UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA
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- Anna Maria Dini
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1 Art. 1 - Ambito di applicazione REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DI SERVIZIO 1. Per missione si intende la prestazione di una attività nell interesse istituzionale dell Ateneo, fuori dall abituale sede di servizio, sia sul territorio nazionale che all estero. 2. Il presente regolamento disciplina l affidamento di incarichi di missione ai: 1. Professori di I e II fascia, Ricercatori e Professori incaricati o Supplenti; 2. dirigenti o titolari di funzioni equiparate; 3. personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 4. membri di organi collegiali di governo o Centrali di Ateneo; membri di commissioni ufficiali per compiti inerenti lo svolgimento del proprio incarico; membri di organi o commissioni o simili costituiti dal Rettore, dal Direttore Amministrativo, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; 5. personale non dipendente dell Ateneo inserito in programmi di ricerca o incaricati di svolgere attività per l Amministrazione Centrale; 6. collaboratori coordinati e continuativi o personale assimilato per lo svolgimento di attività al di fuori della prestazione dovuta;per specifici incarichi da effettuare al di fuori della sede stabilita per la prestazione; 7. borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, specializzandi inseriti in un programma di ricerca. 8. studenti impegnati in gruppi di ricerca per tesi di laurea o attività di tirocinio con costo a carico del dipartimento. 3. Il personale in congedo o in aspettativa non può essere inviato in missione. Art. 2 - Imputazione della spesa 1. La spesa per la missione deve gravare su fondi in bilancio espressamente destinati a tale scopo, sui contributi o finanziamenti finalizzati alla ricerca, su fondi derivanti da commesse o prestazioni conto terzi. INCARICO DI MISSIONE Art. 3 Incarico e Autorizzazione ad effettuare la missione 1. L incarico ad effettuare la missione è dato dal Responsabile della Struttura cui l interessato appartiene 2. L autorizzazione ad effettuare la missione è concesso per il personale tecnico-amministrativo dell Amministrazione Centrale dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente per il personale appartenente all Area di sua competenza. 3. L incarico e l autorizzazione ad effettuare la missione è dato : dal Rettore per le missioni da effettuarsi in sua rappresentanza o svolte nell interesse generale dell Ateneo; dal Preside per il personale tecnico - amministrativo in servizio presso la Presidenza e per i professori e ricercatori afferenti alla facoltà qualora l incarico di missione si svolga ai fini istituzionali relativi all attività didattica; 1
2 dal Direttore del Dipartimento, o del Centro, per il personale afferente alle rispettive strutture. Qualora la spesa gravi su un fondo nella disponibilità di un Professore o di un Ricercatore l autorizzazione deve essere firmata anche dal titolare del fondo; dal Rettore per il personale docente estraneo all Amministrazione e dal Direttore Amministrativo per il personale non dipendente dell Ateneo per attività svolte nell interesse dell Amministrazione Universitaria; dal titolare dei fondi per le missioni la cui spesa grava su fondi finalizzati all esecuzione di programmi di ricerca, nel qual caso l autorizzazione deve essere controfirmata dal Direttore del Dipartimento; Art. 4 - Provvedimento d incarico 1. L incarico e l autorizzazione a effettuare la missione devono risultare da atto scritto antecedente alla data d inizio della missione stessa. 2. L incarico di missione deve indicare: 1. cognome e nome dell incaricato; 2. qualifica, livello e classe stipendiale; 3. sede di servizio; 4. località della missione; 5. mezzo di trasporto usato (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari) 6. giorno e ora presunti di inizio della missione e sua durata; 7. oggetto della missione; 8. fondo su cui graverà la spesa. INDENNITÀ DI TRASFERTA - CONDIZIONI E LIMITI Art. 5 - Inizio e fine della missione 1. L arco di tempo valido al fine della copertura assicurativa, del rimborso delle spese di vitto e di pernottamento è quello compreso tra l ora di partenza dalla sede in cui il dipendente inviato in missione presta servizio, ovvero da luogo diverso se economicamente più vantaggioso, e l ora di rientro nella stessa sede o luogo diverso se economicamente più vantaggioso. Il calcolo dell orario deve essere effettuato con arrotondamento per eccesso alla mezz ora successiva. Art. 6 - Trattamento economico di missione: disposizioni generali 1. Al personale inviato in missione in territorio nazionale compete il trattamento economico previsto dalle norme vigenti in materia all atto dell emanazione del provvedimento con il quale l incarico di missione viene autorizzato. 