IL CONSIGLIO COMUNALE
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- Leone Damiano
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1 IL CONSIGLIO COMUNALE Preso atto che la gestione dei tributi comunali risulta in capo all Ufficio Associato delle Entrate Tributarie dell Unione di Comuni Valle del Samoggia in forza della convenzione approvata con atto di Consiglio comunale n. 72 in data 19/12/2012; Richiamato l art 14 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e successive modifiche che: al comma 1, istituisce, a far data dall' 1/1/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; al comma 46, prevede la soppressione, con decorrenza 1/1/2013, di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e, conseguentemente, per il Comune di Castello di Serravalle è soppressa la tassa rifiuti (TARSU) applicata in questo Comune fino all annualità 2012 compresa; al comma 8, dove si stabilisce che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; al comma 9, dove si stabilisce che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/4/1999 n.158; al comma 11, dove si prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particoalre agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; al comma 13, che prevede una maggiorazione della tariffa pari a 0,30 euro/mq., a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; al comma 22 del citato art. 14 del D.L. 201/2011 fa obbligo alle Amministrazioni di adottare con proprio regolamento, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs 446/1997, la disciplina per l applicazione del tributo, a far data dal 1 gennaio 2013, mentre il comma 29 del medesimo articolo stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo; al comma 23, dove si prevede che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; al comma 24, dove si stabilisce che i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi del regolamento comunale TARES la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento; Atteso che: con deliberazione consiliare n. 28 del 19/06/2013 è stato approvato il regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, optando così per il prelievo di natura tributaria; con deliberazione n.xxx in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al regolamento comunale per l istituzione e l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui al punto precedente, in particolare l art. 23 Agevolazioni
2 Precisato che ai sensi dell'art.14, co.9, del D.L. n.201/2011 i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999. Visto l'art.8 del D.P.R. n.158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; Richiamati, gli allegati 1 e 2 al sopra citato DPR 158/1999, che forniscono le formule per l applicazione del metodo di definizione delle componenti dei costi, al fine di formulare le tariffe che sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; Atteso che con deliberazione consiliare n.29 in data 19/06/2013 è stato approvato il piano economico finanziario del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani anno 2013, redatto dal gestore Hera S.p.A. e approvato, ai sensi dell'art.14, co.23, del D.L. n.201/2011 dall'agenzia territoriale dell'emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) con delibera del Consiglio d'ambito n.8 del 27/3/2013, nonché successivamente integrato da questo ente con i costi e le voci di competenza del Comune; Precisato che: nell ambito della deliberazione consiliare di cui sopra l'allegato A) tabella 4, riporta il piano finanziario finale, comprensivo di IVA, costi di accertamento, riscossione e contenzioso, costi per insoluti, sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale TARES ed al netto degli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla TARES (contributo ministeriale per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche), dal quale risulta un costo totale pari a Euro ,60; A seguito di nota inviata da ATERSIR protocollo n del 10/07/2013 veniva comunicata l incidenza del costo del personale sui costi operativi interessati: CRT incidenza del costo del personale 42% CRD incidenza del costo del persoanel 45% CSL incidenza del costo del personale 69% di conseguenza una parte dei costi sopra evidenziati vengono riaggregati e riportati nei CGG (costi generali di gestione) relativi alla parte fissa del Piano finanziario, come riportato nella tabella 5 allegato A alla presente delibera; Ribadito che ai sensi del sopracitato art.14, co.23, del D.L. n.201/2011, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in conformità al piano finanziario relativo al servizio; Ritenuto di procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, alla luce della normativa e degli atti innanzi citati; Precisato che: la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi che tiene conto dei seguenti aspetti: 1) i coefficienti utilizzati per il Comune di Castello di Serravalle, sono quelli previsti per i
