REGOLAMENTO MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

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1 REGOLAMENTO MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PROPOSTA RELATIVA ALL AMMISSIONE DI PRASSI DI MERCATO PREVISTE DALL ART. 180, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 58/98 INERENTI: A) L ATTIVITA DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA DEL MERCATO B) L ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE PER LA COSTITUZIONE DI UN C.D. MAGAZZINO TITOLI 4 agosto 2008 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 30 settembre 2008 al seguente indirizzo: CONSOB Divisione Mercati Via G. B. Martini, n ROMA oppure all indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it La documentazione trasmessa deve indicare nell oggetto: Osservazioni sulle prassi di mercato I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della , in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. In conformità alla procedura indicata nell art. 41 del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007 (Regolamento Mercati), si sottopongono alla consultazione pubblica due prassi di mercato che la Consob intende ammettere ai sensi dall art. 180, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/98. Tali prassi riguardano: a) l attività di sostegno della liquidità del mercato; b) l acquisto di azioni proprie da parte degli emittenti per la costituzione di un c.d. magazzino titoli da utilizzare per talune finalità. * * *

2 1. Premessa La disciplina in materia di abusi di mercato prevede due tipologie di esenzione rispetto alle sanzioni previste dalla stessa normativa. In particolare: a) la prima esenzione riguarda le c.d. safe harbour, che valgono per tutti gli illeciti di abuso di mercato (tutte le forme di manipolazione del mercato e l abuso di informazioni privilegiate). Tali safe harbour considerano presuntivamente legittimi i comportamenti che rispettano vincoli informativi e limiti operativi stabiliti in modo tassativo dal relativo regolamento CE n. 2273/2003 e riguardano: le operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate con specifiche finalità e le operazioni di stabilizzazione effettuate da intermediari incaricati da società emittenti in occasione dei collocamenti di strumenti finanziari (IPO, offerte secondarie). b) la seconda tipologia di esenzione attiene alle prassi di mercato ammesse oggetto della presente consultazione, che si applicano soltanto ad alcuni illeciti di manipolazione del mercato. Al riguardo l art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58/98 (Tuf) prevede sanzioni amministrative per gli illeciti di manipolazione del mercato di tipo operativo, ossia per quelle manipolazioni del mercato poste in essere esclusivamente per il tramite di ordini immessi od operazioni concluse sul mercato 1. L art. 187-ter, comma 4, del Tuf stabilisce specifiche tutele per quanti pongano in essere le condotte sopra definite, prevedendo che: Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. La normativa comunitaria ha attribuito alle singole autorità nazionali, in funzione della specifica conoscenza dei relativi mercati, la competenza a individuare, nei rispettivi Paesi, le diverse prassi di mercato ammesse. L art. 180, comma 1, lett. c), del Tuf definisce, infatti, le prassi di mercato ammesse come quelle prassi di cui è ragionevole attendersi l esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio Gli artt. 40 e 41 del Regolamento Mercati, indicano, rispettivamente, le condizioni che le prassi devono soddisfare e la procedura che la Consob deve seguire per la loro ammissione 2. 1 Art. 187-ter: 3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale 2 Art. 40 (Criteri per l ammissione delle prassi) 1. Ai fini dell applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo Unico la Consob nel valutare l ammissibilità di una prassi di mercato di cui all articolo 180, comma 1, lettera c) del Testo Unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi: a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all intero mercato; b) la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l offerta; c) il livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull efficienza del mercato; d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa; 2

3 2. Le richieste delle associazioni di categoria e le prassi di mercato ammesse in altri Paesi UE Successivamente all entrata in vigore della direttiva sugli abusi di mercato n. 2003/6/CE (direttiva MAD), gli operatori hanno manifestato alla Consob, nell ambito di incontri e seminari aventi ad oggetto l applicazione della direttiva, l opportunità di riconoscere specifiche prassi di mercato attinenti all operatività degli emittenti sui propri strumenti finanziari. Già nel dicembre 2005 ASSOSIM ha formulato alla Consob una prima richiesta per il riconoscimento della prassi relativa al sostegno della liquidità. Sulla base di ulteriori approfondimenti relativi alle modalità di svolgimento dell attività in questione da parte degli intermediari e, in particolare, alle condizioni operative, agli adempimenti informativi e alle apposite strutture organizzative interne, ASSOSIM ha trasmesso alla Consob in data 13 maggio 2008 una più dettagliata richiesta. Anche ASSONIME, dopo aver manifestato in diverse occasioni l interesse degli emittenti per il riconoscimento di analoghe prassi, ha trasmesso in data 6 febbraio 2008 un apposita domanda, nella quale sono delineate le caratteristiche più comunemente riscontrabili nell ambito delle attività svolte dagli emittenti al riguardo. Altre competenti autorità di Paesi membri della UE hanno riconosciuto o hanno attivato le procedure per il riconoscimento di prassi di mercato attinenti all operatività degli emittenti sui propri strumenti finanziari. Nel mese di marzo 2005 in Francia la competente autorità (AMF) ha riconosciuto due specifiche prassi. Per quanto concerne la prassi relativa al sostegno della liquidità, la AMF, tenendo conto delle indicazioni in materia rivenienti dal codice deontologico emanato dall associazione francese delle imprese di investimento (AFEI), ha ritenuto di far rientrare nei relativi contratti di liquidità tutti quei contratti stipulati tra un emittente ed un soggetto autorizzato allo svolgimento di servizi di e) il rischio inerente alla prassi per l integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità; f) l esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da un autorità competente o da altra autorità ( ), con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità; g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio. 2. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero. 3. Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse. 4. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell infrastruttura del mercato. Art. 41 (Procedure per l ammissione della prassi) 1. Ai fini dell ammissione di una prassi di mercato ovvero della valutazione del riesame dell ammissibilità di una prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere: a) degli organismi pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumatori, di altre autorità, delle società che gestiscono i mercati; b) di autorità competenti estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni. 2. La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari. 3. La Consob trasmette senza indugio le decisioni adottate al Committee of European Securities Regulators (Cesr). 4. La Consob pubblica, indicando il mercato di riferimento, l elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell articolo 180, comma 1, lettera c), del Testo unico e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base dell elenco pubblicato dal Committee of European Securities Regulators (Cesr). L elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili. 5. Qualora siano già state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della Parte V del Testo Unico attinenti alla prassi in questione, la procedura di consultazione di cui al presente articolo può essere rinviata fino al termine delle indagini o delle eventuali relative sanzioni. 6. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dal presente articolo può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione. 3

