OGGETTO: 68/IE = Importazioni. Nuovo Regime dei prezzi di entrata

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1 OGGETTO: 68/IE = Importazioni. Nuovo Regime dei prezzi di entrata E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n.145 del 16 Maggio u.s. ed e entrato in vigore sabato 17 Maggio, il Reg. Ue 499/2014 dell 11/3/2014 che, tra le altre misure, modifica l art. 137 del Reg. UE 543/2011 riguardante la base dei prezzi di entrata. Al fine di consentire una migliore valutazione delle novita introdotte riportiamo in allegato alla presente comunicazione una tabella comparativa tra il nuovo testo dell articolo (con nostre aggiunte evidenziate) e quello abrogato; riportiamo inoltre il testo dell allegato XVI del Reg. 543/2011 con l elenco dei prodotti soggetti al regime dei prezzi di entrata. Le principali novita riguardano: la base su cui si calcola il prezzo di entrata per l applicazione del dazio che non e piu il prezzo FOB maggiorato delle spese di assicurazione e trasporto, ma diventa il valore in dogana; viene specificato che per lo svincolo della cauzione e necessario produrre la fattura e tutti i documenti doganali idonei, tra i quali i documenti di trasporto, l assicurazione e quelli relativi alla movimentazione ed al magazzinaggio del lotto. P.M. NUOVO TESTO ART. 137 REG. 543/2011 Base del prezzo di entrata VECCHIO TESTO ART. 137 REG. 543/2011 Base del prezzo di entrata 1. L'articolo 181, paragrafo 1 (**), del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti di cui all'allegato XVI. (**) 1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1) (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2). 2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92: ( Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare 1 1. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nell allegato XVI, parte A sono classificati nella tariffa doganale comune è pari, a scelta dell importatore: a) al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale dell Unione, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti. Se i prezzi summenzionati superano di oltre l 8 % il valore forfettario applicabile al prodotto al momento dell immissione in libera pratica, l importatore deve costituire la cauzione di cui all articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l importo del dazio all importazione a cui i prodotti possono in definitiva essere soggetti corrisponde all importo del dazio che l importatore avrebbe dovuto pagare se

2 per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità ) ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione; Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte III, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*), e se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la cauzione. 3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, 2913/92 (valore unitario), il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore costituisce una cauzione conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile. 4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e a tal fine si applica il 2 il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario, oppure b) al valore in dogana calcolato conformemente all articolo 30, paragrafo 2, 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste all articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l importatore costituisce la cauzione di cui all articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all importazione applicabile alla partita in questione, oppure c) al valore forfettario all importazione calcolato conformemente all articolo 136 del presente regolamento. 2. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nell allegato XVI, parte B sono classificati nella tariffa doganale comune è pari, a scelta dell importatore: a) al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale dell Unione, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti. Se le autorità doganali ritengono che sia necessaria una cauzione a norma dell articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l importatore deve costituire una cauzione di importo pari all importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi, oppure b) al valore in dogana calcolato conformemente all articolo 30, paragrafo 2, 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste all articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l importatore deve costituire la cauzione di cui all articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di

3 valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 136 durante i periodi in vigore. 5. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6. La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione. Per fornire la prova che il lotto è stato smerciato alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto del lotto in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto. Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell'ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna. 6. Il termine di quattro mesi di cui al primo comma del paragrafo 5 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di importo pari all importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi. 3. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo. Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 2, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata. 4. L importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b). In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l applicazione del paragrafo 5. La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all importazione. Al fine di dimostrare che il lotto è stato smaltito alle condizioni stabilite al primo comma, l importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per svolgere tutti i pertinenti controlli doganali relativi alla vendita e allo smaltimento di ciascun prodotto del lotto in questione. Tra questi si annoverano i documenti relativi al trasporto, all assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto. Qualora le norme di commercializzazione di cui all articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull imballaggio, la 3

4 tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore. Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti. (*)Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1).» varietà di prodotto o il tipo commerciale dell ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna. 5. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 4 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell importatore. 6. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti. 4

5 2011R0543 IT B ALLEGATO XVI REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA DI CUI AL TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 1 Fatte salve le regole per l interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime di cui al titolo IV, capo I, sezione 1 è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell ultima modifica del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione. PARTE A Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione ex Pomodori 1 o gennaio 31 dicembre ex Cetrioli ( 1 ) 1 o gennaio 31 dicembre ex Carciofi 1 o novembre 30 giugno Zucchine 1 o gennaio 31 dicembre ex Arance dolci, fresche 1 o dicembre 31 maggio ex Clementine 1 o novembre fine febbraio ex ex ex ex Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); wilkings e ibridi simili di agrumi 1 o novembre fine febbraio ex Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) 1 o giugno 31 maggio ex Uve da tavola 21 luglio 20 novembre ex Mele 1 o luglio 30 giugno ex Pere 1 o luglio 30 aprile ex Albicocche 1 o giugno 31 luglio ex Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide 21 maggio 10 agosto ex ex Pesche, comprese le pesche noci 11 giugno 30 settembre ex Prugne 11 giugno 30 settembre ( 1 ) Diversi dai cetrioli che figurano nella parte B del presente allegato. PARTE B Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione ex ex Cetrioli destinati alla trasformazione Ciliegie acide (Prunus cerasus) 1 o maggio 31 ottobre 21 maggio 10 agosto

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