2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 2 febbraio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 9 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 febbraio 2015 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 1275/2014 del Consiglio, del 1 dicembre 2014, recante attuazione dell articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (15CE0124)... Pag. 1 Regolamento n. 1276/2014 del Consiglio, del 1 dicembre 2014, che attua l articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (15CE0125)... Pag. 17 Regolamento n. 1277/2014 della Commissione, del 1 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid» (15CE0126)... Pag. 21 Regolamento n. 1278/2014 della Commissione, del 1 dicembre 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 (15CE0127)... Pag. 24 Regolamento n. 1279/2014 della Commissione, del 1 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0128)... Pag. 27 Pubblicati nel n. L 346 del 2 dicembre 2014 Regolamento n. 1280/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bra (DOP)] (15CE0129)... Pag. 29 Regolamento n. 1281/2014 della Commissione, del 1 dicembre 2014, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera irlandese (15CE0130)... Pag. 30 Regolamento n. 1282/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche della Spagna e della Francia e i paesi terzi interessati (15CE0131)... Pag. 32

2 Regolamento n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (15CE0132)... Pag. 36 Regolamento n. 1284/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0133)... Pag. 57 Regolamento n. 1285/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009 (15CE0134)... Pag. 59 Pubblicati nel n. L 347 del 3 dicembre 2014 Regolamento n. 1286/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (15CE0135).. Pag. 61 Pubblicato nel n. L 352 del 9 dicembre 2014 Regolamento n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (15CE0136)... Pag. 84 Regolamento n. 1288/2014 della Commissione, del 3 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0137)... Pag. 105 Regolamento n. 1289/2014 della Commissione, del 3 dicembre 2014, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (15CE0138)... Pag. 108 Pubblicati nel n. L 348 del 4 dicembre 2014 Regolamento n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (15CE0139)... Pag. 110 Regolamento n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti (15CE0140)... Pag. 115 Regolamento n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (15CE0141)... Pag. 117 Regolamento n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all azione dell incendio (15CE0142)... Pag. 119 Regolamento n. 1294/2014 della Commissione, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all importo della tassa di domanda e della tassa per l esame tecnico da pagarsi all Ufficio comunitario delle varietà vegetali (15CE0143)... Pag. 120 II

3 Regolamento n. 1295/2014 della Commissione, del 4 dicembre 2014, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (15CE0144)... Pag. 123 Regolamento n. 1296/2014 della Commissione, del 4 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0145)... Pag. 131 Pubblicati nel n. L 349 del 5 dicembre 2014 Regolamento n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini dell adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele (15CE0146)... Pag. 134 Regolamento n. 1298/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0147)... Pag. 137 Pubblicati nel n. L 350 del 6 dicembre 2014 DIRETTIVE Direttiva n. 104/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell Unione europea (15CE0148)... Pag. 140 Pubblicata nel n. L 349 del 5 dicembre 2014 III

4 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1275/2014 DEL CONSIGLIO del 1 o dicembre 2014 recante attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 4, considerando quanto segue: (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005. (2) Il 12 aprile 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica democratica del Congo («comitato del Consiglio di sicurezza»), ha aggiornato e modificato l'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive. (3) Il 30 giugno 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza ha aggiunto un'entità all'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive. (4) Il 31 ottobre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza ha pubblicato un nuovo elenco consolidato di persone ed entità soggette alle misure restrittive. (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente B. LORENZIN ( 1 ) GU L 193 del , pag. 1. 1

6 ALLEGATO a) Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5 «ALLEGATO I 1. Eric BADEGE Data di nascita: 1971 Data di designazione dell'onu: 31 dicembre 2012 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Secondo la relazione conclusiva, in data 15 novembre 2012, del gruppo di esperti per la Repubblica democratica del Congo il ten. col. Eric Badege era diventato la personalità di riferimento dell'm23 a Masisi ed era al comando di operazioni congiunte con un altro leader militare. Inoltre, una serie di attacchi coordinati effettuati nell'agosto [2012] dal ten. col. Badege hanno consentito all'm23 di destabilizzare un'area considerevole del territorio di Masisi.. Secondo le testimonianze di ex combattenti, il ten. col. Badege agiva agli ordini del colonnello Makenga nell'organizzazione degli attacchi. In quanto comandante militare dell'm23, Badege è responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 si sono verificati diversi gravi episodi di uccisioni indiscriminate di civili, compresi donne e bambini. Dal maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'm23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. In agosto Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. La relazione di novembre del gruppo di esperti riferisce che tali attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Secondo la relazione del gruppo di esperti, i leader locali di Masisi hanno affermato che Badege era al comando di tali attacchi di Raia Mutomboki sul terreno. Secondo un articolo di Radio Okapi il 28 luglio 2012, sabato 28 luglio l'amministratore di Masisi ha annunciato la defezione del comandante del 2 o battaglione del 410 o reggimento FARDC nella base di Nyabiondo, circa 30 km a nord-ovest di Goma nel Kivu settentrionale. Secondo tale fonte, il colonnello Eric Badege e più di cento soldati si sono diretti venerdì verso Rubaya, 80 km a nord di Nabiondo. Tale informazione è stata confermata da varie fonti.secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'm23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'rdc che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'm23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'm23 sostengono che i leader dell'm23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'm23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'm23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'm23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'm23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando voleva abbandonarci. La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'm23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW quando eravamo nell'm23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente. 2. Frank Kakolele BWAMBALE (alias: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale) Designazione: Generale delle FARDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio Al giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Ex leader dell'rcd-ml, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'rcd-ml, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Generale delle FARDC, senza incarico 2

7 nel giugno Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio Al giugno 2011 era residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo Gaston IYAMUREMYE (alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli) Designazione: a) presidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA. Indirizzo: (Nel giugno 2011, era stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale) Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda. Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 1 o dicembre 2010 Altre informazioni: Brigadiere generale Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'rdc del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC. Presidente delle FDLR e secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA a giugno 2011, stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale. 4. Innocent KAINA (alias: a) Colonel Innocent Kaina, b) India Queen) Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, RDC Data di designazione dell'onu: 30 novembre 2012 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Innocent Kaina è attualmente comandante di settore del Movimento del 23 marzo (M23). È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Ntaganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'm23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'm Jérôme KAKWAVU BUKANDE (alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme) Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Ex presidente dell'ucd/fapc. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'uganda e la RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze, nonché il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra. 6. Germain KATANGA Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Nominato generale delle FARDC nel dicembre Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre Il processo a suo carico è iniziato nel novembre

8 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Capo dell'frpi. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al Nominato generale delle FARDC nel dicembre Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre Il processo a suo carico è iniziato nel novembre Thomas LUBANGA Luogo di nascita: Ituri, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'upc/l in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Presidente dell'upc/l, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'upc/l in violazioni dei diritti umani. Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo Il processo a suo carico è iniziato nel gennaio 2009 e dovrebbe concludersi nel Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte. 8. Sultani MAKENGA (alias: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani) Data di nascita: 25 dicembre 1973 Luogo di nascita: Rutshuru, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 13 novembre 2012 Altre informazioni: Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell'm23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC compiute dall'm23. Sotto il comando di Sultani Makenga, l'm23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nella RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di questo territorio. Al comando di Makenga, l'm23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nella RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dalla RDC in attuazione dell'embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull'importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell'm23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile della RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione. Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo. 9. Khawa Panga MANDRO (alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Yves Khawa Panga Mandro, f) Mandro Panga Kahwa, g) Chief Kahwa, h) Kawa ) Data di nascita: 20 agosto 1973 Luogo di nascita: Bunia, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa. 4

9 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa. 10. Callixte MBARUSHIMANA Data di nascita: 24 luglio 1963 Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 3 marzo 2009 Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'aia il 25 gennaio Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'aia il 25 gennaio Iruta Douglas MPAMO (alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano) Indirizzo: Gisenyi, Ruanda (giugno 2011) Data di nascita: a) 28 dicembre 1965, b) 29 dicembre 1965 Luogo di nascita: a) Bashali, Masisi, RDC, b) Goma, RDC, c) Uvira, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati. 12. Sylvestre MUDACUMURA (alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Radja) Indirizzo: foresta di Kikoma, presso Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa. 5

10 13. Leodomir MUGARAGU (alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi). Indirizzo: quartier generale delle FDLR, foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) Data di nascita: a) 1954 b) 1953 Luogo di nascita: a) Kigali, Ruanda b) Rushashi, provincia settentrionale, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 1 o dicembre 2010 Altre informazioni: capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale della RDC. capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione. 14. Leopold MUJYAMBERE (alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim) Indirizzo: Nyakaleke (a sud-est di Mwenga), Kivu meridionale, RDC Data di nascita: a) 17 marzo 1962, b) circa 1966 Luogo di nascita: Kigali, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 3 marzo 2009 Altre informazioni: Nel giugno 2011 comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto Amazon, delle FDLR-FOCA. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'rdc del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza. Nel giugno 2011, comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto Amazon, delle FDLR-FOCA. 15. Jamil MUKULU (alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Professor Musharaf, j) Talengelanimiro) Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), b) comandante, Forze Democratiche Alleate Data di nascita: a) 1965; b) 1 o gennaio 1964 Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda Cittadinanza: ugandese Data di designazione dell'onu: 12 ottobre 2011 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle Forze Democratiche Alleate (ADF), un gruppo armato straniero operante nella RDC che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti delle ADF, come indicato nel punto 4b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riferito che Mukulu ha fornito leadership e supporto materiale alle ADF, un gruppo armato che opera nel territorio della RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha inoltre continuato a influenzare le politiche, ha fornito finanziamenti e mantenuto il comando e il controllo diretti delle attività delle forze delle ADF in loco, compresi legami di controllo con le reti terroristiche internazionali. 16. Ignace MURWANASHYAKA (alias: Dott. Ignace) Titolo: Dr.Data di nascita: 14 maggio 1963 Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre Sostituito da Gaston Iamuremye, alias Rumuli, come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. 6

11 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze e mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre Sostituito da Gaston Iamuremye, alias Rumuli, come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. 17. Straton MUSONI (alias: IO Musoni) Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961 Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 29 marzo 2007 Altre informazioni: Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura. 18. Jules MUTEBUTSI (alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese). Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese). 19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO (alias: Colonel Baudoin Ngaruye) Titolo: capo militare del movimento del 23 marzo (M23) Designazione: Brigadiere generale Indirizzo: Rubavu/ Mudende, Ruanda. Data di nascita: a) 1 o aprile 1978, b) 1978 Luogo di nascita: a) Bibwe, RDC b) Lusamambo, territorio di Lubero, RDC Cittadinanza: congolese Numero di identificazione nazionale: identificazione FARDC Data di designazione dell'onu: 30 novembre 2012 Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Nell'aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l'ammutinamento dell'ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All'interno dell'm23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l'rdc ne aveva già raccomandato l'inserimento nell'elenco delle persone designate nel 2008 e nel 7

12 2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l'm23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell'esecuzione e di tortura di disertori, con l'm23. Nel 2009, all'interno delle FARDC, ha ordinato l'uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all'interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. 20. Mathieu, Chui NGUDJOLO (alias: Cui Ngudjolo) Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Capo di stato maggiore dell'fni ed ex capo di Stato maggiore dell'frpi, esercita un'influenza sulle politiche dell'frpi e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'frpi, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese. 21. Floribert Ngabu NJABU (alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu) Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'fni in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Presidente dell'fni, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'fni in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello. 22. Laurent NKUNDA (alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six) Data di nascita: a) 6 febbraio 1967, b) 2 febbraio 1967 Luogo di nascita: Rutshuru, Kivu settentrionale, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Ex generale dell'rcd-g. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-goma (RCD-G) ; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'ufficio del 8

13 Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al Ex generale dell'rcd-g. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-goma (RCD-G) ; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP. 23. Felicien NSANZUBUKIRE (alias: Fred Irakeza) Designazione: Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale Indirizzo: Magunda, territorio di Mwenga, Kivu meridionale, RDC (giugno 2011) Data di nascita: 1967 Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 1 o dicembre 2010 Altre informazioni: È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale. È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre Pacifique NTAWUNGUKA (alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel) Designazione: Comandante, settore operativo SONOKI delle FDLR-FOCA, nel Kivu settentrionale Indirizzo: Matembe, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) Data di nascita: a) 1 gennaio 1964, b) circa 1964 Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 3 marzo 2009 Altre informazioni: Ha ricevuto una formazione militare in Egitto. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'rdc del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto. 25. James NYAKUNI Cittadinanza: ugandese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari. 26. Stanislas NZEYIMANA (alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura) Designazione: Vicecomandante delle FDLR-FOCA. Indirizzo: Mukobervwa, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) Data di nascita: a) 1 o gennaio 1966 b) 28 agosto 1966 c) circa 1967 Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda Cittadinanza: ruandese Data di designazione dell'onu: 3 marzo

14 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'rdc del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza. 27. Dieudonné Ozia Mazio (alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari) Data di nascita: 6 giugno 1949 Luogo di nascita: Ariwara, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Piani di finanziamento con Jerome Kakwavu e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione di Kakwavu e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru. 28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA (alias: a) Jean-Marie Rugerero) Designazione: presidente dell'm23 Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda Data di nascita: a) circa 1960; b) 9 settembre 1966 Luogo di nascita: Bukavu, RDC Data di designazione dell'onu: 31 dicembre 2012 Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: In un documento del 9 luglio 2012 firmato dall'm23 Sultani Makenga ha nominato Runiga coordinatore dell'ala politica dell'm23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'm23. Runiga è noto come il presidente dell'm23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader è confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come il leader dell'm23. Secondo un articolo pubblicato dall'associated Press il 13 dicembre 2012, Runiga ha mostrato a tale agenzia un elenco delle richieste che intendeva presentare al governo congolese, tra cui figuravano le dimissioni di Kabila e lo scioglimento dell'assemblea nazionale. Runiga ha affermato che l'm23 avrebbe potuto riprendere il controllo di Goma se l'occasione si fosse presentata. E questa volta non ci ritireremo, ha affermato all'associated Press. Ha inoltre affermato che l'ala politica dell'm23 dovrebbe riprendere il controllo di Goma come condizione preliminare ai negoziati. Penso che i nostri membri a Kampala ci rappresentino. Anch'io mi recherò sul posto, al momento opportuno. Non appena ci saremo organizzati e Kabila sarà sul posto, mi ci recherò anch'io, ha affermato Runiga. Secondo un articolo apparso su Le Figaro il 26 novembre 2012, Runiga ha incontrato il presidente della RDC Kabila il 24 novembre 2012 per avviare le discussioni. In un'intervista a Le Figaro Runiga ha affermato che l'm23 è composto principalmente da ex membri militari delle FARDC che si sono dissociati per protesta in seguito al mancato rispetto degli accordi del 23 marzo Ha aggiunto che i combattenti dell'm23 sono disertori dell'esercito ancora in possesso delle proprie armi. Abbiamo recentemente recuperato molte attrezzature da una base militare a Bunagana. Al momento questo ci consente di riconquistare territori ogni giorno e di respingere tutti gli attacchi delle FARDC. La nostra rivoluzione è congolese, condotta da congolesi e per il popolo congolese. Secondo un articolo pubblicato dall'agenzia Reuters il 22 novembre 2002, Runiga ha 10

15 affermato che l'm23 ha la capacità di conservare Goma grazie al rafforzamento delle forze dell'm23 in seguito alla defezione di soldati congolesi dalle FARDC: Innanzitutto abbiamo un esercito ordinato, e poi abbiamo acquisito i soldati delle FARDC. Sono nostri fratelli, offriremo loro la formazione necessaria e poi lavoreremo insieme. Secondo un articolo pubblicato dal Guardian il 27 novembre 2012, Runiga ha affermato che l'm23 si sarebbe rifiutato di ubbidire a un invito dei leader regionali della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi di lasciare Goma al fine di aprire la strada ai negoziati di pace. Invece, Runiga ha affermato che il ritiro dell'm23 da Goma sarebbe il risultato, e non un presupposto, dei negoziati. Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'm23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'rdc che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'm23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'm23 sostengono che i leader dell'm23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'm23 come bambini soldato.secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'm23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'm23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'm23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando voleva abbandonarci. La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'm23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW, quando eravamo nell'm23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. 29. Ntabo Ntaberi SHEKA Designazione: Comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka Data di nascita: 4 aprile 1976 Luogo di nascita: territorio di Walikale, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 28 novembre 2011 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolesi. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini. 30. Bosco TAGANDA (alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major) Indirizzo: Goma, RDC (giugno 2011) Data di nascita: tra il 1973 e il 1974 Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'audizione iniziale il 26 marzo. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Comandante militare dell'upc/l, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'upc/l, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel 11

16 dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008). NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nel giugno 2011, risiede a Goma ed è proprietario di una grande azienda agricola nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'audizione iniziale il 26 marzo. 31. Innocent ZIMURINDA (alias: Zimulinda) Designazione: a) Comando di brigata dell'm23, rango: colonnello, b) Colonnello delle FARDC Indirizzo: Rubavu, Mudende Data di nascita: a) 1 o settembre 1972, b) circa 1975, c) 16 marzo 1972 Luogo di nascita: a) Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale, RDC, b) Masisi, RDC Cittadinanza: congolese Data di designazione dell'onu: 1 o dicembre 2010 Altre informazioni: Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22 o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231 a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile Il gruppo di esperti per l'rdc del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja. Nel marzo gruppi di difesa dei diritti umani presenti nella RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II. Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'rdc del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando. Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22 o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. b) Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5 1. ADF (alias: a) Forces Democratiques Alliees-Armee Nationale de Liberation de l'ouganda (Forze democratiche alleate Esercito nazionale di liberazione dell'uganda), b) ADF/NALU, c) Alleanza islamica delle forze democratiche) Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo Data di designazione dell'onu: 30 giugno

17 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'onu per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'onu, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra e unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra e unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni. Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito. Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile (UNSCR punto 4d)]. Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'onu per la RDC, ha intervistato tre ex combattenti delle ADR scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Ruanda attiravano le persone nella RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un ex bambino soldato delle ADF. Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'onu per la RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nella RDC nel luglio Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF. Oltre a ciò, la relazione Africa citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'updf avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria. Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali (UNSCR, punto 4e)]. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'onu per la RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con un colpo da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa. Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete. La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014, individua le Forze alleate democratiche-esercito nazionale per la liberazione dell'uganda nel suo elenco delle Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato). 13

18 Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO (UNSCR punto 4 (i)]. Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'onu per la RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori. 2. BUTEMBO AIRLINES (BAL) Indirizzo: Butembo, RDC Data di designazione dell'onu: 29 marzo 2007 Altre informazioni: Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce fornitura di assistenza a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC. 3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) (alias: CAGL) Indirizzo: a) Avenue Président Mobutu, Goma, RDC, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, RDC Data di designazione dell'onu: 29 marzo 2007 Altre informazioni: A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è già stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite. 4. CONGOMET TRADING HOUSE Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale Data di designazione dell'onu: 29 marzo 2007 Altre informazioni: Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'fni. Gli introiti dell'fni provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce fornitura di assistenza a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale. 5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) (alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA) Indirizzo: a) Kivu settentrionale, RDC b) Kivu meridionale, RDC Data di designazione dell'onu: 31 dicembre 2012 Altre informazioni: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Le FDLR sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio della RDC. Il gruppo è stato costituito nel 2000 e ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati. Secondo una relazione di 14

19 Amnesty International del 2010, le FDLR sono responsabili dell'uccisione di novantasei civili a Busurungi, nel territorio di Walikale. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case. Secondo la stessa fonte, nel giugno 2010 un centro medico gestito da una ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR. Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. L'HRW ha identificato almeno 83 bambini congolesi di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, reclutati con la forza dalle FDLR. Nel gennaio 2012, l'hrw ha riferito che i combattenti delle FLDR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone.secondo una relazione dell'hrw del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, e villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante questi attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello parecchi civili, compresi numerosi bambini. Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l'uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l'attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l'onu ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'onu, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il coinvolgimento delle FDLR in altre 19 uccisioni nel mese di maggio nel territorio di Masisi, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne. Il Mouvement du 23 Mars (M23) è un gruppo armato operante nella RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari l'm23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'm23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni della RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'm23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'm23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'm23 ha svolto il reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nella RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'm23 contro la popolazione civile della RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'm23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale. 6. M23 Data di designazione dell'onu: 31 dicembre 2012 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Il Mouvement du 23 Mars (M23) è un gruppo armato operante nella RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari l'm23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'm23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni della RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'm23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'm23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'm23 ha svolto il reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nella RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'm23 contro la popolazione civile della RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'm23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale. 15

20 7. MACHANGA LTD Indirizzo: Kampala, Uganda. Data di designazione dell'onu: 29 marzo 2007 Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: MACHANGA acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce fornitura di assistenza a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC. 8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (ONG) (alias: TPD) Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC Data di designazione dell'onu: 1 o novembre 2005 Altre informazioni: Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema ha sospeso tutte le attività dal Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'rcd-g, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema ha sospeso tutte le attività dal Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita. 9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD Indirizzo: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda (tel /9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda. Data di designazione dell'onu: 29 marzo 2007 Altre informazioni: Società esportatrice di oro (ex direttori: J.V. LODHIA noto come Chuni - e il figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce fornitura di assistenza a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori: J.V. LODHIA noto come Chuni - e il figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.» 15CE

21 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1276/2014 DEL CONSIGLIO del 1 o dicembre 2014 che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014. (2) Il 4 novembre 2014 il Comitato delle sanzioni, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»), ha aggiornato le informazioni relative alle tre persone nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 dell'unscr 2134 (2014). (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 24/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente B. LORENZIN ( 1 ) GU L 70 dell' , pag

22 ALLEGATO «ALLEGATO I ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 A. Persone 1. François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda ) Data di nascita: 14 ottobre 1946 Luogo di nascita: Mouila, Gabon Cittadinanza: Repubblica centrafricana Indirizzo: Uganda Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio Data di designazione dell'onu: 9 maggio 2014 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR. Informazioni supplementari Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla CAR il 24 marzo In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamici. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka. Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della CAR. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti. 2. Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam) Designazione: a) generale; b) ministro della sicurezza; c) direttore generale del comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici Data di nascita: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1 o gennaio Luogo di nascita: Ndele, Repubblica centrafricana Cittadinanza: Repubblica centrafricana Numero di passaporto: D Indirizzo: Birao, Repubblica centrafricana Data di designazione dell'onu: 9 maggio 2014 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Nourredine è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR. 18

23 Informazioni supplementari Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Séléka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Séléka, il Central PJCC, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista Fundamental della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-séléka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo Senza l'assistenza e gli stretti rapporti di Nourredine con le Forze speciali ciadiane, la Séléka non sarebbe probabilmente riuscita a strappare il potere all'ex presidente del paese François Bozizé. In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente ad interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-séléka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-séléka, le forze dell'ex-séléka che risulterebbero dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-séléka attiva nella Repubblica centrafricana. Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(b) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili. Informazioni supplementari Dopo che la Séléka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano che ora non esiste più). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come forza di polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Séléka hanno attaccato Boy Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Séléka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista. Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(d) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali. Informazioni supplementari A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-séléka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per la precedente ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad. 3. Levy YAKETE (alias: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété) Data di nascita: a) 14 agosto 1964 b) 1965 Luogo di nascita: Bangui, Repubblica centrafricana Cittadinanza: Repubblica centrafricana Indirizzo: Nantes, Francia Altre informazioni: Nome del padre: Pierre Yakété; nome della madre: Joséphine Yamazon Data di designazione dell'onu: 9 maggio 2014 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Yakete è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR. 19

24 Informazioni supplementari Il 17 dicembre 2013, Yakete ha assunto l'incarico di coordinatore politico del nuovo gruppo di ribelli anti-balaka denominato Movimento di resistenza popolare per la riforma della Repubblica centrafricana. Ha partecipato direttamente alle decisioni di un gruppo di ribelli coinvolto in atti che hanno minato la pace, la stabilità e la sicurezza del paese, in particolare il 5 dicembre 2013 e in seguito. Questo gruppo è stato inoltre esplicitamente menzionato nelle risoluzioni 2127, 2134 e 2149 per tali atti. Yakete è stato accusato di aver ordinato l'arresto di persone collegate alla Séléka, di aver chiesto l'aggressione di oppositori del presidente Bozizé e di aver reclutato giovani miliziani per attaccare con il machete chi è ostile al regime. Rimasto nell'entourage di François Bozizé dopo il marzo 2013, si è unito al fronte per il ripristino dell'ordine costituzionale nella Repubblica centrafricana (Front pour le Retour à l'ordre Constitutionnel en CentrAfrique FROCCA), mirante a riportare al potere con qualsiasi mezzo il presidente destituito. A fine estate 2013 si è recato in Camerun e Benin dove ha cercato di reclutare combattenti contro la Séléka. Nel settembre 2013 ha provato a recuperare il controllo delle operazioni condotte dai combattenti pro-bozizé nelle città e nei villaggi nei pressi di Bossangoa. Yakete è anche sospettato di aver promosso la distribuzione di machete a giovani disoccupati cristiani per facilitare gli attacchi contro i musulmani. B. Entità». 15CE

25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid» (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, visto il parere dell'agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari, considerando quanto segue: (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere impiegate nell'unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ( 2 ). (3) La sostanza lasalocid figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per le specie avicole per muscolo, pelle e grasso, fegato, rene e uova, e per le specie bovine per muscolo, grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. (4) All'Agenzia europea per i medicinali è stata presentata una domanda di modifica della voce esistente relativa alla sostanza lasalocid. (5) È stata fornita una serie di dati aggiuntivi sul lasalocid che sono stati valutati dal Comitato per i medicinali veterinari. Il comitato ha quindi raccomandato di modificare la dose giornaliera attualmente ammissibile per il lasalocid e di modificare gli attuali LMR per il lasalocid nel pollame. (6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. ( 1 ) GU L 152 del , pag. 11. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del , pag. 1). 21

26 (7) Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere approvata per la sostanza in questione. (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza lasalocid nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. (9) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 20 febbraio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 22

27 ALLEGATO Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «lasalocid» è sostituita dalla seguente: Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] Classificazione terapeutica «Lasalocid Lasalocid A Pollame 60 μg/kg 300 μg/kg 150 μg/kg 300 μg/kg Muscolo Fegato Rene Pelle e grasso in proporzioni naturali NESSUNA Agenti antinfettivi/antibiotici» 150 μg/kg Uova Bovini 10 μg/kg 20 μg/kg 100 μg/kg 20 μg/kg Muscolo Grasso Fegato Rene Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano 15CE

