CAPITOLATO. Art. 1 - Oggetto dell appalto

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1 CAPITOLATO Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie Locali delle Province di Como e Bergamo. PREMESSA Generalità L Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, in unione di acquisto con l Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, bandisce, quale ASL capofila, una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell art. 59, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, senza rilancio del confronto competitivo, per il servizio di ventiloterapia domiciliare. La procedura è finalizzata, in particolare, all individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, risultino idonei ad erogare il servizio oggetto di gara e con i quali verrà sottoscritto da ciascuna ASL un Accordo Quadro. Si ritiene necessario, alla luce anche di quanto previsto dall art. 8 c. 2 del D.M. n. 332/99, che il servizio venga assegnato ad una pluralità di offerte tecnicamente idonee ed a condizioni economicamente convenienti in quanto deve essere garantito ai prescrittori l esercizio della discrezionalità tecnica dei ventilatori al fine di garantire le migliori compatibilità con il paziente. Ai fini della determinazione dell ordine delle priorità per la scelta dell operatore cui affidare il servizio, l ASL terrà conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e terrà conto altresì dei contenuti delle singole offerte in relazione alle specifiche esigenze del paziente, sulla base della prescrizione specialistica. Art. 1 - Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di ventiloterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Como e Bergamo (di seguito denominate A.S.L.), mediante procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro. Il servizio di ventiloterapia domiciliare riguarda i nuovi pazienti che verranno presi in carico a decorrere dalla data precisata al successivo art. 12 del presente capitolato. La gara sarà mirata alla selezione di più soggetti con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, ai sensi dell art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto ritenuti idonei a fornire all ASL gli apparecchi e le prestazioni correlate, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente capitolato in base al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall art. 83 del citato decreto e secondo i parametri di valutazione più avanti riportati. La procedura non è finalizzata all individuazione di un unico aggiudicatario per lotto, ma, attraverso di essa, si perverrà, per ciascun lotto, alla selezione di più soggetti che forniranno all ASL il Servizio oggetto della presente procedura. L ASL avrà la facoltà, nel periodo di vigenza dell accordo quadro, di procedere al noleggio delle apparecchiature che si dovessero rendere necessarie al proprio A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 1

2 fabbisogno, senza alcun vincolo e limite, nel rispetto delle condizioni tutte di cui all Accordo medesimo, presso una o più delle ditte ammesse all Accordo Quadro. Art. 2 - Obiettivi Per le ASL costituiscono obiettivi primari del servizio: il vantaggio di prestazioni maggiormente efficaci per i propri pazienti; l ottimizzazione del controllo di gestione; il contenimento dei costi e la pianificazione della spesa; il monitoraggio del territorio e la gestione delle relative informazioni; il massimo comfort degli assistiti attraverso un puntuale e pianificato servizio di consegna domiciliare. Art. 3 - Caratteristiche del servizio Il servizio di ventiloterapia deve essere svolto secondo le disposizioni del presente Capitolato e in conformità alle linee guida per la ventilazione meccanica domiciliare approvate dalla Regione Lombardia con decreto della Direzione Generale Sanità n del , in particolare per quanto riguarda il paragrafo Tecniche e modalità di ventilazione. Le ditte sono tenute comunque a rispettare le norme sia a livello comunitario sia a livello nazionale che locale che entreranno in vigore durante la vigenza del contratto. Tale servizio dovrà essere garantito ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria come da diagnosi e prescrizione degli specialisti prescrittori autorizzati, come individuati dal citato decreto della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia, prevedendo il noleggio delle apparecchiature di seguito elencate, suddivise nei seguenti lotti: Lotto 1): Ventilatori a pressione positiva continua (CPAP) con umidificatore a freddo o a caldo; caratteristiche minime richieste: Possibilità di impostare la pressione in un range compreso 4 a 20 con incremento di 0,5 cm H2O Aumento graduale di rampa Funzionamento silenzioso con rumorosità < a 35 dba Alimentazione elettrica di rete e 12 Volt Eventuale controllo pressione in maschera Software visualizzazione dati utilizzo paziente con memoria Possibilità di installare umidificatore riscaldato Dimensioni contenute Lotto 2): Ventilatori a pressione positiva continua autoregolante (AUTOCPAP) con umidificatore a freddo o a caldo; caratteristiche minime richieste: Modalità di ventilazione CPAP ed AUTOCPAP Possibilità di impostare la pressione in un range compreso da 4 a 20 con incremento di 0,5 cm H2O Aumento graduale di rampa Sistema di rilevazione collassamenti delle vie aeree superiori con possibilità di incremento o riduzione dei valori pressori Uscita digitale o analogica Funzionamento silenzioso con rumorosità < a 35 dba Alimentazione elettrica di rete e 12 Volt Eventuale controllo pressione in maschera Software di registrazione con analisi andamento pressorio ed individuazione episodi ostruttivi con i relativi range pressori Possibilità di installare umidificatore riscaldato Dimensioni contenute Lotto 3): Ventilatore a pressione positiva intermittente (IPPB) con umidificatore a freddo o A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 2

