NECCHI Società per Azioni CODICE DI COMPORTAMENTO SULL INTERNAL DEALING

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1 NECCHI Società per Azioni CODICE DI COMPORTAMENTO SULL INTERNAL DEALING

2 NECCHI Società per Azioni: visto il Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A. e le relative Istruzioni in materia di adozione di un codice di comportamento diretto a disciplinare, con efficacia cogente, i flussi informativi su operazioni poste in essere da persone rilevanti sugli strumenti finanziari emessi dalle società quotate; visti gli artt. 180 e seguenti del D. Lgs. N. 58/1998 in materia di abuso di informazioni privilegiate; ha adottato, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, il seguente CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Sono soggette al Codice di Comportamento (di seguito per brevità il Codice ) tutte le operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società nella sua qualità di società quotata, compiute a qualsiasi titolo e per conto proprio dalle persone rilevanti quali individuate all art. 2 in quanto a conoscenza di informazioni qualificate. La sottoscrizione del Codice, da parte delle persone rilevanti, comporta la loro consapevole presa di conoscenza ed accettazione delle sue disposizioni, con la conseguente assunzione dell obbligo giuridico, oltreché morale, di rispettarle e di adempierle tempestivamente. Art. 2 DEFINIZIONE DI PERSONE RILEVANTI Ai sensi e per gli effetti del Codice, sono persone rilevanti: a) gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Direttori Generali ed il Segretario del Consiglio della Società; b) i responsabili del controllo interno e dei settori amministrativo, finanziario, fiscale, legale/societario e comunicazione della società; c) gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Direttori Generali delle principali società controllate; 2

3 d) ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell incarico ricoperto in NECCHI o nelle sue principali controllate, a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e del suo Gruppo. Art. 3 DEFINIZIONE DI INFORMAZIONI QUALIFICATE Ai sensi e per gli effetti del Codice, sono informazioni qualificate quelle relative a fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della società e del suo gruppo ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati emessi dalla società. Art. 4 DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI Ai sensi e per gli effetti del Codice, sono strumenti finanziari: 1) azioni od obbligazioni convertibili emesse da NECCHI S.p.A. o da sue controllate; 2) gli strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscano il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto n. 1); 3) gli strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto n. 1, anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. Art. 5 RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DEL CODICE Il Responsabile della attuazione del Codice (di seguito per brevità il Responsabile ) è il responsabile della funzione Affari Legali e Societari della società e provvede al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni previste dal Codice a carico della Società. Il suo nominativo è comunicato a Borsa Italiana S.p.A. Il Responsabile svolge inoltre una attività di segreteria e di archiviazione della documentazione necessaria per il buon funzionamento del servizio e, in particolare, mantiene aggiornato l elenco nominativo delle persone rilevanti così come 3

4 individuate ai sensi dell art. 2. Tale elenco nominativo, con l indicazione delle principali società controllate, è comunicato a Borsa Italiana S.p.A. Art. 6 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI Le persone rilevanti sono obbligate a comunicare alla società tutte le operazioni sugli strumenti finanziari da loro concluse per proprio conto a qualsiasi titolo, come pure quelle concluse dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate, il cui ammontare anche cumulato, sia uguale o superiore ad trimestre solare, comprese le operazioni effettuate nell ambito dell esercizio di diritti di opzioni e di warrant, di conversione di obbligazioni nonché di eventuali stock-option. Il primo trimestre solare di riferimento inizia il 1 gennaio 2003 e termina il 31 marzo Art. 7 ULTERIORI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI DI IMPORTO SIGNIFICATIVO COMPIUTE DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI E RELATIVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Le persone rilevanti sono inoltre obbligate a comunicare alla società tutte le operazioni sugli strumenti finanziari da loro concluse per proprio conto a qualsiasi titolo, come pure quelle concluse dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate, il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni compiute nel periodo trimestrale di riferimento e non precedentemente comunicate, sia uguale o superiore ad ,00 per persona rilevante. Analogamente a quanto previsto all art. 6, sono comprese le operazioni effettuate nell ambito dell esercizio di diritti di opzione e di warrant, di conversione di obbligazioni nonché di eventuali stock-option. Art. 8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI Le persone rilevanti devono effettuare la comunicazione entro il normale orario di apertura degli uffici della società come segue: 4

5 utilizzo della modulistica prestampata; invio al Responsabile via , oppure via fax, con le seguenti modalità: - per la comunicazione ex art. 6, entro il terzo giorno di borsa aperta successivo all ultimo giorno di calendario del periodo trimestrale di riferimento; - per la comunicazione ex art. 7, entro il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione della operazione che ha comportato il superamento del predetto limite. Il Responsabile deve accusare la ricezione della comunicazione con lo stesso mezzo utilizzato per l invio e l adempimento dell obbligo di comunicazione si intende assolto dalla persona rilevante solo a seguito dell invio della predetta conferma. In caso di mancata conferma entro le 12 ore successive, la comunicazione deve essere ripetuta dalla persona rilevante contattando in tal caso anche telefonicamente il Responsabile. La modulistica per la comunicazione, contenente l indirizzo del Responsabile ed i suoi numeri di telefono e di fax, è consegnata al momento della sottoscrizione del Codice e del suo eventuale aggiornamento. Art. 9 OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Sono escluse dagli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 6 e 7 le seguenti operazioni: operazioni del prestito titoli, nell ipotesi in cui la persona rilevante assuma la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno e di usufrutto; operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra la persona rilevante ed il coniuge non legalmente separato od i figli minori; operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni. Art. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ Nel rispetto delle modalità previste, la società rende note al mercato mediante comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. le operazioni comunicate dalle persone rilevanti come segue: 5

6 entro il quinto giorno di borsa aperta successivo all inizio di ogni trimestre solare per le comunicazioni di cui all art. 6; entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di avvenuta conferma della ricezione delle comunicazioni per quelle di cui all art. 7. La società provvederà inoltre ad informare il mercato anche in merito ad eventuali operazioni non comunicate alla medesima dalle persone rilevanti ai sensi del Codice o di altre disposizioni di legge e regolamentari qualora tale informazione sia divenuta di sua conoscenza in esecuzione di altre comunicazioni di legge od in occasione della richiesta di iscrizione della/e relativa/e operazione/i a Libro Soci. In tal caso, la comunicazione sarà effettuata entro il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di ricezione della predetta richiesta. Art. 11 MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CODICE La mancata sottoscrizione anche parziale del Codice da parte delle persone rilevanti esime la società dal corrispondente adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all art.10. La società comunica a Borsa Italiana S.p.A. i nominativi delle persone rilevanti che non abbiano sottoscritto il Codice o che lo abbiano sottoscritto solo parzialmente. Art. 12 SANZIONI L inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice da parte delle persone rilevanti comporta la loro responsabilità ai sensi delle vigenti normative. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa del componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale inadempiente. Per le persone rilevanti che siano dipendenti di NECCHI e delle società controllate, l inosservanza può assumere rilievo per l applicazione di eventuali sanzioni in forza del vigente contratto collettivo di lavoro o delle analoghe norme nazionali corrispondenti. 6

7 Art. 13 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi della normativa vigente pro-tempore in materia di trattamento dei dati personali, la sottoscrizione del Codice comporta la prestazione irrevocabile del proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del Codice, anche qualora effettuato tramite soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa emanata in materia da Borsa Italiana S.p.A. e da CONSOB. Allegati: a) dichiarazione di accettazione e di consenso al trattamento dei dati; b) modulistica per le comunicazioni ex artt. 6 e 7 del Codice. 7

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