DETERMINAZIONE SANZIONI TRIBUTARIE CONCERNENTE I TRIBUTI COMUNALI

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1 C o m u n e d i B r u n a t e P r o v i n c i a di C o m o DETERMINAZIONE TRIBUTARIE CONCERNENTE I TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del Entrato in vigore il

2 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E DIRITTI AFFISSIONI Omessa presentazione dichiarazione* Dichiarazione infedele* Errori formali od omissioni non incidenti sulla determinazione dell imposta o del tributo dovuti* Tardivo pagamento dell imposta o del diritto dovuto 100% dell imposta o diritto dovuto con minimo di lire = 1 50% dell imposta o diritto dovuto lire = 2 30% del diritto dovuto 1 2

3 TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 3 Omessa presentazione della denuncia* Denuncia infedele* Errori od omissioni presenti nella denuncia non che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa 6 * Tardivo pagamento (oltre il 60 giorno dalla scadenza) 100% dell imposta o diritto dovuto con minimo di lire = 4 50% della maggiore tassa 5 dovuta lire = 7 30% del diritto dovuto IMPOSTA COMUNALE PER L ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) [ ] 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Versamento omesso Versamento insufficiente Versamento tardivo (oltre il 60 giorno dalla scadenza) Denuncia tardiva ritardo non superiore a 30 giorni* Denuncia tardiva ritardo superiore a 30 giorni ma entro il 31 dicembre* 30% dell importo non versato o tardivamente versato 100% (minimo edittale) del tributo dovuto minimo lire = 9 non inferiore al 125% del tributo dovuto minimo lire = 10 3 Rectius: Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), avendo il Comune di Brunate optato per la possibilità di cui all art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del Rectius: del maggior canone (vedi nota 3). 6 Rectius: del canone. 7 8 Tabella implicitamente abrogata in quanto ora vige l Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), istituita dagli artt. 1 e seguenti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; per quanto riguarda la Regione Lombardia, si veda la L.R. 21 marzo 2000, n

4 Omessa denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) adempimento precedente regolare* non inferiore al 150% del tributo dovuto minimo lire = 11 Omessa denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) 175% del tributo dovuto primo anno di obbligo o mancato adempimento minimo lire = precedente* Denuncia infedele incidente sull ammontare dell imposta* non inferiore al 50% della maggiore imposta dovuta Violazioni non incidenti sull ammontare dell imposta. Errori formali* lire = 13 (minimo edittale) Compilazione infedele documentazione* non inferiore a lire = 14 Mancata trasmissione della documentazione* non inferiore a lire = 15 Incompletezza documentazione versamento* non inferiore a lire = 16 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) Denuncia tardiva ritardo non superiore a 30 giorni* Denuncia tardiva ritardo superiore a 30 giorni ma entro 180 giorni* Omessa denuncia o tardiva oltre 180 giorni adempimento precedente regolare* 100% (minimo edittale) della tassa dovuta minimo lire = 17 non inferiore al 125% della tassa dovuta minimo lire = 18 non inferiore al 150% della tassa dovuta minimo lire = Pari a. 77,47 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213). 16 Pari a. 103,29 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

5 Omessa denuncia o tardiva oltre 180 giorni primo anno di obbligo o mancato adempimento precedente* Denuncia infedele incidente sull ammontare della tassa* Violazioni non incidenti sull ammontare della 150% della tassa dovuta minimo lire = 20 non inferiore al 50% della maggiore tassa dovuta lire = 21 (minimo edittale) tassa. Errori formali* Compilazione infedele documentazione* non inferiore a lire = 22 Mancata trasmissione della documentazione* non inferiore a lire = 23 Incompletezza documentazione versamento* non inferiore a lire = 24 Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all art. 63, comma 4, ovvero mancata restituzione di questionari entro sessanta giorni dalla richiesta o mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele* non inferiore a lire = 25 (si precisa che quest ultima sanzione è applicabile dalla data di entrata in vigore della presente delibera) Nei casi previsti al capo IV del D.Lgs. n. 473 del le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. Per semplificazione, nella presente tabella, tali casi sono stati contrassegnati da un asterisco (*). Si precisa che in caso di tardivo pagamento la sanzione del 30% non è riducibile ad un quarto nemmeno in caso di adozione formale da parte del contribuente. Si precisa inoltre che l attuale verifica in corso delle superfici soggette all applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, poiché va a correggere precedenti e/o eventuali errori di accertamento o di informazione autonomamente commessi dall Amministrazione Comunale, produrrà la sola iscrizione a ruolo della Tassa sulla Superficie accertata, senza altri oneri e soprattasse, secondo il disposto della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 24 comma 38; L importo minimo sotto il quale non emettere Avviso di Accertamento è il seguente: ICIAP 26, ICI, TOSAP 27 : = (ventimila) 28 sul totale di ogni Avviso (che è fatto su base annua) comprensivo degli accessori di legge; TARSU: = (trentamila) 29 sul totale di ogni Avviso (che può essere fatto su base di più annualità) comprensivo degli accessori di legge. Sulle somme dovute a titolo di tassa o imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge Pari a. 25,82 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213) Pari a. 61,97 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213). 24 Pari a. 77,47 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213). 25 Pari a. 25,82 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213). 26 Parola da ritenersi abrogata a seguito dell introduzione dell I.R.A.P. (vedi nota 8). 27 Vedi nota Pari a. 10,33 (dieci/33) (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213). 29 Pari a. 15,49 (quindici/49) (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

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