DEALING CODE ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TORRE SGR CON DELIBERA DEL 16 FEBBRAIO 2010
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1 DEALING CODE ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TORRE SGR CON DELIBERA DEL 16 FEBBRAIO 2010 Torre SGR Dealing Code adottato dal CdA di Torre SGR con delibera del 16 febbraio
2 Articolo 1 Premesse e riferimenti normativi... 3 Articolo 2 Soggetti Rilevanti... 3 Articolo 3 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti... 4 Articolo 4 Operazioni Rilevanti... 4 Articolo 5 - Responsabile dell Attuazione del Codice... 5 Articolo 6 Procedura per l individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi... 6 Articolo 7 Limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti ed obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti... 7 Articolo 8 Modalità e termini di adempimento della comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte della SGR... 9 Articolo 10 Disposizioni finali Allegato A1 Allegato A2 Allegato A3 Torre SGR Dealing Code adottato dal CdA di Torre SGR con delibera del 16 febbraio
3 Articolo 1 Premesse e riferimenti normativi 1. Il presente Dealing Code (il Codice ) è finalizzato a perseguire standard di efficienza in termini di trasparenza ed omogeneità informativa nei confronti del mercato ed a tal fine disciplina gli obblighi informativi e di comportamento che i Soggetti Rilevanti di Torre SGR S.p.A. (la SGR ) e le Persone Strettamente Legate ai medesimi, come definiti nel prosieguo, sono tenuti a rispettare in occasione del compimento, anche per interposta persona, di operazioni, meglio individuate in appresso, sulle quote di partecipazione (le Quote ) ai fondi comuni di investimento immobiliari istituiti e/o gestiti dalla SGR ed ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani (i Fondi Quotati ). 2. Il Codice è adottato in conformità all art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza ), che disciplina gli obblighi di comunicazione alla Consob ed al pubblico di operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate ad essi, come di seguito definiti, e dagli articoli 102, comma 1, 152-sexies, 152-septies e 152- octies del Regolamento Consob n del 14 maggio 1999, e successive modificazioni (il Regolamento Emittenti ed unitamente al Testo Unico della Finanza, la Normativa Vigente ). In particolare, si rileva che, ai sensi dell art. 102, comma 1, del Regolamento Emittenti, la disciplina in materia di operazioni effettuate da Soggetto Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ad essi si applica alle società di gestione del risparmio con riferimento ai fondi comuni di investimento di tipo chiuso quotati in borsa. Tenuto dunque conto della particolare operatività della SGR (istituzione e gestione di fondi comuni d investimento immobiliare) e della natura dello strumento finanziario quotato di riferimento (quote di partecipazione ai fondi ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato), gli obblighi di comunicazione si applicano unicamente alle operazioni afferenti quote di partecipazione al/i Fondo/i Quotato/i gestito/i dalla SGR. 3. Il Codice è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti. L osservanza del Codice non esonera comunque dall obbligo di rispettare qualsiasi ulteriore norma vigente in materia quali, a titolo esemplificativo, le disposizioni di cui agli articoli 180 e seguenti del Testo Unico della Finanza, in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading) e di manipolazione del mercato. Il Codice, inoltre, si applica senza pregiudizio dei divieti sanciti dalla procedura in materia di operazioni personali adottata dalla SGR ai sensi dell art. 18 del regolamento congiunto banca d Italia-Consob del 29 ottobre 2007 (il Regolamento Congiunto ), i quali trovano applicazione inter alia alle operazioni aventi ad oggetto quote di fondi comuni d investimento quotati. Articolo 2 Soggetti Rilevanti 1. Sono considerati Soggetti Rilevanti ai sensi della Normativa Vigente e del presente Codice e, in quanto tali, assoggettati agli obblighi di comunicazione e alle responsabilità previste nel presente Codice: Torre SGR Dealing Code 3
