2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 febbraio 2017 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 10 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 febbraio 2017 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (17CE0201)... Pag. 1 Pubblicato nel n. L 330 del 3 dicembre 2016 Regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d oliva e degli oli di sansa d oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (17CE0202)... Pag. 5 Regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (17CE0203)... Pag. 11 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2097 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli (17CE0204)... Pag. 13 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2098 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0205) Pag. 16 Decisione (UE) 2016/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, presentata dall Estonia) (17CE0206)... Pag. 18 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2100 della Commissione, del 30 novembre 2016, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall accordo commerciale tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l anno 2016 (17CE0207)... Pag. 20

2 Decisione dell autorità di vigilanza EFTA n. 260/15/COL, del 30 giugno 2015, riguardante un presunto aiuto di Stato concesso a Síminn per l introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell Islanda (Islanda) [2016/2101] (17CE0208)... Pag. 22 Pubblicati nel n. L 326 del 1 dicembre 2016 Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (17CE0209)... Pag. 60 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)] (17CE0210)... Pag. 75 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2104 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vale of Evesham Asparagus (IGP)] (17CE0211)... Pag. 77 Regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione, del 1 dicembre 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell acquacoltura (17CE0212)... Pag. 78 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2106 della Commissione, del 1 dicembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l importazione di spezie dall Etiopia, di arachidi dall Argentina e di nocciole dall Azerbaigian e che modifica le condizioni particolari per l importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi dall India (17CE0213)... Pag. 103 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2107 della Commissione, del 1 dicembre 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni (17CE0214)... Pag. 109 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2108 della Commissione, del 1 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0215) Pag. 116 Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1 dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (17CE0216)... Pag. 118 Decisione (UE, Euratom) 2016/2110 del Consiglio, del 28 novembre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica (17CE0217)... Pag. 135 Decisione (UE) 2016/2111 del Consiglio, del 28 novembre 2016, relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Belgio (17CE0218)... Pag. 136 Decisione (PESC) 2016/2112 del Consiglio, del 1 dicembre 2016, che modifica la decisione 2014/401/PESC sul centro satellitare dell Unione europea (17CE0219)... Pag. 137 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2113 della Commissione, del 30 novembre 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre dicembre 2015) del periodo di programmazione [notificata con il numero C(2016) 7690] (17CE0220)... Pag. 138 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2114 della Commissione, del 30 novembre 2016, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 [notificata con il numero C(2016) 7715] (17CE0221)... Pag. 151 II

3 Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione, del 1 dicembre 2016, sul monitoraggio della presenza di Δ 9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti (17CE0222)... Pag. 162 Pubblicati nel n. L 327 del 2 dicembre 2016 Decisione (Euratom) 2016/2116 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell energia atomica, dell accordo che proroga l accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV (17CE0223)... Pag. 164 Decisione (UE) 2016/2117 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell Unione, dell accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall altra (17CE0224)... Pag. 169 Decisione (UE) 2016/2118 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell Unione, e all applicazione provvisoria dell accordo di partenariato strategico tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall altra (17CE0225)... Pag. 206 Regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l adeguamento dell elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati (17CE0226)... Pag. 229 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni di cui all articolo 3, paragrafo 1 (17CE0227)... Pag. 233 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2121 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0228) Pag. 236 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 8158] (17CE0229)... Pag. 238 Raccomandazione (UE) 2016/2123 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all armonizzazione dell ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 7711] (17CE0230)... Pag. 264 Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all armonizzazione dell ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 7728] (17CE0231)... Pag. 268 Raccomandazione (UE) 2016/2125 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall industria a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0232)... Pag. 272 Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2016/2126] (17CE0233)... Pag. 281 III Pubblicati nel n. L 329 del 3 dicembre 2016

4 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20 dicembre 2013) (17CE0234)... Pag. 282 Rettifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20 dicembre 2013) (17CE0235)... Pag. 282 Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20 dicembre 2013) (17CE0236)... Pag. 283 Rettifica del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20 dicembre 2013) (17CE0237)... Pag. 284 Rettifica del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20 dicembre 2013) (17CE0238)... Pag. 284 Pubblicati nel n. L 330 del 3 dicembre 2016 Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6 maggio 2015) (17CE0239)... Pag. 285 Pubblicato nel n. L 327 del 2 dicembre 2016 Rettifica della decisione (UE) 2015/1900 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno (GU L 277 del 22 ottobre 2015) (17CE0240)... Pag. 286 Rettifica della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/ CE relativa all immissione sul mercato dei biocidi (GU L 247 del 21 settembre 2007) (17CE0241)... Pag. 286 Pubblicati nel n. L 329 del 3 dicembre 2016 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». IV

5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2016/2094 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ( 3 ) istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'irlanda, nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'obiettivo del regolamento (CE) n. 1342/2008 è uno sfruttamento sostenibile di tali stock di merluzzo bianco che ricostituisca e mantenga gli stessi al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). (2) La valutazione scientifica dei risultati ottenuti dal regolamento (CE) n. 1342/2008 svolta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha messo in evidenza una serie di problemi connessi all'applicazione del suddetto regolamento. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha proposto di riesaminare la strategia di gestione, in particolare a seguito della sua mutata percezione dello stock del Mare del Nord. (3) Con l'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) dal 1 o gennaio 2014, il quadro di gestione del merluzzo è fondamentalmente cambiato, in particolare attraverso l'introduzione di un obbligo di sbarco. (4) I nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica in varie regioni dell'atlantico, sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013, sono attualmente in fase di preparazione. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 sarà eventualmente sostituito, per ogni zona pertinente, da tali nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 continuerà pertanto ad applicarsi solamente per un breve periodo. Tuttavia, è opportuno apportare una serie di modifiche urgenti al regolamento (CE) n. 1342/2008 per coprire il periodo intercorrente sino a quando i nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica inizieranno ad applicarsi. ( 1 ) GU C 44 del , pag ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 e posizione del Consiglio in prima lettura del 29 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del , pag. 20). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22). 1

6 (5) Il regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008 ha prodotto vari risultati riguardanti la selettività e altre misure adottate per evitare le catture di merluzzo bianco, ma è diventato un ostacolo per l'attuazione dell'obbligo di sbarco in quanto impedisce l'ulteriore adattamento dei modelli di pesca, quali la scelta della zona e dell'attrezzo. Il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe pertanto essere interrotto. Poiché mediante incentivi connessi al regime di gestione dello sforzo di pesca e misure nazionali (piani intesi a evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti) il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha provocato miglioramenti significativi in relazione alla selettività e al fatto di evitare la cattura di merluzzo bianco, è della massima importanza che, sebbene l'obbligo di sbarco sia introdotto per tutte le catture di merluzzo bianco conformemente al calendario relativo alla sua introduzione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri con un interesse diretto nella pesca portino avanti o sviluppino ulteriormente tali misure nazionali. (6) Durante una fase transitoria in cui, nelle zone adesso disciplinate dal regolamento (CE) n. 1342/2008, si sta procedendo alla preparazione dei piani pluriennali per la pesca multispecifica in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, le misure di gestione dovrebbero prendere in considerazione i livelli minimi e di precauzione della biomassa appropriati. Se gli stock scendono al di sotto dei livelli di salvaguardia della biomassa (MSY B trigger ) disponibili nei pareri scientifici in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie ad affrontare la situazione. (7) Le informazioni sullo stock e sulla pesca relative ad alcune zone interessate dal regolamento (CE) n. 1342/2008 potrebbero non essere sufficienti per determinare le possibilità di pesca conformemente al principio dell'msy. In tali casi, si dovrebbe seguire l'approccio precauzionale. (8) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha introdotto, oltre al regime dello sforzo di pesca, un sistema di permessi di pesca speciali legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci in una zona pertinente. Al fine di evitare perturbazioni destabilizzanti dell'attività di pesca che potrebbero avere un impatto negativo sulla ricostituzione degli stock, è opportuno mantenere detto sistema fintantoché non saranno completamente abbandonate le norme sul regime dello sforzo di pesca. (9) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 1 ) ha abrogato una serie di disposizioni del regolamento (CE) n. 1342/2008 che facevano riferimento ai suoi allegati II e III. Poiché il regolamento (CE) n. 1342/2008 non contiene altri riferimenti a tali allegati, essi sono diventati obsoleti e dovrebbero essere soppressi. (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato: 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 2) l'articolo 4 è soppresso; ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1). 2

7 3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Obiettivo del piano 1. Il piano di cui all'articolo 1 mira ad assicurare uno sfruttamento che ripristini gli stock di merluzzo bianco e li mantenga al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile. 2. Ogni misura di gestione adottata a norma del presente regolamento è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai suoi principi e obiettivi.»; 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Livelli minimi e di precauzione della biomassa All'atto dell'adozione delle misure di gestione, i livelli minimi e di precauzione della biomassa per ciascuno degli stock di merluzzo bianco sono in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013.»; 5) gli articoli 7 e 8 sono soppressi; 6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi Qualora, a causa della mancanza di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia possibile determinare le possibilità di pesca in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, la fissazione delle possibilità di pesca si basa sull'approccio precauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto delle tendenze relative agli stock di merluzzo bianco e alle attività di pesca, e garantendo almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.»; 7) dopo l'articolo 9 è inserito un nuovo capo: «CAPO II bis OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI»; 8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità di pesca 1. Per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (*) del Consiglio per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano uno degli attrezzi seguenti: a) reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione: i) TR1 pari o superiore a 100 mm, ii) TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm, iii) TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm; b) sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione: i) BT1 pari o superiore a 120 mm, ii) BT2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm; c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN); 3

8 d) tramagli (GT); e) palangari (LL). 2. Fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la capacità totale, espressa in kw, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 del presente articolo non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 con uno degli attrezzi di cui al paragrafo 1 nella zona geografica interessata 3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri. (*) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1).»; 9) il capo III è soppresso; 10) gli articoli 30 e 31 sono soppressi; 11) gli allegati I, II, III e IV sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente I. KORČOK 17CE0201 4

9 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2095 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2016 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 2 ) definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti nel settore chimico e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI). (2) Allo scopo di garantire l'applicazione a livello dell'unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, occorre adeguare i valori limite per gli etil esteri degli acidi grassi, per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico e il coefficiente di estinzione specifico alla lunghezza d'onda 270 nm, stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. Al tempo stesso, per assicurare la coerenza con la presentazione dei parametri di purezza e qualità dello standard COI, tale presentazione deve rispecchiarsi nell'allegato. (3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) OJ L 347, , p ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del , pag. 1). 5

10 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 6

11 ALLEGATO «ALLEGATO I CARATTERISTICHE DEGLI OLI D'OLIVA Caratteristiche di qualità Categoria Acidità (%) (*) Indice di perossido meq O 2 /kg (*) K 232 (*) K 268 o K 270 (*) Delta-K (*) Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*) Mediana del fruttato (Mf) (*) Esteri etilici di acidi grassi mg/kg (*) 1. Olio d'oliva extra vergine 0,8 20 2,50 0,22 0,01 Md = 0 Mf > Olio d'oliva vergine 2,0 20 2,60 0,25 0,01 Md 3,5 Mf > 0 3. Olio d'oliva lampante > 2,0 Md > 3,5 ( 1 ) 4. Olio d'oliva raffinato 0,3 5 1,25 0,16 5. Olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e oli d'oliva vergini' 1,0 15 1,15 0,15 6. Olio di oliva di sansa greggio 7. Olio di oliva di sansa raffinato 0,3 5 2,00 0,20 8. Olio di sansa di oliva 1,0 15 1,70 0,18 ( 1 ) La mediana del difetto può essere inferiore o pari a 3,5 quando la mediana del fruttato è pari a 0. 7

12 Caratteristiche di purezza Categoria Miristico (%) Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico) Linolenico (%) Arachidico (%) Eicosenoico (%) Beenico (%) Lignocerico (%) Tenore di acidi grassi ( 1 ) Somma degli Isomeri transoleici (%) Somma degli Isomeri transoleici + translinoleici (%) Stigmastadieni mg/kg ( 2 ) 2-gliceril monopalmitato (%) 1. Olio extra vergine di oliva 0,03 1,00 0,60 0,50 0,20 0,20 0,05 0,05 0,05 0,2 0,9 se % acido palmitico totale 14 1,0 se % acido palmitico totale > Olio di oliva vergine 0,03 1,00 0,60 0,50 0,20 0,20 0,05 0,05 0,05 0,2 0,9 se % acido palmitico totale 14 1,0 se % acido palmitico totale > Olio d'oliva lampante 0,03 1,00 0,60 0,50 0,20 0,20 0,10 0,10 0,50 0,3 0,9 se % acido palmitico totale 14 1,1 se % acido palmitico totale > Olio d'oliva raffinato 0,03 1,00 0,60 0,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,3 0,9 se % acido palmitico totale 14 % 1,1 se % acido palmitico totale >14 % 5. Olio d'oliva composto di oli raffinati e oli vergini 0,03 1,00 0,60 0,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,3 0,9 se % acido palmitico totale 14 1,0 se % acido palmitico totale > Olio di sansa di oliva greggio 0,03 1,00 0,60 0,50 0,30 0,20 0,20 0,10 0,6 1,4 7. Olio di sansa di oliva raffinato 0,03 1,00 0,60 0,50 0,30 0,20 0,40 0,35 0,5 1,4 8. Olio di sansa di oliva 0,03 1,00 0,60 0,50 0,30 0,20 0,40 0,35 0,5 1,2 8

13 Categoria Clerostero (%) Brassicasterolo (%) Composizione in steroli Campesterolo ( 3 ) (%) Stigmasterolo (%) β-sitosterolo apparente (%) ( 4 ) Delta-7-stigmastenolo ( 3 ) (%) Steroli totali (mg/kg) Eritrodiolo e uvaolo (%) (**) Cere mg/kg (**) 1. Olio d'oliva extra vergine 0,5 0,1 4,0 < Camp. 93,0 0, ,5 C 42 + C 44 + C Olio d'oliva vergine 0,5 0,1 4,0 < Camp. 93,0 0, ,5 C 42 + C 44 + C d'oliva lampante 0,5 0,1 4,0 93,0 0, ,5 ( 5 ) C 40 + C 42 + C 44 + C ( 5 ) 4. Olio d'oliva raffinato 0,5 0,1 4,0 < Camp. 93,0 0, ,5 C 40 + C 42 + C 44 + C Olio d'oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini 0,5 0,1 4,0 < Camp. 93,0 0, ,5 C 40 + C 42 + C 44 + C Olio di sansa di oliva greggio 0,5 0,2 4,0 93,0 0, > 4,5 ( 6 ) C 40 + C 42 + C 44 + C 46 > 350 ( 6 ) 7. Olio di sansa di oliva raffinato 0,5 0,2 4,0 < Camp. 93,0 0, > 4,5 C 40 + C 42 + C 44 + C 46 > Olio di sansa di oliva 0,5 0,2 4,0 < Camp. 93,0 0, > 4,5 C 40 + C 42 + C 44 + C 46 > 350 ( 1 ) Altro tenore di acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecenoico: 0,40; eptadecenoico: 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 2,50-21,00. ( 2 ) Somma degli isomeri che potrebbero (o non potrebbero) essere separati mediante colonna capillare. ( 3 ) Si veda l'appendice al presente Allegato. ( 4 ) ß-sitosterolo apparente: Delta-5,23-stigmastadienolo+clerosterolo+beta-sitosterolo+sitostanolo+delta-5-avenasterolo+delta-5,24-stigmastadienolo. ( 5 ) Gli oli con un tenore di cera compreso fra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati oli di oliva lampanti se gli alcol alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %. ( 6 ) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %. Note: a) I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto pe rogni caratteristica. L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4. b) È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo alla sua purezza ai fini del presente regolamento. c) Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti le qualità dell'olio implicano che: per l'olio di oliva lampante, i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente, per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini. d) Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettai simultaneamente. 9

14 Appendice SCHEMA DECISIONALE Schema decisionale per il campesterolo nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva. Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento. Schema decisionale per il Delta-7-stigmastenolo. Nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento. Negli oli di sansa di oliva (greggi e raffinati)» 17CE

15 REGOLAMENTO (UE) 2016/2096 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ( 1 ) e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (UE) n. 1254/2009 ( 2 ) della Commissione è emersa la necessità di chiarire i criteri da usare nelle valutazioni dei rischi e di specificare meglio le modalità di gestione di alcune categorie di traffico aereo elencate nel presente regolamento per migliorare la chiarezza giuridica ed evitare interpretazioni divergenti della normativa. (2) In casi eccezionali, tenendo nella debita considerazione la natura specifica del volo, gli Stati membri devono avere la possibilità di derogare ai limiti di peso fissati dal regolamento (UE) n. 1254/2009 per alcune categorie di voli. È opportuno che tali deroghe si fondino su valutazioni dei rischi effettuate caso per caso e permettano agli Stati membri di destinazione di tali voli di esigere una notifica o un'approvazione preventive. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1254/2009. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (UE) n. 1254/2009 è così modificato: 1) all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: Articolo 1 «Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative che garantiscano livelli di protezione adeguati in base a una valutazione del rischio, approvata dalla competente autorità, in aeroporti o in zone delimitate degli stessi in cui il traffico sia limitato a una o più delle seguenti categorie:» 2) all'articolo 1, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente: «3. voli di Stato, militari e delle forze dell'ordine;» 3) all'articolo 1, il testo del punto 10 è sostituito dai punti 10, 11 e 12 che seguono: «10. voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a kg, di proprietà di un'impresa che li destina al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito al fine di agevolare l'attività dell'impresa stessa; ( 1 ) GU L 97 del , pag. 72. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del , pag. 17). 11

16 11. voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a kg, interamente noleggiati o presi in locazione da un'impresa presso un operatore aereo con il quale essa ha concluso un accordo scritto finalizzato al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito per agevolare l'attività dell'impresa stessa; 12. voli effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a kg, destinati a trasportare il proprietario dell'aeromobile nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito.» 4) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente: «Per i voli di cui ai punti 10, 11 e 12, ma di peso massimo al decollo di kg o più, l'autorità competente può in casi eccezionali e in base a una valutazione del rischio effettuata caso per caso, derogare alla limitazione di peso stabilita per le suddette categorie. Gli Stati membri destinatari di tali voli di peso superiore a kg possono esigere una notifica preventiva, comprendente copia della valutazione del rischio effettuata, o una loro approvazione preventiva. Il requisito della notifica o dell'approvazione in via preventiva deve essere reso noto per iscritto a tutti gli altri Stati membri.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 17CE

17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2097 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 183, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ( 2 ) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ). (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ( 4 ) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2013, il 2014 e il 2015, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1 o novembre (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento. (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GU L 157 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell' , pag. 1). ( 4 ) GU L 336 del , pag

18 ALLEGATO «ALLEGATO XVIII DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2 Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Volumi limite (in tonnellate) Pomodori Dal 1 o ottobre 2016 al 31 maggio Dal 1 o giugno 2016 al 30 settembre Cetrioli Dal 1 o maggio 2016 al 31 ottobre Dal 1 o novembre 2016 al 30 aprile Carciofi Dal 1 o novembre 2016 al 30 giugno Zucchine Dal 1 o gennaio 2017 al 31 dicembre Arance Dal 1 o dicembre 2016 al 31 maggio Clementine Dal 1 o novembre 2016 alla fine di febbraio Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e simili ibridi di agrumi Dal 1 o novembre 2016 alla fine di febbraio Limoni Dal 1 o giugno 2016 al 31 dicembre Dal 1 o giugno 2017 al 31 dicembre Dal 1 o gennaio 2017 al 31 maggio Uva da tavola Dal 21 luglio 2016 al 20 novembre Mele Dal 1 o gennaio 2017 al 31 agosto Dal 1 o settembre 2016 al 31 dicembre Dal 1 o settembre 2017 al 31 dicembre

19 Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Volumi limite (in tonnellate) Pere Dal 1 o gennaio 2017 al 30 aprile Dal 1 o luglio 2016 al 31 dicembre Dal 1 o luglio 2017 al 31 dicembre Albicocche Dal 1 o giugno 2016 al 31 luglio Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto Pesche, comprese le pesche noci Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre Prugne Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre » 17CE

20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2098 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

21 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 89,3 TR 95,4 ZZ 92, MA 64,3 TR 151,7 ZZ 108, MA 94,4 TR 144,1 ZZ 119, MA 69, , , , TR 71,7 ZA 138,5 ZZ 93,1 JM 114,6 MA 63,3 PE 95,4 TR 80,2 ZZ 88, CL 90,0 TR 85,5 ZZ 87, US 100,7 ZA 195,4 ZZ 148, CN 81,2 TR 133,1 ZZ 107,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 17CE

22 DECISIONE (UE) 2016/2099 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2016 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, presentata dall'estonia) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ), in particolare il punto 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 3 ). (3) L'11 maggio 2016 l'estonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi di Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS in Estonia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'estonia è considerata ricevibile in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale e regionale. (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di EUR in relazione alla domanda presentata dall'estonia. (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU C 373 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo (GU L 347 del , pag. 884). 18

23 HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'unione per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Essa si applica a decorrere dal 23 novembre Fatto a Strasburgo, il 23 novembre Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente I. KORČOK 17CE

24 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2100 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l'anno 2016 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea e il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ( 1 ), in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) L'accordo commerciale tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che si applica a titolo provvisorio tra le parti a decorrere dal 1 o agosto 2013 per quanto riguarda la Colombia e dal 1 o marzo 2013 per quanto riguarda il Perù ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane. (2) In virtù del suddetto meccanismo e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (voce della nomenclatura combinata dell'unione europea del 1 o gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata. (3) La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), in combinato disposto con l'articolo 4. (4) Il 24 ottobre 2016 le importazioni nell'unione europea di banane fresche originarie del Perù hanno superato la soglia di tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo. (5) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'unione, l'andamento delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'unione. (6) Al momento del superamento della soglia definita per il 2016 le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù rappresentavano il 4,3 % delle importazioni totali di banane fresche oggetto del meccanismo di stabilizzazione per le banane nell'unione europea. Sulla base dei dati per il periodo compreso tra gennaio e agosto 2016 il Perù rappresenta inoltre soltanto il 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2016 e tenendo conto dell'andamento delle importazioni mensili nel 2016 fino ad oggi, è improbabile che per l'intero 2016 le importazioni di banane provenienti dal Perù superino il 2 % delle importazioni totali. Ciò significa che il livello di importazioni annuali dal Perù sarebbe in linea con quello del (7) Per i primi otto mesi del 2016 il prezzo delle importazioni provenienti dal Perù è stato in media di 718 EUR/ tonnellata, vale a dire del 13 % superiore rispetto ai prezzi medi delle importazioni totali di banane fresche nell'ue. ( 1 ) GU L 17 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). 20

25 (8) Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi che sono tradizionalmente grandi esportatori, anch'essi contraenti di un accordo di libero scambio con l'ue, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, fino all'ottobre 2016 sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi quattro anni, hanno seguito tendenze e presentato valori unitari simili. Ad esempio, nell'ottobre 2016 i livelli delle importazioni provenienti dalla Colombia e dalla Costa Rica erano rispettivamente di tonnellate e di tonnellate al di sotto delle soglie definite per tali importazioni, valori nettamente superiori al livello limite totale per il Perù per un intero anno ( tonnellate). (9) Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'unione all'inizio di ottobre 2016 (903 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi all'ingrosso delle banane gialle dei mesi precedenti. (10) Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'ue. (11) Infine, non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di un siffatto grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'ue nell'ottobre (12) Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non è appropriata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù che rientrano nella voce della nomenclatura combinata dell'unione europea non è appropriata per l'anno Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 17CE

26 DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 260/15/COL del 30 giugno 2015 riguardante un presunto aiuto di Stato concesso a Síminn per l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda (Islanda) [2016/2101] L'Autorità di vigilanza EFTA («l'autorità»), VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), e il protocollo 26, VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, («l'accordo sull'autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24, VISTO il protocollo 3 all'accordo sull'autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, della parte II. DOPO AVERE INVITATO le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi di tali disposizioni ( 1 ) e sentite tali osservazioni, considerando quanto segue: I. FATTI 1 PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 2 febbraio 2011 ( 2 ) Og fjarskipti ehf. (in appresso «Vodafone» o «il denunciante») ha presentato presso l'autorità una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato illegale concesso a Síminn per l'introduzione di reti a banda larga nelle aree rurali dell'islanda. (2) Dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti dalle autorità islandesi, nonché informazioni più concrete dal denunciante e dalle parti interessate ( 3 ) l'autorità ha emanato la decisione n. 302/13/COL del 10 luglio 2013 che avvia il procedimento di indagine formale su un presunto aiuto di Stato concesso a Síminn per l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda («decisione n. 302/13/COL» o «decisione di avvio»). ( 1 ) Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 302/13/COL del 10 luglio 2013 di avviare un procedimento di indagine formale su un presunto aiuto di Stato concesso a Síminn per l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali d'islanda (GU C 347 del , pag. 11, e supplemento SEE n. 66 del , pag. 8). Disponibile all'indirizzo: ( 2 ) Documento n ( 3 ) Si rimanda alle lettere inviate dalle autorità islandesi datate 28 aprile 2011 (documento n ), 17 maggio 2011 (documento n ), 22 giugno 2011 (documento n ) e 11 marzo 2013 (documento n ), nonché alle lettere del denunciante del 23 maggio 2012 (documento n ) e del 10 maggio 2013 (documento n ) e ai messaggi di posta elettronica di una delle parti interessate del 2 ottobre 2011 (documento n ) e del 19 novembre 2011 (documenti nn e ). 22

27 (3) Con lettera del 15 ottobre 2013 ( 4 ) le autorità islandesi hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio dell'autorità. L'Autorità ha ricevuto osservazioni anche da una parte interessata (Hringiðan ehf.) con lettera del 18 luglio 2013 ( 5 ). (4) Il 28 novembre 2013 la decisione n. 302/13/COL è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea e nel supplemento SEE. Alle parti interessate è stato concesso un mese di tempo per presentare osservazioni sulla decisione di avvio dell'autorità. (5) Con lettera del 18 dicembre 2013 ( 6 ) l'autorità ha ricevuto le osservazioni e i documenti di un'altra parte interessata, Nova ehf. Con lettera del 20 dicembre 2013 ( 7 ) l'autorità ha ricevuto osservazioni e ulteriori documenti da parte di Síminn, che ha presentato una relazione peritale, del 24 settembre 2013, commissionata ad Analysis Mason, una società di consulenza specializzata in telecomunicazioni e media («la relazione AM») ( 8 ). Con lettera del 23 dicembre 2013 ( 9 ) l'autorità ha ricevuto osservazioni e ulteriori documenti da parte del denunciante. (6) L'8 gennaio 2014 l'autorità, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3, ha inoltrato le osservazioni ricevute alle autorità islandesi invitandole a presentare le loro osservazioni ( 10 ). Le autorità islandesi hanno presentato tali osservazioni con lettera del 28 febbraio 2014 ( 11 ). (7) Dopo aver valutato le informazioni, le relazioni e le osservazioni presentate, con lettera del 2 settembre 2014 ( 12 ) l'autorità ha chiesto informazioni e chiarimenti supplementari alle autorità islandesi. Con lettera del 17 ottobre 2014 ( 13 ) le autorità islandesi hanno risposto e hanno fornito all'autorità le informazioni richieste. (8) Infine, il 20 novembre 2014, su richiesta di Síminn, l'autorità ha partecipato a una riunione con esperti tecnici e avvocati esterni di Síminn tenutasi a Bruxelles. 2 DESCRIZIONE DELLA MISURA 2.1 Contesto Ruolo del Fondo delle telecomunicazioni (9) Il Fondo delle telecomunicazioni («il Fondo») è stato istituito dalla legge n. 132/2005 e il suo ruolo, da statuto, consiste nel favorire lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni in Islanda, come previsto dalla strategia ufficiale per le telecomunicazioni («la strategia») approvata dal parlamento islandese, Althingi ( 14 ). Ai sensi dell'articolo 2 di tale legge, il Fondo è stato istituito per controllare l'assegnazione di fondi a progetti relativi all'introduzione dell'infrastruttura di comunicazioni elettroniche, aumentando così la sicurezza e la competitività della società nel settore delle comunicazioni elettroniche, e ad altri progetti previsti dalla strategia, a condizione che si ritenga improbabile che tali progetti siano eseguiti alle condizioni del mercato. (10) Il Fondo è finanziato mediante un contributo statutario del Tesoro islandese. Il Fondo è amministrato dal ministero degli Interni, che nomina i membri del consiglio di gestione del Fondo per cinque anni. (11) Il Fondo ha operato su quattro priorità principali sancite dalla strategia, di cui l'introduzione di servizi a banda larga è stata realizzata per ultima. Secondo le autorità islandesi, in tutti i progetti è stata utilizzata la procedura di gara aperta. ( 4 ) Documento n ( 5 ) Documento n ( 6 ) Documento n ( 7 ) Documento n ( 8 ) Documento n ( 9 ) Documento n ( 10 ) Documento n ( 11 ) Documento n ( 12 ) Documento n ( 13 ) Documento n ( 14 ) Cfr. la legge n. 132/2005 sul Fondo delle telecomunicazioni del 20 dicembre

28 2.1.2 Mappatura e analisi della copertura (12) All'inizio del 2007 il Fondo ha commissionato a una sezione dell'associazione agricoltori la verifica delle informazioni censuarie nelle aree rurali, soprattutto quelle più rurali ( 15 ). Quest'attività ha generato una panoramica aggiornata ed esaustiva degli edifici che potrebbero far parte del progetto di introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda (cfr. l'ulteriore descrizione contenuta nel seguente considerando 16). (13) Nel febbraio 2007 il Fondo ha richiesto ai fornitori di servizi a banda larga ( 16 ) informazioni sulle attuali aree del mercato, un primo passo nella mappatura della copertura attuale e futura a banda larga. L'obiettivo di questo esercizio era quello di individuare le aree di inefficienza del mercato, distinguendo tra aree «grigie», «nere» e «bianche» nelle regioni remote dell'islanda ( 17 ). Con un annuncio pubblicato sul giornale Morgunblaðið sono state chieste informazioni su tutte le aree di servizi a banda larga attualmente esistenti (ossia aree che avevano l'accesso continuo a Internet (non dial-up) pari ad almeno 512kb/s a un prezzo mensile fisso ragionevole), nonché sulle aree programmate (non ancora servite) che sarebbero state operative entro giugno (14) Il Fondo ha ricevuto informazioni, in forme diverse, sulle aree del mercato da numerosi privati e dai fornitori di servizi a banda larga ( 18 ). Una volta definite le aree di copertura, la fase successiva è consistita nell'inserire le coordinate GPS di tutte le residenze situate all'esterno delle aree di copertura ADSL note. La mappa a vari livelli, così ottenuta, delle residenze situate all'esterno di tutte le aree esistenti e programmate di copertura a banda larga (totale) è stata inviata ai fornitori di servizi a banda larga partecipanti per un'ulteriore e più dettagliata revisione. Ciò ha reso possibili notevoli aggiornamenti della mappa basati sui confronti effettuati dai fornitori di servizi con le banche dati dei propri clienti. Al completamento di questa attività, il Fondo ha inviato a ciascuno dei 78 comuni islandesi un elenco degli edifici situati all'esterno delle aree di servizi e una stampa della mappa aggiornata della copertura a banda larga per quel comune. Ciascun comune ha poi riesaminato le aree «bianche» della mappa per individuare gli edifici mancanti o gli edifici che non erano stati ammessi al progetto. Per essere ammesso un edificio doveva essere una residenza ufficiale permanente per tutto l'anno e/o un luogo di lavoro di almeno una persona. (15) Grazie alla mappatura e all'analisi della copertura realizzate tramite il Fondo è stato stilato un elenco accurato degli edifici da includere nel progetto. La portata iniziale del progetto era costituita da edifici «bianchi», individuati mediante le rispettive coordinate GPS Procedura di gara e selezione dell'aggiudicatario (16) Nel febbraio 2008 Ríkiskaup, l'ente di Stato per il commercio, ha pubblicato, per conto del Fondo, una gara d'appalto per il progetto «Háhraðanettengingar til allra landsmanna». Il progetto consisteva nell'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali in cui le autorità islandesi avevano individuato un'inefficienza del mercato, giacché si riteneva improbabile che operatori privati avrebbero introdotto servizi in quelle aree a condizioni di mercato. Il progetto riguardava i edifici «bianchi» individuati dal Fondo nella sua ricerca ( 19 ). (17) Dopo la pubblicazione del bando di gara, l'ente di Stato per il commercio ha partecipato a numerose discussioni con gli offerenti interessati e il termine della presentazione delle offerte è stato prorogato al 4 settembre Esso ha ricevuto cinque offerte, diverse per prezzo e soluzioni tecniche proposte. Síminn ha presentato due offerte: l'offerta più bassa per un importo di 379 milioni di ISK e quella più alta (per la massima velocità media di download offerta) per un importo di 5 miliardi di ISK. ( 15 ) Tale verifica è stata effettuata confrontando le informazioni sulla residenza legale ufficiale con le informazioni dei comuni, le banche dati degli agricoltori e chiedendo agli abitanti del luogo più informati; in alcuni casi, in presenza di dubbi, sono anche state contattate alcune particolari abitazioni o le abitazioni dei vicini. ( 16 ) Possono essere usate indistintamente le seguenti definizioni: «fornitori di servizi», «fornitori di servizi Internet», oppure «ISP». ( 17 ) Le aree nere sono quelle in cui operano o opereranno in un prossimo futuro almeno due diversi fornitori di reti a banda larga di base e la fornitura dei servizi a banda larga avviene in condizioni di concorrenza. Le aree grigie sono quelle in cui è presente un unico operatore di rete ed è improbabile che in un prossimo futuro venga sviluppata un'altra rete. Le aree bianche sono zone in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e nelle quali è poco probabile che verranno sviluppate nel prossimo futuro. Per l'ulteriore classificazione, cfr. gli orientamenti dell'autorità sullo sviluppo rapido di reti a banda larga, disponibili online all'indirizzo: state-aid-guidelines/part-iv Application-of-state-aid-rules-in-relation-to-rapid-deployment-of-broadband-networks.pdf e i seguenti considerando da 159 a 164. ( 18 ) Il Fondo ha fornito assistenza tecnica gratuita a tutti i fornitori di servizi che non avevano la capacità tecnica di fornire file di forma precisi da utilizzare nelle applicazioni ARCis-GIS. ( 19 ) Documento n

29 (18) Secondo la descrizione del bando, l'obiettivo dei criteri di aggiudicazione utilizzati era quello di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Sono stati utilizzati quattro criteri di valutazione: i) prezzo totale (50 %); ii) velocità di realizzazione (15 %); iii) velocità di download (25 %), e iv) 2G GSM (opzionale) (10 %) ( 20 ). L'ente di Stato per il commercio ha ricevuto cinque offerte valide (e un'offerta non valida da parte di Hringiðan ehf., che non è riuscito a fornire una garanzia bancaria valida) entro il 4 settembre Le offerte valide ricevute erano le seguenti ( 21 ): Offerenti, bando ISK Durata del progetto Media Mb/s GSM Prezzo totale (kr) Mesi Velocità di download Opzionale Punti Síminn hf ,0 Sì 95 Nordisk Mobile Island ehf ,0 Sì ND Vodafone ,2 Sì 52 Vodafone ,5 Sì 49 Síminn hf ,0 Sì 39 (19) Poiché la prima offerta di Síminn ha ricevuto il punteggio più alto (95 punti) conformemente ai suddetti criteri l'ente di Stato per il commercio ha avviato i negoziati con Síminn ( 22 ). Inoltre detto ente ha richiesto la partecipazione di Síminn a varie riunioni di informazione, come prevede la procedura standard dopo l'avvio di una gara Estensione dell'area di introduzione (20) All'inizio di dicembre 2008, Póst- og fjarskiptastofnun, l'amministrazione islandese delle poste e delle telecomunicazioni («la PFS») ha ricevuto una richiesta da un fornitore di servizi, Wireless Broadband Systems («WBS»), che chiedeva di essere depennato dall'elenco dei fornitori di servizi di telecomunicazioni in Islanda. WBS aveva partecipato alla mappatura e all'analisi della copertura realizzate tramite il Fondo, e aveva informato l'ente di Stato per il commercio dei propri piani di copertura nel periodo precedente alla gara. L'abbandono del mercato da parte di WBS e il successivo ritiro dei suoi piani di copertura hanno modificato sostanzialmente l'elenco degli edifici che non usufruivano, né avrebbero usufruito in un prossimo futuro, di una copertura a banda larga a condizioni di mercato. Quando l'area di copertura programmata dal fornitore di servizi è stata ritirata dalla mappa di copertura totale cumulativa, sono comparsi altri 670 edifici «bianchi», distribuiti nel paese. Il Fondo ha ritenuto che tali edifici dovessero rientrare nel campo di applicazione della nuova politica in materia di telecomunicazioni. (21) Il Fondo ha chiesto informazioni all'ente di Stato per il commercio sulla possibilità di aumentare la portata del progetto, nell'ambito della procedura di gara in corso. Secondo le autorità islandesi, l'ente di Stato per il commercio ha risposto il 7 gennaio 2009, dichiarando che in parte l'estensione poteva rientrare nella gara e che tale estensione era conforme al quadro normativo sugli appalti pubblici. (22) Per verificare che i fornitori esistenti o nuovi non avessero intenzione di aumentare le aree di servizi includendovi alcuni dei 670 edifici «bianchi» aggiuntivi, il Fondo ha chiesto all'ente di Stato per il commercio di indire una nuova gara d'appalto relativa all'offerta di servizi per questi 670 edifici. Il 23 gennaio 2009 l'ente ha pubblicato un annuncio nel giornale Morgunblaðið, nel quale chiedeva informazioni agli operatori di mercato in merito ai ( 20 ) La fornitura dell'accesso ai servizi vocali era opzionale per i potenziali offerenti in relazione agli edifici che non ricevevano questo servizio a condizioni di mercato ed era limitata soltanto alla fornitura di servizi vocali 2G GSM. 2G si riferisce alla tecnologia mobile di seconda generazione, mentre GSM (Global System for Mobile Communications) si riferisce allo standard su cui si basa. ( 21 ) Cfr. la lettera delle autorità islandesi all'autorità, del 22 giugno 2011 (documento n ). ( 22 ) Ibid. 25

30 piani di introduzione dei servizi a banda larga in altre zone precedentemente non incluse nella gara ( 23 ). Secondo le autorità islandesi, ciò era conforme alla metodologia utilizzata in precedenza dall'ente di Stato per il commercio, in occasione della prima richiesta di informazioni sulle aree di servizi. Richiedendo informazioni mediante un annuncio, la richiesta non era rivolta esclusivamente ai fornitori di servizi che avevano già presentato un'offerta ma a tutti i fornitori di servizi. (23) L'ente di Stato per il commercio non ha ricevuto piani aggiuntivi o nuovi relativi ai servizi da fornire ai 670 edifici individuati. Di conseguenza, ha deciso di considerare questi edifici aggiuntivi come rientranti nella portata del progetto ed ha cercato di rivedere l'accordo contrattuale negoziato con Síminn allo scopo di includerli. 2.2 L'accordo tra il Fondo delle telecomunicazioni e Síminn Osservazioni generali (24) Il 25 febbraio 2009 il Fondo (l'acquirente) e Síminn (il venditore) hanno sottoscritto un accordo concernente l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda («l'accordo»). Secondo l'accordo, il venditore avrebbe dovuto realizzare una rete ad alta velocità e servizi a banda larga in aree che in precedenza non avevano accesso a tali servizi. La rete e il servizio avrebbero dovuto essere estesi a tutte le abitazioni in cui almeno una persona era registrata e risiedeva per tutto l'anno, e alle imprese che fossero operative per tutto l'anno. L'accordo riguardava in totale edifici: i edifici originariamente individuati nella documentazione di gara e gli altri 670 edifici aggiunti nel corso dei negoziati. L'accordo prevedeva che, una volta completata l'introduzione, il venditore sarebbe stato proprietario della rete Periodo contrattuale e importo del contratto (25) Ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, il periodo contrattuale andava dalla data della firma al 1 o marzo In caso di accordo di entrambe le parti, il periodo poteva essere prorogato di due anni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo, il periodo per la costruzione della rete cominciava ufficialmente il 1 o marzo 2009 e durava fino al 1 o marzo Il Fondo ha consentito l'estensione del periodo di realizzazione (18 mesi) in seguito all'aumento della portata del progetto a condizione che la realizzazione dei servizi fosse portata a termine almeno per edifici nei primi 12 mesi, conformemente all'offerta presentata da Síminn. (26) Per la realizzazione della rete e del servizio, l'acquirente avrebbe pagato in totale ISK. Il prezzo per la maggiore portata (670 nuovi edifici) è stato concordato sulla base del prezzo unitario medio offerto inizialmente da Síminn, moltiplicato per il numero dei nuovi edifici. Pertanto, il pagamento a Síminn è passato da 379 milioni di ISK a 606 milioni di ISK. L'acquirente avrebbe pagato il 70 % dell'importo totale al venditore alla firma dell'accordo, un altro 20 % una volta che la rete fosse divenuta operativa e il restante 10 % alla conclusione del periodo di prova di tre mesi ( 24 ). (27) I pagamenti sono stati indicizzati sulla base del tasso di cambio con una valuta straniera, e non secondo l'indice generale dei prezzi al consumo, diversamente da quanto originariamente previsto. Questa scelta di indicizzazione, secondo le autorità islandesi, è stata il risultato delle insolite condizioni economiche e dell'incertezza derivante dalla crisi finanziaria ( 25 ). La valuta straniera utilizzata è stata la corona danese (DKK) al valore del 3 settembre 2008 (1 DKK = 16,513 ISK). ( 23 ) Secondo le autorità islandesi la pubblicazione dell'annuncio teneva conto anche delle disposizioni della legge n. 84/2007sugli appalti pubblici, al fine di garantire parità di trattamento alle imprese nel corso di un appalto pubblico. La legge recepisce nella legislazione islandese la legge di cui all'allegato XVI, paragrafo 2, all'accordo SEE, direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del , pag. 114) («La direttiva sugli appalti» o «direttiva 2004/18/CE») integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 68/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE (GU L 245 del , pag. 22 e supplemento SEE n. 44 del , pag. 18). L'ente di Stato per il commercio pubblicizza tutti i propri progetti e le proprie gare in questa specifica sezione del giornale. ( 24 ) Cfr. l'articolo 16 dell'accordo. ( 25 ) Documento n

31 2.2.3 Requisiti tecnici (28) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della descrizione del bando, il progetto era tecnologicamente neutro e non c'erano particolari specifiche sul modo in cui costruire le reti né sulle soluzioni tecnologiche da utilizzare ( 26 ). (29) Oltre a dotare gli edifici dell'accesso a Internet ad alta velocità, gli offerenti sono stati incoraggiati a fornire servizi vocali mobili (2G GSM) ( 27 ). Questo servizio avrebbe dovuto soddisfare i criteri fissati nel piano di telecomunicazioni della PFS (i. fjarskiptaáætlun) per il periodo che comprendeva servizi vocali, possibilità di roaming e la fornitura di attrezzature all'utente a prezzi favorevoli. La fornitura di servizi mobili 2G GSM corrispondeva al 10 % dei criteri della gara. (30) La soluzione tecnica offerta da Síminn si basava su 4 tecnologie diverse: ADSL ( 28 ), UMTS ( 29 ), Wi-Fi ( 30 ) e satellite. Una volta terminata la costruzione della rete, il 55 % degli edifici era connesso mediante UMTS (wireless fisso 3G), il 41 % con ADSL e il 4 % con satellite/wi-fi Requisiti per l'accesso (31) Ai sensi dell'articolo dell'allegato I all'accordo, la rete doveva essere costruita in modo da permettere l'accesso all'ingrosso ad altri fornitori di servizi Internet («ISP»). Gli ISP avrebbero potuto acquistare, su richiesta, il servizio di base da Síminn a prezzi all'ingrosso, e avrebbero potuto fornire i servizi ai clienti finali attraverso la rete. L'accesso si sarebbe dovuto concedere con mezzi idonei (per esempio mediante l'accesso al server di accesso remoto a banda larga (Broadband Remote Access Server «BRAS»)). Tutti gli ISP avrebbero dovuto ottenere parità di condizioni in termini di servizi e accesso alla rete, a prescindere dalla loro connessione al venditore. (32) Nell'allegato II all'accordo, «Richieste di informazioni e risposte 1-22 durante il periodo della gara, elenchi delle nuove località, chiarimenti sulla documentazione di gara e verbali della presentazione dell'offerta», compaiono ulteriori chiarimenti concernenti i requisiti per l'accesso. Per quanto riguarda l'accesso all'ingrosso, si delineano le quattro opzioni seguenti ( 31 ): opzione 1: il venditore (Síminn) stabilisce una connessione xdsl per gli utenti e fornisce un servizio bitstream agli acquirenti fino al DSLAM. Gli acquirenti (gli ISP) gestiscono il collegamento dal DSLAM al centro servizi attraverso la rete ATM e/o IP. In questo modo l'acquirente ha un maggiore controllo sulla qualità del servizio che vendono, ma a condizione di un considerevole investimento; opzione 2: il venditore fornisce una connessione xdsl da una rete ATM/IP attraverso un collegamento dal DSLAM. In questo caso, l'acquirente può controllare parzialmente la qualità della trasmissione sulla rete ATM. Gli acquirenti gestiscono il proprio BRAS e possono pertanto controllare le variabili tecnologiche dell'apparecchiatura e conservare le informazioni sugli utenti; opzione 3: in questo caso il servizio bitstream è fornito all'acquirente attraverso una rete IP gestita dal venditore, che gestisce anche il DSLAM ed è responsabile della qualità del servizio. L'acquirente può negoziare per i propri clienti le diverse condizioni relative alla qualità; ( 26 ) La descrizione dei requisiti tecnici del progetto è contenuta nella descrizione del bando, indicata come allegato I all'accordo. Gli allegati formano parte dell'accordo e sono vincolanti per le parti. ( 27 ) Cfr. l'articolo dell'allegato I all'accordo e la nota 20 della presente decisione. ( 28 ) ADSL sta per Asymmetric Digital Subscriber Line. Le tecnologie Digital Subscriber Line utilizzano reti tradizionali di telefonia (fissa) in rame per trasportare i segnali digitali a banda larga. ( 29 ) UMTS sta per Universal Mobile Telecommunications System, la tecnologia mobile di terza generazione (3G) che può fornire servizi a banda larga/di dati a più alta capacità rispetto alla tecnologia mobile di seconda generazione (2G). 3G può essere utilizzata per applicazioni quali telefonia vocale mobile, SMS e servizi di accesso a Internet mobile, nonché per l'accesso fisso wireless a Internet. ( 30 ) Wi-Fi si riferisce all'uso di collegamenti radio locali per la trasmissione di comunicazioni di voci e dati a singole abitazioni o a imprese. ( 31 ) Tratto dalla versione inglese dell'analisi effettuata da PFS del mercato 12, disponibile online all'indirizzo: Market%2012%20-%20Annex%20A%20-%20Analysis%20of%20market.Public.pdf. 27

32 opzione 4: questo è un tipico esempio di rivendita dell'abbonamento Internet. La connessione Internet che il venditore vende all'acquirente è la stessa che vende ai propri clienti al dettaglio. L'acquirente non gestisce alcuna parte della rete ed è responsabile solo della vendita del servizio senza apportare alcun mutamento. Ha però la facoltà di inviare ai propri clienti un'unica fattura per tutti i servizi forniti mediante connessione ad alta velocità. (33) Secondo l'allegato II all'accordo, Síminn ha la facoltà di offrire tutte le opzioni da 1 a 4, ma è obbligato ad offrire almeno l'opzione 3 in tutti i casi in cui nel progetto viene utilizzata la tecnologia ADSL ( 32 ). Inoltre si dichiara espressamente che Síminn deve rispettare, a questo proposito, le decisioni e le norme della PFS ( 33 ). (34) Qualora nel progetto venga utilizzata la tecnologia UMTS, Síminn è obbligato soltanto a seguire l'opzione 4 ( 34 ). Tale opzione comporta, per Síminn, la fornitura dell'apparecchiatura all'utente e l'installazione in tutti i casi, a prescindere da chi sia il dettagliante. Síminn è anche obbligato a gestire i servizi alla clientela e di manutenzione. Secondo le autorità islandesi, il motivo principale di tale accordo è che per Síminn, secondo le sue dichiarazioni, è necessario avere accesso e controllo completi end to end della rete UMTS, compresa l'intera apparecchiatura dell'utente, per garantire che il livello di qualità e di servizio sia conforme alla documentazione di gara. Al contrario, il Fondo consentiva di escludere l'accesso libero in relazione alle connessioni Wi-Fi e satellitari, dal momento che sarebbe molto difficile e poco pratico realizzare tale accesso ( 35 ). (35) L'allegato 10 all'accordo contiene accordi di rivendita standardizzati (endursölusamningar) tra Síminn e i rivenditori ISP per la rivendita di servizi UMTS ad alta velocità e servizi ADSL. Per l'opzione 4, questi accordi standard prevedono sconti standard minimi basati sulla velocità, ovvero ( 36 ): UMTS 1 Mb/s = 10 % UMTS 2 Mb/s = 7,5 % UMTS >2Mb/s = 5 % (36) Per l'adsl, per quanto riguarda l'accesso di cui all'opzione 4, si applicano i seguenti sconti minimi: ADSL = 5 % ADSL = 5 % ADSL 4 000/8 000 = 7,5 % ADSL 6 000/ = 10 % Per quanto riguarda l'accesso all'ingrosso all'adsl, secondo le opzioni da 1 a 3, il rivenditore/dettagliante ISP riceverebbe uno sconto minimo del 35 % dal prezzo al dettaglio di Síminn. Secondo le autorità islandesi, questo sconto è stato determinato conformemente alla decisione della PFS n. 8/2008 del 18 aprile 2008 ( 37 ). (37) Secondo una nota del Fondo del 14 agosto 2009 ( 38 ), per quanto riguarda l'organizzazione delle opzioni di accesso previste dall'accordo, l'accesso di rivendita è disponibile soltanto per le connessioni UMTS. Tali connessioni non usufruiscono di più opzioni di accesso all'ingrosso basate sulle infrastrutture. Secondo il Fondo, i suddetti sconti dovrebbero pertanto applicarsi se un altro ISP desiderasse un accesso di rivendita alla rete di Síminn. ( 32 ) Pari al 41 % dell'intero progetto. ( 33 ) Nell'allegato II all'accordo si fa riferimento alla decisione di PFS n. 8/2008 del 18 aprile 2008, sulla designazione di imprese dotate di un significativo potere di mercato e sull'imposizione di obblighi nel mercato per l'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato 12) (cfr. anche la successiva nota 123). Inoltre, conformemente alla decisione di PFS n. 26/2007, Míla, un'impresa associata a Síminn, è stata designata come impresa dotata di un significativo potere di mercato nel mercato per l'accesso disaggregato all'ingrosso (incluso l'accesso condiviso) a reti e sottoreti su linee metalliche allo scopo di fornire servizi vocali e a banda larga. Di conseguenza Míla è soggetta a una serie di obblighi per l'accesso all'ingrosso, come l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso disaggregato alle reti locali, comprese le linee in rame e i servizi correlati. Tuttavia, anche a causa delle implicazioni economiche della fornitura di servizi a banda larga attraverso reti locali disaggregate in aree rurali remote, è improbabile che via sia una forte domanda per questo servizio di accesso all'ingrosso. ( 34 ) Pari al 55 % dell'intero progetto. ( 35 ) Pari al 4 % dell'intero progetto. ( 36 ) Si tratta di sconti sul prezzo al dettaglio di Síminn. ( 37 ) Disponibile online all'indirizzo: ( 38 ) Documento n

