Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

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1 Repubblica e Cantone 77 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 138 Bellinzona, 10 febbraio 6/2012 Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica (del 29 novembre 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 17 agosto 2011 n del Consiglio di Stato; visto il rapporto 16 novembre 2011 n. 6522R della Commissione della legislazione, decreta: I. La Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue: Registrazioni audio e video a supporto operativo Art. 9c (nuovo) 1La polizia può effettuare registrazioni audio e video, mediante apparecchi tecnici fissi e mobili che permettono l identificazione di persone, allo scopo di garantire, nel rispetto dei diritti fondamentali, la sicurezza e il mantenimento dell ordine pubblico, di prevenire e reprimere atti illeciti e di preservare l integrità di persone o beni nei seguenti ambiti: a) manifestazioni di massa, segnatamente sportive o di piazza, se esiste un rischio oggettivo che possano essere commessi atti violenti contro persone o cose; b) durante interventi di polizia, quando esiste un rischio oggettivo per l incolumità delle persone e degli agenti di polizia coinvolti. 2L impiego degli apparecchi tecnici di ripresa deve essere idoneo e proporzionato allo scopo, oltre che riconoscibile mediante misure adeguate. 3I dati registrati possono essere elaborati solo per le finalità indicate al capoverso 1 e per scopi formativi. 4Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni. Se sono estratte, esse devono essere distrutte entro 100 giorni, riservata la loro trasmissione secondo i cpv. 5 e 6 e l eventuale loro utilizzazione per la formazione. 5Le registrazioni possono essere trasmesse, spontaneamente o su richiesta motivata, solo alle autorità competenti nell ambito di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari e negli altri casi fissati nella Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre Queste autorità possono elaborare le registrazioni solo nella misura in cui risultano i- donee e necessarie quali mezzi di prova secondo la procedura applicabile; le registrazioni sono distrutte al più tardi con la scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione. 7Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente le condizioni e le modalità di conservazione, utilizzazione e distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

2 6/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 10 febbraio 78 8Per il resto sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l entrata in vigore. Bellinzona, 29 novembre 2011 Per il Gran Consiglio Il Presidente: G. Guidicelli Il Segretario: R. Schnyder IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede, ordina: La modifica 29 novembre 2011 della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti eecutivi ed entra in vigore il 1 marzo Bellinzona, 7 febbraio 2012 Per il Consiglio di Stato La Presidente: L. Sadis Il Cancelliere: G. Gianella

3 6/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 10 febbraio 80 - Regolamento per l impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale (dell 8 febbraio 2012) Oggetto e campo di applicazione Apparecchi tecnici autorizzati Condizioni IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l articolo 9c della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 decreta: Art. 1 Il presente regolamento disciplina l impiego, da parte della polizia cantonale, di videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili, così come la produzione, l utilizzo e la conservazione delle registrazioni di immagini e suoni riprese segnatamente: a) durante le manifestazioni di massa in luoghi pubblici, stadi e altri impianti aperti al pubblico; b) in altri luoghi pubblici dove l ordine e la sicurezza pubblica possono essere compromessi; c) nell ambito di interventi durante i quali esiste un rischio oggettivo di una reazione violenta da parte degli interessati, in particolare per violenza domestica e altre liti, risse e ricoveri coatti; d) per il controllo di veicoli e persone in luoghi e circostanze che fanno presagire un rischio di aggressione alle persone; e) in generale, quando sono da prevedersi situazioni di rischio per gli agenti di polizia. Art. 2 1La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che: a) captano e registrano segnali visivi (segnatamente macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento); b) captano e registrano segnali acustici (segnatamente apparecchi audiovisivi o sensori sonori). 2Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati nell equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso. Art. 3 1La polizia cantonale può riprendere e registrare persone o gruppi di persone e le loro azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili se vi sono ragioni oggettive per presumere che potrebbero venir commessi reati contro persone o beni. 2Queste condizioni sono date in particolare quando: a) vengono riscontrate incitazioni alla violenza prima di una manifestazione di massa o, in passato e in circostanze analoghe, sono stati commessi atti di violenza o di vandalismo, in particolare in occasione di eventi sportivi;

4 6/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 10 febbraio 81 b) nell ambito di una manifestazione di massa esiste un rischio accresciuto di atti violenti avuto riguardo agli organizzatori, ai partecipanti, ai temi e alla natura della manifestazione o dell evento; c) durante un intervento di polizia, in particolare per ricoveri coatti oppure per sedare risse o liti, segnatamente in ambito domestico o in base alla situazione particolare, se esiste un rischio accresciuto di aggressione o di altri atti violenti con messa in pericolo dell incolumità delle persone coinvolte, di terzi o degli agenti di polizia. Proporzionalità Ordine e impiego Obbligo di informazione Analisi e utilizzazione delle registrazioni Identificazione Art. 4 Il ricorso alla registrazione di immagini e suoni presuppone un analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione e di assunzione di prove risultano inadeguati o non sufficientemente efficaci. Art. 5 1L ufficiale responsabile ordina l impiego degli apparecchi di ripresa e le relative modalità nei casi di servizi pianificati. 2Durante un intervento d urgenza la decisione incombe al responsabile dell impiego o, in via subordinata, all agente stesso coinvolto nell azione. Art. 6 1Gli apparecchi di ripresa devono per principio essere riconoscibili come mezzi di supporto della polizia cantonale. 2In occasione di interventi nell ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni. 3Negli altri casi, se possibile preventivamente, l agente di polizia informa le persone interessate. Art. 7 1Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per: a) identificare gli autori di un reato in caso di denuncia, querela penale o in caso di indizi concreti di un atto punibile, se le registrazioni possono rivelarsi utili come mezzi di prova; b) documentare gli interventi di polizia in caso di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari oppure di pretese risarcitorie e di riparazione del torto morale formulate contro la polizia; c) la formazione interna degli agenti di polizia e la formazione di addetti privati alla sicurezza; d) le verifiche tecniche di funzionalità degli apparecchi di registrazione, in modo puntuale e a intervalli regolari con inserimento in un rapporto dei nomi delle persone incaricate, della data, dell estensione e del risultato dei controlli. 2Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili devono essere rese anonime con l adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo dell elaborazione. 3Le registrazioni per la formazione di addetti privati alla sicurezza possono essere utilizzate e conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con l adozione di misure tecniche adeguate. Art. 8 L identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile per la realizzazione degli scopi di cui all articolo 7 capoverso 1 lettere a e b. Modalità di conservazione e distruzione delle registrazioni Art. 9 1La polizia cantonale adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l elaborazione e la consultazione illecite. Essa designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza dei dati.

5 6/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 10 febbraio 82 2La polizia definisce le misure adeguate sulla base di un analisi dei rischi fatta conformemente alle conoscenze tecniche attuali e agli standard approvati. Essa emana le direttive e le istruzioni necessarie all attuazione delle misure e le rende note in forma appropriata. 3Sull avvenuta distruzione la polizia allestisce un rapporto di esecuzione, che dev essere conservato per due anni negli archivi di polizia. Diritti degli interessati Entrata in vigore Art. 10 Alle persone interessate identificabili sono garantiti i diritti di controllo sanciti dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1 marzo Bellinzona, 8 febbraio 2012 Per il Consiglio di Stato La Presidente: L. Sadis Il Cancelliere: G. Gianella

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