SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 15 maggio 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 111 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 maggio 2017 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 17 febbraio Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ammissione alle agevolazioni del progetto DM presentato ai sensi dell art. 10 del decreto n. 593/2000 dalla società ITT Italia S.r.l. - Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca. (Decreto n. 364). (17A03175) Pag. 1 DECRETO 29 marzo Ministero della salute Autorizzazione ai sensi dell articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nomate CM Spirale», rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale. (17A03167) Pag. 6 DECRETO 29 marzo Conferma della registrazione del prodotto fitosanitario «Fungazil 500 EC», a base della sostanza attiva «Imazalil», a seguito dell approvazione della sostanza attiva «Imazalil» con regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. (17A03168) Pag. 9 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DECRETO 2 maggio Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere. (17A03163)... Pag. 12

2 DECRETO 28 marzo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l adesione ai fondi di mutualizzazione nell anno Integrazione del decreto 29 dicembre (17A03162) Pag. 37 Comitato interministeriale per la programmazione economica DELIBERA 1 dicembre Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - definanziamento «Tranvia su gomma» dell Aquila e assegnazione risorse alla «Linea Metrobus - 1 lotto» nello stesso comune. (Delibera n. 61/2016). (17A03217) Pag. 141 Presidenza del Consiglio dei ministri D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 maggio Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della tromba d aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma. (Ordinanza n. 453). (17A03261) Pag. 121 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia italiana del farmaco Rettifica dell estratto della determina n. 154/2016 del 26 gennaio 2016, concernente l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribavirina Aurobindo». (17A03169). Pag. 145 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (17A03173) Pag. 145 Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (17A03174) Pag. 145 DETERMINA 2 maggio Agenzia italiana del farmaco Classificazione del medicinale per uso umano «Granpidam», ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 805/2017). (17A03170) Pag. 124 DETERMINA 2 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cluviat», ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 806/2017). (17A03171) Pag. 126 DELIBERA 12 aprile Autorità garante della concorrenza e del mercato Approvazione del conto consuntivo per l esercizio (Delibera n ). (17A03258).... Pag. 128 Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Valeggia nel comune di Songavazzo. (17A03164) Pag. 145 Ministero della salute Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Capstar 11,4 mg» e «Capstar 57 mg». (17A03172)... Pag. 145 Ministero dello sviluppo economico Estensione dell abilitazione all effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla Ri.Ma. S.r.l., in Prato. (17A03165) Pag. 146 Abilitazione all effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra rilasciata alla «Messtechnik Sud S.r.l.», in Bolzano. (17A03166) Pag. 146 II

3 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 17 febbraio Ammissione alle agevolazioni del progetto DM presentato ai sensi dell art. 10 del decreto n. 593/2000 dalla società ITT Italia S.r.l. - Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca. (Decreto n. 364). IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo, tra l altro, del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile supplemento ordinario n in particolare l allegato 1, punto 3, che stabilisce che è l Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n , d intesa con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.; Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008; Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2013, «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e ss.mm.ii.; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196, del 23 agosto 2016; Visto in particolare l art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca; Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 è previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una Commissione interministeriale, MIUR - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000; Visto il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 14 agosto 2012, n. 507/Ric., con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, i componenti della Commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2008/2009; Visto il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 787/Ric., di rettifica al citato decreto ministeriale n. 507/Ric. del 14 agosto 2012; Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell 8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta Commissione interministeriale, con ultimo verbale in data 13 maggio 2014, relativamente all ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per gli anni 2008/2009, tra i quali il progetto DM 55189; 1

4 Visto il progetto DM 55189, presentato ai sensi dell art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 dalla società ITT Italia S.r.l. di ricerca dal titolo «Studio e sviluppo di una nuova famiglia di materiali d attrito specificatamente destinati alle diverse applicazioni ferroviarie» e di formazione dal titolo «Corso di formazione per tecnici addetti alla ricerca e al collaudo di nuovi materiali d attrito per impiego ferroviario»; Effettuate ai sensi dell art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell 8 agosto 2000 le previste attività istruttorie; Acquisiti gli esiti istruttori dell esperto scientifico e dell istituto convenzionato, in data 12 aprile 2016, prot. n. 6626; Viste le note del 10 dicembre 2015, prot. n , del 25 marzo 2016, prot. n. 5557, e del 14 aprile 2016, prot. n. 6866, con le quali è stata inoltrata all Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR, la ricognizione delle risorse disponibili a valere sull art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ne è stata richiesta la conferma dell effettiva disponibilità; Viste le note dell 11 aprile 2016, prot. n. 6583, e del 12 maggio 2016, prot. n. 9123, con le quali l Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR ha comunicato l effettiva disponibilità delle risorse previste a valere sull art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000; Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l anno 2012; Visto il decreto direttoriale n del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.; Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero; Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto DM ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse; Decreta: Art Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e ss.mm.ii., è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle premesse e nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante: codice progetto: DM titolo ricerca: Studio e sviluppo di una nuova famiglia di materiali d attrito specificatamente destinati alle diverse applicazioni ferroviarie; titolo formazione: Corso di formazione per tecnici addetti alla ricerca e al collaudo di nuovi materiali d attrito per impiego ferroviario; beneficiari: ITT Italia Sr.l. - Lainate (MI). 2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario è il seguente: B82C per il progetto di ricerca; B89J per il progetto di formazione. Art L intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n Ai sensi del comma 35 dell art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii.. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti. 3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. 5. Le rate dell ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all effettiva conclusione del progetto. 6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 2

5 7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4. Art Le risorse necessarie per l intervento di cui all art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in ,00 di cui ,00 nella forma di contributo nella spesa (di cui ,00 per attività di ricerca e ,00 per attività di formazione) e ,00 nella forma di credito agevolato (di cui ,00 per attività di ricerca e ,00 per attività di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R., per l anno 2012 e precedenti, così come indicato nelle premesse del presente decreto. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2017 Il direttore generale: DI FELICE Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017 Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, foglio n. 332 A LLEGATO 3

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8 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 29 marzo Autorizzazione ai sensi dell articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nomate CM Spirale», rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale. IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l art. 119 recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute» e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l istituzione e l articolazione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/ CE relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; Vista la domanda presentata in data 13 maggio 2014 dall impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28, finalizzata al rilascio dell autorizzazione del prodotto fitosanitario «Nomate CM Spirale» ai sensi dell art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva feromoni E,E- 8,10-Dodecadien-1-ol, indicando la Spagna quale Paese membro relatore ai sensi dell art. 35 del citato regolamento; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l elenco delle sostanze attive approvate tra cui feromoni, fino al 31 agosto 2019; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 918/2014 della Commissione del 22 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare fino al 31 agosto 2019; Visto il rapporto di registrazione preliminare (drr) messo a disposizione dallo Stato membro relatore in data 1 ottobre 2015; 6

9 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati ai sensi dell art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; Considerato che la documentazione presentata dall impresa per il rilascio dell autorizzazione zonale all immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Spagna con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-rr) rilasciato in data 6 settembre 2016; Visti i commenti sul rapporto di registrazione conclusivo, effettuati dall istituto valutatore incaricato Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant Anna; Vista la valutazione favorevole degli addenda nazionali, effettuata dal medesimo istituto incaricato Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant Anna, per i quali sussistono le condizioni per cui possa essere concessa l autorizzazione nazionale; Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari, di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, relativamente all autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 agosto 2019; Vista la nota dell ufficio in data 22 febbraio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell iter autorizzativo; Vista la nota pervenuta in data 28 febbraio 2017, con la quale l impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell iter autorizzativo; Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28, è autorizzata ai sensi dell art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NOMATE CM SPIRALE, con la composizione e alle condizioni indicate nell etichetta allegata al presente decreto. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in conformità al citato regolamento comunitario di esecuzione (UE) n. 918/2014 ed eventuali ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto è confezionato in sacchetti/bustine contenenti 500 spirali. Il prodotto è importato in confezioni pronte per l impiego dallo stabilimento dell impresa estera Scentry Biologicals Inc Central Avenue - Billings, Montana (USA). Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n È approvato quale parte integrante del presente decreto l allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute nella sezione «banca dati». Roma, 29 marzo Il direttore generale: RUOCCO

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11 DECRETO 29 marzo Conferma della registrazione del prodotto fitosanitario «Fungazil 500 EC», a base della sostanza attiva «Imazalil», a seguito dell approvazione della sostanza attiva «Imazalil» con regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l istituzione e l articolazione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione del 20 luglio 2016, che rinnova l approvazione della sostanza attiva «Imazalil» a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021; Visto il decreto del 24 gennaio 1992 modificato con successivi decreti di cui l ultimo in data 24 febbraio 2012, con il quale è stato autorizzato con il n il prodotto fitosanitario denominato «Fungazil 500 EC» contenente la sostanza attiva «Imazalil», a nome dell impresa Janssen-Cilag Spa, con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23; Vista l istanza presentata in data 20 dicembre 2013 dall impresa medesima diretta ad ottenere la conferma dell autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier «Imazalil 500 EC», conforme ai requisiti di cui all allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione; Considerato che l impresa titolare dell autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva «Imazalil»; 9

12 Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo «Imazalil 500 EC», svolta dall Università di Piacenza, al fine della conferma dell autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego; Vista la nota dell ufficio in data 2 febbraio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell iter autorizzativo; Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall ufficio; Vista la nota con la quale l impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva «Imazalil», il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dal regolamento n. 705/2011 Commissione; Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012; Decreta: È confermata la registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell approvazione della sostanza attiva «Imazalil», del prodotto fitosanitario FUNGAZIL 500 EC autorizzato con il n il 24 gennaio 1992, l autorizzazione è stata poi modificata con successivi decreti di cui l ultimo in data 24 febbraio 2012, a nome dell impresa Janssen-Cilag Spa, con sede in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23, con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nell etichetta allegata al presente decreto. È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. È approvata quale parte integrante del presente decreto l etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. L impresa titolare dell autorizzazione è tenuta a ri-etichettare il prodotto fitosanitario munito dell etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute nella sezione «banca dati». Roma, 29 marzo Il direttore generale: RUOCCO

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14 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 maggio Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere. IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l annesso alla Convenzione STCW 78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW 78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/1, paragrafo1, dell annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/ del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime per la prevenzione e per la lotta antincendio; Vista la regola VI/3 dell annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l addestramento relativo all antincendio avanzato per il personale marittimo; Vista la regola V/1-1.2 dell annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi petroliere e chimichiere; Vista la regola V/1-2.2 dell annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi gasiere; Vista la regola I/6 dell annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell addestramento fornito; Visto il modello di corso IMO 1.20 «Fire prevention and fire fighting» relativo alle linee guida per l elaborazione del corso antincendio di base, e il modello di corso IMO 2.03 «Advanced training in fire fighting» relativo alle linee guida per l elaborazione del corso antincendio avanzato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001; Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell addestramento di base»; Visto il decreto dirigenziale 1 aprile 2016 che disciplina le «Modalità di aggiornamento dell addestramento antincendio avanzato»; Considerata la necessità di dare piena attuazione alle sopra citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-VI/ , A-VI/3, A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del relativo codice STCW; Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d acqua interne Divisione 3 - con nota prot. n del 18 aprile 2017; Decreta: Art. 1. Finalità e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l addestramento antincendio di base ( Fire Prevention and fire fighting ) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting ) per il personale marittimo, in conformità rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/ e A-VI/3 del codice STCW, nonchè l organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW. 12

15 2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformità alle norme di cui al comma I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all organizzazione, alle modalità operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilità elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata. 4. Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l addestramento pratico navi cisterna di cui all allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere. Art. 2. Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato 1. Il corso di addestramento antincendio di base di cui all art. 1, comma 2, ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell allegato A al presente decreto. 2. Il corso di addestramento antincendio avanzato di cui all art. 1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell allegato A1 al presente decreto. 3. Ai suddetti corsi di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo effettua tutte le tipologie d intervento elencate negli addestramenti pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1. 4. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 5. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 4, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l altro, gli obiettivi dell addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire. 6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell allegato C al presente decreto. Art. 3. Accertamento delle competenze 1. Al completamento dei singoli corsi di addestramento di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario. 2. Gli esami di cui al comma 1, relativi agli argomenti indicati nell allegato A per il corso antincendio di base e nell allegato A1 per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta (test di 30 domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica per gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l antincendio di base, i candidati devono dimostrare di aver acquisito l abilità pratica e le capacità nell utilizzo delle tecniche della lotta antincendio, effettuando per gruppo, tutte le tipologie di intervento elencate nell addestramento pratico di cui al programma in allegato A. Per l antincendio avanzato, invece, i candidati devono dimostrare, per gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o dirigere le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie di lotta antincendio a bordo incluso l utilizzo degli impianti fissi. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. Art. 4. Rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base ed avanzato e mantenimento delle competenze 1. Ai candidati che superano gli esami di cui all art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato. 2. Gli addestramenti hanno validità quinquennale. Il marittimo in possesso dell attestato di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento ( refresher training ) secondo le modalità di cui al successivo art Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validità, per l aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già eseguiti. 13

16 Art. 5. Aggiornamento dell addestramento antincendio di base e avanzato 1. L aggiornamento dell addestramento antincendio di base, della durata di almeno 8 ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base, secondo il programma di cui all allegato G. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell art L aggiornamento dell addestramento antincendio avanzato, della durata di almeno 12 ore, è effettuato in maniera completa, presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio avanzato, secondo il programma di cui all allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno 8 ore (secondo il programma riportato in allegato H1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato H2). All aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o società, possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell art Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o società di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che intendono svolgerli devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di Porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Al termine dei corsi di aggiornamento antincendio di base e avanzato, il direttore del corso, responsabile dell aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti ai corsi e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato L per l aggiornamento dell antincendio di base e allegato M per l aggiornamento dell antincendio avanzato. 5. Gli addestramenti di cui al programma in allegato H2, quale completamento del percorso di aggiornamento per l antincendio avanzato, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata, disciplina l attività e provvede a designare uno o più «responsabili dell addestramento» che sono esclusivamente dedicati all organizzazione ed allo svolgimento dell addestramento a bordo e che devono aver frequentato i corsi di cui al presente decreto. La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente. Al termine dell aggiornamento, il responsabile dell addestramento effettuato a bordo, rilascia un attestazione come da modello allegato N. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 ottobre Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi antincendio di base ed avanzato, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987, qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio di base ed avanzato, secondo le previsioni del presente decreto, presentano formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova fase istruttoria ai sensi del decreto 8 marzo Art. 7. Modifiche ed abrogazioni 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell addestramento di base» è così modificato: a) art. 2, comma 1, le parole «ad eccezione delle navi da passeggeri» sono modificate in modo da leggere: «ad eccezione dei passeggeri»; b) art. 3, comma 2 dopo lettere a), b), c) e d) sostituire «sul certificato» con «sull attestato»; 2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato l art. 3, comma 3 lettera a) del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell addestramento di base». 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo»; b) il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, a firma del dirigente generale del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Corso antincendio di base ed avanzato»; c) il decreto dirigenziale 1 aprile 2016 «Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato»; d) l art. 3, comma 3 e l art. 4 del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell addestramento di base». Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2017 Il Comandante generale: M ELONE 14

17 A LLEGATO A Programma dell addestramento teorico-pratico per il corso Antincendio di base Competenza 1 : Ridurre il rischio di incendio e mantenere un adeguato stato di prontezza operativa per rispondere a situazioni di emergenza dovute a incendi Teoria e Conoscenza Pratica (ore) 1. Organizzazione di bordo alla lotta antincendio 1. Allarme generale 2. Piani di controllo antincendio, punti di riunione, mansioni e compiti di ogni membro dell equipaggio (ruolo d appello) 3. Comunicazioni, comprese quelle tra nave-terra quando la nave è in porto 4. Procedure di sicurezza per il personale 5. Esercitazioni periodiche a bordo; organizzazione delle ronde 2. Ubicazione dei dispositivi antincendio e delle vie di sfuggita di emergenza 1. Criteri di costruzione della nave 2. Pompa antincendio di emergenza 3. Dispositivi a polvere chimica 4. Mezzi di sfuggita di emergenza 3. Gli elementi dell incendio e dell esplosione (triangolo del fuoco) 1. Elementi : combustibile, fonte di ignizione, comburente. 4. Fonti di ignizione 1. Chimica, fisica e biologica. 5. Materiali infiammabili Pericoli e propagazione dell incendio 1. Infiammabilità, punto di ignizione, temperatura e velocità di combustione, potere calorifero, limite inferiore di infiammabilità (LFL), limite superiore di infiammabilità (UFL), campo di infiammabilità, inertizzazione, elettricità statica, punto di infiammabilità, autoignizione; 2. Pericoli e propagazione dell incendio: per conduzione, per convezione e per irraggiamento. Grado di reattività. 6. Necessità di costante vigilanza 1. Necessità di vigilare. 2. Modalità di effettuazione delle ronde. 7. Azioni da intraprendere a bordo 1. Avviso di allarme, localizzazione e circoscrizione dell incendio, scarico a mare, inibizione, raffreddamento, soffocamento, estinzione, controllo della estinzione. 8. Sistemi di rilevazione dell incendio 1. Rilevazione di incendio, sistemi di rilevazioni di incendio e fumo, sistemi di allarmi automatici di incendio. 9. Classificazione degli incendi e agenti di estinzione utilizzabili 1. Principali cause dell incendio a bordo delle navi: perdita di idrocarburi (oil) nei locali macchine, sigarette, surriscaldamento (di cuscinetti ecc.), apparecchi per l uso di cucina (fornelli, friggitrici, ecc.), ignizioni spontanee (del carico, dei rifiuti,ecc.), lavori a caldo (saldature, tagli, ecc.), apparecchiature elettriche (corti circuiti, ecc.), reazioni, autoriscaldamento, autoignizione, elettricità statica, incendio doloso. Sub-Totale 3 15

18 Competenza 2 : Combattere e spegnere l incendio Teoria e Conoscenza Pratica 1. Materiali, attrezzature ed impianti di bordo per la lotta antincendio e loro ubicazione 1. Installazioni fisse a bordo e loro ubicazione: linea incendio principale; idranti (boccalini); raccordo internazionale per il collegamento a terra; dispositivi di soffocamento, anidride carbonica, schiuma; sistema di estinzione a pioggia sotto pressione in locali speciali, ecc.; impianto automatico a pioggia (sprinklers); pompa antincendio di emergenza; generatore di emergenza; dispositivi a polvere chimica; descrizione generale delle apparecchiature mobili prescritte e disponibili; sistema ad acqua nebulizzata ad alta pressione; schiuma ad alta espansione; nuove tecnologie e relativo equipaggiamento; 2. Equipaggiamento da vigile del fuoco e loro sistemazione a bordo: dotazione personale, autorespiratore, apparecchi di rianimazione, casco o maschera antifumo, cintura e cavo di sicurezza resistente al fuoco; 3. Dotazione personale e loro sistemazione a bordo: tuta antincedio, guanti, scarpe, elmetto, lampada e picozzino; 4. Dispositivi ed attrezzature antincendio: manichette antincendio, boccalini, raccordi, asce, estintori portatili, coperte antincendio; 5. Metodi di lotta antincendio incluso: strutture e impianti comprese le vie di sfuggita; sistemi di degassificazione (gas-freeing tanks); paratie di Classe A, B e C; impianto di gas inerte; attivazione allarme; localizzazione e isolamento dell incendio; rimozione; inibizione; raffreddamento; soffocamento; spegnimento; controllo dell estinzione; estrazione di fumo; dimostrazione pratica, da parte dell istruttore, dell utilizzo degli impianti fissi antincendio di cui all allegato B; 6. Agenti di estinzione dell incendio: acqua (a getto pieno, a pioggia, nebulizzata, allagamento); schiuma (ad alta, media e bassa espansione); anidride carbonica (CO 2 ); liquido schiumogeno formante un film acquoso (AFFF); polvere chimica; nuove tecnologie e relativo equipaggiamento; 7. Procedure per la lotta antincendio; 8. Uso dell autorespiratore: nella lotta antincendio e nelle operazioni di salvataggio. Sub-Totale ore 3 ADDESTRAMENTO PRATICO Ogni candidato dovrà effettuare il seguente addestramento pratico e dimostrare di avere la capacità di: 1. Usare i vari tipi di estintori portatili; 2. Usare l autorespiratore; 3. Spegnere incendi di piccole dimensioni (per es. incendi di origine elettrica, incendi da idrocarburi liquidi e gassosi); 4. Spegnere incendi di grandi dimensioni con l impiego di acqua, usando boccalini a getto pieno e a pioggia; 5. Spegnere un incendio con la schiuma, polvere ed altro idoneo agente chimico; 6. Entrare e attraversare con cintura e cavo di sicurezza, ma senza autorespiratore, un locale nel quale è stata immessa schiuma ad alta espansione fino al suo riempimento e comunque per una altezza non inferiore a 2 metri; 7. Combattere l incendio negli spazi chiusi pieni di fumo indossando l autorespiratore; 8. Spegnere un incendio con acqua nebulizzata o altro agente estinguente appropriato in una cabina o in una sala macchine simulata, invasa dal fuoco e fumo denso; 9. Spegnere un incendio da idrocarburi (oil) con boccalini a pioggia, nebulizzatori di polvere chimica o schiuma. 10. Eseguire il recupero di un infortunato in uno spazio pieno di fumo, indossando l autorespiratore. Sub-totale ore 9 TOTALE ore 15 - Ogni candidato dovrà essere educato alla necessità di mantenere in efficienza il materiale e le attrezzature antincendio. - Durante gli addestramenti pratici dovranno essere simulate condizioni reali di incendio a bordo e, ove possibile, dovranno essere eseguite in condizioni di oscurità. 16

19 A LLEGATO A1 Programma dell addestramento teorico-pratico per il corso Antincendio Avanzato incluso l addestramento pratico per navi cisterna Lezioni Competenza 1 : Direzione e controllo delle operazioni antincendio a bordo delle navi teoriche e dimostrazioni pratiche (ore) 1. Procedure antincendio in mare e in porto con particolare enfasi all organizzazione, all impiego tattico ed alla direzione delle squadre antincendio; 2. Uso dell acqua per estinguere gli incendi, gli effetti di questa sulla stabilità della nave, le precauzioni da utilizzate e le azioni correttive per ristabilire le condizioni di sicurezza; 3. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni antincendio; 4. Controllo della ventilazione inclusa l estrazione fumi; 5. Controllo degli impianti di combustibile e degli impianti elettrici; 6. Pericoli connessi ai processi di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, incendi nelle condotte di fumo delle caldaie ecc.); 7. Lotta antincendio riguardante le merci pericolose: a. Organizzazione di emergenza antincendio a bordo delle navi che trasportano merci pericolose di qualsiasi natura (liquide, solide, gassose ed in colli) con particolare riferimento: - al rischio di incendio associato allo stoccaggio, al maneggio e al trasporto delle merci pericolose; - agli agenti antincendio utilizzabili; - alle specifiche misure contenute nelle schede di sicurezza dei singoli prodotti; - misure di contenimento di versamenti causati da operazioni antincendio. 8. Precauzioni e pericoli connessi al deposito e al maneggio di materiali (pitture, ecc.); 9. Primo soccorso: gestione e controllo delle persone infortunate; 10. Procedure per il coordinamento con i vigili del fuoco di terra. Competenza 2: Organizzazione e addestramento delle squadre antincendio Sub Totale 8 1. Preparazione del piano di emergenza per la gestione degli incendi (Fire Contingency plan); 2. Composizione e assegnazione del personale alle squadre antincendio; 3. Strategie e modalità di controllo e contenimento dell incendio nei locali della nave; 4. Utilizzo dell impianto fisso antincendio a schiuma, a polvere chimica, ad acqua spruzzata, a CO 2. Sub Totale 3 17

20 Competenza 3: Ispezione e manutenzione dei sistemi di rilevazione ed estinzione incendi e relativi equipaggiamenti 1. Sistemi di rilevazione incendi; 2. Sistemi fissi di estinzione incendi; 3. Equipaggiamenti portatili e mobili per l estinzione di incendi (ad esempio a schiuma, polvere, CO 2 ) inclusi dispositivi quali pompe, mezzi per la ricerca ed il soccorso di persone coinvolte, descrizione delle attività di primo soccorso volte a mantenere le minime funzioni vitali dell infortunato, dispositivi di protezione individuale ed equipaggiamenti per le comunicazioni; 4. Requisiti previsti per le ispezioni statutarie e di classe. Sub Totale 8 Competenza 4: Inchieste e rapporti sugli incidenti che riguardano gli incendi a bordo 1. Investigazione e rapportazione a seguito di un incendio; 2. Rapporti di investigazione e Lesson learned. Sub-Totale 4 ADDESTRAMENTO PRATICO NAVI CISTERNA Ogni candidato dovrà effettuare il seguente addestramento pratico e dimostrare di sapere: 1. organizzare e dirigere le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie di lotta antincendio a bordo; 2. utilizzare gli impianti fissi a schiuma, a polvere, ad acqua spruzzata, a CO 2 ; 3. utilizzare gli equipaggiamenti portatili e mobili per l estinzione di incendi. Sub-totale 6 Totale 29 - Ogni candidato dovrà essere educato alla necessità di mantenere in efficienza il materiale e le attrezzature antincendio. - Durante gli addestramenti pratici dovranno essere simulate condizioni reali di incendio a bordo e, ove possibile, dovranno essere eseguite in condizioni di oscurità. 18

21 A LLEGATO B Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all addestramento teorico-pratico per i corso antincendio di base ed avanzato 1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili). 2. Materiale di sostegno dell'insegnamento: a) Manuale istruttore; b) Video proiettore; c) Filmati Audio-Video 1 relativi agli argomenti trattati negli allegati A e A1; d) Testi di riferimento IMO aggiornati: STCW 78 come emendata, SOLAS, Codice FSS; e) Esempi di manuali di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature di rilevazione ed estinzione incendi di tipo fisso e mobile di cui alla Parte E del Capitolo II-2 della SOLAS contenenti le parti aggiuntive per le navi da passeggeri e per le navi cisterna; f) Esempi di manuali di addestramento di cui alla Parte E del capitolo II-2 della SOLAS; g) Copia di un Piano di sicurezza e controllo antincendio di una nave (Fire Control Plan) anche in formato elettronico (PDF o altro formato); h) Piani di emergenza per la gestione degli incendi (Fire Contingency Plan); i) Esempi di manuali operativi antincendio (Fire safety operational booklet); j) Esempi di manuale operativo per il servizio antincendio relativo alle piazzuole elicotteri a bordo della nave; 3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida dei modelli di corso dell IMO n 1.20 per il corso Antincendio di base e n per l antincendio avanzato. Le stesse dovranno contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazioni di quest ultime. 4. Strutture, locali/laboratori dotati delle apparecchiature ed equipaggiamenti di cui al seguente elenco: a) una struttura in acciaio simulante una tuga con vari compartimenti chiusi di una nave per le esercitazioni antincendio e di fumo, almeno come quella rappresentata in figura A per il solo corso antincendio di base e figura B per il corso antincendio base ed avanzato; b) il centro di formazione/addestramento dovrà avvalersi di una società riconosciuta e certificata secondo il sistema di gestione di qualità specifico secondo la normativa UNI di settore in grado di fornire le prestazioni tecniche richieste oppure, in alternativa, potrà avere almeno un impianto per la ricarica della bombole ad aria compressa (autorespiratore), con parti di rispetto per la manutenzione in linea con la normativa vigente; c) 2 vasche in acciaio, ciascuna di almeno mq 4 per la simulazione di piccoli incendi (almeno metri 2 x 2 x 0.5) con sistema di raccolta; d) una tubazione idonea per essere alimentata a gas (GPL) provvista di flangia perdente e di dispositivi di sicurezza (es. valvola di intercettazione); e) una vasca di almeno mq 100 per la simulazione di grandi incendi (con il lato corto di almeno 8 metri); f) 2 idranti con 2 uscite per l allaccio alla linea diretta dell acqua e alla pompa antincendio; 1 I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti dalla normativa vigente. 19

22 g) un cannoncino (monitore) collegato alla linea dell acqua ed al serbatoio di schiuma per simulare le operazioni antincendio in coperta su navi cisterna (bassa e media espansione); h) adeguata quantità di combustibile (legna, gasolio, ecc ) per le vasche simulanti l incendio; i) 2 manichini certificati di peso non inferiore a 50 kg, per le procedure di ricerca e salvataggio; j) 2 manichette (UNI 70); k) 6 manichette (UNI 45); l) 2 divisori di derivazione (UNI 45); m) 6 boccalini/lance a getto pieno ed a pioggia; n) 1 impianto fisso a schiuma ad alta espansione per saturare un locale all interno della tuga o esterno ad essa ed effettuare la prova di attraversamento; o) 1 impianto fisso a CO 2 proporzionato al locale all interno della tuga o esterno ad essa presso il quale effettuare l addestramento previsto; p) 1 impianto fisso a polvere proporzionato al locale all interno della tuga o esterno ad essa presso il quale effettuare l addestramento previsto; q) 1 impianto fisso ad acqua spruzzata/sprinkler proporzionato al locale all interno della tuga o esterno ad essa presso il quale effettuare l addestramento previsto; r) 20 estintori idrici per impianti elettrici sotto tensione (6 litri); s) 20 estintori a schiuma (6 litri); t) 20 estintori a CO 2 (5 kg); u) 20 estintori a polvere (6 kg); v) 20 sets di indumenti protettivi (DPI): tute da lavoro, guanti, scarpe/stivali antinfortunistici, caschi; w) 20 indumenti impermeabili; x) 7 sets di autorespiratori completi, con bombole e maschere di rispetto, nonché sets per l uso esclusivo per ogni istruttore; y) un generatore di fumo di capacità sufficiente a saturare un locale della tuga; z) 1 EEBD; aa) 1 doccia di emergenza anticontaminazione con lava occhi in sito; bb) 1 barella e un kit di pronto soccorso ed un apparecchio di rianimazione con unità di ossigeno/pallone ambu; cc) almeno 2 tute termoriflettenti completi di casco di cui all equipaggiamento dei vigili del fuoco e 2 sets di indumenti protettivi al fuoco (stivali, pantaloni, guanti, giacca e casco); dd) 2 asce da vigile del fuoco; ee) almeno due sagole ignifughe con relativi moschettoni e cinture di sicurezza (almeno metri 20); ff) differenti tipi di rilevatori incendio usati a bordo delle navi (fumo, fiamma, temperatura, impianti a sprinkler, ecc) a scopo dimostrativo; gg) indicazioni delle vie di sfuggita nel modello di tuga; hh) una struttura in metallo coperta superiormente e lateralmente ed aperta su entrambe le estremità, che simuli una galleria del fuoco, di dimensioni almeno di m 4 di lunghezza, 1,50 di larghezza e 2 di altezza munita di un sistema di intercettazione e regolazione della fiamma alimentata a gas. Tutti gli impianti fissi indicati nel presente allegato devono essere realizzati a regola d arte e certificati dall installatore. Dovrà essere disponibile una quantità di acqua atta a garantire lo svolgimento delle esercitazioni. 20

23 Figura A La struttura a tuga in acciaio raffigurante i vari compartimenti di una nave, per le esercitazioni antincendio e fumo, deve essere composta almeno da due livelli sovrapposti come mostrato in figura A ed aventi, per singolo livello (terra e 1 ) ), almeno le seguenti misure 7 m x 3 m x 2 m (escluse scale esterne). I differenti locali devonoo essere così rappresentati: Una cabina Un corridoio/ locale aperto Un locale con quadro elettrico Una sala macchine con pavimentazione a griglia Ogni locale della struttura deve essere prontamente accessibile dall esterno come precauzione di sicurezza. Inoltre, dovranno esserci accessi tra il locale 1 e 2 attraverso un passo d uomo, tra il locale 2 e 4 attraverso un portellino di accesso e scala verticale, e tra il locale 3 e 4 attraverso una porta. Nota: l area per le esercitazioni antincendio, i bagni e le docce non devono essere ubicati ad una distanza superiore a 10 km o 30 minuti dalle aule per le lezioni teoriche. Figura B Modello di Tuga per antincendio avanzato

