IL FEDERALISMO DEMANIALE DECRETO LEGISLATIVO N.85/2010 ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N.42/2009

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1 IL FEDERALISMO DEMANIALE DECRETO LEGISLATIVO N.85/2010 ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N.42/2009 Roma,

2 CENNI INTRODUTTIVI Il federalismo demaniale è nelle specifico previsto dall art. 119 della Costituzione Italiana, il quale, al comma 6, stabilisce che:.i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla Legge dello Stato.. Tale norma ha trovato recentemente attuazione con la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». La struttura della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede la possibilità per il Governo di esercitare la delega mediante atti distinti, in ogni caso sottoposti a principi e criteri direttivi comuni (art. 2), ai quali si aggiungono pricipi e criteri direttivi specifici. Il federalismo demaniale costituisce appunto un criterio direttivo specifico per il cui adempimento è previsto (art. 19): a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Il decreto legislativo 38 maggio 2010, n.85, concernente il federalismo demaniale, costituisce il primo provvedimento di attuazione della legge sopramenzionata. Esso prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi. LO STATO Individua i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. GLI ENTI sono tenuti a garantire la massima valorizzazione funzionale Si precisa che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dall applicazione del citato decreto (art.1, comma2 L.42/2009), pertanto in tali aree l Agenzia potrà proseguire nell ordinaria attività di gestione ed alienazione dei beni statali. 2

3 PARAMETRI PER L ATTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO (art.2) LO STATO previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, INDIVIDUA I BENI da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni sulla base di alcuni criteri. GLI ENTI a seguito del trasferimento, dispongono del bene nell interesse della collettività e favoriscono la MASSIMA VALORIZZAZIONE FUNZIONALE dello stesso a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale. Gli Enti Locali in stato di DISSESTO FINANZIARIO non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale. CRITERI DI TRASFERIMENTO a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, sulla base del radicamento sul territorio del bene e tenendo conto del rapporto che deve esistere tra i beni trasferiti e le funzioni di ciascun livello istituzionale. b) semplificazione: i beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in piani di alienazione e dismissione secondo l art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n Per assicurare la massima valorizzazione dei beni dovrà essere convocata un apposita conferenza di servizi, alla quale saranno tenuti a partecipare tutti gli Enti interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni e le approvazioni necessarie alla variazione della destinazione urbanistica. La determinazione finale della citata Conferenza costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti urbanistiche. c) capacità finanziaria: idoneità finanziaria per tutelare, gestire e valorizzare i beni. d) correlazione con competenze e funzioni: connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso. e) valorizzazione ambientale: la valorizzazione del bene dovrà assicurare lo sviluppo territoriale e la salvaguardia dei valori ambientali. 3

4 ATTRIBUZIONE E TRASFERIMENTO DEI BENI (art.3) Entro il (180gg. dalla data di entrata in vigore del d. legisl.) TRASFERIMENTO ope legis* con uno o più DECRETI del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), alle: Limitatamente ai beni di DEMANIO IDRICO REGIONI PROVINCE Intesa tra Regione e Province sul cui territorio insistono i medesimi beni di Demanio Idrico BENI DI DEMANIO MARITTIMO (lidi, spiagge, porti, rade, lagune, etc..) Con esclusione di quelli direttamente utilizzate dalle Amministrazioni Statali BENI DI DEMANIO IDRICO (fiumi, laghi, etc..) nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione dei fiumi di ambito sovra regionale e dei laghi di ambito sovra regionale, per i quali non intervenga un intesa fra le regioni interessate BENI DI DEMANIO IDRICO limitatamente ai laghi chiusi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia MINIERE ubicate su terraferma, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze Ciascuna Regione destinerà alle Province quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del Demanio Idrico trasferito. Detta quota viene determinata dal Governo qualora la predetta intesa non sia conclusa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ( ). * L effetto traslativo opera dalla data di pubblicazione dei D.P.C.M. nella Gazzetta Ufficiale. Entro il (180gg. dalla data di entrata in vigore del d. legisl.) ADOZIONE dei D.P.C.M. contenenti appositi ELENCHI* volti a individuare (singolarmente o per gruppi) i beni potenzialmente trasferibili ad uno o più Enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale Gli ELENCHI saranno corredati da adeguati ELEMENTI INFORMATIVI anche relativi a: - Stato giuridico; - Consistenza; - Valore; - Entrate corrispondenti; - Relativi costi di gestione. * Gli elenchi acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dei D.P.C.M. nella Gazzetta Ufficiale. 4

