2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 5 giugno 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 41 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 giugno 2014 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 326/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lomnické suchary (IGP)] (14CE0775)... Pag. 1 Regolamento n. 327/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Beira Baixa (DOP)] (14CE0776)... Pag. 3 Regolamento n. 328/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele Varesino (DOP)] (14CE0777)... Pag. 5 Regolamento n. 329/2014 della Commissione, del 31 marzo 2014, recante duecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (14CE0778)... Pag. 7 Regolamento n. 330/2014 della Commissione, del 31 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0779)... Pag. 9 Pubblicati nel n. L 98 del 1 aprile 2014 Regolamento n. 331/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell 11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (14CE0780)... Pag. 11 Regolamento n. 332/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell 11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall altra (14CE0781)... Pag. 20

2 Regolamento n. 333/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell 11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO 2 delle autovetture nuove (14CE0782)... Pag. 25 Regolamento n. 334/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell 11 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l accesso al mercato (14CE0783)... Pag. 32 Regolamento n. 335/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell 11 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (14CE0784)... Pag. 43 Pubblicati nel n. L 103 del 5 aprile 2014 Regolamento n. 336/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0785)... Pag. 45 Regolamento n. 337/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0786)... Pag. 47 Regolamento n. 338/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola (14CE0787) Pag. 50 Regolamento n. 339/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola (14CE0788)... Pag. 52 Regolamento n. 340/2014 della Commissione, del 1 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14CE0789)... Pag. 54 Regolamento n. 341/2014 della Commissione, del 1 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0790)... Pag. 67 Pubblicati nel n. L 99 del 2 aprile 2014 Regolamento n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (14CE0791)... Pag. 69 Regolamento n. 343/2014 della Commissione, del 2 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0792)... Pag. 78 Pubblicati nel n. L 100 del 3 aprile 2014 Regolamento n. 344/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0793)... Pag. 80 Pubblicato nel n. L 101 del 4 aprile 2014 Regolamento n. 345/2014 della Commissione, del 1 aprile 2014, recante divieto di pesca del marlin azzurro nell Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola (14CE0794)... Pag. 82 II

3 Regolamento n. 346/2014 della Commissione, del 1 aprile 2014, recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell Unione europea (14CE0795)... Pag. 84 Regolamento n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche (14CE0796)... Pag. 86 Regolamento n. 348/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0797)... Pag. 88 Pubblicati nel n. L 102 del 5 aprile 2014 Regolamento n. 349/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0798)... Pag. 90 Regolamento n. 350/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0799)... Pag. 93 Regolamento n. 351/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia al vino (DOP)] (14CE0800)... Pag. 96 Regolamento n. 352/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia (DOP)] (14CE0801)... Pag. 98 Regolamento n. 353/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0802)... Pag. 100 Pubblicati nel n. L 104 dell 8 aprile 2014 DIRETTIVE Direttiva n. 40/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (14CE0803)... Pag. 102 Pubblicata nel n. L 127 del 29 aprile 2014 Direttiva n. 41/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all ordine europeo di indagine penale (14CE0804)... Pag. 140 Pubblicata nel n. L 130 del 1 maggio 2014 RETTIFICHE Rettifica del regolamento n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l etichettatura indicante il consumo d energia degli apparecchi per il riscaldamento d ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6 settembre 2013) (14CE0805)... Pag. 176 III

4 Rettifica del regolamento n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6 settembre 2013) (14CE0806)... Pag. 178 Rettifica del regolamento n. 42/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell Iran (GU L 15 del 20 gennaio 2013) (14CE0807)... Pag. 179 Pubblicate nel n. L 113 del 16 aprile 2014 Rettifica del regolamento n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31 ottobre 2013) (14CE0808)... Pag. 179 Rettifica del regolamento n. 1123/2013 della Commissione, dell 8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 9 novembre 2013) (14CE0809)... Pag. 180 Pubblicate nel n. L 100 del 3 aprile 2014 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». IV

5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 326/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2014 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lomnické suchary (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Repubblica ceca relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Lomnické suchary», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1018/2007 della Commissione ( 2 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 3 ), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 227 del , pag. 29. ( 3 ) GU C 318 dell' , pag

6 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014 Per la Commissione A nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ALLEGATO Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012: Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria REPUBBLICA CECA Lomnické suchary (IGP) 14CE0775 2

7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 327/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Beira Baixa (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Requeijão da Beira Baixa» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Requeijão da Beira Baixa» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014 Per la Commissione A nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 312 del , pag

8 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato: Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) PORTOGALLO Requeijão da Beira Baixa (DOP) 14CE0776 4

9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 328/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele Varesino (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miele Varesino» presentata dall'italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miele Varesino» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014 Per la Commissione A nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 317 del , pag

10 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato: Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) ITALIA Miele Varesino (DOP) 14CE0777 6

11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 329/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2014 recante duecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 14 febbraio 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 14 marzo 2014 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di aggiungere una persona fisica all'elenco. (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2014 Per la Commissione A nome del presidente Capo del Servizio degli strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 139 del , pag. 9. 7

12 ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: 1) la voce «Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: ; c) partita IVA: BE Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue: «Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): »; 2) la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»: «Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14 marzo 2014.»; 3) la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»: «Yacine Ahmed Nacer [alias a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano]. Indirizzo: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria. Data di nascita: Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) a quanto risulta, risiede in Algeria dal 2009; b) il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane e il nome della madre è Hafsi Mabrouka. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » 14CE0778 8

13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 330/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag. 1. 9

14 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione IL 219,4 MA 57,6 TN 91,2 TR 95,1 ZZ 115, EG 170,1 MA 39,8 TR 133,5 ZZ 114, TN 118,0 ZZ 118, MA 45,3 TR 96,8 ZZ 71, EG 46,6 IL 67,4 MA 53,3 TN 47,7 TR 54,5 ZA 60,4 ZZ 55, MA 35,6 TR 62,6 ZZ 49, AR 85,3 BR 99,6 CL 97,4 CN 73,3 EG 89,4 MK 23,6 US 182,7 ZZ 93, AR 103,8 CL 151,6 CN 52,7 ZA 93,8 ZZ 100,5 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

15 REGOLAMENTO (UE) N. 331/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 133, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) L Unione e gli Stati membri si prefiggono l obiettivo di stabilire le misure necessarie per l utilizzo dell euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, in modo da migliorare l efficacia dell economia dell Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. (2) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 ( 3 ) prevede scambi d informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 ( 4 ) del Consiglio agli Stati membri che non hanno adottato l euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l euro in tutta l Unione. (3) Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio d'informazioni e di personale, l assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente al miglioramento della protezione della moneta unica dell Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. (4) Il programma per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell Unione, migliorando la protezione dell euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma. ( 1 ) GU C 137 del , pag. 7. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo dell 11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell 11 marzo ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell euro contro la falsificazione (GU L 181 del , pag. 6). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell euro contro la falsificazione (GU L 181 del , pag. 11). 11

16 (5) In passato, il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE ( 1 ) e 2001/924/CE ( 2 ) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni del Consiglio 2006/75/CE ( 3 ), 2006/76/CE ( 4 ), 2006/849/CE ( 5 ) e 2006/850/CE ( 6 ), ha permesso di rafforzare le azioni dell Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma Pericle per il periodo come per quello sono stati conseguiti con successo. (6) Nella sua valutazione d impatto del 2011 che esamina se il programma Pericle debba essere continuato, la Commissione è giunta alla conclusione che il programma Pericle dovrebbe essere rinnovato migliorando gli obiettivi e la metodologia. (7) Il suggerimento contenuto nella valutazione d impatto era quello di proseguire e sviluppare ulteriormente le azioni a livello dell Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell euro contro la contraffazione monetaria, prendendo altresì in considerazione le nuove sfide in un contesto di rigore di bilancio. Nell ambito del nuovo programma Pericle 2020, le proposte presentate dagli Stati membri partecipanti possono includere partecipanti di paesi terzi, se la loro partecipazione è importante ai fini della protezione dell euro. (8) È opportuno garantire che il programma Pericle 2020 sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi e azioni pertinenti. La Commissione dovrebbe pertanto svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell euro con le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) nel comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l assistenza e la formazione, ai fini dell applicazione del programma Pericle (9) Il programma Pericle 2020 dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Conformemente a tale regolamento, le sovvenzioni non possono avere come unico scopo l acquisto di attrezzature. Una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente un azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che s iscrive nel quadro di politica dell Unione. (10) L importanza dell euro quale moneta di portata mondiale presuppone un adeguata protezione a livello internazionale, che può essere conseguita mettendo a disposizione fondi per l acquisto di attrezzature che le agenzie dei paesi terzi utilizzeranno nelle indagini sulla contraffazione monetaria dell euro. (11) La valutazione del programma Pericle effettuata con le parti interessate dimostra il valore aggiunto di tale programma, in termini di elevato livello di cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi terzi, come pure di complementarità con le azioni intraprese a livello nazionale, da cui deriva una maggiore efficacia. La prosecuzione del programma Pericle a livello dell Unione dovrebbe contribuire in misura sostanziale a mantenere e migliorare ulteriormente l elevato livello di protezione dell euro, potenziando al contempo la cooperazione transfrontaliera, i programmi di scambio e l assistenza. Al tempo stesso, sarà realizzato un risparmio complessivo grazie all organizzazione collettiva delle azioni e degli appalti pubblici, rispetto a eventuali singole iniziative nazionali. (12) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione indipendente sull attuazione del programma Pericle 2020 e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi. ( 1 ) Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del , pag. 50). ( 2 ) Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l euro come moneta unica (GU L 339 del , pag. 55). ( 3 ) Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell , pag. 40). ( 4 ) Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 dell , pag. 42). ( 5 ) Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del , pag. 28). ( 6 ) Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del , pag. 30). ( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del , pag. 1). 12

17 (13) Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle 2020 dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L azione a livello dell Unione è necessaria e motivata, essendo un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell euro e incentivando l utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti. (14) Il programma Pericle 2020 dovrebbe durare per un periodo di sette anni per allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 1 ). (15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma Pericle 2020, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. La Commissione dovrebbe discutere l applicazione del presente regolamento con gli Stati membri nell ambito del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali è necessario un aumento del cofinanziamento per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell euro. (16) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l intera durata del programma Pericle 2020 che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio, l importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ). (17) Al fine di fornire un livello di flessibilità nella ripartizione dei fondi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all articolo 290 del trattato sul funzionamento dell Unione europea riguardo alle modifiche delle ripartizioni indicative di tali fondi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (18) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell Unione con misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l individuazione e l indagine delle irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. (19) Le decisioni 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/EC, 2006/849/CE e 2006/850/CE del Consiglio dovrebbero essere abrogate. È opportuno prevedere misure transitorie per integrare gli obblighi finanziari relativi alle azioni perseguite nell ambito di tali decisioni. (20) È opportuno garantire una transizione agevole, senza interruzione tra il programma Pericle e il programma Pericle 2020 ed è opportuno allineare la durata del programma Pericle 2020 al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Il programma Pericle 2020 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2014, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto È istituito il programma d azione pluriennale di promozione delle azioni per la protezione e la salvaguardia dell euro dalla contraffazione monetaria e le relative frodi «Pericle 2020» (il «programma») per il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre ( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo (GU L 347 del , pag. 884). ( 2 ) GU C 373 del , pag

18 Articolo 2 Valore aggiunto Il programma promuove attivamente la cooperazione transnazionale per la protezione dell euro e determina un aumento di tale cooperazione all interno e all esterno dell Unione, nonché con i suoi partner commerciali, prestando altresì attenzione agli Stati membri o ai paesi terzi in cui si registrano i tassi più elevati di contraffazione monetaria dell euro, secondo quanto indicato dalle pertinenti relazioni elaborate dalle autorità competenti. Tale cooperazione contribuisce a una maggiore efficacia della protezione dell euro mediante la condivisione delle migliori prassi, le norme comuni e la formazione specializzata comune. Articolo 3 Obiettivo generale L obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell economia dell Unione e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche. Articolo 4 Obiettivo specifico L obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Tale obiettivo è misurato anche attraverso l efficacia delle azioni svolte dalle autorità finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, misurata mediante il volume di banconote e monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle sanzioni comminate. Articolo 5 Organismi ammissibili al finanziamento Gli organismi ammissibili al finanziamento nell ambito del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001. Articolo 6 Partecipazione al programma 1) I paesi partecipanti sono gli Stati membri che hanno adottato l euro come moneta unica. 2) Le proposte presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono estendersi a partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi generale e specifico stabiliti agli articoli 3 e 4 rispettivamente. Articolo 7 Gruppi destinatari e azioni congiunte 1) Il programma è finalizzato alla partecipazione dei seguenti gruppi: a) il personale delle agenzie competenti nell individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale); b) il personale dei servizi di informazione; c) i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari; d) i magistrati, gli avvocati e i membri dell ordine giudiziario specializzati in questo settore; e) qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri. 14

19 2) Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner con le competenze richieste, quali: a) le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE); b) i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC); c) il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche; d) Europol, Eurojust e Interpol; e) gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 ( 1 ), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria; f) le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori; g) organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all adesione; e h) gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell individuazione di banconote e monete contraffatte. Articolo 8 Azioni ammissibili 1) Il programma prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria e promuove le migliori prassi adattate alle specificità nazionali di ciascuno Stato membro. 2) Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all articolo 11, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni: a) lo scambio e la diffusione d informazioni, in particolare attraverso l organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l altro, su quanto segue: le metodologie di controllo e di analisi dell impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria; il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido; l utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche; i metodi d inchiesta e di indagine; l assistenza scientifica, in particolare banche dati scientifiche e vigilanza tecnologica/monitoraggio dei nuovi sviluppi; la protezione dell euro all esterno dell Unione; azioni di ricerca; la messa a disposizione di competenze operative specialistiche; b) l assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell ambito del programma, in particolare: qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione unionale, bollettini d informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software; realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale; sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione; assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei. ( 1 ) Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N (1931), pag

20 c) sovvenzioni volte a finanziare l acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell articolo 10, paragrafo 3. CAPO II QUADRO FINANZIARIO Articolo 9 Dotazione finanziaria 1) La dotazione finanziaria per l attuazione del programma per il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a EUR a prezzi correnti. 2) Nell ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono stanziati per le azioni ammissibili elencate nell articolo 8, paragrafo 2, conformemente alla ripartizione indicativa dei fondi di cui all allegato. La Commissione non si discosta di più del 10 % da tale ripartizione indicativa dei fondi. Qualora si rendesse necessario il superamento di tale limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 14 riguardo alla modifica della ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell allegato. 3) Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. Articolo 10 Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento 1) La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/ ) L assistenza finanziaria a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all articolo 8, paragrafo 2, è erogata sotto forma di: a) sovvenzioni; o b) appalti pubblici. 3) L acquisto di attrezzature non costituisce l unica componente della convenzione di sovvenzione. 4) Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nell ambito del programma non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili. 5) Quando le azioni ammissibili elencate nell articolo 8, paragrafo 2, sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti. Articolo 11 Programmi di lavoro annuali Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali. Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi generali e specifici di cui agli articolo 3 e 4 rispettivamente stabilendo quanto segue: a) le azioni da intraprendere, conformemente a tali obiettivi generali e specifici, inclusa la ripartizione indicativa dei fondi e le modalità di attuazione; b) per le sovvenzioni, i principali criteri di selezione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento. 16

21 I fondi destinati alle azioni di comunicazione a titolo del programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell Unione, nella misura in cui esse sono connesse all obiettivo generale stabilito all articolo 3. Articolo 12 Tutela degli interessi finanziari dell Unione 1) La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell Unione siano tutelati dall applicazione di misure preventive avverso la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, da controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, dal recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, da sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. 2) La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell Unione a titolo del programma. 3) L Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 2 ), al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre azioni illecite lesive degli interessi finanziari dell Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma. 4) Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l OLAF a svolgere tali revisioni e indagini conformemente alle rispettive competenze. CAPO III MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E POTERI DELEGATI Articolo 13 Monitoraggio e valutazione 1) Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, nell ambito del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol. 2) La Commissione si adopera per garantire la coerenza e la complementarità tra il programma e altri programmi e azioni pertinenti a livello dell Unione. 3) La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni pertinenti a livello dell Unione. La Commissione diffonde con regolarità i risultati delle azioni finanziate a titolo del programma. Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari a permettere il controllo e la valutazione del programma. 4) La Commissione effettua una valutazione del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione intermedia indipendente di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e impatto), sull utilizzo efficiente ed efficace delle risorse in rapporto ai costi e sul valore aggiunto per l Unione. La relazione di valutazione è elaborata ai fini dell adozione di una decisione circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure alle priorità dell Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell impatto a lungo termine delle misure precedenti. ( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del , pag. 2). 17

