CAPITOLATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI

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1 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURAZIONE: POLIZZA: CONTRAENTE: il contratto di assicurazione il documento che prova l'assicurazione; il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza ASSICURATO: SOCIETÀ: PREMIO: RISCHIO: SINISTRO : INDENNIZZO: FRANCHIGIA: SCOPERTO: COSE: DANNO CORPORALE: la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate: il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), i Lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità), il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, ingegneri, architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, di speleontologia, ecologica e botanica, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati; gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; R.C.T.: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione e per il quale perviene all'assicurato richiesta di risarcimento; R.C.O.: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico; la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico; sia gli oggetti materiali sia gli animali; il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

2 DANNI MATERIALI: MASSIMALE PER SINISTRO: ANNUALITÀ ASSICURATIVA: il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa; la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione RETRIBUZIONE ANNUA LORDA AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO E DI REGOLAZIONE: PREMESSA quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell Ente obbligatoriamente assicurati presso l Inail e non, effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dalla Contraente ai: - prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati) - prestatori d opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale - Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: - in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) - ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro. ATTIVITA DEGLI ASSICURATI E LORO INDIVIDUAZIONE La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e compiti istituzionali dell'ente Contraente, ovunque e comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. L Assicurato può anche effettuare l esercizio per conto, in connessione, in appalto o in qualsiasi forma di tutte le attività sopramenzionate. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona Fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenza del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt C.C.. L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. -2-

3 Art. 2 - Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. Art. 3 Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all Art Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'agenzia o al Broker alla quale è assegnata la polizza. Art. 4 - Durata dell assicurazione - Proroga dell assicurazione Il presente contratto ha effetto dalle ore dello e scadenza alle ore dello e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dallo allo ; successivamente il premio sarà corrisposto in rate annuali. Alla scadenza dello il contratto si intende cessato, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge vigente al momento di esercizio del diritto, il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; la Società dovrà dare comunicazioni scritta al Contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni successivi alla data della richiesta. Art. 5 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro La denuncia del sinistro deve essere inoltrata alla Società, anche tramite l'agenzia cui è assegnata la polizza, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società può recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento dell'indennizzo dovuto. Art. 7- Oneri Fiscali Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto. Art. 8 Forma delle comunicazione e modifiche dell assicurazione Tutte le comunicazioni inerenti il contratto devono essere eseguite per iscritto. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art. 9- Foro competente Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello dell'autorità Giudiziaria ove ha sede legale il Contraente. Art.10 - Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'assicurato. -3-

4 Art. 11 Rinvio alla norme di legge Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di ogni e qualsiasi fatto accidentale, imputabile all'assicurato a qualsiasi titolo, verificatosi in relazione all'attività svolta. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr e del Decreto Legislativo nr. 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, e del Decreto Legislativo nr. 38 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali (escluse le malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 nr e al D.Lgs nr. 38. Tale garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00.=; 3) ai sensi di Legge per danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all assicurazione obbligatoria presso l INAIL durante od in occasione dell attività lavorativa. L assicurazione si estende anche a coloro (studenti,borsisti,allievi,tirocinanti,ecc.) che prestano servizio presso l assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di Legge. L assicurazione si estende altresì ai prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24/6/1997 n. 196 per lo svolgimento dell attività descritta in polizza. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INAIL e dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Art. 1/bis - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: Legislazione sulla riservatezza dei dati personali La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali della Contraente. La presente estensione non vale: - per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; - per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti; -per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere. La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente, non sono terzi fra di loro. La garanzia è prestata con il massimo di Euro ,00, con una franchigia di Euro 3.000,00-4-

5 Responsabilità derivante dal decr. leg. n. 626 del e s.m.i.. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante alla Contraente ai sensi del disposto del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, nonché quella personale in capo ai Dipendenti della Contraente stessa cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dall Art. 2 del Decreto stesso e successive modificazioni ed integrazioni. Responsabilità a vario titolo: - Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età. - Responsabilità civile derivante all'assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art.2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art.2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende, inoltre, operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. - Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'assicurato. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 200,00 per ogni sinistro. - Responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato, con l'esclusione dei danni da incendio, ai sensi degli artt bis e successive variazioni di cui alla legge 10/06/1978 n.316, C.C., fino a concorrenza di Euro 1.550,00 per danneggiato ma con il limite di Euro ,00 per sinistro e per anno. - Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e parasanitari, la garanzia si intende prestata a secondo rischio. - Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. - Responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni: - subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato; - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti. - La garanzia comprende, con l'esclusione dei danni da incendio, i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate all'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. La garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 1.550,00 per danneggiato ma con il limite di Euro ,00 per sinistro e per anno. - Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento Euro ,00 per sinistro ed anno con applicazione di una franchigia fissa di Euro 1.000,00 per ogni sinistro. -5-