2. I soggetti estranei all Ateneo, incaricati di svolgere attività per l Amministrazione Centrale sono equiparati, ai fini del rimborso spese per incarichi di missione sia in Italia che all estero, al personale di categoria EP dell Ateneo, salvo diversa pattuizione. 3. Il trattamento economico delle missioni espletate in Italia, prevede esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto, delle spese di vitto, pernottamento, internet il cui utilizzo è necessario per motivi di lavoro. 4. Le missioni espletate all estero danno diritto all indennità di trasferta e al rimborso delle spese di trasporto e di pernottamento. In alternativa all indennità di trasferta è possibile rimborsare i pasti nella misura massima, per pasto, del 50% dell importo della diaria, su presentazione del giustificativo in originale. 2
3 5. Ai soggetti di cui all art. 1 comma 2 punti 5,6,7, 8 che si recano in missione all estero non compete la diaria ma esclusivamente il rimborso delle spese vive, incluso quello dei pasti, nei limiti stabiliti dalla Tabella A, allegata, per il personale dipendente della Categorie C, D e EP. E consentita la missione all estero del personale non dipendente dell Università nel caso di Dipendenti di altre Università, Amministrazioni dello Stato o Enti Pubblici inseriti in programmi di ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi. Tale personale è equiparato, ai fini del trattamento economico, al personale DI PARI RUOLO E LIVELLO DELL ATENEO; 6. Per le missioni continuative nella stessa località all estero, l indennità di trasferta è ridotta a ¾ di quella spettante dopo i primi 180 giorni di missione. Dopo i primi 240 giorni cessa l intero trattamento economico, fatto salvo il rimborso delle spese di trasporto. 7. I dipendenti che debbano recarsi presso altra sede dell Università per attività formative non obbligatorie hanno diritto al solo rimborso delle spese di trasporto sostenute. 8. Il personale di qualsiasi categoria che si reca in missione in una delle sedi dell Ateneo ha diritto al rimborso della spesa del pasto solo nell impossibilità autocertificata di utilizzare il buono pasto. Missioni in Italia : Al personale tecnico amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese previste nel comma 3 art. 6, il rimborso di un pasto per le missioni di durata non inferiore alle otto ore e non superiore alle dodici ore spetta, di due pasti per le missioni di durata superiore alle dodici ore. Al personale docente spetta, oltre al rimborso delle spese previste nel comma 3 art. 6, il rimborso delle spese per uno o due pasti giornalieri purché l arco temporale della missione ricomprenda le ore in cui abitualmente essi vengono consumati Al personale di qualsiasi categoria spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per l alloggio in albergo a seconda della categoria di appartenenza ( TABELLA B).Dovrà essere presentata dagli interessati idonea documentazione, costituita dalla regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall albergo. Le spese di alloggio rimborsabili sono riferite al prezzo di una camera singola oppure di una camera doppia uso singola, nel caso in cui non sia disponibile la camera singola. L indisponibilità di camere singole dovrà risultare da espressa dichiarazione rilasciata dalla direzione dell albergo o da autocertificazione a cura dell interessato da allegare alla richiesta di rimborso spese. Missioni all estero: Al personale di qualsiasi categoria inviato in missione all estero, oltre all indennità di trasferta e delle spese di viaggio, spetta, se richiesto, il rimborso delle spese di alloggio in albergo secondo le categorie previste per legge. In caso di richiesta di rimborso delle spese di alloggio, o di alloggio fornito gratuitamente l indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Gli importi dell indennità di trasferta, distinte per gruppi di personale e per Stato, nonché i rimborsi, sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia all atto dell emanazione del provvedimento con il quale l incarico di missione viene conferito. La diaria delle missioni all estero spetta per l intera giornata e non è divisibile in ventiquattresimi. Art. 7 - Personale al seguito 3
