Tutela del patrimonio artistico e modalità di sovvenzioni
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- Violetta Grimaldi
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1 20/21 Novembre 2009 Tutela del patrimonio artistico e modalità di sovvenzioni Dott.ssa Anna Maria Bertoli Barsotti Ufficio Beni Culturali Diocesano Don Mirko Corsini Ufficio Amministrativo Diocesano Tutela del patrimonio culturale Cenni storici: la normativa negli Stati preunitari Regno Lombardo-Veneto, Decreto di Maria Teresa del 1745 Ducato di Parma, decreto del 1760 Granducato Toscana, legge del granduca Leopoldo del 1854 Stato della Chiesa, editto del Cardinale Pacca 1820 Posizione di avanguardia della Chiesa che sin dal XVII secolo ha emanato editti per tutelare i grandi capolavori d arte di Roma. Il Cortile del Belvedere, voluto da papa Giulio II, può essere considerato il primo esempio di Museo pubblico. Tutela del patrimonio culturale Evoluzione della normativa statale: le Leggi Bottai Tutela del patrimonio culturale La Costituzione, 1948 L del 1939, Tutela delle cose d interesse artistico o storico L del 1939, Protezione delle bellezze naturali La legge presenta due elenchi di beni naturali e ambientali: uno concernente le bellezze singole, l'altro le «bellezze d'insieme». Le Leggi della Riforma Bottai, molto articolate e complesse, hanno regolato la materia dei beni culturali, con poche modifiche (T.U. del 1999), per oltre 60 anni, fino al Nuovo Codice in vigore dal Art 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Caratterizzazione della Repubblica italiana come Stato di Cultura. 1
2 Definizione di Bene culturale La Commissione Franceschini, Il Bene culturale viene definito come testimonianza materiale avente valore di civiltà I Beni culturali ecclesiastici I Beni culturali di interesse religioso La normativa statale La normativa canonica La normativa pattizia Viene adottata per la prima volta in Italia la lucuzione bene culturale, già utilizzata in ambito internazionale (Convenzione dell Aia, 1954). Viene superata la concezione estetizzante del bello d arte e si introduce una concezione storicistica. Si stima che la Chiesa cattolica italiana possieda, di proprietà o in uso, il 70% dell intero patrimonio nazionale dei Beni culturali. Normativa statale Il Codice Urbani Normativa statale Il Codice Urbani Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 9 Beni culturali di interesse religioso. 1 Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 10. Beni culturali. 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. L art. 9 del Codice disciplina i beni culturali di interesse religioso alla luce dei principi costituzionali e di quanto stabilito nella revisione dell Accordo Lateranense del Sono vincolati tutti i beni, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale oltre a cinquant anni, fintanto che non si è svolto, con esito negativo, il procedimento di Verifica di interesse culturale. 2
3 Normativa canonica Il Concilio Vaticano II I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e lo sviluppo dell arte sacra, come pure sui sani principi sui quali devono fondarsi le opere dell arte sacra, in modo che stimino e conservino i venerabili monumenti della Chiesa e possano offrire opportuni consigli agli artisti nella realizzazione delle opere La dignità dell arte sacra è stata riaffermata dal Concilio Vaticano II per la sua natura di nobile attività dell ingegno umano, per la relazione con la bellezza divina espressa dalle opere dell uomo. Normativa canonica Codex iuris canonici, 1983 Can. 535 Archivi parrocchiali Can. 555 Decoro delle chiese e degli arredi Can Come trattare le cose sacre Can Restauro di immagini sacre Can Sulla consulenza di esperti Can Sull inventario Regole e Istruzioni di San Carlo Borromeo, 1577 Normativa canonica Norme CEI, 1974 Normativa canonica Norme CEI, 1992 Norme dell episcopato italiano. Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia Approvate alla X assemblea della CEI Promulgate il 14 giugno 1974 L osservanza della legislazione predisposta da parte civile a favore e tutela del patrimonio culturale è doverosa, perché lo Stato ha la responsabilità della conservazione di esso di fronte alla società. Documento. I beni culturali della Chiesa cattolica in Italia, Orientamenti Pubblicato con Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 9 dicembre Beni culturali ecclesiastici, segno e strumento di vita ecclesiale 2. Soggetti istituzionali 3. Rapporti Chiesa, Stato, Associazioni, Privati 4. Problemi generali 5. Beni e servizi culturali 6. Tutela 7. Valorizzazione 8. Adattamento e creazione 3
