Oggetto: Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico LA GIUNTA REGIONALE

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1 Oggetto: Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore all'istruzione e alle Politiche giovanili; VISTI gli articoli 33, 34, 117, comma 3 e 118 della Costituzione; VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 24 giugno 2009; VISTO lo Statuto Regionale, ed in particolare l art. 7; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazione, concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ed in particolare l art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il D. Lgs. 112/98, artt. 138 e 139, recepito dagli artt della L.R. 14/99; VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64; VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 di approvazione del "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. 59/97 ; VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 VISTA la legge 15 luglio 2011 n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

2 VISTA la D.G.R. 30 novembre 1999, n e successive modifiche e integrazioni che ha definito il "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98 ; CONSIDERATO CHE la Legge 15 marzo 1997, n. 59 all art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche; CONSIDERATO CHE il D. Lgs. 112/98 all art. 138, comma 1, lettera b) delega alle Regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica; TENUTO CONTO CHE il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 prevede all art. 3 l iter ed i tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento; TENUTO CONTO CHE il D.P.R. n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi; VALUTATA la necessità di definire criteri omogenei per l intero territorio regionale al fine di indirizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella programmazione dell offerta di istruzione e nella riorganizzazione della rete scolastica; VISTO l Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico predisposto dalla competente Direzione Regionale; ESPERITA la procedura di concertazione attraverso il parere dell'osservatorio regionale per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche espresso nella seduta del 28/07/2011; RITENUTO, pertanto, di approvare l Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ALL'UNANIMITA' DELIBERA di approvare l Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione nel sito regionale Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

3 ALLEGATO A (Il presente allegato si compone di n. 6 pagine) Atto di Indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della Rete Scolastica. Anno scolastico ) Premessa Lo strumento del dimensionamento ha come scopo quello di organizzare l erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio con l obiettivo di: organizzare un offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico educativa realizzare il diritto all apprendimento ridurre il disagio degli studenti Il Titolo V della Costituzione (come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) all articolo 117 definisce le potestà legislative dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione, riconoscendo al primo l esclusività rispetto alle norme generali e attribuendo alle seconde una potestà legislativa concorrente, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale per le quali le Regioni hanno competenza esclusiva. In particolare nelle norme generali sull istruzione rientrano quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante un offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti che usufruiscano del servizio dell istruzione (sentenza Corte Cost. n.200/2009). Alle Regioni spetta, invece, provvedere sul piano meramente amministrativo alla programmazione dell offerta formativa a livello regionale (sentenza Corte Cost. n.13/2004 e n.200/2009). Pertanto, il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, avendo una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio attiene alla potestà legislative delle Regioni, così come all esclusiva pertinenza delle Regioni compete il compito della chiusura o dell accorpamento degli Istituti scolastici nei piccoli comuni. Al momento attuale sta entrando a regime la riforma complessiva e simultanea del II ciclo di istruzione e formazione, entrata in vigore il 1 settembre 2010, che mira a riorganizzare e rinnovare l offerta formativa rendendola più snella ed efficace in funzione delle scelte dell utenza. In questo ambito le Regioni e le Province, nell esercizio delle proprie competenze in materia di programmazione dell offerta formativa, sono chiamate a definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente e a progettare una più equilibrata distribuzione delle tipologie degli istituti e degli indirizzi a livello locale per rispondere alle esigenze dell utenza e del mondo produttivo, eliminando duplicazioni ed incertezze per effetto della sovrapposizione di alcuni percorsi formativi. Al fine della razionalizzazione della spesa relativa all organizzazione scolastica, inoltre, l articolo 19 della Legge n.111/2011 ai commi 4 e 5 stabilisce nuovi parametri per la definizione delle Istituzioni scolastiche autonome che dovranno trovare applicazione nella programmazione dell offerta di istruzione. 1

4 Quanto sopra esposto non può che tradursi in azioni che la Regione deve compiere al fine di programmare l offerta di istruzione nel proprio territorio, tenendo conto da un lato delle norme generali emanate dallo Stato e dall altro delle esigenze delle varie realtà locali, prevedendo, nei casi di chiusura dei punti erogazioni del servizio o di accorpamento degli Istituti scolastici, misure volte a ridurre il disagio degli utenti. 2) Quadro Normativo di Riferimento DPR 18 giugno 1998, n Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell Art.21 Legge n.59 del DPR 20 marzo 2009, n Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 D.P.R. 15 marzo 2010, n Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 D.P.R. 15 marzo 2010, n Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 D.P.R. 15 marzo 2010, n Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 3) Indirizzi e criteri per la programmazione Alla luce di quanto esposto in premessa, la Regione, pur non avendo potestà decisionale in merito alla quantificazione delle risorse umane e finanziarie, deve adoperarsi per produrre un servizio efficace ed efficiente, utilizzando l organico attribuito dal MIUR al Lazio. A tal fine si definiscono i seguenti indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica a.s : 3.1 Istituzioni scolastiche autonome 1. Le istituzioni scolastiche, ad eccezione degli istituti comprensivi di cui al punto 6, per acquisire o mantenere l autonomia devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 500 e 900; 2