28 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2014 che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 144, lettere c) e j), l'articolo 178, lettere b), f) e h), l'articolo 180, l'articolo 182, paragrafo 4, e l'articolo 192, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce la proroga del regime delle quote zucchero fino al 30 settembre 2017 e introduce modifiche a tale regime. È pertanto necessario adattare taluni regolamenti nel settore dello zucchero. (2) Per motivi di chiarezza, è necessario modificare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione ( 2 ) in modo che corrisponda esattamente all'articolo 140, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilisce che lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale devono essere consegnati all'utente entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva. (3) Il regolamento (CE) n. 967/2006 fissa i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi forniti dalle imprese in applicazione dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In considerazione delle nuove date stabilite in tale articolo per le comunicazioni da parte delle imprese agli Stati membri, i termini di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 devono essere adattati di conseguenza. (4) Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione ( 3 ) stabilisce le norme relative alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali fino alla campagna di commercializzazione 2014/2015. L'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce l'elenco dei documenti che devono corredare le domande di titolo di importazione e dispone che i titoli di esportazione possano essere sostituiti da copie conformi all'originale. Tenendo conto degli sviluppi tecnici e al fine di semplificare le procedure, dovrebbe essere autorizzata la trasmissione elettronica dei titoli di esportazione, a determinate condizioni. (5) Considerando che le importazioni nell'ambito di alcuni regimi preferenziali non sono soggette a una limitazione del volume del contingente, è opportuno facilitare le procedure doganali autorizzando un livello normale di tolleranza del 5 % al massimo nei titoli per le importazioni preferenziali di zucchero. (6) Il regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione ( 4 ) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 5 ) modificando alcuni codici NC applicabili allo zucchero. I nuovi codici NC sono già stati assegnati ai prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 828/2009 e dal regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ( 6 ) e vengono già utilizzati nella pratica dalle autorità doganali degli Stati membri. Pertanto, è opportuno procedere a un adeguamento tecnico dei codici NC indicati nei citati regolamenti. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del , pag. 22). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell' , pag. 14). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del , pag. 82). 24

29 (7) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che gli obblighi di notifica previsti dal regolamento (CE) n. 828/2009 possano essere adempiuti tramite tale sistema in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 1 ). (8) In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all'epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 ( 2 ) della Commissione ha stabilito la non applicazione di dazi all'importazione supplementari per alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al termine della campagna di commercializzazione 2014/2015. In considerazione della proroga del regime delle quote zucchero e del fatto che le previsioni di mercato non cambiano in maniera sostanziale fino al termine del regime delle quote, la non applicazione di dazi all'importazione supplementari per tali prodotti dello zucchero dovrebbe essere prorogata fino al 30 settembre (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 891/2009, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013. (10) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 967/2006 è così modificato: Articolo 1 Modifiche al regolamento (CE) n. 967/2006 1) All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) forniti a un trasformatore il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato;» 2) all'articolo 17, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente: «a) entro il 15 settembre i quantitativi di zucchero di barbabietola, sciroppo di inulina e zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;» Il regolamento (CE) n. 828/2009 è così modificato: 1) L'articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: Articolo 2 Modifiche al regolamento (CE) n. 828/2009 «Al posto degli originali a sostegno delle domande di titoli di importazione possono essere presentate copie elettroniche o facsimile dei titoli di esportazione di cui al primo comma, lettera b), o delle copie conformi all'originale di cui al secondo comma, a condizione che gli originali siano inviati dal richiedente alle autorità competenti degli Stati membri presso il punto di sdoganamento del titolo di importazione prima dello sdoganamento delle merci coperte dal titolo di importazione rilasciato in virtù della copia elettronica o del facsimile.»; b) al paragrafo 6, l'espressione «un documento» è sostituita dall'espressione «un documento originale, un documento elettronico o un facsimile»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7. L'articolo 48, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica qualora il quantitativo di zucchero importato nell'ambito del presente regolamento sia superiore di non oltre il 5 % al quantitativo indicato nel titolo di importazione. Il quantitativo supplementare è considerato importato nell'ambito di tale titolo.»; ( 1 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell' , pag. 3). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013 (GU L 26 del , pag. 19). 25

30 2) L'articolo 8 è così modificato: a) al primo comma, il codice NC « » è sostituito dai codici NC « , ». b) al secondo comma, il codice NC « » è sostituito dai codici NC « , ». 3) All'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*). (*) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell' , pag. 3).» Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato: Articolo 3 Modifiche al regolamento (CE) n. 891/2009 1) All'articolo 13, paragrafo 1, il codice NC « » è sostituito dai codici « , ». 2) Nell'allegato I, parte I, il codice NC « » è sostituito dai codici « , ». Articolo 4 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, la data del «30 settembre 2015» è sostituita dalla data del «30 settembre 2017». Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

31 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1279/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

32 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 61,5 MA 88,0 ZZ 74, AL 53,8 JO 206,0 MA 170,1 TR 137,5 ZZ 141, MA 36,3 TR 128,2 ZZ 82, MA 75, , , , ZZ 75,8 TR 80,0 ZZ 80, TR 73,1 ZZ 73, BA 22,7 BR 57,9 CA 134,8 CL 76,0 NZ 96,9 US 93,0 ZA 172,4 ZZ 93, CN 81,0 TR 158,2 US 163,9 ZZ 134,4 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

33 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1280/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2014 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bra (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra», registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ( 2 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 3 ), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea relativa alla denominazione «Bra» (DOP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1 o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del , pag. 19). ( 3 ) GU C 205 del , pag CE

34 REGOLAMENTO (UE) N. 1281/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2014 recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera irlandese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per le navi dell'unione, in determinate acque non dell'unione (GU L 24 del , pag. 1). 30

35 ALLEGATO N. 72/TQ43 Stato membro Stock Specie Zona Irlanda PLE/7HJK. Passera di mare (Pleuronectes platessa) VIIh, VIIj e VIIk Data di chiusura CE

36 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1282/2014 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche della Spagna e della Francia e i paesi terzi interessati LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione ( 2 ), gli operatori possono esportare, nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale, e spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 228/2013. Il trasformatore che intenda esportare o spedire tali prodotti nelle suddette condizioni può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. L'elenco dei paesi terzi verso i quali tali prodotti possono essere esportati è riportato nell'allegato VI del regolamento di esecuzione in parola. (2) Le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco di cui all'allegato II al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda la Martinica modificando i quantitativi massimi dei prodotti trasformati corrispondenti ai codici NC e NC e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC 2202, NC 2105 e NC Per la Guadalupa, hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco modificando i quantitativi massimi dei prodotti corrispondenti ai codici NC e NC e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC e NC 2007, 2008 e Hanno chiesto altresì di aggiungere nuovi paesi terzi per la Martinica e la Guadalupa nell'elenco di cui all'allegato VI del suddetto regolamento di esecuzione. (3) I quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle Isole Canarie figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e i quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie figurano nell'allegato V del medesimo regolamento di esecuzione. (4) Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di semplificare gli elenchi degli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sommando i quantitativi dei prodotti trasformati corrispondenti alle sottovoci relative ai codici NC 1806 e NC (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 78 del , pag. 23. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'unione (GU L 63 del , pag. 13). 32

37 Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 33

38 ALLEGATO Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati come segue: 1) Nell'allegato II, le tabelle della Martinica e della Guadalupa sono sostituite dalle seguenti: «Martinica [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] Codice NC Verso l'unione Verso paesi terzi Guadalupa [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] Codice NC Verso l'unione Verso paesi terzi » 2) l'allegato IV è così modificato: a) le linee corrispondenti alle sottovoci , , , e sono sostituite dalla seguente: « » b) le linee corrispondenti alle sottovoci , , , e sono sostituite dalla seguente: « » 3) l'allegato V è così modificato: a) le linee corrispondenti alle sottovoci , , e sono sostituite dalla seguente: « » b) le linee corrispondenti alle sottovoci e sono sostituite dalla seguente: « » 34

39 4) la parte dell'allegato VI riguardante i dipartimenti francesi d'oltremare è sostituita dalla seguente: «Riunione: Maurizio, Madagascar e Comore Martinica: Piccole Antille (*), Suriname e Haiti Guadalupa: Piccole Antille, Suriname e Haiti Guyana francese: Brasile, Suriname e Guyana (*) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.» 15CE

40 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1283/2014 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2014 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Misure in vigore (1) Le misure antidumping in vigore («le misure iniziali») sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («il prodotto in esame») originari della Repubblica di Corea e della Malaysia («i paesi interessati») sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio ( 2 ). (2) I dazi antidumping in vigore per la Malaysia corrispondono al 75 %, fatta eccezione per le società Anggerik Laksana Sdn Bhd e Pantech Steel Industries Sdn Bhd, che sono soggette a un dazio antidumping rispettivamente del 59,2 % e del 49,9 %. Per la Repubblica di Corea il dazio è del 44 % per tutte le società. (3) Le misure iniziali sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio ( 4 ) («le misure in vigore») Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi (4) Al di fuori dell'ambito del presente procedimento sono attualmente in vigore misure antidumping sul prodotto in esame per le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia ( 5 ). Le misure relative al prodotto in esame originario della Cina sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedite da Taiwan ( 6 ), Indonesia ( 7 ), Sri Lanka ( 8 ) e Filippine ( 9 ). Il 3 settembre 2014 la Commissione ha avviato un riesame in previsione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (GU L 228 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 275 del , pag. 18). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia (GU L 107 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del , pag. 1). ( 6 ) Ibidem. ( 7 ) Regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'indonesia o meno (GU L 355 dell' , pag. 4). ( 8 ) Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno (GU L 355 dell' , pag. 9). ( 9 ) Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari (GU L 116 del , pag. 1). 36

41 della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base sulle importazioni di accessori per tubi dalla Repubblica popolare cinese con estensione a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 1 ). Le misure antidumping sulle esportazioni dalla Thailandia sono scadute. (5) Nel gennaio 2013 sono state istituite misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia e della Turchia ( 2 ) Apertura di un riesame in previsione della scadenza (6) L'8 febbraio 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato un avviso di imminente scadenza ( 3 ) delle misure antidumping in vigore in materia di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia. (7) Il 26 giugno 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»). (8) La domanda è stata presentata dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa) dell'unione europea («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 40 % del totale della produzione dell'unione del prodotto in esame. (9) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'unione. (10) Il 15 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 4 ) Parti interessate (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta di riesame. La Commissione ha in particolare informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'unione, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori esportatori della Repubblica di Corea e della Malaysia e le autorità della Corea e della Malaysia in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a collaborare. (12) Tutte le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale Campionamento (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori dell'unione, importatori e produttori esportatori coreani in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. a) Campionamento dei produttori dell'unione (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di produzione e di vendita del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR») nell'unione garantendo nel contempo una distribuzione geografica, ed era composto da quattro produttori dell'unione o gruppi di produttori dell'unione (cinque società singole) situati in Germania, Francia, Italia, Romania e Austria. Poiché non sono state ricevute osservazioni, le società selezionate in via provvisoria sono state mantenute nel campione finale. (15) Tuttavia, dopo l'inizio del procedimento la Commissione ha dovuto escludere dal campione due produttori dell'unione a causa della mancanza di collaborazione. Le due restanti società/gruppi di società (tre società singole) rappresentano il 49 % della produzione dell'unione e il 45 % delle vendite nell'ue e hanno impianti di produzione in tre paesi diversi. Il campione modificato è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'unione. ( 1 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estese a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (GU C 295 del , pag. 6). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia (GU L 27 del , pag. 1). ( 3 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 36 dell' , pag. 24). ( 4 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU C 299 del , pag. 4). 37

42 b) Campionamento degli importatori (16) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti gli importatori non collegati a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tuttavia nessun importatore ha collaborato all'inchiesta. c) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea (17) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica di Corea presso l'unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. (18) Due produttori esportatori coreani hanno fornito le informazioni richieste, ma solo uno di loro ha accettato di collaborare e di essere incluso nel campione. È stato quindi deciso che il campionamento dei produttori esportatori coreani non fosse necessario. d) Produttori esportatori della Malaysia (19) Visto il basso numero di produttori esportatori noti della Malaysia, nell'avviso di apertura la Commissione non ne ha previsto il campionamento. (20) La Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura, invitando inoltre la missione della Malaysia presso l'unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta Risposte al questionario (21) La Commissione ha inviato questionari a tutte le società dell'unione incluse nel campione, alla società coreana che ha collaborato e a tutti i produttori esportatori noti della Malaysia. (22) Un produttore dell'unione ha omesso di rispondere al questionario, mentre un altro ha fornito soltanto una risposta parziale e non ha risposto a una lettera che lo invitava a completare la sua risposta. Questi due produttori dell'unione sono stati quindi esclusi dal campione (v. considerando 15). Un produttore esportatore coreano ha risposto al questionario. Nessuno dei produttori esportatori della Malaysia ha risposto al questionario Visite di verifica (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio e per valutare se l'istituzione di misure risulterebbe contrario all'interesse dell'unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell'unione: Erne Fittings GmbH, Schlins Austria e la società collegata Siekman Fittings, Lohne, Germania; Vallourec Fittings SA, Francia. Produttori esportatori nella Repubblica di Corea: TK Corporation, Busan Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato (24) L'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). 38

43 (25) L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo considerato») Comunicazione delle informazioni (26) Il 12 settembre 2014 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore, invitandole a presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, se del caso. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto in esame (27) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia, attualmente classificati ai codici NC ex , ex ed ex («il prodotto in esame») Prodotto simile (28) L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame fabbricato nei paesi interessati e venduto sul mercato interno e/o esportato nell'unione e/o in altri mercati di esportazione ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi finali dei prodotti venduti nell'unione dall'industria dell'unione. (29) La Commissione ha deciso che tale prodotto è pertanto un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING (30) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato la possibilità che la scadenza delle misure in vigore comporti un rischio di reiterazione del dumping a opera dei paesi interessati Repubblica di Corea Osservazioni preliminari (31) La TK Corporation, uno dei maggiori produttori coreani del prodotto in esame, ha collaborato all'inchiesta. Questa società rappresentava il 25 %-40 % delle esportazioni coreane del prodotto in esame (la cifra esatta non è riportata per motivi di riservatezza). La TK Corporation ha presentato alla Commissione una risposta al questionario che includeva i dati sulle vendite all'esportazione e sul mercato interno e i costi di produzione. La Commissione ha ritenuto che si potrebbe basare l'analisi del dumping coreano durante il PIR e parti di analisi della reiterazione sui dati di tale società, data la quota delle esportazioni coreane del prodotto in esame che essa detiene. La risposta della TK Corporation è stata verificata Importazioni oggetto di dumping durante il PIR (32) Durante il PIR sono stati importati nell'unione dalla Corea solo volumi trascurabili del prodotto in esame (meno di 50 tonnellate). Alcune di queste vendite sono state effettuate dall'unico produttore esportatore che ha collaborato, la TK Corporation. È risultato chiaro che tali quantitativi non erano rappresentativi, in quanto rappresentavano meno dello 0,1 % della produzione della TK Corporation. Inoltre, non è risultato chiaro se fosse stato versato un dazio antidumping sulle importazioni provenienti dalla TK Corporation, il che ha sollevato dubbi sul fatto che fossero effettivamente entrate nel territorio doganale dell'unione. Inoltre, tali vendite erano destinate a tre progetti specifici, ognuno con le proprie specifiche per gli accessori (si trattava quindi di una vendita non rappresentativa), e le vendite sono state effettuate sotto forma di «pacchetto» con altri accessori (soprattutto in acciaio inossidabile). Per i motivi di cui sopra non è stato possibile effettuare un'analisi valida del dumping basata sulle importazioni nell'unione di accessori per tubi provenienti dalla TK Corporation durante il PIR. 39

44 (33) Dopo la divulgazione delle informazioni, la TK Corporation ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto basare l'analisi del dumping sulle esportazioni della società nell'unione per i motivi seguenti: i) le sue esportazioni nell'unione durante il PIR sono state considerevoli e quindi rappresentative, dal momento che consistevano in «non meno di 26 fatture con 282 singole operazioni, nonostante che i dazi fossero in vigore»; ii) in assenza di chiarezza riguardo al pagamento del dazio antidumping, alcune delle vendite (destinate a un progetto offshore) non sarebbero state soggette al dazio antidumping, mentre per altre vendite effettuate durante il PIR i dazi antidumping non sono stati sempre pagati dagli importatori a causa di una errata classificazione dei prodotti, per cui gli importatori non si erano resi conto di dover pagare tali dazi. Nel frattempo gli importatori sono stati avvertiti dell'errore e da allora hanno pagato i dazi antidumping retroattivamente; e iii) le condizioni per le esportazioni nell'unione erano normali, poiché non venivano applicati tempi di consegna brevi e i prezzi non erano gravati da compensazioni incrociate. (34) Tali osservazioni sono state debitamente analizzate. Il basso livello delle sue vendite all'esportazione nell'unione, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione totale della società del prodotto simile (inferiore allo 0,1 %), non è stato contestato dalla TK Corporation. La Commissione sostiene che un volume così trascurabile in termini sia relativi che assoluti non può essere considerato rappresentativo. (35) Inoltre, in base alla documentazione fornita la Commissione non ha potuto accertare quale parte delle presunte vendite della TK Corporation nell'unione sia infine stata correttamente classificata e importata; non è stato possibile verificare, e quindi accettare, neanche l'affermazione che i prezzi non siano stati oggetto di compensazione incrociata, in quanto i documenti giustificativi sono stati forniti solo dopo la visita di verifica. In ogni caso, per quanto riguarda entrambe le questioni, alla luce della conclusione dell'analisi di cui al considerando 34 non c'è ragione per la Commissione di effettuare un accertamento definitivo, dal momento che neanche i volumi totali di vendita nell'unione riportati dalla TK Corporation possono essere considerati sufficientemente rappresentativi. (36) La Commissione conferma pertanto che le vendite della TK Corporation nell'unione durante il PIR non possono essere utilizzate per una valida analisi del dumping nel quadro della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza Prove relative al rischio di reiterazione del dumping (37) La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure analizzando i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e l'eccesso di capacità della Corea, nonché la capacità di attrazione del mercato dell'unione Esportazioni dalla Corea verso altre destinazioni (38) Visti i modesti volumi delle importazioni di accessori per tubi dalla Corea nell'unione e la mancanza di affidabilità dei prezzi praticati per tali vendite (considerando 32-36), la Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di accessori per tubi dalla Corea ad altri paesi dovrebbero essere usati per valutare la probabile evoluzione dei prezzi all'esportazione verso l'unione, qualora le misure venissero lasciate scadere. (39) Si è ritenuto opportuno in primo luogo analizzare le vendite coreane agli Stati Uniti (USA), poiché, a differenza di qualsiasi altra destinazione delle esportazioni coreane, tale mercato è di dimensioni analoghe a quelle del mercato dell'unione, con molti produttori nazionali ma anche una quota notevole di importazioni e basse aliquote tariffarie all'importazione, il che lo rende molto competitivo. Inoltre, gli USA costituiscono la destinazione principale delle esportazioni coreane in generale, e anche della TK Corporation. (40) Durante l'inchiesta sono state inoltre esaminate anche tutte le altre vendite all'esportazione di accessori per tubi della Corea. (41) I calcoli relativi al dumping sono stati effettuati sia per le vendite USA sia per quelle verso tutte le altre destinazioni (esclusa l'unione per le ragioni di cui ai considerando 32-36). a) Valore normale (42) In conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale per la TK Corporation è stato basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul suo mercato interno, quando è stato possibile farlo. (43) Per i tipi di prodotto che non permettevano questa metodologia, il valore normale è stato costruito in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. 40

45 (44) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base all'effettivo costo di produzione della TK Corporation riportato nella risposta al questionario maggiorato dell'importo relativo ai profitti e alle spese generali, amministrative e di vendita. b) Prezzo all'esportazione (45) Come indicato ai considerando 32-36, non è stato possibile utilizzare le vendite della TK Corporation nell'ue per il calcolo del dumping e, di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati basati sulle sue esportazioni verso i mercati dei paesi terzi. (46) In conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, è stato preso il prezzo all'esportazione della TK Corporation verso altri paesi, adeguato al livello franco fabbrica tenendo conto, se del caso, delle spese, tra l'altro, di trasporti, dazi e imposte. c) Confronto e adeguamenti (47) Il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo d'esportazione medio ponderato degli accessori per tubi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi al livello franco fabbrica. (48) Per procedere a un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo sono stati effettuati alcuni adeguamenti per il trasporto marittimo e interno, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori. (49) Per distinguere tra i vari tipi del prodotto in esame la metodologia del numero di controllo del prodotto (NCP) per individuare i tipi di prodotto prevedeva in origine un sistema a 11 cifre. I calcoli del dumping sono stati eseguiti utilizzando una struttura NCP leggermente ridotta, a 7 cifre. I campi relativi alla norma di specificazione e ai tipi di materiale sono stati sostituiti da un criterio semplificato che distingue tra i prodotti ottenuti da acciaio al carbonio e acciaio legato. Questo perché si è constatato che con il sistema in uso vi era poca differenza tra le specifiche standard utilizzate (come ANSI o EN) e i sistemi di classificazione del materiale. Pertanto, il sistema semplificato ha aumentato il livello di allineamento per i calcoli del dumping (e del pregiudizio) per migliaia di NCP senza falsare il risultato del calcolo stesso. (50) La TK Corporation ha chiesto alla Commissione di portare a 16 cifre il sistema NCP originale, ma la richiesta è stata respinta poiché il sistema utilizzato era già in grado di classificare il prodotto in esame in modo efficace. Inoltre, occorre sottolineare che risultava chiaro come i margini di dumping (e di pregiudizio) calcolati non cambierebbero in modo significativo se si basassero su 7, 11 o 16 cifre, in quanto i prezzi medi della TK Corporation sui diversi mercati variavano notevolmente. (51) Una seconda questione concernente il calcolo riguardava il metodo relativo al volume da utilizzare per il calcolo del dumping. La TK Corporation affermava che, dato che sulle sue fatture di vendita, sui listini per i (potenziali) clienti e nella contabilità, le quantità sono espresse in «pezzi», vanno utilizzati i pezzi anche come unità di misura per il calcolo. Il questionario richiedeva la quantità in peso, ma per alcune delle sue vendite la TK Corporation ha risposto in pezzi. Per tali vendite, nel momento in cui ha ricevuto la richiesta di ulteriori informazioni la società ha presentato la conversione da pezzi a peso. La Commissione ha deciso che il peso era la metodologia migliore perché: utilizzare i pezzi come unità di misura potrebbe condurre a distorsioni per quanto riguarda il prezzo medio per unità poiché essi non riflettono il peso per pezzo, che è un elemento importante per determinare il costo (e quindi il prezzo) del prodotto in esame; il peso è necessario per calcolare il pregiudizio perché la metodologia utilizzata dai produttori dell'unione è questa, e sarebbe incongruo utilizzare metodologie diverse per il calcolo del dumping e del pregiudizio (sottoquotazione); e per il prodotto in esame, i dati degli uffici doganali dell'unione e le statistiche delle esportazioni coreane sono registrati solamente in base al peso. (52) Inoltre, è opportuno sottolineare che, nel complesso, i margini di dumping calcolati non sembravano cambiare in modo significativo se basati sui pezzi, a causa delle notevoli differenze nei prezzi medi della TK Corporation sui diversi mercati. 41

46 (53) Dopo la divulgazione delle informazioni la TK Corporation ha nuovamente presentato l'osservazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto basare i suoi calcoli del dumping sui pezzi anziché sul peso. Uno dei motivi addotti era che i dati relativi alle vendite e ai costi della TK Corporation sono espressi in pezzi, e che quindi la conversione al peso avrebbe condotto a distorsioni nei calcoli del margine di dumping. (54) Quanto alla comparabilità con l'industria dell'unione, la TK Corporation ha osservato che la Commissione non ha calcolato un margine di pregiudizio, mentre per il margine di dumping non è necessario alcun confronto con i dati relativi ai costi e alle vendite dell'industria dell'unione. La TK Corporation ha inoltre sostenuto che l'unità di misura utilizzata nelle operazioni, anche dall'industria dell'unione, sarebbe il pezzo e non il chilogrammo o la tonnellata. (55) Infine, la TK Corporation non ha ravvisato la pertinenza del registrare in peso i dati degli uffici doganali dell'unione e le statistiche delle esportazioni coreane. (56) Le osservazioni di cui sopra sono state debitamente analizzate. In primo luogo è importante notare che la TK Corporation non ha presentato un calcolo del dumping «alternativo» basato sul pezzo come unità di misura. Infatti, sebbene affermasse che un calcolo «a pezzo» avrebbe dato un risultato più preciso, la società ha omesso di dimostrarlo. La Commissione ribadisce che i margini di dumping calcolati sono significativi e, come illustrato al considerando 52, non sono state riscontrate differenze significative tra i margini di dumping calcolati in base al peso e quelli calcolati in base ai pezzi. In altre parole è fuori di dubbio che, indipendentemente dal metodo utilizzato, verrebbero stabiliti ampi margini di dumping. Inoltre è importante ricordare che la conversione da pezzi a peso nei dati relativi a vendite e costi della TK Corporation è stata effettuata dalla società stessa utilizzando la propria metodologia. In più il catalogo disponibile sul suo sito web fornisce, per ogni tipo di accessorio, il peso approssimativo. (57) Le operazioni effettuate dall'industria dell'unione sono espresse sia in peso che in pezzi, come dimostrato dalle fatture verificate dalla Commissione. A parte la fatturazione, il peso è il metodo utilizzato per determinare la capacità, il volume di produzione e i costi di produzione non solo nell'unione, ma in tutto il mondo e anche in Corea. Le materie prime, l'elemento più importante dei costi di produzione del prodotto in esame, sono acquistate in tonnellate. Anche altri fattori come i costi del consumo di energia, del lavoro e del trasporto sono calcolati in base al peso. L'industria dell'unione determina inoltre gli sconti di fine anno ai clienti in base al volume (in tonnellate) acquistato dal cliente, e non al numero di pezzi. Inoltre, i margini di sottoquotazione dovevano essere (e sono stati: cfr. considerando ) calcolati nel presente riesame in previsione della scadenza e, pertanto, l'argomento secondo cui non si debbano confrontare i dati dell'industria dell'unione e di quella coreana, come suggerisce l'argomentazione esposta al considerando 54, è errata. (58) Le statistiche mondiali raccolte e utilizzate come parte dell'inchiesta, comprese le statistiche delle esportazioni coreane e della dogana dell'unione, sono state espresse soltanto in peso. Esse sono state utilizzate, fra le altre cose, per analizzare le esportazioni coreane del prodotto in esame nell'unione e nei paesi terzi. Per stabilire la quota della TK Corporation ed effettuare un controllo incrociato dei suoi volumi di vendita nell'unione riportati nella sua risposta al questionario è stato necessario convertire in peso i dati della società, in quanto non sarebbe stato possibile convertire in pezzi i dati forniti dalle statistiche delle esportazioni coreane e della dogana dell'unione. (59) Infine, è importante rilevare che anche in inchieste precedenti (come quella che ha portato all'istituzione delle misure iniziali e il primo riesame in previsione della scadenza che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore), nonché nelle più recenti inchieste relative allo stesso prodotto proveniente dalla Russia e dalla Turchia, è stata utilizzata la metodologia basata sul peso. (60) In considerazione di quanto precede, la Commissione conferma che l'argomento secondo cui i calcoli dovrebbero essere effettuati per pezzo dovrebbe essere respinto. d) Dumping durante il PIR (61) I margini di dumping così calcolati per la TK Corporation sono risultati pari al 46 % e al 27 % a seconda della destinazione delle esportazioni Capacità produttiva coreana (62) Per quanto riguarda la capacità produttiva totale e l'eccesso di capacità della Corea, durante l'inchiesta la Commissione non ha ottenuto informazioni da nessuno dei produttori coreani salvo la TK Corporation. La Commissione ha pertanto dovuto avvalersi dell'articolo 18 del regolamento di base per effettuare accertamenti al riguardo, e i dati a sua disposizione sono le informazioni verificate fornite dalla TK Corporation, che riguardano soltanto tale società, e quelle a livello nazionale contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. 42