4 Normativa canonica Note pastorali Normativa canonica Note pastorali LA PROGETTAZIONE DI NUOVE CHIESE Nota pastorale della Commissione Episcopale per la Liturgia, 18 febbraio 1993 L ADEGUAMENTO DELLE CHIESE SECONDO LA RIFORMA LITURGICA Nota pastorale della Commissione Episcopale per la Liturgia, 31 maggio 1996 Normativa pattizia Accordo di revisione del Concordato Lateranense Accordo di revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984, L. 121 del 25 marzo 1985 Art. 12. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico. Sono previste dall Accordo delle disposizioni, concordate tra le parti, per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali. Normativa pattizia Intese generali tra CEI e Ministero L Intesa Veltroni-Ruini del 1996 L Intesa Urbani-Ruini del 2005 Riconoscimento dell importanza della inventariazione e catalogazione dei beni culturali, mobili e immobili I beni culturali vanno mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione Gli interventi di conservazione dei beni culturali devono essere eseguiti da personale qualificato Novità dell intesa 2005: è prevista la collaborazione attiva da parte della C.E.I nell inventario e nella vigilanza sul rispetto della normativa vigente soprattutto per i restauri. 4
5 Normativa pattizia Altre Intese L intesa su archivi e biblioteche (2000) Relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. La convenzione CEI-ICCD del 2002 sulla catalogazione Inventario dei beni culturali Inventario informatizzato dei beni artistici e storici di proprietà di enti ecclesiastici Si tratta di un inventario e non di un catalogo. L obiettivo che ci si propone è quindi limitato: per ragioni istituzionali, finanziarie e di urgenza. Ha un carattere ecclesiastico. Esso costituisce la ripresa di un iniziativa tradizionale ma caduta quasi completamente in disuso nella seconda metà del XIX sec. Documenta tutto il patrimonio senza limiti cronologici. Si tratta di una iniziativa gestita a livello diocesano, sotto le direttive dell Ufficio Nazionale della CEI Scopi principali dell inventario: conoscenza, protezione e divulgazione Inventario dei beni culturali Stato dell Inventario nella Diocesi di Bologna Schede Immagini Chiese Parrocchiali 410 Altre chiese 576 L inventario delle singole chiese, nelle forma di Elenco sintetico dei Beni, è stato consegnato a tutti i parroci, per una prima revisione sulla correttezza e corrispondenza delle informazioni. Conservazione dei Beni culturali Restauro: riferimenti normativi statali. Il Codice dei Beni culturali, d.lgs 42/04 Art. 1. Princìpi. [ ] 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. Art. 29. Conservazione. 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 5
6 Conservazione dei Beni culturali Restauro: riferimenti normativi statali. Il Codice dei Beni culturali, d.lgs 42/04 Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione. 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 4. [ ] l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. 5. L'autorizzazione è resa su progetto. Art Opere illecite. 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro ,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10; [ ] Conservazione dei Beni culturali Restauro: riferimenti normativi canonici Codex iuris canonici, 1983, Can Le immagini preziose [ ] qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta dell Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti. I Beni Culturali della Chiesa italiana, Orientamenti, 1992, Art. 32. Restauro I progetti per il restauro dei beni culturali ecclesiastici, compresi gli organi, siano concordati preventivamente con l'ufficio diocesano competente e siano redatti da professionisti particolarmente preparati [ ] Le richieste di autorizzazione siano presentate al competente organo diocesano che, dopo avere ottenuto la regolare autorizzazione dell'ordinario, le presenterà alla Soprintendenza interessata. Conservazione dei Beni culturali Domanda di restauro La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del bene, deve essere indirizzata all Ordinario Diocesano ed alla Soprintendenza competente per territorio. Alla domanda vanno allegati: il preventivo e il progetto di restauro. Per importi superiori a euro la Diocesi di Bologna richiede 3 preventivi. I progetti devono essere redatti da restauratori qualificati a norma di legge, inseriti negli elenchi ministeriali come restauratori di beni culturali. Gestione dei beni culturali Prestiti ed utilizzazione delle immagini di beni culturali ecclesiastici Il prestito temporaneo di beni culturali per le mostre è regolato sia dalla normativa civile che da quella canonica. L utilizzazione delle immagini di beni culturali della Diocesi di Bologna sono soggette all autorizzazione dell Ordinario Diocesano. Per queste pratiche ci si deve rivolgere all Ufficio diocesano Beni Culturali. 6