4 1. Il personale tecnico amministrativo inviato in missione al seguito di dipendenti di qualifica più elevata può essere autorizzato a fruire delle stesse condizioni di rimborso spettanti al personale di qualifica superiore; la relativa autorizzazione deve essere richiesta e concessa prima dell inizio della missione. RIMBORSI SPESE Art. 8 - Mezzi di trasporto 1. Il personale autorizzato a svolgere incarichi di missione è tenuto, qualora non sia autorizzato a servirsi di mezzi straordinari, a usare i mezzi di trasporto ordinari. Sono mezzi di trasporto ordinari: il treno; 1. la nave; 2. l aereo; 3. il pullman di linea; 4. i mezzi di trasporto urbano. Sono mezzi di trasporto straordinari: 1. i mezzi noleggiati; 2. il taxi; 3. l auto di proprietà dell incaricato. 2. L impiego del mezzo aereo, per i voli nazionali, deve essere adeguatamente giustificato secondo criteri di economicità ed opportunità, se la relativa spesa grava su fondi pubblici; l uso di mezzi marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, deve essere analogamente giustificata. Le spese sostenute per tragitti in taxi possono essere rimborsate quando l interessato dichiari, sotto la sua responsabilità, che l uso del taxi ha ridotto i tempi della trasferta con conseguente riduzione della spesa di missione o che era indispensabile per garantire il rientro in sede entro i tempi necessari per far fronte ad altri impegni di lavoro. In casi eccezionali, è consentito per la natura della missione il noleggio di auto o furgoni. L autorizzazione, preventivamente richiesta e debitamente motivata, può essere concessa ad esempio nel caso in cui si debbano trasportare materiali delicati o ingombranti. Art. 9 - Uso del mezzo proprio L uso del mezzo proprio è consentito quando ricorrano particolari presupposti che rendano l uso del mezzo proprio più conveniente rispetto ai mezzi di linea: quando l orario dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, quando tale uso risulti, sotto l aspetto economico, più conveniente per l Amministrazione, infine quando debbano essere trasportati materiali e/o strumenti delicati o ingombranti nonché materiale deteriorabile. La richiesta e la concessione dell autorizzazione all uso del proprio mezzo di trasporto solleva l Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale derivante dall uso del mezzo stesso. L Università stipula una polizza assicurativa, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento del viaggio, in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, che copre i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria di danneggiamento del mezzo di trasporto del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente o dei dipendenti trasportati. L uso del mezzo proprio per le missioni all estero è consentito esclusivamente al personale dipendente e sempre subordinato a preventiva autorizzazione. Il rimborso chilometrico è conteggiato forfetariamente sulla base di 1/5 del prezzo della benzina applicato in Italia. Art Spese di viaggio 4
5 1. Al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti del costo del biglietto a tariffa d uso, oltre al rimborso del supplemento o prenotazione; in caso di viaggio in classe superiore verrà liquidato il costo del biglietto corrispondente alla classe di diritto; non è invece rimborsabile la spesa per esazioni suppletive per biglietti acquistati direttamente in treno o per multe per mancanza di biglietto. 2. E ammesso il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi con servizi di linea o con mezzi di trasporto urbano ove manchi un collegamento ferroviario o quando questi consentano un notevole risparmio di tempo. 3. Il rimborso delle spese avviene esclusivamente previa presentazione del biglietto originale. In mancanza, ove non rilasciato, presentare ricevuta e-ticket contenente le date del viaggio, le tratte, il costo del biglietto e il nominativo del passeggero. 4. Per ottenere il rimborso delle spese di taxi, la relativa documentazione deve contenere la data, la sigla del taxi, l importo pagato e deve essere firmata dal tassista. 5. Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto spetta un indennità, per ogni chilometro percorso durante la trasferta, pari a un quinto del prezzo della benzina verde praticato dall AGIP al momento dello svolgimento della missione; Il prezzo della benzina viene aggiornato ogni quindici giorni. I chilometri rimborsati si riferiscono alla distanza effettiva tra sede di servizio, o altro luogo se economicamente più conveniente, e località della missione, compresi gli spostamenti sul luogo di missione per ragioni di istituto; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per il pedaggio autostradale dietro presentazione del documento di spesa. 