22 5) Gli effetti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono anch essi valutati ai fini dell adozione di un eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma. 6) Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale di valutazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Articolo 14 Esercizio della delega 1) Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2) Il potere di adottare atti delegati di cui all articolo 9 è conferito alla Commissione per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre ) La delega di potere di cui all articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4) Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5) L atto delegato adottato ai sensi dell articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 Abrogazione Le decisioni 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE sono abrogate. Tuttavia, gli obblighi finanziari relativi alle azioni intraprese nell ambito di tali decisioni continuano a essere disciplinati dalle stesse fino all adempimento di tali obblighi. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, l 11 marzo 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS 18

23 ALLEGATO Ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate all articolo 8, paragrafo 2 Nell ambito della dotazione finanziaria del programma stabilita all articolo 9, almeno il 90 % del bilancio è stanziato per le seguenti azioni ammissibili elencate all articolo 8, paragrafo 2: scambio e diffusione di informazioni, assistenza tecnica, scientifica e operativa, sovvenzioni volte a finanziare l acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria. 14CE

24 REGOLAMENTO (UE) N. 332/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 relativo ad alcune procedure di applicazione dell accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall altra IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ), considerando quanto segue: (1) Il 29 aprile 2008 è stato firmato, e il 22 luglio 2013 ( 2 ) concluso, l accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall altra («ASA»). L ASA è entrato in vigore il 1 o settembre (2) È necessario stabilire norme per l attuazione di alcune disposizioni dell ASA e procedure per l adozione di norme dettagliate di attuazione. (3) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). Poiché gli atti di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, in linea di principio per la loro adozione si dovrebbe far ricorso alla procedura d esame. Qualora l ASA preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alle misure riguardanti i prodotti dell agricoltura e della pesca, imperativi motivi di urgenza. (4) L ASA prevede che determinati prodotti dell agricoltura e della pesca originari della Serbia possano essere importati nell Unione applicando un aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita. (5) Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio ( 4 ), al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 5 ) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ( 6 ). (6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione di un possibile caso di frode o mancata cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la pertinente legislazione dell Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ( 7 ). (7) Il presente regolamento contiene misure per l attuazione dell ASA e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell ASA. ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 28 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell 11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall altra (GU L 278 del , pag. 14). L accordo è stato pubblicato unitamente a detta decisione nella GU L 278 del , pag. 16. ( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del , pag. 51). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell 11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del , pag. 93). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del , pag. 1). 20

25 (8) Dopo la sua entrata in vigore, l ASA ha sostituito l accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall altra ( 1 ) («accordo interinale»), che era entrato in vigore il 1 o febbraio 2010 e prevedeva l entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell ASA. Per garantire sia l efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell ambito dell accordo interinale e dell ASA, sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore dell accordo interinale, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l adozione di norme dettagliate relative all attuazione di talune disposizioni dell accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall altra («ASA»). 2) Tutti i riferimenti alle disposizioni dell ASA che figurano nel presente regolamento si intendono fatti, ogniqualvolta applicabile, alle corrispondenti disposizioni dell accordo interinale. Articolo 2 Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca La Commissione adotta le norme dettagliate per l applicazione dell articolo 14 dell accordo interinale e, successivamente, dell articolo 29 dell ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento. Articolo 3 Riduzioni tariffarie 1) Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale. 2) Le aliquote preferenziali sono assimilate a un esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti: a) pari o inferiore all 1 % nel caso dei dazi ad valorem; b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici. Articolo 4 Adeguamenti tecnici La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l Unione e la Repubblica di Serbia, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 13, paragrafo 3. Articolo 5 Clausola di salvaguardia generale Fatto salvo l articolo 7, qualora l Unione debba adottare una misura a norma dell articolo 41 dell ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell articolo 41 dell ASA. Articolo 6 Clausola di penuria Fatto salvo l articolo 7, qualora l Unione debba adottare una misura di cui all articolo 42 dell ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento. ( 1 ) GU L 28 del , pag

26 Articolo 7 Circostanze eccezionali e critiche Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell articolo 42, paragrafo 4, dell ASA, la Commissione può adottare misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 41 e 42 dell ASA, secondo la procedura di cui all articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento. Articolo 8 Clausola di salvaguardia per i prodotti dell agricoltura e della pesca 1) Nonostante le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l Unione debba adottare una misura di cui all articolo 32, paragrafo 2, o all articolo 41 dell ASA riguardo ai prodotti dell agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all articolo 41 dell ASA. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento. 2) Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito: a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all articolo 41 dell ASA; o b) entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell ASA, se si applica la procedura di rinvio di cui all articolo 41 dell ASA. Articolo 9 Vigilanza Ai fini dell attuazione dell articolo 32, paragrafo 2, dell ASA, è istituita una vigilanza dell Unione sulle importazioni delle merci elencate nell allegato V del protocollo 3 dell ASA. Si applica la procedura di cui all articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 1 ). Articolo 10 Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano indurre l Unione ad adottare le misure di cui all articolo 40, paragrafo 2, dell ASA, l introduzione di misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e nel regolamento (CE) n. 597/2009. Articolo 11 Concorrenza 1) Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l articolo 73 dell ASA, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all articolo 73 dell ASA. Le misure di cui all articolo 73, paragrafo 10, dell ASA sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/ ) Nel caso di una pratica che possa esporre l Unione a misure adottate dalla Repubblica di Serbia in base all articolo 73 dell ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell ASA. Ove necessario, essa adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell , pag. 1). 22

27 Articolo 12 Frode o mancata cooperazione amministrativa 1) Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all articolo 46 dell ASA, provvede senza indugio: a) a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e b) a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato. 2) Tutte le pubblicazioni ai sensi dell articolo 46, paragrafo 5, dell ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 3) La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all articolo 46, paragrafo 4, dell ASA. Articolo 13 Procedura di comitato 1) Ai fini degli articoli 2, 4 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale, istituito dall articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/ ) Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/ ) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/ ) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano i paragrafi da 1 a 4 dell articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5. Articolo 14 Notifica La Commissione è competente, a nome dell Unione, per le notifiche rispettivamente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione e al Comitato di stabilizzazione e di associazione come previsto dall ASA. Articolo 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU L 145 del , pag. 1). 23

28 Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre Tuttavia, gli articoli 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 o febbraio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, l 11 marzo 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS 14CE

29 REGOLAMENTO (UE) N. 333/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO 2 delle autovetture nuove IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), la Commissione deve riesaminare le modalità per conseguire l obiettivo di 95 g CO 2 /km entro il 2020 in modo efficace sotto il profilo dei costi, comprese le formule stabilite all allegato I di tale regolamento e le deroghe previste all articolo 11. È opportuno che detto regolamento sia quanto più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile. (2) L ulteriore sviluppo del mercato a livello mondiale per le tecnologie avanzate volte a migliorare l efficienza delle autovetture è in linea con la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2011 dal titolo «Un uso efficiente delle risorse in Europa - Iniziativa faro nel quadro della strategia Europa 2020», che sostiene la transizione verso un economia efficiente sul piano delle risorse e a basse emissioni di carbonio per raggiungere una crescita sostenibile. (3) È opportuno precisare che, al fine di verificare il rispetto dell obiettivo di 95 g CO 2 /km, si dovrebbe continuare a misurare le emissioni di CO ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 2 ), e delle relative disposizioni di attuazione nonché di tecnologie innovative. (4) Prezzi elevati dei combustibili fossili hanno un impatto negativo sulla ripresa economica e sulla sicurezza energetica e la disponibilità di energia a prezzi contenuti nell Unione. È pertanto una priorità aumentare l efficienza e la sostenibilità delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli commerciali leggeri, riducendo in tal modo la dipendenza dal petrolio. (5) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo e i costi di produzione unitari delle prime generazioni di veicoli a bassissime emissioni, è opportuno accelerare e agevolare, a titolo provvisorio ed entro certi limiti, la loro introduzione nel mercato dell Unione nella fase iniziale della loro commercializzazione. Attori a vari livelli dovrebbero dedicare particolare attenzione all individuazione e alla diffusione di migliori pratiche per incentivare la domanda di veicoli a bassissime emissioni. (6) L assenza di un infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l interfaccia veicoloinfrastruttura potrebbe costituire un ostacolo alla commercializzazione di veicoli a bassissime emissioni. Garantire la costruzione di una siffatta infrastruttura nell Unione potrebbe facilitare il lavoro delle forze del mercato e contribuire alla crescita economica in Europa. (7) Visto l impatto sproporzionato sui piccoli costruttori risultante dal rispetto degli obiettivi di emissioni specifiche definiti in base all utilità dell autoveicolo, dai notevoli oneri amministrativi connessi alla procedura di deroga e dai vantaggi marginali derivanti in termini di riduzione delle emissioni di CO 2 degli autoveicoli venduti da tali costruttori, i costruttori responsabili di un numero di autovetture nuove immatricolate nell Unione inferiore a unità all anno dovrebbero essere esclusi dall ambito di applicazione dell obiettivo per le emissioni specifiche e dell indennità per le emissioni in eccesso. Per garantire quanto più precocemente possibile la certezza del diritto per detti costruttori, è essenziale che tale deroga si applichi a decorrere dal 1 o gennaio ( 1 ) GU C 44 del , pag ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo ( 3 ) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell ambito dell approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del , pag. 1). 25

30 (8) La procedura per la concessione di una deroga ai piccoli costruttori dovrebbe essere semplificata al fine di consentire una maggiore flessibilità riguardo a quando una domanda di deroga deve essere presentata da tali costruttori e a quando la Commissione deve accordare detta deroga. (9) È opportuno mantenere la procedura per la concessione di deroghe ai costruttori di nicchia oltre il Tuttavia, per garantire che l impegno di riduzione richiesto ai costruttori di nicchia sia in linea con quello dei grandi costruttori, è opportuno che un obiettivo inferiore del 45 % alla media delle emissioni specifiche dei costruttori di nicchia nel 2007 si applichi a decorrere dal (10) Per permettere all industria automobilistica di realizzare investimenti e innovazione sul lungo periodo, è opportuno fornire indicazioni riguardo alle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 443/2009 nel periodo successivo al Tali indicazioni dovrebbero essere basate su una valutazione del tasso di riduzione necessario alla luce degli obiettivi a lungo termine dell Unione in materia di clima e delle implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni di CO 2 delle autovetture. La Commissione dovrebbe, entro il 2015, riesaminare tali aspetti e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull esito del proprio riesame. La relazione dovrebbe includere, se del caso, proposte di modifica del regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di stabilire gli obiettivi in materia di emissioni di CO 2 per le autovetture nuove nel periodo successivo al 2020, compresa l eventuale definizione di obiettivi realistici e raggiungibili per il 2025, sulla base di una valutazione d impatto esauriente che consideri il mantenimento della competitività dell industria automobilistica e del relativo indotto, perseguendo nel contempo una chiara traiettoria di riduzione delle emissioni comparabile a quella realizzata nel periodo fino al In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione dovrebbe assicurare che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza, nonché socialmente eque e sostenibili. (11) A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione ha l obbligo di procedere a una valutazione d impatto per il riesame delle procedure di prova al fine di riflettere adeguatamente il reale comportamento delle autovetture sotto il profilo delle emissioni di CO 2. Occorre modificare il «nuovo ciclo di guida europeo» (NEDC) attualmente utilizzato per assicurare che sia rappresentativo delle condizioni di guida reali e per evitare che le emissioni reali di CO 2 e il consumo reale di carburante siano sottostimati. È opportuno convenire il prima possibile su una nuova, più realistica e affidabile procedura di prova. Il lavoro in questa direzione sta progredendo con lo sviluppo di una procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - WLTP) nell ambito della Commissione economica delle Nazioni Unite per l Europa, ma non è ancora stato ultimato. Per assicurare un maggiore allineamento delle emissioni specifiche di CO 2 indicate per le nuove autovetture al loro effettivo valore in normali condizioni di utilizzo, è opportuno che la procedura WLTP sia applicata quanto prima. In considerazione di tale contesto, l allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce per il 2020 limiti di emissione misurati conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 e all allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ( 1 ). In caso di modifica delle procedure di prova, i limiti stabiliti all allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 dovrebbero essere adeguati al fine di garantire un rigore comparabile per costruttori e categorie di veicoli. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe svolgere uno studio di correlazione approfondito tra il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) e il nuovo ciclo di prova WLTP al fine di garantirne la rappresentatività rispetto alle condizioni di guida reali. (12) Nell ottica di garantire che le emissioni mondiali effettive siano adeguatamente prese in considerazione e che i valori di CO 2 misurati siano rigorosamente comparabili, la Commissione dovrebbe assicurare una precisa definizione degli elementi della procedura di prova che incidono in maniera significativa sulle emissioni di CO 2 misurate, al fine di evitare il ricorso alle flessibilità del ciclo di prova da parte dei costruttori. Si dovrebbero affrontare le divergenze tra valori di emissioni di CO 2 registrati in sede di omologazione ed emissioni dei veicoli in vendita, anche prendendo in considerazione una procedura di prova relativa alla conformità in servizio, che dovrebbe assicurare prove indipendenti di un campione rappresentativo di veicoli in vendita, nonché modi per far fronte ai casi di comprovata divergenza sostanziale tra emissioni di CO 2 in sede di ispezione e in sede di omologazione iniziale. (13) La formulazione dell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 dovrebbe essere adeguata per garantire che il concetto di imprese collegate sia in linea con il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ) e con l articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). ( 1 ) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, sul controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione dei veicoli commerciali leggeri nell ambito dell approccio integrato dell Unione per ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli commerciali leggeri (GU L 145 del , pag. 1). 26

31 (14) Il regolamento (CE) n. 443/2009 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni da esso previste, secondo le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio ( 1 ). A seguito dell entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare dette competenze agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE). (15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 443/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). (16) Al fine di consentirle di modificare l allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di dati e i parametri di dati, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all articolo 290 TFUE; completare le regole sull interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe agli obiettivi per le emissioni specifiche, sul contenuto delle domande di deroga e sul contenuto e sulla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO 2 ; adeguare il valore M 0, di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009, alla massa media delle autovetture nuove nei tre precedenti anni civili, e adeguare le formule di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (17) È opportuno privilegiare il metodo che prevede di stabilire l obiettivo sulla base di una relazione lineare tra l utilità dell autovettura e il suo obiettivo in materia di emissioni di CO 2, espresso secondo la formula stabilita all allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009, in quanto ciò consente di mantenere la diversità del mercato automobilistico e la capacità dei costruttori di rispondere alle differenti esigenze dei consumatori, evitando così distorsioni ingiustificate della concorrenza. (18) Nella valutazione d impatto la Commissione ha valutato la disponibilità di dati relativi all impronta e l utilizzazione dell impronta in quanto parametro di utilità nella formula di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009. Sulla base di detta valutazione la Commissione ha concluso che il parametro di utilità impiegato nella formula per il 2020 debba essere la massa. Tuttavia i costi inferiori e i vantaggi della scelta dell impronta come parametro di utilità dovranno essere considerati in occasione del prossimo riesame. (19) Le emissioni di gas a effetto serra connesse all approvvigionamento energetico, alla produzione di veicoli e al loro smaltimento rappresentano componenti significative dell attuale impronta globale di carbonio relativa al trasporto su strada e la loro importanza è probabilmente destinata ad aumentare notevolmente in futuro. È pertanto opportuno intraprendere azioni politiche per orientare i costruttori affinché adottino soluzioni ottimali che tengano conto, in particolare, delle emissioni di gas a effetto serra connesse alla produzione di energia fornita ai veicoli, ad esempio l elettricità e i combustibili alternativi, e per garantire che tali emissioni a monte non intacchino i vantaggi relativi al miglioramento del consumo energetico di esercizio dei veicoli perseguito dal regolamento (CE) n. 443/2009. (20) Poiché l obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione delle modalità di conseguimento dell obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO 2 delle autovetture nuove, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell Unione, quest ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall articolo 5 del trattato sull Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (21) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 443/2009, ( 1 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del , pag. 23). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). 27