47 (63) L'eccesso di capacità segnalato dalla TK Corporation è stato debitamente verificato. Estrapolando l'eccesso di capacità segnalato dalla TK Corporation durante il PIR sulla base della sua quota del totale del volume delle esportazioni coreane, la Commissione ha calcolato che l'eccesso di capacità totale della Corea ammonterebbe ad almeno tonnellate, che rappresentano il 25 % circa del consumo totale dell'unione. Per quanto riguarda tale calcolo, tuttavia, è importante notare che i volumi di produzione rispetto alla capacità produttiva variano molto a seconda della società, e anche che la TK Corporation, pur essendo uno dei più grandi produttori del prodotto simile in Corea, è solo uno dei molti, e di certo non occupa una posizione dominante. La Commissione ha pertanto verificato tale risultato incrociandolo con le informazioni contenute nella richiesta. (64) Le informazioni relative all'eccesso di capacità fornite nella richiesta si basavano sulla stima della capacità e della produzione per tutti i produttori coreani identificati dal richiedente. Per quanto riguarda la capacità produttiva, per i tre maggiori produttori sono stati utilizzati i dati disponibili al pubblico. Per gli altri produttori coreani (molto più piccoli), tali dati non erano disponibili al pubblico e il richiedente ha fatto pertanto ricorso ad altri metodi ragionevoli per valutare la loro capacità produttiva. Il richiedente ipotizzava inoltre un certo livello di consumo sul mercato interno coreano tenendo conto delle importazioni in Corea e delle esportazioni dalla Corea al fine di stimare l'eccesso di capacità. Per il calcolo sia della capacità produttiva che dell'eccesso di capacità sono state effettuate detrazioni adeguate per tener conto della produzione di altri tipi di prodotti non rientranti nella definizione del prodotto. La totalità delle informazioni è stata chiaramente ritenuta più completa e conclusiva delle informazioni di cui al considerando 63. Non sono state ricevute osservazioni contrarie a tali cifre. Su tale base, utilizzando i dati disponibili, l'eccesso di capacità in Corea è stimato a tonnellate, il che equivale di per sé al doppio delle dimensioni del mercato dell'unione nel PIR Attrattiva del mercato dell'unione (65) Si ricorda che gli accessori per tubi sono utilizzati principalmente nell'industria petrolifera e del gas, nell'edilizia, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali. Nessuno dei dati disponibili indica una crescita o un declino sostanziale di questi settori in Corea e, di conseguenza, il mercato nazionale coreano per il prodotto in esame rimarrà probabilmente piuttosto stabile per gli anni a venire e non offrirà particolari possibilità di ampliamento sostanziale per tali accessori di produzione coreana. Oltre alla Corea, i principali mercati di esportazione per queste industrie sono l'unione europea, gli USA, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. Nessuna delle informazioni raccolte durante l'inchiesta fa ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata ad aumentare o diminuire in misura significativa. (66) Le esportazioni coreane verso gli USA, i paesi del Medio Oriente e il Sud-Est asiatico sono già su livelli elevati, e quindi questi mercati non possiedono potenzialità di crescita significative per l'industria coreana. Si ricorda inoltre che per le esportazioni coreane verso gli USA è stato stabilito un livello significativo di dumping, pari al 46 %. Il mercato dell'unione, uno dei più grandi del mondo, è pertanto un mercato di crescita attraente in caso di abrogazione delle misure, in quanto non è stato ancora pienamente sfruttato dai produttori esportatori coreani a causa delle misure in vigore. (67) In termini di dimensioni e di condizioni commerciali, il mercato USA e il mercato dell'unione sono simili. Su entrambi i mercati vi è un grande numero di produttori nazionali e le importazioni assorbono una notevole quota di mercato. Dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio di vendita sul mercato dell'unione (tenendo conto di tutte le vendite dei produttori dell'unione nonché di tutte le vendite all'importazione nell'unione) è di EUR/tonnellata. Il prezzo medio del mercato dell'unione è quindi simile al prezzo medio che i produttori esportatori coreani ottengono sul mercato USA (2 700 EUR/tonnellata), con la differenza che negli USA non sono soggetti a misure antidumping. Le attuali vendite marginali della Corea all'unione sono quindi molto probabilmente il risultato delle misure in vigore nei confronti del prodotto in esame. Si ricorda che durante il PIR gli USA sono stati il principale mercato di esportazione per gli esportatori coreani. Ciò dimostra che l'unione rappresenterebbe un mercato attraente per gli esportatori coreani e che, in caso di abrogazione dei dazi, il mercato dell'unione verosimilmente attrarrebbe volumi notevoli come quelli del mercato USA. Durante il PIR gli accessori per tubi di produzione coreana hanno rappresentato il 20 %-25 % di tutte le importazioni di tale prodotto verso il mercato USA e tra il 10 % e il 15 % di quota di mercato del totale del mercato USA per il prodotto (non sono fornite cifre esatte per motivi di riservatezza). In altre parole, è probabile che in caso di abrogazione delle misure i produttori coreani utilizzeranno l'eccesso di capacità disponibile, come indicato al considerando 64, per reinserirsi nel mercato dell'unione. (68) Come spiegato al considerando 39, ad eccezione degli USA non vi è una seconda destinazione per le esportazioni coreane utilizzabile in modo affidabile nell'analisi dell'evoluzione del mercato dell'unione in caso di scadenza delle misure; non si ritiene quindi che il raggruppamento di tutte le esportazioni verso destinazioni diverse dall'unione o dagli USA in questa analisi porti a stabilire prezzi medi affidabili, vista la diversità delle circostanze applicabili a tutti questi mercati singoli (molto più piccoli). In considerazione dei limiti di quest'analisi, come sopra descritto, e della mancanza di potenzialità significative di crescita di questi «altri mercati» nel prossimo futuro, è tuttavia improbabile che questi mercati assorbirebbero ingenti importazioni supplementari dalla Corea. 43

48 Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping (69) Alla luce di quanto sopra vi è il rischio di una reiterazione del dumping qualora le misure dovessero scadere. Dall'inchiesta è emerso che le vendite di accessori per tubi della Corea agli USA e ad altri paesi terzi sono risultate oggetto di esportazione a prezzi di dumping, con margini di dumping rispettivamente del 46 % e del 27 %. (70) L'eccesso di capacità produttiva coreana è inoltre notevole se confrontato ai consumi dell'unione durante il PIR. Se questa capacità viene utilizzata per esportare verso l'unione e competere a livello di prezzi con i produttori dell'unione oppure con i principali esportatori dai paesi terzi, sussiste un forte rischio che tali esportazioni avvengano a prezzi di dumping Malaysia Osservazioni preliminari (71) Poiché i produttori esportatori della Malaysia non hanno collaborato, per l'analisi complessiva la Commissione ha dovuto utilizzare informazioni provenienti da altre fonti. A questo riguardo, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato varie fonti statistiche. Le statistiche relative alle importazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6») hanno fornito le migliori informazioni disponibili per stabilire i quantitativi importati e i prezzi per il mercato dell'ue. Altre fonti come Eurostat non sono state utilizzate perché non era possibile separare il prodotto in esame da altri prodotti che utilizzavano anch'essi il codice a 8 cifre Importazioni oggetto di dumping durante il PIR (72) La banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 ha mostrato che non vi sono state importazioni nel mercato dell'ue dalla Malaysia. Si è pertanto concluso che non si era verificato un persistere del dumping delle esportazioni dalla Malaysia durante il PIR Prove relative al rischio di reiterazione del dumping (73) La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure analizzando i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e l'eccesso di capacità della Malaysia e la capacità di attrazione del mercato dell'unione Importazioni dalla Malaysia verso altre destinazioni (74) A causa della mancanza di importazioni di accessori per tubi dalla Malaysia verso il mercato dell'unione, la Commissione ha fatto ricorso a dati relativi a un altro paese. È stato ritenuto appropriato fare riferimento agli USA, il cui mercato ha dimensioni simili a quello dell'unione, con molti produttori nazionali, ma anche una quota notevole di importazioni, il che lo rende molto competitivo. Inoltre, gli USA sono di gran lunga la principale destinazione delle esportazioni dalla Malaysia, avendo assorbito, durante il PIR, l'87 % delle sue esportazioni. Questo metodo è identico a quello utilizzato nell'inchiesta precedente per la Malaysia e nella valutazione del «rischio di reiterazione del pregiudizio». a) Valore normale (75) In mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori della Malaysia, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base il valore normale è stato calcolato in base ai dati forniti nella domanda di riesame, vale a dire il costo stimato di produzione al quale è stato aggiunto il 6 % per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, espressi come percentuale dei costi franco fabbrica. Si ritiene che la suddetta stima sia prudente. Ciò è confermato dal fatto che per l'unico produttore che ha cooperato al procedimento (TK Corporation, Corea) il dato effettivo è stato ben al di sopra del 6 %. b) Prezzo all'esportazione (76) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base e in assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori della Malaysia, il prezzo all'esportazione è stato calcolato utilizzando i prezzi all'esportazione malesi del prodotto in esame negli USA, ricavati dalle statistiche statunitensi sulle importazioni. c) Confronto (77) Il valore normale medio ponderato è stato confrontato al prezzo all'esportazione medio ponderato degli accessori per tubi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi al livello franco fabbrica. 44

49 (78) Per procedere a un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A questo proposito, la percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti indicata al considerando 75 era al livello franco fabbrica ed escludeva spese di trasporto interno e marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori. d) Margine di dumping durante il PIR (79) Seguendo la metodologia sopra descritta, applicata anche nel primo riesame in previsione della scadenza relativo all'estensione delle misure («le misure in vigore»), il margine di dumping riscontrato è stato del 57,7 % Capacità produttiva della Malaysia (80) In assenza di cooperazione da parte della Malaysia, non è stata presentata alcuna informazione su produzione ed eccesso di capacità. Le informazioni contenute nella richiesta indicano una capacità totale installata in Malaysia di circa tonnellate e un eccesso di capacità di circa tonnellate. Nell'analisi che ha portato a tale volume si è tenuto conto dell'esclusione della fabbricazione (capacità) di altri prodotti, e si è perciò ritenuta tale analisi ragionevole. L'eccesso di capacità di tonnellate della Malaysia rappresenta circa il 40 % del consumo totale dell'unione durante il PIR Attrattiva del mercato dell'unione (81) Per quanto riguarda l'evoluzione dei mercati principali degli utenti dell'industria su scala mondiale, come spiegato al considerando 65 il mercato dell'unione è uno dei più importanti mercati per gli accessori per tubi e non vi sono informazioni che inducano a ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata a diminuire o aumentare in misura significativa. (82) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi di vendita dei produttori dell'unione sul mercato dell'unione sono superiori ai prezzi all'esportazione della Malaysia verso altri mercati d'esportazione, in particolare quello statunitense. Infatti il prezzo medio di mercato nell'unione è pari a EUR/t, mentre le statistiche USA mostrano che il prezzo medio all'importazione per le importazioni dalla Malaysia è pari a EUR/t. Pertanto in caso di abrogazione delle misure il mercato dell'unione risulterebbe interessante per gli esportatori della Malaysia. Si tratta di dati estremamente rilevanti in considerazione dell'eccesso di capacità della Malaysia, ma si ricorda anche che attualmente l'87 % delle esportazioni della Malaysia è diretto agli USA, dove i produttori esportatori della Malaysia vendono a prezzi molto più bassi Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping (83) Alla luce di quanto sopra vi è il rischio di una reiterazione del dumping qualora le misure dovessero scadere. Le vendite di accessori per tubi malesi verso gli USA sono risultate oggetto di esportazione a prezzi di dumping, con margini di dumping del 57,7 %. (84) L'eccesso di capacità della Malaysia è inoltre notevole rispetto ai consumi dell'unione durante il PIR. Considerando il livello dei prezzi nell'unione, probabilmente in caso di abrogazione delle misure tale capacità verrà almeno parzialmente utilizzata per le esportazioni verso l'unione. Si può inoltre prevedere che, in tal caso, una buona parte delle esportazioni verso gli USA sarà riorientata verso il mercato dell'unione a causa dei prezzi praticati sul mercato dell'unione rispetto a quelli degli USA Conclusione sul rischio di reiterazione del dumping (85) In considerazione di quanto precede, ossia i margini di dumping elevati, il notevole eccesso di capacità disponibile nei paesi interessati, insieme alla loro consistente capacità d'esportazione e all'attrattiva del mercato dell'unione in termini di prezzi e dimensioni, si può concludere che le importazioni a prezzi di dumping nell'ue dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia riprenderebbero se le misure fossero lasciate scadere. 4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO 4.1. Definizione dell'industria dell'unione e della produzione dell'unione (86) Rispetto alla situazione descritta nel regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio di cui al considerando 3 l'industria dell'unione non ha subito grandi cambiamenti strutturali. Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori noti dell'unione, che costituiscono l'«industria dell'unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. 45

50 (87) La produzione totale dell'unione durante il PIR si è attestata a circa tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'unione, come i dati verificati delle società incluse nel campione e quelli forniti dal richiedente. (88) Società e gruppi di società inseriti nel campione nel corso dell'inchiesta rappresentano il 49 % della produzione dell'unione e il 45 % delle vendite nell'unione (v. il considerando 15). I dati del campione sono quindi rappresentativi della situazione dell'industria dell'unione Consumo dell'unione (89) Il consumo dell'unione è stato stabilito dalla Commissione sulla base: i) del volume delle vendite dell'industria dell'unione sul mercato dell'unione in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) delle importazioni da paesi terzi in base alla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. (90) Il consumo dell'unione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'unione (tonnellate metriche) PIR Consumo totale dell'unione Indice (2010 = 100) Fonte: dati forniti dal richiedente e dalla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 (91) Nel 2011 il consumo è aumentato del 12 % rispetto al livello del Esso è nuovamente diminuito nel 2012, pur rimanendo al di sopra del livello del 2010 (incremento del 6 %). Tra il 2010 e il PIR il consumo dell'unione è diminuito dell'8 % Importazioni dai paesi interessati Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati Repubblica di Corea (92) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle informazioni della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base ai dati della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 e ai dati forniti dal richiedente. (93) Le importazioni nell'unione dalla Repubblica di Corea hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (tonnellate metriche) e quota di mercato PIR Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (tonnellate) Indice Quota di mercato 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,03 % Indice Fonte: dati forniti dal richiedente e dalla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 46

51 (94) Durante il periodo considerato il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è stato molto basso rispetto ai consumi totali dell'unione. Durante il PIR il volume si è ridotto ulteriormente a 18 tonnellate. I livelli delle importazioni sono così bassi dall'istituzione delle misure iniziali nel 2002, e possono quindi essere considerati il risultato delle misure antidumping in vigore. Malaysia (95) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle informazioni della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base ai dati della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 e ai dati forniti dal richiedente. (96) Le importazioni nell'unione dalla Malaysia hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (tonnellate metriche) e quota di mercato PIR Volume delle importazioni dalla Malaysia (tonnellate) 19,4 0,03 0,27 0,13 Indice Quota di mercato 0,03 % 0 0,0005 % 0,0002 % Indice Fonte: dati forniti dal richiedente e dalla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 (97) Durante il periodo considerato il volume delle importazioni dalla Malaysia è stato molto basso rispetto a quello dei consumi totali dell'unione europea. Il volume maggiore (ma comunque molto basso) è stato importato nel 2010 (19,4 tonnellate), ma a partire dal 2010 il volume delle importazioni è praticamente cessato. Dopo che sono state istituite le misure iniziali nel 2002 i livelli delle importazioni hanno subito oscillazioni, senza però mai raggiungere i livelli precedenti l'istituzione di tali misure. Si può quindi concludere che il livello molto basso delle importazioni dall'istituzione delle misure iniziali nel 2002 è il risultato delle misure antidumping in vigore Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi Repubblica di Corea (98) Durante il PIR le pochissime importazioni verso la UE della società che ha collaborato all'inchiesta (la TK Corporation) sono state notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'unione a livello cif. Tuttavia, come affermato nel considerando 32, sono sorti dubbi sul fatto che questi prodotti siano effettivamente entrati nel territorio doganale dell'unione. (99) Ciononostante, il totale delle importazioni dalla Corea verso l'unione è molto basso cfr. considerando 32 in quanto esse rappresentano solo lo 0,03 % della quota di mercato dell'unione (v. tabella 2). Considerata la quantità molto limitata di importazioni dalla Repubblica di Corea verso l'ue e l'ampia varietà di tipi di prodotti, non è stato possibile usare i prezzi di queste importazioni per determinare la sottoquotazione dei prezzi. (100) La Commissione ha quindi utilizzato i prezzi delle esportazioni dalla Corea verso gli USA e altri paesi come valore sostitutivo per stabilire quale sarebbe stata la sottoquotazione se le società coreane avessero venduto all'ue a tali prezzi. (101) Dal momento che le esportazioni a livello mondiale della TK Corporation rappresentavano circa il 25 %-40 % di tutte le esportazioni di accessori per tubi dalla Repubblica di Corea, tali vendite sono state considerate rappresentative delle esportazioni coreane. Tali prezzi sono stati quindi utilizzati per il confronto. La Commissione ha corretto al rialzo i prezzi all'esportazione per tener conto del dazio nonché della tassa di carico e di movimentazione. (102) Il margine di sottoquotazione così rilevato è risultato del 17 % per le vendite agli USA e del 10 % per le vendite a livello mondiale. 47

52 Malaysia (103) Nessuna società della Malaysia ha collaborato all'inchiesta. In base alle informazioni provenienti dalle statistiche della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, le importazioni verso l'ue sono state trascurabili durante il PIR (v. tabella 3). Considerata la quantità molto limitata di importazioni dalla Malaysia e l'ampia varietà di tipi di prodotti, non è stato possibile usare i prezzi di queste importazioni per determinare la sottoquotazione dei prezzi. (104) La Commissione ha quindi determinato la sottoquotazione dei prezzi applicando lo stesso metodo utilizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire confrontando i prezzi all'esportazione della Malaysia verso gli USA con i prezzi di vendita sul mercato dell'unione. La Commissione ha adeguato i prezzi all'esportazione per tener conto del dazio nonché della tassa di carico e di movimentazione. (105) Il margine di sottoquotazione così rilevato è risultato del 34 % per le vendite agli USA. La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi di vendita dalla Malaysia verso altri paesi e il margine di sottoquotazione per tali vendite è risultato del 28 % Importazioni da paesi terzi (106) La seguente tabella riporta l'andamento delle importazioni nell'unione da altri paesi terzi nel periodo considerato, in termini di volume, di quota di mercato e di prezzo medio di dette importazioni. Tabella 4 Importazioni da paesi terzi Paese PIR Repubblica cinese popolare Volume (tonnellate) Indice Quota di mercato 10 % 9 % 12 % 11 % Prezzo medio Indice Altri paesi terzi Volume (tonnellate) Indice Quota di mercato 21 % 21 % 20 % 20 % Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati Prezzo medio Indice Volume (tonnellate) Indice Quota di mercato 31 % 30,1 % 31,3 % 31 % Prezzo medio Indice Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 48

53 (107) La quota di mercato delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati ha raggiunto il 31 % del consumo totale dell'unione durante il PIR. La quota di mercato maggiore, pari all'11 % del consumo totale dell'unione, è rappresentata dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. Nel PIR altre consistenti importazioni sono state quelle provenienti da Thailandia (4 % del mercato dell'unione), Vietnam (3 % del mercato dell'unione) e Arabia Saudita (dall'assenza totale di importazioni del 2010 a una quota di mercato del 4 % nel PIR). (108) I prezzi ai quali tali importazioni sono entrate nell'unione erano relativamente bassi rispetto alla media dei prezzi dell'industria dell'unione, in particolare per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Anche con dazi antidumping del 58,6 % sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il prezzo medio delle importazioni cinesi è inferiore al prezzo interno dell'unione (v. tabella 4) Situazione economica dell'industria dell'unione Osservazioni generali (109) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'unione nel periodo considerato. (110) Ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame e delle statistiche. I dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell'unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'unione inclusi nel campione. I dati si riferiscono ai produttori dell'unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'unione. (111) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. (112) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali. I dati relativi agli indicatori microeconomici si basano unicamente su dati verificati delle due società o gruppi di società inseriti nel campione. Di conseguenza, questi dati sono forniti solo in forma indicizzata o in fasce numeriche, in modo da garantire che ne sia preservata la riservatezza Indicatori macroeconomici Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (113) Nel periodo considerato la produzione totale dell'unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti PIR Volume di produzione (tonnellate) Indice Capacità produttiva (tonnellate) Indice ,3 100,3 100,3 Utilizzo degli impianti 26,7 % 29,2 % 30,9 % 32 % Indice Fonte: Domanda 49

54 (114) Il volume della produzione è aumentato del 20 % durante il periodo considerato. Dato che il consumo dell'unione è aumentato solo dell'8 % durante lo stesso periodo, la restante parte della produzione è stata esportata. (115) Durante il PIR l'utilizzo degli impianti è apparso basso (32 %). La capacità riportata nella tabella precedente si è basata, in linea con la normale prassi di questa particolare industria e il metodo utilizzato nei precedenti procedimenti, sulla capacità massima teorica sulla base di 3 turni/giorno, 6 giorni/settimana, 48 settimane/anno. Tuttavia, nella realtà dei fatti, l'industria opera solo sulla base di 2 turni/giorno, 5 giorni/settimana, 48 settimane/anno. La capacità dichiarata quindi non necessariamente riflette con precisione la capacità effettiva durante il PIR. (116) Durante il periodo considerato l'utilizzo degli impianti è leggermente aumentato. L'aumento del 20 % dell'utilizzo degli impianti riflette l'aumento del volume di produzione nel periodo considerato Volume delle vendite e quota di mercato (117) Nel periodo considerato il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'unione hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato PIR Volume delle vendite nel mercato dell'unione (tonnellate) Indice Quota di mercato 68,8 % 69,5 % 68,3 % 68,9 % Indice Fonte: domanda (118) Nel 2011 il volume delle vendite sul mercato dell'unione è aumentato del 14 % rispetto al volume delle vendite nel Esso è poi sceso a tonnellate, con un aumento del 9 % durante il periodo considerato. (119) La quota di mercato dell'industria dell'unione è rimasta più o meno stabile durante il periodo considerato Crescita (120) In linea con la moderata crescita del consumo dell'unione durante il periodo considerato (+ 8 %), le vendite dei produttori dell'unione sono aumentate del 9 % Occupazione e produttività (121) L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo considerato: Tabella 7 Occupazione e produttività PIR Numero di dipendenti Indice Produttività (unità/dipendente) Indice Fonte: Domanda 50

55 (122) Nel periodo considerato il numero di dipendenti è gradualmente diminuito del 10 %. Di conseguenza, insieme all'aumento della produzione, la produttività della forza lavoro dei produttori dell'unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per dipendente, è aumentata del 34 % tra il 2010 e il PIR Indicatori microeconomici Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (123) Nel periodo considerato i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'ue hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell'unione PIR Prezzo medio unitario di vendita nell'unione sul mercato totale (EUR/ tonnellata) Indice Costo unitario di produzione (EUR/ tonnellata) Indice Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione (124) Nel periodo considerato i prezzi di vendita nell'unione sono diminuiti del 6 %. Nel 2010 e 2012 i prezzi sono rimasti relativamente stabili, mentre il calo maggiore si è verificato tra il 2011 e il PIR. (125) A causa dell'importante quota dei costi fissi nella produzione, l'aumento della produzione del 20 % durante il PIR ha portato a un calo del costo unitario di produzione. Il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di conseguenza Costo del lavoro (126) Nel periodo considerato il costo medio del lavoro dei produttori dell'unione inseriti nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente PIR Salario medio per dipendente (in EUR) Indice Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione (127) Nel periodo considerato il costo medio del lavoro per dipendente ha registrato un andamento al rialzo. Tra il 2010 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 10 %. 51

56 Scorte (128) Nel periodo considerato il livello delle scorte dei produttori dell'unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte PIR Scorte finali (tonnellate) Indice Scorte finali in percentuale sulla produzione 25 %-30 % 20 %-25 % 21 %-26 % 22 %-27 % Indice Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione (129) Le scorte finali sono prima diminuite del 7 % nel 2011 rispetto al 2010 per poi aumentare dell'11 % durante il PIR rispetto al Rispetto al livello della produzione, tra il 2010 e il PIR le scorte finali sono diminuite del 13 % Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali (130) Nel periodo considerato la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito PIR Redditività delle vendite nell'unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 20 %/ 15 % 15 %/ 10 % 10 %/ 5 % 14 %/ 9 % Indice Flusso di cassa (EUR) (indice) Investimenti (EUR) (indice) Utile sul capitale investito 25 %/ 20 % 45 %/ 40 % 40 %/ 35 % 45 %/ 40 % Indice Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione (131) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. (132) Durante il periodo considerato l'industria dell'unione ha subito perdite notevoli. Nel 2010 l'industria ha registrato una perdita del 20 %/ 15 %. Tra il 2010 e il PIR le perdite sono scese del 33 %, ma il risultato è rimasto ugualmente negativo durante il PIR ( 14 %/ 9 %). Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'unione di autofinanziare le proprie attività. Nel 2010 il flusso di cassa è stato positivo, per poi calare improvvisamente nel 2011 raggiungendo valori negativi e rimanere negativo durante il PIR. 52

57 (133) Gli investimenti hanno registrato una tendenza al rialzo. Rispetto al 2010 sono aumentati del 15 % nel 2011 e del 12 % nel 2012, mantenendosi del 5 % superiori al livello del 2010 durante il PIR. (134) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel 2010 era al 25 %/ 20 % ed è poi sceso a circa 45 %/ 40 %, dove è rimasto durante il PIR Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (135) Poiché le importazioni provenienti dai paesi interessati sono notevolmente diminuite e sono state di entità trascurabile nel corso del periodo considerato (cfr. tabelle 2 e 3), l'entità dei margini di dumping non può essere valutata. Alla luce della valutazione di cui ai considerando , l'industria dell'unione risultava tuttavia versare ancora in una situazione fragile e vulnerabile Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'unione (136) Nel regolamento (CE) n. 1001/2008, il Consiglio ha concluso che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia introdotte nel 2002 hanno comportato una ripresa solo parziale dell'industria dell'unione. L'evoluzione (positiva) durante il periodo considerato nel riesame precedente (gennaio 2002-giugno 2007) degli indicatori di pregiudizio è stata dovuta in larga misura alla crescita della domanda nel 2007 e nel (137) Dopo il 2008 la situazione dell'industria dell'unione si è però notevolmente deteriorata rispetto alla situazione nel 2007 e 2008, essenzialmente a causa del calo della domanda dopo il (138) Alcuni indicatori mostrano un andamento positivo dal 2010 in poi. Tra il 2010 e il PIR, per esempio, la produzione dell'unione è aumentata del 20 %. Questo aumento è stato in parte causato dall'aumento del consumo dell'unione, che è salito dell'8 % durante lo stesso periodo. L'incremento della produzione ha determinato un migliore utilizzo degli impianti, che è aumentato di oltre il 20 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'unione è aumentato del 9 %, corrispondente all'aumento del consumo dell'unione, mentre la quota di mercato delle società dell'unione è rimasta invariata. In conseguenza di una riduzione del 10 % del numero dei dipendenti, anche la produttività è aumentata (del 34 %). (139) Il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto tuttavia basso. Ciò si spiega in parte con il fatto che l'infrastruttura esistente avrebbe dovuto essere impiegata su 3 turni/giorno, 6 giorni/settimana, e la capacità massima è stata calcolata di conseguenza. Tuttavia, durante il periodo considerato l'industria dell'unione ha operato solo su 2 turni/giorno per 5 giorni/settimana. (140) A causa di una percentuale importante dei costi fissi nella produzione, l'industria dell'unione ha subito notevoli perdite nel corso del periodo considerato. Nonostante il miglioramento del 30 % dei risultati finanziari tra il 2010 e il PIR, le perdite durante il PIR sono state comunque notevoli (fra 14 % e 9 %). (141) Queste importanti perdite, insieme al flusso di cassa notevolmente negativo, sono importanti indicatori che mostrano la situazione vulnerabile dell'industria dell'unione. (142) Va osservato che nel regolamento (UE) n. 78/2013 del Consiglio con cui sono state istituite misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Russia e dalla Turchia si constatava come l'industria dell'unione si trovasse in una situazione economica grave e pregiudizievole. Il periodo considerato in quel procedimento era compreso tra il gennaio 2008 e il settembre 2011, e coincide in parte con il periodo considerato nell'ambito della presente inchiesta ( 1 ). (143) Le misure adottate con il regolamento citato sembrano aver inciso positivamente, in quanto vari indicatori di pregiudizio (ad esempio la produzione, l'utilizzo degli impianti, la redditività, la produttività e consumo) mostrano una tendenza positiva. Tuttavia, come ha dimostrato l'attuale inchiesta, l'industria dell'unione non si è pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (144) La Commissione conclude pertanto che l'industria dell'unione si trova ancora in una situazione di vulnerabilità e, per alcuni aspetti, assai lontana dai livelli prevedibili se si fosse pienamente ripresa dal pregiudizio constatato nelle inchieste precedenti. ( 1 ) Per maggiori dettagli si veda il regolamento (UE) n. 699/2012 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio (GU L 203 del , pag. 37). 53