6. Al personale autorizzato all uso del proprio mezzo di trasporto compete anche il rimborso delle spese di parcheggio su presentazione dei relativi documenti di spesa. Vedere tabelle C, D, E Art Spese per pasti 1. L importo del rimborso è commisurato a quello stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e aggiornato ogni anno in base al tasso di inflazione programmata.il rimborso dei pasti spetta solo se sono documentati in originale da fattura, ricevuta fiscale e da scontrini fiscali solo se questi ultimi abbiano le caratteristiche delle ricevute fiscali. E consentito il rimborso di scontrini fiscali di bar, tavole calde, ecc. senza il dettaglio della merce consumata qualora l importo non superi il 50% dell importo massimo consentito per il rimborso del singolo pasto. Nel caso in cui il documento di spesa indichi un servizio reso per due o più coperti, la spesa verrà divisa per il numero dei coperti e al dipendente verrà liquidato l importo risultante. 2. Le spese sostenute per i pasti sono rimborsabili nelle misure indicate nella tabella A in allegato. Art Spese per pernottamento 1. Il rimborso del pernottamento è previsto per le missioni di durata non inferiore alle dodici ore dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. 2. Non è previsto il rimborso di spese telefoniche e servizio bar; qualora la fattura indichi pernottamento in camera doppia e non sia possibile conoscere il costo di una camera singola, verrà rimborsato il 50% del costo della camera doppia. 3. Qualora non sussistano esigenze che impongano il pernottamento, il soggetto in missione è tenuto a rientrare in sede giornalmente sempre che la distanza tra la località di missione e la sede sia percorribile con i mezzi di linea o il mezzo proprio in un tempo non superiore ai 60 minuti. 5
6 4. I membri di organi collegiali di governo o centrali di Ateneo, i membri di commissioni ufficiali, i membri di organi, commissioni o simili costituiti dal Rettore, dal Direttore Amministrativo, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che si recano nella sede di Varese o di Como per compiti inerenti lo svolgimento del proprio incarico dovranno pernottare nell albergo per loro prenotato dall Ufficio che organizza l incontro. 5. Le spese sostenute per l alloggio sono rimborsabili secondo le categorie di appartenenza indicate nella tabella B Art Quote di iscrizione 1. Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l iscrizione a convegni, workshop e altri incontri. Qualora la missione sia svolta in Italia e nella quota d iscrizione siano comprese spese di vitto e alloggio ciò deve risultare dalla documentazione e per i pasti o pernottamenti corrispondenti non possono essere rimborsate ulteriori spese sostenute allo stesso titolo. Nel caso la missione sia svolta all estero compete il solo rimborso della quota d iscrizione e delle spese di alloggio. Se non è possibile avere la documentazione della tipologia di spese coperte dall iscrizione al convegno, occorrerà allegare apposita dichiarazione esplicativa dell interessato. Art Integrazioni 1. In caso di consegna solo parziale della documentazione relativa alla missione effettuata non si accetteranno, di norma, successive integrazioni. Art Compensi forfetari 1. Il personale dipendente autorizzato a recarsi in missione ha diritto a compensi forfetari, in luogo del costo dei pasti e/o pernottamenti e in aggiunta all indennità di trasferta, qualora non sia possibile usufruire del pasto e/o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione e/o ricezione. 2. L assenza di strutture e servizi di ristorazione e/o ricezione dovranno essere attestate da colui che autorizza la missione o in subordine motivate in un apposita dichiarazione del dipendente inviato in missione e vistata, in sede di liquidazione, dal Direttore della struttura di appartenenza (vedere tabella F). DISPOSIZIONI VARIE Art Concessioni di anticipi 1. L anticipo di missione è concesso al personale d Ateneo che percepisce mensilmente una retribuzione a qualsiasi titolo (stipendio, compenso da collaborazione coordinata e continuativa, borsa di studio). Il direttore amministrativo può autorizzare l anticipo a personale terzo. 2. Il dipendente può chiedere, almeno quindici giorni prima della partenza, un anticipo pari al 75% delle spese che presume di sostenere, comprendendo nell anticipo le spese di viaggio, vitto (solo per missioni in Italia) e pernottamento. Di norma, non vengono concessi anticipi per missioni la cui durata sia, presumibilmente, inferiore alle ventiquattro ore. L anticipo verrà detratto, in sede di liquidazione finale della missione, dalla somma complessiva spettante per la trasferta. 3. L anticipo di cui sopra può essere accordato ai soggetti di cui all art. 1, comma 2, punti 4,5,6 e 7 previa motivata autorizzazione del Responsabile della struttura. Art. 17- Spese anticipate dall Università 6