32 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 443/2009 è così modificato: Articolo 1 1) all articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2020 il presente regolamento fissa un obiettivo di 95 g CO 2 /km per il livello medio di emissioni per il nuovo parco auto misurato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 e all allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 e relative misure di attuazione, e di tecnologie innovative.»; 2) all articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Con effetto dal 1 o gennaio 2012, l articolo 4, l articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l articolo 9 e l articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano a un costruttore che, assieme a tutte le imprese a esso collegate, è responsabile per un numero di autovetture nuove immatricolate nell Unione inferiore a unità nel precedente anno civile.»; 3) all articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il primo trattino è sostituito dal seguente: «il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o»; 4) all articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per determinare le emissioni specifiche medie di CO 2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l anno in questione: 65 % nel 2012, 75 % nel 2013, 80 % nel 2014, 100 % dal 2015 al 2019, 95 % nel 2020, 100 % dalla fine del 2020 in poi.»; 5) è inserito l articolo seguente: «Articolo 5 bis Supercrediti per l obiettivo di 95 g di CO 2 /km Nel computo delle emissioni medie di CO 2, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO 2 inferiori a 50 g CO 2 /km conterà come: 2 autovetture nel 2020, 1,67 autovetture nel 2021, 1,33 autovetture nel 2022, 1 autovettura dal 2023, per l anno in cui è immatricolata nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, fatto salvo un limite massimo di 7,5 g CO 2 /km su quel periodo per ciascun costruttore.»; 6) all articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate concernenti le procedure per il monitoraggio e la comunicazione dei dati di cui al presente articolo e l applicazione dell allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 14, paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 14 bis al fine di modificare le prescrizioni in materia di dati e i parametri di dati di cui all allegato II.»; 28

33 7) all articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione determina mediante atti di esecuzione i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 14, paragrafo 2.»; 8) l articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 3, l ultima frase è soppressa; b) al paragrafo 4, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se la domanda concerne le lettere a) e b) dell allegato I, punto 1, un obiettivo costituito da una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO 2 nel 2007 o, se una singola domanda viene presentata con riguardo a un certo numero di imprese collegate, una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO 2 di tali imprese nel 2007.»; c) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente: «c) se la domanda concerne la lettera c) dell allegato I, punto 1, un obiettivo costituito da una riduzione del 45 % sulle emissioni specifiche medie di CO 2 nel 2007 o, se una singola domanda è presentata con riguardo a un certo numero di imprese collegate, una riduzione del 45 % sulle emissioni specifiche medie di CO 2 di tali imprese nel 2007.»; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 14 bis, che stabiliscano norme intese a completare i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, riguardo all interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, al contenuto delle domande nonché al contenuto e alla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO 2.»; 9) l articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si tiene conto dei risparmi di CO 2 realizzati attraverso l uso di tecnologie innovative o una combinazione di tecnologie innovative ( pacchetti tecnologici innovativi ). Queste tecnologie devono essere prese in considerazione solo se la metodologia con cui sono valutate è in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Il contributo totale di tali tecnologie intese a ridurre l obiettivo per le emissioni specifiche di un produttore può giungere a un massimo di 7 g CO 2 /km.»; b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate per una procedura volta ad approvare le tecnologie innovative o i pacchetti tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Un fornitore o un costruttore che chiede che una misura sia approvata come tecnologia innovativa o pacchetto tecnologico innovativo, presenta alla Commissione una relazione, comprendente una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato. Nel caso di una possibile interazione tra la misura e un altra tecnologia innovativa o un altro pacchetto tecnologico innovativo, già approvati, la relazione fa riferimento a tale interazione e la relazione di verifica valuta in che misura l interazione modifica la riduzione realizzata da ciascuna misura.»; 10) l articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione, mediante atti delegati, adotta tali misure conformemente all articolo 14 bis.»; 29

34 b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione riesamina le emissioni specifiche e le modalità ivi definite, nonché altri aspetti del presente regolamento, tra l altro se un parametro di utilità sia ancora necessario e se il parametro di utilità più sostenibile sia la massa o l impronta, al fine di stabilire gli obiettivi in materia di emissioni di CO 2 per le autovetture nuove nel periodo successivo al A tale riguardo, la valutazione del tasso di riduzione necessario è in linea con gli obiettivi a lungo termine dell Unione in materia di clima e con le implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni di CO 2 delle autovetture. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale riesame. La relazione contiene opportune proposte di modifica del presente regolamento, compresa l eventuale definizione di un obiettivo realistico e raggiungibile, sulla base di una valutazione d impatto esauriente che esaminerà il mantenimento della competitività dell industria automobilistica e del relativo indotto. In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione assicura che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza e socialmente eque e sostenibili.»; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i parametri di correlazione necessari per tener conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove per la misurazione delle emissioni specifiche di CO 2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 14 bis al fine di adeguare le formule di cui all allegato I, avvalendosi della metodologia adottata conformemente al primo comma, garantendo nel contempo che i requisiti in materia di riduzione applicabili nell ambito dalle vecchie e delle nuove procedure di prova garantiscano un rigore comparabile per fabbricanti e autoveicoli di diversa utilità.»; 11) l articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/ Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*) Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del , pag. 1). (**) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13).»; 12) è inserito l articolo seguente: «Articolo 14 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, all articolo 11, paragrafo 8, all articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, e all articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 aprile La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi d'identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 30

35 3. La delega di potere di cui all articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, all articolo 11, paragrafo 8, all articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, e all articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L atto delegato adottato ai sensi dell articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, dell articolo 11, paragrafo 8, dell articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, e dell articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 13) all allegato I, punto 1, è aggiunta la lettera seguente: «c) a partire dal 2020: emissioni specifiche di CO 2 = 95 + a (M - M 0 ) dove: M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M 0 = il valore adottato a norma dell articolo 13, paragrafo 2; a = 0,0333.» 14) l allegato II è così modificato: a) alla parte A, punto 1, è aggiunta la lettera seguente: «n) potenza netta massima.»; b) nella tabella «Dati dettagliati di cui alla parte A, punto 1» è aggiunta la colonna seguente: «Potenza netta massima (kw)». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, l 11 marzo 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS 14CE

36 REGOLAMENTO (UE) N. 334/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l accesso al mercato (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) L articolo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) stabilisce l ambito di applicazione del citato regolamento e, tra l altro, esclude dalla sua applicazione i biocidi quando sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. L articolo 2, paragrafo 5, dovrebbe essere modificato per chiarire oltre ogni dubbio che, per «coadiuvanti tecnologici», si intendono quelli definiti nei regolamenti (CE) n. 1831/2003 ( 4 ) e (CE) n. 1333/2008 ( 5 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. (2) È opportuno modificare l articolo 3, paragrafo 1, lettera s), e l articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 per consentire a biocidi simili di far parte di una famiglia di biocidi se possono essere valutati in modo soddisfacente sulla base di un livello massimo di rischio e di un livello minimo di efficacia identificabili. (3) All articolo 19, paragrafo 1, lettera e), e all articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno chiarire che i limiti necessari da stabilire a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) sono limiti specifici di cessione o limiti per il contenuto di residui nei materiali a contatto con i prodotti alimentari. (4) Per garantire la coerenza tra il regolamento (UE) n. 528/2012 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), l articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 dovrebbe essere modificato per inserire, tra i criteri di classificazione, la tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola o ripetuta di categoria 1, per impedire che sia autorizzata la messa a disposizione sul mercato per l uso da parte del pubblico di un biocida che soddisfi i criteri per tale classificazione. L articolo 19, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 non autorizza la messa a disposizione sul mercato per l uso da parte del pubblico di biocidi che soddisfino i criteri di definizione di sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vpvb») conformemente all allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ). Tuttavia, considerando che i biocidi sono spesso miscele e talvolta articoli, tali criteri si applicano solo alle sostanze. È pertanto opportuno che l articolo 19, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 faccia riferimento ai biocidi che sono costituiti da, contenenti o capaci di generare sostanze che rispondono a tali criteri. ( 1 ) GU C 347 del , pag. 62. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo ( 3 ) Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all uso dei biocidi (GU L 167 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale (GU L 268 del , pag. 29). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del , pag. 16). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del , pag. 4). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1). ( 8 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396 del , pag. 1). 32

37 (5) Poiché la valutazione comparativa non è menzionata nell allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno sopprimere il riferimento a tale allegato nell articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento. (6) All articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012 è opportuno modificare il paragrafo 4 per correggere il riferimento incrociato all articolo 30. (7) A norma dell articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se tutti gli Stati membri interessati hanno raggiunto un accordo con lo Stato membro di riferimento sul riconoscimento reciproco, un biocida è autorizzato conformemente all articolo 33, paragrafo 4, o all articolo 34, paragrafo 6, dello stesso. Tuttavia, le disposizioni relative alle decisioni di tutti gli Stati membri interessati a rilasciare autorizzazioni mediante riconoscimento reciproco sono stabilite all articolo 33, paragrafo 3, e all articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l articolo 35, paragrafo 3. (8) L articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 dispone che una domanda di rinnovo dell autorizzazione dell Unione sia accompagnata dalle tariffe da pagare a norma del articolo 80, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia, le tariffe possono essere versate solo dopo le informazioni relative al loro ammontare fornite dall Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») conformemente all articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento. Per garantire la coerenza con l articolo 7, paragrafo 1, l articolo 13, paragrafo 1, e l articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento, è opportuno sopprimere il secondo comma dell articolo 45, paragrafo 1. (9) L uso del termine «smaltimento» agli articoli 52, 89 e 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 potrebbe essere fuorviante e potrebbe causare problemi di interpretazione, alla luce degli obblighi imposti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). È pertanto opportuno sopprimerlo. (10) È opportuno apportare alcune correzioni tecniche all articolo 54 del regolamento (UE) n. 528/2012, per evitare duplicazioni tra i suoi paragrafi 1 e 3 relativi al pagamento delle tariffe applicabili a norma dell articolo 80, paragrafo 1. (11) Il primo e il secondo comma dell articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 si riferiscono ad autorizzazioni concesse a norma dell articolo 30, paragrafo 4, dell articolo 34, paragrafo 6, o dell articolo 44, paragrafo 4. Tuttavia, le disposizioni relative alle decisioni per il rilascio delle autorizzazioni sono stabilite all articolo 30, paragrafo 1, all articolo 33, paragrafi 3 e 4, all articolo 34, paragrafi 6 e 7, all articolo 36, paragrafo 4, all articolo 37, paragrafi 2 e 3, e all articolo 44, paragrafo 5, di tale regolamento. Inoltre, il secondo comma dell articolo 60, paragrafo 3, di tale regolamento non definisce alcun periodo per la protezione dei dati di cui all articolo 20, paragrafo 1, lettera b), che sono presentati in una domanda a norma dell articolo 26, paragrafo 1. Pertanto è opportuno che l articolo 60, paragrafo 3, faccia riferimento anche all articolo 26, paragrafo 3, all articolo 30, paragrafo 1, all articolo 33, paragrafi 3 e 4, all articolo 34, paragrafi 6 e 7, all articolo 36, paragrafo 4, all articolo 37, paragrafi 2 e 3, e all articolo 44, paragrafo 5, di tale regolamento. (12) È opportuno modificare l articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012 per correggere il riferimento incrociato all articolo 67. (13) Per agevolare una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni proficui tra gli Stati membri, l Agenzia e la Commissione, in materia di esecuzione, è opportuno affidare all Agenzia anche il compito di fornire supporto e assistenza agli Stati membri per quanto concerne le attività di controllo e di esecuzione utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, le strutture esistenti. (14) Al fine di consentire l elaborazione delle domande di autorizzazioni di un biocida entro la data di approvazione di un principio attivo secondo quanto disposto dall articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, l accesso del pubblico per via elettronica alle informazioni sui principi attivi di cui all articolo 67 dello stesso dovrebbe essere possibile a decorrere dal giorno in cui la Commissione adotta il regolamento che approva il principio attivo in questione. (15) L articolo 77, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce le procedure per i ricorsi avverso le decisioni dell Agenzia adottate a norma dell articolo 26, paragrafo 2, dello stesso. Tuttavia, poiché l articolo 26, paragrafo 2, non autorizza l Agenzia ad adottare decisioni, è opportuno sopprimere il riferimento a tale articolo nell articolo 77, paragrafo 1. ( 1 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pag. 3). 33

38 (16) L articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012 fa riferimento ai principi attivi iscritti nell allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). È opportuno precisare che tale articolo si applica a tutti i principi attivi per i quali la Commissione ha adottato una direttiva che li iscriva nel suddetto allegato, che le condizioni per tale iscrizione si applicano all approvazione e che la data di approvazione è la data dell iscrizione. (17) L articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 consente agli Stati membri di applicare il sistema in essi vigente per un periodo di due anni a decorrere dalla data di approvazione di un principio attivo. L articolo 89, paragrafo 3, primo comma, dello stesso prevede che gli Stati membri garantiscano che le autorizzazioni per i biocidi siano rilasciate, modificate o revocate, entro due anni dalla data dell approvazione di un principio attivo. Tuttavia, tenendo conto del tempo necessario per le varie fasi del processo di autorizzazione, in particolare quando un disaccordo persiste tra Stati membri sul riconoscimento reciproco e deve pertanto essere sottoposto alla Commissione per una decisione, è opportuno prorogare tali termini a tre anni e riflettere tale proroga nell articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento. (18) L articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 consente agli Stati membri di applicare i loro sistemi vigenti ai principi attivi esistenti. Un biocida potrebbe contenere una combinazione di nuovi principi attivi che sono stati approvati e di principi attivi esistenti che non sono stati ancora approvati. Allo scopo di favorire l innovazione mediante la concessione dell accesso di tali prodotti al mercato, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad applicare i loro sistemi vigenti ai suddetti prodotti fino all approvazione della sostanza attiva esistente e che tali prodotti siano pertanto ammissibili all autorizzazione conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012. (19) L articolo 89, paragrafo 4, e l articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, prevedono periodi per il ritiro progressivo dei biocidi per i quali non è stata concessa un autorizzazione. È opportuno applicare gli stessi periodi per il ritiro progressivo di un biocida già presente sul mercato, quando è concessa un autorizzazione ma le condizioni di quest ultima richiedono che il biocida sia modificato. (20) È opportuno che l articolo 93 del regolamento (UE) n. 528/2012 chiarisca che la deroga ivi prevista si applica solo compatibilmente con le norme interne degli Stati membri. (21) L articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 è inteso a consentire l immissione sul mercato di articoli trattati con biocidi contenenti principi attivi che, anche se non ancora approvati, sono in fase di valutazione nel contesto del programma di lavoro di cui all articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento o sulla base di una domanda presentata a norma dell articolo 94, paragrafo 1. Tuttavia, il riferimento nell articolo 94, paragrafo 1, all articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2012 potrebbe essere interpretato come deroga involontaria alle disposizioni sui requisiti in materia di etichettatura e di documentazione di cui all articolo 58, paragrafi 3 e 4. È pertanto auspicabile che l articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento faccia riferimento soltanto all articolo 58, paragrafo 2. (22) Poiché l articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si applica solo agli articoli trattati già immessi sul mercato, è stato introdotto un divieto involontario sulla maggior parte dei nuovi articoli trattati, a decorrere dal 1 o settembre 2013 fino all approvazione dell ultimo principio attivo contenuto in tali articoli trattati. È opportuno pertanto che l ambito di applicazione dell articolo 94, paragrafo 1, sia ampliato per includervi i nuovi articoli trattati. Tale articolo dovrebbe prevedere un periodo di ritiro progressivo per gli articoli trattati per i quali nessuna domanda di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto pertinente è presentata entro il 1 o settembre Per evitare ripercussioni negative potenzialmente gravi sugli operatori economici e nel pieno rispetto del principio della certezza del diritto, l applicazione di tali modifiche dovrebbe essere disposta a partire dal 1 o settembre (23) L articolo 95, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 richiede la presentazione di un fascicolo completo relativo a un principio attivo. Dovrebbe essere possibile che tale fascicolo completo includa dati di cui all allegato III A o IV A della direttiva 98/8/CE. (24) A norma dell articolo 95, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, il diritto di fare riferimento ai dati di cui all articolo 63, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso è esteso a tutti gli studi necessari per la valutazione del rischio per la salute umana e per l ambiente, al fine di consentire ai potenziali soggetti pertinenti di essere inclusi nell elenco di cui all articolo 95, paragrafo 2. Senza tale diritto di fare riferimento, molte potenziali persone interessate non sarebbero in grado di conformarsi all articolo 95, paragrafo 1, in tempo per essere iscritti in tale elenco entro la data di cui all articolo 95, paragrafo 3. Tuttavia, l articolo 95, paragrafo 1, terzo comma, non include gli studi sul destino e il comportamento ambientale. Inoltre, poiché le potenziali persone interessate devono pagare per il diritto di fare riferimento conformemente all articolo 63, paragrafo 3, è opportuno che esse possano beneficiare pienamente di tale diritto, trasmettendolo ai richiedenti ai fini dell autorizzazione del biocida. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l articolo 95. ( 1 ) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del , pag. 1). 34

