Legge federale sui prodotti del tabacco

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Legge federale sui prodotti del tabacco"

Transcript

1 Legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 novembre , decreta: Capitolo 1: Disposizioni e principi generali Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge si applica ai prodotti del tabacco e disciplina: a. i requisiti dei prodotti messi a disposizione sul mercato e dei relativi imballaggi; b. i divieti e le limitazioni alla messa a disposizione sul mercato; c. la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione; d. il divieto di vendita ai minorenni e i test d acquisto; e. gli obblighi di notifica relativi alla composizione dei prodotti del tabacco nonché alle spese per la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione; f. i compiti e le competenze delle autorità, il trattamento dei dati e il finanziamento dell esecuzione. 2 La presente legge ha lo scopo di: a. ridurre il consumo dei prodotti del tabacco; b. limitare gli effetti nocivi del consumo dei prodotti del tabacco. Art. 2 Campo d applicazione 1 La presente legge si applica ai prodotti del tabacco. Le disposizioni degli articoli sulla pubblicità, sulla promozione delle vendite e sulla sponsorizzazione si applicano altresì agli oggetti che costituiscono un unità funzionale con un prodotto del tabacco. 1 RS FF

2 2 Non si applica ai prodotti del tabacco: a. a base di tabacco coltivato, prodotto o lavorato dai consumatori direttamente per uso personale; b. importati dai consumatori per uso personale; è fatto salvo l articolo Non si applica ai prodotti che ricadono nel campo d applicazione della legge federale del 15 dicembre sugli agenti terapeutici o della legge federale del 3 ottobre sugli stupefacenti. Art. 3 Prodotti del tabacco 1 Sono considerati prodotti del tabacco i prodotti costituiti da o contenenti parti di foglie delle piante del genere Nicotiana (tabacco) destinati in particolare a essere fumati, inalati, fiutati o masticati. 2 Sono assimilati ai prodotti del tabacco: a. i prodotti che non contengono tabacco destinati a essere fumati; b. i prodotti che non contengono tabacco utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco, destinati a essere inalati e che liberano nicotina, segnatamente le sigarette elettroniche contenenti nicotina, nonché le cartucce e i serbatoi con i liquidi di ricarica per questi prodotti. 3 Nella misura in cui è necessario per la protezione della salute, il Consiglio federale può inoltre applicare singole disposizioni della presente legge a prodotti senza tabacco utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco, destinati ad essere inalati e che non liberano nicotina, segnatamente alle sigarette elettroniche senza nicotina. Art. 4 Messa a disposizione sul mercato Per messa a disposizione sul mercato si intende la detenzione e l offerta in vista della consegna ai consumatori, nonchè la consegna stessa a titolo gratuito od oneroso; l importazione è equiparata alla messa a disposizione sul mercato. Sezione 2: Principi Art. 5 Messa a disposizione sul mercato e controllo autonomo 1 Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco deve assicurarsi che siano rispettati i requisiti fissati nella presente legge. È tenuto a effettuare autonomamente questo controllo. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo controllo autonomo e la relativa documentazione. Può dichiarare vincolanti determinate procedure di analisi, tenendo conto di norme armonizzate a livello internazionale. 3 RS RS