58 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO 5.1. Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure (145) Nel considerando 85 la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. (146) Dall'inchiesta è emerso che la situazione dell'industria dell'unione è vulnerabile. Nonostante un lieve miglioramento nel PIR, durante il periodo considerato l'industria dell'unione non ha mai realizzato profitti. (147) Pertanto, l'eventuale reiterazione delle importazioni in dumping dai paesi interessati aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria dell'unione. Queste importazioni sono suscettibili di acquisire la quota di mercato dell'industria dell'unione sul mercato dell'unione stessa. Ne risulterebbe un ulteriore calo dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'unione, cioè uno degli elementi fondamentali che hanno contribuito ai risultati negativi dell'industria dell'unione durante il periodo considerato. (148) Una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping eserciterebbe una pressione sui prezzi ancora più forte per l'industria dell'unione e contribuirebbe quindi a un ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria. (149) La Commissione conclude pertanto che l'abrogazione delle misure contro la Repubblica di Corea e la Malaysia porterebbe assai probabilmente a una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping da questi paesi con conseguente pressione al ribasso sui prezzi, sul volume delle vendite e sulla quota di mercato dell'industria dell'unione e peggioramento della sua situazione economica. L'abrogazione delle misure nei confronti della Repubblica di Corea e della Malaysia comporterebbe quindi una reiterazione del pregiudizio quale conseguenza del probabile peggioramento della già grave situazione economica in cui versa l'industria dell'unione. 6. INTERESSE DELL'UNIONE (150) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Repubblica di Corea e della Malaysia sia contrario all'interesse generale dell'unione. La determinazione dell'interesse dell'unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'unione, degli importatori, dei grossisti e degli utilizzatori. (151) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. (152) Nell'inchiesta iniziale si era ritenuto che istituire le misure in oggetto non fosse contrario all'interesse dell'unione. Poiché questa inchiesta è un riesame e le misure sono in vigore dal 2002, l'analisi permette di valutare qualsiasi impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate. (153) Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sulla reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non fosse nell'interesse dell'unione mantenere le misure in vigore Interesse dell'industria dell'unione (154) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito l'arrivo nell'unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'unione versa in una situazione fragile, come confermato dall'andamento negativo di alcuni dei principali indicatori di pregiudizio. (155) Qualora le misure non fossero mantenute, il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping dai paesi interessati causerebbe verosimilmente la reiterazione del pregiudizio. Tale afflusso comporterebbe tra l'altro in tutta probabilità la perdita di quote di mercato, il calo del prezzo di vendita, la diminuzione dell'utilizzo degli impianti e in generale un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'unione. (156) La Commissione conclude pertanto che mantenere le misure antidumping nei confronti della Repubblica di Corea e della Malaysia non sia contrario all'interesse dell'industria dell'unione. 54

59 6.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori (157) Nell'inchiesta iniziale era stato accertato che l'istituzione di misure non avrebbe probabilmente prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'unione. Nessuno degli importatori o degli utilizzatori ha collaborato all'attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi atti a provare che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante su tali gruppi, si può ritenere che il mantenimento delle misure non inciderà in maniera significativa sugli importatori e sugli utilizzatori dell'unione Conclusioni relative all'interesse dell'unione (158) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'unione l'adozione di misure provvisorie sulle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia. 7. MISURE ANTIDUMPING (159) Da quanto sopra considerato consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia dovrebbero essere mantenute. (160) Nondimeno, come è stato dimostrato dall'inchiesta, la situazione globale dell'industria dell'unione è in graduale miglioramento, e l'istituzione nel 2013 di misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia del prodotto stesso (v. considerando 5) sembra aver avuto un effetto positivo aggiuntivo sulla situazione dell'industria dell'unione, come indicato al considerando 143. È stato ritenuto quindi che, considerando l'analisi complessiva del pregiudizio e la probabile evoluzione del mercato con le misure in vigore, un periodo inferiore a cinque anni potrebbe essere sufficiente a permettere all'industria dell'unione di completare la sua ripresa economica e finanziaria. (161) Inoltre, non è possibile valutare la situazione dell'industria dell'unione e l'analisi del pregiudizio considerando soltanto le (potenziali) importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia: la situazione dell'industria dell'unione è infatti influenzata da altre importazioni e dalle misure nei confronti di tali importazioni, quali in particolare le summenzionate misure nei confronti della Russia e della Turchia. (162) Pertanto si ritiene che, alla luce delle circostanze specifiche di questo caso, in via eccezionale le misure non dovrebbero essere prorogate per l'intero periodo di cinque anni previsto dal regolamento di base, ma che dovrebbero scadere contemporaneamente alle misure definitive sulle importazioni dalla Turchia e dalla Russia in particolare. Tale allineamento della durata delle misure favorirebbe inoltre un esame complessivo e coerente degli effetti di eventuali pratiche di dumping sull'industria dell'unione, qualora tale esame fosse necessario in futuro. (163) Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di accessori per tubi dalla Russia e dalla Turchia scadranno il 29 gennaio Le misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni di accessori per tubi originari della Corea e della Malaysia andrebbero allineate di conseguenza, e dovrebbero quindi scadere alla stessa data. (164) Il Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry dell'unione europea concorda sul fatto che la data di scadenza proposta consentirebbe un procedimento di riesame congiunto in futuro, qualora tale riesame fosse necessario, e quindi un'analisi approfondita del dumping e del pregiudizio per le importazioni provenienti da vari paesi, affermando tuttavia che dopo il PIR il totale delle importazioni provenienti da tutti i paesi del prodotto in esame è fortemente aumentato, mentre il prezzo medio di tali importazioni è diminuito drasticamente. Questo sviluppo successivo al PIR, afferma il Defence Committee, ha provocato un peggioramento della situazione dell'industria dell'unione, e non vi sono più le condizioni per imporre misure antidumping definitive per un periodo inferiore a cinque anni. (165) La Commissione osserva che l'asserito sviluppo successivo al PIR (cioè l'aumento delle importazioni a prezzi più bassi) è basato su dati Eurostat disponibili al pubblico, che comprendono tipi di prodotto non rientranti nell'attuale inchiesta. Dalle statistiche sulle importazioni post-pir disponibili alla Commissione e che riguardano solo il prodotto in esame risulta tuttavia che nel periodo successivo al PIR le importazioni sono diminuite del %, sebbene il prezzo medio di tali importazioni sia anch'esso diminuito (15-20 %). La Commissione ritiene che lo sviluppo successivo al PIR delle importazioni del prodotto in esame, in mancanza di ulteriori elementi di prova per quanto riguarda la situazione dell'industria dell'unione, non infici le conclusioni della Commissione per quanto riguarda il periodo appropriato per l'istituzione di misure antidumping definitive (cfr. considerando ). L'argomentazione è pertanto respinta. 55

60 (166) Di conseguenza, e considerate le conclusioni raggiunte riguardo al rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia, confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio, dovrebbero essere prorogate fino al 29 gennaio (167) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con maggior diametro esterno uguale o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex , ex ed ex (codici TARIC , , , , , , , , , , , , , e ) e originari della Repubblica di Corea e della Malaysia. 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio (%) Codici TARIC Malaysia Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan 59,2 A324 Pantech Steel Industries Sdn Bhd 49,9 A961 Tutte le altre società 75,0 A999 Repubblica di Corea Tutte le società 44,0 3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso scadrà il 29 gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

61 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1284/2014 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

62 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 60,4 IL 114,8 MA 94,2 TR 111,9 ZZ 95, AL 53,8 JO 206,0 MA 170,1 TR 132,0 ZZ 140, MA 45,2 TR 126,4 ZZ 85, TR 74,4 UY 52,1 ZA 46,4 ZW 27,3 ZZ 50, MA 78, , , , ZZ 78,0 IL 112,8 TR 80,2 ZZ 96, AL 64,4 TR 81,0 ZZ 72, BA 27,0 BR 54,5 CA 134,8 CL 82,2 MK 38,0 NZ 96,9 US 113,5 ZA 172,4 ZZ 89, CN 81,0 TR 158,2 US 163,9 ZZ 134,4 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

63 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1285/2014 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2014 recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, considerando quanto segue: (1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione ( 2 ) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese. (2) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la possibilità che gli operatori possano presentare domande di titoli di esportazione dal 1 o al 10 novembre se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1 di detto articolo, un quantitativo è ancora disponibile. L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 649/2014 della Commissione ( 3 ) specifica che il quantitativo residuo per l'anno contingentale 2014/2015 è pari a tonnellate. (3) Le domande presentate fra il 1 o e il 10 novembre 2014 per il periodo residuo dell'anno contingentale in corso 2014/2015 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza è opportuno, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, procedere all'attribuzione del quantitativo residuo. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detto quantitativo residuo dovrebbe essere subordinato alla comunicazione all'autorità competente del quantitativo supplementare accettato dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo restante dell'anno contingentale in corso 2014/2015 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1 o e il 10 novembre Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 3, I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 649/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009 (GU L 178 del , pag. 9). 59

64 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 15CE

65 REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di effettuare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products PRIIP). Alcuni di questi prodotti offrono soluzioni di investimento pensate per le esigenze degli investitori al dettaglio e sono spesso abbinati a una copertura assicurativa, o possono essere complessi e di difficile comprensione. Le informative agli investitori attualmente previste per tali PRIIP non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza aver compreso i rischi e i costi associati, subendo in alcuni casi perdite impreviste. (2) Migliorare la trasparenza dei PRIIP offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario, in particolare in seguito alla crisi finanziaria. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello di Unione attraverso lo sviluppo del regime delle informazioni chiave per gli investitori, istituito dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). (3) L'esistenza di regole diverse sui PRIIP, che variano in funzione del settore dal quale provengono i PRIIP e le differenze tra le varie normative nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. ( 1 ) GU C 70 del , pag. 2. ( 2 ) GU C 11 del , pag. 59. ( 3 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del , pag. 32). 61

66 Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni relative ai PRIIP ostacolano l'instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra i vari ideatori dei PRIIP, nonché tra coloro che forniscono consulenza su tali prodotti o li vendono, cosa che falsa la concorrenza e crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all'interno dell'unione. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato interno. (4) Per evitare divergenze è necessario stabilire a livello dell'unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei PRIIP, al fine di rafforzare la protezione degli investitori. Per garantire che le regole comuni per i documenti contenenti le informazioni chiave siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. L'applicabilità diretta delle norme di un regolamento dovrebbe garantire che tutti coloro che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento non ha alcun effetto sul controllo della documentazione pubblicitaria. Inoltre, esso non ha alcun effetto neppure sulle misure d'intervento sui prodotti diverse da quelle relative a prodotti di investimento assicurativi. (5) Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui PRIIP, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall'investitore al dettaglio. Tali prodotti dovrebbero essere denominati PRIIP ai fini del presente regolamento e dovrebbero includere, tra gli altri, prodotti d'investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento, prodotti strutturati e depositi strutturati. Gli strumenti finanziari emessi da società veicolo che siano conformi alla definizione di PRIIP dovrebbero rientrare anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per tutti questi prodotti, gli investimenti non sono di tipo diretto, quale l'acquisto o la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra l'investitore al dettaglio e i mercati attraverso un processo di assemblaggio consistente nel confezionare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale assemblaggio può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti. (7) Per garantire che il presente regolamento si applichi esclusivamente a tali PRIIP, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i depositi esposti ai soli tassi di interesse. Nel caso di prodotti assicurativi vita, per «capitale» si intende il capitale investito su richiesta dell'investitore al dettaglio. Inoltre, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento depositi o certificati che rappresentano depositi tradizionali diversi dai depositi strutturati definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE. Le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, non sono PRIIP e dovrebbero quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. Dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti pensionistici individuali e professionali o aziendali, riconosciuti dal diritto nazionale, aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione, in considerazione delle loro peculiarità ed obiettivi, mentre dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli altri prodotti assicurativi ad accumulazione o di risparmio individuali che offrono opportunità di investimento. ( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del , pag. 349). ( 2 ) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del , pag. 3). 62

67 (8) Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri a disciplinare la comunicazione di informazioni chiave su prodotti che esulano dal suo ambito di applicazione. In conformità con il loro mandato in materia di protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), l'autorità di vigilanza europea (Autorità europea per gli investimenti e pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituite da tali regolamenti («AEV»), dovrebbero monitorare i prodotti esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e, se del caso, emanare orientamenti per affrontare problemi eventualmente individuati. Nel riesame che deve essere effettuato quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento bisognerebbe tener conto di siffatti orientamenti riguardo alla possibile estensione dell'ambito di applicazione e alla soppressione di talune esclusioni. (9) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti da altri atti legislativi che impongono la comunicazione di informazioni agli investitori, comprendendo segnatamente, ma non esclusivamente, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), è necessario che tali atti legislativi continuino ad applicarsi in aggiunta al presente regolamento. (10) Per assicurare una vigilanza regolare ed efficace del rispetto degli obblighi contenuti nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti responsabili di tale vigilanza. In numerosi casi le autorità competenti sono già designate per la vigilanza relativa ad altri obblighi degli ideatori o dei venditori di PRIIP o di coloro che forniscono consulenza su tal prodotti per effetto di altre disposizioni di diritto nazionale o dell'unione. (11) Alle autorità nazionali competenti dovrebbero essere fornite, su loro richiesta e anche ex ante, tutte le informazioni necessarie a verificare i contenuti dei documenti contenenti le informazioni chiave, a valutare la loro conformità con il presente regolamento e a garantire la tutela dei clienti e degli investitori nei mercati finanziari. (12) Gli ideatori di PRIIP quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli enti creditizi o le imprese di investimento dovrebbero elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il prodotto. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave. È opportuno che l'ideatore del PRIIP elabori il documento contenente le informazioni chiave prima che il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non dovrebbe esservi l'obbligo di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l'ideatore del PRIIP risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. Gli obblighi di cui al presente regolamento, stabiliti nelle disposizioni in materia di redazione e le norme sulla revisione del documento contenente le informazioni chiave, dovrebbero applicarsi soltanto agli ideatori del PRIIP e fintantoché il PRIIP è negoziato in mercati secondari. Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, il presente regolamento dovrebbe prevedere la pubblicazione da parte dell'ideatore del PRIIP di un documento contenente informazioni chiave sul suo sito internet. (13) Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai PRIIP siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori al dettaglio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 48). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84). ( 4 ) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del , pag. 64). ( 5 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del , pag. 1). 63

68 incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorrerebbe prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre opportuno fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento contenente le informazioni chiave è redatto. Occorrerebbe inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni non commerciali. (14) Nello sviluppare standard tecnici per il contenuto del documento contenente informazioni chiave al fine di riflettere accuratamente le politiche di investimento del prodotto e i suoi obiettivi in conformità del presente regolamento, le AEV dovrebbero garantire che l'ideatore dei PRIIP utilizzi un linguaggio chiaro e comprensibile, accessibile agli investitori al dettaglio, che contenga descrizione delle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento, compresa la descrizione degli strumenti finanziari utilizzati e che eviti la terminologia e il gergo finanziari che non sono immediatamente chiari per gli investitori al dettaglio. (15) Agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIP, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto. (16) Strumenti di calcolo per la valutazione per prodotti di investimento sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali calcolatori dovrebbero coprire i costi e le commissioni applicate dai diversi ideatori di PRIIP unitamente a eventuali altri costi o commissioni applicate dagli intermediari o da altri elementi della catena d'investimento, che non siano già inclusi tra gli ideatori del PRIIP. La Commissione dovrebbe riferire se tali strumenti siano disponibili on line in ogni Stato membro e se essi forniscano calcoli affidabili e accurati dei costi e delle commissioni aggregati per tutti i prodotti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. (17) Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere redatto in un formato standardizzato che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi PRIIP. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente calibrati, in modo tale da ottimizzare la comprensione e l'uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine degli elementi e dei titoli. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi PRIIP e la presentazione di queste informazioni mediante norme tecniche di regolamentazione che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni PRIIP, inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti, quali fondi interni detenuti dalle imprese di assicurazione. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato. (18) Poiché alcuni dei prodotti di investimento nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono semplici e possono risultare di difficile comprensione per gli investitori al dettaglio, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe, se del caso, includere una segnalazione relativa alla comprensibilità per l'investitore al dettaglio. Un prodotto dovrebbe essere considerato come non semplice e difficile da comprendere soprattutto se investe in attività sottostanti in cui di norma non investono gli investitori al dettaglio, se utilizza una serie di meccanismi diversi per calcolare il rendimento finale dell'investimento, creando un maggiore rischio di fraintendimenti da parte dell'investitore al dettaglio, se il rendimento dell'investimento sfrutta le inclinazioni comportamentali degli investitori al dettaglio, ad esempio offrendo un tasso «civetta» seguito da un tasso condizionale variabile ben più elevato, o una formula iterativa. (19) Gli investitori al dettaglio perseguono sempre di più, oltre a rendimenti finanziari sui loro investimenti, fini supplementari, quali obiettivi sociali o ambientali. Tuttavia, le informazioni sui risultati in termini sociali o ambientali che si prefiggono gli ideatori dei PRIIP possono essere difficili da raffrontare o addirittura assenti. Pertanto, gli sviluppi sostenibili ambientali e sociali previsti nell'ambito degli investimenti finanziari, nonché l'applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) potrebbero consentire di integrare più adeguatamente tali aspetti decisivi nel diritto dell'unione ed essere ulteriormente promossi da esso. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l imprenditoria sociale (GU L 115 del , pag. 18). 64

69 Attualmente, tuttavia, non esistono criteri definiti né una procedura formale per verificare in modo oggettivo tali criteri per la sostenibilità ambientale o sociale, come accade già sul mercato dei prodotti alimentari. È pertanto auspicabile che nel riesaminare il presente regolamento la Commissione valuti accuratamente gli sviluppi relativi ai prodotti di investimento in ambito sociale e ambientale e gli esiti del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013. (20) Il documento contenente le informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile e separato da tutte le eventuali comunicazioni commerciali. (21) Per garantire che le informazioni del documento contenente le informazioni chiave siano affidabili, è opportuno che il presente regolamento imponga a tali ideatori dei PRIIP di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal fine è necessario stabilire, con norme tecniche di regolamentazione che devono essere adottate dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave. (22) I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Pertanto, sugli ideatori di PRIIP incombe una significativa responsabilità nei confronti degli investitori al dettaglio nel garantire che tali informazioni non siano fuorvianti, inesatte o non coerenti con le corrispondenti parti dei documenti contrattuali del PRIIP. È dunque importante garantire che gli investitori al dettaglio godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre opportuno assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l'unione godano degli stessi diritti di chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa dell'inottemperanza al presente regolamento. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità civile degli ideatori di PRIIP. Gli investitori al dettaglio dovrebbero poter ritenere l'ideatore del PRIIP responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui il danno sia subito in conseguenza dell'affidamento su un documento contenente informazioni chiave che non è conforme ai documenti precontrattuali o contrattuali, nell'ambito di controllo dell'ideatore del PRIIP, o è fuorviante o inaccurato. (23) Le questioni relative alla responsabilità civile dell'ideatore del PRIIP che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio dovrebbe essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale. (24) Il presente regolamento non introduce un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore per la vendita o la commercializzazione dei PRIIP a livello transfrontaliero. Il presente regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell'ambito di un regime di passaporto in vigore. Le autorità competenti designate dagli Stati membri ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere coerenti con quelle aventi competenza per la commercializzazione di PRIIP nell'ambito di un eventuale regime di passaporto in vigore. L'autorità competente dello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza sulla commercializzazione di tale PRIIP. L'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, dovrebbe disporre in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIIP nell'ambito del relativo territorio nei casi di non ottemperanza del presente regolamento. (25) Si dovrebbero integrare i poteri conferiti all'eiopa e alle pertinenti autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di prodotti di investimento assicurativi che sollevi gravi timori in merito alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a opportuni poteri di coordinamento e d'intervento per l'eiopa. Tali poteri dovrebbero anche riflettere i poteri conferiti all'esma e all'abe nell'ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), al fine di garantire che tali meccanismi di intervento possano essere applicati a tutti i prodotti di investimento, a prescindere dalla loro forma giuridica. È opportuno che tali poteri siano esercitati dalle autorità competenti e, in casi eccezionali, dall'eiopa solo se sono soddisfatte condizioni specifiche. Se ricorrono tali condizioni, l'autorità competente o, in casi eccezionali, l'eiopa dovrebbe essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato, ( 1 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del , pag. 84). 65

70 distribuito o venduto agli investitori. Tali poteri non implicano alcun obbligo in capo a un'autorità competente o all'eiopa di introdurre o applicare un processo di approvazione o di concessione di licenze per un prodotto, né sollevano l'ideatore di un prodotto di investimento assicurativo dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi pertinenti del presente regolamento. Inoltre, tali poteri dovrebbero essere utilizzati esclusivamente nel pubblico interesse e non dovrebbero comportare responsabilità civile per le autorità competenti. (26) Al fine di consentire all'investitore al dettaglio di prendere una decisione d'investimento informata, è opportuno che le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. Tale requisito dovrebbe applicarsi indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. Tuttavia, laddove l'operazione abbia luogo tramite un mezzo di comunicazione a distanza, il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito subito dopo la conclusione dell'operazione a condizione che non sia possibile fornirlo preventivamente e che l'investitore al dettaglio dia il suo consenso. Le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o ne effettuano la vendita comprendono i distributori e gli ideatori di PRIIP, qualora gli ideatori di PRIIP decidano di fornire consulenza sui PRIIP o di vendere tali prodotti direttamente agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento fa salva la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). (27) È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l'uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell'operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all'investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere sempre fornito gratuitamente. (28) Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei PRIIP e nei mercati finanziari nel loro complesso, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori dei PRIIP diano una risposta concreta ai reclami degli investitori al dettaglio. (29) Dato che i documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP dovrebbero essere elaborati da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un'agevole cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, in modo che esse adottino un approccio comune per l'applicazione del presente regolamento. (30) In linea con la comunicazione della Commissione dell 8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui PRIIP commercializzati in violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate condizioni. (31) Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni amministrative e penali per la medesima violazione, ma dovrebbero essere in grado di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il ( 1 ) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del , pag. 1). ( 2 ) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del , pag. 16). 66

71 mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni. (32) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea per specificare i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a obiettivi ambientali o sociali particolari, e le condizioni di intervento dell'eiopa e delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (33) La Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dalle AEV, tramite il comitato congiunto, per quanto riguarda la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave, il formato standardizzato del documento contenente le informazioni chiave, la metodologia alla base del presentazione di rischio e rendimento e il calcolo dei costi, nonché le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni specificate nel documento contenente le informazioni chiave e le condizioni per adempiere all'obbligo di consegnare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori al dettaglio, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe completare il lavoro tecnico delle AEV conducendo test per i consumatori sulla presentazione del documento contenente le informazioni chiave come proposto dalle AEV. (34) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. (35) Ai sensi del presente regolamento gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituiscono prodotti d'investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE renderebbe opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sarebbero soggetti al presente regolamento. Dopo la scadenza di tale periodo transitorio, in assenza di una sua proroga, gli OICVM dovrebbero divenire soggetti al presente regolamento. Tale periodo transitorio dovrebbe applicarsi anche alle società di gestione, alle imprese d'investimento e alle persone che vendono o forniscono consulenza su quote di fondi diversi dagli OICVM quando uno Stato membro applica a tali fondi le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE. (36) Il riesame del presente regolamento dovrebbe essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PRIIP, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell'unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame dovrebbe anche valutare la fattibilità, i costi e i possibili vantaggi dell'introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Il riesame dovrebbe inoltre valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei PRIIP da parte degli investitori al dettaglio medi e la comparabilità dei PRIIP. Esso dovrebbe inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile a fondi OICVM o a taluni fondi diversi dagli OICVM, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento di tali fondi. Esso dovrebbe altresì valutare se debba essere mantenuto l'esenzione di prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di ( 1 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). 67

72 protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Nel contesto del riesame la Commissione dovrebbe anche condurre un'indagine di mercato per determinare la disponibilità sul mercato di strumenti di calcolo online per la valutazione che consentano all'investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. Sulla base di tutti i suddetti riesami, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative. (37) Visto il lavoro in corso in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto sui prodotti pensionistici individuali svolto dall'eiopa e tenendo conto delle specificità di tali prodotti, la Commissione, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe valutare se mantenere l'esclusione per i prodotti pensionistici che, ai sensi della legislazione nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe considerare se il presente regolamento costituisce il meccanismo legislativo più adeguato per assicurare l'informazione nel settore dei prodotti pensionistici o se sarebbero più appropriati altri meccanismi. (38) Per dare agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non dovrebbero applicarsi prima di due anni dalla sua entrata in vigore. (39) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. (40) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio e accrescere la loro fiducia nei PRIIP anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (41) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha fornito il suo parere ( 1 ), HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. Articolo 2 1. Il presente regolamento si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti. 2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti: a) i prodotti assicurativi non vita quali elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità; ( 1 ) GU C 100 del , pag

73 c) i depositi diversi dai depositi strutturati quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE; d) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a g), i) e j), della direttiva 2003/71/CE; e) i prodotti pensionistici che, ai sensi della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; f) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o della direttiva 2009/138/CE; g) i prodotti pensionistici individuali per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore. Articolo 3 1. Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2003/71/CE. 2. Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2009/138/CE. Ai fini del presente regolamento si intende per: Articolo 4 1) «prodotto d investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio; 2) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato; 3) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) o in entrambe: a) un PRIIP; b) un prodotto di investimento assicurativo; 4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: a) un soggetto che confeziona un PRIIP; b) un soggetto che apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP; 5) «persona che vende un PRIIP»: una persona che offre o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio; ( 1 ) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del , pag. 10). ( 2 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell' , pag. 1). 69