4 a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR, anche se non muniti di deleghe operarive; b) i componenti del Collegio Sindacale della SGR; c) i componenti l alta direzione della SGR, ivi inclusi, laddove previsti e/o nominati, il Direttore Generale, i Condirettori Generali, i Vicedirettori; d) tutti gli altri dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del/i Fondo/i Quotato/i per effetto di un conferimento anche implicito di poteri; e) i soggetti che detengano una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della SGR, nonché ogni altro soggetto che controlli la SGR. 2. La SGR individua i soggetti che, di volta in volta, in relazione all attività svolta o all incarico agli stessi assegnato, rivestono la qualifica di Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice e tiene un elenco nominativo dei medesimi (l Elenco Nominativo dei Soggetti Rilevanti ). 3. La SGR comunica ai Soggetti Rilevanti individuati ai sensi del presente Codice la loro qualificazione e cura la trasmissione agli stessi del testo del Codice e dei relativi allegati per consentire loro di attenervisi. 4. L individuazione dei Soggetti rilevanti potrà valere anche per periodi di tempo limitati; in tal caso il Soggetto Rilevante sarà tenuto a dare comunicazione al Responsabile dell Attuazione del Regolamento, come definito nel prosieguo, della cessazione dell attività o dell incarico da parte del soggetto indicato, che, per l effetto cesserà di essere qualificato come Soggetto Rilevante. Articolo 3 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Ai fini del presente Codice, sono considerate Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e, in quanto tali, assoggettate agli obblighi ivi riportati: (i) (ii) (iii) (iv) (v) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti; le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (i); le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i); i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i). Articolo 4 Operazioni Rilevanti Torre SGR Dealing Code 4
5 1. Per Operazioni Rilevanti si intendono le operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita o scambio compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate aventi ad oggetto le quote del/i Fondo/i Quotato/i, là dove tali operazioni singolarmente o cumulate con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, siano di ammontare pari o superiori a 5.000,00 (cinquemila) Euro. 2. Non sono considerate Operazioni Rilevanti e dunque non sono soggette agli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dal presente Codice: a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000,00 (cinquemila) Euro entro la fine dell'anno solare; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento al sottostante; tale importo indicato è calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso; c) le operazioni effettuate dalla SGR e da società dalla stessa controllate; d) le transazioni che non hanno corrispettivo economico, quali le donazioni e le successioni; e) le operazioni di prestito, pegno o usufrutto di quote dei Fondi Quotati in gestione. 3. La determinazione dell importo complessivo delle operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Legate ad esso ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, lett. a), è fatta ad opera e sotto la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante tenuto alla loro comunicazione. Articolo 5 - Responsabile dell Attuazione del Codice 1. La SGR, in conformità a quanto previsto dall art.152-octies, comma 9, del Regolamento Emittenti, ha individuato nella persona del Responsabile della Funzione Legale il soggetto preposto all attuazione del Codice (il Responsabile dell Attuazione del Codice ). 2. Il Responsabile dell Attuazione del Codice provvede a: (i) predisporre e consegnare ai Soggetti Rilevanti l informativa con la quale si comunica l avvenuta identificazione degli stessi, gli obblighi che ne derivano e le modalità operative per adempiervi, anche ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; (ii) predisporre, aggiornare e tenere l Elenco Nominativo dei Soggetti Rilevanti; (iii) ricevere e conservare le dichiarazioni, conformi al testo riportato agli Allegati A1 ed A2, con le quali i Soggetti Rilevanti dichiarano di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice ed eventualmente conferiscono alla SGR l incarico di effettuare le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti alla Consob - ed al mercato, per quanto attiene ai Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell articolo 2 - per conto dei Soggetti Rilevanti medesimi (l Incarico di Comunicazione ) e prestano il proprio consenso, ai sensi e ai sensi e per gli effetti del D. Torre SGR Dealing Code 5
