Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia

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1 Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del n. 77 1

2 SOMMARIO Art Oggetto del Regolamento...3 Art Nozione di trasferta...3 Art Individuazione delle missioni...3 Art Missioni che danno diritto al rimborso...3 Art Autorizzazione alla trasferta nell ambito del territorio nazionale e modalità di liquidazione...4 Art Mezzi di trasporto...4 Art Utilizzo del mezzo di proprietà dell'autorità...5 Art Missioni all'estero...5 Art Anticipazione sulle spese da sostenere per compiere la missione...6 Art Prestazioni straordinarie effettuate in missione...6 Art Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio...6 Art Entrata in vigore....6 Art Norma finale...6 2

3 Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dell Autorità così come previsto da: L. 18 dicembre 1973, n. 836 D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, art. 5 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 CCNL 14 settembre 2000 CCNL 5 ottobre 2001 CCNL 12 febbraio 2002 L. 23 dicembre 2005, n. 266 L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 468 Art. 2 Nozione di trasferta La trasferta o missione consiste nello spostamento del lavoratore dipendente ad una sede diversa da quella consueta o del Comune di residenza (se ciò riduce i costi per l Autorità) su disposizione e nell'interesse del datore di lavoro. Essa è uno spostamento di sede di lavoro non definitivo ma temporaneo e provvisorio, di solito determinato dal sopravvenire di esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente che rendono necessario l'invio del lavoratore nella località in cui sono sorte le esigenze stesse fintanto che queste non siano state soddisfatte. Art. 3 Individuazione delle missioni All applicazione del seguente Regolamento, le missioni dei dipendenti si suddividono in: Missioni nell ambito del territorio nazionale; Missioni all estero. Art. 4 Missioni che danno diritto al rimborso Il trattamento di trasferta è applicato ai dipendenti inviati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dall'ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso fra la sede di servizio e quella di dimora abituale la distanza si computa dalla località più vicina a quella 3

4 della trasferta; qualora invece la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si calcolano da questa. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute per le trasferte viene computato dal luogo di partenza e di rientro dichiarato dai dipendenti. Per le trasferte di durata superiore a 8 ore al dipendente spetta anche il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a 3 stelle e delle spesa per un pasto giornaliero - nel caso in cui la trasferta abbia durata superiore alle 8 ore - pari a 22,26 e - nel caso in cui la trasferta abbia durata superiore alle 12 ore - di complessive 44,26 per i due pasti, per le spese sostenute del taxi, altri mezzi di trasporto urbani, posteggio e spese di viaggio se viene utilizzato il proprio mezzo come di seguito disciplinato. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione l aggiornamento dei suddetti importi. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per pernottamento in residenza turistica di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo qualora risulti più conveniente. Art. 5 Autorizzazione alla trasferta nell ambito del territorio nazionale e modalità di liquidazione La trasferta del dipendente deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale. Nella medesima deve essere indicato il luogo, la durata e il motivo della trasferta, nonché il mezzo impiegato per il raggiungimento della sede della missione. Alla fine del mese, il dipendente attesta mediante l utilizzo dell apposito modulo, l ora di inizio e di fine della missione, i mezzi utilizzati e tutte le spese di viaggio sostenute, documentate dalle relative pezze giustificative che devono essere allegate, o in caso di smarrimento giustificate da apposita dichiarazione sottoscritta. Il modello di richiesta della liquidazione, debitamente vistato dal Direttore Generale deve essere inoltrato al Servizio Affari Generali Amministrativo Economico Finanziario - Tutela dell Utente - Controllo di Gestione Economica che ha la competenza della liquidazione finale, entro il 10 del mese successivo a quello di pertinenza. Art. 6 Mezzi di trasporto Il dipendente inviato in missione può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea, quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione, quando il luogo della missione è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o il mezzo pubblico manchi del tutto. 4

5 Il mezzo di trasporto verrà rimborsato secondo le classi di diritto: seconda classe per i viaggi in ferrovia e classe economica per i viaggi in aereo. Al dipendente spetta il rimborso delle spese documentate e sostenute per pedaggi autostradali e parcheggio nonché l'indennità chilometrica, ragguagliabile ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, aggiornata trimestralmente. Ciò posto, stante il disposto della norma e la contemporanea vigenza di prezzi diversi per lo stesso tipo di carburante, si ritiene che, le Amministrazioni possano prendere a base di calcolo il prezzo di un litro di benzina super praticato alla pompa dalla società Agip, compagnia avente maggiore diffusione sul territorio nazionale". L Autorità,inoltre, stipula apposita polizza assicurativa (ai sensi dell'art. 42 comma 2 e successivi del CCNL 14 settembre 2000 per i dipendenti) in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio, per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria RC auto (danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, dei beni trasportati ed eventuali lesioni temporanee e/o permanenti o decesso del dipendente e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto). L'assicurazione di cui trattasi tutela esclusivamente i dipendenti autorizzati e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della prestazione; tale autorizzazione può essere concessa sia di volta in volta che in via generale, in particolare per coloro che per motivi di servizio debbano spostarsi continuamente nel territorio di competenza. Art. 7 Utilizzo del mezzo di proprietà dell'autorità Qualora il dipendente in missione effettui il viaggio su un mezzo di proprietà dell'autorità, lo stesso ha diritto esclusivamente al rimborso delle eventuali spese sostenute per pedaggio autostradale, posteggio, alloggio e vitto, così come disciplinato dall ar.4. Art.8 Missioni all'estero Per le trasferte all'estero si applica la stessa disciplina prevista per quelle sul territorio nazionale sia per i dirigenti che per il restante personale, tuttavia i rimborsi dei pasti sono incrementati del 30%; 5

6 Art. 9 Anticipazione sulle spese da sostenere per compiere la missione Ai sensi del comma 10, dell'art. 35 del CCNL 23 dicembre 1999 e del comma 11, dell'art. 41 del CCNL 14 settembre 2000, a tutto il personale inviato in missione fuori sede le Amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75%. La richiesta dell anticipo avviene tramite il modello per la richiesta dell anticipazione predisposto dall Autorità ed inoltrato all economo. Art. 10 Prestazioni straordinarie effettuate in missione In base a quanto stabilito dalla lettera d) del comma 2 del citato art. 41, del C.C.N.L. del 1 Aprile 1999 sottoscritto il 14 settembre 2000, al dipendente inviato in missione spetta anche il compenso per lavoro straordinario nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro. Art. 11 Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dai dipendenti necessaria per ottenerne il rimborso, deve essere presentata in originale, o in caso di smarrimento, con apposita dichiarazione, per i viaggi compiuti in treno, nave, aereo, servizi pubblici di linea, taxi e mezzi noleggiati, così come previsto all art. 5 del presente regolamento. Per i percorsi compiuti con mezzi propri è necessaria apposita autorizzazione vistata dal Direttore Generale. Art. 12 Entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Art. 13 Norma finale Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente disciplina contrattuale e di legge in materia. 6

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