1 Istruzioni generali per i due modelli. Nei due modelli gli importi devono essere segnalati in valori assoluti.
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- Serafina Serena Piccolo
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1 Istruzioni per la compilazione dei modelli delle attività totali e dell importo complessivo dell esposizione al rischio a fini di raccolta dei fattori per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza Febbraio Istruzioni generali per i due modelli Il Nome, il Codice IFM e il Codice LEI si riferiscono al soggetto obbligato al pagamento. Il Codice IFM deve essere completato ove applicabile; il Codice LEI è obbligatorio, salvo che il soggetto tenuto a contribuzione sia una succursale per cui non è disponibile un Codice LEI. Gli importi delle attività totali e dell esposizione al rischio complessiva vanno espressi in unità di euro. La colonna Osservazioni dei due modelli va utilizzata dai soggetti vigilati per riportare indicazioni aggiuntive utili all interpretazione dei dati oppure altre informazioni da condividere con l ANC. Convenzione Nei due modelli gli importi devono essere segnalati in valori assoluti. 2 Istruzioni per il modello Attività totali La colonna Tipo di ente (colonna 010) va compilata come segue. Se l ente creditizio riporta per le attività totali un ammontare corrispondente all importo delle attività totali stabilito all articolo 51 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (regolamento quadro sull MVU)
2 (BCE/2014/17) 1, ha l obbligo di applicare uno dei metodi seguenti per completare la riga 010 della colonna Tipo di ente. (1) Se il soggetto vigilato fa parte di un gruppo vigilato, il valore totale delle attività deve essere determinato sulla base dell informativa consolidata a fini prudenziali di fine anno per il gruppo vigilato, conformemente al diritto applicabile (cfr. l articolo 51, paragrafo 1, del Regolamento (UE) (2) Se le attività totali non possono essere determinate utilizzando i dati di cui al paragrafo 1, il valore totale delle attività deve essere determinato sulla base dei più recenti bilanci consolidati annuali sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell ambito dell Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 e, qualora tali bilanci non siano disponibili, sulla base dei bilanci consolidati annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità (cfr. l articolo 51, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 468/2014, BCE/2014/17). (3) Se il soggetto vigilato non fa parte di un gruppo vigilato, il valore totale delle attività deve essere determinato sulla base dell informativa individuale a fini prudenziali di fine anno, conformemente al diritto applicabile (cfr. l articolo 51, paragrafo 3, del Regolamento (UE) (4) Se le attività totali non possono essere determinate utilizzando i dati di cui al paragrafo 3, il valore totale delle attività deve essere determinato sulla base dei più recenti bilanci annuali sottoposti a revisione redatti secondo gli IFRS, come applicabili nell ambito dell Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, se tali bilanci non sono disponibili, sulla base dei bilanci annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità (cfr. l articolo 51, paragrafo 4, del Regolamento (UE) (5) Se il soggetto vigilato è una succursale di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante, il valore totale delle attività deve essere determinato sulla base dei dati statistici segnalati ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea 1 2 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 del , pag. 1). vigilanza 2
3 (BCE/2008/32) 3 (cfr. l articolo 51, paragrafo 5, del Regolamento (UE) Ove l ente creditizio riporti per le attività totali un ammontare determinato in conformità dell articolo 7, paragrafo 2, lettera a) o b), della Decisione BCE/2015/7, è tenuto a completare la riga 020 della colonna Tipo di ente come segue. (6) Un gruppo vigilato avente soltanto filiazioni insediate in Stati membri partecipanti ha l obbligo di applicare la metodologia di cui all articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della Decisione BCE/2015/7 4. (7) Un ente creditizio tenuto alla contribuzione non facente parte di gruppo vigilato ma la cui impresa madre è insediata in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo deve applicare la metodologia di cui all articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della Decisione BCE/2015/7. Ove l ente creditizio riporti per le attività totali un ammontare determinato in conformità dell articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della Decisione BCE/2015/7, è tenuto a completare la riga 030 della colonna Tipo di ente come segue. (8) Un gruppo vigilato avente filiazioni insediate in Stati membri non partecipanti e/o paesi terzi deve applicare il metodo di cui all articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della Decisione BCE/2015/7. Se l ente creditizio riporta un ammontare delle attività totali per un soggetto vigilato o un gruppo vigilato