COMUNE di MAGNAGO SUAP
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- Flavio Valenti
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1 COMUNE di MAGNAGO SUAP Piazza Italia n 3 - tel fax suap.magnago.mi@legalmail.it Ricevimento al pubblico: Giovedì dalle alle Sch. 7 P.E. Esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati 1) Quando si deve fare? Quando si intende attivare la somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati. 2) Cosa si intende per somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati 1) L attività di somministrazione fatta a favore dei soli soci appartenenti ad un sodalizio, con finalità mutualistiche, riconosciuto dal Ministero dell interno. 2) L attività di somministrazione fatta a favore dei soli soci appartenenti ad un sodalizio semplicemente associativo. 3) Quali requisiti soggettivi occorrono? Requisiti morali 1. Non possono esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive; g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato 1
2 di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/ Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell autorizzazione per l esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA. Requisiti professionali 1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo precedente, comma 5. 4) Cosa deve essere fatto? 1) Per le associazioni e i circoli, di cui all articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano la SCIA comunale predisposta ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nella segnalazione il legale rappresentante dichiara: a) l ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; 2
3 b) il tipo di attività di somministrazione ed il possesso dei requisiti soggettivi; c) l ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; d) che l associazione si trova nelle condizioni previste dall articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi; La SCIA deve essere corredata dai seguenti allegati e certificazioni da parte di tecnici abilitati attestanti: l affiliazione annuale rilasciata dall ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; la rispondenza urbanistica dei locali; l idoneità igienico sanitaria del locale e delle attrezzature utilizzate per la somministrazione; l idoneità dell impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento o condizionamento; la richiesta di esercizio di giochi leciti o detenzione di apparecchi sonori e televisivi; la rispondenza del locale ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell interno; copia semplice, non autenticata, dell atto costitutivo o dello statuto. La validità della SCIA deve essere riconfermata annualmente mediante la trasmissione della certificazione di affiliazione ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno 2) Per le associazioni e i circoli di cui all articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune domanda di autorizzazione utilizzando il modello predisposto. Con la presentazione del predetto modulo, l interessato dichiara esplicitamente: a) il tipo di attività di somministrazione ed il possesso dei requisiti soggettivi; b) l ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione; c) che l associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi; La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati e certificazioni da parte di tecnici abilitati attestanti: la rispondenza urbanistica dei locali; l idoneità igienico sanitaria del locale e delle attrezzature utilizzate per la somministrazione; l idoneità dell impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento o condizionamento; la richiesta di esercizio di giochi leciti o detenzione di apparecchi sonori e televisivi; la rispondenza del locale ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell interno; 3
4 copia semplice, non autenticata, dell atto costitutivo o dello statuto. Ai fini del rilascio dell autorizzazione, lo statuto dell associazione deve prevedere modalità volte a garantire l effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell attività istituzionale. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 45 quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. Se il circolo o l associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all ottenimento dell autorizzazione e al rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 3 della legge 287/91. Il legale rappresentante dell associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune (entro 7 giorni), utilizzando il modello predisposto, le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione rese nella domanda di ottenimento dell autorizzazione ed in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi. L autorizzazione ha validità permanente e può essere revocata per motivi di polizia od ordine pubblico. 5) Dove si deve presentare la SCIA o l istanza? 1) La SCIA si deve presentare al SUAP del comune e l attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ricevuto l attestazione di presentazione della pratica. Copia della SCIA, con la ricevuta dell avvenuta presentazione, deve essere tenuta esposta nel luogo di somministrazione a disposizione degli organi preposti al controllo. 2) L istanza si deve presentare al SUAP del comune e l attività può essere iniziata dopo aver ricevuto l accoglimento dell istanza. Copia dell accoglimento deve essere tenuta esposta nel luogo di somministrazione a disposizione degli organi preposti al controllo. 6) Il SUAP cosa deve verificare? 1) Prima di rilasciare la ricevuta: che la SCIA sia completa in tutte le parti interessate dall insediamento in atto e corredata dagli allegati richiesti. 2) Prima di disporre l accoglimento: che vi sia la disponibilità e la sorvegliabilità dei locali che le certificazioni degli impianti e delle condizioni igieniche sanitarie ed urbanistiche siano allegate all istanza. 7) A chi ci si deve rivolgere per verificare le dichiarazioni esposte? Può verificare, a campione, presso il casellario giudiziale generale i requisiti morali dichiarati e presso la Prefettura o la CCIAA le dichiarazioni antimafia. Ufficio Tecnico per la valutazione della relazione certificativa. 8) Cosa deve fare il responsabile del procedimento ad istruttoria completata? 4
