BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLIV Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 32 venerdì, 12 luglio 2013 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 SOMMARIO SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 4 luglio 2013, n. 34 Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002. pag. 3 SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze SENTENZA 17 giugno 2013, n. 153 Sentenza sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 45/12 - agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana. 10 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2013, n. 35/R Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili. 7 - Ricorsi RICORSO 5 giugno 2013 Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la L.R. 13/13 - disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburante. 13

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 3 LEGGE REGIONALE 4 luglio 2013, n. 34 Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Requisiti Art. 4 - Tipologia e programmazione degli interventi Art. 5 - Controllo e revoca dei contributi Art. 6 - Agevolazioni fiscali Art. 7 - Clausola valutativa Art. 8 - Modifiche all articolo 2 della l.r. 35/2000 Art. 9 - Modifiche all articolo 5 della l.r. 22/2002 Art Modifiche all articolo 13 della l.r. 22/2002 Art Modifiche all articolo 31 della l.r. 32/2002 Art Abrogazioni Art Norma finanziaria PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni); Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese); Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni); Considerato quanto segue: 1. La Regione Toscana considera da sempre il ruolo dell informazione libera e plurale come un bene di assoluto interesse pubblico e la stessa Regione all articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, annovera, tra le sue finalità principali, la promozione dei diritti al pluralismo dell informazione e della comunicazione come bisogno individuale e valore collettivo; 2. Le politiche regionali sono sempre state attente al settore dell informazione, in primo luogo attraverso la legge di riferimento (l.r. 22/2002), con la quale sono state predisposte le basi per iniziative di sostegno che sono state realizzate nel tempo e, più recentemente, col passaggio al digitale terrestre, attraverso gli interventi finalizzati a sostenere gli investimenti in hardware delle imprese chiamate ad affrontare lo switch-off ; 3. Si rende opportuno, alla luce del mutato contesto dell informazione plurale toscana, fornire strumenti di supporto al suo mantenimento e alla qualificazione delle sue componenti, nella direzione auspicata di una sempre migliore e maggiore informazione ai cittadini; 4. In quest ottica, particolare attenzione viene posta alla corrispondenza fra imprese di informazione locale ammissibili agli interventi di sostegno ipotizzati dal provvedimento e rispetto delle discipline normative in materia di regolarità di contratto di lavoro giornalistico, regolarità contributiva, riconoscimento della recente nor mativa sull equo compenso per la figura dei colla boratori; 5. Il provvedimento proposto si pone dunque come norma quadro dalla quale far scaturire, me diante strumenti di programmazione già previsti dall ordinamento regionale, gli interventi di sostegno materiale ed immateriale alle imprese di informazione locale, di formazione degli operatori, di incentivazione all ingresso o al rafforzamento del capitale delle imprese stesse. Tale ultimo intervento è funzionale, tramite la manovrabilità concessa alla Regione sulle deduzioni dalla base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a rafforzare il capitale delle imprese di informazione con conseguenti benefici anche sulle possibilità di accesso al credito per la realizzazione di ulteriori nuovi investimenti; 6. Al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse è necessario operare controlli per eventuali revoche dei contributi nei confronti dei beneficiari che non siano più in possesso dei requisiti e si prevede che la Giunta regionale sottoscriva protocolli d intesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e per la messa a disposizione dei dati necessari al suddetto controllo; Approva la presente legge

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 Art. 1 Oggetto 1. La Regione Toscana con la presente legge detta disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale, ai fini dell attuazione delle disposizioni di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, relative al perseguimento, fra le finalità principali della propria azione, della promozione dei diritti al pluralismo dell informazione e della comunicazione. 2. Il sostegno è orientato a favorire la presenza e lo sviluppo di una molteplicità di imprese del settore, operanti in ambito locale, in particolare mediante: a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione; b) il sostegno all innovazione organizzativa e tecnologica. 3. Gli interventi sono attivati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE). Art. 2 Definizioni 1. Sono imprese dell informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, con sede legale ed operativa nella Regione Toscana, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti: a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT); b) emittenza radiofonica via etere; c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web; d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web; e) stampa quotidiana e periodica; f) quotidiani e periodici online; g) agenzie di stampa quotidiana via web. Art. 3 Requisiti 1. Sono beneficiarie degli interventi le imprese di cui all articolo 2, che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); b) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT); c) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico). 