24 22

25 Sezione longitudinale 23

26 Ponte D Soloo disegno Ponte C Apertura con ringhiera Ponte B 24

27 Ponte A La suddivisione interna dei locali (provvisti di identificazione delle sfuggite con appropriati segnali fotoluminescenti, illuminazione di emergenza 24 Volts, nei luoghi previsti dalla SOLAS (corridoi, sfuggite, etc.)) è quella rappresentata nelle piante dei vari ponti le cui dimensioni sono quelle rappresentate in figura con una tolleranza del 10%. La tuga dovrà essere dotata, altresì, di: - almeno tre idranti per lato ( due deck C uno deck B) con relativo box manichette; - allarme incendio (avvisatore manuale). Dovrà essere previsto un locale (anche esterno alla struttura) per la direzione ed il monitoraggio delle operazioni antincendio eseguite dalle squadre sul posto provvisto del seguente materiale per simulare: - Un tavolo tattico di adeguatee misure (Bridge); - Piano antincendio cartaceo e relativi dispositivi per il coordinamento - Bridge; - Sistema di comunicazione interno a due vie (anche VHF). Nota: l area per le esercitazioni antincendio, i bagni e le docce non devono essere ubicati ad una distanza superiore a 10 km o 30 minuti dalle aule per le lezioni teoriche. 25

28 A LLEGATO C Composizione del corpo istruttori e direttore del corso 1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti: a) Laureato in ingegneria navale o meccanica (laurea magistrale) con almeno tre anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo o con pari esperienza specifica acquisita presso industrie navali o enti di classifica riconosciuti IACS, ed abbia frequentato un corso antincendio presso centri specializzati; b) Comandante/1 Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT negli ultimi 5 a livello manageriale; c) Direttore/1 Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW e di stazza pari o superiore a 3000GT negli ultimi 5 a livello manageriale; d) Esperto: persona appartenente/proveniente dal servizio permanente del Corpo dei vigili del fuoco, con esperienza e responsabilità come capo squadra o superiore; e) Medico laureato in Medicina e Chirurgia con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa; 2) Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) in possesso dei requisiti specifici di cui sopra, ottengono l accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni; 3) Gli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso antincendio di base e avanzato ai sensi del D.M. 4 aprile 1987, ottengono l accreditamento per un periodo di anni 5 dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4) Le modalità di rinnovo dell accreditamento saranno disciplinate con successive disposizioni. 5) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore". 6) Per ogni singolo corso di addestramento, sono nominati un Direttore e Vice Direttore del corso, responsabili della corretta implementazione del singolo corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per assumere la carica di Direttore/Vice Direttore del corso, è richiesta una comprovata esperienza di almeno 2 anni nell ambito della formazione, nonché la certificazione prevista dal decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore". 26

29 A LLEGATO D VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno sufficiente che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale. SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA DESCRIZIONE A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova; GIUDIZIO VOTO NELLA SCALA DECIMALE INSUFFICIENTE 1-5 B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo; SUFFICIENTE 6 C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti; BUONO 7 D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee. E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi. DISTINTO 8 OTTIMO

30 A LLEGATO E Registrato al n... Registered at n.. (Intestazione dell istituto, ente o società riconosciuto) Attestato relativo al corso Antincendio di base Statement of fire prevention and fire fighting training course Si certifica che il Sig./Sig.ra.. We hereby certify that Mr/Ms Nato/a a..il.. born in on ( ) iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di... registered as seafarers at Harbor Master Office of al n Codice Fiscale:. at No Tax code ( ) passaporto n. rilasciato da.. il.. passport No issued at on ha frequentato dal..... al. con esito favorevole il corso di has attended from to with favorable result the ANTINCENDIO DI BASE Fire Prevention and Fire Fighting Training course presso.., riconosciuto dal Ministero at recognized by Ministry of delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters con Decreto n..in data with Decree n. on date Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1, paragrafo 1 dell annesso alla Convenzione STCW 78 come emendata e della Sezione A-VI/ del relativo Codice, del modello di corso IMO 1.20, e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale..... The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/1, paragraph 1 of the STCW 78 Convention Annex as emended, and of the Section A-VI/ of STCW code, in compliance with IMO Model Course 1.20 and with procedures of the Directorial Decree Data del rilascio Date of issue Il Direttore del Corso Responsible of training Data di scadenza. Date of expire Il Presidente della Commissione d esame The Chairman signature Firma del titolare dell'attestato... Signature of the holder of this statement Compilare come appropriato/fill in as appropriate 28

31 A LLEGATO F Registrato al n... Registered at n.. (Intestazione dell istituto, ente o società riconosciuto) Attestato relativo al corso Antincendio Avanzato Statement of advanced training in fire fighting Si certifica che il Sig./Sig.ra.. We hereby certify that Mr/Ms Nato/a a..il.. born in on iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di... registered as seafarers at Harbor Master Office of al n Codice Fiscale:. at No Tax code ha frequentato dal.... al.....con esito favorevole il corso di has attended from to with favorable result the ANTINCENDIO AVANZATO Advanced training in Fire Fighting presso.., riconosciuto dal Ministero at recognized by Ministry of delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters con Decreto n..in data with Decree n. on date Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/3, dell annesso alla Convenzione STCW 78 come emendata e della Sezione A-VI/3 del relativo Codice, del modello di corso IMO 2.03 e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale... The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/3 of the STCW 78 Convention Annex as emended, and of the Section A-VI/3 of STCW code, in compliance with IMO Model Course 2.03 and with procedures of the Directorate Decree Data del rilascio.. Date of issue Data di scadenza.. Date of expire Il Direttore del Corso Responsible of training Il Presidente della Commissione d esame The Chairman signature.... Firma del titolare dell'attestato... Signature of the holder of this statement 29

32 A LLEGATO G Programma del corso di Aggiornamento Antincendio di base svolto presso istituti, enti o società di cui all art. 5, comma 1 Competenza 1 : Ridurre al minimo il rischio di incendio e mantenere uno stato di prontezza per rispondere a situazioni di emergenza dovute a incendi Conoscenza 1. Organizzazione della lotta antincendio a bordo 2. Ubicazione dei dispositivi antincendio e le vie di sfuggita di emergenza 3. Gli elementi dell incendio e dell esplosione (triangolo del fuoco) 4. Fonti di ignizione 5. Materiali infiammabili Pericoli e propagazione dell incendio 6. Necessità di costante vigilanza 7. Azioni da intraprendere a bordo per la lotta antincendio 8. Prevenzione dell incendio 9. Classificazione degli incendi e agenti di estinzione utilizzabili Competenza 2 : Combattere e spegnere l incendio Teoria/ Pratica (ore) Sub-Totale 1 Conoscenza 1. Materiali ed attrezzature per la lotta antincendio a bordo Teoria Pratica (ore) ADDESTRAMENTO PRATICO Ogni candidato dovrà effettuare il seguente addestramento pratico e dimostrare di avere la capacità di: 1. Usare i vari tipi di estintori portatili; 2. Usare l autorespiratore; 3. Spegnere incendi di piccole dimensioni (per es. incendi di origine elettrica, incendi da idrocarburi liquidi e gassosi); 4. Spegnere incendi di grandi dimensioni con l impiego di acqua, usando boccalini a getto pieno e a pioggia; 5. Spegnere un incendio con la schiuma, polvere ed altro idoneo agente chimico; 6. Entrare e attraversare con cintura e cavo di sicurezza, ma senza autorespiratore, un locale nel quale è stata immessa schiuma ad alta espansione fino al suo riempimento e comunque per una altezza non inferiore a 2 metri; 7. Combattere l incendio negli spazi chiusi pieni di fumo indossando l autorespiratore; 8. Spegnere un incendio con acqua nebulizzata o altro agente estinguente appropriato in una cabina o in una sala macchine simulata, invasa dal fuoco e fumo denso; 9. Spegnere un incendio da idrocarburi (oil) con boccalini a pioggia, nebulizzatori di polvere chimica o schiuma. 10. Eseguire il recupero di un infortunato in uno spazio pieno di fumo, indossando l autorespiratore. Sub-totale 7 TOTALE 8 - Ogni candidato dovrà essere educato alla necessità di mantenere in efficienza il materiale e le attrezzature antincendio. - Durante gli addestramenti pratici dovranno essere simulare condizioni reali di incendio a bordo e, ove possibile, dovranno essere eseguite in condizioni di oscurità. 30

33 A LLEGATO H Programma del corso di Aggiornamento Antincendio Avanzato svolto presso istituti, enti o società (completo) di cui all art. 5, comma 2 Competenza 1: Controllo delle operazioni antincendio a bordo delle navi 1. Procedure antincendio in mare e in porto con particolare enfasi all organizzazione, all impiego tattico ed alla direzione delle squadre antincendio; 2. Uso dell acqua per estinguere gli incendi, gli effetti di questa sulla stabilità della nave, le precauzioni da utilizzare e le azioni correttive per ristabilire le condizioni di sicurezza; 3. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni antincendio; 4. Controllo della ventilazione inclusa l estrazione fumi; 5. Controllo degli impianti di combustibile e degli impianti elettrici; 6. Pericoli connessi ai processi di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, incendi nelle condotte di fumo delle caldaie ecc.); 7. Lotta antincendio riguardante le merci pericolose: a. Organizzazione di emergenza antincendio a bordo delle navi che trasportano merci pericolose di qualsiasi natura (liquide, solide, gassose ed in colli) con particolare riferimento: - al rischio di incendio associato allo stoccaggio, al maneggio e al trasporto delle merci pericolose; - agli agenti antincendio utilizzabili; - alle specifiche misure contenute nelle schede di sicurezza dei singoli prodotti. 8. Precauzioni e pericoli connessi al deposito e al maneggio di materiali (pitture, ecc.) 9. Primo soccorso: gestione e controllo delle persone infortunate; 10. Procedure per il coordinamento con i vigili del fuoco di terra. Competenza 2: Organizzazione e addestramento delle squadre antincendio 1. Preparazione del piano di emergenza per la gestione degli incendi (Fire Contingency plan) 2. Composizione e assegnazione del personale alle squadre antincendio 3. Strategie e modalità di controllo e contenimento dell incendio nei locali della nave 4. Utilizzo dell impianto fisso antincendio a schiuma, a polvere chimica, ad acqua spruzzata, a CO 2. Competenza 3: Verifica e manutenzione dei sistemi di rilevazione ed estinzione incendi e relativi equipaggiamenti 1. Sistemi di rilevazione incendi; 2. Sistemi fissi di estinzione incendi; 3. Equipaggiamenti portatili e mobili per l estinzione di incendi (ad es: a schiuma, polvere, CO 2 ) inclusi dispositivi quali pompe, mezzi per la ricerca ed il soccorso di persone coinvolte, descrizione delle attività di primo soccorso volte a mantenere le minime funzioni vitali dell infortunato, dispositivi di protezione individuale ed equipaggiamenti per le comunicazioni; 4. Requisiti previsti per le ispezioni statutarie e di classe. Competenza 4: Inchieste e rapporti sugli incidenti che riguardano gli incendi a bordo 1. Investigazione e rapportazione a seguito di un incendio; 2. Rapporti di investigazione e Lesson learned. Lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche (ore) Totale 12 31

34 A LLEGATO H1 Programma del corso di Aggiornamento Antincendio Avanzato svolto presso istituti, enti o società (ridotto) di cui all art. 5, comma 2 Competenza 1: Controllo delle operazioni antincendio a bordo delle navi 1. Uso dell acqua per estinguere gli incendi, gli effetti di questa sulla stabilità della nave, le precauzioni da utilizzate e le procedure correttive per ristabilire le condizioni di sicurezza; 2. Lotta antincendio riguardante le merci pericolose: a. Organizzazione di emergenza antincendio a bordo delle navi che trasportano merci pericolose di qualsiasi natura (liquide, solide, gassose ed in colli) con particolare riferimento: - al rischio di incendio associato allo stoccaggio, al maneggio e al trasporto delle merci pericolose; - agli agenti antincendio utilizzabili; - alle specifiche misure contenute nelle schede di sicurezza dei singoli prodotti. Competenza 2: Organizzazione e addestramento delle squadre antincendio 1. Preparazione del piano di emergenza per la gestione degli incendi (Fire Contingency plan) 2. Composizione e assegnazione del personale alle squadre antincendio 3. Strategie e modalità di controllo e contenimento dell incendio nei locali della nave 4. Utilizzo dell impianto fisso antincendio a schiuma, a polvere chimica, ad acqua spruzzata, a CO 2. Competenza 3: Verifica e manutenzione dei sistemi di rilevazione ed estinzione incendi e relativi equipaggiamenti 1. Sistemi di rilevazione incendi; 2. Sistemi fissi di estinzione incendi; 3. Equipaggiamenti portatili e mobili per l estinzione di incendi (ad es: a schiuma, polvere, CO 2 ) inclusi dispositivi quali pompe, mezzi per la ricerca ed il soccorso di persone coinvolte, descrizione delle attività di primo soccorso volte a mantenere le minime funzioni vitali dell infortunato, dispositivi di protezione individuale ed equipaggiamenti per le comunicazioni 4. Requisiti previsti per le ispezioni statutarie e di classe. Competenza 4: Inchieste e rapporti sugli incidenti che riguardano gli incendi a bordo 1. Investigazione e rapportazione a seguito di un incendio; 2. Rapporti di investigazione e Lesson learned. Lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche (ore) Totale 8 32

35 A LLEGATO H2 Programma del corso di Aggiornamento Antincendio Avanzato svolto a bordo di cui all art. 5, comma 2 Competenza 1: Controllo delle operazioni antincendio a bordo delle navi (lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche) 1. Procedure antincendio in mare e in porto con particolare enfasi all organizzazione, all impiego tattico ed alla direzione delle squadre antincendio; 2. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni antincendio; 3. Controllo della ventilazione inclusa l estrazione fumi; 4. Controllo degli impianti di combustibile e degli impianti elettrici; 5. Pericoli connessi ai processi di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, incendi nelle condotte di fumo delle caldaie ecc.); 6. Precauzioni e pericoli connessi al deposito e al maneggio di materiali (pitture, ecc.); 7. Primo soccorso: gestione e controllo delle persone infortunate; 8. Procedure per il coordinamento con i vigili del fuoco di terra. 33

36 A LLEGATO L Registrato al n... Registered at n.. (Intestazione dell istituto, ente o società riconosciuto) Attestato relativo al corso Aggiornamento Antincendio di base Statement of refresher fire prevention and fire fighting training course Si certifica che il Sig./Sig.ra.. We hereby certify that Mr/Ms Nato/a a..il.. born in on ( ) iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di... registered as seafarers at Harbor Master Office of al n Codice Fiscale:. at No tax code ( ) passaporto n rilasciato da.. il.. passport No issued at on ha frequentato dal.. al... con esito favorevole il corso di has attended from to with favorable result the AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DI BASE Refresher Fire Prevention and Fire Fighting training course presso.., riconosciuto dal Ministero at recognized by Ministry of delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters con Decreto n..in data with Decree No. on date Tale corso di aggiornamento si è svolto ai sensi della Regola VI/1, paragrafo 1 dell annesso alla Convenzione STCW 78 come emendata, della Sezione A-VI/1.3 del relativo Codice, della Tabella A-VI/1-2, del modello di corso IMO 1.20 e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale..... The above mentioned refresher training course has taken place in accordance with regulation VI/1, paragraph 1 of the STCW 78 Convention Annex as emended, of the Section A-VI/1.3 of STCW code, as set out in table A-VI/1-2, in compliance with IMO Model Course 1.20 and with procedures of the Directorate Decree. Data del rilascio/ Date of issue Data di scadenza.. Date of expire Il Direttore del Corso Responsible of training Firma del titolare dell'attestato... Signature of the holder of this statement Compilare come appropriato/fill in as appropriate 34

37 A LLEGATO M Registrato al n... Registered at n.. (Intestazione dell istituto, ente o società riconosciuto) Attestato relativo al corso di Aggiornamento Antincendio Avanzato Statement of refresher training in Advanced fire fighting course Si certifica che il Sig./Sig.ra.. We hereby certify that Mr/Ms Nato/a a..il.. born in on iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di... registered as seafarers at Harbor Master Office of al n Codice Fiscale:. ha frequentato dal. al.con esito favorevole il corso completo/ridotto (1) di has attended from to with favorable result the full / reduced AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO AVANZATO Refresher training in Advanced Fire Fighting course presso.., riconosciuto dal Ministero at recognized by Ministry of delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters con Decreto n..in data with Decree No. on date Tale corso di aggiornamento si è svolto ai sensi della Regola VI/3 dell annesso alla Convenzione STCW 78 come emendata, della Sezione A-VI/3.5 del relativo Codice, della Tabella A-VI/3, del modello di corso IMO 2.03 e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale..... The above mentioned refresher training course has taken place in accordance with regulation VI/3 of the STCW 78 Convention Annex as emended, of the Section A-VI/3.5 of STCW code, as set out in table A-VI/3, in compliance with IMO Model Course 2.03 and with procedures of the Directorate Decree. Data del rilascio/ Date of issue Data di scadenza.. Date of expire Firma del titolare dell'attestato... Signature of the holder of this statement Il Direttore del Corso Responsible of training 1 Cancellare come appropriato/ Cancellede as appropriate 35

38 A LLEGATO N (Intestazione della Compagnia di Navigazione o del Comando nave) Attestato di avvenuto aggiornamento a bordo dell addesteramento ANTINCENDIO AVANZATO Statement of on board refresher training in Advanced Fire Fighting Si certifica che il Sig./Sig.ra.. We hereby certify that Mr/Ms Nato/a a..il.. born in on iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di... registered as seafarers at Harbor Master Office of al n Codice Fiscale:. at No tax code ha effettuato a bordo della M/n...IMO N.. has performed on board M/v. IMO N il seguente aggiornamento: the following refresher training AGGIORNAMENTO A BORDO DELL ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO AVANZATO On board refresher training in Advanced Fire Fighting 1. Procedure antincendio in mare e in porto con particolare enfasi all organizzazione, all impiego tattico ed alla direzione delle squadre antincendio; Fire-fighting procedures at sea and in port, with particular emphasis on organization, tactics and command; 2. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni antincendio; Communications and co-ordination during fire-fighting operations; 3. Controllo della ventilazione inclusa l estrazione fumi; Ventilation control, including smoke extraction; 4. Controllo degli impianti di combustibile e degli impianti elettrici; Control of fuel and electrical systems; 5. Pericoli connessi ai processi di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, incendi nelle condotte di fumo delle caldaie ecc.); Fire-fighting process hazards (dry distillation, chemical reactions, boiler uptake fires, etc.); 6. Precauzioni e pericoli connessi al deposito e al maneggio di materiali (pitture, ecc.); Fire precautions and hazards associated with the storage and handling of materials (paints, etc.); 7. Primo soccorso: gestione e controllo delle persone infortunate; Management and control of injured persons; 8. Procedure per il coordinamento con i vigili del fuoco di terra. Procedures for coordination with shore-based fire fighter. Data di rilascio. Date of issue Il Responsabile dell addestramento Responsible of training on board Firma del titolare dell'attestato... Signature of the holder of this statement 17A

39 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 marzo Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l adesione ai fondi di mutualizzazione nell anno Integrazione del decreto 29 dicembre IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l altro, un sostegno finanziario per: il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un emergenza ambientale; gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un emergenza ambientale; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l art. 27 concernente, tra l altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto l art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto in particolare l art. 2, comma 5 -ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell ultimo anno; Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1 gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali; Considerato il decreto 29 dicembre 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l adesione ai fondi di mutualizzazione nell anno 2017; Considerato in particolare l art. 2 del decreto 29 dicembre 2016 sopra citato, riguardante le modalità di richiesta e di determinazione di ulteriori prezzi; Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC ed in particolare il capo III, riguardante la gestione dei rischio e successive modificazioni ed integrazioni; Considerate le lettere b) ed f), dell allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del Programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017; Esaminate le richieste di determinazione di ulteriori prezzi dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell art. 2, comma 1 del decreto 29 dicembre 2016 citato; Preso atto dei prezzi medi di mercato delle ulteriori produzioni agricole rilevati dall ISMEA nel triennio dal 2014 al 2016, nonché della segnalazione di un errore di codifica del prodotto pomodorino da industria presente nell allegato al decreto 29 dicembre 2016, trasmessi con nota del 1 marzo 2017; 37

40 Esaminata la comunicazione dell AIA (Associazione italiana allevatori) del 2 marzo 2017, con la quale richiede la modifica dei costi per lo smaltimento della carcasse dei capi ovicaprini, già comunicati con nota del 1 dicembre 2016 ed inseriti nel decreto 29 dicembre 2016 citato, per tenere conto del costo minimo di uscita per il prelevamento delle carcasse di queste specie; Tenuto conto della necessità di incrementare i prezzi unitari dei prodotti ottenuti seguendo i disciplinari di coltivazione biologica, a conclusione del periodo di conversione e soggetti ad apposita certificazione, rispetto ai prezzi degli analoghi prodotti ottenuti con le tecniche colturali convenzionali; Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, così come previsto all art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all art. 2, comma 5 -ter del decreto legislativo n. 102/2014, Ismea può procedere alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; Ritenuto di parametrare per l anno 2017 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell adesione ai fondi di mutualizzazione: alla media dei prezzi dei singoli prodotti o individui animali, rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da Ismea con nota 1 marzo 2017, per le produzioni vegetali e zootecniche; ai nuovi costi comunicati dall AIA in data 2 marzo 2017 per lo smaltimento delle carcasse animali delle specie ovicaprine per tenere conto del costo minimo di uscita per il prelevamento delle carcasse di queste specie; Ritenuto necessario provvedere alla correzione del prodotto pomodorino da industria ID varietà 4084, area 20, compreso nell allegato al decreto 29 dicembre 2016, da codice C13 - prodotto pomodoro da tavola a codice L05 - prodotto pomodorino da industria; Decreta: Art. 1. Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolabili e per l adesione ai fondi di mutualizzazione per l anno I prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l adesione ai fondi di mutualizzazione nell anno 2017, sono riportati nell elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi nell ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Il codice e l ID varietà indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, verranno riportati nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale per l identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale. 4. Per le produzioni biologiche non comprese nell allegato al presente decreto, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche convenzionali, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 50 per cento. Per tutte le produzioni biologiche, sulla polizza/certificato di polizza o sul certificato di adesione al fondo di mutualizzazione, deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e deve essere allegato l attestato dell organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale e dell organismo pagatore. 5. Il prodotto codice C13 - Pomodoro da tavola, area 20, ID varietà 4084, di cui al decreto 29 dicembre 2016, citato nelle premesse, è sostituito dal prodotto codice L05 - Pomodorino altre lavorazioni, area 20, ID varietà 4084, come riportato nell allegato al presente decreto. 6. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell ISMEA ai sensi dell art. 2, comma 5 - ter del decreto legislativo n. 102/2014, possono riferirsi a un numero inferiore di anni nel caso di nuovi prodotti/ varietà di cui non si dispone della serie storica triennale. Art. 2. Modalità di determinazione di ulteriori prezzi 1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www. politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it. Nei successivi trenta giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere tecnico dell ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2017 Il Ministro: MARTINA Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n

41 Seminativi A LLEGATO C93 MIGLIO GENERICO 10 /100 kg 36,53 H14 GRANO SARACENO GENERICO 12 /100 kg 56,67 C03 MAIS DA GRANELLA GENERICO 21 /100 kg 16,92 C03 MAIS DA GRANELLA DA GRANELLA NOSTRANO DI STORO 22 /100 kg 92,50 C03 MAIS DA GRANELLA DA GRANELLA VARIETÀ BELGRANO 23 /100 kg 22,81 C03 MAIS DA GRANELLA DA GRANELLA VARIETÀ MARANO 24 /100 kg 50,00 C03 MAIS DA GRANELLA DA GRANELLA VARIETA' GRITZ 25 /100 kg 29,76 C03 MAIS DA GRANELLA DA GRANELLA VARIETA' WAXY 26 /100 kg 24,67 D23 MAIS DA INSILAGGIO MAIS DA INSILAGGIO 27 /100 kg 3,74 C03 MAIS DA GRANELLA BIANCO DA ALIMENTAZIONE 28 /100 kg 23,20 C03 MAIS DA GRANELLA DA GRANELLA PIGNOLETTO ROSSO 92 /100 kg 83,33 D24 MAIS DOLCE GENERICO 29 /100 kg 14,33 C03 MAIS DA GRANELLA L59 MAIS DA POP CORN DA AMILOSIO VARIETA' BELLAMIDO E SIMILARI DA GRANELLA VARIETA' DA SCOPPIO 96 /100 kg 27,92 91 /100 kg 92,50 C30 SORGO GENERICO 31 /100 kg 16,80 C15 RISO BALILLA ORIGINARIO E SIMILARI 33 /100 kg 31,32 C15 RISO LIDO E SIMILARI 34 /100 kg 31,53 C15 RISO LOTO E SIMILARI 35 /100 kg 35,36 C15 RISO ROMA E SIMILARI 36 /100 kg 48,36 C15 RISO ARBORIO E SIMILARI 37 /100 kg 65,40 C15 RISO VOLANO 38 /100 kg 65,40 D63 RISO INDICA INDICA E SIMILARI 39 /100 kg 28,00 D63 RISO INDICA THAIBONNET 40 /100 kg 28,00 C15 RISO ARIETE E SIMILARI 41 /100 kg 34,62 C15 RISO CARNAROLI E SIMILARI 42 /100 kg 65,21 39

42 C15 RISO PADANO E SIMILARI 43 /100 kg 48,69 C15 RISO ARGO 44 /100 kg 48,69 C15 RISO VIALONE NANO E SIMILARI 45 /100 kg 70,27 C15 RISO S. ANDREA E SIMILARI 46 /100 kg 46,18 C15 RISO BALDO E SIMILARI 47 /100 kg 47,18 09 C15 RISO ARELATE 48 /100 kg 32,83 09 C15 RISO BALDO 49 /100 kg 45,01 09 C15 RISO BRAVO 50 /100 kg 32,81 09 C15 RISO GLADIO 51 /100 kg 26,15 09 C15 RISO NEMBO 52 /100 kg 32,81 C31 SOIA GENERICO 53 /100 kg 38,14 C31 SOIA ALIMENTARE 54 /100 kg 58,11 C48 GIRASOLE GENERICO 55 /100 kg 29,17 C48 GIRASOLE NO FOOD 56 /100 kg 29,17 C48 GIRASOLE VARIETA' AD ALTO CONTENUTO OLEICO 97 /100 kg 32,08 D15 ERBA MEDICA FIENO DI ERBA MEDICA 57 /100 kg 11,80 C30 SORGO DA FIBRA 59 /100 kg 3,57 C18 TABACCO FLUE CURED (RESA16%) 62 /100 kg 67,58 C18 TABACCO LIGHT AIR CURED (RESA 16%) 63 /100 kg 40,69 C18 TABACCO DARK AIR CURED (RESA 14,5%) 64 /100 kg 51,88 C18 TABACCO C18 TABACCO DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA (RESA 14,5%) DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA DA FASCIA (RESA 14,5%) 65 /100 kg 62,45 66 /100 kg 88,68 C18 TABACCO FIRE CURED (RESA 18,5%) 67 /100 kg 85,88 C18 TABACCO C18 TABACCO FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (RESA 18,5%) FIRE CURED KENTUCKY ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) 68 /100 kg 86,70 69 /100 kg 126,61 40

43 C97 PRATO POLIFITA FIENO DI PRATO STABILE POLIFITA DA FORAGGIO 78 /100 kg 15,40 05 C98 PRATO PASCOLO PRATO PASCOLO 101 /100 kg 15,40 D53 ARACHIDI GENERICO 86 /100 kg 105,00 H77 LUPPOLO GENERICO 124 /100 kg 302,50 L09 PASTONE DI MAIS TUTOLO E GRANELLA 125 /100 kg 8,27 H10 FRUMENTO DURO AVISPA 127 /100 kg 44,25 H11 FRUMENTO TENERO GENTIL ROSSO 128 /100 kg 32,25 H11 FRUMENTO TENERO VERNA 129 /100 kg 48,75 H11 FRUMENTO TENERO ANDRIOLO 130 /100 kg 48,75 H11 FRUMENTO TENERO MAIORCA 131 /100 kg 48,75 D16 FARRO FILDERSTOLTZ 132 /100 kg 46,75 C93 MIGLIO VIR /100 kg 87,00 C93 MIGLIO SAN MARINO 140 /100 kg 87,00 C29 ORZO ARDA 141 /100 kg 65,00 L33 COLZA DA BIOMASSA GENERICO 148 /100 kg 2,70 L37 ERBAI DA BIOMASSA GENERICO 149 /100 kg 3,60 L38 ERBAI DI RAVIZZONE GENERICO 150 /100 kg 2,70 L51 FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO GENERICO 153 /100 kg 3,80 L58 MAIS DA BIOMASSA GENERICO 155 /100 kg 3,83 L82 SORGO DA BIOMASSA GENERICO 160 /100 kg 2,32 L83 SORGO DA INSILAGGIO GENERICO 161 /100 kg 2,75 L87 TRITORDEUM GENERICO 164 /100 kg 31,00 C15 RISO VENERE 99 /100 kg 102,40 D63 RISO INDICA ERMES 100 /100 kg 95,73 C15 RISO KOLORADO E SIMILARI 135 /100 kg 95,73 D63 RISO INDICA ARTEMIDE E SIMILARI 137 /100 kg 83,60 41

44 Colture per la produzione di semi L73 RISO DA SEME BALILLA ORIGINARIO E SIMILARI SEME 107 /100 kg 39,07 L73 RISO DA SEME LIDO E SIMILARI SEME 108 /100 kg 39,28 L73 RISO DA SEME LOTO E SIMILARI SEME 109 /100 kg 43,11 L73 RISO DA SEME ROMA E SIMILARI SEME 110 /100 kg 56,11 L73 RISO DA SEME ARBORIO E SIMILARI SEME 111 /100 kg 73,15 L73 RISO DA SEME VOLANO SEME 112 /100 kg 73,15 L74 RISO INDICA DA SEME INDICA E SIMILARI SEME 121 /100 kg 35,75 L74 RISO INDICA DA SEME THAIBONNET SEME 122 /100 kg 35,75 L73 RISO DA SEME ARIETE E SIMILARI SEME 113 /100 kg 42,37 L73 RISO DA SEME CARNAROLI E SIMILARI SEME 114 /100 kg 72,96 L73 RISO DA SEME PADANO E SIMILARI SEME 115 /100 kg 56,44 L73 RISO DA SEME ARGO SEME 116 /100 kg 56,44 L73 RISO DA SEME VIALONE NANO E SIMILARI SEME 117 /100 kg 78,02 L73 RISO DA SEME S. ANDREA E SIMILARI SEME 118 /100 kg 53,93 L73 RISO DA SEME BALDO E SIMILARI SEME 119 /100 kg 54,93 09 L73 RISO DA SEME ARELATE SEME 102 /100 kg 40,58 09 L73 RISO DA SEME BALDO SEME 103 /100 kg 52,76 09 L73 RISO DA SEME BRAVO SEME 104 /100 kg 40,56 09 L73 RISO DA SEME GLADIO SEME 105 /100 kg 33,90 09 L73 RISO DA SEME NEMBO SEME 106 /100 kg 40,56 L18 AVENA DA SEME GENERICO 3569 /100 kg 20,00 L25 CARDO DA SEME GENERICO 3570 /100 kg 500,00 L43 FAGIOLINI DA SEME GENERICO 3572 /100 kg 280,00 L44 FARRO DA SEME GENERICO 3573 /100 kg 28,00 H28 LINO DA SEME GENERICO 7026 /100 kg 226,67 42