7 1. Tutta la documentazione relativa alla missione compiuta deve essere presentata all Ufficio che provvede alla liquidazione, anche la documentazione concernente le spese sostenute direttamente dall Università. In questo caso è comunque necessario specificare sul modulo di missione che la spesa è stata anticipata dall Ateneo. Art Documenti di spesa 1. Tutte le spese rimborsabili previste dal presente Regolamento saranno liquidate dietro presentazione in originale dei documenti di spesa. In caso di smarrimento o furto della documentazione va allegata la denuncia presentata alla Pubblica Autorità o, eccezionalmente, dichiarazione sotto la propria responsabilità di aver sostenuto la spesa. In quest ultimo caso la dichiarazione va controfirmata dal Direttore Amministrativo; non verranno liquidati documenti di spesa alterati o che presentino correzioni o cancellature. Art Cumulo tra indennità di missione e compenso per lavoro straordinario 1. Il personale tecnico amministrativo, se le esigenze di servizio lo richiedono, può prolungare il suo lavoro durante una missione oltre le ore di normale servizio, a condizione che l effettuazione di lavoro straordinario sia stata preventivamente autorizzata in sede di conferimento dell incarico. Il numero delle ore di lavoro straordinario effettuato durante una missione è attestato dal dipendente con apposita autocertificazione. Il tempo di missione trascorso in viaggio non può essere computato come lavoro straordinario, ma solo come lavoro ordinario fino alla concorrenza dell orario che il lavoratore interessato avrebbe dovuto rendere in quello stesso giorno. Il computo delle ore di prestazioni straordinarie effettuate in missione avverrà confrontando le ore di effettiva prestazione lavorativa durante la trasferta con quelle che il lavoratore interessato avrebbe dovuto rendere in quello stesso giorno. 2. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite secondo le norme vigenti ovvero danno diritto al recupero del corrispondente credito orario, previo accordo con il responsabile della struttura di afferenza del dipendente. Art Obbligo di rientro giornaliero 1. Ove non sussistano esigenze che impongano il pernottamento nella località di missione, il dipendente è tenuto a rientrare nella sede di servizio sempre che la natura del servizio e le possibilità pratiche lo consentano. Art. 21- Indennità di prima sistemazione 1. In caso di trasferimento d ufficio dalla sede di Varese alla sede di Como e viceversa, con cambio di residenza o domicilio, al personale interessato verrà corrisposta un indennità di prima sistemazione pari a 500,00. Art Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si dovrà fare riferimento alle norme in materia previste dall ordinamento in vigore nello Stato nel momento dell inizio della missione. Tabella A - Rimborso spese di vitto Qualifica Importo massimo per rimborso di un pasto giornaliero B, C, D, EP 29,07 58,14 Dirigenti, RU, PA, PO, 40,85 81,70 7 Importo massimo per rimborso di due pasti giornalieri
8 Tabella B - Categorie di albergo spettanti Qualifica Categoria d albergo B, C *** Stelle D, EP, Dirigenti, RU, PA, PO ****Stelle Tabella C - Viaggi in ferrovia: classe spettante Qualifica Classe B, C II classe D, EP, Dirigenti, RU, PA, PO I classe Tabella D - Viaggi in ferrovia: uso posto letto o cuccetta Qualifica Professori Ordinari - Dirigenti Professori associati, Ricercatori EP, D, C B Posti letti o cuccetta Compartimento singolo in carrozza con letti Posto letto in carrozza con letti Cuccetta di I classe Cuccetta di II classe Tabella E - Viaggi in aereo Qualifica Viaggio in Italia Viaggio all estero Professori associati, Ricercatori, Unica classe Economic class Y/C EP, D C, B Unica classe Economic class Y/C Professori Ordinari, Dirigenti Unica classe Business Class Tutto il personale per voli Business Class transcontinentali di durata superiore alle 5 ore Tabella F Compensi forfettari Qualifica Compenso forfetario in luogo del rimborso del costo di ogni pasto Tutte le categorie 15,70 20,96 Compenso forfetario in luogo del rimborso del costo di ogni pernottamento 8
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