4 investimento finalizzati a favorire la liquidità delle operazioni e la regolarità delle quotazioni o, comunque, ad evitare movimenti dei corsi che non siano giustificati dalla tendenza del mercato. Riguardo alla prassi inerente alla costituzione di un c.d. magazzino titoli, la AMF ha considerato il caso in cui gli emittenti quotati acquistano e detengono azioni proprie al fine di un loro futuro utilizzo quale mezzo di pagamento nell acquisizione di società. Tale prassi, nella sostanza, aggiunge l ulteriore finalità del c.d. magazzino titoli da destinare a future operazioni di acquisizione a quelle previste dal regolamento CE n. 2273/2003. Nel mese di aprile 2007 in Olanda la competente autorità (AFM) ha presentato al Ministero delle Finanze una proposta per il riconoscimento di una prassi relativa ai contratti di liquidità. Nel mese di febbraio 2008 in Spagna la compente autorità (CNMV) ha riconosciuto una prassi di mercato in merito ai contratti di liquidità analoga a quella francese, sia pure caratterizzata da condizioni più vincolanti. 3. Le caratteristiche delle prassi oggetto di ammissione 3.1. Prassi di mercato ammessa relativa al sostegno della liquidità del mercato Insufficienti livelli di liquidità non favoriscono il corretto funzionamento del mercato rendendo meno significativi i prezzi e più costosa l operatività degli investitori. Per tali ragioni gli emittenti sono particolarmente interessati a promuovere iniziative volte ad incrementare gli scambi sui propri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. La Consob, al pari di talune altre autorità estere, ritiene opportuno favorire gli interventi degli emittenti finalizzati a sostenere la liquidità. Talvolta tali attività, avendo carattere continuativo e dimensioni di rilievo, possono, specie se correlate ad altri interessi dell emittente, dare luogo alle ipotesi di manipolazione del mercato di tipo operativo previste dall art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del Tuf. A causa di tale rischio gli emittenti sono spesso indotti a limitare i propri interventi a sostegno della liquidità. Sino al recepimento delle direttiva MAD (maggio 2005), l attività di sostegno della liquidità è stata considerata legittima dalla Consob se effettuata nel rispetto di alcuni limiti operativi indicati nella comunicazione Consob n. BOR/RM/ del 23 luglio Sebbene tale comunicazione concernesse pratiche di stabilizzazione dei corsi degli strumenti finanziari svolte in momenti diversi da quelli in cui si effettua una sollecitazione, la Consob ha precisato nel tempo che la sua finalità non era la stabilizzazione dei prezzi, bensì proprio il sostegno della liquidità. Nella comunicazione n. DME/94375 del 22 dicembre 2000 la Consob ha, infatti, ribadito il principio che le operazioni di stabilizzazione, attuate con finalità di sostegno della liquidità ma prive, al contempo, dell idoneità a influenzare sensibilmente i prezzi degli strumenti finanziari quotati, non contrastano con il regolare funzionamento dei mercati. Tali comunicazioni sono state tuttavia abrogate dalla delibera Consob n del 29 novembre 2005, in occasione del recepimento della direttiva MAD. Nell ambito del documento di consultazione relativo alle modifiche regolamentari di attuazione della citata direttiva, è stato infatti osservato che le indicazioni contenute nella comunicazione n del 1992, avendo effetto anche sull'attività di compravendita di azioni proprie da parte degli emittenti, prevedevano, tra l altro, limiti operativi che non erano in linea con le condizioni fissate dalla disciplina comunitaria (regolamento CE n. 2273/2003). 4