45 L56 LUPINELLA DA SEME GENERICO 3576 /100 kg 100,00 L89 VECCIA DA SEME GENERICO 3582 /100 kg 46,00 L73 RISO DA SEME VENERE SEME 120 /100 kg 110,15 L74 RISO INDICA DA SEME ERMES SEME 123 /100 kg 103,48 L73 RISO DA SEME KOLORADO E SIMILARI DA SEME 136 /100 kg 103,48 L74 RISO INDICA DA SEME ARTEMIDE E SIMILARI DA SEME 138 /100 kg 91,35 L07 CRISANTEMO DA SEME DA SEME 3565 /100 kg 150,00 Colture officinali H25 ZAFFERANO GENERICO 7000 /g 11,17 C80 ANICE IN SEMI 7002 /100 kg 596,67 L63 MENTA DOLCE FOGLIE 7003 /100 kg 733,33 D39 ROSA CANINA GENERICO 7005 /100 kg 600,00 C85 CORIANDOLO IN SEMI 7006 /100 kg 136,67 L24 CAMOMILLA CAMOMILLA IN RESA VERDE 7007 /100 kg 163,33 L54 LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO 7009 /100 kg 1.350,00 H34 ZAFFERANO BULBI BULBI 7011 /unità 0,39 L62 MELISSA MELISSA FOGLIE INTERE 7013 /100 kg 550,00 L62 MELISSA MELISSA SOMMITA' 7014 /100 kg 350,00 L85 TIMO TIMO 7015 /100 kg 776,67 L77 SALVIA SALVIA 7016 /100 kg 536,67 L47 FIORDALISO SEMI DI FIORDALISO 7017 /100 kg 2.866,67 L70 PASSIFLORA PASSIFLORA 7018 /100 kg 296,67 L65 MENTA SEMI SEMI 7019 /100 kg ,67 43

46 H41 SENAPE BIANCA GENERICO 7027 /100 kg 275,00 H42 PSILLIO GENERICO 7028 /100 kg 403,33 L16 ARNICA ARNICA MONTANA PRODOTTO SECCO 7029 /100 kg 4.666,67 L75 ROSMARINO ROSMARINO 7031 /100 kg 500,00 L61 MELISSA SEMI MELISSA IN SEMI 7036 /100 kg 1.250,00 D94 QUINOA GRANELLA 7038 /100 kg 180,00 09 D95 GOJI D95 GOJI 09 D95 GOJI D95 GOJI H98 ECHINACEA RADICI H99 ECHINACEA PARTE AEREA H98 ECHINACEA RADICI H98 ECHINACEA RADICI BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE ECHINACEA PALLIDA RADICI ESSICCATE (RESA 24%) ECHINACEA PURPUREA FIORI E FOGLIE ESSICCATE (RESA 18%) ECHINACEA PURPUREA RADICI ESSICCATE (RESA 24%) ECHINACEA ANGUSTIFOGLIA RADICI ESSICATE (RESA 24%) 7037 /100 kg 740, /100 kg 740, /100 kg 425, /100 kg 425, /100 kg 866, /100 kg 273, /100 kg 1.100, /100 kg 1.700,00 D37 MIRTO BACCHE FRESCHE 7042 /100 kg 195,00 H78 FIENO GRECO GENERICO 7043 /100 kg 235,00 L14 ANETO GENERICO 7044 /100 kg 240,00 L26 CARTAMO GENERICO 7048 /100 kg 1.100,00 L35 ELICRISO GENERICO 7050 /100 kg 680,00 L36 ERBA CIPOLLINA GENERICO 7051 /100 kg 400,00 L52 GENZIANA GENERICO 7053 /100 kg 2.700,00 L55 LIQUIRIZIA RADICE GENERICO 7055 /100 kg 320,00 L57 MAGGIORANA GENERICO 7056 /100 kg 280,00 L60 MALVA GENERICO 7057 /100 kg 330,00 L64 MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA FOGLIE 7061 /100 kg 250,00 L66 MENTUCCIA FOGLIE 7062 /100 kg 460,00 44

47 L67 ORIGANO GENERICO 7063 /100 kg 1.600,00 L68 ORTICA GENERICO 7064 /100 kg 330,00 L84 TARASSACO RADICI GENERICO 7069 /100 kg 550,00 Florovivaismo H93 OLIVO IN VASO INNESTATO 2 ANNI IN VASO C.A.C /unità 6,07 H93 OLIVO IN VASO INNESTATO 3 ANNI IN VASO C.A.C /unità 8,00 H93 OLIVO IN VASO DA TALEA 2 ANNI (IN VASO) 6002 /unità 5,00 H93 OLIVO IN VASO C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO OLIVO INNESTATO CAT. CERTIFICATO VIRUS ESENTE AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO 6003 /unità 6, /unità 7,00 AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI 6005 /unità 7,50 AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO CERTIFICATO VIRUS ESENTE AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI CERTIFICATO VIRUS ESENTE 6006 /unità 7, /unità 8,17 ASTONI POMACEE 6008 /unità 3,63 POMACEE ASTONI CON RAMI ANTICIPATI POMACEE ASTONE DI 6 MESI (MELO) POMACEE PIANTE PREFORMATE TIPO KNIPS (MELO) POMACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE (PERO) POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNI (PERO) POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 2 ANNI (PERO) 6009 /unità 4, /unità 3, /unità 5, /unità 2, /unità 3, /unità 4,00 POMACEE PORTINNESTI DA SEME 6015 /unità 0,48 POMACEE PORTINNESTI DA TALEA 6016 /unità 0,48 POMACEE PORTINNESTO MICROPROPAGATO 6017 /unità 0,60 ASTONI DRUPACEE 6018 /unità 4,60 45

48 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO DRUPACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE DRUPACEE PIANTE IN VASO DA INNESTO (PESCO) DRUPACEE PIANTE IN VASO DA MICROINNESTO (PESCO) DRUPACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNO (PESCO) 6019 /unità 3, /unità 4, /unità 4, /unità 3,60 DRUPACEE PORTINNESTI DA SEME 6023 /unità 0,50 DRUPACEE PORTINNESTI DA TALEA 6024 /unità 0,50 DRUPACEE PORTINNESTO MICROPROPAGATO 6025 /unità 2,00 D42 NOCE PIANTE H CM /unità 1,30 D42 NOCE PIANTE H CM /unità 2,40 D42 NOCE PIANTE H CM /unità 1,80 D42 NOCE PIANTE H OLTRE 200 CM 6033 /unità 3,00 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C81 C53 C53 ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO ASTONI PIANTE FRUTTO DA FRUTTO DA FRUTTO ACTINIDIA (ASTONI DA INNESTO) 6034 /unità 7,00 ACTINIDIA PIANTE DA TALEA 6035 /unità 6,00 ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 1 ANNO ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 2 ANNI 6036 /unità 5, /unità 7,33 ACTINIDIA PIANTE IN VASO (3 lt) 6038 /unità 4,00 ACTINIDIA PIANTE IN VASO (5 lt) 6039 /unità 5,50 KAKI (ASTONI INNESTO BASSO) 6040 /unità 5,23 KAKI (ASTONI INNESTO ALTO) 6041 /unità 5,50 PORTAINNESTI MELO 6042 /unità 0,48 PORTAINNESTI PERO 6043 /unità 0,48 C21 VIVAI DI VITI BARBATELLE INNESTATE STANDARD 6044 /unità 1,42 C21 VIVAI DI VITI C21 VIVAI DI VITI C21 VIVAI DI VITI 06 C21 VIVAI DI VITI BARBATELLE INNESTATE CERTIFICATE BARBATELLE FRANCHE TIPO PUGLIA, LUNGHE (CERTIFICATE) BARBATELLE FRANCHE TIPO SICILIA, CORTE (CERTIFICATE) BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM /unità 1, /unità 0, /unità 0, /unità 2,70 46

49 06 C21 VIVAI DI VITI C11 D57 PIANTE DI VITI PORTA INNESTO NESTI DI VITI (barbatelle) BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM /unità 3,27 TALEE DA PORTA INNESTO 6048 /unità 0,20 NESTI DI VITE 6049 /unità 0,05 06 C21 VIVAI DI VITI BARBATELLE INNESTATE 6051 /unità 1,53 06 C21 VIVAI DI VITI BARBATELLE SELVATICHE 6052 /unità 0,77 06 C11 PIANTE DI VITI PORTA INNESTO TALEE PORTAINNESTO 6053 /unità 0,16 19,0 C21 VIVAI DI VITI BARBATELLE INNESTO STANDARD 6054 /unità 1,33 19 C21 VIVAI DI VITI BARBATELLE INNESTO CERTIFICATE 6055 /unità 1, C11 C11 D67 D67 D67 D67 D67 D67 D67 D67 D67 PIANTE DI VITI PORTA INNESTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO DI FRAGOLA DI FRAGOLA DI FRAGOLA DI FRAGOLA DI FRAGOLA DI FRAGOLA DI FRAGOLA DI FRAGOLA DI FRAGOLA BARBATELLE PORTAINNESTO LUNGA 6056 /unità 0,63 BARBATELLE PORTAINNESTO CORTA 6057 /unità 0,40 PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A 6058 /unità 0,11 PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A 6059 /unità 0,15 PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A /unità 0,20 PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. AA /unità 0,22 PIANTE GREZZE DA VIVAIO 6062 /unità 0,08 CIME RADICATE IN CONTENITORE 6063 /unità 0,20 PIANTE WAITING BED 6064 /unità 0,35 PIANTE TRAY IN VASO DIAM /unità 0,48 PIANTE MINI TRAY IN VASO DIAM /unità 0,36 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 16,00 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 20,33 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 24,00 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 26,67 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 35,00 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 40,00 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 45,00 47

50 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 49,33 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 52,67 D41 PIOPPO ETÀ IN ANNI /unità 58,33 D41 PIOPPO ETA' IN ANNI /unità 63,54 D41 PIOPPO ETA' IN ANNI /unità 68,75 C65 VIVAI DI PIOPPI C65 VIVAI DI PIOPPI C65 VIVAI DI PIOPPI C65 VIVAI DI PIOPPI PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO 12 14,5 PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO 14,5 17 PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO > 17 PIOPPI A DIMORA A CICLO BREVE (5 ANNI) ASTONI/TALEONI 6077 /unità 2, /unità 3, /unità 3, /unità 6,10 ABETE BIANCO (1 2 ANNI) 6080 /unità 4,00 ABETE ROSSO (1 2 ANNI) 6081 /unità 4,00 ACEROCAMPESTRE (1 2 ANNI) 6082 /unità 4,00 ACERO SACCARINO (1 2 ANNI) 6083 /unità 4,00 BETULLA (1 2 ANNI) 6084 /unità 3,00 CARPINO BIANCO (1 2 ANNI) 6085 /unità 4,00 CARPINO NERO (1 2 ANNI) 6086 /unità 4,00 CORNIOLO (1 2 ANNI) 6087 /unità 3,00 FRASSINO MAGGIORE (1 2 ANNI) 6088 /unità 4,00 LAGERSTROEMIA (1 2 ANNI) 6089 /unità 5,00 LAURO CERASO (1 2 ANNI) 6090 /unità 4,00 48

51 LIGUSTRO (1 2 ANNI) 6091 /unità 4,00 MELO (1 2 ANNI) 6092 /unità 4,00 PERO (1 2 ANNI) 6093 /unità 5,00 CEDRO DELL'ATLANTE ALTEZZA FINO A 125 CM CEDRO DELL'ATLANTE ALTEZZA CM CEDRO DELL'ATLANTE ALTEZZA CM CEDRO DELL'ATLANTE ALTEZZA OLTRE 250 CM CIPRESSO DI LEYLAND ALTEZZA FINO A 125 CM CIPRESSO DI LEYLAND ALTEZZA CM CIPRESSO DI LEYLAND ALTEZZA CM CIPRESSO DI LEYLAND ALTEZZA CM CIPRESSO DI LEYLAND ALTEZZA OLTRE 300 CM CIPRESSO DELL'ARIZONA ALTEZZA FINO A 125 CM CIPRESSO DELL'ARIZONA ALTEZZA CM CIPRESSO DELL'ARIZONA ALTEZZA CM CIPRESSO DELL'ARIZONA ALTEZZA CM CIPRESSO DELL'ARIZONA ALTEZZA OLTRE 300 CM CIPRESSO SEMPERVIRENS ALTEZZA FINO A 125 CM 6094 /unità 20, /unità 34, /unità 65, /unità 108, /unità 7, /unità 10, /unità 19, /unità 36, /unità 60, /unità 9, /unità 16, /unità 28, /unità 40, /unità 70, /unità 13,67 49

52 CIPRESSO SEMPERVIRENS ALTEZZA CM CIPRESSO SEMPERVIRENS ALTEZZA CM CIPRESSO SEMPERVIRENS ALTEZZA CM CIPRESSO SEMPERVIRENS ALTEZZA OLTRE 300 CM PINO AUSTRIACO ALTEZZA FINO A 150 CM PINO AUSTRIACO ALTEZZA CM PINO AUSTRIACO ALTEZZA CM PINO AUSTRIACO ALTEZZA OLTRE 300 CM PINO DOMESTICO ALTEZZA FINO A 150 CM PINO DOMESTICO ALTEZZA CM PINO DOMESTICO ALTEZZA CM PINO DOMESTICO ALTEZZA CM PINO DOMESTICO ALTEZZA OLTRE 300 CM PINO SILVESTRE A CESPUGLIO ALTEZZA FINO A 150 CM PINO SILVESTRE A CESPUGLIO ALTEZZA CM PINO SILVESTRE A CESPUGLIO ALTEZZA CM PINO SILVESTRE A CESPUGLIO ALTEZZA OLTRE 250 CM PINO SILVESTRE ALTEZZA FINO A 150 CM 6109 /unità 21, /unità 41, /unità 56, /unità 96, /unità 48, /unità 86, /unità 168, /unità 248, /unità 50, /unità 65, /unità 85, /unità 95, /unità 225, /unità 85, /unità 106, /unità 148, /unità 205, /unità 48,33 50

53 PINO SILVESTRE ALTEZZA CM PINO SILVESTRE ALTEZZA CM PINO SILVESTRE ALTEZZA CM PLATANO IBRIDO DIAMETRO FINO A 8 CM PLATANO IBRIDO DIAMETRO 8 10 CM PLATANO IBRIDO DIAMETRO CM PLATANO IBRIDO DIAMETRO CM PLATANO IBRIDO DIAMETRO OLTRE 14 CM 6127 /unità 79, /unità 113, /unità 155, /unità 16, /unità 19, /unità 24, /unità 31, /unità 63,67 LECCIO DIAMETRO FINO A 10 CM 6135 /unità 68,67 LECCIO DIAMETRO CM 6136 /unità 95,00 LECCIO DIAMETRO CM 6137 /unità 135,00 LECCIO DIAMETRO CM 6138 /unità 190,00 LECCIO DIAMETRO CM 6139 /unità 360,00 LECCIO A CESPUGLIO ALTEZZA FINO A 150 CM LECCIO A CESPUGLIO ALTEZZA CM LECCIO A CESPUGLIO ALTEZZA CM LECCIO A CESPUGLIO ALTEZZA OLTRE 250 CM 6140 /unità 18, /unità 55, /unità 80, /unità 125,00 SUGHERA DIAMETRO FINO A 10 CM 6144 /unità 45,00 51

54 SUGHERA DIAMETRO CM 6145 /unità 65,00 SUGHERA DIAMETRO CM 6146 /unità 80,00 SUGHERA DIAMETRO CM 6147 /unità 115,00 SUGHERA DIAMETRO CM 6148 /unità 195,00 TIGLIO DIAMETRO FINO A 10 CM 6149 /unità 28,67 TIGLIO DIAMETRO CM 6150 /unità 32,33 TIGLIO DIAMETRO CM 6151 /unità 36,33 TIGLIO DIAMETRO CM 6152 /unità 70,00 TIGLIO DIAMETRO CM 6153 /unità 100,00 PRUNUS ORNAMENTALE ALTEZZA FINO A 200 CM PRUNUS ORNAMENTALE ALTEZZA OLTRE 200 CM 6154 /unità 22, /unità 55,00 CAMELIA 150 CM 6156 /unità 44,00 AZALEA CM 6157 /unità 16,50 AZALEA CM 6158 /unità 24,33 AZALEA CM 6159 /unità 33,00 AZALEA CM 6160 /unità 49,00 RODODENDRO CM 6161 /unità 14,50 RODODENDRO CM 6162 /unità 21,00 52

55 D20 D20 D20 D25 D73 D20 D20 D20 D20 D20 D20 D25 D25 D25 D25 D25 D25 D73 D73 D73 D73 D73 D73 FIORI IN PIENO CAMPO FIORI IN PIENO CAMPO FIORI IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FIORI IN PIENO CAMPO FIORI IN PIENO CAMPO FIORI IN PIENO CAMPO FIORI IN PIENO CAMPO FIORI IN PIENO CAMPO FIORI IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE SOTTO TUNNEL RODODENDRO CM 6163 /unità 31,00 RODODENDRO CM 6164 /unità 49,67 CRISANTEMI FIORE SINGOLO IN CRISANTEMI SAN CARLINO IN CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO 6165 /unità 0, /unità 0, /unità 3, /unità 3, /unità 3,32 ASTRI (ASTER) STELO 6175 /unità 0,26 LILIUM ASIATICO (LA IBRIDI) STELO 6176 /unità 0,63 LILIUM ASIATICO STELO 6177 /unità 0,61 LILIUM ORIENTALE STELO 6178 /unità 1,13 CALLA ZANTEDESCHIA STELO 6179 /unità 0,56 PEONIA STELO 6180 /unità 0,57 ASTRI (ASTER) STELO 6187 /unità 0,26 LILIUM ASIATICO (LA IBRIDI) STELO 6188 /unità 0,63 LILIUM ASIATICO STELO 6189 /unità 0,61 LILIUM ORIENTALE STELO 6190 /unità 1,13 CALLA ZANTEDESCHIA STELO 6191 /unità 0,58 PEONIA STELO 6192 /unità 0,57 ASTRI (ASTER) STELO 6199 /unità 0,26 LILIUM ASIATICO (LA IBRIDI) STELO 6200 /unità 0,63 LILIUM ASIATICO STELO 6201 /unità 0,61 LILIUM ORIENTALE STELO 6202 /unità 1,13 CALLA ZANTEDESCHIA STELO 6203 /unità 0,58 PEONIA STELO 6204 /unità 0,57 53

56 D20 FIORI IN PIENO ROSE TIPOLOGIA ANTICHE CAMPO INNESTATE A 6211 /unità 5,50 D20 FIORI IN PIENO ROSE TIPOLOGIA MODERNE CAMPO INNESTATE A 6212 /unità 5,50 D20 FIORI IN PIENO ROSE TIPOLOGIA ANTICHE CAMPO (ARBUSTI IN VASO) 6213 /unità 24,00 D20 FIORI IN PIENO ROSE TIPOLOGIA MODERNE CAMPO (ARBUSTI IN VASO) 6214 /unità 22,67 D20 FIORI IN PIENO ROSE TIPOLOGIA ANTICHE CAMPO (RAMPICANTI) 6215 /unità 24,00 D20 FIORI IN PIENO ROSE TIPOLOGIA MODERNE CAMPO (RAMPICANTI) 6216 /unità 24,00 D20 FIORI IN PIENO ACHILLEA IN PIENO CAMPO, A CAMPO STELO 6217 /unità 0,18 D20 FIORI IN PIENO CAMPO FRESIA IN A STELO 6218 /unità 0,23 D20 FIORI IN PIENO LISIANTHUS IN A CAMPO STELO 6219 /unità 0,55 D20 FIORI IN PIENO STATICE SINUATA IN CAMPO A STELO 6220 /unità 0,25 D25 FLORICOLE SOTTO CRISANTEMI MULTIFLORA IN SERRA SERRA A STELO 6231 /unità 0,28 D25 FLORICOLE SOTTO SERRA GERBERA IN SERRA A STELO 6232 /unità 0,23 D25 FLORICOLE SOTTO SERRA LILIUM ASIATICO IN SERRA A STELO 6233 /unità 0,63 D25 FLORICOLE SOTTO LILIUM ASIATICO IBRIDI IN SERRA SERRA STELO 6234 /unità 0,61 D25 FLORICOLE SOTTO LILIUM ORIENTALE IN SERRA A SERRA STELO 6235 /unità 1,13 D25 FLORICOLE SOTTO SERRA ROSA IN SERRA A STELO 6236 /unità 0,38 H37 FORESTALI GENERICO 6243 /mq 60,33 H15 IN VASO 6244 /mq 52,33 H15 GENERICO 6245 /mq 37,00 C94 ORNAMENTALI SOTTO ORTENSIA BEGONIA KALANCOE SERRA SAINT PAULIA MEDIA E SIMILARI 6246 /mq 120,00 IMPATIENS YUCCHE (SU TUTORE) C94 ORNAMENTALI SOTTO FICUS BENJAMIN PELARGONIUM SERRA CICLAMINO POINSETTIA BEGONIA 6247 /mq 80,00 AZALEA E SIMILARI C94 ORNAMENTALI SOTTO CAMELIA 4 ANNO, VIOLE PRIMULE SERRA CYCAS E SIMILARI 6248 /mq 50,00 D80 ORNAMENTALI SOTTO ORTENSIA BEGONIA KALANCOE TUNNEL SAINT PAULIA MEDIA E SIMILARI 6249 /mq 80,00 D80 ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL PELARGONIUM CICLAMINO POINSETTIA BEGONIA VIOLE PRIMULE CYCAS AZALEA E SIMILARI 6250 /mq 50,00 54

57 H46 OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA GENERICO 6251 /mq 203,58 H48 OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA GENERICO 6252 /mq 182,17 H50 OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA GENERICO 6253 /mq 140,00 H47 FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA GENERICO 6254 /mq 230,83 H49 FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA GENERICO 6255 /mq 215,83 H51 FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA GENERICO 6256 /mq 172,50 H90 ROSA LILIUM STRELITZIA CALLA FLORICOLE SOTTO ANTHURIUM AMARILLYS ORCHIDEE SERRA\MQ E SIMILARI 6257 /mq 120,00 H90 H90 H94 H94 D34 D34 D34 D34 D34 D34 H30 FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ GLADIOLO GERBERA CRISANTEMO UNI E MULTI FLORO BOCCA DI LEONE GYPSOPHILA ALSTROEMERIA FRESIA CAVOLO ORNAMENTALE E SIMILARI IRIS TULIPANO CALENDULA GAROFANO ANEMONE DIANTHUS RANUNCOLO E SIMILARI ROSA LILIUM STRELITZIA CALLA ANTHURIUM AMARILLYS ORCHIDEE GLADIOLO GERBERA CRISANTEMO UNI E MULTI FLORO BOCCA DI LEONE GYPSOPHILA ALSTROEMERIA FRESIA CAVOLO ORNAMENTALE E SIMILARI IRIS TULIPANO CALENDULA GAROFANO ANEMONE DIANTHUS RANUNCOLO E SIMILARI 6258 /mq 82, /mq 60, /mq 82, /mq 60,67 FRONDE EUCALIPTUS 6267 /unità 1,09 FRONDE GINESTRA 6268 /unità 1,66 FRONDE GYPSOPHILA 6269 /unità 3,00 FRONDE MIMOSA COMUNE 6270 /unità 1,50 FRONDE MIMOSA FLORIBUNDA 6271 /unità 1,82 FRONDE RUSCUS 6272 /unità 1,70 ORNAMENTALI SOTTO CAMELIA (VASO Ø 19) 1 ANNO 6279 /mq 280,00 SERRA 55

58 H30 ORNAMENTALI SOTTO SERRA CAMELIA (VASO Ø 19) 2 ANNO 6280 /mq 185,00 H30 ORNAMENTALI SOTTO CAMELIA (VASO Ø 19) 3 ANNO 6281 /mq 105,00 SERRA H30 ORNAMENTALI SOTTO CAMELIA (VASO Ø 19) 4 ANNO 6282 /mq 45,00 SERRA ORCHIDEA (IBRIDI DI H30 ORNAMENTALI SOTTO ODONTOGLOSSUM) VASO 6283 /mq 200,00 SERRA DIAMETRO 12 H30 ORNAMENTALI SOTTO HOYA 6284 /mq 95,00 SERRA H30 ORNAMENTALI SOTTO IMPATIENS NUOVA GUINEA 6285 /mq 80,00 SERRA H30 YUCCHE SU TUTORE DIAMETRO 20 ORNAMENTALI SOTTO SERRA 6286 /mq 70,00 H30 FICUS BENJAMIN SU TUTORE ORNAMENTALI SOTTO DIAMETRO SERRA 6287 /mq 72,00 H30 DRACAENE SU TUTORE DIAMETRO ORNAMENTALI SOTTO SERRA 6288 /mq 63,00 H30 ORNAMENTALI SOTTO KALANCOE MEDIA TAGLIA 6289 /mq 80,00 SERRA H30 ORTENSIA DA FORZATURA MEDIA ORNAMENTALI SOTTO TAGLIA SERRA 6290 /mq 85,00 H30 ORNAMENTALI SOTTO BEGONIA MEDIA TAGLIA 6291 /mq 77,00 SERRA H30 ORNAMENTALI SOTTO KALANCOE MINI MEDIA TAGLIA 6292 /mq 85,00 SERRA H30 ORNAMENTALI SOTTO SAINT PAULIA MEDIA TAGLIA 6293 /mq 80,00 SERRA H30 ORNAMENTALI SOTTO PELARGONIUM DIAMETRO VASO /mq 60,00 SERRA H30 ORNAMENTALI SOTTO CICLAMINO DIAMETRO VASO 10/ /mq 55,00 SERRA H30 POINSETTIA DIAMETRO VASO ORNAMENTALI SOTTO 10/14/18 SERRA 6296 /mq 60,00 H30 ORNAMENTALI SOTTO VIOLE DIAMETRO VASO /mq 40,00 SERRA 56

59 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H43 H44 C95 C95 C95 C95 C95 C95 C95 D81 D81 D81 D81 D81 D81 D81 ORNAMENTALI SOTTO SERRA CISSUS DIAMETRO VASO /mq 60,00 ORNAMENTALI SOTTO PRIMULE 6299 /mq 50,00 SERRA ORNAMENTALI SOTTO BEGONIA PACK /mq 60,00 SERRA AZALEA RODODENDRO SIMSI ORNAMENTALI SOTTO DIAMETRO VASO 12 SERRA 6301 /mq 60,00 AZALEA RODODENDRO SIMSI ORNAMENTALI SOTTO DIAMETRO VASO 13 SERRA 6302 /mq 60,00 AZALEA RODODENDRO SIMSI ORNAMENTALI SOTTO DIAMETRO VASO 15 SERRA 6303 /mq 60,00 PIANTINE DA ORTO STANDARD PIANTINE ORTO STANDARD 6304 /mq 65,49 PIANTINE DA ORTO IBRIDE PIANTINE ORTO IBRIDE 6305 /mq 271,25 ORTICOLE SOTTO PIANTINE SEMINATE IN SERRA SERRA STANDARD 6306 /mq 3,73 ORTICOLE SOTTO PIANTINE SEMINATE IN SERRA SERRA IBRIDE 6307 /mq 7,22 ORTICOLE SOTTO PIANTINE TRAPIANTATE IN SERRA SERRA STANDARD 6308 /mq 71,88 ORTICOLE SOTTO PIANTINE TRAPIANTATE IN SERRA SERRA IBRIDE 6309 /mq 333,83 ORTICOLE SOTTO SERRA BASSO PREGIO 6399 /mq 71,88 ORTICOLE SOTTO SERRA MEDIO PREGIO 6400 /mq 197,29 ORTICOLE SOTTO SERRA ALTO PREGIO 6401 /mq 202,55 ORTICOLE SOTTO PIANTINE SEMINATE IN SERRA TUNNEL STANDARD 6310 /mq 3,73 ORTICOLE SOTTO PIANTINE SEMINATE IN SERRA TUNNEL IBRIDE 6311 /mq 7,22 ORTICOLE SOTTO PIANTINE TRAPIANTATE IN SERRA TUNNEL STANDARD 6312 /mq 71,88 ORTICOLE SOTTO PIANTINE TRAPIANTATE IN SERRA TUNNEL IBRIDE 6313 /mq 333,84 ORTICOLE SOTTO TUNNEL BASSO PREGIO 6402 /mq 54,38 ORTICOLE SOTTO TUNNEL MEDIO PREGIO 6403 /mq 164,33 ORTICOLE SOTTO TUNNEL ALTO PREGIO 6404 /mq 168,37 D42 NOCE PIANTE 3 ANNI 6316 /unità 7,50 57

60 D42 NOCE PIANTE 7 ANNI 6320 /unità 37,50 D42 NOCE PIANTE 8 ANNI 6321 /unità 51,25 D42 NOCE PIANTE 1 ANNO 6324 /unità 3,00 D42 NOCE PIANTE 2 ANNI 6325 /unità 5,00 D42 NOCE PIANTE 4 ANNI 6327 /unità 11,50 D42 NOCE PIANTE 5 ANNI 6328 /unità 17,25 D42 NOCE PIANTE 6 ANNI 6329 /unità 25,50 D42 NOCE PIANTE 9 ANNI 6332 /unità 66,25 D42 NOCE PIANTE 10 ANNI 6333 /unità 75,00 C65 VIVAI DI PIOPPI 1 ANNO DIAMETRO <12 CM 6334 /unità 2,77 H87 H87 PIANTINE DI NOCCIOLO PIANTINE DI NOCCIOLO TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO L'ANNO) TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO I DUE ANNI) 6392 /unità 3, /unità 4,50 D32 ZUCCA ORNAMENTALE FINO A 150 G 6335 /100 kg 444,33 D32 ZUCCA ORNAMENTALE DA 160 G A 300 G 6336 /100 kg 289,67 D32 ZUCCA ORNAMENTALE OLTRE 300 g 6337 /100 kg 145,33 H91 TAPPETO ERBOSO COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA D58 (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) H67 SIEPI H67 SIEPI H67 SIEPI H68 ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI TAPPETO ERBOSO IN ZOLLE O ROTOLO 6338 /mq 6,00 GENERICO 6340 /100 kg 4,67 SIEPI ALTO PREGIO 6341 /mq 51,33 SIEPI MEDIO PREGIO 6342 /mq 41,33 SIEPI BASSO PREGIO 6343 /mq 35,33 ALBERI SEMPREVERDI ALTO PREGIO 6344 /mq 91,33 58

61 H68 ALBERI SEMPREVERDI MEDIO PREGIO ALBERI ORNAMENTALI 6345 /mq 51,33 SEMPREVERDI H68 ALBERI SEMPREVERDI BASSO PREGIO ALBERI ORNAMENTALI 6346 /mq 31,33 SEMPREVERDI H69 ALBERI CADUCIFOGLIE ALTO PREGIO 6347 /mq 91,33 ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE H69 ALBERI CADUCIFOGLIE MEDIO PREGIO ALBERI ORNAMENTALI 6348 /mq 48,67 CADUCIFOGLIE H69 ALBERI CADUCIFOGLIE BASSO PREGIO ALBERI ORNAMENTALI 6349 /mq 29,67 CADUCIFOGLIE H70 ALTRE ORNAMENTALI ALTO PREGIO 6350 /mq 51,33 ALTRE H70 ALTRE ORNAMENTALI MEDIO PREGIO ALTRE 6351 /mq 26,33 H70 H57 H57 H57 H58 H58 ALTRE VASO ARBUSTI VASO ARBUSTI VASO ARBUSTI VASO ERBACEE PERENNI VASO ERBACEE PERENNI ALTRE ORNAMENTALI BASSO PREGIO 6352 /mq 16,33 ARBUSTI IN VASO ALTO PREGIO 6353 /mq 81,33 ARBUSTI IN VASO MEDIO PREGIO 6354 /mq 71,33 ARBUSTI IN VASO BASSO PREGIO 6355 /mq 56,33 ERBACEE PERENNI IN VASO ALTO PREGIO ERBACEE PERENNI IN VASO MEDIO PREGIO 6356 /mq 101, /mq 66,33 59