3 Comuni con popolazione superiore ai abitanti, anche se l ente ha un numero di abitanti di poco al di sotto dei abitanti. La scelta è stata motivata in quanto l ente fa parte dell unione dei Comuni Valle del Samoggia, con servizi gestiti a livello sovracomunale, tra i quali il servizio associato entrate tributarie. Il motivo principale di tale scelta è l istituzione del nuovo Comune di Valsamoggia a far data dall 1/1/2014, nel quale confluirà il Comune di Castello di Serravalle, quindi pur mantenendo le proprie tariffe per l anno 2013, sono stati applicati i coefficienti utilizzati per gli altri enti che confluiranno nel nuovo comune, proprio per avere una omogeneizzazione ed un passaggio più graduale alla tares. 2) la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e, per le utenze domestiche, attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti; tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica. 3) Nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall art. 4, comma 2 del D.P.R.158/1999, e dall art. 14 comma 17, del D.L.201/2012 4) Nella determinazione delle tariffe si è provveduto al contenimento degli aumenti per le categorie non domestiche che, in applicazione del D.P.R. 158/1999 citato, subiscono gli aumenti maggiori pur con applicazione dei coefficienti minimi previsti dalla legge. In particolare, per le categorie 22 (Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 24 (Bar, caffè, pasticcerie) e 27 ( Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizze al taglio) è stata prevista, nell articolato del regolamento comunale per l applicazione della Tares, una agevolazione, calcolata in funzione alla costituzione di un fondo tenuto conto della disponibilità di bilancio 2013, al fine di contenere gli aumenti eccessivi per tali categorie. Tale passaggio si motiva in relazione al fatto che il Comune è montano, e attività quali bar e ristoranti sono frequentati soprattutto nel fine settimana, addirittura, vista la richiesta dell utenza, l attività è limitata a 3 o 4 giorni la settimana comportando una produzione di rifiuti parziale rispetto a quanto previsto dai valori della normativa, che tiene conto di una produzione a livello nazionale. Dato atto che l'articolazione tariffaria approvata con il presente atto assicura la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dall'art.14, co.11, del D.L. n.201/2011; Visto l'art.1, co.381, della L. 24/12/2012, n.212 e successive modificazioni, che ha previsto il differimento al 30/9/2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali; Visto l'art.1, co.169, della L. 27/12/2006, n.296 e successive modificazioni, il quale prevede che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ; Visti il D. Lgs. n.267/2000 ed il vigente statuto comunale; Visti inoltre: l articolo 42, co.2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, inerente le competenze del Consiglio comunale; la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 19/12/2012 con la quale è stata approvata la convenzione tra l Unione di Comuni Valle del Samoggia ed i Comuni di Bazzano, Crespellano,
4 Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno per il conferimento delle funzioni in materia di entrate tributarie, la quale prevede il trasferimento della gestione dei tributi comunali; l atto del Presidente dell Unione Valle del Samoggia prot. n del 27/12/2012 con il quale è stata nominata Pallotti Carmen quale Responsabile dell'ufficio Associato Entrate Tributarie dall 01/01/2013; Visti i pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all oggetto, che qui in calce si riportano Favorevoli ai sensi dell art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi" del D.Lgs. 267/2000: del Responsabile dell Ufficio Associato delle Entrate Tributarie, Carmen Pallotti, che ne attesta la regolarità tecnica; del Responsabile del Servizio finanziario, Elisa Leonelli, che ne attesta la regolarità contabile; Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: D E L I B E R A 1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 3 della L. 241/90; 2. di approvare per l'anno 2013 l'articolazione tariffaria del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all allegato A che forma, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50 per cento; 4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2013; 5. di approvare: la riaggregazione dei costi per la determinazione della tariffa per l anno 2013 coma da tabella n. 5 allegato A all presente delibera, stante il piano finanziario approvato con delibera n. 29 Del 19/06/2013 di cui all allegato A tabella 4; i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: coefficienti per l attribuzione della tariffa: - Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; - Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e sono riportati nell allegato prospetto. - Kc = coefficiente potenziale di produzione - Kd = coefficiente di produzione in kg/mq anno Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche e sono riportati nell allegato prospetto. 6. di prendere atto che per l'anno 2013: - la maggiorazione di base a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni di cui all'art.14, co.13, del D.L. n.201/2011, non è aumentabile ed è interamente riservata allo Stato; - ai sensi dell'art.14, co.28, del medesimo D.L. n.201/2011, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D. Lgs. n.504/1992 sull'importo del
5 tributo, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili; 7. di trasmettere il presente atto all Ufficio Associato Tributi comunali dell unione di Comuni Valle del samoggia; 8. di trasmettere il presente atto, per il tramite dell Ufficio Associoato Tributi comunali dell Unione di Comuni Valle del Samoggia: al Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro trenta gionri dalla data di esecutività, secondo quanto previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 e dall'art.13, co.15, del D.L. n.201/2011; ad ATERSIR Agenzia territoriale dell Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti; 9. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano:
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