33 (38) Per una descrizione più dettagliata della misura si fa riferimento alla decisione dell'autorità n. 302/13/COL ( 39 ). 3 MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE (39) Nella decisione n. 302/13/COL, l'autorità ha valutato in via preliminare se l'accordo tra il Fondo delle telecomunicazioni e Síminn per l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda si potesse configurare come aiuto di Stato e, in caso affermativo, se tale aiuto di Stato potesse essere considerato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. (40) Secondo le autorità islandesi la misura non costituiva aiuto di Stato poiché non ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre tali autorità erano del parere che il contributo potesse configurarsi come il finanziamento di un servizio pubblico e che i criteri del «test Altmark» fossero soddisfatti. Nel caso in cui l'autorità ritenga che la misura costituisca un aiuto di Stato, le autorità islandesi hanno dichiarato che tale aiuto potrebbe considerarsi compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE tenendo conto degli obiettivi della misura, tra cui l'aumento dell'accesso della popolazione alla banda larga nelle zone assistite. (41) Tuttavia, l'autorità ha ritenuto in via preliminare che l'accordo tra il Fondo e Síminn si configurasse come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. La decisione n. 302/13/COL è basata sui seguenti aspetti: i) l'autorità ha osservato che il Fondo è stato istituito con un atto giuridico ed è di proprietà dello Stato islandese, dal quale riceve risorse tramite il bilancio annuale dello Stato; la misura risulta quindi finanziata da risorse statali. Dal momento che Síminn è il più grande operatore di telecomunicazioni islandese, l'eventuale aiuto incluso nell'accordo è stato concesso a un'impresa; ii) l'autorità ha inoltre rilevato che il finanziamento pubblico del progetto aveva assicurato a Síminn un vantaggio economico che, in condizioni normali, sarebbe coperto dal bilancio di questa società. Anche se una gara d'appalto tende a ridurre l'entità del sostegno finanziario necessario, non risulta chiaro se la compensazione per gli edifici aggiuntivi sia stata stabilita mediante una procedura di gara o se, di fatto, sia stata determinata dopo aver scelto l'offerta di Síminn. Di conseguenza, la valutazione preliminare dell'autorità indica che non si può escludere un vantaggio economico; iii) peraltro, poiché Síminn era il solo beneficiario dei fondi statali, l'autorità ha ritenuto, in via preliminare, che la misura fosse selettiva; iv) infine, l'autorità ha concluso che la partecipazione all'introduzione di un'infrastruttura per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica rafforza la posizione del fornitore selezionato di rete rispetto ai suoi concorrenti. In generale, i mercati dei servizi di comunicazione elettronica sono aperti al commercio e alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi in tutto lo Spazio economico europeo. Pertanto, secondo il parere preliminare dell'autorità, la misura è tale da rischiare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno del SEE. (42) L'Autorità ha rilevato che il sostegno allo sviluppo di reti a banda larga nelle zone rurali e poco servite dell'islanda sembrava rispondere a obiettivi ben definiti di interesse comune, era uno strumento appropriato per conseguire gli obiettivi fissati e offriva un incentivo agli investimenti al fornitore scelto. Tuttavia, a causa delle numerose modifiche all'accordo, l'autorità ha concluso in via preliminare che la procedura di appalto potrebbe non costituire una gara aperta e non discriminatoria conformemente agli orientamenti dell'autorità del 2013 per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga («gli orientamenti sulle reti a banda larga») ( 40 ). L'Autorità dubita inoltre che Síminn sia stata obbligata a consentire un ( 39 ) Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 302/13/COL del 10 luglio 2013 per l'avvio di un procedimento di indagine formale sul potenziale aiuto di Stato concesso a Síminn per l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda (GU C 347 del , pag. 11, e supplemento SEE n. 66 del , pag. 8). Disponibile all'indirizzo: ( 40 ) Disponibile online all'indirizzo: Application-of-state-aid-rules-in-relationto-rapid-deployment-of-broadband-networks.pdf. 29

34 accesso all'ingrosso sufficiente alle parti UMTS e ADSL della rete. L'assenza di un obbligo di accesso all'ingrosso sufficiente potrebbe conferire a Síminn vantaggi economici e concorrenziali. Di conseguenza, soppesando gli effetti positivi e negativi, la misura non sembra essere in linea con i principi di proporzionalità e di limitazione delle distorsioni della concorrenza. (43) Pertanto, a seguito della valutazione preliminare, l'autorità ha espresso dubbi sul fatto che il finanziamento dell'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda potesse considerarsi compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. 4 OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI 4.1 Presenza di aiuto di Stato (44) Come si è detto in precedenza, le autorità islandesi hanno presentato le proprie osservazioni concernenti la decisione di avvio dell'autorità con lettera del 15 ottobre 2013 ( 41 ). Le autorità islandesi non ritengono che i pagamenti erogati a Síminn in base all'accordo comportino un aiuto di Stato e sono del parere che le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE non siano soddisfatte, dal momento che le autorità hanno agito conformemente al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (Market Economy Investor Principle «MEIP»). Inoltre, le autorità islandesi ritengono che tali pagamenti possano configurarsi come il finanziamento di un servizio pubblico, che i quattro criteri cumulativi del «test Altmark» siano soddisfatti e che, pertanto, la misura non costituisca aiuto di Stato. (45) Secondo le autorità islandesi, l'aggiudicazione dell'accordo in questione non conferisce a Síminn alcun vantaggio economico superiore alle condizioni normali di mercato. A loro avviso, il ricorso a una procedura di gara pubblica conforme al quadro normativo sugli appalti pubblici è ritenuto sufficiente per presumere che l'operatore economico selezionato con la procedura non riceva alcun aiuto di Stato, in quanto tale procedura garantisce che il prezzo sia un prezzo di mercato ( 42 ). Pertanto, secondo le autorità islandesi, l'applicazione di un prezzo di mercato equo fa presumere che non sia stato concesso alcun aiuto di Stato a Síminn ( 43 ). (46) Per quanto riguarda le modifiche all'accordo con Síminn, dovute all'estensione dell'area di intervento, le autorità islandesi dichiarano che, secondo la Commissione europea, le modifiche apportate a tale contratto non comportano alcun aiuto di Stato, purché le condizioni generali non siano più favorevoli per il fornitore delle condizioni previste dal contratto originario. Inoltre, anche se si ritiene che le condizioni diventino più favorevoli in seguito alle modifiche, l'aiuto di Stato non esiste laddove l'ente appaltante agisca come avrebbe agito un appaltatore privato nel perseguimento dei propri interessi commerciali. Secondo le autorità islandesi, chiunque fosse stato interessato a partecipare alla procedura di appalto era libero di presentare un'offerta, poiché le offerte di tutte le parti interessate erano consentite e pubblicizzate. Pertanto, il fatto che alla fine Síminn, che aveva presentato l'offerta più bassa ed economicamente più vantaggiosa, sia stato scelto per realizzare il progetto, non significa necessariamente che sia stata favorita una certa impresa. (47) Inoltre, le autorità islandesi sottolineano il fatto che, in generale, un servizio a banda larga è un servizio di interesse economico generale («SIEG») ( 44 ) e segnalano di aver contattato alcuni operatori privati e di aver pubblicato un annuncio per verificare se qualche investitore operante in un'economia di mercato fosse disposto a investire nell'infrastruttura. Poiché nessuno ha manifestato interesse a fornire il servizio, le autorità islandesi hanno concluso che si trattava di aree di inefficienza del mercato che non avrebbero ottenuto connessioni Internet ad alta velocità senza l'assistenza del Fondo. Secondo le autorità islandesi, la fornitura di un'adeguata copertura a banda larga a queste aree rurali dell'islanda, nelle quali nessun altro operatore è attivo o era interessato a investire, dovrebbe essere caratterizzata come SIEG, poiché l'allacciamento alle reti a banda larga degli edifici interessati era di grande importanza sia per le aree in questione, sia per l'intera società. (48) A giudizio delle autorità islandesi, la natura e la portata del servizio sono state chiaramente definite nella procedura di gara e nel successivo accordo con Síminn (che prevedeva l'installazione di un'infrastruttura per consentire ad alcuni edifici di dotarsi di una connessione Internet ad alta velocità). Dette autorità hanno dichiarato che Síminn, nel caso specifico, con la firma dell'accordo è stato formalmente incaricato della fornitura e dell'adempimento di tale obbligo. ( 41 ) Documento n ( 42 ) Le autorità islandesi fanno riferimento, a questo riguardo, alla decisione della Commissione n. 264/2002 Partnership pubblico-privata (PPP) per la metropolitana di Londra (GU C 309 del , pag. 14), considerando 79, e decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all'aiuto di stato SA (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (GU L 220 del , pag. 20). ( 43 ) Le autorità islandesi fanno riferimento, a questo riguardo, alla decisione n. 46/2007 della Commissione Welsh Public Sector Network Scheme (GU C 157 del , pag. 2). ( 44 ) Le autorità islandesi fanno riferimento, a questo riguardo, alla decisione n. 196/2010 della Commissione Establishment of a Sustainable Infrastructure Permitting Estonia-wide Broadband Internet Connection (EstWin project) (GU C 60 del , pag. 3). 30

35 (49) Le autorità islandesi rilevano che il suddetto accordo ha stabilito i parametri della compensazione sulla base della documentazione di gara. L'accordo stabilisce chiaramente la compensazione che Síminn dovrà ricevere per lo svolgimento del servizio in maniera trasparente. La compensazione stabilita dall'accordo non è stata modificata né consente di apportare modifiche a favore di Síminn. (50) Inoltre, le autorità islandesi sottolineano che il contributo effettivo è considerevolmente inferiore al costo stimato dal Fondo e dai suoi consulenti e che l'importo che sarà erogato sarà quello strettamente necessario per portare a termine il progetto. Il fatto che il costo effettivo del progetto sia sostanzialmente inferiore al costo stimato per una soluzione di rete simile dimostra che le autorità islandesi hanno adottato misure per evitare l'eccesso di compensazione. (51) Secondo le autorità islandesi, i negoziati condotti dopo che era stato scelto Síminn si sono basati direttamente sulla procedura di gara ed hanno pertanto costituito un'estensione della procedura. I pagamenti a Síminn vengono effettuati conformemente a un piano di pagamenti predeterminato, collegato all'avanzamento del progetto, evitando così la possibilità dell'eccesso di compensazione. Ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, Síminn ha presentato una garanzia bancaria di New Kaupþing bank, del 17 febbraio 2009, che rappresenta un meccanismo di recupero, per evitare l'eccesso di compensazione ( 45 ). Inoltre, l'accordo prevede un piano di pagamenti rigoroso che dipende dall'avanzamento del progetto in base al quale i pagamenti, fino a un certo punto, sono subordinati all'effettivo consolidamento del sistema e dalla capacità di assorbimento dei clienti, come statuito dall'articolo 16 dell'accordo. Infine l'articolo 11 dell'accordo prevede una clausola sanzionatoria in base alla quale Síminn dovrà pagare una compensazione in caso di ritardi, mentre l'articolo 13 dell'accordo contiene una clausola sul mancato adempimento. (52) Infine le autorità islandesi dichiarano che, anche se a giudizio dell'autorità l'estensione della portata e della compensazione del progetto non fosse del tutto conforme al quadro normativo sugli appalti, la procedura di gara aperta e la valutazione effettuata da consulenti indipendenti dovrebbero essere considerate un adeguato parametro di riferimento per quanto riguarda la compensazione e dovrebbero costituire almeno una valida indicazione dei costi che una tipica impresa ben gestita sul mercato rilevante avrebbe sostenuto. Poiché la compensazione a Síminn era inferiore a tale parametro, l'ultimo criterio del «test Altmark» deve considerarsi soddisfatto. Le autorità islandesi inoltre desiderano ribadire che, anche con le modifiche, l'offerta di Síminn rimane di gran lunga quella economicamente più vantaggiosa. 4.2 La procedura di appalto pubblico (53) Secondo le autorità islandesi, la procedura di appalto pubblico era conforme alle norme sugli aiuti di Stato del SEE e garantiva pienamente parità di trattamento a tutti gli operatori economici del mercato. Le autorità islandesi rilevano altresì che gli adeguamenti effettuati in merito al progetto durante i negoziati con Síminn non hanno violato le norme fondamentali di uguaglianza e trasparenza, principalmente alla luce della flessibilità relativa alla portata del progetto. (54) Quando l'area di copertura programmata di WBS è stata ritirata dalla mappa di copertura totale cumulativa, sono comparsi altri 670 edifici «bianchi». Quando il Fondo ha chiesto all'ente di Stato per il commercio di indire una nuova gara d'appalto relativa all'offerta di servizi per questi 670 edifici, lo ha fatto mediante un annuncio e non contando direttamente soltanto i pochi fornitori di servizi che avevano già presentato un'offerta. Questo metodo è stato utilizzato allorché sono state richieste le prime informazioni sulle aree dei servizi. Le autorità islandesi sottolineano che le comunicazioni bilaterali con le parti che avevano presentato offerte in precedenza erano state ritenute inadeguate. (55) Le autorità islandesi dichiarano che le modifiche della portata e della compensazione dell'accordo erano necessarie per includere gli altri 670 edifici «bianchi» e la conseguente compensazione. Il prezzo degli edifici aggiuntivi era il prezzo unitario medio previsto dall'offerta di gara originaria presentata da Síminn, che era stata scelta in una procedura aperta in quanto offerta economicamente più vantaggiosa. La compensazione per includere gli edifici aggiuntivi deve pertanto essere considerata un'estensione della gara originaria, anch'essa a condizioni di mercato. Secondo le autorità islandesi, ciò dimostra la continuità della procedura piuttosto che la rinegoziazione delle condizioni essenziali dell'accordo. ( 45 ) Documento n

36 (56) Come si è notato in precedenza, la portata originaria del progetto prevedeva almeno edifici. Secondo le autorità islandesi, il fatto che l'elenco cambi continuamente durante il periodo di realizzazione del progetto è tipico di simili progetti. Come emerge dal grafico precedente, dal 2008 al 2011 l'elenco ha subito fluttuazioni continue ( 46 ). Soltanto nel 2011 si può osservare un punto di stabilizzazione nel progetto, ma anche a partire da tale data si sono verificati cambiamenti nell'elenco, che continuano a tutt'oggi. In considerazione di queste inevitabili variabili, a giudizio delle autorità islandesi l'unico modo per garantire la trasparenza a livello della remunerazione era impegnarsi a mantenere un prezzo unitario medio. (57) A giudizio del Fondo, inoltre, una nuova procedura di appalto avrebbe dato luogo a inutili problemi economici per le autorità islandesi, rendendo estremamente probabile un risultato uguale o perfino più sfavorevole, e ritardando l'introduzione di servizi a banda larga di mesi o addirittura anni. Secondo il Fondo, inoltre, la compensazione per gli edifici aggiuntivi e per l'intero progetto potrebbe essere considerata molto favorevole per le autorità islandesi, essendo uguale a quella prevista dalla gara originaria. (58) Nel settembre 2008 il Fondo ha chiesto ai propri consulenti (Mannvit hf.) una stima dei costi per gli edifici cui soltanto WBS aveva intenzione di prestare servizi. Questa stima dei costi, risalente all'8 ottobre 2008 ( 47 ), indica un potenziale prezzo d'offerta compreso tra ISK e ISK per i circa 750 «edifici WBS» (in una stima successiva sono stati individuati 670 edifici «bianchi»). Si calcola pertanto un prezzo medio per edificio che varia da ISK (sistema semplice) a ISK (sistema avanzato). (59) Alla luce delle suddette considerazioni, il prezzo medio per gli altri 670 edifici era stato concordato tra il Fondo e Síminn utilizzando il prezzo unitario medio offerto inizialmente da Síminn e moltiplicato per il numero di edifici nuovi, ossia ISK per edificio. Tenendo conto dell'indicizzazione dell'importo concordato, il prezzo unitario medio per il totale di edifici è di ISK. Le autorità islandesi ritengono che questo sia un risultato favorevole, considerando le condizioni economiche estreme di quel periodo e i costi stimati in precedenza da un consulente indipendente. (60) Secondo le autorità islandesi, Síminn ha dichiarato che, complessivamente, l'impresa non ha beneficiato di economie di scala derivanti dall'estensione della portata del progetto. Anche se in alcune zone si sono potute realizzare economie di scala, nel complesso, a causa della frequente dispersione e della situazione degli edifici «bianchi», ciò non è stato possibile. Per quasi tutta l'estensione, Síminn ha dovuto rielaborare gran parte del progetto, benché alcuni degli edifici aggiuntivi si trovassero nelle stesse aree degli edifici previsti dalla gara originaria (trasferendo trasmettitori e antenne). ( 46 ) Grafico fornito dalle autorità islandesi (documento n ). ( 47 ) Documento n

37 (61) Per quanto riguarda l'indicizzazione dei pagamenti, soprattutto alla DKK e in parte ai salari e ai prezzi al consumo, le autorità islandesi fanno riferimento alla situazione estrema prevalente nell'autunno del 2008 e alle difficoltà che l'economia islandese ha dovuto affrontare. Durante i negoziati tra Síminn e le autorità islandesi, l'ambiente economico in Islanda è mutato radicalmente. Secondo le autorità islandesi, l'indicizzazione alla DKK dell'importo previsto dall'accordo era dovuta a questi eventi eccezionali e imprevedibili, soprattutto dal momento che il progetto comportava un acquisto considerevole di apparecchiature in valuta estera. In quel periodo è risultato evidente che la fluttuazione dell'isk avrebbe determinato la nullità di tutti i prerequisiti di Síminn per sottoscrivere l'accordo. Sulla base delle informazioni presentate alle autorità islandesi da Síminn, complessivamente l'80 % dell'importo previsto dall'accordo avrebbe dovuto essere utilizzato per l'acquisto di apparecchiature in DKK ( 48 ). In considerazione di questo fatto, le autorità islandesi hanno accettato di indicizzare il prezzo al valore della corona danese del 3 settembre (62) Inoltre, secondo le autorità islandesi, era ormai evidente, una volta effettuata una sostanziale svalutazione della corona islandese, che non sarebbe stato giustificabile sottoscrivere l'accordo, a meno che non si garantisse che l'impresa non avrebbe dovuto far fronte a gravi difficoltà dovute alla caduta libera del tasso di cambio della corona islandese che era divenuta molto instabile. Evidentemente, non sarebbe ragionevole che Síminn si assumesse tutti i rischi derivanti da queste circostanze estreme e impreviste. Una parte riconosciuta del diritto contrattuale internazionale e islandese prevede che, nei casi di eventi imprevisti che alterano drasticamente l'equilibrio di un contratto, così che un onere eccessivo va a gravare su una delle parti in causa, con conseguenti «difficoltà», la parte contraente che sostiene tale onere può chiedere una modifica o la rescissione del contratto. Le autorità islandesi tuttavia sottolineano che ciò non ha comportato necessariamente che l'intero rischio incombesse su di loro, poiché Síminn ha sostenuto maggiori costi anche a causa di altri aspetti del progetto non connessi al tasso di cambio della DKK, ovverosia i costi della manodopera, del petrolio e di altri tipi di fattori produttivi. (63) A giudizio delle autorità islandesi, il loro approccio all'estensione della portata del progetto è conforme alla decisione della Commissione europea Partnership pubblico-privata (PPP) per la metropolitana di Londra ( 49 ), in cui la Commissione ha riconosciuto che era importante considerare se, con il cambio, l'offerta dell'appaltatore sarebbe rimasta l'offerta migliore. In questi casi, l'avvio di una procedura di aggiudicazione del tutto nuova comporterebbe costi spropositati. (64) Le autorità islandesi hanno pertanto deciso di apportare modifiche all'accordo, invece di avviare una nuova procedura di aggiudicazione competitiva e dichiarano di aver avuto bisogno, a riguardo, di una considerevole discrezionalità, soprattutto perché l'accordo era complesso e a lungo termine e tenendo conto della situazione economica in Islanda in quel periodo. In primo luogo, secondo le autorità islandesi, benché le circostanze fossero impreviste, le modifiche che sono state apportate sono state ritenute conformi alla gara originaria. In secondo luogo, una nuova procedura avrebbe ritardato il progetto di mesi o perfino di anni. In terzo luogo, le autorità islandesi hanno ritenuto l'offerta favorevole e tale da fornire questi servizi al costo più basso per la comunità. È stato ritenuto altamente improbabile, se non impossibile, che in una simile procedura sarebbe stata presentata un'offerta migliore, data la situazione dell'economia islandese e i risultati della gara originaria. Le autorità islandesi non hanno apportato modifiche all'accordo per favorire Síminn, ma per garantire che il progetto sarebbe stato realizzato al minor costo possibile, alla luce delle circostanze (impreviste). Infine, le autorità islandesi sottolineano che l'offerta presentata da Síminn per gli altri 670 edifici, compresi l'aumento della compensazione e l'indicizzazione alla DKK, rimaneva di gran lunga quella migliore in termini economici. 4.3 Compatibilità del presunto aiuto di Stato (65) Se l'autorità ritenesse che la misura si configuri come aiuto di Stato, a giudizio delle autorità islandesi tale aiuto potrebbe essere considerato compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, tenendo conto degli obiettivi della misura, tra cui l'aumento dell'accesso della popolazione alla banda larga nelle zone assistite. (66) Secondo le autorità islandesi, la misura ha compensato e compenserà un handicap geografico e commerciale ed è obiettivamente giustificata per far fronte alla carenza di servizi a banda larga dovuta all'insufficiente densità di abbonati potenziali ed effettivi, che impedisce, in un pura ottica di mercato, la redditività economica della ( 48 ) Secondo i calcoli e i dati forniti da Síminn, i costi delle apparecchiature acquistate in valuta estera alla fine sono stati pari all'85 % dei pagamenti ricevuti per il progetto (documento n ). ( 49 ) Decisione della Commissione nella causa n. 264/2002, Partnership pubblico-privata (PPP) per la metropolitana di Londra (GU C 309 del , pag. 14). 33

38 fornitura di servizi a banda larga. Le autorità islandesi ritengono di aver elaborato la misura in modo da ridurre al minimo il potenziale aiuto di Stato che essa comporta e la distorsione della concorrenza. (67) Le autorità islandesi osservano peraltro che l'accesso libero era a disposizione di terzi già alcuni mesi prima dell'inizio delle vendite nell'ambito del progetto. Esse dichiarano inoltre che, quando le vendite sono cominciate in ciascuna sezione, il Fondo ha informato gli abitanti che Síminn non era il dettagliante esclusivo e che tutti gli altri dettaglianti potevano vendere servizi Internet a persone che vivono/lavorano nell'area. Inoltre, secondo le autorità islandesi, Síminn offre l'accesso (roaming) di terzi ai propri servizi vocali 2G GSM, mentre né il bando di gara né l'accordo prevedono la fornitura di alcun accesso all'ingrosso a servizi vocali 3G, poiché il progetto in questione non riguarda la fornitura di servizi vocali 3G. (68) Le autorità islandesi notano altresì che a Vodafone è stato offerto l'accesso roaming 3G a condizioni di mercato da Síminn; Vodafone però, secondo Síminn, non ha raccolto l'offerta di sottoscrivere un accordo poiché attualmente ha un accordo con Nova per l'accesso roaming 3G. A giudizio delle autorità islandesi, il denunciante dichiara erroneamente che l'accordo sottoscritto tra Síminn e il Fondo era limitato all'accesso alla rivendita e non prevedeva l'accesso all'ingrosso stabilito dalla documentazione di gara. Al contrario Síminn offre accesso all'ingrosso alla propria rete ADSL a tutti i suoi concorrenti ai sensi della decisione della PFS n. 8/2008. Inoltre, le autorità islandesi sottolineano che, come risulta dalla relazione AM, vi è una fondamentale differenza tra l'accesso all'ingrosso a una rete DSL e a una rete dati 3G. Esse riferiscono anche il parere di AM, secondo cui l'opzione dell'interconnessione wireless all'ingrosso esistente in Islanda è adeguata ai fini dello specifico intervento di copertura a banda larga islandese. (69) Le autorità islandesi dichiarano inoltre che il progetto in questione e l'accordo con Síminn non avevano alcun effetto, o avevano un effetto minimo, sulla concorrenza e sugli scambi. Secondo esse, nel caso in questione non è stato presentato alcun elemento di prova che dimostri che Síminn abbia ottenuto un indebito vantaggio economico o che ciò abbia prodotto un effetto dannoso sulla struttura del mercato. (70) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità islandesi, l'andamento delle quote di mercato negli ultimi anni ha evidenziato una tendenza verso il livellamento delle tre maggiori imprese che operano nel mercato della telefonia mobile. In particolare la quota di mercato di Síminn è diminuita passando dal 62 % del 2005 al 40 % del 2011, mentre la quota di mercato di Nova è salita al 24 % del 2011 rispetto allo 0 % del La quota di mercato di Vodafone si è ridotta, passando dal 38 % del 2005 al 30 % del Questa tendenza è continuata nel 2012 e la quota di mercato di queste tre imprese si è avvicinata ancora di più, come risulta evidente dalla relazione statistica della PFS per gli anni ( 50 ). Secondo la relazione, la quota di mercato di Síminn era pari al 37,4 % alla fine del 2012, quando è stato calcolato il numero totale di abbonamenti; la quota di mercato di Vodafone era del 28,9 % e la quota di mercato di Nova era salita al 28,3 %. (71) Le autorità islandesi osservano inoltre che Síminn è, ed era in quel periodo, soggetto a una rigorosa vigilanza da parte dell'autorità islandese di concorrenza («ICA») e della PFS. Esse osservano che la società controllante di Síminn, Skipti, ha sottoscritto un accordo con ICA il 26 marzo 2013 che garantisce ai concorrenti di Síminn lo stesso accesso di Skipti al sistema di telecomunicazioni di base. Qualsiasi indicazione di distorsione della concorrenza darebbe luogo a un'indagine formale da parte delle suddette autorità. Tale distorsione potrebbe comportare sanzioni per Síminn. Secondo le autorità islandesi non vi sono indagini in corso da parte dell'ica o della PFS sul progetto in questione. (72) Le autorità islandesi osservano inoltre che il progetto ha esteso il mercato per tutti gli operatori. Ai concorrenti di Síminn è stato offerto l'accesso all'ingrosso alla rete a condizioni paritarie. Pertanto, tutti gli operatori interessati, dal momento in cui il servizio è stato disponibile, hanno potuto offrire servizi ai clienti finali alle stesse condizioni e, secondo le informazioni fornite da Síminn, alcuni concorrenti dispongono dell'accesso all'ingrosso per fornire il servizio ADSL o UMTS al dettaglio. Secondo le autorità islandesi, inoltre, vi sarebbero errori nella decisione di avvio per quanto riguarda le richieste del denunciante, Vodafone, di accesso all'ingrosso e il presunto rifiuto opposto da Síminn alla concessione di tale accesso. Secondo le autorità islandesi, l'accesso richiesto ai trasmettitori 3G di Síminn, il cosiddetto accesso roaming, non fa parte del progetto in questione. Síminn era disposta a concedere a Vodafone l'accesso ai trasmettitori 3G ma ha negato che tale accesso facesse parte del progetto. ( 50 ) Cfr.: 34

39 (73) Infine le autorità islandesi sottolineano che gli ambiziosi obiettivi del progetto prevedevano di introdurre la banda larga in specifiche aree rurali dell'islanda. Quest'obiettivo è stato raggiunto. L'Islanda fa parte di quel gruppo ristretto di nazioni che può affermare con sicurezza che tutte le proprie residenze permanenti hanno accesso ai servizi a banda larga. Secondo le autorità islandesi si deve tener conto del fatto che il progetto ha interessato ben edifici, distribuiti su un'ampia area rurale in Islanda; tale progetto era stato avviato pochi mesi dopo l'inizio della più grave crisi economica della storia islandese. Le autorità islandesi sono pienamente consapevoli dei propri obblighi, previsti dalle norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE, e della prassi relativa al processo decisionale in questo settore (successivamente entrati a far parte degli orientamenti sulle reti a banda larga) e hanno cercato di adempierli in ogni fase del progetto. (74) Nel complesso, le autorità islandesi concludono che l'effetto complessivo della misura dev'essere ritenuto positivo. Secondo loro la misura è chiaramente conforme agli obiettivi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, giacché favorisce lo sviluppo di alcune attività economiche (servizi a banda larga al dettaglio e all'ingrosso) nelle aree remote e rurali dell'islanda. (75) Alla luce di quanto precede, le autorità islandesi dichiarano che il potenziale aiuto che la misura comporta è compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. 5 OSSERVAZIONI DI SÍMINN 5.1 Presenza di aiuto di Stato (76) Síminn ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio, nonché altri documenti, con lettera del 20 dicembre 2013 ( 51 ). Síminn ritiene che il finanziamento dell'introduzione dei servizi a banda larga in questione non abbia comportato aiuti di Stato. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, una misura deve soddisfare alcune condizioni perché vengano ravvisati elementi di aiuto di Stato. Síminn non ritiene che tutte queste condizioni siano soddisfatte, soprattutto alla luce della mancanza di un vantaggio economico per Síminn. (77) Síminn osserva che nella sentenza Altmark la Corte di giustizia dell'unione europea ha chiarito le condizioni alle quali la compensazione per servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato in virtù dell'assenza di qualsiasi vantaggio ( 52 ). Síminn ha dichiarato che la misura in questione comporta il finanziamento di un pubblico servizio e che i quattro criteri cumulativi del test Altmark sono soddisfatti. (78) Secondo Síminn, l'accordo in questione non ha conferito all'impresa alcun vantaggio economico che andasse al di là delle condizioni normali di mercato. Il ricorso a gare pubbliche competitive, trasparenti e non discriminatorie è stato ritenuto sufficiente per presumere non sia stato erogato alcun aiuto di Stato all'operatore economico selezionato nel corso della procedura, giacché è stato garantito un prezzo di mercato ( 53 ). La procedura di gara fissava quattro criteri di valutazione oggettivi. L'offerta valida che avesse ricevuto più punti avrebbe vinto la gara. Chiunque fosse interessato a partecipare alla procedura di appalto era libero di presentare un'offerta. La gara era tecnologicamente neutra, ossia aperta a tutte le soluzioni tecniche, per non favorire nessun operatore sul mercato. Síminn ha ricevuto il maggior numero di punti e ha vinto la gara. Pertanto, i criteri del processo di selezione competitivo e la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono stati soddisfatti. L'offerta di Síminn tra l'altro era quella che consentiva di fornire i servizi in questione al costo più basso per la comunità. (79) Secondo Síminn, le modifiche della portata e della compensazione dell'accordo erano necessarie per includere gli altri 670 edifici «bianchi» e la conseguente compensazione. La compensazione per includere gli edifici aggiuntivi è stata pari al prezzo unitario medio previsto dall'offerta di gara originaria presentata da Síminn, e deve pertanto essere considerata un'estensione della gara originaria, sempre a condizioni di mercato. Di conseguenza, Síminn sottolinea che essa non ha comportato aiuti di Stato dal momento che le condizioni generali non erano più ( 51 ) Documenti n , , , e ( 52 ) Sentenza Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, EU:C:2003:415. ( 53 ) Decisione della Commissione nella causa n. 264/2002, Partnership pubblico-privata (PPP) per la metropolitana di Londra (GU C 309 del , pag. 14), considerando

40 favorevoli a Síminn di quanto fossero le condizioni della gara originaria ( 54 ). Inoltre, secondo Síminn, il fatto che l'impresa che aveva presentato l'offerta più bassa ed economicamente più vantaggiosa sia stata scelta per realizzare il progetto non equivale automaticamente a favorire una certa impresa. (80) Secondo Síminn, il costo unitario medio effettivo per Síminn (costo per edificio) è pari a [ ] (*) ISK, mentre il prezzo unitario medio ricevuto da Síminn è di ISK. Come risulta dalla decisione di avvio, il prezzo pagato a Síminn dopo l'estensione della portata era ancora notevolmente inferiore al prezzo offerto da altri partecipanti e al prezzo stimato preventivamente dai consulenti del Fondo ( 55 ). Fino a oggi Síminn ha ricevuto ISK, comprensivi della compensazione per gli altri 670 edifici e dell'indicizzazione al valore della DKK. Vodafone ha presentato la seconda offerta più bassa valida, pari a ISK, ovverosia più del doppio della compensazione ricevuta da Síminn, anche comprendendo gli edifici aggiuntivi e l'indicizzazione alla DKK. (81) Síminn ha dichiarato che l'impresa non ha beneficiato di economie di scala derivanti dall'estensione della portata del progetto. Anche se in alcune zone si sono potute realizzare economie di scala, nel complesso, a causa della frequente dispersione e della situazione degli edifici «bianchi», ciò non è stato possibile. Per quasi tutta l'estensione Síminn ha dovuto rielaborare gran parte del progetto, benché alcuni degli edifici aggiuntivi si trovassero nelle stesse aree degli edifici previsti dalla gara originaria (trasferendo trasmettitori e antenne). Pertanto, secondo Síminn, l'impresa non ha ottenuto un reale vantaggio finanziario tale da conferirle una posizione più favorevole di quella dei suoi concorrenti ( 56 ). (82) Inoltre, secondo Síminn, il fatto che il costo effettivo del progetto sia inferiore al costo stimato e la compensazione sia trasparente e basata sui costi, dimostra che le autorità islandesi hanno previsto un meccanismo per evitare l'eccesso di compensazione. (83) In considerazione delle argomentazioni summenzionate e di quelle presentate dalle autorità islandesi, Síminn ritiene che la misura non contempli aiuti di Stato. 5.2 Compatibilità del presunto aiuto di Stato (84) Se l'autorità dovesse ritenere che il progetto debba essere classificato come aiuto di Stato, Síminn sostiene che le misure debbano configurarsi come aiuto di Stato compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. (85) A giudizio di Síminn, il progetto è stato elaborato in modo da limitare la distorsione della concorrenza, tra l'altro garantendo l'accesso all'ingrosso a qualsiasi terzo. L'accesso all'ingrosso consente ai fornitori terzi di servizi di competere attivamente sul mercato, rafforzando così le possibilità di scelta e la concorrenza nelle aree interessate dalla misura ed evitando nel contempo la creazione di monopoli di servizi regionali. La rete a banda larga è stata progettata per essere neutra, aperta e accessibile a tutti gli operatori interessati all'accesso all'ingrosso a condizioni paritarie. (86) Secondo Síminn, l'accordo prevede il chiaro obbligo di garantire ai suoi concorrenti l'accesso all'infrastruttura: di conseguenza, l'accesso all'ingrosso è stato fornito fin dall'inizio del progetto ( 57 ). A giudizio di Síminn, è stato deciso di utilizzare il modello di accesso ADSL, definito «accesso bitstream nelle reti fisse», per l'accesso all'ingrosso ADSL nonché come riferimento per un modello di accesso 3G, poiché allora non c'era un modello di riferimento noto per 3G. Síminn fa notare che per quanto riguarda l'accesso ADSL sono stati seguiti gli orientamenti della PFS. Per spiegare ulteriormente le questioni tecniche concernenti l'accesso all'ingrosso, Síminn ( 54 ) Ibid, considerando 120 e 125. (*) L'informazione in parentesi quadre è coperta dall'obbligo di segreto professionale. ( 55 ) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità islandesi (documento n ), i consulenti del Fondo hanno stimato il potenziale prezzo d'offerta compreso tra ISK e ISK per circa 750 edifici aggiuntivi (in una stima successiva sono stati individuati 670 edifici «bianchi»). Si calcola pertanto un prezzo medio per edificio che varia da ISK (sistema semplice) a ISK (sistema avanzato). ( 56 ) Sentenza Commissione europea/deutsche Post AG, C-399/08 P, EU:C:2010:481, punto 41. ( 57 ) Fin dall'inizio del progetto, Síminn ha pubblicato un'offerta per l'accesso all'ingrosso UMTS sul suo sito Internet. Tra l'altro la società di telecomunicazioni Tal ha sottoscritto un accordo di questo tipo con Síminn. Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo: 36

41 ha presentato la summenzionata relazione AM ( 58 ), secondo la quale vi è una fondamentale differenza tra l'accesso all'ingrosso a una rete DSL e a una rete dati 3G. Inoltre, sempre secondo la relazione AM, l'opzione dell'interconnessione wireless all'ingrosso esistente in Islanda è adeguata ai fini dello specifico intervento di copertura a banda larga islandese. La relazione AM inoltre ricorda che la stessa soluzione tecnica è stata utilizzata per l'accesso all'ingrosso 3G in un progetto a banda larga irlandese simile e coevo, approvato dalla Commissione europea ( 59 ). (87) Secondo Síminn, il denunciante ha dichiarato, falsamente, di avere richiesto ripetutamente e senza successo l'accesso all'ingrosso alla rete, e che questo avrebbe conferito a Síminn un notevole vantaggio derivante dal fatto di poter agire per primo. Síminn sottolinea che Vodafone ha richiesto l'accesso roaming soltanto ai trasmettitori 3G di Síminn per fornire comunicazioni mobili 3G, che non hanno alcun rapporto con il progetto in questione. Síminn ha dichiarato di aver offerto a Vodafone l'accesso roaming 3G a condizioni di mercato, ma che questi non ha voluto sottoscrivere un accordo. Vodafone invece, secondo Síminn, non ha richiesto l'accesso all'ingrosso o l'accesso di rivendita ai servizi Internet ad alta velocità, tramite UMTS, ADSL e satellite, per le aree interessate al progetto. (88) Síminn ha dichiarato che il progetto non ha avuto alcun effetto, o ha avuto un effetto minimo, sulla concorrenza e sugli scambi. Secondo Síminn, nel caso in questione non è stato presentato alcun elemento di prova che dimostri che l'impresa abbia ottenuto un indebito vantaggio economico o che l'accordo abbia prodotto un effetto dannoso sulla struttura del mercato. (89) Síminn osserva che il progetto riguarda soltanto le imprese e i privati che vivono nelle aree interessate. Gli edifici sono ubicati in diverse zone del paese e non devono essere considerati un mercato speciale, ma fanno parte del mercato generale islandese dei servizi a banda larga. In Islanda si contano oltre connessioni Internet ad alta velocità. Il progetto riguarda l'introduzione dei servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda per un totale di edifici. Di questi edifici, hanno un abbonamento al servizio a banda larga di cui 559 usufruiscono della banda larga tramite UMTS. Il progetto perciò interessa soltanto lo 0,96 % del mercato in questione, mentre i 559 edifici connessi tramite UMTS costituiscono soltanto lo 0,51 %. (90) Síminn osserva inoltre che in quel periodo era, ed è ancora, soggetto a una rigorosa vigilanza da parte dell'ica e della PFS. Síminn, la società controllante di Síminn (Skipti) e Míla, un'altra controllata di Skipti, hanno raggiunto un accordo con ICA l'8 marzo 2013, seguito da una decisione dell'ica n. 6/2013 pubblicata il 26 marzo 2013, che garantisce che i concorrenti di Síminn e Míla godano dello stesso accesso alle principali reti fisse di telecomunicazioni delle controllate di Skipti. Qualsiasi indicazione di distorsione della concorrenza da parte di Síminn darebbe luogo pertanto a un'indagine formale per conto delle autorità summenzionate. (91) Alla luce delle suddette considerazioni, Síminn conclude che l'effetto generale della misura dev'essere ritenuto positivo. La misura è chiaramente conforme agli obiettivi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, giacché favorisce lo sviluppo di alcune attività economiche (servizi a banda larga al dettaglio e all'ingrosso) nelle aree remote e rurali dell'islanda. Síminn ritiene che il progetto sia stato elaborato in modo da ridurre al minimo il potenziale aiuto di Stato che esso comporta e la distorsione della concorrenza. Di conseguenza, se l'autorità ritenesse che la misura comprende aiuti di Stato, a giudizio di Síminn il potenziale aiuto che essa comporta sarebbe compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. 6 OSSERVAZIONI DEL DENUNCIANTE (VODAFONE) (92) Con lettera del 23 dicembre 2013, l'autorità ha ricevuto osservazioni e altri documenti da Vodafone ( 60 ). Secondo il denunciante, mediante l'accordo sottoscritto tra le due parti il Fondo aveva concesso a Síminn un aiuto di Stato illegale. Il denunciante dichiara che la procedura di gara era viziata poiché modifiche importanti, estremamente favorevoli all'impresa, sono state introdotte nell'accordo definitivo tra Síminn e il Fondo su iniziativa di Síminn. ( 58 ) Documento n ( 59 ) Cfr. la decisione della Commissione n. 475/2007, Ireland National Broadband Scheme (NBS) (GU C 18 del , pag. 1). ( 60 ) Documento n

42 (93) Secondo il denunciante, in questo caso non è possibile escludere l'aiuto di Stato sostenendo che l'offerta di Síminn era notevolmente inferiore a quelle presentate dalle altre parti. In primo luogo è evidente che gli altri offerenti non hanno avuto l'opportunità di presentare nuove offerte dopo la revisione del progetto. In secondo luogo, a causa del sensibile aumento dei pagamenti conseguente alle modifiche effettuate, non si può escludere che le imprese concorrenti avrebbero potuto presentare offerte inferiori per il progetto modificato. (94) Il denunciante dichiara che l'accesso imposto dall'accordo definitivo era limitato all'accesso alla rivendita e non prevedeva l'accesso all'ingrosso originariamente stabilito dalla documentazione di gara ( 61 ). Il denunciante dichiara di aver richiesto ripetutamente e senza successo l'accesso all'ingrosso alla rete ( 62 ). Inoltre, il denunciante osserva che le risposte concernenti il requisito di accesso ricevute dal Fondo erano inadeguate. Secondo il denunciante, ciò ha comportato un'inaccettabile distorsione della concorrenza e ha conferito a Síminn un notevole vantaggio derivante dal fatto di avere potuto agire per primo sul mercato rilevante. (95) A giudizio del denunciante, niente impedisce a Síminn di offrire l'accesso roaming alla rete UMTS. Ci sono tre opzioni generali per offrire l'accesso all'ingrosso basato su GSM e sui successivi standard di rete UMTS/3G, ossia accesso al dettaglio, accesso roaming all'ingrosso e accesso virtuale alla rete. (96) Il denunciante osserva che Síminn non ha spiegato perché il servizio sarebbe a rischio se l'impresa fornisse l'accesso roaming alle sue reti UMTS/3G. Secondo il denunciante, Síminn non produce la propria apparecchiatura terminale, che è prodotta da vari fabbricanti in tutto il mondo e può essere utilizzata e acquistata da tutti gli attori sul mercato. Per quanto riguarda la qualità del servizio, non importa se questa includa una SIM di Síminn o di Vodafone o di qualsiasi altra società di telecomunicazioni. Secondo il denunciante la qualità è la stessa. (97) Vodafone dichiara di aver presentato numerose richieste a Síminn per avere l'accesso alla rete UMTS finanziata dal Fondo delle telecomunicazioni. Soltanto nel settembre 2010 Síminn, dopo numerose riunioni e lettere formali, ha offerto a Vodafone l'accesso roaming alla rete UMTS. Tuttavia l'accesso era offerto a condizioni tali che per Vodafone sarebbe stato più vantaggioso costruire la propria rete nell'area coperta dal programma. L'offerta prevedeva che Vodafone pagasse una quota annuale di ISK per ciascuno dei trasmettitori a cui chiedeva accesso. (98) Inoltre, secondo il denunciante non è chiaro se le località aggiuntive produrrebbero un sensibile aumento dei costi di manodopera. È pertanto possibile che la giustificazione per il pagamento maggiorato non si basi esclusivamente sull'aumento delle località. Da questo punto di vista si deve anche considerare che le modifiche apportate all'accordo sancivano un periodo di introduzione più lungo, cioè da 12 a 18 mesi. Le modifiche del periodo di introduzione comporterebbero l'opportunità di razionalizzare l'uso del personale nell'ambito del progetto; questo, secondo il denunciante, diminuirebbe i costi della manodopera. Inoltre, il denunciante dichiara che le modifiche apportate alle disposizioni che prevedono sanzioni sembrano ridurre degli oneri solitamente sostenuti da un'impresa. (99) Il denunciante osserva inoltre che l'articolo 12 della documentazione di gara prevedeva la presentazione di una garanzia bancaria per richieste di risarcimento senza prova della colpa. L'articolo 13 dell'accordo, tuttavia, non prevede garanzie di questo tipo, ma fa soltanto riferimento alla responsabilità di Síminn secondo le norme generali in materia di illeciti civili. Questa modifica sembra favorire la riduzione degli oneri solitamente sostenuti da un'impresa. Pertanto, è necessario valutare i vantaggi derivanti dalla rinuncia a una garanzia bancaria, ossia il costo della fornitura di tale garanzia nell'autunno del (100) Il denunciante sottolinea che l'accordo ha comportato una distorsione della concorrenza nel mercato significativa, continua e tuttora in corso. A suo avviso, la misura non riguarda soltanto la concorrenza nelle aree rurali islandesi, ma ha effetto sull'intero mercato giacché uno dei criteri utilizzati dai clienti al momento di scegliere una ( 61 ) Come descritto in precedenza al considerando 32, inizialmente la documentazione di gara ha delineato una serie di possibili opzioni di accesso in cui l'infrastruttura ADSL (cfr. la nota 28 per una definizione di questa tecnologia) è utilizzata per fornire i servizi a banda larga in questione. Queste variavano da opzioni più basate sulla rivendita (in cui il richiedente l'accesso fa notevole affidamento sull'infrastruttura/i sistemi dell'operatore ospitante) a opzioni più basate sull'infrastruttura (in cui il richiedente l'accesso fa affidamento, in misura diversa, sui propri sistemi/sulla propria infrastruttura), senza però prevedere obblighi chiari relativi a tali opzioni di accesso, che saranno discusse ulteriormente più avanti. Nel caso dei servizi forniti mediante UMTS (cfr. nota 29 per una definizione di questa tecnologia), la documentazione di gara proponeva soltanto un'opzione di accesso basata sulla rivendita. ( 62 ) L'Autorità ha ricevuto affermazioni analoghe da una delle parti interessate, che dichiara altresì di aver cercato, senza successo, di ottenere accesso all'ingresso alla rete di Síminn (documento n ). 38

43 società di telecomunicazioni è la diffusione della rete e del servizio. A questo proposito è opportuno osservare che Síminn ha pubblicizzato la società come quella che dispone delle connessioni di rete più diffuse in Islanda. (101) Alla luce delle suddette considerazioni, il denunciante dichiara che tutte le condizioni in base alle quali la misura comporta un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, sono soddisfatte. Inoltre il denunciante dichiara che la misura del presunto aiuto non è ammessa a nessuna delle esenzioni pertinenti e deve pertanto essere considerata incompatibile con l'accordo SEE. 7 OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE 7.1 Hringiðan ehf. (102) Hringiðan ha commentato la decisione di avvio con lettera del 18 luglio 2013 ( 63 ). Nelle sue osservazioni Hringiðan sottolinea le modifiche apportate nell'accordo tra Síminn e il Fondo rispetto alla documentazione di gara pubblicata dall'ente di Stato per il commercio nel febbraio Per esempio Hringiðan osserva che nella documentazione di gara l'accesso veloce è stato definito pari a 2 Mb/s o superiore, ma nell'accordo non vi era una definizione di ciò che costituisce un accesso ad alta velocità. Hringiðan cita inoltre altre modifiche apportate all'accordo, come l'estensione del periodo di sviluppo, l'aumento dell'area di introduzione, l'aumento del pagamento e l'indicizzazione dei pagamenti alla valuta invece che all'indice dei prezzi al consumo. (103) Inoltre, Hringiðan dichiara che Síminn non è stato obbligato a fornire una garanzia bancaria per le richieste di risarcimento, benché l'articolo 12 della documentazione di gara prevedesse un chiaro obbligo ( 64 ) in tal senso. Secondo Hringiðan, in seguito alla crisi economica abbattutasi sull'islanda, nessuna banca era in grado di fornire a società private garanzie bancarie tali da soddisfare i criteri della gara imposti dall'ente di Stato per il commercio. Di conseguenza, secondo Hringiðan, Síminn non è stato in grado di fornire una garanzia bancaria vincolante nel corso della procedura di gara e la garanzia fornita non era perciò vincolante per la banca che l'aveva emessa. (104) Secondo Hringiðan, poiché le modifiche summenzionate sarebbero tutte favorevoli a Síminn l'accordo costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. 7.2 Nova ehf. (105) Nova ha presentato osservazioni all'autorità con lettera del 18 dicembre 2013 ( 65 ). Secondo Nova la misura in questione non supera il test degli effetti positivi e negativi poiché manca un obbligo chiaro ed efficace in relazione all'accesso all'ingrosso, con criteri chiaramente definiti di fissazione dei prezzi. Secondo Nova ciò conferisce a Síminn un vantaggio sproporzionato che provoca distorsioni della concorrenza. (106) Nova sottolinea che il fatto di rendere obbligatorio l'effettivo accesso all'ingrosso dei terzi a un'infrastruttura a banda larga sovvenzionata costituisce una componente necessaria di qualsiasi misura di Stato che finanzi la costruzione di una nuova infrastruttura a banda larga. Per evitare la distorsione della concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni in cui sono presenti aiuti di Stato, agli operatori terzi si deve concedere un effettivo accesso all'ingrosso in modo tecnologicamente neutro e ragionevolmente adeguato alle loro esigenze di accesso. (107) A giudizio di Nova, le condizioni dell'accordo sono state alterate rispetto alla documentazione di gara e Síminn è stato obbligato a fornire soltanto un accesso all'ingrosso limitato alla rete ADSL, mentre l'accesso imposto per la rete UMTS/3G era limitato all'accesso di rivendita. A giudizio di Nova, né le autorità islandesi né Síminn hanno spiegato perché per Síminn sia tecnicamente necessario avere accesso e controllo completi della rete UMTS per garantire i livelli di qualità e di servizio prescritti, fornendo quindi soltanto l'accesso di rivendita. ( 63 ) Documento n ( 64 ) Secondo Hringiðan uno dei motivi principali per cui l'ente di Stato per il commercio ha rifiutato la sua offerta sta nella mancanza di una garanzia bancaria sufficiente. ( 65 ) Documento n

44 (108) Secondo Nova, l'assenza di un chiaro obbligo di fornitura di accesso all'ingrosso conferisce a Síminn un vantaggio concorrenziale in relazione alla parte della rete 3G costruita conformemente all'accordo. Essa conferisce inoltre a Síminn un vantaggio competitivo nell'intero mercato al dettaglio a causa dell'aumento della copertura generale delle reti mobili di Síminn. In tal modo Síminn potrà sviluppare una clientela di utenti finali e aumentare le quote di mercato senza una vera concorrenza di operatori terzi. Inoltre, anche se dovesse ottenere l'accesso di rivendita alla rete UMTS/3G, Nova non sarebbe in grado di differenziare i propri servizi al dettaglio in termini di prezzi o servizi rispetto a quanto fornito da Síminn. (109) Nova dichiara di aver richiesto ripetutamente e senza successo l'accesso all'ingrosso alla rete 3G di Síminn. Secondo Nova, pertanto, Síminn non ha mai avuto intenzione di fornire a Nova un ragionevole accesso alla rete. (110) Nova inoltre osserva che nei suoi colloqui con Síminn non è mai emerso alcun elemento che facesse pensare che l'accesso all'ingrosso alla rete sarebbe stato difficile o impossibile dal punto di vista tecnico. Secondo Nova, questo sembra indicare che quanto affermato in precedenza in merito al fatto che per garantire il livello di qualità e di servizio prescritto Síminn avrebbe dovuto avere l'accesso e il controllo tecnico completi della rete UMTS non è giustificabile. (111) Alla luce delle summenzionate considerazioni, Nova dichiara che a Síminn è stato conferito un indebito vantaggio che falsa la concorrenza ed è contrario all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. 8 RISPOSTE DELLE AUTORITÀ ISLANDESI ALLE OSSERVAZIONI DEL DENUNCIANTE E DELLE ALTRE PARTI INTERESSATE 8.1 Risposta alle osservazioni ricevute dal denunciante (Vodafone) (112) Le autorità islandesi hanno presentato le proprie osservazioni, in risposta alle osservazioni mosse dal denunciante e dalle parti interessate, con lettera del 28 febbraio 2014 ( 66 ). Le autorità islandesi ritengono altamente improbabile che l'estensione della portata avrebbe indotto Vodafone, o altre imprese concorrenti, a presentare un'offerta più bassa. Come risulta al precedente considerando 18, Vodafone ha presentato due offerte per connettere i edifici originariamente individuati nella documentazione di gara. La prima offerta di Vodafone ammontava a circa 2,2 miliardi di ISK e la seconda offerta ammontava a circa 1,8 miliardi di ISK. L'offerta originaria di Síminn ammontava invece a 379 milioni di ISK, con un conseguente prezzo rettificato di circa 606 milioni di ISK per la portata definitiva di siti, ossia includendo i 670 edifici aggiuntivi. Secondo le autorità islandesi è stato ragionevole ipotizzare che un'offerta rettificata di Vodafone sarebbe stata sostanzialmente più alta dell'offerta originaria, dato l'aumento dell'estensione del progetto e del costo per le apparecchiature. (113) Secondo le autorità islandesi, l'affermazione dei denuncianti secondo cui le località aggiuntive non comporterebbero necessariamente un aumento accessorio dei costi è infondata. Síminn ha confermato alle autorità islandesi che le località aggiuntive hanno effettivamente comportato l'aumento dei costi del progetto. L'aumento dei costi è dovuto al fatto che le località aggiuntive erano geograficamente diverse dalle località originarie e distribuite su ampie zone dell'islanda. (114) Le autorità islandesi ribadiscono che l'obiettivo che il progetto in questione si proponeva di raggiungere non era di fornire servizi di dati mobili o servizi vocali mobili, per esempio i servizi «roaming 3G», dei quali nel progetto non era mai stata considerata l'introduzione. Di conseguenza, la documentazione di gara non richiedeva alcuna forma di accesso roaming come parte della soluzione fornita. L'accordo con Síminn non ha modificato in alcuna forma e in alcun modo tale situazione. I problemi tecnici associati all'offerta dell'accesso roaming sono perciò irrilevanti ai fini di questo specifico progetto, giacché l'accesso roaming mobile non ha mai fatto parte del progetto. Le autorità islandesi sottolineano che il «criterio esplicito dell'accesso all'ingrosso previsto dal bando» non è stato eliminato e si riflette nell'accordo con Síminn. Tuttavia si utilizzano metodi diversi per realizzare ( 66 ) Documento n