62 H58 H59 H59 H59 H60 H60 H60 H61 H61 H61 H62 H62 H62 H63 H63 VASO ERBACEE PERENNI VASO PIANTE DA FIORE VASO PIANTE DA FIORE VASO PIANTE DA FIORE VASO PALME VASO PALME VASO PALME VASO RAMPICANTI VASO RAMPICANTI VASO RAMPICANTI VASO SIEPI VASO SIEPI VASO SIEPI VASO ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI VASO ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI ERBACEE PERENNI IN VASO BASSO PREGIO PIANTE DA FIORE IN VASO ALTO PREGIO PIANTE DA FIORE IN VASO MEDIO PREGIO PIANTE DA FIORE IN VASO BASSO PREGIO 6358 /mq 56, /mq 81, /mq 61, /mq 46,33 PALME IN VASO ALTO PREGIO 6362 /mq 101,33 PALME IN VASO MEDIO PREGIO 6363 /mq 81,33 PALME IN VASO BASSO PREGIO 6364 /mq 69,33 RAMPICANTI IN VASO ALTO PREGIO 6365 /mq 104,33 RAMPICANTI IN VASO MEDIO PREGIO RAMPICANTI IN VASO BASSO PREGIO 6366 /mq 91, /mq 77,33 SIEPI IN VASO ALTO PREGIO 6368 /mq 81,33 SIEPI IN VASO MEDIO PREGIO 6369 /mq 71,33 SIEPI IN VASO BASSO PREGIO 6370 /mq 61,33 ALBERI SEMPREVERDI IN VASO ALTO PREGIO ALBERI SEMPREVERDI IN VASO MEDIO PREGIO 6371 /mq 91, /mq 61,33 60

63 H63 H64 H64 H64 H65 H65 H65 H66 H66 H66 H30 H30 H30 C55 C55 VASO ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI VASO ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE VASO ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE VASO ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE VASO ALBERI ORNAMENTALI ROSAI VASO ALBERI ORNAMENTALI ROSAI VASO ALBERI ORNAMENTALI ROSAI VASO ALTRE VASO ALTRE VASO ALTRE ALBERI SEMPREVERDI IN VASO BASSO PREGIO ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO ALTO PREGIO ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO MEDIO PREGIO ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO BASSO PREGIO 6373 /mq 41, /mq 91, /mq 56, /mq 46,33 ROSAI IN VASO ALTO PREGIO 6377 /mq 121,33 ROSAI IN VASO MEDIO PREGIO 6378 /mq 66,33 ROSAI IN VASO BASSO PREGIO 6379 /mq 41,33 ALTRE VASO ALTO PREGIO ALTRE VASO MEDIO PREGIO ALTRE ORNAMENTALI IN VASO BASSO PREGIO 6380 /mq 91, /mq 46, /mq 31,33 ORNAMENTALI SOTTO SERRA MISTE ALTO PREGIO 6383 /mq 116,33 ORNAMENTALI SOTTO MISTE MEDIO PREGIO 6384 /mq 86,33 SERRA ORNAMENTALI SOTTO MISTE BASSO PREGIO 6385 /mq 79,67 SERRA DI OLIVO OLTRE 10 ANNI 6386 /mq 228,75 DI OLIVO TRA 5 E 10 ANNI 6387 /mq 149,67 61

64 C55 DI OLIVO FINO A 5 ANNI 6388 /mq 113,58 H92 VIVAI DI FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI 6389 /mq 291,67 H92 VIVAI DI FRUTTICOLE TRA 5 E 10 ANNI 6390 /mq 207,92 H92 VIVAI DI FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI 6391 /mq 99,42 L19 BAMBU' GENERICO 6405 Frutta L71 PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI /metro lineare 2,00 GENERICO 6408 /100 kg 5,10 C23 C23 C23 C23 C23 C23 C23 C23 C23 ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE TAROCCO 5024 /100 kg 23,30 TAROCCO GALLO 5025 /100 kg 26,34 TAROCCO DAL MUSO 5026 /100 kg 26,34 TAROCCO GALICE 5027 /100 kg 26,34 TAROCCO LAMBISO 5028 /100 kg 26,34 TAROCCO MANUELE 5029 /100 kg 26,34 TAROCCO SCIRÈ 5030 /100 kg 26,34 TAROCCO TAPI /100 kg 26,34 TAROCCO TARTUFO 5032 /100 kg 26,34 H02 ARANCE PRECOCI TAROCCO NUCELLARE 5033 /100 kg 23,02 C23 C23 C23 C23 C23 C23 ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE MORO 5034 /100 kg 26,60 SANGUINELLO 5035 /100 kg 21,42 ALTRE PIGMENTATE 5036 /100 kg 24,01 LANE LATE 5037 /100 kg 23,75 NAVEL LATE 5038 /100 kg 23,75 TAROCCO SCIARA 5039 /100 kg 31,83 62

65 C23 C23 C23 C23 C23 ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE VANIGLIA 5040 /100 kg 70,33 TAROCCO 5041 /100 kg 52,00 MORO 5042 /100 kg 45,33 VANIGLIA 5043 /100 kg 55,33 W.NAVEL 5044 /100 kg 28,77 H02 ARANCE PRECOCI NAVEL 5045 /100 kg 27,54 H02 ARANCE PRECOCI NAVELLINA 5046 /100 kg 27,54 H02 ARANCE PRECOCI ALTRE BIONDE PRECOCI 5047 /100 kg 27,54 C23 C23 C23 ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE OVALE 5048 /100 kg 24,57 VALENCIA 5049 /100 kg 22,93 ALTRE BIONDE MEDIO TARDIVE 5050 /100 kg 23,75 H02 ARANCE PRECOCI NEW HALL 5051 /100 kg 32,50 C23 C23 C23 C23 ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE MELI 5393 /100 kg 29,73 SANT'ALFIO 5394 /100 kg 31,80 IPPOLITO 5395 /100 kg 32,84 LEMPSO 5396 /100 kg 28,38 20 H02 ARANCE PRECOCI W.NAVEL 5052 /100 kg 50,67 20 H02 ARANCE PRECOCI NAVEL 5053 /100 kg 47,00 20 C23 ARANCE MEDIO TARDIVE VALENCIA 5054 /100 kg 38,33 C63 BERGAMOTTO GENERICO 5055 /100 kg 66,67 D33 CASTAGNE GENERICO 5056 /100 kg 260,83 VR D33 CASTAGNE MARRONE DI SAN MAURO DEI MONTI LESSINI VERONESI 5057 /100 kg 346,83 FI D33 CASTAGNE MARRONE DEL MUGELLO IGP 5376 /100 kg 383,33 C64 CEDRO GENERICO 5058 /100 kg 77,67 08 L32 CILIEGIO ACIDO ACIDE 5071 /100 kg 90,00 H36 GIUGGIOLE GENERICO 5097 /100 kg 416,67 63

66 C25 MANDARANCE CLEMENTINE APIRENE 5098 /100 kg 31,97 C25 MANDARANCE CLEMENTINE MONREAL 5099 /100 kg 16,30 C25 MANDARANCE CLEMENTINE GENERICO 5100 /100 kg 24, H05 H05 H05 H05 H05 MANDARANCE PRECOCI MANDARANCE PRECOCI MANDARANCE PRECOCI MANDARANCE PRECOCI MANDARANCE PRECOCI 18 C25 MANDARANCE CLEMENTINE VARIETA' PRECOCI 5400 /100 kg 37,50 CLEMENTINE NULES 5401 /100 kg 35,38 CLEMENTINE PRECOCI CAFFIN 5101 /100 kg 61,83 CLEMENTINE PRECOCI SPINOSO 5102 /100 kg 56,47 CLEMENTINE PRECOCI ALTRE VARIETA' CLEMENTINE TARDIVE HERNANDINA 5103 /100 kg 49, /100 kg 57,25 18 C25 MANDARANCE CLEMENTINE TARDIVE RUBINO 5105 /100 kg 56,67 18 C25 MANDARANCE CLEMENTINE TARDIVE ALTRE VARIETA' 5106 /100 kg 56,67 C25 MANDARANCE CLEMENTINE NOVA 5107 /100 kg 31,97 C25 MANDARANCE CLEMENTINE TACLE 5108 /100 kg 31,97 20 C25 MANDARANCE CLEMENTINE APIRENE 5109 /100 kg 47,00 C01 ACTINIDIA ARGUTA 5390 /100 kg 316,67 C01 ACTINIDIA GENERICO 5118 /100 kg 65,19 C01 ACTINIDIA POLPA GIALLA 5119 /100 kg 136,67 C01 ACTINIDIA VARIETÀ EMERGENTI 5120 /100 kg 58,33 C01 ACTINIDIA VARIETÀ PRECOCI 5121 /100 kg 58,33 D35 KUMQUAT GENERICO 5122 /100 kg 46,67 C24 LIMONI MEDI MEDI TARDIVI VERDELLO 5124 /100 kg 74,82 H04 LIMONI PRECOCI GENERICO 5125 /100 kg 49,00 20 H04 LIMONI PRECOCI GENERICO 5126 /100 kg 61,67 C36 CACHI GENERICO 5127 /100 kg 48,56 C26 C26 MANDARINI MEDIO TARDIVI MANDARINI MEDIO TARDIVI COMUNE 5128 /100 kg 27,81 TARDIVO 5129 /100 kg 24,40 64

67 C26 C26 MANDARINI MEDIO TARDIVI MANDARINI MEDIO TARDIVI GENERICO 5130 /100 kg 26,20 MANDALATE 5397 /100 kg 34,79 H07 MANDARINI PRECOCI PRIMOSOLE 5398 /100 kg 34,17 H07 MANDARINI PRECOCI SIMETO 5399 /100 kg 34, C26 C26 MANDARINI MEDIO TARDIVI MANDARINI MEDIO TARDIVI COMUNE 5131 /100 kg 53,67 TARDIVO 5132 /100 kg 72,00 C61 MANDORLE GENERICO 5133 /100 kg 141,78 C04 MELE ABBONDANZA 5134 /100 kg 40,00 C04 MELE ALTRE VARIETA' EMERGENTI 5135 /100 kg 65,03 C04 MELE ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE 5136 /100 kg 40,00 C04 MELE ALTRE VARIETA' PRECOCI 5137 /100 kg 38,81 C04 MELE ANNURCA 5138 /100 kg 55,59 C04 MELE BELLA DI BOSKOOP 5139 /100 kg 50,00 AR C04 MELE STAYMAN ARETINA 5140 /100 kg 63,33 AR C04 MELE GOLDEN RUGGINOSA DELLA VALDICHIANA 5141 /100 kg 53,33 C04 MELE BRAEBURN 5142 /100 kg 41,67 C04 MELE CALVILLE 5143 /100 kg 35,40 C04 MELE COLA 5144 /100 kg 40,00 C04 MELE COOPER 5145 /100 kg 40,00 C04 MELE COTOGNE 5146 /100 kg 40,00 C04 MELE DELBARSTRIVALE 5147 /100 kg 38,81 C04 MELE ELSTAR 5148 /100 kg 39,62 C04 MELE FLORINA 5149 /100 kg 40,00 C04 MELE FUJI 5150 /100 kg 52,78 C04 MELE GALA 5151 /100 kg 35,40 01 C04 MELE GALA 5152 /100 kg 59,00 65

68 04 C04 MELE GALA 5153 /100 kg 59,00 C04 MELE GELATE COLA 5154 /100 kg 40,00 C04 MELE GENERICO 5155 /100 kg 41,90 C04 MELE GOLDEN 5156 /100 kg 25,42 BZ C04 MELE GOLDEN 5157 /100 kg 37,00 TN C04 MELE GOLDEN FINO A 350 M SLM 5158 /100 kg 37,67 BZ C04 MELE GOLDEN OLTRE 350 M SLM 5159 /100 kg 49,00 TN C04 MELE GOLDEN OLTRE 350 M SLM 5160 /100 kg 50,00 C04 MELE GRANNY SMITH 5161 /100 kg 26,59 04 C04 MELE GRANNY SMITH 5162 /100 kg 41,67 C04 MELE GRAVENSTEIN 5163 /100 kg 38,81 C04 MELE IDARED 5164 /100 kg 38,81 C04 MELE IMPERATORE 5165 /100 kg 20,31 04 C04 MELE IMPERATORE 5166 /100 kg 40,33 C04 MELE JERSEY MAC 5167 /100 kg 38,81 C04 MELE JONAGOLD 5168 /100 kg 40,00 C04 MELE JUBILLÈ DELBARD 5169 /100 kg 40,00 C04 MELE MODÌ 5170 /100 kg 57,50 C04 MELE OREGON SPUR DELICIOUS 5171 /100 kg 40,00 C04 MELE OZARK GOLD 5172 /100 kg 38,81 C04 MELE PINK LADY 5173 /100 kg 72,06 C04 MELE RED CHIEF 5174 /100 kg 44,73 C04 MELE RED DELICIOUS 5175 /100 kg 44,73 C04 MELE RENETTA 5176 /100 kg 60,83 01 C04 MELE RENETTA 5177 /100 kg 70,00 04 C04 MELE RENETTA (T.A.A) 5178 /100 kg 70,00 66

69 C04 MELE SMOTHEE 5179 /100 kg 25,42 C04 MELE STARK 5180 /100 kg 44,73 BZ C04 MELE STARK 5181 /100 kg 45,33 TN C04 MELE STARK FINO A 350 M SLM 5182 /100 kg 46,00 BZ C04 MELE STARK OLTRE 350 M SLM 5183 /100 kg 57,33 TN C04 MELE STARK OLTRE 350 M SLM 5184 /100 kg 56,67 C04 MELE STAYMAN 5185 /100 kg 40,00 C04 MELE STAYMAN WINESAP RED 5186 /100 kg 40,00 C04 MELE SUMMERED 5187 /100 kg 38,81 C04 MELE GLOSTER 5188 /100 kg 38,81 C04 MELE RUBENS 5189 /100 kg 38,81 C04 MELE SANSA 5190 /100 kg 38,81 SO C04 MELE GALAXI 5191 /100 kg 60,56 SO C04 MELE GALA 5192 /100 kg 60,56 SO C04 MELE GOLDEN DELICIOUS 5193 /100 kg 49,00 SO C04 MELE STARK 5194 /100 kg 57,33 SO C04 MELE RED DELICIOUS 5195 /100 kg 57,33 SO C04 MELE GRANNY SMITH 5196 /100 kg 41,67 SO C04 MELE IMPERATORE 5197 /100 kg 40,33 BZ C04 MELE STAYMAN WINESAP 5198 /100 kg 45,33 02 C04 MELE RENETTA CANADA 5199 /100 kg 50,00 02 C04 MELE GOLDEN DELICIOUS 5200 /100 kg 45,67 02 C04 MELE GALA 5201 /100 kg 47,33 02 C04 MELE JONAGOLD 5202 /100 kg 48,67 02 C04 MELE RED DELICIOUS 5203 /100 kg 39,00 09 C04 MELE RED DELICIOUS 5204 /100 kg 44,73 67

70 01 C04 MELE AMBROSIA 5205 /100 kg 60,67 01 C04 MELE CAMEO 5206 /100 kg 60,67 01 C04 MELE CRIMSON CRISP 5207 /100 kg 72,06 01 C04 MELE PINOVA 5208 /100 kg 58,33 01 C04 MELE TOPAZ 5209 /100 kg 60,67 01 C04 MELE MONDIAL GALA 5210 /100 kg 59,00 01 C04 MELE ROYAL GALA 5211 /100 kg 59,00 C04 MELE GALAXI 5212 /100 kg 35,40 01 C04 MELE GALAXI 5213 /100 kg 59,00 15 C04 MELE LIMONCELLE 5214 /100 kg 55,83 04 C04 MELE EVELINA 5377 /100 kg 58,33 C04 MELE CHALLENGER 5378 /100 kg 26,59 MS C04 MELE ROTELLA 5385 /100 kg 100,00 TN C04 MELE PINOVA 5405 /100 kg 59,00 TN C04 MELE CAMEO 5406 /100 kg 70,33 C04 MELE FUJON 5407 /100 kg 58,09 H35 MELOGRANO GENERICO 5215 /100 kg 101,33 C59 NOCCIOLE GENERICO 5230 /100 kg 364,45 01 C59 NOCCIOLE NOCCIOLE PIEMONTE IGP 5231 /100 kg 441,42 D38 NOCI GENERICO 5232 /100 kg 267,01 TV D38 NOCI LARA DEL PIAVE 5233 /100 kg 300,00 05 D38 NOCI LARA DEL PIAVE 5234 /100 kg 300,00 05 D38 NOCI A FILIERA CONTROLLATA 5386 /100 kg 350,00 01 D38 NOCI A FILIERA CONTROLLATA 5402 /100 kg 350,00 08 D38 NOCI A FILIERA CONTROLLATA 5403 /100 kg 350,00 06 D38 NOCI A FILIERA CONTROLLATA 5404 /100 kg 350,00 68

71 C07 PERE GENERICO 5247 /100 kg 56,32 C07 PERE ABATE FETEL 5248 /100 kg 63,68 C07 PERE DECANA DEL COMIZIO 5249 /100 kg 70,60 C07 PERE DECANA D'INVERNO 5250 /100 kg 67,14 C07 PERE ROSADA 5251 /100 kg 67,14 C07 PERE COTOGNE 5252 /100 kg 67,14 C07 PERE MADERNASSA 5253 /100 kg 67,14 C07 PERE KAISER 5254 /100 kg 52,92 C07 PERE NASHI 5255 /100 kg 53,11 C07 PERE CONFERENCE 5256 /100 kg 53,30 C07 PERE PASSACRASSANA 5257 /100 kg 53,11 C07 PERE GENERALE LECLERC 5258 /100 kg 53,11 C07 PERE SPINELLE VIRGOLESI 5259 /100 kg 53,11 C07 PERE ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE 5260 /100 kg 53,11 C08 PERE PRECOCI MORETTINI 5261 /100 kg 52,37 C07 PERE PACKAM'S TRIUMPH 5262 /100 kg 52,37 C07 PERE ROSIRED 5263 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI S.MARIA 5264 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI SPADONA 5265 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI TOSCA 5266 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI BUTIRRA 5267 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI COSCIA 5268 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI GUYOT 5269 /100 kg 52,37 C07 PERE HENGLAND 5270 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI MIRANDOLINO 5271 /100 kg 52,37 C07 PERE WILLIAM 5272 /100 kg 44,09 69

72 C07 PERE WILLIAM ROSSA 5408 /100 kg 44,09 C08 PERE PRECOCI BELLA DI GIUGNO 5273 /100 kg 52,37 C08 PERE PRECOCI CARMEN 5274 /100 kg 52,33 C08 PERE PRECOCI ALTRE VARIETA' PRECOCI 5275 /100 kg 60,66 C07 PERE ANGELYS 5276 /100 kg 64,17 FE C08 PERE PRECOCI SANTA MARIA MORETTINI 5277 /100 kg 61,00 20 C07 PERE GENERICO 5278 /100 kg 82,00 C07 PERE MARTIN SEC 5279 /100 kg 99,33 D36 POMPELMO GENERICO 5291 /100 kg 37,25 C60 SATSUMA GENERICO 5293 /100 kg 32,28 AP C04 MELE ROSA DEI MONTI SIBILLINI 5426 /100 kg 113,33 TN C04 MELE MORGENDUFT 5429 /100 kg 41,33 AG H02 ARANCE PRECOCI NAVEL RIBERA DOP 5431 /100 kg 44,17 AG 19 SR C23 C23 C24 ARANCE MEDIO TARDIVE ARANCE MEDIO TARDIVE LIMONI MEDI MEDI TARDIVI W. NAVEL RIBERA DOP 5432 /100 kg 39,67 ROSSA DI SICILIA IGP 5441 /100 kg 34,42 SIRACUSA IGP 5443 /100 kg 60,17 SR H04 LIMONI PRECOCI SIRACUSA IGP 5442 /100 kg 44,67 ME H04 LIMONI PRECOCI INTERDONATO DI MESSINA IGP 5437 /100 kg 42,33 C36 CACHI CACO MELA 5439 /100 kg 48,56 C04 MELE CRIMSON SNOW 5448 /100 kg 67,00 C04 MELE BROOKFIELD GALA 5424 /100 kg 35,40 C04 MELE FUJIKIKU 5425 /100 kg 52,78 SO C04 MELE RENETTA 5427 /100 kg 70,00 SO C04 MELE PINOVA 5428 /100 kg 59,00 SO C04 MELE MORGENDUFT 5430 /100 kg 41,33 19 H02 ARANCE PRECOCI ROSSA DI SICILIA IGP 5449 /100 kg 32,25 70

73 C24 LIMONI MEDI MEDI TARDIVI BIANCHETTO 5450 /100 kg 39,16 L15 ANONE GENERICO 5456 /100 kg 240,00 BZ C38 FRAGOLE BOLZANO 5458 /100 kg 380,00 BZ C37 CILIEGIE BOLZANO (ZONA DI MONTAGNA) 5459 /100 kg 546,67 L12 ALBICOCCHE PRECOCI GENERICHE 5457 /100 kg 105,98 Olivo 01 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3000 /100 kg 143,33 03 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3001 /100 kg 126,67 04 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3002 /100 kg 140,00 04 C41 OLIVE OLIO DOP 3003 /100 kg 143,33 05 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3004 /100 kg 96,67 06 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3005 /100 kg 120,00 07 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3006 /100 kg 166,67 08 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3007 /100 kg 123,33 09 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3008 /100 kg 91,00 10 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3009 /100 kg 103,33 11 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3010 /100 kg 93,33 12 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3011 /100 kg 95,00 13 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3012 /100 kg 67,33 13 C41 OLIVE OLIO DOP 3013 /100 kg 87,00 14 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3014 /100 kg 60,00 15 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3015 /100 kg 68,33 16 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3016 /100 kg 67,33 71

74 16 C41 OLIVE OLIO DOP 3017 /100 kg 78,00 17 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3018 /100 kg 53,33 18 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3019 /100 kg 55,00 19 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3020 /100 kg 71,11 20 C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3021 /100 kg 76,83 FC C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3022 /100 kg 100,00 RN C41 OLIVE OLIO EXTRA_VERGINE 3023 /100 kg 100,00 C40 OLIVE TAVOLA DA MENSA 3024 /100 kg 92,00 11 C40 OLIVE TAVOLA DA MENSA TENERA ASCOLANA 3025 /100 kg 194,50 19 C41 OLIVE OLIO DOP MONTE ETNA 3026 /100 kg 80,00 19 C41 OLIVE OLIO DOP MONTI IBLEI 3027 /100 kg 73,33 19 C41 OLIVE OLIO DOP VAL DI MAZARA 3028 /100 kg 71,67 19 C41 OLIVE OLIO DOP VALDEMONE 3029 /100 kg 65,00 19 C41 OLIVE OLIO DOP VALLE DEL BELICE 3030 /100 kg 65,00 19 C41 OLIVE OLIO DOP VALLI TRAPANESI 3031 /100 kg 65,00 19 C40 OLIVE TAVOLA DOP NOCELLARE DEL BELICE 3032 /100 kg 56,67 19 C40 OLIVE TAVOLA DOP NOCELLARE ETNEA 3033 /100 kg 61,67 Ortaggi D90 BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) BROCCOLETTO DI RAPA 4011 /100 kg 31,58 C83 CAVOLO BROCCOLO GENERICO 4012 /100 kg 24,17 C27 CARCIOFO GENERICO 4014 /unità 0,24 C27 CARCIOFO TIPO ROMANESCO 4015 /unità 0,28 C27 CARCIOFO TIPO ROSSO DI PAESTUM 4016 /unità 0,28 72

75 C27 CARCIOFO SPINOSO SARDO 4017 /unità 0,29 CT C27 CARCIOFO APOLLO 4129 /unità 0,33 CT C27 CARCIOFO TEMA 4128 /unità 0,25 CT C27 CARCIOFO TIPO ROMANESCO C /unità 0,33 CT C27 CARCIOFO VIOLETTO RAMACCHESE 4131 /unità 0,25 D07 CARDO GENERICO 4018 /100 kg 139,00 D09 CAVOLFIORE GENERICO 4020 /100 kg 40,82 20 D09 CAVOLFIORE GENERICO 4021 /100 kg 56,33 D10 CAVOLO CAPPUCCIO GENERICO 4022 /100 kg 31,42 20 D10 CAVOLO CAPPUCCIO GENERICO 4023 /100 kg 55,67 19 D10 CAVOLO CAPPUCCIO CAPE HORN 4134 /100 kg 60,67 D11 CAVOLO VERZA GENERICO 4024 /100 kg 31,75 L30 CAVOLO RAPA GENERICO 4117 /100 kg 28,33 09 H55 CAVOLO NERO GENERICO 4025 /100 kg 100,00 CT H55 CAVOLO NERO GENERICO 4127 /100 kg 68,33 C54 CIPOLLE CIPOLLA AUTUNNO VERNINA 4002 /100 kg 28,97 20 C54 CIPOLLE CIPOLLA AUTUNNO VERNINA 4029 /100 kg 56,67 D19 FINOCCHIO GENERICO 4049 /100 kg 33,04 C14 POMODORO PELATO ALLUNGATO 4085 /100 kg 10,06 20 C14 POMODORO PELATO ALLUNGATO 4086 /100 kg 11,90 20 C12 C12 POMODORO CONCENTRATO POMODORO CONCENTRATO TONDO 4087 /100 kg 11,27 TONDO 4088 /100 kg 8,72 D28 RADICCHIO GENERICO 4098 /100 kg 66,98 D28 RADICCHIO ROSSO LUNGO (MONTAGNA) 4099 /100 kg 95,00 D61 RAPA GENERICO 4100 /100 kg 28,58 09 D61 RAPA ROSSA 4101 /100 kg 26,67 73

76 D61 RAPA ROSSA 4132 /100 kg 22,50 TV D28 RADICCHIO TREVISO PRECOCE IGP 4102 /100 kg 125,00 TV D28 RADICCHIO TREVISO TARDIVO IGP 4103 /100 kg 316,67 TV D28 RADICCHIO VARIEGATO DI CASTEL FRANCO IGP 4104 /100 kg 151,67 VE D28 RADICCHIO CHIOGGIA PRECOCE 4105 /100 kg 46,29 VE D28 RADICCHIO CHIOGGIA TARDIVO 4106 /100 kg 59,33 D32 ZUCCA GENERICO 4110 /100 kg 23,00 D32 ZUCCA ZUCCA DA INDUSTRIA 4111 /100 kg 13,33 H86 BORRAGINE GENERICO 4125 /100 kg 20,33 D99 SOIA EDAMAME GENERICO 4140 /100 kg 31,92 L01 L05 FUNGHI DI COLTIVAZIONE POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI GENERICO 4141 /100 kg 137,00 POMODORINO DA INDUSTRIA 4151 /100 kg 14,57 L11 AGRETTO GENERICO 4150 /100 kg 67,50 H54 BIETA LISCIA DA TAGLIO GENERICO 4151 /100 kg 34,17 L28 CAVOLO CINESE GENERICO 4155 /100 kg 46,67 L31 CAVOLO ROMANESCO BROCCOLO ROMANO 4013 /100 kg 27,50 L41 FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI GENERICO 4160 /100 kg 98,11 Uve da vino 01 H80 UVA DA VINO DOP ARNEIS 1002 /100 kg 111,67 01 H80 UVA DA VINO DOP BARBERA DEL MONFERRATO 1004 /100 kg 60,00 01 H80 UVA DA VINO DOP BOCA FARA SIZZANO 1005 /100 kg 76,67 01 H80 UVA DA VINO DOP BONARDA PIEMONTE 1006 /100 kg 77,83 01 H80 UVA DA VINO DOP BRAMATERRA 1007 /100 kg 86,67 74

77 01 H80 UVA DA VINO DOP CANAVESE ROSSO 1008 /100 kg 60,83 01 H80 UVA DA VINO DOP CISTERNA D'ASTI 1009 /100 kg 100,00 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP COLLINE NOVARESI BIANCO (COLLINE PINEROLESI) PINEROLESE CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO DOLCETTO D'ALBA E SIMILARI (DOLCETTO DI DIANO, DOLCETTO DOGLIANI, DOLCETTO DELLE LANGHE ECC..) 1010 /100 kg 70, /100 kg 70, /100 kg 60, /100 kg 82,85 01 H80 UVA DA VINO DOP ERBALUCE 1014 /100 kg 85,83 01 H80 UVA DA VINO DOP FREISA MONFERRATO 1015 /100 kg 70,83 01 H80 UVA DA VINO DOP LESSONA 1016 /100 kg 70,83 01 H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA DI (CASARZO) CASORZO D'ASTI 1017 /100 kg 79,67 01 H80 UVA DA VINO DOP MONFERRATO BIANCO 1018 /100 kg 64,17 01 H80 UVA DA VINO DOP MONFERRATO DOLCETTO 1019 /100 kg 57,83 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO PASSITO PIEMONTE NEBBIOLO DA BARBARESCO 1020 /100 kg 160, /100 kg 188,33 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE BARBERA 1022 /100 kg 51,67 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE BRACHETTO 1023 /100 kg 85,33 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE CHARDONNAY PIEMONTE CHARDONNAY TIP. SPUMANTE 1024 /100 kg 68, /100 kg 72,50 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE CORTESE 1026 /100 kg 60,83 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE GRIGNOLINO 1027 /100 kg 60,33 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE MOSCATO 1028 /100 kg 91,67 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE PINOT BIANCO TIP. SPUMANTE 1029 /100 kg 72,83 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE PINOT NERO 1030 /100 kg 75,33 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE PINOT NERO TIP. SPUMANTE 1031 /100 kg 75,83 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE SPUMANTE 1032 /100 kg 74,17 75

78 01 H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE BARBERA 1033 /100 kg 44,17 01 H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE BONARDA 1034 /100 kg 45,00 01 H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE DOLCETTO 1035 /100 kg 44,17 01 H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE ROSSO 1036 /100 kg 44,17 01 H80 UVA DA VINO DOP TERRE ALFIERI ANEIS 1037 /100 kg 77,67 01 H80 UVA DA VINO DOP TERRE ALFIERI NEBBIOLO 1038 /100 kg 82,67 01 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER MONFERRATO ROSSO (E SIMILARI) 1039 /100 kg 60,83 01 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO 1100 /100 kg 124,67 01 H80 UVA DA VINO DOP LANGHE ARNEIS PASSITO (BIANCO) 1102 /100 kg 120,00 01 H80 UVA DA VINO DOP LANGHE BIANCO PASSITO 1103 /100 kg 120,00 01 H80 UVA DA VINO DOP LANGHE ROSSO PASSITO 1104 /100 kg 110,00 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE BRACHETTO PASSITO PIEMONTE BRACHETTO SPUMANTE 1105 /100 kg 200, /100 kg 100,00 01 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER VINI DOC 1107 /100 kg 43,67 01 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER VINI DOC 1108 /100 kg 43,50 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE BIANCO DOC 1109 /100 kg 45,00 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE ROSSO DOC 1110 /100 kg 46,33 01 H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO PIEMONTE DOC 1111 /100 kg 76,17 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE ALBAROSSA 1132 /100 kg 150,00 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE BIANCO 1133 /100 kg 44,17 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE CABERNET SAUVIGNON PIEMONTE CHARDONNAY PINOT SPUMANTE 1134 /100 kg 70, /100 kg 76,67 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE DOLCETTO 1136 /100 kg 55,00 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE FREISA 1137 /100 kg 59,00 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE MERLOT 1138 /100 kg 59,67 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE PINOT GRIGIO SPUMANTE 1139 /100 kg 85,00 76