2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, per ciascun ambito individuato all articolo 2, l impresa deve possedere anche i seguenti specifici requisiti: a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT): 1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio toscano o, in alter nativa, il 90 per cento del territorio toscano per chilometri quadrati illuminati; 2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati; 3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale; 4) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00-22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana. b) per le emittenze radiofoniche via etere: 1) copertura territoriale per almeno il 70 per cento in territorio toscano; 2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; 3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale; 4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore ). c) per le web tv: 1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati; 2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti; 3) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00-22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz ora delle due ore e mezza suddette, di

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana. d) per le web radio: 1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; 2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente; 3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore ). e) per la stampa quotidiana e periodica: 1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana; 2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati; 3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale; 4) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento della propria foliazione complessiva. f) per i quotidiani e periodici online: 1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; 2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale; 3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento degli articoli pubblicati; g) per le agenzie di stampa quotidiana via web: 1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; 2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti di cui uno con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale; 3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento delle notizie pubblicate. 3. Sono escluse: a) le imprese che sono state sanzionate dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all articolo 4; b) le emittenti di televendita, di cui all articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Art. 4 Tipologia e programmazione degli interventi 1. Le imprese di informazione sono sostenute attraverso la seguente tipologia di interventi: a) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie, per l accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, cioè che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all interconnessione dei mezzi di comunicazione; b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato; c) sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese; d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali. 2. Gli interventi sono previsti nell ambito dei seguenti strumenti di programmazione e pianificazione: a) piano triennale di cui all articolo 5 della la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni); b) piano regionale dello sviluppo economico di cui all articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese); c) piano di indirizzo generale integrato di cui all articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 3. Gli strumenti di programmazione prevedono, nell ambito degli interventi di cui al comma 1, misure destinate alle emittenti radiotelevisive comunitarie, nonché misure per le imprese che utilizzano strumenti di inclusione sociale. 4. Gli strumenti di programmazione possono pre vedere forme e modalità di accesso agli interventi, per le imprese che acquisiscono i requisiti di cui all articolo 3, comma 2, attraverso fusione societaria, antecedente l erogazione del contributo, secondo i modi e i tempi stabiliti con deliberazione di Giunta regionale di cui all articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). La fusione societaria non deve comportare diminuzione 5

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 del numero complessivo dei dipendenti, che devono risultare pari alla somma dei dipendenti presenti nelle singole imprese antecedentemente la fusione. 5. Con il documento di programmazione economica e finanziaria sono indicate le quote percentuali di risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, nonché le quote percentuali di risorse destinate per ciascun intervento alle tipologie di impresa di cui all articolo 2. Art. 5 Controllo e revoca dei contributi 1. Le strutture individuate dagli strumenti di programmazione di cui all articolo 4, comma 2, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi. 2. La perdita dei requisiti di cui all articolo 3, commi 1 e 2, nel periodo di intercorrente fra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione, costituisce causa di revoca dei benefici. 3. Il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei benefici. 