3 Art. 6 Protezione dagli inganni 1 La presentazione, la caratterizzazione e l imballaggio dei prodotti del tabacco, nonché la loro pubblicità non devono essere ingannevoli per i consumatori. 2 Sono ingannevoli se suscitano nei consumatori un idea sbagliata circa gli effetti sulla salute, i pericoli o le emissioni di tali prodotti. 3 È vietato l impiego di indicazioni, marchi e simboli, nonché di diciture come «light», «ultralight» o «mild», che possono dare l impressione che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri. Capitolo 2: Requisiti dei prodotti del tabacco e degli imballaggi e limitazioni alla messa a disposizione sul mercato Sezione 1: Composizione ed emissioni dei prodotti del tabacco Art. 7 1 I prodotti del tabacco non devono contenere alcun ingrediente che, nell impiego usuale, metta direttamente o inaspettatamente in pericolo la salute. 2 Il Consiglio federale può stabilire la quantità massima degli ingredienti utilizzati per i prodotti del tabacco, se ciò è necessario per la protezione della salute. 3 Può vietare ingredienti che aumentano la tossicità o il potenziale di dipendenza o facilitano l inalazione. 4 Stabilisce le quantità massime di determinate sostanze particolarmente nocive per la salute contenute nelle emissioni dei prodotti del tabacco. Può stabilire l applicabilità di norme tecniche per limitare le emissioni di queste sostanze. 5 Se sussistono ancora incertezze a livello scientifico in merito ai rischi per la salute, l Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può prendere misure provvisorie nell attesa che siano disponibili ulteriori informazioni per una più completa valutazione dei rischi. Sezione 2: Imballaggi Art. 8 Caratterizzazione e avvertenze 1 Al momento della consegna ai consumatori, gli imballaggi dei prodotti del tabacco devono recare determinate indicazioni e avvertenze. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni devono recare gli imballaggi dei prodotti del tabacco. Disciplina la collocazione e la lingua di tali indicazioni. 3 Determina quali avvertenze devono recare gli imballaggi dei prodotti del tabacco. Disciplina la collocazione, le dimensioni e la lingua di tali avvertenze. Tiene conto 7819

4 delle caratteristiche dei vari prodotti del tabacco, segnatamente delle dimensioni del pacchetto e del genere di prodotto. 4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le indicazioni di provenienza di cui alla legge del 28 agosto sulla protezione dei marchi. Art. 9 Pacchetti di sigarette Le sigarette devono essere preimballate e possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi. Sezione 3: Limitazioni alla messa a disposizione sul mercato e obblighi successivi Art. 10 Divieto di determinati prodotti del tabacco per uso orale Non possono essere messi a disposizione sul mercato i prodotti del tabacco per uso orale sotto forma di polvere, di granulato a grana fine o di una combinazione di dette forme, in particolare presentati in sacchetti monoporzione o in sacchetti porosi, esclusi i prodotti destinati a essere fumati, inalati o masticati. Art. 11 Notifica dei prodotti del tabacco ai fini della sorveglianza del mercato 1 Chi fabbrica o importa i prodotti del tabacco di cui all articolo 3 capoverso 2 è tenuto a notificarli all UFSP ai fini della sorveglianza del mercato prima di immetterli in commercio. 2 Per immissione in commercio si intende la prima messa a disposizione in vista della consegna ai consumatori a titolo gratuito od oneroso. 3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e le modalità della notifica. Art. 12 Limitazioni all importazione per prodotti del tabacco destinati a uso personale Per prevenire l importazione commerciale, il Consiglio federale può stabilire la quantità di prodotti del tabacco che un consumatore può importare per uso personale. Art. 13 Obbligo successivo alla messa a disposizione sul mercato 1 Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato un prodotto del tabacco che non soddisfa i requisiti di cui all articolo 7 capoverso 1 deve provvedere a che i consumatori siano danneggiati il meno possibile ritirando o richiamando il prodotto. 2 Il Consiglio federale può stabilire quali informazioni su tali constatazioni devono essere notificate alla competente autorità cantonale e all UFSP. 5 RS