79 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE PINOT SPUMANTE PIEMONTE PINOT CHARDONNAY SPUMANTE 1140 /100 kg 70, /100 kg 74,17 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE ROSATO 1142 /100 kg 44,50 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE SAUVIGNON 1143 /100 kg 44,17 01 H80 UVA DA VINO DOP PIEMONTE SYRAH 1144 /100 kg 53,33 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP 01 H80 UVA DA VINO DOP NEBBIOLO PER BAROLO CON MENZIONE GEOGRAFICA NEBBIOLO PER BARBARESCO CON MENZIONE GEOGRAFICA BARBERA D'ALBA SUPERIORE CON MENZIONE GEOGRAFICA 2025 /100 kg 425, /100 kg 211, /100 kg 128,33 AL H80 UVA DA VINO DOP BARBERA D'ASTI 1003 /100 kg 62,00 AL H80 UVA DA VINO DOP AL H73 UVA DA VINO VARIETALE AL H80 UVA DA VINO DOP AL H80 UVA DA VINO DOP BARBERA COLLI TORTONESI 1040 /100 kg 45,00 CABERNET SAUVIGNON 1041 /100 kg 50,83 COLLI TORTONESI BIANCO COLLI TORTONESI MOSCATO BIANCO 1042 /100 kg 40, /100 kg 45,00 AL H80 UVA DA VINO DOP COLLI TORTONESI ROSSO 1044 /100 kg 40,33 AL H80 UVA DA VINO DOP AL H80 UVA DA VINO DOP AL H80 UVA DA VINO DOP CORTESE COLLI TORTONESI CORTESE DI GAVI (ESCLUSO COMUNE DI GAVI) CORTESE MONFERRATO CASALESE 1045 /100 kg 40, /100 kg 103, /100 kg 55,83 AL H80 UVA DA VINO DOP CORTESE PIEMONTE 1048 /100 kg 53,17 AL H80 UVA DA VINO DOP DOLCETTO COLLI TORTONESI 1050 /100 kg 40,33 AL H80 UVA DA VINO DOP DOLCETTO D'ACQUI 1051 /100 kg 59,50 AL H80 UVA DA VINO DOP DOLCETTO MONFERRATO 1052 /100 kg 56,00 AL H80 UVA DA VINO DOP DOLCETTO OVADA 1053 /100 kg 59,50 AL H80 UVA DA VINO DOP GABIANO 1054 /100 kg 50,83 AL H80 UVA DA VINO DOP GAVI DI GAVI 1055 /100 kg 119,17 AL H80 UVA DA VINO DOP GRIGNOLINO MONFERRATO CASALESE 1056 /100 kg 60,00 AL H80 UVA DA VINO DOP GRIGNOLINO PIEMONTE 1057 /100 kg 59,67 77

80 AL H73 UVA DA VINO VARIETALE AL H80 UVA DA VINO DOP MERLOT 1058 /100 kg 55,83 MOSCATO PASSITO STREVI 1059 /100 kg 160,00 AL H80 UVA DA VINO DOP RUBINO DI CANTAVENNA 1061 /100 kg 44,17 AT H80 UVA DA VINO DOP BARBERA D'ASTI 1063 /100 kg 71,67 AT H80 UVA DA VINO DOP BARBERA D'ASTI SUPERIORE E SOTTOZONE NIZZA COLLI ASTIANI E TINELLA 1064 /100 kg 93,33 AT H80 UVA DA VINO DOP BRACHETTO D'ACQUI 1065 /100 kg 100,00 AT H80 UVA DA VINO DOP DOLCETTO D'ASTI 1066 /100 kg 63,33 AT H80 UVA DA VINO DOP FREISA D'ASTI 1067 /100 kg 75,00 AT H80 UVA DA VINO DOP GRIGNOLINO 1068 /100 kg 60,00 AT H80 UVA DA VINO DOP GRIGNOLINO D'ASTI 1069 /100 kg 71,67 AT H80 UVA DA VINO DOP LOAZZOLO 1070 /100 kg 455,00 AT H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO 1071 /100 kg 75,67 AT H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO D'ASTI 1072 /100 kg 106,67 AL H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO D'ASTI 1073 /100 kg 106,67 CN H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO D'ASTI 1074 /100 kg 106,67 AT H80 UVA DA VINO DOP UVE PER ALBUGNANO 1075 /100 kg 120,83 AT H80 UVA DA VINO DOP UVE PER RUCHÉ DI CASTAGNOLE MONFERRATO E SIMILARI 1076 /100 kg 110,83 AL H80 UVA DA VINO DOP ALTA LANGA 1077 /100 kg 108,33 AT H80 UVA DA VINO DOP ALTA LANGA 1078 /100 kg 108,33 CN H80 UVA DA VINO DOP ALTA LANGA 1079 /100 kg 108,33 CN H80 UVA DA VINO DOP BARBERA D'ALBA 1080 /100 kg 102,50 CN H80 UVA DA VINO DOP COLLINE SALUZZESI 1081 /100 kg 70,00 CN H80 UVA DA VINO DOP COLLINE SALUZZESI QUAGLIANO 1082 /100 kg 80,83 CN H80 UVA DA VINO DOP DOGLIANI SUPERIORE 1083 /100 kg 103,67 CN H80 UVA DA VINO DOP FREISA LANGHE 1084 /100 kg 93,33 78

81 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE ARNEIS 1085 /100 kg 85,83 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE BIANCO 1086 /100 kg 77,50 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE CHARDONNAY 1087 /100 kg 89,17 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE DOLCETTO 1088 /100 kg 86,67 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE FAVORITA 1089 /100 kg 98,33 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE NEBBIOLO 1090 /100 kg 136,67 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE ROSSO 1091 /100 kg 80,00 CN H80 UVA DA VINO DOP NEBBIOLO DA BAROLO 1092 /100 kg 393,33 CN H80 UVA DA VINO DOP NEBBIOLO D'ALBA 1093 /100 kg 131,00 CN H80 UVA DA VINO DOP PELAVERGA PER COLLINE SALUZZESI E SIMILARI 1094 /100 kg 88,33 CN H80 UVA DA VINO DOP PELAVERGA VERDUNO 1095 /100 kg 101,67 CN H80 UVA DA VINO DOP ROERO ARNEIS 1096 /100 kg 98,33 AL H80 UVA DA VINO DOP ASTI 1097 /100 kg 106,67 CN H80 UVA DA VINO DOP ASTI 1098 /100 kg 106,67 AT H80 UVA DA VINO DOP ASTI 1099 /100 kg 106,67 AL H80 UVA DA VINO DOP BRACHETTO D'ACQUI 1101 /100 kg 100,00 CN H80 UVA DA VINO DOP ALBA 1112 /100 kg 86,67 CN H80 UVA DA VINO DOP CN H80 UVA DA VINO DOP TO H80 UVA DA VINO DOP TO H80 UVA DA VINO DOP TO H80 UVA DA VINO DOP TO H80 UVA DA VINO DOP TO H80 UVA DA VINO DOP COLLINE SALUZZESI BARBERA COLLINE SALUZZESI CHATUS COLLINA TORINESE BONARDA COLLINA TORINESE BARBERA COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI COLLINA TORINESE ROSSO COLLINA TORINESE MALVASIA 1113 /100 kg 75, /100 kg 75, /100 kg 45, /100 kg 50, /100 kg 75, /100 kg 45, /100 kg 60,00 TO H80 UVA DA VINO DOP FREISA DI CHIERI 1120 /100 kg 75,00 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE BARBERA 1121 /100 kg 50,83 79

82 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE CABERNET SAUVIGNON 1122 /100 kg 60,83 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE MERLOT 1123 /100 kg 62,50 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE NASCETTA 1124 /100 kg 85,00 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO 1125 /100 kg 91,67 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE PINOT NERO 1126 /100 kg 75,00 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE RIESLING 1127 /100 kg 75,00 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE ROSATO 1128 /100 kg 70,00 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE ROSSESE 1129 /100 kg 150,00 CN H80 UVA DA VINO DOP LANGHE SAUVIGNON 1130 /100 kg 83,33 CN H80 UVA DA VINO DOP TO H80 UVA DA VINO DOP CN H80 UVA DA VINO DOP NEBBIOLO D'ALBA PER SPUMANTE PINEROLESE DOUX D'HENRY PINEROLESE DOUX D'HENRY 1131 /100 kg 156, /100 kg 50, /100 kg 55,00 TO H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE FREISA 1147 /100 kg 65,33 CN H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE FREISA 1148 /100 kg 60,50 TO H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE RAMIE 1149 /100 kg 46,17 CN H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE RAMIE 1150 /100 kg 60,33 TO H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE ROSATO 1151 /100 kg 42,00 CN H80 UVA DA VINO DOP PINEROLESE ROSATO 1152 /100 kg 42,00 CN H80 UVA DA VINO DOP ROERO 1153 /100 kg 125,83 AT H80 UVA DA VINO DOP AL H80 UVA DA VINO DOP AL H80 UVA DA VINO DOP NO H80 UVA DA VINO DOP BARBERA D'ASTI SUPERIORE BARBERA D'ASTI SUPERIORE COLLI TORTONESI FAVORITA COLLINE NOVARESI ROSSO 1154 /100 kg 96, /100 kg 91, /100 kg 90, /100 kg 60,83 NO H80 UVA DA VINO DOP GHEMME 1158 /100 kg 125,83 VC H80 UVA DA VINO DOP GATTINARA 1298 /100 kg 85,83 VC H80 UVA DA VINO DOP NEBBIOLO PER GATTINARA 1299 /100 kg 110,83 80

83 01 H80 UVA DA VINO DOP ACQUI PASSITO 2109 /100 kg 386,00 03 H81 UVA DA VINO IGP UVA RARA 1159 /100 kg 42,67 03 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO 1160 /100 kg 81,67 03 H81 UVA DA VINO IGP BARBERA 1161 /100 kg 41,67 03 H82 UVA DA VINO COMUNE BIANCA COMUNE 1162 /100 kg 34,33 03 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET 1163 /100 kg 38,33 03 H81 UVA DA VINO IGP CHARDONNAY 1164 /100 kg 59,33 03 H81 UVA DA VINO IGP CROATINA 1165 /100 kg 50,00 03 H81 UVA DA VINO IGP MERLOT 1166 /100 kg 42,00 03 H81 UVA DA VINO IGP MULLER THURGAU 1167 /100 kg 42,00 03 H81 UVA DA VINO IGP PINOT GRIGIO 1168 /100 kg 76,67 03 H81 UVA DA VINO IGP PINOT NERO 1169 /100 kg 62,00 03 H81 UVA DA VINO IGP RIESLING 1170 /100 kg 46,67 03 H82 UVA DA VINO COMUNE ROSSA COMUNE 1171 /100 kg 32,00 03 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON 1172 /100 kg 53,33 03 H81 UVA DA VINO IGP TERRAZZE RETICHE 1173 /100 kg 56,67 03 H81 UVA DA VINO IGP UVE BIANCHE 1174 /100 kg 43,33 BS H80 UVA DA VINO DOP BOTTICINO 1175 /100 kg 65,00 BS H80 UVA DA VINO DOP CAPRIANO 1176 /100 kg 65,00 BS H80 UVA DA VINO DOP CELLATICA 1177 /100 kg 66,67 BS H80 UVA DA VINO DOP FRANCIACORTA 1178 /100 kg 123,33 BS H80 UVA DA VINO DOP GARDA CABERNET 1179 /100 kg 56,67 BS H80 UVA DA VINO DOP GARDA CHARDONNAY 1180 /100 kg 70,00 BS H80 UVA DA VINO DOP BS H80 UVA DA VINO DOP GARDA CLASSICO GROPPELLO GARDA CLASSICO BIANCO 1181 /100 kg 73, /100 kg 61,67 BS H80 UVA DA VINO DOP GARDA CLASSICO ROSSO 1183 /100 kg 60,00 81

84 BS H80 UVA DA VINO DOP GARDA CLASSICO ROSSO SUPERIORE 1184 /100 kg 66,67 BS H80 UVA DA VINO DOP GARDA MARZEMINO 1185 /100 kg 53,33 BS H80 UVA DA VINO DOP GARDA MERLOT 1186 /100 kg 48,33 BS H80 UVA DA VINO DOP LUGANA 1187 /100 kg 163,33 BS H80 UVA DA VINO DOP LUGANA SUPERIORE 1188 /100 kg 189,17 BS H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO 1189 /100 kg 65,00 BS H80 UVA DA VINO DOP PINOT NERO 1190 /100 kg 65,00 BS H80 UVA DA VINO DOP BS H80 UVA DA VINO DOP ROSSA DI CAPRIANO DEL COLLE SAN MARTINO D.B. (TOCAI) 1191 /100 kg 58, /100 kg 60,00 BS H81 UVA DA VINO IGP UVE NERE 1193 /100 kg 32,50 PV H80 UVA DA VINO DOP PV H80 UVA DA VINO DOP BARBERA OLTREPO' PAVESE BONARDA OLTREPO' PAVESE 1194 /100 kg 48, /100 kg 60,00 PV H80 UVA DA VINO DOP CORTESE O.P /100 kg 43,33 PV H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA O.P /100 kg 60,00 PV H80 UVA DA VINO DOP PV H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO OLTREPÒ PAVESE RIESLING OLTREPO' PAVESE 1198 /100 kg 91, /100 kg 58,33 PV H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON O.P /100 kg 52,00 PV H80 UVA DA VINO DOP CABERNET O.P /100 kg 52,00 PV H80 UVA DA VINO DOP CHARDONNAY O.P /100 kg 68,00 PV H80 UVA DA VINO DOP PINOT NERO O.P /100 kg 71,67 PV H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO O.P /100 kg 86,67 SO H80 UVA DA VINO DOP GRUMELLO 1205 /100 kg 205,00 SO H80 UVA DA VINO DOP INFERNO 1206 /100 kg 223,33 SO H80 UVA DA VINO DOP SASSELLA 1207 /100 kg 223,33 SO H80 UVA DA VINO DOP VALGELLA 1208 /100 kg 190,00 SO H80 UVA DA VINO DOP VALTELLINA 1209 /100 kg 120,33 82

85 SO H80 UVA DA VINO DOP VALTELLINA SUPERIORE 1210 /100 kg 156,67 BG H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO DI SCANZO 1211 /100 kg 163,33 04 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET 1212 /100 kg 91,67 04 H81 UVA DA VINO IGP CHARDONNAY 1213 /100 kg 65,33 04 H81 UVA DA VINO IGP ENANTIO 1214 /100 kg 49,00 04 H81 UVA DA VINO IGP GROPPELLO DI REVÒ 1215 /100 kg 198,00 04 H80 UVA DA VINO DOP LAGREIN 1216 /100 kg 115,00 04 H80 UVA DA VINO DOP MARZEMINO 1217 /100 kg 96,67 04 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO 1218 /100 kg 148,33 04 H81 UVA DA VINO IGP MULLER THURGAU 1219 /100 kg 76,67 04 H81 UVA DA VINO IGP NOSIOLA 1220 /100 kg 76,67 04 H81 UVA DA VINO IGP PINOT BIANCO 1221 /100 kg 70,00 04 H81 UVA DA VINO IGP PINOT GRIGIO 1222 /100 kg 96,00 04 H81 UVA DA VINO IGP RIESLING 1223 /100 kg 67,67 04 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON 1224 /100 kg 67,67 04 H80 UVA DA VINO DOP SCHIAVA VALDADIGE 1225 /100 kg 95,00 04 H81 UVA DA VINO IGP SYLVANER VERDE 1226 /100 kg 80,00 04 H80 UVA DA VINO DOP TEROLDEGO 1227 /100 kg 110,00 04 H81 UVA DA VINO IGP TRAMINER AROMATICO 1228 /100 kg 75,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP A.A. MOSCATO GIALLO 1229 /100 kg 215,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP A.A. MOSCATO ROSA 1230 /100 kg 315,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP A.A. RIESLING 1231 /100 kg 228,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP A.A. SAUVIGNON 1232 /100 kg 275,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP A.A. TRAMINER AROMATICO 1233 /100 kg 277,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP A.A. UVE ROSSE 1234 /100 kg 105,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE CABERNET 1235 /100 kg 245,00 83

86 BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE CHARDONNAY 1236 /100 kg 175,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE LAGREIN 1237 /100 kg 220,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE MERLOT 1238 /100 kg 210,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP BZ H80 UVA DA VINO DOP BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE MULLER THURGAU ALTO ADIGE PINOT BIANCO ALTO ADIGE PINOT GRIGIO 1239 /100 kg 181, /100 kg 185, /100 kg 195,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE PINOT NERO 1242 /100 kg 250,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE RIESLING RENANO ALTO ADIGE SANTA MADDALENA 1243 /100 kg 228, /100 kg 175,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP ALTO ADIGE SYLVANER 1245 /100 kg 180,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON 1246 /100 kg 197,00 BZ H80 UVA DA VINO DOP SCHIAVA DI CALDARO 1247 /100 kg 133,33 BZ H80 UVA DA VINO DOP TRAMINER AROMATICO 1248 /100 kg 240,00 BZ H81 UVA DA VINO IGP BZ H81 UVA DA VINO IGP BZ H81 UVA DA VINO IGP BZ H81 UVA DA VINO IGP TN H80 UVA DA VINO DOP TN H80 UVA DA VINO DOP LAGREIN PER VIGNETI DELLE DOLOMITI TEROLDEGO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI KERNER PER VIGNETI DELLE DOLOMITI MOSCATO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI CHARDONNAY E SIMILARI BS DOC ENANTIO VALDADIGE "TERRE DEI FORTI" 1264 /100 kg 53, /100 kg 60, /100 kg 110, /100 kg 55, /100 kg 145, /100 kg 80,00 TN H80 UVA DA VINO DOP MERLOT 1252 /100 kg 90,00 TN H80 UVA DA VINO DOP MULLER THURGAU 1253 /100 kg 113,33 TN H80 UVA DA VINO DOP NOSIOLA 1254 /100 kg 97,00 TN H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO 1255 /100 kg 116,67 TN H80 UVA DA VINO DOP PINOT NERO B.S DOC 1256 /100 kg 135,00 TN H80 UVA DA VINO DOP REBO 1257 /100 kg 105,00 TN H80 UVA DA VINO DOP RIESLING ITALICO E RENANO 1258 /100 kg 112,00 84

87 TN H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON 1259 /100 kg 133,33 TN H80 UVA DA VINO DOP SYLVANER VERDE 1260 /100 kg 131,00 TN H80 UVA DA VINO DOP TRAMINER AROMATICO 1261 /100 kg 200,00 TN H80 UVA DA VINO DOP TRENTINO PINOT BIANCO 1262 /100 kg 130,00 TN H81 UVA DA VINO IGP REBO 1263 /100 kg 50,00 TN H81 UVA DA VINO IGP TN H81 UVA DA VINO IGP TN H81 UVA DA VINO IGP TN H81 UVA DA VINO IGP TN H81 UVA DA VINO IGP TN H81 UVA DA VINO IGP TN H81 UVA DA VINO IGP 04 H80 UVA DA VINO DOP 04 H80 UVA DA VINO DOP LAGREIN PER VIGNETI DELLE DOLOMITI TEROLDEGO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI KERNER PER VIGNETI DELLE DOLOMITI MOSCATO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT NERO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET E CABERNET SAUVIGNON PER VIGNETI DELLE DOLOMITI MERLOT PER VIGNETI DELLE DOLOMITI INCROCIO MANZONI TRENTINO CHARDONNAY 1265 /100 kg 63, /100 kg 60, /100 kg 106, /100 kg 58, /100 kg 66, /100 kg 60, /100 kg 60, /100 kg 113, /100 kg 108,61 04 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH VALLAGARINA 2112 /100 kg 50,00 04 H80 UVA DA VINO DOP TRENTINO PINOT NERO 2113 /100 kg 139,44 05 H81 UVA DA VINO IGP CHARDONNAY 1272 /100 kg 48,83 05 H81 UVA DA VINO IGP GLERA PROSECCO 1273 /100 kg 78,50 05 H80 UVA DA VINO DOP MANZONI BIANCO 1274 /100 kg 53,00 05 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO BIANCO 1275 /100 kg 60,00 05 H81 UVA DA VINO IGP PINOT BIANCO 1276 /100 kg 49,67 05 H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO 1277 /100 kg 74,17 05 H81 UVA DA VINO IGP PINOT GRIGIO VENETO 1278 /100 kg 65,00 05 H80 UVA DA VINO DOP RABOSO 1279 /100 kg 54,17 05 H81 UVA DA VINO IGP REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO 1280 /100 kg 50,00 85

88 05 H81 UVA DA VINO IGP REFOSCO NOSTRANO 1281 /100 kg 45,33 05 H81 UVA DA VINO IGP RIESLING 1282 /100 kg 50,00 05 H80 UVA DA VINO DOP RIESLING 1283 /100 kg 63,33 05 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON 1284 /100 kg 59,67 05 H80 UVA DA VINO DOP SOAVE CHARDONNAY 1285 /100 kg 48,17 05 H81 UVA DA VINO IGP FRIULANO 1286 /100 kg 43,83 05 H80 UVA DA VINO DOP TOCAI ROSSO 1287 /100 kg 54,17 05 H81 UVA DA VINO IGP UVE BIANCHE 1288 /100 kg 34,50 05 H81 UVA DA VINO IGP UVE NERE 1289 /100 kg 35,00 05 H81 UVA DA VINO IGP UVE PER MOSCATO 1290 /100 kg 60,83 05 H81 UVA DA VINO IGP UVE TEROLDEGO 1291 /100 kg 55,83 05 H80 UVA DA VINO DOP VALPOLICELLA DA RIPASSO 1292 /100 kg 155,00 05 H81 UVA DA VINO IGP VERDISO 1293 /100 kg 55,50 05 H81 UVA DA VINO IGP PINOT GRIGIO IGT 1294 /100 kg 64,00 PD H80 UVA DA VINO DOP FRIULANO 1295 /100 kg 49,17 PD H80 UVA DA VINO DOP PINELLA 1296 /100 kg 55,00 PD H80 UVA DA VINO DOP BAGNOLI FRIULARO 2023 /100 kg 70,00 PD H80 UVA DA VINO DOP BAGNOLI FRIULARO DA PASSITO 2024 /100 kg 94,17 TV H80 UVA DA VINO DOP CARTIZZE 1297 /100 kg 232,50 VE H80 UVA DA VINO DOP CABERNET 1300 /100 kg 50,00 VE H81 UVA DA VINO IGP SYRAH 1301 /100 kg 51,67 VE H80 UVA DA VINO DOP VERDUZZO 1302 /100 kg 44,17 VE H81 UVA DA VINO IGP FRANCONIA 1303 /100 kg 60,00 VE H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON 1304 /100 kg 60,00 VE H80 UVA DA VINO DOP PER MALBECK 1343 /100 kg 52,50 VE H80 UVA DA VINO DOP PER CARMENERE 1344 /100 kg 56,67 86

89 VI H80 UVA DA VINO DOP CABERNET 1305 /100 kg 50,00 VI H80 UVA DA VINO DOP MARZEMINO 1306 /100 kg 53,50 VI H80 UVA DA VINO DOP RIESLING 1307 /100 kg 64,17 VI H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON 1308 /100 kg 60,00 VI H80 UVA DA VINO DOP VESPAIOLA 1309 /100 kg 73,50 VR H80 UVA DA VINO DOP ARCOLE 1310 /100 kg 41,17 VR H80 UVA DA VINO DOP ARCOLE 1311 /100 kg 41,17 VR H80 UVA DA VINO DOP ARCOLE CABERNET FRANC E SAUVIGNON 1312 /100 kg 48,83 VR H80 UVA DA VINO DOP ARCOLE CHARDONNAY 1313 /100 kg 51,33 VR H80 UVA DA VINO DOP ARCOLE PINOT GRIGIO 1314 /100 kg 81,67 VR H80 UVA DA VINO DOP VR H80 UVA DA VINO DOP VR H80 UVA DA VINO DOP BARDOLINO UVE PER CLASSICO BARDOLINO UVE PER DOCG GARDA (UVE NERE, MERLOT, CABERNET FRANC E SAUVIGNON) 1315 /100 kg 54, /100 kg 85, /100 kg 44,17 VR H80 UVA DA VINO DOP GARDA CHARDONNAY 1318 /100 kg 67,33 VR H80 UVA DA VINO DOP GARDA GARGANEGA E ALTRE UVE BIANCHE 1319 /100 kg 50,00 VR H80 UVA DA VINO DOP GARDA PINOT GRIGIO 1320 /100 kg 79,67 VR H80 UVA DA VINO DOP GARGANEGA 1321 /100 kg 44,67 VR H80 UVA DA VINO DOP LUGANA 1322 /100 kg 165,00 VR H80 UVA DA VINO DOP MERLARA 1323 /100 kg 37,83 VR H80 UVA DA VINO DOP MERLARA MALVASIA 1324 /100 kg 42,67 VR H80 UVA DA VINO DOP MERLARA MARZEMINO 1325 /100 kg 46,33 VR H80 UVA DA VINO DOP MERLARA UVE NERE 1326 /100 kg 40,00 VR H80 UVA DA VINO DOP MONTI LESSINI (DURELLO) 1327 /100 kg 46,83 VR H80 UVA DA VINO DOP SCHIAVA VALDADIGE 1328 /100 kg 80,00 VR H80 UVA DA VINO DOP SOAVE UVE DA RECIOTO 1329 /100 kg 110,00 87

90 VR H80 UVA DA VINO DOP VR H80 UVA DA VINO DOP SOAVE UVE PER IL CLASSICO UVA DA VINO PER LUGANA SUPERIORE 1330 /100 kg 50, /100 kg 170,83 VR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER AMARONE 1332 /100 kg 191,67 VR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER CUSTOZA 1333 /100 kg 45,50 VR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER RECIOTO 1334 /100 kg 175,00 VR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER SOAVE 1335 /100 kg 41,67 VR H80 UVA DA VINO DOP VR H80 UVA DA VINO DOP VR H80 UVA DA VINO DOP VR H80 UVA DA VINO DOP VR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER VALPOLICELLA, CABERNET VALDADIGE CHARDONNAY VALDADIGE TERRA DEI FORTI ENANTIO VALDADIGE PINOT GRIGIO VALDADIGE UVE BIANCHE 1336 /100 kg 97, /100 kg 58, /100 kg 85, /100 kg 73, /100 kg 44,17 VR H80 UVA DA VINO DOP VALDADIGE UVE NERE 1341 /100 kg 45,00 VR H80 UVA DA VINO DOP VALPOLLICELLA CLASSICO 1342 /100 kg 120,83 VR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER RECIOTO E AMARONE ZONA "CLASSICO" 2028 /100 kg 241,67 VR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER BARDOLINO 1841 /100 kg 47,17 05 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO GIALLO 2114 /100 kg 50,83 05 H80 UVA DA VINO DOP MARZEMINO 2115 /100 kg 60,17 05 H80 UVA DA VINO DOP GAMBELLARA 2117 /100 kg 58,33 05 H80 UVA DA VINO DOP GAMBELLARA PER RECIOTO 2118 /100 kg 79,17 05 H80 UVA DA VINO DOP GARGANEGA 2141 /100 kg 45,28 05 H80 UVA DA VINO DOP MONTI LESSINI (DURELLO) 2142 /100 kg 46,50 05 H81 UVA DA VINO IGP MULLER THURGAU 2116 /100 kg 60,00 06 H80 UVA DA VINO DOP FRIULANO 1345 /100 kg 70,00 06 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET FRANC 1347 /100 kg 81,67 06 H80 UVA DA VINO DOP CHARDONNAY 1348 /100 kg 68,33 06 H80 UVA DA VINO DOP FRANCONIA 1349 /100 kg 68,33 88

91 06 H81 UVA DA VINO IGP GLERA 1350 /100 kg 48,33 06 H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA ISTRIANA 1352 /100 kg 90,00 06 H80 UVA DA VINO DOP MERLOT 1355 /100 kg 55,00 06 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO GIALLO 1356 /100 kg 60,00 06 H80 UVA DA VINO DOP MULLER THURGAU 1357 /100 kg 85,00 06 H80 UVA DA VINO DOP PICOL 1358 /100 kg 350,00 06 H80 UVA DA VINO DOP PIGNOLO 1359 /100 kg 150,00 06 H80 UVA DA VINO DOP PINOT BIANCO 1360 /100 kg 73,33 06 H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO 1361 /100 kg 91,67 06 H80 UVA DA VINO DOP PINOT NERO B.S DOC 1362 /100 kg 100,00 06 H80 UVA DA VINO DOP REFOSCO PER FRIULI COLLI ORIENTALI E COLLIO 1363 /100 kg 66,67 06 H80 UVA DA VINO DOP RIBOLLA GIALLA 1364 /100 kg 140,00 06 H80 UVA DA VINO DOP RIESLING 1365 /100 kg 75,00 06 H80 UVA DA VINO DOP RIESLING ITALICO E RENANO 1366 /100 kg 78,33 06 H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON 1367 /100 kg 103,33 06 H80 UVA DA VINO DOP TAZZELENGHE 1368 /100 kg 200,00 06 H80 UVA DA VINO DOP TOCAI PER FRIULI COLLI ORIENTALI E COLLIO 1370 /100 kg 93,33 06 H80 UVA DA VINO DOP TRAMINER AROMATICO 1371 /100 kg 95,00 06 H80 UVA DA VINO DOP VERDUZZO FRIULANO 1373 /100 kg 58,33 06 H81 UVA DA VINO IGP VITOSKA 1374 /100 kg 100,00 06 H81 UVA DA VINO IGP FRANCONIA 1380 /100 kg 65,00 06 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO GIALLO 1381 /100 kg 58,33 06 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO ROSA 1382 /100 kg 71,67 06 H81 UVA DA VINO IGP PICULNERI 1383 /100 kg 120,00 06 H81 UVA DA VINO IGP PINOT GRIGIO 1384 /100 kg 65,00 06 H81 UVA DA VINO IGP REFOSCO 1385 /100 kg 50,00 89