4. La Giunta regionale sottoscrive protocolli d in tesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORE- COM) per la rilevazione e per la messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all articolo 3, commi 1 e 2. Art. 6 Agevolazioni fiscali 1. Con legge finanziaria la Regione può annualmente determinare l entità delle deduzioni da applicare a va lere sulla base imponibile dell imposta regionale sulle at tività produttive (IRAP), alle imprese che sottoscrivono au menti di capitale o acquisiscono quote di capitale nelle imprese esercenti informazione locale di cui alla presente legge. L agevolazione è riconosciuta per tre annualità suc ces sive. Art. 7 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, a partire dal 2015, invia al la commissione competente per materia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente tutte le infor mazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi. La relazione contiene in particolare le seguenti informazioni: a) le somme stanziate e l importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario; b) il numero di domande presentate, accolte e domande finanziate; c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti. 2. Il Consiglio regionale d intesa con il CORECOM promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su: a) il numero di imprese e la tipologia di servizio of fer to; b) il numero di imprese che si sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l attività; c) il numero di addetti e la tipologia di contratto; d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pub bli cità. Art. 8 Modifiche all articolo 2 della l.r. 35/ Dopo la lettera f) del comma 4 dell articolo 2 della l.r. 35/2000 è inserita la seguente: f bis) determina gli interventi di cui all articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002).. Art. 9 Modifiche all articolo 5 della l.r. 22/ La lettera c) del comma 1 dell articolo 5 della l.r. 22/2002 è sostituita dalla seguente: c) gli interventi di cui alla legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002.);. 2. La lettera e) del comma 1 dell articolo 5 della l.r. 22/2002 è sostituita dalla seguente: e) gli interventi di sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico di cui all articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 34/2013;. Art. 10 Modifiche all articolo 13 della l.r. 22/ Alla fine del comma 1 dell articolo 13 della l.r. 22/2002 sono aggiunte le parole: con priorità per le imprese dell informazione in possesso dei requisiti di cui all articolo 3. Art. 11 Modifiche all articolo 31 della l.r. 32/ Dopo la lettera a) del comma 4 dell articolo 31 della l.r. 32/2002 è aggiunta la seguente:

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 a bis) gli interventi di cui all articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002).. il testo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 e della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata. 7 Art. 12 Abrogazioni 1. Gli articoli da 34 a 37 della l.r. 22/2002 sono abrogati. 2. Il numero 7) della lettera a) del comma 1 dell articolo 29 della l.r. 22/2002 è abrogato. Art. 13 Norma finanziaria 1. Le risorse destinate all attuazione degli interventi di cui all articolo 4, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dai seguenti strumenti di programmazione: a) piano regionale dello sviluppo economico di cui all articolo 2 della l.r. 35/2000; b) piano di indirizzo generale integrato di cui all articolo 31 della l.r. 32/2002. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di os servarla e farla osservare come legge della Regione To scana. Firenze, 4 luglio 2013 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 11 gennaio 2013, n. 211 Proponente: Consiglieri Bugli, Danti, Brogi, Bini, Venturi, Cec carelli, Ferrucci, Matergi, Pellegrinotti, Pugnalini, Ruggeri, Tognocchi, Lastri, Rossetti, Spinelli, Mattei, Bambagioni, Remaschi, Parrini, Giani, Manciulli, Tortolini Assegnata alle 3^ e 5^ Commissioni consiliari Messaggio delle Commissioni in data 21 giugno 2013 Approvata in data 26 giugno 2013 Divenuta legge regionale 24/2013 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge re gionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2013, n. 35/R Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili. La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: INDICE Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Natura della garanzia e limite massimo dell intervento ammesso alla garanzia Articolo 4 - Soggetti beneficiari della garanzia Articolo 5 - Interventi per i quali è ammessa la garanzia Articolo 6 - Concessione delle garanzie Articolo 7 - Criteri da applicare in caso di formazione di una graduatoria per la concessione delle garanzie finanziarie Articolo 8 - Modalità per l individuazione del soggetto gestore Articolo 9 - Modalità di concessione della garanzia Articolo 10 - Bando per l accesso al fondo Articolo 11 - Entrata in vigore

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma 6 della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto regionale; Visto l articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l anno 2012); Visto l articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l anno 2013), che ha modificato l articolo 103 della l.r. 66/2011 Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 Disposizioni in materia di energia e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme in materia di governo del territorio ) ed, in particolare, l Allegato A di tale legge regionale; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18 aprile 2013; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 2013, n. 332 avente ad oggetto Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili ; Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell articolo 42 dello Statuto dalla Terza Commissione consiliare Sviluppo economico e dalla Sesta Commissione consiliare Territorio e ambiente riunitesi in seduta congiunta il 5 giugno 2013; Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2013, n. 525; Considerato quanto segue: 1. l articolo 103 della l.r. 66/2011 ha previsto che, tramite apposito fondo, la Regione fornisce garanzia finanziaria