5 Capitolo 3: Limitazioni alla pubblicità, alla promozione delle vendite e alla sponsorizzazione Art. 14 Pubblicità 1 La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli oggetti che costituiscono un unità funzionale con un prodotto del tabacco è vietata: a. nelle seguenti forme: 1. se si rivolge specificamente ai minorenni, 2. se lascia intendere che i prodotti del tabacco siano benefici per la salute o mette in relazione i prodotti del tabacco con uno stile di vita positivo, 3. se mette a confronto informazioni sui prezzi o promette regali o altre agevolazioni; b. sui seguenti supporti pubblicitari: 1. oggetti che non hanno alcun rapporto con i prodotti del tabacco, 2. superfici interne o esterne di mezzi di trasporto pubblici, 3. quotidiani, riviste o altre pubblicazioni, 4. manifesti o qualsiasi altra forma di pubblicità all aperto visibile da spazi pubblici, 5. radio e televisione conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 marzo sulla radiotelevisione (LRTV), 6. contenuti distribuiti in forma stampata o diffusi tramite media elettronici, in particolare Internet o giochi per computer; sono esclusi gli invii o i messaggi indirizzati direttamente a consumatori adulti, 7. spot e altri annunci pubblicitari nei cinema; c. nei seguenti luoghi: 1. spazi interni ed esterni di edifici o parti di edifici destinati a uso pubblico e aree annesse a tali edifici, 2. campi sportivi e manifestazioni sportive, 3. luoghi e manifestazioni frequentati principalmente da minorenni. 2 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano: a. ai prodotti della stampa esteri non destinati principalmente al mercato svizzero; b. alla pubblicità che si rivolge a persone attive nel settore del tabacco. 3 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c numero 1 non riguarda la pubblicità nel punto vendita. 6 RS

6 Art. 15 Promozione delle vendite La promozione delle vendite dei prodotti del tabacco e di oggetti che costituiscono con essi un unità funzionale è vietata se prevede: a. la consegna gratuita; b. sconti limitati nel tempo e nello spazio; c. sconti rivolti a un determinato gruppo di persone; oppure d. la consegna di regali o premi. 2 Sono escluse le promozioni che si rivolgono a persone attive nel settore del tabacco. Art. 16 Sponsorizzazione 1 Per sponsorizzazione si intende ogni tipo di contributo a un attività o manifestazione, nonché ogni tipo di sostegno offerto a persone allo scopo o con l effetto diretto o indiretto di promuovere il consumo di prodotti del tabacco e l acquisto di oggetti che costituiscono con essi un unità funzionale. 2 È vietata la sponsorizzazione di: a. attività e manifestazioni che si svolgono in Svizzera e che hanno un carattere internazionale in quanto: 1. si svolgono in parte all estero, o 2. hanno ulteriori effetti transfrontalieri; b. persone che si esibiscono in occasione delle attività e delle manifestazioni di cui alla lettera a; c. trasmissioni radiotelevisive secondo le disposizioni della LRTV 7. 3 È vietato ricavare vantaggi dalla sponsorizzazione di cui al capoverso 2. Art. 17 Avvertenza in caso di pubblicità e sponsorizzazione 1 La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli oggetti che costituiscono con essi un unità funzionale e i riferimenti a sponsorizzazioni devono recare un avvertenza. 2 Il Consiglio federale determina quale avvertenza devono recare la pubblicità e i riferimenti a sponsorizzazioni. Disciplina la collocazione, le dimensioni e la lingua dell avvertenza; può prevedere eccezioni per determinati riferimenti a sponsorizzazioni. Art. 18 Ulteriori limitazioni dei Cantoni I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe concernenti la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco. 7 RS

7 Capitolo 4: Consegna a minorenni e test d acquisto Art. 19 Consegna a minorenni 1 La consegna di prodotti del tabacco a minorenni è vietata. 2 È vietata inoltre la cessione a terzi allo scopo di aggirare il limite d età. 3 I punti vendita devono esporre in maniera visibile e leggibile il divieto di consegna a minorenni. 4 I prodotti del tabacco possono essere venduti in distributori automatici solo se questi ultimi non sono accessibili ai minorenni. Art. 20 Test d acquisto 1 L autorità cantonale competente può effettuare o disporre test d acquisto al fine di verificare il rispetto del limite d età per la consegna dei prodotti del tabacco. 2 Un test d acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco da parte di un minorenne appositamente incaricato. 3 I risultati dei test d acquisto possono essere utilizzati in procedimenti penali o procedure amministrative soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. i minorenni e i detentori dell autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d acquisto; b. i test d acquisto sono organizzati dalle autorità o da organizzazioni specializzate riconosciute; c. i minorenni sono stati sottoposti a un esame per accertare la loro idoneità all attività prevista e sono stati sufficientemente preparati; d. i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta; e. non è stata presa alcuna misura per nascondere la vera età del minorenne; f. il test d acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato. 4 Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime; b. i dettagli riguardanti il reclutamento, l istruzione, l accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni; c. quali requisiti devono soddisfare la verbalizzazione e la documentazione del test d acquisto effettuato; d. la comunicazione del risultato del test al punto vendita interessato. 7823