45 l'accesso all'ingrosso a seconda della tecnologia utilizzata nel progetto, ossia ADSL o UMTS/3G. Le autorità islandesi pertanto del parere che l'intera questione dell'accesso all'ingrosso si basi sul malinteso di fondo secondo cui l'accesso roaming avrebbe fatto parte del progetto. (115) Per quanto riguarda la metodologia relativa al prezzo unitario medio, le autorità islandesi osservano che è basata sul capitolo della documentazione di gara, dal titolo «Nuove connessioni e obbligo di connessione». Tale capitolo sancisce specificamente l'utilizzo di un metodo del prezzo medio al momento di valutare il costo dei nuovi siti aggiunti al progetto. Secondo le autorità islandesi, tale approccio è conforme anche alla prassi riconosciuta del diritto contrattuale islandese. (116) Infine, secondo le autorità islandesi, il 17 febbraio 2009, il Fondo ha ricevuto una garanzia bancaria del tutto valida da New Kaupþing bank (attuale Arion bank hf.), che è inclusa nell'accordo definitivo come allegato. 8.2 Risposta alle osservazioni ricevute da Hringiðan ehf. (117) Le autorità islandesi respingono sia le argomentazioni avanzate da Hringiðan concernenti l'esistenza dell'aiuto di Stato sia le argomentazioni relative al fatto che il presunto aiuto di Stato sarebbe incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. Le autorità islandesi hanno individuato anche numerosi errori materiali nelle osservazioni presentate da Hringiðan e ritengono necessario rispondere. (118) Per quanto riguarda le garanzie bancarie, le autorità islandesi sono del parere che la dichiarazione fornita alle autorità islandesi da Glitnir bank per conto di Hringiðan non fosse sufficiente, giacché si limitava ad affermare che Glitnir bank era pronta a considerare l'opportunità di fornire una garanzia, mentre l'aggiudicatario Síminn è stato in grado di ottenere una garanzia valida da New Kaupþing bank. Nella garanzia fornita da Síminn, New Kaupþing Bank dichiarava di essere disposta a fornire una garanzia bancaria per il progetto. Le autorità islandesi osservano inoltre che il documento fornito da Hringiðan è stato presentato molto tempo dopo la scadenza del termine prorogato. (119) Le autorità islandesi sottolineano il fatto che l'offerta di gara presentata da Hringiðan per la portata originale di edifici era considerevolmente superiore all'offerta di gara selezionata: ISK rispetto all'offerta presentata da Síminn che era di ISK. Inoltre, le autorità islandesi rilevano che l'importo definitivo concordato tra le autorità islandesi e Síminn dopo l'estensione della portata del progetto risulta ancora inferiore all'offerta presentata da Hringiðan. 8.3 Risposta alle osservazioni ricevute da Nova ehf. (120) A giudizio delle autorità islandesi, l'accordo mostra chiaramente lo sconto minimo percentuale all'ingrosso che Síminn può offrire ad altri fornitori di servizi. Síminn tuttavia è libero di negoziare tassi di sconto maggiori. Le autorità islandesi ribadiscono che l'accesso roaming alla parte UMTS/3G della rete non fa parte del progetto e di conseguenza l'accesso all'ingrosso al progetto non include l'accesso roaming. I risultati dei precedenti negoziati tra Síminn e Nova sull'accesso roaming pertanto non rientrano nella portata del progetto. (121) Inoltre, le autorità islandesi sono in forte disaccordo con la dichiarazione di Nova secondo la quale le risposte del Fondo del 23 luglio 2009 sarebbero inadeguate, limitandosi ed elusive rispetto alle questioni fondamentali. Secondo le autorità islandesi, la risposta del Fondo è chiara in merito alla questione del roaming mobile 3G, che risulta essere la principale questione oggetto della denuncia e alle successive reazioni degli operatori del mercato. Nella risposta si legge: «Il presente contratto non copre servizi vocali mobili 3G né i servizi a banda larga mobili per gli edifici individuati o l'area circostante. Il servizio oggetto del contratto in realtà è fornito da una porta del router situato all'interno di abitazioni o luoghi di lavoro. Altri servizi che sono o potrebbero essere offerti dai trasmettitori 3G dei venditori non rientrano nel campo di applicazione del contratto». 41

46 II. VALUTAZIONE 1 PRESENZA DI AIUTO DI STATO (122) Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE: «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». (123) Di conseguenza, una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se le seguenti condizioni sono cumulativamente soddisfatte: la misura: i) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) concede un vantaggio economico selettivo al beneficiario; iii) può incidere sugli scambi fra Parti contraenti e falsare la concorrenza. (124) Nei capitoli seguenti il finanziamento statale del summenzionato progetto sarà valutato rispetto a tali criteri Presenza di risorse statali (125) Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, costituisce aiuto di Stato una misura concessa dallo Stato o mediante risorse statali. (126) Di conseguenza lo Stato, ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, comprende tutti gli organi dell'amministrazione statale, dal governo centrale alla municipalità o al livello amministrativo più basso, così come imprese ed enti pubblici ( 67 ). (127) Il Fondo, come descritto in precedenza, è stato istituito per legge ed è di proprietà dello Stato islandese, dal quale riceve risorse tramite il bilancio annuale dello Stato. Pertanto, il primo criterio dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, è soddisfatto Impresa (128) La misura, per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, deve conferire un vantaggio a un'impresa. Le imprese sono entità che esercitano un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e dalle loro modalità di finanziamento ( 68 ). Le attività economiche sono attività che consistono nell'offrire beni o servizi su un mercato ( 69 ). (129) Síminn è il più grande operatore di telecomunicazioni islandese, che offre servizi di telefonia mobile e fissa, Internet e servizi televisivi sul mercato islandese. È perciò evidente che qualsiasi aiuto connesso all'accordo sottoscritto tra Síminn e il Fondo è stato conferito a un'impresa. ( 67 ) Cfr. decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 55/05/COL dell'11 marzo 2005 che chiude il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, parte I, del protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, relativamente alla vendita di appartamenti da affittare ad Oslo (Norvegia) (GU L 324 del , pag. 11 e supplemento SEE n. 56, , pag. 1). Sezione II.3. pag. 19 con ulteriori riferimenti. ( 68 ) Sentenza Höfner e Elser/Macroton, C 41/90, EU:C:1991:161, punti da 21 a 23) e causa E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA (Raccolta 2008, Relazione Corte EFTA, pag. 61, punto 78). ( 69 ) Sentenza Ministero dell'economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, C-222/04, EU:C:2006:8, punto

47 1.3. Favorire talune imprese o talune produzioni (130) In primo luogo, la misura di aiuto deve conferire all'impresa beneficiaria un vantaggio economico che essa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato ( 70 ). Una misura di aiuto di Stato può assumere diverse forme e dev'essere valutata in funzione dei suoi effetti ( 71 ). La forma più comune di tale vantaggio è la concessione di una sovvenzione, ossia una prestazione in danaro o in natura concessa per sostenere un'impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa pagano per i beni o servizi da essa prodotti ( 72 ). (131) Nel caso specifico, il finanziamento del progetto da parte delle autorità pubbliche ha fornito al fornitore selezionato della rete un vantaggio economico che normalmente sarebbe coperto dal suo bilancio e ha consentito all'operatore selezionato di fornire una rete a banda larga a condizioni non altrimenti disponibili sul mercato. Inoltre non si può escludere che il sostegno finanziario abbia consentito a Síminn, nella sua veste di aggiudicatario, di svolgere la propria attività commerciale in relazione alla rete a condizioni che non sarebbero state possibili in assenza della misura ( 73 ). (132) Anche se una gara d'appalto tende a ridurre l'entità del sostegno finanziario necessario e a evitare utili eccessivi, l'aiuto consente all'operatore di offrire servizi end to end, a prima vista a prezzi inferiori a quelli che sarebbero stati applicati se avesse dovuto sostenere tutti i costi da solo, e quindi di attrarre un maggior numero di clienti rispetto alle normali condizioni di mercato. L'operatore selezionato diventerà inoltre, grazie ai fondi statali, proprietario della rete, nonché di altri beni materiali e immateriali (ad esempio, le apparecchiature, i rapporti con la clientela) anche dopo la durata di vita dei progetti. In considerazione di quanto precede è evidente che all'operatore selezionato è stato concesso un vantaggio economico ( 74 ). (133) L'Autorità osserva inoltre che la misura si propone di migliorare la fornitura dei servizi a banda larga esistenti alle utenze residenziali e a quelle commerciali nelle aree interessate. Mentre le utenze residenziali non sono soggette alle norme sugli aiuti di Stato, le imprese delle aree interessate, in ultima analisi, beneficeranno del miglioramento dei servizi a banda larga e della copertura rispetto ai servizi che sarebbero stati forniti su una base puramente commerciale. (134) In secondo luogo, la misura di aiuto è per forza selettiva, in quanto favorisce «talune imprese o talune produzioni». L'aggiudicatario del finanziamento pubblico della rete a banda larga nelle aree rurali dell'islanda è stato Síminn. Dal momento che Síminn è l'unico beneficiario dei fondi statali, l'autorità conclude che la misura è selettiva Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi fra le Parti contraenti (135) Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura deve minacciare di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra le Parti contraenti dell'accordo SEE. (136) Secondo una costante giurisprudenza, non è necessario che vengano dimostrate un'incidenza effettiva dell'aiuto in oggetto sugli scambi fra Parti contraenti dell'accordo SEE e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente verificare se detto aiuto sia idoneo ad incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza ( 75 ). Inoltre, non è necessario che il beneficiario dell'aiuto partecipi direttamente agli scambi intra-see. Anche una sovvenzione pubblica concessa a un'impresa attiva solo nella gestione di servizi locali o regionali e non di servizi ( 70 ) Sentenza Francia/Commissione, C-301/87, EU:C:1990:67, punto 41; sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen/l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'acciaio., causa 30/59, EU:C:1961:2, punto 19; sentenza Francia/Commissione (Kimberly Clark), C-241/94, EU:C:1996:353, punto 34 e sentenza Fleuren Compost, T-109/01, EU:T:2004:4, punto 53. ( 71 ) Sentenza Commissione/EDF e altri, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punto 77 e giurisprudenza citata. Cfr. anche la sentenza Bouygues/ Commissione, cause C-399/10 e C-401/10 P, EU:C:2013:175, punto 102. ( 72 ) Sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen/l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'acciaio, causa 30/59, punti 9 e segg. ( 73 ) Cfr. decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 231/11/COL del 13 luglio 2011 sullo sviluppo rapido di una rete di accesso di nuova generazione nelle aree rurali del comune di Tromsø (GU C 10 del , pag. 5 e supplemento SEE n. 2, del , pag. 3), sezione II.1.2, e decisione della Commissione SA.33063, Italia Trentino NGA (GU C 323 del , pag. 6), considerando 77. ( 74 ) Decisione della Commissione n. 14/2008 United Kingdom, Broadband in Scotland Extending Broadband Reach (GU C 150 del , pag. 3), considerando 37. ( 75 ) Causa E-6/98, Regno di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA (Relazione della Corte EFTA 1999, pag. 76). 43

48 al di fuori del suo Stato di origine può comunque incidere sugli scambi se la produzione interna può risultare mantenuta o incrementata in seguito all'aiuto, con la conseguente diminuzione delle opportunità delle imprese con sede in altre Parti contraenti ( 76 ). (137) La partecipazione pubblica all'introduzione di un'infrastruttura per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica altera le condizioni esistenti del mercato, rafforzando la posizione del fornitore di rete selezionato rispetto ai suoi concorrenti. (138) Il beneficiario della misura parteciperà attivamente all'introduzione di un'infrastruttura di rete a banda larga in un mercato in cui si può entrare direttamente o attraverso la partecipazione finanziaria di soggetti di altri Stati SEE. In generale i mercati per i servizi di comunicazione elettronica (tra cui i mercati a banda larga all'ingrosso e al dettaglio) sono aperti al commercio e alla concorrenza tra gli operatori e i fornitori di servizi nel SEE. (139) Pertanto l'autorità conclude che la misura minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi all'interno del SEE Finanziamento di un servizio pubblico e test Altmark (140) Le autorità islandesi e Síminn sono del parere che il contributo si possa considerare come il finanziamento di un servizio pubblico, che i quattro criteri cumulativi del «test Altmark» siano soddisfatti e che la misura, per tale motivo, non costituisca aiuto di Stato. (141) La sentenza Altmark della Corte di giustizia dell'unione europea ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni alle quali la compensazione per servizio pubblico non costituisce aiuto di stato in virtù dell'assenza di qualsiasi vantaggio ( 77 ). Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere quattro presupposti principali noti comunemente come criteri Altmark ( 78 ). (142) I quattro criteri cumulativi del «test Altmark» sono: i) il beneficiario di un regime di finanziamento pubblico che compensa un SIEG deve essere formalmente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; iii) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi del SIEG, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; iv) quando il beneficiario non è selezionato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. (143) Gli Stati EFTA membri del SEE godono generalmente di un'ampia discrezionalità nel definire ciò che viene considerato servizio di interesse economico generale (SIEG), pur nel rispetto della giurisprudenza in materia che fissa i principi generali da osservare ( 79 ). La fornitura di un'adeguata copertura a banda larga a tutti i cittadini in aree dove nessun altro operatore fornisca, o intenda fornire, tali servizi in un prossimo futuro, potrebbe certamente configurarsi come un SIEG ( 80 ). In linea di principio la compensazione del servizio pubblico può ( 76 ) Sentenza Libert e altri, cause riunite C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punti da 76 a 78. ( 77 ) Sentenza Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00. ( 78 ) Sentenza Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, punti da 87 a 93. ( 79 ) Cfr. gli orientamenti dell'autorità sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale («gli orientamenti SIEG dell'autorità»), disponibili online all'indirizzo: media/state-aid-guidelines/part-vi Compensation-granted-for-the-provision-of-services-of-general-economic-interest.pdf. ( 80 ) Come già affermato dalla Commissione nel settore dell'accesso ai servizi a banda larga, per esempio nella decisione della Commissione n. 381/04, Progetto di rete di telecomunicazione ad alta velocità dei Pirenei Atlantici (GU C 162 del , pag. 5). Cfr. anche il punto 49 degli orientamenti SIEG dell'autorità, e il punto 22 degli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga. L'Autorità tratterà la rilevanza di tali orientamenti nella sezione II.3.1 della presente decisione. 44

49 dunque essere concessa a un'impresa incaricata della costruzione e della gestione di una rete a banda larga. Secondo il punto 16 degli orientamenti sulle reti a banda larga, in questo caso si potrebbe dimostrare che gli investitori privati potrebbero non essere in grado di fornire nel prossimo futuro (un periodo di tre anni) un'adeguata copertura a banda larga a tutti i cittadini o utenti, lasciando pertanto scoperta buona parte della popolazione. Di conseguenza, una rete sovvenzionata da finanziamenti pubblici realizzata in aree bianche per tutte le potenziali utenze, private o commerciali, potrebbe essere finanziata mediante compensazione del servizio pubblico. Tuttavia devono essere soddisfatte alcune condizioni, in particolare quelle di cui ai punti da 17 a 23 degli orientamenti sulle reti a banda larga. (144) Le autorità islandesi hanno indicato i motivi per cui l'introduzione di una rete a banda larga nelle aree rurali non servite da investimenti privati dev'essere finanziata dallo Stato in un'ottica di interesse economico generale. Dopo aver consultato le parti interessate nel quadro della mappatura e dell'analisi della copertura, è stato stabilito che gli edifici in questione non sarebbero stati serviti da un'infrastruttura Internet ad alta velocità a condizioni di mercato nei successivi tre anni. Le autorità islandesi hanno sottolineato il motivo per cui ritengono importante evitare un «divario digitale» tra le aree urbane e quelle rurali. (145) Le economie correlate alla fornitura di servizi a banda larga sono tali che per il mercato non sarà sempre redditizio investirvi in tutte le aree. A causa delle economie di densità, le reti a banda larga sono solitamente più redditizie da introdurre laddove la domanda potenziale è maggiore e più concentrata, ossia nelle aree ad alta densità di popolazione. A causa degli alti costi fissi degli investimenti, i costi unitari aumentano considerevolmente al diminuire della densità di popolazione. Di conseguenza, le reti a banda larga tendono a coprire in modo redditizio soltanto una parte della popolazione. L'ultraperifericità, come per esempio la grande distanza dall'infrastruttura di telecomunicazioni esistente, può anche accrescere considerevolmente i costi degli investimenti necessari per introdurre adeguate reti a banda larga ( 81 ). (146) Solitamente queste regioni scarsamente servite sono aree rurali caratterizzate da una bassa densità di popolazione, nelle quali i fornitori commerciali non hanno alcun incentivo economico a investire nelle reti di comunicazioni elettroniche per fornire adeguati servizi a banda larga. Ciò può produrre un «divario digitale» tra le aree che hanno accesso a servizi a banda larga adeguati e quelle prive di tale accesso. Di conseguenza, è nell'interesse economico generale dichiarato che gli Stati del SEE possano utilizzare i fondi pubblici per consentire la connettività di aree che altrimenti non sarebbero servite da Internet ad alta velocità, né adesso né in un prossimo futuro ( 82 ). (147) Le autorità islandesi hanno dimostrato la necessità del loro intervento. Come descritto nel capitolo della parte I, le autorità hanno confermato che le aree interessate erano caratterizzate da una grave carenza di copertura a banda larga ad alta velocità. Inoltre, la mappatura e l'analisi della copertura non hanno rivelato alcun piano di investimento per connettere gli edifici in un prossimo futuro, a causa della loro scarsa attrattiva commerciale per gli operatori privati, essendo tutti ubicati in aree scarsamente popolate. (148) Peraltro risulta che a Síminn sia stato attribuito un chiaro mandato mediante l'accordo che, secondo gli orientamenti dell'autorità sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale («gli orientamenti SIEG dell'autorità»), può essere considerato il necessario atto di incarico ( 83 ). Secondo il mandato conferito a Síminn, l'infrastruttura a banda larga da sviluppare dovrebbe fornire connettività universale a tutti gli utenti in una certa area. La rete e il servizio avrebbero dovuto essere estesi a tutte le abitazioni in cui almeno una persona risultava residente per tutto l'anno e alle imprese che fossero operative per tutto l'anno. (149) Inoltre, conformemente ai punti 19 e 20 degli orientamenti sulle reti a banda larga, la rete sovvenzionata da finanziamenti pubblici avrebbe dovuto essere costruita in modo da permettere l'accesso all'ingrosso ad altri fornitori di servizi Internet («ISP»). Gli ISP avrebbero potuto acquistare, su richiesta, il servizio di base da Síminn a prezzi all'ingrosso, e avrebbero potuto fornire i rispettivi servizi attraverso la rete ai clienti al dettaglio. L'accesso si sarebbe dovuto concedere con mezzi idonei e tutti gli ISP avrebbero dovuto ottenere parità di condizioni in ( 81 ) Cfr. decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 444/13/COL del 13 novembre 2013 sullo sviluppo di una rete di accesso di nuova generazione nel comune di Skeiða- e Gnúpverjahreppur (GU C 66 del , pag. 6 e supplemento SEE n. 14 del , pag. 1), considerando 72. ( 82 ) Cfr. decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 444/13/COL del sullo sviluppo di una rete di accesso di nuova generazione nel comune di Skeiða- e Gnúpverjahreppur (GU C 66 del , pag. 6 e supplemento SEE n. 14 del , pag. 1), punto 73. ( 83 ) Cfr. punto 52 degli orientamenti SIEG dell'autorità. 45

50 termini di servizi e accesso alla rete, a prescindere dai loro rapporti con il venditore. Síminn pertanto non può rifiutare l'accesso all'infrastruttura su base discrezionale e/o discriminatoria. Inoltre, l'incarico e l'aiuto coprono soltanto lo sviluppo di una rete e la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso correlati, senza includere i servizi di comunicazioni al dettaglio. (150) Tuttavia, il fatto che la compensazione per i 670 edifici aggiunti al progetto dopo il ritiro di WBS dal mercato sia stata decisa dopo che Síminn aveva vinto la gara, solleva dei problemi in relazione ai restanti criteri Altmark. I parametri per calcolare la compensazione delle unità aggiuntive non erano stati stabiliti preventivamente in maniera obiettiva e trasparente ma piuttosto, come è stato confermato dalle autorità islandesi, determinati in seguito alla procedura di appalto pubblico tenendo conto del prezzo unitario medio indicato nell'offerta di gara originaria presentata da Síminn. (151) Pertanto, anche se Síminn era stato scelto come fornitore di servizi in conformità di una gara pubblica, soltanto la compensazione per i primi edifici si basava sulla procedura di appalto pubblico. La compensazione per i 670 edifici aggiuntivi è stata determinata dopo che Síminn aveva vinto la gara. L'Autorità inoltre non ha ricevuto alcuna informazione indicante che le autorità islandesi hanno effettuato un'analisi comparativa con un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata, in relazione ai costi che essa probabilmente avrebbe dovuto sostenere per la costruzione e il funzionamento della rete a banda larga degli edifici aggiuntivi. (152) In considerazione di quanto sopra, l'autorità conclude che la misura in questione non soddisfa tutti i criteri Altmark Conclusione in merito alla presenza di aiuti di Stato (153) In riferimento alle considerazioni appena svolte, l'autorità conclude che la misura in esame comprende elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nel quadro delle condizioni richiamate in precedenza, è quindi necessario verificare se la misura possa essere considerata compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. 2 REQUISITI PROCEDURALI (154) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3, «all'autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. [ ] Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». (155) Le autorità islandesi non hanno notificato la misura di aiuto all'autorità. Inoltre, concedendo in appalto e finanziando lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali, esse hanno applicato queste misure prima che l'autorità adottasse una decisione finale. L'Autorità conclude quindi che le autorità islandesi non hanno rispettato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3. La concessione di qualsiasi aiuto dev'essere pertanto considerata illegale. 3 COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO 3.1 Introduzione (156) Le misure di aiuto di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, a meno che non possano beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE e siano necessarie, proporzionali e non provochino indebite distorsioni della concorrenza. Le autorità islandesi sostengono che gli eventuali aiuti previsti dall'accordo sottoscritto tra il Fondo e Síminn siano compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE. 46

51 (157) Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche» possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nel SEE in misura contraria al comune interesse. (158) Gli orientamenti dell'autorità sulle reti a banda larga attualmente applicabili contengono un'interpretazione dettagliata dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE per quanto riguarda questo settore ( 84 ). I precedenti orientamenti dell'autorità per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga («gli orientamenti sulle reti a banda larga del 2010») sono stati adottati per la prima volta il 3 febbraio 2010, e pertanto non erano in vigore allorché Síminn e il Fondo hanno sottoscritto l'accordo. Tuttavia, gli orientamenti sulle reti a banda larga si basano sulla giurisprudenza vigente e sulla prassi relativa al processo decisionale della Commissione europea ( 85 ). L'Autorità pertanto non applicherà direttamente gli orientamenti sulle reti a banda larga ma valuterà piuttosto l'accordo alla luce dei principi fondamentali concernenti gli aiuti di Stato all'infrastruttura a banda larga che sono delineati nei suddetti orientamenti, nonché della giurisprudenza e della prassi relativa al processo decisionale vigente al momento della firma dell'accordo e perpetuatasi nei casi più recenti. 3.2 Distinzione tra aree bianche, grigie e nere per le reti a banda larga di base (159) Conformemente agli orientamenti sulle reti a banda larga, per poter effettuare una valutazione di compatibilità del finanziamento pubblico dei progetti per la banda larga, la regione in cui la nuova rete a banda larga sarà sviluppata dev'essere definita come area bianca, grigia o nera ( 86 ). (160) Con l'espressione «area bianca» si fa riferimento a un'area in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e non si prevede verranno sviluppate in un prossimo futuro. L'Autorità riconosce che, nell'offrire sostegno finanziario alla fornitura di servizi a banda larga in aree in cui la banda larga attualmente non è presente, gli Stati EFTA perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico e l'intervento è quindi probabilmente conforme all'interesse comune, purché le condizioni di cui alla seguente sezione 3.3 siano soddisfatte. (161) Con l'espressione «area grigia» si fa riferimento a un'area in cui è presente un operatore di rete a banda larga ed è improbabile che in un prossimo futuro venga installata un'altra rete. La semplice presenza di un operatore di rete non esclude necessariamente un'inefficienza del mercato o l'esistenza di problemi di coesione. In presenza di un operatore con potere di mercato (monopolio) i servizi forniti ai cittadini potrebbero avere un rapporto qualità/prezzo inferiore a quello ottimale. Determinate categorie di utenti potrebbero non essere adeguatamente servite o, in mancanza di tariffe regolamentate per l'accesso all'ingrosso, i prezzi al dettaglio potrebbero essere più alti di quelli applicati agli stessi servizi offerti in altre aree o in altre regioni del paese più competitive, ma comparabili sotto altri profili. Se inoltre è molto improbabile che operatori alternativi entrino nel mercato, il finanziamento pubblico di strutture alternative potrebbe rivelarsi una misura adeguata per perseguire tale scopo. (162) Con l'espressione «area nera» si fa riferimento a un'area di una determinata zona geografica in cui operano, o opereranno in un prossimo futuro, almeno due reti di base a banda larga di diversi operatori e la fornitura dei servizi a banda larga avviene in condizioni di concorrenza (concorrenza basata sulle infrastrutture); si può pertanto ipotizzare che non vi sia inefficienza del mercato. È, di conseguenza, molto improbabile che l'intervento pubblico apporti ulteriori benefici ( 87 ). (163) Secondo le autorità islandesi, prima della costruzione della rete, l'area del progetto non era coperta da alcuna rete a banda larga. Il Fondo ha svolto un'accurata mappatura, nel corso della quale ha chiesto informazioni su tutte le aree di servizi a banda larga attuali (ossia aree che avevano l'accesso a Internet continuo (non dial-up) pari ad almeno 512kb/s a un prezzo mensile fisso ragionevole), nonché sulle aree programmate (non ancora servite) che sarebbero state operative entro giugno Il Fondo ha ricevuto informazioni, in forme diverse, sulle aree del mercato, da numerosi privati e dai fornitori di servizi a banda larga. L'obiettivo di questo esercizio era quello di ( 84 ) Orientamenti dell'autorità di vigilanza EFTA per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga («gli orientamenti sulle reti a banda larga»), disponibili online all'indirizzo: Application-of-state-aid-rules-in-relation-to-rapid-deployment-of-broadband-networks.pdf. ( 85 ) Per un elenco di tutte le decisioni della Commissione adottate ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato nel settore della banda larga, cfr.: ( 86 ) Cfr. il punto 57 degli orientamenti sulle reti a banda larga e la precedente nota 17. ( 87 ) Cfr. il punto 68 degli orientamenti sulle reti a banda larga. 47

52 individuare le aree di inefficienza del mercato, distinguendo tra aree «grigie», «bianche» e «nere» nelle regioni remote dell'islanda. Grazie alla mappatura e all'analisi della copertura realizzate tramite il Fondo è stato stilato un elenco accurato degli edifici da includere nel progetto. (164) Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'autorità considera le aree coperte dal progetto «aree bianche» ai fini dell'applicazione degli orientamenti sulle reti a banda larga. 3.3 La valutazione comparata e gli orientamenti sulle reti a banda larga/prassi decisionale (165) Nel valutare la compatibilità di una misura di aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE, l'autorità pondera gli effetti positivi della misura di aiuto ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune con gli effetti potenzialmente negativi della misura, quali distorsioni degli scambi e della concorrenza (la cosiddetta «valutazione comparata»). (166) A tal fine, la valutazione comparata dell'autorità si articola attorno ai seguenti quesiti ( 88 ): a) la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di interesse comune chiaramente definito, in altri termini gli aiuti proposti sono intesi a rimediare a un'inefficienza del mercato o a conseguire altri obiettivi? b) Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune? In particolare: i) gli aiuti di Stato sono uno strumento d'intervento adeguato oppure esistono altri strumenti più adatti? ii) Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese? iii) Gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità? c) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo? (167) Conformemente agli orientamenti sulle reti a banda larga ( 89 ), nell'applicare la valutazione comparata l'autorità terrà conto dell'obiettivo della misura, del suo impianto e della necessità di limitare le distorsioni della concorrenza Obiettivo della misura Aiuto di Stato nelle aree bianche (168) La connettività a banda larga riveste un ruolo centrale ai fini dello sviluppo, dell'adozione e dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'economia e nella società. Il progetto riguarda esclusivamente le «aree bianche», che costituiscono il suo unico obiettivo ( 90 ). (169) L'Autorità ritiene, conformemente agli orientamenti sulle reti a banda larga, che tali aree siano, in linea di principio, ammissibili agli aiuti di Stato poiché il progetto promuove la coesione territoriale, sociale ed economica e fa fronte a una dimostrata inefficienza del mercato ( 91 ). Tuttavia, per definire la misura compatibile con l'accordo SEE è necessario soddisfare alcune condizioni, che saranno valutate nelle sottosezioni seguenti Un obiettivo di interesse comune chiaramente definito (170) La connettività a banda larga riveste un ruolo centrale ai fini dello sviluppo, dell'adozione e dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'economia e nella società. Nella strategia Europa 2020 del 3 marzo 2010, «Un'agenda digitale europea», la Commissione europea ha dichiarato che «L'obiettivo è trarre ( 88 ) Cfr. per esempio la decisione 2007/175/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, concernente l'aiuto di Stato C 35/2005 al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione relativamente all'installazione di una rete a banda larga a Appingedam (GU L 86 del , pag. 1), e decisione n 14/2008 della Commissione, Broadband in Scotland Extending broadband reach (GU C 150 del , pag. 3). ( 89 ) Cfr. il punto 28 degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 90 ) Cfr. la definizione alla 17 e il precedente considerando 160. ( 91 ) Cfr. la decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 219/14/COL dell'11 giugno 2014 sul regime di aiuti di Stato per la diffusione della banda larga (GU C 344 del , pag. 13 e supplemento SEE n. 55 del , pag. 4), sezione

53 vantaggi socioeconomici sostenibili da un mercato unico del digitale basato sull'internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo a tutti l'accesso alla banda larga entro il 2013 e l'accesso a velocità di internet nettamente superiori (30 Mbp o più) entro il 2020, e assicurando che almeno il 50 % delle famiglie europee si abboni a connessioni internet di oltre 100 Mbp» ( 92 ). (171) La strategia Europa 2020 riconosce l'importanza dei progetti a banda larga per accelerare il contributo delle tecnologie a banda larga alla crescita e l'innovazione in tutti i settori dell'economia e della coesione sociale e regionale. La diffusione di nuove reti di base e/o NGA a banda larga contribuisce alla creazione di posti di lavoro e a migliorare i servizi sanitari e scolastici nelle aree interessate. (172) Inoltre l'introduzione di una rete a banda larga contribuisce a ridurre il «divario digitale» tra le aree o le regioni di un paese che hanno accesso a servizi a banda larga abbordabili e competitivi e le aree in cui questa offerta è assente. L'Autorità ritiene che senza intervento pubblico vi sia un rischio concreto di emergenza di un «divario digitale» tra le diverse regioni dell'islanda, soprattutto tra le aree rurali e quelle urbane. Ciò potrebbe dar luogo all'esclusione economica e sociale delle imprese e degli abitanti delle zone già scarsamente popolate, nonché all'ulteriore spopolamento delle stesse. Anche se il divario digitale trae origine da motivi diversi, uno dei più importanti è l'assenza di adeguate infrastrutture a banda larga. (173) L'Autorità inoltre ricorda che uno dei principali obiettivi dell'agenda digitale europea è quello di mettere i servizi a banda larga a disposizione di tutti i cittadini europei entro il 2013 ( 93 ). Il progetto pertanto è conforme sia alla strategia Europa 2020 sia all'agenda digitale europea. (174) Secondo le autorità islandesi, la disponibilità di infrastrutture a banda larga ad alta velocità è un fattore chiave per le comunità locali quale elemento di attrazione di imprese, miglioramento delle condizioni locali di vita, accelerazione della crescita e dell'innovazione in tutti i settori dell'economica locale. Il piano ha consentito a famiglie e imprese dell'area interessata di accedere a servizi a banda larga abbordabili. Questo è anche un obiettivo di interesse comune, dal momento che i servizi a banda larga devono essere disponibili a prezzi abbordabili per garantire che il maggior numero di cittadini possa beneficiare degli aiuti pubblici ( 94 ). Senza gli aiuti, la diffusione dell'infrastruttura a banda larga richiesta sarebbe molto costosa per gli operatori privati nelle zone scarsamente popolate e si tradurrebbe in alti prezzi al dettaglio, non abbordabili per tutti i cittadini. Di conseguenza, il finanziamento pubblico delle infrastrutture a banda larga non soltanto ha garantito la disponibilità della banda larga, ma potrà assicurare servizi a prezzi abbordabili come previsto dall'agenda digitale. In altre parole, il progetto consente di accedere a servizi a banda larga al dettaglio nelle aree interessate (ossia aree scarsamente popolate, soprattutto aree rurali) a prezzi simili a quelli delle aree più popolate (ossia aree urbane). (175) L'Autorità ritiene che il sostegno allo sviluppo di reti a banda larga nelle aree bianche rurali o scarsamente servite, in cui la banda larga non è attualmente presente, sia in grado di promuovere la coesione economica e sociale territoriale e di correggere le inefficienze del mercato ( 95 ). L'introduzione di una rete a banda larga inoltre contribuisce a ridurre il «divario digitale» tra le aree o le regioni di un paese che hanno accesso a servizi a banda larga abbordabili e competitivi e le aree in cui questa offerta è assente ( 96 ). (176) In considerazione di quanto precede, l'autorità conclude che l'aiuto persegue autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico, che sono considerati obiettivi ben definiti di interesse comune. ( 92 ) EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020, pag. 12. ( 93 ) EUROPA. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'agenda digitale europea (COM (2010) 245 def., riconosciuta nella risoluzione della 37 a riunione del Comitato parlamentare misto SEE del 26 ottobre Il documento è disponibile all'indirizzo: IT/ALL/;jsessionid=Y4vLTX8KtHt58G2x4R1h26h1l1zYRJcHnMBhTTx3cKhqvYf4R8m0! ?uri=CELEX% 3A52010DC0245R%2801%29. L'Agenda digitale ha sancito l'obiettivo di mettere la banda larga di base a disposizione di tutti i cittadini europei entro il 2013 e assicurare che, entro il 2020, l'accesso ai servizi NGA sarà sensibilmente potenziato (tutti i cittadini europei dovranno avere accesso a velocità di internet superiori a 30 Mbp e il 50 % o più delle famiglie europee dovrebbe abbonarsi a connessioni internet di oltre 100 Mbp). ( 94 ) Anche i servizi a banda larga abbordabili sono uno degli obiettivi dell'agenda digitale, cfr. ( 95 ) Cfr. il punto 62 degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 96 ) Cfr. per esempio la decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 231/11/COL citata nella nota precedente 73, sezione

54 La misura risponde a un'inefficienza del mercato? (177) Come si è già indicato, poiché soltanto le aree bianche sono ammissibili agli aiuti di Stato, l'autorità riconosce che in queste vi sia un'inefficienza del mercato. In altri termini, il mercato, lasciato ai suoi soli meccanismi e in assenza di un intervento, non riesce a fornire un risultato efficiente per la società ( 97 ) Impianto della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza L'aiuto è uno strumento adeguato? (178) Come si legge al punto 40 degli orientamenti sulle reti a banda larga, l'autorità riconosce che il regolamento ex ante potrebbe favorire lo sviluppo delle reti a banda larga nelle aree urbane e più densamente popolate, ma non è sufficiente a correggere l'inefficienza del mercato derivante dall'assenza di investimenti privati nelle infrastrutture in alcune aree. (179) L'Autorità non ha ricevuto alcuna informazione che indicasse che le autorità islandesi hanno considerato alternative al finanziamento pubblico della rete a banda larga per far fronte all'inefficienza del mercato. L'Autorità tuttavia, come la Commissione, ha precedentemente esaminato l'utilizzo di sovvenzioni o incentivi fiscali per gli utenti finali, nonché la possibilità di utilizzare un regolamento ex ante ( 98 ). È improbabile che queste misure possano favorire investimenti sufficienti per fornire servizi a banda larga alle zone scarsamente servite. (180) Come si è notato in precedenza, nell'area interessata erano disponibili soltanto servizi limitati di connessioni Internet a bassa velocità e la mappatura ha dimostrato che gli operatori privati non avevano alcun piano per potenziare la propria infrastruttura a banda larga. Inoltre le autorità islandesi hanno osservato che i maggiori fornitori di servizi Internet in Islanda non avevano mostrato alcun interesse a migliorare le connessioni Internet nell'area in questione né a investire nell'infrastruttura a banda larga in un prossimo futuro ( 99 ). Pertanto, in situazioni come quella in questione, in cui è stata accertata, in una regione specifica, una notevole arretratezza in termini di sviluppo dei servizi e dell'infrastruttura a banda larga, non sembra che vi siano alternative alla concessione di finanziamenti pubblici per superare la carenza di connettività a banda larga. (181) L'Autorità ha concluso pertanto che il finanziamento pubblico per la fornitura di servizi a banda larga rappresenta uno strumento adeguato per raggiungere gli obiettivi fissati Gli aiuti producono un effetto di incentivazione? (182) Secondo gli orientamenti sulle reti a banda larga ( 100 ), al fine di valutare l'esistenza di un effetto di incentivazione è necessario accertare se gli investimenti nella banda larga in questione sarebbero stati effettuati in assenza di finanziamento pubblico. (183) Secondo la consultazione pubblica svolta dalle autorità islandesi, era improbabile che in un prossimo futuro il mercato avrebbe fornito una rete a banda larga per coprire gli edifici non serviti. Grazie al sostegno finanziario fornito all'introduzione della rete, gli offerenti che hanno partecipato alla gara pubblica hanno modificato le proprie decisioni di investimento. L'Autorità conclude perciò che l'aiuto ha fornito un incentivo all'investimento affinché il fornitore selezionato sviluppi un'infrastruttura a banda larga nelle aree in cui altrimenti non avrebbe investito. ( 97 ) Cfr. i punti da 33 a 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 98 ) Cfr. per esempio la decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 231/11/COL citata nella nota precedente 73, e decisione della Commissione n. 14/2008 Broadband in Scotland Extending Broadband Reach (GU C 150 del , pag. 3), considerando da 54 a 55. ( 99 ) Le autorità islandesi hanno contattato gli operatori privati per accertare se qualche investitore che opera in un'economia di mercato fosse disposto a fornire connettività a banda larga agli edifici in questione. Dopo aver rilevato che non vi era alcun interesse a fornire tale servizio, le autorità islandesi hanno concluso che queste aree subivano effettivamente l'inefficienza del mercato e in un prossimo futuro non avrebbero potuto usufruire di connessioni Internet ad alta velocità in mancanza dell'intervento pubblico. ( 100 ) Punto 41 degli orientamenti sulle reti a banda larga. 50

55 Proporzionalità dell'aiuto, limitazione delle distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi Mappatura particolareggiata e analisi dettagliata della copertura (184) Nel 2007 le autorità islandesi hanno effettuato una mappatura particolareggiata e un'analisi dettagliata della copertura. Pertanto, la struttura e le condizioni competitive prevalenti nell'area in questione sono state analizzate e tutte le parti interessate alla misura sono state consultate. In tale contesto l'autorità rileva che la mappatura e l'analisi della copertura hanno contribuito a ridurre al minimo le potenziali distorsioni della concorrenza. (185) Il ritiro di WBS dal mercato ha modificato sensibilmente l'elenco degli edifici che non disponevano di copertura a banda larga né avrebbero potuto usufruirne in un prossimo futuro a condizioni di mercato. Successivamente le autorità islandesi hanno indetto una nuova gara d'appalto relativa all'offerta di servizi per gli edifici originariamente coperti dai piani di WBS. Ciò è avvenuto mediante un annuncio sul giornale che, secondo le autorità islandesi, era conforme alla precedente comunicazione con il mercato. Questo metodo di comunicazione ha permesso a tutti i fornitori di servizi di segnalare alle autorità islandesi eventuali piani di introduzione nell'area. L'Autorità ha dunque riscontrato che l'annuncio sul giornale era un metodo adeguato di comunicazione nelle circostanze del caso. Consultazione pubblica (186) Gli orientamenti sulle reti a banda larga impongono l'obbligo di avviare una consultazione pubblica con gli operatori esistenti mediante una procedura aperta e trasparente, come ulteriore garanzia di utilizzo dei fondi pubblici soltanto nelle aree bianche per la banda larga di base e nelle aree bianche NGA ( 101 ). (187) Come osservato in precedenza, il Fondo ha svolto un'analisi delle condizioni competitive sul mercato e dei futuri piani di diffusione consultando le parti interessate tramite un annuncio pubblico sul giornale nazionale Morgunblaðið per garantire piena trasparenza. In tal modo il Fondo ha assicurato che si riducessero al minimo le potenziali distorsioni della concorrenza. Procedura di gara aperta / Offerta economicamente più vantaggiosa (188) L'Autorità desidera sottolineare che, anche se la direttiva sugli appalti pubblici non si applica agli appalti relativi ai servizi e reti a banda larga ( 102 ), l'appalto è comunque soggetto ai principi fondamentali di parità di trattamento e di non discriminazione ( 103 ). Inoltre, in virtù degli orientamenti sulle reti a banda larga, ogni qualvolta le autorità che concedono l'aiuto decidono di selezionare un operatore terzo per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura sovvenzionata, il processo di selezione si realizza conformemente allo spirito e ai principi delle direttive «appalti pubblici» ( 104 ). L'approccio basato sulla gara aperta garantisce la parità di trattamento e la non discriminazione di tutti gli offerenti, riduce i costi di bilancio, riduce al minimo il potenziale aiuto di Stato che essa comporta e limita la natura selettiva della misura. Il ricorso alle gare aperte per promuovere questi obiettivi nello sviluppo della banda larga è stato riconosciuto dalla Commissione nella prassi relativa al processo decisionale anteriore all'accordo in esame ( 105 ). ( 101 ) Punto 74, lettera b), degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 102 ) Cfr. l'articolo 13 della direttiva 2004/18/CE. ( 103 ) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato nella sua giurisprudenza che le disposizioni del trattato CE relative al mercato interno si applicano altresì agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive «appalti pubblici», purché il contratto sia interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. Cfr. per esempio la sentenza Telaustria, C-324/98, EU:C:2000:669, punto 60; la sentenza Coname, C-231/03, EU:C:2005:487, punto 16, e la sentenza Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, punto 46. Cfr. anche la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU C 179 del , pag. 2). ( 104 ) Punto 74, lettera c), degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 105 ) Cfr. per esempio la decisione della Commissione n. 508/08 United Kingdom, Provision of Remote Broadband Services in Northern Ireland (GU C 18 del , pag. 1), la decisione della Commissione n. 475/2007 Ireland, National Broadband Scheme (NBS) (GU C 282 del , pag. 1), e la decisione della Commissione n. 157/06 United Kingdom, South Yorkshire Digital region Broadband Project (GU C 80 del , pag. 1). 51

56 (189) Nell'ambito di una gara d'appalto, gli orientamenti sulle reti a banda larga sottolineano il fatto che è l'autorità che concede l'aiuto che stabilisce i criteri qualitativi di aggiudicazione sulla base dei quali le offerte saranno valutate ( 106 ). Gli orientamenti sulle reti a banda larga chiariscono inoltre che onde garantire livelli minimi di intervento pubblico, è opportuno che la valutazione globale di un'offerta nell'ambito della procedura competitiva attribuisca più punti all'offerta che, a condizioni qualitative simili se non identiche, richiede l'importo d'aiuto più basso ( 107 ). L'autorità che concede l'aiuto deve in ogni caso precisare in anticipo la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri (qualitativi) prescelti. (190) Nel caso in oggetto l'ente di Stato per il commercio, per conto del Fondo, ha pubblicato la descrizione del bando sul proprio sito Internet e sui giornali nazionali nel febbraio Conformemente al punto 74, lettera c), degli orientamenti sulle reti a banda larga, le informazioni concernenti la procedura di gara sono state pubblicate su un sito Internet centrale a livello nazionale, ossia il sito dell'ente di Stato per il commercio ( 108 ) e la gara è stata anche annunciata sul sito Internet del ministero degli Interni ( 109 ). La descrizione del bando comprendeva criteri di aggiudicazione chiari finalizzati ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Sono stati utilizzati quattro criteri di valutazione: i) prezzo totale (50 %); ii) velocità di realizzazione (15 %); iii) velocità di download (25 %), e iv) 2G GSM (opzionale) (10 %). In seguito alla pubblicazione del bando di gara, l'ente di Stato per il commercio ha partecipato a discussioni con gli offerenti interessati, con la conseguente proroga della scadenza per presentare offerte al 4 settembre L'ente ha ricevuto cinque offerte valide ed è stata poi scelta l'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto sulla base dei criteri di aggiudicazione ( 110 ). (191) Alla luce di quanto precede, l'autorità ritiene che l'ente di Stato per il commercio, per conto del Fondo, abbia svolto una procedura di appalto pubblico aperta e trasparente per la scelta del fornitore della rete a banda larga. Inoltre è evidente che il principio della parità di trattamento è stato garantito, giacché era ovvio a tutti gli offerenti interessati che il prezzo era di gran lunga il criterio più importante dell'offerta, dal momento che rappresentava il 50 % dei criteri di aggiudicazione. (192) Una volta conclusa la procedura di gara, WBS si è ritirato dal mercato, con il conseguente aumento degli edifici che necessitavano di servizi a banda larga. Pertanto sono state apportate modifiche all'accordo con il fornitore scelto in termini di portata, compensazione e periodo di introduzione. A causa di circostanze eccezionali e impreviste che hanno interessato l'economia islandese, è stata modificata anche l'indicizzazione dei pagamenti totali ( 111 ). (193) A giudizio del denunciante, gli altri offerenti non hanno avuto l'opportunità di presentare offerte per gli edifici aggiuntivi e l'aumento delle località non comporta necessariamente un corrispondente aumento dei costi e del periodo di introduzione. (194) L'Autorità riconosce che le alterazioni apportate alla bozza di accordo compresa nella documentazione di gara sono significative e, benché le norme SEE in materia di appalti pubblici consentano di apportare alcune modifiche all'accordo tramite negoziati dopo la scelta del fornitore, le modifiche superano i limiti fissati nella direttiva sugli appalti pubblici ( 112 ). Come osservato in precedenza, la direttiva sugli appalti non si applica alla procedura in questione poiché gli appalti concernenti la costruzione di reti di telecomunicazioni esulano dal suo campo di applicazione ( 113 ). Secondo gli orientamenti sulle reti a banda larga, tuttavia, il processo di selezione è condotto in conformità dello spirito e dei principi delle direttive «appalti pubblici» ( 114 ). ( 106 ) Punto 74, lettera d), degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 107 ) Ibid. ( 108 ) ( 109 ) ( 110 ) Cfr. la tabella al considerando 18. ( 111 ) Le modifiche vengono illustrate dettagliatamente nella sezione I della presente decisione. Cfr. anche i precedenti punti considerando 27 e 61. ( 112 ) Cfr. per esempio l'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE, che così recita: «per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera: qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice oppure qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto iniziale.» ( 113 ) Ibid, articolo 13. ( 114 ) Punto 74, lettera c), degli orientamenti sulle reti a banda larga. 52

57 (195) È evidente che il prezzo pagato a Síminn in seguito all'estensione della portata del progetto era ancora sensibilmente inferiore al prezzo offerto dagli altri partecipanti ( 115 ) e al prezzo stimato preventivamente dal Fondo. Le modifiche potrebbero quindi essere state giustificabili a causa della discrepanza tra i prezzi. Risultava inoltre evidente dal capitolo della descrizione del bando, dal titolo «Nuove connessioni e obbligo di connessione», che il prezzo unitario medio della gara originaria sarebbe stato usato come parametro nel caso di aumenti imprevisti della portata del progetto. Il suddetto capitolo impone di fatto specificamente l'uso del metodo del prezzo medio al momento di valutare il costo dei nuovi siti aggiunti al progetto. (196) Inoltre, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'autorità ritiene accettabile, almeno in circostanze estreme, che gli Stati sostituiscano una situazione certa ad una incerta ottenendo, al riguardo, un rendimento determinato e soddisfacente al posto di un rendimento aleatorio ( 116 ). Pertanto, considerando che lo scopo di una procedura di gara è quello di ottenere il prezzo più basso per la comunità, l'enfasi sul prezzo nei criteri di aggiudicazione, l'inclusione del metodo del prezzo medio nella documentazione di gara nonché le notevoli discrepanze nelle offerte presentate, l'autorità ritiene che la parità di trattamento e la non discriminazione siano state garantite a tutti gli offerenti in questo caso e che il processo di selezione e l'estensione della portata del progetto fossero conformi allo spirito e ai principi delle direttive «appalti pubblici». (197) Infine, per quanto riguarda il passaggio dall'indicizzazione basata sui prezzi al consumo all'indicizzazione basata sulla valuta straniera, il denunciante dichiara che ciò ha dato luogo all'ulteriore aumento del pagamento a Síminn in seguito alla svalutazione dell'isk dovuta alla crisi finanziaria. Le autorità islandesi hanno confermato che queste modifiche non le hanno costrette a sostenere l'intero rischio, poiché anche Síminn ha sostenuto costi maggiori relativi ad altri aspetti del progetto non correlati al tasso di cambio della DKK, ossia costi della manodopera, del petrolio e di altri tipi di fattori produttivi ( 117 ). Esse hanno dimostrato che anche dopo che tali modifiche sono state introdotte nell'accordo, l'importo dell'aiuto necessario è risultato comunque considerevolmente inferiore alla seconda offerta più bassa valida e ai costi stimati dal Fondo. (198) In considerazione di quanto precede, l'autorità conclude che complessivamente le procedure di gara e di selezione sono state conformi allo spirito e ai principi delle direttive «appalti pubblici» e che le autorità islandesi hanno selezionato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Neutralità tecnologica (199) Conformemente al punto 74, lettera e), degli orientamenti sulle reti a banda larga, la gara non dovrebbe favorire o escludere alcuna tecnologia o piattaforma di rete particolare. Gli offerenti devono poter proporre la fornitura dei servizi a banda larga richiesti avvalendosi delle soluzioni tecnologiche che ritengono più adeguate o di una combinazione di tali tecnologie. Sulla base dei criteri oggettivi dell'offerta, l'autorità che concede l'aiuto ha pertanto il diritto di scegliere la soluzione tecnologica o la combinazione di soluzioni tecnologiche più adatta. (200) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della descrizione del bando, il progetto era tecnologicamente neutro e non vi erano particolari specifiche sul modo in cui costruire le reti né sulle soluzioni tecnologiche da utilizzare. La gara non favoriva alcuna tecnologia o piattaforma di rete particolare, lasciando che fossero gli offerenti a definire le soluzioni tecnologiche più adeguate per connettere gli edifici individuati grazie alla mappatura. La gara era pertanto aperta a tutte le soluzioni tecniche e quindi tecnologicamente neutra, come previsto dagli orientamenti sulle reti a banda larga. L'Autorità rileva che applicando il principio della neutralità tecnologica, sono state selezionate le tecnologie più adeguate o una combinazione di tali tecnologie ( 118 ). ( 115 ) Cfr. la tabella nella precedente sezione I ( 116 ) Cfr. per esempio la sentenza Regno dei Paesi Bassi e ING Groep NV/Commissione europea, T-29/10, EU:T:2012:98, punto 123. ( 117 ) Documento n ( 118 ) Cfr. la decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 219/14/COL dell'11 giugno 2014 sul regime di aiuti di Stato per la diffusione della banda larga (GU C 344 del , pag. 13 e supplemento SEE n. 55 del , pag. 4), considerando 125, lettera e). 53