per investimenti in energie rinnovabili alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, alle associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme di cui all articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2003 ); 2. l articolo 103 della l.r.66/2011 ha rinviato la disciplina di dettaglio relativa al fondo di garanzia ad un regolamento di attuazione; 3. la finalità del fondo di garanzia è quella di favorire l accesso alle fonti finanziarie per le categorie di soggetti individuate all articolo 103 della l.r. 66/2011 che intendono investire nella riqualificazione energetica degli edifici e nell installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con la concessione di una garanzia pubblica che si sostituisce alle garanzie reali che sarebbero a carico dei soggetti che intendono realizzare l investimento; 4. il soggetto gestore del fondo di garanzia, da individuare mediante procedure di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, è scelto nel rispetto di quanto previsto nella decisione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n.25 (Indirizzi operativi per l attuazione delle politiche regionali a sostegno dell accesso al credito delle PMI toscane tramite strumenti di ingegneria finanziaria); Si approva il presente regolamento Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l anno 2012), il presente regolamento disciplina il fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili, indi viduando: a) la natura, la misura della garanzia e limite massimo dell intervento ammesso a detta garanzia; b) gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia; c) le modalità per l individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore; d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie; e) i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione della garanzia finanziaria tramite la formazione di una graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurino la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con il nucleo familiare più numeroso. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) per intervento, l intervento di riqualificazione energetica o di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 di cui all articolo 103 della l.r. 66/2011, per il quale sia concesso un prestito; b) per fondo, il fondo regionale di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica e all installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici; c) per soggetti beneficiari, i soggetti ammessi alla garanzia; d) per soggetto gestore, il soggetto individuato per la gestione del fondo di garanzia; e) per soggetto finanziatore, il soggetto che, secondo le leggi statali, può concedere prestiti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a); f) per garanzia, la garanzia diretta prestata dal soggetto gestore a valere sull intervento a favore dei soggetti finanziatori; g) per prestito o finanziamento, ogni finanziamento, operazione di locazione finanziaria o prestito partecipativo, concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario a fronte di un investimento effettuato per la realizzazione di uno degli interventi di cui alla lettera a); h) per investimento, ogni spesa sostenuta per la progettazione, la realizzazione e il collaudo di uno degli interventi di cui alla lettera a). Art. 3 Natura della garanzia e limite massimo dell intervento ammesso alla garanzia 1. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. 2. L importo garantito per singolo beneficiario è fissato in un massimo di cinquecentomila euro. 3. La garanzia diretta può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni. Art. 4 Soggetti beneficiari della garanzia 1. Possono beneficiare della garanzia del fondo: a) le piccole e medie imprese; b) gli enti locali; c) le aziende sanitarie ed ospedaliere; d) le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza personalità giuridica; e) le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite all articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 829 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2003 ); f) le persone fisiche. Art. 5 Interventi per i quali è ammessa la garanzia 1. Le risorse del fondo sono destinate a progetti di investimento finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare, anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situati nel territorio regionale, aventi le caratteristiche di cui all articolo Fermo restando quanto previsto all articolo 6, comma 2, nell ambito dei progetti di cui al comma 1, sono ammissibili alla garanzia del fondo le spese per: a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt; c) impianti eolici fino a 100 kilowatt; d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta; e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt; f) impianti per l utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido; g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o lampioni fotovoltaici. h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici; i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private; l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma. Art. 6 Concessione delle garanzie 1. La garanzia è concessa su proposte progettuali che: a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) siano di pregio ambientale. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati di pregio ambientale i progetti che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e quelli che prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono 9