3 a caldo; caratteristiche minime richieste: Dimensioni contenute Alimentazione elettrica di rete e 12 Volt Possibilità di impostare intervallo di pressione Umidificatore integrato Funzionamento silenzioso con rumorosità < a 35 dba Allarmi di disconnessione Presenza di nebulizzatore Lotto 4): Ventilatore a 2 livelli di pressione, modalità di ventilazione spontanea (BILEVEL S ) con umidificatore a freddo o a caldo; caratteristiche minime richieste: Possibilità di impostare pressione inspiratoria Possibilità di impostare pressione espiratoria Presenza di allarme di disconnessione Non necessita di aria compressa Lotto 5): Ventilatore a doppio livello di pressione, modalità di ventilazione spontanea e temporizzata (BILEVEL ST ) con umidificatore a freddo o a caldo; caratteristiche minime richieste: Possibilità di impostare pressione inspiratoria Possibilità di impostare pressione espiratoria Possibilità di impostare la frequenza respiratoria Possibilità di impostare il tempo inspiratorio Possibilità di impostare i trigger inspiratori ed espiratori Impostazione di volume minimo garantito Presenza di allarme di disconnessione Non necessita di aria compressa Lotto 6): Ventilatore a doppio livello di pressione automatico (BILEVEL AUTO): modalità di ventilazione spontanea; caratteristiche minime richieste: Impostazione base della pressione Regolazione automatica dell erogazione della pressione durante l apnea-o ipopnea Indicato nella respirazione Cheyne-Stokes Non necessita di aria compressa Lotti 7),8),9),10): Ventilatore presso volumetrico; caratteristiche minime richieste; Possibilità di scegliere la variabile indipendente pressometrica o volumetrica e di impostare la modalità assistita, assistita/controllata, controllata (PSV/A AC- PCV/CMV)) Possibilità di impostare frequenza respiratoria variabile Possibilità di modificare il rapporto I/E Presenza di valvola espiratoria esterna o interna Possibilità di modifica rampa di salita Possibilità di modifica sensibilità trigger inspiratorio ed espiratorio PEEP fino a 15 cmh2o Impostazione di una frequenza respiratoria minima garantita Impostazione di volume minimo garantito Allarmi di volume, pressione massima, minima, apnea e disconnessione Batteria tampone interna ricaricabile con autonomia di almeno due ore Non necessita di aria compressa Lotti 11),12),13),14): Ventilatore ad alte prestazioni facilmente trasportabile, ventilatore di tecnologia avanzata, prescritto dallo specialista con aggiunta di relazione attestante la specifica necessità del paziente non realizzabile con nessun altra A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 3

4 apparecchiatura in elenco. Possibilità di continuare la ventilazione durante spostamenti in carrozzina, munito di borsa portatile che lo rende particolarmente idoneo al trasporto Volumetria ventilatore idonea a garantire il trasporto su carrozzina Possibilità di controllo pressione, controllo volume con modalità PSV, PCV, CMV Volume corrente da a 2000 ml Frequenza respiratoria da atti/min Tempo di inspirazione da 0,3 a >3 sec (100 lpm) PEEP interna da da 2 cm H2O Flusso >120 lpm Regolazione supporto pressione: regolazione pressione fino a 60 cm H2O Allarmi di apnea, pressione massima, pressione minima, disconnessione. Applicazioni adulto/pediatrico, invasivo/non invasivo, applicabile per cure intensive a breve e lungo termine Trigger a flusso Flessibilità di dotazioni accessorie Dotato di accumulatori interni e accumulatori esterni supplementari Arricchitore di ossigeno integrato da 21% a 100% con sorgente a bassa pressione Per tutti i pazienti che non possiedono autonomia respiratoria per più di 4 ore al giorno, così come previsto dalle citate linee guida regionali, senza alcun onere aggiuntivo per l ASL: la ditta offerente è tenuta alla fornitura di un ventilatore di riserva pronto all uso e regolarmente sottoposto al programma di manutenzione ordinaria; la ditta è tenuta a fornire anche il gruppo di continuità. Art. 4 - Materiale di consumo accessorio quantitativi e caratteristiche Il materiale di consumo (maschere, ecc.) e quanto altro necessario per l uso delle apparecchiature, senza alcun onere aggiuntivo per l ASL, dovrà essere fornito dalle ditte aggiudicatarie del lotto su richiesta del Servizio di Assistenza Farmaceutica in ottemperanza alla prescrizione dell Ospedale di riferimento. FASCIA A pazienti ventilati non invasivamente Mascherine: 2 alla prima fornitura quindi 2 /anno Circuito tubi: 2/anno Cuffie reggimaschera e mentoniera (lavabili): 2/anno Filtri aria: 2 anno (spugnosi) oppure 12/anno (non spugnosi) 2 meccanismi anti-debreathing un raccordo ossigeno 1/anno sistema di umidificazione: FREDDO: camere di umidificazione: 2 anno un supporto camera di umidificazione CALDO Camere di umidificazione: 3 anno Piastra di riscaldamento Bicchieri raccogli condensa: 2 anno FASCIA B pazienti ventilati per via tracheostomica per una durata complessiva inferiore a A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 4

