metodo/i di ricerca applicati e dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma a cui collabora. La relazione deve essere corredata del giudizio del tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti. Detta relazione è portata all esame del Consiglio di Dipartimento interessato. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio di Dipartimento, sentito il titolare, può deliberare la revoca dell assegno. 2. Al termine dell ultimo anno di durata dell assegno, la relazione di cui al precedente comma dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente del raggiungimento dei 35

4 risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell eventuale rinnovo dell assegno con il medesimo titolare. 3. Salvo quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, l Assegnista è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine può essere richiesta all Assegnista la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato. 4. Il tutor è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore del Dipartimento le eventuali inadempienze dell Assegnista anche ai fini della sospensione dell erogazione dell assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 8. ART. 8 (Risoluzione del contratto) 1. Il presente contratto può essere risolto con delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito l interessato, nel caso di giudizio negativo promosso dal tutor in sede di valutazione dell attività svolta dall Assegnista ai sensi del precedente art Il presente contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi: a) gravi e documentate inadempienze dell Assegnista segnalate dal tutor e/o dal Direttore del Dipartimento; b) violazione del regime delle incompatibilità previste dall art. 9 del presente contratto; ART. 9 ( Incompatibilità, divieto di cumulo, sospensione dell attività) 1. L Assegnista potrà essere titolare di contratto d insegnamento nell Università e potrà far parte delle commissioni d esame di profitto, in qualità di cultore della materia. 2. Non è consentito il cumulo dell assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di ricerca dell Assegnista. 3. L Assegnista, in servizio presso Amministrazioni Pubbliche, può essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. 4. L attività di ricerca e l assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e grave infermità per un periodo massimo di un anno, fermo restando che l intera durata dell assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno. 36

5 ART. 10 (Disposizioni di rinvio) 1. ll rapporto di collaborazione viene disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalle norme del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli Assegni di Ricerca, emanato con D.R. n.122 del , modificato con D.R. n. 421 del e con D.R. n. 593 del ART. 11 (Foro competente) 1. Per qualsivoglia controversia relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il Foro di Venezia. ART. 12 (Registrazione) 1. Il presente contratto, soggetto ad imposta di bollo a carico dell Assegnista, è redatto in due copie originali, di cui una viene consegnata al titolare dell assegno e l altra trattenuta dal Dipartimento. 2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso, a iniziativa e spesa della parte che vi ha interesse. Venezia, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Prof. L ASSEGNISTA Dott.. 37

6 L Assegnista dichiara di ricevere copia del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli Assegni di Ricerca, emanato con D.R. n. 122 del e modificato con D.R. n.421 del e con D.R. n. 593 del del quale prende visione in ciascuna parte. firma 38

7 Prot.n. Il Direttore del Dipartimento di. Visto il bando di selezione pubblica per l attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, pubblicato sulla GU n. del Visto il verbale della Commissione giudicatrice designata dal Consiglio di Dipartimento in data.. Accertata la regolarità della procedura di selezione APPROVA GLI ATTI DELLA SELEZIONE INDICATA IN PREMESSA E dichiarato vincitore della selezione il dott.. Il presente atto è affisso all albo del Dipartimento. Venezia, Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 39

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