5 Allo stesso tempo, la Consob ha reso noto che, con riferimento all argomento del sostegno della liquidità, avrebbe comunque proceduto ad ulteriori analisi, tenendo anche conto degli sviluppi relativi al riconoscimento di eventuali prassi di mercato ammesse" ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla direttiva sugli abusi di mercato. E stato inoltre chiarito che: in attesa di nuove indicazioni da parte della Commissione i soggetti diversi dagli emittenti quotati indicati nella citata comunicazione BOR/RM/ del ovvero gli stessi emittenti quotati, nei casi in cui non fosse applicabile la deroga dei divieti (le c.d. safe harbour), avrebbero dovuto conformarsi, per l'attività di compravendita degli strumenti finanziari in questione, ai principi generali fissati dal TUF in relazione alla manipolazione del mercato. Gli emittenti e gli intermediari incaricati di svolgere l attività di sostegno della liquidità, pertanto, non godono, allo stato, di alcuna esenzione in relazione a detta attività. Le relative condotte poste in essere dagli intermediari incaricati sono, infatti, valutate ai sensi di quanto previsto dalle norme generali a tutela dell integrità dei mercati e, quindi, anche sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. DME/ del 29 novembre 2005 avente ad oggetto esempi di manipolazione del mercato 3. Qualora pertanto il sostegno della liquidità appaia integrare le caratteristiche di un attività di stabilizzazione delle quotazioni, al di fuori di quella consentita dalla disciplina comunitaria, esiste il rischio che essa possa essere considerata alla stregua di un comportamento illecito. Come sopra riportato, tale preoccupazione è stata segnalata dagli operatori interessati. Nel periodo successivo all introduzione della direttiva MAD, la Consob ha in effetti rilevato che l attività di sostegno della liquidità da parte degli emittenti ha evidenziato una significativa riduzione. Al riguardo la Consob continua a ritenere che l attività di sostengo della liquidità, se effettuata nel rispetto di opportune condizioni, possa favorire il regolare funzionamento del mercato. A tale proposito l art. 180, comma 1, lett. c), del Tuf consente di individuare prassi di mercato ammesse, che sono esenti dai citati divieti di manipolazione di tipo operativo, sia pure a condizione che le relative operazioni siano poste in essere per motivi legittimi. Nell ambito della propria competenza, la Consob intende quindi riconoscere come prassi di mercato ammessa l intervento dell emittente, o di soggetti in rapporto di controllo con l emittente, a sostegno della liquidità su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, se tale attività è conforme ad una serie di condizioni volte a limitare il rischio di manipolazione del mercato. In modo simile a quanto previsto dalle prassi ammesse in altri Paesi UE, sono state individuate talune condizioni da osservare nello svolgimento dell attività di sostegno della liquidità, inerenti all indipendenza dell intermediario che decide le operazioni, ai limiti operativi e alla trasparenza. Riguardo all indipendenza, occorre che le operazioni siano decise autonomamente da un intermediario appositamente delegato, che opera sulla base di un contratto. I risultati economici derivanti dall attività di negoziazione possono ricadere sull intermediario o sull emittente. L intermediario non deve appartenere al medesimo gruppo dell emittente e le sue decisioni 3 Al riguardo si può rilevare che in tale comunicazione, tra gli esempi riferibili all articolo 187-ter, comma 3, lett. b), del Tuf, c.d. "Price Positioning" (Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali) si indica il seguente: d) Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa. 5

6 operative devono essere indipendenti da eventuali specifici interessi dell emittente nonché da interessi connessi allo svolgimento di servizi e attività di investimento. Tuttavia, l attività di sostegno della liquidità può essere svolta senza prevedere strutture separate rispetto all attività di specialist prevista da alcuni mercati, avendo le due attività la medesima finalità. Riguardo ai limiti operativi, è opportuno che le proposte di negoziazione inserite dall intermediario rispettino limiti di prezzo basati su criteri analoghi a quelli indicati nell art. 5(1) del regolamento CE n. 2273/2003. I prezzi delle proposte di acquisto (vendita) non devono essere superiori (inferiori) al più alto (basso) tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta in acquisto (vendita) indipendente più elevata (bassa) presente nel mercato in cui la proposta viene inserita. Alternativamente, le parti possono indicare nel contratto, con relativa comunicazione al pubblico, che le proposte immesse nel mercato abbiano prezzi di acquisto (vendita) non superiori (inferiori) al prezzo di riferimento del giorno precedente, seguendo, così, i criteri che erano previsti nella comunicazione n del Analogamente a quanto previsto dall art. 5(2) del regolamento CE n. 2273/2003, il numero di strumenti finanziari acquistati (o venduti) su un mercato in una seduta di negoziazione non deve essere superiore al 25% del numero di strumenti finanziari scambiati giornalmente nelle ultime 20 sedute di negoziazione sul medesimo mercato. Pur non essendo indicata nella prassi l eccezione prevista dall art. 5(3) del regolamento CE n. 2273/2003, si precisa, al riguardo, che possono essere considerate coerenti con la prassi anche le operazioni effettuate dall intermediario oltre il limite del 25% laddove giustificabili in situazioni di particolare illiquidità del mercato, da valutare caso per caso. Si consideri, ad esempio, la circostanza di un azionista rilevante che intenda dismettere in breve tempo la sua partecipazione. Al fine di rendere simmetrico nel tempo l impatto dell operatività dell intermediario sui prezzi, si richiede che tutte le posizioni siano chiuse sullo stesso mercato sul quale sono state aperte. Coerentemente, non rientrano nell attività di sostegno della liquidità i c.d. pre-arranged trades. Per lo stesso motivo, durante l attività la quantità di strumenti finanziari a disposizione dell intermediario dovrebbe tendere a rimanere costante, e pari a quella esistente al momento iniziale dell attività. Per opportune esigenze di cautela, l attività di sostegno della liquidità non può essere svolta in occasione di IPO od OPA e deve tenere conto, in relazione ai limiti di quantità, dell eventuale svolgimento di un programma di acquisto ai sensi del regolamento CE n. 2273/2003 o ai sensi di altra prassi di mercato ammessa. Infine, si precisa che non costituiscono necessariamente abusi di mercato le operazioni effettuate e le attività svolte dall intermediario al di fuori della presente prassi, ivi comprese quelle operazioni e attività poste in essere con finalità diverse da quelle indicate nel contratto. Ad esempio, operazioni preordinate a costituire una partecipazione nell emittente per conto di una società del gruppo dello stesso o di un terzo. Riguardo alla trasparenza inerente al contratto, si richiede che l emittente trasmetta alla Consob il contratto e renda pubblici gli elementi essenziali dell accordo. E inoltre prevista la pubblicazione riepilogativa trimestrale dell attività svolta dall intermediario. * * * Ai sensi dell art. 41 del Regolamento Mercati e in conformità al modello indicato dal CESR per le consultazioni in materia ( Market Abuse Directive First set of CESR guidance and information on 6