5 16 ore al giorno kit circuito tubi: 12 anno completi di valvola espiratoria (se monotubo) bicchiere raccoglicondensa 12/anno piastra riscaldamento 12 camere di umidificazione anno (in assenza della piastra di riscaldamento 365 umidificatori passivi anno) filtri aria interni spugnosi: 2 anno cateteri mount: 52 anno filtri aria non spugnosi: 12 anno filtri antibatterici: 12 anno 365 nasi artificiali Sondini monouso: 60-90/mese Braccio reggicircuito Carrello Raccordo ossigeno: 2 anno FASCIA C pazienti ventilati per via tracheostomica per una durata complessiva superiore o uguale a 16 ore al giorno kit circuito tubi: 24 anno completi di valvola espiratoria bicchiere raccogli condensa: 24/anno umidificatori: 12 camere anno (in assenza piastra della piastra di riscaldamento 365 umidificatori passivi anno) piastra riscaldamento filtri aria interni spugnosi: 2 anno cateteri mount: anno (2-3 settimana) filtri antibatterici: 24 anno Sondini monouso: 104 mese Braccio reggi circuito Carrello Raccordo ossigeno: 4 anno Secondo ventilatore con le medesime caratteristiche del primo (se alte prestazioni 2 ventilatore con caratteristiche inferiori) comprensivo di circuito di scorta 365 nasi artificiali (se specificatamente richiesti) FASCIA A/C (casi particolari accompagnati da opportuna relazione specialistica) pazienti con ventilazione NON invasiva dipendenti dall utilizzo del ventilatore >16 ore /die. mascherine : 4 anno circuito tubi: 4/ anno con raccoglicondensa cuffie reggimaschera e mentoniera ( se richieste): 4/anno filtri aria spugnosi: 2/anno ( se necessari ) filtri aria non spugnosi: 12 anno ( se necessari ) 1 sistema di umidificazione a caldo 6 camere di umidificazione/anno raccordi per ossigeno: 4/anno A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 5

6 braccio reggicircuito carrello Secondo ventilatore con le medesime caratteristiche del primo (se alte prestazioni 2 ventilatore con caratteristiche inferiori ) comprensivo di circuito di scorta. Il quantitativo annuale sopra indicato è quello prevedibile per singolo paziente, diversificato a seconda della tipologia di ventilazione e delle particolari esigenze del singolo paziente, secondo quanto prevede il citato Decreto della Direzione Generale Sanità n. 5358/2001 e comunque come da quantità prevista da prescrizione specialistica. Per tutte le tipologia sopraindicate bisognerà provvedere alla fornitura, ove richiesta, di: - braccio reggitubo - pallone Ambu (una sola volta) INTERFACCIA PAZIENTE-VENTILATORE L interfaccia utilizzabile per la ventiloterapia (facciale, oronasale, nasale, pillow e catetere Mount per pazienti tracheostomizzati) deve attenersi al modello prescritto; nel caso questo non fosse precisato le ditte aggiudicatarie saranno libere di fornire il modello base. Il materiale utilizzato deve essere in poliuretano o polivinilcloruro o silicone. Deve garantire buona tenuta,leggerezza, bassa resistenza al flusso e ridotto spazio morto. Viene comunque raccomandato il non utilizzo del lattice o lattice-correlato per il rischio di reazioni anafilattiche In caso di effetti collaterali locali le ditte aggiudicatarie devono fornire la disponibilità di interfacce differenziate da potersi alternare nel singolo paziente. Sistema di fissazione: lavabile stabile facilmente indossabile traspirabile non traumatico leggero e morbido CIRCUITO RESPIRATORE Tubo in silicone o polietilene Circuito doppio/mono previsto di valvola espiratoria o di sistema espiratorio unidirezionale In fascia B-C-A/C il tubo deve essere sorretto da un braccio meccanico snodabile inserito sul ventilatore. La connessione del circuito tubi alla cannula tracheostomica avviene tramite catetere Mount mentre è direttamente connesso alla maschera nella ventilazione non invasiva A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 6

