POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE
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- Lelia Salvatore
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1 LOTTO N. 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE N. CIG: La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CASALEONE VIA VITTORIO VENETO N CASALEONE (VR) P.IVA/C.F: e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del: 31/12/2015 Alle ore del: 31/12/2016 Con scadenza dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31/12
2 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 - Definizioni Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Polizza: Il documento che prova l'assicurazione. Contraente: Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato : l'ente Contraente; tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività (con esclusione delle ditte appaltatrici previste dal D.Lgs. 163/2006), ivi compresi amministratori, eventuale Commissario Prefettizio e collaboratori a qualsiasi titolo, prestatori d opera presi con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere. Nei lavoratori socialmente utili rientrano anche le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall art. 2 D.M. 26/2001. Società: l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia: la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoperto: la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danno corporale: il pregiudizio economico (danni patrimoniali e non patrimoniali) conseguente a morte o lesioni di persone Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: per retribuzione annua lorda si intende la somma di : quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell Ente obbligatoriamente assicurati presso l'inail e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli importi lordi versati dal Contraente: - agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di Pagina 2 di 16
3 presenza; - a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l utilizzo di prestatori d opera presi con contratto di somministrazione lavoro; - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati); le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, per le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall art. 2 D.M. 26/2001, stagisti, tirocinanti. Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Casaleone svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, nonché tutte le attività commerciali gestite dall Ente. L Amministrazione Comunale può cedere a terzi od ad altri Enti, in tutto o in parte i servizi che le competono, anche distaccando o comandando presso tali organismi il proprio personale. Resta convenuto che in tal caso la garanzia opera per la Responsabilità Civile che possa ricadere sull Ente, a qualunque titolo, per fatti connessi o subiti, nell esecuzione dei servizi demandati. Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La Società ha peraltro il diritto di Pagina 3 di 16
4 percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. In deroga al disposto dell Art del C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro se ne sono a conoscenza. Art.3 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo salvo proroga espressa; in assenza di proroga da formalizzare con atto dell'organo competente del Comune cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo salvo quanto previsto dall art. 22 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge. n. 221/2012 e successive modificazioni e integrazioni in merito. E facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a quindici giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga della presente assicurazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d ora a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale. Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l eventuale appendice di proroga. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile Ai sensi dell art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art del C.C. nei confronti della Società stessa. Pagina 4 di 16
5 Ai sensi dell art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo. Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, il termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata comunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento della regolazione attiva. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 3 mesi da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 3 mesi giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio. Art.7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Pagina 5 di 16
6 Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax, mail ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.10 Foro ed Organismo di mediazione competenti Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua intepretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art.12 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente: in caso di sinistro per il quale ha luogo l inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'inail qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR , n e successive modifiche ed integrazioni. La Contraente e la Società concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente. Art.13 Gestione sinistri La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra nella franchigia inserita nel presente contratto assicurativo. Con periodicità trimestrale la Società provvederà al recupero delle franchigie nei confronti del Contraente con apposita richiesta riepilogativa riportante: data del sinistro, nominativo della Controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare e, se richiesto dal Contraente, copia della quietanza sottoscritta dal danneggiato. Il Contraente effettuerà il pagamento di quanto richiesto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di reintegro franchigia da parte della Società. Art Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso: a) sinistri riservati (con indicazione dell importo riservato); b) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato e della data di liquidazione); Pagina 6 di 16
7 c) sinistri senza seguito/respinti Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.14 - Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Società, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza. Art.15 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art.1 Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere. Pagina 7 di 16
8 La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate e dalle A.S.L.. La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art.14 della Legge 12/06/84 n Art.2 Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile : 1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni; 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede; 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art.14 della Legge 12/06/84 n L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all estero, saranno considerati terzi qualora l INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. Art Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato L assicurazione viene estesa all utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato: i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell art.2049 c.c.; l assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato; l assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall art. 2 D.M. 26/2001 mentre svolgono l attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. La garanzia vale anche per l azione di rivalsa dell INPS e dell INAIL ai sensi dell art.1916 C.C.. Art.3 Malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa asbestosi e silicosi), indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate Pagina 8 di 16