7 the common operation of the Directive, CESR/04-505b), di seguito sono rappresentate la descrizione della prassi, la motivazione per la quale esiste il rischio che la prassi possa dare luogo a manipolazioni del mercato (ed è quindi opportuna una sua formale ammissione da parte della Consob) e le valutazioni della Consob con riguardo ai criteri per l ammissione della prassi indicati nell art. 40, comma 1, del Regolamento Mercati. Descrizione della prassi Definizioni 1. Ai fini della presente prassi si intendono per: a) Strumenti Finanziari: le azioni o le quote di fondi chiusi, di pertinenza del Soggetto Interessato, ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell Unione europea; b) Soggetto Interessato: l emittente azioni di cui alla lett. a) o i soggetti in rapporto di controllo con tale emittente autorizzati dall emittente a sottoscrivere il Contratto o una società di gestione del risparmio che gestisce fondi chiusi di cui alla lett. a); c) Intermediario: l intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all art. 1, comma 5, lett. a), b), d) ed e), del d.lgs. n. 58/1998 che sottoscrive il Contratto; d) Contratto: il contratto di sostegno della liquidità tra il Soggetto Interessato e l Intermediario relativo agli Strumenti Finanziari; e) Attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato: l attività di sostegno della liquidità posta in essere dall Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sul Soggetto Interessato; f) Attività svolta con rischio per l Intermediario: l attività di sostegno della liquidità posta in essere dall Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sull Intermediario. Il Contratto 2. La prassi consente ad un Soggetto Interessato di concludere un Contratto con un Intermediario al fine di sostenere la liquidità degli Strumenti Finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l andamento del mercato. 3. L Intermediario deve inserire direttamente le proposte di negoziazione nel mercato. Nel caso in cui non sia membro del mercato, l Intermediario deve indicare nel Contratto l intermediario di cui intende avvalersi. Tale intermediario deve, a sua volta, inserire direttamente le proposte di negoziazione nel mercato. 4. Il rapporto tra il Soggetto Interessato e l Intermediario è formalizzato nel Contratto, che è stipulato in forma scritta. Il Soggetto Interessato può stipulare soltanto un Contratto per ciascuno Strumento Finanziario. 5. Il Contratto può prevedere che l attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato o con rischio per l Intermediario. Gli Strumenti Finanziari o il contante utilizzati possono essere di proprietà del Soggetto Interessato, dell Intermediario o di terzi. 7

8 6. L Intermediario deve mantenere separata registrazione di tutte le informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul mercato e alle movimentazioni di contante poste in essere nell ambito dell attività ed inoltre identificare, con qualsiasi mezzo verificabile, gli Strumenti Finanziari ovvero in alternativa detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione. 7. Il Contratto deve stabilire un limite massimo complessivo per le posizioni aperte in acquisto o in vendita. Tale limite deve essere commisurato alla finalità del Contratto e, in ogni caso, non deve essere superiore in valore al 2% del valore di mercato degli Strumenti Finanziari, calcolato al momento in cui ha inizio l attività. 8. Gli Strumenti Finanziari acquistati o messi a disposizione dal Soggetto Interessato non possono essere utilizzati al fine di costituire partecipazioni durature. Gli Strumenti Finanziari e il contante messi a disposizione dal Soggetto Interessato non possono essere trasferiti al Soggetto Interessato se non al temine dell attività previsto dal Contratto. 9. Entro il termine dell attività previsto dal Contratto gli Strumenti Finanziari acquistati in esecuzione del Contratto devono essere venduti sul mercato. Nel caso in cui l attività sia posta in essere con Strumenti Finanziari o contante messi a disposizione dal Soggetto Interessato, il Contratto può in alternativa prevedere il trasferimento degli stessi ad altro intermediario intestatario di un nuovo contratto di liquidità. Le condizioni di indipendenza 10. L Intermediario decide le operazioni su Strumenti Finanziari in modo indipendente. Il Soggetto Interessato non deve fornire indicazioni specifiche sull operatività. L Intermediario non deve appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte il Soggetto Interessato. Le decisioni operative dell Intermediario devono essere indipendenti da eventuali specifici interessi del Soggetto Interessato o dei soggetti in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato. 11. L Intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti e, in particolare, dagli ordini che l Intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (Soggetto Interessato compreso) o per i conti propri, e viceversa. 12. Se svolta con rischio per l Intermediario, l attività di sostegno della liquidità può essere gestita congiuntamente con l attività posta in essere dallo stesso Intermediario in qualità di specialist sugli Strumenti Finanziari presso il mercato di riferimento. 13. L unità operativa dell Intermediario incaricata di decidere l operatività non deve ricevere dal Soggetto Interessato alcuna informazione privilegiata. 14. Le modalità di remunerazione dell Intermediario devono essere coerenti con la finalità dell attività, non devono alterare l effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte come definita nel Contratto e non devono incentivare l Intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. Le condizioni operative 15. Sostenere la liquidità comporta l inserimento nel mercato di proposte di negoziazione con la continuità necessaria così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l andamento del mercato. 8

