MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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1 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 13 ottobre 2003 Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, gia' attribuita all'enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data. (GU n. 269 del Suppl. Ordinario n.176) IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, e l'art. 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1 aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030; Visto l'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo, in base al quale i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'art. 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le societa' di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato e, in particolare, l'art. 8, come modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 2001, n. 7, che stabilisce, per le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, le modalita' per svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui operano; Vista la legge 14 novembre l995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attivita' elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali; Vista la delibera dell'autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale e' stata approvata la convenzione di concessione delle attivita' elettriche all'enel S.p.a, per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella

2 legge 8 agosto 1992, n. 359, che attribuisce all'enel S.p.a. la concessione di esercizio delle attivita' elettriche gia' riservate all'enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto l'art. 38 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base al quale la titolarita' della concessione e della relativa convenzione di cui sopra e' stata trasferita all'enel Distribuzione S.p.a. per la parte relativa alle attivita' di distribuzione e vendita ai clienti vincolati; Visto il comma 3 dell'art. 19 della convenzione di concessione secondo il quale le parti avrebbero proceduto "ad adeguare... la convenzione" medesima "alle modifiche... introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico"; Ritenuto pertanto di procedere agli adempimenti di competenza, ferme restando le attribuzioni dell'autorita' per l'energia elettrica ed il gas previste in materia dall'art. 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 2001 che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia; Visto l'atto costitutivo della societa' ENEL Distribuzione S.p.a. e l'annesso statuto in data 31 maggio 1999 per rogito notaio Atlante di Roma, repertorio n. 8437, secondo quanto imposto dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Vista la delibera del consiglio di amministrazione di Enel Distribuzione S.p.a. in data 10 settembre 2003 con la quale e' stato approvato lo schema della annessa convenzione; Considerato che, alla data del 1 aprile 1999, nel territorio dei comuni di cui all'elenco allegato 1 al presente decreto l'enel, S.p.a., dante causa di ENEL Distribuzione S.p.a., era operante in qualita' di unico distributore e che pertanto debba essere rilasciata all'enel Distribuzione S.p.a. la concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica per i comuni del citato elenco; Considerato che, alla data del 1 aprile 1999, nel territorio dei comuni di cui all'elenco allegato 2 al presente decreto l'enel S.p.a., dante causa di ENEL Distribuzione S.p.a., era operante in qualita' di unico distributore e che, per i detti comuni, sono state presentate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000, da parte di societa' partecipate da enti locali, domande di ammissione alle procedure di aggregazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo quanto previsto dallo stesso art. 9, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57; Ritenuto che la concessione relativa ai comuni compresi nell'elenco all'allegato 2, di cui al precedente considerato, deve essere attribuita ad Enel Distribuzione S.p.a. in considerazione del fatto che, al momento, non essendo stato raggiunto alcun accordo tra le parti, l'esercizio delle attivita' di distribuzione da parte di un'altra impresa in aree del territorio sino ad oggi servite interamente dall'enel Distribuzione S.p.a. non sarebbe idonea a conseguire "il fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica" ottimizzando il servizio reso alla clientela, che costituisce lo scopo precipuo delle aggregazioni di cui all'art. 9, commi 3 e 5 citati, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerato, infine, che nel territorio dei comuni di cui all'allegato 3, servito promiscuamente da Enel Distribuzione S.p.a. e da altro distributore, la concessione debba essere attribuita ad Enel Distribuzione S.p.a. in quanto essa alimenta un numero di clienti

3 superiore al 50% e risulta, quindi, in grado di assicurare condizioni di razionale assetto del servizio di distribuzione sulla clientela e in quanto, altresi', non vi sono casi di soggetti diversi da Enel Distribuzione S.p.a. con utenza maggiore del 20% che rientrino tra le disposizioni ed i principi di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 e che abbiano esercitato la facolta' ivi prevista; Considerato, peraltro, che in caso di raggiungimento di accordi che prevedano la cessione da parte di Enel Distribuzione S.p.a. delle reti comprese nelle aree di cui all'allegato 2 ovvero di cui all'allegato 3, il Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, provvedera' alla conseguente ripartizione della presente concessione; Decreta: Art La concessione delle attivita' di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esercizio della fornitura di energia elettrica nel territorio nazionale attribuita all'enel S.p.a. con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995 e' riferita all'attivita' di distribuzione di energia elettrica, in conformita' agli articoli 1, comma 1, e 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 38 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e rimane attribuita ad Enel Distribuzione S.p.a. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto. 3. Il servizio e' svolto per le finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dall'annessa convenzione di adeguamento della convenzione stipulata in data 28 dicembre La concessione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, e' attribuita a titolo gratuito ed ha scadenza il 31 dicembre Art E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e la societa' ENEL Distribuzione per l'adeguamento della convenzione stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'enel S.p.a. alle disposizioni di legge emanate dopo tale data. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2003 Il Ministro: MARZANO Allegato > Vedere immagini da pag. 9 a pag. 90 della G.U. < > Vedere immagini da pag. 91 a pag. 157 della G.U. <---- Allegato > Vedere immagini da pag. 158 a pag. 166 della G.U. <---- Allegato 3

4 ----> Vedere immagini alle pag. 167 e 168 della G.U. <----

5 COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI ORDINANZA 12 novembre 2003 Aggiornamento del «Piano delle attivita' di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari». (Ordinanza n. 14/2003). (GU n. 271 del ) (O.P.C.M. n del 7 marzo 2003) IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003; Vista l'ordinanza n del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003; Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003; Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003; Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003; Vista l'ordinanza n. 11 dell'11 settembre 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003; Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio; Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'o.p.c.m. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi; Dispone: 1. L'aggiornamento del «Piano delle attivita' di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la lettera A all'ordinanza commissariale n. 11 dell'11 settembre La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1, dell'allegato A alla predetta ordinanza commissariale n. 11/2003 con l'allegato A alla presente ordinanza. 3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'o.p.c.m. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari. 4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della

6 protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni Basilicata, Lazio e Piemonte, all'apat, all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'autorita' per l'energia elettrica e il gas. 5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con omissione dell'allegato. Roma, 12 novembre 2003 Il Commissario delegato: Jean

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