9 dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Art.4 Qualifica di terzo Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, nel caso in cui operi l assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Art.5 - Esclusioni A) Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni: 1. da furto eccettuati il caso di furto perpetrato mediante l utilizzazione di ponteggi eretti dall Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività seguenti casi, che invece è ricompreso nell assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità; 2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Titolo X del Codice delle Assicurazioni DLgs 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall art 7 della presente sezione); Pagina 9 di 16
10 3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento; 5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento; 6. derivanti da inquinamento di qualsiasi natura relativamente alla proprietà e/o gestione di discariche; 7. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto; 8. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; 9. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici; 10. conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo; 11. alle opere ed installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazioni, manutenzioni o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori; 12. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati; B) Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni: 1. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e ad eccezione della responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento 2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto; 4. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; 5. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici; 6. conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo; 7. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati; Art.6 Precisazioni A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per: 1. la responsabilità civile derivante all Assicurato da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, e/o strutture mobili, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; civili abitazioni, uffici; attività rurali; attività industriali, commerciali e/o di deposito merci. Pagina 10 di 16
11 La copertura comprende anche i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino, compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni anche in muratura e di altezza superiore a m.1,50; 2. la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla gestione di scuole di ogni ordine e grado quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, asili nido e scuole dell infanzia (scuole materne), compresi i Centri Ricreativi Estivi, i doposcuola e corsi in genere di ogni tipologia. E compresa la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali; 3. la responsabilità derivante all Assicurato dall organizzazione, gestione e partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a Terzi e ai prestatori d opera del Contraente; 4. la responsabilità derivante all Assicurato dalla custodia/proprietà di rete viaria, spazi e aree pubbliche in genere per danni cagionati a Terzi da animali randagi; 5. la responsabilità derivante all Assicurato dalla proprietà, uso, installazione di insegne, antenne, attrezzature, cartelli anche pubblicitari ecc.; 6. la responsabilità derivante all Assicurato dalla proprietà e/o gestione e/o conduzione di cimiteri, impianti sportivi, strutture culturali e ricreative, uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, officine, rimesse, teatri, cinema, auditorium, colonie, case di riposo, macelli, mercati e, in genere, di ogni struttura adibita a servizio pubblico; 7. la responsabilità civile all Assicurato quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas metano. E compreso il rischio derivante da lavori di allacciamento delle utenze alla rete di distribuzione, purché eseguiti in economia, nonché i danni a cose di terzi da incendio conseguente a fuoriuscita di gas per rotture o guasti improvvisi ed accidentali delle condutture; 8. la responsabilità civile all Assicurato quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi del servizio idrico integrato. Sono compresi i danni materiali ai fondi e alle culture degli utenti, semprechè dovuti a rotture o guasti improvvisi ed accidentali; 9. la responsabilità civile derivante all Assicurato da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente; 10. la responsabilità civile all Assicurato per la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi e per le opere di assistentato con riferimento all affidamento o all assistenza di minori e portatori di handicap, compresa l attività di tutela esercitata ai sensi di legge, per i danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L Assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato per i danni subiti dalle persone in affidamento e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte e che comunque hanno assunto l affidamento anche temporaneamente; 11. la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'assicurato; Pagina 11 di 16
12 12. la responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose, compresi i veicoli, in consegna e/o custodia all'assicurato anche ai sensi degli artt bis 1786 del C.C.; restano tuttavia esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore. 13. la responsabilità derivante all Assicurato dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario ma con esclusione della responsabilità civile professionale del personale medico; 14. la responsabilità derivante all Assicurato dalla gestione di mense, anche scolastiche, e spacci, dall utilizzazione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto; 15. la responsabilità civile derivante all Assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: commerciale, pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, sociale nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a sagre, tornei e manifestazioni sportive, culturali, ricreativi, artistiche, storiche e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mercati, compreso l allestimento e lo smontaggio di stands, tensostrutture, e simili; 16. la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; 17. la responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: Datore di Lavoro ; Responsabili del servizio di protezione e sicurezza nonché nella loro qualità di Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 18. la responsabilità civile derivante all Assicurato quale committente ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere, compresa la committenza di trasporti di merci e/o sostanze pericolose come definite dalla legge; 19. la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. E compresa la responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di ecocentri e piazzole ecologiche; nel caso in cui sia operante apposita polizza stipulata dal Comune a copertura della responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione di ecocentri e piazzole ecologiche, la presente polizza opererà a in eccesso a tale polizza. 