9 16. Tendenzialmente, nel corso del rapporto il numero di Strumenti Finanziari acquistati deve essere pari a quello degli Strumenti Finanziari venduti. Pertanto, l Intermediario deve chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l opportunità sulla base delle condizioni di mercato. Tutte le operazioni aperte su un mercato devono essere chiuse sul medesimo mercato. Non rientrano nella prassi gli incroci, con specifiche controparti, di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. pre-arranged trades). 17. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite. 18. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite. 19. In alternativa ai punti 17 e 18, il Contratto può prevedere che il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti non sia superiore al prezzo di riferimento del giorno precedente e che il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non sia inferiore al prezzo di riferimento del giorno precedente. 20. Il numero di Strumenti Finanziari acquistati (o venduti) su un mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera di Strumenti Finanziari scambiati sul medesimo mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti. 21. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse, il numero di Strumenti Finanziari acquistati dall Intermediario da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al punto 20 include quello degli Strumenti Finanziari acquistati dal Soggetto Interessato durante tali ultimi programmi di acquisto. 22. Durante le fasi di asta, ed in particolare durante quella di chiusura, l Intermediario deve fare attenzione affinché i suoi ordini non esercitino un influenza decisiva sul prezzo. 23. L Intermediario non deve operare: - nel caso di IPO, nei 30 giorni successivi all inizio dell ammissione alle negoziazioni; - nel caso di OPA, dalla data di annuncio dell offerta al termine del periodo di adesione. La trasparenza in merito al Contratto e all operatività 24. In occasione della conclusione del Contratto il Soggetto Interessato deve comunicare senza indugio al pubblico: - l avvenuta conclusione del Contratto; - la data di inizio dell attività di sostegno della liquidità; - i dati identificativi dell Intermediario e degli altri eventuali intermediari membri del mercato incaricati dall Intermediario per l esecuzione delle operazioni; - i mercati sui quali viene posta in essere l attività; - il numero degli Strumenti Finanziari e/o l ammontare del contante messi a disposizione 9

10 dell Intermediario; - il valore del limite massimo, comunque non superiore al 2% del valore degli Strumenti Finanziari, complessivamente raggiungibile nel corso di svolgimento dell attività per le posizioni aperte in acquisto o in vendita; - il tipo di condizione prevista per i limiti di prezzo delle proposte di negoziazione di cui ai punti 17, 18 e 19; - altre eventuali condizioni ed elementi essenziali del contratto (possono non essere indicate le condizioni economiche e la durata del periodo di svolgimento dell attività). 25. Qualsiasi variazione di cui al punto 24 deve essere resa pubblica senza indugio. 26. Nel caso in cui l attività sia svolta con Strumenti Finanziari di proprietà del Soggetto Interessato, l Intermediario deve stabilire una procedura per l immediata comunicazione al Soggetto Interessato delle operazioni effettuate, affinché il Soggetto Interessato possa adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob previsti dalla disciplina vigente. 27. L Intermediario comunica al Soggetto Interessato entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre informazioni relative al numero e al controvalore degli Strumenti Finanziari sia acquistati sia venduti nel trimestre in ciascun mercato nonché al numero di Strumenti Finanziari che rappresentavano la posizione complessivamente aperta all inizio e alla fine del trimestre. Il soggetto interessato pubblica senza indugio le informazioni ricevute. 28. Le informazioni di cui ai punti 24, 25 e 27 sono trasmesse al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate e poste nel sito internet del Soggetto Interessato. 29. Il Contratto deve essere trasmesso senza indugio alla Consob. Motivi per i quali la prassi potrebbe dare luogo a manipolazioni del mercato L attività di sostegno della liquidità potrebbe produrre indicazioni fuorvianti per i partecipanti al mercato. La riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall attività di sostegno della liquidità potrebbe, inoltre, condurre a livelli artificiali di prezzo. La prassi non beneficia dell esenzione dai divieti di abuso di mercato di cui all art. 8 della direttiva 2003/6/EC in quanto non è conforme alle condizioni indicate nel regolamento CE n. 2273/2003. Criteri per l ammissione della prassi Grado di trasparenza della prassi rispetto all intero mercato. In aggiunta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, il Soggetto Interessato assicura un adeguata trasparenza, con le modalità previste per la diffusione delle informazioni privilegiate, in merito agli elementi essenziali del contratto e alle eventuali variazioni. Il Soggetto Interessato pubblica inoltre trimestralmente, con le medesime modalità, le informazioni ricevute dall intermediario sull operatività svolta nel periodo. 10