58 Utilizzo delle infrastrutture esistenti (201) In conformità degli orientamenti sulle reti a banda larga, è opportuno che gli Stati EFTA incoraggino gli offerenti ad avvalersi di qualsiasi infrastruttura esistente onde evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse e ridurre la quantità di finanziamenti pubblici ( 119 ). Come si è notato in precedenza, gli edifici in questione, prima della costruzione della rete, non erano coperti da nessuna rete a banda larga. Inoltre l'autorità non ha ricevuto alcuna indicazione dagli operatori di rete né dalle parti interessate in merito a duplicazioni inutili e sprechi di risorse. (202) In tale contesto, l'utilizzo delle infrastrutture esistenti non sembra aver svolto un ruolo importante nello sviluppo della rete sovvenzionata. Accesso all'ingrosso (203) L'obbligo di concedere a terzi l'accesso all'ingrosso effettivo all'infrastruttura a banda larga sovvenzionata è un elemento essenziale di qualsiasi misura statale di aiuto volta a finanziare la costruzione di nuove infrastrutture. In particolare, l'accesso all'ingrosso consente ad operatori terzi di concorrere con l'aggiudicatario (quando questi opera anche al dettaglio) garantendo così maggiore scelta e più concorrenza nelle aree interessate dalla misura ed evitando al tempo stesso la creazione di servizi monopolistici a livello regionale ( 120 ). Inoltre, la concessione ai concorrenti di un accesso all'ingrosso effettivo riduce al minimo le distorsioni della concorrenza derivanti da eventuali misure di aiuto statale. (204) L'importanza di concedere a terzi l'accesso all'ingrosso effettivo a reti sovvenzionate è stata messa in evidenza dalla prassi della Commissione anteriore all'accordo in esame ( 121 ). (205) Gli orientamenti sulle reti a banda larga sottolineano inoltre che l'obbligo della fornitura dell'accesso all'ingrosso a una rete sovvenzionata deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa settoriale. Tuttavia, le imprese sovvenzionate dovrebbero, in linea di principio, offrire una gamma più ampia di prodotti di accesso all'ingrosso rispetto a quelli imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) nel contesto della regolamentazione settoriale, in quanto il beneficiario utilizza non solo risorse proprie, ma anche il denaro dei contribuenti per installare la propria infrastruttura. Tale accesso all'ingrosso dovrà essere concesso non appena possibile prima di mettere in funzione la rete ( 122 ). (206) Dopo aver condotto un'analisi del mercato nel 2008 riguardo all'accesso a banda larga all'ingrosso, l'anr islandese, PFS, ha imposto a Síminn (nella sua veste di impresa designata con un significativo potere di mercato) di soddisfare tutte le richieste eque e ragionevoli delle altre imprese di comunicazioni elettroniche di accesso aperto a infrastrutture di rete specializzate correlate a reti locali in rame all'ingrosso e di utilizzo dei servizi bitstream forniti in punti diversi lungo la rete ( 123 ), precisando che Síminn avrebbe dovuto, tra l'altro, rispondere alle richieste ragionevoli e adeguate di accesso alle opzioni 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente considerando 32. Questa decisione di PFS è stata citata nella descrizione del bando. ( 119 ) Punto 74, lettera f), degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 120 ) Punto 74, lettera g), degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 121 ) Cfr. la decisione della Commissione 2008/729/CE dell'11 dicembre 2007 riguardante l'aiuto di Stato, C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04), a favore di Glasvezelnet Amsterdam per un investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FttH) (GU L 247 del , pag. 27), considerando 96, e la decisione della Commissione n. 14/2008 United Kingdom, Broadband in Scotland Extending Broadband Reach (GU C 150 del , pag. 3), considerando 57, lettera c), e decisione della Commissione n. 475/2007, Ireland National Broadband Scheme («NBS») (GU C 282 del , pag. 1), considerando 45, lettera e). ( 122 ) Punto 74, lettera g), degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 123 ) Decisione di PFS n. 8/2008 (cfr. la precedente nota 33). 54

59 (207) In effetti, il quadro normativo dell'ue in materia di comunicazioni elettroniche cerca di favorire la concorrenza incoraggiando le nuove imprese a fare sempre più affidamento sulle proprie infrastrutture nel corso del tempo, laddove ciò risulti efficiente ( 124 ).in quanto si ritiene che una normativa che promuova investimenti efficienti nelle infrastrutture proprie delle imprese possa favorire più efficacemente una concorrenza autosufficiente. Ciò ha portato ad un approccio normativo nelle comunicazioni elettroniche mediante il quale, in presenza di un notevole potere di mercato, operatori alternativi hanno a disposizione contemporaneamente prodotti ad accesso multiplo a livelli diversi della gerarchia della rete. Queste opzioni ad accesso differenziato consentono livelli diversi di introduzione di fornitori alternativi nella rete. Come osserva il Gruppo dei regolatori europei («GRE», attualmente noto come Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche o «BEREC»), questo approccio alla regolamentazione basato sul principio della «scala degli investimenti» è un principio consolidato nell'attuale quadro normativo per le reti e i servizi delle comunicazioni elettroniche ( 125 ). (208) Oltre alla consolidata prassi normativa sull'accesso all'ingrosso effettivo ai servizi a banda largo, le decisioni sugli aiuti di Stato hanno comportato anche un approccio dinamico alle varie opzioni di accesso richieste. Per esempio nelle decisioni del 2006/2007 sull'investimento effettuato dalla città di Amsterdam in una rete di comunicazione a banda larga fibre-casa ( 126 ), l'accesso all'ingrosso doveva essere concesso sia allo strato passivo ( 127 ) che allo strato attivo ( 128 ) della rete. Inoltre, in una decisione del 2010 concernente lo sviluppo di reti a banda larga ad altissima velocità in Francia ( 129 ), l'accesso all'ingresso doveva essere richiesto a tutti i livelli dell'infrastruttura sovvenzionata. Poiché il sostegno era concesso per l'infrastruttura passiva della rete (per esempio, condotte, fibra spenta), l'accesso allo strato passivo della rete avrebbe dovuto essere favorito come previsto da una decisione adottata dalla ANR francese, ARCEP, nel 2010 ( 130 ). Tuttavia un prodotto ad accesso attivo doveva essere fornito anche a qualunque terzo che avanzasse una domanda ragionevole per tale prodotto ( 131 ). La domanda era ritenuta ragionevole se erano soddisfatte le tre condizioni seguenti: i) il richiedente l'accesso fornisce un coerente piano aziendale che giustifica l'attivazione della rete, ii) il richiedente l'accesso dimostra di non avere le risorse finanziarie necessarie per installare la propria apparecchiatura attiva, e iii) non è già offerto alcun prodotto di accesso attivo nella stessa area geografica da un operatore privato, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate ( 132 ). (209) Mentre i suddetti esempi fanno riferimento soprattutto all'accesso Internet all'ingrosso a reti di linea fissa, non è chiaro all'autorità il motivo per cui un simile approccio dinamico all'accesso non sarebbe applicabile anche nel caso di accesso Internet all'ingrosso a reti che utilizzano tecnologie di accesso mobile. Ad esempio, laddove le ANR hanno individuato in un contesto normativo un significativo potere di mercato nel mercato all'ingrosso per l'accesso mobile e la raccolta delle chiamate, è stata favorita una serie di diverse misure correttive per l'accesso nel riconoscimento dei diversi livelli di introduzione dei partecipanti al mercato nella rete. Riscontrando nel 2007 la posizione dominante nell'accesso mobile all'ingrosso e nel mercato della generazione delle chiamate in Islanda, PFS ha osservato che, a causa della diversità del mercato della telefonia mobile e delle varie esigenze delle parti che potrebbero richiedere l'accesso, tutte le forme di accesso all'ingrosso che possono essere concesse ragionevolmente e che possono favorire la concorrenza nel mercato al dettaglio, devono rientrare nel campo di ( 124 ) Cfr. ad esempio, l'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), dell'atto cui si fa riferimento al punto 5 cl dell'allegato XI dell'accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del , pag. 33), integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 11/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), l'allegato X (Servizi audiovisivi) e l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE (GU L 116 del , pag. 60 e supplemento SEE n. 20 del , pag. 14), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337 del , pag. 37) («direttiva sul miglioramento della regolamentazione») (non ancora integrata nell'accordo SEE) e l'atto cui si fa riferimento al punto 5 cl dell'allegato XI dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 167 del , pag. 12), integrata nell'accordo SEE con decisione del comitato misto n. 107/2009 del 22 ottobre 2009 che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE (GU L 334 del , pag. 4 e supplemento SEE n. 68 del , pag. 4), che individua uno degli obiettivi del quadro normativo nella promozione, ove sia il caso, della concorrenza basata sulle infrastrutture. ( 125 ) ERG 06(33), Revised ERG Common Position on the Approach to Appropriate Remedies in the ECNS Regulatory Framework, maggio ( 126 ) Cfr. la precedente nota 121 e la decisione 2008/729/CE della Commissione. ( 127 ) L'accesso alla rete passiva riguarda l'accesso alla rete passiva senza alcuna apparecchiatura elettronica (ossia gli elementi della rete fisica come condotte, fibra, centraline, eccetera). ( 128 ) L'accesso alla rete attiva riguarda l'accesso alla rete attivata (in cui sono installati i sistemi o le componenti tecniche necessari a far funzionare la rete, come gli autocommutatori, i router e gli splitter. ( 129 ) Decisione della Commissione N 330/2010 France Programme national «Très Haut Débit» Volet B (GU C 364 del , pag. 1). ( 130 ) Ciò comprendeva la disponibilità di un'offerta per connettere le reti dei richiedenti l'accesso, per connettere diverse parti della rete e per connettere il consumatore finale. ( 131 ) A questo proposito questa forma di attività di rete non è stata finanziata dal programma, ma l'accesso ai prodotti attivi all'ingrosso è stato comunque prescritto laddove esisteva una domanda ragionevole di questi prodotti. ( 132 ) Cfr. la decisione dell'autorità n. 231/11/COL, di cui alla precedente nota 73, considerando

60 applicazione degli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso ( 133 ). A questo riguardo a Síminn è stato imposto di soddisfare tutte le richieste di accesso ragionevoli e adeguate a (i) roaming nazionale ( 134 ); (ii) co-locazione e utilizzo congiunto ( 135 ); (iii) accesso degli operatori virtuali di reti mobili (mobile virtual network operator «MVNO») ( 136 ) e (iv) rivendita ( 137 ). (210) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della descrizione del bando, indicata come allegato I dell'accordo, il progetto in esame era tecnologicamente neutro. Conformemente a tale principio, Síminn ha sviluppato la rete sovvenzionata da finanziamenti pubblici utilizzando tecnologia ADSL, UMTS, satellitare e Wi-Fi ( 138 ). Pertanto, per evitare potenziali distorsioni della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche causati da aiuti di Stato, risulta che si dovrebbe concedere agli operatori terzi un accesso all'ingrosso effettivo in modo tecnologicamente neutro, ragionevolmente adeguato alle rispettive esigenze di accesso. (211) Le autorità islandesi hanno dimostrato che l'avvio del marketing e delle vendite per ciascuna sezione del progetto era stato annunciato pubblicamente sul sito Internet del Fondo tra agosto 2009 e agosto Inoltre, per non favorire nessun fornitore di servizi, le abitazioni e le imprese coinvolte nel progetto hanno ricevuto una lettera dal Fondo che spiegava la natura del progetto e informava i soggetti interessati che, dopo una certa data, avrebbero potuto cominciare a ordinare il servizio presso qualsiasi fornitore di servizi Internet disposto a prestare tale servizio. La lettera dichiarava espressamente che il progetto era aperto a tutti i fornitori di servizi. Il Fondo inoltre ha inviato una notifica a tutte le società di telecomunicazioni che allora erano registrate presso PFS, tra cui tutti gli ISP, informandoli che erano disponibili nuove infrastrutture. Di conseguenza, tutti gli ISP sul mercato hanno avuto l'opportunità di fornire servizi al dettaglio concorrenziali contemporaneamente a Síminn. (212) Secondo l'allegato II dell'accordo, il venditore ha la facoltà di offrire le opzioni 1-4, ma è obbligato ad offrire solo l'opzione 3 in tutti i casi in cui nel progetto viene utilizzata la tecnologia a banda larga ADSL (cfr. il precedente considerando 33) ( 139 ). Allo stesso tempo tuttavia l'allegato II sancisce che l'accesso all'ingrosso ai servizi ADSL dev'essere concesso alle stesse condizioni prescritte dalla decisione di PFS del 2008, n. 8/2008, concernente l'accesso a banda larga all'ingrosso, che ha obbligato Síminn a fornire le opzioni 1, 2, 3 e 4 ( 140 ). (213) Inoltre nei casi in cui la tecnologia UMTS viene utilizzata per fornire servizi a banda larga nell'ambito del progetto, il venditore è tenuto soltanto a seguire l'accesso di cui all'opzione 4. Secondo le autorità islandesi, il motivo principale di questa disposizione è che il venditore deve avere accesso e controllo completi end-to-end della rete UMTS. L'opzione 4 si basa sulla definizione dei servizi di base di cui al capitolo della documentazione di gara, che descrive un servizio di rivendita Internet tradizionale in base al quale il rivenditore non ( 133 ) Cfr. la decisione di PFS n. 4/2007 sulla designazione di imprese dotate di un significativo potere di mercato e sull'imposizione di obblighi nel mercato per l'accesso e la raccolta delle chiamate su reti pubbliche di telefonia mobile (mercato 15) e l'analisi del mercato all'ingrosso per l'accesso e la generazione di chiamate su reti pubbliche di telefonia mobile (mercato 15), 5 febbraio ( 134 ) Il «roaming nazionale» riguarda un accordo tra gli operatori dell'infrastruttura di rete mobile per utilizzare reciprocamente le reti altrui e fornire servizi nelle aree geografiche in cui ancora non hanno copertura. ( 135 ) Questo riguarda l'obbligo imposto a Síminn di offrire agli altri operatori di rete mobile la capacità di collocare fisicamente la propria apparecchiatura o di utilizzare congiuntamente le infrastrutture mobili o fisse esistenti (come cavidotti, edifici e strutture, o antenne). ( 136 ) L'espressione «operatore virtuale di rete mobile» (Mobile Virtual Network Operator MVNO) riguarda un fornitore di servizi mobili che non dispone di risorse proprie in termini di frequenze e può disporre oppure no di una propria infrastruttura di rete mobile, a seconda del particolare modello commerciale perseguito e della misura in cui fa affidamento sulle strutture fornite dalla rete mobile ospitante. Secondo la definizione di PFS contenuta nella sua decisione n. 4/2007, nei casi che comportano un accesso alla rete puramente virtuale, l'operatore virtuale di rete controlla il sistema necessario all'interconnessione e al roaming nelle reti degli altri operatori ma non possiede un sistema di distribuzione (ossia la parte wireless della rete di telefonia mobile). ( 137 ) Solitamente un rivenditore non dispone né della frequenza mobile né dell'infrastruttura di rete, ma ha un rapporto diretto con il cliente e può gestire, tra l'altro, la fatturazione dei clienti, il marketing e le vendite del servizio agli utenti finali con un marchio commerciale indipendente. Secondo la definizione di PFS nella sua decisione n. 4/2007, il rivenditore non possiede alcuna infrastruttura di rete mobile indipendente e in pratica acquista tutti i servizi di supporto all'ingrosso. ( 138 ) Come osservato in precedenza al precedente considerando 30, il 55 % degli edifici è stato connesso mediante UMTS (wireless fisso 3G), il 41 % con ADSL e il 4 % con satellite/ Wi-Fi. ( 139 ) Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, l'accesso all'ingrosso avrebbe dovuto essere effettivo dal 2008 al 2014 e le parti del contratto avrebbero potuto prorogare fino a 2 anni la scadenza, in funzione degli sviluppi del mercato e di altri fattori. ( 140 ) Si fa riferimento al capitolo della precedente sezione I per una descrizione delle opzioni

61 gestisce alcuna parte della rete. Inoltre, secondo questa descrizione, Síminn fornisce all'utente l'apparecchiatura e l'installazione in tutti i casi, a prescindere da chi sia il dettagliante, e gestisce altresì i servizi alla clientela e di manutenzione. (214) Le autorità islandesi hanno confermato che, sulla base del suddetto obbligo previsto dall'accordo, Síminn è stato obbligato a fornire un accesso all'ingrosso effettivo ai suoi concorrenti fin dall'inizio del progetto. Síminn inoltre era tenuto a offrire accesso all'ingrosso alla propria rete ADSL a tutti gli ISP presenti sul mercato, tra cui Vodafone, ai sensi della decisione di PFS n. 8/2008. L'accesso all'ingrosso pertanto è stato disponibile a condizioni non discriminatorie a tutti i richiedenti l'accesso all'ingrosso sul mercato, a prescindere dalle loro capacità tecniche o dalla loro ubicazione. In effetti, secondo le informazioni fornite all'autorità, Síminn ha concluso finora 11 accordi di accesso all'ingrosso con i propri concorrenti per la fornitura di servizi ADSL, 2 accordi all'ingrosso per la fornitura di servizi UMTS/3G e 2 accordi concernenti la fornitura di servizi 2G ( 141 ). Le autorità islandesi hanno notato che non è stata presentata loro alcuna informazione in merito al fatto che Síminn avrebbe respinto richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso. Al contrario, l'accesso all'ingrosso è stato fornito fin dall'inizio del progetto e Síminn ha pubblicato un'offerta per accesso all'ingrosso UMTS sul proprio sito Internet ( 142 ). (215) Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, Vodafone avrebbe richiesto soltanto accesso roaming ai trasmettitori 3G di Síminn, per fornire comunicazione mobile 3G. Vodafone non ha invece richiesto accesso all'ingrosso o di rivendita a servizi Internet ad alta velocità, tramite UMTS, ADSL o satellite, per le aree interessate al progetto. Né Síminn né le autorità islandesi hanno ricevuto tale richiesta da Vodafone. Secondo le autorità islandesi, Síminn avrebbe offerto a Vodafone accesso roaming 3G a condizioni di mercato ma, secondo Síminn, Vodafone non avrebbe accettato di sottoscrivere un accordo. Síminn sostiene che Vodafone abbia attualmente un accordo con Nova per l'accesso roaming 3G ( 143 ). (216) Le autorità islandesi hanno dimostrato che ci sono notevoli somiglianze tra il progetto in questione e l'irish National Broadband Scheme («NBS»). I progetti sono stati realizzati più o meno nello stesso periodo; entrambi prevedevano che il fornitore di rete offrisse simile accesso a banda larga all'ingrosso, in entrambi i fornitori di rete hanno utilizzato una combinazione di tecnologie (tra cui la tecnologia wireless) e nessuno dei due progetti conteneva requisiti in merito all'imposizione di servizi vocali UMTS/3G. Il progetto NBS utilizzava anche la stessa soluzione tecnica per l'accesso all'ingrosso 3G utilizzata nel progetto islandese. La Commissione, dopo aver valutato il progetto NBS, ha concluso che le disposizioni che prevedevano l'imposizione dell'accesso avrebbero consentito a operatori terzi di competere con il fornitore selezionato della rete, rafforzando così la scelta e la concorrenza nelle aree interessate dalla misura ( 144 ). (217) Alla luce di quanto precede, l'autorità conclude che le autorità islandesi, tramite l'accordo con Síminn e gli obblighi da questo previsti, hanno garantito un accesso all'ingrosso effettivo di terzi all'infrastruttura a banda larga sovvenzionata. Prezzi di accesso all'ingrosso (218) Conformemente al punto 74, lettera h), degli orientamenti sulle reti a banda larga, il prezzo di accesso all'ingrosso dovrebbe basarsi sui principi tariffari stabiliti dall'anr e su valori di riferimento e dovrebbe tener conto dell'aiuto ricevuto dall'operatore di rete. Tuttavia, la PFS islandese non ha incluso i servizi a banda larga forniti su infrastrutture basate sulla fibra nella sua decisione sul mercato a banda larga all'ingrosso, ossia il mercato 5 di cui alla raccomandazione dell'autorità di vigilanza relativa ai mercati rilevanti ( 145 ). La fibra è esclusa dal mercato anche per l'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa (mercato 4). Quindi a tutt'oggi la PFS islandese non ha imposto obblighi relativamente ai prezzi di accesso all'ingrosso per le reti in fibra. ( 141 ) Documento n ( 142 ) La società di telecomunicazioni Tal ha sottoscritto, tra l'altro, un accordo di accesso all'ingrosso con Síminn, cfr. anche il precedente considerando 86. ( 143 ) Documento n ( 144 ) Decisione della Commissione n. 475/2007, Ireland National Broadband Scheme (NBS) (GU C 18 del , pag. 1), considerando 45. ( 145 ) Cfr. la raccomandazione dell'autorità di vigilanza EFTA, del 5 novembre 2008, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi dell'atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell'allegato XI dell'accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adattato dal protocollo 1 dell'accordo SEE e dalle modifiche settoriali all'allegato XI di detto accordo (GU C 156 del , pag. 18). 57

62 (219) Tuttavia, per quanto riguarda i dettagli del caso in questione, è utile ricordare che benché PFS non abbia imposto obblighi relativamente ai prezzi di accesso all'ingrosso, accordi di rivendita standardizzati, che comprendevano tra l'altro sconti di rivendita standard sia per la tecnologia ADSL sia per la tecnologia UMTS, sono stati comunque inclusi nell'allegato 10 all'accordo. Inoltre, la risposta effettiva alle offerte di accesso all'ingrosso sulla rete di nuova costruzione ( 146 ) sembra indicare che i prezzi offerti da Síminn sono competitivi e riflettono le condizioni del mercato ( 147 ). Meccanismo di monitoraggio e di recupero (220) In termini generali, le autorità che concedono l'aiuto devono attuare meccanismi di monitoraggio per evitare il rischio dell'eccesso di compensazione. Tuttavia, secondo gli orientamenti sulle reti a banda larga, le autorità che concedono l'aiuto sono tenute ad attuare un meccanismo di recupero soltanto se l'importo dell'aiuto a favore del progetto supera i 10 milioni di EUR (ossia circa 1,5 miliardi di ISK) ( 148 ). (221) Nel caso in questione, le autorità islandesi hanno confermato che il costo complessivo del progetto era sensibilmente inferiore alla soglia dei 10 milioni di EUR. Di conseguenza, l'autorità conviene che non era necessario includere meccanismi di monitoraggio e di recupero. (222) Le autorità islandesi tuttavia hanno confermato che i pagamenti erogati a Síminn sono stati fatti conformemente a un piano di pagamenti predeterminato collegato all'avanzamento del progetto, evitando così la possibilità dell'eccesso di compensazione. Ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, il 17 febbraio 2009 Síminn ha presentato una garanzia bancaria di New Kaupþing bank, che rappresenta un meccanismo di recupero, per evitare l'eccesso di compensazione. Inoltre l'accordo prevede un piano di pagamenti rigoroso che dipende dall'avanzamento del progetto, e quindi i pagamenti, fino a un certo punto, sono condizionati dall'effettivo progredire del sistema e dalla diffusione tra i clienti, come statuito dall'articolo 16 dell'accordo. Infine, una clausola sanzionatoria è prevista all'articolo 11 dell'accordo, in base alla quale Síminn dovrà pagare una compensazione nel caso di ritardi, mentre l'articolo 13 contiene una clausola sul mancato adempimento. Relazioni (223) Ai sensi del punto 74, lettera k), degli orientamenti sulle reti a banda larga, a partire dalla data in cui la rete entra in servizio, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a comunicare ogni due anni all'autorità di vigilanza le informazioni essenziali sul progetto di aiuto ( 149 ). La misura di aiuto in questione non è stata notificata formalmente all'autorità, ma le autorità islandesi hanno fornito adesso le informazioni rilevanti o essenziali in risposta alle richieste di informazioni avanzate dall'autorità. Tali informazioni devono essere presentate ogni due anni all'autorità nell'ambito degli obblighi di relazione annuale vigenti in Islanda per le misure di aiuto statale La ricerca dell'equilibrio generale (224) Dopo aver valutato la misura secondo i criteri rilevanti della valutazione comparata e i principi fondamentali degli aiuti di Stato all'infrastruttura a banda larga, delineati negli orientamenti sulle reti a banda larga, l'autorità conclude che, complessivamente, la misura contribuisce a compensare lo svantaggio geografico e commerciale in quelle aree rurali, che altrimenti non sarebbe stato affrontato con soluzioni ispirate al mercato in un prossimo futuro. La misura si propone di promuovere la fornitura competitiva agli edifici interessati di servizi a banda larga innovativi e di alta qualità. Detta misura è stata elaborata per garantire che il bilancio complessivo degli effetti generati dalla misura sia positivo. ( 146 ) Secondo le informazioni fornite all'autorità, alcuni fornitori di servizi hanno acquistato offerte di accesso all'ingrosso da Síminn e hanno cominciato a vendere i propri servizi mediante la rete. ( 147 ) Cfr. decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 444/13/COL del 13 novembre 2013 sullo sviluppo di una rete di accesso di nuova generazione nel comune di Skeiða- and Gnúpverjahreppur (GU C 66 del , pag. 6 e supplemento SEE n. 14 del , pag. 1), considerando114. ( 148 ) Punto 74(1) degli orientamenti sulle reti a banda larga. ( 149 ) Tali informazioni devono includere, oltre alle informazioni pubbliche di cui al punto 74, lettera j), degli orientamenti sulle reti a banda larga, la data alla quale la rete entra in servizio, i prodotti di accesso all'ingrosso, il numero dei richiedenti l'accesso e i fornitori di servizi in rete, il numero delle abitazioni servite e i tassi di utilizzo. 58

63 (225) Inoltre, la natura del progetto e le possibilità di effettivo accesso all'ingrosso (tra cui l'elaborazione di una rete aperta e non discriminatoria e il modello commerciale del beneficiario dell'aiuto che prevede esclusivamente un accesso all'ingrosso, insieme al chiaro mandato di concedere un accesso equo e non discriminatorio a tutti i fornitori di servizi) garantiscono che qualsiasi distorsione della concorrenza provocata dall'intervento statale sia ridotta al minimo possibile. (226) Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, il risultato della valutazione comparata complessiva è positivo e il finanziamento dell'introduzione dei servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda costituisce una misura di aiuto ritenuta compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. 4. CONCLUSIONE (227) Sulla base delle considerazioni appena esposte, l'autorità conclude che l'accordo tra Síminn e il Fondo delle telecomunicazioni del 25 febbraio 2009 concernente l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda costituisce un aiuto di Stato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. (228) Alle autorità islandesi si ricorda inoltre che tutti i piani volti a modificare il singolo aiuto da concedere, tra cui l'eventuale aumento delle sovvenzioni, devono essere notificati all'autorità, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Autorità di vigilanza EFTA conclude che l'accordo tra Síminn e il Fondo delle telecomunicazioni del 25 febbraio 2009 concernente l'introduzione di servizi a banda larga nelle aree rurali dell'islanda costituisce un aiuto di Stato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). L'Islanda è destinataria della presente decisione. Articolo 2 Articolo 3 Il testo in lingua inglese della presente decisione è l'unico facente fede. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2015 Per l'autorità di vigilanza EFTA Oda Helen SLETNES Presidente Frank BÜCHEL Membro del Collegio 17CE

64 DIRETTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico. (2) Nel contesto della presente direttiva il concetto di accessibilità dovrebbe essere inteso come principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità. (3) Il mercato in rapida crescita per il conseguimento di una maggiore accessibilità di prodotti e servizi digitali è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web o applicazioni mobili, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione. (4) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010, intitolata «Un'agenda digitale europea», le autorità pubbliche dovrebbero fare la loro parte nella promozione di mercati di contenuti digitali. Le amministrazioni possono stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online innovativi. ( 1 ) GU C 271 del , pag ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 60

65 (5) Diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili. (6) I fornitori di siti web, applicazioni mobili e relativo software e tecnologie accessibili comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). Tali fornitori e in particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori dei rispettivi mercati nazionali. A causa delle differenze esistenti tra Stati membri nelle specifiche e nelle normative relative all'accessibilità, la crescita e la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi transnazionali legati all'accessibilità del web. (7) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web, di applicazioni mobili e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati rispetto ai servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso al contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili da ogni luogo dell'unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici. (8) In un contesto armonizzato, il settore della progettazione e dello sviluppo di siti web e applicazioni mobili dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per gli enti pubblici e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi relativi all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili dovrebbero ridursi. (9) La presente direttiva mira a garantire, sulla base di prescrizioni comuni in materia di accessibilità, una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici. Per porre fine alla frammentazione del mercato interno è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici. Ciò ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori e favorirebbe l'interoperabilità. L'utilizzo di prescrizioni in materia di accessibilità, neutre sul piano delle tecnologie, non ostacolerà l'innovazione e può addirittura stimolarla. (10) Il ravvicinamento delle misure nazionali dovrebbe inoltre consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'unione di ottenere benefici economici e sociali dall'estensione della fornitura di servizi online o servizi mobili a una platea più ampia di cittadini e clienti. Ciò dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattività degli investimenti nell'unione. Gli enti pubblici beneficerebbero della riduzione dei costi da sostenere per assicurare prodotti e servizi web connessi all'accessibilità. (11) I cittadini beneficerebbero di un accesso più ampio ai servizi pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili e riceverebbero servizi e informazioni che faciliterebbero la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l'unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi. (12) Avendo rispettivamente ratificato e concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, (la «Convenzione delle Nazioni Unite»), la maggior parte degli Stati membri e l'unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso tra l'altro alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima. La Convenzione delle Nazioni Unite prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l'uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale «progettazione universale» non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone con disabilità comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri. 61

66 (13) La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «La strategia europea sulla disabilità : un rinnovato impegno per un'europa senza barriere» si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e mira ad eliminare le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità. Essa prevede interventi da adottare in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione, e il suo l'obiettivo è quello di «garantire alle persone con disabilità l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza». (14) I regolamenti (UE) n. 1303/2013 ( 1 ) e (UE) n. 1304/2013 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono disposizioni in materia di accessibilità, anche per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essi non trattano, tuttavia, gli aspetti specifici dell'accessibilità dei siti web o delle applicazioni mobili. (15) Orizzonte 2020 il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), sostiene la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all'accessibilità. (16) Nella comunicazione del 15 dicembre 2010 dal titolo «Il piano d'azione della Commissione per l'egovernment Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa», la Commissione auspicava azioni per lo sviluppo di servizi di egovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità. Tale piano include misure intese a ridurre le lacune nell'uso delle TIC e a promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione così da garantire che tutti gli utenti possano tratte il maggiore vantaggio dalle opportunità presentate. Nella comunicazione del 19 aprile 2016 dal titolo «Il piano d'azione della Commissione per l'egovernment Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», la Commissione ribadisce l'importanza dell'inclusione e dell'accessibilità. (17) Nell'agenda digitale europea, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015, riflettendo in tal modo la dichiarazione ministeriale di Riga dell'11 giugno (18) Nell'agenda digitale europea, la Commissione sottolineava che occorrevano azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici, in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. La Commissione inoltre incoraggiava l'agevolazione del memorandum d'intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità. (19) Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento. (20) Le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico. (21) La presente direttiva fa salva la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), in particolare l'articolo 42, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), in particolare l'articolo 60, a norma delle quali è necessario che le specifiche tecniche per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, siano elaborate, salvo in casi debitamente giustificati, in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 320). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 470). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione ( ) Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del , pag. 104). ( 4 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del , pag. 65). ( 5 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del , pag. 243). 62

67 (22) Considerata la mancanza di mezzi automatizzati o efficienti e facili da applicare per rendere accessibili determinati tipi di contenuti pubblicati e al fine di limitare l'ambito di applicazione della direttiva ai contenuti, ai siti web e alle applicazioni mobili effettivamente sotto il controllo degli enti pubblici, la presente direttiva prevede l'esclusione temporanea o permanente dal proprio ambito di applicazione di alcuni tipi di contenuti, siti web o applicazioni mobili. Tali esclusioni dovrebbero essere riesaminate nell'ambito della revisione della presente direttiva alla luce dei progressi tecnologici futuri. (23) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell'unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Tuttavia, tale diritto può essere sviluppato meglio nell'ambito di normative dell'unione specifiche per settore o che si concentrino sull'accessibilità anche di emittenti private per garantire condizioni di concorrenza leale senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse assolta dai servizi di media audiovisivi. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi ai siti web e alle applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico. (24) La presente direttiva non è in alcun modo intesa a limitare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell'unione e negli Stati membri, in particolare a norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione (la «Carta»). (25) Alcune organizzazioni non governative (ONG), che sono enti autonomi volontari istituiti per perseguire essenzialmente obiettivi senza scopo di lucro, che forniscono servizi che non sono essenziali al pubblico, tra cui servizi non direttamente richiesti da autorità statali, regionali o locali, o servizi che non trattano specificamente le esigenze delle persone con disabilità in particolare, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per evitare di imporre un onere sproporzionato a tali ONG, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad esse. (26) I formati di file per ufficio dovrebbero essere intesi come documenti che non sono destinati principalmente all'uso sul web e che sono inclusi in pagine web, quali i documenti in Adobe Portable Document Format (PDF), documenti Microsoft Office o loro equivalenti (fonte aperta). (27) I media basati sulle trasmissioni in diretta che sono mantenuti online o ripubblicati dopo la trasmissione in diretta dovrebbero essere considerati media basati sul tempo preregistrati senza ritardo indebito dalla data della trasmissione iniziale o della ripubblicazione iniziale di tali media, senza superare il tempo strettamente necessario per rendere accessibili i media basati sul tempo dando la priorità alle informazioni essenziali in materia di salute, benessere e sicurezza del pubblico. Tale periodo di tempo necessario non dovrebbe essere in linea di principio superiore a 14 giorni. In casi giustificati, ad esempio ove sia impossibile procurarsi i pertinenti servizi in tempo debito, tale periodo potrebbe essere eccezionalmente esteso al tempo più breve necessario per rendere accessibile il contenuto. (28) La presente direttiva, pur incoraggiando gli enti pubblici a rendere accessibili tutti i contenuti, non intende però limitare ai soli contenuti accessibili i contenuti posti dagli enti pubblici sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili. Ogniqualvolta siano aggiunti contenuti non accessibili, gli enti pubblici dovrebbero aggiungere, nella misura in cui è ragionevolmente possibile, alternative accessibili sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili. (29) Quando le mappe sono destinate all'uso della navigazione, distinto dalla descrizione geografica, possono essere necessarie informazioni accessibili per aiutare le persone che non sono in grado di usare correttamente informazioni visive o funzionalità di navigazione complesse, ad esempio per localizzare locali o zone dove sono forniti i servizi. Dovrebbe pertanto essere fornita un'alternativa accessibile quale indirizzi postali e fermate vicine dei trasporti pubblici o i nomi dei luoghi o delle regioni che sono spesso già messi a disposizione dell'ente pubblico in forma semplice e leggibile per la maggior parte degli utenti. (30) Il contenuto integrato, quale immagini o video integrati, dovrebbe essere contemplato dalla presente direttiva. Tuttavia, sono creati a volte siti web e applicazioni mobili sui quali possono essere incorporati successivamente contenuti supplementari, ad esempio un programma , un blog, un articolo che consente agli utenti di aggiungere osservazioni, o applicazioni che supportano i contenuti condivisi dagli utenti. Un altro esempio potrebbe essere una pagina, quale un portale o un sito di notizie, costituita da contenuti provenienti da molteplici partecipanti o siti che inseriscono automaticamente contenuti provenienti da altre fonti nel corso del tempo, ad esempio quando i messaggi pubblicitari sono inseriti in modo dinamico. Tali contenuti di terzi, purché non siano finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato né sotto il suo controllo, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali contenuti non dovrebbero, in linea di principio, essere 63

68 usati se ostacolano o riducono la funzionalità del servizio pubblico offerto su tali siti web o applicazioni mobili. Ove lo scopo dei contenuti dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici sia quello di tenere consultazioni o organizzare forum di discussione, tali contenuti non possono essere considerati contenuti di terzi e dovrebbero pertanto essere accessibili, fatta eccezione per i contenuti condivisi dagli utenti che non sono sotto il controllo dell'ente pubblico interessato. (31) Alcune prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web o le applicazioni mobili dovrebbero continuare ad essere rispettate in relazione ai metadati connessi alla riproduzione di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale. (32) La presente direttiva non dovrebbe imporre agli Stati membri di rendere accessibile il contenuto di siti web o applicazioni mobili archiviati se esso non è più aggiornato o rielaborato e se non è necessario per la realizzazione di processi amministrativi. Ai fini della presente direttiva, la manutenzione prettamente tecnica non dovrebbe essere considerata un aggiornamento o una rielaborazione di un sito web o di un'applicazione mobile. (33) Dovrebbero essere rese accessibili le funzioni amministrative essenziali online di scuole, scuole dell'infanzia e asili nido. Ove tali contenuti essenziali siano forniti in maniera accessibile attraverso un altro sito web, tali contenuti non dovrebbero essere resi nuovamente accessibili sul sito web della struttura interessata. (34) Gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'applicazione della presente direttiva ad altri tipi di siti web e applicazioni mobili, in particolare ai siti e applicazioni mobili intranet o extranet non contemplati dalla medesima, progettati per e utilizzati da un numero limitato di persone sul luogo di lavoro o nel campo dell'istruzione, e mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'unione che vanno oltre le prescrizioni minime in materia di accessibilità di siti web e applicazioni mobili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a estendere l'applicazione della presente direttiva agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, anche nei settori della sanità, dei servizi per l'infanzia, dell'inclusione sociale e della sicurezza sociale, nonché nel settore dei servizi di trasporto e dell'elettricità, del gas, dell'energia termica, dell'acqua, del servizi delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, con particolare riguardo ai servizi di cui agli articoli da 8 a 13 della direttiva 2014/25/UE. (35) Sebbene la presente direttiva non si applichi ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni dell'unione, tali istituzioni sono incoraggiate a rispettare le prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva. (36) Le prescrizioni in materia di accessibilità definite nella presente direttiva sono intese in modo da essere neutre sul piano delle tecnologie. Descrivono cosa occorre garantire affinché l'utente sia in grado di percepire, utilizzare, interpretare o comprendere un sito web, un'applicazione mobile e i relativi contenuti. Non è specificata la tecnologia da scegliere per un determinato sito web, informazione online o applicazione mobile. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione. (37) I quattro principi di accessibilità sono: percepibilità, nel senso che le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; utilizzabilità, nel senso che i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili; comprensibilità, nel senso che le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili; e solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. Detti principi di accessibilità sono trasposti in criteri di successo verificabili quali quelli che costituiscono la base della norma europea EN V1.1.2 (Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe ( ) [Norma europea EN V1.1.2 ( )] tramite norme armonizzate e una metodologia comune per verificare la conformità dei contenuti di siti web e applicazioni mobili a tali principi. Tale norma europea è stata approvata sulla base del mandato M/376 conferito dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione. In pendenza della pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate, o di loro parti, nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, le clausole pertinenti della norma europea EN v1.1.2 ( ) dovrebbero essere considerate modalità minime per la messa in pratica di tali principi. (38) Se le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite dalla presente direttiva non sono applicabili, conformemente alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio ( 1 ), alla Convenzione delle Nazioni Unite e ad altre normative pertinenti, continueranno ad applicarsi le prescrizioni in materia di «sistemazione ragionevole» e dovrebbero essere previste, ove necessario, in particolare nel luogo di lavoro e nell'istruzione. ( 1 ) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del , pag. 16). 64

69 (39) Gli enti pubblici dovrebbero applicare le prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva nella misura in cui non impongono loro un onere sproporzionato. Ciò implica che, in casi giustificati, potrebbe non essere ragionevolmente possibile per un ente pubblico rendere pienamente accessibile uno specifico contenuto. Tale ente pubblico, tuttavia, dovrebbe pur sempre dare la massima accessibilità possibile a tale contenuto e rendere altri contenuti pienamente accessibili. Le eccezioni al rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità dovute a un onere sproporzionato non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario per limitare detto onere per quanto riguarda il particolare contenuto interessato in ogni singolo caso. Per misure che imporrebbero un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o metterebbero a rischio la sua capacità di adempiere al suo scopo o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. Nel valutare in quale misura le prescrizioni sull'accessibilità non possono essere soddisfatte a causa dell'onere sproporzionato che imporrebbero è opportuno tener conto soltanto delle motivazioni legittime. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo. Analogamente, non ci dovrebbero essere motivi legittimi per non acquistare o sviluppare sistemi informatici per la gestione accessibile di contenuti di siti web o applicazioni mobili, dato che per soddisfare le prescrizioni sull'accessibilità di cui alla presente direttiva sono disponibili tecniche adeguate e di tipo consultivo. (40) L'interoperabilità connessa all'accessibilità dovrebbe assicurare la massima compatibilità dei contenuti con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti di siti web e applicazioni mobili dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna comune del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché i dati di tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere a siti web e applicazioni mobili: gli utenti potrebbero inoltre avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche di fornitori e acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili. (41) La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili di enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di siti web e delle applicazioni mobili interessati dalle suddette prescrizioni è necessario, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni, conferire una presunzione di conformità ai siti web e alle applicazioni mobili interessati che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo dovrebbero poter sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva. (42) Gli organismi europei di normalizzazione hanno adottato la norma europea EN V1.1.2 ( ), che specifica le prescrizioni funzionali in materia di accessibilità per i prodotti e servizi nel settore delle TIC, inclusi i contenuti web, che potrebbero essere utilizzate negli appalti pubblici o a sostegno di altre politiche e normative. La presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbe essere basata sulla base delle clausole 9, 10 e 11 della norma europea EN V1.1.2 ( ). Le specifiche tecniche adottate in base alla presente direttiva dovrebbero ulteriormente precisare la norma europea EN V1.1.2 ( ) per quanto riguarda le applicazioni mobili. (43) Le specifiche tecniche e le norme elaborate in relazione alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbero inoltre tener conto delle specificità concettuali e tecniche dei dispositivi mobili. (44) Una dichiarazione di accessibilità dovrebbe essere fornita dall'ente pubblico relativamente alla conformità dei loro siti web e applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità fissate dalla presente direttiva. Tale dichiarazione di accessibilità dovrebbe eventualmente contemplare le alternative accessibili previste. (45) Le applicazioni mobili sono rese disponibili da soggetti vari, anche negozi privati di applicazioni. Le informazioni relative all'accessibilità delle applicazioni mobili di enti pubblici scaricate da soggetti terzi dovrebbero essere fornite insieme alla descrizione dell'applicazione mobile presentata agli utenti prima che questi ultimi la ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del ConsiglioGU L 316 del , pag. 12). 65

70 scarichino. Ciò non richiede ai principali fornitori di piattaforme di modificare i loro meccanismi di distribuzione delle applicazioni, ma impone invece all'ente pubblico l'obbligo di rendere disponibile la dichiarazione di accessibilità per mezzo di tecnologie esistenti o future. (46) Dovrebbe essere istituito un meccanismo di feedback al fine di dare la possibilità a chiunque di notificare all'ente pubblico qualsiasi avaria del sito web o dell'applicazione mobile in conformità delle prescrizioni di accessibilità di cui alla presente direttiva nonché per richiedere le informazioni escluse. Tali richieste di informazioni potrebbero riguardare contenuti esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva o altrimenti esentati dalla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva, quali i formati di file per ufficio, i media basati sul tempo preregistrati o contenuti di siti web archiviati. Facendo ricorso al meccanismo di feedback, collegato alla procedura di attuazione, dovrebbe essere possibile per gli utenti dei siti web o delle applicazioni mobili di enti pubblici chiedere le informazioni necessarie, inclusi servizi e documenti. In risposta ad una richiesta legittima e ragionevole, le informazioni dovrebbero essere fornite dall'ente pubblico in modo adeguato e opportuno entro un ragionevole periodo di tempo. (47) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al fine di sensibilizzare le parti interessate e promuovere per loro, e in particolare per il personale responsabile dell'accessibilità di siti web o applicazioni mobili, programmi di formazione in materia di accessibilità di siti web e applicazioni mobili. I pertinenti soggetti interessati dovrebbero essere consultati o coinvolti nella preparazione dei contenuti dei programmi di formazione e sensibilizzazione in materia di accessibilità. (48) È importante che gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, promuovano l'utilizzo degli strumenti di creazione, che consentano di attuare meglio le prescrizioni della presente direttiva in materia di accessibilità. Tale promozione potrebbe assumere modalità passive, quali la pubblicazione di un elenco di strumenti di creazione compatibili senza l'obbligo di utilizzarli, oppure modalità attive, quali l'obbligo di utilizzare strumenti di creazione compatibili o di finanziarne l'elaborazione. (49) Ai fini della corretta attuazione della presente direttiva, e in particolare della attuazione delle norme sulla messa in conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità, è della massima importanza che la Commissione e gli Stati membri consultino regolarmente le parti interessate. Ai sensi della presente direttiva, per «parti interessate» si dovrebbero intendere anche le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani, le parti sociali, il settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili e la società civile. (50) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio periodico. Una metodologia di monitoraggio armonizzata fornirebbe una descrizione del sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero periodicamente presentare una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e almeno una volta sull'elenco di misure adottate in applicazione della presente direttiva. (51) La metodologia di monitoraggio stabilita dalla Commissione dovrebbe essere trasparente, trasferibile, comparabile e riproducibile. La riproducibilità di tale metodologia dovrebbe essere portata al massimo tenendo però conto del fatto che i fattori umani, quali le verifiche da parte degli utenti, potrebbero incidere su di essa. Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati tra Stati membri, la metodologia di monitoraggio dovrebbe descrivere in che modo l'esito delle diverse verifiche debba o possa essere presentato. Al fine di non distogliere risorse dal compito di realizzare una maggiore accessibilità dei contenuti, la metodologia di monitoraggio dovrebbe essere facile da utilizzare. (52) Allo scopo di non ostacolare l'innovazione con riguardo alle modalità di misurazione dell'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, e a condizione di non ostacolare la comparabilità dei dati in tutta l'unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare, secondo la metodologia che sarà stabilita dalla Commissione, tecnologie di monitoraggio più avanzate. (53) Per evitare il ricorso sistematico a procedimenti giudiziari, è opportuno prevedere disposizioni riguardanti il diritto di ricorrere a una procedura adeguata ed efficace per assicurare la conformità alla presente direttiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto a un mezzo di ricorso efficace di cui all'articolo 47 della Carta. In tale procedura dovrebbe rientrare il diritto di presentare reclami a qualsiasi autorità nazionale esistente che sia competente a pronunciarsi in merito. (54) Al fine di assicurare la corretta applicazione della presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea riguardo alla modifica della presente direttiva mediante l'aggiornamento dei riferimenti alla norma europea EN V1.1.2 ( ). È di 66

71 particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 1 ). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (55) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Per stabilire le specifiche tecniche per le prescrizioni in materia di accessibilità, definire la metodologia che gli Stati membri dovrebbero utilizzare per monitorare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili interessati da tali prescrizioni e determinare le modalità delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sull'esito del monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono un modello di dichiarazione sull'accessibilità, che non ha ripercussioni sulla natura e l'ambito di applicazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva ma serve a facilitare l'applicazione delle norme da essa stabilite, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). (56) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, ma può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, consentendo così a tali siti e applicazioni di essere maggiormente accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità. 2. La presente direttiva stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per assicurare che i siti web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'accesso, e le applicazioni mobili degli enti pubblici soddisfino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo La presente direttiva non si applica ai seguenti siti web e applicazioni mobili: a) siti web e applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; b) siti web e applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati. 4. La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni mobili: a) formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall'ente pubblico interessato; b) media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020; ( 1 ) GU L 123 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). 67

72 c) media basati sulla trasmissione in diretta; d) carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione; e) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo; f) riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili a causa: i) dell'incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo in questione o l'autenticità della riproduzione (ad esempio contrasto); oppure ii) della non disponibilità di soluzioni automatizzate ed economicamente vantaggiose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasformarlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità; g) contenuti di extranet o intranet ossia siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale; h) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online. Articolo 2 Armonizzazione minima Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla presente direttiva. Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «ente pubblico», lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, se la finalità specifica di dette associazioni è soddisfare le esigenze d'interesse generale che non abbiano carattere industriale o commerciale; 2) «applicazioni mobili», ai fini della presente direttiva, il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto di enti pubblici per essere utilizzato dal grande pubblico su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. È escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico. 3) «norma», una norma tecnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; 4) «norma europea», una norma europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 5) «norma armonizzata», una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 6) «media basati sul tempo», le seguenti tipologie di media: solo audio, solo video, audio-video, audio e/o video associate all'interazione; 68

73 7) «pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale», beni di proprietà privata o pubblica di interesse storico, artistico, archeologico, estetico, scientifico o tecnico appartenenti a collezioni tutelate da istituzioni culturali quali biblioteche, archivi e musei; 8) «dati misurati», i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4. I dati misurati comprendono sia informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche (numero di siti web e applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti ecc.) che informazioni quantitative sul livello di accessibilità; Articolo 4 Prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i loro siti web e le loro applicazioni mobili di modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Articolo 5 Onere sproporzionato 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici applichino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato agli enti pubblici ai fini di detto articolo. 2. Al fine di valutare in quale misura la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 impone un onere sproporzionato, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici interessati tengano conto delle circostanze pertinenti, fra cui: a) le dimensioni, le risorse e la natura dell'ente pubblico interessato; e b) la stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile. 3. Fatto salvo il paragrafo 1del presente articolo, l'ente pubblico interessato effettua la valutazione iniziale della misura in cui la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 impone un onere sproporzionato. 4. Qualora un ente pubblico si sia avvalso della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno specifico sito web o applicazione mobile, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, esso precisa nella dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 7 le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e, se del caso, fornisce alternative accessibili. Articolo 6 Presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità 1. I contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4, che sono contemplate da tali norme o da loro parti. 2. Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche, o parti di esse, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, contemplate da tali specifiche tecniche o da loro parti. 69

74 La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche di cui al primo comma del presente paragrafo. Dette specifiche tecniche soddisfano le prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 e assicurano un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN V1.1.2 ( ). Gli atti di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo11, paragrafo 3. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato, qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 23 dicembre Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti dei siti web che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN V1.1.2 ( ) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti. Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in assenza delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di esse, della norma europea EN V1.1.2 ( ) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti. 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di modificare il paragrafo 3 del presente articolo modificando il riferimento alla norma europea EN V1.1.2 ( ) di modo che sia fatto riferimento a una versione più recente di tale norma, o a una norma europea che la sostituisce, qualora tale versione o norma soddisfi le prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 e assicuri un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN V1.1.2 ( ). Articolo 7 Misure aggiuntive 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano e aggiornino periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente direttiva. Per i siti web la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è pubblicata nel pertinente sito web. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è resa accessibile nel sito web dell'ente pubblico che ha sviluppato l'applicazione mobile in questione o unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione. Tale dichiarazione comprende quanto segue: a) chiarimenti riguardo alle parti di contenuto non accessibili e le ragioni che ne giustificano l'inaccessibilità e, se del caso, riguardo alle alternative accessibili fornite; b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare all'ente pubblico interessato eventuali difetti del suo sito web o dell'applicazione mobile in termini di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite dall'articolo 4 e di richiedere le informazioni escluse a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, e dell'articolo 5; e c) il link alla procedura di attuazione di cui all'articolo 9 cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla richiesta. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano una risposta adeguata alla notifica o alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole. 2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione di accessibilità. Tali atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione. 70

75 3. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 a siti web o applicazioni mobili di tipo diverso da quello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e segnatamente ai siti web o alle applicazioni mobili cui si applicano disposizioni nazionali in vigore in materia di accessibilità. 4. Gli Stati membri promuovono e agevolano l'organizzazione di programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate e al personale degli enti pubblici, concepiti al fine di insegnare loro come creare, gestire e aggiornare i contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili. 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, sui benefici per gli utenti e i proprietari di siti web e applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un feedback in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto nel presente articolo. 6. Ai fini del monitoraggio e della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 8 la Commissione facilita la cooperazione a livello unionale tra gli Stati membri, e tra questi ultimi e le parti interessate, al fine di scambiare migliori prassi e rivedere la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. Articolo 8 Monitoraggio e relazioni 1. Gli Stati membri esercitano un monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, secondo la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4. La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile e di facile utilizzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione. 3. La metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 può tener conto di analisi di esperti e comprende: a) la periodicità del monitoraggio e del campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili soggetti a monitoraggio; b) a livello dei siti web, il campionamento delle pagine web e dei loro contenuti; c) a livello delle applicazioni mobili, i contenuti da verificare, tenendo conto del momento in cui l'applicazione è stata inizialmente distribuita e in cui le funzionalità sono state successivamente aggiornate; d) la descrizione del modo in cui deve essere sufficientemente dimostrata la conformità o non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, facendo direttamente riferimento, ove applicabile, alle descrizioni pertinenti contenute nella norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o nella norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3; e) qualora siano individuate mancanze, un meccanismo per fornire dati e informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 in un formato che possa essere usato dagli enti pubblici per porre rimedio alle mancanze; e f) disposizioni adeguate, che includano, se del caso, esempi e orientamenti, per verifiche automatiche, manuali e di utilizzabilità, in combinazione con le impostazioni di campionamento, in modo compatibile con la periodicità del monitoraggio e delle relazioni. 4. Entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati. Tale relazione è redatta in base alle disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. La relazione contiene anche informazioni sul ricorso alla procedura di attuazione di cui all'articolo 9. 71