39 (25) L articolo 95, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 è inteso a limitare il periodo di protezione dei dati che possono essere condivisi a decorrere dal 1 o settembre 2013 ai fini della conformità con l articolo 95, paragrafo 1, primo comma, ma che a tale data non potrebbero ancora essere condivisi al fine di supportare le domande di autorizzazione di prodotti. Tale è il caso per i dati relativi a combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per i quali non è stata presa una decisione circa l inserimento nell allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1 o settembre È opportuno pertanto che l articolo 95 di tale regolamento faccia riferimento a tale data. (26) A norma dell articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, l elenco pubblicato dall Agenzia deve contenere i nomi dei partecipanti al programma di lavoro di cui all articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza, l articolo 95, paragrafo 2, consente a tali partecipanti di beneficiare del meccanismo di compensazione dei costi istituito in tale regolamento. È opportuno che la possibilità di usufruire di un meccanismo di compensazione dei costi sia aperta a tutte le persone che hanno presentato un fascicolo completo sul principio attivo conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 o alla direttiva 98/8/CE, o una lettera di accesso a tale fascicolo. È opportuno che essa sia aperta a coloro che hanno presentato fascicoli per ogni sostanza che non sia in se stessa un principio attivo, ma che generi principi attivi. (27) L articolo 95, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 vieta l immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi per i quali il fabbricante o l importatore («persona interessata») non siano iscritti nell elenco di cui al suddetto articolo. In forza dell articolo 89, paragrafo 2, e dell articolo 93, paragrafo 2, di tale regolamento, alcuni principi attivi saranno legalmente presenti sul mercato all interno di biocidi anche se nessun fascicolo completo sul principio attivo è ancora stato presentato. Il divieto ai sensi dell articolo 95, paragrafo 3, non dovrebbe applicarsi a tali principi attivi. Inoltre, se nessun fabbricante o importatore di principi attivi è iscritto nell elenco per una sostanza per la quale è stato presentato un fascicolo completo sul principio attivo, un altra persona dovrebbe essere autorizzata a immettere biocidi contenenti tale sostanza sul mercato, fatti salvi la presentazione di un fascicolo o di una lettera di accesso a un fascicolo da parte di tale persona o del fabbricante o dell importatore del biocida. (28) L articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012 dispone che l articolo 95 si applica ai principi attivi elencati nella categoria 6 dell allegato I di tale regolamento. Tali principi attivi sono stati inclusi in tale allegato sulla base della presentazione dei fascicoli completi sul principio attivo, ed è opportuno che i proprietari siano ammessi a beneficiare del meccanismo di compensazione dei costi istituito a norma del medesimo articolo. In futuro altre sostanze possono essere incluse in detto allegato I sulla base delle suddette presentazioni. È pertanto opportuno che la categoria 6 di detto allegato disciplini tutte le sostanze suddette. (29) È opportuno che la descrizione di cui all allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012 dei biocidi utilizzati nei materiali a contatto con i prodotti alimentari sia coerente con la terminologia del regolamento (CE) n. 1935/2004. (30) È opportuno precisare all articolo 96, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che la direttiva 98/8/CE è abrogata, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 che si riferiscono alla direttiva 98/8/CE. (31) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (UE) n. 528/2012 è così modificato: Articolo 1 1) all articolo 2, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai biocidi, quando sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del regolamento (CE) n. 1333/2008.»; 2) l articolo 3, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) famiglia di biocidi, gruppo di biocidi che hanno: i) usi simili, ii) i medesimi principi attivi, iii) una composizione simile con variazioni specificate, e iv) simili livelli di rischio e di efficacia;» 35

40 b) la lettera v) è soppressa; 3) l articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i principi attivi sono iscritti nell allegato I o sono approvati per il tipo di prodotto pertinente e sono soddisfatte tutte le condizioni specificate per i principi attivi in questione;» ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) se del caso, sono stati stabiliti limiti massimi di residui per alimenti e mangimi riguardo ai principi attivi contenuti in un biocida conformemente al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (*), al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) o alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****), o sono stati stabiliti limiti specifici di cessione o limiti per il contenuto di residui nei materiali a contatto con i prodotti alimentari per quanto riguarda tali principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****). (*) Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell 8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del , pag. 1). (**) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del , pag. 1). (***) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del , pag. 11). (****) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell alimentazione degli animali (GU L 140 del , pag. 10). (*****) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del , pag. 4).»; b) al paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) soddisfa i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 per essere classificato come: in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità orale acuta, in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità cutanea acuta, in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità acuta per inalazione (gas e polvere/nebbia), in categoria 1 o 2 per la tossicità acuta per inalazione (vapori), in categoria 1 per la tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola o ripetuta, cancerogeno di categoria 1 A o 1B, mutageno di categoria 1 A o 1B, o tossico per la riproduzione di categoria 1 A o 1B; c) consiste di, contiene o genera una sostanza che soddisfa i criteri di definizione di una sostanza PBT o vpvb conformemente all allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006;» 36

41 c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. La valutazione di una famiglia di biocidi condotta conformemente ai principi comuni delineati nell allegato VI tiene conto dei rischi massimi per la salute umana, per la salute degli animali e per l ambiente e del livello minimo di efficacia di tutta la gamma potenziale di prodotti all interno della famiglia di biocidi. Una famiglia di biocidi è autorizzata solo se: a) la domanda individua in modo esplicito i rischi massimi per la salute umana, per la salute degli animali e per l ambiente e il livello minimo di efficacia su cui si basa la valutazione, nonché le variazioni di composizione e di utilizzo consentite di cui all articolo 3, paragrafo 1, lettera s), unitamente alla classificazione, alle indicazioni di pericolo e ai consigli di prudenza pertinenti e a qualsiasi misura adeguata di mitigazione del rischio; e b) è possibile stabilire, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, che tutti i biocidi che appartengono a tale famiglia sono conformi alla condizioni di cui al paragrafo Se del caso, il potenziale titolare dell autorizzazione o il suo rappresentante chiede che siano stabiliti limiti massimi di residui per i principi attivi contenuti in un biocida conformemente al regolamento (CEE) n. 315/93, al regolamento (CE) n. 396/2005, al regolamento (CE) n. 470/2009 o alla direttiva 2002/32/CE o che siano stabiliti i limiti specifici di cessione o limiti per il contenuto di residui nei materiali a contatto con i prodotti alimentari per quanto riguarda tali sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004.»; 4) all articolo 23, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. L autorità competente ricevente o, nel caso di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione dell Unione, la Commissione vieta o limita la messa a disposizione sul mercato o l uso di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione se la valutazione comparativa, condotta conformemente alle note tecniche di orientamento di cui all articolo 24, dimostra che sono rispettati entrambi i seguenti criteri:»; 5) all articolo 34, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro 365 giorni dalla convalida di una domanda, lo Stato membro di riferimento valuta la domanda, redige una relazione di valutazione conformemente all articolo 30 e trasmette tale relazione e il sommario delle caratteristiche del biocida agli Stati membri interessati e al richiedente.»; 6) l articolo 35, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Nel gruppo di coordinamento tutti gli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo si adoperano per giungere a un accordo sulle misure da adottare. Essi offrono al richiedente la possibilità di esporre il suo punto di vista. Se raggiungono un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione degli elementi di dissenso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di riferimento registra l accordo nel registro per i biocidi. La procedura si considera quindi conclusa e lo Stato membro di riferimento e ciascuno Stato membro interessato autorizzano il biocida conformemente all articolo 33, paragrafo 3, o all articolo 34, paragrafo 6, a seconda dei casi.»; 7) all articolo 37, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel corso della procedura a norma del presente articolo, l obbligo per gli Stati membri di autorizzare un biocida entro tre anni dalla data di approvazione di cui all articolo 89, paragrafo 3, primo comma, è temporaneamente sospeso.»; 8) all articolo 45, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; 9) l articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Periodo di tolleranza Fatto salvo l articolo 89, se un autorità competente o, nel caso di un biocida autorizzato a livello dell Unione, la Commissione revoca o modifica un autorizzazione o decide di non rinnovarla, essa deve concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l uso delle scorte, salvo quando continuare a mettere a disposizione sul mercato o a usare il biocida costituirebbe un rischio inaccettabile per la salute umana, la salute animale o l ambiente. 37

42 Il periodo di tolleranza non supera 180 giorni per la messa a disposizione sul mercato e un ulteriore periodo non superiore a 180 giorni per l uso delle scorte dei biocidi interessati.»; 10) all articolo 53, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. In deroga all articolo 17, l autorità competente di uno Stato membro ( Stato membro di introduzione ) concede, su richiesta del richiedente, una licenza di commercio parallelo affinché un biocida autorizzato in un altro Stato membro ( Stato membro di provenienza ) sia messo a disposizione sul mercato e usato nello Stato membro di introduzione se stabilisce, conformemente al paragrafo 3, che il biocida è identico a un biocida già autorizzato nello Stato membro di introduzione ( prodotto di riferimento ).»; 11) l articolo 54 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se è necessario stabilire l equivalenza tecnica di principi attivi, la persona che chiede di stabilire l equivalenza («richiedente») presenta una domanda all Agenzia.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L Agenzia informa il richiedente delle tariffe da pagare a norma dell articolo 80, paragrafo 1, e, qualora il richiedente non paghi le tariffe entro trenta giorni, respinge la domanda. Essa ne informa il richiedente.»; 12) all articolo 56, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. In deroga all articolo 17, gli esperimenti o i test svolti a fini di ricerca e sviluppo scientifici o finalizzati ai prodotti e ai processi, che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato destinato esclusivamente all uso in un biocida ( esperimenti o test ), possono essere effettuati solo nelle condizioni stabilite nel presente articolo.»; 13) all articolo 58, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. La persona responsabile dell immissione sul mercato di un articolo trattato assicura che l etichetta rechi le informazioni elencate nel secondo comma, quando:»; 14) all articolo 60, paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «3. Il periodo di protezione dei dati trasmessi ai fini dell autorizzazione di un biocida contenente solo principi attivi esistenti termina dieci anni dopo il primo giorno del mese successivo alla prima decisione relativa all autorizzazione del prodotto adottata ai sensi dell articolo 26, paragrafo 3, dell articolo 30, paragrafo 1, dell articolo 33, paragrafi 3 e 4, dell articolo 34, paragrafi 6 e 7, dell articolo 36, paragrafo 4, dell articolo 37, paragrafi 2 e 3, o dell articolo 44, paragrafo 5. Il periodo di protezione dei dati trasmessi ai fini dell autorizzazione di un biocida contenente un nuovo principio attivo termina quindici anni dopo il primo giorno del mese successivo alla prima decisione relativa all autorizzazione del prodotto adottata ai sensi dell articolo 26, paragrafo 3, dell articolo 30, paragrafo 1, dell articolo 33, paragrafi 3 e 4, dell articolo 34, paragrafi 6 e 7, dell articolo 36, paragrafo 4, dell articolo 37, paragrafi 2 e 3, o dell articolo 44, paragrafo 5.»; 15) all articolo 66, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Chiunque trasmetta all Agenzia o a un autorità competente informazioni relative a un principio attivo o a un biocida ai fini del presente regolamento può chiedere che le informazioni nell articolo 67, paragrafi 3 e 4, non siano rese disponibili, allegando le motivazioni per le quali la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali di tale persona o quelli di soggetti terzi interessati.»; 16) l articolo 67 è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. A decorrere dalla data nella quale la Commissione adotta un regolamento di esecuzione di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera a), purché un principio attivo sia approvato, sono rese pubbliche facilmente e gratuitamente le seguenti informazioni aggiornate detenute dall Agenzia o dalla Commissione su tale principio attivo:»; b) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: 38

43 «3. A decorrere dalla data in cui la Commissione adotta un regolamento di esecuzione purché un principio attivo sia approvato, di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera a), l Agenzia, salvo il caso in cui colui che fornisce i dati non adduca una motivazione a norma dell articolo 66, paragrafo 4, ritenuta valida dall autorità competente o dall Agenzia e che indichi i motivi per cui la divulgazione è potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o di altre parti interessate, rende pubbliche, gratuitamente, le seguenti informazioni aggiornate su tale principio attivo:»; 17) all articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «l) fornire supporto e assistenza agli Stati membri in materia di attività di controllo e di esecuzione.»; 18) all articolo 77, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È possibile proporre ricorsi avverso le decisioni adottate dall Agenzia ai sensi dell articolo 7, paragrafo 2, dell articolo 13, paragrafo 3, dell articolo 43, paragrafo 2, e dell articolo 45, paragrafo 3, dell articolo 54, paragrafi 3, 4 e 5, dell articolo 63, paragrafo 3, e dell articolo 64, paragrafo 1, rivolgendosi alla commissione di ricorso istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.»; 19) all articolo 78, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le entrate dell Agenzia di cui all articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono utilizzate per svolgere i compiti previsti dal presente regolamento, a meno che non siano per una finalità comune o un trasferimento temporaneo per garantire il corretto funzionamento dell Agenzia. Le entrate dell Agenzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono utilizzate per svolgere i compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo per una finalità comune o un trasferimento temporaneo per garantire il corretto funzionamento dell Agenzia.»; 20) l articolo 86 è sostituito dal seguente: «Articolo 86 Principi attivi iscritti nell allegato I della direttiva 98/8/CE I principi attivi per i quali la Commissione ha adottato direttive di iscrizione nell allegato I della direttiva 98/8/CE si considerano approvati a norma del presente regolamento alla data dell iscrizione e sono iscritti nell elenco di cui all articolo 9, paragrafo 2. L approvazione è soggetta alle condizioni stabilite nelle suddette direttive della Commissione.»; 21) l articolo 89 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all articolo 17, paragrafo 1, all articolo 19, paragrafo 1, e all articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, e fatti salvi i paragrafi 1 e 3 del presente articolo, uno Stato membro può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione sul mercato o di uso di un determinato biocida fino a tre anni dopo la data di approvazione dell ultimo principio attivo che deve essere approvato in tale biocida. Lo Stato membro in questione può, secondo le proprie norme nazionali, autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l uso nel proprio territorio solo di un biocida contenente: a) principi attivi esistenti che: i) sono stati valutati a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (*), ma non sono ancora stati approvati per quel tipo di prodotto; o ii) sono in corso di valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non sono ancora stati approvati per quel tipo di prodotto; o b) una combinazione di principi attivi di cui alla lettera a) e di principi attivi approvati a norma del presente regolamento. In deroga al primo comma, in seguito alla decisione di non approvare un principio attivo, uno Stato membro può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a dodici mesi dopo la data della decisione di non approvare un principio attivo conformemente al paragrafo 1, terzo comma, e può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di uso di biocidi per fino a diciotto mesi dopo tale decisione. (*) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell , pag. 3).»; 39

44 b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In seguito alla decisione di approvare un dato principio attivo per un tipo di prodotto specifico, gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni per i biocidi appartenenti a quel tipo di prodotto e contenenti quel principio attivo siano rilasciate, modificate o revocate, a seconda del caso, conformemente al presente regolamento entro tre anni dalla data dell approvazione. A tale scopo, coloro che intendono chiedere l autorizzazione o il riconoscimento reciproco in parallelo di biocidi appartenenti a quel tipo di prodotto e che non contengono principi attivi diversi dai principi attivi esistenti, presentano le domande di autorizzazione o di riconoscimento reciproco in parallelo non oltre la data di approvazione del principio attivo o dei principi attivi. Nel caso di biocidi contenenti più di un principio attivo, le domande sono presentate non oltre la data di approvazione dell ultimo principio attivo per quel tipo di prodotto. Qualora non sia stata presentata alcuna domanda di autorizzazione o di riconoscimento reciproco in parallelo conformemente al secondo comma: a) il biocida non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 180 giorni dopo la data di approvazione del principio attivo o dei principi attivi; e b) l uso delle scorte del biocida può continuare fino a 365 giorni dopo la data di approvazione del principio o dei principi attivi.» c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora l autorità competente di uno Stato membro o, se del caso, la Commissione, respinga una domanda di autorizzazione di un biocida già messo a disposizione sul mercato presentata a norma del paragrafo 3, o decida di non rilasciare un autorizzazione o di imporre condizioni per l autorizzazione che rendono necessaria la modifica di tale prodotto, si applicano le seguenti disposizioni: a) un biocida che non è stato autorizzato o, se del caso, che non è conforme alle condizioni dell autorizzazione, non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 180 giorni dopo la data della decisione da parte dell autorità; e b) l uso delle giacenze del biocida può continuare fino a 365 giorni dopo la data della decisione dell autorità.»; 22) all articolo 92, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente: «I biocidi autorizzati conformemente agli articoli 3 o 4 della direttiva 98/8/CE sono da considerarsi autorizzati a norma dell articolo 17 del presente regolamento.»; 23) l articolo 93 è sostituito dal seguente: «Articolo 93 Misure transitorie relative a biocidi non compresi nell ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE In deroga all articolo 17, paragrafo 1, uno Stato membro può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione sul mercato e di uso di biocidi nel caso di un biocida non compreso nell ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE ma rientrante in quello del presente regolamento, costituito da, contenente o capace di generare solo principi attivi che erano a disposizione sul mercato o usati in biocidi al 1 o settembre La deroga si applica fino a una delle seguenti date: a) il termine previsto all articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, e all articolo 89, paragrafi 3 e 4, se le domande di approvazione di tutti i principi attivi dai quali il biocida è costituito, in esso contenuti o da esso generati sono presentate per il pertinente tipo di prodotto entro il 1 o settembre 2016; o b) il 1 o settembre 2017, se la domanda non è presentata a norma della lettera a) per uno dei principi attivi.»; 40