6 Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati personali richiesti in applicazione della Normativa Vigente e del Regolamento; (iv) ricevere e conservare copia delle comunicazioni, conformi al testo riportato nell Allegato B, dei Soggetti Rilevanti relative alle Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti; (v) nel caso di conferimento dell Incarico di Comunicazione, curare la comunicazione alla Consob - ed al mercato, per quanto attiene ai Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell articolo 2 - delle Operazioni Rilevanti comunicate dai Soggetti Rilevanti nonché effettuare la diffusione al pubblico delle comunicazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo articolo 8; (vi) vigilare sull applicazione del Codice e segnalare le irregolarità eventualmente riscontrate nell espletamento dei propri compiti al Responsabile dell Internal Audit ed all Amministratore Delegato affinché siano presi i necessari provvedimenti. Articolo 6 Procedura per l individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi 1. Il Responsabile dell Attuazione del Codice provvede a consegnare tempestivamente ai Soggetti Rilevanti copia del presente Codice unitamente all informativa di cui all articolo 5, comma 1, punto (i) ed ai moduli relativi alle dichiarazioni di cui all articolo 5, comma 1, punto (iii): - per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui all art. 2, lett. a), b), c), d), all atto dell accettazione della nomina o del conferimento dell incarico; - con riferimento ai Soggetti Rilevanti di cui all art. 2, lett. e), successivamente all acquisizione della titolarità della partecipazione al capitale della SGR. 2. Contestualmente alla consegna di copia del Codice e dei documenti di cui al comma 1, il Soggetto Responsabile provvede altresì a comunicare ai Soggetti Rilevanti i propri recapiti, indicando in particolare il proprio numero di telefono, il numero di fax e l indirizzo . In ipotesi di variazione dei recapiti, il Responsabile dell Attuazione del Codice provvederà a comunicare ai Soggetti Rilevanti i nuovi recapiti. 3. I Soggetti Rilevanti consegnano tempestivamente alla SGR le dichiarazioni di cui all articolo 5, comma 1, punto (iii) indicando i propri recapiti ed i dati relativi alla Persone Strettamente Legate ad essi. Là dove i dati comunicati subiscano delle variazioni, i Soggetti Rilevanti provvedono tempestivamente a comunicare al Responsabile dell Attuazione del Codice le variazioni intervenute. 4. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi, la sussistenza delle condizioni in base alle quali dette Persone sono tenute, a loro volta, a rispettare gli obblighi di comunicazione di cui alla Normativa Vigente ed al presente Codice. Torre SGR Dealing Code 6
7 Articolo 7 Limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti ed obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti Articolo 7.1 Limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti 1. Ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate agli stessi, è fatto divieto: (i) di fare trading sulle Quote del/i Fondi Quotati, intendendosi per trading le attività di investimento/disinvestimento finalizzate all ottenimento di profitti nel breve periodo 1 ; a tale riguardo, si presume integrata la fattispecie di cui al presente punto in ipotesi di disinvestimento delle Quote nei tre mesi successivi all acquisto delle medesime; (ii) effettuare Operazioni Rilevanti in violazione dei divieti stabiliti dall art. 18, comma 1, lett. a) del Regolamento Congiunto. 2. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento di operazioni sulle Quote nel corso di specifici periodi dell anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone preventiva comunicazione ai Soggetti Rilevanti interessati. Articolo 7.2 Obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti con riferimento ad eventuali Operazioni Rilevanti 1. Fermo restando il divieto di compimento di Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7.1, e l applicazione, in caso di violazione del suddetto divieto, dei provvedimenti di cui al successivo articolo 9, comma 4, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare le eventuali Operazioni Rilevanti effettuate, ivi comprese quelle effettuate in violazione del divieto di cui al precedente aritolo 7.1, comma 1, (i), dai medesimi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi. In particolare: a) i Soggetti Rilevanti di cui all articolo 2, lettere a), b), c), d) sono tenuti, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 7.2.1, a comunicare le Operazioni Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi: - alla SGR; - alla Consob. b) i Soggetti Rilevanti di cui all articolo 2, lettera e) devono, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 7.2, comunicare le Operazioni Rilevanti effettuate da essi stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai medesimi: - alla Consob; - al pubblico. 2. Ciascun Soggetto Rilevante, mediante la sottoscrizione del modulo di cui agli Allegati A1 ed A2, ne accetta incondizionatamente le disposizioni e di impegna a rispettarle. Ciascun Soggetto 1 Torre SGR Dealing Code 7