7 Art. 5 - Prezzi a base d asta e fabbisogni Lotto 1 Tipologia ventilazione Canone giornaliero a base d asta IVA esclusa ASL Como N giornate di terapia quadriennio ASL Bergamo N giornate di terapia quadriennio Totale giornate di terapia quadriennio Ventilazione CPAP 0, Ventilazione AutoCPAP 1, Ventilazione IPPB 3, Ventilazione Bilevel S 1, Ventilazione Bilevel ST 3, Ventilazione Bilevel AUTO 4, Ventilazione Presso Volumetrica non invasiva <16 ore 8 Ventilazione Presso Volumetrica non invasiva >16 ore Ventilazione Presso Volumetrica invasiva <16 ore Ventilazione Presso Volumetrica invasiva >16 ore Ventilazione Alte Prestazioni non invasiva <16 ore Ventilazione Alte Prestazioni non invasiva >16 ore Ventilazione Alte Prestazioni invasiva <16 ore Ventilazione Alte Prestazioni invasiva >16 ore 7, , , , , , , , Il numero di giornate di terapia ed il conseguente valore presunto del servizio è da intendersi puramente indicativo ed in nessun modo vincolante per ciascuna ASL, che si riserva in ogni momento variazioni in riferimento alle effettive necessità in relazione alle prescrizioni specialistiche. Nel prezzo(canone giornaliero) offerto dalla ditta per ciascun lotto, si considerano interamente compresi tutti i servizi, le forniture le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerenti comunque il servizio oggetto dell appalto. La ditta facente parte dell accordo quadro si impegna ad applicare per i pazienti già in carico le medesime condizioni economiche offerte per i nuovi pazienti nonché effettuare il servizio secondo le modalità previste dal presente capitolato per l intera durata dell accordo. A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 7

8 L Asl si riserva la facoltà di procedere al noleggio delle apparecchiature anche non identiche a quelle offerte ma appartenenti alla medesima fascia (lotto) che dovessero rendersi necessarie nel corso di vigenza dell accordo quadro alle medesime condizioni economiche. Art. 6 Qualità dei dispositivi Tutti i dispositivi medici per la ventilazione ed i relativi accessori forniti devono essere fabbricati secondo quanto previsto dalle normative vigenti e devono essere marcati CE, nonché inseriti nel Repertorio dei Dispositivi Medici. Le prestazioni tecniche delle attrezzature proposte devono essere perfettamente corrispondenti a quelle dichiarate e descritte nelle schede tecniche. Art. 7 - Consegna, installazione ed assistenza La consegna delle apparecchiature, degli eventuali accessori nonché del materiale di consumo sarà effettuata dalla ditta direttamente al domicilio del paziente, entro 48 ore dalla richiesta. La ditta si impegna altresì a garantire la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature, anche in eventuali altre località, quali le località climatiche di convalescenza del singolo assistito. L installazione e la messa in funzione degli apparecchi e accessori saranno a cura e spese della ditta direttamente al domicilio del paziente secondo le vigenti norme di sicurezza elettriche e ambientali. L attivazione del servizio al domicilio del paziente (consegna, installazione e messa in funzione) dovrà avvenire esclusivamente su richiesta del Servizio di Assistenza Farmaceutica (SAF) dell ASL, preposto al controllo della documentazione sanitaria. A tale scopo la ditta fornirà il proprio numero di telefono, dove funzionerà un servizio operativo di assistenza 24 ore su 24 e 365 giorni all anno tramite numero verde sempre attivo. E vietato l uso di segreterie telefoniche. La ditta dovrà garantire in ogni caso la tempestività delle forniture trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente tale da non ammettere sospensioni e/o carenza alcuna. Le apparecchiature ed i relativi accessori devono essere installati, sotto la cura e la responsabilità della ditta attraverso personale qualificato, al domicilio del paziente, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale. All atto della consegna, la ditta deve visionare i locali in cui verranno installate le apparecchiature, per verificarne l idoneità. Qualora le condizioni ambientali e degli impianti elettrici non fossero compatibili con l utilizzo delle apparecchiature prescritte, il Tecnico Specializzato della ditta dovrà segnalarlo immediatamente al SAF dell ASL tramite report scritto dove verranno indicati i disagi riscontrati, indicando le possibili soluzioni da adottarsi per fare rientrare la non conformità. La realizzazione degli interventi e relativi oneri saranno a carico dell utente. La ditta dovrà provvedere, a proprie cura e spese, al collaudo, all installazione ed alla messa in funzione degli apparecchi e delle strumentazioni al domicilio del paziente. La ditta inoltre dovrà provvedere, con tecnici abilitati ai sensi della normativa vigente, all addestramento del paziente e dei suoi familiari, dovrà rilasciare loro il manuale d uso in lingua italiana ed ogni altra documentazione sull apparecchiatura in dotazione, nella quale si evidenzino le modalità di funzionamento, la sede dell assistenza tecnica in caso di guasti, mal funzionamenti o problemi similari, le norme di sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza. Su ogni apparecchiatura fornita deve essere applicata una etichetta con l indicazione della ditta fornitrice, il nome del tecnico di riferimento ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza operativo 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana. Il recapito telefonico A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 8

