TRIBUNALE DI TORINO. Volontaria giurisdizione. Piano del Consumatore ex legge 3/2012
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- Benedetto Abate
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1 TRIBUNALE DI TORINO Volontaria giurisdizione Piano del Consumatore ex legge 3/2012 La signora xxxx, nata a Borgaro Torinese il e residente in Torino, Via Francesco Cigna n. 136, elettivamente domiciliata in Torino, Via Talucchi n. 2, presso lo studio degli avv.ti Andrea Di Lascio (DLSNDR71S13L219N, andreadilascio@pec.ordineavvocatitorino.it), Paola Farfariello (FRFPLA71S45L219R, paolafarfariello@pec.ordineavvocatitorino.it) e Marco Recchi (RCCMRC68E20H501O, avv.marcorecchi@pec-mail.it), fax , che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente e sia disgiuntamente, giusta delega in atti Premesso che 1) E volontà dell istante, nella sua qualità di consumatore, instaurare un procedimento ex art. 6 e segg. Legge n. 3/ ) Per le qualità personali e professionali dell istante, la stessa non è debitore rientrante nelle procedure concorsuali e pertanto non fallibile. 3) L esponente non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); 4) La signora xxxx non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore. 5) La signora xxxx ha un attuale e perdurante esposizione debitoria, aggravatasi a causa della volontà della medesima di risolvere i problemi economici del marito in tempi pregressi, come specificato nel ricorso introduttivo. 1
2 * * * La proposta di accordo, come formulata dai legali scriventi nell interesse della loro assistita, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012. In particolare, unitamente alla proposta, risultano agli atti: - elenco dei creditori con l indicazione delle somme dovute a maggio 2016; - visure RR.II. attestanti l assenza di proprietà immobiliari; - dichiarazione dei redditi riferite agli ultimi 4 anni; - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della ricorrente. - certificato di residenza e stato di famiglia. - verbale di omologa di separazione e accordo tra i coniugi. - decreto Presidenziale procedimento di divorzio. - attestazione CRIF. - asseverazione OCC e e documenti in appoggio. - elenco beni mobili presenti nell appartamento condotto in locazione. - decreto di assegnazione Danubio s.r.l. - attestazione cancelleria esecuzioni. Con particolare riguardo all ipoteca, iscritta a favore dell esponente, sulla quota di 1/24 dell immobile in comproprietà dell ex coniuge con i di lui fratelli e sorelle, si osserva che il credito ammonta in realtà a soli ,00 circa e non ,00, importo per il quale era stata iscritta la formalità, in quanto nel 2015 veniva revocato, a carico dell ex coniuge onerato, l assegno di mantenimento per la figlia. L istante non ha coltivato una procedura di pignoramento in quanto il valore di 1/24 dell immobile non coprirebbe nemmeno le spese; inoltre, l eventuale ricavato 2
3 sarebbe comunque liquidato a favore della figlia maggiorenne, trattandosi di mantenimento della stessa e, pertanto, non andrebbe a migliorare la situazione economica della signora xxx. Orbene, le entrate mensile della signora xxx ammontano mediamente ad 2.350,00 netti (stipendio e assegno ordinario di invalidità INPS). L istante non possiede beni immobili, ne beni mobili di pregio, tranne il modesto arredamento dell abitazione, condotta in locazione, come da contratto in atti (vedi allegato elenco beni mobili). Inoltre l istante non ha compiuto negli ultimi 5 anni atti di disposizione di beni immobili e/o mobili di pregio, salvo spese per beni necessari e legati alla gestione e necessità quotidiane del nucleo. Altresì, l istante non ha subito impugnazione di atti, anche alla luce della detta non disposizione, da parte dei creditori. Il nucleo familiare è composto dall esponente e dalla di lei figlia maggiorenne, come da certificato di stato di famiglia in atti, che da circa due anni ha un occupazione lavorativa e percepisce uno stipendio mensile di 800,00. La figlia dell istante si è resa disponibile ad aiutare la propria madre ad onorare il piano con la somma mensile di 150,00. Per il sostentamento e le spese mensili del nucleo l esponente ha la necessità di disporre della somma netta di 1.400,00 (come da elenco dettagliato che si deposita). Il debito dell esponente accertato ammonta ad oggi ad ,42, così di seguito specificato: ,15 Consum it contratti n e n cessionario MPS; ,55 Findomestic contratto cessionario Locam; 3