45 24) gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 94 Misure transitorie relative agli articoli trattati 1. In deroga all articolo 58, paragrafo 2, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1 o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all articolo 89, paragrafo 1, o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell elenco redatto conformemente all articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l uso pertinenti, o incluse nell allegato I, può essere immesso sul mercato fino a una delle date seguenti: a) nel caso di una decisione, adottata dopo il 1 o settembre 2016, di respingere la domanda di approvazione, o di non approvare uno dei principi attivi per l uso pertinente, la data corrispondente a 180 giorni dopo tale decisione; b) negli altri casi, la data di approvazione per il tipo di prodotto e l uso pertinenti dell ultimo principio attivo che deve essere approvato, contenuto nel biocida. 2. In ulteriore deroga all articolo 58, paragrafo 2, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti principi attivi diversi dalle sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo o da quelle riportate nell elenco redatto conformemente all articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l uso pertinenti, o incluse nell allegato I, può essere immesso sul mercato fino al 1 o marzo Articolo 95 Misure transitorie relative all accesso al fascicolo sul principio attivo 1. A decorrere dal 1 o settembre 2013, l Agenzia mette a disposizione del pubblico e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti i principi attivi e di tutte le sostanze che generano un principio attivo, per le quali un fascicolo conforme alle disposizioni di cui all allegato II del presente regolamento o agli allegati IIA o IVA della direttiva 98/8/CE e, quando pertinente, all allegato IIIA di tale direttiva (il «fascicolo completo sulla sostanza») è stato presentato e accettato o convalidato da uno Stato membro in una procedura prevista dal presente regolamento o dalla direttiva (le «sostanze interessate»). Per ciascuna sostanza interessata l elenco include inoltre tutte le persone che hanno effettuato tale presentazione o una presentazione all Agenzia a norma del secondo comma del presente paragrafo, e indica il loro ruolo di cui al predetto comma e il tipo o i tipi di prodotto per i quali hanno effettuato la presentazione, nonché la data di iscrizione della sostanza nell elenco. Una persona stabilita nell Unione che fabbrica o importa una sostanza interessata, in quanto tale o in quanto componente di biocidi ( fornitore della sostanza ) oppure che fabbrica o mette a disposizione sul mercato un biocida costituito da, contenente o capace di generare la sostanza in questione ( fornitore del prodotto ), può in qualsiasi momento presentare all Agenzia sia un fascicolo completo sulla sostanza in questione, sia una lettera di accesso al fascicolo completo sul principio attivo, oppure un riferimento a un fascicolo completo sul principio attivo per il quale tutti i periodi di protezione dei dati siano scaduti. A seguito del rinnovo dell approvazione di un principio attivo, qualsiasi fornitore di una sostanza o di un prodotto può presentare all Agenzia una lettera di accesso a tutti i dati che l autorità di valutazione competente ha ritenuto fossero pertinenti ai fini del rinnovo e per i quali il periodo di protezione non sia ancora scaduto ( dati pertinenti ). L Agenzia informa il fornitore richiedente circa le tariffe da pagare a norma dell articolo 80, paragrafo 1. Qualora il fornitore richiedente non paghi tali tariffe entro trenta giorni, respinge la domanda e ne informa il fornitore richiedente. Quando riceve il pagamento delle tariffe di cui all articolo 80, paragrafo 1, l Agenzia verifica se la presentazione è in linea con il secondo comma del presente paragrafo e informa il fornitore richiedente di conseguenza. 2. A decorrere dal 1 o settembre 2015, un biocida costituito da, contenente o capace di generare una sostanza interessata inclusa nell elenco di cui al paragrafo 1 non è messo a disposizione sul mercato, a meno che il fornitore della sostanza o del prodotto sia iscritto nell elenco di cui al paragrafo 1 per il tipo o i tipi di prodotto ai quali il prodotto appartiene. 41

46 3. Ai fini di una presentazione conformemente al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, l articolo 63, paragrafo 3, del presente regolamento si applica a tutti gli studi tossicologici, ecotossicologici, sul destino e sul comportamento ambientale relativi alle sostanze elencate nell allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007, compresi gli studi analoghi che non comportano test sui vertebrati. 4. Un fornitore di una sostanza o di un prodotto iscritto nell elenco di cui al paragrafo 1, cui è stata rilasciata una lettera di accesso ai fini del presente articolo o è stato concesso un diritto di fare riferimento a uno studio a norma del paragrafo 3, ha il diritto di autorizzare i richiedenti a far riferimento a tale lettera di accesso o a tale studio ai fini dell articolo 20, paragrafo 1, per l autorizzazione di un biocida. 5. In deroga all articolo 60, tutti i periodi di protezione dei dati per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma per i quali non è stata adottata una decisione circa l inserimento nell allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1 o settembre 2013, terminano il 31 dicembre I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle sostanze incluse nell allegato I nelle categorie da 1 a 5 e nella categoria 7 oppure ai biocidi contenenti unicamente tali sostanze. 7. L Agenzia aggiorna regolarmente l elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A seguito del rinnovo dell approvazione di un principio attivo, l Agenzia rimuove dall elenco qualsiasi fornitore di una sostanza o di un prodotto che, entro dodici mesi dal rinnovo, non abbia presentato tutti i dati pertinenti o una lettera di accesso a tutti i dati pertinenti conformemente al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo o nella domanda a norma dell articolo 13.»; 25) all articolo 96, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatti salvi gli articoli 86, da 89 a 93, e 95 del presente regolamento, la direttiva 98/8/CE è abrogata con effetto dal 1 o settembre 2013.»; 26) all allegato I, il titolo della categoria 6 è sostituito dal seguente: «Categoria 6 sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE»; 27) all allegato V, il secondo paragrafo sotto il titolo «Tipo di prodotto 4: Settore dell alimentazione umana e animale» è sostituito dal seguente: «Prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. L articolo 1, punto 24), si applica a decorrere dal 1 o settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, l 11 marzo 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS 14CE

47 REGOLAMENTO (UE) N. 335/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) La crisi economica e finanziaria mondiale senza precedenti ha seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà. Essi sperimentano problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito. (2) Per controbilanciare gli effetti negativi della crisi sono state adottate importanti misure a norma dell articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell Unione europea. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta tuttavia aumentando ed è necessario adottare opportuni provvedimenti per attenuarla mediante la massimizzazione e l ottimizzazione dell uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca, istituito dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ( 3 ). (3) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare la disponibilità di risorse per l economia, il regolamento (CE) n. 1198/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). Tale modifica ha consentito l aumento dei pagamenti intermedi e del saldo finale del Fondo europeo per la pesca per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura. (4) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 consente l applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre Tuttavia, poiché taluni Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare alla fine del 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento. ( 1 ) GU C 341 del , pag. 75. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell 11 marzo ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (GU L 129 del , pag. 7). 43

48 (5) Gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria devono altresì beneficiare dell aumento del tasso di cofinanziamento fino alla fine del periodo ammesso e dovrebbero essere in grado di richiederlo nelle loro richieste di pagamento del saldo finale, anche qualora l assistenza finanziaria non sia più fornita. (6) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 va modificato di conseguenza. (7) In considerazione della natura della crisi senza precedenti è necessario procedere a una rapida adozione delle misure di sostegno. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato: Articolo 1 1) all articolo 76, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. In deroga all articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle seguenti condizioni:»; 2) all articolo 77, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti dell importo finale sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle condizioni di cui all articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»; 3) l articolo 77 bis è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La deroga di cui all articolo 76, paragrafo 3, e all articolo 77, paragrafo 2, è concessa dalla Commissione su richiesta scritta di uno Stato membro che soddisfi una delle condizioni stabilite all articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»; b) il paragrafo 5 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, l 11 marzo 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS 14CE

49 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 45

50 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio (detto «sistema di telecamera retrovisiva senza fili») per installazione sui veicoli a motore, costituito dai seguenti componenti: una telecamera giorno/notte, con sensore CMOS e lente di 2,4 mm, un trasmettitore di segnale video senza fili con antenna, un ricevitore di segnale video di 2,4 GHz senza fili con dispositivo di visualizzazione a colori a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 17,8 cm (7 pollici) e una risoluzione di pixel e munito di pulsanti di funzione e di interfaccia AV per collegare apparecchi audio o video esterni. La telecamera non trasmette il suono. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato, ad esempio, sulle autovetture, i torpedoni o i rimorchi e consente al conducente di vedere quello che c'è dietro La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, e I componenti sono considerati prodotti presentati come un assortimento per la vendita al dettaglio ai sensi della regola 3 b) poiché i vari componenti sono condizionati per soddisfare un'esigenza particolare o per svolgere un'attività specifica. L'assortimento è costituito da un apparecchio trasmittente per la televisione (sottovoce ), una telecamera (sottovoce ) e un apparecchio ricevente per la televisione (sottovoce ). Nessuno dei componenti conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale poiché sono tutti ugualmente importanti per eseguire la funzione cui è destinato. L'assortimento deve pertanto essere classificato nel codice NC come altri apparecchi riceventi per la televisione a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). 14CE

51 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 337/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 47

52 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione 48

53 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Articolo per illuminazione elettrica (denominato «riflettore LED») in alloggiamento rettangolare in alluminio con copertura in vetro, avente dimensioni di circa cm. L'articolo comprende un riflettore in alluminio ed è dotato di una staffa di supporto sul retro per la regolazione dell'angolo di illuminazione. È munito di chip LED ad alta potenza e di alimentatore con trasformatore. Ha una potenza di 95 W, un'efficienza luminosa di 100 lm/w e un'apertura del fascio di luce di 120. L'articolo è utilizzato all'aperto per illuminare, ad esempio, paesaggi, edifici, cantieri edili, cartelloni, prati o giardini. (*) Cfr. l'immagine Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici 9405, e Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, come ad esempio l'ampia apertura del fascio di luce, l'articolo è destinato ad essere utilizzato per l'illuminazione di grandi superfici. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del prodotto come proiettore alla sottovoce [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405, gruppo I, terzo paragrafo]. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC nella categoria «altri apparecchi elettrici per l'illuminazione». (*) L'immagine è a scopo puramente informativo. 14CE

54 REGOLAMENTO (UE) N. 338/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2014 recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per le navi dell'unione, in determinate acque non dell'unione ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 24 del , pag

55 Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca ALLEGATO N. 01/TQ43 Stato membro Stock Specie Zona Spagna USK/567EI. Brosmio (Brosme brosme) Acque dell'unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII Data di chiusura CE

56 REGOLAMENTO (UE) N. 339/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2014 recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per le navi dell'unione, in determinate acque non dell'unione ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 24 del , pag

57 Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014 Per la Commissione A nome del presidente, Lowri EVANS Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca ALLEGATO N. 02/TQ43 Stato membro Stock Specie Zona Spagna BLI/5B67- Molva azzurra (Molva dypterygia) Acque dell'unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII Data di chiusura CE

58 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 340/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o aprile 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), c) e o), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ( 2 ) ha stabilito le modalità di attuazione del regime di intervento pubblico per taluni prodotti agricoli previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 3 ). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1 o gennaio (2) La parte II, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 1308/2013 introduce una serie di modifiche al sistema di intervento pubblico applicabile a decorrere dal 1 o gennaio (3) Nei settori dei cereali e del riso, il concetto di centri d'intervento è stato abolito e il sorgo è soppresso dall'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico. (4) Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere avverranno mediante un sistema di gare avviato dalla Commissione una volta raggiunti i quantitativi a prezzo fisso. (5) Nel settore delle carni bovine, la determinazione del prezzo massimo di acquisto sarà basata sul prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro. Inoltre, l'ex categoria A relativa alle carcasse di animali maschi è stata suddivisa in nuova categoria A e in una nuova categoria Z per le carcasse di bovini e introdotta nella classificazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013; gli animali maschi di detta categoria Z saranno ammissibili all'intervento pubblico. (6) È quindi opportuno attuare tali cambiamenti modificando in tal senso il regolamento (UE) n. 1272/2009. (7) Poiché il concetto di centri d'intervento è stato abolito, i regolamenti (UE) n. 1125/2010 ( 4 ) e (UE) n. 162/2011 ( 5 ) della Commissione sono divenuti obsoleti. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare detti regolamenti. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (GU L 318 del , pag. 10). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d'intervento per il riso (GU L 47 del , pag. 11). 54

59 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato: 1) al titolo I, capo I, il titolo è sostituito dal seguente: «Campo di applicazione, definizione e riconoscimento dei luoghi di ammasso»; 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Luoghi di ammasso all'intervento 1. I luoghi di ammasso all'intervento ( luoghi di ammasso ) in cui sono immagazzinati i prodotti acquistati all'intervento sono sotto la responsabilità degli organismi d'intervento a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 884/2006, con particolare riguardo alle responsabilità e ai controlli di cui all'articolo 2 di quest'ultimo regolamento. 2. Gli organismi d'intervento provvedono affinché i luoghi di ammasso soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono riconosciuti dagli organismi d'intervento. 3. Conformemente all'articolo 55 del presente regolamento, le informazioni concernenti i luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico.»; 3) l'articolo 3 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Requisiti dei luoghi di ammasso»; b) al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa; c) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente paragrafo, per capacità minima di magazzinaggio si intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento. La capacità minima di magazzinaggio si applica a tutti i cereali e a tutte le varietà di riso soggetti ad acquisti all'intervento.»; 4) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) frumento tenero, orzo e granturco: 80 tonnellate;» 5) l'articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: «v) per i cereali e il riso, il luogo di ammasso riconosciuto per il quale è presentata l'offerta al costo più basso, tenuto conto del disposto dell'articolo 29; detto luogo di ammasso è diverso dal luogo di ammasso in cui si trova il prodotto al momento della presentazione dell'offerta;» b) al paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»; 55

60 6) l'articolo 16 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la gara per l'acquisto di frumento tenero, burro o latte scremato in polvere al di là del quantitativo massimo offerto di 3 milioni di tonnellate, tonnellate o tonnellate rispettivamente;» ii) la lettera b) è soppressa; b) è inserito un nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis La Commissione può avviare, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), la gara per l'acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato. (*) GU L 347 del , pag. 671.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Per il riso, la gara può essere limitata a varietà specifiche o ad uno o più tipi di risone di cui all'allegato II, parte I, sezione I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ( riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi A o riso a grani lunghi B )»; 7) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le carni bovine, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in ciascuno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato III, parte II.»; 8) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso d'impossibilità di consegnare i cereali o il riso nel luogo di ammasso indicato dall'offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'organismo d'intervento designa un altro luogo di ammasso presso il quale deve avere luogo la consegna al costo più basso.»; 9) all'articolo 31, paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»; 10) all'articolo 32, paragrafo 5, il punto i) è soppresso; 11) all'articolo 47, paragrafo 3, le parole «... conformemente all'allegato I, parti IX, X e XI» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente all'allegato I, parti IX e XI»; 12) l'articolo 55 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Organismi d'intervento e luoghi di ammasso per i cereali e il riso»; 56

61 b) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera b) è soppressa; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i luoghi di ammasso riconosciuti; nonché»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'elenco degli organismi d'intervento, l'elenco dei luoghi di ammasso e i relativi aggiornamenti sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.»; 13) l'allegato I è modificato conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento; 14) l'allegato III è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento; 15) l'elenco degli allegati è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 I regolamenti (UE) n. 1125/2010 e (UE) n. 162/2011 sono abrogati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o aprile 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 57