5 Predispone la dovuta registrazione informatica e dispone l apposito fascicolo presso lo schedario. Rilasciare il provvedimento di polizia amministrativa. Con eventuali prescrizioni Referenti del procedimento Responsabile SUAP Responsabile procedimento Rag. William Viola Paola Portaluppi Maksim Spiller Tempi del procedimento 1) Nessun tempo preordinato poiché l attività può essere immediatamente iniziata dopo l attestazione di presentazione della SCIA e comunque, entro i successivi 60 giorni dall inizio dell attività, il SUAP attuerà tutte le verifiche necessarie con le modalità di seguito indicate: Entro 15 giorni: richiede all interessato la documentazione integrativa da presentare; Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni; La mancata integrazione entro il termine imposto, salvo proroghe motivate, equivale a nullità della SCIA; Qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale il SUAP avvierà una conferenza di servizi informandone il richiedente; Verificata la completezza della documentazione e comunque prima dei 60 giorni, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo. 2) L istanza deve essere evasa nel tempo massimo di 45 giorni dopo i quali si configura il silenzio assenso. L Ufficio competente, entro sette giorni lavorativi, comunica l avvio del procedimento e chiede eventuali integrazioni. Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta ed i termini istruttori decorreranno dall inizio. Il mancato rispetto del termine di integrazione equivale a rinuncia all istanza. Verificata la completezza della documentazione, l Ufficio competente dispone l accoglimento dell istanza e decorre dalla comunicazione di inizio attività. Irregolarità riscontrate nella SCIA o istanza Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA o istanza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non 5
6 inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, il SUAP, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso). Decorso il termine per l adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, al SUAP, è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o di presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni. Enti o uffici a cui va inviata la SCIA o l Istanza ASL igiene alimenti A.R.P.A. Comando VV.FF. Prefettura A.A.M.S. Milano Ufficio tributi Ufficio Tecnico Polizia Locale CCVLPS Diritti istruttoria e rimborso spese Rifiuti - mail Fognatura mail Pubblicita tosap - pm@comune.magnago.mi.it Costi istruttoria e rimborso spese da effettuarsi con le seguenti modalità: Bollettino di CC postale n intestato a Comune di Magnago Servizio Tesoreria Bonifico Bancario c/o Intesa San Paolo Filiale di Magnago IBAN IT76Z INDICARE LA CAUSALE E LA DENOMINAZIONE DELL ATTIVITA / DITTA/SOC.. 150,00 ESENTI circoli riconosciuti Mininterno A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 Via Al Donatore di Sangue, Magenta (MI) c/c postale n ,45 6
7 Riferimenti legislativi e di controllo Regolamenti comunali attività economiche - commerciale e relativa programmazione. D.P.R. 4 aprile 2001, n Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. 1. Oggetto e definizioni. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; b) legge, la legge 25 agosto 1991, n Associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali. 1. Le associazioni e i circoli, di cui all articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L) per il parere necessario all eventuale rilascio dell autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara: a) l ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; b) il tipo di attività di somministrazione; c) l ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; d) che l associazione si trova nelle condizioni previste dall articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi; e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell interno ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. 3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell atto costitutivo o dello statuto. 4. Se l attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all articolo 2 della legge. 5. Se il circolo o l associazione non si conforma alle clausole previste dall articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell associazione o di un suo delegato e al rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 3 della medesima legge. 7
8 6. Il legale rappresentante dell associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell adesione agli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli e ispezioni. 3. Associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali. 1. Le associazioni e i circoli di cui all articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell articolo 3 della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara: a) il tipo di attività di somministrazione; b) l ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione; c) che l associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi; d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell interno, ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. 3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell atto costitutivo o dello statuto. 4. Se l attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all articolo 2 della legge. 5. Il Comune, ai fini del rilascio dell autorizzazione, verifica che lo statuto dell associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge. 6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. 7. Se il circolo o l associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell associazione o di un suo delegato. 8. Il legale rappresentante dell associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli e ispezioni. 4. Disposizioni finali. 1. La denuncia di inizio di attività di cui all articolo 2 e l autorizzazione di cui all articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell articolo 86 del 8
9 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall articolo 10 della legge. 3. L organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari. Legge 287/1991 art. 10. Sanzioni. 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro e la chiusura dell'esercizio (17). 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (18). 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17- ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (19). 4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative (20) (21). 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato. Normativa urbanistico edilizia in materi di agibilità e cambio di destinazione d uso. Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d igiene tipo Legge n. 283 del e relativo regolamento - Per la vendita e trasporto di prodotti alimentari. Per prodotti alimentari preparati in luogo: riferimento regolamenti CE 852, 853, 854 del 2005, come sanzionati dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n T.U.L.P.S. art. 17 ter e seguenti in relazione all art. 86 e relativo regolamento di attuazione. DM 564/1992 Sorvegliabilità degli esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 9
COMUNE di MAGNAGO SUAP
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