8 Rilevante, in particolare, prende atto che, ai sensi della Normativa Vigente, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Consob ed al mercato, per quanto attiene ai Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell articolo 2 - gravano personalmente sui Soggetti medesimi e, se violati, possono comportare l irrogazione di sanzioni da parte dell Autorità di Vigilanza. Articolo Modalità e termini per la comunicazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti di cui alle lettere da a) a d) dell articolo 2 1. I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a), b), c), d) dovranno comunicare alla SGR ed alla Consob le Operazioni Rilevnati effettuate dai medesimi o dalle Persone Strettamente Legate ad esse, avvalendosi del modulo di cui all Allegato B, entro il quinto giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. 2. Qualora sia stato conferito alla SGR l Incarico di Comunicazione, ai sensi dell articolo 5, comma 1, punto (iii) del Codice, il Soggetto Rilevante dovrà far pervenire al Responsabile dell Attuazione del Codice le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti entro il quarto giorno di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione delle Operazioni, affinché lo stesso possa provvedere ad effettuare le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti entro i termini di legge. 3. Le comunicazioni alla SGR, dovranno essere trasmesse al Responsabile dell Attuazione del Codice utilizzando l indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo ai sensi dell articolo 6, comma 2. Là dove non fosse possibile avvalersi di tale mezzo, le comunicazioni potranno essere inviate alla SGR tramite posta raccomandata con A.R., consegnate a mano per le vie brevi ovvero trasmesse a mezzo telefax al numero indicato dal Responsabile dell Attuazione del Codice. Le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti trasmesse tramite posta elettronica o a mezzo telefax devono essere preannunciate dal Soggetto Rilevante, per via telefonica, al numero indicato dal Responsabile dell Attuazione del Codice, ai sensi dell articolo 6, comma 2, del Codice. Il Responsabile dell Attuazione del Codice o un suo incaricato danno immediata conferma della ricezione della comunicazione relative alle Operazioni Rilevanti tramite posta elettronica e rilasciano ricevuta nel caso di consegna a mano per le vie brevi. 4. La trasmissione delle comunicazioni alla Consob si ritiene automaticamente assolta se la stessa è effettuata tramite telefax al numero oppure via all indirizzo internaldealing@consob.it, ovvero tramite sistemi telematici di trasmissione eventualmente stabiliti da Consob. La comunicazione può essere altresì effettuata, ove possibile, utilizzando il servizio NIS (Network Information System) gestito da Borsa Italiana S.p.A Torre SGR Dealing Code 8
9 Articolo Modalità e termini per la comunicazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell articolo 2 1. I Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell articolo 2 (soggetti che detengono una partecipazione di controllo) dovranno comunicare alla Consob ed al pubblico le Operazioni Rilevanti effettuate dai medesimi o dalle Persone Strettamente Legate ad esse, avvalendosi del modulo di cui all Allegato B, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione. 2. In ipotesi di conferimento alla SGR dell Incarico di Comunicazione, il Soggetto Rilevante dovrà far pervenire al Responsabile dell Attuazione del Codice le informazioni in merito alle Operazioni Rilevanti entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione, nelle modalità di cui all art , comma 2, affinché lo stesso provveda: - a trasmettere le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti entro il termine di cui al precedente comma 1; ed - a darne comunicazione al pubblico entro il giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni in merito alle Operazioni Rilevanti. 3. La trasmissione delle comunicazioni alla Consob si ritiene automaticamente assolta là dove venga effettuata in conformità alle previsioni di cui al precedente articolo 7.2.1, comma Salva l ipotesi in cui sia stato conferito alla SGR l Incarico di Comunicazione, la comunicazione al pubblico è effettuata a cura e spese del Soggetto Rilevante. 5. La comunicazione al pubblico è effettuata mediante invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero, se possibile, tramite i sistemi telematica di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob (per Borsa Italiana S.p.A., il servizio NIS-Network Information System). Articolo 8 Modalità e termini di adempimento della comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte della SGR 1. Il Responsabile dell Attuazione del Regolamento cura la divulgazione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute dai Soggetti Rilevanti di cui alle lettere da a) a d) dell articolo La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui al comma 1 è effettuata entro e non oltre la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento mediante invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob (per Borsa Italiana S.p.A., il servizio NIS - Network Information System). 3. Dell avvenuta comunicazione al pubblico, è data notizia, a cura del Responsabile dell Attuazione del Codice, sul sito internet della SGR (il Sito Internet ), con indicazione almeno Torre SGR Dealing Code 9