62 ALLEGATO A. L'allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato: 1) nella parte I, al secondo paragrafo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per orzo e granturco, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE.»; 2) nella parte II, la colonna intitolata «Sorgo» è soppressa; 3) la parte III è così modificata: a) al punto 1.1, il terzo comma è soppresso; b) il punto 1.2 è così modificato: i) alla lettera a), secondo comma, le parole «né al granturco, né al sorgo» sono sostituite dalle parole «al granturco»; ii) alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse; iii) alla lettera c), secondo comma, le parole «e del sorgo» sono soppresse; iv) alla lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le definizioni relative ai grani che presentano colorazioni del germe non si applicano né all'orzo, né al granturco.»; v) alla lettera e), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse; vi) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) Chicchi volpati Per il frumento duro, la definizione di chicchi volpati è quella riportata nella norma EN La definizione di chicchi volpati non si applica né al frumento tenero, né all'orzo, né al granturco.»; c) al punto 1.3, secondo paragrafo, le parole «o di sorgo» sono soppresse; d) il punto 1.4 è così modificato: i) alla lettera a), secondo comma, le parole «e di sorgo» sono soppresse; ii) alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse; iii) alla lettera c), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse; iv) alla lettera f), il secondo comma è sostituito dal seguente: «La definizione di chicchi cariati non si applica né all'orzo, né al granturco.»; e) il punto 2.5 è soppresso; 58

63 4) la parte IV è così modificata: a) alla lettera a), secondo trattino, le parole «e il sorgo» sono soppresse; b) la lettera c) è soppressa; 5) La parte V è così modificata: a) nel titolo, le parole «e del sorgo» sono soppresse; b) il punto 1 è così modificato: i) al primo comma, le parole «e di 250 g per il sorgo» sono soppresse; ii) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La frazione trattenuta dal vaglio a maglie di 1,0 mm è divisa per mezzo di un separatore in modo da ottenere un campione di g per il granturco. Pesare questo campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una tavola. Estrarre con una pinzetta o una spatola gli altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi scaldati per essiccamento, i chicchi germinati, i semi estranei, i chicchi avariati, le pule e le impurità di origine animale. Il chicco è quindi classificato in base alle sue condizioni.»; iii) al quinto comma, le parole «e di 1,8 mm di diametro per il sorgo» sono soppresse; 6) la parte IX è così modificata: a) nella prima colonna della tabella I, le parole «e sorgo» sono soppresse; b) nella prima colonna della tabella II, le parole «e sorgo» sono soppresse; 7) la parte X è soppressa; 8) la parte XI è così modificata: a) alla lettera a), le parole «e il sorgo» sono soppresse; b) alla lettera c), le parole «e il sorgo» sono soppresse; c) alla lettera d), le parole «e il sorgo» sono soppresse; d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) se la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 % per il frumento duro e l'1 % per il frumento tenero, l'orzo e il granturco, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»; e) la lettera i) è soppressa. B. L'allegato III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato: 1) nella parte I, al punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A); b) carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi (categoria C); c) carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).»; 59

64 2) la parte V è sostituita dalla seguente: «PARTE V Classificazione dei prodotti Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi quali descritti nella parte I, punto 1, lettera c), del presente allegato. BELGIQUE/BELGIË Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren: Catégorie A, classe U2/ Categorie A, klasse U2 Catégorie A, classe U3/ Categorie A, klasse U3 Catégorie A, classe R2/ Categorie A, klasse R2 Catégorie A, classe R3/ Categorie A, klasse R3 Catégorie Z, classe U2/ Categorie Z, klasse U2 Catégorie Z, classe U3/ Categorie Z, klasse U3 Catégorie Z, classe R2/ Categorie Z, klasse R2 Catégorie Z, classe R3/ Categorie Z, klasse R3 БЪЛГАРИЯ Tрупове, половинки трупове: категория А, клас R2 категория А, клас R3 категория Z, клас R2 категория Z, клас R3 ČESKÁ REPUBLIKA Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl: Kategorie A, třída R2 Kategorie A, třída R3 Kategorie Z, třída R2 Kategorie Z, třída R3 60

65 DANMARK Hele og halve kroppe: Kategori A, klasse R2 Kategori A, klasse R3 Kategori Z, klasse R2 Kategori Z, klasse R3 DEUTSCHLAND Ganze oder halbe Tierkörper: Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3 Kategorie Z, Klasse U2 Kategorie Z, Klasse U3 Kategorie Z, Klasse R2 Kategorie Z, Klasse R3 EESTI Rümbad, poolrümbad: Kategooria A, klass R2 Kategooria A, klass R3 Kategooria Z, klass R2 Kategooria Z, klass R3 EIRE/IRELAND Carcases, half-carcases: Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3 ΕΛΛΑΔΑ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: Κατηγορία A, κλάση R2 Κατηγορία A, κλάση R3 Κατηγορία Z, κλάση R2 Κατηγορία Z, κλάση R3 61

66 ESPAÑA Canales o semicanales: Categoría A, clase U2 Categoría A, clase U3 Categoría A, clase R2 Categoría A, clase R3 Categoría Z, clase U2 Categoría Z, clase U3 Categoría Z, clase R2 Categoría Z, clase R3 FRANCE Carcasses, demi-carcasses: Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2 Catégorie A, classe R3 Catégorie Z, classe U2 Catégorie Z, classe U3 Catégorie Z, classe R2 Catégorie Z, classe R3 Catégorie C, classe U2 Catégorie C, classe U3 Catégorie C, classe U4 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe R4 Catégorie C, classe O3 HRVATSKA Trupovi, polovice Kategorija A, klasa U2 Kategorija A, klasa U3 Kategorija A, klasa R2 Kategorija A, klasa R3 Kategorija Z, klasa U2 Kategorija Z, klasa U3 Kategorija Z, klasa R2 Kategorija Z, klasa R3 62

67 ITALIA Carcasse e mezzene: Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3 Categoria Z, classe U2 Categoria Z, classe U3 Categoria Z, classe R2 Categoria Z, classe R3 ΚΥΠΡΟΣ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: Κατηγορία A, κλάση R2 Κατηγορία Z, κλάση R2 LATVIJA Liemeņi, pusliemeņi: A kategorija, R2 klase A kategorija, R3 klase Z kategorija, R2 klase Z kategorija, R3 klase LIETUVA Skerdenos ir skerdenų pusės: A kategorija, R2 klasė A kategorija, R3 klasė Z kategorija, R2 klasė Z kategorija, R3 klasė LUXEMBOURG Carcasses, demi-carcasses: Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2 Catégorie A, classe R3 MAGYARORSZÁG Hasított test vagy hasított féltest: A kategória, R2 osztály A kategória, R3 osztály 63

68 Z kategória, R2 osztály Z kategória, R3 osztály MALTA Karkassi u nofs karkassi: Kategorija A, klassi R3 Kategorija Z, klassi R3 NEDERLAND Hele dieren, halve dieren: Categorie A, klasse R2 Categorie A, klasse R3 Categorie Z, klasse R2 Categorie Z, klasse R3 ÖSTERREICH Ganze oder halbe Tierkörper: Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3 Kategorie Z, Klasse U2 Kategorie Z, Klasse U3 Kategorie Z, Klasse R2 Kategorie Z, Klasse R3 POLSKA Tusze, półtusze: Kategoria A, klasa R2 Kategoria A, klasa R3 Kategoria Z, klasa R2 Kategoria Z, klasa R3 PORTUGAL Carcaças ou meias-carcaças Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3 Categoria Z, classe U2 64

69 Categoria Z, classe U3 Categoria Z, classe R2 Categoria Z, classe R3 ROMÂNIA Carcase, jumătăți de carcase categoria A, clasa R2 categoria A, clasa R3 categoria Z, clasa R2 categoria Z, clasa R3 SLOVENIJA Trupi, polovice trupov: Kategorija A, razred R2 Kategorija A, razred R3 Kategorija Z, razred R2 Kategorija Z, razred R3 SLOVENSKO Jatočné telá, jatočné polovičky: kategória A, akostná trieda R2 kategória A, akostná trieda R3 kategória Z, akostná trieda R2 kategória Z, akostná trieda R3 SUOMI/FINLAND Ruhot, puoliruhot/slaktkroppar, halva slaktkroppar: Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2 Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3 Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2 Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3 SVERIGE Slaktkroppar, halva slaktkroppar: Kategori A, klass R2 Kategori A, klass R3 Kategori Z, klass R2 Kategori Z, klass R3 UNITED KINGDOM I. Great Britain Carcases, half-carcases: Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 65

70 II. Northern Ireland Carcases, half-carcases: Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3». C. L'elenco degli allegati del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato: 1) nell'allegato I, la parte V è sostituita dalla seguente: «Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta nel caso del granturco»; 2) nell'allegato I, la parte X è soppressa. 14CE

71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 341/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o aprile 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

72 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione IL 219,4 MA 56,4 TN 94,7 TR 89,4 ZZ 115, EG 170,1 MA 39,8 TR 132,9 ZZ 114, TN 118,0 ZZ 118, MA 66,1 TR 89,3 ZZ 77, EG 45,7 IL 67,1 MA 50,6 TN 43,6 TR 56,6 ZA 60,4 ZZ 54, MA 35,6 TR 67,6 ZZ 51, AR 87,2 BR 89,2 CL 115,3 CN 84,5 EG 89,4 MK 30,8 US 176,5 ZZ 96, AR 95,7 CL 154,5 CN 52,7 ZA 90,6 ZZ 98,4 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

73 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2014 che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6, vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Per i conglomerati finanziari che esercitano attività importanti sia nel settore bancario o di investimento sia nel settore assicurativo occorre eliminare un utilizzo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, vale a dire il computo multiplo nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie a operazioni intragruppo, affinché sia rispecchiata con esattezza la disponibilità di fondi propri del conglomerato finanziario atti ad assorbire le perdite e sia garantita una copertura patrimoniale supplementare a livello di conglomerato. (2) È importante assicurare che i fondi propri eccedenti quelli necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità settoriali siano computati a livello di conglomerato finanziario soltanto qualora nulla osti al trasferimento delle attività o al rimborso delle passività tra le diverse imprese del conglomerato finanziario, anche da un settore all'altro. (3) Un conglomerato finanziario dovrebbe includere nel calcolo dei suoi fondi propri i fondi propri eccedenti i requisiti di solvibilità settoriali solo se tali fondi sono trasferibili tra imprese all'interno del conglomerato finanziario. (4) Occorre tenere conto, emanando norme appropriate, che i requisiti di fondi propri settoriali sono concepiti per coprire i rischi relativi a tale settore e non quelli a esso esterni. ( 1 ) GU L 176 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 35 dell' , pag

74 (5) Per assicurare uniformità nel calcolo della copertura patrimoniale supplementare, occorre elencare i requisiti settoriali che comprendono i requisiti di solvibilità per questo scopo. Tali requisiti dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni settoriali riguardanti le misure da adottare in seguito ad una violazione dei requisiti di solvibilità settoriali. In particolare, in caso di deficit a livello di conglomerato finanziario dovuto ad una violazione del requisito combinato di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), le misure necessarie richieste dovrebbero basarsi su quelle esposte in tale capo. (6) Nel calcolo del requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, occorre calcolare sia un requisito di solvibilità teorico che un livello teorico di fondi propri per le imprese finanziarie non regolamentate all'interno del conglomerato finanziario. (7) L'allegato I, parte II della direttiva 2002/87/CE espone tre metodi tecnici per calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario: «il metodo del consolidamento contabile» (metodo 1), «il metodo della deduzione e aggregazione» (metodo 2) e «la combinazione dei metodi» (metodo 3, che consente una combinazione del metodo 1 e del metodo 2). I metodi tecnici di calcolo 1 e 2 dovrebbero essere precisati al fine di garantirne un'applicazione coerente. È necessario inoltre specificare le circostanze per l'uso del metodo 3 e garantire che le autorità competenti consentano l'uso di tale metodo in circostanze analoghe, impieghino criteri comuni e impongano ai conglomerati finanziari modalità di applicazione uniformi. Le autorità competenti dovrebbero consentire l'applicazione del metodo 3 solo qualora un conglomerato finanziario possa dimostrare che sarebbe ragionevolmente impossibile applicare il metodo 1 o il metodo 2. L'uso del metodo 3 dovrebbe essere coerente nel tempo per assicurare condizioni equivalenti. Dato che i metodi tecnici di calcolo sono applicati conformemente ai principi tecnici di cui all'allegato I, parte I della direttiva 2002/87/CE, occorre specificare anche tali principi. (8) Il metodo 1 per calcolare la solvibilità di gruppo di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e il metodo 1 per calcolare i requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero essere considerati equivalenti, essendo entrambi coerenti con gli obiettivi principali della vigilanza supplementare. Entrambi i metodi garantiscono l'eliminazione della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo e il calcolo dei fondi propri in conformità con le definizioni e i limiti fissati nelle norme settoriali pertinenti. (9) Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 è strettamente connesso con il potere di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3 della direttiva 2002/87/CE in quanto entrambi sono volti a stabilire modalità uniformi per l'applicazione dei metodi di calcolo di cui all'allegato di tale direttiva. Per garantire la coerenza dei metodi di calcolo specificati ai fini di tali atti legislativi e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico alle disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione adottate sulla base dei suddetti poteri. (10) Al fine di garantire massima coerenza nell'applicazione dei metodi di calcolo, il presente regolamento dovrebbe essere basato sui nuovi regimi di solvibilità settoriali che sono stati introdotti nell'unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Le regole che dipendono dall'applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbero iniziare ad applicarsi a partire dalla data di applicazione di tale direttiva. Le modalità nazionali impiegate attualmente per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare dovrebbero pertanto continuare da essere utilizzate nei settori che non sono stati armonizzati dal presente regolamento nel periodo precedente la sua applicazione integrale e i calcoli sottostanti che si basano su norme settoriali assicurative dovrebbero essere basati sulle norme settoriali assicurative che si applicano al momento del calcolo. (11) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati congiuntamente alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). ( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338). ( 2 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del , pag. 1). 70

75 (12) Le tre autorità europee di vigilanza hanno condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici correlati, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento specifica i principi tecnici e i metodi tecnici di calcolo elencati all'allegato I della direttiva 2002/87/CE ai fini dell'applicazione delle alternative alla deduzione di cui all'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei fondi propri e del requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore assicurativo»: un conglomerato finanziario il cui principale settore finanziario di attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE è il settore assicurativo; 2) «conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento»: un conglomerato finanziario il cui principale settore finanziario di attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE è il settore bancario o dei servizi di investimento. CAPO II PRINCIPI TECNICI Articolo 3 Eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo I fondi propri che derivano direttamente o indirettamente da operazioni intragruppo non sono inclusi nel calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare a livello di conglomerato finanziario. Articolo 4 Trasferibilità e disponibilità di fondi propri 1. I fondi propri riconosciuti a livello di un'impresa regolamentata che eccedono quelli necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità settoriali di cui all'articolo 9 non sono inclusi nel calcolo dei fondi propri di un conglomerato finanziario, o della somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata del settore finanziario di un conglomerato finanziario, salvo se non vi sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento di fondi tra le imprese del conglomerato finanziario. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 48). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84). 71

76 2. In sede di presentazione al coordinatore dei risultati del calcolo e dei dati rilevanti per il calcolo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma della direttiva 2002/87/CE, l'impresa di cui a tale comma conferma e dimostra al coordinatore che il paragrafo 1 è stato osservato. Articolo 5 I fondi propri settoriali 1. I fondi propri di cui al paragrafo 2 che sono disponibili a livello di un'impresa regolamentata sono ammissibili per la copertura dei rischi derivanti dal settore che riconosce tali fondi propri e non sono considerati ammissibili per la copertura dei rischi di altri settori finanziari. 2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono fondi propri diversi dai seguenti: a) elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013; b) elementi dei fondi propri di base delle imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE se tali elementi sono classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 94, paragrafi 1 e 2 di tale direttiva. Articolo 6 Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario 1. Quando vi è un deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri che sono ammissibili ai sensi delle norme settoriali sia bancarie che assicurative sono utilizzati per coprire tale deficit. 2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) il capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) gli elementi dei fondi propri di base quando sono classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e la loro inclusione non è limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva; c) il capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013; d) gli elementi dei fondi propri di base quando sono classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e la loro inclusione è limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva; e) il capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013; e f) gli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2 conformemente all'articolo 94, paragrafo 2 della direttiva 2009/138/CE. 3. Gli elementi dei fondi propri che sono utilizzati per coprire il deficit sono conformi all'articolo 4, paragrafo 1. Articolo 7 Coerenza Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista di un conglomerato finanziario applicano il metodo di calcolo in maniera coerente nel tempo. Articolo 8 Consolidamento Per quanto riguarda i conglomerati finanziari attivi principalmente nel settore assicurativo, il metodo 1 che serve per calcolare la solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e riassicurazione di cui agli articoli 230, 231 e 232 della direttiva 2009/138/CE è considerato equivalente al metodo 1 che serve per calcolare i requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di un conglomerato finanziario di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE, a condizione che l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo a norma del titolo III della direttiva 2009/138/CE non si discosti in maniera significativa dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare a norma del capo II della direttiva 2002/87/CE. 72