9 del servizio di assistenza deve essere comunicato anche all ASL. In caso di cessazione della terapia, la ditta su segnalazione del Servizio di Assistenza Farmaceutica dell ASL provvederà a propria cura e spese a ritirare l apparecchiatura. Il paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature ricevute e risponderà dei danni alle stesse provocati per incuria o dolo. Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente, che ne conserverà copia. La ditta, per tutto l arco di vigenza del contratto e senza alcun onere aggiuntivo, è tenuta a conservare l archivio storico degli interveti effettuati che dovrà essere disponibile a semplice richiesta del Servizio di Assistenza Farmaceutica dell ASL. Copia della documentazione inerente gli interventi di installazione, manutenzione e ritiro delle apparecchiature, nonché di consegna degli accessori, deve pervenire da parte della ditta al Distretto ASL competente con cadenza mensile, per gli opportuni controlli. Art. 8 - Manutenzione apparecchiature Le ditte aggiudicatarie del lotto dovranno provvedere al collaudo, alla manutenzione ed alla verifica periodica di tutte le apparecchiature/attrezzature fornite ai pazienti, garantendo gli interventi necessari per eventuali guasti o malfunzionamenti nonché la manutenzione come segue: Pazienti in fascia A (ventilazione non invasiva): Manutenzione ordinaria da effettuarsi una volta /anno Manutenzione straordinaria da effettuarsi entro 36 ore dalla segnalazione del guasto Assistenza tecnica continuativa 24h/24h tutti i giorni dell anno Pazienti in fascia B (ventilazione invasiva dipendente dal ventilatore inferiore a 16/h die); Pazienti in fascia C (ventilazione invasiva dipendente dal ventilatore pari o superiore a 16/h die); Pazienti in fascia A/C (ventilazione non invasiva ma dipendente dal ventilatore pari o superiore a 16/h die) Manutenzione ordinaria da effettuarsi ogni quattro mesi (3/anno) La manutenzione ordinaria riguarderà anche il controllo del secondo ventilatore di scorta che dovrà sempre mantenere le caratteristiche di massima efficienza Manutenzione straordinaria da effettuarsi entro 6 ore per motivi di urgenza ed entro 24/h per motivi non urgenti. Assistenza tecnica continuativa 24h/24h tutti i giorni dell anno La manutenzione ordinaria delle apparecchiature proposte dovrà altresì comprendere la verifica periodica nei tempi e con le modalità previste dalle norme CEI La manutenzione straordinaria su chiamata per motivi di emergenza deve prevedere la sostituzione immediata delle attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti. La sostituzione gratuita non si applica a guasti o rotture direttamente imputabili ad uso improprio o a gravi negligenze da parte del paziente: è fatto comunque divieto allo stesso ed a persone esterne alla ditta, di manomettere le apparecchiature date in consegna. La ditta dovrà altresì verificare l effettivo utilizzo di tutte le apparecchiature fornite ai pazienti. Per quanto sopra, durante il periodo di vigenza del contratto, la ditta, con persone da essa designate, avrà in ogni momento il diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 9