92 06 H81 UVA DA VINO IGP SCIAGLIN 1386 /100 kg 120,00 06 H81 UVA DA VINO IGP UCELUT 1387 /100 kg 120,00 06 H81 UVA DA VINO IGP MULLER THURGAU 1388 /100 kg 78,33 06 H81 UVA DA VINO IGP PIGNOLO 1389 /100 kg 80,00 06 H81 UVA DA VINO IGP RIBOLLA 1390 /100 kg 103,33 06 H81 UVA DA VINO IGP SCHIOPPETTINO 1391 /100 kg 86,67 06 H81 UVA DA VINO IGP TEZZELENGHE 1392 /100 kg 100,00 06 H81 UVA DA VINO IGP UVE TERRANO 1393 /100 kg 113,33 06 H80 UVA DA VINO DOP UVE TERRANO PER DOC CARSO 1394 /100 kg 120,00 06 H80 UVA DA VINO DOP PINOT NERO DOC COLLIO 1395 /100 kg 85,00 06 H81 UVA DA VINO IGP INCROCIO MANZONI /100 kg 80,00 06 H81 UVA DA VINO IGP MALBECK 1399 /100 kg 60,00 06 H80 UVA DA VINO DOP REFOSCO 2029 /100 kg 56,67 06 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET SAUVIGNON 2030 /100 kg 48,33 TS H80 UVA DA VINO DOP VITOUSKA 1398 /100 kg 100,00 PN H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO 1375 /100 kg 81,67 UD H80 UVA DA VINO DOP RAMANDOLO 1376 /100 kg 180,00 UD H80 UVA DA VINO DOP SCHIOPPETTINO 1377 /100 kg 140,00 UD H80 UVA DA VINO DOP TAZZELENGHE 1396 /100 kg 200,00 UD H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA ISTRIANA 1400 /100 kg 93,33 UD H80 UVA DA VINO DOP REFOSCO COLLI ORIENTALI 1402 /100 kg 66,67 UD H80 UVA DA VINO DOP VERDUZZO FRIULANO 1404 /100 kg 60,00 UD H80 UVA DA VINO DOP RIBOLLA GIALLA 1406 /100 kg 140,00 UD H81 UVA DA VINO IGP RIBOLLA GIALLA 1408 /100 kg 103,33 GO H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA ISTRIANA 1401 /100 kg 93,33 GO H80 UVA DA VINO DOP REFOSCO COLLIO 1403 /100 kg 66,67 90

93 GO H80 UVA DA VINO DOP VERDUZZO FRIULANO 1405 /100 kg 60,00 GO H80 UVA DA VINO DOP RIBOLLA GIALLA 1407 /100 kg 140,00 GO H81 UVA DA VINO IGP RIBOLLA GIALLA 1409 /100 kg 103,33 GO H80 UVA DA VINO DOP SCHIOPPETTINO 2031 /100 kg 140,00 GO H80 UVA DA VINO DOP VITOUSKA 2032 /100 kg 100,00 06 H81 UVA DA VINO IGP VERDISIO 1414 /100 kg 50,00 06 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO ROSA (ROSATO) 2120 /100 kg 75,00 06 H80 UVA DA VINO DOP PINOT NERO 2119 /100 kg 75,00 07 H80 UVA DA VINO DOP BIANCHETTA 1410 /100 kg 70,33 07 H80 UVA DA VINO DOP BOSCO 1411 /100 kg 70,33 07 H80 UVA DA VINO DOP CILIEGIOLO 1412 /100 kg 80,33 07 H80 UVA DA VINO DOP DOLCETTO 1413 /100 kg 70,33 07 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO 2108 /100 kg 70,33 07 H80 UVA DA VINO DOP ORMEASCO 1415 /100 kg 116,67 07 H80 UVA DA VINO DOP PIGATO 1416 /100 kg 126,67 07 H80 UVA DA VINO DOP ROSSE DOLCEACQUA 1417 /100 kg 139,33 07 H80 UVA DA VINO DOP ROSSESE ALBENGA RIVIERA LIGURE DI PONENTE 1418 /100 kg 128,33 07 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH 1419 /100 kg 116,00 07 H80 UVA DA VINO DOP VERMENTINO 1420 /100 kg 126,67 GE H80 UVA DA VINO DOP SANGIOVESE 1421 /100 kg 120,00 SP H80 UVA DA VINO DOP ALBAROLA 1422 /100 kg 100,00 SP H80 UVA DA VINO DOP 08 H80 UVA DA VINO DOP UVE BOSCO DA SCIACCHETRÀ BARBERA DEI COLLI BOLOGNESI 1423 /100 kg 133, /100 kg 43,33 08 H81 UVA DA VINO IGP BIANCA COLLINA 1425 /100 kg 30,00 08 H81 UVA DA VINO IGP BIANCAME RUBICONE 1426 /100 kg 25,83 08 H80 UVA DA VINO DOP BIANCO DEI COLLI BOLOGNESI 1427 /100 kg 41,83 91

94 08 H81 UVA DA VINO IGP BOMBINO RUBICONE 1428 /100 kg 31,67 08 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET 1429 /100 kg 32,50 08 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET DEI COLLI 1430 /100 kg 40,83 08 H80 UVA DA VINO DOP CAGNINA 1431 /100 kg 44,67 08 H81 UVA DA VINO IGP CAGNINA RUBICONE 1433 /100 kg 30,67 08 H81 UVA DA VINO IGP CHARDONNAY 1434 /100 kg 40,67 08 H80 UVA DA VINO DOP 08 H80 UVA DA VINO DOP 08 H80 UVA DA VINO DOP COLLI DI ROMAGNA CABERNET COLLI DI ROMAGNA CHARDONNAY COLLI DI ROMAGNA SAUVIGNON 1436 /100 kg 40, /100 kg 43, /100 kg 49,83 08 H81 UVA DA VINO IGP LAMBRUSCO 1441 /100 kg 39,33 08 H80 UVA DA VINO DOP LAMBRUSCO 1442 /100 kg 42,17 08 H81 UVA DA VINO IGP MALVASIA BIANCA 1445 /100 kg 34,17 08 H81 UVA DA VINO IGP MERLOT 1446 /100 kg 28,00 08 H80 UVA DA VINO DOP MERLOT DEI COLLI BOLOGNESI 1447 /100 kg 38,33 08 H81 UVA DA VINO IGP MONTEPULCIANO 1448 /100 kg 34,17 08 H80 UVA DA VINO DOP PAGADEB 1449 /100 kg 35,67 08 H80 UVA DA VINO DOP PIGNOLETTO 1452 /100 kg 49,17 08 H80 UVA DA VINO DOP PIGNOLETTO DEI COLLI 1454 /100 kg 48,00 08 H81 UVA DA VINO IGP PINOT BIANCO 1455 /100 kg 40,83 08 H80 UVA DA VINO DOP PINOT DEI COLLI BOLOGNESI 1456 /100 kg 48,50 08 H80 UVA DA VINO DOP RENO PIGNOLETTO 1457 /100 kg 43,00 08 H81 UVA DA VINO IGP RIESLING RUBICONE 1458 /100 kg 35,00 08 H81 UVA DA VINO IGP ROSSA COLLINA 1459 /100 kg 28,00 08 H80 UVA DA VINO DOP SANGIOVESE DI ROMAGNA 1460 /100 kg 41,00 08 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE RUBICONE 1461 /100 kg 29,83 08 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON 1462 /100 kg 44,17 92

95 08 H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON COLLI BOLOGNESI 1463 /100 kg 46,67 08 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH RUBICONE 1464 /100 kg 37,67 08 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO 1466 /100 kg 26,17 08 H80 UVA DA VINO DOP TREBBIANO DI ROMAGNA 1467 /100 kg 33,00 08 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO RUBICONE 1468 /100 kg 30,33 08 H81 UVA DA VINO IGP VERDICCHIO RUBICONE 1469 /100 kg 30,50 08 H80 UVA DA VINO DOP ALBANA 1470 /100 kg 37,33 08 H81 UVA DA VINO IGP GENERICA 1471 /100 kg 24,50 08 H81 UVA DA VINO IGP GENERICA 1472 /100 kg 24,83 BO H80 UVA DA VINO DOP CHARDONNAY 1473 /100 kg 42,50 FC H80 UVA DA VINO DOP ALBANA DI ROMAGNA 1474 /100 kg 39,33 MO H80 UVA DA VINO DOP RENO MONTUNI 1475 /100 kg 30,83 MO H81 UVA DA VINO IGP LAMBRUSCO 1476 /100 kg 37,67 PC H80 UVA DA VINO DOP PC H80 UVA DA VINO DOP PC H80 UVA DA VINO DOP PC H80 UVA DA VINO DOP PC H80 UVA DA VINO DOP PC H80 UVA DA VINO DOP PC H80 UVA DA VINO DOP BONARDA (COLLI PIACENTINI) COLLI PIACENTINI CABERNET SAUVIGNON COLLI PIACENTINI CHARDONNAY COLLI PIACENTINI MALVASIA COLLI PIACENTINI ORTUGO COLLI PIACENTINI PINOT NERO COLLI PIACENTINI SAUVIGNON 1477 /100 kg 59, /100 kg 55, /100 kg 69, /100 kg 59, /100 kg 60, /100 kg 74, /100 kg 59,17 PC H81 UVA DA VINO IGP PIACENZA ROSSA 1484 /100 kg 30,33 PC H81 UVA DA VINO IGP PIACENZA BIANCA 1485 /100 kg 28,33 PC H80 UVA DA VINO DOP PC H80 UVA DA VINO DOP PR H80 UVA DA VINO DOP PR H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO COLLI PIACENTINI PINOT NERO COLLI PIACENTINI COLLI DI PARMA TUTTE LE UVE BIANCHE COLLI DI PARMA TUTTE LE UVE ROSSE 1486 /100 kg 70, /100 kg 70, /100 kg 58, /100 kg 56,67 93

96 RA H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1490 /100 kg 29,67 RA H81 UVA DA VINO IGP UVA DA VINO BIANCA 1491 /100 kg 24,83 RA H81 UVA DA VINO IGP UVA DA VINO NERA 1492 /100 kg 25,33 RE H80 UVA DA VINO DOP CABERNET SAUVIGNON 1493 /100 kg 44,17 RN H80 UVA DA VINO DOP RN H80 UVA DA VINO DOP COLLI DI RIMINI BIANCAME E BIANCO COLLI DI RIMINI CABERNET SAUVIGNON 1495 /100 kg 34, /100 kg 39,00 RN H80 UVA DA VINO DOP COLLI DI RIMINI REBOLA 1497 /100 kg 41,50 RN H80 UVA DA VINO DOP COLLI DI RIMINI ROSSO 1498 /100 kg 38,17 FE H80 UVA DA VINO DOP FE H80 UVA DA VINO DOP FE H80 UVA DA VINO DOP FE H80 UVA DA VINO DOP PER BOSCO ELICEO SAUVIGNON PER BOSCO ELICEO BIANCO PER BOSCO ELICEO MERLOT PER BOSCO ELICEO FORTANA 1499 /100 kg 44, /100 kg 35, /100 kg 38, /100 kg 35,00 08 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER COLLI D'IMOLA 2067 /100 kg 31,50 08 H80 UVA DA VINO DOP RENO BIANCO 2068 /100 kg 35,00 08 H80 UVA DA VINO DOP RENO MONTUNI 2069 /100 kg 35,33 08 H81 UVA DA VINO IGP EMILIA ALIONZA 2070 /100 kg 40,00 08 H81 UVA DA VINO IGP EMILIA LAMBRUSCO BIANCO 2071 /100 kg 43,33 08 H81 UVA DA VINO IGP EMILIA ANCELLOTTA 2072 /100 kg 39,83 08 H81 UVA DA VINO IGP EMILIA BARBERA 2073 /100 kg 33,50 08 H81 UVA DA VINO IGP EMILIA FORTANA 2074 /100 kg 29,67 08 H81 UVA DA VINO IGP EMILIA ROSATO 2075 /100 kg 38,50 08 H81 UVA DA VINO IGP RUBICONE ANCELLOTTA 2076 /100 kg 39,00 08 H81 UVA DA VINO IGP RUBICONE BARBERA 2077 /100 kg 30,83 08 H81 UVA DA VINO IGP RUBICONE FORTANA 2078 /100 kg 29,83 08 H81 UVA DA VINO IGP RUBICONE RABOSO 2079 /100 kg 30,83 08 H81 UVA DA VINO IGP RUBICONE ROSATO 2080 /100 kg 29,00 94

97 08 H81 UVA DA VINO IGP RUBICONE ROSSO 2081 /100 kg 29,33 08 H81 UVA DA VINO IGP RUBICONE TERRANO 2082 /100 kg 29,17 08 H81 UVA DA VINO IGP SILLARO BIANCO 2083 /100 kg 30,00 08 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO 2121 /100 kg 49,55 08 H81 UVA DA VINO IGP MALBO 2131 /100 kg 41,78 09 H81 UVA DA VINO IGP ALEATICO 1507 /100 kg 70,00 09 H81 UVA DA VINO IGP ALICANTE 1508 /100 kg 63,33 09 H80 UVA DA VINO DOP ANSONICA 1509 /100 kg 86,67 09 H80 UVA DA VINO DOP BARCO REALE 1510 /100 kg 88,33 09 H80 UVA DA VINO DOP BIANCO PISANO S.TORPE' 1511 /100 kg 73,33 09 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET 1512 /100 kg 72,67 09 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET SAUVIGNON 1513 /100 kg 71,67 09 H80 UVA DA VINO DOP CANDIA 1514 /100 kg 128,33 09 H81 UVA DA VINO IGP CHARDONNAY 1515 /100 kg 73,33 09 H80 UVA DA VINO DOP COLLI DI LUNI 1516 /100 kg 118,33 09 H80 UVA DA VINO DOP COLLI ETRURIA CENTR.B /100 kg 50,00 09 H80 UVA DA VINO DOP COLLI ETRURIA CENTR.R /100 kg 50,00 09 H80 UVA DA VINO DOP ELBA ANSONICA 1519 /100 kg 253,33 09 H80 UVA DA VINO DOP ELBA MOSCATO 1520 /100 kg 268,33 09 H81 UVA DA VINO IGP GAMAY 1522 /100 kg 70,00 09 H81 UVA DA VINO IGP MERLOT 1525 /100 kg 76,67 09 H80 UVA DA VINO DOP MONTEPULCIANO ROSSO 1526 /100 kg 118,33 09 H80 UVA DA VINO DOP ORCIA BIANCO 1527 /100 kg 56,67 09 H80 UVA DA VINO DOP ORCIA ROSSO 1528 /100 kg 73,33 09 H81 UVA DA VINO IGP PETVERDOUT 1529 /100 kg 81,67 09 H81 UVA DA VINO IGP PINOT BIANCO 1530 /100 kg 80,00 95

98 09 H81 UVA DA VINO IGP PINOT GRIGIO 1531 /100 kg 86,67 09 H81 UVA DA VINO IGP PINOT NERO 1532 /100 kg 85,00 09 H81 UVA DA VINO IGP RIESLING 1533 /100 kg 76,67 09 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1534 /100 kg 60,00 09 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON 1535 /100 kg 76,67 09 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH 1536 /100 kg 81,67 09 H80 UVA DA VINO DOP SOVANA 1537 /100 kg 113,33 09 H80 UVA DA VINO DOP SOVANA MERLOT 1538 /100 kg 113,33 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER TERRATICO BIANCO UVE PER TERRATICO ROSSO 1539 /100 kg 116, /100 kg 160,00 09 H81 UVA DA VINO IGP TOSCANO BIANCO 1541 /100 kg 38,33 09 H81 UVA DA VINO IGP TOSCANO ROSSO 1542 /100 kg 53,33 09 H81 UVA DA VINO IGP TRAMINER 1543 /100 kg 76,67 09 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO TOSCANO 1544 /100 kg 36,67 09 H80 UVA DA VINO DOP UVA DA CHIANTI 1545 /100 kg 88,33 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP UVA DA CHIANTI CLASSICO UVA DA CHIANTI SOTTO ZONE 1546 /100 kg 128, /100 kg 85,00 09 H80 UVA DA VINO DOP UVA DA VAL DI CORNIA 1548 /100 kg 155,00 09 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER VAL DI CORNIA 1550 /100 kg 123,33 09 H80 UVA DA VINO DOP VALDICHIANA GRECHETTO 1551 /100 kg 51,67 09 H80 UVA DA VINO DOP VALDICHIANA BIANCO 1552 /100 kg 41,67 09 H80 UVA DA VINO DOP VALDICHIANA CHARDONNAY 1553 /100 kg 60,00 09 H80 UVA DA VINO DOP VALDICHIANA ROSSO 1554 /100 kg 55,00 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP VALDICHIANA SANGIOVESE VALDICHIANA VIN SANTO 1555 /100 kg 51, /100 kg 70,00 09 H80 UVA DA VINO DOP VAL DI CORNIA 1557 /100 kg 123,33 96

99 09 H80 UVA DA VINO DOP VERMENTINO 1558 /100 kg 83,33 09 H81 UVA DA VINO IGP VERMENTINO 1559 /100 kg 80,00 09 H80 UVA DA VINO DOP VIN SANTO DI CARMIGNANO 1560 /100 kg 143,33 09 H80 UVA DA VINO DOP VIN SANTO ORCIA 1561 /100 kg 120,00 09 H80 UVA DA VINO DOP VIN SANTO S. GIMIGNANO 1562 /100 kg 88,33 09 H81 UVA DA VINO IGP PETVERDOT TOSCANO 1619 /100 kg 78,33 09 H81 UVA DA VINO IGP COSTA TOSCANA 1620 /100 kg 81,67 09 H81 UVA DA VINO IGP COSTA TOSCANA 1621 /100 kg 81,67 09 H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI MONTALBANO 1622 /100 kg 76,67 09 H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI COLLI ARETINI 1623 /100 kg 80,00 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI COLLI FIORENTINI SOVANA CABERNET SAUVIGNON SUPERIORE 1624 /100 kg 78, /100 kg 115,00 09 H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI SUPERIORE 1628 /100 kg 83,33 09 H80 UVA DA VINO DOP VIN SANTO CHIANTI CLASSICO 1629 /100 kg 160,00 09 H80 UVA DA VINO DOP VIN SANTO CHIANTI 1630 /100 kg 110,00 09 H81 UVA DA VINO IGP ALTA VALLE DELLA GREVE 1631 /100 kg 56,67 09 H81 UVA DA VINO IGP 09 H81 UVA DA VINO IGP 09 H81 UVA DA VINO IGP ALTA VALLE DELLA GREVE COLLI TOSCANA CENTRALE COLLI TOSCANA CENTRALE 1632 /100 kg 56, /100 kg 50, /100 kg 55,00 09 H81 UVA DA VINO IGP VAL DI MAGRA 1637 /100 kg 50,00 09 H81 UVA DA VINO IGP VAL DI MAGRA 1638 /100 kg 55,00 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP CORTONA VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE MAREMMA TOSCANA ROSSO MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE MAREMMA TOSCANA CABERNET MAREMMA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON 2037 /100 kg 90, /100 kg 63, /100 kg 78, /100 kg 71, /100 kg 71,67 97

100 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP MAREMMA TOSCANA ALICANTE MAREMMA TOSCANA MERLOT MAREMMA TOSCANA SYRAH MONTECUCCO SANGIOVESE 2042 /100 kg 71, /100 kg 73, /100 kg 78, /100 kg 76,67 09 H80 UVA DA VINO DOP TERRE DI PISA ROSSO 2046 /100 kg 98,33 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP TERRE DI PISA SANGIOVESE VALDARNO DI SOPRA ROSSO VALDARNO DI SOPRA ROSATO VALDARNO DI SOPRA CABERNET FRANC VALDARNO DI SOPRA CABERNET SAUVIGNON VALDARNO DI SOPRA MERLOT VALDARNO DI SOPRA SANGIOVESE VALDARNO DI SOPRA SYRAH 2047 /100 kg 118, /100 kg 66, /100 kg 50, /100 kg 70, /100 kg 70, /100 kg 70, /100 kg 65, /100 kg 70,00 09 H80 UVA DA VINO DOP BOLGHERI VERMENTINO 2055 /100 kg 170,00 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP 09 H80 UVA DA VINO DOP AR H80 UVA DA VINO DOP MAREMMA TOSCANA BIANCO MAREMMA TOSCANA ANSONICA MAREMMA TOSCANA SAUVIGNON MAREMMA TOSCANA VERMENTINO MAREMMA TOSCANA CHARDONNAY MAREMMA TOSCANA VIOGNIER ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO VALDARNO DI SOPRA BIANCO VALDARNO DI SOPRA CHARDONNAY VALDARNO DI SOPRA SAUVIGNON VALDARNO DI SOPRA PASSITO CORTONA CABERNET SAUVIGNON 2056 /100 kg 66, /100 kg 73, /100 kg 70, /100 kg 78, /100 kg 78, /100 kg 85, /100 kg 65, /100 kg 55, /100 kg 63, /100 kg 66, /100 kg 76, /100 kg 66,67 98

101 AR H80 UVA DA VINO DOP AR H80 UVA DA VINO DOP UVE BIANCHE ATTE A DOC CORTONA UVE NERE ATTE A DOC CORTONA 1564 /100 kg 53, /100 kg 53,33 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA CHARDONNAY (BIANCO) 1566 /100 kg 66,67 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA GRECHETTO 1567 /100 kg 66,67 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA MERLOT 1568 /100 kg 66,67 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA ROSSO 1569 /100 kg 53,33 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA SANGIOVESE 1570 /100 kg 61,67 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA SAUVIGNON 1571 /100 kg 66,67 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA SYRAH 1572 /100 kg 66,67 AR H80 UVA DA VINO DOP CORTONA VIN SANTO 1573 /100 kg 83,33 FI H80 UVA DA VINO DOP BIANCO EMPOLESE 1574 /100 kg 40,00 FI H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI MONTESPERTOLI 1575 /100 kg 81,67 FI H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI RUFINA 1576 /100 kg 86,67 FI H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI SUP /100 kg 88,33 FI H80 UVA DA VINO DOP POMINO 1578 /100 kg 120,00 FI H80 UVA DA VINO DOP POMINO PINOT NERO 2106 /100 kg 100,00 FI H80 UVA DA VINO DOP VIN SANTO CHIANTI 1579 /100 kg 100,00 FI H80 UVA DA VINO DOP VIN SANTO CHIANTI CLASSICO 1580 /100 kg 160,00 GR H80 UVA DA VINO DOP CAPALBIO B /100 kg 50,00 GR H80 UVA DA VINO DOP CAPALBIO R /100 kg 61,67 GR H80 UVA DA VINO DOP CAPALBIO SANGIOVESE 1583 /100 kg 65,00 GR H80 UVA DA VINO DOP MONTEREGIO OCCHIO PERNICE 1584 /100 kg 86,67 GR H80 UVA DA VINO DOP MONTECUCCO BIANCO 1585 /100 kg 50,00 GR H80 UVA DA VINO DOP MONTECUCCO ROSSO 1586 /100 kg 105,00 GR H80 UVA DA VINO DOP MONTEREGIO BIANCO 1587 /100 kg 46,67 GR H80 UVA DA VINO DOP MONTEREGIO ROSSO 1588 /100 kg 70,00 99

102 GR H80 UVA DA VINO DOP MORELLINO SCANSANO 1589 /100 kg 118,33 GR H80 UVA DA VINO DOP PARRINA BIANCO 1590 /100 kg 80,00 GR H80 UVA DA VINO DOP PARRINA ROSSO 1591 /100 kg 80,00 GR H80 UVA DA VINO DOP PITIGLIANO BIANCO SUPERIORE 1592 /100 kg 98,33 GR H80 UVA DA VINO DOP SOVANA ROSSO 1593 /100 kg 81,67 GR H80 UVA DA VINO DOP SOVANA SUPERIORE 1594 /100 kg 98,33 LI H80 UVA DA VINO DOP ELBA 1595 /100 kg 210,00 LI H80 UVA DA VINO DOP ELBA 1596 /100 kg 145,00 LI H80 UVA DA VINO DOP ELBA ALEATICO 1597 /100 kg 246,67 LI H80 UVA DA VINO DOP UVE PER BOLGHERI 1598 /100 kg 165,00 LI H80 UVA DA VINO DOP UVE PER DOC BOLGHERI 1599 /100 kg 273,33 LI H80 UVA DA VINO DOP BOLGHERI SUPERIORE 1639 /100 kg 306,67 LI H80 UVA DA VINO DOP BOLGHERI SASSICAIA 1640 /100 kg 500,00 LU H80 UVA DA VINO DOP UVE PER COLLINE LUCCHESI 1600 /100 kg 66,67 LU H80 UVA DA VINO DOP MONTECARLO BIANCO 1601 /100 kg 70,00 LU H80 UVA DA VINO DOP MONTECARLO ROSSO 1602 /100 kg 76,67 PI H80 UVA DA VINO DOP MONTE SCUDAIO B /100 kg 68,33 PI H80 UVA DA VINO DOP MONTE SCUDAIO R /100 kg 75,00 PO H80 UVA DA VINO DOP CARMIGNANO 1605 /100 kg 163,33 PO H80 UVA DA VINO DOP ROSATO CARMIGNANO (ROSATO) 1606 /100 kg 83,33 PT H80 UVA DA VINO DOP VALDINIEVOLE BIANCO 1607 /100 kg 75,00 SI H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI COLLI SENESI 1608 /100 kg 81,67 SI H80 UVA DA VINO DOP MONTALCINO ROSSO 1609 /100 kg 231,67 SI H80 UVA DA VINO DOP MOSCADELLO DI MONTALCINO 1610 /100 kg 246,67 SI H80 UVA DA VINO DOP SAN GIMIGNANO ROSSO 1611 /100 kg 90,00 SI H80 UVA DA VINO DOP SANGIOVESE PER BRUNELLO 1612 /100 kg 350,00 100

103 SI H80 UVA DA VINO DOP SANT'ANTIMO BIANCO 1613 /100 kg 70,00 SI H80 UVA DA VINO DOP SANT'ANTIMO ROSSO 1614 /100 kg 80,00 SI H80 UVA DA VINO DOP UVA ATTA A PRODURRE VINO NOBILE E SIMILARI 1615 /100 kg 180,00 SI H80 UVA DA VINO DOP VAL D'ARBIA BIANCO 1616 /100 kg 48,33 SI H80 UVA DA VINO DOP SI H80 UVA DA VINO DOP VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO VIN SANTO MONTEPULCIANO 1617 /100 kg 81, /100 kg 258,33 PI H80 UVA DA VINO DOP CHIANTI COLLINE PISANE 1625 /100 kg 73,33 GR H80 UVA DA VINO DOP GR H80 UVA DA VINO DOP UVE PER BIANCO DI PITIGLIANO MONTECUCCO VERMENTINO 2107 /100 kg 78, /100 kg 60,00 10 H81 UVA DA VINO IGP GRECHETTO 1641 /100 kg 43,33 10 H80 UVA DA VINO DOP GRECHETTO 1642 /100 kg 50,00 10 H80 UVA DA VINO DOP ORVIETO 1643 /100 kg 45,00 10 H81 UVA DA VINO IGP PINOT GRIGIO 1644 /100 kg 43,33 10 H80 UVA DA VINO DOP SANGIOVESE PER PRODUZIONE VINI ROSSI UMBRI 1645 /100 kg 40,00 10 H80 UVA DA VINO DOP VERDICCHIO 1646 /100 kg 41,67 10 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO 1655 /100 kg 35,00 10 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1656 /100 kg 35,00 10 H81 UVA DA VINO IGP CANAIOLO 1657 /100 kg 41,67 10 H81 UVA DA VINO IGP CILIEGIOLO 1658 /100 kg 35,00 10 H81 UVA DA VINO IGP GAMAY 1659 /100 kg 35,00 10 H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON 1660 /100 kg 38,33 10 H80 UVA DA VINO DOP CILIEGIOLO 1661 /100 kg 31,67 10 H80 UVA DA VINO DOP GAMAY 1662 /100 kg 51,67 10 H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA 1663 /100 kg 38,33 10 H80 UVA DA VINO DOP VERMENTINO 1664 /100 kg 38,33 10 H80 UVA DA VINO DOP CANAIOLO 1666 /100 kg 41,67 101

104 10 H81 UVA DA VINO IGP VERMENTINO 1667 /100 kg 35,00 10 H81 UVA DA VINO IGP CANAIOLO 1668 /100 kg 35,00 10 H81 UVA DA VINO IGP MONTEPULCIANO 2036 /100 kg 35,00 PG H80 UVA DA VINO DOP SAGRANTINO 1647 /100 kg 106,67 PG H80 UVA DA VINO DOP UVE PER MONTEFALCO ROSSO 1648 /100 kg 78,33 TR H80 UVA DA VINO DOP ALEATICO 1649 /100 kg 51,67 TR H80 UVA DA VINO DOP CILIEGIOLO 1650 /100 kg 36,67 TR H80 UVA DA VINO DOP GARGANEGA TERNI 1651 /100 kg 35,00 TR H80 UVA DA VINO DOP LAGO DI CORBARA 1652 /100 kg 36,67 TR H80 UVA DA VINO DOP ROSSO ORVIETANO 1653 /100 kg 40,00 10 H80 UVA DA VINO DOP ORVIETO CLASSICO 1665 /100 kg 46,67 TR H81 UVA DA VINO IGP VERDELLO 1654 /100 kg 40,00 11 H80 UVA DA VINO DOP ESINO BIANCO 1669 /100 kg 33,00 11 H80 UVA DA VINO DOP ESINO ROSSO 1670 /100 kg 30,00 11 H80 UVA DA VINO DOP OFFIDA PASSERINA 1671 /100 kg 47,33 11 H80 UVA DA VINO DOP OFFIDA PECORINO 1672 /100 kg 64,33 11 H80 UVA DA VINO DOP OFFIDA ROSSO 1673 /100 kg 40,67 11 H80 UVA DA VINO DOP 11 H81 UVA DA VINO IGP ROSSO PICENO SUPERIORE UVE PER VINI DI ALTO PREGIO 1674 /100 kg 44, /100 kg 64,33 11 H80 UVA DA VINO DOP VERDICCHIO 1676 /100 kg 44,33 11 H80 UVA DA VINO DOP VERDICCHIO CLASSICO SUPERIORE 1677 /100 kg 47,00 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE BARBERA 1691 /100 kg 40,67 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE CABERNET 1692 /100 kg 41,33 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE MERLOT 1693 /100 kg 41,33 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE PINOT 1694 /100 kg 40,67 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE CHARDONNAY 1695 /100 kg 40,67 102

105 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE SAUVIGNON 1696 /100 kg 40,67 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE BIANCA 1697 /100 kg 35,33 11 H81 UVA DA VINO IGP MARCHE ROSSA 1698 /100 kg 34,67 AN H80 UVA DA VINO DOP LACRIMA DI MORRO 1678 /100 kg 47,33 AN H80 UVA DA VINO DOP ROSSO CONERO 1679 /100 kg 54,33 AN H80 UVA DA VINO DOP ROSSO PICENO 1680 /100 kg 40,67 AP H80 UVA DA VINO DOP MC H80 UVA DA VINO DOP MC H80 UVA DA VINO DOP MC H80 UVA DA VINO DOP MC H80 UVA DA VINO DOP MC H80 UVA DA VINO DOP MC H80 UVA DA VINO DOP MC H80 UVA DA VINO DOP 11 H80 UVA DA VINO DOP FALERIO DEI COLLI ASCOLANI COLLI MACERATESI BIANCO I TERRENI DI SANSEVERINO MORO I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO PASSITO I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO SUPERIORE ROSSO COLLI MACERATESI VERNACCIA DI SERRA PETRONA BIANCHELLO DEL METAURO 1681 /100 kg 40, /100 kg 34, /100 kg 69, /100 kg 49, /100 kg 74, /100 kg 54, /100 kg 30, /100 kg 59, /100 kg 56,00 11 H80 UVA DA VINO DOP COLLI PESARESI 2124 /100 kg 52,33 11 H80 UVA DA VINO DOP COLLI PESARESI 2125 /100 kg 52,33 11 H81 UVA DA VINO IGP PASSERINA MARCHE IGT 2144 /100 kg 41,50 12 H80 UVA DA VINO DOP ALEATICO DI GRADOLI 1699 /100 kg 41,67 12 H81 UVA DA VINO IGP BELLONE 1700 /100 kg 29,33 12 H80 UVA DA VINO DOP CASTELLI ROMANI 1701 /100 kg 28,33 12 H80 UVA DA VINO DOP CASTELLI ROMANI ROSSA 1702 /100 kg 34,00 12 H80 UVA DA VINO DOP CILIEGIOLO 1703 /100 kg 24,33 12 H81 UVA DA VINO IGP CILIEGIOLO 1704 /100 kg 25,00 12 H81 UVA DA VINO IGP GRECHETTO 1705 /100 kg 26,67 12 H81 UVA DA VINO IGP LAZIO BIANCO 1706 /100 kg 20,67 103