20. la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture, agli impianti sotterranei, alle tubazioni sotterranee, alle tombinature. Sono compresi i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza. La garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall avvenuta consegna dei lavori, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto; 21. la responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno compresi i danni conseguenti a lavori relativi alla esecuzione di sottomurature, palificazioni o altre tecniche sostitutive; Pagina 12 di 16
13 22. la responsabilità civile dell'assicurato per i danni connessi alla viabilità ed alla circolazione sia di mezzi che di persone, compresa la gestione e manutenzione di strade, ponti, corsi d acqua, canali ecc. a carico dell Amministrazione; 23. la responsabilità civile dell'assicurato per i danni a terzi connessi all attività di sgombero neve, gestione giardini, parchi e aree adibite a verde pubblico in genere, comprese le operazioni di disinfestazione, sia eseguiti dal Contraente che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza; 24. la responsabilità per i danni alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori; 25. la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni cagionati da mezzi di trasporto, macchine operatrici e veicoli in genere, anche a motore, non soggetti all obbligo dell assicurazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 209/2005; 26. la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni da mancata o insufficiente manutenzione, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, mezzi di protezione in genere, vigilanza, intervento sulla segnaletica di stradale e di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell incolumità di Terzi; 27. la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni derivanti dall attività di nettezza urbana, raccolta rifiuti, anche differenziata, gestione e posizionamento cassonetti, campane e contenitori vari sia eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza; 28. la responsabilità civile derivante all Assicurato dall attività delle squadre antincendio, pronto soccorso e Protezione Civile organizzate e coordinate dalla Contraente ove si verifica l esistenza del servizio, compresa la responsabilità personale di tali soggetti, esclusa in ogni caso la responsabilità medica; 29. l assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di Terzi e/o dei dipendenti e del personale del Comune in genere, che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio, esclusi i danni da incendio, furto o mancato uso. Art.7 Estensioni di garanzia A maggior chiarimento la garanzia s intende estesa a: 1. la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, compresi i volontari, e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; 2. la responsabilità civile per i danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all Assicurato mentre circolano all interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto Dlgs 209/2005; 3. premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti o terzi in genere, autovetture o veicoli in genere immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere; 4. la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità Pagina 13 di 16
14 dell assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Art. 8 Responsabilità personale La Società risponde, salvo il caso di dolo, della: a) r.c. personale escluse perdite patrimoniali- del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, l eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali del Segretario Comunale, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati. c) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l Assicurato della cui opera questi si avvalga, i volontari del servizio civile ed i volontari in genere, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e D.M. 26/2001. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro. Art.9 Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi ,00.= per ogni sinistro, con il limite di ,00.= per ogni persona lesa e ,00. per danni a cose Pagina 14 di 16
15 Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro ,00.= per ogni sinistro, con il limite di ,00.= per persona lesa. Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati. Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti La Società, nei limiti dei massimali di cui all Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l applicazione dei relativi sottolimiti. Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia frontale di 1.000,00 per ogni sinistro salvo quanto diversamente previsto nella tabella sotto indicata: Garanzia Limiti di risarcimento Scoperto e/o franchigia Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II comma) ,00.= per sinistro Scoperto 10% del danno con il minimo di.2.500,00.= per sinistro Danno biologico (Sez.3 Art.2 ) I massimali R.C.O. di polizza.2.500,00.= per sinistro Malattie professionali (Sez.3 Art.3) ,000 Nessuno Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto ,00.= per sinistro e.1.500,00.= per danneggiato 1) periodo assicurativo Danni a cose in consegna e ,00.= per sinistro e Franchigia frontale custodia (Sez.3 Art.6 punto 13) per periodo assicurativo sinistro Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 19) ,00.= per sinistro.2.500,00.= per sinistro Danni da rimozione veicoli (Sez.3 Art.6 punto 19) Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 22) Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 23) ,00 per sinistro e Franchigia frontale ,00.= per periodo assicurativo ,00.= per sinistro Scoperto 10% del danno con il minimo di 2.500,00 per sinistro ,00.= per sinistro e per Franchigia frontale periodo assicurativo Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 24) ,00.= per sinistro e per periodo assicurativo Franchigia frontale Art.3 Calcolo del premio Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato: Retribuzione annua lorda Tasso finito pro-mille Premio finito anticipato (PREVENTIVATA) ,00.= Scomposizione del premio Premio annuo imponibile.= Imposte.= TOTALE.= Pagina 15 di 16
Le Condizioni integrative della Sezione R.C.
Le Condizioni integrative della Sezione R.C. (sempre operanti) A. Committenza veicoli a motore L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice
Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA. PROVINCIA DI LECCO Piazza Lega Lombarda, Lecco (LC)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA La presente polizza è stipulata tra Piazza Lega Lombarda, 4 23900 Lecco (LC) CF./P.I0426370037 e Decorrenza: ore 24.00