COMUNE DI FONTANELLA. Provincia di Bergamo. Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE

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1 Allegato 7 determinazione n. 68 del 04/05/2012 COMUNE DI FONTANELLA Provincia di Bergamo Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA REPUBBLICA ITALIANA L anno.. ( lettere) addì (.) del mese di.. nella sede. L anno.., il giorno..del mese di., nella residenza Municipale, avanti a me., Segretario Comunale, sono comparsi i signori:., che interviene nel presente atto in persona del.. nato a.il, E L impresa. con sede legale a ( ), via.,.. Codice fiscale P.I:.. che interviene nel presente atto in persona di. nato a.., il.., codice fiscale. nella sua qualità di Legale Rappresentante dell impresa; Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo; di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all assistenza di testimoni con il mio consenso. PREMESSE con determina n.--- in data è stata indetta procedura ai sensi dell art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni al fine di individuare il soggetto a cui affidare la fornitura e posa in opera per la realizzazione del ripristino e potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Fontanella. 1

2 con determina in data. n. la procedura è stata aggiudicata all Impresa.. con sede a.. ( ); allegati al presente contratto: - modulo offerta economica, Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue, Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune di Fontanella prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall Impresa ed accettate dal Comune di Fontanella. L esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: - dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, - dalle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006. Art. 2 DEFINIZIONI I termini e le espressioni di cui al presente contratto debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate: - per Comune/Amministrazione deve intendersi il Comune di Fontanella - per Fornitore deve intendersi la società.., - per Responsabile dell esecuzione deve intendersi il Responsabile del procedimento (Lasigna Vito Antonio), incaricato dell esecuzione, vigilanza e direzione del presente contratto. 2

3 Art. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO L Amministrazione affida alla società. la fornitura e posa in opera delle attrezzature finalizzate a realizzare il ripristino ed il potenziamento del sistema di video sorveglianza del Comune di Fontanella. Tutte le attività saranno da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli allegati al presente contratto, in particolare con le caratteristiche tecniche e con le modalità descritte nell allegato computo estimativo generale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 5 del 28/01/2012, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto. L attività oggetto del presente contratto consisterà nella fornitura e posa in opera di quanto indicato nel citato allegato computo estimativo generale nonché: a) Apparati di ripresa di videosorveglianza per i siti indicati b) Centrali operative multiservizio equipaggiate con hardware e software di videosorveglianza c) Opere, infrastrutture, impianti, ecc. necessari per il sistema richiesto d) Servizio di garanzia completo per 12 mesi dal collaudo. e) Collaudo da effettuarsi nei successivi e non oltre 10 giorni dalla fine lavori. f) Manutenzione ordinaria e straordinaria per 12 messi dalla data di collaudo dei lavori completamente a carico del Fornitore. La fornitura si intende comprensiva di tutte le altre attività previste dall offerta economica presentata dal fornitore. ART. 3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE Le apparecchiature dovranno avere le caratteristiche tecniche minime indicate nel disciplinare di gara allegato computo estimativo generale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 5 del 28/01/2012. Le apparecchiature dovranno essere fornite complete di manuali e di ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l installazione, l autodiagnostica e 3

4 l utilizzo. Sulle attrezzature sopra descritte dovranno essere forniti e installati tutti i software di sistema necessari. Art. 4 DURATA La consegna delle forniture e posa in opera dovrà essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di stipula del presente atto. La manutenzione invece avrà una durata di un anno dal collaudo. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata. Art. 4.1 IMPORTO DEL CONTRATTO - AUMENTO-DIMINUZIONE L importo contrattuale è fissato in comprensivo di per oneri di sicurezza, oltre IVA. Il Fornitore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che l Amministrazione si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni e remunerazioni stabilite nel presente contratto. Art. 5 PRESTAZIONI CONTRATTUALI, MODALITA DI ESECUZIONE PIANIFICAZIONE Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura di cui in oggetto secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, suoi allegati e documenti dallo stesso richiamati. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli impedimenti necessari per l esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l espletamento degli stessi o, comunque, 4