7 Decoro e Sicurezza della Chiesa Can Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo. 2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza. Can Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo. Decoro e Sicurezza della Chiesa NOTE SUI CONCERTI IN CHIESA L esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia costituisce attività istituzionale dell ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico; b) esecuzione prevalente di musica sacra; c) ingresso libero e gratuito. Venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell ordinario diocesano per l uso profano della chiesa per modum actus ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli. IN DIOCESI (IMA n. 130) La richiesta va fatta in forma scritta dal parroco all Ordinario tramite l Uff. Liturgico e deve recare: a) Data del Concerto b) Programma dettagliato dei brani da eseguire con il nome degli autori Ai fini della promozione culturale religiosa è bene che ogni brano sia preceduto da breve presentazione. Decoro e Sicurezza della Chiesa SICUREZZA DEI BENI CULTURALI ECCLESISTICI (Dati dei Carabinieri Comando Tutela del Patrimonio Artistico) DATI STATISTICI al 30 Aprile 2008 Decoro e Sicurezza della Chiesa SICUREZZA DEI BENI CULTURALI ECCLESISTICI (Dati dei Carabinieri Comando Tutela del Patrimonio Artistico) DATI STATISTICI al 30 Aprile ITALIA Totale Furti ITALIA Chiese VISITATE ITALIA Oggetti Ecclesiastici ER Chiese VISITATE ER Totale Furti ER Oggetti Ecclesiastici Dove è possibile è bene installare un impianto di allarme, meglio un impianto di video sorveglianza per evitare furti o atti vandalici. Dove è possibile è bene installare un impianto di allarme, meglio un impianto di video sorveglianza per evitare furti o atti vandalici. 7
8 Decoro e Sicurezza della Chiesa SICUREZZA DEI BENI CULTURALI ECCLESISTICI Alcuni piccoli consigli da tenere presente: 1. Conservare gli arredi in un luogo sicuro possibilmente blindato 2. Avere sempre una copia fotografica dell oggetto 3. Avere la scheda descrittiva dell oggetto 4. Elenco e Foto siano conservati in un luogo differente dalle opere 5. Non dare a nessuno oggetti se non si sono compiute le procedure canoniche-civili 6. Comunque è bene valutare l opportunità di chiudere gli edifici di culto se questi non sono presidiati o vigilati con sufficiente continuità (ore del mezzogiorno, sere invernali, analoghe situazioni). 7. Trasferire le opere delle chiese che sono incustodite (con i dovuti permessi), o almeno provvederle di sistemi di sicurezza: allarme, porte sicure, illuminazione esterna, ecc 8. Assicurazione almeno complessiva delle opere mobili e polizza incendio/danni per gli edifici e relativo contenuto Decoro e Sicurezza della Chiesa IN CASO DI FURTO DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI Alcuni piccoli consigli da tenere presente: 1. NON ASPETTARE a denunciare il furto alle forze dell ordine (Caserma dei Carabinieri, o della Polizia di Stato, o Guardia di Finanza ) se è possibile dare una foto 2. COMUNICARE subito all Ufficio Diocesano il furto e allegare copia della denuncia. Se l oggetto non è stato inventariato dall Ufficio, inviare anche la foto 3. Denuncia all Assicurazione Le SANZIONI 1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro : a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56; b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; (Art. 173) 1.È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro ,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10; b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28. (Art. 169) Verifica d Interesse Culturale (VIC) Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale 1.Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2.I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione. (omissis) 4.Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. (omissis) 9.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. 8