5 ATTRIBUZIONE E TRASFERIMENTO DEI BENI (art.3) Entro il termine perentorio 60 gg (orientativamente il ) dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei DECRETI di individuazione dei beni: Regioni ed Enti Locali che intendono acquistare i beni contenuti negli Elenchi PRESENTANO all Agenzia del Demanio: DOMANDA DI ATTRIBUZIONE con allegata relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell Ente e contenente * : - Specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene; - Relativa tempistica ed economicità; - Destinazione del bene; * Per i beni che negli elenchi sono individuati a gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Qualora l Ente Territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione, il Governo esercita il potere sostitutivo ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al Patrimonio Vincolato. Entro i successivi 60 gg (orientativamente il ) su proposta del MEF e sentite le Regioni e gli Enti Locali interessati: Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è ADOTTATO un ULTERIORE D.P.C.M. riguardante l attribuzione dei beni. Il Decreto produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore di ciascuna Regione o Ente Locale. I beni per i quali non è stata presentata la domanda confluiscono, in base ad un apposito D.P.C.M., in un PATRIMONIO VINCOLATO affidato all Agenzia del Demanio o all Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e all alienazione degli stessi beni, d intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli d intesa. Entro 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di Inserimento nel Patrimonio Vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono comunque essere attribuiti con i Decreti di cui all art.7. 5

6 STATUS DEI BENI (art.4) NATURA GIURIDICA DEI BENI TRASFERITI I beni vengono trasferiti con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri ed i pesi, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli Enti locali. I beni di demanio marittimo, idrico e aeroportuale restano assoggettati al regime previsto dal c.c., nonché alla specifica disciplina di tutela e salvaguardia - c.c., codice della navigazione, leggi regionali e statali e norme comunitarie di settore (beni non usucapibili, non espropriabili, etc..). EFFETTI DEL TRASFERIMENTO E CONTENUTO GIURIDICO Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella G.U. dei decreti ed ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. SUCCESSIVA ALIENABILITÀ DEI BENI DI PATRIMONIO DISPONIBILE TRASFERITI AGLI ENTI I beni trasferiti che entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli Enti locali possono essere alienati alle seguenti condizioni: previa valorizzazione (variante urbanistica); ed a seguito di attestazione di congruità rilasciata, nel termine di 30 gg. dalla relativa richiesta, da parte dell Agenzia del Demanio o dell Agenzia del Territorio, secondo le rispettive competenze. 6

7 TIPOLOGIE DEI BENI (art.5) DA TRASFERIRE Demanio marittimo e relative pertinenze; Demanio idrico e relative pertinenze, nonché opere idrauliche e di bonifica; Aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile e relative pertinenze; Aree già comprese nei porti non più funzionali all attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell Autorità portuale o dell Autorità marittima (da trasferire ai Comuni con apposito provvedimento dell Agenzia del Demanio). Miniere e relative pertinenze, ubicate sulla terraferma; Altri beni immobili, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento; ESCLUSI DAL TRASFERIMENTO Beni appartenenti al Demanio marittimo in uso alle Amministrazioni statali; Fiumi e Laghi di ambito sovraregionale, qualora non intervenga un intesa tra le Regioni interessate; Porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; Gli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato (1); Gli immobili in uso agli enti pubblici destinatari di beni in uso governativo e alle Agenzie di cui al d.lgs 300/99; I beni oggetto di accordi o intese con gli Enti Territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei propri patrimoni immobiliari, sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Legisl. ( ); I parchi nazionali e le riserve naturali statali; Le reti di interesse statale (stradali, energetiche e ferrate in uso di proprietà dello Stato); Giacimenti petroliferi e di gas, nonché siti di stoccaggio di gas naturale; Dotazione della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Corte Costituzionale, nonché degli Organi di rilevanza costituzionale. (1): Indicativamente entro il (90 gg) le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici trasmettono all AdD, in modo adeguatamente motivato, gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l esclusione. Indicativamente entro l (ulteriori 45 gg) l Agenzia del Demanio, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il (30gg), con provvedimento del Direttore dell Agenzia rende pubblici sul sito dell Agenzia gli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento ai fini notiziali, con indicazione delle motivazioni pervenute; 26/06/10 24/09/10 24/10/10 08/11/10 31/12/10 Trasmissione elenchi da parte delle PP.AA. Parere Conferenza Unificata Provvedimento Direttore dell Agenzia e pubblicazione elenchi beni esclusi su sito internet dell Agenzia ai fini notiziali 7

