Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C A

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1 Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C A Dossier n 395/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 29 marzo 2016 Informazioni sugli atti di riferimento A.C A Titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'unione europea, dei suoi Stati membri e dell'islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 Iniziativa: Governativa Date: approvazione in Commissione: 23 marzo 2016 Contenuto Il disegno di legge, che è stato modificato durante l'esame in sede referente, reca la ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale, di seguito illustrati. L'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto La XVIII Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 ha approvato un emendamento al Protocollo di Kyoto (c.d. Emendamento di Doha) che: istituisce un secondo periodo di impegno ( ), attraverso la modifica e l'integrazione dell'allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. L'Appello di Lima all'azione per il clima, adottato in occasione della XX Conferenza delle Parti (COP20) del dicembre 2014, ha incoraggiato tutte le Parti del Protocollo di Kyoto a ratificare l'emendamento. L'emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti. Il secondo periodo di impegni riguarda circa il 14% delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'unione, altri Paesi europei e l'australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. I paesi che non hanno assunto impegni ai sensi del Protocollo di Kyoto ne hanno preso altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima. Per quanto attiene al periodo posteriore al 2020, un nuovo accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre Per l'unione e i suoi Stati membri la ratifica dell'emendamento di Doha non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia, ossia una riduzione del 20% delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del Gli obiettivi stabiliti per l'unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. L'Emendamento di Doha, in conseguenza della modifica all'allegato B del Protocollo relativamente agli impegni del secondo periodo di riduzioni, interviene sugli articoli 3 e 4 del Protocollo al fine di esplicitare l'entità delle riduzioni e prevedere adeguamenti degli impegni proposti dalle Parti.

2 L'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'emendamento di Doha Il disegno di legge provvede, altresì, ad autorizzare la ratifica dell'accordo tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'unione europea, dei suoi Stati membri e dell'islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 aprile L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'islanda, infatti, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione. La normativa dell'unione relativa all'attuazione tecnica dell'emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'ue. Successivamente l'unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'ue, dell'emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni. Il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002 Il Protocollo (Protocol concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean Sea), firmato a La Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6 strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi Protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n Il nuovo Protocollo attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi ed alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino attraverso attività di sorveglianza (articolo 5), cooperazione nelle operazioni di recupero (articolo 6), divulgazione e scambio delle informazioni (articolo 7), nonché comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento (articolo 8). L'articolo 11 disciplina le misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti, mentre gli articoli 12 e 13 riguardano rispettivamente l'assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento e il rimborso dei relativi costi. Al Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea (REMPEC) - istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che è amministrato dall'organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente - sono assegnate funzioni a sostegno dell'attuazione del Protocollo. In particolare, il REMPEC cura la circolazione delle informazioni tra le Parti. Il Centro deve essere inoltre informato dagli Stati circa le misure adottate per la ricezione delle navi in difficoltà nei porti e nei luoghi di rifugio. L'articolo 14 del Protocollo riguarda, infatti, la disponibilità di strutture ricettive al servizio delle navi, nei porti e nei terminali, anche al fine di limitare l'impatto degli scarichi sull'ambiente marino. Per quanto riguarda il quadro normativo in materia, il provvedimento principale è costituito dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, che in attuazione della direttiva 2008/56/CE è diretto all'elaborazione delle strategie per le misure necessarie a conseguire e mantenere, entro il 2020, un buono stato dell'ambiente marino. Più recentemente è intervenuta l'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente 29 gennaio 2013, n. 34, con cui è stato approvato il Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive. Si ricorda, infine, per la stretta attinenza con le politiche di tutela dell'ambiente marino, il D.Lgs. 18 agosto 2

