Quando gli Istituti di previdenza concorrano alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il

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1 La ricongiunzione Legge 22 giugno 1954, n Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali. Art. 1. Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione medesima. Art. 2. La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti. Qualora uno stesso servizio sia utile in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento più favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi. Art. 3. Il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso - pensione o indennità una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'ente al quale il dipendente presta servizio o è iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2. Art. 4. Nei casi in cui la misura della pensione o della indennità una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, oppure di quello della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme: a) per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto; b) per i servizi simultaneamente resi alle dipendenze dello Stato e con iscrizione alle Casse o alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile più favorevole. Art. 5. L'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'art. 1, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili. Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamenti di più Enti, di cui al comma secondo dell'art. 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti. 1

2 Quando gli Istituti di previdenza concorrano alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il trattamento di quiescenza sia ad onere ripartito con Enti locali, le quote da attribuirsi a questi Enti si calcolano applicando le disposizioni contenute nei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato, ai sensi dei precedenti articoli. Art. 6. Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'amministrazione statale, dall'ente o dall'istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente art. 5. La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario. I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge. Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento. Art. 7. Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'art. 6, è considerato, a tutti gli effetti, a totale carico dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo del predetto art. 6, come se a tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile. Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce con l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato, dell'istituto di previdenza o dell'ente che, ai sensi del citato comma primo dell'art. 6, ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario. Art. 8. Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'amministrazione statale competente. Qualora però il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi dell'art. 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la liquidazione è effettuata dalla Direzione generale degli Istituti stessi. Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidato dall'amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso. I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente. Il direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformità alle deliberazioni adottate, nel caso concessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione all'amministrazione statale competente che, con apposito decreto, provvederà all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato. 2

3 Le pensioni di riversibilità sono liquidate dall'amministrazione statale competente, dall'istituto di previdenza o dall'ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 44, l. 22 novembre 1962, n Art. 9. Per il personale cessato o che cessi dal servizio presso un'amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all'art. 1 al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione o Ente di cui allo stesso art. 1, la ricongiunzione dei servizi si effettua su domanda dell'interessato. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata all'amministrazione od all'ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se più favorevole, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione o della indennità. Per coloro che già abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta. La domanda di cui al comma precedente è comunicata d'ufficio all'amministrazione o all'ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio. Art. 10. Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennità una volta tanto già riscossa o le rate di pensione riscosse riferibilmente al periodo decorrente della data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità, con ritenute non superiori al quinto della pensione. Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente art. 9, la domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa. Art. 11. Nulla è innovato nei casi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalità dei servizi, in base alle norme di Stato. È fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente art. 1. Art. 12. Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e dell'indennità premio di servizio corrisposta dall'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'istituto predetto. Art

4 Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato art. 12. Art. 14. Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio di cui ai precedenti artt. 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza - in base all'intero servizio utile, applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'opera e per l'istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente art. 5. Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'opera di previdenza o l'istituto abbia già provveduto a corrispondere l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto od Opera di previdenza. Art. 15. Nei casi di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 14, l'opera di previdenza e l'istituto che concorrono alla concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio si comunicano reciprocamente i dati relativi alla misura delle retribuzioni base della liquidazione e ai servizi valutabili da parte di ciascuno degli Enti predetti. Ciascun Ente provvede poi al conferimento della quota a proprio carico ai sensi del precedente art. 14 e al relativo pagamento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato Art. 113 Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali. Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati. La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari di truppa dell'arma e dei Corpi predetti. Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione. 4

5 Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica lo art. 25 della legge 3 maggio 1967, n Art. 114 Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è iscritto all'atto della definitiva cessazione. Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dallo istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti gli effetti a totale carico della amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato. Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso che il dipendente sia deceduto in attività di servizio - avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto. Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali. Art. 115 Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione. Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi. L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza. Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio. Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma. Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese. Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma dell'articolo 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti. Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento. 5

6 Art. 116 Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia. I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115. Art. 117 Rifusione del trattamento già liquidato. Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di dieci anni. Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto. Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso. Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennità stessa. Art. 118 Disposizioni comuni. In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto. Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1976, n. 275, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo del presente decreto, nella parte in cui non prevedono, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile. Legge 7 febbraio 1979, n Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali Art. 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'inps o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei 6

7 relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge (1). Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'inps e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria (A). (1) Vedi l'articolo 12, comma 12 septies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Art. 2. [In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'inps, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente (1). Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'inps. Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali] (2). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1988, n. 764, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della l. 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile (A). (2) Per la semplificazione del procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, vedi Allegato I, n. 31, l. 15 marzo 1997, n

8 Art. 3. Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione. Art. 4. La facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto F del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. Art. 5. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ultimo comma. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri: 1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento; 2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente; 3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli 8

9 importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta. Art. 6. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2. Art. 7. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa. Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti. Art. 8. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma. Art. 9. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dall'inadel in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità. Art. 10. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti. Art. 11. Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni in legge 7 luglio 1980, n Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno Art. 4. Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dai necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto 9

10 comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purchè anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione. Il personale non di ruolo già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo. Il personale non di ruolo assunto dal 1 ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace. I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1 gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere (1). Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso (2). Le limitazioni di cui al primo periodo del precedente comma non si applicano ai comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore ai abitanti per quanto concerne la facoltà di coprire, anche nel solo anno 1980, tutti i posti con qualifica di vigile urbano vacanti in pianta organica dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi. Fermo restando quanto previsto dal precedente quarto comma tutti i posti vacanti previsti dalle piante organiche a seguito di provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi sono prioritariamente riservati, mediante concorso interno, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 30 settembre Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16. Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio. (1) Comma sostituito dall'articolo 20, comma 2, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, come modificato dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 2, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, come modificato dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, in sede di conversione. Legge 5 marzo 1990, n. 45- Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti Art.1 Facoltà di ricongiunzione. 10

11 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. 3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. 4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. 5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2 (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Art.2 Modalità di ricongiunzione 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. 2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1 (1). 3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3 (2). (1) Vedi d.m. 4 marzo (2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Art.3 Esercizio della facoltà. 1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo 11

12 di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. 2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. Art.4 Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento. 1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. 2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. 4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri: a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento; b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente; c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi. 5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica. 6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta. Art.5 Determinazione del diritto e della misura della pensione. 1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità. 12

13 2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi. Art.6 Coincidenza di periodi di contribuzione. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali. 2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2. Art.7 Facoltà per i superstiti. 1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa. Art.8 Esclusione dall'applicazione di disposizioni. 1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21. Art.9 Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. 1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato. Decreto legislativo 30 giugno 1994, n Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Art.1 Enti privatizzati. 1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. 2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. 13

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