106 12 H81 UVA DA VINO IGP LAZIO NERO 1707 /100 kg 23,33 12 H80 UVA DA VINO DOP ORVIETO 1708 /100 kg 34,33 12 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1709 /100 kg 24,33 12 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH 1710 /100 kg 35,00 12 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO 1711 /100 kg 22,00 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE FRASCATI 1712 /100 kg 45,67 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER COLLI ALBANI 1713 /100 kg 27,33 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER COLLI LANUVINI (BIANCO) 1714 /100 kg 26,67 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER VELLETRI 1715 /100 kg 28,33 12 H80 UVA DA VINO DOP VIGNANELLO 1716 /100 kg 23,67 FR H82 UVA DA VINO COMUNE FR H81 UVA DA VINO IGP BIANCA COMUNE 1717 /100 kg 20,00 BIANCA PASSERINA FRUSINATE 1718 /100 kg 26,33 FR H80 UVA DA VINO DOP ROSSA CESANESE 1719 /100 kg 70,00 FR H82 UVA DA VINO COMUNE ROSSA COMUNE 1720 /100 kg 28,33 FR H81 UVA DA VINO IGP ROSSA FRUSINATE 1721 /100 kg 36,33 LT H80 UVA DA VINO DOP BELLONE 1722 /100 kg 27,67 LT H80 UVA DA VINO DOP CESANESE 1723 /100 kg 51,67 LT H80 UVA DA VINO DOP CILIEGIOLO 1724 /100 kg 26,67 RM H80 UVA DA VINO DOP VELLETRI 1725 /100 kg 54,33 VT H80 UVA DA VINO DOP CILIEGIOLO NERO 1726 /100 kg 24,33 VT H80 UVA DA VINO DOP COLLI CIMINI BIANCO 1727 /100 kg 23,00 VT H80 UVA DA VINO DOP COLLI CIMINI ROSSO 1728 /100 kg 24,33 VT H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP COLLI ETRUSCHI VITERBESI GRECHETTO UVE PER CERVETERI BIANCO UVE PER CERVETERI ROSSO CERVETERI BIANCO CON INDICAZIONE DI VITIGNO (BIANCO) 1729 /100 kg 26, /100 kg 30, /100 kg 33, /100 kg 31,33 104

107 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER GENAZZANO BIANCO UVE PER GENAZZANO ROSSO 2087 /100 kg 26, /100 kg 30,33 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER MARINO 2089 /100 kg 33,67 12 H80 UVA DA VINO DOP MARINO CON INDICAZIONE DI VITIGNO 2090 /100 kg 36,67 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER ROMA ROSSO 2091 /100 kg 29,33 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER ROMA BIANCO 2092 /100 kg 28,33 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER TARQUINIA ROSSO UVE PER TARQUINIA BIANCO UVE PER COLLI DELLA SABINA ROSSO UVE PER COLLI DELLA SABINA BIANCO 2093 /100 kg 30, /100 kg 27, /100 kg 29, /100 kg 26,67 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER VIGNANELLO 2097 /100 kg 24,33 12 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER ZAGAROLO 2098 /100 kg 25,33 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H80 UVA DA VINO DOP 12 H81 UVA DA VINO IGP 12 H81 UVA DA VINO IGP UVE PER COLLI ETRUSCHI VITERBESI ROSSO CON INDICAZIONE DI VITIGNO UVE PER COLLI ETRUSCHI VITERBESI BIANCO CON INDICAZIONE DI VITIGNO UVE PER CIVITELLA D'AGLIANO UVE PER CIVITELLA D'AGLIANO 2099 /100 kg 28, /100 kg 28, /100 kg 26, /100 kg 26,67 AV H80 UVA DA VINO DOP AGLIANICO PER TAURASI 1745 /100 kg 90,00 AV H80 UVA DA VINO DOP FIANO DI AVELLINO E SIMILARI 1746 /100 kg 83,33 AV H80 UVA DA VINO DOP GRECO DI TUFO 1747 /100 kg 76,67 BN H80 UVA DA VINO DOP CODA DI VOLPE 1748 /100 kg 51,67 BN H80 UVA DA VINO DOP GRECO SANNIO 1749 /100 kg 61,67 BN H80 UVA DA VINO DOP UVE PER SOLOPACA 1750 /100 kg 44,00 BN H80 UVA DA VINO DOP UVE PER SOLOPACA 1751 /100 kg 38,33 BN H80 UVA DA VINO DOP FIANO DOC SANNIO 1752 /100 kg 63,33 15 H80 UVA DA VINO DOP PIEDIROSSO 2103 /100 kg 48,33 105

108 15 H81 UVA DA VINO IGP CODA DI VOLPE 2104 /100 kg 46,00 15 H80 UVA DA VINO DOP AGLIANICO 2105 /100 kg 54,33 16 H81 UVA DA VINO IGP AGLIANICO 1753 /100 kg 38,33 16 H80 UVA DA VINO DOP ALEATICO 1755 /100 kg 60,00 16 H81 UVA DA VINO IGP ALEATICO 1756 /100 kg 45,00 16 H81 UVA DA VINO IGP BIANCO D'ALESSANO 1759 /100 kg 31,33 16 H80 UVA DA VINO DOP BIANCO D' ALESSANO 1760 /100 kg 35,00 16 H80 UVA DA VINO DOP BOMBINO BIANCO 1761 /100 kg 35,00 16 H81 UVA DA VINO IGP BOMBINO BIANCO 1762 /100 kg 30,00 16 H80 UVA DA VINO DOP BOMBINO NERO 1764 /100 kg 35,00 16 H81 UVA DA VINO IGP BOMBINO NERO 1765 /100 kg 30,00 16 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET 1767 /100 kg 45,00 16 H73 UVA DA VINO VARIETALE CABERNET 1768 /100 kg 35,00 16 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET SAUVIGNON 1769 /100 kg 45,00 16 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET SAUVIGNON 1770 /100 kg 36, H73 H73 UVA DA VINO VARIETALE UVA DA VINO VARIETALE CABERNET SAUVIGNON 1771 /100 kg 34,33 CHARDONNAY 1772 /100 kg 38,33 16 H81 UVA DA VINO IGP FALANGHINA 1773 /100 kg 41,00 16 H81 UVA DA VINO IGP FIANO 1774 /100 kg 41,67 16 H81 UVA DA VINO IGP GARGANEGA 1777 /100 kg 31,67 16 H82 UVA DA VINO COMUNE GARGANEGA 1778 /100 kg 22,67 16 H80 UVA DA VINO DOP GRECO 1779 /100 kg 44,00 16 H81 UVA DA VINO IGP GRECO 1780 /100 kg 38,33 16 H81 UVA DA VINO IGP LAMBRUSCO 1782 /100 kg 41,67 16 H82 UVA DA VINO COMUNE LAMBRUSCO 1783 /100 kg 36,33 16 H81 UVA DA VINO IGP LAMBRUSCO MAESTRI 1785 /100 kg 41,67 106

109 16 H80 UVA DA VINO DOP MALBECH 1786 /100 kg 45,00 16 H81 UVA DA VINO IGP MALBECH 1787 /100 kg 40,67 16 H82 UVA DA VINO COMUNE MALVASIA BIANCA 1789 /100 kg 20,33 16 H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA NERA 1790 /100 kg 41,67 16 H81 UVA DA VINO IGP MALVASIA NERA 1791 /100 kg 36,00 16 H81 UVA DA VINO IGP MERLOT 1793 /100 kg 39,00 16 H73 UVA DA VINO VARIETALE MERLOT 1794 /100 kg 35,67 16 H80 UVA DA VINO DOP MONTEPULCIANO 1795 /100 kg 37,00 16 H81 UVA DA VINO IGP MONTEPULCIANO 1796 /100 kg 29,33 16 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATELLO SELVATICO (BIANCO) 1798 /100 kg 45,00 16 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO BIANCO 1801 /100 kg 40,00 16 H82 UVA DA VINO COMUNE MOSCATO BIANCO 1802 /100 kg 37,00 16 H81 UVA DA VINO IGP NEGROAMARO 1803 /100 kg 36,67 16 H80 UVA DA VINO DOP PAMPANUTO 1804 /100 kg 30,67 16 H81 UVA DA VINO IGP PAMPANUTO 1805 /100 kg 26,33 16 H80 UVA DA VINO DOP PRIMITIVO 1810 /100 kg 70,00 16 H81 UVA DA VINO IGP RIESLING 1812 /100 kg 40,00 16 H82 UVA DA VINO COMUNE SANGIOVESE 1814 /100 kg 18,33 16 H80 UVA DA VINO DOP SANGIOVESE 1815 /100 kg 22,00 16 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1816 /100 kg 20, H73 H82 UVA DA VINO VARIETALE UVA DA VINO COMUNE SYRAH 1818 /100 kg 36,67 TREBBIANO 1819 /100 kg 17,67 16 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO 1820 /100 kg 20,33 16 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO TOSCANO 1821 /100 kg 20,33 16 H82 UVA DA VINO COMUNE BIANCA COMUNE 1822 /100 kg 17,33 16 H80 UVA DA VINO DOP UVA DI TROIA 1823 /100 kg 40,00 107

110 16 H81 UVA DA VINO IGP UVA DI TROIA 1824 /100 kg 35,33 16 H82 UVA DA VINO COMUNE ROSSA COMUNE 1826 /100 kg 18,33 16 H80 UVA DA VINO DOP UVE BIANCHE 1827 /100 kg 29,33 16 H81 UVA DA VINO IGP UVE BIANCHE 1828 /100 kg 23,00 16 H80 UVA DA VINO DOP UVE NERE 1829 /100 kg 35,00 16 H81 UVA DA VINO IGP UVE NERE 1831 /100 kg 30,00 16 H81 UVA DA VINO IGP VERDECA 1832 /100 kg 31,33 16 H81 UVA DA VINO IGP ROSSO DEL SALENTO 1849 /100 kg 41,67 16 H81 UVA DA VINO IGP PINOT BIANCO 1850 /100 kg 36,67 16 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON 1851 /100 kg 40,00 16 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET 1852 /100 kg 39,00 16 H81 UVA DA VINO IGP PRIMITIVO 1854 /100 kg 62,33 16 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH 1855 /100 kg 43,33 16 H81 UVA DA VINO IGP PETVERDOT 1856 /100 kg 41,67 16 H80 UVA DA VINO DOP NEGROAMARO 1857 /100 kg 43,33 BR H80 UVA DA VINO DOP BIANCA D'ALESSANO 1834 /100 kg 35,00 BR H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA BIANCA 1835 /100 kg 36,67 BR H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA NERA 1836 /100 kg 43,33 BR H80 UVA DA VINO DOP NEGROAMARO 1837 /100 kg 43,33 BR H80 UVA DA VINO DOP OTTAVIANELLO 1838 /100 kg 38,33 BR H81 UVA DA VINO IGP PRIMITIVO 1839 /100 kg 62,33 BR H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1840 /100 kg 22,33 BR H80 UVA DA VINO DOP VERDECA 1842 /100 kg 35,00 FG H80 UVA DA VINO DOP CACC'E MMITTE DI LUCERA 1843 /100 kg 45,00 FG H80 UVA DA VINO DOP SAN SEVERO BIANCO 1844 /100 kg 35,00 FG H80 UVA DA VINO DOP SAN SEVERO NERO 1845 /100 kg 40,00 108

111 FG H80 UVA DA VINO DOP TA H81 UVA DA VINO IGP UVE PER ROSSO DI CERIGNOLA PRIMITIVO ALLEVAMENTO A SPALLIERA 1846 /100 kg 34, /100 kg 63,33 TA H80 UVA DA VINO DOP PRIMITIVO 1861 /100 kg 70,00 TA H81 UVA DA VINO IGP PRIMITIVO 1862 /100 kg 63,33 16 H81 UVA DA VINO IGP SANSUMELLO DEL SALENTO 2126 /100 kg 45,00 17 H80 UVA DA VINO DOP PRIMITIVO 1864 /100 kg 58,67 17 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO 1865 /100 kg 70,67 PZ H80 UVA DA VINO DOP AGLIANICO DEL VULTURE DOC 1863 /100 kg 85,00 18 H81 UVA DA VINO IGP CALABRESE 1871 /100 kg 58,67 18 H81 UVA DA VINO IGP GAGLIOPPO 1873 /100 kg 58,67 18 H81 UVA DA VINO IGP GRECO NERO 1874 /100 kg 59,00 18 H81 UVA DA VINO IGP MAGLIOCCO CANINO 1875 /100 kg 59,00 18 H81 UVA DA VINO IGP MALVASIA NERA 1876 /100 kg 56,00 18 H81 UVA DA VINO IGP NERELLO CAPPUCCIO 1879 /100 kg 60,67 18 H81 UVA DA VINO IGP NERELLO MASCALESE 1880 /100 kg 60,67 18 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1884 /100 kg 59,67 18 H81 UVA DA VINO IGP GRECO BIANCO 1887 /100 kg 58,67 18 H81 UVA DA VINO IGP MALVASIA BIANCA 1890 /100 kg 64,00 18 H80 UVA DA VINO DOP AGLIANICO 1899 /100 kg 69,00 18 H80 UVA DA VINO DOP BARBERA 1900 /100 kg 59,33 18 H80 UVA DA VINO DOP CALABRESE 1903 /100 kg 66,00 18 H80 UVA DA VINO DOP GAGLIOPPO 1905 /100 kg 63,33 18 H80 UVA DA VINO DOP GRECO NERO 1906 /100 kg 63,00 18 H80 UVA DA VINO DOP MAGLIOCCO CANINO 1907 /100 kg 65,33 18 H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA NERA 1908 /100 kg 61,67 18 H80 UVA DA VINO DOP NERELLO CAPPUCCIO 1911 /100 kg 65,67 109

112 18 H80 UVA DA VINO DOP NERELLO MASCALESE 1912 /100 kg 65,00 18 H81 UVA DA VINO IGP PRUNESTA 1915 /100 kg 61,33 18 H80 UVA DA VINO DOP CHARDONNAY 1918 /100 kg 66,67 18 H80 UVA DA VINO DOP GRECO BIANCO 1919 /100 kg 64,00 18 H80 UVA DA VINO DOP GUARNACCIA 1921 /100 kg 64,67 19 H81 UVA DA VINO IGP ALICANTE 1933 /100 kg 27,33 19 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET SAUVIGNON 1934 /100 kg 43,67 19 H80 UVA DA VINO DOP CARRICANTE 1935 /100 kg 41,17 19 H80 UVA DA VINO DOP CATARRATTO 1936 /100 kg 34,33 19 H81 UVA DA VINO IGP CATARRATTO LUCIDO 1937 /100 kg 25,67 19 H81 UVA DA VINO IGP FIANO 1939 /100 kg 42,00 19 H80 UVA DA VINO DOP GRECANICO 1940 /100 kg 32,33 19 H81 UVA DA VINO IGP GRECANICO 1941 /100 kg 27,67 19 H81 UVA DA VINO IGP GRILLO 1942 /100 kg 27,33 19 H81 UVA DA VINO IGP INSOLIA 1943 /100 kg 24,83 19 H80 UVA DA VINO DOP INSOLIA 1944 /100 kg 34,33 19 H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA DELLE LIPARI 1945 /100 kg 74,00 19 H81 UVA DA VINO IGP MERLOT 1946 /100 kg 41,67 19 H81 UVA DA VINO IGP NERELLO MASCALESE 1947 /100 kg 31,67 19 H81 UVA DA VINO IGP NERO D'AVOLA 1948 /100 kg 31,67 19 H81 UVA DA VINO IGP PETVERDOT 1949 /100 kg 34,33 19 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON BLANC 1950 /100 kg 47,33 19 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH 1951 /100 kg 38,67 19 H81 UVA DA VINO IGP TREBBIANO IGT 1952 /100 kg 31,33 19 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER ETNA BIANCO 1953 /100 kg 110,00 19 H80 UVA DA VINO DOP UVE PER ETNA ROSSO 1954 /100 kg 80,00 110

113 19 H81 UVA DA VINO IGP VIOGNIER 1955 /100 kg 42,67 19 H80 UVA DA VINO DOP MONDEUSE 2133 /100 kg 80,17 19 H80 UVA DA VINO DOP CERASUOLO DI VITTORIA 2134 /100 kg 80,17 19 H80 UVA DA VINO DOP NERELLO MASCALESE 2135 /100 kg 78,83 19 H80 UVA DA VINO DOP ALCAMO 2136 /100 kg 54,00 19 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 2137 /100 kg 35,44 19 H81 UVA DA VINO IGP TANNAT 2138 /100 kg 53,22 19 H81 UVA DA VINO IGP FRAPPATO 2139 /100 kg 53,22 19 H81 UVA DA VINO IGP PETMANSENG 2140 /100 kg 47,11 19 H80 UVA DA VINO DOP GRILLO 2127 /100 kg 35,00 19 H80 UVA DA VINO DOP NERO D'AVOLA 2129 /100 kg 40,67 19 H80 UVA DA VINO DOP RIESI 2130 /100 kg 41,33 H80 UVA DA VINO DOP AGLIANICO 1983 /100 kg 57,17 H80 UVA DA VINO DOP BARBERA 1984 /100 kg 50,52 H82 UVA DA VINO COMUNE BIANCA COMUNE 1986 /100 kg 28,67 H80 UVA DA VINO DOP BONARDA 1987 /100 kg 54,21 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET 1988 /100 kg 66,67 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET 1989 /100 kg 40,33 H80 UVA DA VINO DOP CHARDONNAY 1991 /100 kg 55,46 H80 UVA DA VINO DOP FALANGHINA 1992 /100 kg 53,33 H80 UVA DA VINO DOP LAMBRUSCO 1993 /100 kg 38,33 H81 UVA DA VINO IGP MALBECK 1994 /100 kg 39,33 H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA 1995 /100 kg 38,25 H81 UVA DA VINO IGP MALVASIA 1996 /100 kg 34,33 H81 UVA DA VINO IGP MALVASIA 1997 /100 kg 39,00 H81 UVA DA VINO IGP MANZONI 1998 /100 kg 46,67 111

114 H81 UVA DA VINO IGP MARZEMINO 1999 /100 kg 45,00 H80 UVA DA VINO DOP MERLOT 2000 /100 kg 43,90 H81 UVA DA VINO IGP MERLOT 2001 /100 kg 40,00 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO 2003 /100 kg 73,33 H82 UVA DA VINO COMUNE ROSSA COMUNE 2005 /100 kg 26,00 H80 UVA DA VINO DOP PINOT BIANCO 2006 /100 kg 61,33 H81 UVA DA VINO IGP PINOT BIANCO 2007 /100 kg 46,67 H80 UVA DA VINO DOP PINOT GRIGIO 2008 /100 kg 69,62 H80 UVA DA VINO DOP PINOT NERO 2009 /100 kg 59,33 H81 UVA DA VINO IGP PINOT NERO 2010 /100 kg 51,33 H81 UVA DA VINO IGP RABOSO 2011 /100 kg 39,33 H80 UVA DA VINO DOP REFOSCO 2012 /100 kg 65,00 H81 UVA DA VINO IGP RIESLING 2013 /100 kg 42,00 H81 UVA DA VINO IGP SAUVIGNON 2015 /100 kg 45,00 H81 UVA DA VINO IGP SCHIAVA 2016 /100 kg 48,33 H81 UVA DA VINO IGP TRAMINER AROMATICO /100 kg 51,67 H80 UVA DA VINO DOP TREBBIANO GIALLO (UVAGGIO PER EST EST EST, COLLI ETRUSCHI) 2019 /100 kg 34,33 H80 UVA DA VINO DOP TREBBIANO TOSCANO 2020 /100 kg 32,67 H81 UVA DA VINO IGP VERDUZZO 2022 /100 kg 41,33 03 H81 UVA DA VINO IGP 03 H81 UVA DA VINO IGP 03 H80 UVA DA VINO DOP 03 H80 UVA DA VINO DOP 03 H80 UVA DA VINO DOP 03 H80 UVA DA VINO DOP UVA ATTA A BERGAMASCA DUE VITIGNI NERA (NERA) UVA ATTA A BERGAMASCA SCHIAVA (NERA) UVA ATTA A VALCALEPIO BIANCO (BIANCA) UVA ATTA A VALCALEPIO ROSSO (NERA) VALCALEPIO MOSCATO PASSITO (NERA) UVA ATTA A TERRE DEL COLLEONI BIANCO (BIANCA) 2154 /100 kg 57, /100 kg 57, /100 kg 86, /100 kg 74, /100 kg 74, /100 kg 67,83 112

115 03 H80 UVA DA VINO DOP 03 H80 UVA DA VINO DOP 03 H80 UVA DA VINO DOP UVA ATTA A TERRE DEL COLLEONI ROSSO (NERA) UVA ATTA A CURTEFRANCA BIANCO (BIANCA) UVA ATTA A CURTEFRANCA ROSSO (NERA) 2160 /100 kg 69, /100 kg 99, /100 kg 90,90 05 H81 UVA DA VINO IGP ANCELLOTTA (NERA) 2163 /100 kg 49,67 05 H81 UVA DA VINO IGP VENETO GARGANEGA (BIANCA) 2164 /100 kg 44,71 05 H81 UVA DA VINO IGP VENETO MERLOT (NERA) 2165 /100 kg 48,84 05 H81 UVA DA VINO IGP VENETO CABERNET FRANC (NERA) 2166 /100 kg 59,61 05 H81 UVA DA VINO IGP GARGANEGA (BIANCA) 2175 /100 kg 44,71 06 H81 UVA DA VINO IGP FORGIARIN (NERA) 2176 /100 kg 118,83 06 H81 UVA DA VINO IGP CIVIDIN (BIANCA) 2177 /100 kg 118, H82 H82 UVA DA VINO COMUNE UVA DA VINO COMUNE BIANCA COMUNE (BIANCA) 2178 /100 kg 36,67 NERA COMUNE (NERA) 2179 /100 kg 38,00 08 H80 UVA DA VINO DOP MALBO (NERA) 2180 /100 kg 43,17 08 H80 UVA DA VINO DOP MARZEMINO (NERA) 2181 /100 kg 44,50 08 H81 UVA DA VINO IGP CILIEGIOLO (NERA) 2182 /100 kg 25,67 08 H81 UVA DA VINO IGP PIGNOLETTO (BIANCA) 2183 /100 kg 35,00 08 H80 UVA DA VINO DOP REGGIANO ROSSO (NERA) 2184 /100 kg 44,17 09 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP UVA ATTA A MAREMMA TOSCANA VIN SANTO (BIANCA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI BIANCO (BIANCA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI CHARDONNAY (BIANCA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI GRECHETTO (BIANCA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI PINOT GRIGIO (BIANCA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI TREBBIANO (BIANCA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI ROSSO (NERA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI CABERNET SAUVIGNON (NERA) UVA ATTA A COLLI PERUGINI MERLOT (NERA) 2185 /100 kg 70, /100 kg 39, /100 kg 39, /100 kg 44, /100 kg 42, /100 kg 34, /100 kg 34, /100 kg 37, /100 kg 37,70 113

116 10 H80 UVA DA VINO DOP 10 H80 UVA DA VINO DOP UVA ATTA A COLLI PERUGINI SANGIOVESE (NERA) UVE ATTE A LAGO DI CORBARA BIANCO (BIANCA) 2194 /100 kg 37, /100 kg 39,37 10 H81 UVA DA VINO IGP TOCAI (BIANCA) 2196 /100 kg 39,25 10 H81 UVA DA VINO IGP SEMILLON (BIANCA) 2197 /100 kg 39,25 10 H81 UVA DA VINO IGP FALANGHINA (BIANCA) 2198 /100 kg 39,25 10 H81 UVA DA VINO IGP MOSCATO BIANCO (BIANCA) 2199 /100 kg 39,25 10 H81 UVA DA VINO IGP VIOGNIER (BIANCA) 2200 /100 kg 39,25 10 H81 UVA DA VINO IGP SYRAH (NERA) 2201 /100 kg 39,25 10 H81 UVA DA VINO IGP ALICANTE (NERA) 2202 /100 kg 39,25 15 H80 UVA DA VINO DOP SANNIO FALANGHINA (BIANCA) 2203 /100 kg 73,09 15 H81 UVA DA VINO IGP BENEVENTANO FALANGHINA (BIANCA) 2204 /100 kg 52,46 15 H81 UVA DA VINO IGP BENEVENTANO GRECO (BIANCA) 2205 /100 kg 62,30 15 H81 UVA DA VINO IGP BENEVENTANO FIANO (BIANCA) 2206 /100 kg 63,97 15 H81 UVA DA VINO IGP CAMPANIA AGLIANICO (NERA) 2207 /100 kg 72,14 15 H81 UVA DA VINO IGP CAMPANIA FALANGHINA (BIANCA) 2208 /100 kg 59,05 15 H81 UVA DA VINO IGP CAMPANIA PIEDIROSSO (NERA) 2209 /100 kg 63,97 19 H81 UVA DA VINO IGP 19 H80 UVA DA VINO DOP TERRE SICILIANE CABERNET SAUVIGNON (NERA) SICILIA CABERNET SAUVIGNON (NERA) 2210 /100 kg 42, /100 kg 51,32 19 H80 UVA DA VINO DOP SICILIA MERLOT (NERA) 2212 /100 kg 47,99 19 H80 UVA DA VINO DOP ALCAMO (NERA) 2213 /100 kg 44,42 19 H80 UVA DA VINO DOP CONTEA DI SCALFANI (NERA) 2214 /100 kg 51,32 19 H80 UVA DA VINO DOP CONTESSA ENTELLINA (NERA) 2215 /100 kg 51,32 19 H80 UVA DA VINO DOP DELIA NIVOLELLI (NERA) 2216 /100 kg 49,36 19 H80 UVA DA VINO DOP ELORO (NERA) 2217 /100 kg 57,26 19 H80 UVA DA VINO DOP ERICE (NERA) 2218 /100 kg 55,59 19 H80 UVA DA VINO DOP FARO (NERA) 2219 /100 kg 88,18 114

117 19 H80 UVA DA VINO DOP MAMERTINO DI MILAZZO (NERA) 2220 /100 kg 88,18 19 H80 UVA DA VINO DOP MENFI (NERA) 2221 /100 kg 56,92 19 H80 UVA DA VINO DOP MONREALE (NERA) 2222 /100 kg 52,63 19 H80 UVA DA VINO DOP NOTO (NERA) 2223 /100 kg 58,56 19 H80 UVA DA VINO DOP SALAPARUTA (NERA) 2224 /100 kg 58,56 19 H80 UVA DA VINO DOP SAMBUCA DI SICILIA (NERA) 2225 /100 kg 58,56 19 H80 UVA DA VINO DOP SANTA MARGHERITA DI BELICE (NERA) 2226 /100 kg 58,56 19 H80 UVA DA VINO DOP SCIACCA (NERA) 2227 /100 kg 58,56 19 H80 UVA DA VINO DOP SICILIA (NERA) 2228 /100 kg 42,76 19 H80 UVA DA VINO DOP SIRACUSA (NERA) 2229 /100 kg 58,56 19 H80 UVA DA VINO DOP VITTORIA (NERA) 2230 /100 kg 58,56 19 H80 UVA DA VINO DOP SYRAH (NERA) 2231 /100 kg 52,63 19 H80 UVA DA VINO DOP MARSALA (BIANCA) 2232 /100 kg 52,63 19 H80 UVA DA VINO DOP CONTEA DI SCALFANI (BIANCA) 2233 /100 kg 49,36 19 H80 UVA DA VINO DOP CONTESSA ENTELLINA (BIANCA) 2234 /100 kg 49,36 19 H80 UVA DA VINO DOP DELIA NIVOLELLI (BIANCA) 2235 /100 kg 49,36 19 H80 UVA DA VINO DOP ERICE (BIANCA) 2236 /100 kg 55,90 19 H80 UVA DA VINO DOP MAMERTINO DI MILAZZO (BIANCA) 2237 /100 kg 87,18 19 H80 UVA DA VINO DOP MENFI (BIANCA) 2238 /100 kg 57,56 19 H80 UVA DA VINO DOP MONREALE (BIANCA) 2239 /100 kg 43,76 19 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO DI PANTELLERIA (BIANCA) 2240 /100 kg 86,92 19 H80 UVA DA VINO DOP PASSITO DI PANTELLERIA (BIANCA) 2241 /100 kg 145,45 19 H80 UVA DA VINO DOP NOTO (BIANCA) 2242 /100 kg 49,36 19 H80 UVA DA VINO DOP RIESI (BIANCA) 2243 /100 kg 38,49 19 H80 UVA DA VINO DOP SALAPARUTA (BIANCA) 2244 /100 kg 37,18 19 H80 UVA DA VINO DOP SAMBUCA DI SICILIA (BIANCA) 2245 /100 kg 38,82 115

118 19 H80 UVA DA VINO DOP SANTA MARGHERITA DI BELICE (BIANCA) 2246 /100 kg 38,82 19 H80 UVA DA VINO DOP SCIACCA (BIANCA) 2247 /100 kg 38,82 19 H80 UVA DA VINO DOP SICILIA (BIANCA) 2248 /100 kg 53,63 19 H80 UVA DA VINO DOP SIRACUSA (BIANCA) 2249 /100 kg 68,44 19 H81 UVA DA VINO IGP AVOLA (NERA) 2250 /100 kg 49,83 19 H81 UVA DA VINO IGP CAMARRO (NERA) 2251 /100 kg 49,83 19 H81 UVA DA VINO IGP FONTANAROSSA DI CERDA (NERA) 2252 /100 kg 39,87 19 H81 UVA DA VINO IGP SALEMI (NERA) 2253 /100 kg 49,83 19 H81 UVA DA VINO IGP SALINA (NERA) 2254 /100 kg 59,14 19 H81 UVA DA VINO IGP TERRE SICILIANE (NERA) 2255 /100 kg 54,82 19 H81 UVA DA VINO IGP VALLE BELICE (NERA) 2256 /100 kg 49,17 19 H81 UVA DA VINO IGP AVOLA (BIANCA) 2257 /100 kg 48,17 19 H81 UVA DA VINO IGP CAMARRO (BIANCA) 2258 /100 kg 38,20 19 H81 UVA DA VINO IGP FONTANAROSSA DI CERDA (BIANCA) 2259 /100 kg 39,87 19 H81 UVA DA VINO IGP SALEMI (BIANCA) 2260 /100 kg 48,17 19 H81 UVA DA VINO IGP SALINA (BIANCA) 2261 /100 kg 73,09 19 H81 UVA DA VINO IGP TERRE SICILIANE (BIANCA) 2262 /100 kg 49,83 19 H81 UVA DA VINO IGP VALLE BELICE (BIANCA) 2263 /100 kg 38,20 08 H81 UVA DA VINO IGP FORTANA DEL TARO 1439 /100 kg 32,50 05 H80 UVA DA VINO DOP 05 H80 UVA DA VINO DOP UVE ATTE A PROSECCO DOC (BIANCHE) UVE ATTE A PROSECCO DOCG (BIANCHE) 3034 /100 kg 104, /100 kg 140,00 13 H81 UVA DA VINO IGP CABERNET SAUVIGNON 1730 /100 kg 38,60 13 H81 UVA DA VINO IGP CHARDONNAY 1731 /100 kg 42,67 13 H81 UVA DA VINO IGP COCOCCIOLA 1732 /100 kg 37,33 13 H81 UVA DA VINO IGP MERLOT 1733 /100 kg 36,67 13 H80 UVA DA VINO DOP MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 1734 /100 kg 45,00 116