8 Capitolo 5: Obblighi di notifica Art. 21 Notifica della composizione dei prodotti 1 Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco secondo l articolo 3 capoverso 1 è tenuto a notificare all UFSP la composizione di tali prodotti messi a disposizione sul mercato. 2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e le modalità della notifica. A questo scopo tiene conto dei segreti di fabbricazione. 3 L UFSP pubblica i dati ricevuti in Internet. Art. 22 Notifica delle spese sostenute per la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione 1 Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco è tenuto a notificare annualmente all UFSP l ammontare delle spese sostenute per la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione in Svizzera connesse a questi prodotti. 2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e le modalità della notifica. 3 L UFSP pubblica gli importi complessivi per ogni categoria di spesa in Internet. Capitolo 6: Esecuzione Sezione 1: Confederazione Art. 23 Compiti esecutivi 1 La Confederazione ha i seguenti compiti esecutivi: a. controllo dei prodotti del tabacco al momento dell importazione; b. adempimento dei restanti compiti conferitile espressamente dalla presente legge. 2 Può, in singoli casi, delegare determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva al Cantone interessato. Art. 24 Sorveglianza e coordinamento 1 La Confederazione sorveglia l esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. 2 Coordina le misure d esecuzione e l attività di informazione se ciò è necessario per garantire un esecuzione uniforme. A questo scopo può, in particolare: a. prescrivere ai Cantoni determinate misure in vista di un esecuzione uniforme; b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d esecuzione. 7824

9 Art. 25 Basi scientifiche La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie all esecuzione della presente legge. Per l aggiudicazione delle ricerche e il sostegno ad esse si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre sulla promozione della ricerca e dell innovazione. Art. 26 Disposizioni d esecuzione del Consiglio federale 1 Nell emanare le disposizioni d esecuzione, il Consiglio federale tiene conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale. Lascia ai Cantoni un sufficiente margine di manovra. 2 Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all UFSP. Art. 27 Cooperazione internazionale 1 Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere sia con le organizzazioni internazionali. 2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti: a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi d informazione internazionali per i consumatori o per le autorità. b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione del tabagismo. Sezione 2: Cantoni Art I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto la competenza non spetti alla Confederazione. 2 Effettuano le analisi di laboratorio delegate loro dalla Confederazione secondo l articolo 23 capoverso 2 e prendono la relativa decisione definitiva. 3 Emanano le disposizioni d esecuzione a livello cantonale e disciplinano i compiti e l organizzazione dei propri organi d esecuzione nel quadro della presente legge. 4 Portano a conoscenza delle autorità federali le proprie disposizioni d esecuzione. 5 Coordinano l esecuzione a livello intercantonale. 8 RS

