CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DELLA COATS CUCIRINI S.p.A.

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1 CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DELLA COATS CUCIRINI S.p.A. 1) OGGETTO Il presente Codice di comportamento (il Codice), redatto in applicazione delle disposizioni di cui agli artt e seguenti del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." e relative Istruzioni, regola la materia dell'internal dealing con riferimento alla COATS CUCIRINI S.p.A. (la Società); il Codice, in particolare, disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti alle operazioni effettuate per conto proprio dalle Persone Rilevanti su strumenti finanziari della Società e le relative comunicazioni nei confronti del mercato, fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 180 ss. del D.Lgs. n 58/1998 in tema di abuso di informazioni privilegiate e di ogni altra norma vigente in materia. 2) PERSONE RILEVANTI Ai fini del presente Codice, sono considerate Persone Rilevanti: a) i componenti il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi ed il Direttore Generale, ove non già Consigliere, della Società; b) i soggetti responsabili, anche in via parziale o cumulativa, delle seguenti Direzioni e/o funzioni e/o incarichi: Direzione Finanziaria, Direzione Amministrativa, Direzione del Personale, Legale, Controllo Interno, Referente Informativo, Investor Relations, Segretario del Consiglio di Amministrazione; c) i soggetti non compresi nel punto precedente individuati, anche in via temporanea e/o per specifiche operazioni aziendali, dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, direttamente dal Consigliere Delegato e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di volta in volta segnalati al Preposto di cui all'art. 4. Le cariche di cui al punto a) qualificano i soggetti a prescindere dagli incarichi di cui ai punti b) e c).

2 3) OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 1. TIPOLOGIA Le Persone Rilevanti sono tenute a comunicare le operazioni, inclusi gli atti di esercizio di stock options o di diritti di opzione, a qualsiasi titolo compiute direttamente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate, aventi ad oggetto: a) strumenti finanziari quotati emessi dalla Società, escluse le obbligazioni non convertibili; b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant e warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. 2. ESCLUSIONI Non devono essere comunicate: a) le operazioni il cui ammontare, anche cumulato, nel corso di un trimestre solare, risulti inferiore all'importo di ; a tal fine, per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al punto c) del titolo precedente, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione dell'operazione; b) le operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, con il coniuge non legalmente separato o i figli minori; c) le operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui le Persone Rilevanti o gli altri soggetti di cui al punto b) che precede assumano la posizione del prestatore, nonché le operazioni di costituzione di diritti di pegno o di usufrutto; d) le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, ove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

3 3. MODALITÀ Le Persone Rilevanti dovranno provvedere alla comunicazione delle operazioni di cui al titolo 1 mediante compilazione e sottoscrizione del "filing model" allegato al presente Codice - Allegato 1 - e trasmissione dello stesso al Preposto di cui all'articolo 4. La trasmissione potrà essere effettuata di persona o a mezzo fax o utilizzando i recapiti forniti preventivamente dal Preposto alle Persone Rilevanti. 4. TERMINI Le comunicazioni delle operazioni di cui al titolo 1 compiute nell'ambito di ogni trimestre solare, dovranno essere effettuate da ciascuna Persona Rilevante al Preposto con le modalità di cui al titolo 3, entro il quinto giorno di calendario successivo alla fine del trimestre medesimo. In deroga a quanto sopra, qualora, nel corso di ciascun trimestre solare le Persone Rilevanti compiano operazioni aventi, anche cumulativamente con altre operazioni compiute nel detto periodo e non precedentemente comunicate, un controvalore superiore a , devono darne comunicazione al Preposto entro lo stesso giorno dell'operazione che ha comportato il superamento di tale limite; ai fini del valore delle operazioni relative a strumenti finanziari indicati al titolo 1 sub c) si rinvia al criterio di calcolo espresso al titolo 2 sub a). 4) PREPOSTO Il soggetto incaricato al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni sulle operazioni di cui all'art. 3 (il Preposto) è individuato nella persona che ricopre la funzione di Referente Informativo, o, in sua assenza, nel suo sostituto per la detta funzione.