10 l installazione, la manutenzione, l utilizzazione e/o la conservazione dell apparecchio preavvertendo comunque il paziente dell imminenza dell intervento. E fatto divieto alla ditta di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte del paziente stesso. In tale evenienza la Ditta, prima di effettuare l addebito, farà opportuna segnalazione al Servizio Assistenza Farmaceutica dell ASL. Come precisato al precedente art. 7, anche per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature, gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente, che ne conserverà copia. La ditta, per tutto l arco di vigenza del contratto e senza alcun onere aggiuntivo, è tenuta a conservare l archivio storico degli interveti effettuati che dovrà essere disponibile a semplice richiesta del Servizio di Assistenza Farmaceutica dell ASL La ditta è tenuta a trasmettere al SAF dell ASL, ogni tre mesi, un elenco dettagliato dei pazienti assistiti e delle terapie cui gli stessi sono sottoposti indicando per ogni paziente la data di inizio del trattamento. Art. 9 - Verifiche elettriche Le apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alle normative CEI ed al D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. (Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Prima di ogni consegna ciascuna ditta fornitrice dovrà compilare la scheda tecnica relativa all apparecchiatura alle normative elettriche vigenti, i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate e l indicazione che la stessa prima della consegna è stata sottoposta alle verifiche elettriche previste dalla normativa e che l apparecchiatura risulta idonea all uso cui è destinata. Copia della suddetta scheda dovrà essere inoltrata al SAF dell ASL. Si richiede infine di ottemperare a quanto previsto dalle vigenti normative in campo elettromedicale, compresi i seguenti controlli: Redazione scheda tecnica domiciliare con: Tipo e numero matricola dell apparecchiatura; Intervento ordinario o straordinario effettuato; Ore i funzionamento della macchina; Eventuale materiale di consumo da sostituire Verifica correnti di dispersione in base alla norma CEI 62-5 Verifica conduttori di alimentazione e di protezione dei connettori. Art Servizio 24 ore su 24 Dovrà essere garantita la tempestività del servizio, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze nella terapia stessa. Allo scopo dovrà essere indicato un numero telefonico (NUMERO VERDE) funzionante 24 ore su 24 e 365 giorno all anno per chiamate d emergenza, assicurando sempre la risposta tempestiva alla chiamata. E vietato l uso di segreterie telefoniche. L ASL si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto ed il mancato rispetto di quanto sopra detto comporta l immediata risoluzione del contratto. Il modulo relativo all intervento dovrà essere inviato al Servizio di Assistenza Farmaceutica dell ASL dopo ciascun intervento effettuato. Art Controllo sul servizio effettuato dalla ditta Sono riconosciute a ciascuna A.S.L. ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune. A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 10

11 Il controllo delle prestazioni e la qualità del servizio saranno accertati dai responsabili degli uffici preposti o da altro personale designato dall A.S.L.. Nel caso la ditta, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste, secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell A.S.L. provvedere immediatamente all esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando l eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno, nonché l incameramento della cauzione definitiva. Art. 12 Durata contrattuale La durata contrattuale è fissata in 48 mesi con decorrenza prevista dal 1 gennaio E tuttavia facoltà dell ASL dare inizio al rapporto anche in data diversa da quella indicata, in relazione alla durata della procedura di gara, e protrarre la sua durata, alle medesime condizioni, per un periodo di centottanta giorni dalla naturale scadenza contrattuale, alle medesime condizioni contrattuali, dandone preventivo avviso al fornitore il quale sarà pertanto tenuto a continuare il servizio senza interruzioni di sorta. Art Assicurazione ed obblighi della ditta Tutto gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico della ditta che ne è la sola responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell ASL. L ASL declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili aventi ripercussioni su persone o cose, per i quali provvederà invece la ditta appaltatrice del servizio, con stipula di apposita assicurazione. La ditta dovrà essere coperta da idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a persone e/o cose derivanti dalla detenzione e dall uso delle apparecchiature cedute a noleggio. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 15 gg. dalla sottoscrizione del contratto all U.O. Approvvigionamenti dell ASL. La ditta è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto. Dovrà altresì impegnarsi, in corso di vigenza contrattuale, a sottoporre all attenzione dell ASL la sopraggiunta disponibilità di evoluzioni di prodotti i quali potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso dei sanitari interessati ed autorizzazione dall ASL medesima. Art Deposito cauzionale definitivo L esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l art. 75 c. 7 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. per fruire del beneficio della riduzione del 50% dell importo della garanzia. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art c. 2 del codice civile, nonché l operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell ASL. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell ASL. La garanzia è valida per l intero periodo contrattuale eventuale proroga compresa e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto. A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 11