76 5. In relazione alle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, la prima relazione riguarda anche: a) una descrizione dei meccanismi istituiti dagli Stati membri per la consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili; b) le procedure volte a rendere pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità in relazione ai siti web e alle applicazioni mobili; c) le esperienze e le conclusioni tratte dall'attuazione delle norme sulla messa in conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4; e d) informazioni sulle attività di formazione e di sensibilizzazione. In caso di modifiche significative agli elementi di cui al primo comma, gli Stati membri includono nelle successive relazioni informazioni relative a tali modifiche. 6. Il contenuto di tutte le relazioni, che non necessita l'inclusione dell'elenco dei siti web, delle applicazioni mobili o degli enti pubblici, è reso pubblico in un formato accessibile. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione. 7. Entro il 23 settembre 2018, gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato per l'esecuzione delle funzioni di monitoraggio e di relazione. Articolo 9 Procedura di attuazione 1. Gli Stati membri garantiscono che sia disponibile una procedura di attuazione adeguata ed efficace volta ad assicurare la conformità alla presente direttiva in ordine alle prescrizioni definite agli articoli 4 e 5 e all'articolo 7, paragrafo 1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura di attuazione, come la possibilità di mettersi in contatto con un mediatore, per assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e per riesaminare la valutazione di cui all'articolo Entro il 23 settembre 2018 gli Stati membri informano la Commissione circa l'ente responsabile dell'attuazione della presente direttiva. Articolo 10 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 giugno La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile

77 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 12 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue: a) ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019, b) ai siti web di enti pubblici non contemplati dal punto a): a decorrere dal 23 settembre 2020, c) alle applicazioni mobili di enti pubblici: a decorrere dal 23 giugno Articolo 13 Riesame Entro il 23 giugno 2022 la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa. Il riesame tiene conto delle relazioni degli Stati membri concernenti gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 8 e il ricorso alla procedura di attuazione di cui all'articolo 9. Esso comprende inoltre un riesame dei progressi tecnologici che potrebbero rendere più facilmente accessibili alcuni tipi di contenuti esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le conclusioni del riesame sono rese pubbliche in un formato accessibile. Articolo 14 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 73

78 Articolo 15 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente I. LESAY 17CE

79 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2103 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2016 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Burrata di Andria» presentata dall'italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Burrata di Andria» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Burrata di Andria» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 263 del , pag. 7. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 75

80 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione 17CE

81 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2104 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2016 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vale of Evesham Asparagus (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Vale of Evesham Asparagus» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Vale of Evesham Asparagus» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Vale of Evesham Asparagus» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione 17CE0211 ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 257 del , pag. 16. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 77

82 REGOLAMENTO (UE) 2016/2105 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea ( 1 ), in particolare l'articolo 33, sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ( 2 ) stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità per la notifica degli aiuti di Stato. In base a tale regolamento, le informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle misure di aiuto conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari che figurano nel suo allegato I, parte III. (2) Il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede inoltre che, ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notifica e le schede di informazioni corrispondenti. (3) In seguito all'adozione, da parte della Commissione, degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ( 3 ), le norme applicate dalla Commissione per valutare la compatibilità delle misure di aiuto di Stato con il mercato interno sono cambiate. È quindi necessario sostituire la scheda di informazioni complementari per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 794/2004. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 248 del , pag. 9. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (GU L 140 del , pag. 1). ( 3 ) Comunicazione della Commissione Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 217 del , pag. 1). 78

83 Principi comuni di valutazione 79

84 Principi specifici relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura 80

85 Contributo al conseguimento di un obiettivo comune 81

86 Necessità dell'intervento statale 82

87 Adeguatezza degli aiuti 83

88 Effetto di incentivazione 84

89 Proporzionalità dell'aiuto 85

90 Effetti sulla concorrenza e sugli scambi 86

91 Trasparenza Categorie di aiuti 87

92 Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da altri eventi eccezionali 88

93 89

94 Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria 90

95 Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali 91

96 Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi 92

97 93

98 94

99 Aiuti per i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura 95

100 96

101 97

102 Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali 98

103 Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche 99

104 Aiuti destinati ad altre misure 100

105 101

106 17CE

107 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2106 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l'importazione di spezie dall'etiopia, di arachidi dall'argentina e di nocciole dall'azerbaigian e che modifica le condizioni particolari per l'importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi dall'india (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. (2) Dal 2015 il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha ricevuto diverse notifiche che segnalavano tenori elevati di aflatossine e ocratossina A nelle (miscele di) spezie importate dall'etiopia. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'unione è necessario prevedere garanzie supplementari per quanto riguarda le spezie importate dall'etiopia. (3) Recentemente il sistema RASFF ha registrato un aumento dei casi di mancata conformità alla legislazione dell'unione sulle aflatossine per quanto riguarda le arachidi importate dall'argentina e le nocciole importate dall'azerbaigian. In passato entrambi i prodotti erano stati inseriti in un elenco per essere sottoposti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 3 ) e successivamente la loro iscrizione nell'elenco è stata soppressa visti i risultati favorevoli degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali. Dato il recente aumento dei casi di non conformità riscontrati, è necessario prevedere garanzie supplementari e assicurare che l'autorità competente del paese di origine effettui i controlli necessari prima dell'esportazione nell'unione. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'unione è pertanto necessario imporre che ciascuna partita di arachidi e di nocciole importate nell'unione rispettivamente dall'argentina e dall'azerbaigian sia accompagnata da un certificato sanitario. (4) È opportuno precisare che le condizioni particolari previste dal presente regolamento si applicano anche ai mangimi e agli alimenti composti contenenti, in quantità superiore al 20 %, uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti oggetto delle condizioni particolari contemplate dal presente regolamento. È altresì opportuno specificare che la percentuale del 20 % si riferisce alla somma dei prodotti cui si applicano le condizioni particolari contemplate dal presente regolamento. (5) Dato che in alcune occasioni sono giunte al punto designato per l'importazione (PDI) partite il cui documento comune di entrata (DCE) non era debitamente compilato nelle sezioni pertinenti ai fini del controllo documentale, è opportuno stabilire esplicitamente che il trasferimento della partita al DPI può essere autorizzato solo previa presentazione di un DCE compilato per il controllo documentale. (6) Sulla base dei risultati degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, sono opportune le seguenti modifiche per quanto riguarda i prodotti sottoposti a condizioni particolari e/o la frequenza dei controlli: riduzione della frequenza di campionamento dei fichi secchi importati dalla Turchia, visti i risultati favorevoli degli esami; riduzione della frequenza di campionamento delle arachidi importate dall'india, visti i risultati favorevoli degli esami, aumento della frequenza di campionamento delle nocciole importate della Turchia, visto l'incremento dei casi di non conformità riscontrati tramite il sistema RASFF. ( 1 ) GU L 31 dell' , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del , pag. 4). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del , pag. 11). 103

108 (7) Occorre inoltre aggiornare il codice NC relativo ai frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) per rendere la definizione del prodotto coerente con la voce Capsicum annuum, tritati o polverizzati, escludendo cioè il genere Pimenta. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato: 1) l'articolo 1 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere l), m) e n): «l) spezie originarie o provenienti dall'etiopia; m) arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dall'argentina; n) nocciole con guscio o sgusciate, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole, nocciole, preparate o conservate, compresi miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate, e olio di nocciole originari o provenienti dall'azerbaigian;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai mangimi e dagli alimenti di cui al paragrafo 1 nonché ai mangimi e agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 % costituita da un unico prodotto o da una somma dei prodotti di cui al paragrafo 1.»; 2) all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l): «j) il ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale per gli alimenti provenienti dall'etiopia; k) il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare (SENASA) per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'argentina; l) il centro di consulenza sui prodotti di consumo (Consumer Commodity Expertise Centre CCEC) del servizio di Stato per la politica antimonopolistica e la protezione dei diritti dei consumatori (State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights SSAPPCR), che dipende dal ministero dello Sviluppo economico, per gli alimenti provenienti dall'azerbaigian.»; 3) all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le autorità doganali autorizzano il trasferimento della partita a un PDI previo espletamento con esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e previa compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9) e a condizione che l'operatore del settore alimentare o un suo rappresentante presentino materialmente o elettronicamente un DCE compilato alle autorità doganali.»; 4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere l), m) e n), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'ue senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi. 104

109 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 105

110 ALLEGATO L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato: 1) sono aggiunte le seguenti voci: Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese d'origine o paese di provenienza Frequenza dei controlli materiali e di identità (%) al momento dell'importazione «Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie 0904 Etiopia (ET) (Alimenti spezie essiccate) Arachidi con guscio Argentina (AR) 5 Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) Nocciole (Corylus sp.) con guscio Azerbaigian (AZ) 20» Nocciole (Corylus sp.) sgusciate Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole ex Pasta di nocciole ex o ex Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli ex Farine, semolini e polveri di nocciole ex Nocciole tritate, affettate e spezzate ex Nocciole tritate, affettate e spezzate, altrimenti preparate o conservate ex Olio di nocciole ex (Alimenti) 106

111 2) La quinta voce relativa a fichi secchi, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, pasta di fichi, fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, originari o provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente: «Fichi secchi Turchia (TR) 10» Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi ex Pasta di fichi ex o ex Fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli ex o ex (Alimenti) 3) La sesta voce relativa a nocciole, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti nocciole, nocciole, preparate o conservate, compresi i miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate, e olio di nocciole, originari o provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente: «Nocciole (Corylus sp.) con guscio Turchia (TR) 5» Nocciole (Corylus sp.) sgusciate Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole ex Pasta di nocciole ex o ex Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli ex Farine, semolini e polveri di nocciole ex Nocciole tritate, affettate e spezzate ex Nocciole tritate, affettate e spezzate, altrimenti preparate o conservate ex Olio di nocciole ex (Alimenti) 4) La nona voce relativa alle arachidi con guscio, alle arachidi sgusciate, al burro di arachidi, alle arachidi altrimenti preparate o conservate, originari o provenienti dall'india, è sostituita dalla seguente: «Arachidi con guscio India (IN) 10» Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) 107

112 5) La dodicesima voce relativa ai Capsicum annuum, interi, ai Capsicum annuum, tritati o polverizzati, ai frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) e alle noci moscate (Myristica fragrans) originari o provenienti dall'india è sostituita dalla seguente: «Capsicum annuum, interi India (IN) 20» Capsicum annuum, tritati o polverizzati ex Frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) ex Noci moscate (Myristica fragrans) ; (Alimenti spezie essiccate) CE

113 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2107 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 2 ) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. (3) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco. (4) In particolare, per le partite di arachidi e prodotti derivati originari della Bolivia, semi di sesamo e melanzane dell'uganda, ananas del Benin, uve da tavola dell'egitto e melagrane della Turchia, le pertinenti fonti di informazioni indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite. (5) Occorre inoltre modificare l'elenco aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa ai limoni della Turchia dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. (6) Occorre inoltre modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti di informazioni indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell'unione e per i quali l'attuale livello di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco relative ai pistacchi degli Stati Uniti e al pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. (7) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento. (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009. ( 1 ) GU L 165 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del , pag. 11). 109

114 (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio Articolo 2 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 110

115 ALLEGATO «ALLEGATO I Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) Ananas (Alimenti freschi o refrigerati) Benin (BJ) Residui di antiparassitari ( 2 )( 3 ) 20 Arachidi con guscio Bolivia (BO) Aflatossine 50 Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) ex ; ex Cambogia (KH) Residui di antiparassitari ( 2 )( 4 ) 50 Melanzane (Solanum melongena) ; ex (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti erbe fresche o refrigerate) ex Cambogia (KH) Residui di antiparassitari ( 2 )( 5 ) 50 Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, «broccoli cinesi») ( 6 ) (Alimenti freschi o refrigerati) ex Cina (CN) Residui di antiparassitari ( 2 ) 50 Tè, anche aromatizzato (Alimenti) 0902 Cina (CN) Residui di antiparassitari ( 2 )( 7 ) 10 Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) ex ; ex Repubblica dominicana (DO) Residui di antiparassitari ( 2 )( 8 ) 20 Peperoni dolci (Capsicum annuum) ;

116 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) ex ; ex (Alimenti freschi, refrigerati o congelati) Fragole (Alimenti freschi o refrigerati) Egitto (EG) Residui di antiparassitari ( 2 )( 9 ) 10 Peperoni dolci (Capsicum annuum) ; Egitto (EG) Residui di antiparassitari ( 2 )( 10 ) 10 Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti freschi, refrigerati o congelati) ex ; ex Uve da tavola (Alimenti freschi o refrigerati) Egitto (EG) Residui di antiparassitari ( 2 )( 3 ) 20 Arachidi con guscio Gambia (GM) Aflatossine 50 Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) Nocciole con guscio Georgia (GE) Aflatossine 20 Nocciole sgusciate (Alimenti) Olio di palma (Alimenti) ; ; Ghana (GH) Coloranti Sudan ( 11 ) 50 ex ; Semi di sesamo (Alimenti freschi o refrigerati) India (IN) Salmonella ( 12 ) 20 Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti) 3507 India (IN) Cloramfenicolo

117 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) Piselli non sgranati (Alimenti freschi o refrigerati) ex Kenya (KE) Residui di antiparassitari ( 2 )( 13 ) 10 Arachidi con guscio Madagascar (MG) Aflatossine 50 Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) Lamponi ; Serbia (RS) Norovirus 10 (Alimenti congelati) ex ; ex Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) ex ; ex ; ex Sierra Leone (SL) Aflatossine 50 Arachidi con guscio Sudan (SD) Aflatossine 50 Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti freschi o refrigerati) ex Thailandia (TH) Residui di antiparassitari ( 2 )( 14 ) 10 Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) ex ; ex Thailandia (TH) Residui di antiparassitari ( 2 )( 15 ) 20 Melanzane (Solanum melongena) ; ex (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) 113

118 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) Albicocche secche Turchia (TR) Solfiti ( 16 ) 10 Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti) Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) (Alimenti freschi, refrigerati o essiccati) Turchia (TR) Residui di antiparassitari ( 2 ) 20 Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti freschi, refrigerati o congelati) ; Turchia (TR) Residui di antiparassitari ( 2 )( 17 ) 10 Foglie di vite (Alimenti) ex ; 19 Turchia (TR) Residui di antiparassitari ( 2 )( 18 ) 50 Melagrane (Alimenti freschi o refrigerati) ex Turchia (TR) Residui di antiparassitari ( 2 )( 19 ) 20 Melanzane (Solanum melongena) ; ex Uganda (UG) Residui di antiparassitari ( 2 ) 20 Melanzane etiopi (Solanum aethiopicum) ex ; ex (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) Semi di sesamo (Alimenti freschi o refrigerati) Uganda (UG) Salmonella ( 12 ) 50 Pistacchi con guscio Stati Uniti (US) Aflatossine 10 Pistacchi sgusciati (Alimenti) Albicocche secche Uzbekistan (UZ) Solfiti ( 16 ) 50 Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti) Foglie di coriandolo ex Vietnam (VN) Residui di antiparassitari ( 2 )( 20 ) Basilico ex

119 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) Menta ex Prezzemolo ex (Alimenti erbe fresche o refrigerate) Gombi (Okra) ex Vietnam (VN) Residui di antiparassitari ( 2 )( 20 ) Peperoni (diversi dai peperoni ex dolci) (Capsicum spp.) 50 (Alimenti freschi o refrigerati) Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti freschi o refrigerati) ex Vietnam (VN) Residui di antiparassitari ( 2 )( 20 ) 10 ( 1 ) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex». ( 2 ) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del , pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale). ( 3 ) Residui di etefon. ( 4 ) Residui di clorbufam. ( 5 ) Residui di fentoato. ( 6 ) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come «Kai Lan», «Gai Lan»,«Gailan», «Kailan», «Chinese kale», «Jie Lan». ( 7 ) Residui di trifluralin. ( 8 ) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p e o,p ), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb). ( 9 ) Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile. ( 10 ) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p e o,p ), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina. ( 11 ) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS ); ii) Sudan II (numero CAS ); iii) Sudan III (numero CAS ); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS ). ( 12 ) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO o altri protocolli analoghi internazionalmente accettati. ( 13 ) Residui di acefato e di diafentiuron. ( 14 ) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato), protiofos e triforina. ( 15 ) Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina. ( 16 ) Metodi di riferimento: EN :1998, EN :1998 o ISO 5522:1981. ( 17 ) Residui di diafentiuron e di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato) e di metiltiofanato. ( 18 ) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone. ( 19 ) Residui di procloraz. ( 20 ) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.» 17CE

120 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2108 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

121 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione CL 115,2 MA 90,5 TR 95,4 ZZ 100, MA 68,5 TR 144,7 ZZ 106, MA 95,3 TR 147,3 ZZ 121, MA 70, , , , TR 71,7 ZA 138,5 ZZ 93,4 JM 114,6 MA 63,3 PE 95,4 TR 79,2 ZZ 88, CL 90,0 TR 90,5 ZZ 90, US 100,7 ZA 155,4 ZZ 128, CN 87,5 TR 126,8 ZZ 107,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 17CE

122 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/2109 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2016 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, considerando quanto segue: (1) La specie Lolium x boucheanum Kunth figura all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), della direttiva 66/401/CEE. L'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi ha recentemente modificato la denominazione botanica della specie Lolium boucheanum Kunth in Lolium hybridum Hausskn. È pertanto opportuno modificare il nome di tale specie nella direttiva 66/401/CEE. (2) La decisione 2009/109/CE della Commissione ( 2 ) prevede l'organizzazione di un esperimento temporaneo per valutare se alcune specie non contemplate dalla direttiva 66/401/CEE possano essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi. Dall'esperienza acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è emerso che le specie Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum e Vicia benghalensis contribuiscono a creare nuovi miscugli di sementi di piante foraggere che offrono soluzioni per culture foraggere e pascoli persistenti, produttivi e caratterizzati da biodiversità. Tali specie dovrebbero pertanto essere incluse nell'elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), della direttiva 66/401/CEE. (3) In base all'esperienza tecnica acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è opportuno, per ciascuna di tali specie, stabilire requisiti riguardanti la facoltà germinativa minima, la purezza specifica minima, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante in un campione del peso e il contrassegno. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/401/CEE. (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: La direttiva 66/401/CEE è così modificata: 1) l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, è così modificato: Articolo 1 Modifiche della direttiva 66/401/CEE a) alla lettera a), i termini «Lolium boucheanum Kunth» sono sostituiti dai termini «Lolium hybridum Hausskn»; ( 1 ) GU 125 dell' , pag. 2298/66. ( 2 ) Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell' , pag. 26). 118

123 b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Fabaceae (Leguminosae) Leguminose Biserrula pelecinus L. Galega orientalis Lam. Hedysarum coronarium L. Lathyrus cicera L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago doliata Carmign. Medicago italica (Mill.) Fiori Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Medicago lupulina L. Medicago murex Willd. Medicago polymorpha L. Medicago rugosa Desr. Medicago sativa L. Medicago scutellata (L.) Mill. Medicago truncatula Gaertn. Medicago varia T. Martyn Sand Onobrychis viciifolia Scop. Ornithopus compressus L. Ornithopus sativus Brot. Pisum sativum L. (partim) Trifolium alexandrinum L. Trifolium fragiferum L. Trifolium glanduliferum Boiss. Trifolium hirtum All. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium isthmocarpum Brot. Trifolium michelianum Savi Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trifolium squarrosum L. Trifolium subterraneum L. Trifolium vesiculosum Savi Trigonella foenum-graecum L. Biserrula Galega foraggera Sulla Cicerchia/moco Ginestrino Lupino bianco Lupino selvatico Lupino giallo Medica aculeata Medica attorcigliata Medica litorale Lupolina Medica pungente Medica polimorfa Medica rugosa Erba medica Medica scudata Medica troncata Erba medica ibrida Lupinella Uccellina comune Serradella Pisello da foraggio Trifoglio alessandrino Trifoglio fragola Trifoglio glandulifero Trifoglio irto Trifoglio ibrido Trifoglio incarnato Trifoglio a frutti strozzati Trifoglio di Micheli Trifoglio violetto Trifoglio bianco Trifoglio persiano Trifoglio squarroso Trifoglio sotterraneo Trifoglio vescicoloso Fieno greco 119

124 Vicia benghalensis L. Vicia faba L. Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Veccia del Bengala Favino Veccia d'ungheria Veccia comune Veccia vellutata»; c) alla lettera c), dopo i termini «Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia» è inserita la voce seguente: «Plantago lanceolata L. Piantaggine lanciuola»; 2) all'articolo 3, paragrafo 1, i termini «Lolium boucheanum Kunth» sono sostituiti dai termini «Lolium hybridum Hausskn»; 3) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 4 Destinatari Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 120

125 ALLEGATO Gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono così modificati: 1) l'allegato II è così modificato: a) alla sezione I, paragrafo 1, dopo la voce relativa a Pisum sativum, Vicia faba, è aggiunta la voce seguente: «Trifolium subterraneum, Medicago spp., eccetto M. lupulina, M.sativa, M. x varia: per la produzione di sementi di base: 99,5 %; per la produzione di sementi certificate ai fini dell'ulteriore riproduzione: 98 %; per la produzione di sementi certificate: 95 %.»; b) alla sezione I, paragrafo 2, punto A, la tabella è sostituita dalla seguente: «Specie Facoltà germinativa Purezza specifica Facoltà germinativa minima (% del seme puro) Contenuto massimo di semi duri (% del seme puro) Purezza specifica minima (% in peso) Totale Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso) Una singola specie Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito nell'allegato III, colonna 4 (totale per colonna) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus Condizioni relative al contenuto di semi di Lupinus spp. di altro colore e di semi di lupino amari Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n) Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) 121

126 Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 5 (n) Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium hybridum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) 122

127 Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j) (k) 2 (n) Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus ,5 0 (i) 0 (j) (k) 10 Galega orientalis 60 (a) (b) ,0 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 (n) Hedysarum coronarium 75 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5 Lathyrus cicera ,5 0,3 0 (i) 0 (j) (k) 20 Lotus corniculatus 75 (a) (b) ,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l) (m) 10 Lupinus albus 80 (a) (b) ,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) o) (p) Lupinus angustifolius 75 (a) (b) ,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) o) (p) Lupinus luteus 80 (a) (b) ,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) o) (p)» Medicago doliata (i) 0 (j) (k) 10 Medicago italica 70 (b) (i) 0 (j) (k) 10 Medicago littoralis (i) 0 (j) (k) 10 Medicago lupulina 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago murex 70 (b) (i) 0 (j) (k) 10 Medicago polymorpha 70 (b) (i) 0 (j) (k)

128 Medicago rugosa 70 (b) (i) 0 (j) (k) 10 Medicago sativa 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago scutellata (i) 0 (j)(k) 10 Medicago truncatula 70 (b) (i) 0 (j) (k) 10 Medicago varia 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5 Ornithopus compressus (i) 0 (j) (k) 10 Ornithopus sativus (i) 0 (j) (k) 10 Pisum sativum 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium fragiferum (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium glanduliferum 70 (b) (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium hirtum (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium hybridum 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium incarnatum 75 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium isthmocarpum (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium michelianum 75 (b) (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium pratense 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium repens 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m)

129 Trifolium resupinatum 80 (a) (b) ,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium squarrosum 75 (b) ,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium subterraneum 80 (b) ,5 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium vesiculosum (i) 0 (j) (k) 10 Trigonella foenumgraecum 80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5 Vicia benghalensis 80 (b) (e) 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Vicia faba 80 (a) (b) ,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Vicia pannonica 85 (a) (b) ,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia sativa 85 (a) (b) ,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia villosa 85 (a) (b) ,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Altre specie Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10 Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j) (k) Plantago lanceolata ,5 0 (i) 0 (j) (k) 10 Raphanus sativus var. oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 125

130 c) alla sezione I, paragrafo 2, punto B, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Un contenuto totale massimo dello 0,5 % in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. in un'altra specie corrispondente non è considerato come impurità;»; d) alla sezione II, paragrafo 2, punto A, la tabella è sostituita dalla seguente: Contenuto massimo di semi di altre specie di piante «Specie Totale (% in peso) Una singola specie Numero di semi in un campione del peso indicato nell'allegato III, colonna 4 (totale per colonna) Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Altre norme o condizioni Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 0, (j) Agrostis capillaris 0, (j) Agrostis gigantea 0, (j) Agrostis stolonifera 0, (j) Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) (j) Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) i) (j) Bromus catharticus 0, (j) Bromus sitchensis 0, (j) Cynodon dactylon 0,3 20 (a) (j) Dactylis glomerata 0,3 20 (a) (j) Festuca arundinacea 0,3 20 (a) (j) Festuca filiformis 0,3 20 (a) (j) 126

131 Festuca ovina 0,3 20 (a) (j) Festuca pratensis 0,3 20 (a) (j) Festuca rubra 0,3 20 (a) (j) Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) (j) Festulolium 0,3 20 (a) (j) Lolium multiflorum 0,3 20 (a) (j) Lolium perenne 0,3 20 (a) (j) Lolium hybridum 0,3 20 (a) (j) Phalaris aquatica 0, (j) Phleum nodosum 0, (j) Phleum pratense 0, (j) Poa annua 0,3 20 (b) f) (j) Poa nemoralis 0,3 20 (b) f) (j) Poa palustris 0,3 20 (b) f) (j) Poa pratensis 0,3 20 (b) f) (j) Poa trivialis 0,3 20 (b) f) (j) Trisetum flavescens 0,3 20 (c) i) (j) Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus 0, Galega orientalis 0, (e) (j) Hedysarum coronarium 0, (e) (j) 127

132 Lathyrus cicera 0, (d) Lotus corniculatus 0, (e) g) (j) Lupinus albus 0, (d) h) (k) Lupinus angustifolius 0, (d) h) (k) Lupinus luteus 0, (d) h) (k) Medicago doliata 0, (e) Medicago italica 0, (e) Medicago littoralis 0, (e) Medicago lupulina 0, (e) (j) Medicago murex 0, (e) Medicago polymorpha 0, Medicago rugosa 0, Medicago sativa 0, (e) (j) Medicago scutellata 0, Medicago truncatula 0, Medicago varia 0, (e) (j) Onobrychis viciifolia 0, (d) Ornithopus compressus 0, Ornithopus sativus 0, Pisum sativum 0, (d) Trifolium alexandrinum 0, (e) (j) 128

133 Trifolium fragiferum 0, Trifolium glanduliferum 0, Trifolium hirtum 0, Trifolium hybridum 0, (e) (j) Trifolium incarnatum 0, (e) (j) Trifolium isthmocarpum 0, (j) Trifolium michelianum 0, Trifolium pratense 0, (e) (j) Trifolium repens 0, (e) (j) Trifolium resupinatum 0, (e) (j) Trifolium squarrosum 0, Trifolium subterraneum 0, (j) Trifolium vesiculosum 0, (j) Trigonella foenum graecum 0, (d) Vicia benghalensis 0, (d) Vicia faba 0, (d) Vicia pannonica 0, (d) (h) Vicia sativa 0, (d) (h) Vicia villosa 0, (d) (h) Altre specie Brassica napus var. napobrassica 0, (j) 129

134 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 0, (j)» Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0, Raphanus sativus var. oleiformis 0, e) alla sezione III, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Per Vicia spp. un contenuto totale massimo del 6 % in peso di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non è considerato come impurità.»; f) alla sezione III, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Per Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis la purezza specifica minima è del 97,0 % in peso.»; g) alla sezione III, è aggiunto il paragrafo 9 seguente: «9. Per Lathyrus cicera la purezza specifica minima è del 90 % in peso. Un contenuto totale massimo del 5 % in peso di semi di specie coltivate affini non è considerato come impurità.»; 2) l'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI Specie Peso massimo di un lotto (tonnellate) Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi) Peso del campione per la determinazione del numero di cui alle colonne da 12 a 14 dell'allegato II, sezione I, paragrafo 2, punto A, e alle colonne da 3 a 7 dell'allegato II, sezione II, paragrafo 2, punto A (grammi) Poaceae (Gramineae) Agrostis canina Agrostis capillaris Agrostis gigantea Agrostis stolonifera

135 Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Bromus catharticus Bromus sitchensis Cynodon dactylon Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca filiformis Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Festuca trachyphylla Festulolium Lolium multiflorum Lolium perenne Lolium hybridum Phalaris aquatica Phleum nodosum Phleum pratense Poa annua Poa nemoralis

136 Poa palustris Poa pratensis Poa trivialis Trisetum flavescens Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus Galega orientalis Hedysarum coronarium frutto seme Lathyrus cicera Lotus corniculatus Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Medicago doliata Medicago italica Medicago littoralis Medicago lupulina Medicago murex Medicago polymorpha

137 Medicago rugosa Medicago sativa Medicago scutellata Medicago truncatula Medicago varia Onobrychis viciifolia: frutto seme Ornithopus compressus Ornithopus sativus Pisum sativum Trifolium alexandrinum Trifolium fragiferum Trifolium glanduliferum Trifolium hirtum Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium isthmocarpum Trifolium michelianum Trifolium pratense Trifolium repens

138 Trifolium resupinatum Trifolium squarrosum Trifolium subterraneum Trifolium vesiculosum Trigonella foenum-graecum Vicia benghalensis Vicia faba Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa Altre specie Brassica napus var. napobrassica Brassica oleracea convar. acephala Phacelia tanacetifolia Plantago lanceolata Raphanus sativus var. oleiformis Il peso massimo di un lotto non può essere superato più del 5 %.». 17CE

139 DECISIONE (UE, Euratom) 2016/2110 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2016 relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 302, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, vista la proposta del governo greco, visto il parere della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 18 settembre 2015 e il 1 o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ( 1 ) e 2015/1790 ( 2 ), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Aikaterini PEPPA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sig. Constantine CATSAMBIS, Ambassador ad. h., Union of Greek Shipowners (UGS) external advisor on European Affairs, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. ŽIGA ( 1 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del , pag. 53). ( 2 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del , pag. 23). 17CE

140 DECISIONE (UE) 2016/2111 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2016 relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Belgio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'unione ( 1 ), in particolare gli articoli 23 e 24, visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Con decisione del 20 settembre 2016 ( 2 ), il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2016 al 24 settembre (2) Il governo belga ha presentato una candidatura per un seggio resosi vacante, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È nominato membro titolare del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2016 al 24 settembre 2018: I. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI Paese Membri titolari Membri supplenti Belgio sig. Joeri HENS Articolo 2 Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. ŽIGA ( 1 ) GU L 141 del , pag. 1. ( 2 ) Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (GU C 348 del , pag. 3). 17CE

141 DECISIONE (PESC) 2016/2112 DEL CONSIGLIO del 1 o dicembre 2016 che modifica la decisione 2014/401/PESC sul centro satellitare dell'unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 26 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/401/PESC ( 1 ) sul centro satellitare dell'unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'unione europea. (2) È opportuno che il consiglio di amministrazione del centro satellitare dell'unione europea («SATCEN») abbia la possibilità di invitare esperti dei pertinenti paesi, organizzazioni internazionali, organismi ed entità ad alcune delle sue riunioni per fornire informazioni su temi specifici. (3) È opportuno che il SATCEN sia responsabile per l'attuazione degli accordi internazionali conclusi dall'unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune in relazione alle attività del SATCEN. (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/401/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: La decisione 2014/401/PESC è così modificata: 1) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: Articolo 1 «4. Il direttore del SATCEN o il suo rappresentante assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Anche il presidente del Comitato militare dell'unione europea, il direttore generale dello Stato maggiore dell'unione europea e il comandante delle operazioni civili dell'unione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, su invito di quest'ultimo, anche i rappresentanti delle istituzioni, delle agenzie, degli organismi e delle entità dell'unione pertinenti, nonché i rappresentanti dei paesi terzi, delle organizzazioni internazionali ed entità, per fornire informazioni su punti specifici dell'ordine del giorno.». 2) all'articolo 20, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «2bis. Il SATCEN è responsabile, su approvazione del consiglio di amministrazione, dell'attuazione degli accordi internazionali conclusi dall'unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune in quanto rilevino delle attività del SATCEN». La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2016 Per il Consiglio Il presidente A. ÉRSEK ( 1 ) Decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell'unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'unione europea (GU L 188 del , pag. 73). 17CE

142 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2113 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre dicembre 2015) del periodo di programmazione [notificata con il numero C(2016) 7690] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ), in particolare l'articolo 51, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, dovrebbe liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento. (2) A norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 41, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 2 ), per l'ultimo esercizio di attuazione i conti annuali dovrebbero essere presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità e riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese, ovvero il 31 dicembre (3) A norma dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, dovrebbe provvedere al pagamento del saldo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. (4) A norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione una serie completa di conti entro il 30 giugno (5) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro entro il 30 settembre 2016 le risultanze delle verifiche, corredate delle modifiche necessarie. (6) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione a corredo permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. (7) Le informazioni trasmesse da altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione di esecuzione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. (8) A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, un importo di ,68 EUR è stato escluso dalla decisione di liquidazione annuale dei conti per l'esercizio finanziario Si tratta di ,99 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007EE06RPO001, di ,56 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007ES06RPO009, di ,30 EUR ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del , pag. 18). 138

143 dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007FI06RPO001, di ,49 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007LU06RPO001 e di ,34 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007UK06RPO002. In seguito all'adozione dei piani finanziari modificati, gli importi suddetti sono stati rimborsati dalla Commissione nel 2015 e sono pertanto inseriti nella presente decisione di liquidazione. (9) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 52 del medesimo regolamento per escludere dal finanziamento dell'unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'unione. (10) Nell'adottare la presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Con decisione di esecuzione C(2015) 6810, la Commissione ha ridotto i pagamenti intermedi legati al programma di sviluppo rurale della Lituania per il periodo di programmazione Poiché la procedura di cui all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 1 ) è ancora in corso, tali riduzioni dovrebbero essere mantenute, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre dicembre 2015) del periodo di programmazione L'elenco degli organismi pagatori, i cui conti dell'ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione del FEASR sono liquidati, è riportato nell'allegato I. Articolo 2 Per l'ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione del FEASR di cui all'articolo 1, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri che figurano nell'allegato II, relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, non sono coperti dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti. Articolo 3 I saldi finali dei programmi di sviluppo rurale i cui pertinenti conti annuali degli organismi pagatori corrispondenti sono stati tutti liquidati figurano nell'allegato III. Articolo 4 I programmi di sviluppo rurale i cui conti annuali degli organismi pagatori corrispondenti non sono stati liquidati per uno o più esercizi finanziari figurano nell'allegato IV. Articolo 5 La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'unione. ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del , pag. 59). 139

144 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 6 Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione 140

145 ALLEGATO I Elenco degli organismi pagatori i cui conti dell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre dicembre 2015) del periodo di programmazione del FEASR sono liquidati Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR (In EUR) SM CCI Spese dell'ultimo anno di esecuzione del PSR Rettifiche TOTALE Importi non riutilizzabili (*) Importo accettato e liquidato per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR , compresa la liquidazione dei prefinanziamenti Differenza dall'ultimo esercizio di attuazione (**) i ii iii = i + ii iv v = iii iv vi vii = v vi AT 2007AT06RPO ,03 0, , , ,18 0, ,18 BE 2007BE06RPO ,07 0, ,07 0, ,07 0, ,07 CY 2007CY06RPO ,90 0, , , , , ,55 CZ 2007CZ06RPO ,03 0, , , , , ,66 DE 2007DE06RAT ,56 0, ,56 0, , , ,27 DE 2007DE06RPO ,11 0, , , , , ,71 DE 2007DE06RPO ,16 0, , , ,46 0, ,46 DE 2007DE06RPO ,06 0, , , , , ,47 DE 2007DE06RPO ,23 0, , , ,61 0, ,61 DE 2007DE06RPO ,64 0, ,64 0, , , ,18 DE 2007DE06RPO ,94 0, ,94 0, , , ,43 DE 2007DE06RPO ,92 0, ,92 0, , , ,36 DE 2007DE06RPO ,40 0, , , , , ,16 141

146 (In EUR) SM CCI Spese dell'ultimo anno di esecuzione del PSR Rettifiche TOTALE Importi non riutilizzabili (*) Importo accettato e liquidato per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR , compresa la liquidazione dei prefinanziamenti Differenza dall'ultimo esercizio di attuazione (**) i ii iii = i + ii iv v = iii iv vi vii = v vi DE 2007DE06RPO ,33 0, , , , , ,62 DE 2007DE06RPO ,31 0, , , , , ,59 DE 2007DE06RPO ,43 0, ,43 0, , , ,03 DE 2007DE06RPO ,54 0, ,54 0, , , ,12 DE 2007DE06RPO ,22 0, ,22 0, , , ,78 DK 2007DK06RPO ,17 0, ,17 0, , , ,18 EE 2007EE06RPO , , ,29 0, , , ,01 ES 2007ES06RAT ,98 0, ,98 0, , , ,15 ES 2007ES06RPO ,21 0, ,21 N/A , , ,76 ES 2007ES06RPO ,88 0, ,88 0, , , ,37 ES 2007ES06RPO ,97 0, ,97 0, , ,34 2,63 ES 2007ES06RPO ,30 0, ,30 0, , , ,92 ES 2007ES06RPO ,42 0, ,42 0, , , ,97 ES 2007ES06RPO ,74 0, ,74 0, , , ,43 ES 2007ES06RPO ,32 0, , , , , ,38 ES 2007ES06RPO , , , , , , ,29 ES 2007ES06RPO ,99 0, , , , , ,56 142

147 (In EUR) SM CCI Spese dell'ultimo anno di esecuzione del PSR Rettifiche TOTALE Importi non riutilizzabili (*) Importo accettato e liquidato per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR , compresa la liquidazione dei prefinanziamenti Differenza dall'ultimo esercizio di attuazione (**) i ii iii = i + ii iv v = iii iv vi vii = v vi ES 2007ES06RPO ,06 0, ,06 0, , , ,19 ES 2007ES06RPO ,24 0, , , , ,05 0,61 ES 2007ES06RPO ,17 0, , , , , ,71 ES 2007ES06RPO ,15 0, ,15 0, , , ,65 ES 2007ES06RPO ,93 0, ,93 0, , , ,51 ES 2007ES06RPO ,18 0, ,18 0, , , ,62 ES 2007ES06RPO ,33 0, ,33 0, , , ,84 FI 2007FI06RPO , , ,22 0, , , ,80 FI 2007FI06RPO ,41 0, ,41 0, , , ,31 GR 2007GR06RPO ,06 0, ,06 N/A , , ,83 HU 2007HU06RPO ,05 0, , , , , ,14 IE 2007IE06RPO ,14 0, , , ,44 0, ,44 IT 2007IT06RPO ,51 0, ,51 0, , , ,01 IT 2007IT06RPO ,00 0, , , , , ,74 IT 2007IT06RPO ,74 0, , , , , ,45 IT 2007IT06RPO ,69 0, ,69 0, , , ,77 IT 2007IT06RPO ,94 0, ,94 14, , , ,81 143

148 (In EUR) SM CCI Spese dell'ultimo anno di esecuzione del PSR Rettifiche TOTALE Importi non riutilizzabili (*) Importo accettato e liquidato per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR , compresa la liquidazione dei prefinanziamenti Differenza dall'ultimo esercizio di attuazione (**) i ii iii = i + ii iv v = iii iv vi vii = v vi IT 2007IT06RPO ,40 0, ,40 0, , , ,05 IT 2007IT06RPO ,77 0, ,77 275, , , ,92 LT 2007LT06RPO ,09 0, ,09 0, , , ,76 LU 2007LU06RPO , , ,23 0, , , ,55 LV 2007LV06RPO ,59 0, ,59 0, , , ,94 MT 2007MT06RPO ,20 0, , , , , ,80 NL 2007NL06RPO ,75 0, , , , , ,59 PL 2007PL06RPO ,94 0, ,94 0, , , ,70 PT 2007PT06RAT ,88 0, , , , , ,08 PT 2007PT06RPO ,24 0, , , , , ,43 PT 2007PT06RPO ,73 0, , , , , ,64 PT 2007PT06RPO ,71 0, ,71 0, , , ,23 SE 2007SE06RPO ,31 0, ,31 0, , , ,50 SI 2007SI06RPO ,11 0, ,11 0, , , ,96 SK 2007SK06RPO ,40 0, ,40 322, , , ,01 UK 2007UK06RPO ,22 0, , , , , ,48 UK 2007UK06RPO , , , , , , ,85 144

149 (In EUR) SM CCI Spese dell'ultimo anno di esecuzione del PSR Rettifiche TOTALE Importi non riutilizzabili (*) Importo accettato e liquidato per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'ultimo esercizio di attuazione del PSR , compresa la liquidazione dei prefinanziamenti Differenza dall'ultimo esercizio di attuazione (**) i ii iii = i + ii iv v = iii iv vi vii = v vi UK 2007UK06RPO ,37 0, , , ,97 0, ,97 UK 2007UK06RPO ,74 0, , , , , ,18 (*) Massimali e detrazioni ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 ter del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del , pag. 1). Questi importi sono forniti solo per i programmi elencati nell'allegato III. Per quelli elencati nell'allegato IV l'importo sarà comunicato quando i conti annuali del FEASR saranno liquidati per tutti gli esercizi finanziari pertinenti. (**) Non è questo l'importo che sarà corrisposto: per i saldi finali da pagare si fa riferimento all'allegato III. 145

150 ALLEGATO II LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ULTIMO ESERCIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti dell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre dicembre 2015) sono stati stralciati e saranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione Stato membro Organismo pagatore Programma Belgio Région Wallonne 2007BE06RPO002 Bulgaria Fondo statale per l'agricoltura 2007BG06RPO001 Germania EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg 2007DE06RPO009 Spagna Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 2007ES06RPO003 Francia Office du Développement Agricole et Rural de Corse Agence de services et de paiement 2007FR06RPO FR06RPO FR06RPO FR06RPO FR06RPO FR06RPO006 Italia Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 2007IT06RAT IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO021 Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 2007IT06RPO018 Romania Organismo pagatore per lo sviluppo rurale e la pesca (PARDF) 2007RO06RPO

151 ALLEGATO III Saldi finali dei programmi di sviluppo rurale i cui pertinenti bilanci annuali sono stati tutti liquidati Stato membro Organismo pagatore Programma Saldo finale in EUR AT AT AT06RPO ,91 BE BE BE06RPO ,11 CY CY CY06RPO ,88 CZ CZ CZ06RPO ,54 DE DE06RAT ,28 DE DE06RPO ,42 DE DE06RPO ,98 DE DE06RPO ,72 DE DE06RPO ,19 DE DE06RPO ,72 DE DE DE06RPO ,44 DE DE06RPO ,16 DE DE06RPO ,65 DE DE06RPO ,19 DE DE06RPO ,04 DE DE06RPO ,31 DE DE06RPO ,77 DE DE06RPO ,12 DK DK DK06RPO ,37 EE EE EE06RPO ,90 ES ES06RPO ,57 ES ES06RPO ,31 ES ES06RPO ,92 ES ES ES06RPO ,88 ES ES06RPO ,49 ES ES06RPO ,49 ES ES06RPO ,35 147

152 Stato membro Organismo pagatore Programma Saldo finale in EUR ES ES06RPO ,64 ES ES06RPO ,58 ES ES06RPO ,38 ES ES06RPO ,75 ES ES06RPO ,90 ES ES06RPO ,56 ES ES06RPO ,59 ES ES06RPO ,99 ES ES06RAT ,15 FI FI FI06RPO , FI06RPO ,39 HU HU HU06RPO ,10 IE IE IE06RPO ,26 IT IT06RPO ,90 IT IT06RPO ,80 IT IT06RPO ,60 IT IT IT06RPO ,83 IT IT06RPO ,19 IT IT06RPO ,09 IT IT06RPO ,04 LT LT01 (*) 2007LT06RPO ,54 LU LU LU06RPO ,77 LV LV LV06RPO ,94 MT MT MT06RPO ,28 NL NL NL06RPO ,20 PL PL PL06RPO , PT06RAT ,31 PT PT PT06RPO , PT06RPO , PT06RPO ,42 148

153 Stato membro Organismo pagatore Programma Saldo finale in EUR SE SE SE06RPO ,30 SI SI SI06RPO ,16 SK SK SK06RPO ,97 GB UK06RPO ,99 UK GB UK06RPO ,91 GB UK06RPO ,21 GB UK06RPO ,80 (*) il saldo finale del PSR di LT01 è ridotto di ,83 EUR ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed è oggetto di un'indagine di conformità. 149

154 ALLEGATO IV Programmi di sviluppo rurale i cui conti non sono stati liquidati per uno o più esercizi finanziari Stato membro Organismo pagatore Programma (*) Belgio Région Wallonne 2007BE06RPO002 Bulgaria Fondo statale per l'agricoltura 2007BG06RPO001 Germania EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg 2007DE06RPO009 Spagna Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 2007ES06RPO ES06RPO003 Office du Développement Agricole et Rural de Corse 2007FR06RPO002 Francia Agence de services et de paiement 2007FR06RPO FR06RPO FR06RPO FR06RPO FR06RPO006 Grecia Agenzia di controllo e di pagamento degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia (O.P.E.K.E.P.E.) 2007GR06RPO001 Italia Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 2007IT06RAT IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO IT06RPO021 Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 2007IT06RPO018 Romania Organismo pagatore per lo sviluppo rurale e la pesca (PARDF) 2007RO06RPO001 (*) Il saldo finale sarà calcolato quando i conti annuali del FEASR saranno liquidati per tutti gli esercizi finanziari. 17CE

155 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2114 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2017 [notificata con il numero C(2016) 7715] (I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'immissione in libera pratica nell'unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. (2) La Commissione è tenuta a stabilire tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese. (3) Spetta inoltre alla Commissione stabilire le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso. (4) La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e per fini di analisi deve garantire che le restrizioni quantitative fissate dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 siano rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ( 2 ). Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi autorizzate per usi di laboratorio e a fini di analisi, l'attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l'importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini. (5) La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2017 intendono importare nell'unione europea o esportare dall'unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono richiedere per il 2017 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi ( 3 ), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il (6) Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2017, in conformità alle relazioni annuali da presentare a titolo del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, ( 1 ) GU L 286 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1 o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del , pag. 4). ( 3 ) GU C 40 del , pag

156 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'unione europea nel 2017 a partire da fonti esterne sono le seguenti: Sostanze controllate Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) Quantità (in potenziale di riduzione dell'ozono ODP, kg) ,00 Gruppo III (halon) ,00 Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) ,00 Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) ,00 Gruppo VI (bromuro di metile) ,00 Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) 3 650,48 Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) ,50 Gruppo IX (bromoclorometano) ,00 Articolo 2 Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica 1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre

157 6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX. Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2017 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X. Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2017, e che sono attribuite alle suddette imprese. Articolo 4 Periodo di validità La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2017 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre La presente decisione è destinata alle seguenti imprese: Articolo 5 Destinatari 1 Abcr GmbH Im Schlehert Karlsruhe Germania 3 Airbus Operations S.A.S. 316 Route de Bayonne Toulouse Francia 5 Arkema France Rue Estienne d'orves Colombes Cedex Francia 7 BASF Agri-Production S.A.S. Rue de Verdun Saint-Aubin Les Elbeuf Francia 9 Biovit d.o.o. Matka Laginje 13 HR Varazdin Croazia 2 AGC Chemicals Europe Ltd York House, Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Regno Unito 4 Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet Louvain-la-Neuve Belgio 6 Ateliers Bigata Rue Jean-Baptiste Perrin Eysines Francia 8 Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße Monheim Germania 10 Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand Stade Germania 153

158 11 Ceram Optec SIA Skanstes street 7 K-1 LV-1013 Riga Lettonia 12 Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg LA Dordrecht Paesi Bassi 13 Daikin Refrigerants Europe GmbH Industriepark Höchst Frankfurt am Main Germania 14 DIVERCHIM SA RUE DU NOYER, ZAC du Moulin Roissy en France Francia 15 Dyneon GmbH Industrieparkstr Burgkirchen Germania 16 EAF protect s.r.o. Karlovarská 131/ Cheb 2 Repubblica ceca 17 F-Select GmbH Grosshesseloherstr Munich Germania 18 Fenix Fluor Limited Rocksavage Site WA7 JE Runcorn, Cheshire Regno Unito 19 Fire Fighting Enterprises Ltd Hunting Gate 9 SG4 0TJ Hitchin Regno Unito 20 GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Ruhrstr Hamburg Germania 21 Gielle di Luigi Galantucci Via Ferri Rocco, Altamura Italia 22 GlaxoSmithKline Cobden Street DD10 8EA Montrose Regno Unito 23 Halon & Refrigerant Services Ltd J Reid Trading Estate, Factory Road CH5 2QJ Sandycroft Regno Unito 24 Honeywell Fluorine Products Europe B.V. Laarderhoogtweg EA Amsterdam Paesi Bassi 25 Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Strasse Seelze Germania 26 Hovione FarmaCiencia SA Quinta de S. Pedro Sete Casas Loures Portogallo 27 Hudson Technologies Europe S.r.l. Via degli Olmetti Formello Italia 28 ICL-IP Europe B.V. Fosfaatweg BM Amsterdam Paesi Bassi 29 INTERGEO LTD Industrial Park of Thermi Thessaloniki Grecia 30 Labmix24 GmbH Jonas-Elkan-Weg Hamminkeln Germania 154

159 31 LABORATORIOS MIRET S.A. Geminis Terrassa Spagna 32 LGC Standards GmbH Mercatorstr Wesel Germania 33 Ludwig-Maximilians-University Butenadtstr (HAUS D) Munich Germania 34 Mebrom NV Antwerpsesteenweg Willebroek Belgio 35 Merck KGaA Frankfurter Strasse Darmstadt Germania 36 Meridian Technical Services Limited Hailey Road 14 DA18 4AP Erith Regno Unito 37 Mexichem UK Limited The Heath Business and Technical Park WA7 JE Runcorn, Cheshire Regno Unito 38 P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. Szczecinska Gdan sk Polonia 39 PANREAC QUIMICA S.L.U. C/Garraf 2 E08210 Barcelona Spagna 40 Quality Control North West Poplar Grove SK2 7JE Stockport Regno Unito 41 R.P. CHEM s.r.l. Via San Michele Casale sul Sile (TV) Italia 42 Safety Hi-Tech srl Via di Porta Pinciana Roma Italia 43 Savi Technologie sp. z o.o. Psary Wolnosci Wroclaw Polonia 44 SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl Rue de Luzais SAINT QUENTIN FALLAVIER Francia 45 Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstraße Steinheim Germania 46 SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham, DORSET Regno Unito 47 Solvay Fluor GmbH Hans-Boeckler-Allee Hannover Germania 48 Solvay Specialty Polymers France SAS Avenue de la Republique Tavaux Cedex Francia 49 Solvay Specialty Polymers Italy SpA Viale Lombardia Bollate Italia 50 SPEX CertiPrep LTD Dalston Gardens 2 HA7 1BQ Stanmore Regno Unito 155

160 51 Sterling Chemical Malta Limited V. Dimech Street Floriana Malta 53 Syngenta Limited Priestley Road Surrey Research Park 30 GU2 7YH Guildford Regno Unito 55 Tazzetti SpA Corso Europa 600/A Volpiano Italia 57 Thomas Swan & Co. Ltd. Rotary Way DH8 7ND Consett County Durham Regno Unito 52 Sterling SpA Via della Carboneria Solomeo Corciano (PG) Italia 54 Tazzetti SAU Calle Roma Torres de la Alameda Spagna 56 TEGA Technische Gase und Gasetechnik GmbH Werner-von-Siemens-Str. 18 D Würzburg Germania 58 Valliscor Europa Limited 3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock D01 YE64 Dublin 1 Irlanda 59 Valvitalia SpA Eusebi Division Piazza Sigmund Freud Milano Italia Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Miguel ARIAS CAÑETE Membro della Commissione 156

161 ALLEGATO I Gruppi I e II Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime e agenti di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Imprese Abcr GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Syngenta Limited (UK) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) TEGA Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE) ALLEGATO II Gruppo III Quote di importazione degli halon attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime e per usi critici nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Imprese Abcr GmbH (DE) ARKEMA FRANCE (FR) ATELIERS BIGATA (FR) BASF Agri-Production S.A.S. (FR) EAF protect s.r.o. (CZ) Fire Fighting Enterprises Ltd (UK) GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT) Halon & Refrigerant Services Ltd (UK) INTERGEO LTD (EL) Meridian Technical Services Limited (UK) P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL) Safety Hi-Tech srl (IT) Savi Technologie sp. z o.o. (PL) VALVITALIA SPA EUSEBI DIVISION (IT) 157

162 ALLEGATO III Gruppo IV Quote di importazione di tetracloruro di carbonio attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Imprese Abcr GmbH (DE) ARKEMA FRANCE (FR) Blue Cube Germania & Assets GmbH Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) ALLEGATO IV Gruppo V Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Impresa ARKEMA FRANCE (FR) ALLEGATO V Gruppo VI Quote di importazione di bromuro di metile attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Imprese Albemarle Europe SPRL (BE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL-IP Europe B.V. (NL) Mebrom NV (BE) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) 158

163 ALLEGATO VI Gruppo VII Quote di importazione di idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Imprese Abcr GmbH (DE) GlaxoSmithKline (UK) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. CHEM s.r.l. (IT) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE) ALLEGATO VII Gruppo VIII Quote di importazione di idroclorofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Imprese Abcr GmbH (DE) AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK) ARKEMA FRANCE (FR) Bayer CropScience AG (DE) Chemours Netherlands B.V. (NL) Dyneon GmbH (DE) Fenix Fluor Limited (UK) Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) 159