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 l installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli. Art. 7 Criteri da applicare in caso di formazione di una graduatoria per la concessione delle garanzie finanziarie 1. Qualora il numero delle domande per l ammissione alle garanzie finanziarie di cui al presente regolamento risulti superiore alle risorse disponibili, all attribuzione di dette garanzie si procede mediante la formazione di una graduatoria approvata con decreto del dirigente della struttura regionale competente. 2. Per la formazione della graduatoria di cui al comma 1, si fa riferimento ai seguenti criteri: a) è conferito maggior punteggio ai progetti che assicurino un miglior rapporto tra i costi di realizzazione e i benefici di risparmio energetico previsti e conseguiti, nonché la maggiore riduzione dei consumi energetici; b) a parità di punteggio, sono privilegiati i progetti di maggior pregio ambientale, secondo quanto previsto dall articolo 6, comma 2; c) in caso di ulteriore parità, esclusivamente tra persone fisiche, la priorità è attribuita al soggetto con il nucleo familiare più numeroso. 3. Qualora il numero delle domande per l ammissione alle garanzie finanziarie di cui al presente regolamento non risulti superiore alle risorse disponibili, all attribuzione di dette garanzie si procede secondo il criterio di priorità della presentazione delle domande. Art. 8 Modalità per l individuazione del soggetto gestore 1. Il gestore del fondo di garanzia è individuato mediante procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti. Art. 9 Modalità di concessione della garanzia 1. La garanzia di cui al presente regolamento è disposta nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell Unione europea per gli aiuti di Stato, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime de minimis. Art. 10 Bando per l accesso al fondo 1. Il bando per l accesso al fondo definisce: a) lo schema di domanda per l accesso al fondo; b) le modalità di trasmissione delle domande; c) il termine entro cui trasmettere le domande; d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie; e) gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare l operatività del fondo. Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 8 luglio 2013 SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze SENTENZA 17 giugno 2013, n. 153 ROSSI Sentenza sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 45/12 - agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco GALLO Presidente - Luigi MAZZELLA Giudice - Gaetano SILVESTRI - Sabino CASSESE - Giuseppe TESAURO - Paolo Maria NAPOLITANO - Alessandro CRISCUOLO - Paolo GROSSI - Giorgio LATTANZI - Aldo CAROSI - Marta CARTABIA - Sergio MATTARELLA - Mario Rosario MORELLI - Giancarlo CORAGGIO

11 ha pronunciato la seguente BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria l 11 ottobre 2012 ed iscritto al n. 142 del registro ricorsi Visto l atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi l avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e l avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, con ricorso presentato per la notifica il 4 ottobre 2012, pervenuto all ente destinatario l 8 ottobre 2012 e depositato nella Cancelleria di questa Corte l 11 ottobre 2012, ha promosso nei confronti della Regione Toscana questione di legittimità costituzionale della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 dell 8 agosto Il ricorrente osserva che detta legge, dopo avere stabilito, con gli articoli 1, 2 e 3, agevolazioni fiscali a vantaggio di persone giuridiche private che effettuino erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici o privati impegnati in progetti di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, con l art. 4 ha disposto che detta agevolazione fiscale consista in un credito d imposta sull IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti. Tali disposizioni, nonché l art. 5 (riguardante il regolamento attuativo e la convenzione con l Agenzia delle entrate) e gli artt. 6 e 7 (relativi alla norma finan ziaria e alla relazione riguardante l attuazione della legge), esulerebbero dalla competenza legislativa regionale, in quanto attinenti ad un tributo istituito e disciplinato con legge statale, ancorché il gettito sia attribuito alle Regioni. Pertanto, a queste ultime sarebbe inibito qualunque intervento normativo. Infatti la relativa disciplina, afferente al sistema tributario e contabile dello Stato, sarebbe riservata alla legislazione statale, ai sensi dell art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In particolare, il ricorrente deduce che questa Corte - con la sentenza n. 123 del avrebbe posto in evidenza che un intervento normativo regionale esulerebbe dalle 11 competenze dell ente territoriale, in quanto «allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione Campania), che possano essere considerati ai fini dell agevolazione in questione». Pertanto, tale agevolazione - prosegue il ricorrente citando la medesima sentenza - «si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni», come appunto l IRAP. Da tale considerazione, essendo innegabile che la previsione di una agevolazione tributaria nella forma del credito d imposta applicabile a tributi erariali costituisca un integrazione di questi ultimi, discenderebbe l illegittimità costituzionale della normativa in scrutinio, per violazione dell art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di sistema tributario dello Stato». 2.