3 2015, n. 145, di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Gli Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'italia ha ratificato la Convenzione che è in vigore dal mese di settembre del con la legge 3 novembre 1994, n Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine «pubblico», precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'unece. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'unione europea gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 16 maggio La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014), che all'art. 14 prevede altresì specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa. Il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero Il Protocollo in esame (c.d. Protocollo VAS), firmato a Kiev nel 2003, persegue una serie di obiettivi(enunciati nell'art. 1 del Protocollo stesso): a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo di Kiev ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all'unione europea) ed è entrato in vigore l'11 luglio La normativa europea in materia di VAS è contenuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corrispondenti norme di recepimento sono incluse nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Il contenuto del disegno di legge il Capo I (artt. 1-3) prevede l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi, degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati (articolo 2). L'articolo 3 contiene le definizioni di «UNFCCC» (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la L. 65/1994) e di «Protocollo di Kyoto» (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con la L. 120/2002. Il Capo II (artt. 4-6) fissa le norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. 3

4 L'articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Il comma 1 prevede l'adozione di tale Strategia nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia, con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro delle politiche agricole. Durante l'esame in sede referente, sono stati aggiunti i commi da 2 a 5. In particolare, si prevede che la Strategia nazionale sia adottata, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 (comma 2). La Strategia nazionale - sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata (comma 4) - deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali a cui l'italia aderisce siglati nell'ambito della Convenzione ONU per il clima (UNFCCC), secondo un piano di scadenze temporali degli obiettivi di riduzione delle emissioni (comma 3). Il comma 5 prevede infine che il CIPE predisponga ogni anno, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'unfccc. L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame non entra nei contenuti del Sistema (già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale), ma si limita a prevederne l'istituzione (comma 1) e ad affidare all'ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2). Il comma 3, aggiunto in sede referente, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del suddetto Sistema nazionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'art. 12 del regolamento (UE) n. 525/2013 dispone che, entro il 9 luglio 2015, gli Stati membri e la Commissione istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente, rispettivamente, i sistemi nazionali e dell'unione preposti a comunicare politiche e misure e a comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all'interno di uno Stato membro e dell'unione per valutare la politica e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. L'articolo 6, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e alla comunicazione ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Durante l'esame in sede referente, il comma 1 è stato modificato, prevedendo, in primo luogo, che il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico provvedano alla diffusione delle suddette informazioni anche attraverso il proprio sito web istituzionale e, in secondo luogo, che il Ministero dell'ambiente adegui alla nuova normativa la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra allegata annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). Il successivo comma 2 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati, la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle suddette informazioni e di quelle acquisite dall'ispra in relazione alla realizzazione e all'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni di cui all'articolo 5, comma 2. Gli articoli 7 e 8 del Capo III disciplinano le disposizioni finanziarie e finali. Durante l'esame parlamentare, l'articolo 7, recante la copertura finanziaria, è stato modificato, senza tuttavia cambiare la sostanza di quanto disposto nel testo originario, ad esclusione delle variazioni effettuate sulle annualità di decorrenza degli oneri previsti. In particolare, in base al comma 1, sono previsti oneri pari a complessivi euro annui, a decorrere dal 2016, per le spese di missione e rimanenti relative all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, e, in base al comma 2, sono previsti oneri pari a euro per l'anno 2016 e a euro, a decorrere dal 2017, per le spese di missione relative al Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale strategica. A tali oneri si fa fronte ai sensi del comma 3 attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 4

5 internazionale. In base al comma 4, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 5 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, in base all'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), riferendo in merito al Ministro del'economia. Se tale monitoraggio accerta o prevede il verificarsi di scostamenti in aumento delle suddette previsioni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia, sentito il Ministro dell'ambiente, si provvede al maggior onere, con una riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie di parte corrente, rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate - nel caso dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto - alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», e - nel caso del Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale strategica - nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il comma 5 prevede inoltre che, nel caso di scostamento delle suddette previsioni, viene corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite, pari al 50 % delle spese di missione effettuate nell'anno 2009, di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure di monitoraggio previste nel comma 5 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 6). L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva Le Commissioni Affari costituzionali, Attività produttive, Politiche dell'ue e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. La Commissione agricoltura ha formulato un'osservazione. La Commissione Bilancio ha formulato condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sono state recepite nel testo all'esame dell'assemblea. ES0443a Servizio Studi st_ambiente@camera.it CD_ambiente Dipartimento Ambiente Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri st_affari_esteri@camera.it CD_esteri La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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