74 6) «investitore al dettaglio»: a) un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE; b) un cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE, qualora tale cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE; 7) «supporto durevole»: strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; 8) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da uno Stati membro a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti; CAPO II DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SEZIONE I Redazione del documento contenente le informazioni chiave Articolo 5 1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet. 2. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro. SEZIONE II Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave Articolo 6 1. Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP. 2. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Il documento non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel documento contenente le informazioni chiave. 3. In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni per gli investimenti, quali tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ogni opzione di investimento sottostante, che non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente informazioni chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti. 4. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, agevola la comparabilità, e presenta le seguenti caratteristiche: a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile; b) si concentra sulle principali informazioni di cui hanno bisogno gli investitori al dettaglio; c) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, sintetico e comprensibile. 70

75 5. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero. 6. Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo dell'ideatore di PRIIP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo. Articolo 7 1. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, oppure in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue. La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale contenente le informazioni chiave. 2. Qualora un PRIIP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali. Articolo 8 1. Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave» è posto in evidenza all'inizio della prima pagina del documento. Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito ai paragrafi 2 e Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave è posta la seguente nota esplicativa: «Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.». 3. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni: a) all'inizio del documento, il nome del PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore di PRIIP e la data del documento; b) Ove applicabile, una segnalazione di comprensibilità redatta come segue: «State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.»; c) in una sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», la natura e le caratteristiche principali del PRIIP, compresi: i) il tipo di PRIIP; ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, e, ove applicabile, gli obiettivi ambientali o sociali specifici a cui mira il prodotto, nonché le modalità di determinazione del rendimento; iii) una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento; iv) nei casi in cui il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverebbero; v) la durata del PRIIP, se conosciuta; 71

76 d) in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi: i) un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PRIIP e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio; ii) la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti: se l'investitore al dettaglio può perdere tutto il capitale investito; o se l'investitore al dettaglio si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali ulteriori rispetto al capitale investito nel PRIIP; e ove applicabile, se il PRIIP include una protezione del capitale contro il rischio di mercato, nonché i dettagli sull'ampiezza di tale copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione; iii) scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli; iv) ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio e limiti massimi delle prestazioni incorporate; v) una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al dettaglio può incidere sui versamenti effettivi; e) in una sezione intitolata: «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano; f) in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PRIIP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore al dettaglio, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento; Il documento contenente informazioni chiave include una indicazione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PRIIP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire all'investitore al dettaglio di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento. g) in una sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?» i) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PRIIP; ii) l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e, ove applicabile, del periodo minimo di detenzione richiesto; iii) la capacità di operare disinvestimenti prima della scadenza e le relative condizioni, comprese tutte le commissioni e le sanzioni applicabili, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del PRIIP e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito; iv) indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di protezione del capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati; 72

77 h) in una sezione intitolata «Come presentare reclami?», informazioni su come e a chi un investitore al dettaglio può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta dell'ideatore di PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende; i) in una sezione intitolata «altre informazioni rilevanti», eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire all'investitore al dettaglio in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale. 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 30, che specifichino i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a specifici obiettivi ambientali o sociali. 5. Al fine di garantire la coerente applicazione del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3; b) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti (i) e (iii); e c) la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f). Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP in modo da consentire all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento. Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 9 Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PRIIP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne sminuiscano la rilevanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito internet dell'ideatore del PRIIP. Articolo L'ideatore del PRIIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente. 2. Al fine di garantire l'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le condizioni del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave; b) le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto; c) le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa; d) le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo a un PRIIP da essi acquistato, nonché i mezzi tramite cui gli investitori al dettaglio devono essere informati. 73

78 Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo L ideatore del PRIIP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all'articolo Un investitore al dettaglio che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PRIIP per cui tale documento è stato prodotto, può esigere dall'ideatore del PRIIP il risarcimento dei danni derivanti da tale perdita in conformità della normativa nazionale. 3. Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», a cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato. 4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale. 5. Gli obblighi di cui al presente articolo non possono essere limitati o derogati da clausole contrattuali. Articolo 12 Laddove il documento contenente le informazioni chiave riguardi una polizza assicurativa, all'impresa di assicurazione incombono obblighi derivanti dal presente regolamento solo nei confronti del titolare della polizza e non del suo beneficiario. SEZIONE III Consegna del documento contenente le informazioni chiave Articolo Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP. 2. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il documento contenente informazioni chiave a una persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell'investitore al dettaglio riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto. 3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE, una persona che vende un PRIIP può fornire il documento contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio dopo la conclusione di un operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'investitore al dettaglio decide, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la persona che vende un PRIIP e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza; b) la consegna del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 del presente articolo non è possibile; c) la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende ha informato l'investitore al dettaglio che la consegna del documento contenente le informazioni chiave non è possibile e ha indicato chiaramente che quest'ultimo può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il documento contenente le informazioni chiave prima di concludere l'operazione; d) l'investitore al dettaglio accetta di ricevere il documento contenente le informazioni chiave senza indebiti ritardi dopo la conclusione dell'operazione, anziché rimandare l'operazione per ricevere il documento preventivamente. 74

79 4. Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso PRIIP vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore al dettaglio alla persona che vende il PRIIP anteriormente alla prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione e alla prima operazione dopo che il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'articolo Al fine di assicurare un'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave come stabilito dal paragrafo 1. Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente. 2. La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme: a) su supporto cartaceo, che dovrebbe essere l'opzione predefinita qualora il PRIIP venga offerto nell'ambito di un contatto diretto, salvo richiesta diversa da parte dell'investitore al dettaglio; b) su un supporto durevole non cartaceo, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o c) tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo Qualora il documento contenente le informazioni chiave sia fornito su un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia cartacea. Gli investitori al dettaglio sono informati del loro diritto a richiedere gratuitamente una copia cartacea. 4. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole non cartaceo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l'investitore al dettaglio; e b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta e su un altro supporto durevole, e ha scelto quest'ultimo in modo comprovabile. 5. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet che non rientra nella definizione di supporto durevole se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la consegna del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l'investitore al dettaglio; b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta o tramite un sito internet, e ha scelto quest'ultimo in modo comprovabile; c) all'investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente, o per iscritto, l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave; d) il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile sul sito internet, e possa essere scaricato e memorizzato su un supporto durevole, per tutto il periodo di tempo in cui l'investitore al dettaglio può avere la necessità di accedervi. Ove il documento contenente le informazioni chiave sia stato riveduto a norma dell articolo 10, su richiesta dell investitore al dettaglio sono fornite anche le versioni precedenti. 75

80 6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet viene considerata come adatta per il contesto in cui si svolge il rapporto d affari tra la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende e l investitore al dettaglio, se vi è la prova che l investitore al dettaglio ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell investitore al dettaglio di un indirizzo ai fini dello svolgimento di tale rapporto d affari viene considerata come un elemento di prova. CAPO III MONITORAGGIO DEL MERCATO E POTERI DI INTERVENTO SUI PRODOTTI Articolo Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 l'eiopa esercita il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nell'unione. 2. Le autorità competenti esercitano il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso. Articolo Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l'eiopa può vietare o limitare temporaneamente nell'unione: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o b) un tipo di attività o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'eiopa. 2. L'EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'unione; b) i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell'unione all'attività o al prodotto di investimento assicurativo in questione non affrontano la minaccia; c) un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l'eiopa può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori. 3. Nell'adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'eiopa assicura che tale misura: a) non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; o b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare. Se un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell'articolo 17, l'eiopa può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere di cui all'articolo Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'eiopa comunica alle autorità competenti la misura proposta. 5. L'EIOPA pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo a eventuali decisioni di adottare misure ai sensi del presente articolo. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore delle misure. 6. L'EIOPA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo spirare del suddetto termine di tre mesi. 76

81 7. Una misura adottata dall'eiopa a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente. 8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per specificare i criteri e i fattori di cui l'eiopa deve tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'unione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a). Tali criteri e fattori comprendono: a) il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita; b) l'entità o il valore nozionale del prodotto di investimento assicurativo; c) il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività o della prassi; d) l'effetto leva di un prodotto o di una prassi. Articolo Un'autorità competente può vietare o limitare, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o b) un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2. Un'autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che: a) un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori o costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro; b) i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell'unione applicabili all'attività o alla prassi o al prodotto d'investimento assicurativo non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una vigilanza rafforzata o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace; c) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare l'attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo, ovvero trarre beneficio dallo stesso; d) l'autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o le attività fornite a partire da un altro Stato membro. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l'autorità competente può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente. 3. L'autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all'eiopa, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari riguardanti: a) l'attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo cui si riferisce la misura proposta; b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui si prevede che entreranno in vigore; c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l'autorità competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. 77

82 4. In casi eccezionali, ove ritenga necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dalle attività, dalle prassi o dai prodotti di investimento assicurativi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può intervenire in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all'eiopa, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che una notifica effettuata un mese prima non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. L'autorità competente non interviene in via provvisoria per un periodo superiore a tre mesi. 5. L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo a qualsiasi decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso. 6. L'autorità competente revoca il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per specificare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti devono tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a). Tali criteri e fattori comprendono: a) il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita; b) il grado di innovazione di un'attività, di una prassi o di un prodotto di investimento assicurativo; c) l'effetto leva di un prodotto o di una prassi; d) in relazione all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, l'entità o il valore nozionale di un prodotto di investimento assicurativo. Articolo L'EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 17. In particolare, l'eiopa assicura che le misure adottate da un'autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio coerente. 2. Dopo aver ricevuto la comunicazione, a norma dell'articolo 17, che una misura deve essere imposta a norma del suddetto articolo, l'eiopa adotta un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l'eiopa ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito internet dell'eiopa. 3. Se un'autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall'eiopa a norma del paragrafo 2 o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni. CAPO IV RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE E SUPERVISIONE Articolo 19 Gli ideatori di PRIIP e le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che: a) gli investitori al dettaglio dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP; b) gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta nel merito in maniera tempestiva e corretta; e c) anche nel caso di controversie transfrontaliere, gli investitori al dettaglio possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un paese terzo. 78

83 Articolo Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento e dell'esercizio dei loro poteri. 2. Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento. Articolo Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato in tale Stato membro a norma del presente regolamento. 2. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. CAPO V SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE Articolo Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. 2. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 24, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative nei casi transfrontalieri. Articolo 23 Le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. Articolo Il presente articolo si applica alle violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 6 e 7, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 14 e Le autorità competenti devono avere il potere di irrogare, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative: a) un ordine che vieti la commercializzazione di un PRIIP; b) un ordine che sospenda la commercializzazione di un PRIIP; c) un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione; d) un ordine che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 e imponga la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave; 79

84 e) sanzioni pecuniarie amministrative di almeno: (i) persona giuridica: fino a EUR oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014, o fino al 3 % del fatturato totale annuo di tale persona giuridica in base agli ultimi bilanci d'esercizio disponibili approvati dall'organo di amministrazione; o fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; ii) persona fisica: fino a EUR, oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014; o fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettera e), punto i), è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), il fatturato totale da considerare è il fatturato totale annuo, o il tipo di reddito corrispondente in conformità del pertinente diritto dell'unione in materia di contabilità, risultante nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale. 3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento. 4. Se le autorità competenti hanno irrogato una o più sanzioni amministrative o altre misure a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse hanno il potere di emanare o di imporre agli ideatori di PRIIP o alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti di emanare una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni o le misure amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento. Articolo 25 Le autorità competenti applicano le sanzioni e le misure amministrative di cui all'articolo 24, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione; c) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio; d) il comportamento collaborativo della persona responsabile della violazione; e) le precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione; f) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi. Articolo 26 Le decisioni di irrogare le sanzioni e le misure adottate a norma del presente regolamento sono impugnabili. Articolo Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni e le misure amministrative, essa comunica contestualmente tali sanzioni e misure amministrative all'aev competente. 2. L'autorità competente trasmette annualmente all'aev competente informazioni aggregate concernenti tutte le sanzioni e le misure amministrative irrogate a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo Le AEV pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nelle loro relazioni annuali. ( 1 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del , pag. 19). 80

85 Articolo Le autorità competenti mettono in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di attuali o potenziali violazioni del presente regolamento. 2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di attuali o potenziali violazioni e per le relative verifiche; b) la protezione adeguata dei dipendenti che riferiscono di violazioni commesse all'interno del loro ente almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; c) la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario. 3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti introducano meccanismi supplementari ai sensi del diritto nazionale. 4. Gli Stati membri possono prescrivere agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo. Articolo Le decisioni, avverso le quali non è stata esperita impugnazione, relative all'irrogazione di sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, sono pubblicate dalle autorità competenti sui propri siti internet senza indebito ritardo, dopo che le persone sanzionate sono state informate di tali decisioni. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) tipo e natura della violazione; b) identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti: a) rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione, o c) non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare: i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore. 2. Le autorità competenti comunicano alle AEV tutte le sanzioni amministrative o le misure imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, terzo comma, lettera c), compresi eventuali impugnazioni avverso le stesse e il relativo esito. Qualora si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere. 3. Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito dell'impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di imporre una sanzione o una misura che sia stata oggetto di pubblicazione. 81

86 4. Le autorità competenti assicurano che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per cinque anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all articolo 8, paragrafo 4, all articolo 16, paragrafo 8, e all articolo 17, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 30 dicembre La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all articolo 8, paragrafo 4, all articolo 16, paragrafo 8, e all articolo 17, paragrafo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell articolo 8, paragrafo 4, dell articolo 16, paragrafo 8, o dell articolo 17, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 31 Quando la Commissione adotta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 13, paragrafo 5, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dalle AEV, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è, in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e al fine di tenere in considerazione la complessità e l'entità delle questioni trattate, di due mesi dalla data della notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine può essere prorogato di un mese. Articolo Le società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e le società d'investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al 31 dicembre Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Articolo Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione procede ad un riesame del presente regolamento. Il riesame contiene un'indagine generale, basata sulle informazioni ricevute dalle AEV, dell'operazione di segnalazione relativa alla comprensibilità, tenendo conto degli orientamenti elaborati a tale proposito dalle autorità competenti. Contiene altresì un'indagine relativa all applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d investimento al dettaglio e della fattibilità, dei costi e dei possibili vantaggi dell'introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Nell'ambito di tale riesame la Commissione effettua test sui consumatori e un esame delle opzioni non legislative nonché dei risultati del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013 in relazione all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), e) e g). 82

87 Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 32 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame include anche una riflessione sulla possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari e valuta se debba essere mantenuto l'esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Il riesame valuta altresì l'opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento. 2. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta, sulla base del lavoro in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto svolto dall'eiopa, se proporre un nuovo atto legislativo che garantisca un'adeguata divulgazione dei requisiti per le informazioni di prodotto per tali prodotti o se includere prodotti pensionistici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), nell ambito di applicazione del presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione garantisce che tali misure non riducano gli standard di divulgazione negli Stati membri che dispongono di regimi di divulgazione preesistenti per tali prodotti pensionistici. 3. Previa consultazione del comitato congiunto, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante i paragrafi 1 e 2, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 4. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione conduce un'indagine di mercato per determinare la disponibilità di calcolatori online che consentano all'investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. La Commissione comunica in una relazione se tali strumenti forniscono calcoli affidabili e accurati per tutti i prodotti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora tale indagine concluda che tali strumenti non esistono o che gli strumenti esistenti non consentono agli investitori al dettaglio di calcolare gli importi aggregati di costi e competenze dei PRIIP, la Commissione valuta la possibilità che le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborino progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabilite le specifiche applicabili a tali strumenti a livello di Unione. Articolo 34 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica dal 31 dicembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente S. GOZI 15CE

88 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1287/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 1 ), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ( 2 ) prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato. (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. (3) Secondo le informazioni fornite da Israele, la norma di produzione applicabile è stata modificata e il riconoscimento di uno degli organismi di controllo precedentemente riconosciuti è stato ritirato. (4) Secondo le informazioni fornite dalla Tunisia, il riconoscimento di un organismo di controllo, che ha cessato le proprie attività a seguito di una fusione, è stato ritirato, mentre l'altro organismo partecipante alla fusione è stato inserito nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia. Il riconoscimento di altri due organismi di controllo è stato ritirato. (5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. (6) La Commissione ha ricevuto ed esaminato le domande presentate dagli organismi di controllo ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, nonché le domande di modifica delle specifiche degli organismi di controllo inclusi nell'elenco. ( 1 ) GU L 189 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del , pag. 25). 84

89 (7) È opportuno inserire nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 gli organismi di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti. È opportuno modificare le specifiche degli organismi di controllo elencati in tale allegato per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie sono soddisfatte. (8) La Commissione ha ricevuto informazioni in forma di relazioni annuali succinte, presentate entro il 31 marzo 2013 o il 28 febbraio 2014 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008, e nell'ambito di comunicazioni con gli organismi di controllo. (9) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento, alla luce delle informazioni ricevute o a seguito del mancato ricevimento delle informazioni richieste, modificare le specifiche o sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento. Su tale base è opportuno modificare le specifiche degli organismi di controllo per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non erano più soddisfatte. (10) Il 17 giugno 2014 IMOswiss AG, elencato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ha informato la Commissione di avere cessato le proprie attività in Cina. Inoltre, le informazioni complementari sulla relazione annuale del 2012 fornite da IMOswiss AG il 7 marzo 2014 contenevano la dichiarazione dell'organismo di valutazione Swiss Accreditation Service secondo cui il Brasile e il Suriname non erano compresi nella sua valutazione di IMOswiss AG. IMOswiss AG è stato invitato dalla Commissione a fornire un'altra relazione di valutazione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. Questi paesi dovrebbero pertanto essere eliminati dalle specifiche di IMOswiss AG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. (11) L'Organic Food Development Center rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la Cina. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla relazione annuale di Organic Food Development Center per quanto riguarda le attività di controllo svolte nel Inoltre, a seguito di residui multipli di pesticidi rilevati in campioni di prodotti biologici importati nell'unione dalla Cina, la Commissione ha chiesto a Organic Food Development Center di intervenire e di applicare misure di controllo rafforzate nei confronti della Cina. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta a tali richieste entro i termini stabiliti. È pertanto opportuno sopprimere Organic Food Development Center dall'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. (12) Le informazioni ricevute da IBD Certifications Ltd e Organska Kontrola, elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, indicano che gli indirizzi di questi organismi sono cambiati. (13) IMO Control Private Limited ha comunicato alla Commissione cambiamenti per quanto riguarda l'indirizzo Internet. (14) L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) e CCPB Srl hanno comunicato alla Commissione di avere fuso le loro attività dal 1 o luglio 2014; l'imc ha cessato le proprie attività, mentre CCPB srl resterà attivo. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. dovrebbe quindi essere soppresso dall'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. (15) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può, in determinati casi, sopprimere dall'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 un organismo di controllo o un riferimento a una specifica categoria di prodotti o a uno specifico paese terzo correlati a detto organismo di controllo. Su tale base è opportuno sopprimere da detto elenco gli organismi di controllo per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non sono soddisfatte. (16) Bio Latina Certificadora rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Bio Latina Certificadora era stato invitato dalla Commissione a fornire i risultati delle sue indagini su sei casi di irregolarità notificati dalla Commissione, ma non ha risposto entro il termine fissato, né dopo un sollecito. I paesi e le categorie di prodotti interessati dovrebbero pertanto essere ritirati dal campo di applicazione del suo riconoscimento, indicato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Bio Latina Certificadora ha inoltre comunicato alla Commissione cambiamenti al proprio indirizzo che andrebbero riportati nel punto corrispondente di tale allegato. (17) Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications e Organic agriculture certification Thailand rientrano nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per «Birmania/Myanmar». In conformità alla denominazione raccomandata per l'utilizzo negli atti dell'unione, «Birmania/Myanmar» dovrebbe essere sostituito da «Myanmar/Birmania». 85

90 (18) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione ( 1 ), elenca Bioagricert S.r.l. quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti A. Poiché l'india è indicata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per le categorie di prodotti A e F, Bioagricert S.r.l non avrebbe potuto essere riconosciuto per l'india per tali categorie di prodotti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. Il riconoscimento per la categoria di prodotti A dovrebbe pertanto essere soppresso. Bioagricert S.r.l. è stato invitato dalla Commissione a non certificare prodotti che rientrano nella categoria di prodotti A sulla base dell'erroneo riferimento a tale categoria di prodotti. (19) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione ( 2 ), contiene un errore nel numero di codice dello Zambia per l'organismo di controllo Control Union Certifications. Tale errore dovrebbe essere rettificato. (20) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. (21) Al fine di assicurare una tempestiva proroga del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento ai fini della conformità a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, per consentire agli operatori di adeguarsi alle modifiche apportate agli elenchi di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, le disposizioni che modificano tali allegati dovrebbero essere applicabili soltanto dopo un periodo di tempo ragionevole. (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato: 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 ottobre 2015»; 2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 3) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Tuttavia, i punti 2) e 3) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 24 dicembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 106 del , pag. 15). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 228 del , pag. 9). 86

91 ALLEGATO I L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato: 1) il testo relativo a Israele è così modificato: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Norme di produzione: Legge per la regolamentazione dei prodotti biologici, , e regolamenti pertinenti»; b) al punto 5, la riga corrispondente a IL-ORG-005 è soppressa, 2) nel testo relativo alla Tunisia, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Organismi di controllo: Numero di codice Nome Sito Internet TN-BIO-001 Ecocert SA en Tunisie TN-BIO-003 BCS TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) TN-BIO-007 Suolo e Salute TN-BIO-008 CCPB Srl 87

92 ALLEGATO II L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato e rettificato: (1) Nel testo relativo a «Australian Certified Organic», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Australia AU-BIO-107 x x x Cina CN-BIO-107 x x Isole Cook CK-BIO-107 x Figi FJ-BIO-107 x x Isole Falkland FK-BIO-107 x Hong Kong HK-BIO-107 x x Indonesia ID-BIO-107 x x Corea del Sud KR-BIO-107 x Madagascar MG-BIO-107 x x Myanmar/Birmania MM-BIO-107 x x Malaysia MY-BIO-107 x x Papua Nuova Guinea PG-BIO-107 x x Singapore SG-BIO-107 x x Taiwan TW-BIO-107 x x Thailandia TH-BIO-107 x x Tonga TO-BIO-107 x x Vanuatu VU-BIO-107 x x» (2) Nel testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Albania AL-BIO-141 x x Algeria DZ-BIO-141 x x Angola AO-BIO-141 x x Armenia AM-BIO-141 x x 88

93 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Azerbaigian AZ-BIO-141 x x Bielorussia BY-BIO-141 x x x Bolivia BO-BIO-141 x x Botswana BW-BIO-141 x x Brasile BR-BIO-141 x x x x Cambogia KH-BIO-141 x x Ciad TD-BIO-141 x x Cile CL-BIO-141 x x x x x Cina CN-BIO-141 x x x x x x Colombia CO-BIO-141 x x x Costa Rica CR-BIO-141 x Costa d'avorio CI-BIO-141 x x x Cuba CU-BIO-141 x x x Repubblica dominicana DO-BIO-141 x x Ecuador EC-BIO-141 x x x x x Egitto EG-BIO-141 x x El Salvador SV-BIO-141 x x x x Etiopia ET-BIO-141 x x x x Georgia GE-BIO-141 x x x Ghana GH-BIO-141 x x Guatemala GT-BIO-141 x x x Guinea-Bissau GW-BIO-141 x x x Haiti HT-BIO-141 x x Honduras HN-BIO-141 x x x Hong Kong HK-BIO-141 x x India IN-BIO-141 x Indonesia ID-BIO-141 x x Iran IR-BIO-141 x x x 89

94 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Giappone JP-BIO-141 x x Kenya KE-BIO-141 x Kosovo (*) XK-BIO-141 x x x Kirghizistan KG-BIO-141 x x x Laos LA-BIO-141 x x Lesotho LS-BIO-141 x x Ex Repubblica iugoslava di Macedonia MK-BIO-141 x x Malawi MW-BIO-141 x x Malaysia MY-BIO-141 x x Messico MX-BIO-141 x x x x Moldova MD-BIO-141 x x Montenegro ME-BIO-141 x x Mozambico MZ-BIO-141 x x Myanmar/Birmania MM-BIO-141 x x x Namibia NA-BIO-141 x x Nicaragua NI-BIO-141 x x x x Oman OM-BIO-141 x x x Panama PA-BIO-141 x x Paraguay PY-BIO-141 x x x x Perù PE-BIO-141 x x x Filippine PH-BIO-141 x x x Russia RU-BIO-141 x x x Arabia Saudita SA-BIO-141 x x x x Senegal SN-BIO-141 x x Serbia RS-BIO-141 x x Sud Africa ZA-BIO-141 x x x x Corea del Sud KR-BIO-141 x x x x 90

95 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Sri Lanka LK-BIO-141 x x Sudan SD-BIO-141 x x Swaziland SZ-BIO-141 x x Polinesia francese PF-BIO-141 x x Taiwan TW-BIO-141 x x x Tanzania TZ-BIO-141 x x Thailandia TH-BIO-141 x x x x Turchia TR-BIO-141 x x x x Uganda UG-BIO-141 x x Ucraina UA-BIO-141 x x x Emirati arabi uniti AE-BIO-141 x x Uruguay UY-BIO-141 x x x x Venezuela VE-BIO-141 x x Vietnam VN-BIO-141 x x x (*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'unsc e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.» (3) Nel testo relativo a «BIOAGRIcert S.r.l.», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Brasile BR-BIO-132 x x Cambogia KH-BIO-132 x x Cina CN-BIO-132 x x Ecuador EC-BIO-132 x x Polinesia francese PF-BIO-132 x x India IN-BIO-132 x Laos LA-BIO-132 x x Nepal NP-BIO-132 x x 91

96 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Messico MX-BIO-132 x x x Marocco MA-BIO-132 x x Myanmar/Birmania MM-BIO-132 x x San Marino SM-BIO-132 x Serbia RS-BIO-132 x x Corea del Sud KR-BIO-132 x x Thailandia TH-BIO-132 x x x Togo TG-BIO-132 x x Turchia TR-BIO-132 x x Ucraina UA-BIO-132- x x» (4) Il testo relativo a «Bio Latina Certificadora» è modificato come segue: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Indirizzo: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima Perù»; b) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Bolivia BO-BIO-118 x x x Colombia CO-BIO-118 x x Guatemala GT-BIO-118 x x Honduras HN-BIO-118 x x Messico MX-BIO-118 x x Nicaragua NI-BIO-118 x x Panama PA-BIO-118 x x Perù PE-BIO-118 x x x El Salvador SV-BIO-118 x x Venezuela VE-BIO-118 x x» 92