119 13 H81 UVA DA VINO IGP PASSERINA 1735 /100 kg 48,33 13 H81 UVA DA VINO IGP PECORINO 1736 /100 kg 49,33 13 H81 UVA DA VINO IGP SANGIOVESE 1737 /100 kg 32,83 TE H80 UVA DA VINO DOP 13 H82 UVA DA VINO COMUNE COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 1738 /100 kg 53,33 MONTEPULCIANO 2143 /100 kg 33,61 14 H80 UVA DA VINO DOP CABERNET SAUVIGNON 1739 /100 kg 37,33 14 H80 UVA DA VINO DOP GRECO BIANCO 1740 /100 kg 45,50 14 H80 UVA DA VINO DOP SANGIOVESE 1741 /100 kg 32,00 14 H80 UVA DA VINO DOP SAUVIGNON 1742 /100 kg 51,67 14 H80 UVA DA VINO DOP TINTILIA 1743 /100 kg 69,33 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP VERMENTINO DI SARDEGNA CABERNET PER ALGHERO ROSSO CAGNULARI PER ALGHERO ROSSO SANGIOVESE PER ALGHERO ROSSO CHARDONNAY PER ALGHERO BIANCO SAUVIGNON PER ALGHERO BIANCO TORBATO PER ALGHERO BIANCO VERMENTINO PER ALGHERO BIANCO 1956 /100 kg 48, /100 kg 100, /100 kg 100, /100 kg 95, /100 kg 100, /100 kg 100, /100 kg 92, /100 kg 85,00 20 H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO DI SARDEGNA 1976 /100 kg 120,00 20 H81 UVA DA VINO IGP UVE ROSSE 1980 /100 kg 85,50 20 H81 UVA DA VINO IGP UVE BIANCHE 1981 /100 kg 76,33 20 H80 UVA DA VINO DOP CANNONAU 1957 /100 kg 63,00 20 H80 UVA DA VINO DOP MONICA DI SARDEGNA 1958 /100 kg 40,00 CA H80 UVA DA VINO DOP MONICA DI CAGLIARI 1974 /100 kg 73,00 CA H80 UVA DA VINO DOP MOSCATO DI CAGLIARI 1975 /100 kg 118,00 117

120 CA H80 UVA DA VINO DOP CARIGNANO DEL SULCIS 1968 /100 kg 130,00 CA H80 UVA DA VINO DOP GIRÒ DI CAGLIARI 1969 /100 kg 120,00 CA H80 UVA DA VINO DOP MALVASIA DI CAGLIARI 1970 /100 kg 107,67 CA H80 UVA DA VINO DOP NASCO DI CAGLIARI 1978 /100 kg 105,00 CA H80 UVA DA VINO DOP NURAGUS DI CAGLIARI 1979 /100 kg 55,00 OT H80 UVA DA VINO DOP SS H80 UVA DA VINO DOP SS H80 UVA DA VINO DOP NU H80 UVA DA VINO DOP NU H80 UVA DA VINO DOP NU H80 UVA DA VINO DOP VERMENTINO DI GALLURA VERMENTINO DI GALLURA MOSCATO DI SORSO SENNORI BOVALE PER MANDROLISAI CANNONAU PER MANDROLISAI MONICA PER MANDROLISAI 1959 /100 kg 110, /100 kg 110, /100 kg 115, /100 kg 85, /100 kg 85, /100 kg 85,00 H81 UVA DA VINO IGP CHARDONNAY 1990 /100 kg 43,33 H80 UVA DA VINO DOP MONTEPULCIANO 2002 /100 kg 39,67 H80 UVA DA VINO DOP SANGIOVESE 2014 /100 kg 34,33 H80 UVA DA VINO DOP TREBBIANO D'ABRUZZO 2018 /100 kg 34,33 20 H80 UVA DA VINO DOP 20 H80 UVA DA VINO DOP UVE ATTE A SEMIDANO DI SARDEGNA (BIANCA) UVE ATTE A VERNACCIA DI ORISTANO (BIANCA) 2264 /100 kg 60, /100 kg 100,00 20 H80 UVA DA VINO DOP VERNACCIA DI ORISTANO (BIANCA) 2266 /100 kg 60,00 Tabella prezzi mancata produzione latte bovino per squilibri igrotermometrici Anno B01 BOVINI DA LATTE LATTE DI VACCA PER PARMIGIANO REGGIANO 9351 /100 kg 42,52 118

121 Rettifica di un prodotto e codice prodotto indicati nel DM del 29/12/2016 Da 20 A C13 POMODORO DA TAVOLA 20 L05 POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI POMODORINO DA INDUSTRIA 4084 /100 kg 17,83 POMODORINO DA INDUSTRIA 4084 /100 kg 17,83 119

122 Regione Provincia Specie Prezzo Prezzo MASSIMO rimozione. / kg (raccolta e trasporto) Prezzo Prezzo MASSIMO distruzione. / kg iva inclusa Prezzo MASSIMO TOTALE. / kg Iva inclusa Minimo USCITA (equiparato ad un vitello di età compresa tra i 0 e i 4 mesi peso convenzionale 100 kg) Abruzzo Tutte Ovicaprini 2,18 0,08 2,26 68,00 Basilicata Tutte Ovicaprini 2,18 0,08 2,26 68,00 Calabria Tutte Ovicaprini 1,57 0,08 1,65 97,00 Campania Tutte Ovicaprini 0,91 0,07 0,98 55,00 Emilia Romagna Friuli Venezia Tutte Ovicaprini 3,20 0,08 3,28 60,00 Tutte Ovicaprini 3,41 0,08 3,49 105,00 Lazio Tutte Ovicaprini 2,92 0,08 3,00 60,00 Liguria Tutte Ovicaprini 3,39 0,08 3,47 105,00 Lombardia Tutte Ovicaprini 3,20 0,08 3,28 60,00 Marche Tutte Ovicaprini 0,95 0,08 1,03 62,00 Molise Tutte Ovicaprini 2,18 0,08 2,26 68,00 Piemonte Tutte Ovicaprini 2,69 0,13 2,82 56,00 Puglia BARI FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI Ovicaprini 2,18 0,08 2,26 68,00 Puglia BRINDISI LECCE TARANTO Ovicaprini 2,64 0,08 2,72 81,00 Sardegna Tutte Ovicaprini 1,28 0,14 1,42 97,00 Sicilia Tutte Ovicaprini 1,55 0,08 1,63 95,00 Toscana Tutte Ovicaprini 3,61 0,08 3,69 111,00 Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicatiad altitudini superiori ai 600 metri. Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Trentino Ovicaprini 3,20 0,08 3,28 80,00 Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in Alto Adige Tutte Ovicaprini 3,20 0,08 3,28 80,00 comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Umbria Tutte Ovicaprini 1,97 0,08 2,05 62,00 Valle d'aosta Tutte Ovicaprini 8,08 0,08 8,16 235,00 Veneto Tutte Ovicaprini 3,20 0,08 3,28 80,00 Euro 30,50 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri Euro 61,00 maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri 17A

123 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 maggio Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della tromba d aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma. (Ordinanza n. 453). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell 11 aprile 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della tromba d aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma; Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d urgenza, non consente l espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l intesa della Regione Lazio con nota del 5 maggio 2017; Dispone: Art. 1. Nomina commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Lazio è nominato commissario delegato. 2. Per l espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Lazio, nonché della collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità. Art. 2. Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri dell 11 aprile 2017, nel limite massimo di euro ,

124 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato. 3. La Regione Lazio è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell art. 5, comma 5 -bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 3. Relazione del commissario delegato 1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse. Art. 4. Deroghe 1. Per la realizzazione dell attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 -bis, 7, 8, 9, 10, 10 -bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza. 2. Per l espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Art. 5. Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell art. 5, della legge n. 225/ Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all art. 9. Art. 6. Patrimonio pubblico 1. L ambito della ricognizione comprende il fabbisogno: a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati; b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie; c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità. 2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. 3. L attività di ricognizione deve dar conto dell eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. 122

125 4. Nell ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi: a) primi interventi urgenti; b) interventi di ripristino; c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo. Art. 7. Patrimonio privato 1. L attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici. 2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. Art. 8. Attività economiche e produttive 2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. Art. 9. Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva 1. L attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante. 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo. 3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio L attività di ricognizione comprende: a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l evento; b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. Il Capo del Dipartimento: CURCIO AVVERTENZA : Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: - sezione provvedimenti. 17A

126 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 2 maggio Classificazione del medicinale per uso umano «Granpidam», ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 805/2017). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma dell art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 124

127 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Visto l art. 48, comma 33 -ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell ambito dei registri di monitoraggio AIFA; Vista la determinazione n. 350/2017 del 20 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n /E; Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 14 febbraio 2017; Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017; Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale GRANPIDAM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Adulti. Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L efficacia è stata dimostrata nell ipertensione polmonare primaria e nell ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. Popolazione pediatrica. Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare. L efficacia in termini di miglioramento della capacità di fare esercizio fisico o di emodinamica polmonare è stata dimostrata nell ipertensione polmonare primaria e nell ipertensione polmonare associata a malattia cardiaca congenita. Confezione: 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALL) - 90 compresse; A.I.C. n /E (in base 10) 1C2X0F (in base 32); Classe di rimborsabilità: «A»; Prezzo ex factory (IVA esclusa): 400,87; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 751,82. Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali. Validità del contratto: 24 mesi. Art. 2. Condizioni e modalità di impiego Prescrizione del medicinale di cui all allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Granpidam» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL). Art. 4. Tutela brevettuale Il titolare dell A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell immissione in commercio del medicinale. Art. 5. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 17A03170 Roma, 2 maggio 2017 Il direttore generale: MELAZZINI 125

128 DETERMINA 2 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cluviat», ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 806/2017). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma dell art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto l art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l equità sociale»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Visto l art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.; Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001 n. 3; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 126

129 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.; Vista la determinazione con la quale la società società CSL Behring GmbH è stata autorizzata all immissione in commercio del medicinale «Cluviat»; Vista la domanda con la quale la società CSL Behring GmbH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con numeri A.I.C. n , ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 9 dicembre 2015; Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2016; Vista la deliberazione n. 39 in data 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale CLUVIAT nella confezione sotto indicata è classificato come segue: Confezioni: «250 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro; A.I.C. n (in base 10) 18N6GS (in base 32); Classe di rimborsabilità: «H»; Prezzo ex factory (IVA esclusa): 444,00; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 732,78; «1250 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro; A.I.C. n (in base 10) 18N6H4 (in base 32); Classe di rimborsabilità: «H»; Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2.220,00; Prezzo al pubblico (IVA inclusa) ,89. Indicazioni terapeutiche: «Cluviat» è indicato per pazienti adulti e pediatrici: per il trattamento preventivo del deficit congenito del fattore XIII; per il trattamento perioperatorio delle emorragie chirurgiche con deficit congenito del fattore XIII. Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali. Tetto di spesa complessivo sull ex factory: 800 mila euro nei 24 mesi. Ai fini della determinazione dell importo dell eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo del Payback dell 1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall applicazione della legge 648/96 e dell estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle Note AIFA. Validità: 24 mesi. Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cluviat» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 17A03171 Roma, 2 maggio 2017 Il direttore generale: MELAZZINI 127

130 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 12 aprile Approvazione del conto consuntivo per l esercizio (Delibera n ). L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 12 aprile 2017; Vista la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, e, in particolare l art. 10, comma 7; Visto l art. 39 del regolamento per la disciplina dell autonomia contabile dell Autorità, pubblicato sul Bollettino ufficiale dell Autorità n. 40 del 9 novembre 2015 (di seguito «Regolamento»), concernente il conto consuntivo; Visti i documenti di seguito riportati, predisposti dalla Direzione generale amministrazione - Direzione bilancio e ragioneria ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento: rendiconto finanziario decisionale, articolato per le entrate in titoli e categorie e per le spese in missioni, programmi, titoli e categorie; rendiconto finanziario gestionale; relazione illustrativa che include i seguenti prospetti: conto economico; stato patrimoniale; situazione amministrativa; dettaglio delle variazioni di bilancio intercorse nell esercizio di competenza; composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e anno di formazione; movimenti contabili relativi ai fondi di riserva; movimenti del fondo TFR/IFR al 31 dicembre 2016; Visto il parere favorevole sul conto consuntivo per l esercizio 2016 espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 28 marzo 2017, a norma dell art. 39 del Regolamento; Visto l art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», il quale all art. 29 prevede che «... le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità»; Delibera: 1. Di approvare il conto consuntivo dell Autorità garante della concorrenza e del mercato per l esercizio 2016 nonché i prospetti richiamati nelle premesse, allegati alla presente delibera. 2. Di trasmettere la presente delibera, corredata dal conto consuntivo per l esercizio 2016: al Ministero dell economia e delle finanze, in via telematica, ai fini della pubblicazione di cui all art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; alla Corte dei conti per il controllo previsto dall art. 10, comma 7, della legge n. 287 del 10 ottobre Di pubblicare la presente delibera e i rendiconti finanziari decisionali e gestionali per l esercizio 2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell Autorità. Roma, 12 aprile 2017 Il Segretario generale: CHIEPPA 128 Il Presidente: PITRUZZELLA

131 A LLEGATO 129

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135 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 133 Serie generale - n. 111

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137 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 135 Serie generale - n. 111

138 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 136 Serie generale - n. 111

139 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 137 Serie generale - n. 111

140 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 138 Serie generale - n. 111

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142 17A

143 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 1 dicembre Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - definanziamento «Tranvia su gomma» dell Aquila e assegnazione risorse alla «Linea Metrobus - 1 lotto» nello stesso comune. (Delibera n. 61/2016). IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all art. 2 prevede l acquisizione del parere della commissione di cui all art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di ferrovie metropolitane Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che, all art. 6, per l attuazione degli interventi di cui alla stessa legge e per l esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, prevede la costituzione di una Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) e, all art. 9, prevede contributi per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all art. 12, comma 6, prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi, tra cui la succitata C.A.V., siano trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell ambito delle quali operano; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l art. 8, comma 9 -bis, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, e visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 gennaio 2013, n. 27, con il quale è stato istituito il citato Comitato tecnico, con il compito, tra l altro, di supportare la direzione generale dello stesso Ministero competente per il trasporto pubblico locale; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 ( Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 ( Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all alimentazione di una banca dati tenuta nell ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente Attuazione dell art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti ; Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto, esclusivamente per le opere di cui alla precitata legge, un limite all apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse; Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76 ( Gazzetta Ufficiale n. 182/2001), con la quale questo Comitato ha approvato, tra l altro, il programma d interventi di trasporto rapido di massa per le aree urbane, inclusivo della «Tranvia su gomma» del Comune dell Aquila, del costo di 35,570 milioni di euro, alla quale è stato destinato un finanziamento in termini di volume d investimenti di 20,142 milioni di euro, pari al 60% del predetto costo; 141

144 Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 105 ( Gazzetta Ufficiale n. 14/2013), con la quale questo Comitato, tenuto conto degli eventi sismici del 6 aprile 2009, i) ha stabilito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invitasse il Comune dell Aquila a trasmettere una relazione sullo stato delle opere della «Tranvia su gomma» già realizzate e sulla fornitura del relativo materiale rotabile, sulla situazione contrattuale dell intervento, sulla programmazione del suo completamento e sulla realizzabilità di un suo stralcio funzionale, con utilizzo delle opere già costruite e ancora utilizzabili dopo il sisma, e ii) ha previsto che, in caso di mancata trasmissione al citato Ministero della predetta relazione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale, il medesimo Ministero formulasse una nuova proposta di destinazione del finanziamento a suo tempo concesso; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che all art. 1, comma 289, ha previsto che questo Comitato, «previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti», revocasse «il finanziamento statale di cui alla deliberazione [...] n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell Aquila» e destinasse «le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento d interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana»; Vista la proposta di cui alla nota 3 maggio 2016, n , con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, tra l altro, l inserimento all ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di revocare il contributo residuo assegnato alla «Tranvia su gomma» del Comune dell Aquila e di destinare lo stesso contributo al nuovo intervento denominato «Linea Metrobus - 1 lotto», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con le note 2 agosto 2016, n. 5296, e 3 novembre 2016, n. 7203; Preso atto delle risultanze dell istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti Ministero) e in particolare: che il costo della «Tranvia su gomma» del Comune dell Aquila ammontava a 33,570 milioni di euro, finanziati a carico di risorse statali per 20,142 milioni di euro in termini di volume d investimenti, pari al 60% del costo stesso; che, a fronte di un mutuo pari ai citati 20,142 milioni di euro, la Cassa depositi e presiti (CDP) ha liquidato complessivamente 13,628 milioni di euro, pari al 67,66% del mutuo stesso e le residue risorse non erogate ammontano a 6,514 milioni di euro, corrispondenti al rimanente 32,34% del medesimo mutuo; che il responsabile unico del procedimento (RUP) e il Comune dell Aquila hanno quantificato in 22,713 milioni di euro gli importi contabilizzati (comprensivi di lavori, somme a disposizione e IVA), corrispondenti al 67,66% del costo dell intervento, e che il suddetto importo di 13,628 milioni di euro liquidato da CDP costituisce il 60% dei citati importi contabilizzati, in linea con il tetto massimo di contribuzione statale previsto dalle norme sopra richiamate; che la realizzazione dell iniziale «Tranvia su gomma» era stata affidata al raggruppamento CGRT (Costruzione e gestione reti di trasporto), individuato quale promotore, e che nel 2002 il Comune dell Aquila e il predetto raggruppamento CGRT avevano sottoscritto la convenzione per la disciplina dei rapporti e delle prestazioni relativi alla costruzione e gestione della nuova linea tranviaria leggera su gomma in esame; che tale concessione è stata annullata dal Comune, con delibera di Giunta 7 gennaio 2009, n. 1, in quanto la Corte di giustizia europea ha ritenuto che il rapporto tra lo stesso Comune e CGRT, privo di rischio d impresa connesso alla gestione delle opere, dovesse essere considerato appalto di lavori anziché concessione e ha conseguentemente rilevato che il citato appalto era stato attribuito con una procedura diversa da quelle previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; che la succitata delibera di Giunta ha rinviato a successivi atti la definizione delle pendenze a carico del Comune per lavori, forniture e servizi effettivamente eseguiti da CGRT e ha individuato, tra le ulteriori motivazioni per l annullamento della concessione: i) il difficoltoso andamento del rapporto con la concessionaria e il ritardo nell esecuzione dei lavori, con conseguenti maggiori oneri per il Comune; ii) l impossibilità di realizzare parte del progetto per i pareri contrari del Comitato tecnico scientifico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Azienda sanitaria locale (ASL); iii) la volontà del concessionario di non riprendere i lavori e iv) il mancato pagamento dei veicoli al fornitore da parte del concessionario; che tra il Comune dell Aquila e l ex concessionario risultano le seguenti pendenze presso il giudice amministrativo e quello civile: un ricorso di CGRT, depositato a marzo 2009 presso il TAR per l Abruzzo - L Aquila, per annullamento degli atti amministrativi concernenti il citato affidamento in concessione e la condanna del Comune al risarcimento del danno, quantificato in 25 milioni di euro, o alla corresponsione di un indennizzo. Il ricorso è stato respinto con mancato accoglimento della domanda di risarcimento e con respingimento della richiesta d indennizzo (sentenza n. 206/2015); 142

145 un appello presso il Consiglio di Stato, nel quale CGRT ha correlato la suddetta richiesta di risarcimento, ridotta a 10,1 milioni di euro, ad una forma di responsabilità precontrattuale e non alla succitata domanda di annullamento. In proposito il Comune ha affermato che si tratta di nuova richiesta, e quindi inammissibile, e infondata in quanto il promotore CGRT aveva condiviso con il Comune ogni passaggio amministrativo, procedurale e contrattuale. L appello è ancora pendente; un ricorso di CGRT presso il tribunale ordinario per l esecuzione di un accordo bonario non divenuto efficace, relativo a riserve iscritte in corso d esecuzione dei lavori per circa 3,7 milioni di euro, rigettato con sentenza n. 706/2011, e il conseguente appello, tuttora pendente presso la Corte d appello dell Aquila nel 2008 sono state iscritte da CGRT ulteriori riserve per oltre 9 milioni di euro, ma il relativo procedimento di accordo bonario non è stato attivato per intervenuto provvedimento di annullamento della concessione; una richiesta di CGRT al Tribunale dell Aquila per il riconoscimento, in forma alternativa, a titolo di risarcimento danni o indennizzo, dei medesimi 10,1 milioni di euro richiesti al Consiglio di Stato. Il giudizio è ancora pendente; una richiesta al Tribunale ordinario, con la quale la S.r.l. Edilcire, proprietaria di parte dell area ove è stato realizzato il deposito della tranvia, ha chiesto la restituzione della predetta area e i danni, in quanto CGRT, operando in nome e per conto del Comune, aveva stipulato un preliminare di compravendita e pagato una caparra per poi astenersi dall acquisto, pur essendo intervenuta sul sito per costruire il deposito. Al riguardo, l Avvocatura comunale profila l esigenza di procedere all acquisizione dell area; che, in pendenza del suddetto ricorso presso il TAR per l Abruzzo - L Aquila, CGRT aveva comunque manifestato la volontà di concludere una transazione con il Comune, quantificando in 6,757 milioni di euro i costi per i lavori parzialmente compiuti, e che a marzo 2015 il Comune ha posto alla Corte dei conti un quesito sulla stima dell indennizzo da corrispondere all ex concessionario; che la Sezione regionale di controllo per l Abruzzo della Corte dei conti ha precisato che nella propria funzione consultiva rientrano «le sole questioni volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale» e devono quindi «ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, al fine di escludere un ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell Ente» che in ogni caso la citata sentenza del suddetto TAR n. 206/2015 ha lasciato impregiudicata ogni questione relativa alle prestazioni dell ex concessionario prima dell annullamento dell aggiudicazione e che il Comune ha ritenuto che nel calcolo dell indennizzo da corrispondere a CGRT dovranno essere considerati, in più o in meno, anche: i) il citato mancato pagamento della fornitura di treni; ii) l utile d impresa; iii) la mancata stipula da parte di CGRT del contratto di compravendita del terreno su cui è stato edificato il deposito, la richiesta di restituzione del terreno stesso da parte dei proprietari e la demolizione di quanto realizzato; che con delibera 15 luglio 2016, n. 279, la Giunta comunale dell Aquila ha dato atto, tra l altro: i) che sono a totale carico del Comune tutti gli eventuali oneri derivanti dai contenziosi in essere con l ex concessionario CGRT e quelli derivanti dalla regolarizzazioni delle pendenze con terzi per l acquisizione del terreno su cui è stato realizzato il deposito della tranvia su gomma, ii) che, a seguito del definanziamento, lo Stato non è tenuto ad «alcun ulteriore adempimento e/o pagamento» per la realizzazione della citata tranvia e «rimane estraneo - come fino» alla data della stessa delibera di Giunta comunale «è sempre rimasto... estraneo - a tutti i rapporti intercorrenti tra il Comune e l ex concessionario» e, infine, iii) che in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l esercizio 2015 l avanzo di amministrazione disponibile, desumibile dal conto del bilancio 2015, è stato integralmente vincolato, «destinandolo, tra l altro, alla copertura di eventuali debiti fuori bilancio, e che alla relativa applicazione si procederà, nella misura necessaria, con apposita variazione di bilancio»; che la dispersione insediativa avvenuta a seguito del sisma del 2009 ha modificato in maniera sostanziale la struttura della domanda di trasporto, rendendo il progetto di tranvia su gomma, originariamente considerato l asse portante del trasporto urbano, non più efficace per soddisfare le esigenze di mobilità della città; che, in particolare, l attuale struttura del sistema insediativo e le sue previste evoluzioni rendono indispensabile il ricorso a sistemi di trasporto che non debbano scontare i costi e i tempi connessi alla realizzazione di una sede ad elevata infrastrutturazione e garantiscano nell immediato la funzione di elemento di coesione tra le diverse parti della città e, in prospettiva, un elevata flessibilità, in grado di accompagnare la progressiva riorganizzazione della città stessa; che l aggiornamento del Piano urbano della mobilità 2012 ha evidenziato l opportunità del ricorso a sistemi di trasporto su gomma ad infrastrutturazione di tipo «metrobus», linee di autobus in grado di fornire un servizio efficiente per il connubio tra l impiego di mezzi ecocompatibili e confortevoli, l allestimento di adeguate fermate e la preferenziazione della sede stradale; 143

146 che il nuovo intervento, denominato «Linea Metrobus - 1 lotto», è stato scelto in quanto il relativo tracciato ripropone quello dell iniziale «Tranvia su gomma», ad esclusione dell attraversamento del centro storico, e consente di utilizzare parte delle infrastrutture già realizzate per la tranvia; che la nuova linea di trasporto ha un percorso di circa 7 km, dalla zona dell ospedale San Salvatore sino a Collemaggio, lungo il quale sono previste 13 fermate (di cui 6 recuperate dal progetto della tranvia) oltre ai 2 capolinea, e sarà servita da 8 veicoli radiolocalizzabili; che lungo il percorso sono previsti interventi per la priorità semaforica della linea e per la realizzazione di banchine, dotate di monitor e di altoparlante; che, secondo una «stima di massima», il costo della «Linea Metrobus - 1 lotto» ammonta a 6,480 milioni di euro, IVA inclusa; che, da una prima analisi delle opere dell originaria tranvia su gomma, il Comune dell Aquila ritiene recuperabili i cavi delle linee aeree nei depositi della concessionaria e il materiale derivante dallo smantellamento dei pali metallici di supporto alle linee aeree e dei relativi cavi, rivendibili a peso, mentre non risulterebbero recuperabili, tra l altro, le obliteratrici, le pensiline e le rotaie in acciaio già posate, la cui rimozione comporterebbe costi superiori al possibile ricavo di vendita; che non è stata considerato il deposito dei mezzi già realizzato, in quanto l ex concessionario CGRT ha provveduto alla sua costruzione senza concludere la compravendita del terreno sul quale sorge; che il Ministero ritiene condivisibile la proposta d intervento presentata dal Comune, e rileva la necessità della sua implementazione documentale, sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti economici, ai fini della sottoscrizione della convenzione tra il Ministero e lo stesso Comune che regoli l erogazione dei finanziamenti; Tenuto conto dell esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 1 dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell economia e delle finanze e posta a base dell odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito in seduta l avviso favorevole del Ministero dell economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti; Delibera: 1. È revocato, ai sensi dell art. 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il residuo finanziamento statale di cui alla delibera di questo Comitato n. 76/2001 assegnato all intervento del Comune dell Aquila denominato «Tramvia su gomma» e quantificato in 6,514 milioni di euro, in termini di volume d investimenti, come esposto nella precedente presa d atto. 2. Il sopra citato residuo finanziamento di 6,514 milioni di euro in termini di volume d investimenti è assegnato al Comune dell Aquila per la realizzazione dell intervento denominato «Linea Metrobus - 1 lotto». 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE il costo del progetto definitivo della «Linea Metrobus - 1 lotto» e il relativo ammontare del contributo statale, da quantificare entro il limite del finanziamento assegnato al precedente punto 2. Nel caso l ammontare definitivo del contributo fosse inferiore al finanziamento di 6,514 milioni di euro, le eventuali eccedenze saranno destinate con delibera di questo Comitato ad altri interventi di settore nel Comune dell Aquila. 4. Lo Stato non è tenuto ad ulteriori adempimenti e/o pagamenti per la realizzazione della «Tranvia su gomma» e per fronteggiare gli impegni del Comune dell Aquila derivanti dalla chiusura di relative precedenti pendenze, rimanendo estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Comune e l ex concessionario. 5. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il Comune dell Aquila, soggetto aggiudicatore dell opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7; 6. Il codice unico di progetto (CUP), che dovrà essere chiesto per il succitato intervento ai sensi della citata delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l intervento stesso. Roma, 1 dicembre 2016 Il segretario: LOTTI Il Ministro dell economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente PADOAN Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n A

147 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Rettifica dell estratto della determina n. 154/2016 del 26 gennaio 2016, concernente l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribavirina Aurobindo». Estratto determina n. 804/2017 del 2 maggio 2017 È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 154/2016 del 26 gennaio 2016, concernente l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale RIBAVIRINA AUROBINDO, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2016 n. 46. Si intenda aggiunto il seguente articolo: (condizioni e modalità di impiego). Prescrizione del medicinale di cui all allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 novembre Disposizioni fi nali Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale. 17A03169 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi Ai sensi dell art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto-elencate imprese, già assegnatarie del marchio d identificazione a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n Marchio Ragione sociale Sede 88CT Guglielmino Gioielli S.r.l. Giarre (CT) 17A03173 Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi Ai sensi dell art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto-elencate imprese già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco indicato, hanno cessato l attività di «Artigiano Orafo». I punzoni in dotazione delle imprese medesime sono stati ritirati e deformati. Marchio Ragione sociale Sede 48CT Fogliano Giuseppe Catania 85CT Farruggio Antonino Catania 89CT Angelo Patti di Clara Patti & C. Snc Catania 116CT Lipparini Franco Catania 118CT Grancagnolo Concetta Catania 127CT Renee Srls Catania 136CT Maltese Barbara Caltagirone (CT) 17A03174 MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Valeggia nel comune di Songavazzo. Con decreto 16 marzo 2017 n. 98/STA, del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2017 foglio n , è stato disposto il passaggio dal demanio al Patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Valeggia nel comune di Songavazzo (Bergamo), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio logico 9, foglio fisico 3, p.lla A03164 MINISTERO DELLA SALUTE Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Capstar 11,4 mg» e «Capstar 57 mg». Estratto provvedimento n. 112 del 7 marzo 2017 Medicinali veterinari CAPSTAR 11,4 mg (103593) e CAPSTAR 57 mg (103540). Confezioni: tutte. Titolare A.I.C: Elanco Europe Ltd. Lilly House Priestley Road Basingstoke Hampshire (United Kingdom). Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea: UK/V/ XXXX/IA/120/G. Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: Variazione C.I.3.a) - Aggiornamento delle informazioni relative alle reazioni avverse, in attuazione alle modifiche di testo approvate dall autorità competente; per effetto delle modifiche, il punto 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e il punto 6 del foglietto illustrativo, sono modificate come di seguito riportato: «Nella prima ora dopo la somministrazione l animale può grattarsi più del normale. Questo effetto è dovuto alla reazione delle pulci al prodotto. In casi molto rari, possono manifestarsi sintomi transitori di iperattività, respiro affannoso, vocalizzazione ed eccessiva autopulizia/leccamento. Anche segni neurologici transitori, quali tremori muscolari, atassia e convulsioni sono stati riportati in casi molto rari. La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni: molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento); comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali); non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su animali); rare (più di 1 ma meno di 10 animali su animali); molto rare (meno di 1 animale su animali, incluse segnalazioni isolate)». Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti. I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza. Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all impresa interessata. 17A

148 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Estensione dell abilitazione all effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla Ri.Ma. S.r.l., in Prato. Con decreto del direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell 11 marzo 2002 l organismo: Ri.Ma. srl via Quirico Baldinucci 14/A - Prato è abilitato, a decorrere dal 30 marzo 2017 alle verifiche periodiche e straordinarie di Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. L abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con d.d. 14 novembre A03165 Abilitazione all effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra rilasciata alla «Messtechnik Sud S.r.l.», in Bolzano. Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l impresa e l internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell 11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 29 marzo 2017 il seguente organismo: MESSTECHNIK SUD Srl via Vittorio Veneto 35 - Bolzano installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche; impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V; impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V. L abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto. 17A03166 VITTORIA ORLANDO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GU1-111 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 146

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150 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile su. L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it vendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

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152 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. * * 1,00

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