5 2. le istituzioni scolastiche (tranne gli istituti comprensivi di cui al successivo punto 6) costituite da un numero di alunni inferiore a 500, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per piccole isole s intendono quelle dell arcipelago Pontino. Per quanto riguarda i comuni montani, si fa riferimento a quelle scuole di cui almeno una sede è collocata sopra i 600 metri dal livello del mare; 3. il numero di alunni può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, a condizione che si tratti di istituti di istruzione secondaria che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico, secondo quanto stabilito dal DPR 233/98; 4. le istituzioni scolastiche sovradimensionate devono essere organizzate, ove possibile, in aggregazioni funzionali costituite da più plessi e/o succursali; 5. la scuola dell infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado devono essere aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado. Nelle località che si trovano in condizioni di particolare isolamento e qualora non sia possibile trovare soluzioni alternative possono essere costituiti istituti omnicomprensivi di scuole di ogni ordine e grado; 6. gli istituti comprensivi per acquisire l autonomia devono avere di norma almeno alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani di cui al comma Punti di erogazione del servizio 1. i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi sono quelli previsti dal D.P.R. 81/2009. Nell applicazione della norma è ovviamente necessario tenere nel debito conto anche quanto previsto dai C.C.N.L. stipulati tra il MIUR e le OO.SS. che definiscono sia gli oneri di prestazione del servizio del personale docente ed ATA, sia i criteri relativi alla assegnazione alle scuole, sia, infine, quelli relativi alla mobilità. Le norme e, quindi, i contratti costituiscono dei vincoli ai quali è necessario attenersi nella utilizzazione delle risorse. Sono di seguito schematizzati i parametri numerici di cui al D.P.R. 81/2009: Ordini * Minimo alunni Massimo Alunni alunni Elevabile a Infanzia alunni Comuni Montani e piccole isole alunni Minimo Pluriclassi alunni Massimo Primaria Secondaria di I grado ** Secondaria di II grado *** 3

6 [Note: * Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni. ** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Le seconde e terze classi non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole possono essere costituite pluriclassi con un numero massimo di 18 alunni, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. *** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22. Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a 25. Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno 27 alunni con non meno di 12 alunni per gruppo. Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni.] 2. i plessi di scuola dell infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano, in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuovi. E comunque opportuno esaminare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell erogazione del servizio; 3. in una prospettiva di corretta programmazione, le situazioni da esaminare e correggere riguardano: i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado), i plessi in cui sono presenti pluriclassi, i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del DPR.81/2009 Tali plessi risultano sottodimensionati se sono: plessi in cui sono presenti pluriclassi con meno di 8 alunni plessi di Scuola di Infanzia con meno di 10 alunni plessi di Scuola Primaria con meno di 50 alunni plessi di Scuola Secondaria di I grado con meno di 45 alunni plessi di Scuola Secondaria di II grado con meno di 100 alunni 4. nel valutare l opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi: collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell edificio etc.) presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell infanzia e primarie, 30 minuti per le 4

7 scuole secondarie di I grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II grado trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento 5. nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l esistenza o l erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli allievi. 3.3 Pluriclassi 1. è necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti, facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, al fine di sostenere percorsi didattici efficaci per raggiungere apprendimenti significativi per tutti e contrastare lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali. 3.4 Costituzione dei Centri Provinciali per l Istruzione degli Adulti 1. è necessario adoperarsi per l attivazione dei CPIA contribuendo a creare le condizioni per la loro autonomia strutturale. 4) Procedure di Definizione dei Piani Provinciali e del Piano Regionale 4.1 I Piani provinciali La definizione del Piano Regionale non può non scaturire da una interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e, quindi, dalla formulazione di proposte, condivise in sede di Osservatori Provinciali, elaborate dalle Amministrazioni Provinciali e tradotte nei Piani Provinciali di organizzazione della rete scolastica. Per realizzare detta condivisione le Province avranno cura di acquisire, ai sensi e secondo le modalità descritte nel D.P.R. 233/98: le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I grado i pareri del Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica. Le Province dovranno, pertanto, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali, in riferimento all intero sistema dell istruzione, dalla scuola dell infanzia agli Istituti secondari di II grado. Le Province dovranno tenere conto dell attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, mantenendo l obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione inter-istituzionale, sono tenuti al rispetto della normativa di rango statale e regionale. 5

8 Pur considerando il valore consultivo della partecipazione alla procedura del dimensionamento, così come previsto dal DPR 233/98, qualora i rilievi e le proposte degli Enti locali non potessero trovare accoglimento nel piano di dimensionamento provinciale, quest ultimo dovrà indicare espressamente i motivi specifici per i quali tali rilievi e proposte debbano essere disattesi. Le Province invieranno la Deliberazione di Consiglio relativa alla proposta di piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, sia in formato cartaceo che attraverso , entro il 15 novembre 2011 alla Regione Lazio Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili (indirizzo di posta elettronica rbellotti@regione.lazio.it) ed all Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (indirizzo di posta elettronica direzione-lazio@istruzione.it). L U.S.R. per il Lazio, esprimerà un parere motivato in merito alle proposte contenute nei Piani provinciali trasmettendolo alla Regione con le stesse modalità sopraindicate entro il 24 novembre Il Piano regionale La Regione, acquisito il parere dell U.S.R. per il Lazio e sentito l Osservatorio Permanente sull attuazione del piano di dimensionamento, approverà il Piano regionale tenendo conto: delle proposte contenute nei Piani provinciali del parere dell Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dell omogeneità e della coerenza dell offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento per gli utenti del servizio scolastico Al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l effettuazione del movimento del personale, il Piano sarà approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre

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