6 - Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro. Resta inteso che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. - Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori, che per volume e peso non possano essere rimosse. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 200,00 per ogni sinistro. - Responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con franchigia di Euro 150,00 e con il massimo risarcimento di Euro per sinistro ed anno. - Responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro ed anno con applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni sinistro. Per danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.500,00 per sinistro. - Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza; a garanzia è prestata con il massimo di Euro ,00 per sinistro ed anno e con applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro. - Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 200,00 per ogni sinistro. - La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli di terzi durante le operazioni di carico e scarico a seguito di caduta, sganciamento, errore di manovra e/o rottura del mezzo meccanico impiegato, collisione o uscita di strada; l efficacia della garanzia sarà subordinata alla presenza di regolare verbale delle Pubbliche Autorità competenti La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree. La garanzia è prestata con il massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno con applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i danni da furto. - Responsabilità Civile per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi. La garanzia è prestata con il massimo di Euro ,00, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni sinistro. - Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia è prestata con il massimo di Euro ,00, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni sinistro. - Danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro. ; - La garanzia RCT/O prestata con la presente polizza, si estende ai prestatori d opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate -6-

7 (c.d. lavoro interinale), ai lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili). Tali prestatori d opera sono equiparati ai dipendenti dell assicurato, in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l Assicurato o personale di cui debba rispondere ai sensi dell art C.C. e sono a tal fine garantiti nell ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E comunque compresa l azione di rivalsa dell INPS e dell INAIL ai sensi dell art C.C.. Sono compresi i danni provocati da tali prestatori d opera a terzi e/o dipendenti dell assicurato. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi percepiti da tali prestatori d opera vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell assicurato. In caso di corresponsabilità fra l assicurato, il suo personale ed i prestatori d opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico; - Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: Datore di Lavoro ; Responsabili del servizio di protezione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; ed integrazioni. - L assicurazione vale per la responsabilità civile personale di: - presidenti ed i vice presidenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e dei Consigli di Amministrazione Regionali dell Agenzia Autonoma per la gestione dell albo dei segretari comunali e provinciali; - componenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e dei Consigli di Amministrazione Regionali dell Agenzia Autonoma per la gestione dell albo dei segretari comunali e provinciali; - Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Dirigenti dell Agenzia; - componenti Ordinari e Supplenti del Collegio dei Revisori dell Agenzia; - segretari Comunali e Provinciali in disponibilità presso l Agenzia (art. 49 comma 3 CCNL del ; per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente e/o Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose; - di ciascun dipendente, appartenente alle categorie tutte (escluso il personale non dipendente), nonché di altro personale non dipendente di cui l Ente si avvalga per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: - alle persone considerate terzi in base alle condizioni di polizza, entro il massimale pattuito per la R.C.T.; - agli altri dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R nr e del D. Lgs nr. 38, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO, sempre che la medesima sia operante. - L assicurazione vale per la responsabilità civile personale di: - Componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; - Direttore, Vice Direttori, Dirigenti e Direttori delle Scuole Interregionali della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; - segretari Comunali e Provinciali in disponibilità presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; - corsisti, tutor, responsabili di corso e docenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale durante corsi di formazione e aggiornamento organizzati per segretari comunali e provinciali, nei locali e nelle sedi ad essi adibiti; per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente e/o Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose; - di ciascun dipendente, appartenente alle categorie tutte (escluso il personale non dipendente), nonché di altro personale non dipendente SSPAL di cui l Ente si avvalga per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: - alle persone considerate terzi in base alle condizioni di polizza, entro il massimale pattuito per la R.C.T.; - agli altri dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R nr e del D. Lgs nr. 38, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO, sempre che la medesima sia operante. - Responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del contraente, con esclusione comunque dei danni da furto, incendio e da mancato uso degli stessi e/o delle cose in essi contenute. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 200,00 per ogni sinistro. -7-

8 - Responsabilità civile del Contraente e/o Assicurato per danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, issate causati sia da fatto del Contraente e/o Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, per guasti accidentali ai mezzi meccanici all uopo impiegati. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro ed anno assicurativo. - Danni conseguenti alla proprietà ed all esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche. Art.1/ter - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O. EFFICACIA DELLA GARANZIA L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui il Contraente non sia in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da errore od omissione, da inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge vigenti in materia, non determinate da dolo. ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (art. 12 lett. b), è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ad integrazione di quanto previsto al settore RCO, la garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; d) a muffe tossiche, funghi o batteri. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato Art. 1/quater -PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ, CUSTODIA, USO DEGLI IMMOBILI. A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o custodia e/o -8-

9 uso dei fabbricati (o porzioni) e dei relativi impianti, anche se detti beni immobili sono di proprietà di terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente/Assicurato per le sue attività, e/o in uso, gestione, locazione a terzi a qualunque uso, titolo o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche ed il territorio in genere. Si intendo equiparati ai fabbricati le tendostrutture, strutture pressostatiche e simili. B) OPERATIVITA DELLA GARANZIA INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. C) ESONERO DELL'INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. D) QUALIFICA DI TERZO Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, di cui alla lettera b) dell Art.12, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. (Art. 12 lettera b). Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi: qualora subiscano il danno quando non sono in servizio per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi Sono considerati terzi,inoltre, i portieri e custodi non facenti parte del personale dell'ente, i loro familiari, sostituti e/o coadiuvanti. E) ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, soprelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili di cui alla presente garanzia. Resta inteso che qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente. Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali. F) ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: Danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua, la garanzia viene prestata la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 200,00 per sinistro ed un massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno. La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno; danni prodotti da recinzioni, cancelli anche automatici, attrezzature ed impianti sportivi, comprese piscine, parchi giochi e simili, strade interne ed esterne, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l uso di anticrittogamici e/o antiparassitari,; Danni derivanti da sospensioni, interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento Euro ,00 per sinistro e per anno. G) ESCLUSIONI L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da furto, salvo quanto previsto dalle estensioni di garanzia di cui alla precedente lettera F); -9-