164 ALLEGATO VIII Gruppo IX Quote di importazione di bromoclorometano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre Imprese Albemarle Europe SPRL (BE) ICL-IP Europe B.V. (NL) LABORATORIOS MIRET S.A. (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Thomas Swan & Co. Ltd. (UK) ALLEGATO IX (Informazioni commerciali sensibili riservate non destinate alla pubblicazione) 160

165 ALLEGATO X Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi nel 2017 Imprese cui sono attribuite quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi: Impresa Abcr GmbH (DE) Airbus Operations SAS (FR) ARKEMA FRANCE (FR) Biovit d.o.o. (HR) Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE) DIVERCHIM SA (FR) F-Select GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL) Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE) Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT) Abcr GmbH (DE) LGC Standards GmbH (DE) Ludwig-Maximilians-University (DE) Merck KGaA (DE) Mexichem UK Limited (UK) PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES) Quality Control North West (UK) Safety Hi-Tech srl (IT) SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) SPEX CertiPrep LTD (UK) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE) ALLEGATO XI (Informazioni commerciali sensibili riservate non destinate alla pubblicazione) 17CE

166 RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2115 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Δ 9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 292, considerando quanto segue: (1) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sul tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e in altri alimenti di origine animale ( 1 ). (2) Il tetraidrocannabinolo, o più precisamente il delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ 9 -THC), è il costituente più rilevante della canapa Cannabis sativa. L'EFSA ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) di 1 μg Δ 9 -THC/kg p.c. (3) Sia sulla presenza di Δ 9 -THC negli alimenti di origine animale sia sul tasso di trasferimento dai mangimi agli alimenti di origine animale è disponibile solo un numero limitato di dati. È quindi necessario disporre di più dati sulla presenza negli alimenti di origine animale, in base ai quali si possa dimostrare che gli alimenti di origine animale provengono da animali alimentati con mangimi contenenti canapa o materie prime per mangimi derivate dalla canapa. (4) Sono inoltre necessari maggiori dati di occorrenza sulla presenza di Δ 9 -THC negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa. È inoltre opportuno, se possibile, analizzare i precursori non psicoattivi acidi delta-9-tetraidrocannabinolici (2-COOH-Δ 9 -THC denominato Δ 9 -THCA-A e 4-COOH-Δ 9 -THC denominato Δ 9 -THCA-B) e altri cannabinoidi [come il delta-8-tetraidrocannabinolo (Δ 8 -THC), il cannabinolo (CBN), il cannabidiolo (CBD) e la delta-9-tetraidrocannabivarina (Δ 9 -THCV)]. (5) È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio della presenza di Δ 9 -THC, dei suoi precursori e degli cannabinoidi negli alimenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 1) È opportuno che gli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare e degli altri soggetti interessati, eseguano un monitoraggio sulla presenza del Δ 9 -tetraidrocannabinolo (Δ 9 -THC) negli alimenti di origine animale e del Δ 9 -tetraidrocannabinolo (Δ 9 -THC), dei suoi precursori non psicoattivi acidi delta-9-tetraidrocannabinolici (2-COOH-Δ 9 -THC denominato Δ 9 -THCA-A e 4-COOH-Δ 9 -THC denominato Δ 9 -THCA-B) e di altri cannabinoidi [come il delta-8-tetraidrocannabinolo (Δ 8 -THC), il cannabinolo (CBN), il cannabidiolo (CBD) e la delta-9- tetraidrocannabivarina (Δ 9 -THCV)] negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa. Per il monitoraggio degli alimenti di origine animale, dovrebbe essere possibile dimostrare che gli alimenti di origine animale vengano prodotti da animali alimentati con mangimi contenenti canapa o materie prime per mangimi derivate dalla canapa. 2) Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi del lotto sottoposto a campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione ( 2 ). ( 1 ) Gruppo CONTAM dell'efsa (gruppo di esperti scientifici dell'efsa sui contaminanti nella catena alimentare), Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin [Parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e altri alimenti di origine animale]. EFSA Journal 2015;13(6):4141, [125 pagg.]. doi: /j.efsa ( 2 ) Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del , pag. 12). 162

167 3) Il metodo di analisi da utilizzare per il monitoraggio è di preferenza la separazione cromatografica unita a spettrometria di massa (LC-MS o GC-MS) a seguito di un'adeguata fase di purificazione [estrazione liquido-liquido (LLE) o estrazione in fase solida (SPE)]. È opportuno dare la preferenza a tecniche cromatografiche che permettano di determinare separatamente il Δ 9 -THC, i suoi precursori e gli altri cannabinoidi nei prodotti alimentari contenenti canapa. 4) Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e gli altri soggetti interessati dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti periodicamente all'efsa e al più tardi entro fine ottobre 2018 nel formato di trasmissione dei dati dell'autorità, conformemente alle prescrizioni della «Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi]» dell'efsa ( 1 ) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'efsa. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2016 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) 17CE

168 DECISIONE (Euratom) 2016/2116 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2016 che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Forum Internazionale «Generazione IV» (GIF) costituisce un quadro per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo avviato nel 2001 su iniziativa degli Stati Uniti d'america. L'obiettivo del GIF è di unire gli sforzi dei partecipanti al fine di sviluppare nuove opzioni tecnologiche per sistemi nucleari che garantiscano un approvvigionamento energetico affidabile e, al contempo, apportino soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza nucleare, di riduzione al minimo dei rifiuti, di non proliferazione, tenendo altresì adeguatamente conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica. (2) Il 30 luglio 2003, sulla base di una decisione della Commissione del 4 novembre 2002, la Comunità ha aderito al GIF firmando la Carta («Carta»), che i firmatari iniziali avevano firmato nel Con una decisione della Commissione del 29 giugno 2011, l'adesione iniziale della Comunità alla Carta, della durata di 10 anni, è stata prorogata per un periodo di tempo indeterminato, fatto salvo il recesso tramite consenso unanime degli Stati membri dell'unione. Ciascun membro del GIF, compresa la Comunità, può recedere dall'accordo con un preavviso scritto di 90 giorni. Non prevedendo scambi finanziari né stanziamenti di bilancio speciali tra le parti, la Carta rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, terzo comma, del trattato Euratom. (3) Per dare attuazione alla Carta, i firmatari hanno concluso l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV («accordo quadro»), che stabilisce le condizioni per la cooperazione e le disposizioni per i sistemi e i progetti. (4) Sulla base della decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa all'approvazione dell'adesione della Comunità europea dell'energia atomica all'accordo quadro e di una decisione della Commissione del 12 gennaio 2006, adottata conformemente all'articolo 101, secondo comma, del trattato, la Comunità ha aderito all'accordo quadro il 24 gennaio 2006, data in cui il commissario debitamente autorizzato ha firmato lo strumento di adesione, che è stato poi depositato presso l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a Parigi il 10 febbraio Il Centro comune di ricerca è stato designato agente esecutivo della Comunità in conformità dell'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro. (5) L'accordo quadro è entrato in vigore il 28 febbraio 2005 per un periodo di 10 anni ed è stato prorogato il 26 febbraio 2015, dopo che quattro parti hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dall'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV («accordo di proroga»), in conformità della procedura specifica di proroga 164

169 prevista dall'accordo quadro. La Comunità e gli altri firmatari che non hanno potuto completare in tempo le procedure interne di approvazione possono rinnovare successivamente la loro partecipazione mediante firma in conformità dell'articolo II, paragrafo 3, dell'accordo di proroga. (6) Il rinnovo della partecipazione della Comunità all'accordo quadro è indipendente da qualsiasi decisione riguardante la portata della partecipazione della Comunità ai diversi sistemi del GIF e nei corrispondenti accordi relativi ai progetti. La Comunità stabilirà individualemente la natura del suo contributo (intellettuale e finanziario) alle attività del GIF. (7) È pertanto opportuno approvare il rinnovo da parte della Commissione, a nome della Comunità, dell'accordo quadro mediante la firma dell'accordo di proroga in conformità della specifica procedura di proroga, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV. Il testo dell'accordo di proroga è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. DIJSSELBLOEM 165

170 ACCORDO che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV Il governo del Canada, la Comunità europea dell'energia atomica, il governo della Repubblica popolare cinese, il governo della Repubblica francese, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa, il governo della Repubblica del Sud Africa, il governo della Confederazione svizzera e il governo degli Stati Uniti d'america, ciascuno in qualità di parte dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, fatto a Washington il 28 febbraio 2005 (l'«accordo quadro»), denominati collettivamente «le parti»: CONSIDERANDO il loro desiderio di proseguire la collaborazione efficace e reciprocamente proficua condotta fino ad oggi nell'ambito dell'accordo quadro; PRENDENDO ATTO dell'aggiornamento del «percorso tecnologico» per sistemi di energia nucleare di generazione IV (gennaio 2014); RICHIAMANDO l'articolo XV dell'accordo quadro, secondo il quale qualsiasi collaborazione avviata nell'ambito del presente accordo quadro che non sia stata ancora completata al momento della scadenza o dell'estinzione del presente accordo quadro può essere proseguita fino al suo completamento in conformità con le disposizioni del presente accordo quadro; e AGENDO conformemente al paragrafo 3 dell'articolo XII dell'accordo quadro, convengono quanto segue: Articolo I Proroga dell'accordo quadro Fatto salvo il paragrafo 5 dell'articolo XII dell'accordo quadro, l'accordo quadro è prorogato per un periodo di dieci (10) anni, fino al 28 febbraio Articolo II Firma ed entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore, per le parti che abbiano dato il loro consenso a essere vincolate, alla data in cui tre parti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate. 2. Le parti manifestano il loro consenso ad essere vincolate mediante firma non soggetta ad accettazione o mediante firma soggetta ad accettazione seguita dal deposito dello strumento di accettazione presso il depositario. 3. Quando una parte acconsente ad essere vincolata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il presente accordo entra in vigore per detta parte alla data della sua firma non soggetta ad accettazione o alla data di deposito del proprio strumento di accettazione presso il depositario. 4. A norma dell'articolo XV dell'accordo quadro, le parti intendono proseguire la collaborazione avviata nell'ambito delle disposizioni dell'accordo quadro, ma non completata entro il 28 febbraio 2015, con le parti dell'accordo quadro per le quali il presente accordo non è entrato in vigore entro il 28 febbraio Articolo III Depositario L'originale del presente accordo è depositato presso il Segretario generale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO in un originale, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede. 166

171 PER IL GOVERNO DEL CANADA: Mrs Michelle d'auray Canadian Ambassador and Permanent Representative to the OECD Data: 21 ottobre 2016 PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA: Mr Tibor NAVRACSICS EU Commissioner Data: 10 novembre 2016 PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Mr Jun ZHAI Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to France Data: 23 giugno 2016 PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE Mr Daniel VERWAERDE Administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Data: 26 febbraio 2015 PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE: Mr Kazuo KODAMA Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Delegation of Japan to the OECD Data: 26 febbraio 2015 PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA Mr Si-hyung LEE Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Korean Permanent Delegation to the OECD Data: 26 febbraio

172 PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA: Mr Sergey Vladilenovich KIRIENKO Chief Executive Officer of the State Atomic Energy Corporation «Rosatom» Data: 29 giugno 2015 PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA: Ms Tina JOEMAT-PETTERSSON Minister of Energy of the Republic of South Africa Data: 15 settembre 2015 PER IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA: Mr Mauro DELL'AMBROGIO Secrétaire d'etat de la Confédération suisse à la formation, à la recherche et à l'innovation Data: 27 agosto 2015 PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: Mr Daniel JOHANNES Ambassador and Permanent Representative to the OECD Data: 26 febbraio CE

173 DECISIONE (UE) 2016/2117 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2016 relativa alla conclusione, a nome dell'unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ), considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2012/279/UE del Consiglio ( 2 ), l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2012, con riserva della sua conclusione. (2) È opportuno che l'accordo sia approvato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, è approvato a nome dell'unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 L'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 52 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata. Articolo 3 Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'unione, alla notifica di cui all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo. ( 3 ) ( 1 ) Approvazione del 17 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione 2012/279/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (GU L 137 del , pag. 1). ( 3 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 169

174 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 4 Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. ŽIGA 170

175 ACCORDO QUADRO globale di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, 171

176 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, in appresso gli «Stati membri», da una parte, e LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, in appresso il «Vietnam», dall'altra, in appresso denominati congiuntamente «le parti», CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono, CONSIDERANDO che le parti ascrivono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche, come provato, tra l'altro, dal «Piano direttivo per le relazioni tra il Vietnam e l'unione europea fino al 2010 e orientamenti fino al 2015» adottato dal Vietnam nel 2005 e dalle discussioni tra le parti che ne sono scaturite, TENUTO CONTO che per le parti il presente accordo rientra in una più ampia e coerente interazione reciproca governata da accordi ai quali hanno entrambe aderito, RIBADENDO la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani, RIBADENDO il loro rispetto per l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Repubblica socialista del Vietnam, RIBADENDO l'importanza che esse attribuiscono al principio del buon governo e alla lotta contro la corruzione, RIBADENDO la loro volontà di promuovere il progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale, CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, che ha il compito di perseguire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale, CONSIDERANDO che le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) minaccia pesantemente la sicurezza internazionale, e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, RICONOSCENDO la necessità di accelerare il disarmo e intensificare l'impegno alla non proliferazione a norma degli obblighi internazionali applicabili alle parti, IMPEGNANDOSI fermamente a combattere il terrorismo in ogni sua forma, nel rispetto del diritto internazionale, ivi incluse le norme in materia di diritti umani e il diritto umanitario, e a istituire una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per garantire la sua eliminazione, e ricordando le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 172

177 RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, paesi membri dell'associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), successivamente esteso al Vietnam nel 1999, e dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam del 17 luglio 1995, RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti, al fine di intensificare la cooperazione tra loro, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse sulla base dei principi di sovranità, parità, non discriminazione, del rispetto dell'ambiente naturale e nel reciproco vantaggio, RICONOSCENDO che il Vietnam è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo di ciascuna parte, RICONOSCENDO la significativa importanza della cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli a reddito basso e medio basso, nel perseguimento della crescita economica e dello sviluppo sostenibili e nella realizzazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, RICONOSCENDO i progressi compiuti dal Vietnam nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e nell'attuazione della strategia nazionale di sviluppo socioeconomico, nonché il suo livello di sviluppo attuale che lo posiziona tra i paesi in via di sviluppo a basso reddito, RICONOSCENDO l'importanza che le parti ascrivono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale contenute nell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio, RICONOSCENDO che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e tenendo conto dell'importanza dei programmi di preferenze commerciali, IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, e a sostenere e applicare efficacemente le norme in materia di lavoro riconosciute internazionalmente e ratificate dalle parti, RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione, CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena conformità delle attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e nel reciproco vantaggio, CONSTATANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, vincolano il Regno Unito e l'irlanda in quanto parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto parte dell'unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Principi generali 1. Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale, come definiti negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, riaffermati dalla dichiarazione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 1970, e in altri trattati internazionali pertinenti, che evocano tra l'altro lo Stato di diritto e il principio pacta sunt servanda; al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'assemblea generale delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani pertinenti sottoscritti dalle parti, che ispirano le politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 173

178 2. Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, conformandosi ai reciproci obblighi internazionali vigenti applicabili alle parti. Questa disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. Le parti ribadiscono altresì il rispettivo impegno al Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata al forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del 2005, al programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti e alla dichiarazione fondamentale di Hanoi sull'efficacia degli aiuti del 2006, finalizzato a potenziare le prestazioni della cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda un maggior svincolo degli aiuti e dispositivi di assistenza più prevedibili. 3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Nel realizzare tutte le attività di cooperazione previste dal presente accordo, le parti convengono di tener conto dei rispettivi livelli di sviluppo, dei bisogni e delle capacità di ciascuna. 5. Le parti confermano che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e che i programmi di preferenze commerciali contribuiscono alla crescita dei paesi in via di sviluppo, tra cui il Vietnam. 6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgerà nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali. Articolo 2 Obiettivi della cooperazione Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione tra di esse a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirerà in particolare a: a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti; b) sviluppare gli scambi e gli investimenti le parti nel reciproco vantaggio; c) istituire una cooperazione in tutti i settori commerciali e di investimento di reciproco interesse, nell'intento di favorire flussi di scambi e investimenti sostenibili, evitando e eliminando gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare rispetto alle iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; d) avvalersi della cooperazione allo sviluppo per eliminare la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile, far fronte alle sfide emergenti quali i cambiamenti climatici e le malattie trasmissibili, approfondire le riforme economiche e prendere parte all'economia mondiale; e) istituire la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, la lotta alla criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti; f) favorire la cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, ivi inclusi i diritti umani; la politica economica; i servizi finanziari; la fiscalità; la politica industriale, le piccole e medie imprese; le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; la scienza e la tecnologia; l'energia; i trasporti; la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali; il turismo; l'istruzione e la formazione; la cultura; i cambiamenti climatici; l'ambiente e le risorse naturali; l'agricoltura, le foreste, l'allevamento, la pesca e lo sviluppo rurale; la sanità; le statistiche; il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali; la riforma della pubblica amministrazione; le associazioni e organizzazioni non governative (ONG); la prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; la parità di genere; g) intensificare e incentivare la partecipazione, presente e futura, di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; h) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e i residuati bellici; 174

179 i) istituire una cooperazione in materia di lotta al terrorismo; j) accentuare il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'istruzione; k) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni, anche tramite la cooperazione tra organizzazioni quali gruppi di riflessione, università, imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività. Articolo 3 Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali 1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite e relative agenzie e organizzazioni, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'asean (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'organizzazione mondiale del commercio (OMC). 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti tra gruppi di riflessione, università, ONG, imprese e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività connesse, a condizione che tale cooperazione si basi su un reciproco consenso. Articolo 4 Cooperazione bilaterale e regionale 1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione ai sensi del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'unione e l'asean. La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario dell'asean. 2. La parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione può, in particolare, sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam e può contemplare interventi di potenziamento della capacità quali l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate dalle parti conformemente alle strategie di aiuti allo sviluppo del donatore. TITOLO II COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Articolo 5 Principi generali 1. Gli obiettivi principali della cooperazione allo sviluppo sono il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, nonché l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo tengono conto delle strategie e dei programmi di sviluppo socioeconomico del Vietnam. Le parti riconoscono che la loro cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo centrale per poter affrontare le sfide del Vietnam in materia di sviluppo. 2. Le parti convengono di promuovere le attività di cooperazione nel rispetto delle rispettive procedure e risorse. 175

180 Articolo 6 Finalità della cooperazione Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano, tra l'altro, a: a) conseguire una crescita economica sostenuta; b) promuovere lo sviluppo umano e sociale; c) promuovere le riforme e lo sviluppo istituzionali; d) promuovere la sostenibilità e la rigenerazione dell'ambiente, nonché le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali; e) prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici; f) sostenere politiche e strumenti che favoriscano un'integrazione progressiva nell'economia e negli scambi mondiali. Articolo 7 Forme di cooperazione 1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attività a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita. 2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere: a) l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti; b) il potenziamento della capacità tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti; c) il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno; d) lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti. TITOLO III PACE E SICUREZZA Articolo 8 Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori 1. Le parti considerano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, sia presso destinatari statali che non statali, rappresenta una delle minacce più gravi per la stabilità e la sicurezza internazionali, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di svolgere ricerche, sviluppare, utilizzare, commerciare e trasferire tecnologie biologiche, chimiche e nucleari e relativi materiali ad usi pacifici, nel rispetto dei trattati e delle convenzioni cui hanno aderito. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, attraverso il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi che loro incombono in forza dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e dei pertinenti obblighi internazionali applicabili alle parti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo. 176

181 2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori: a) disponendo quanto necessario alla firma o alla ratifica di tutti gli altri trattati e accordi internazionali pertinenti, o all'adesione ad essi, se del caso, e assolvendone in pieno i rispettivi obblighi; b) creando, nei limiti delle rispettive capacità, un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione che verifichi l'esportazione e il transito delle merci aventi attinenza con le armi di distruzione di massa, anche per quanto riguarda il loro impiego finale finalizzato alle tecnologie a duplice uso, che, in linea con la risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione e che non intralci le attività di importazione ed esportazione e le transazioni finanziarie regolari e lecite. A tal fine, è prevista la fornitura di assistenza, ivi incluso il potenziamento della capacità. 3. Le parti convengono di intrattenere un regolare dialogo politico che accompagnerà e consoliderà gli elementi suddetti. Articolo 9 Cooperazione nella lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), in tutti i loro aspetti 1. Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, compreso l'eccessivo accumulo, e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di produrre, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza. A tale riguardo, le parti ricordano gli aspetti rilevanti delle risoluzioni 64/50 e 64/51 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Le parti convengono di osservare e eseguire integralmente gli obblighi rispettivi in materia di lotta al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, incombenti loro in forza dei vigenti accordi internazionali cui hanno aderito e in forza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali pertinenti applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW, in tutti i loro aspetti. 3. Le parti si impegnano ad avviare, se necessario, un dialogo finalizzato allo scambio di opinioni e informazioni, a sviluppare una comprensione comune delle questioni e dei problemi connessi al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e a rafforzare la capacità delle parti di prevenire, combattere ed eliminare tale commercio. Articolo 10 Cooperazione in materia di lotta al terrorismo Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel pieno rispetto del diritto, compresi la Carta delle Nazioni Unite, la legislazione in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. In questo ambito e conformemente alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione 60/288 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite e nella dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione nella lotta al terrorismo, le parti convengono di potenziare la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso: a) nel quadro della piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e disponendo quanto necessario ai fini della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali volti a combattere e prevenire il terrorismo; b) consultandosi regolarmente, in sede di comitato misto, su come cooperare per contrastare e prevenire il terrorismo; c) scambiandosi informazioni sui gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno, nel rispetto del diritto internazionale e nazionale e, compatibilmente con i programmi e strumenti delle parti, fornendo sostegno per potenziare la capacità di contrastare e prevenire il terrorismo; 177

182 d) scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze in merito alla prevenzione del terrorismo; e) collaborando nell'intento di creare maggior consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, di rafforzarne il quadro normativo e di pervenire quanto prima ad un accordo sulla Convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite; f) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite onde attuare efficacemente la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; g) condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Articolo 11 Cooperazione giudiziaria 1. Le parti convengono di cooperare su questioni di natura giuridica, sul potenziamento dello Stato di diritto e delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione della legge. 2. Le parti convengono di cooperare sul potenziamento della capacità del potere giudiziario e del sistema giuridico in settori quali il diritto civile, il diritto processuale civile, il diritto penale e il diritto processuale penale, impegnandosi inoltre a scambiarsi informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. 3. Le parti convengono inoltre di collaborare in materia giustizia penale internazionale. Esse ritengono che i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale non debbano rimanere impuniti e che la loro efficace repressione debba essere assicurata mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti al livello adeguato. 4. Le parti individuano nella Corte penale internazionale un'istituzione progressiva e indipendente il cui operato è finalizzato alla pace e alla giustizia internazionali. Le parti concordano di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale, e di prendere in considerazione la possibilità di aderire allo Statuto di Roma. Le parti convengono che sarebbero proficui il dialogo e la cooperazione al riguardo. TITOLO IV COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI Articolo 12 Principi generali 1. Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali. 2. Le parti si impegnano a promuovere quanto più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a realizzare condizioni di accesso al mercato migliori e prevedibili, predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali, e adottando provvedimenti per migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo campo dalle organizzazioni internazionali cui entrambe le parti appartengono. 3. Riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile per lo sviluppo e che i regimi di preferenze commerciali, compreso il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), e il trattamento speciale e differenziato previsto dall'omc si sono rivelati vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le parti si impegnano ad intensificare le consultazioni relative all'effettiva attuazione di questi strumenti. 4. Nel dare attuazione al presente titolo, le parti tengono conto dei rispettivi livelli di sviluppo. 178

183 5. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale. 6. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per quanto riguarda la soluzione di problemi commerciali e la messa a disposizione di programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità necessari a risolvere i problemi commerciali che sorgono, tra l'altro, nei settori di cui al presente titolo. 7. Nell'intento di mettere a frutto le singole potenzialità e la loro complementarietà economica, le parti si impegnano ad esplorare e cercare ulteriori opportunità e soluzioni per potenziare le loro relazioni in materia di scambi e investimenti anche, eventualmente, negoziando accordi di libero scambio o di altra natura vantaggiosi per entrambe. Articolo 13 Sviluppo del commercio 1. Le parti si impegnano a sviluppare, diversificare e intensificare gli scambi tra di esse e a rendere migliorare la competitività dei rispettivi prodotti sui mercati nazionali, regionali e internazionali. Nel perseguire questo obiettivo, la cooperazione tra le parti mette l'accento, nello specifico, sul potenziamento della capacità in una serie di ambiti, quali le strategie di sviluppo commerciale, l'ottimizzazione delle potenzialità commerciali, comprese le preferenze SPG, la competitività, la promozione dei trasferimenti tecnologici tra imprese, la trasparenza delle politiche, delle normative e delle regolamentazioni le informazioni sui mercati, lo sviluppo istituzionale e la costituzione di reti a livello regionale. 2. Per promuovere gli scambi e gli investimenti tra di esse, le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi complementari di assistenza. Articolo 14 Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali 1. Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti loro dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS). 2. Negli scambi fra di esse, le parti intensificano la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla legislazione e le procedure di attuazione, certificazione, ispezione e controllo in materia sanitaria e fitosanitaria, nell'ambito dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'ufficio internazionale delle epizoozie e del CODEX Alimentarius. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare sulle questioni sanitarie e fitosanitarie e, tramite il potenziamento della capacità e l'assistenza tecnica, di promuovere una cooperazione tra di esse adeguata alle necessità specifiche di ciascuna parte e che consenta loro di prestarsi assistenza per garantire conformità tra i rispettivi quadri normativi, anche in materia di sicurezza alimentare, aspetti fitosanitari e veterinari e impiego delle norme internazionali. 4. Le parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e potenziamento della capacità intesi a elaborare norme in questo settore. 5. Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo. Articolo 15 Ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformità, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). 179

184 2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformità e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilità di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse. 3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo. Articolo 16 Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi 1. Le parti: a) condividono esperienze e migliori pratiche ed esplorano le varie possibilità al fine di semplificare le importazioni, le esportazioni e altre procedure doganali; b) garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi; c) sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali ed elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca; d) ricercano una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi. 2. Le parti presteranno particolare attenzione, tra l'altro: a) a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza; b) a garantire un'applicazione più efficace ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale; c) ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità. 3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo. 4. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo. Articolo 17 Investimenti Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente per gli investimenti più attraente e stabile grazie ad un dialogo regolare inteso ad una maggiore comprensione e cooperazione in materia, vagliando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento, promuovendo norme stabili, trasparenti e aperte e garantendo ai propri investitori di operare in condizioni di parità. Articolo 18 Politica della concorrenza 1. Le parti preservano le norme e i regolamenti in materia di concorrenza e le relative autorità. Esse applicheranno dette norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde garantire maggiore certezza giuridica nei rispettivi territori. 180

185 2. A tal fine, in fase di elaborazione e applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di concorrenza, le parti possono varare interventi di potenziamento della capacità e altre attività di cooperazione, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione. Articolo 19 Servizi Le parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere più accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei paesi terzi. Articolo 20 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale 1. Le parti ribadiscono di ascrivere grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e alla piena attuazione degli impegni internazionali in materia, al fine di garantire una tutela adeguata e efficace di detti diritti, nel rispetto delle pertinenti norme/accordi internazionali, quali l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), dotandosi di strumenti di attuazione efficienti. 2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda i dispositivi atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore e delle rispettive capacità. 3. La cooperazione si realizza secondo le modalità convenute dalle parti, anche attraverso lo scambio di informazioni e esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela, attuazione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti e la lotta alla pirateria e alla contraffazione, ivi inclusi la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti. Articolo 21 Maggiore partecipazione degli attori economici 1. Le parti incentivano e agevolano l'operato delle rispettive camere di commercio e industria nonché la cooperazione tra le associazioni di categoria delle parti al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti nei settori di interesse di entrambe le parti. 2. Le parti incoraggiano un dialogo tra i rispettivi enti di regolamentazione e attori del settore privato al fine di discutere sugli ultimi sviluppi del clima degli scambi e degli investimenti, di esplorare le necessità di sviluppo del settore privato e di scambiare opinioni circa i quadri strategici atti a potenziare la competitività delle imprese. Articolo 22 Consultazioni Onde garantire sicurezza e prevedibilità alle loro relazioni commerciali bilaterali, le parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo. 181

186 TITOLO V COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA Articolo 23 Lotta alla criminalità organizzata Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili. Articolo 24 Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare onde evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari, e il riciclaggio dei proventi di ogni attività illecita grave, come raccomanda la task force «Azione finanziaria» (FATF). 2. Le due parti convengono di promuovere la formazione e l'assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni tre le autorità competenti delle parti, nell'ambito delle rispettive normative, sulla base di norme appropriate per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dalle parti e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF). Articolo 25 Cooperazione nella lotta agli stupefacenti 1. Le parti collaborano per assicurare un'impostazione globale ed equilibrata mediante un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche in materia di applicazione della legge, dogane, sanità, giustizia e affari interni e altri settori pertinenti, nell'intento di ridurre l'offerta (compresa la coltura illegale del papavero da oppio e la produzione di droghe sintetiche), il traffico e la domanda di stupefacenti e le relative conseguenze sui consumatori e sulla società in senso lato, e per rendere più efficace il controllo dei precursori. 2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali cui le parti hanno aderito, con la Dichiarazione politica; con la Dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, e le misure per migliorare la cooperazione internazionale al fine di combattere il problema mondiale della droga, adottate dalla 20 a sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sulle droghe del giugno 1998; e con la dichiarazione politica e il piano d'azione adottati in occasione della 52 a sessione della commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di istituzioni e centri di informazione e di monitoraggio nazionali; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; sforzi intesi a ridurre la domanda di stupefacenti e i danni da essi causati e cooperazione giudiziaria e di polizia e controllo efficace sui precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori. Articolo 26 Protezione dei dati personali 1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, ove necessario, come quelle contenute negli strumenti internazionali, nella misura in cui si applicano alle parti. 182

187 2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze. TITOLO VI SVILUPPO SOCIOECONOMICO E ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE Articolo 27 Cooperazione in materia di migrazione 1. Le parti ribadiscono l'importanza di sforzi congiunti per gestire i flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti instaurano un dialogo globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti tengono conto delle problematiche connesse al fenomeno. 2. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione e si realizza nel rispetto delle pertinenti normative dell'unione e nazionale in vigore. La cooperazione si concentrerà, tra l'altro: a) sulle cause di fondo della migrazione; b) su un dialogo globale sulla migrazione legale inteso, come consensualmente convenuto, a istituire i dispositivi atti a favorire le opportunità di migrazione legale; c) sullo scambio di esperienze e pratiche per quanto riguarda il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951, e del relativo protocollo, firmato il 31 gennaio 1967, soprattutto dei principi di «non respingimento» e di «ritorno volontario»; d) sulle norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la parità di trattamento, l'integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia; e) sull'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta; f) sul rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, e la promozione del ritorno volontario di quanti soggiornano illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; g) sulle questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio; h) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere; i) il potenziamento delle capacità tecniche e umane. 3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue: a) una volta che le competenti autorità del Vietnam abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, che la persona da riammettere è di nazionalità vietnamita, il Vietnam riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta delle autorità competenti di quello Stato e senza indebiti ritardi; b) una volta che le competenti autorità dello Stato membro interessato abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, la nazionalità della persona da riammettere, ciascuno Stato membro riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio del Vietnam, su richiesta delle autorità competenti del Vietnam e senza indebiti ritardi. Le parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identità adeguati a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o di altre prove della cittadinanza, su richiesta del Vietnam o dello Stato membro interessato, le competenti autorità dello Stato membro interessato o del Vietnam dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertare la cittadinanza. 183

188 4. Nel rispetto delle normative e delle procedure rispettive, le parti potenzieranno la cooperazione in materia di riammissione nell'intento di negoziare, su richiesta di una parte e come consensualmente convenuto, un accordo tra l'ue e il Vietnam di riammissione dei rispettivi cittadini. Articolo 28 Istruzione e formazione 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e formazione, nel debito rispetto della diversità, al fine di migliorare la comprensione reciproca e convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunità di formazione nell'ue e in Vietnam. 2. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore e agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture nell'ambito dei programmi UE nel sud-est asiatico in materia di istruzione e formazione e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo settore. 3. Le due parti parimenti convengono di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus e i programmi di formazione per interpreti di conferenza, e di incoraggiare gli istituti di istruzione dell'ue e del Vietnam a cooperare a corsi di laurea e a programmi di ricerca congiunti nell'intento di incentivare la cooperazione e la mobilità universitarie. 4. Le parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di reciproco interesse riguardanti la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore e dei sistemi di formazione tecnica e professionale, con eventuali misure di assistenza tecnica intese, tra l'altro, a migliorare il quadro delle qualifiche e la garanzia di qualità. Articolo 29 Sanità 1. Le parti convengono di cooperare nel settore della sanità al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e dell'assicurazione sanitaria. 2. La cooperazione si realizza essenzialmente tramite: a) programmi di potenziamento del settore della sanità, intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale; b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili; c) accordi internazionali in materia sanitaria, segnatamente la convenzione quadro per il controllo del tabacco e il regolamento sanitario internazionale; d) le norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all'articolo 14; e) lo scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto; f) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie. 3. Le parti riconoscono l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario e convengono di potenziare la capacità e l'assistenza tecnica in questo ambito. 184

189 Articolo 30 Ambiente e risorse naturali 1. Le parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. 3. Le parti convengono di collaborare per favorire il reciproco sostegno delle politiche ambientali e per far sì che le problematiche ambientali siano inserite in tutti i settori di cooperazione. 4. Le parti si impegnano a proseguire e approfondire la loro cooperazione soprattutto sotto i seguenti aspetti: a) promuovere la propria partecipazione attiva all'attuazione degli accordi ambientali multilaterali cui hanno aderito, tra cui la convenzione di Basilea, la convenzione di Stoccolma e la convenzione di Rotterdam; b) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile; c) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi o di mercato; d) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le sostanze che riducono lo strato di ozono; e) migliorare la qualità dell'aria ambiente, la gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, la sicurezza delle sostanze chimiche, la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e promuovere una produzione e un consumo sostenibili; f) assicurare lo sviluppo sostenibile e la protezione delle aree forestali, promuovendo tra l'altro la gestione sostenibile delle foreste, la certificazione forestale, le misure di contrasto del disboscamento illegale e relativo commercio, e l'integrazione dello sviluppo forestale nella crescita delle comunità locali; g) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e la designazione e tutela delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, tenendo in debita considerazione le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone; h) proteggere e preservare l'ambiente costiero e marino e promuovere una gestione efficiente delle risorse del mare onde garantirne uno sviluppo sostenibile; i) tutelare i suoli e preservarne le funzioni e garantire una gestione fondiaria sostenibile; j) potenziare la capacità di gestione fondiaria, garantire un'economia fondiaria trasparente e il corretto funzionamento del mercato immobiliare sulla base dei principi di una gestione fondiaria sostenibile e dei pari diritti degli interessati, onde garantire un impiego efficace e la tutela delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo sostenibile. 5. A tal fine, le parti si impegnano a potenziare la cooperazione in ambito bilaterale e multilaterale, anche tramite programmi di assistenza tecnica volti a promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente, e tramite iniziative e accordi di partenariato basati sul principio del reciproco vantaggio per la rapida realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio. Articolo 31 Cooperazione in materia di cambiamenti climatici 1. Le parti convengono di cooperare al fine di accelerare la lotta ai cambiamenti climatici e alle relative conseguenze sul degrado ambientale e la povertà, di promuovere strategie che contribuiscano ad attenuare i cambiamenti climatici e ad adattare i relativi effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, e di indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. 185

190 2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi: a) contrastare i cambiamenti climatici nell'intento generale di operare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili, tramite azioni concrete di attenuazione, in linea con i principi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); b) migliorare le prestazioni energetiche delle rispettive economie, promuovendo l'efficienza e il risparmio energetici e l'utilizzo di energia sicura e sostenibile da fonti rinnovabili, e operare il passaggio verso una produzione ecologica che contribuisca a spianare la strada alla rivoluzione dell'energia verde; c) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili per le proprie economie, che contribuiscano a ridurre al minimo la pressione sugli ecosistemi, suoli e clima compresi; d) adeguarsi alle inevitabili conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per la crescita e lo sviluppo in tutti i settori e a tutti i livelli. 3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le parti: a) intensificano il dialogo politico e la cooperazione a livello tecnico; b) promuovono la cooperazione sulle attività di ricerca e sviluppo e sulle tecnologie a basso tassi di emissioni; c) intensificano la cooperazione relativa ad interventi di attenuazione adeguati a livello nazionale, a piani di crescita a basse emissioni di carbonio, a programmi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi; d) intensificano il potenziamento della capacità e delle istituzioni al fine di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici; e) promuovono le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in aree vulnerabili, e agevolano la partecipazione delle comunità locali agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici. Articolo 32 Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale 1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze più assidui, in particolare nei seguenti ambiti: a) politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale; b) facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati; c) politica di sviluppo nelle zone rurali; d) politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualità, soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo); e) benessere degli animali; f) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie; g) sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; h) promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA); i) ricerca sull'ereditarietà, selezione di razze animali e varietà vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualità, ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici; 186

191 j) attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della povertà nelle aree periferiche e rurali; k) sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi. 2. Le parti convengono di vagliare le possibilità di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttività animale e vegetale e la qualità dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacità intesi a sviluppare la capacità gestionale in questo settore. Articolo 33 Cooperazione in materia di parità di genere 1. Le parti cooperano al fine di intensificare le strategie e i programmi che affrontano le questioni di genere, di potenziare la capacità istituzionale e amministrativa e di sostenere l'attuazione di strategie nazionali sulla parità di genere, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira, in particolare, a garantire a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno godimento dei loro diritti fondamentali. 2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a: a) garantire che le strategie, le politiche e i programmi di sviluppo tengano debitamente conto delle questioni di genere; b) consentire lo scambio di esperienze e modelli per la promozione della parità di genere e promuovere l'adozione di misure positive in favore delle donne. Articolo 34 Cooperazione in materia di residuati bellici Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite: a) la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacità gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacità, su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni; b) la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine. Articolo 35 Cooperazione in materia di diritti umani 1. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito. Sarà fornita un'assistenza tecnica a tal fine. 2. La cooperazione può comprendere: a) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema; b) il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani; 187

192 c) il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani; d) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani. Articolo 36 Riforma della pubblica amministrazione Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e migliorare l'efficacia delle rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro: a) migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento; b) rendendo più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi; c) migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilità, conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi delle parti; d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale; e) potenziando la capacità di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione); f) potenziando la capacità dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge; g) riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative; h) potenziando la capacità di ammodernamento dell'amministrazione pubblica. Articolo 37 Associazioni e organizzazioni non governative 1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo. 2. Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono: a) partecipare al processo decisionale; b) essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo; c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave; d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano. Articolo 38 Cultura 1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione culturale articolata, nel debito rispetto della diversità, finalizzata ad approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. 188

193 2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità culturale. In tal senso, le parti convengono di continuare a cooperare nell'ambito del vertice Asia-Europa (ASEM) a sostegno delle attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF). A tal fine, le parti sostengono e promuovono le attività di partenariato e cooperazione di lungo respiro tra i rispettivi istituti culturali. 3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'unesco, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale nonché tutelare il patrimonio culturale. In tal senso, esse convengono di promuovere la ratifica della Convenzione dell'unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, e di intensificare la cooperazione finalizzata alla sua attuazione, ponendo l'accento sul dialogo politico e integrando le tematiche culturali nelle strategie di sviluppo sostenibile e di riduzione della povertà, affinché, agevolando lo sviluppo delle industrie culturali, possa fiorire un settore culturale dinamico. Le parti ribadiscono l'impegno volto ad incoraggiare la ratifica di tale convenzione da parte di altri Stati. Articolo 39 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori di reciproco interesse, tra cui industria, energia, trasporti, ambiente, in particolare i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali (ad es. pesca, foreste e sviluppo rurale), agricoltura e sicurezza alimentare, biotecnologie e sanità e salute animale, tenendo conto delle politiche e dei programmi di cooperazione rispettivi. 2. Tale cooperazione si propone, tra l'altro, di: a) favorire gli scambi di informazioni e know-how in ambito scientifico-tecnologico, specie in merito all'attuazione di politiche e programmi; b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra comunità scientifiche, centri di ricerca, università e industrie; c) incentivare la formazione scientifica e tecnologica delle risorse umane; d) rafforzare l'applicazione della ricerca scientifica e tecnologica ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile e del miglioramento del livello di vita. 3. La cooperazione assume le seguenti forme: a) progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo; b) scambio di informazioni, conoscenze e esperienze tramite l'organizzazione comune di seminari, workshop, riunioni, simposi e conferenze in ambito scientifico; c) formazione e scambio di scienziati e giovani ricercatori nel quadro di programmi di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche; d) altre forme consensualmente convenute dalle parti. 4. Nell'ambito della cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese. Le attività della cooperazione si basano sui principi di reciprocità, parità di trattamento e sul reciproco vantaggio e garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale. 5. La cooperazione dà specifica priorità, tra l'altro, ai seguenti ambiti: a) promuovere e facilitare l'accesso alle strutture di ricerca individuate ai fini dello scambio e della formazione dei ricercatori; b) incoraggiare l'integrazione della ricerca e dello sviluppo nei programmi/progetti di investimento e di assistenza pubblica allo sviluppo. 189

194 6. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse finanziarie al fine di sostenere la cooperazione scientifica e tecnologica a norma del presente accordo, compatibilmente con le rispettive capacità. 7. Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica. Articolo 40 Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)sono elementi chiave della società moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico. 2. La cooperazione in questo settore si concentrerà, tra l'altro,: a) sulla semplificazione del dialogo sui diversi aspetti dello sviluppo delle TIC; b) sul potenziamento della capacità in materia di TIC, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; c) sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti e del sud-est asiatico; d) sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC; e) sulla promozione tra le parti della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sulle TIC; f) sulle questioni/aspetti delle TIC connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalità; g) sulla valutazione della conformità delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio; h) sulla cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'introduzione delle tecnologie dell'informazione nella società e nella pubblica amministrazione; i) agevolare la cooperazione tra le loro istituzioni competenti e gli attori dei settori audiovisivo e dei media; j) incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra le imprese delle parti che si occupano di TIC, compreso il trasferimento di tecnologia. Articolo 41 Trasporti 1. Le parti convengono di intensificare ulteriormente la cooperazione nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di potenziare e ampliare le possibilità d'investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, in particolare le operazioni di ricerca e salvataggio, la lotta alla pirateria, e una più ampia convergenza regolamentare, ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere: a) lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, la pianificazione del trasporto urbano, la logistica dei trasporti, lo sviluppo dei trasporti pubblici e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali; b) lo scambio di informazioni sul sistema di navigazione satellitare europeo (Galileo), avvalendosi dei pertinenti strumenti bilaterali, prestando particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato; 190

195 c) azioni comuni nel settore dei servizi di trasporto aereo, anche tramite l'attuazione degli accordi vigenti, l'analisi del possibile sviluppo di relazioni e della cooperazione in materia tecnica e regolamentare in ambiti quale quello della sicurezza aerea e della gestione del traffico aereo al fine di favorire la convergenza regolamentare e rimuovere gli ostacoli per l'attività economica. Su questa base, le parti valuteranno la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile; d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ad un accesso illimitato, a condizioni commerciali, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, degli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi esistenti di riserva dei carichi, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi ausiliari, il trattamento nazionale e le clausole della nazione più favorita (NPF) per l'accesso delle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali e questioni connesse ai servizi di trasporto «porta a porta»; e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, e la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa ad una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecniche sulle questioni connesse alla sicurezza dei trasporti, anche per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio e le indagini su vittime e sinistri. Articolo 42 Energia 1. Le parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di: a) diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza e sviluppare nuove forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, conformemente alle specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare nonché la produzione di energia idroelettrica, e sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli agli investimenti e pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici; b) pervenire ad un impiego razionale di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti: c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia; d) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie; e) tener conto dei nessi tra l'accesso abbordabile a servizi energetici e sviluppo sostenibile. 2. A tal fine, le parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attività di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di potenziamento della capacità nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalità di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Le due parti esamineranno ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e strategico. Articolo 43 Turismo 1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del «processo dell'agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti: a) la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialità del patrimonio naturale e culturale; b) l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo; 191

196 c) l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene; d) l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacità, anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo; e) promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinché approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione. Articolo 44 Cooperazione in materia di politica industriale e PMI Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese anche: a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese; b) promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali dell'unione esistenti, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate; c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilità e audit rivolti nello specifico alle microimprese e alle piccole imprese; d) agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati e delle associazioni imprenditoriali delle parti; e) promuovendo la responsabilità sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato; f) conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni, assistenza tecnica e mediante la cooperazione sulle norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, come consensualmente convenuto. Articolo 45 Dialogo sulla politica economica Le parti convengono di collaborare alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche nonché alla condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nei settori di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti delle parti. Articolo 46 Cooperazione in materia tributaria 1. Nell'intento di potenziare e sviluppare le attività economiche e tenendo conto della necessità di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose. 192

197 2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacità regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica. 3. Le parti incentiveranno l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam e si impegneranno a prendere in considerazione la conclusione di accordi di questo tipo in futuro. Articolo 47 Cooperazione in materia di servizi finanziari Le parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo e di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacità in settori di reciproco interesse. Articolo 48 Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali 1. Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo sì che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale. 2. Su queste basi, le parti convengono di: a) condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali; b) potenziare la capacità attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; c) fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza; d) intensificare il dialogo tra le autorità delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore. Articolo 49 Pianificazione e sviluppo urbani e regionali 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione e il partenariato in questo settore, riconoscendo che la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali svolgono un ruolo centrale ai fini della crescita economica, della riduzione della povertà e dello sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione in materia di pianificazione e sviluppo urbani e regionali può assumere le seguenti forme: a) scambio di esperienze sulle questioni attinenti ad una pianificazione e a uno sviluppo urbano e regionale sostenibili, anche in tema di: politiche in materia di pianificazione urbana e relative infrastrutture, pianificazione regionale ed espansione urbana, preservazione e sviluppo delle città storiche; creazione di reti urbane con la partecipazione degli organismi gestionali centrali e locali, tra cui municipalità, associazioni e ONG, agenzie, appaltatori e associazioni professionali; 193

198 gestione dell'architettura, della pianificazione e dell'espansione degli spazi urbani avvalendosi degli strumenti del sistema di informazione geografica (SIG); pianificazione e sviluppo dei centri urbani, riassetto dei centri metropolitani e pianificazione ambientale dei centri urbani; relazioni fra zone urbane e zone rurali; sviluppo delle infrastrutture tecniche urbane, compresi il riassetto e il potenziamento dei sistemi urbani di approvvigionamento idrico, la costruzione della rete fognaria e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, la tutela ambientale e la salvaguardia del panorama urbano; b) sostegno alla formazione e al potenziamento delle capacità degli amministratori a livello centrale, regionale e locale in materia di pianificazione urbana e di gestione dell'architettura e del patrimonio architettonico; c) cooperazione nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT) e il Forum urbano mondiale, tramite programmi di ricerca comuni e l'organizzazione di workshop e seminari per lo scambio di informazioni ed esperienze in materia di pianificazione e sviluppo urbani, tra cui l'espansione urbana, la progettazione urbanistica e lo sviluppo territoriale e delle infrastrutture tecniche. 3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e consentire lo scambio di esperienze e informazioni tra le loro autorità regionali e urbane al fine di trovare soluzioni a problematiche complesse promuovendo lo sviluppo sostenibile. Articolo 50 Lavoro, occupazione e affari sociali 1. Al fine di dare maggior peso alla dimensione sociale della globalizzazione, le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di lavoro, occupazione e affari sociali, ivi inclusa la cooperazione in materia di lavoro, coesione regionale e sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, uguaglianza di genere, sviluppo continuo delle competenze, sviluppo delle risorse umane, migrazione internazionale, lavoro dignitoso, sicurezza sociale. 2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 60/1 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione ministeriale della sessione ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio La cooperazione tra le due parti è compatibile e tiene conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche. 3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalle convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) alle quali hanno aderito, di cui alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'oil. Le parti convengono di cooperare e prestarsi assistenza tecnica al fine di promuovere, all'occorrenza, la ratifica delle norme del lavoro internazionalmente riconosciute e di applicare in modo efficace le norme in materia di lavoro da essere ratificate. 4. Nel rispetto delle normative, delle condizioni e delle procedure applicabili nel paese ospitante e dei rilevanti trattati e convenzioni internazionali cui hanno aderito, le parti si impegnano a garantire che i cittadini dell'altra parte, che svolgono regolarmente un'attività lavorativa nel territorio del paese ospitante, non siano discriminati in base alla cittadinanza per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la remunerazione e il licenziamento, rispetto ai cittadini di altri paesi terzi. 5. Le forme di cooperazione possono comprendere programmi e progetti specifici consensualmente convenuti, nonché il potenziamento della capacità, lo scambio di strategie ed iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, quali ASEM, UE-ASEAN e OIL. Articolo 51 Statistiche 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di statistiche. 194

199 2. A tal fine, le parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacità o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di migliorare la qualità delle statistiche. TITOLO VII QUADRO ISTITUZIONALE Articolo 52 Comitato misto 1. Le parti convengono di istituire un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile, responsabile dei seguenti compiti: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) monitorare lo sviluppo di relazioni globali tra le parti e formulare raccomandazioni su come conseguire gli obiettivi del presente accordo; d) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate; e) scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle; f) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; g) esaminare tutte le informazioni presentate da una parte in merito all'adempimento degli obblighi e intrattenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione accettabile alle due parti conformemente all'articolo Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente ad Hanoi e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto istituisce sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati e i gruppi di lavoro rendono conto dettagliatamente delle proprie attività. 4. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 53 Risorse disponibili per la cooperazione 1. Le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 195

200 2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi in Vietnam, conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento. Articolo 54 Clausola evolutiva 1. Le parti possono ampliare, di concerto, l'ambito di applicazione del presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Tali accordi specifici formano parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di attuazione. Articolo 55 Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare con il Vietnam attività di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con il Vietnam. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi. 3. Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e del quadro istituzionale comune. Articolo 56 Applicazione e interpretazione dell'accordo 1. Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. II comitato misto può comporre la vertenza formulando una raccomandazione. Articolo 57 Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi ad essi incombenti a norma del presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti. 2. Se una Parte ritiene che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del presente accordo può prendere le misure del caso. 3. Salvo in caso di violazione sostanziale dell'accordo, prima di procedere la parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinché esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per le parti. 196

201 4. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 57, paragrafo 2, si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale che sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Nella scelta di tali misure, la priorità va accordata a quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. Articolo 58 Agevolazioni Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformità delle norme interne e dei regolamenti delle parti. Articolo 59 Dichiarazioni Le dichiarazioni allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo. Articolo 60 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica socialista del Vietnam. Articolo 61 Definizione delle parti Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'unione o i suoi Stati membri oppure l'unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. Articolo 62 Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di chiedere a una delle parti di fornire un'informazione la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza. Articolo 63 Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, entro sei mesi dallo scadere di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo. 197

202 3. Eventuali modifiche al presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie. 4. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica. Articolo 64 Notifiche Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 63 sono inviate rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'unione europea e al ministro degli Affari esteri del Vietnam. Articolo 65 Testo autentico Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede. Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и дванадесета година. Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil doce. V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce dvanáct. Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og tolv. Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf. Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα. Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and twelve. Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille douze. Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladodici. Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā. Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonhetedik napján. Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta Ġunju tas-sena elfejn u tnax. Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend twaalf. Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dwunastego. Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e doze. Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii doisprezece. V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvanásť. V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista. Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundratolv. 198

203 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. За Република България Za Českou republiku For Kongeriget Danmark 199

204 Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Thar cheann Na héireann For Ireland Για την Ελληνική Δημοκρατία Por el Reino de España Pour la République française 200

205 Per la Repubblica italiana Για την Κυπριακή Δημοκρατία Latvijas Republikas vārdā Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg 201

206 A Magyar Köztársaság részéről Għal Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 202

207 Pela República Portuguesa Pentru România Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland 203

208 För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'union européenne Per l'unione europea Eiropas Savienības vārdā Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen 204