11 Il Contratto è inoltre trasmesso alla Consob senza indugio. La necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l offerta. La prassi non inibisce la regolare interazione fra la domanda e l offerta. Le operazioni effettuate dall Intermediario ai sensi della prassi costituiscono infatti reazioni ad ordini che, rispetto ai quantitativi e alle dimensioni del mercato, creano uno sbilanciamento tra la domanda e l offerta. I Contratti facilitano l interazione fra la domanda e l offerta e possono anche costituire un fattore chiave di tale interazione in quanto la loro finalità è proprio quella di sostenere la liquidità di strumenti finanziari che altrimenti sarebbero illiquidi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l andamento del mercato. Livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull efficienza del mercato. La finalità della prassi è specificamente quella di migliorare la liquidità e l efficienza del mercato. Il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa. Nello svolgere l attività di sostegno della liquidità, l Intermediario deve operare sui mercati in conformità alle modalità e agli orari di negoziazione ivi previsti. Il rischio inerente alla prassi per l integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità. La prassi prevede diversi meccanismi finalizzati a proteggere l integrità del mercato. Questi meccanismi riguardano misure sull indipendenza delle decisioni operative e sulla riduzione dei conflitti di interessi nonché condizioni volte ad evitare indesiderati effetti sui prezzi delle operazioni concluse in esecuzione della prassi. Il Contratto stabilisce l indipendenza dell Intermediario dal Soggetto Interessato, il quale non deve fornire all Intermediario alcuna indicazione finalizzata a guidare gli interventi in acquisto o in vendita degli Strumenti Finanziari. Le decisioni operative dell Intermediario devono essere indipendenti da eventuali specifici interessi del Soggetto Interessato. L Intermediario non deve appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte il Soggetto Interessato. L Intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti e, in particolare, dagli ordini che l Intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (Soggetto Interessato compreso) o per i conti propri, e viceversa. 11

12 L esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolte da un autorità competente o da altra autorità di cui all articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità. Nell esperienza della Consob non risultano ipotesi di violazione della normativa in materia di abusi di mercato connesse all attività di sostegno della liquidità attuata per il tramite di intermediari indipendenti. Prassi simili a quella in esame sono state ammesse in altri Paesi UE senza che le relative autorità competenti avessero in precedenza rilevato analoghe ipotesi di violazione. Le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio. La prassi in esame riguarda strumenti finanziari negoziati a pronti su mercati nei quali la presenza di investitori al dettaglio può essere significativa. Tale circostanza non costituisce un rischio in quanto la prassi consente agli investitori al dettaglio di acquistare e vendere strumenti finanziari in ragionevoli condizioni di liquidità. Pertanto, la prassi favorisce gli investitori al dettaglio. Nel tener conto della condizione prevista dall art. 40, comma 1, lett. b), del Regolamento Mercati, la Consob analizza in particolare l impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero. La Consob ha analizzato l impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato ed ha, di conseguenza, previsto che l attività di sostegno della liquidità sia sottoposta ad una serie di condizioni operative con riferimento ai prezzi e ai quantitativi delle proposte di negoziazione immesse dall Intermediario sul mercato. La Consob monitorerà le operazioni che verranno effettuate ai sensi della nuova prassi ed esaminerà il loro impatto sui principali parametri di mercato. In conformità alla normativa, la prassi sarà approvata con apposito provvedimento della Consob Prassi di mercato ammessa relativa alla costituzione di un c.d. magazzino titoli. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati effettuano, con elevata frequenza, operazioni di acquisto su detti strumenti al fine di costituire un c.d. 12

13 magazzino titoli da utilizzare, tra l altro, per: a) eventuali scambi azionari con altre società nell ambito di operazioni di natura strategica di interesse degli stessi emittenti; b) la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni, ad amministratori e dipendenti degli emittenti medesimi o di società controllate dagli stessi emittenti. E stato segnalato da parte di diverse società quotate e associazioni di categoria che l attività di acquisto posta in essere a tali fini dagli emittenti, direttamente o indirettamente ovvero per il tramite di un intermediario, risulterebbe sensibilmente condizionata dall esposizione al rischio di incorrere in procedimenti sanzionatori. Considerato che in assenza di un adeguato supporto normativo dette pratiche potrebbero di fatto ridursi, gli stessi soggetti auspicano il riconoscimento di prassi di mercato ammesse, ai sensi della disciplina vigente, al fine di prevedere un esimente dall applicazione delle relative sanzioni amministrative. Al riguardo, si può rilevare che in relazione alle sopra citate esenzioni, c.d. safe harbour, l art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003, direttamente applicabile negli Stati membri, stabilisce che, per poter beneficiare della deroga prevista dall art. 8 della direttiva MAD, il programma di riacquisto di azioni proprie, oltre ad essere conforme alle disposizioni del regolamento stesso, deve avere come esclusivo obiettivo quello di ridurre il capitale dell'emittente o di adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore dei dipendenti dell'emittente o di una società collegata. Di conseguenza, un programma di acquisto di azioni proprie avente ad oggetto finalità diverse da quelle specificamente elencate nel regolamento CE n. 2273/2003 non rientra nell esenzione comunitaria e non beneficia di protezione rispetto al rischio di accertamento di ipotesi di manipolazione del mercato. Le problematiche riguardano in particolare due circostanze. In primo luogo la costituzione di un c.d. magazzino titoli da utilizzare per eventuali scambi azionari non è contenuta tra gli obiettivi richiamati dal citato art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003. Inoltre, l acquisto di azioni da destinare alla distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni, ad amministratori e dipendenti degli emittenti medesimi o di società dagli stessi controllate non apparirebbe completamente inclusa nella lettera della medesima norma regolamentare comunitaria, in quanto, ad esempio, tale previsione annovera, tra i soggetti beneficiari, soltanto i dipendenti dell emittente e delle collegate, e non richiama invece gli amministratori non legati da rapporto di dipendenza con la società e i soggetti riferibili alle società controllate, in tal modo creando una disparità di trattamento tra i piani rivolti agli amministratori che siano anche dipendenti e quelli riferiti ai soggetti che rivestano la sola qualifica di amministratore ma non siano dipendenti. Inoltre, per quanto concerne le modalità di attuazione dei piani di cui sopra, va rilevato che alcuni emittenti pongono in essere programmi di acquisto di azioni proprie nel corso dei quali effettuano cessioni a titolo oneroso delle azioni agli amministratori e ai dipendenti dell emittente e delle controllate. Al riguardo, fermi restando quanto previsto del regolamento CE n. 2273/2003 e le eventuali interpretazioni che potrebbero essere formulate dalla Commissione UE con riguardo al relativo ambito di applicazione, è comunque opportuno prevedere tale modalità tra gli obiettivi della prassi per superare, ai soli fini della medesima prassi di mercato, le incertezze operative. La Consob ritiene che i programmi di acquisto di azioni proprie finalizzati a costituire un magazzino da impiegare per operazioni della suddetta specie risultano essenziali ai fini di una 13