5 opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Art ASSISTENZA E MANUTENZIONE Il Fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature fornite provvedendo a garantire per ciascuna di esse l assistenza tecnica, quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di collaudo. Il Fornitore, qualora l assistenza tecnica debba essere effettuata presso la ditta incaricata della fornitura di cui al presente contratto, si impegna a fornire all Amministrazione strumentazione sostitutiva di pari caratteristiche tecniche. I servizi di assistenza si considerano comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque di tutto quanto necessario per ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature senza nessun onere per l Amministrazione. Art. 5.2 CONSEGNA I prodotti dovranno essere consegnati e installati nel rispetto degli standard e nei tempi indicati all art. 4. La consegna e posa in opera dei prodotti dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall Amministrazione. L attività di consegna è comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio e trasporto, asporto dell imballaggio con ogni onere e spesa a carico dell aggiudicatario. Art. 5.3 DOCUMENTAZIONE Il Fornitore si impegna a consegnare all Amministrazione, senza ulteriore corrispettivo, ogni documentazione tecnica e/o certificazione relativa ai prodotti, redatti in lingua italiana. Art GARANZIE Il Fornitore assegnatario garantisce la conformità dei prodotti secondo quanto previsto nel computo estimativo generale. 5

6 Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Art 5.5 PENALI L Amministrazione applicherà le seguenti penali: - Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo fino al 15 giorno nella consegna del sistema complessivo. - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 15 giorno nella consegna del sistema complessivo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in all Amministrazione nel termine massimo di 3 ogni caso le proprie deduzioni giorni lavorativi dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell Amministrazione saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato tecnico. L Amministrazione, per i crediti derivanti dall applicazione delle penali previste dal capitolato tecnico, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni. Il Fornitore prende atto che l applicazione delle penali previste dal capitolato tecnico non preclude il diritto dell Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. ART 6 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE 6

7 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all art. 7 del presente contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all integrale espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, viaggio e di consegna dei prodotti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d arte, e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all art. 7 del presente contratto. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza vigente. L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ed il fornitore accetta incondizionatamente, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Art. 7 CORRISPETTIVI Per la fornitura e posa in opera delle attrezzature di cui al presente contratto comprensiva di assistenza e manutenzione per 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna, l Amministrazione corrisponderà al Fornitore i seguenti importi: - per forniture e servizi; -.per la formazione del personale; -.per oneri per la sicurezza. Oltre - per I.V.A. Gli importi suddetti si intendono comprensivi di costi di trasferta, missione e ogni altro onere. 7

8 I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione del contratto e dall osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate e che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. Si considera a carico del Fornitore ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico dell Amministrazione dal presente contratto. Art. 8 FATTURAZIONE I compensi spettanti al fornitore verranno pagati, previa presentazione di regolare fattura, alla conclusione della fornitura di tutte le attività previste dal presente contratto. Alla fattura dovrà essere allegata copia del verbale di collaudo positivo delle attrezzature. La liquidazione delle fatture avverrà da parte del responsabile dell esecuzione del contratto. Art. 9 MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento dei corrispettivi avverrà mediante bonifico bancario presso la banca d appoggio indicata dal fornitore, su presentazione di regolare fattura, subordinatamente all accredito del relativo importo da parte della Cassa Deposito e Prestito. L impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei 8

9 servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l Amministrazione potrà risolvere il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando il risarcimento degli eventuali danni. Art. 10 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Ai sensi e per gli effetti di cui all Art. 3 della Legge , n. 136, l appaltatore si impegna a comunicare, entro 7 giorni dall accensione, il conto corrente dedicato sul quale affluiranno i pagamenti del corrispettivo di cui al presente contratto. Contestualmente, l appaltatore si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente. L appaltatore assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge n. 136 e s.m.i. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E INFORTUNI Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro, di cui ai punti precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Il fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Essa si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da 9