10 Sezione 3: Informazione del pubblico Art Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni informano il pubblico sui rischi per la salute, noti o presunti, dei prodotti del tabacco. 2 Informano il pubblico in particolare: a. sulle proprie attività di controllo e sulla loro efficacia; b. sugli ingredienti nocivi per la salute ai sensi dell articolo 7 capoverso 1 di cui si è rilevata la presenza in un prodotto del tabacco messo a disposizione sul mercato e sul comportamento consigliato da tenere rispetto a questo prodotto. 3 Possono informare il pubblico in particolare sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell ambito della protezione della salute in relazione ai prodotti del tabacco e nell ambito della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di prodotti del tabacco. Sezione 4: Controlli ufficiali e misure Art Controlli ufficiali 1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate, per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, a sorvegliare il mercato dei prodotti del tabacco e a controllare la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco. 2 A questo scopo possono esigere da tutte le persone interessate che, senza alcun compenso: a. forniscano le necessarie informazioni; b. permettano di prendere visione di tutti gli atti e i registri rilevanti, nonché di produrre copie dei documenti rilevanti; c. effettuino accertamenti o permettano di effettuare accertamenti; d. accordino l accesso a tutti i locali dell impresa, agli impianti e ai veicoli, nonché a tutte le altre infrastrutture; e. consentano il prelievo di campioni o su richiesta mettano a disposizione dei campioni. 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare dichiarare vincolanti le procedure riconosciute di prelievo di campioni e di analisi. Art. 31 Misure 1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono, a spese dell impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illegali.

11 2 Possono in particolare: a. vietare la messa a disposizione sul mercato di prodotti del tabacco; b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione di prodotti del tabacco; c. sequestrare, conservare d ufficio o distruggere prodotti del tabacco; d. respingere prodotti del tabacco al momento dell importazione; e. vietare la pubblicità o disporne il ritiro, sequestrare i supporti pubblicitari, conservarli d ufficio o distruggerli; f. prendere misure per impedire la promozione delle vendite e sequestrare, conservare d ufficio o distruggere regali o prodotti destinati a essere distribuiti gratuitamente; g. vietare la menzione del nome dello sponsor, nonché sequestrare, conservare d ufficio o distruggere i supporti sui quali è menzionato lo sponsor. 3 Possono inoltre obbligare l impresa sottoposta al controllo a: a. accertare le cause delle inosservanze riscontrate; b. prendere le misure adeguate per porvi rimedio; c. informare le autorità esecutive sulle misure prese. Art. 32 Misure cautelari 1 Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sequestrano i prodotti contestati. 2 Possono sequestrare i prodotti anche in caso di sospetto motivato, se ciò appare necessario per la protezione dei consumatori o di terzi. 3 I prodotti sequestrati possono essere conservati d ufficio. Art. 33 Denuncia penale 1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni al diritto sui prodotti del tabacco. 2 Nei casi meno gravi possono rinunciare alla denuncia. Sezione 5: Trattamento dei dati Art. 34 Trattamento dei dati personali 1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate a trattare dati personali, compresi quelli concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali, purché ciò sia necessario per l esecuzione dei loro compiti secondo la presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce il periodo di conservazione e il termine di distruzione dei dati. 7827

12 Art. 35 Scambio di dati tra autorità svizzere 1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni possono trasmettersi reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio di dati e la forma nella quale i dati devono essere messi a disposizione. Art. 36 Scambio di dati con l estero e con organizzazioni internazionali 1 Il Consiglio federale disciplina competenze e procedure per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere e con organizzazioni internazionali. 2 Dati sui procedimenti amministrativi o penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere o a organizzazioni internazionali solo se: a. lo esigono trattati di diritto internazionale pubblico o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure b. è assolutamente necessario per scongiurare un pericolo immediato per la salute. Sezione 6: Finanziamento Art. 37 Ripartizione dei costi La Confederazione e i Cantoni assumono le spese d esecuzione della presente legge nel rispettivo ambito di competenza. Art. 38 Emolumenti 1 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi esecutivi della Confederazione. 2 Per i controlli che non danno luogo a contestazioni non sono riscossi emolumenti. Capitolo 7: Disposizioni penali Art. 39 Delitti 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi mette a disposizione sul mercato intenzionalmente prodotti del tabacco che contengono ingredienti che, nell impiego usuale, mettono direttamente o inaspettatamente in pericolo la salute (art. 7 cpv. 1). 2 Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 3 Il rispetto dell obbligo di notifica di cui all articolo 13 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante. 7828