12 Art Divieto di cessione del contratto e di subappalto Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16, è fatto divieto alla ditta a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, né in tutto né in parte il contratto, né di dare in subappalto l esecuzione di tutto o di parte del servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del risarcimento dei danni conseguenti. Art Subappalto Fermo restando il divieto di cessione totale o parziale del contratto, le ditte concorrenti sono obbligate ad indicare nell offerta la parte dell appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi. Ai sensi dell art. 118 c.2 del D. Legislativo n. 163/2006, la ditta potrà procedere al subappalto di parte del servizio, a condizione che sia stato indicato nell istanza di partecipazione alla gara. La disciplina del subappalto è contenuta nel citato art. 118 del decreto; al riguardo si richiama l attenzione sul 2 comma il quale specifica che la quota parte subappaltabile non può essere in ogni caso superiore al 30%. Art Cessione dei crediti derivanti dal contratto Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell opponibilità all ASL, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all ASL. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili a ciascuna ASL qualora questa non le rifiuti con comunicazione da comunicarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione. L ASL cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato. Art Penalità Per la caratteristica di servizio pubblico, l attività oggetto del presente capitolato non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all ASL di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell art del Codice Civile nonché il risarcimento dei danni conseguenti all interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo. Penalità: a) Apparecchiature Il ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della ditta di 500,00 (cinquecento) per il primo giorno è 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno successivo. b) Servizio 24 ore su 24 La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, contestate formalmente dal Servizio di Assistenza Farmaceutica, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della ditta di 250,00 (duecentocinquanta). c) Ulteriori obblighi L inosservanza agli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale che verrà valutata caso per caso in rapporto alla gravità della inadempienza. A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 12

13 Le contestazioni dell ASL verranno notificate mediante lettera raccomandata A/R. alla ditta, la quale dovrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni all ASL nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell ASL, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. L ASL potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo. Art Fatturazione - Pagamenti - Tracciabilità La ditta dovrà emettere un unica fattura con cadenza mensile nella quale dovranno essere indicate le seguenti informazioni: - cognome e nome di pazienti (in ordine alfabetico), suddivisi per distretto e successivamente per lotto, con indicazione del modello di ventilatore in dotazione e relativo codice di repertorio dispositivi medici. Alla fattura dovranno essere allegate le relative bolle nominative sottoscritte, per ricevuta, in modo leggibile dal paziente o da un familiare o da persona incaricata dell assistenza nel mese di riferimento. La fatturazione dovrà comunque tenere conto dei giorni di effettiva erogazione del servizio e pertanto il prezzo giornaliero indicato in offerta dovrà essere rapportato al numero dei giorni di presa in carico del paziente nel mese. Le fatture dovranno essere inviate: - per l ASL della Provincia di Como, alla sede legale dell Azienda, Via Pessina n Como; - per l ASL della Provincia di Bergamo, alla sede legale dell Azienda, Via Gallicciolli n Bergamo. Il pagamento avverrà a trenta giorni dall accertamento da parte del direttore dell esecuzione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell esecuzione per l accertamento dispone di trenta giorni dalla data di ricevimento dell Asl di regolare fattura. L ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore ed a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare. Si precisa che l utilizzo del ventilatore per l adattamento del paziente nel periodo di degenza presso la struttura ospedaliera prescrittrice non è a carico dell ASL. L ASL corrisponderà il relativo canone solo a decorrere dalla data di attivazione che verrà indicata dal Servizio Assistenza farmaceutica dell ASL. In materia di tracciabilità di flussi finanziari, si richiama quanto previsto dall art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; in particolare la ditta in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento delle fatture: 1. indicare nella documentazione che verrà presentata per la partecipazione alla procedura di gara, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN; 2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persona delegate ad operare sul conto corrente dedicato. La ditta provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Art Risoluzione del contratto Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente capitolato, l ASL potrà risolvere A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 13

14 ex art c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta con Raccomandata A/R., il contratto nei seguenti casi: a) interruzione del servizio; b) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell ASL; d) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto; e) nel caso in cui l appaltatore perda i requisiti richiesta dal Bando di gara e dal presente Capitolato relativi alla procedura ed evidenza pubblica attraverso il quale il medesimo appaltatore si è aggiudicato il Servizio; f) violazione a norme e/o principi dei Codici Etici delle Aziende Sanitarie Locali delle Province di Como e della Provincia di Bergamo (presenti sui siti internet aziendali), nonché del Codice Etico degli appalti Regionali, approvato con D.G.R.L. n. IX/1644 del 4/05/2011. Ai sensi dell art. 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione, costituisce causa di risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto comporta l incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 14 ed il risarcimento dei danni patrimoniali derivati all ASL per l inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta. Art Recesso L A.S.L. ha diritto, nei casi di: giusta causa; mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato; mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale; reiterati inadempimenti della ditta appaltatrice; di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R. Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l ASL, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso dell ASL, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall art del codice civile. L appaltatore dovrà comunque, se richieste dall ASL, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell ASL medesima, provocare danno alla stessa. In caso di recesso dell ASL, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 14