77 Articolo 9 Requisito di solvibilità 1. In caso di applicazione delle regole per il settore assicurativo, il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 218 della direttiva 2009/138/CE, incluse eventuali maggiorazioni del capitale applicate conformemente all'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 216, paragrafo 4, l'articolo 231, paragrafo 7, l'articolo 232, l'articolo 233, paragrafo 6, l'articolo 238, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, è considerato il requisito di solvibilità ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare. 2. In caso di applicazione delle regole per il settore bancario o dei servizi di investimento, i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli obblighi a norma di tale regolamento o della direttiva 2013/36/UE di detenere fondi propri eccedenti tali requisiti, compresi i requisiti derivanti dal processo di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 73 di tale direttiva, eventuali requisiti imposti da un'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) di tale direttiva, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6 di tale direttiva e le misure adottate a norma dell'articolo 458 o 459 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati i requisiti di solvibilità ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare. Articolo 10 I requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario 1. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 7, 8 e 9, i requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario sono calcolati conformemente alle definizioni e ai limiti stabiliti nelle norme settoriali pertinenti. 2. I fondi propri delle società di gestione del risparmio sono calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l) della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). I requisiti di solvibilità delle società di gestione del risparmio sono i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva. 3. I fondi propri dei gestori di fondi di investimento alternativi sono calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ad) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). I requisiti di solvibilità dei gestori di fondi di investimento alternativi sono i requisiti di cui all'articolo 9 di tale direttiva. Articolo 11 Trattamento delle partecipazioni intersettoriali 1. Quando un'impresa di un conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento ha una partecipazione in un'impresa del settore finanziario che appartiene al settore assicurativo e che è dedotta conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 o all'articolo 15, paragrafo 3, a livello di conglomerato finanziario non si applica alcun requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare rispetto a tale partecipazione. 2. Quando l'applicazione del paragrafo 1 determina una variazione diretta dell'importo delle perdite attese nell'ambito del metodo basato sui rating interni ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fondi propri del conglomerato finanziario è aggiunto un importo equivalente a tale variazione. Articolo 12 Requisiti di fondi propri e solvibilità teorici per imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario 1. Quando una società di partecipazione finanziaria mista ha una partecipazione in un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, i requisiti di fondi propri e solvibilità teorici di tale impresa sono calcolati in conformità alle norme settoriali del settore più importante per il conglomerato finanziario. ( 1 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del , pag. 32). ( 2 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell' , pag. 1). 73

78 2. Per una impresa non regolamentata operante nel settore finanziario diversa da quella di cui al paragrafo 1, i requisiti di fondi propri e solvibilità teorici sono calcolati in conformità alle norme settoriali del settore finanziario più vicino a quello in cui opera l'impresa non regolamentata. La determinazione del settore finanziario più vicino è basata sulla gamma di attività dell'impresa pertinente e sulla misura in cui l'impresa svolge tali attività. Se non è possibile identificare chiaramente il settore finanziario più vicino, si applicano le norme settoriali del settore finanziario più importante per il conglomerato finanziario. Articolo 13 Disposizioni settoriali transitorie e di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering) Le norme settoriali applicate nel calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare comprendono le disposizioni transitorie o di mantenimento dei diritti acquisiti che si applicano a livello settoriale. CAPO III METODI DI CALCOLO Articolo 14 Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 1 a norma della direttiva 2002/87/CE 1. I fondi propri di un conglomerato finanziario sono calcolati sulla base dei conti consolidati conformemente alla disciplina contabile pertinente applicata all'ambito della vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE e nel rispetto del paragrafo 5 se del caso. 2. Per quanto riguarda i conglomerati attivi principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento, agli investimenti non consolidati si applicano i seguenti trattamenti in sede di calcolo dei fondi propri del conglomerato finanziario: a) gli investimenti significativi non consolidati detenuti in un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 che appartiene al settore assicurativo sono dedotti pienamente dai fondi propri del conglomerato; b) gli investimenti non consolidati diversi da quelli di cui alla lettera a) detenuti in un soggetto del settore finanziario che appartiene al settore assicurativo sono dedotti integralmente dai fondi propri del conglomerato conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 575/ Fatto salvo il paragrafo 2, i fondi propri emessi da un soggetto di un conglomerato finanziario e detenuti da un altro soggetto di tale conglomerato sono dedotti dai fondi propri del conglomerato se non sono già eliminati nel processo del consolidamento contabile. 4. Un'impresa che è una entità controllata congiuntamente ai fini della disciplina contabile pertinente è trattata in conformità alle norme settoriali sul consolidamento proporzionale o sull'inclusione delle quote proporzionali. 5. Quando un'entità soggetta alla direttiva 2009/138/CE appartiene a un conglomerato finanziario, il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare a livello di conglomerato finanziario è basato sulla valutazione delle attività e delle passività calcolate conformemente al titolo I, capo VI, sezioni 1 e 2 della direttiva 2009/138/CE. 6. Quando i valori delle attività e delle passività sono soggetti a filtri prudenziali e deduzioni conformemente alla parte 2, titolo I del regolamento (UE) n. 575/2013, i valori delle attività o delle passività utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono quelli attribuibili ai soggetti rilevanti a norma di tale regolamento, escluse le attività e passività attribuibili ad altri soggetti del conglomerato finanziario. 7. Quando le norme settoriali impongono il calcolo di una soglia o di un limite, la soglia o il limite a livello di conglomerato sono calcolati sulla base dei dati consolidati del conglomerato finanziario e previe le deduzioni richieste ai paragrafi 2 e Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti, i soggetti regolamentati di un conglomerato finanziario che rientrano nell'ambito della situazione consolidata di un ente a norma della parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati collettivamente. 9. Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti, le entità regolamentate di un conglomerato finanziario che rientrano nell'ambito della vigilanza di gruppo conformemente al titolo III della direttiva 2009/138/CE sono considerate collettivamente. 74

79 10. Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti a livello di entità regolamentate, le entità regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario alle quali non si applica né il paragrafo 8, né il paragrafo 9 calcolano le rispettive soglie e i rispettivi limiti su base individuale conformemente alle norme settoriali dell'entità regolamentata. 11. Quando si sommano i requisiti di solvibilità settoriali pertinenti, non vi sono aggiustamenti diversi da quelli richiesti dall'articolo 11 o derivanti da aggiustamenti alle soglie e ai limiti settoriali a norma del paragrafo 7. Articolo 15 Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE 1. Se i fondi propri di un'impresa regolamentata sono soggetti a un filtro prudenziale ai sensi delle pertinenti norme settoriali, si applica uno dei seguenti trattamenti: a) l'importo filtrato, ovvero l'importo netto preso in considerazione nel calcolo dei fondi propri delle partecipazioni, è aggiunto al valore contabile delle partecipazioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 2002/87/CE se l'importo filtrato aumenta il capitale regolamentare; b) l'importo filtrato di cui alla lettera a) è dedotto dal valore contabile delle partecipazioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 2002/87/CE se l'importo filtrato riduce il capitale regolamentare. 2. Per i conglomerati finanziari attivi principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento, gli investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 appartenente al settore assicurativo che non sono partecipazioni sono dedotti integralmente dagli elementi dei fondi propri del soggetto che detiene lo strumento conformemente alle norme settoriali applicabili a tale soggetto. 3. Gli investimenti intragruppo in strumenti di capitale che sono ammissibili come fondi propri ai sensi delle norme settoriali, tenuto conto dei limiti settoriali pertinenti, sono dedotti o esclusi dal calcolo dei fondi propri. 4. Il calcolo dei requisiti patrimoniali supplementari è effettuato in base alla formula riportata nell'allegato. Articolo 16 Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CE 1. Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione del metodo 3 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE solo nelle circostanze seguenti: a) non è ragionevolmente fattibile applicare il metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE a tutte le imprese o il metodo 2 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE a tutte le imprese di un conglomerato finanziario, in particolare in quanto il metodo 1 non può essere utilizzato per una o più imprese che esulano dall'ambito del consolidamento o in quanto un'impresa regolamentata è stabilita in un paese terzo e non è possibile ottenere informazioni sufficienti per applicare uno dei metodi a tale impresa; b) le imprese che applicherebbero uno dei metodi considerate nel loro insieme sono di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 2. Il metodo 1 o il metodo 2 sono usati da tutte le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario diverse da quelle di cui al paragrafo Se l'autorità competente autorizza l'applicazione del metodo 3 in relazione ad un conglomerato finanziario, tale metodo è applicato in maniera coerente nel tempo. 75

80 CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. L'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafi 5 e 9 si applicano dalla data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 76

81 ALLEGATO Metodologia di calcolo per il metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE Metodo della deduzione e dell'aggregazione Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare nell'ambito del metodo 2 è effettuato conformemente alla disciplina contabile applicabile a ciascuna delle imprese del gruppo sulla base della formula seguente:! scar ¼ XGfin x i ðof i Þ XGfin ðreq i Þþ XG ðbv j Þ scar 0 i¼1 i¼1 j¼1 dove i fondi propri (OF i ) non includono gli strumenti di capitale intragruppo che sono ammissibili come fondi propri conformemente alle norme settoriali. I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare (scar) sono calcolati come differenza tra: 1. la somma dei fondi propri (OF i ) di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata operante nel settore finanziario (i) appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e 2. la somma dei requisiti di solvibilità (REQi) di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata operante nel settore finanziario (i) appartenente al gruppo (G); i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità alle rispettive norme settoriali; e del valore contabile (BVj) delle partecipazioni in altre imprese (j) del gruppo. In caso di imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario, un requisito di solvibilità teorico è calcolato a norma dell'articolo 12. I requisiti di fondi propri e di solvibilità sono presi in considerazione in misura della loro quota proporzionale (x) come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2002/87/CE e conformemente all'allegato I di tale direttiva. La differenza non può essere negativa. 14CE

82 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2014 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

83 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione MA 57,3 TN 105,1 TR 88,4 ZZ 83, EG 170,1 MA 39,8 TR 129,4 ZZ 113, TN 118,0 ZZ 118, MA 66,1 TR 122,7 ZZ 94, EG 48,2 IL 67,2 MA 49,0 TN 52,5 TR 61,8 ZA 60,4 ZZ 56, TR 64,4 ZZ 64, AR 90,3 BR 90,6 CL 101,5 CN 84,5 EG 89,4 MK 30,8 US 191,2 ZZ 96, AR 108,3 CL 169,7 US 211,1 ZA 96,2 ZZ 146,3 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

84 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

85 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione MA 54,7 TN 87,5 TR 81,1 ZZ 74, EG 170,1 MA 44,0 TR 125,1 ZZ 113, TN 118,0 ZZ 118, MA 23,1 TR 120,6 ZZ 71, EG 47,8 IL 66,8 MA 53,1 TN 44,6 TR 48,6 ZZ 52, MA 57,8 TR 66,4 ZZ 62, AR 89,6 BR 93,8 CL 100,5 CN 84,5 EG 89,4 MK 33,9 US 192,0 ZZ 97, AR 98,0 CL 136,4 CN 81,0 US 211,1 ZA 104,6 ZZ 126,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

86 REGOLAMENTO (UE) N. 345/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o aprile 2014 recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per le navi dell'unione, in determinate acque non dell'unione ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 24 del , pag

87 Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ALLEGATO N. 04/TQ43 Stato membro Stock Specie Zona Spagna BUM/ATLANT Marlin azzurro (Makaira nigricans) Oceano Atlantico Data di chiusura CE

88 REGOLAMENTO (UE) N. 346/2014 DELLA COMMISSIONE del 1 o aprile 2014 recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'unione europea LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per le navi dell'unione, in determinate acque non dell'unione ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1 o luglio (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2014 incluso. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 24 del , pag

89 Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ALLEGATO N. 03/TQ43 Stato membro Stock Specie Zona Unione europea (tutti gli Stati membri) RED/N3M Scorfani (Sebastes spp.) NAFO 3M Data di chiusura Dal al CE

90 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 347/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 91, lettera c), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ( 2 ) stabilisce i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. A norma del punto A. 4 dell'allegato I B di detto regolamento, la Commissione può stabilire che gli Stati membri interessati possano autorizzare un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l, qualora le condizioni climatiche lo richiedano. (2) Il 15 gennaio 2014 le autorità tedesche competenti hanno trasmesso una richiesta ufficiale per aumentare i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini inferiori a 300 mg/l di non oltre 50 mg/l per i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013 nelle zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta «Mosel» e delle indicazioni geografiche protette «Landwein der Mosel», «Landwein der Ruwer», «Landwein der Saar» e «Saarländischer Landwein». (3) La nota tecnica fornita dalle autorità competenti tedesche spiega che le condizioni climatiche hanno influenzato la qualità sanitaria delle uve raccolte nel 2013 nelle suddette zone. In particolare, a seguito di una vendemmia tardiva, numerose uve sono marcite e durante la fermentazione si sono sviluppati quantitativi maggiori di piruvato, acetaldeide e acido alfa-chetoglutarico. Queste sostanze si legano all'anidride solforosa e ne riducono la funzione di conservante. Pertanto, i quantitativi totali di anidride solforosa necessari a garantire una vinificazione e una conservazione corrette sono più elevati per il vino prodotto da tali uve. Per questo motivo l'autorizzazione temporanea di cui al punto A. 4 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è l'unica opzione disponibile per permettere l'utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'appendice I dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) N. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del , pag. 1). 86

91 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ALLEGATO «Appendice I Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche Anno Stato membro Zone viticole Vini interessati Germania Tutte le zone viticole del territorio tedesco Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno Germania Le zone viticole delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato Francia Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell'alto Reno Germania Le zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta Mosel e delle indicazioni geografiche protette Landwein der Mosel, Landwein der Ruwer, Landwein der Saar e Saarländischer Landwein Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006 Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006 Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013» 14CE

92 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 348/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

93 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione MA 55,1 TN 68,9 TR 79,0 ZZ 67, EG 170,1 MA 44,0 TR 127,4 ZZ 113, TN 118,0 ZZ 118, MA 23,1 TR 90,5 ZZ 56, EG 47,0 IL 66,1 MA 81,9 TN 51,7 TR 61,6 ZZ 61, MA 63,6 TR 68,0 ZZ 65, AR 88,0 BR 101,4 CL 117,4 CN 114,6 EG 89,4 MK 32,3 US 192,7 ZA 112,8 ZZ 106, AR 98,8 CL 166,5 CN 81,0 US 211,1 ZA 102,2 ZZ 131,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

94 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Il Comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 90

95 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione 91

96 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Manufatto tessile, morbido e reversibile, avente la forma di una cesta e dimensioni di circa 35 cm 25 cm, con bordi (alti 10 cm) e fondo imbottiti. Una delle superfici esterne è in tessuto (100 % poliestere), l'altra è in tessuto felpato lavorato a maglia (100 % poliestere). L'articolo è destinato ad essere utilizzato da piccoli animali da compagnia. (Cfr. fotografie A e B) (*) La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 6307, e Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è una cesta in tessuto destinata a fornire comfort a piccoli animali da compagnia. La classificazione come mobile alla voce 9403 è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403]. Anche la classificazione alla voce 9404 è esclusa in quanto le ceste in tessuto sono diverse dagli oggetti letterecci ed oggetti simili. Inoltre, l'articolo non presenta ulteriori elementi che consentano di classificarlo come oggetto lettereccio. Esso è considerato come manufatto tessile confezionato ai sensi della voce La superficie interna e quella esterna sono ugualmente essenziali poiché l'articolo può essere rivoltato su se stesso e utilizzato in entrambi i modi. Poiché non è possibile stabilire se sia il tessuto felpato lavorato a maglia di una delle due superfici (che porterebbe a classificare l'articolo nel codice NC ) o il tessuto dell'altra superficie (che porterebbe a classificare l'articolo con il codice ) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), esso deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC (*) La fotografia ha carattere puramente informativo. A B 14CE

97 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 93

98 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014 Per la Commissione A nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione 94