13 Art. 40 Contravvenzioni 1 È punito con una multa fino a franchi chi intenzionalmente: a. mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco non conformi ai requisiti stabiliti nella presente legge (art. 7 13); b. contravviene alle prescrizioni della presente legge relative alla protezione dall inganno (art. 6); c. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla pubblicità, sulla promozione delle vendite o sulla sponsorizzazione (art e 22); le infrazioni all articolo 14 capoverso 1 lettera b numero 5 sono perseguite conformemente alla LRTV 9 ; d. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla consegna a minorenni (art. 19); e. rifiuta di fornire alle autorità competenti le informazioni, gli atti, i campioni richiesti o nega loro l accesso ai propri locali secondo gli articoli 21 e Chi ha agito per negligenza è punito con una multa fino a franchi. 3 Il tentativo e la complicità sono punibili. 4 Le imprese i cui impiegati violano le prescrizioni relative al limite di età per la consegna di cui all articolo 19 capoverso 1 sono punite con una multa fino a franchi. 5 Sono considerate imprese ai sensi del capoverso 4: a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico; c. le società di persone; d. le ditte individuali. Art. 41 Utilizzabilità delle informazioni in un procedimento penale Le informazioni che le autorità esecutive ottengono richiamandosi all obbligo di collaborare di cui all articolo 30 capoverso 2 possono essere utilizzate contro la persona interessata in un procedimento penale solo se questa persona ha dato il suo consenso o se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua collaborazione. Art. 42 Infrazioni commesse nell azienda, falsità in documenti Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell azienda e sulla falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo sul diritto penale amministrativo (DPA) si applicano anche al perseguimento penale da parte di autorità cantonali. 9 RS RS

14 Art. 43 Perseguimento penale 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni. 2 Sono perseguite e giudicate dall Amministrazione federale delle dogane se costituiscono un infrazione connessa all importazione e contemporaneamente è stata commessa un infrazione alla legge del 18 marzo sulle dogane o alla legge del 12 giugno sull IVA. La procedura è retta dalla DPA In caso di infrazioni contemporanee ai sensi del capoverso 2, si applica la sanzione prevista per l infrazione più grave; questa può essere aumentata adeguatamente. Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 44 Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge del 9 ottobre sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso Art. 2 cpv. 4 lett. c 4 La presente legge non si applica: c. ai prodotti sottoposti alla legislazione sui prodotti del tabacco. 2. Legge federale del 3 ottobre concernente la protezione contro il fumo passivo Art. 2 cpv. 1 1 Nei locali di cui all articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato: a. fumare o inalare prodotti del tabacco secondo l articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 16 sui prodotti del tabacco (LPTab); b. fumare prodotti che non contengono tabacco secondo l articolo 3 capoverso 2 lettera a LPTab; c. utilizzare prodotti che non contengono tabacco utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco e destinati a essere inalati indipendentemente dal fatto che liberino o non liberino nicotina secondo l articolo 3 capoversi 2 lettera b e 3 LPTab. Art. 45 Disposizione transitoria 1 I prodotti del tabacco destinati a essere messi a disposizione sul mercato la cui caratterizzazione non corrisponde a quanto stabilito all articolo 8 possono continuare 11 RS RS RS RS RS RS ; FF

15 a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore 17 per un anno a partire dall entrata in vigore della presente legge. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino all esaurimento delle scorte. 2 I prodotti del tabacco per uso orale possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato secondo il diritto anteriore per un anno a partire dall entrata in vigore della presente legge. 3 È permessa la sponsorizzazione già concordata secondo il diritto anteriore fino alla scadenza del contratto di sponsorizzazione, ma al massimo per cinque anni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 46 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 17 Le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari ai sensi dell articolo 73 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (FF ). 7831

16 7832

Legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab)

Legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab) Legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab) del Avamprogetto del 21.05.2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della

Dettagli

Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV)

Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV) [Signature] [QR Code] Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV) AVAMPROGETTO del 5..09 del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo. Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) 930.11 del 12 giugno 2009 (Stato 1 luglio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1,

Dettagli

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) Legge federale sulla protezione degli animali Disegno (LPAn) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1

Dettagli

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale sulla protezione degli animali Termine di referendum: 4 ottobre 2012 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) Modifica del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio

Dettagli

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

Legge federale concernente i prodotti da costruzione Legge federale concernente i prodotti da costruzione (Legge sui prodotti da costruzione, LProdC) dell 8 ottobre 1999 (Stato 28 dicembre 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli

Dettagli

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) del 12 giugno 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e

Dettagli

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta: Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione

Dettagli

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi

Dettagli

Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche [Signature] [QR Code] Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab) del Avamprogetto L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Termine di referendum: 18 luglio 2002 Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) del 22 marzo 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso

Dettagli

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale sulla protezione degli animali Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) Modifica del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 1, decreta:

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge

Dettagli

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 A Revisione parziale della vigente legge sul CO 2 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso

Dettagli

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015 Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza

Dettagli

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea

Dettagli

Decreto federale. del 29 settembre 2017

Decreto federale. del 29 settembre 2017 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica

Dettagli

Approvato dal Consiglio nazionale il

Approvato dal Consiglio nazionale il Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta: Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea

Dettagli

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018) Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 (LUC) 2 del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre

Dettagli

Istruzione: Divieto dei prodotti per uso orale: interpretazione dell articolo 5 OTab

Istruzione: Divieto dei prodotti per uso orale: interpretazione dell articolo 5 OTab Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione dei consumatori CH-3003 Berna, UFSP - Alle autorità cantonali incaricate dell esecuzione

Dettagli

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) 745.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009 Termine di referendum: 1 aprile 2010 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica

Dettagli

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) 942.20 del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64 bis della Costituzione

Dettagli

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo

Dettagli

Decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti

Decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti Decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti del 22 marzo 1996 (Stato 19 giugno 2001) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del 16 marzo 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 1, decreta: I La legge del 1 luglio

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Legge sull assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale

Dettagli

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati. Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull Antartide e i

Dettagli

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta: I Le seguenti

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 21 dicembre 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali (Terrorismo e finanziamento del terrorismo) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) 1 360 del 7 ottobre 1994 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) (Avamprogetto) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 1 luglio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali

Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (Legge sulla ricerca embrionale, LRE) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (tassa). AVAMPROGETTO Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN) 7.7 del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2015 1, decreta: I Il

Dettagli

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA) del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 173 capoverso

Dettagli

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2

Dettagli

(Legge FATCA) Sezione 1: Disposizioni generali. Avamprogetto

(Legge FATCA) Sezione 1: Disposizioni generali. Avamprogetto Legge federale sull attuazione dell Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d America per l applicazione agevolata della normativa FATCA () Avamprogetto del L Assemblea federale della

Dettagli

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) AVAMPROGETTO maggio 00 Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 78 capoverso

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO 2) 641.71 dell 8 ottobre 1999 (Stato 18 aprile 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della

Dettagli

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 ottobre 2017

Dettagli

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Modifica del Avamprogetto del giugno 08 L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) del... L Assemblea federale della

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano [Signature] [QR Code] Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull ingegneria genetica, LIG) Modifica del 2016 Avamprogetto L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) [Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto

Dettagli

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) del 16 marzo 2012 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Decreto federale. Disegno

Decreto federale. Disegno Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'accordo,

Dettagli

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Codice penale svizzero e Codice penale militare Codice penale svizzero e Codice penale militare Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012 1, decreta: I Le leggi

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Legge federale sull imposta preventiva (LIP) Modifica del... L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Divergenze Decisioni del Consiglio nazionale del 13.09.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 18.09.2012 Legge federale

Dettagli

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore del 5 ottobre 2007 L

Dettagli

Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici

Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso

Dettagli