97 (5) Nel testo relativo a «CCPB Srl», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Cina CN-BIO-102 x x Egitto EG-BIO-102 x x x Iraq IQ-BIO-102 x x Libano LB-BIO-102 x x x Marocco MA-BIO-102 x x x Filippine PH-BIO-102 x x San Marino SM-BIO-102 x x x Siria SY-BIO-102 x x Tunisia TN-BIO-102 x Turchia TR-BIO-102 x x x» (6) Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Albania AL-BIO-140 x x x Azerbaigian AZ-BIO-140 x x Benin BJ-BIO-140 x x Bolivia BO-BIO-140 x x x Burkina Faso BF-BIO-140 x x Bhutan BT-BIO-140 x x Brasile BR-BIO-140 x x x Cile CL-BIO-140 x x x Cina CN-BIO-140 x x x Colombia CO-BIO-140 x x x Repubblica dominicana DO-BIO-140 x x x Ecuador EC-BIO-140 x x x 93

98 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Egitto EG-BIO-140 x x x Etiopia ET-BIO-140 x x x Ghana GH-BIO-140 x Grenada GD-BIO-140 x x x Indonesia ID-BIO-140 x x x Iran IR-BIO-140 x x Giamaica JM-BIO-140 x x x Kazakhstan KZ-BIO-140 x x Kenya KE-BIO-140 x x x Kirghizistan KG-BIO-140 x x Ex Repubblica iugoslava di Macedonia MK-BIO-140 x x x Mali ML-BIO-140 x x Messico MX-BIO-140 x x x Moldova MD-BIO-140 x x x Marocco MA-BIO-140 x x x Papua Nuova Guinea PG-BIO-140 x x x Paraguay PY-BIO-140 x x x Perù PE-BIO-140 x x x Filippine PH-BIO-140 x x x Russia RU-BIO-140 x x x Ruanda RW-BIO-140 x x x Arabia Saudita SA-BIO-140 x x x Senegal SN-BIO-140 x x Serbia RS-BIO-140 x x x Singapore SG-BIO-140 x x x Sud Africa ZA-BIO-140 x x x Santa Lucia LC-BIO-140 x x x Taiwan TW-BIO-140 x x x Tanzania TZ-BIO-140 x x x 94

99 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Thailandia TH-BIO-140 x x x Turchia TR-BIO-140 x x x Togo TG-BIO-140 x x Uganda UG-BIO-140 x x x Ucraina UA-BIO-140 x x x Uzbekistan UZ-BIO-140 x x x Vietnam VN-BIO-140 x x x» (7) Nel testo relativo a «Control Union Certifications», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Afghanistan AF-BIO-149 x x x x x x Albania AL-BIO-149 x x x x x x Bermuda BM-BIO-149 x x x x x x Bhutan BT-BIO-149 x x x x x x Brasile BR-BIO-149 x x x x x x Burkina Faso BF-BIO-149 x x x x x x Cambogia KH-BIO-149 x x x x x x Canada CA-BIO-149 x Cina CN-BIO-149 x x x x x x Colombia CO-BIO-149 x x x x x x Costa Rica CR-BIO-149 x x x Costa d'avorio CI-BIO-149 x x x x x x Repubblica dominicana DO-BIO-149 x x x x x x Ecuador EC-BIO-149 x x x x x x Egitto EG-BIO-149 x x x x x x Etiopia ET-BIO-149 x x x x x x Ghana GH-BIO-149 x x x x x x 95

100 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Guinea GN-BIO-149 x x x x x x Honduras HN-BIO-149 x x x x x x Hong Kong HK-BIO-149 x x x x x x India IN-BIO-149 x x x x Indonesia ID-BIO-149 x x x x x x Iran IR-BIO-149 x x x x x x Israele IL-BIO-149 x x x Giappone JP-BIO-149 x x x Corea del Sud KR-BIO-149 x x x x x x Kirghizistan KG-BIO-149 x x x x x x Laos LA-BIO-149 x x x x x x Ex Repubblica iugoslava di Macedonia MK-BIO-149 x x x x x x Malaysia MY-BIO-149 x x x x x x Mali ML-BIO-149 x x x x x x Maurizio MU-BIO-149 x x x x x x Messico MX-BIO-149 x x x x x x Moldova MD-BIO-149 x x x x x x Mozambico MZ-BIO-149 x x x x x x Myanmar/Birmania MM-BIO-149 x x x x x x Nepal NP-BIO-149 x x x x x x Nigeria NG-BIO-149 x x x x x x Pakistan PK-BIO-149 x x x x x x Territorio palestinese occupato PS-BIO-149 x x x x x x Panama PA-BIO-149 x x x x x x Paraguay PY-BIO-149 x x x x x x Perù PE-BIO-149 x x x x x x Filippine PH-BIO-149 x x x x x x 96

101 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Ruanda RW-BIO-149 x x x x x x Serbia RS-BIO-149 x x x x x x Sierra Leone SL-BIO-149 x x x x x x Singapore SG-BIO-149 x x x x x x Sud Africa ZA-BIO-149 x x x x x x Sri Lanka LK-BIO-149 x x x x x x Svizzera CH-BIO-149 x Siria SY-BIO-149 x x x x x x Tanzania TZ-BIO-149 x x x x x x Thailandia TH-BIO-149 x x x x x x Timor Leste TL-BIO-149 x x x x x x Turchia TR-BIO-149 x x x x x x Uganda UG-BIO-149 x x x x x x Ucraina UA-BIO-149 x x x x x x Emirati arabi uniti AE-BIO-149 x x x x x x Stati Uniti US-BIO-149 x Uruguay UY-BIO-149 x x x x x x Uzbekistan UZ-BIO-149 x x x x x x Vietnam VN-BIO-149 x x x x x x Zambia ZM-BIO-149 x x x x x x» (8) Nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Algeria DZ-BIO-154 x x Andorra AD-BIO-154 x x Azerbaigian AZ-BIO-154 x x Bahrein BH-BIO-154 x Benin BJ-BIO-154 x x 97

102 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Bosnia-Erzegovina BA-BIO-154 x x Brasile BR-BIO-154 x x x x x Brunei BN-BIO-154 x Burkina Faso BF-BIO-154 x x Burundi BI-BIO-154 x x Cambogia KH-BIO-154 x x Camerun CM-BIO-154 x x Canada CA-BIO-154 x Ciad TD-BIO-154 x Cina CN-BIO-154 x x x x x x Colombia CO-BIO-154 x x x Comore KM-BIO-154 x x Costa d'avorio CI-BIO-154 x x Cuba CU-BIO-154 x x Repubblica dominicana DO-BIO-154 x x Ecuador EC-BIO-154 x x x x Figi FJ-BIO-154 x x Ghana GH-BIO-154 x x Guatemala GT-BIO-154 x x Guinea GN-BIO-154 x x Guyana GY-BIO-154 x x Haiti HT-BIO-154 x x India IN-BIO-154 x x Indonesia ID-BIO-154 x x Iran IR-BIO-154 x x Giappone JP-BIO-154 x Kazakhstan KZ-BIO-154 x Kenya KE-BIO-154 x x Kuwait KW-BIO-154 x x 98

103 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Kirghizistan KG-BIO-154 x x Laos LA-BIO-154 x x Ex Repubblica iugoslava di Macedonia MK-BIO-154 x x x Madagascar MG-BIO-154 x x x x Malawi MW-BIO-154 x x Malaysia MY-BIO-154 x x x Mali ML-BIO-154 x x Maurizio MU-BIO-154 x x Messico MX-BIO-154 x x Moldova MD-BIO-154 x x Monaco MC-BIO-154 x x x Mongolia MN-BIO-154 x Marocco MA-BIO-154 x x x x x Mozambico MZ-BIO-154 x x x Namibia NA-BIO-154 x Nepal NP-BIO-154 x x Niger NE-BIO-154 x Nigeria NG-BIO-154 x Pakistan PK-BIO-154 x x Paraguay PY-BIO-154 x x Perù PE-BIO-154 x x Filippine PH-BIO-154 x x x x Russia RU-BIO-154 x Ruanda RW-BIO-154 x x Sao Tomé e Principe ST-BIO-154 x x Arabia Saudita SA-BIO-154 x x x x Senegal SN-BIO-154 x x 99

104 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Serbia RS-BIO-154 x x x Somalia SO-BIO-154 x x Sud Africa ZA-BIO-154 x x x x x Corea del Sud KR-BIO-154 x x Sudan SD-BIO-154 x x Swaziland SZ-BIO-154 x x Siria SY-BIO-154 x x Tanzania TZ-BIO-154 x x Thailandia TH-BIO-154 x x x x x Togo TG-BIO-154 x x Tunisia TN-BIO-154 x x Turchia TR-BIO-154 x x x x x x Uganda UG-BIO-154 x x Ucraina UA-BIO-154 x Emirati arabi uniti AE-BIO-154 x x Stati Uniti US-BIO-154 x Uruguay UY-BIO-154 x x x Uzbekistan UZ-BIO-154 x Vanuatu VU-BIO-154 x x Vietnam VN-BIO-154 x x Zambia ZM-BIO-154 x x Zimbabwe ZW-BIO-154 x x x» (9) Il testo relativo a «Ecoglobe» è modificato come segue: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Afghanistan AF-BIO-112 x x Armenia AM-BIO-112 x x 100

105 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Bielorussia BY-BIO-112 x x Iran IR-BIO-112 x x Kazakhstan KZ-BIO-112 x x Kirghizistan KG-BIO-112 x x Pakistan PK-BIO-112 x x Russia RU-BIO-112 x x Tagikistan TJ-BIO-112 x x Turkmenistan TM-BIO-112 x x Ucraina UA-BIO-112 x x Uzbekistan UZ-BIO-112 x x» b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Eccezioni: prodotti in conversione». (10) Nel testo relativo a «IBD Certifications Ltd», il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Indirizzo: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: , Botucatu SP, Brazil». (11) Nel testo relativo a «IMOswiss AG», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Afghanistan AF-BIO-143 x x x Albania AL-BIO-143 x x Armenia AM-BIO-143 x x Azerbaigian AZ-BIO -143 x x Bangladesh BD-BIO-143 x x x Bolivia BO-BIO-143 x x Bosnia-Erzegovina BA-BIO-143 x x Burkina Faso BF-BIO-143 x Camerun CM-BIO-143 x Canada CA-BIO-143 x x Cile CL-BIO-143 x x x x x 101

106 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Colombia CO-BIO-143 x x Repubblica democratica del Congo CD-BIO-143 x x Costa d'avorio CI-BIO-143 x x Repubblica dominicana DO-BIO-143 x x Ecuador EC-BIO-143 x x El Salvador SV-BIO-143 x x Etiopia ET-BIO-143 x x Georgia GE-BIO-143 x x Ghana GH-BIO-143 x x Guatemala GT-BIO-143 x x Haiti HT-BIO-143 x x India IN-BIO-143 x x Indonesia ID-BIO-143 x x Giappone JP-BIO-143 x x Giordania JO-BIO-143 x x Kazakhstan KZ-BIO-143 x x Kenya KE-BIO-143 x x Kirghizistan KG-BIO-143 x x Liechtenstein LI-BIO-143 x Mali ML-BIO-143 x Messico MX-BIO-143 x x Marocco MA-BIO-143 x x Namibia NA-BIO-143 x x Nepal NP-BIO-143 x x Nicaragua NI-BIO-143 x x Niger NE-BIO-143 x x Nigeria NG-BIO-143 x x 102

107 Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Territorio palestinese occupato PS-BIO-143 x x Pakistan PK-BIO-143 x x Paraguay PY-BIO-143 x x Perù PE-BIO-143 x x x Filippine PH-BIO-143 x x Russia RU-BIO-143 x x x Ruanda RW-BIO-143 x x Sierra Leone SL-BIO-143 x x Singapore SG-BIO-143 x Sud Africa ZA-BIO-143 x x Sri Lanka LK-BIO-143 x x Sudan SD-BIO-143 x x Siria SY-BIO-143 x Tagikistan TJ-BIO-143 x x Taiwan TW-BIO-143 x x Tanzania TZ-BIO-143 x x Thailandia TH-BIO-143 x x Togo TG-BIO-143 x x Uganda UG-BIO-143 x x x Ucraina UA-BIO-143 x x x x Emirati arabi uniti AE-BIO-143 x Uzbekistan UZ-BIO-143 x x x Venezuela VE-BIO-143 x x Vietnam VN-BIO-143 x x x» (12) Nel testo relativo a «IMO Control Private Limited», il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Indirizzo Internet: (13) Il testo relativo a «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» è soppresso. 103

108 (14) Il testo relativo a «Letis S.A.» è modificato come segue: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Argentina AR-BIO-135 x Bolivia BO-BIO-135 x x Canada CA-BIO-135 x Paraguay PY-BIO-135 x x Perù PE-BIO-135 x x Uruguay UY-BIO-135 x» b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III». (15) Nel testo relativo a «Organic agriculture certification Thailand», il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti A B C D E F Indonesia ID-BIO-121 x x Laos LA-BIO-121 x x Malaysia MY-BIO-121 x Myanmar/Birmania MM-BIO-121 x Nepal NP-BIO-121 x Thailandia TH-BIO-121 x x Vietnam VN-BIO-121 x x» (16) Il testo relativo a «Organic Food Development Center» è soppresso. (17) Nel testo relativo a «Organska Kontrola», il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Indirizzo: Dzemala Bijedića br.2, Sarajevo, Bosnia and Erzegovina». 15CE

109 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1288/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

110 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 95,4 IL 114,8 MA 90,6 TR 116,2 ZZ 104, AL 53,8 JO 206,0 MA 170,1 TR 129,7 ZZ 139, MA 53,5 TR 125,5 ZZ 89, TR 74,4 UY 52,1 ZA 46,1 ZW 27,0 ZZ 49, MA 74, , , , ZZ 74,5 IL 112,8 JM 168,3 TR 78,8 ZZ 120, AL 64,4 TR 75,3 ZZ 69, BA 18,0 BR 54,7 CA 134,8 CL 80,2 MK 38,0 NZ 96,9 US 119,1 ZA 172,4 ZZ 89,3 106

111 (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione CN 81,0 TR 112,6 US 163,9 ZZ 119,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

112 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1289/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2014 recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ( 2 ), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2014/2015 ( 3 ), stabilisce il suddetto limite. (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 24 al 28 novembre 2014, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 28 novembre 2014 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 24 al 28 novembre 2014 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 30, %. 2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate l'1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2014 sono respinte. 3. La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dall'8 dicembre 2014 al 30 settembre ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 178 dell' , pag. 24. ( 3 ) GU L 210 del , pag

113 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 15CE

114 REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e la decisione 2014/659/PESC che modifica la decisione 2014/512/PESC ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. ( 2 ). (2) L'8 settembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014. ( 3 ). (3) Il 4 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/872/PESC. (4) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione in seguito all'adozione della decisione 2014/872/PESC. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 960/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: Articolo 1 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1 o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.»; ( 1 ) Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del , pag. 3). 110

115 2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'ue.»; 3) all'articolo 3, i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato II, anche non originari dell'unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o in qualsiasi altro Stato, se tali prodotti sono destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. 2. Per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle norme dettagliate di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'unione. 3. L'allegato II comprende determinati prodotti adatti alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale: a) prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri; b) prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o c) progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio. 4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione. 5. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni di esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato II se hanno fondati motivi per ritenere che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti siano destinati ad una delle categorie di progetti di prospezione e produzione di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione riguardino l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1 o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto. Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.»; 4) all'articolo 3 bis, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, servizi associati necessari per le seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale: a) prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri; 111

116 b) prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o c) progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio. Ai fini del presente paragrafo, per servizi associati si intende: i) trivellazione, ii) prove pozzi, iii) servizi di carotaggio e completamento, iv) fornitura di strutture galleggianti specializzate. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. Il prestatore del servizio informa, entro cinque giorni lavorativi, l'autorità competente di qualsiasi attività intrapresa a norma del presente paragrafo, fornendo particolari sulla giustificazione della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione.»; 5) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 1 o agosto 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'ue. 3. È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato; b) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato. In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi»; 6) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre

117 Il divieto non si applica: a) ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; o b) ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.»; 7) all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al 12 settembre 2014 purché: a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: i) siano stati convenuti anteriormente al 12 settembre 2014, e ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e b) anteriormente al 12 settembre 2014 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.»; 8) l'allegato II è così modificato: a) nell'intestazione, il riferimento all'«elenco delle tecnologie di cui all'articolo 3» è sostituito da «Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3»; b) le voci per i codici NC , , ex , ex e ex sono sostituite dalle seguenti: «ex Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m 3 /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. ex Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m 3 /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. ex Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 ex Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci o ex Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430»; 9) l'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento. 113

118 Articolo 2 Il considerando 6 del regolamento (UE) n. 960/2014 è sostituito dal seguente: «(6) Allo scopo di esercitare pressioni sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli che operano prevalentemente nell'industria spaziale e nel settore dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti erogati dagli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia.». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. GOZI ALLEGATO «ALLEGATO IV Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis JSC Sirius OJSC Stankoinstrument OAO JSC Chemcomposite JSC Kalashnikov JSC Tula Arms Plant NPK Technologii Maschinostrojenija OAO Wysokototschnye Kompleksi OAO Almaz Antey OAO NPO Bazalt». 15CE

119 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1291/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2014 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2000/367/CE della Commissione ( 2 ) è stato adottato un sistema per classificare la prestazione dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi per quanto riguarda la loro resistenza al fuoco. I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale decisione. (2) Le prove hanno dimostrato stabilità e prevedibilità di prestazione per quanto riguarda la capacità di protezione dal fuoco di questi prodotti se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti, purché i prodotti in questione soddisfino determinate condizioni di densità del legno e di spessore dei pannelli e dei rivestimenti. (3) I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN dovrebbero pertanto essere ritenuti conformi alle classi di prestazione per capacità di protezione dal fuoco di cui alla decisione n. 2000/367/CE sulla base di dette condizioni senza prove ulteriori, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato senza prove ulteriori quando sono impiegati come rivestimento per pareti e soffitti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 88 del , pag. 5. ( 2 ) Decisione 2000/367/CE della Commissione del 3 maggio 2000 che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del , pag. 26). 115

120 ALLEGATO Prodotto ( 1 ) Norma EN Descrizione del prodotto ( 2 ) Densità media minima (kg/m 3 ) Spessore minimo (mm) Classe K ( 3 ) Pannelli duri (hardboard) EN Con e senza incastro a linguetta ( 5 ) K 2 10 ( 4 ) Pannelli OSB («oriented strand board») EN Con e senza incastro a linguetta ( 6 ) K 2 10 ( 4 ) Pannelli di truciolato EN Con incastro a linguetta ( 7 ) K 2 10 ( 4 ) Pannelli di truciolato EN Con e senza incastro a linguetta ( 6 ) K 2 10 ( 4 ) Compensato EN Con e senza incastro a linguetta ( 6 ) K 2 10 ( 4 ) Pannelli in legno massiccio EN Con e senza incastro a linguetta ( 6 ) K 2 10 ( 4 ) Pannelli di truciolato EN Con incastro a linguetta ( 8 ) K 2 30 Pannelli OSB («oriented strand board») EN Con incastro a linguetta ( 8 ) K 2 30 Compensato EN Con incastro a linguetta ( 8 ) K 2 30 Pannelli in legno massiccio Pannelli in legno massiccio Rivestimenti e pannelli in legno massiccio Rivestimenti e pannelli in legno massiccio Rivestimenti e pannelli in legno massiccio EN Con incastro a linguetta ( 8 ) K 2 30 EN Con incastro a linguetta ( 9 ) K 2 60 EN Con incastro a linguetta ( 10 ) K 2 10 ( 4 ) EN Con incastro a linguetta ( 10 ) K 2 30 EN Con incastro a linguetta ( 11 ) ( 12 ) K 2 60 ( 1 ) Classe stabilita a norma della decisione 2000/367/CE. ( 2 ) Montati direttamente su qualsiasi substrato senza intercapedine d'aria. ( 3 ) Giunti a spigolo vivo o a linguetta, dello stesso spessore del prodotto e senza spazi vuoti. ( 4 ) K 1 10 per substrati 300 kg/m 3 ( 5 ) Chiodi senza testa: lunghezza minima 40 mm e spaziatura massima 100 mm ( 6 ) Viti: lunghezza minima 30 mm e spaziatura massima 200 mm ( 7 ) Viti: lunghezza minima 30 mm e spaziatura massima 150 mm ( 8 ) Viti: lunghezza minima 50 mm e spaziatura massima 200 mm ( 9 ) Viti: lunghezza minima 75 mm e spaziatura massima 200 mm ( 10 ) Chiodi: lunghezza minima 60 mm e spaziatura massima 600 mm ( 11 ) Chiodi: lunghezza minima 50 mm (in ogni strato) e spaziatura massima di 600 mm ( 12 ) I due strati sono montati perpendicolarmente l'uno all'altro. 15CE

121 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1292/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2000/147/CE della Commissione ( 2 ) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto attiene alla loro reazione all'azione dell'incendio. Le pavimentazioni in legno sono tra i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di tale decisione. (2) Le prove hanno rivelato che le pavimentazioni in legno contemplate dalla norma armonizzata EN hanno prestazioni stabili e prevedibili in materia di reazione al fuoco a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni di densità del legno, di spessore della pavimentazione e di uso finale del prodotto. (3) Le pavimentazioni in legno contemplate dalla norma armonizzata EN dovrebbero pertanto essere ritenute conformi alle classi di prestazione di reazione all'azione dell'incendio di cui alla decisione 2000/147/CE a dette condizioni, senza bisogno di ulteriori prove, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le pavimentazioni in legno cui si riferisce la norma armonizzata EN 14342, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento, sono considerate conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato, senza bisogno di prove. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 88 del , pag. 5. ( 2 ) Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del , pag. 14). 117

122 ALLEGATO Prodotto ( 1 )( 7 ) Descrizione del prodotto ( 4 ) Densità media minima ( 5 ) (kg/m 3 ) Spessore globale minimo (mm) Condizione di utilizzo finale Classe di pavimentazione ( 3 ) Pavimenti in legno Pavimenti in legno massiccio di pino o abete rosso Pino: 480 Abete rosso: Senza intercapedine d'aria sottostante D fl -s1 Pavimenti in legno Pavimenti in faggio, quercia, pino o abete rosso Faggio: 700 Quercia: 700 Pino: 430 Abete rosso: Con o senza intercapedine d'aria sottostante D fl -s1 Parquet in legno Parquet in legno (monostrato) in noce Incollati al sottostrato ( 6 ) D fl -s1 Parquet in legno Parquet (monostrato) in quercia, acero o frassino Frassino: 650 Acero: 650 Quercia: Incollati al sottostrato ( 6 ) D fl -s1 Parquet in legno Parquet multistrato con strato superiore in quercia dello spessore di almeno 3,5 mm ( 2 ) Senza intercapedine d'aria sottostante D fl -s1 Pavimenti e parquet in legno Pavimenti e parquet in legno massiccio non specificati sopra Tutti E fl ( 1 ) Montati in conformità della norma EN ISO su un sottostrato almeno di classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m 3 o con un'intercapedine d'aria sottostante (altezza minima 30 mm). ( 2 ) È possibile inserire uno strato intercanalare almeno di classe E fl di spessore massimo pari a 3 mm e densità minima pari a 280 kg/m 3. ( 3 ) Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE. ( 4 ) Senza verniciatura. ( 5 ) Condizionamento in conformità della norma EN (50 % RH, 23 C). ( 6 ) Sottostrato almeno di classe D-s2, d0. ( 7 ) Si applica anche ai gradini di scale. 15CE

123 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1293/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 27, punto 5, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2000/147/CE della Commissione ( 2 ) è stato adottato un sistema per classificare la prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio. I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e i profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale decisione. (2) Tali prodotti hanno dimostrato stabilità e prevedibilità di prestazione per quanto riguarda la reazione all'azione dell'incendio quando sono impiegati con lastre di cartongesso per formare angoli nelle pareti, in quanto solo una parte irrilevante della loro superficie rischia di essere esposta al fuoco. (3) I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e i profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, dovrebbero pertanto essere ritenuti conformi alla classe di prestazione E per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio senza bisogno di prove, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e i profili metallici oggetto della norma EN sono ritenuti conformi alla classe di prestazione E per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio senza prove, laddove abbiano una superficie esposta contenente materiale organico. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 88 del , pag. 5. ( 2 ) Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del , pag. 14). 15CE

124 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1294/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa di domanda e della tassa per l'esame tecnico da pagarsi all'ufficio comunitario delle varietà vegetali LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( 1 ), in particolare l'articolo 113, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali, considerando quanto segue: (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione ( 2 ) stabilisce disposizioni concernenti l'importo della tassa di domanda da pagarsi all'ufficio comunitario delle varietà vegetali (nel prosieguo «l'ufficio») per il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. (2) In base all'esperienza acquisita dall'ufficio in merito alle spese inerenti al disbrigo delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non sono valide, è opportuno ridurre l'importo della tassa di domanda trattenuto dall'ufficio. (3) L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico). (4) Per quanto riguarda l'esame tecnico di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, l'esperienza ha dimostrato che le spese inerenti a tale esame possono variare notevolmente da un caso all'altro. La tassa per l'esame tecnico dovrebbe coprire le spese inerenti all'esame tecnico della varietà e a ciascun elemento specifico della varietà. In tali casi non è pertanto opportuno fissare alcun massimale per quanto riguarda la tassa per l'esame tecnico. (5) L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica inoltre che l'importo complessivo delle tasse per l'esame tecnico riscosse dall'ufficio non copre l'importo complessivo delle tasse che l'ufficio deve versare agli uffici d'esame. In linea di principio, le tasse riscosse dall'ufficio dovrebbero tuttavia coprire le tasse che esso versa. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero pertanto essere aumentate. I gruppi di spesa di cui al medesimo allegato dovrebbero nel contempo essere semplificati. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato: 1) all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: Articolo 1 «7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risultasse valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'ufficio trattiene 200 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.» ( 1 ) GU L 227 dell' , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell' , pag. 31). 120

125 2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico), debbono essere pagate conformemente all'allegato I, per ciascun ciclo vegetativo incominciato. Nel caso di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, la tassa per l'esame tecnico fissata all'allegato I deve essere pagata, sia per la varietà, sia per ogni componente da sottoporre ad esame per il quale non sia disponibile una descrizione ufficiale.» 3) L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 121

126 ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8 La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella: Gruppo agricolo Gruppo di spesa Tassa 1 Patata Colza Graminacee Altre specie agricole Gruppo della frutta 5 Mela Fragola Altre specie di frutta Gruppo ornamentale (in EUR) 8 Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra 9 Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto 10 Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra 11 Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto 12 Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali Gruppo degli ortaggi 13 Ortaggi, prove di campo in serra Ortaggi, prove di campo all'aperto 1 960» 15CE

127 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1295/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 2 ) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. (3) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco. (4) È opportuno in particolare modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco relative alle arance provenienti dall'egitto, alle foglie di coriandolo, al basilico e alla menta provenienti della Thailandia dovrebbero pertanto essere soppresse. (5) L'elenco dovrebbe essere altresì modificato aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle spezie essiccate provenienti dall'india, alle foglie di betel provenienti dall'india e dalla Thailandia e alle foglie di vite provenienti dalla Turchia dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. (6) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento. (7) Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 165 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del , pag. 11). 123

128 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 124

129 ALLEGATO «ALLEGATO I Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%) Uve secche (Alimenti) Afghanistan (AF) Ocratossina A 50 Arachidi con guscio Brasile (BR) Aflatossine 10 Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) ex ; ex Melanzane ; ex Cambogia (KH) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 2 ) 50 (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti erbe fresche o refrigerate) ex Cambogia (KH) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 3 ) 50 Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, broccoli cinesi ) ( 4 ) (Alimenti freschi o refrigerati) ex Cina (CN) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 5 ) 50 Tè, anche aromatizzato (Alimenti) 0902 Cina (CN) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 6 )