209 ALLEGATO DICHIARAZIONE COMUNE SULLO STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO Le parti intensificano la cooperazione al fine di pervenire quanto prima ad un riconoscimento rapido dello status di economia di mercato del Vietnam, nel rispetto delle pertinenti procedure. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SUL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG) L'Unione europea riconosce la notevole importanza del SPG per lo sviluppo del commercio e si impegna a cooperare ulteriormente anche tramite il dialogo, gli scambi e le attività mirate a potenziamento della capacità, nell'intento di garantire che il Vietnam si avvalga del suddetto sistema nel modo migliore, nel rispetto delle pertinenti procedure delle parti e tenuto conto dell'evoluzione della politica commerciale dell'ue. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 24 (COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO) Le parti convengono che il comitato misto stilerà un elenco delle autorità competenti responsabili dello scambio delle informazioni pertinenti a norma di tale articolo. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 57 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «violazione sostanziale dell'accordo» di cui all'articolo 57, paragrafo 3, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 («Convenzione di Vienna»), si intende: a) una denuncia dell'accordo non sancita dalla Convenzione di Vienna, o b) una violazione di un elemento essenziale dell'accordo, come descritto all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8. In caso di violazione sostanziale dell'accordo, la misura è immediatamente notificata all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, il comitato misto tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere ad un esame approfondito di tutti gli aspetti della misura, oppure del suo fondamento, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti. 17CE

210 DECISIONE (UE) 2016/2118 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2016 relativa alla firma, a nome dell'unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 37, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati con il Canada per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni UE -Canada del (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di partenariato strategico tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo a Ottawa l'8 settembre (3) L'articolo 30 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore. (4) È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'unione. È opportuno che l'accordo sia applicato in parte a titolo provvisorio, a norma dell'articolo 30 dell'accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. (5) La firma dell'accordo a nome dell'unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È autorizzata, a nome dell'unione, la firma dell'accordo tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, con riserva della conclusione dello stesso. 2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'unione. 206

211 Articolo 3 1. A norma dell'articolo 30 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'unione e il Canada in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I: articolo 1; b) titolo II: articolo 2; c) titolo III: articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 7, lettera b); d) titolo IV: articolo 9, articolo 10, paragrafi 2 e 3, articolo 12, paragrafi 4, 5 e 10, e articoli 14, 15, 16 e 17; l'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8 e 9, e l'articolo 13, nella misura in cui tali disposizioni sono limitate alle questioni per le quali l'unione ha già esercitato le sue competenze a livello interno; e) titolo V: articolo 23, paragrafo 2; f) titolo VI: articoli 26, 27 e 28; g) titolo VII: articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 nella misura in cui tali disposizioni sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo. 2. La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016 Per il Consiglio Il presidente M. LAJČÁK 207

212 ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra PREAMBOLO L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, 208

213 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, in seguito «Stati membri», da una parte, e IL CANADA, dall'altra, in seguito denominate congiuntamente «parti», ISPIRANDOSI all'amicizia di lunga data tra i popoli dell'europa e del Canada, sviluppatasi grazie ai loro ampi legami storici, culturali, politici ed economici, PRENDENDO ATTO dei progressi compiuti dai tempi dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada del 1976, della dichiarazione sulle relazioni transatlantiche tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Canada del 1990, della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni tra l'unione europea e il Canada e del piano d'azione congiunto UE-Canada del 1996, del programma di partenariato UE-Canada del 2004 e dell'accordo tra l'unione europea e il Canada del 2005, che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni di gestione delle crisi dell'unione europea, RIBADENDO la grande importanza attribuita da entrambe le parti ai principi democratici e ai diritti umani, quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, CONCORDANDO nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa minacci pesantemente la sicurezza internazionale, BASANDOSI sulla loro lunga tradizione di cooperazione nel promuovere i principi internazionali di pace e sicurezza e lo Stato di diritto, RIAFFERMANDO la loro determinazione a lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata attraverso canali bilaterali e multilaterali, CONDIVIDENDO l'impegno a ridurre la povertà, promuovere la crescita economica inclusiva e aiutare i paesi in via di sviluppo nel difficile cammino verso le riforme politiche ed economiche, RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; ESPRIMENDO l'orgoglio nei confronti degli ampi contatti interpersonali tra i loro cittadini e il loro impegno a favore della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, RICONOSCENDO l'importante ruolo che possono svolgere organizzazioni multilaterali efficaci nel promuovere la cooperazione e ottenere risultati positivi su questioni e sfide globali, CONSAPEVOLI della loro relazione dinamica nel campo del commercio e degli investimenti, che sarà ulteriormente rafforzata dall'effettiva attuazione di un accordo economico e commerciale globale, RICORDANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, vincolano il Regno Unito e l'irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto facenti parte dell'unione europea, a meno che l'unione europea e il Regno Unito e/o l'irlanda non abbiano notificato congiuntamente al Canada che il Regno Unito o l'irlanda sono vincolati in quanto parte dell'unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea. Se il Regno Unito e/o l'irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'unione europea, unitamente al Regno Unito e/o all'irlanda informano immediatamente il Canada di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, RICONOSCENDO i cambiamenti istituzionali intervenuti nell'unione europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 209

214 AFFERMANDO il loro status di partner strategici e la loro determinazione a rafforzare ulteriormente e migliorare la loro relazione e la loro cooperazione internazionale sulla base del rispetto reciproco e del dialogo, al fine di portare avanti i loro interessi e valori condivisi, CONVINTI che tale cooperazione dovrebbe prendere forma progressivamente e in modo pragmatico, di pari passo con lo sviluppo delle loro politiche, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I BASE DELLA COOPERAZIONE Articolo 1 Principi generali 1. Le parti esprimono il loro sostegno ai valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. 2. Consapevoli della loro relazione strategica, le parti si adoperano per migliorare la coerenza nello sviluppo della loro cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e multilaterale. 3. Le parti attuano il presente accordo basato su valori condivisi, i principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale. TITOLO II DIRITTI UMANI, LIBERTÀ FONDAMENTALI, DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO Articolo 2 Rispetto e promozione dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali 1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli attuali trattati internazionali sui diritti umani e in altri strumenti giuridicamente vincolanti dei quali l'unione o gli Stati membri e il Canada sono parti, è alla base delle rispettive politiche nazionali e internazionali e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti si adoperano per cooperare e difendere tali diritti e principi nelle loro politiche e incoraggiano gli altri Stati ad aderire ai detti trattati internazionali in materia di diritti umani e agli strumenti giuridicamente vincolanti nonché ad attuare i loro obblighi in materia di diritti umani. 3. Le parti si sono impegnate a far progredire la democrazia, anche attraverso processi elettorali liberi e corretti, in linea con le norme internazionali. Ciascuna parte informa l'altra parte delle proprie missioni di osservazione elettorale e la invita a parteciparvi, se del caso. 4. Le parti riconoscono l'importanza dello Stato di diritto per la salvaguardia dei diritti umani e per l'efficace funzionamento delle istituzioni di governo in uno Stato democratico. Ciò comporta la presenza di un sistema giudiziario indipendente, dell'uguaglianza davanti alla legge, del diritto a un processo equo e dell'accesso delle persone fisiche ad un ricorso effettivo. TITOLO III PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI E MULTILATERALISMO EFFICACE Articolo 3 Armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. 210

215 2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito di accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'onu. Le parti continuano inoltre a cooperare, se opportuno, a sostegno degli sforzi di non proliferazione attraverso la partecipazione a regimi di controllo delle esportazioni di cui entrambi sono parti. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori: a) se del caso, adottando le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire a tutti i pertinenti trattati internazionali in materia di disarmo e di non proliferazione e per attuare pienamente tutti gli obblighi ai sensi dei trattati di cui sono parti e incoraggiare altri Stati membri ad aderire a tali trattati; b) mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto alla prevenzione dell'intermediazione e del transito illeciti dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione; c) lottando contro la proliferazione delle armi chimiche, biologiche e tossiniche. Le parti convengono di collaborare nei consessi pertinenti al fine di far progredire le prospettive di adesione universale alle convenzioni internazionali, inclusa la Convenzione sulle armi chimiche (convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione) e alla convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (convenzione sull'interdizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione). 4. Le parti convengono di tenere riunioni periodiche ad alto livello tra l'unione europea e il Canada per lo scambio di opinioni sulle modalità atte a potenziare la cooperazione su una serie di questioni di non proliferazione e disarmo. Articolo 4 Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto del commercio illecito di SALW e delle relative munizioni nell'ambito degli strumenti internazionali, fra cui il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti nonché gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'onu. 3. Le parti si adoperano per adottare misure di lotta contro il commercio illegale di SALW, per cooperare e ricercare il coordinamento, la complementarietà e la sinergia degli sforzi comuni volti ad assistere gli Stati membri a contrastare il traffico illegale di SALW e delle relative munizioni a livello mondiale, regionale e nazionale, come opportuno. Articolo 5 Corte penale internazionale 1. Le parti affermano che i crimini più gravi riguardanti l'intera comunità internazionale non devono rimanere impuniti e che deve essere assicurato il loro effettivo perseguimento adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI). 2. Le parti condividono un comune impegno a promuovere la ratifica universale o l'adesione allo statuto di Roma della CPI e a operare per una efficace attuazione dello statuto a livello nazionale negli Stati parti della CPI. 211

216 Articolo 6 Cooperazione nella lotta al terrorismo 1. Le parti riconoscono che la lotta al terrorismo è una priorità condivisa e sottolineano che deve essere condotta nel rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei diritti umani, della normativa internazionale sui rifugiati, del diritto umanitario e delle libertà fondamentali. 2. Le parti continuano a tenere consultazioni ad alto livello in materia di lotta al terrorismo e contatti ad hoc al fine di promuovere sforzi operativi congiunti di antiterrorismo efficaci e meccanismi di collaborazione, ove possibile. Ciò comprende scambi regolari sugli elenchi di terroristi, sulla lotta alle strategie di estremismo violento e sugli approcci alle nuove problematiche della lotta al terrorismo. 3. Le parti condividono un comune impegno per la promozione di un approccio globale alla lotta al terrorismo sotto l'egida delle Nazioni Unite. Le parti si impegnano in particolare a cooperare per rafforzare il consenso internazionale in questo settore al fine di promuovere la piena attuazione della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'onu, ove opportuno. 4. Le parti continuano a cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo e dei suoi gruppi di lavoro. 5. Le parti seguono le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria per combattere il finanziamento del terrorismo. 6. Le parti continuano a lavorare insieme, ove opportuno, per migliorare la capacità antiterrorismo di altri Stati in modo da prevenire, rilevare e rispondere alle attività terroristiche. Articolo 7 Cooperazione per la promozione della pace e della stabilità internazionali Per tutelare i loro interessi comuni nella promozione della pace e della sicurezza internazionali e di istituzioni e politiche multilaterali efficaci, le parti: a) continuano ad adoperarsi per rafforzare ulteriormente la sicurezza transatlantica, tenuto conto del ruolo centrale dell'attuale architettura di sicurezza transatlantica tra l'europa e l'america del Nord; b) intensificano il loro impegno comune a sostegno della gestione delle crisi e del rafforzamento delle capacità e potenziano ulteriormente la loro cooperazione al riguardo, anche su operazioni e missioni dell'ue. Le parti si adoperano per agevolare la partecipazione a tali attività, anche mediante consultazioni tempestive e la condivisione delle informazioni per la pianificazione, qualora lo ritengano opportuno. Articolo 8 Cooperazione in consessi e organizzazioni multilaterali, regionali e internazionali 1. Le parti condividono l'impegno a favore del multilateralismo e gli sforzi per migliorare l'efficacia dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le sue agenzie e organismi specializzati, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e altri consessi multilaterali. 2. Le parti mantengono meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. Presso le Nazioni Unite, in aggiunta ai loro attuali dialoghi in materia di diritti umani e democrazia, le parti istituiscono meccanismi di consultazione permanente in sede di Consiglio dei diritti umani, dell'assemblea generale delle Nazioni Unite e degli uffici delle Nazioni Unite a Vienna nonché in altra sede, se del caso e previo accordo di entrambe le parti. 212

217 3. Le parti si impegnano inoltre a consultarsi in merito alle elezioni per cercare di ottenere un'efficace rappresentanza nell'ambito di organizzazioni multilaterali. TITOLO IV SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE Articolo 9 Dialogo e leadership globale su questioni economiche Riconoscendo che la globalizzazione sostenibile e una maggiore prosperità possono essere realizzate soltanto attraverso un'economia mondiale aperta, basata sui principi di mercato, regolamentazioni efficaci e istituzioni mondiali forti, le parti si adoperano per: a) dare prova di leadership nella promozione di politiche economiche sane e di una prudente gestione finanziaria a livello nazionale e attraverso i propri impegni internazionali e regionali; b) tenere un regolare dialogo politico ad alto livello sulle questioni macroeconomiche, anche con rappresentanti delle banche centrali ove opportuno, al fine di cooperare su questioni di reciproco interesse; c) promuovere, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione tempestivi ed efficaci su questioni economiche globali di interesse comune in organizzazioni e consessi multilaterali ai quali le parti partecipano quali l'ocse, il G7, il G20, il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca mondiale e l'organizzazione mondiale del commercio (OMC). Articolo 10 Promuovere il libero scambio e gli investimenti 1. Le parti cooperano al fine di promuovere un incremento ed uno sviluppo sostenibile del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio, come previsto in un accordo economico e commerciale globale. 2. Le parti si adoperano per cooperare per rafforzare ulteriormente l'omc quale quadro più efficace per un sistema commerciale mondiale forte basato su regole e inclusivo. 3. Le parti continuano ad impegnarsi nella cooperazione doganale. Articolo 11 Cooperazione in ambito fiscale Al fine di rafforzare e sviluppare la loro cooperazione economica, le parti aderiscono a e applicano i principi di buona gestione del settore fiscale, ad esempio la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose nel quadro del forum dell'ocse sulle pratiche fiscali dannose e del codice di condotta dell'unione in materia di tassazione delle imprese, a seconda del caso. Le parti si impegnano a collaborare per promuovere e migliorare l'attuazione di tali principi a livello internazionale. Articolo 12 Sviluppo sostenibile 1. Le parti ribadiscono il loro impegno a soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere i bisogni delle generazioni future. Esse riconoscono che, per essere sostenibile nel lungo termine, la crescita economica deve rispettare i principi dello sviluppo sostenibile. 2. Le parti continuano a promuovere l'uso responsabile ed efficiente delle risorse e a sensibilizzare in merito ai costi economici e sociali dei danni ambientali e al relativo impatto sul benessere umano. 3. Le parti continuano a incoraggiare gli sforzi intesi a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il dialogo, la condivisione delle buone pratiche, del buon governo e di una sana gestione finanziaria. 213

218 4. Le parti condividono l'obiettivo comune di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo economico inclusivo a livello globale e si adoperano per collaborare, ove possibile, al fine di conseguire tale obiettivo. 5. A tal fine, le parti instaurano un dialogo politico costante sulla cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare il coordinamento delle politiche su questioni di comune interesse e migliorare la qualità e l'efficacia della loro cooperazione allo sviluppo, in linea con i principi internazionalmente riconosciuti sull'efficacia degli aiuti. Le parti collaborano al fine di rafforzare la responsabilità e la trasparenza, con una particolare attenzione al miglioramento dei risultati di sviluppo, e riconoscono l'importanza di coinvolgere una serie di attori, compresi il settore privato e la società civile, nella cooperazione allo sviluppo. 6. Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per la prosperità economica e la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono sulla necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico, promuovere l'innovazione e aumentare l'efficienza energetica al fine di rafforzare le prospettive energetiche, la sicurezza energetica e un'energia sostenibile e a prezzi accessibili. Le parti mantengono un dialogo ad alto livello sull'energia e continuano a collaborare attraverso strumenti bilaterali e multilaterali al fine di sostenere mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa su base scientifica e trasparente e discutere gli ambiti di cooperazione sulle questioni energetiche. 7. Le parti attribuiscono grande importanza alla protezione e alla conservazione dell'ambiente e riconoscono la necessità di un livello elevato di protezione dell'ambiente al fine di conservarlo per le generazioni future. 8. Le parti riconoscono la minaccia globale costituita dai cambiamenti climatici e la necessità di adottare immediate e ulteriori misure di riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. In particolare, esse condividono la volontà e l'ambizione di trovare soluzioni innovative per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarvisi. Le parti riconoscono la natura globale della sfida e continuano a sostenere gli sforzi internazionali per un regime equo, efficace, completo e basato sulle regole ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si applichi a tutte le parti della convenzione, e che comprenda un lavoro congiunto per far avanzare l'accordo di Parigi. 9. Le parti mantengono dialoghi ad alto livello sull'ambiente e sui cambiamenti climatici al fine di condividere le migliori pratiche e promuovere una cooperazione efficace e inclusiva sui cambiamenti climatici e altre questioni relative alla tutela dell'ambiente. 10. Le parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione bilaterali o multilaterali nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e del lavoro dignitoso, in particolare nel contesto della globalizzazione e dei cambiamenti demografici. Esse si adoperano per promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazione e di esperienze sull'occupazione e sulle questioni sociali. Le parti ribadiscono inoltre l'importanza che attribuiscono al rispetto, alla promozione e alla messa in atto di norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale per le quali si sono impegnate, quali quelle contenute nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del 1998 e nei suoi sviluppi. Articolo 13 Dialogo su altre questioni di reciproco interesse Riconoscendo il loro obiettivo comune di approfondire e ampliare il loro impegno di lunga data nonché riconoscendo l'attuale cooperazione, le parti si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare il dialogo tra esperti e lo scambio di buone pratiche nei settori politici di interesse comune negli opportuni fora bilaterali e multilaterali. Fra questi figurano anche, ma non solo, i settori dell'agricoltura, della pesca, della politica internazionale marittima e sugli oceani, dello sviluppo rurale, dei trasporti internazionali, dell'occupazione e tematiche circumpolari che comprendono scienza e tecnologia. Ove opportuno, potrebbero essere compresi anche scambi sulle prassi legislative, normative e amministrative, nonché sui processi decisionali. Articolo 14 Benessere dei cittadini 1. Riconoscendo l'importanza di ampliare e approfondire il dialogo e la cooperazione su un'ampia gamma di questioni che influiscono sul benessere dei loro cittadini e sulla più ampia comunità internazionale, le parti incoraggiano e agevolano il dialogo e la consultazione e, ove possibile, la cooperazione su questioni attuali ed emergenti di reciproco interesse relative al benessere dei cittadini. 214

219 2. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dei consumatori e incoraggiano lo scambio di informazioni e di buone pratiche in tale ambito. 3. Le parti incoraggiano la cooperazione reciproca e lo scambio di informazioni su questioni afferenti la salute globale e sulla preparazione e la risposta alle emergenze di salute pubblica a livello globale. Articolo 15 Cooperazione sulle conoscenze, sulla ricerca, sull'innovazione e sulla tecnologia della comunicazione 1. Considerando l'importanza di nuove conoscenze per affrontare le sfide globali, le parti continuano a incoraggiare la cooperazione nel settore della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione. 2. Riconoscendo l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come elementi chiave della vita moderna e dello sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano, all'occorrenza, per collaborare e a scambiarsi opinioni sulle politiche nazionali, regionali e internazionali in questo campo. 3. Riconoscendo che la sicurezza e la stabilità di Internet nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali è una sfida globale, le parti si adoperano per cooperare a livello bilaterale e multilaterale attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze. 4. Le parti riconoscono che l'uso dei sistemi spaziali è sempre più importante per il conseguimento dei loro obiettivi di politica socioeconomica, ambientale e internazionale. Le parti continuano a promuovere la loro cooperazione per lo sviluppo e l'uso dei dispositivi spaziali a sostegno di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. 5. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in ambito statistico, con un'attenzione particolare alla promozione attiva della condivisione delle migliori pratiche e politiche. Articolo 16 Promozione della diversità delle espressioni culturali, istruzione e gioventù e contatti interpersonali 1. Le parti sono fiere dei legami culturali, linguistici e tradizionali di lunga durata che hanno consentito di creare una base d'intesa reciproca. I legami transatlantici esistono a tutti i livelli di governo e della società e l'impatto di tale rapporto è significativo nella società europea e canadese. Le parti si adoperano per incoraggiare questi legami e trovare nuovi modi per favorire le relazioni mediante contatti interpersonali. Le parti si adoperano per utilizzare gli scambi mediante organizzazioni non governative e gruppi di riflessione che riuniscono i giovani, i partner economici e le parti sociali in modo tale da ampliare e approfondire queste relazioni e arricchire il flusso di idee a favore della soluzione di sfide comuni. 2. Riconoscendo gli ampi rapporti in ambito accademico, dell'istruzione, dello sport, della cultura, del turismo e della mobilità dei giovani che si sono sviluppati tra di loro nel corso degli anni, le parti accolgono con favore e continuano a promuovere la cooperazione al fine di estendere tali legami, ove opportuno. 3. Le parti si adoperano per favorire la diversità delle espressioni culturali, anche mediante la promozione, se del caso, dei principi e degli obiettivi della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. 4. Le parti si adoperano per incoraggiare e agevolare gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra istituzioni culturali e professionisti del settore, a seconda dei casi. 215

220 Articolo 17 Resilienza alle catastrofi e gestione delle emergenze Per ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e di origine umana e migliorare la resilienza della società e delle infrastrutture, le parti confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, preparazione, risposta e recupero, anche mediante la cooperazione, se del caso, a livello bilaterale e multilaterale. TITOLO V GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA Articolo 18 Cooperazione giudiziaria 1. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, le parti si adoperano per migliorare la cooperazione esistente in materia di assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione in base agli accordi internazionali pertinenti. Le parti si adoperano inoltre, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, per rafforzare i meccanismi esistenti e, se del caso, considerare lo sviluppo di nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale in questo settore. Questo includerebbe, se del caso, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti e la loro applicazione nonché una più stretta cooperazione con Eurojust. 2. Le parti, nel quadro delle rispettive competenze, convengono di sviluppare, ove opportuno, la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda la negoziazione, la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori. Articolo 19 Cooperazione in materia di droghe illecite 1. Conformemente ai rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite. Le parti concentrano i loro sforzi su: il rafforzamento delle strutture esistenti per la lotta contro le droghe illecite; la riduzione dell'offerta, del traffico e della domanda di droghe illecite; le conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe illecite e come affrontarle; la massimizzazione dell'efficacia delle strutture volte a ridurre la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, se possibile, coordinando i loro programmi di assistenza tecnica e incoraggiando i paesi che non lo hanno ancora fatto a ratificare e applicare le convenzioni internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe, delle quali l'unione o gli Stati membri e il Canada sono parte. Le parti basano le loro azioni su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni internazionali pertinenti in materia di controllo delle droghe e rispettano gli obiettivi generali della dichiarazione politica e del piano d'azione dell'onu del 2009 sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga. Articolo 20 Cooperazione delle autorità di contrasto e lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione 1. Le parti condividono l'impegno a cooperare nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, economica e finanziaria, alla corruzione, alla contraffazione e alle transazioni illegali adempiendo ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. 216

221 2. Le parti ribadiscono il loro impegno a sviluppare la cooperazione delle autorità di contrasto, anche mediante il proseguimento della cooperazione con Europol. 3. Inoltre, le parti si adoperano per collaborare in consessi internazionali al fine di promuovere, all'occorrenza, l'adesione e l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, di cui entrambe sono parte. 4. Le parti si adoperano inoltre per promuovere, ove opportuno, l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche mediante l'applicazione di un forte meccanismo di revisione, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile. Articolo 21 Riciclaggio e finanziamento del terrorismo 1. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al sequestro dei beni o dei fondi derivanti da attività illecite, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi. 2. Le parti si scambiano informazioni pertinenti, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi e applicano le misure appropriate per lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, basandosi sulle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale e sulle altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore. Articolo 22 Criminalità informatica 1. Le parti riconoscono che la criminalità informatica è un problema mondiale che richiede risposte globali. A tal fine, le parti rafforzano la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità informatica mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze pratiche, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi. Le parti si adoperano per collaborare, ove opportuno, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nello sviluppo di leggi, politiche e pratiche efficaci al fine di prevenire e combattere la criminalità informatica ovunque si manifesti. 2. Ove opportuno e conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi, le parti scambiano informazioni, anche nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati in criminalità informatica, indagini sulla criminalità informatica e informatica forense. Articolo 23 Migrazione, asilo e gestione delle frontiere 1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e normative nel settore della migrazione (migrazione legale e irregolare, traffico di esseri umani, migrazione e sviluppo compresi), dell'asilo, dell'integrazione, dei visti e della gestione delle frontiere. 2. Le parti condividono l'obiettivo di esenzione dal visto tra l'unione e il Canada per tutti i rispettivi cittadini. Le parti cooperano e compiono ogni sforzo per raggiungere quanto prima l'esenzione del visto di viaggio tra i loro territori per tutti i cittadini con un passaporto valido. 3. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo: a) il Canada accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità; 217

222 b) ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Canada, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità; c) gli Stati membri e il Canada forniscono ai propri cittadini gli appropriati documenti di viaggio a tal fine; d) le parti si impegnano a negoziare un accordo specifico che stabilisca gli obblighi in materia di riammissione, compresa la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Articolo 24 Protezione Consolare 1. Il Canada consente ai cittadini dell'unione di godere in Canada della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, se lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non dispone di una rappresentanza permanente accessibile in Canada. 2. Gli Stati membri consentono ai cittadini canadesi di godere della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato designato dal Canada, nel territorio di qualsiasi Stato membro, se il Canada non dispone di una rappresentanza permanente accessibile nel territorio di tale Stato membro. 3. I paragrafi 1 e 2 esentano dall'eventuale necessità di procedere ad una notifica e di ottenere un consenso che altrimenti potrebbero essere richiesti per consentire ai cittadini dell'unione o del Canada di essere rappresentati da uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini. 4. Le parti riesaminano con cadenza annuale il funzionamento amministrativo dei paragrafi 1 e 2. Articolo 25 Protezione dei dati personali 1. Le parti riconoscono la necessità di proteggere i dati personali e si adoperano per collaborare per promuovere elevati standard internazionali. 2. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti e le libertà fondamentali, tra cui il diritto alla vita privata in relazione alla protezione dei dati personali. A tal fine le parti si impegnano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, a onorare gli impegni assunti in relazione a tali diritti, anche nel quadro della prevenzione e della lotta al terrorismo e di altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata. 3. Le parti continuano a cooperare, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, a livello bilaterale e multilaterale attraverso il dialogo e lo scambio di conoscenze in relazione alla protezione dei dati personali, a seconda del caso. TITOLO VI MECCANISMI DI DIALOGO POLITICO E DI CONSULTAZIONE Articolo 26 Dialogo politico Le parti si adoperano per intensificare il dialogo e la consultazione in un modo efficace e pragmatico al fine di sostenere e far avanzare le loro relazioni, nonché promuovere i loro interessi e valori comuni mediante un impegno multilaterale. 218

223 Articolo 27 Meccanismi di consultazione 1. Le parti avviano un dialogo mediante gli esistenti contatti, scambi e consultazioni, tra cui i seguenti: a) vertici a livello di leader su base annuale o come concordato tra le parti, da tenere a turno nell'unione e in Canada; b) riunioni a livello dei ministri degli Esteri; c) consultazioni a livello ministeriale su questioni politiche di interesse reciproco; d) consultazioni di funzionari e alti funzionari su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali; e) promozione di scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento del Canada. 2. Comitato ministeriale misto a) È istituito un comitato ministeriale misto (CMM). b) Il CMM: i) sostituisce il Dialogo transatlantico; ii) è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; iii) si riunisce su base annuale o, all'occorrenza, come concordato dalle parti; iv) adotta il proprio ordine del giorno e le proprie norme e procedure; v) adotta decisioni con l'approvazione di entrambe le parti; vi) riceve dal comitato misto di cooperazione (CMC) una relazione annuale sullo stato delle relazioni e formula raccomandazioni pertinenti per le attività del CMC, anche per quanto riguarda nuovi settori di cooperazione futura e la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo; vii) è composto dai rappresentanti delle parti. 3. Comitato misto di cooperazione a) Le parti istituiscono un comitato misto di cooperazione (CMC). b) Le parti assicurano che il CMC: i) raccomandi le priorità in materia di cooperazione tra le parti; ii) iii) iv) segua gli sviluppi nelle relazioni strategiche tra le parti; proceda a uno scambio di opinioni e formuli proposte su ogni questione di interesse comune; formuli raccomandazioni per aumentare l'efficienza, l'efficacia e le sinergie tra le parti; v) garantisca il corretto funzionamento del presente accordo; vi) presenti una relazione annuale al CMM sullo stato delle relazioni che le parti rendono pubblico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo; vii) affronti in modo appropriato ogni questione ad esso sottoposta dalle parti ai sensi del presente accordo; 219

224 viii) istituisca sottocomitati per assisterlo nell'esecuzione delle proprie funzioni. Tali sottocomitati, tuttavia, non devono duplicare gli organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti; ix) esamini le situazioni in cui una delle parti ritiene che i suoi interessi siano stati, o potrebbero essere, pregiudicati da processi decisionali nei settori di cooperazione non disciplinati da un accordo specifico. c) Le parti assicurano che: il CMC si riunisca annualmente, a turno nell'unione e in Canada; le riunioni straordinarie del CMC, convocate su richiesta di una delle parti, siano copresiedute da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'unione; il CMC stabilisca il proprio regolamento interno, compresa la partecipazione degli osservatori. d) Il CMC è composto dei rappresentanti delle parti, con la dovuta attenzione alla promozione dell'efficienza, anche in termini economici, nello stabilire i livelli di partecipazione. e) Le parti convengono che il CMC possa chiedere ai comitati e organismi simili, istituiti nell'ambito di accordi bilaterali esistenti tra le parti, di fornire al CMC aggiornamenti periodici sulle loro attività nel quadro di una visione globale delle relazioni tra le parti. Articolo 28 Adempimento degli obblighi 1. Nello spirito di rispetto reciproco e di cooperazione che ispira il presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. 2. In caso di questioni o di divergenze nell'applicazione o nell'interpretazione del presente accordo, le parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere i problemi con tempestività e in termini amichevoli. Su richiesta di una delle parti, le questioni o le divergenze sono sottoposte al CMC per ulteriore discussione e studio. Le parti possono inoltre decidere di comune accordo di sottoporre tali questioni a sottocomitati speciali che fanno riferimento al CMC. Le parti assicurano che il CMC, o il sottocomitato designato, si riunisca entro un lasso di tempo ragionevole per risolvere eventuali differenze nell'applicazione o nell'interpretazione del presente accordo mediante una comunicazione tempestiva, un attento esame dei fatti, compresi all'occorrenza pareri di esperti e prove scientifiche, nonché un dialogo efficace. 3. Riaffermando il loro fermo impegno comune in materia di diritti umani e non proliferazione, le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, può essere trattata come un caso di particolare urgenza. Le parti considerano «un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, una situazione la cui gravità e natura sono eccezionali, ad esempio un colpo di stato o crimini gravi che costituiscono una minaccia per la pace, la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. 4. Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravità e natura, un caso di particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte. 5. Nell'improbabile e inattesa eventualità che si verifichi un caso di particolare urgenza sul territorio di una delle parti, ciascuna di esse può sottoporre la questione al CMM. Il CMM può invitare il CMC a tenere consultazioni urgenti entro 15 giorni. Le parti forniscono le informazioni pertinenti e le prove necessarie per consentire un esame approfondito e una risoluzione efficace e tempestiva della situazione. Se il CMC non è in grado di risolvere la situazione, può sottoporre la questione all'esame urgente del CMM. 6. a) In una situazione di particolare urgenza, in cui il CMM non è in grado di risolvere la situazione, ciascuna parte può decidere di sospendere le disposizioni del presente accordo. Nell'Unione, la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimità. In Canada, la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo del Canada conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Una parte informa immediatamente, per iscritto, l'altra parte della decisione e applica la decisione di sospensione per il periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per entrambe le parti; b) le parti sottopongono a una verifica permanente gli sviluppi della situazione all'origine di tale decisione e che potrebbero servire da base per altre misure appropriate adottate al di fuori del quadro del presente accordo. La parte che invoca la sospensione o altre misure, le ritira non appena vengono meno i presupposti. 220

225 7. Le parti riconoscono inoltre che la violazione particolarmente grave e sostanziale dei diritti umani o del principio di non proliferazione, di cui al paragrafo 3, potrebbe altresì fungere da motivo di risoluzione dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA) conformemente all'articolo 30.9 di detto accordo. 8. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 29 Sicurezza e diffusione delle informazioni 1. L'accordo non è interpretato in modo da pregiudicare le leggi e i regolamenti dell'unione, degli Stati membri o del Canada in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 2. Il presente accordo non può essere inteso in modo tale da chiedere a una delle parti di fornire un'informazione se tale parte ritiene che divulgare tale informazione sia contrario ai propri interessi essenziali di sicurezza. Articolo 30 Entrata in vigore denuncia 1. Le parti si notificano reciprocamente allorquando hanno completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica. 2. In deroga al paragrafo 1, l'unione e il Canada applicano su base provvisoria parti del presente accordo, conformemente al presente paragrafo, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'unione e il Canada si sono notificati reciprocamente: a) per l'unione, il completamento delle procedure interne a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e b) per il Canada, il completamento delle procedure interne a tal fine necessarie, con la conferma del proprio assenso alle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria. 3. Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica. Articolo 31 Modifiche Le parti possono modificare il presente accordo mediante accordo scritto. La modifica entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica mediante cui le parti si comunicano reciprocamente che tutte le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della modifica sono complete. Articolo 32 Notifiche Le parti presentano tutte le notifiche effettuate conformemente agli articoli 30 e 31 al segretariato generale del Consiglio dell'unione europea e al Dipartimento canadese per gli affari esteri, il commercio e lo sviluppo o ai loro rispettivi successori. 221

226 Articolo 33 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati sui cui è fondata l'unione europea e alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altra, al Canada. Articolo 34 Definizione delle parti Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'unione europea o i suoi Stati membri oppure l'unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e il Canada, dall'altra. Il presente accordo è fatto in duplice copia in bulgaro, croato, ceco, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo. Съставено в Брюксел на тридесети октомври през две хиляди и шестнадесета година. Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil dieciséis. V Bruselu dne třicátého října dva tisíce šestnáct. Udfærdiget i Bruxelles den tredivte oktober to tusind og seksten. Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsechzehn. Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι. Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year two thousand and sixteen. Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille seize. Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog listopada godine dvije tisuće šesnaeste. Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasedici. Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmitajā oktobrī. Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincadik napján. Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sittax. Gedaan te Brussel, dertig oktober tweeduizend zestien. Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego października roku dwa tysiące szesnastego. Feito em Bruxelas, em trinta de outubro de dois mil e dezasseis. Întocmit la Bruxelles la treizeci octombrie două mii șaisprezece. V Bruseli tridsiateho októbra dvetisícšestnásť. V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst. Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista. Som skedde i Bryssel den trettionde oktober år tjugohundrasexton. 222

227 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. За Република България Za Českou republiku For Kongeriget Danmark Für die Bundesrepublik Deutschland 223

228 Eesti Vabariigi nimel Thar cheann Na héireann For Ireland Για την Ελληνική Δημοκρατία Por el Reino de España Pour la République française Za Republiku Hrvatsku Per la Repubblica italiana 224

229 Για την Κυπριακή Δημοκρατία Latvijas Republikas vārdā Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg Magyarország részéről Għar-Repubblika ta' Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden 225

230 Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Pentru România Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku 226

231 Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'union européenne Za Europsku uniju Per l'unione europea Eiropas Savienības vārdā Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen 227

232 For Canada Pour le Canada 17CE

233 REGOLAMENTO (UE) 2016/2119 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 471/2009 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi. La principale fonte di dati per tali statistiche è costituita dai dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana. Tale regolamento è stato istituito per tenere conto di nuove e specifiche modalità semplificate di sdoganamento da attuare in forza del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) (il «codice doganale aggiornato»). Ciò riguardava in particolare una «autovalutazione» che avrebbe dovuto prevedere una deroga alla presentazione di una dichiarazione in dogana e un sistema di sdoganamento centralizzato nei casi in cui le formalità doganali d'importazione o d'esportazione potessero essere espletate in più di uno Stato membro. (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) (il «codice doganale dell'unione») ha abrogato il codice doganale aggiornato e sostituito, a decorrere dal 1 o maggio 2016, le disposizioni doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 4 ). (3) Occorre allineare l'ambito di applicazione delle statistiche sul commercio estero alle procedure doganali del codice doganale dell'unione. (4) Il regolamento (CE) n. 471/2009 è stato attuato dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione ( 5 ) e ha ripreso le disposizioni doganali stabilite nel codice doganale aggiornato. In seguito alla piena applicazione del codice doganale dell'unione dal 1 o maggio 2016, le modifiche alle disposizioni doganali dovrebbero essere riprese nel regolamento (CE) n. 471/2009 e nel regolamento (UE) n. 113/2010 per quanto riguarda la raccolta dei dati statistici e la compilazione delle statistiche del commercio estero. (5) La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ( 6 ) stabilisce il programma di lavoro di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 e fa riferimento ai sistemi doganali elettronici da sviluppare nell'ambito del codice doganale dell'unione. ( 1 ) GU L 152 del , pag. 23. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del , pag. 1). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'unione (GU L 99 del , pag. 6). 229

234 (6) Fino a quando tali sistemi elettronici non diventeranno disponibili, il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ( 1 ) (l'«atto delegato transitorio») prevede misure transitorie per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, e per l'archiviazione di tali informazioni. (7) Per quanto riguarda la semplificazione doganale dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice doganale dell'unione, le importazioni e le esportazioni disciplinate da questo regime non devono, per ragioni metodologiche, essere necessariamente assegnate allo Stato membro di destinazione o allo Stato membro di effettiva esportazione in quanto i rispettivi movimenti intracomunitari di merci tra i suddetti Stati membri e lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale potrebbero essere trattati meglio e in modo più coerente nell'ambito delle statistiche sugli scambi intra-ue. (8) È tuttavia opportuno modificare le definizioni statistiche degli Stati membri interessati allo scopo di individuare un movimento economicamente rilevante che sia successivo allo sdoganamento, per le importazioni, o precedente, per le esportazioni. (9) Inoltre le definizioni statistiche degli Stati membri interessati andrebbero coerentemente adeguate alle disposizioni di sdoganamento nell'ambito dello sdoganamento centralizzato, le quali dispongono che soltanto lo Stato membro individuato quale Stato membro partecipante durante il processo di sdoganamento riceva informazioni relative allo sdoganamento dallo Stato membro incaricato della supervisione di tali procedure. (10) Ai fini della compilazione armonizzata delle statistiche sul commercio estero, le definizioni di alcuni altri dati dovrebbero essere adeguate per tenere conto delle modifiche introdotte dal codice doganale dell'unione. (11) I regolamenti (CE) n. 471/2009 e (UE) n. 113/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 471/2009 è sostituito dal seguente: «1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci. Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità: a) nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (il «codice doganale dell'unione»): esportazione, perfezionamento passivo; b) in applicazione dell'articolo 258 del codice doganale dell'unione; c) in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 3, del codice doganale dell'unione; d) in applicazione dell'articolo 270 del codice doganale dell'unione per l'appuramento di un regime di perfezionamento attivo. Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell'unione: a) immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale; b) perfezionamento attivo. (*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del , pag. 1).» ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del , pag. 1). 230

235 Articolo 2 Il regolamento (UE) n. 113/2010 è così modificato: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e luogo in cui esse attraversano la frontiera dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, in entrata (importazioni) o in uscita (esportazioni).»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il valore di cui ai paragrafi 2 e 3 viene adeguato, se necessario, in modo tale che il valore statistico contenga esclusivamente e integralmente i costi di trasporto e di assicurazione sostenuti per trasportare le merci dal luogo di partenza alla frontiera dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale (valore tipo cif nel caso di importazioni, valore tipo fob nel caso di esportazioni).»; 2) all'articolo 6, il paragrafo 3 e il paragrafo 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. All'importazione si applicano le disposizioni di seguito specificate. Nel caso in cui le merci siano immesse in libera pratica o vincolate al regime di uso finale, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. Tuttavia, se al momento dell'elaborazione della dichiarazione in dogana è noto che le merci saranno spedite dopo lo svincolo in un altro Stato membro, quest'ultimo è lo Stato membro di destinazione. Quando le merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di lavorazione. Fatti salvi i commi 1 e 2 del presente paragrafo, ai fini della trasmissione dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 lo Stato membro di destinazione per lo scambio di dati è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. 4. All'esportazione si applicano le disposizioni di seguito specificate. Lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. Tuttavia, se è noto che le merci sono state trasferite da un altro Stato membro allo Stato membro in cui si trovano al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, quest'altro Stato membro è lo Stato membro di effettiva esportazione, a condizione che: i) le merci siano state trasferite da detto altro Stato membro all'unico scopo di dichiararle all'esportazione; ii) l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale; e iii) l'entrata nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale non costituisse un'acquisizione intra-ue di merci o una transazione considerata tale ai fini della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*). Quando sono esportate merci a norma del regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale è stata effettuata l'ultima attività di lavorazione. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3 del presente paragrafo, ai fini della trasmissione dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 lo Stato membro di effettiva esportazione per lo scambio di dati è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. (*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell' , pag. 1).»; 231

236 3) all'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'importazione, il dato sul paese di provenienza/spedizione indica lo Stato membro o il paese terzo dal quale le merci sono state inizialmente inviate allo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, se non si sono verificate transazioni commerciali (ad esempio vendita o trasformazione) o soste non correlate al trasporto delle merci in uno Stato membro o paese terzo intermedi. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, il dato indica l'ultimo Stato membro o paese terzo intermedio.»; 4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Identificazione dell'operatore Il dato sull'operatore consiste in un numero di identificazione specifico assegnato all'importatore, quando le merci sono importate, e all'esportatore, quando sono esportate.»; 5) all'articolo 15, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili per l'assegnazione del numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (numero EORI) forniscono accesso ai dati disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*). (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 343 del , pag. 558).» Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 17CE

237 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2120 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ( 1 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, previa consultazione del comitato per il cielo unico, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione ( 2 ) fa riferimento a definizioni riportate nel volume 1 delle procedure dell'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO International Civil Aviation Organisation) per i servizi di navigazione aerea operazioni dei velivoli (PANS-OPS, Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations), doc. 8168, in particolare alla quarta edizione del 1993, comprendente l'emendamento n. 13. Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1300/2006, l'icao ha modificato il documento citato e ne ha adottato la quinta edizione del 2006, contenente l'emendamento n. 6. (2) L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento a disposizioni contenute nell'allegato 2 dell'icao («Rules of the Air»), in particolare alla sua decima edizione del luglio 2005, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 42. In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione ( 3 ) le regole dell'aria comuni, adottate con regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ( 4 ), sono diventate applicabili e sono state ulteriormente aggiornate di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione ( 5 ). Tali regole dell'aria comuni riguardano in particolare, nella sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, le disposizioni relative ai piani di volo, che sostituiscono pertanto i precedenti riferimenti all'allegato 2 dell'icao. (3) L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento a disposizioni contenute nelle procedure dell'icao per i servizi di navigazione aerea gestione del traffico aereo (PANS-ATM, Procedures for Air Navigation Services Air Traffic Management), doc. 4444, in particolare alla sua quindicesima edizione del 2007, comprendente l'emendamento n. 4 Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, l'icao ha modificato il documento citato, inserendovi da ultimo l'emendamento n. 6. L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento inoltre a disposizioni stabilite nelle procedure regionali supplementari dell'icao (Regional Supplementary Procedures), doc. 7030, in particolare alla quinta edizione del 2008, comprendente l'emendamento n. 7. Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013, l'icao ha modificato detto documento, inserendovi da ultimo l'emendamento n. 9. (4) È opportuno aggiornare i riferimenti del regolamento (CE) n. 1033/2006 all'allegato 2, al doc. 8168, al doc e al doc dell'icao, in modo da consentire agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'icao. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1033/2006, ( 1 ) GU L 96 del , pag. 26. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del , pag. 46). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010 (GU L 127 del , pag. 23). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (GU L 196 del , pag. 3). 233

238 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato: Articolo 1 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il punto 16 è sostituito dal seguente: «16. procedure in area terminale : le partenze strumentali standard (SID standard instrument departures) e gli arrivi strumentali standard (STAR standard instrument arrivals), come definiti nelle procedure dell'icao per i servizi di navigazione aerea operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 6).»; 2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 234

239 ALLEGATO «ALLEGATO Disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 1. Sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ( 1 ). 2. Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans) e capitolo 11, paragrafo (Movement messages) delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea gestione del traffico aereo (PANS-ATM), doc (quindicesima edizione del 2007, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 6). 3. Capitolo 2 (Flight Plans) e capitolo 6, paragrafo (Boundary estimates) delle procedure regionali supplementari (Regional Supplementary Procedures), doc. 7030, procedure supplementari regionali europee [European (EUR) Regional Supplementary Procedures], (quinta edizione del 2008, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 9). ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del , pag. 1).» 17CE

240 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2121 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

241 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione CL 115,2 MA 94,5 TN 200,0 TR 118,4 ZZ 132, EG 191,7 MA 79,2 TR 154,7 ZZ 141, MA 99,5 TR 145,0 ZZ 122, TR 62,2 ZA 59,7 ZZ 61, MA 63, , , , TR 71,7 ZZ 67,7 JM 114,6 MA 63,3 PE 95,4 TR 82,6 ZZ 89, TR 80,5 ZZ 80, US 100,7 ZA 164,3 ZZ 132, CN 98,6 TR 126,8 ZZ 112,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 17CE

242 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2122 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2016 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 8158] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. (2) Sebbene i virus dell'influenza aviaria colpiscano soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati. (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria in uno Stato membro («lo Stato membro interessato») vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno o più Stati membri interessati ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti. (4) La direttiva 2005/94/CE ( 3 ) del Consiglio stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Tale direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Questa regionalizzazione è applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili nel resto del territorio prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia. (5) Il virus A dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 può essere diffuso dai volatili selvatici durante la migrazione su lunghe distanze. L'Ungheria, la Germania, l'austria, la Croazia, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Romania hanno rilevato la presenza di tale virus in numerosi volatili selvatici di specie diverse, nella maggior parte dei casi trovati morti. Successivamente a tali scoperte nei suddetti Stati membri sono stati confermati focolai causati dallo stesso sottotipo di virus in Ungheria, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e nei Paesi Bassi. ( 1 ) GU L 395 del , pag. 13. ( 2 ) GU L 224 del , pag. 29. ( 3 ) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del , pag. 16). 238

243 (6) Per far fronte all'attuale epidemia sono state adottate varie decisioni di esecuzione della Commissione relative a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame in alcuni Stati membri. Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1968 ( 1 ), (UE) 2016/2011 ( 2 ) e (UE) 2016/2012 ( 3 ) sono state adottate in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Ungheria, Germania e Austria e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in detti Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. Le suddette decisioni di esecuzione stabiliscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in detti Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le zone elencate negli allegati di tali decisioni. (7) Inoltre, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2010 della Commissione ( 4 ). Gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 sono stati successivamente modificati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2064 della Commissione ( 5 ) in seguito alla comparsa di ulteriori focolai in Germania e Ungheria. (8) Successivamente, in seguito alla notifica dei primi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Danimarca, in Svezia e nei Paesi Bassi, sono state adottate le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2065 ( 6 ), (UE) 2016/2086 ( 7 ) e (UE) 2016/2085 ( 8 ). (9) In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio. (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite negli Stati membri interessati. (11) La situazione epidemiologica attuale è molto dinamica e in costante evoluzione. La sorveglianza in corso dell'influenza aviaria negli Stati membri continua a individuare il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei volatili selvatici. La presenza di tale virus nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta del virus dell'influenza aviaria nelle aziende avicole, con il conseguente rischio di una possibile diffusione del virus dell'influenza aviaria da un'azienda avicola infetta ad altre aziende avicole. (12) Tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione nell'unione e della stagionalità della circolazione dei virus tra i volatili selvatici, vi è il rischio che ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 si verifichino nell'unione nei mesi a venire. La Commissione pertanto valuta costantemente la situazione epidemiologica e riesamina regolarmente le relative misure. (13) Per motivi di chiarezza e al fine di mantenere aggiornati sulla situazione epidemiologica attuale gli Stati membri, i paesi terzi e le parti interessate, è pertanto opportuno elencare in un singolo atto dell'unione tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE e stabilire la durata di tale regionalizzazione tenendo conto dell'epidemiologia dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. ( 1 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria (GU L 303 del , pag. 23). ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GU L 310 del , pag. 73). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2012 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Austria (GU L 310 del , pag. 81). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2010 della Commissione, del 16 novembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria (GU L 310 del , pag. 69). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2064 della Commissione, del 24 novembre 2016, che modifica gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 relative ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria e Germania (GU L 319 del , pag. 47). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2065 della Commissione, del 24 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Danimarca (GU L 319 del , pag. 65). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2086 della Commissione, del 28 novembre 2016, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Svezia (GU L 321 del , pag. 80). ( 8 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2085 della Commissione, del 28 novembre 2016, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 321 del , pag. 76). 239

244 (14) Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 e (UE) 2016/2086 dovrebbero pertanto essere abrogate e sostituite dal presente atto. (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione stabilisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza che devono essere istituite dagli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria causata dal virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame o nei volatili in cattività in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE. Gli Stati membri interessati devono garantire che: Articolo 2 a) le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato della presente decisione; b) le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute perlomeno fino alle date fissate per le zone di protezione indicate nella parte A dell'allegato della presente decisione. Gli Stati membri interessati devono garantire che: Articolo 3 a) le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione; b) le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute perlomeno fino alle date fissate per le zone di sorveglianza indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione. Articolo 4 Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 e (UE) 2016/2086 sono abrogate. La presente decisione si applica fino al 31 maggio Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 6 Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 240

245 ALLEGATO PARTE A Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2: Stato membro: Danimarca Area comprendente: Le parti del comune di Helsingør (codice ADNS 02217) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Stato membro: Germania Kreis Schleswig-Flensburg: Area comprendente: Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/ Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/ Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Stadt Lübeck: Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder Kreis Ostholstein: In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße

246 Area comprendente: In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile Quarmbeck Bad Suderode Gernrode Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil Ortsteil Rieder In der Gemeinde Thale die Ortsteile Ortsteil Neinstedt Ortsteil Stecklenberg Stadt Ueckermünde Gemeinde Grambin In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil Liepgarten In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile Mesekenhagen Frätow Gristow Kalkvitz Klein Karrendorf Groß Karrendorf Kowall In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile Groß Kieshof Groß Kieshof Ausbau Klein Kieshof In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil Oldenhagen In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile Neu Boltenhagen Karbow Lodmannshagen In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil Rappenhagen

247 Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Katzow der Ortsteil Kühlenhagen In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile Dabitz Küstrow Zipke Stadt Barth einschließlich Ortsteile Tannenheim Glöwitz ohne Ortsteil Planitz In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil Jager In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile Mannhagen Wilmshagen Hildebrandshagen Altenhagen Klein Behnkenhagen Behnkendorf Groß Behnkenhagen Engelswacht Miltzow Klein Miltzow Reinkenhagen Hankenhagen In der Stadt Sassnitz die Ortsteile Sassnitz Dargast Werder Buddenhagen In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile Demen Kobande Venzkow

248 Landkreis Cloppenburg Gemeinde Barßel Ortsteil Harkebrügge Area comprendente: Vom Schnittpunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Barßel entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur Bismarckstraße, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Dorfstraße in Harkebrügge, entlang der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Glittenbergstraße, entlang dieser in westlicher Richtung, dann entlang Kreisstraße, Straße Am Scharrelerdamm und entlang der westlichen Gemeindegrenze nach Norden bis zur Bahnlinie in Elisabethfehn und von dort entlang der Bahnlinie in östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Landkreis Ammerland Gemeinde Edewecht Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, Wirtschaftweg zwischen «Am Voßbarg» und «Am Jagen», Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, Bahnlinie Richtung Barßel bis Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze / Kortemoorstraße Stato membro: Ungheria Area comprendente: In direzione nord sulla strada 5402 da Jászszentlászló a Kiskunmajsa, 2 chilometri da Jászszentlászló In direzione nord-ovest sulla strada 5404 da Szank a Kiskunmajsa, 1 chilometro da Szank In direzione sud, dall'incrocio tra la strada 5405 e la strada che collega Szank e Kiskunmajsa-Bodoglár In direzione sud sulla strada 5402 che collega Kiskunhalas a Kiskunmajsa, 3,5 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud sulla strada 5409, 2,7 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud, 2 chilometri da Kígyós verso nord Da sud, 1,5 chilometri dal confine del territorio interno di Csólyospálos in direzione sudovest Sul confine della contea, 3 chilometri in direzione sud-ovest a partire dall'incrocio tra il confine della contea e la strada 5404 che va da Csólyospálos al confine della contea Lungo il confine della contea, l'incrocio tra la strada 5411 in direzione est a partire da Kömpöc e il confine della contea Lungo il confine della contea in direzione nord, 1,5 chilometri dalla strada 5411 In direzione ovest, 2 chilometri dal confine del territorio interno di Kömpöc In direzione nord-ovest fino al confine della contea, 0,5 chilometri a est a partire dal punto di flesso del confine della contea in direzione nord In direzione nord-ovest, l'incrocio tra il confine della contea e la strad ,5 chilometri verso ovest, quindi in direzione nord-ovest fino al punto iniziale, completata dalle parti dei territori di Mórahalom e Kistelek nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E , N Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