10 b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia, tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi o condutture, con scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00 e fino a concorrenza di Euro ,00 per sinistro e per anno; c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario. Art. 1/quinquies limiti di indennizzo I massimali di indennizzo stabiliti per singole fattispecie RCT e RC Fabbricati si intendono prestati nell ambito della somma prevista dal contratto per i danni a cose, per ciascun anno assicurativo e per ogni sinistro, ferma l applicazione delle apposite partecipazioni al rischio da parte dell Assicurato nelle forme dello scoperto o della franchigia. Art. 2 - Estensione territoriale La garanzia R.C.T. /R.C.O. vale per i danni che avvengono nel territorio dei paesi europei. Art. 3 - Qualifica di Terzo Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, di cui alla lettera b) dell Art. 12, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto, in tal caso, opera la garanzia R.C.O. I prestatori di lavoro sopra definiti, quindi, sono considerati terzi: - qualora subiscano il danno quando non sono in servizio; - per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi Sono considerati terzi, a tutti gli effetti, anche: - i presidenti ed i vice presidenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e dei Consigli di Amministrazione Regionali dell Agenzia - i componenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e dei Consigli di Amministrazione Regionali dell Agenzia; - Il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i Dirigenti dell Agenzia; - i componenti Ordinari e Supplenti del Collegio dei Revisori dell Agenzia; - i segretari Comunali e Provinciali in disponibilità presso l Agenzia (art. 49 comma 3 CCNL - del ; - Componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; - Direttore, Vice Direttori, Dirigenti e Direttori delle Scuole Interregionali della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; - corsisti, tutor, responsabili di corso e docenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale durante corsi di formazione e aggiornamento organizzati per segretari comunali e provinciali, nei locali e nelle sedi ad essi adibiti - i dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del DPR nr.1124, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, e ciò nei limiti dei massimali pattuiti per la RCO; - gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'assicurato stesso; - gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa; - i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'assicurato medesimo; - i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'assicurato stesso; - il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori; - le persone non dipendenti dell Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto dell Assicurato; Art. 4 - Rischi esclusi dall assicurazione L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; -10-

11 b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) da furto, salvo quanto previsto da specifica deroga; d) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto da specifica deroga; e) cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori salvo quanto previsto da specifica deroga; f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; g) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto da specifica deroga; h) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi o condutture, fino a concorrenza di Euro ,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00 per sinistro; i) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio 2000 ); j) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nel presente contratto. L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni: k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; l) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze o festeggiamenti; m) provocati da onde e campi elettromagnetici; n) i danni da O.G.M e da B.S.E; o) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; q) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto. Art. 5 - Regolazione del premio Si conviene che, qualora le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni premio fossero superiori al 10% del premio anticipato nella annualità di riferimento, non si procederà alla esazione delle stesse, a condizione che non si verifichino variazioni dei capitali assicurati e degli elementi variabili assunti a parametro di valutazione del rischio in misura superiore al 30%. Art. 6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'assicurato/contraente, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. Art. 7 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l andamento del rischio La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno: numero del sinistro della Società data di accadimento -11-

12 tipologia dell evento (RCT RCO RC Fabbricati) nome della controparte stato del sinistro ( in trattativa, liquidato, chiuso senza seguito ) importo a riserva importo liquidato data della liquidazione Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa la Società indicherà: numero totale dei sinistri in trattativa / liquidati / senza seguito importo totale liquidato, a riserva Art. 8 - Gestione sinistri e recupero franchigie La Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza. Nessun sinistro potrà essere pagato dalla Società senza il preventivo benestare della Contraente e pertanto la Società si impegna a notificare anticipatamente al Contraente le pratiche di sinistro poste a liquidazione ed i relativi importi quantificati. Il suddetto benestare o l eventuale diniego al pagamento dovranno essere inviati dal Contraente alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di notifica della pratica; in mancanza di riscontro da parte della Contraente entro detti 60 giorni il benestare al pagamento si intenderà dalla Società come rilasciato e pervenuto. Ottenuta l autorizzazione e successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentatata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 45 giorni dalla dalla data della richiesta della Società. Art. 9 - Diritto di surrogazione La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori dell'ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'ente per legge. Art Limiti di indennizzo L assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme: R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi Euro ,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di: Euro ,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di: Euro ,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone R.C.O. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro Euro ,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro deceduti o che abbiano riportato lesioni personali ma con il limite di: Euro ,00 per prestatore di lavoro Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale per sinistro di Euro ,00= previsto per la garanzia R.C.T. Art Corresponsabilità degli Assicurati Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo. Art Coassicurazione e Delega Tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. -12-

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