14 efficace promozione delle strategie operative di crescita delle società e della predisposizione di adeguati sistemi di incentivazione e pertanto non debbano essere disincentivati. La Consob intende pertanto riconoscere quale prassi di mercato ammessa l intervento dell emittente volto alla costituzione di un c.d. magazzino titoli se tale attività è conforme ad una serie di condizioni volte a limitare in modo accettabile il rischio che le connesse operazioni possano costituire manipolazione del mercato. Si evidenzia che la finalità di costituire un c.d. magazzino titoli dovrebbe avere carattere occasionale e non ripetitivo. Al riguardo si osserva che una prassi analoga a quella relativa ai programmi di acquisto destinati alla costituzione di un c.d. magazzino titoli, da utilizzare per eventuali scambi azionari, è stata ammessa in Francia. Alla luce di quanto sopra osservato sono state individuate puntuali condizioni per l ammissibilità dell attività di costituzione di un c.d. magazzino titoli come prassi di mercato, che attengono: i) alla trasparenza, ii) ai limiti operativi e iii) all indipendenza dell intermediario che effettua le operazioni di acquisto delle azioni o della funzione aziendale dell emittente responsabile delle negoziazioni. La finalità della prassi è quella di costituire un c.d. magazzino di titoli. Nel caso in cui la detenzione di detti titoli non risulti più necessaria, in quanto sono mutate le relative strategie aziendali, l emittente può estinguere il magazzino destinando gli strumenti ad altri utilizzi. Con riferimento alla trasparenza, si richiede che vengano osservate le disposizioni di cui all art. 4 del regolamento CE n. 2273/2003. Inoltre, nel caso in cui l emittente decida di destinare le azioni acquistate nell ambito della presente prassi ad altra finalità, ciò dovrà formare oggetto di apposita informazione al pubblico. Riguardo ai limiti operativi, si richiede che vengano rispettate le condizioni sui prezzi delle proposte di negoziazione e sui volumi previste dall art. 5 del regolamento CE n. 2273/2003. Tenuto conto della significativa omogeneità tra le finalità della prassi in esame e quelle previste nell esenzione safe harbour dell art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003, si ritiene opportuno consentire la possibilità di superare il limite del 25% a condizione che siano rispettati gli adempimenti indicati nel comma 3 del medesimo art. 5 del regolamento comunitario. Si richiede inoltre che vengano osservate le restrizioni di cui all art. 6 del regolamento CE n. 2273/2003. L operatività posta in essere dall emittente deve essere in ogni caso coerente con la finalità di incrementare il quantitativo di azioni da destinare al magazzino entro il periodo stabilito per la durata del programma. In aggiunta a quanto indicato nel regolamento Comunitario, è richiesto che le operazioni di acquisto delle azioni, nel caso in cui siano effettuate da un intermediario appositamente incaricato, tale intermediario adotti decisioni operative caratterizzate da piena indipendenza. Nel caso in cui l emittente provveda direttamente all effettuazione delle negoziazioni occorre che all interno della società siano stabilite efficaci misure organizzative che assicurino il divieto di scambio di informazioni tra la funzione responsabile dell operatività e quelle responsabili per trattamento delle informazioni privilegiate. Si precisa che non costituiscono necessariamente abusi di mercato le operazioni di acquisto di azioni proprie al di fuori della presente prassi, effettuate dall emittente, direttamente o indirettamente, o dagli intermediari eventualmente incaricati. 14