9 Verifica d Interesse Culturale (VIC) Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale 1.La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. Articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione 1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 e ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n Verifica d Interesse Culturale (VIC) Dati di sintesi per la compilazione della scheda - La scheda è nel sito web dell Arcidiocesi pagina Amministrazione - E bene impostare il lavoro e farlo verificare dall ufficio prima della consegna - La consegna deve essere fatta entro il 20 del mese DATI RICHIESTI Dati Ente, Rappresentante e Tecnico Nominativo del bene e natura del bene (complesso o no) Localizzazione Dati catastali del bene, confinanti e altri elementi di confine Destinazione d uso del bene Elementi decorativi Documentazione Planimetrica, Fotografica, e altra documentazione Relazione Storica Relazione Morfologica e Tipologica Verifica d Interesse Culturale (VIC) Verifica d Interesse Culturale (VIC) Le FOTO devono avere dei criteri: 1. Requisiti tecnici del file jpg 2. Per la Chiesa almeno 1 foto esterna e 1 foto interna (complessive), è comunque opportuno fare più foto 3. Le foto devono avere la capacità di presentare le caratteristiche storiche e architettoniche (sono differenti le foto per una ristrutturazione che possono evidenziare la necessità di un lavoro di recupero o consolidamento) 4. In caso la documentazione fotografica sia necessariamente grande, fare un pdf come allegato di altra documentazione ENTE ARCIDIOCESI CEER BENI ARCHITETTONICI DIREZIONE REGIONALE DIREZIONE REGIONALE BENI ARCHEOLOGICI 3 MESI + 1 MESE ENTE 9
10 Verifica d Interesse Culturale (VIC) Lavori su un Bene Tutelato DIREZIONE REGIONALE RISPOSTA (Per Messo Comunale o Raccomandata) ENTE POSITIVA Non si può intervenire senza il permesso del Ministero RISPOSTA (Per posta ordinaria) VIC - POSITIVA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN ARCIDIOCESI FASE 1 Presentare: Richiesta del Parroco all Ordinario Relazione Storico-artistica Relazione Tecnica Rilievi grafici Stato di fatto Stato di progetto Documentazione fotografica - Alcuni lavori possono avere bisogno di essere autorizzati dalla Commissione Diocesana di Arte Sacra PRIMA DI PRESENTARE IL LAVORO AVERE CHIARO LA MODALITA DI PAGAMENTO DEI LAVORI NEGATIVA Si potrà intervenire senza il permesso del MInistero BENI ARCHITETTONICI (Almeno 4 COPIE) NULLA OSTA DELL ORDINARIO Lavori su un Bene Tutelato BENI ARCHITETTONICI FASE 2 Parere Positivo Scritto ENTE PRESENTAZIONE DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO ALL ORDINARIO NULLA OSTA DELL ORDINARIO Trasferimento di un Bene Tutelato ENTE ARCIDIOCESI BENI STORICO ARTISTICI MOTIVAZIONI - Sicurezza - Possibilità di custodia e restauro - Mostre - Chiusura Ente o Edificio - Restauro Fare attenzione ad assicurare gli oggetti per il trasporto e la custodia in caso di restauro FIRMA CONTRATTO E INIZIO LAVORI 10
11 Reperibilità fondi MINISTERIALI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE artt. 35 e 36 D. Lgs. 42/2004 Reperibilità fondi MINISTERIALI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE artt. 35 e 36 D. Lgs. 42/2004 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN FASE 1 FASE PREVENTIVA La domanda può essere fatta prima di iniziare o in corso d opera Presentare: Istanza su carta intestata con generalità dell Ente e del Legale rappresentante Dichiarazione della Curia da cui risulti la proprietà e luogo sacro pubblico Stralcio foglio di mappa catastale Computo metrico estimativo a firma di un architetto abilitato dettagliato e con prezziario regionale Fotocopia nulla osta lavori (o protocollo in caso di attesa) Materiale dato per il progetto o indicazioni della consegna alla Soprintendenza PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN FASE 1 FASE PREVENTIVA Se il lavoro è superiore a ,07 L impresa esecutrice dovrà presentare: Dichiarazione di cui all allegato D) del DPR 34/2000 Se il lavoro dovrà essere fatto a lotti dovrà essere espressamente evidenziato dal richiedente già in questa fase dei lavori. Allegare un cronogramma dei lavori. Reperibilità fondi MINISTERIALI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE artt. 35 e 36 D. Lgs. 42/2004 Reperibilità fondi MINISTERIALI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE artt. 35 e 36 D. Lgs. 42/2004 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN FASE 2 FASE CONSUNTIVA Entro 30 giorni dalla FINE LAVORI Presentare: Istanza su carta intestata con generalità dell Ente e del Legale rappresentante Dichiarazione della Curia da cui risulti la proprietà e luogo sacro pubblico Computo metrico consultivo a firma di un architetto abilitato, asseverato in Tribunale con dettagliata descrizione degli interventi realizzati e con prezziario regionale (unitari e totali) Relazione tecnica dei lavori eseguiti Schede fotografiche post opere PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN FASE 2 FASE CONSUNTIVA Entro 30 giorni dalla FINE LAVORI Presentare: Dichiarazione di assenza di contributi o dichiarazione di eventuali contributi percepiti (Cfr art. 35, comma 3 D.Lgs 42/2004), vistata dalla Curia IBAN con dichiarazione che alla data di presentazione della domanda il conto corrente risulta attivo COLLAUDO da parte della Soprintendenza 11