10 della data di esecuzione dell Operazione Rilevante, del Soggetto Rilevante e della Persona Strettamente Legata coinvolti nella stessa e del controvalore scambiato. Articolo 9 Responsabilità 1. Il Responsabile dell Attuazione del Regolamento è tenuto a curare la tempestività delle pubblicazioni e comunicazioni delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti ricevute, secondo le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento. 2. Il Responsabile dell Internal Audit valuta la generale adeguatezza della struttura della SGR e delle sue procedure interne rispetto alle finalità perseguite dal presente Regolamento, indicando se del caso al Consiglio di Amministrazione, nelle relazioni periodiche indirizzate allo stesso, eventuali correttivi/aggiornamenti da apportare alle disposizioni del Regolamento. 3. Qualora venga riscontrata una violazione relativa al mancato o ritardato invio da parte del Soggetto Rilevante delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste dal presente Regolamento il Soggetto può essere invitato a fornire chiarimenti al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile. 4. La violazione delle norme del Codice: - per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della SGR, potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro, potrà comportare l applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti della normativa giuslavoristica applicabile, ivi inclusa anche la possibilità di richiedere all autore della violazione il risarcimento di tutti i danni che la SGR ha subito per effetto della violazione medesima; - per gli altri Soggetti Rilevanti, potrà assumere rilievo ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, ivi inclusa la possibilità di richiedere all autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Il presente Codice e ogni sua modificazione sono pubblicate sul Sito Internet della SGR e sulla rete Intranet aziendale. 2. In caso di modifica/integrazione del Codice, il Responsabile dell Attuazione del Codice provvede a trasmettere ai Soggetti Rilevanti, anche in formato elettronico, copia del Codice e del modulo di cui all art. 5, comma 2, punto (iii), da compilare e restituire tempestivamente alla Società. 3. Le disposizioni del presente Codice di Comportamento entrano in vigore a partire dalla data di approvazione del presente Codice da parte del Consiglio di Amministrazione. Torre SGR Dealing Code 10
11 Allegato A1 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING Io sottoscritto.., nato a..., il..., residente in..., nella mia qualità di..., e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti destinatari delle disposizioni di cui al Codice in materia di Internal Dealing (il Codice ) adottato da Torre SGR S.p.A. (di seguito la SGR ) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto quote di fondi comuni immobiliari gestiti/istituiti dalla SGR ed ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani (le Operazioni Rilevanti ), DICHIARO - di aver ricevuto copia del Codice e dei relativi allegati; - di aver letto e preso atto delle disposizioni contenute nel Codice, alle quali mi atterrò scrupolosamente, ivi compresi gli obblighi di informazione nei confronti delle Persone a me Strettamente Legate; - di impegnarmi a fornire alla SGR le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti necessarie all'adempimento degli obblighi informativi a carico della SGR nei confronti del pubblico entro il termine massimo di quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data dell effettuazione delle Operazioni medesime; - di richiedere alla SGR di effettuare, per mio conto, le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti alla Consob utilizzando le informazioni di cui al precedente alinea; - di autorizzare, ai sensi D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali forniti, essendo stato preventivamente informato che: o il conferimento dei dati relativi alle Operazioni Rilevanti eventualmente compiute è obbligatorio; o il rifiuto di fornire i dati potrebbe implicare la violazione di disposizioni regolamentari e la conseguente applicazione di sanzioni; Torre SGR Dealing Code 11