classificati come meno significativi sulla base di una decisione della BCE assunta in conformità dell articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 in combinato disposto con gli articoli 70, paragrafo 1, e 71 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (regolamento quadro sull MVU) (BCE/2014/17) e con l articolo 10, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), deve completare la riga 040 della colonna Tipo di ente come segue. (9) Il fattore delle attività totali non può superare 30 miliardi di euro per i soggetti vigilati o i gruppi vigilati classificati come meno significativi sulla base di una decisione della BCE, come descritto nel paragrafo precedente. Requisiti di segnalazione aggiuntivi Gli enti creditizi che riportano per le attività totali un ammontare determinato in base al metodo fissato per il Tipo di ente (8) o (9) devono indicare anche (nella riga 010 / 3 4 Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (GU L 15 del , pag. 14). Decisione BCE/2015/7 della Banca centrale europea, dell 11 febbraio 2015, sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati riguardanti i fattori per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. vigilanza 3
4 colonna 010) le attività totali in conformità dell articolo 51 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (regolamento quadro sull MVU) (BCE/2014/17). I soggetti vigilati devono compilare la colonna 020 Conferma della verifica del revisore affinché possano confermare o meno la verifica degli importi da parte del revisore. Verifica del revisore (colonna 020) Il revisore deve riferire specificamente in merito a un elemento, un conto o una voce delle attività totali. Il revisore ha l obbligo di svolgere i compiti seguenti in relazione ai soggetti vigilati o ai gruppi vigilati menzionati in appresso. Per quanto riguarda il metodo stabilito per il Tipo di ente (5), il revisore è tenuto a esprimere il proprio parere che indichi se i dati statistici dai quali è derivato il fattore delle attività totali diano una rappresentazione veritiera e corretta in conformità del quadro di segnalazione finanziaria pertinente. Per quanto concerne il metodo fissato per il Tipo di ente (6) e (7), il revisore è tenuto a esprimere il proprio parere che indichi se i pacchetti di segnalazioni rilevanti dai quali è derivato l importo delle attività totali diano una rappresentazione veritiera e corretta in conformità del quadro di segnalazione finanziaria pertinente. Per quanto attiene al metodo definito per il Tipo di ente (8), il revisore è tenuto a esprimere il proprio parere che indichi se i pacchetti di segnalazioni rilevanti dai quali è derivato l importo delle attività totali diano una rappresentazione veritiera e corretta in conformità del quadro di segnalazione finanziaria pertinente. Ove un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, i compiti del revisore si limitano alla conferma della correttezza del calcolo delle attività totali. Il revisore inoltre deve esprimere il proprio parere che indichi se il calcolo dell ammontare delle attività totali determinato per aggregazione sia conforme alla metodologia di cui all articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della Decisione BCE/2015/7. 3 Istruzioni per il modello Importo complessivo dell esposizione al rischio La riga 010 della colonna Tipo di ente deve essere completata come segue. (1) Un gruppo vigilato non avente filiazioni insediate in Stati membri non partecipanti o paesi terzi deve applicare la metodologia di cui all articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della Decisione BCE/2015/7. vigilanza 4
5 (2) Gli enti creditizi tenuti alla contribuzione non facenti parte di un gruppo vigilato hanno l obbligo di applicare la metodologia di cui all articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della Decisione BCE/2015/7. (3) L importo complessivo dell esposizione al rischio deve essere riportato per le succursali tenute a contribuzione, sebbene per queste ultime l importo complessivo dell esposizione al rischio sia considerato pari a zero in conformità dell articolo 10, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). (4) Un gruppo vigilato avente filiazioni insediate in Stati membri non partecipanti o paesi terzi deve applicare la metodologia di cui all articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della Decisione BCE/2015/7. I dati sul contributo delle filiazioni insediate in Stati membri non partecipanti sono richiesti nei casi in cui l ammontare riportato nella riga 020 / colonna 030 include le filiazioni situate in Stati membri non partecipanti o paesi terzi che non erano già comprese nel modello COREP C06.02 (Solvibilità del gruppo) segnalato alla fine dell anno pertinente. L importo dell esposizione al rischio di ciascuna filiazione può essere indicato nella riga (nelle righe) 021-N / colonna 030. Nelle colonne Soggetto 1 / Soggetto N va apposta la denominazione del soggetto. La riga 030 è pari alla riga 010 meno la 020. vigilanza 5
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