4 Compiti del Preposto: a) predisporre e tenere aggiornata la lista delle Persone Rilevanti in base alle informazioni ricevute dal Direttore del Personale e/o dal Consigliere Delegato e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) consegnare a ciascuna Persona Rilevante copia del presente Codice, fornendo al riguardo ogni informazione o chiarimento richiesto, ottenendo la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Codice secondo lo schema allegato - Allegato 2 - indicando con precisione i propri possibili recapiti cui andranno indirizzate le comunicazioni delle operazioni di cui all'art. 3; c) ricevere le comunicazioni delle Persone Rilevanti, verificandone la correttezza e completezza formale e tenere le stesse, unitamente ad ogni altra documentazione relativa, in archivio riservato anche ai fini del rispetto della L. 675/1996; d) rendere note al mercato le informazioni comunicate dalle Persone Rilevanti entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare mediante l'invio di apposita comunicazione a Borsa Italiana e secondo le modalità previste dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni; le operazioni significative di cui all'art. 3.4 secondo comma dovranno essere comunicate al mercato senza indugio; e) informare le Persone Rilevanti dei limiti alle operazioni di cui all'art. 3, ulteriori rispetto a quelle già previste nel presente Codice, disposte dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Consigliere Delegato per particolari periodi o situazioni; f) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche od integrazioni del Codice. 5) LIMITAZIONI ALL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI Le Persone Rilevanti dovranno astenersi dal compiere le operazioni di cui al punto 3.1 nei seguenti periodi: a) nei 30 giorni solari precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare lo schema del bilancio di esercizio e la situazione semestrale e sino al giorno successivo alle predette riunioni;

5 b) nei 15 giorni solari precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare le situazioni trimestrali e sino al giorno successivo alle predette riunioni. Il Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, il Consigliere Delegato, hanno facoltà, a fronte di circostanze particolari, di individuare ulteriori periodi in cui inibire le operazioni da parte delle Persone Rilevanti, dandone immediata notizia al Preposto per le conseguenti comunicazioni agli interessati. Le limitazioni sopra indicate hanno efficacia indipendentemente dal valore delle operazioni, mentre non sono applicabili alle operazioni di cui ai punti b) c) d) dell'art ) INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO L'inosservanza degli obblighi disposti dal presente Codice comporta la responsabilità di cui alla vigente normativa, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di rivalsa della Società. Per le violazioni poste in essere da soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, la Società potrà procedere all'irrogazione di sanzioni disciplinari secondo quanto disposto dalla vigente normativa, incluse le previsioni della contrattazione collettiva applicabile. 7) ENTRATA IN VIGORE Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo per gli obblighi di comunicazione delle operazioni compiute dalle Persone Rilevanti ed i conseguenti obblighi di informazione al mercato, la cui decorrenza viene stabilita dal 1 Gennaio Milano, 16 Dicembre 2002

6 Allegato 1 TABELLA *: Comunicazioni delle operazioni di cui all'art. 3.1 del Codice di Comportamento di Coats Cucirini S.p.A. Società: Perido di riferimento: Comunicazione: periodica immediata Dichiarante: Qualifica: Comunicazioni di cui all art. 3.1, lettera a), nonché obbligazioni convertibili Data Operazione i Strumento finanziario ii Cod Isin Qtà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii Sub - TOTALE (A) iv Comunicazione di cui all art. 3.1, lettera b) e c) Data Operazione v Strumento finanziario vi Categoria vii Cod Isin Strumento finanziario sottostante viii Investimento/ Disinvestimento effettivo Qtà Prezzo Controv Investimento/ Disinvestimento potenziale (nozionale) Qtà Prezzo Controv Condi zioni ix Sub - TOTALE (B) x TOTALE (A) + (B) * Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo. i ii iii iv v Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto V = vendita S = sottoscrizione O = altro, in tale caso specificare Indicare lo strumento finanaziario oggetto dell operazione: AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio OBCV = obbligazioni convertibili O = altro, in tal caso specificare lo strumento Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società. Indicare l origine dell operazione: - transazione sul mercato - transazione fuori mercato - conversione di obbligazioni convertibili - esercizio warrant - esercizio strumenti derivati - esercizio covered warrant - altro, in tal caso specificare Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo. Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto V = vendita O = altro, in tale caso specificare

7 vi vii viii ix x Indicare la tipologia di strumento derivato: W = warrant OPZ = opzione PR = premio CW = covered warrant O = altro, in tal caso specificare Indicare la categoria di strumento derivato: C = call P = put O = altro, in tal caso specificare Indicare lo strumento finanziario sottostante. Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo). Indica il controvalore complessivo delle operazioi riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale.

8 Allegato 2 Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n 675/1996 Il sottoscritto residente in..., Via/Piazza..., nella propria qualità di..., preso atto di essere incluso nel novero delle Persone Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento sull'internal Dealing di Coats Cucirini S.p.A. (il "Codice"), attesta di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti. (firma) Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione del Codice, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Borsa Italiana S.p.A.. (firma)

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