10 terzi da essa incaricati alla persone nonché alle cose sia dell Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali derivanti dal presente contratto. L aggiudicatario dovrà altresì dichiarare che i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nelle attività di cui al presente appalto sono coperti e indennizzabili ad opera dell INAIL per tutti i danni che potessero derivare. ART DANNI RESPONSABILITA CIVILE E CAUZIONE L aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all esecuzione del presente contratto. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il fornitore ha costituito cauzione dell importo di.. (10% dell importo contrattuale) mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da., agenzia di., in data. con scadenza (1 anno successivo al collaudo dell impianto). La polizza dovrà mantenere la sua efficacia per tutto il periodo di manutenzione dell impianto ( un anno dal positivo collaudo) L aggiudicatario è responsabile dei danni che potrebbero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all Amministrazione Comunale e al suo personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, nonché a terzi. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il fornitore ha costituito polizza assicurativa, per un massimale non inferiore a ,00 mediante polizza n. rilasciata da., agenzia di., in data. Art. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell ulteriore eventuale danno nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini essenziali di cui al capitolato tecnico e al presente schema di contratto nonché in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 10

11 schema di contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. dall Amministrazione per porre fine all inadempimento. In ogni caso resta salva la facoltà dell Amministrazione di procedere all esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico dell aggiudicatario. ART. 14- RECESSO Ai sensi e per gli effetti dell art c.c. l Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto derivante dal presente appalto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con pec. Art SUBAPPALTO L impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell importo contrattuale, l esecuzione delle seguenti prestazioni:.. avvalendosi delle seguenti imprese:.. L impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell impresa, la quale rimane l unica e sola responsabile, nei confronti dell agenzia della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 11

12 L impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l esecuzione dello stesso vengano accertati dall Amministrazione inadempimenti della impresa subappaltatrice; in tal caso l Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L impresa si obbliga, ai sensi dell art. 118 D.lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell art. 118, comma 4, del D.lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. In caso di inadempimento da parte dell Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, l Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l Amministrazione annullerà l autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all art. 118 del D.lgs. 163/2006. in alternativa l impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali. ART DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Il Fornitore ai sensi dell art. 118 c.1 D.Lgs. 163/2006 non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto al Fornitore, non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate, e l Amministrazione potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa. ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO Non sarà accettata alcuna cessione del credito derivante dal presente appalto, pertanto eventuali cessioni effettuate non saranno opponibili all Amministrazione. 12

13 Art. 18 FORO COMPETENTE Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell esecuzione del contratto di cui al presente appalto unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bergamo. E escluso il ricorso all arbitrato. ART RISERVATEZZA Il Fornitore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall altra Parte verrà a conoscenza nell esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. Il divieto di divulgazione resta escluso qualora: a) l informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza; b) la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l altra Parte a divulgare l informazione a specifici soggetti. 13

14 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all Amministrazione ART CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Il Fornitore autorizza l Amministrazione a raccogliere e a trattare i propri dati personali per le finalità inerenti all instaurazione del rapporto di cui al presente contratto e alla gestione del medesimo. Sono trattati i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. Il trattamento avviene mediante l utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l ausilio di mezzi informatici. Le parti concordano che per quanto concerne i dati che l Amministrazione è obbligata a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporta l impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all esecuzione dello stesso. I dati non verranno dall Amministrazione diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati del Fornitore potranno dall Amministrazione essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 14

15 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme a soggetti che hanno necessità di accedere ad essi per finalità ausiliare al rapporto che intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari Ai sensi dell art. 7 Dlgs 196/2003, il Fornitore può esercitare nei confronti dell Amministrazione i diritti di ottenere la conferma dell esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; ottenere l indicazione dell origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l aggiornamento, la rettificazione, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il Titolare del trattamento è l Amministrazione, i cui dati anagrafici sono riportati nell intestazione del presente contratto. ART TRASPARENZA PREZZI Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 1) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto, 2) dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, co dunque volte e facilitare la conclusione del contratto stesso, 3) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto ai sensi e 15

16 per gli effetti dell art c.c. per fatto e colpa del Fornitore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Quest atto, scritto a macchina è stato letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono. L Amministrazione comunale L appaltatore Il Segretario comunale 16

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