15 * * * Ai sensi dell art. 41 del Regolamento Mercati e in conformità al modello indicato dal CESR per le consultazioni in materia ( Market Abuse Directive First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive, CESR/04-505b), di seguito sono rappresentate la descrizione della prassi, la motivazione per la quale esiste il rischio che la prassi possa dare luogo a manipolazioni del mercato (ed è quindi opportuna una sua formale ammissione da parte della Consob) e le valutazioni della Consob con riguardo ai criteri per l ammissione della prassi indicati nell art. 40, comma 1, del Regolamento Mercati. Descrizione della prassi Definizioni 1. Ai fini della presente prassi si intendono per: a) Azioni: le azioni dell Emittente ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell Unione europea ; b) Emittente: l emittente che acquista le Azioni; c) Intermediario incaricato: l intermediario incaricato dall Emittente di coordinare il programma di acquisto di Azioni in piena indipendenza e senza essere influenzato dall Emittente per quanto riguarda il momento degli acquisti. Finalità 2. La prassi consente all Emittente, direttamente o indirettamente, o all Intermediario incaricato di procedere all acquisto di Azioni nei mercati regolamentati affinché l emittente possa conservarle e disporne per: a) l eventuale impiego delle Azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell ambito di operazioni di interesse dello stesso Emittente; b) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su Azioni o Azioni, ad amministratori e dipendenti, del medesimo Emittente ovvero ad amministratori e dipendenti di società dallo stesso controllate. 3. Qualora la detenzione delle Azioni risulti non più necessaria, l Emittente può destinare le stesse: a) ad una delle finalità di cui all art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003 (riduzione del capitale; adempimento ad obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, ovvero da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti dell emittente o di una società collegata); b) ad un altra prassi di mercato ammessa; c) alla vendita. 15

16 Le Condizioni operative 4. L Emittente e l Intermediario incaricato, in relazione alle operazioni poste in essere nell ambito della presente prassi, devono rispettare le condizioni e le restrizioni previste dagli artt. 5 e 6 del regolamento CE n. 2273/ Le vendite di azioni consentite ai sensi dell art. 6, comma 3, lett. a) e b), del regolamento CE n. 2273/2003 non devono comunque risultare in contrasto con la finalità di incrementare il quantitativo di Azioni da destinare al magazzino entro il periodo stabilito per la durata del programma. Le condizioni relative alle informazioni 6. L Emittente, in relazione alle operazioni poste in essere nell ambito della presente prassi, deve rispettare gli obblighi di informazione previsti dall art. 4 del regolamento CE n. 2273/ La decisione, indicata al punto 3, di destinare ad altra finalità le Azioni acquistate nell ambito della prassi, deve formare oggetto senza indugio di informazione al pubblico. 8. Le informazioni che l Emittente deve pubblicare ai sensi dei precedenti punti 6 e 7 sono diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate. 9. L emittente e l Intermediario incaricato devono scambiarsi le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di pubblicazione previsti dalla presente prassi. Le condizioni relative all indipendenza 10. Gli acquisti delle Azioni sono effettuati dall Emittente o dall Intermediario incaricato. 11. Nel caso in cui le operazioni di acquisto delle Azioni non siano effettuate da un Intermediario incaricato, l emittente deve stabilire efficaci misure organizzative interne che impediscano l accesso a informazioni privilegiate da parte della funzione responsabile dell operatività. Motivi per i quali la prassi potrebbe dare luogo a manipolazioni del mercato Le operazioni finalizzate alla costituzione di un c.d. magazzino titoli potrebbe produrre indicazioni fuorvianti per i partecipanti al mercato. La riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall attività di acquisto potrebbe, inoltre, condurre a livelli artificiali di prezzo. Criteri per l ammissione della prassi Grado di trasparenza della prassi rispetto all intero mercato. 16

17 In relazione agli acquisti di Azioni effettuati nell ambito della presente prassi di mercato l Emittente deve rispettare gli obblighi di informazione preventiva e periodica previsti dall art. 4 del regolamento CE n. 2273/2003. L eventuale decisione di destinare le Azioni acquistate nell ambito della prassi ad una finalità diversa da quella oggetto della stessa prassi deve essere comunicata senza indugio al pubblico. Le informazioni che l Emittente deve pubblicare nel rispetto della presente prassi sono diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate. La necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione tra domanda e offerta. Le negoziazioni poste in essere nell ambito della presente prassi di mercato non sono destinate ad ostacolare l interazione tra le forze di mercato. I dati inerenti all operatività posta in essere sono trasmessi alla Consob con cadenza regolare. La Consob può comunque compiere le indagini che ritiene necessarie al fine di verificare l assenza di pratiche di manipolazione. Livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull efficienza del mercato. In relazione all acquisto di Azioni nell ambito della presente prassi di mercato l Emittente deve rispettare gli obblighi sui volumi negoziati di cui all art. 5, comma 2, del regolamento CE n. 2273/2003. Tale limite potrà essere superato qualora siano rispettati gli adempimenti indicati nel comma 3 dell art. 5 del medesimo regolamento UE. Il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi. Le operazioni sono effettuate in mercati regolamentati durante i normali orari di negoziazione. Il rischio inerente alla prassi per l integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità. Nell acquisto di Azioni nell ambito della presente prassi di mercato l Emittente deve rispettare le condizioni relative alle negoziazioni e le restrizioni di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento CE n. 2273/2003. Tali condizioni garantiscono la salvaguardia degli investitori e l integrità dei mercati. Le vendite di Azioni consentite ai sensi dell art. 6, comma 3, lett. a) e b), del regolamento CE n. 2273/2003 non devono comunque risultare in contrasto con la finalità di incrementare il quantitativo di Azioni da destinare al c.d. magazzino entro il periodo stabilito per la durata del programma. 17

18 L esito di eventuali indagini sulle prassi di mercato, svolte da un autorità competente, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente connessi nella Comunità. Non risultano esiti negativi di indagini in relazione alle modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente prassi che abbiano evidenziato violazioni di norme dirette a prevenire gli abusi di mercato. Caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio. Le negoziazioni sono poste in essere in un mercato regolamentato. Le condizioni e restrizioni applicate alla prassi garantiscono la salvaguardia degli investitori nel mercato di riferimento. 18

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