8 TIPOLOGIE DEI BENI (art.5) Beni in uso alla Difesa e Beni Culturali Entro il (un anno dall entrata in vigore) : Presidenza del Consiglio Lo Stato 26/06/10 26/06/11 DPCM, previa intesa in Trasferimento alle Regioni e Conferenza Unificata, su agli Enti Locali dei BENI proposta del MEF, sentito il CULTURALI e delle cose Min. della Difesa, di inseriti in specifici accordi individuazione e di valorizzazione e dei attribuzione dei BENI IN conseguenti programmi e USO ALLA DIFESA non piani strategici di sviluppo più utili alle funzioni di culturale di cui all art. 112, difesa e sicurezza nazionale comma 4 del d.lgs 42/2004 e e non funzionali alla sue ss.mm. realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare. 8

9 VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (art.6) I beni statali attribuiti a titolo non oneroso agli Enti territoriali, previa loro valorizzazione attuata mediante le procedure per l approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, possono essere conferiti ad uno o più FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE a maggioranza pubblica. Il valore conferito al fondo è congruito dall Agenzia del Demanio o dall Agenzia del Territorio, secondo le rispettive competenze, entro 30 giorni dalla richiesta. La Cassa Depositi e Prestiti può partecipare ai sopraccitati fondi immobiliari. DECRETI BIENNALI DI ATTRIBUZIONE (Art.7) A partire dal con uno o più DPCM, adottati ogni due anni, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili. Gli Enti territoriali interessati possono farne richiesta, allegando una relazione attestante i benefici derivanti alle Pubbliche Amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale. UTILIZZO OTTIMALE DI BENI PUBBLICI DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI (Art.8) Gli Enti Territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra loro e con le Amministrazioni periferiche dello Stato, trasmettendone le risultanze al MEF. 9

10 DISPOSIZIONI FINALI (art.9) RIDUZIONE DELLE RISORSE SPETTANTI A REGIONI ED ENTI LOCALI PATTO DI STABILITA Con uno o più D.P.C.M. vengono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal 2012, le risorse spettanti a Regioni ed Enti Locali contestualmente ed in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente all adozione dei decreti di trasferimento. Alle spese relative ai beni trasferiti non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo viene determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con D.P.C.M., da adottarsi indicativamente entro il Il Ministro dell Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti nei capitoli di spesa interessati. RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI E DI RISORSE UMANE E FINANZIARIE Con D.P.C.M. viene assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni. RISORSE DERIVANTI A REGIONI ED ENTI LOCALI DALL ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONBILE TRASFERITO O DALLA CESSIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI CUI I BENI SIANO STATI CONFERITI Il 75% delle risorse viene acquisito dall Ente territoriale alienante per essere destinato alla riduzione del debito dell ente e l eventuale eccedenza a spese di investimento; il 25% delle risorse è destinata al Fondo per l Ammortamento dei titoli di Stato. Con D.P.C.M. da adottarsi indicativamente entro il sono definite le modalità di applicazione. ALIENAZIONE DEI BENI TRASFERITI AGLI ENTI I beni trasferiti possono essere alienati solo previa attestazione di congruità rilasciata, nel termine di 30 gg. dalla relativa richiesta, da parte dell Agenzia del Demanio o dell Agenzia del Territorio, secondo le rispettive competenze. 10

11 Attività connesse all attuazione del federalismo ( ) mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag gg 45 gg 60 gg (perentorio) 60 gg 24 SET 08 NOV 23 DIC 21 FEB 22 APR ENTRATA IN VIGORE DECRETO LEGISLATIVO Ricezione elenchi dei beni da escludere da parte delle P.P.AA Pubblicazione su sito internet elenchi beni esclusi dal Federalismo Emanazione DPCM di individuazione beni di possibile attribuzione Ricezione delle domande di attribuzione da parte degli EE.LL. Emanazione DPCM di trasferimento quale titolo per la trascrizione e la voltura DPCM di conferimento beni al patrimonio vincolato Comunicazione alle PP.AA. concernente le modalità di trasmissione dei beni da escludere Analisi delle proposte motivate da parte delle PP.AA. ed individuazione beni da escludere Individuazione beni di possibile attribuzione e predisposizione elenchi Analisi delle richieste di attribuzione da parte degli EE.LL. e predisposizione elenchi dei beni da trasferire. Predisposizione elenco dei beni da conferire al patrimonio vincolato Previa intesa sancita in Conferenza Unificata Sentite le Regioni e gli Enti Locali interessati 11

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