12 o i dati da me forniti con riferimento alle eventuali Operazioni Rilevanti effettuate verranno trattati da Torre SGR S.p.A. in qualità di titolare e dal titolare della funzione legale in qualità di responsabile, con strumenti cartacei e/o informatici e comunque con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza, al fine esclusivo di adempiere gli obblighi sanciti dalla vigente normativa; o i dati da me forniti verranno resi noti alla Consob ed al pubblico in conformità alla vigente normativa; o il D.Lgs. 196/03 attribuisce specifici diritti al titolare di dati personali 2 ; - di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice. (luogo e data) (firma) 2 Il Codice (art. 7) conferisce all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare ciascun interessato ha diritto di ottenere: a) conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili del o incaricati al trattamento; d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; f) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le istanze relative all'esercizio dei summenzionati diritti possono essere inoltrate per iscritto all'indirizzo indicato dal responsabile del trattamento dei dati contestualmente alla consegna del Codice e del presente modulo. Torre SGR Dealing Code 12
13 Allegato A2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING PER I SOGGETTI CHE CONTROLLANO LA SGR Io sottoscritto.., nato a..., il..., residente in..., nella mia qualità di legale rappresentante di... (la Società/Ente ), soggetto incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti destinatari delle disposizioni di cui al Codice in materia di Internal Dealing (il Codice ) adottato da Torre SGR S.p.A. (di seguito la SGR ) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto quote di fondi comuni immobiliari gestiti/istituiti dalla SGR ed ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani (le Operazioni Rilevanti ), DICHIARO - di aver ricevuto copia del Codice e dei relativi allegati; - di aver letto e preso atto delle disposizioni contenute nel Codice, alle quali la Società/Ente si atterrà scrupolosamente, ivi compresi gli obblighi di informazione nei confronti delle Persone alla medesima Strettamente Legate; - di richiedere alla SGR di effettuare, per conto della Società/Ente le comunicazioni alla Consob ed al pubblico utilizzando le informazioni di cui al precedente alinea; - di impegnarmi, per conto della Società/Ente, a fornire alla SGR le informazioni in merito alle Operazioni Rilevanti necessarie all'adempimento degli obblighi informativi di cui al precedente alinea entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello dell effettuazione delle Operazioni medesime; - di autorizzare, ai sensi D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali forniti, essendo stato preventivamente informato che: o il conferimento dei dati relativi alle Operazioni Rilevanti eventualmente compiute è obbligatorio; o il rifiuto di fornire i dati potrebbe implicare la violazione di disposizioni regolamentari e la conseguente applicazione di sanzioni; o i dati forniti con riferimento alle eventuali Operazioni Rilevanti effettuate verranno trattati da Torre SGR S.p.A. in qualità di titolare e dal titolare della funzione legale Torre SGR Dealing Code 13
14 in qualità di responsabile, con strumenti cartacei e/o informatici e comunque con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza, al fine esclusivo di adempiere gli obblighi sanciti dalla vigente normativa; o i dati forniti verranno resi noti alla Consob ed al pubblico in conformità alla vigente normativa; o il D.Lgs. 196/03 attribuisce specifici diritti al titolare di dati personali 3 ; - di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice. (luogo e data) (firma) 3 Il Codice (art. 7) conferisce all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare ciascun interessato ha diritto di ottenere: a) conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili del o incaricati al trattamento; d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; f) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le istanze relative all'esercizio dei summenzionati diritti possono essere inoltrate per iscritto all'indirizzo indicato dal responsabile del trattamento dei dati contestualmente alla consegna del Codice e del presente modulo. Torre SGR Dealing Code 14
15 Allegato B MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI RILEVANTI Torre SGR Dealing Code 15
16 Torre SGR Dealing Code 16
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