130 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%) Melanzane ; Melone amaro (Momordica charantia) ex ex ; ex Repubblica dominicana (DO) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 7 ) 10 (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) ex ; ex ; ex Repubblica dominicana (DO) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 7 ) 20 (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) ; ex Fragole fresche (Alimenti) Egitto (EG) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 8 ) 10 Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) (Alimenti freschi, refrigerati o congelati) ; ex ; ; ex Egitto (EG) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 9 ) 10 Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) ex India (IN) Salmonella ( 10 ) 50 Semi di sesamo (Alimenti freschi o refrigerati) India (IN) Salmonella ( 10 ) 20 Capsicum annuum, interi India (IN) Aflatossine 20 Capsicum annuum, tritati o polverizzati Altri frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) Noci moscate (Myristica fragrans) ex ; (Alimenti spezie essiccate) 126

131 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%) Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti) 3507 India (IN) Cloramfenicolo 50 Noci moscate (Myristica fragrans) ; Indonesia (ID) Aflatossine 20 (Alimenti spezie essiccate) Piselli non sgranati ex Kenya (KE) Residui di antiparassitari analizzati con metodi Fagioli non sgranati ex (Alimenti freschi o refrigerati) multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 11 ) 10 Menta (Alimenti erbe fresche o refrigerate) ex Marocco (MA) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 12 ) 10 Fagioli secchi (Alimenti) Nigeria (GN) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 13 ) 50 Uve da tavole (Alimenti freschi) Perù (PE) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 14 ) 10 Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati (Alimenti) ex ; ex ; ex Sierra Leone (SL) Aflatossine 50 Arachidi con guscio Sudan (SD) Aflatossine 50 Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate ; ; (Mangimi e alimenti) 127

132 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%) Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti freschi o refrigerati) ex Thailandia (TH) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 15 ) 10 Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) ex Thailandia (TH) Salmonella ( 10 ) 50 Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) ex ; ex Melanzane ; ex Thailandia (TH) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 16 ) 20 (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) Albicocche secche (Alimenti) Turchia (TR) Solfiti ( 17 ) 10 Peperoni (Capsicum annuum) (Alimenti verdure fresche, refrigerate o congelate) ; Turchia (TR) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 18 ) 10 Foglie di vite (Alimenti) ex ; 19 Turchia (TR) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 19 ) 20 Uve secche (Alimenti) Uzbekistan (UZ) Ocratossina A 50 Foglie di coriandolo ex Vietnam (VN) Basilico ex Menta ex Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 20 ) 20 Prezzemolo ex (Alimenti erbe fresche o refrigerate) 128

133 Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC ( 1 ) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%) Pitahaya (frutto del ex Vietnam dragone) (VN) Gombo ex Peperoni (diversi dai ex peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti freschi o refrigerati) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ( 20 ) 20 ( 1 ) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con ex. ( 2 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorbufam, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato). ( 3 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), esaconazolo, fentoato, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol). ( 4 ) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come Kai Lan, Gai Lan, Gailan, Kailan, Chinese bare Jielan. ( 5 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo. ( 6 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezina; imidacloprid; fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)]. ( 7 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p e o, p ), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma di metiocarb e di metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid. ( 8 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile. ( 9 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p e o, p ), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flus ilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine. ( 10 ) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del , pag. 1). ( 11 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R. ( 12 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxonmetile, espressa in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation). ( 13 ) In particolare residui di diclorvos. ( 14 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: diniconazolo, etefon, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil). ( 15 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato. 129

134 ( 16 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metalaxil e metalaxil-m [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-m (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine. ( 17 ) Metodi di riferimento EN :1998, EN :1998 o ISO 5522:1981. ( 18 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaoxon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile. ( 19 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalaxil e metalaxil-m [metalaxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-m (somma degli isomeri)], metossifenozide, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina. ( 20 ) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo». 15CE

135 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1296/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

136 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 64,0 IL 114,8 MA 91,1 TR 81,4 ZZ 87, AL 53,8 JO 258,6 MA 170,1 TR 135,4 ZZ 154, MA 67,9 TR 128,2 ZZ 98, AR 35,3 SZ 34,3 TR 74,4 UY 32,9 ZA 54,7 ZW 33,1 ZZ 44, MA 73, , , , ZZ 73,2 IL 113,7 JM 168,3 TR 76,0 ZZ 119, AL 64,4 TR 76,5 ZZ 70, BA 32,4 BR 53,8 CA 134,8 CL 78,6 MK 38,0 NZ 96,9 US 94,8 ZZ 75,6 132

137 (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione CN 81,0 TR 174,9 ZZ 128,0 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

138 REGOLAMENTO (UE) N. 1297/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2014 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Esso stabilisce l'obbligo per i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele classificate come pericolose in conformità a tale regolamento prima di immetterle sul mercato e prevede norme intese ad evitare l'esposizione accidentale alle sostanze chimiche pericolose fornite al pubblico e l'avvelenamento dei consumatori, in particolare dei bambini piccoli. (2) Negli Stati membri sono immessi sul mercato detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso e la quota di mercato di tale prodotto è in aumento nell'unione. Le disposizioni esistenti in materia di imballaggi solubili monouso contenenti sostanze chimiche pericolose non offrono una protezione sufficiente. È pertanto giustificato un approccio uniforme e maggiormente efficace, inteso a garantire una migliore protezione del pubblico e in particolare dei bambini piccoli e di altri gruppi vulnerabili, mantenendo nel contempo la libera circolazione dei prodotti chimici contenuti in imballaggi solubili. (3) I centri antiveleni di vari Stati membri hanno segnalato un numero significativo di gravi incidenti di avvelenamento e di lesioni oculari a danno di bambini in tenera età in relazione ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso, che presentano un tasso di incidenti più elevato in confronto ai detergenti per bucato destinati ai consumatori in altri sistemi di imballaggio. (4) Sebbene le campagne informative in alcuni Stati membri abbiano sortito qualche effetto positivo, è necessario ridurre l'attrattiva che questo tipo di prodotto esercita sui bambini piccoli e proteggerli rendendo questo tipo di prodotto meno visibile, mediante l'impiego di un imballaggio esterno opaco, inserendo nell'imballaggio solubile un agente repellente (ad esempio di sapore amaro), che a contatto con la bocca provochi un effetto ripulsivo immediato, e rendendo più difficile l'accesso a tale tipo di prodotto. Informazioni supplementari dovrebbero essere incluse e messe in evidenza sull'etichetta dell'imballaggio esterno dei detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso. (5) Al fine di porre rapidamente rimedio alle gravi conseguenze relative agli incidenti con tali prodotti e tenendo inoltre conto del tempo minimo necessario agli operatori economici per adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo di transizione adeguato. ( 1 ) GU L 353 del , pag

139 (6) Il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è giustificato. (7) Ulteriori studi sugli incidenti pertinenti saranno tempestivamente condotti e verranno prese in considerazione l'adozione di ulteriori misure, compreso l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme ad altri prodotti destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili, nonché la revisione delle norme proposte. (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: Articolo 1 1) all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3. (*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell' , pag. 1).»; 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 1. In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le sostanze di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o giugno In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le miscele di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) o al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o giugno Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). ( 2 ) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del , pag. 1). 135

140 ALLEGATO Nell'allegato II, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il seguente punto 3.3: «3.3 Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori in dosaggio monouso è contenuto in un imballaggio solubile, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive: I detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili monouso sono inseriti in un imballaggio esterno. L'imballaggio esterno soddisfa i requisiti di cui al punto e l'imballaggio solubile soddisfa i requisiti di cui al punto L'imballaggio esterno: i) è opaco o scuro in modo da impedire la visibilità del prodotto o delle dosi singole; ii) fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 3, reca il consiglio di prudenza P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini in un punto visibile e in un formato che attira l'attenzione; iii) è un contenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizione verticale; iv) fatti salvi i requisiti di cui al punto 3.1, è munito di un dispositivo di chiusura che: a) ostacola la capacità dei bambini piccoli di aprire l'imballaggio, richiedendo l'azione coordinata di entrambe le mani con una forza che renda l'apertura difficile per i bambini; b) mantiene la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute per l'intera durata di vita dell'imballaggio esterno L'imballaggio solubile: i) contiene un agente repellente in una concentrazione sicura che, in caso di esposizione orale accidentale, provoca un comportamento orale ripulsivo entro un tempo massimo di 6 secondi; ii) conserva il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quando l'imballaggio solubile è immerso in acqua a 20 C; iii) resiste ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in condizioni di prova standard.» 15CE

141 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1298/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

142 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 54,4 IL 114,8 MA 87,8 TR 94,2 ZZ 87, AL 53,8 JO 258,6 MA 164,1 TR 137,9 ZZ 153, MA 73,2 TR 132,9 ZZ 103, AR 35,3 SZ 34,3 TR 47,9 UY 32,9 ZA 54,8 ZW 33,1 ZZ 39, MA 73, , , , ZZ 73,2 IL 113,8 JM 168,3 TR 75,9 ZZ 119, AL 64,4 TR 74,5 ZZ 69, BA 32,4 BR 54,6 CA 135,6 CL 76,1 MK 38,0 NZ 96,9 US 93,0 ZA 99,9 ZZ 78,3 138

143 (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 174,9 ZZ 174,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

144 DIRETTIVE DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 103 e 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) sono elementi di ordine pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l'unione al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta. (2) L'applicazione a livello pubblicistico degli articoli 101 e 102 TFUE compete alla Commissione in virtù dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 3 ). A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea sono diventati gli articoli 101 e 102 TFUE e restano sostanzialmente identici. Provvedono all'applicazione a livello pubblicistico anche le autorità nazionali garanti della concorrenza, che possono adottare le decisioni elencate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003. A norma di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità sia amministrative che giudiziarie preposte all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE quali autorità pubbliche competenti e all'espletamento delle varie funzioni conferite alle autorità garanti della concorrenza da detto regolamento. (3) Gli articoli 101 e 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai singoli interessati diritti ed obblighi che le autorità giudiziarie nazionali devono applicare. Le autorità giudiziarie nazionali hanno quindi un ruolo di pari importanza da svolgere nell'applicazione delle regole di concorrenza (applicazione a livello privatistico). Esse tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell'unione nelle controversie fra privati, ad esempio accordando risarcimenti alle vittime delle violazioni. Per una piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE, ed in particolare per realizzare l'effetto concreto dei divieti da essi previsti, è necessario che chiunque, ( 1 ) GU C 67 del , pag. 83. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del , pag. 1). 140

145 compresi consumatori e imprese o autorità pubbliche, possa richiedere un risarcimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali per i danni subiti a causa di una violazione di tali disposizioni. Il diritto al risarcimento previsto dal diritto dell'unione si applica anche alle violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE commesse da imprese pubbliche e da imprese cui gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 106 TFUE. (4) Il diritto al risarcimento previsto dal diritto dell'unione per i danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza dell'unione e nazionale richiede che ciascuno Stato membro disponga di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di mezzi di ricorso procedurali efficaci deriva anche dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva come previsto all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'unione europea (TUE) e all'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Gli Stati membri dovrebbero assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'unione. (5) Le azioni per il risarcimento del danno sono solo uno degli elementi che assicurano un sistema efficace di applicazione a livello privatistico per le violazioni del diritto della concorrenza, a cui fanno da complemento vie alternative di ristoro, quali forme consensuali di risoluzione delle controversie e decisioni di applicazione a livello pubblicistico che incentivano le parti a riconoscere il risarcimento. (6) Per garantire un'efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un'efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Tale coordinamento a livello di Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno. (7) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Esistono marcate differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'unione o nazionale. Tali differenze causano incertezza riguardo alle condizioni a cui i soggetti danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento conferito loro dal TFUE e compromettono l'effettivo esercizio di tale diritto. Poiché i soggetti danneggiati spesso scelgono lo Stato membro in cui sono stabiliti quale foro in cui presentare la domanda di risarcimento del danno, le discrepanze fra le norme nazionali portano a condizioni disomogenee per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno e possono pertanto incidere sulla concorrenza nei mercati in cui operano tali soggetti danneggiati così come le imprese autrici della violazione. (8) Le imprese stabilite e operanti in Stati membri diversi sono soggette a differenti norme procedurali che incidono fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di violazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto al risarcimento garantito dal diritto dell'unione non solo può portare a un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 TFUE, ma può altresì disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace. Poiché le differenze fra i regimi di responsabilità applicabili negli Stati membri possono quindi incidere negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno fondare la presente direttiva sulla duplice base giuridica degli articoli 103 e 114 TFUE. (9) È necessario, tenuto conto che le violazioni su vasta scala del diritto della concorrenza presentano spesso un elemento transfrontaliero, garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato interno e migliorare le condizioni alle quali i consumatori possono esercitare i diritti che derivano loro dal mercato interno. È opportuno aumentare la certezza del diritto e ridurre le differenze fra gli Stati membri riguardo alle norme nazionali che regolano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni sia del diritto della concorrenza dell'unione che del diritto della concorrenza nazionale, laddove quest'ultimo sia applicato parallelamente al diritto della concorrenza dell'unione. Un ravvicinamento di tali norme contribuirà a prevenire l'aumento di differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla concorrenza. (10) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, «quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo [101, paragrafo 1, TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102 TFUE], esse applicano anche l'articolo [102 TFUE]». Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e nell'ottica di una maggiore certezza del diritto e di condizioni più uniformi per le imprese e i consumatori, è opportuno che l'ambito di applicazione della presente direttiva si estenda alle azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto nazionale della concorrenza quando esso è applicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. L'applicazione di norme differenti in materia di responsabilità civile per le violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE e con riguardo alle violazioni delle norme del diritto della concorrenza nazionale che devono essere applicate negli stessi casi e parallelamente 141

146 al diritto della concorrenza dell'unione nuocerebbe altrimenti alla posizione degli attori nello stesso caso e all'ambito delle loro richieste, e costituirebbe un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le azioni per il risarcimento del danno relative a violazioni del diritto nazionale della concorrenza che non incidono sul commercio tra Stati membri ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE. (11) In mancanza di una legislazione dell'unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea (Corte di giustizia), chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale danno ed una violazione del diritto della concorrenza. Tutte le norme nazionali che disciplinano l'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva quale la nozione di nesso causale fra la violazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non dovrebbero essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio del diritto al risarcimento garantito dal TFUE o essere applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. Qualora gli Stati membri nel loro diritto nazionale prevedano altre condizioni per il risarcimento, quali imputabilità, adeguatezza o colpevolezza, essi dovrebbero poter mantenere tali condizioni nella misura in cui siano conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai principi di efficacia e di equivalenza e alla presente direttiva. (12) La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente o unitariamente dal diritto nazionale. Il pagamento degli interessi è una componente essenziale del risarcimento per indennizzare il danno subito tenendo conto del decorso del tempo, e dovrebbe essere corrisposto con decorrenza dal momento in cui il danno si è prodotto fino al momento dell'effettivo risarcimento, restando impregiudicata la qualifica di siffatto interesse come interesse compensativo o interesse di mora a norma del diritto nazionale e indipendentemente dal fatto che il decorso del tempo sia considerato come una categoria separata (interesse) o come una parte costitutiva del danno emergente o del lucro cessante. Spetta agli Stati membri stabilire le norme da applicare a tal fine. (13) Il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica ¾ consumatori, imprese e pubbliche autorità ¾ a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione. È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Fatto salvo il risarcimento del danno da perdita di opportunità, il pieno risarcimento a norma della presente direttiva non dovrebbe comportare una sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura. (14) Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all'attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all'inizio di un'azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l'esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE. (15) La prova è un elemento importante per intentare un'azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell'unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un'asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori. I giudici nazionali dovrebbero anche poter ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. Quando i giudici nazionali intendano ordinare la divulgazione delle prove da parte della Commissione, si applicano il principio di leale cooperazione fra l'unione e gli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 sulle richieste di informazioni. Laddove i giudici nazionali ordinino alle pubbliche autorità di divulgare le prove, si applicano i principi di cooperazione giuridica e amministrativa a norma del diritto dell'unione o nazionale. 142

147 (16) Su richiesta di una parte, il giudice nazionale dovrebbe poter ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove, esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall'esigenza di proporzionalità deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile ¾ sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per tale attore ¾ di aver subito un danno causato dal convenuto. Laddove una richiesta di divulgazione sia intesa ad ottenere una categoria di prove, quest'ultima dovrebbe essere individuata attraverso il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi, come la natura, l'oggetto o il contenuto dei documenti di cui è richiesta la divulgazione, il periodo durante il quale sono stati redatti o altri criteri, purché gli elementi di prova rientranti nella categoria siano pertinenti ai sensi della presente direttiva. Tali categorie dovrebbero essere definite nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili. (17) Qualora l'autorità giudiziaria in uno Stato membro chieda che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove o chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ( 1 ). (18) Seppure le prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero, in linea di principio, essere disponibili nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni riservate devono essere adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Tali misure possono comprendere la possibilità di non rendere visibili parti riservate di un documento, condurre audizioni a porte chiuse, limitare il numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove e conferire ad esperti l'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni riservate non dovrebbero comunque impedire l'esercizio del diritto al risarcimento. (19) La presente direttiva non ha effetti sulla possibilità prevista dalle legislazioni degli Stati membri di impugnare gli ordini di divulgazione, né sulle condizioni per proporre tali impugnazioni. (20) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) disciplina l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ed è volto a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti di tali istituzioni. Tale diritto è nondimeno assoggettato a determinati limiti basati su motivi di interesse pubblico o privato. Ne deriva che il regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 di tale regolamento è fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti in una data situazione, ossia, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall'altro, quelli che sarebbero pregiudicati da tale divulgazione. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate tali norme e pratiche previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001. (21) L'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza richiedono un approccio comune a livello di Unione per quanto riguarda la divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. È opportuno che la divulgazione delle prove non comprometta indebitamente l'efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante della concorrenza. La presente direttiva non contempla la divulgazione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e la corrispondenza tra tali autorità. (22) Al fine di garantire la tutela effettiva del diritto al risarcimento, non è necessario che ogni documento relativo a procedimenti avviati in virtù degli articoli 101 o 102 TFUE sia divulgato ad un attore esclusivamente a motivo del fatto che egli intende promuovere un'azione di risarcimento del danno, poiché è altamente improbabile che tale azione debba essere basata su tutte le prove contenute nel fascicolo relativo a tali procedimenti. (23) L'esigenza di proporzionalità dovrebbe essere valutata attentamente quando la divulgazione delle prove rischia di compromettere la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo o rischia di avere un effetto negativo sul modo in cui le imprese cooperano con le autorità garanti della concorrenza. È opportuno prestare una particolare attenzione per prevenire tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni, ossia la ricerca in base a criteri non sufficientemente determinati o eccessivamente ampi di informazioni che probabilmente non rivestono interesse per le parti del procedimento. Le richieste di divulgazione non dovrebbero quindi essere considerate proporzionate quando riguardano una trasmissione generica dei documenti del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza relativamente a un determinato caso o la divulgazione generica di documenti presentati da una parte nel contesto di un caso particolare. Richieste di queste tipo, riguardanti una divulgazione ampia, non sarebbero compatibili con l'obbligo della parte richiedente di specificare in maniera quanto più possibile precisa e circoscritta le prove o categorie di prova. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del , pag. 43). 143

148 (24) La presente direttiva non pregiudica il diritto dei giudici di considerare, a norma del diritto dell'unione o nazionale, l'interesse all'efficace applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza allorquando ordinano la divulgazione di prove di qualsiasi tipo, diverse dalle dichiarazioni rese nell'ambito di un programma di clemenza e dalle proposte di transazione. (25) Una deroga dovrebbe inoltre applicarsi con riguardo ad ogni divulgazione che, laddove concessa, interferisca in modo indebito con un'indagine in corso da parte di un'autorità garante della concorrenza in merito ad una violazione del diritto della concorrenza dell'unione o nazionale. Le informazioni preparate da un'autorità garante della concorrenza nel corso di un suo procedimento d'applicazione del diritto della concorrenza dell'unione o nazionale e trasmesse alle parti di tale procedimento (come una comunicazione degli addebiti) oppure preparate da una parte del procedimento (come le risposte alle richieste di informazioni dell'autorità garante della concorrenza o le deposizioni testimoniali) dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento del danno, solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia chiuso il procedimento, ad esempio adottando una decisione a norma dell'articolo 5 o a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003, ad eccezione delle decisioni che dispongono misure cautelari. (26) I programmi di clemenza e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza dell'unione, poiché contribuiscono ad individuare e perseguire efficacemente e sanzionare le violazioni più gravi di tali norme. Inoltre, poiché molte decisioni delle autorità garanti della concorrenza nei casi riguardanti cartelli si basano su richieste di clemenza e le azioni per il risarcimento del danno nei casi riguardanti cartelli sono in genere successive a tali decisioni, i programmi di clemenza sono importanti anche per assicurare l'efficacia delle azioni per il risarcimento del danno nei casi riguardanti cartelli. Le imprese potrebbero essere dissuase dal collaborare con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di programmi di clemenza e di procedure di transazione se dichiarazioni contenenti prove autoincriminanti, quali le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le proposte di transazione predisposte soltanto ai fini della collaborazione con le autorità garanti della concorrenza venissero divulgate. Tale divulgazione comporterebbe il rischio di esporre le imprese che collaborano o il loro personale con funzioni di amministrazione o direzione a responsabilità civile o penale a condizioni peggiori di quelle dei coautori della violazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente alle autorità garanti della concorrenza presentando dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, è opportuno che tali documenti siano esclusi dall'ordine della divulgazione delle prove. Tale esclusione dovrebbe altresì applicarsi alle citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di clemenza o di una proposta di transazione contenute in altri documenti. Tali limitazioni quanto alla divulgazione delle prove non dovrebbero impedire alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente al diritto dell'unione o nazionale applicabile. Per assicurare che tale deroga non interferisca in modo indebito con il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, essa dovrebbe essere circoscritta alle suddette dichiarazioni volontarie e autoincriminanti legate a un programma di clemenza e a proposte di transazione. (27) Le norme della presente direttiva in materia di divulgazione di documenti diversi dalle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e dalle proposte di transazione garantiscono che i soggetti danneggiati mantengano mezzi alternativi sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie ad esperire le loro azioni per il risarcimento del danno. I giudici nazionali dovrebbero avere la possibilità, su richiesta dell'attore, di accedere essi stessi a documenti per i quali è invocata la deroga al fine di verificare se il loro contenuto esuli dalle definizioni di dichiarazione legata a un programma di clemenza e di proposta di transazione previste dalla presente direttiva. Qualsiasi contenuto che vada oltre tali definizioni dovrebbe essere divulgabile alle condizioni stabilite. (28) I giudici nazionali dovrebbero poter ordinare in qualsiasi momento, nel contesto di un'azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle prove che esistono indipendentemente dal procedimento avviato dall'autorità garante della concorrenza («informazioni preesistenti»). (29) La divulgazione delle prove dovrebbe essere ordinata ad un'autorità garante della concorrenza soltanto allorquando tali prove non possono essere ragionevolmente ottenute da un'altra parte o da terzi. (30) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza possono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE. Al fine di preservare il contributo all'attuazione di tali articoli apportato dall'applicazione a livello pubblicistico, le autorità garanti della concorrenza dovrebbero poter ugualmente presentare, agendo d'ufficio, le proprie osservazioni a un giudice nazionale ai fini della valutazione della proporzionalità della divulgazione delle prove incluse nel fascicolo delle autorità, alla luce dell'impatto che una tale divulgazione produrrebbe sull'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un sistema in base al quale un'autorità garante della concorrenza sia informata delle richieste di divulgazione delle informazioni qualora la persona che richiede la divulgazione o la persona alla quale è richiesta la divulgazione sia coinvolta nell'indagine di tale autorità relativa alla presunta violazione, fatte salve le norme nazionali sulle procedure senza contraddittorio. 144

149 (31) Ogni persona fisica o giuridica che ottenga delle prove grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza dovrebbe poter usare tali prove ai fini di un'azione per il risarcimento del danno di cui è parte. Tale uso dovrebbe anche essere consentito alla persona fisica o giuridica che le sia succeduta nei diritti e negli obblighi, anche attraverso il rilevamento della sua domanda. Laddove le prove siano state ottenute da una persona giuridica facente parte di un gruppo societario che costituisce una sola impresa ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, l'uso di tali prove dovrebbe essere consentito anche alle altre persone giuridiche appartenenti alla stessa impresa. (32) Tuttavia, l'uso delle prove ottenute mediante l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza non dovrebbe ostacolare indebitamente l'efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante. Al fine di garantire che le limitazioni alla divulgazione di documenti di cui alla presente direttiva non siano pregiudicate, l'uso delle prove del tipo indicato ai considerando 24 e 25 ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza dovrebbe essere limitato in base alle medesime condizioni. La limitazione dovrebbe prendere la forma di un'inammissibilità nelle azioni per il risarcimento del danno o consistere in altra forma di protezione secondo le norme nazionali applicabili atte a garantire la piena efficacia dei limiti alla divulgazione di tali tipi di prove. Le prove ottenute tramite un'autorità garante della concorrenza non dovrebbero inoltre diventare oggetto di scambio. È quindi opportuno che la possibilità di usare prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza sia limitata alla persona fisica o giuridica cui è stato originariamente accordato l'accesso e ai suoi successori legali. Tale limitazione volta a evitare il commercio di prove, tuttavia, non impedisce a un giudice nazionale di ordinare la divulgazione di tali prove alle condizioni previste nella presente direttiva. (33) La presentazione di una domanda di risarcimento del danno, o l'avvio di un'indagine da parte di un'autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le persone interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione, i giudici nazionali dovrebbero poter applicare sanzioni sufficientemente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, il rischio che siano tratte conclusioni sfavorevoli nel procedimento per il risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può contribuire a evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per l'inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l'utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione. Analogamente, è opportuno prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. (34) Per assicurare l'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza occorre un approccio comune a livello dell'unione per quanto riguarda gli effetti delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative e a una violazione sulle successive azioni per il risarcimento del danno. Tali decisioni sono adottate solamente dopo che la Commissione è stata informata della decisione prevista oppure, in mancanza di essa, di qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 e nel caso in cui la Commissione non abbia privato l'autorità nazionale garante della concorrenza della sua competenza tramite l'avvio di un procedimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento. La Commissione dovrebbe garantire l'applicazione coerente del diritto della concorrenza dell'unione fornendo alle autorità nazionali garanti della concorrenza orientamenti a livello bilaterale e nell'ambito della rete europea della concorrenza. Per migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, aumentare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, la constatazione di una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE in una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta constatazione dovrebbe essere ritenuta definitivamente accertata in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione intentate nello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso. L'effetto della constatazione dovrebbe, tuttavia, riguardare soltanto la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, come determinata dall'autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso nell'esercizio della sua giurisdizione. Anche laddove una decisione abbia constatato una violazione di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in cui le norme del diritto della concorrenza dell'unione e nazionale sono applicate nello stesso caso e in parallelo, tale violazione dovrebbe considerarsi inconfutabilmente accertata. (35) Qualora un'azione per il risarcimento del danno sia intentata in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso che hanno constatato la violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE a cui si riferisce l'azione, tale constatazione formulata in una decisione definitiva dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso dovrebbe potere essere presentata dinanzi a un giudice nazionale almeno a titolo di prova prima facie del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e può, se del caso, essere valutata insieme ad altri elementi di prova presentati dalle parti. Gli effetti delle decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dal giudice del ricorso che accertano una violazione delle norme in materia di concorrenza lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 267 TFUE. 145