- La Regione Toscana si è costituita in giudizio con atto depositato l 8 novembre 2012, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Dopo avere riassunto le disposizioni contenute nella legge impugnata, la Regione osserva che sarebbe certa la propria competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», materia contemplata dall art. 117, terzo comma, Cost., così come sarebbe evidente che le misure previste dalla legge regionale n. 45 del 2012 siano incentivanti e strumentali proprio alle citate attività di promozione e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali del territorio toscano. Non si potrebbe ritenere preclusa alla Regione la previsione per tali fini di agevolazioni fiscali sull IRAP; e, quanto alla giurisprudenza citata nel ricorso, andrebbe rilevato che proprio la normativa statale, attuativa dell art. 119 Cost. in materia di federalismo fiscale, di cui al combinato disposto della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell art. 119 della Costituzione) e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), avrebbe stabilito che per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni (come l IRAP), queste ultime, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria (art. 7, comma 1, lettere b, n. 1, e c). Inoltre, ai sensi dell art. 5 del d.lgs. n. 68 del 2011, «A decorrere dall anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell imposta re-

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 gionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell aliquota di cui all art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». La Regione Toscana, con la legge censurata, nel prevedere un credito d imposta sull IRAP pari al 20 per cento delle erogazioni liberali di cui si tratta, sarebbe intervenuta (in via indiretta) sull aliquota del tributo, in modo conforme alla citata disciplina statale, che addirittura consente alle regioni di azzerare detta aliquota. Inoltre, con la stessa legge, il legislatore regionale avrebbe disposto il differimento delle agevolazioni a far tempo dal 2013, così legittimamente esercitando la facoltà contemplata dalla norma statale. La tesi esposta troverebbe puntuale conferma nella sentenza di questa Corte n. 50 del 2012 che, con riferimento ad una norma della Regione Umbria simile a quella della Regione Toscana, ne ha dichiarato l ille gittimità costituzionale soltanto perché «L art. 5 della legge impugnata [ ] introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP che non è prevista dalla legislazione statale e che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, è in contrasto con l art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di sistema tributario e contabile dello Stato». Pertanto, la legge regionale n. 45 del 2012, prevedendo che l agevolazione fiscale sull IRAP operi a decorrere dal 2013, costituirebbe un intervento consentito dalla normativa statale in materia di federalismo fiscale e, quindi, sarebbe conforme al riparto di competenze definito dall art. 117 Cost. Ad avviso della Regione Toscana, dunque, la questione sarebbe non fondata. 3.- In prossimità dell udienza di discussione, la resistente ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le argomentazioni difensive svolte nell atto di costituzione. Considerato in diritto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso, in riferimento all articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della intera legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana). La legge censurata con l art. 1 spiega le finalità di promozione culturale e organizzativa perseguite, nonché le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall anno 2013; l art. 2 indica i soggetti destinatari di dette agevolazioni (in particolare, le persone giuridiche private con sede legale e con una stabile organizzazione in Toscana), prevedendo anche talune esclusioni; l art. 3 individua i progetti di intervento finanziabili e i soggetti beneficiari dei finanziamenti; l art. 4 determina la tipologia e la misura delle agevolazioni, stabilendo che ai soggetti di cui all art. 2 è riconosciuto un credito d imposta sull IRAP, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate a favore dei soggetti di cui all art. 3, e disciplina le condizioni e i limiti delle agevolazioni stesse, rinviando per le modalità applicative ad un apposito regolamento, che è previsto dall art. 5; l art. 6 reca una norma finanziaria diretta a regolare le minori entrate derivanti dall applicazione dell art. 4; l art. 7 detta una clausola valutativa sulle modalità di attuazione della legge; infine, l art. 8 stabilisce l efficacia differita per l entrata in vigore della legge stessa, a far tempo dal 1 gennaio Ad avviso del ricorrente, tale normativa violerebbe l art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché, introducendo un credito d imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbero posto in essere un integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale. 2.- La questione non è fondata. Invero, l art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato a seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell art. 119 della Costituzione), stabilisce che «A decorrere dall anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle, e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell aliquota di cui all articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». Pertanto, non è esatto affermare che le disposizioni censurate abbiano dato luogo ad un integrazione di un tributo statale (IRAP), in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge dello Stato. Proprio l art. 5, comma 1, dianzi citato, con riferimento all IRAP dimostra il contrario, consentendo alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati. Anche il limite temporale risulta osservato, perché l art. 8 della legge regionale stabilisce che le disposizioni di essa si applicano a decorrere dal 1 gennaio hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale - salvo quanto previsto dall art. 5 della norma regionale stessa, concernente il regolamento attuativo e

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