12 Reperibilità fondi MINISTERIALI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE artt. 35 e 36 D. Lgs. 42/2004 COLLAUDO da parte della Soprintendenza DIREZIONE REGIONALE La Direzione Regionale fa una GRADUATORIA TEMPORALE (non per merito) sulla base della data in cui si è trasmessa la pratica a Consultivo, dopo il collaudo. Contributi dopo 5 anni circa Reperibilità fondi 8xmille Ogni anno dalla voce Culto e Pastorale il Vescovo destina un importo (in questi anni sempre maggiore) in aiuto ai lavori che si effettuano nelle parrocchie. ENTE VESCOVO PRESENTAZIONE PROGETTO ALL UFFICIO AMMINISTRATIVO EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SECONDO LE INDICAZIONI DEL VESCOVO Reperibilità fondi 8xmille BENI CULTURALI Ogni anno la CEI elargisce dei fondi alle Diocesi per alcuni interventi ai beni culturali. Edifici Beni Culturali (50% dell importo per ogni lavoro presentato, ma il contributo complessivo non supera per Diocesi) Sistemi di Sicurezza (Contributo complessivo per Diocesi di ) Restauro Organi (30% dell importo del lavoro, ma solo per il recupero dello strumento musicale) ENTE VESCOVO UFFICIO AMMINISTRATIVO Per impostare la Domanda CEI EROGAZIONI LIBERALI art. 15 lett. h) DPR 917/1986 Procedura estremamente complessa, non effettuata per anni nella Soprintendenza di Bologna. Tale procedura deve essere attuata in accordo con la Soprintendenza. Qui gli elementi necessari, ma occorre concordare con la Soprintendenza la procedura, nelle sue fasi. FASE 1 CONVENZIONE (Scrittura Privata) tra privato cittadino (EROGATORE) e l Ente Parrocchia (BENEFICIARIO). Il primo si impegna a sostenere il lavoro di restauro con una cifra definita o in percentuale all importo complessivo, il secondo a compiere e rendicontare il lavoro. 12
13 EROGAZIONI LIBERALI art. 15 lett. h) DPR 917/1986 EROGAZIONI LIBERALI art. 15 lett. h) DPR 917/1986 FASE 2 EROGATORE Presenta alla Soprintendenza competente un istanza di usufruire delle agevolazioni fiscali, in relazione alle erogazioni liberali effettuate per ciascun anno finanziario. Allegati: Copia di convenzione Denominazione e natura giuridica del bene Importo dell erogazione Denominazione ed ubicazione degli immobili Destinazione d uso e breve descrizione dell intervento con i tempi ipotizzati di realizzazione BENEFICIARIO Presenta alla Soprintendenza domanda per l approvazione della previsione di spesa inerente le attività finanziate, facendo esplicito riferimento al contributo dell erogatore. FASE 3 EROGATORE BENEFICIARIO Al termine dei lavori il soggetto beneficiario deve richiedere alla Soprintendenza il visto consultivo di spesa dettagliato e relativo alle attività svolte. La Soprintendenza vista il preventivo di spesa e lo invia all erogatore e al beneficiario. E concorda con il Beneficiario sulla modalità delle ricevute. Attenzione: vi sono modulistiche già predisposte e diversi modi di procedere a seconda delle Soprintendenze Riduzione Assicurativa Polizza Danni/Incendio L'art. 5, comma 16 del D.L. 30/12/1982, n. 953, così recita: "Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della L. 1 giugno 1939, n " Occorre: Scrivere alla Compagnia Assicurativa Allegare decreto di Vincolo o autocertificazione (Cfr modello sito web Arcidiocesi) Quando contattare la Soprintendenza In caso di trasferimento di beni mobili In caso di alienazione In caso di ristrutturazione, consolidamento, restauro In caso di affitto di beni tutelati In caso di furto In caso di mutui ipotecari In caso di demolizione 13
14 Alcuni recapiti utili Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'emilia Romagna Via Sant'Isaia, Bologna Per Beni Immobili Province di Bologna, Modena Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio Via IV novembre, BOLOGNA Per la Provincia di Ferrara Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio Via San Vitale, RAVENNA Alcuni recapiti utili Per Beni Mobili Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini Via Belle Arti, Bologna Soprintendenza Beni Artistici e Storici Di Modena e Reggio Emilia Piazza S. Agostino, Modena (MO) 14
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