150 (36) Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di una violazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso. A tal fine, dovrebbe essere possibile intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto nazionale della concorrenza e dell'unione. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che un attore sia a conoscenza, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce la violazione, del fatto che la violazione gli ha causato un danno e dell'identità dell'autore della violazione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti di applicazione generale, purché la durata di tali termini assoluti di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento. (37) Per il caso in cui più imprese violino insieme le norme in materia di concorrenza, come nel caso di un cartello, è opportuno prevedere che i coautori della violazione siano considerati responsabili in solido per l'intero ammontare del danno causato dal loro comportamento illecito. Se un coautore della violazione ha pagato più della parte che gli spetta, dovrebbe avere il diritto di ottenere un contributo da altri coautori della violazione. La determinazione della parte corrispondente alla responsabilità relativa di un dato autore della violazione e i criteri rilevanti, quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello, sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia e di equivalenza. (38) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle violazioni commesse sotto forma di cartelli segreti e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che proteggano le imprese che hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle ammende nel quadro di un programma di clemenza da un'esposizione ingiustificata alle domande di risarcimento, tenendo presente che per il beneficiario dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano una violazione possono diventare definitive prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità, rendendo il beneficiario dell'immunità possibile bersaglio preferenziale di contenzioso. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno e che ogni contributo che esso debba versare nei confronti dei coautori della violazione non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello relativo agli acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti o fornitori degli autori della violazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Tale quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per stabilire i contributi fra gli autori della violazione. Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dagli altri autori della violazione. (39) Il danno nella forma di danno emergente può risultare dalla differenza tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quanto sarebbe stato altrimenti pagato in assenza della violazione. Quando un soggetto danneggiato ha ridotto il danno emergente trasferendolo, interamente o in parte, sui propri acquirenti, il danno trasferito non costituisce più un danno per il quale tale parte debba essere risarcita. È pertanto opportuno, in linea di principio, permettere all'autore di una violazione di invocare a propria difesa l'avvenuto trasferimento del danno emergente a fronte di una domanda di risarcimento del danno. Occorre prevedere disposizioni che stabiliscano che l'autore della violazione, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità del trasferimento del sovrapprezzo. Tale onere della prova non dovrebbe avere effetti sulla possibilità che l'autore della violazione utilizzi prove diverse da quelle in suo possesso, come le prove già acquisite nel procedimento o le prove in possesso di altre parti o di terzi. (40) Nei casi in cui il trasferimento ha dato luogo a una riduzione delle vendite e quindi a un danno nella forma di un lucro cessante, dovrebbe restare impregiudicato il diritto a chiedere un risarcimento di siffatto lucro cessante. (41) A seconda delle condizioni in cui operano le imprese, può essere prassi commerciale trasferire gli aumenti di prezzo a valle della catena di approvvigionamento. I consumatori o le imprese sui quali è stato così trasferito il danno emergente subiscono il danno derivante dalla violazione del diritto della concorrenza dell'unione o nazionale. Il danno dovrebbe essere rimborsato dall'autore della violazione: può essere tuttavia particolarmente difficile comprovarne la portata per i consumatori o le imprese che non hanno acquistato direttamente da tale soggetto. Quando l'esistenza di una domanda di risarcimento del danno o l'importo dei danni da attribuire dipendono dal fatto che il sovrapprezzo pagato da un acquirente diretto dell'autore della violazione sia stato trasferito o meno sull'acquirente indiretto, e in che misura, è quindi opportuno stabilire che si ritiene che l'acquirente indiretto abbia 146

151 provato tale trasferimento del sovrapprezzo dall'acquirente diretto al suo livello se è in grado di dimostrare prima facie che tale trasferimento è avvenuto. Tale presunzione relativa si applica a meno che l'autore della violazione non sia in grado di dimostrare in modo credibile e ritenuto adeguato dal giudice che il danno emergente non è stato trasferito o non è stato trasferito interamente sull'acquirente indiretto. È inoltre opportuno definire a quali condizioni si ritiene che l'acquirente indiretto abbia fornito a tale riguardo prove prima facie. Per quanto riguarda la quantificazione di tale trasferimento, il giudice nazionale dovrebbe avere la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo sia stata trasferita al livello degli acquirenti indiretti nella controversia di cui è investito. (42) La Commissione dovrebbe emettere linee guida chiare, semplici ed esaustive per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sugli acquirenti indiretti. (43) Le violazioni del diritto della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri danni, per i clienti degli autori della violazione. La violazione può anche riguardare le forniture all'autore della violazione (ad esempio nel caso di un cartello fra acquirenti). In siffatti casi, il danno emergente potrebbe derivare da un prezzo inferiore pagato dagli autori della violazione ai loro fornitori. La presente direttiva e in particolare le disposizioni relative al trasferimento del sovrapprezzo dovrebbero applicarsi di conseguenza a tali casi. (44) Le azioni per il risarcimento del danno possono essere intentate sia da soggetti che hanno acquistato beni o servizi dall'autore della violazione che dagli acquirenti che si trovano in un punto successivo della catena di approvvigionamento. Per promuovere la coerenza tra decisioni giudiziarie relative a procedimenti tra loro connessi ed evitare pertanto che il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza dell'unione o nazionale non sia pienamente risarcito o che all'autore della violazione si richieda di risarcire danni che non sono stati subiti, i giudici nazionali dovrebbero avere la facoltà di stimare la proporzione di eventuali sovrapprezzi a carico degli acquirenti diretti o indiretti nelle controversie di cui sono investiti. In tale contesto, i giudici nazionali dovrebbero poter tenere nella dovuta considerazione, tramite i mezzi procedurali o sostanziali previsti dal diritto dell'unione e dal diritto nazionale, eventuali azioni connesse e le relative decisioni giudiziarie, in particolare qualora venga comprovato che è avvenuto il trasferimento del sovrapprezzo. I giudici nazionali dovrebbero disporre di adeguati mezzi procedurali, come la riunione delle azioni, per garantire che il risarcimento per il danno emergente riconosciuto a un dato livello della catena di approvvigionamento non superi il danno da sovrapprezzo causato a tale livello. Detti mezzi dovrebbero altresì essere disponibili nei casi transfrontalieri. Questa possibilità di tener debito conto dei giudizi non dovrebbe compromettere né i diritti fondamentali alla difesa, né il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale per coloro che non erano parti di tali procedimenti giudiziari, e non dovrebbe compromettere le norme in materia di valore probatorio delle decisioni adottate in quel determinato contesto. È possibile per le azioni pendenti dinanzi a giudici di Stati membri diversi essere considerate connesse ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Ai sensi di tale articolo, il giudice nazionale successivamente adito può sospendere il procedimento o, in determinate circostanze, dichiarare la propria incompetenza. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi di tale regolamento. (45) Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza è un processo che richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli economici complessi. Ciò è spesso molto costoso e gli attori incontrano difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro domande. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza può quindi costituire un considerevole ostacolo che impedisce l'efficacia delle domande di risarcimento. (46) In mancanza di norme dell'unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le proprie norme sulla quantificazione del danno e agli Stati membri e ai giudici nazionali stabilire quali condizioni l'attore deve soddisfare per dimostrare l'ammontare del danno subito, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il mancato pieno rispetto di tali condizioni. Tuttavia, le condizioni del diritto nazionale riguardo alla quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento conferito dall'unione (principio di efficacia). È opportuno tenere conto di ogni asimmetria informativa fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in questione in assenza della violazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno assicurare che ai giudici nazionali sia conferito il potere di stimare l'ammontare del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero assicurare ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del , pag. 1). 147

152 che, su richiesta, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano fornire orientamenti riguardo alla quantificazione. Per garantire coerenza e prevedibilità, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti generali a livello di Unione. (47) Per rimediare all'asimmetria informativa e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza e per garantire l'efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, i cartelli determinano un aumento dei prezzi o impediscono una loro riduzione, che si sarebbe invece verificata in assenza di cartello. Tale presunzione non dovrebbe riguardare l'effettivo ammontare del danno. Gli autori della violazione dovrebbero avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l'asimmetria informativa e rende più difficile per l'attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito. (48) È auspicabile pervenire ad una transazione «definitiva» per i convenuti al fine di ridurre le incertezze per gli autori della violazione e i soggetti danneggiati. Pertanto, gli autori della violazione e i soggetti danneggiati dovrebbero essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie, come le transazioni stragiudiziali (comprese quelle in cui un giudice può dichiarare vincolante una transazione), l'arbitrato, la mediazione o la conciliazione. Tale composizione consensuale delle controversie dovrebbe interessare il maggior numero possibile di soggetti danneggiati e di autori di violazioni consentito dall'ordinamento. Le disposizioni della presente direttiva sulla composizione consensuale delle controversie sono pertanto volte a facilitare il ricorso a tali meccanismi e ad aumentarne l'efficacia. (49) I termini di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno possono essere tali da non lasciare ai soggetti danneggiati e agli autori della violazione tempo sufficiente per giungere a un accordo sul risarcimento da corrispondere. Per dare a entrambe le parti una reale possibilità di procedere a una composizione consensuale delle controversie prima di intentare un'azione dinanzi al giudice nazionale, il termine di prescrizione deve quindi essere sospeso per la durata della procedura di composizione consensuale. (50) Inoltre, quando le parti decidono di ricorrere alla composizione consensuale delle controversie dopo aver intentato per la stessa domanda un'azione davanti al giudice nazionale, tale giudice dovrebbe poter sospendere il procedimento pendente per la durata della procedura di composizione consensuale. Nel considerare se sospendere il procedimento, il giudice nazionale dovrebbe tenere conto dei vantaggi che presenta una procedura rapida. (51) Per incoraggiare le transazioni consensuali l'autore di una violazione che paghi un risarcimento a seguito di una composizione consensuale non dovrebbe ritrovarsi in una situazione peggiore, rispetto ai coautori della violazione, di quella in cui si troverebbe altrimenti se non avesse fatto ricorso a questo tipo di transazione. Ciò potrebbe accadere se l'autore di una violazione e parte di una transazione, anche dopo una composizione consensuale, continuasse a essere responsabile in solido per il danno causato dalla violazione. In linea di principio, l'autore di una violazione che partecipi a una transazione non dovrebbe quindi essere tenuto al pagamento del contributo ai coautori della violazione che non sono parti della transazione e che hanno pagato il risarcimento al soggetto danneggiato con cui egli ha già trovato un accordo. Il corollario di questa regola del non-contributo è che la parte del danno causata dall'autore della violazione che opta per la transazione dovrebbe essere dedotta dall'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato, indipendentemente dal fatto che l'ammontare della transazione sia pari o differente dalla relativa parte del danno che il coautore della violazione partecipante alla transazione ha cagionato al soggetto danneggiato partecipante alla transazione. Tale quota relativa dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole altrimenti utilizzate per stabilire i contributi fra gli autori della violazione. Senza una tale riduzione, gli autori della violazione non partecipanti alla transazione sarebbero indebitamente penalizzati dalla transazione di cui non sono parte. Tuttavia, al fine di garantire il diritto al pieno risarcimento, il coautore della violazione partecipante alla transazione dovrebbe comunque pagare i danni qualora ciò sia l'unico modo, per il soggetto danneggiato che partecipa alla transazione, di ottenere il risarcimento per il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento. Il resto della domanda si riferisce all'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato partecipante alla transazione diminuito della parte, imputabile al coautore della violazione partecipante alla transazione, del danno cagionato dalla violazione al soggetto danneggiato partecipante alla transazione. Quest'ultima possibilità di richiedere i danni all'autore della violazione partecipante alla transazione esiste, a meno che ciò non sia espressamente escluso in base alla transazione consensuale. (52) È opportuno evitare situazioni in cui i coautori partecipanti alla transazione, con la corresponsione di un contributo ai coautori della violazione non partecipanti alla transazione per danni da essi pagati a soggetti danneggiati non partecipanti alla transazione, paghino un importo totale di risarcimento superiore alla loro responsabilità relativa per il danno causato dalla violazione. Pertanto, quando i coautori di una violazione partecipanti a una transazione sono invitati a contribuire al risarcimento dei soggetti danneggiati non partecipanti alla transazione pagato successivamente dai coautori della violazione non partecipanti alla transazione, il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione il risarcimento già versato a titolo della transazione consensuale, tenendo conto del fatto che non tutti i coautori della violazione sono necessariamente coinvolti allo stesso grado nell'insieme della violazione, dal punto di vista materiale, temporale e geografico. 148

153 (53) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. (54) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia stabilire norme relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni del diritto della concorrenza dell'unione al fine di garantire la piena attuazione degli articoli 101 e 102 TFUE e il corretto funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per raggiungere il livello richiesto di efficacia e coerenza nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (55) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ( 1 ), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (56) È opportuno prevedere norme relative all'applicazione temporale della presente direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'unione. 2. La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali. Ai fini della presente direttiva si intende per: Articolo 2 Definizioni 1) «violazione del diritto della concorrenza»: una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza; 2) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza; 3) «diritto nazionale della concorrenza»: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese; 4) «azione per il risarcimento del danno»: un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un'autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell'unione o nazionale preveda tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda; 5) «domanda di risarcimento del danno»: una domanda di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza; 6) «soggetto danneggiato»: una persona che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza; ( 1 ) GU C 369 del , pag

154 7) «autorità nazionale garante della concorrenza»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE; 8) «autorità garante della concorrenza»: la Commissione o un'autorità nazionale garante della concorrenza, ovvero entrambe a seconda del contesto; 9) «giudice nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE; 10) «giudice del ricorso»: un giudice nazionale che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza; 11) «decisione relativa a una violazione»: una decisione di un'autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza; 12) «decisione definitiva relativa a una violazione»: una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari; 13) «prove»: tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate; 14) «cartello»: un accordo o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, anche in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti; 15) «programma di clemenza»: un programma relativo all'applicazione dell'articolo 101 TFUE o a una disposizione corrispondente del diritto nazionale in base a cui un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza rappresentando volontariamente elementi di propria conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o sospensione del procedimento, l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione; 16) «dichiarazione legata a un programma di clemenza»: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all'autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti; 17) «informazioni preesistenti»: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza; 18) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata; 19) «beneficiario dell'immunità»: un'impresa o una persona fisica che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza; 20) «sovrapprezzo»: la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza; 21) «composizione consensuale delle controversie»: qualsiasi meccanismo che consenta una risoluzione stragiudiziale di una controversia riguardante una richiesta di risarcimento dei danni; 22) «transazione consensuale»: un accordo raggiunto tramite una composizione consensuale delle controversie; 23) «acquirente diretto»: una persona fisica o giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza; 24) «acquirente indiretto»: una persona fisica o giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi. 150

155 Articolo 3 Diritto a un pieno risarcimento 1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno. 2. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi. 3. Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva non conduce a una sovra-compensazione del danno subito, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento multiplo o di altra natura. Articolo 4 Principi di efficacia e di equivalenza A norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale. CAPO II DIVULGAZIONE DELLE PROVE Articolo 5 Divulgazione delle prove 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un'azione per il risarcimento del danno nell'unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all'attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/ Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata. 3. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati. In particolare: a) esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove; b) esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento; c) valutano se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. Gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle. 151

156 5. L'interesse delle imprese a evitare azioni per il risarcimento del danno in seguito a una violazione del diritto della concorrenza non costituisce un interesse meritevole di tutela. 6. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali garantiscano appieno la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti prevista dal diritto dell'unione o nazionale allorquando ordinano la divulgazione delle prove. 7. Gli Stati membri provvedono affinché coloro ai quali è chiesta la divulgazione abbiano la possibilità di essere sentiti prima che il giudice nazionale ordini la divulgazione a norma del presente articolo. 8. Fermi restando i paragrafi 4 e 7 e l'articolo 6, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove. Articolo 6 Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza 1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, allorquando i giudici nazionali ordinano la divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, si applichi, oltre all'articolo 5, il presente articolo. 2. Il presente articolo non pregiudica le norme e prassi in materia di accesso del pubblico ai documenti previste dal regolamento (CE) n. 1049/ Il presente articolo non pregiudica le norme e prassi previste dal diritto dell'unione o nazionale sulla protezione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e della corrispondenza fra tali autorità. 4. Nel valutare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la proporzionalità di un ordine di divulgazione di informazioni, i giudici nazionali considerano altresì: a) se la richiesta sia stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità, piuttosto che con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza; b) se la parte stia richiedendo la divulgazione in relazione a un'azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice nazionale; e c) con riferimento ai paragrafi 5 e 10, o su richiesta di un'autorità garante della concorrenza ai sensi del paragrafo 11, se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza. 5. I giudici nazionali possono ordinare la divulgazione delle categorie di prove sotto indicate solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia chiuso il suo procedimento adottando una decisione o in altro modo: a) informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza; b) informazioni che l'autorità garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento; e c) proposte di transazione che sono state ritirate. 6. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in alcun momento ordinare a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie: a) dichiarazioni legate a un programma di clemenza; e b) proposte di transazione. 7. Un attore può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove indicate al paragrafo 6, lettera a) o b), al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, punti 16 e 18. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può chiedere l'assistenza solo della competente autorità garante della concorrenza. Anche gli autori dei documenti interessati possono avere la possibilità di essere sentiti. In nessun caso, il giudice concede alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. 8. Laddove il paragrafo 6 trovi applicazione solo riguardo ad alcune parti delle prove richieste, le parti restanti sono divulgate, in funzione della categoria in cui rientrano, conformemente ai pertinenti paragrafi del presente articolo. 152

157 9. La divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui al presente articolo può essere ordinata in ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. 10. Gli Stati membri provvedono affinché il giudice nazionale chieda a un'autorità garante della concorrenza la divulgazione delle prove contenute nel fascicolo di quest'ultima solo qualora nessuna parte o nessun terzo sia ragionevolmente in grado di fornire tale prova. 11. Nella misura in cui un'autorità garante della concorrenza intenda fornire il proprio parere sulla proporzionalità delle richieste di divulgazione, essa, agendo d'ufficio, può presentare osservazioni al giudice nazionale cui è richiesto un ordine di divulgazione. Articolo 7 Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza 1. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 6, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all'articolo Gli Stati membri provvedono affinché, fino a quando l'autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento adottando una decisione o in altro modo, le prove rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 5, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di tale autorità, siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all'articolo Gli Stati membri provvedono affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2, possano essere usate nelle azioni per il risarcimento del danno solo da tale persona o dalla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei diritti, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda. Articolo 8 Sanzioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano applicare efficacemente sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di: a) mancato rispetto o rifiuto di rispettare l'ordine di divulgazione di un giudice nazionale; b) distruzione di prove rilevanti; c) mancato rispetto o rifiuto di rispettare gli obblighi imposti dall'ordine di un giudice nazionale a tutela di informazioni riservate; o d) violazione dei limiti all'uso delle prove previsti nel presente capo. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere imposte dai giudici nazionali siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni di cui dispongono i giudici nazionali comprendono, per quanto riguarda il comportamento di una parte nel procedimento relativo a un'azione per il risarcimento del danno, la possibilità di trarre conclusioni negative, quali presumere che la questione sia stata provata o respingere in tutto o in parte domande e eccezioni, e la possibilità di ordinare il pagamento delle spese. CAPO III EFFETTO DELLE DECISIONI NAZIONALI, TERMINI DI PRESCRIZIONE E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO Articolo 9 Effetto delle decisioni nazionali 1. Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza. 153

158 2. Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti. 3. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all'articolo 267 TFUE. Articolo 10 Termini di prescrizione 1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell'identità dell'autore della violazione. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo. Articolo 11 Responsabilità in solido 1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, con l'effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 ), l'autore della violazione sia responsabile solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti se: a) la sua quota nel mercato rilevante era inferiore al 5 % per tutto il tempo in cui ha avuto luogo la violazione del diritto della concorrenza; e b) l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore delle sue attività. 3. La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica se: a) la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi; o b) la PMI risulta aver commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza. 4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario dell'immunità sia responsabile in solido: a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti; e b) nei confronti di altri soggetti danneggiati solo qualora questi non possano ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile ai casi di cui al presente paragrafo sia ragionevole e sufficiente a consentire ai soggetti danneggiati di intentare le azioni di risarcimento. ( 1 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del , pag. 36). 154

159 5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autore di una violazione possa recuperare da ogni altro autore della violazione un contributo il cui importo è determinato alla luce delle loro responsabilità relative per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza. L'importo del contributo di un autore della violazione che ha ottenuto l'immunità dalle ammende nell'ambito di un programma di clemenza non supera l'importo del danno che esso ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti. 6. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui la violazione del diritto della concorrenza abbia causato un danno a soggetti diversi dagli acquirenti o fornitori diretti o indiretti degli autori della violazione, l'importo del contributo dal beneficiario dell'immunità agli altri autori della violazione sia determinato alla luce della sua responsabilità relativa per tale danno. CAPO IV TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO Articolo 12 Trasferimento del sovrapprezzo e diritto al pieno risarcimento 1. Per garantire la piena efficacia del diritto al pieno risarcimento di cui all'articolo 3, gli Stati membri provvedono affinché, in conformità delle norme stabilite nel presente capo, il risarcimento del danno possa essere chiesto da chiunque lo abbia subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirenti diretti o indiretti dell'autore della violazione, e affinché siano evitati sia un risarcimento del danno superiore al danno causato all'attore dalla violazione del diritto della concorrenza sia l'assenza di responsabilità in capo all'autore della violazione. 2. Al fine di evitare una sovra-compensazione, gli Stati membri stabiliscono le opportune norme procedurali per garantire che il risarcimento per il danno emergente versato a un dato livello della catena di approvvigionamento non superi il danno da sovrapprezzo subito a tale livello. 3. Il presente capo lascia impregiudicato il diritto di un soggetto danneggiato di chiedere e ottenere un risarcimento per il lucro cessante dovuto al trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le norme stabilite nel presente capo si applichino nello stesso modo qualora la violazione del diritto della concorrenza riguardi una fornitura all'autore della violazione. 5. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano la facoltà di stimare a norma delle procedure nazionali quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita. Articolo 13 Eccezione del trasferimento Gli Stati membri provvedono affinché il convenuto in un'azione per il risarcimento del danno possa invocare, contro una domanda di risarcimento del danno, il fatto che l'attore abbia trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza. L'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito spetta al convenuto che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all'attore o a terzi. Articolo 14 Acquirenti indiretti 1. Qualora, in un'azione per il risarcimento del danno, l'esistenza di una domanda di risarcimento del danno o l'importo da accordare a tale titolo dipendano dal fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito o meno sull'attore e in quale misura tenuto conto della prassi commerciale di trasferire gli aumenti di prezzo a valle della catena di approvvigionamento, gli Stati membri provvedono affinché l'onere di dimostrare l'esistenza e la portata di tale trasferimento incomba all'attore, che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove al convenuto o a terzi. 2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'acquirente indiretto abbia dimostrato l'avvenuto trasferimento su di sé qualora tale acquirente indiretto dimostri che: a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto; e c) l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano. 155

160 Il presente paragrafo non si applica nel caso in cui il convenuto sia in grado di dimostrare in modo verosimile e ritenuto adeguato dal giudice che il sovrapprezzo non è stato trasferito, o non è stato trasferito interamente, sull'acquirente indiretto. Articolo 15 Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento 1. Al fine di evitare che, per effetto di azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento, si determinino pluralità di responsabilità o un'assenza di responsabilità da parte dell'autore della violazione, gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se l'onere della prova risultante dall'applicazione degli articoli 13 e 14 sia soddisfatto, i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno possano, tramite gli strumenti previsti dal diritto dell'unione o dal diritto nazionale, tenere debito conto: a) delle azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento; b) delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni per il risarcimento del danno di cui alla lettera a); c) delle pertinenti informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza. 2. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Articolo 16 Linee guida per i giudici nazionali La Commissione emana linee guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sull'acquirente indiretto. CAPO V QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Articolo 17 Quantificazione del danno 1. Gli Stati membri garantiscono che né l'onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l'ammontare del danno se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili. 2. Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L'autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un'azione per il risarcimento del danno, un'autorità nazionale garante della concorrenza possa, su richiesta di un giudice nazionale, prestare a questo assistenza con riguardo alla determinazione quantitativa del danno qualora l'autorità nazionale garante della concorrenza consideri appropriata tale assistenza. CAPO VI COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE Articolo 18 Effetto sospensivo e altri effetti della composizione consensuale delle controversie 1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte o rappresentate in tale procedimento. 2. Fatte salve le disposizioni di diritto nazionale in materia di arbitrato, gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno possano sospendere il procedimento fino a due anni se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle controversie riguardante la richiesta interessata dall'azione per il risarcimento del danno. 156

161 3. Un'autorità garante della concorrenza può considerare un fattore attenuante il risarcimento versato a seguito di una transazione consensuale e prima della sua decisione di infliggere un'ammenda. Articolo 19 Effetto delle transazioni consensuali sulle successive azioni per il risarcimento del danno 1. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale transazione sia sottratta la parte di danno del coautore della violazione del diritto della concorrenza che ha a sua volta partecipato alla transazione consensuale. 2. Il resto della domanda di risarcimento del soggetto danneggiato che ha partecipato alla transazione è esercitato soltanto nei confronti dei coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione. I coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione non possono chiedere ai coautori della violazione che vi hanno partecipato il contributo per il resto della domanda di risarcimento. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché, quando i coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione non possono pagare il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento del soggetto danneggiato che ha partecipato alla transazione, quest'ultimo possa rivalersi del danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento nei confronti dei coautori della violazione che hanno partecipato alla transazione. La deroga richiamata al primo comma può essere espressamente esclusa in base alla transazione consensuale. 4. Nel determinare l'importo del contributo che un coautore della violazione può chiedere a ciascuno degli altri coautori della violazione in funzione della loro responsabilità relativa per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, i giudici nazionali tengono in debita considerazione eventuali risarcimenti versati nell'ambito di una transazione consensuale precedente a cui ha partecipato il coautore interessato. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Riesame 1. La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 27 dicembre La relazione di cui al paragrafo 1 include, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) il possibile impatto degli oneri finanziari derivanti dal pagamento di ammende inflitte da un'autorità garante della concorrenza per una violazione del diritto della concorrenza sulla possibilità per i soggetti danneggiati di ottenere il pieno risarcimento per il danno causato da tale violazione del diritto della concorrenza; b) la misura in cui i soggetti che hanno intentato un'azione per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza accertata da una decisione relativa a una violazione adottata da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non sono in grado di dimostrare dinanzi al giudice nazionale di un altro Stato membro che tale violazione del diritto della concorrenza è avvenuta; c) la misura in cui il risarcimento per il danno emergente ha superato il danno da sovrapprezzo causato dalla violazione del diritto della concorrenza o il danno subito a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento. 3. Ove opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa. Articolo 21 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 157

162 Articolo 22 Applicazione temporale 1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente. 2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell'articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre Articolo 23 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 24 Destinatari Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente S. GOZI 15CE0148 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 09 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 158

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