4 ,07 (di cui 3.403,29 per spese legali liquidate dal GE in fase esecutiva di PP3) Unicredit contratti n , n e n cessionario Danubio s.r.l ,65 Unicredit contratto n cessionario AK Nordic ,28 per spese di procedura. Vi è da precisare che la Danubio s.r.l. ha esperito, come sopra accennato, procedura di PP3 sulla pensione AIO erogata dall INPS e ottenuto decreto di assegnazione della somma nella misura di 1/5, come da provvedimento allegato in atti. Orbene, con riferimento al pignoramento delle pensioni, l'art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all'art. 545 c.p.c. prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Nel caso di specie, l esponente percepisce una pensione AIO di circa 900,00 netti mensili, a cui andrà sotratto l importo della pensione sociale pari ad 448,52, aumentato della metà, per complessivi 672,78. Il quinto andrà, quindi, calcolato sul residuo importo di 227,22, per una somma pignorabile pari ad 45,44 mensili. Ai sensi dell art. 12 ter, legge 3/2012, alla data dell omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 4
5 Giusto disposto normativo, a parere degli scriventi, si ritiene che, anche, la Danubio s.r.l., nonostante abbia ottenuto il decreto di assegnazione, debba concorrerre con gli altri creditori in pari grado e che, pertanto, l INPS debba procedere a versare il detto quinto all OCC per la distribuzione della somma, come proposta nel piano. Qualora, invece, il Giudicante ritenga che su detto quinto la Danubio s.r.l. abbia ormai acquisito una sorta di diritto di prelazione, tale importo sarà scorporato dalla somma alla stessa destinata. Ilpresente piano prevede due possibili proposte: la prima prevede il pagamento di tutti i creditori nell importo pari al 65,01% del debito, nonché il pagamento del 100% delle spese di procedura, nonché il pagamento del 100% delle spese di procedura, come da tabella che si allega, destinando complessivamente la somma netta di 1.100,00 mensili, comprensiva del 1/5 pignorato; la seconda il pagamento di tutti i creditori nell importo pari al 62,20% del debito, nonché il pagamento del 100% delle spese di procedura, come da tabella che si allega, destinando complessivamente la somma netta di 1.054,56 mensili, già escluso il 1/5 pignorato a favore della Danubio s.r.l. Il presente piano tiene in considerazione anche il compenso previsto per le prestazioni svolte dal professionista nominato ai sensi dell art. 15, legge 3/2012 (O.C.C.), prudenzialmente stimato come il compenso massimo previsto per il curatore fallimentare (DM 30/2012) abbattuto del 15%, oltre rimborso forfettario del 5%, cassa previdenza e Iva di legge. La differenza fra il compenso massimo prudenzialmente accantonato e quanto liquidato dal Giudice Delegato sarà ripartito pro-quota fra i creditori abbracciati dal presente piano. Le spese della procedura sono stimate in circa 400.". 5
6 La somma stanziata a soddisfacimento dei debiti sarà versata dall istante sul conto corrente acceso dall OCC ai fini della presente procedura, il quale trimestralmente procederà al pagamento. Il piano, così come formulato ed allegato in formato excel, è stato promosso e discusso con l OCC nominato e poi sottoposto ad asseverazione del medesimo dott. Fenoglio nella qualità di Organismo di composizione della crisi nominato dal Presidente del Tribunale, con particolare riferimento all attuabilità e idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori, e quest ultimo rilascia l attestazione che si produce. Con osservanza. Si allegano i documenti menzionati in parte motiva. Torino, 18 luglio 2016 avv. Andrea Di Lascio avv. Paola Farfariello 6 avv. Marco Recchi
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