249 Area comprendente: Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E e N , E19.64; completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (esclusa Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E e N ; E , completate dall'intera zona urbana della località di Kelebia-Újfalu Le parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E , completate dalle intere zone urbane delle località di Forráskút, Üllés e Bordány Le parti del territorio di Kunszentmárton nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E e N , E , completate dall'intera zona urbana della località di Öcsöd Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E Stato membro: Paesi Bassi Biddinghuizen Area comprendente: Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water) Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309) Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708) Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710) Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water) Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Stato membro: Austria Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

250 Stato membro: Svezia Area comprendente: Le parti del comune di Helsingborg (codice ADNS 01200) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate N ed E (WGS84) Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE PARTE B Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 3: Stato membro: Danimarca Area comprendente: L'area delle parti dei comuni di Helsingør, Gribskov e Fredensborg oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate N , E Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Le parti del comune di Helsingør (codice ADNS 02217) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E dal al Stato membro: Germania Kreis Schleswig-Flensburg: Area comprendente: Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Kreis Rendsburg-Eckernförde: Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet. Gemeinde Rieseby Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze Kreis Schleswig-Flensburg: Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig

251 Stadt Lübeck: Area comprendente: Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Kreis Ostholstein: Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand Gemeinde Ditfurt In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile Gersdorfer Burg Morgenrot Münchenhof Quarmbeck In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile Asmusstedt Badeborn Opperode Radisleben Rieder In der Stadt Harzgerode die Ortsteile Hänichen Mägdesprung In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile Timmenrode Wienrode In der Stadt Thale die Ortsteile Friedrichsbrunn Neinstedt Warnstedt Weddersleben Westerhausen

252 Area comprendente: In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile Hof Selmsdorf Selmsdorf Lauen Sülsdorf Teschow Zarnewanz Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort Palingen In der Gemeinde Schönberg der Ort Kleinfeld In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile Barendorf Benckendorf In der Stadt Torgelow der Ortsteil Torgelow-Holländerei In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil Hoppenwalde sowie den Wohnsiedlungen Eggesiner Teerofen Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz) Karpin In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile Bellin Berndshof Gemeinde Mönkebude Gemeinde Leopoldshagen Gemeinde Meiersberg In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile Jädkemühl Starkenloch In der Gemeinde Luckow die Ortsteile Luckow Christiansberg

253 Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Gemeinde Vogelsang-Warsin In der Gemeinde Lübs die Ortsteile Lübs Annenhof Millnitz In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile Blumenthal Louisenhof Sprengersfelde Die Stadt Wolgast und die Ortsteile Buddenhagen Hohendorf Pritzier Schlaense Tannenkamp In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile Fettenvorstadt Fleischervorstadt Industriegebiet Innenstadt Nördliche Mühlenvorstadt Obstbaumsiedlung Ostseeviertel Schönwalde II Stadtrandsiedlung Steinbeckervorstadt südliche Mühlenstadt In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile Schönwalde I Südstadt In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile Friedrichshagen Ladebow Insel Koos Ostseeviertel Riems Wieck Eldena

254 Area comprendente: In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile Kessin Krebsow Schlagtow Schlagtow Meierei Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile Moeckow Zarnekow In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile Lühmannsdorf Brüssow Giesekenhagen Jagdkrug In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile Wrangelsburg Gladrow In der Gemeinde Züssow der Ortsteil Züssow In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile Neuenkirchen Oldenhagen Wampen In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile Wackerow Dreizehnhausen Groß Petershagen Immenhorst Jarmshagen Klein Petershagen Steffenshagen In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile Hinrichshagen Feldsiedlung Heimsiedlung Chausseesiedlung Hinrichshagen Hof I und II Neu Ungnade

255 In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil Broock Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile Levenhagen Alt Ungnade Boltenhagen Heilgeisthof In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile Diedrichshagen Guest In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile Brünzow Klein Ernsthof Kräpelin Stielow Stielow Siedlung Vierow In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil Hanshagen In der Gemeinde Katzow die Ortsteile Katzow Netzeband In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile Kemnitz Kemnitzerhagen Kemnitz Meierei Neuendorf Neuendorf Ausbau Rappenhagen In der Gemeinde Loissin die Ortsteile Gahlkow Ludwigsburg Gemeinde Lubmin gesamt

256 Area comprendente: In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile Neu Boltenhagen Loddmannshagen Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile Rubenow Groß Ernsthof Latzow Nieder Voddow Nonnendorf Rubenow Siedlung Voddow In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile Wusterhusen Gustebin Pritzwald Konerow Stevelin Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile Saatel Redebas Löbnitz Ausbau Löbnitz In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile Divitz Frauendorf Wobbelkow Spoldershagen Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile Fuhlendorf Bodstedt Gut Glück Gemeinde Pruchten gesamt

257 Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile Voigdehagen Andershof Devin In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile Zitterpenningshagen Teschenhagen Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt Gemeinde Groß Kordshagen gesamt In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil Kummerow-Heide Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile Nisdorf Günz Neuenpleen Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen Gemeinde Karnin gesamt In der Stadt Grimmen die Ortsteile Hohenwarth Stoltenhagen In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile Glashagen Kakernehl Wittenhagen Windebrak

258 Area comprendente: In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile Bookhagen Elmenhorst Neu Elmenhorst Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Gemeinde Zarrendorf gesamt In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile Griebenow Dreizehnhausen Kreutzmannshagen In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile Willershusen Wüst Eldena Willerswalde Bartmannshagen In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile Gemeinde Lietzow gesamt Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes Gemeinde Sagard gesamt In der Gemeinde Glowe die Ortsteile Polchow Bobbin Spyker Baldereck Gemeinde Seebad Lohme gesamt In der Gemeinde Garz/Rügen auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil Glewitz In der Gemeinde Gustow die Ortsteile Prosnitz Sissow

259 In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil Venzvitz Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil Prora In der Gemeinde Gneven der Ortsteil Vorbeck In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil Kritzow In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen Barnin Hof Barnin In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile Bülow Prestin Runow In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile Augustenhof Basthorst Crivitz, Stadt Gädebehn Kladow Muchelwitz Bahnstrecke Wessin Badegow Radepohl In der Gemeinde Demen der Ortsteil Buerbeck In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile Zapel Zapel Hof Zapel-Ausbau

260 Area comprendente: In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile Goldenbow Ruthenbeck Neu Ruthenbeck und Bahnhof Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile Kladrum Zölkow Groß Niendorf In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile Dabel Turloff Dabel-Woland In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile Dessin Kobrow I Kobrow II Stieten Wamckow Seehof Hof Schönfeld In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete Obere Seen und Wendfeld Peeschen In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile Golchen Alt Necheln Neu Necheln In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile Gustävel Holzendorf Müsselmow Weberin Wendorf In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile Jülchendorf Kaarz Schönlage

261 Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Stadt Ueckermünde dal al Gemeinde Grambin dal al In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil Liepgarten dal al Kreis Schleswig-Flensburg: Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/ Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/ Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel dal al Stadt Lübeck: Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder dal al Kreis Ostholstein: In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße dal al In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile Mesekenhagen Frätow Gristow Kalkvitz Klein Karrendorf Groß Karrendorf Kowall dal al

262 Area comprendente: In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile Groß Kieshof Groß Kieshof Ausbau Klein Kieshof Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE dal al In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil Oldenhagen dal al In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile Neu Boltenhagen Karbow Lodmannshagen dal al In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil Rappenhagen dal al In der Gemeinde Katzow der Ortsteil Kühlenhagen dal al In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile Dabitz Küstrow Zipke Dall' al Stadt Barth einschließlich Ortsteile Tannenheim Glöwitz ohne Ortsteil Planitz Dall' al In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil Jager dal al In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile Mannhagen Wilmshagen Hildebrandshagen Altenhagen Klein Behnkenhagen Behnkendorf Groß Behnkenhagen Engelswacht Miltzow Klein Miltzow Reinkenhagen Hankenhagen dall' al

263 Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In der Stadt Sassnitz die Ortsteile Sassnitz Dargast Werder Buddenhagen dall' al In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast dall' al In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile Demen Kobande Venzkow dal al In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile Quarmbeck Bad Suderode Gernrode dal al In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil Ortsteil Rieder dal al In der Gemeinde Thale die Ortsteile Ortsteil Neinstedt Ortsteil Stecklenberg dal al Landkreis Cloppenburg Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B Landkreis Ammerland Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen

264 Landkreis Leer Gemeinde Detern Area comprendente: Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke «Borgsweg»/ «Lieneweg» weiter in nördlicher Richtung auf den «Deelenweg». Diesem wieder folgend auf den «Handwieserweg». Diesem nordöstlich folgend auf die «Barger Straße» und weiter nördlich auf die Straße «Am Barger Schöpfswerkstief». Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße «Fennen» weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße «Zur Wassermühle». Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des «Französischer Weg» auf die «Osterstraße». Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Stato membro: Ungheria Area comprendente: L'area delle parti dei territori di Orosháza e Mezőkovácsháza nella contea di Békés e l'area delle parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N , E , completate dalle intere zone urbane delle località di Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza e Mezőhegyes e dalle intere zone amministrative delle località di Pitvaros e Csanádalberti Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE L'area delimitata dalle seguenti strade: strada 52 dal collegamento stradale tra le strade M5 e 52 a Kecskemét fino al collegamento alla strada Di qui strada 5301 fino al collegamento con la strada Strada 5309 fino a Kiskunhalas. Da Kiskunhalas strada 5408 fino al confine della contea. Lungo il confine della contea verso la strada M5 fino al punto di origine del collegamento stradale tra le strada 52 e M In direzione nord sulla strada 5402 da Jászszentlászlóa Kiskunmajsa, 2 chilometri da Jászszentlászló In direzione nord-ovest sulla strada 5404 da Szank a Kiskunmajsa, 1 chilometro da Szank In direzione sud, dall'incrocio tra la strada 5405 e la strada che collega Szank e Kiskunmajsa-Bodoglár In direzione sud sulla strada 5402 che collega Kiskunhalas a Kiskunmajsa, 3,5 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud sulla strada 5409, 2,7 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud, 2 chilometri da Kígyós verso nord Da sud, 1,5 chilometri dal confine del territorio interno di Csólyospálos verso sud-ovest Sul confine della contea, 3 chilometri in direzione sud-ovest a partire dall'incrocio del confine della contea con la strada 5404 che va da Csólyospálos al confine della contea Lungo il confine della contea, l'incrocio tra la strada 5411 che va verso est da Kömpöc e il confine della contea Lungo il confine della contea verso nord, 1,5 chilometri dalla strada 5411 In direzione ovest, 2 chilometri dal confine del territorio interno di Kömpöc dal al

265 Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE In direzione nord-ovest fino al confine della contea, 0,5 chilometri ad est del punto di flesso del confine della contea in direzione nord In direzione nord-ovest, l'incrocio tra il confine della contea e la strada ,5 chilometri verso ovest, quindi in direzione nord-ovest fino al punto iniziale; oltre alle parti dei territori di Mórahalom e Kistelek nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E , N L'area delle parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N , E e N , E Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E e N , E19.64, completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (esclusa Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak dal al L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N , E e N ; E , completate dall'intera zona urbana della località di Balotaszállás Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E e N , E , completate dall'intera zona urbana della località di Kelebia-Újfalu dal al L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N , E L'area delle parti dei territori di Mórahalom, Kistelek e Szeged nella contea di Csongrád e l'area delle parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N , E Le parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E , completate dalle intere zone urbane delle località di Forráskút, Üllés e Bordány dal al L'area delle parti dei territori di Kunszentmárton e Mezőtúr nella contea di Jász-Nagykun e l'area delle parti del territorio di Szarvas nella contea di Békés oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N , E e N , E , completata dall'intera zona urbana delle località di Békésszentandrás e Kunszentmárton Le parti del territorio di Kunszentmárton nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E e N , E , completate dall'intera zona urbana della località di Öcsöd dal al

266 Area comprendente: L'area delle parti dei comuni di Kiskunmajsa e Kiskunfélegyháza nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N , E Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N , E dal al Stato membro: Paesi Bassi Biddinghuizen Area comprendente: Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305 Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302 De N302 volgen tot Vleetweg De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg De kuilweg volgen tot aan de Rietweg De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710) De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307) Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water) Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309) Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232) A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303) Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

267 Area comprendente: Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water) Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302) N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305 Biddinghuizen Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water) Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309) Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708) Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710) Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water) dal al Stato membro: Austria Area comprendente: Gemeinden Langen, Buch, Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt, Bildstein, Dornbirn, Lustenau, Lochau, Höchst, Hörbranz, Gaißau, Eichenberg Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach dal al Stato membro: Svezia Area comprendente: L'area delle parti dei comuni di Helsinborg, Ängelholm, Bjuv e Åstorp (codice ADNS 01200) oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri con il centro sulle coordinate N ed E (WGS84) Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Le parti del comune di Helsingborg (codice ADNS 01200) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate N ed E (WGS84) dal all' CE

268 RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2123 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 7711] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 292, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento. (2) Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE. (3) Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze. (4) I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri potrebbe essere raggiunta mediante l'adozione di una raccomandazione della Commissione. (5) Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono il risultato di trattative con gli Stati membri per quanto riguarda l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro della licenza generale di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE («LGT-FA»). (6) La presente raccomandazione è considerata come base per la LGT-FA degli Stati membri. I prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro della loro LGT-FA. Ciò significa che la LGT-FA pubblicata da uno Stato membro può anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. (7) Gli Stati membri ricordano di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni. (8) La presente raccomandazione si applica all'elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario la raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco, ( 1 ) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del , pag. 1). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del , pag. 99). 264

269 HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER LE FORZE ARMATE E LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 2009/43/CE 1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE Le seguenti categorie ML e le sottocategorie sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva («LGT-FA») consente almeno il trasferimento dei prodotti per la difesa di cui alle categorie ML sottostanti. Gli Stati membri possono decidere di includere un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa nelle loro LGT-FA. Elenco minimo delle categorie ML da includere: ML 4 Sottocategorie a) e b). Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto: Mine Munizioni a grappolo, bombette esplosive e submunizioni e loro componenti appositamente progettati Granate da fucile e granate a mano Siluri, siluri senza teste esplosive e involucri di siluri Bombe Proiettili guidati e no, e altri proiettili (ad esempio razzi, missili, MANPADS ecc.) Dispositivi esplosivi per la fanteria, cariche cave e esplosivi plastici. Per tali armi sono altresì esclusi: Teste esplosive e cariche esplosive Cariche di innesco Teste con rilevazione del bersaglio, sistemi di guida, dispositivi per la guida terminale Singoli stadi di razzi Veicoli di rientro Motori Sistemi per il controllo del vettore spinta Lanciatori e dispositivi di lancio Sistemi di posizionamento, inganno, interferenza o interruzione Componenti appositamente progettati per MANPADS. ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto: Prodotti di contromisura Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto: Veicoli completi Telai e torrette Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 7. Sottocategoria g). 265

270 ML 9. Tutti i prodotti, eccetto: Navi complete e sottomarini Apparecchiature di scoperta subacquea e loro componenti appositamente progettati Sistemi di propulsione indipendenti dall'aria per sottomarini e loro componenti appositamente progettati Scafi completi Contromisure Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 10. Tutti i prodotti, eccetto: Aeromobili completi UAV completi e componenti appositamente progettati o modificati per UAV Fusoliere per aeromobili da combattimento ed elicotteri da combattimento Motori per aeromobili da combattimento Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 11. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti: Apparecchiature di guida e navigazione, eccetto i sistemi per MANPADS o di cui all'mtcr I Sistemi automatizzati di comando e di controllo. ML 13. Sottocategorie c) e d). ML 14. Tutti i prodotti eccetto gli addestratori MANPADS. ML 15. Sottocategorie b), c), d) ed e). ML 16. Tutti i prodotti, eccetto: Prodotti connessi ai MANPADS Qualsiasi articolo connesso ai prodotti la cui esportazione non è consentita nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 17. Sottocategorie a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) e p). Tutti i prodotti, eccetto: Sottocategoria n): i modelli di collaudo sono esclusi se appositamente progettati per lo sviluppo di articoli di cui alle categorie ML4, ML6, ML9 o ML10, come pure i componenti appositamente progettati per questi modelli di collaudo. ML 21. Sottocategorie a) e b). Solo i prodotti seguenti e solo se autorizzati in altre categorie nella presente licenza generale: a) «software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini: 1. funzionamento o manutenzione di apparecchiature definite nell'allegato della direttiva 2009/43/CE; b) «software» specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue: 1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari; 4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I); 266

271 ML 22. Sottocategoria a). Tutte le tecnologie eccetto quelle necessarie per lo sviluppo e la produzione e solo se autorizzate in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per le forze armate L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro a una LGT-FA non possono però essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle. Validità geografica: Spazio economico europeo (UE 28 + Islanda e Norvegia ( 1 )). I ritrasferimenti all'interno del SEE sono consentiti senza controlli ex ante; potrebbero essere necessarie soltanto relazioni ex post. La LGT-FA è destinata all'impiego finale dei destinatari ammissibili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE. Vendite successive non note al momento del trasferimento sono considerate nuove esportazioni. Per quanto riguarda le nuove esportazioni, è responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro destinatario controllare le esportazioni o i trasferimenti in seguito a una vendita successiva non nota al momento del trasferimento. Al fine di effettuare una verifica ex post nel quadro della LGT-FA, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fornitori riferiscano in merito all'uso della LGT-FA in conformità degli obblighi minimi in materia d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/43/CE. 2. FOLLOW-UP Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1 o luglio Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito a tutte le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione. 3. DESTINATARI Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Elżbieta BIEŃKOWSKA Membro della Commissione ( 1 ) Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013 (GU L 318 del , pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein». 17CE

272 RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2124 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 7728] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 292, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento. (2) Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE. (3) Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze. (4) I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri potrebbe essere raggiunta mediante l'adozione di una raccomandazione della Commissione. (5) Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono il risultato di trattative con gli Stati membri per quanto riguarda l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento per i destinatari che sono stati certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE («LGT-DC»). (6) La presente raccomandazione è considerata come base per le LGT-DC degli Stati membri. I prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro della loro LGT-DC. Ciò significa che la LGT-DC pubblicata da uno Stato membro può anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. (7) Gli Stati membri ricordano di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni. (8) La presente raccomandazione si applica all'elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario la raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco, ( 1 ) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del , pag. 1). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del , pag. 99). 268

273 HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER I DESTINATARI CERTIFICATI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2009/43/CE 1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE Le seguenti categorie ML e le sottocategorie sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 di tale direttiva («LGT-DC») consente almeno il trasferimento dei prodotti per la difesa di cui alle categorie ML sottostanti. Gli Stati membri possono decidere di includere un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa nelle loro LGT-DC. Elenco minimo delle categorie ML da includere: ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto: Veicoli completi Telai e torrette Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 9. Tutti i prodotti, eccetto: Navi complete e sottomarini Apparecchiature di scoperta subacquea e loro componenti appositamente progettati Sistemi di propulsione indipendenti dall'aria per sottomarini e loro componenti appositamente progettati Scafi completi Contromisure Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 10. Tutti i prodotti, eccetto: Aeromobili completi UAV completi e componenti appositamente progettati o modificati per UAV Fusoliere per aeromobili da combattimento ed elicotteri da combattimento Motori per aeromobili da combattimento Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 11. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti: Apparecchiature di guida e navigazione, eccetto i sistemi per MANPADS o di cui all'mtcr I Sistemi automatizzati di comando e di controllo. ML 13. Sottocategorie c) e d). ML 15. Sottocategorie b), c) e d). 269

274 ML 16. Tutti i prodotti, eccetto: Prodotti connessi ai MANPADS Qualsiasi articolo connesso ai prodotti la cui esportazione non è consentita nella stessa licenza generale di trasferimento. ML 17. Sottocategorie a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) e p). Tutti i prodotti, eccetto: Sottocategoria n): i modelli di collaudo sono esclusi se appositamente progettati per lo sviluppo di articoli di cui alle categorie ML4, ML6, ML9 o ML10, come pure i componenti appositamente progettati per questi modelli di collaudo. ML 21. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti e solo se autorizzati in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento: a) «software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini: 1. funzionamento o manutenzione di apparecchiature definite nell'allegato della direttiva 2009/43/CE; b) «software» specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue: 1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari; 4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I); ML 22. Sottocategoria a). Tutte le tecnologie eccetto quelle necessarie per lo sviluppo e la produzione e solo se autorizzate in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro a una LGT- DC non possono però essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle. Validità geografica: Spazio economico europeo (UE 28 + Islanda e Norvegia ( 1 )). I ritrasferimenti all'interno del SEE sono consentiti senza controlli ex ante; potrebbero essere necessarie soltanto relazioni ex post. Riesportazione: gli Stati membri autorizzano l'esenzione dalle limitazioni all'esportazione in uno dei seguenti casi o in entrambi: per i componenti integrati conformemente all'obiettivo dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE; laddove l'utilizzatore finale si trovi nei seguenti paesi: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti d'america. In entrambi i casi di riesportazione, l'autorità nazionale competente dello Stato membro di origine può richiedere al fornitore una dichiarazione d'uso fornita dal destinatario certificato conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE. Al fine di effettuare una verifica ex post nel quadro della LGT-DC, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fornitori riferiscano in merito all'uso della LGT-DC in conformità degli obblighi minimi in materia d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/43/CE. ( 1 ) Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013 (GU L 318 del , pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein». 270

275 2. FOLLOW-UP Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1 o luglio Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito a tutte le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione. 3. DESTINATARI Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Elżbieta BIEŃKOWSKA Membro della Commissione 17CE

276 RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2125 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 292, considerando quanto segue: (1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) stabilisce che, qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso sia coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione. (2) L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce i criteri a cui un prodotto deve rispondere per essere disciplinato da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione, tra i quali: un significativo volume di vendite nell'unione (indicativamente superiore a unità all'anno), un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento di tale impatto ambientale senza costi eccessivi, tenuto conto dell'assenza di altra normativa unionale pertinente, dell'inadeguatezza delle forze di mercato e dell'ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente. (3) L'articolo 17 della direttiva 2009/125/CE dispone che per un gruppo di prodotti possano essere presentati accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, da valutare almeno sulla base dell'allegato VIII della direttiva. (4) I prodotti dovrebbero essere disciplinati privilegiando iniziative alternative alle misure vincolanti di esecuzione, come gli accordi volontari di autoregolamentazione stipulati dall'industria di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/125/CE, allorché ciò permetta di conseguire gli obiettivi strategici in maniera più rapida o meno costosa rispetto a suddette misure. (5) La Commissione ha elaborato orientamenti sulle misure di autoregolamentazione concordate dall'industria, al fine di agevolarne l'introduzione e l'attuazione e assicurare la coerenza tra di esse. (6) Gli orientamenti si riferiscono in particolare all'elenco dei criteri indicativi di cui all'allegato VIII della direttiva 2009/125/CE che possono essere utilizzati dalla Commissione per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione presentate in alternativa alle misure di esecuzione, e che consistono in: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità e compatibilità degli incentivi. (7) L'allegato VIII della direttiva 2009/125/CE specifica che l'elenco dei criteri ivi contenuto non è esaustivo e l'articolo 17 della medesima direttiva stabilisce che una misura di autoregolamentazione sia valutata almeno sulla base dell'allegato VIII. Gli orientamenti dovrebbero vertere in particolare sulle modalità di gestione della misura di autoregolamentazione, su chi vi può partecipare, sull'informazione e il monitoraggio, sulle relazioni e la conformità. (8) Gli orientamenti sono stati discussi con gli Stati membri e i portatori d'interesse nell'ambito del forum consultivo istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. (9) Come previsto dall'allegato VIII, punto 6, della direttiva 2009/125/CE, le misure di autoregolamentazione devono contenere un sistema di relazioni e monitoraggio ben concepito. La Commissione, assistita dal forum consultivo e dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe monitorare l'applicazione delle misure di autoregolamentazione e considerare l'introduzione di misure vincolanti di esecuzione se riscontra che gli obiettivi delle misure di autoregolamentazione non sono raggiunti, ( 1 ) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del , pag. 10). 272

277 HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 1. L'industria dovrebbe seguire gli orientamenti che figurano in allegato. Elaborare una misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile seguendo i suddetti orientamenti contribuirà ad assicurare che essa sia considerata dalla Commissione una valida alternativa a una misura di esecuzione. 2. La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Miguel ARIAS CAÑETE Membro della Commissione 273

278 ALLEGATO 1. OBIETTIVI L'autoregolamentazione consiste nell'elaborazione di codici di condotta o obblighi di gestione a cura e su iniziativa delle imprese o dei settori produttivi cui spetta garantirne l'applicazione. La pura autoregolamentazione è una pratica rara, e a livello di Unione è in genere la Commissione che sollecita o favorisce l'elaborazione della misura di autoregolamentazione. Nel contesto dell'iniziativa «Legiferare meglio» ( 1 ) gli approcci non regolamentari, se ben concepiti, sono considerati dalla Commissione soluzioni politiche alternative. La direttiva 2009/125/CE («la direttiva») prevede la possibilità di stipulare accordi volontari o concordare altre misure di autoregolamentazione in alternativa ai regolamenti di esecuzione e privilegiandoli a questi ultimi allorché permettono di conseguire gli obiettivi strategici in maniera più rapida o meno costosa rispetto a specifiche vincolanti ( 2 ). La direttiva stabilisce criteri indicativi per valutare le misure di autoregolamentazione ( 3 ), per i quali, tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita con i tre accordi volontari finora riconosciuti dalla Commissione ( 4 ), i membri del forum consultivo istituito dall'articolo 18 della direttiva hanno evidenziato la necessità di orientamenti, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e le relazioni. I presenti orientamenti sono volti a favorire l'introduzione e l'attuazione delle misure di autoregolamentazione a norma della direttiva. Informati ai principi per migliorare l'autoregolamentazione e la coregolamentazione ( 5 ), essi sono concepiti per aiutare l'industria e favorire un'applicazione coerente delle misure di autoregolamentazione. Elaborare una misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile seguendo i presenti orientamenti contribuirà ad assicurare che essa sia considerata dalla Commissione una valida alternativa a una misura di esecuzione. Per quanto riguarda le misure vigenti di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile, è auspicabile che entro il 2018 la Commissione riceva una proposta di revisione per quanto possibile in linea con gli orientamenti. 2. RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE La Commissione darà priorità alle misure di autoregolamentazione per i gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 16 della direttiva. L'industria dovrebbe trasmettere alla Commissione l'eventuale proposta di misura di autoregolamentazione per i suddetti gruppi di prodotti prima o durante l'analisi tecnica, ambientale ed economica («fase preparatoria») del gruppo di prodotti interessato. L'industria potrebbe dover modificare la proposta al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e dal forum consultivo. Se la Commissione decide di riconoscere una misura di autoregolamentazione si asterrà dall'adottare un regolamento di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile. Se, tuttavia, dal monitoraggio o dalle osservazioni dei portatori d'interesse l'attuazione della misura di autoregolamentazione risulta carente, la Commissione valuterà nuovamente la situazione. Il riconoscimento di una misura di autoregolamentazione non impedisce alla Commissione di adottare atti normativi a titolo di altri strumenti (ad esempio, la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 )) per il gruppo di prodotti interessato. 3. ORIENTAMENTI PER LE MISURE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE Qualsiasi misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile concordata dall'industria deve contenere norme che ne disciplinino il funzionamento. Affinché vi sia omogeneità tra le misure di autoregolamentazione riconosciute ai sensi della direttiva e per favorirne l'introduzione e l'attuazione, esse dovrebbero essere definite in base agli orientamenti indicati qui di seguito. Le misure di autoregolamentazione possono sia approfondire il dettato delle norme indicate negli orientamenti sia prevedere norme aggiuntive. ( 1 ) Legiferare meglio per ottenere risultati migliori Agenda dell'ue, COM(2015) 215. ( 2 ) Cfr. i considerando da 18 a 21, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 17 della direttiva. ( 3 ) Allegato VIII della direttiva. ( 4 ) COM(2012) 684, COM(2013) 23 e COM(2015) 178. ( 5 ) ( 6 ) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del , pag. 1). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del , pag. 1). 274

279 3.1. Partecipazione aperta Le imprese interessate a introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura. Esse dovrebbero indicare un punto di contatto, in modo da dare l'opportunità ad altre imprese di partecipare. La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un elenco delle imprese che la sottoscrivono. Le imprese che operano nello stesso mercato di prodotti dovrebbero poterla sottoscrivere in qualsiasi momento a condizione di partecipare ai relativi costi operativi. Alla misura di autoregolamentazione dovrebbe essere allegato il modulo da compilare e firmare a cura delle imprese che intendono sottoscriverla. I firmatari dovrebbero inviare alla Commissione, nel più breve tempo possibile, i moduli originali compilati e firmati. Il firmatario che intende ritirarsi dalla misura di autoregolamentazione dovrebbe dare almeno un mese di preavviso scritto al presidente del comitato direttivo (cfr. punto 3.5). È opportuno che il presidente informi il comitato direttivo del ritiro del firmatario entro una settimana dal ricevimento della notifica scritta Valore aggiunto Le proposte di misure di autoregolamentazione o di revisione di misure vigenti dovrebbero essere accompagnate da una nota esplicativa, corroborata da elementi di prova, che illustri in che modo la proposta consegue gli obiettivi di progettazione ecocompatibile più rapidamente o a minor costo rispetto a specifiche vincolanti. Se alcuni o tutti i firmatari hanno concluso un accordo separato o un'associazione di qualche tipo riguardo agli obiettivi della misura di autoregolamentazione, i pertinenti documenti dell'accordo o dell'associazione dovrebbero essere indicati e resi pubblici. È opportuno che la misura di autoregolamentazione preveda il riesame degli elementi essenziali, con indicazione della data o delle circostanze specifiche in cui deve essere effettuato. La tempistica del riesame dovrebbe essere dettata dalla necessità che la misura fornisca (o continui a fornire) valore aggiunto, tenuto conto delle fasi che scandiscono l'introduzione dei requisiti da essa previsti e del ritmo a cui procede lo sviluppo tecnologico del gruppo di prodotti interessato. Il riesame dovrebbe essere inteso a stabilire se è necessaria una nuova versione della misura. È auspicabile che durante il processo di riesame e revisione sia consentita la partecipazione di osservatori ai lavori del comitato direttivo. L'esito del processo di riesame e, se del caso, la proposta di misura di autoregolamentazione riveduta dovrebbero essere presentati alla Commissione Rappresentatività Nella misura di autoregolamentazione occorre dichiarare la copertura di mercato dei firmatari, che dovrebbe consistere almeno nell'80 % delle unità immesse sul mercato dell'unione e/o messe in servizio ( 1 ) del tipo di prodotto disciplinato dalla misura. La dichiarazione relativa all'80 % di copertura dovrebbe essere corroborata da elementi di prova raccolti o verificati da una persona fisica o giuridica indipendente e trasmessi alla Commissione: al momento della presentazione della misura di autoregolamentazione o della versione riveduta di una misura di autoregolamentazione esistente, con dati generati o aggiornati nei sei mesi precedenti; entro tre mesi da qualsiasi cambiamento verificatosi a livello di firmatari (ad esempio, in seguito al ritiro di un firmatario o alla vendita di una divisione dell'impresa del firmatario a un non firmatario), a meno che nell'ultima relazione la copertura di mercato risulti almeno dell'80 % dopo il cambiamento; e due anni dopo l'invio dell'ultima relazione, per aggiornare la copertura in seguito all'evoluzione del mercato. Occorre definire con esattezza, per tutte le categorie dei prodotti connessi all'energia contemplati dalla misura di autoregolamentazione, il o gli indicatori utilizzati per valutare la copertura di mercato dichiarata. Gli indicatori dovrebbero essere oggettivi, misurabili e verificabili da un organismo indipendente e dovrebbero coprire tutte le categorie dei prodotti connessi all'energia contemplati dalla misura Obiettivi quantificati e scaglionati La misura di autoregolamentazione dovrebbe elencare tutti i tipi di prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione, fornirne la definizione ed elencare quelli che appartengono al gruppo di prodotti rientrante nel campo di applicazione ma che sono esenti dai requisiti della misura. Per ogni deroga accordata dovrebbe essere fornita una giustificazione. ( 1 ) Il significato di «messa a disposizione sul mercato» e «messa in servizio» è spiegato nella Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti ( 275

280 È opportuno che la misura di autoregolamentazione stabilisca i requisiti di progettazione e, se del caso, di informazione per i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione. I requisiti dovrebbero riguardare l'impatto ambientale significativo nel ciclo di vita dei prodotti e puntare a migliorare le prestazioni ambientali degli stessi. Dovrebbe essere possibile misurare la conformità ai requisiti utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Dovrebbero essere indicate le modalità con cui misurare e verificare la conformità. È auspicabile che la misura di autoregolamentazione fornisca la documentazione su cui si basano i requisiti proposti e evidenzi le eventuali differenze principali di questi ultimi rispetto alla documentazione. Occorre indicare la data a partire dalla quale i requisiti sono d'applicazione e, se la misura di autoregolamentazione copre un lungo periodo, occorre introdurli per tappe. I requisiti dovrebbero applicarsi almeno al 90 % delle unità (contemplate dalla misura di autoregolamentazione) immesse sul mercato e/o messe in servizio da ogni firmatario Coinvolgimento della società civile Il forum consultivo, che comprende i rappresentanti degli Stati membri, l'industria, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi di tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori, dovrebbe essere consultato in merito a qualsiasi proposta di misura di autoregolamentazione. Comitato direttivo È opportuno che la misura di autoregolamentazione istituisca un comitato direttivo incaricato di gestirne il funzionamento. Il comitato direttivo dovrebbe essere composto da tutti i firmatari della misura di autoregolamentazione e dalla Commissione, ciascuno di essi rappresentato da un membro avente diritto di voto (pari diritto di voto tra i membri). I membri del forum consultivo e l'ispettore indipendente dovrebbero avere lo status di osservatore in seno al comitato direttivo, senza diritto di voto. Il comitato direttivo dovrebbe riunirsi almeno una volta all'anno a Bruxelles Alle sue riunioni dovrebbero poter partecipare i portatori d'interesse, tra cui le imprese del settore oggetto della misura di autoregolamentazione che non sono firmatarie. Il comitato direttivo dovrebbe eleggere il presidente tra i propri membri. Il presidente dovrebbe iscrivere nel progetto di ordine del giorno della riunione del comitato direttivo tutti gli argomenti richiesti dai membri e dagli osservatori. Gli inviti alla riunione del comitato direttivo dovrebbero essere inviati a tutti i membri e gli osservatori. L'annuncio di convocazione della riunione del comitato direttivo, con il progetto di ordine del giorno, dovrebbe essere pubblicato sul sito web della misura di autoregolamentazione almeno un mese prima della riunione. I documenti che devono essere presentati e discussi alla riunione del comitato direttivo dovrebbero essere inviati a tutti i membri e gli osservatori del comitato direttivo, e pubblicati sul sito web della misura di autoregolamentazione almeno una settimana prima della riunione. È auspicabile che tutti i partecipanti abbiano il diritto di prendere la parola alle riunioni del comitato direttivo e di chiedere al presidente che le loro posizioni siano messe a verbale. È opportuno trasmettere il progetto di verbale della riunione a tutti i membri e gli osservatori del comitato direttivo, che dovrebbero avere almeno due settimane di tempo per presentare osservazioni al riguardo. Il verbale definitivo dovrebbe essere pubblicato sul sito web della misura di autoregolamentazione nel mese successivo alla riunione. Sito web Occorre creare un sito web della misura di autoregolamentazione, in cui dovrebbero figurare almeno: l'ultima versione e versioni precedenti della misura di autoregolamentazione; l'elenco aggiornato dei firmatari e le informazioni sui ritiri e sulle esclusioni più recenti; sintesi delle relazioni sulla copertura del mercato (omettendo le informazioni commerciali o riservate dei singoli firmatari); 276

281 elenchi aggiornati dei prodotti dichiarati conformi dai firmatari (senza i prodotti ritenuti non conformi dall'ispettore indipendente); le relazioni di conformità redatte dall'ispettore indipendente; l'elenco aggiornato dei firmatari non conformi; per ogni riunione del comitato direttivo: gli inviti, i progetti di ordine del giorno, i documenti e i verbali della riunione; e informazioni relative all'ispettore indipendente, compreso il recapito. Il sito dovrebbe consentire ai visitatori di porre quesiti sulla misura di autoregolamentazione ai firmatari e all'ispettore indipendente, i quali dovrebbero rispondere entro un mese. Reclami La misura di autoregolamentazione dovrebbe dare la possibilità alle parti di presentare all'ispettore indipendente, senza incorrere in spese, accuse fondate di possibile inadempimento. L'ispettore indipendente dovrebbe valutare tali accuse e, se del caso, darvi seguito chiedendo informazioni al firmatario in causa, sottoponendo a prove il prodotto e/o effettuando un'ispezione. È opportuno che a ogni riunione del comitato direttivo l'ispettore indipendente passi in rassegna le accuse presentate nel periodo intercorso dalla riunione precedente e, per quelle cui non ha dato seguito, illustri i motivi che lo hanno indotto ad agire in tal senso. Accesso ai dati La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un requisito che impone ai firmatari di fornire alla Commissione e agli osservatori del comitato direttivo, su richiesta, l'accesso ai dati tecnici sulla prestazione ambientale dei prodotti e dei modelli contemplati dalla misura, ivi comprese tutte le caratteristiche relative alle condizioni particolari, affinché la Commissione e gli osservatori del comitato direttivo possano valutare il livello di ambizione e l'impatto delle misure di autoregolamentazione proposte e vigenti. Le norme relative all'accesso a tali dati non devono applicarsi ai dati sensibili dal punto di vista commerciale. La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un requisito che impone ai firmatari di fornire, su richiesta, alle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti in materia di progettazione ecocompatibile la documentazione e informazioni specifiche, se non incluse nella documentazione che accompagna i prodotti, necessarie a dette autorità per verificare la conformità ai requisiti della misura di autoregolamentazione, anche per mezzo di prove. 3.6 Monitoraggio e relazioni Ispettore indipendente La conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione dovrebbe essere monitorata da un ispettore indipendente. La misura di autoregolamentazione dovrebbe stabilire le norme relative all'ispettore indipendente, che può essere una persona fisica o giuridica. L'ispettore indipendente dovrebbe avere le competenze necessarie per verificare la conformità con i requisiti, essere esente da conflitti di interesse e non sottostare a obblighi contrattuali che ne limitino il ruolo di controllore della conformità. È opportuno che l'ispettore indipendente: eserciti le proprie funzioni con la dovuta diligenza e sovrintenda adeguatamente ai compiti di sua competenza; sia imparziale in tutto il suo operato, formulando i pareri e redigendo le relazioni basandosi esclusivamente sui fatti; e rispetti la riservatezza, ove necessario, per proteggere gli interessi commerciali o i dati sensibili dei firmatari e, a tal fine, sottoscriva un «accordo di non divulgazione» con i firmatari della misura di autoregolamentazione, se richiesto. La misura di autoregolamentazione dovrebbe stabilire la procedura di selezione dell'ispettore indipendente e il modo in cui si garantisce che l'ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità ai requisiti. La nomina dell'ispettore indipendente prescelto deve essere concordata con i servizi della Commissione. È auspicabile che il comitato direttivo partecipi alla definizione dei termini e delle condizioni contrattuali dell'ispettore indipendente. 277

282 Relazioni di conformità a cura dei firmatari La misura di autoregolamentazione dovrebbe normare almeno i seguenti aspetti della documentazione che ciascun firmatario è tenuto a presentare all'ispettore indipendente: il tipo di dati tecnici e di mercato che devono essere comunicati; il formato in cui comunicare i dati; i mezzi tramite i quali trasmettere la documentazione; e la frequenza e il termine di presentazione della documentazione. Ciascun firmatario dovrebbe comunicare tutte le informazioni e i dati (inclusi i dati di mercato e quelli relativi alla prestazione ambientale dei prodotti) necessari all'ispettore indipendente per verificare in maniera affidabile il rispetto degli impegni assunti dai firmatari nell'ambito della misura. Il firmatario dovrebbe fornire dati di mercato che permettano all'ispettore indipendente di stabilire se almeno il 90 % dei prodotti è conforme agli impegni; se il firmatario s'impegna a garantire che il 100 % dei prodotti è conforme, non è tenuto a fornire all'ispettore indipendente dati specifici di mercato. Occorre riferire in merito a ogni modello contemplato dalla misura di autoregolamentazione immesso sul mercato dell'unione e/o messo in servizio. Se la differenza tra determinati modelli non è rilevante per la misura di autoregolamentazione (ossia non riguarda nessuno degli aspetti ivi disciplinati), è possibile raggrupparli in un'unica relazione, segnalando esplicitamente tale modo di procedere. Le informazioni e i dati comunicati dai firmatari possono differire solo nella misura in cui differiscono i rispettivi impegni. Il formato in cui presentare i dati all'ispettore indipendente dovrebbe essere uguale per tutti i firmatari. Per la trasmissione dei dati occorre avvalersi, per quanto possibile, dei mezzi informatici, tenendo conto dei requisiti in materia di riservatezza e dell'onere amministrativo a carico delle parti interessate. Il periodo di riferimento delle relazioni dovrebbe essere di un anno. Ogni anno i firmatari dovrebbero fornire la documentazione nei due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Le richieste supplementari di eventuali informazioni mancanti rivolte dall'ispettore indipendente ai firmatari dopo il termine prestabilito dovrebbero essere soddisfatte entro un breve termine, da specificare nella misura di autoregolamentazione. Verifica della conformità La misura di autoregolamentazione dovrebbe abilitare l'ispettore indipendente a verificare la conformità ai requisiti della misura a mezzo di: controlli della documentazione fornita dai firmatari; prove sui prodotti; e ispezioni dei locali dei firmatari. La combinazione di tali metodi dovrebbe essere a discrezione dell'ispettore indipendente. Prove Le prove fisiche eseguite in laboratorio servono a verificare le caratteristiche dei prodotti contemplati dalla misura di autoregolamentazione. In linea di massima le prove dovrebbero essere eseguite in un laboratorio indipendente, di preferenza accreditato, ma è possibile eseguirle anche nei locali di uno dei firmatari, a condizione che ne sia garantita la completa obiettività. L'ispettore indipendente dovrebbe selezionare a campione un congruo numero di prodotti di diversi firmatari, di preferenza prelevandoli presso dettaglianti in vari Stati membri (negozi fisici o online). Se sono i firmatari stessi a fornire direttamente i prodotti, essi non dovrebbero partecipare alla selezione dei campioni. 278

283 L'ispettore indipendente può scegliere di verificare determinati modelli oppure i modelli di un determinato firmatario se viene a conoscenza, da qualsiasi fonte d'informazione, della possibile mancanza di conformità dei modelli o del firmatario. È opportuno che i firmatari forniscano, su richiesta dell'ispettore indipendente, la documentazione e le informazioni specifiche necessarie per l'esecuzione delle prove, se esse non figurano nella documentazione che correda il prodotto. Occorre fornire alla Commissione e al firmatario interessato i rapporti di prova dettagliati per ciascun prodotto. Ispezioni L'ispettore indipendente può effettuare un'ispezione presso un determinato firmatario sulla base di informazioni specifiche che la giustifichino. È opportuno che le suddette informazioni siano rese note al firmatario interessato. Il ricorso a un'ispezione per verificare l'adempimento degli impegni assunti a titolo della misura di autoregolamentazione dovrebbe essere giustificato solo se non sono disponibili mezzi più efficaci sotto il profilo dei costi. Nel corso dell'ispezione, l'ispettore indipendente dovrebbe svolgere unicamente le attività strettamente necessarie per verificare l'adempimento degli impegni assunti dal firmatario a titolo della misura di autoregolamentazione. È opportuno che l'ispettore indipendente non informi il firmatario dell'ispezione o lo informi con breve preavviso. Il firmatario dovrebbe fornire tutto il supporto necessario. Entro un mese dall'avvenuta ispezione l'ispettore indipendente dovrebbe inviare un progetto di rapporto di ispezione al firmatario interessato, affinché questi possa esprimersi al riguardo. Il firmatario dovrebbe presentare le proprie osservazioni entro due settimane dalla ricezione del progetto di rapporto. L'ispettore indipendente dovrebbe, entro due settimane, modificare, se necessario, il progetto di rapporto per tener conto delle osservazioni ricevute dal firmatario. Occorre trasmettere il rapporto, contenente il motivo dell'ispezione, alla Commissione e al firmatario interessato; ne dovrebbe essere presentata una sintesi alla prima riunione del comitato direttivo successiva alla stesura del rapporto definitivo. È opportuno che la sintesi non divulghi le informazioni commercialmente sensibili, a meno che ciò sia necessario per dimostrare l'inadempimento. Relazioni dell'ispettore indipendente L'ispettore indipendente dovrebbe preparare il progetto di relazione di conformità e inviarla ai membri del comitato direttivo entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento. Ai membri del comitato direttivo dovrebbe essere concesso un termine di due settimane per presentare le proprie osservazioni sul progetto di relazione. L'ispettore indipendente dovrebbe trasmettere la versione finale della relazione di conformità ai membri del comitato direttivo entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento. È auspicabile che nella relazione di conformità figurino i seguenti elementi: ragguagli sulla raccolta dei dati e sui metodi di trattamento utilizzati e le eventuali difficoltà incontrate nella stesura della relazione*; i risultati del controllo documentale*; il metodo di selezione dei prodotti sottoposti a prova e, se la verifica ha riguardato determinati modelli o firmatari, le relative ragioni*; l'elenco dei prodotti sottoposti a prova e una sintesi dei risultati individuali; le sintesi delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di riferimento; l'elenco dei firmatari inadempienti; informazioni sui motivi degli eventuali casi di inadempimento*; e raccomandazioni per i periodi di riferimento successivi. La misura di autoregolamentazione può specificare che gli elementi contrassegnati dall'asterisco (*) devono essere presentati sotto forma di sintesi dei risultati aggregati di tutti i firmatari e non devono comprendere informazioni commerciali o riservate inerenti ai singoli firmatari. In tal caso occorre presentare alla Commissione e ai firmatari interessati relazioni distinte per ciascun firmatario in cui figurano le informazioni specifiche riguardo ai suddetti elementi. 279

284 Inadempimento Occorre prevedere sanzioni graduali in funzione del tipo di inadempimento. Il firmatario che non presenta all'ispettore indipendente la relazione di conformità dovrebbe essere oggetto d'ispezione da parte di quest'ultimo nell'anno successivo al periodo di riferimento interessato. Il firmatario che reiteratamente non presenta la documentazione di conformità dovrebbe essere immediatamente escluso dalla misura di autoregolamentazione. Il firmatario che, in base all'ispezione o alla relazione di conformità dell'ispettore indipendente, non rispetta i requisiti della misura di autoregolamentazione dovrebbe avere l'obbligo di adottare misure correttive. Il firmatario che sei mesi dopo la relazione dell'ispettore indipendente permane inadempiente dovrebbe essere immediatamente escluso dalla misura di autoregolamentazione. È opportuno che il presidente, ricevuta comunicazione dall'ispettore indipendente del sussistere di una delle condizioni per l'esclusione, informi per iscritto entro una settimana il comitato direttivo dell'esclusione del firmatario inadempiente. 3.7 Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione I firmatari dovrebbero sostenere tutte le spese inerenti all'ispettore indipendente e alle relative attività, al sito web e al funzionamento del comitato direttivo, ad eccezione dei costi di partecipazione del rappresentante della Commissione e di osservatori diversi dall'ispettore indipendente. La misura di autoregolamentazione dovrebbe incoraggiare i firmatari a condividere conoscenze, esperienza, informazioni e migliori prassi con i firmatari di altre misure di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile. 3.8 Sostenibilità La misura di autoregolamentazione dovrebbe enunciare gli obiettivi strategici che intende conseguire. Essi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi della direttiva. 3.9 Compatibilità degli incentivi La misura di autoregolamentazione proposta dovrebbe essere coerente con altri fattori e incentivi a livello nazionale. 17CE

285 DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE del 28 settembre 2016 relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2016/2126] IL COMITATO MISTO, considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ), di seguito «la convenzione», considerando quanto segue: (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali. (2) Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione. (3) La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione. (4) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Georgia è invitata ad aderire alla convezione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016 Per il comitato misto Il presidente Péter KOVÀCS ( 1 ) GU L 54 del , pag CE

286 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) Pagina 308, articolo 1, punto 3) che modifica l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006: anziché: leggasi: «f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.» «f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alle lettere d) ed e) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.» Pagina 313, all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente: «18. il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto come un allegato.» 17CE0234 Rettifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) Pagina 856, considerando 8: anziché: leggasi: «Il FEG dovrebbe fornire assistenza temporanea ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) che risiedono in regioni ammissibili ai sensi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in quanto tali regioni sono interessate in maniera sproporzionata da maggiori esuberi.» «Il FEG dovrebbe fornire assistenza, per un periodo di tempo limitato, ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) che risiedono in regioni ammissibili ai sensi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, poiché tali regioni subiscono in modo sproporzionato l'impatto di grandi esuberi.» Pagina 856, considerando 9: anziché: leggasi: «I contributi finanziari a valere sul FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, anche esterna al settore di attività iniziale.» «I contributi finanziari a valere sul FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro volte a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso.». 17CE

287 Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) Pagina 484, allegato I, punto 4): anziché: «4. Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono: partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**. Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. ESSI sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.» leggasi: «4. Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono: partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**. Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. ESSI sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.» 17CE

288 Rettifica del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) Pagina 269, articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii): anziché: leggasi: «ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente all'articolo 16;» «ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore target, conformemente all'articolo 16;». Pagina 273, articolo 16, punto 2): anziché: «2. Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per programma, si considerano valori di partenza pari a zero. Sono fissati per il 2023 i valori obiettivo quantificati cumulativi per tali indicatori.» leggasi: «2. Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per programma, si considerano valori di partenza pari a zero. Sono fissati per il 2023 i valori target quantificati cumulativi per tali indicatori.» 17CE0237 Rettifica del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) 17CE0238 Pagina 284, articolo 5, paragrafi 2 e 3: anziché: «2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.' 3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori obiettivo sono fissati per il I valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.» leggasi: «2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori target cumulativi quantificati per tali indicatori per il Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.» 284

289 Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 115 del 6 maggio 2015) Pagina 4, articolo 1, punto 2 [articolo 2, lettera a), quarto trattino]: anziché: leggasi: «spedizioniere, un'entità giuridica o una persona fisica o giuridica che è indicata nella polizza di carico o in un documento di trasporto equivalente, come una polizza di carico cumulativa, quale spedizioniere e/o in nome della quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto.» «speditore, un'entità giuridica o una persona fisica o giuridica che è indicata nella polizza di carico o in un documento di trasporto equivalente, come una polizza di carico cumulativa, quale speditore e/o in nome della quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto.» Pagina 7, articolo 1, punto 8 [articolo 10 septies, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2]: anziché: leggasi: «Articolo 10 septies 1. Per i trasporti di container e casse mobili, gli Stati membri stabiliscono norme che impongono: a) allo spedizioniere di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e b) al vettore di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere. 2. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di responsabilità sia dello spedizioniere che del vettore, ove appropriato, nei casi in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 manchino o siano errate e il veicolo o veicolo combinato sia in sovraccarico.» «Articolo 10 septies 1. Per i trasporti di container e casse mobili, gli Stati membri stabiliscono norme che impongono: a) allo speditore di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e b) al vettore di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo speditore. 2. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di responsabilità sia dello speditore che del vettore, ove appropriato, nei casi in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 manchino o siano errate e il veicolo o veicolo combinato sia in sovraccarico.» 17CE

290 Rettifica della decisione (UE) 2015/1900 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 277 del 22 ottobre 2015) Pagina 30, allegato II, sotto il titolo «Ordine del giorno e documenti giustificativi», quarto paragrafo: anziché: leggasi: «Qualora il termine di cui al paragrafo 3 non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.» «Qualora il termine di cui al terzo paragrafo non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.» 17CE0240 Rettifica della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 247 del 21 settembre 2007) Pagina 37, allegato I, punto 1), lettera f): anziché: leggasi: «data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» «data di emissione o dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» Pagina 45, allegato II, punto 1), lettera j), punto iii), lettera q): anziché: leggasi: «q) la data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» «q) la data di emissione o dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» 17CE0241 VITTORIA ORLANDO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 010 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 286

291 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile su. L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it vendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

292 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. * * 19,00

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