CODICE DI COMPORTAMENTO GRUPPO ACSM

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1 CODICE DI COMPORTAMENTO GRUPPO ACSM 1

2 Premessa CODICE DI COMPORTAMENTO Gruppo ACSM Le presenti regole adottate da ACSM S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all art del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., hanno la finalità di disciplinare con efficacia cogente gli obblighi informativi concernenti le operazioni finanziarie compiute da persone che, in ragione della posizione ricoperta hanno o potrebbero aver accesso a notizie Price Sensitive ; disciplinano inoltre le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di cui all articolo del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Le presenti regole di comportamento sono dirette ai soggetti, anche non dipendenti (consulenti), che nell ambito del Gruppo ACSM (ACSM e le controllate), operano in settori sensibili anche solo temporaneamente ("highly sensitive areas"). Le presenti regole di comportamento integrano le altre normative in materia. Art 1 Destinatari - Persone Rilevanti Sono destinatari delle disposizioni del presente codice (obblighi informativi) tutti i soggetti, dipendenti e non della società che, in ragione della posizione ricoperta in ACSM o in una controllata, hanno accesso, anche solo temporaneamente, a notizie Price Sensitive, di seguito definite quali Persone Rilevanti. Sulla base della nozione esposta, il Consiglio di Amministrazione di ACSM S.p.A. individua quali Persone Rilevanti le seguenti cariche e funzioni: 1. i membri del Consiglio di Amministrazione di ACSM S.p.A. e delle società controllate; 2. i membri del Collegio Sindacale di ACSM S.p.A. e delle società controllate; 3. il Direttore Generale di ACSM S.p.A. e delle società controllate; 4. il Segretario del Consiglio di Amministrazione di ACSM S.p.A. e delle società controllate; 2

3 5. l Investor Relator di ACSM S.p.A.; 6. ed ogni altra persona, individuata dal Consiglio di Amministrazione che risponda, anche solo temporaneamente, ai requisiti di cui al comma 1. Il Consiglio di Amministrazione da immediata comunicazione, dell individuazione dei soggetti ai sensi del punto 6) del presente articolo e dell eventuale limite temporale dell individuazione de quo, al Preposto alla gestione delle informazioni, di cui all articolo 4. Art 2 Operazioni rilevanti Sono considerate Operazioni Rilevanti e quindi operazioni soggette all obbligo informativo, tutte le operazioni compiute dalle Persone Rilevanti aventi come oggetto: - azioni di ACSM S.p.A.; - strumenti finanziari, anche non quotati, che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere azioni di ACSM S.p.A.; - strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante le azioni di ACSM S.p.A. anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti; Sono soggette all obbligo di comunicazione le operazioni, di cui al comma primo, compiute da ciascuna Persona Rilevante, dal coniuge non legalmente separato di ciascuna persona Rilevante dai figli minori di ciascuna Persona Rilevante ovvero compiuta per il tramite di interposta persona, fiduciari o società controllate direttamente o indirettamente. Non formano oggetto di comunicazione ai sensi del primo comma le operazioni: - di prestito titoli in relazione alle quali alcuno dei soggetti di cui al comma 2 assuma la posizione di prestatore; - di costituzione di diritto di pegno o usufrutto; - effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni; 3

4 - compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, tra i soggetti di cui al comma 2; - compiute in ciascun trimestre solare, il cui ammontare cumulato per dichiarante sia inferiore a ,00 (cinquantamila/00) o al diverso importo indicato nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in ogni tempo considerato. Per gli strumenti finanziari e covered warrant il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni. Art. 3 Obblighi di comportamento delle persone rilevanti Le Persone Rilevanti, identificate ai sensi dell articolo 1 del presente codice, sono tenute a comunicare al Referente, ex articolo 4, non appena possibile e comunque entro 48 ore dall effettuazione, le operazioni qualificate all articolo 2 effettuate in ciascun trimestre o termine inferiore, il cui ammontare, anche cumulato, sia uguale o superiore a ,00 (cinquantamila/00); qualora l ammontare sia superiore a , la comunicazione deve avvenire senza indugio (operazioni significative). La comunicazione è effettuata attraverso la consegna al Referente o al Preposto in funzione di Referente dell apposito modulo filing model debitamente compilato (Allegato 2). E posto il divieto alle Persone Rilevanti di porre in essere alcuna delle operazioni di cui all articolo 2 nei giorni intercorrenti tra la data di convocazione di un Consiglio di Amministrazione e la data della riunione medesima, qualora all ordine del giorno ci sia l approvazione di un budget, di un business plan, del progetto di bilancio o di qualsiasi altra relazione infrannuale. E data facoltà al C.d.a. di stabilire divieti ad hoc in determinati periodi o in occasione di determinate operazioni (Facoltà di prevedere dei divieti o ulteriori obblighi come ad esempio in occasione dell esercizio di stock options o di diritti d opzione). I nuovi divieti devono essere portati a conoscenza delle Persone Rilevanti e del Preposto. 4