15 correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 c.c.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, l appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 c.c.. Nel caso in cui la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, le ASL saranno tenute a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull importo dovutole per le forniture già effettuate. Art Riservatezza La ditta ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione dell appalto. L obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La ditta è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. La ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l ASL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all ASL. Art Trattamento dei dati L ASL affiderà alla ditta il trattamento dei dati. Nel contratto dovranno essere individuati i soggetti quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Conseguentemente, a tali Responsabili del Trattamento, sono da ascriversi gli obblighi ed oneri legislativamente previsti circa il trattamento dei dati nonché la legittimazione passiva nell ipotesi di violazione delle predette disposizioni. In particolare, nel contratto, la ditta cui le attività sono affidate è tenuta a dichiarare: 1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell espletamento dell incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all applicazione del codice privacy; 2. di ottemperare agli obblighi previsti dal citato codice; 3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 15

16 personali o di integrarle nelle procedure già in essere; 4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l ASL in caso di situazioni anomale o di emergenza; 5. di riconoscere il diritto dell ASL a verificare periodicamente l applicazione delle norme di sicurezza adottate. Al termine della scadenza contrattuale, l ASL riceverà da parte della ditta una descrizione scritta del trattamento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni contenute nel Disciplinare Allegato B del Codice Privacy, approvato con Decreto Lgs. N. 196/03 e s.m.i.. Art Rispetto D. Lgs. n. 81/2008 La ditta è tenuta all osservanza delle disposizioni del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.. La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura svolta e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l incolumità delle persone addette e dei terzi. La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione all ASL. Più in generale, la ditta si obbliga all osservanza delle norme di sicurezza. La ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l esercizio dei lavori e l incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l ASL da ogni e qualsiasi responsabilità. La ditta dovrà provvedere al confronto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell ASL dei rispettivi documenti di analisi del rischio. Nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione dell Autorità dei Contratti Pubblici n. 3/2008, la predisposizione del DUVRI e la determinazione della relativa stima dei costi della sicurezza è esclusa per l appalto in oggetto, atteso che trattasi di servizio che non viene effettuato presso le sedi dell ASL. Non sussistono rischi di interferenza tra attività ASL ed attività svolte dalla ditta. E fatto comunque divieto di installare le apparecchiature in ambienti di lavoro. Art Stipulazione del contratto e spese contrattuali Saranno a carico della ditta facente parte dell accordo quadro tutte le spese per la stipulazione e la registrazione dei contratti e per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei contratti stessi e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l occorrenza dell ASL. Art Foro competente In caso di controversie di qualsiasi natura la competenza in via esclusiva spetta al Foro di Como per l ASL della Provincia di Como e al Foro di Bergamo per l ASL della Provincia di Bergamo. Art Fallimento, procedure concorsuali In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, l ASL potrà recedere dal contratto mediante notifica a mezzo raccomandata A/R a far data dal giorno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, salve tutte le ragioni ed azioni dell ASL verso la massa fallimentare, anche per i A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 16

17 danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulle fatture in attesa di liquidazione. Art Vicende soggettive dell esecutore del contratto Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell ASL fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.L.vo 163/2006. Nei 60 giorni successivi, l ASL può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti di cui all art. 10 sexies della L n. 575 e s.m.i.. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell ASL tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Art Dati forniti dalla ditta concorrente Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati forniti dalle ditte concorrenti saranno trattati dall ASL esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l ASL della Provincia di Como. Art Norme generali di rinvio Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme di legge vigenti applicabili in materia. Art. 31 Disciplinare di gara 1.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Premessa La presente procedura è riconducibile al c.d. Accordo Quadro disciplinato dall art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006. Di conseguenza, come già precisato ad inizio capitolato, la procedura non è finalizzata all individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto, ma attraverso essa si perverrà, per ciascuno dei lotti indicati nell art. 3, alla selezione di più soggetti ritenuti idonei a fornire all ASL il servizio di ventiloterapia specificato nel presente capitolato. Nell ambito dei soggetti idonei per singolo lotto, il SAF dell ASL agirà nei modi illustrati nel presente capitolato. 1.1 Soggetti ammessi Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all art. 34, comma 1, D.L.vo n. 163/2006. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l esclusione dell impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l impresa stessa partecipa. 1.2 R.T.I. e Consorzi È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l osservanza della disciplina di cui all art. 37 del D.L.vo n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.vo n. 163/2006. A.S.L. Como Capitolato Accordo Quadro per servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare 17

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