5 Le Persone Rilevanti accettano gli obblighi sanciti nel presente codice attraverso la sottoscrizione del modulo di accettazione allegato al codice. (Allegato 1) Art. 4 Soggetto preposto al ricevimento alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni sulle operazioni Il Soggetto Preposto al ricevimento delle informazioni di cui all articolo 2 è il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il Referente ) e nel caso di sua assenza o impossibilità è la persona deputata, nell ambito dell ufficio legale della società, ai rapporti con le istituzioni; quest ultima è altresì preposta alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni di cui all articolo 2 (di seguito il Preposto ). Le comunicazioni al Referente, o al Preposto in funzione di Referente, sono effettuate personalmente da ciascuno dei soggetti individuati ai sensi dell articolo 1, mediante consegna manuale dell apposito filing model, allegato 2 al presente codice, debitamente compilato. Il Preposto provvederà, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma precedente, ad effettuare le comunicazioni al mercato previste dalla normativa o dai regolamenti vigenti nei tempi e con le modalità di cui all articolo 5 del presente codice. Il Preposto cura l invio dell informativa relativa all Insider Dealing alle Persone Rilevanti. Art. 5 Modalità di Comunicazione Il Preposto trasmette al mercato, entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare (o termine inferiore), con le modalità di cui all art , comma 1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ossia tramite il Network Information System (di seguito NIS), i filing model relativi alle operazioni effettuate nel trimestre (o diverso periodo) di riferimento ai sensi dell art

6 La trasmissione è effettuata immediatamente dopo il ricevimento qualora nel corso di ciascun trimestre solare le operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante e non precedentemente comunicate siano superiori anche cumulativamente a ,00 (duecentocinquantamila/00) per dichiarante o il diverso importo indicato nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A in ogni tempo considerato. (operazioni significative). Per gli strumenti finanziari e covered warrant il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni. Art. 6 Inosservanza delle Regole di comportamento L inosservanza degli obblighi di comportamento e dei divieti statuiti, potrà assumere rilievo ai fini dell applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura. Art. 7 Abuso di informazioni privilegiate - insider trading Ai sensi della normativa sull insider trading (art. 180 D.Lgs 58/98) è fatto divieto ai soggetti in possesso di informazioni privilegiate (ossia riservate e price sensitive), di comunicarle a terzi o di effettuare operazioni o di consigliare a terzi di effettuare operazioni su strumenti finanziari cui le operazioni medesime si riferiscono. Alla violazione della disposizione citata sono collegate sanzioni di tipo penale. Art. 8 Entrata in Vigore In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. il presente codice entra in vigore dal 1 gennaio Il Codice di 6

7 Comportamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari con mezzi idonei, sarà disponibile inoltre sul sito internet aziendale 7

8 ALLEGATI 8

9 Allegato 1 Modulo di accettazione Il sottoscritto., nato a.., residente in.., Via /Piazza.., nella sua qualità di.., preso atto di essere incluso nel novero delle Persone Rilevanti ai sensi dell art. 1 del Codice di Comportamento della ACSM S.p.A. Dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento di ACSM S.p.A., di averne preso conoscenza e di accettarne i contenuti. Luogo, data Firma * * * Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato per mezzo di soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del Codice di Comportamento, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Borsa Italiana S.p.A. in ogni tempo considerato. Luogo, data Firma 9

10 Allegato 2 Filing Model Per la comunicazione ai sensi dell articolo del Regolamento TABELLA: Comunicazioni delle operazioni di cui all art Società Periodo di Riferimento Comunicazione: Periodica immediata Dichiarante: Qualifica: Comunicazioni di cui all art , comma 1 lettera a), nonché obbligazioni convertibili Data Operazione i Strumento Finanziario ii Cod Isin Q.tà Prezzo Unitario Controvalore Fonte iii Comunicazioni delle operazioni di cui all art , comma 1, lettera b) e c). Data Operazione v Strumento Finanziario vi Categoria vii Cod Isin Strumento Finanziario Sottostante viii Sub-TOTALE (A) iv Invest./Disinvest effettivo Q.tà Prezzo Contr ov. Q.tà Invest/Disinvest potenziale Prezz o Contr ov. Condizioni ix Sub-TOTALE (B) x TOTALE (A) + (B) i Indicare la tipologia di operazione: A = Acquisto B = Vendita S = Sottoscrizione O = Altro, in tal caso specificare ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell operazione. AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio W = warrant OBCV = obbligazioni convertibili O = altro, in tal caso specificare lo strumento. Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società. iii Indicare l origine dell operazione: - transazione sul mercato - transazione fuori mercato - conversione di obbligazioni convertibili - esercizio warrant - esercizio strumenti derivati - esercizio covered warrant - altro in tal caso specificare lo strumento iv Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo. v Indicare la tipologia di operazione: A = Acquisto V = Vendita S = Sottoscrizione O = Altro, in tal caso specificare vi Indicare la tipologia di strumento derivato: W = Warrant OPZ = Opzione PR = Premio CW = Covered Warrant O = Altro, in tal caso specificare vii Indicare la categoria di strumento derivato: C = call P = put O = altro, in tal caso specificare viii Indicare lo strumento finanziario sottostante ix Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo) x Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolate utilizzando il controvalore nozionale. 10

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