99 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Articolo costituito da una scatola di legno ricoperta, all'interno come all'esterno, di tessuto. La scatola presenta un'apertura sulla parte anteriore che consente a un gatto di entrarvi ed è di dimensioni tali da consentire a un gatto di dormirvi. Sulla parte superiore della scatola è fissato, in posizione verticale, un tubo di cartone ricoperto da una corda in sisal ad esso fissata. La corda è costituita di filati in fibre di sisal con titolo superiore a decitex. Il tubo sostiene una piattaforma in legno ricoperta di tessuto. La piattaforma è di dimensioni tali da consentire a un gatto di sdraiarvisi. Sulla parte inferiore della piattaforma è fissato un cilindro in legno ricoperto di tessuto all'interno e all'esterno. Il cilindro presenta una larghezza tale da consentire a un gatto di strisciarvi all'interno. Il tessuto utilizzato è in felpa (peluche di poliestere). La superficie totale del tessuto è superiore a quella del sisal. (Si veda la fotografia) (*) La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), dalla nota 7f) della sezione XI e dal testo dei codici NC 6307, e Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo inteso ad attirare i gatti e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendervisi. La classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403]. La classificazione come giocattolo, alla voce 9503, è anch'essa esclusa perché l'articolo è riconoscibile come esclusivamente destinato agli animali e non è quindi compreso nella voce di cui sopra, conformemente alla nota 5 del capitolo 95. Il materiale tessile (tessuto di felpa e corda di sisal) è essenziale per consentire al prodotto di essere utilizzato come previsto in quanto attira i gatti che possono, ad esempio, utilizzarlo per affilarsi gli artigli, sedervisi sopra, dormirci e giocarci. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno o il cartone) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b). Non è possibile determinare se sia il sisal o il tessuto ad attirare maggiormente i gatti. Poiché la quantità di tessuto è superiore e consente al gatto di praticare molteplici attività, si ritiene che sia il tessuto a conferire all'articolo il carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b) [si veda anche la nota esplicativa del SA relativa alla RGI 3 b) (VIII)]. Ai sensi della nota 7f) della sezione XI, il tessuto è assemblato mediante cucitura e, di conseguenza, si tratta di un manufatto tessile confezionato in tessuto. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC , come «altri manufatti tessili confezionati». (*) La fotografia ha carattere puramente informativo. 14CE

100 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 351/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2014 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia al vino (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso de Murcia al vino», registrata con il regolamento (CE) n. 1097/2002 della Commissione ( 2 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento ( 3 ). (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014 Per la Commissione A nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 166 del , pag. 8. ( 3 ) GU C 326 del , pag

101 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato Classe 1.3. Formaggi SPAGNA Queso de Murcia al vino (DOP) 14CE

102 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 352/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2014 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso de Murcia», registrata con il regolamento (CE) n. 1097/2002 della Commissione ( 2 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento ( 3 ). (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014 Per la Commissione A nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 166 del , pag. 8. ( 3 ) GU C 329 del , pag

103 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato Classe 1.3. Formaggi SPAGNA Queso de Murcia (DOP) 14CE

104 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

105 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione MA 59,6 TN 95,8 TR 90,1 ZZ 81, EG 170,1 MA 44,0 TR 127,5 ZZ 113, MA 23,1 TR 120,5 ZZ 71, EG 44,6 IL 67,4 MA 48,4 TN 51,7 TR 57,7 ZZ 54, MA 63,6 TR 80,0 ZZ 71, AR 87,4 BR 96,6 CL 100,7 CN 106,3 MK 32,3 US 172,0 ZA 108,1 ZZ 100, AR 99,8 CL 118,0 CN 81,0 US 211,1 ZA 105,6 ZZ 123,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

106 DIRETTIVE DIRETTIVA 2014/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 53, paragrafo 1 e gli articoli 62 e 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) stabilisce norme in materia di prodotti del tabacco a livello dell Unione. Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici, internazionali e di mercato sarebbero necessarie modifiche sostanziali di tale direttiva, che dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva. (2) Nelle relazioni del 2005 e del 2007 sull attuazione sulla direttiva 2001/37/CE, la Commissione ha individuato i settori nei quali si riteneva utile un ulteriore intervento per il buon funzionamento del mercato interno. Nel 2008 e 2010 il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) ha fornito alla Commissione pareri scientifici sui prodotti del tabacco non da fumo e sugli additivi del tabacco. Nel 2010 si è svolta un ampia consultazione dei soggetti interessati, seguita da consultazioni mirate degli stakeholder e accompagnata da studi realizzati da consulenti esterni. Gli Stati membri sono stati consultati nel corso dell intero iter. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ripetutamente invitato la Commissione a rivedere e aggiornare la direttiva 2001/37/CE. (3) In alcuni ambiti disciplinati dalla direttiva 2001/37/CE gli Stati membri non possono, di fatto o di diritto, adeguare efficacemente la loro legislazione ai nuovi sviluppi. Questo vale in particolare per le norme in materia di etichettatura in quanto agli Stati membri non è stato consentito di ingrandire le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, modificarne la collocazione su una singola confezione («confezione unitaria») o sostituire le avvertenze fuorvianti sui livelli di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio. ( 1 ) GU C 327 del , pag. 65. ( 2 ) GU C 280 del , pag. 57. ( 3 ) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 marzo ( 4 ) Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del , pag. 26). 102

107 (4) In altri settori sussistono ancora differenze sostanziali tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che ostacolano il regolare funzionamento del mercato interno. Tenuto conto degli sviluppi scientifici, internazionali e di mercato, queste differenze sono destinate ad accentuarsi. Ciò vale anche per le sigarette elettroniche ed i contenitori di liquido di ricarica per le sigarette elettroniche («contenitori di liquido di ricarica»), per i prodotti da fumo a base di erbe, per gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco, per alcuni aspetti che riguardano l etichettatura e il confezionamento e per le vendite a distanza transfrontaliere dei prodotti del tabacco. (5) Tali ostacoli dovrebbero essere eliminati e per questo si deve procedere a un ulteriore ravvicinamento delle norme relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. (6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l intera Unione solo in un piccolo numero di impianti nell Unione e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un intervento legislativo più incisivo a livello dell Unione piuttosto che a livello nazionale per il regolare funzionamento del mercato interno. (7) L intervento legislativo a livello dell Unione è necessario anche per dare attuazione alla convenzione quadro dell OMS per la lotta al tabagismo («FCTC»), del maggio del 2003, le cui disposizioni sono vincolanti per l Unione e i suoi Stati membri. Le disposizioni della FCTC sulla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco, sulla regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, sul confezionamento e l etichettatura dei prodotti del tabacco, sulla pubblicità e sul commercio illecito dei prodotti del tabacco sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze, le parti della FCTC, compresi l Unione e gli Stati membri, hanno adottato per consenso una serie di linee guida per l attuazione delle disposizioni della FCTC. (8) In conformità dell articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), per le proposte legislative occorre basarsi su un livello di protezione della salute elevato, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente dannosi del tabacco sulla salute umana, la protezione della salute merita un attenzione particolare, soprattutto per ridurre la diffusione del fumo tra i giovani. (9) È necessario stabilire un certo numero di nuove definizioni per assicurare che la presente direttiva sia uniformemente applicata dagli Stati membri. Quando obblighi diversi imposti dalla presente direttiva si applicano a categorie diverse di prodotto e il prodotto interessato rientra in più di una categoria (ad es. tabacco da pipa, tabacco da arrotolare), si dovrebbero applicare gli obblighi più rigorosi. (10) La direttiva 2001/37/CE ha stabilito limiti massimi relativi al tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette che dovrebbero applicarsi anche alle sigarette esportate dall Unione. Tali limiti massimi e tale impostazione restano validi. (11) Per misurare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette («livelli di emissioni»), è opportuno fare riferimento alle pertinenti norme ISO riconosciute a livello internazionale. Si dovrebbe evitare che l industria del tabacco possa influenzare il procedimento di verifica della misurazione di tale tenore, facendo ricorso a laboratori indipendenti, compresi i laboratori di Stato. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di laboratori situati in altri Stati membri dell Unione. Per altre emissioni dei prodotti del tabacco non esistono norme o test concordati a livello internazionale per quantificarne i livelli massimi. Gli sforzi in corso a livello internazionale per mettere a punto tali norme o test dovrebbero essere incoraggiati. (12) Per quanto concerne la fissazione dei livelli massimi di emissioni, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno ridurre i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio o fissare livelli massimi di altre emissioni dei prodotti del tabacco, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza. 103

108 (13) Per esercitare le loro competenze di regolamentazione, gli Stati membri e la Commissione hanno bisogno di informazioni complete sugli ingredienti e sulle emissioni dei prodotti del tabacco in modo da valutare l attrattività, la capacità di indurre dipendenza e la tossicità dei prodotti del tabacco, nonché i rischi per la salute associati al consumo di tali prodotti. A tal fine è opportuno rafforzare gli obblighi vigenti in materia di segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. Si dovrebbero prevedere ulteriori obblighi rafforzati in materia di segnalazione per gli additivi inclusi in un elenco prioritario al fine di valutarne, tra l altro, la tossicità, la capacità di indurre dipendenza e le proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione («proprietà CMR»), anche in forma combusta. Si dovrebbe limitare nella misura del possibile l onere di tali obblighi rafforzati in materia di segnalazione gravanti sulle PMI. Si ritiene che tali obblighi in materia di segnalazione siano coerenti con l obbligo che incombe all Unione di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. (14) Dati i divergenti formati di segnalazione utilizzati, secondo la pratica attuale, risulta difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione e gravoso per gli Stati membri e la Commissione confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. È opportuno pertanto disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. Nell interesse della popolazione, si dovrebbe garantire che le informazioni sui prodotti siano facilmente disponibili, garantendo nel contempo che i segreti commerciali dei fabbricanti di prodotti del tabacco siano adeguatamente presi in considerazione. Si dovrebbe tener conto dei sistemi per la segnalazione degli ingredienti già esistenti. (15) L assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti dei prodotti del tabacco incide sul buon funzionamento del mercato interno e ha effetti negativi sulla libera circolazione delle merci nell Unione. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in taluni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri seguono inoltre impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi nei filtri delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al regolare funzionamento del mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, tenendo conto dell attuazione della FCTC e delle pertinenti linee guida FCTC nell ambito dell Unione e alla luce dell esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell Unione. Le linee guida FCTC sulla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e sulla regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco sollecitano, in particolare, l eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti. (16) Una regolamentazione divergente è ancora più probabile per i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali potrebbero facilitare l iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo. Dovrebbero essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra i diversi tipi di sigarette aromatizzate. Tuttavia i prodotti con aromi caratterizzanti con volume delle vendite più elevato dovrebbero essere progressivamente eliminati in un arco di tempo più ampio per lasciare ai consumatori un lasso di tempo adeguato per passare ad altri prodotti. (17) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non preclude l impiego di singoli additivi, bensì impone ai fabbricanti di ridurre l additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Si dovrebbe consentire l uso degli additivi necessari alla lavorazione dei prodotti del tabacco, ad esempio lo zucchero per sostituire quello perduto durante il processo di cura, purché essi non diano luogo a un aroma caratterizzante o accrescano la capacità di indurre dipendenza, la tossicità o le proprietà CMR del prodotto. Un gruppo consultivo europeo indipendente dovrebbe coadiuvare tale processo decisionale. L applicazione della presente direttiva non dovrebbe condurre a discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco, né impedire la differenziazione dei prodotti. (18) Alcuni additivi vengono utilizzati per creare l impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, comportino minori rischi per la salute o migliorino lo stato di vigilanza e le prestazioni fisiche. Questi additivi e gli additivi che hanno proprietà CMR sotto forma incombusta dovrebbero essere vietati per garantire norme uniformi nell ambito dell Unione e un livello elevato di protezione della salute umana. È opportuno vietare anche gli additivi che aumentano la capacità di indurre dipendenza e la tossicità. 104

109 (19) Dato che la presente direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare si dovrebbe prevedere un esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fino al momento in cui non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. (20) Dato il divieto generale di vendita del tabacco per uso orale nell Unione, la regolamentazione degli ingredienti del tabacco per uso orale, che richiede una profonda conoscenza delle caratteristiche specifiche di tale prodotto e dei suoi modelli di consumo, dovrebbe rimanere, conformemente al principio di sussidiarietà, di competenza della Svezia, dove la vendita di tale prodotto è consentita a norma dell articolo 151 dell atto di adesione dell Austria, della Finlandia e della Svezia. (21) Conformemente agli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare il regolare funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati sulla base di un livello elevato di protezione della salute, soprattutto per i giovani, ed alla raccomandazione 2003/54/CE ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad impedire la vendita di tali prodotti a bambini e adolescenti tramite l adozione di misure appropriate che stabiliscano limiti di età e li facciano rispettare. (22) Sussistono ancora disparità tra le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco, in particolare per quanto concerne l uso di avvertenze combinate relative alla salute costituite da un immagine e da testo, le informazioni circa i servizi per smettere di fumare e gli elementi promozionali nelle o sulle confezioni unitarie. (23) Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il regolare funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e devono pertanto essere eliminate. Inoltre è possibile che in alcuni Stati membri i consumatori siano informati in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco meglio che in altri Stati membri. Senza un ulteriore azione a livello dell Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni. (24) È anche necessario adeguare le disposizioni in materia di etichettatura per allineare le norme che si applicano a livello di Unione all evoluzione internazionale. Le linee guida FCTC sul confezionamento e l etichettatura dei prodotti del tabacco, ad esempio, sollecitano avvertenze illustrate di grandi dimensioni su entrambe le principali superfici visibili, informazioni obbligatorie sulla disassuefazione dal fumo e norme rigorose sulle informazioni ingannevoli. Le disposizioni relative alle informazioni ingannevoli integreranno il divieto generale delle pratiche commerciali ingannevoli delle imprese nei confronti dei consumatori stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). È possibile che gli Stati membri che usano bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale a fini fiscali sul confezionamento dei prodotti del tabacco debbano, in alcuni casi, disporre che tali bolli o marchi siano riposizionati per poter collocare le avvertenze combinate relative alla salute nella parte superiore delle principali superfici visibili, in linea con la presente direttiva e con le linee guida della FCTC. Dovrebbero essere introdotte disposizioni transitorie per consentire agli Stati membri per mantenere i bolli fiscali o i marchi di identificazione nazionali utilizzati a fini fiscali nella parte superiore della confezione unitaria per un certo periodo dopo il recepimento della presente direttiva. (25) Anche le disposizioni in materia di etichettatura dovrebbero essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni unitarie di sigarette l indicazione dei livelli di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio si è dimostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni comprendenti un avvertenza testuale e una fotografia a colori corrispondente sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Di conseguenza le avvertenze combinate relative alla salute dovrebbero diventare obbligatorie in tutta l Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione unitaria. Si dovrebbero stabilire dimensioni minime per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. ( 1 ) Raccomandazione del Consiglio 2003/54/CE, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (GU L 22 del , pag. 31). ( 2 ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell , pag. 22). 105

110 (26) Per i prodotti del tabacco da fumo, che non siano sigarette e tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani e da fasce limitate della popolazione, dovrebbe essere possibile continuare a prevedere un esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fino al momento in cui non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L etichettatura di questi altri prodotti del tabacco dovrebbe seguire norme che siano specifiche per tali prodotti. Si dovrebbe garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze relative alla salute dovrebbero quindi essere apposte sulle due superfici principali della confezione dei prodotti del tabacco non da fumo. Per quanto riguarda il tabacco per pipa ad acqua, spesso percepito come meno dannoso dei prodotti del tabacco da fumo tradizionali, dovrebbe applicarsi tutta la disciplina sull etichettatura, onde evitare che i consumatori siano indotti in errore. (27) I prodotti del tabacco o la loro confezione potrebbero indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, ove lasciassero intendere che tali prodotti siano meno nocivi. Questo vale, ad esempio, per alcune diciture o caratteristiche utilizzate, come le parole «a basso tenore di catrame», «light», «ultra-light», «mild», «naturale», «biologico», «senza additivi», «senza aromi» o «slim», o taluni nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Altri elementi fuorvianti potrebbero comprendere, tra l altro, inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i «grattini» e le fascette, o essere collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Talune confezioni e gli stessi prodotti del tabacco potrebbero ingannare i consumatori anche suggerendo benefici in termini di perdita di peso, sex appeal, status sociale, vita sociale o qualità quali la femminilità, la mascolinità o l eleganza. Analogamente potrebbero essere la dimensione e l aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l impressione che siano meno nocive. Né le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco né il loro imballaggio esterno dovrebbero includere buoni, offerte di sconto, offerta di distribuzione gratuita, di promozione due per uno o altre offerte analoghe che potrebbero far intravedere ai consumatori vantaggi economici incoraggiandoli così ad acquistare quei prodotti del tabacco. (28) Per garantire l integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si dovrebbero stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze relative alla salute e alcuni aspetti delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, compresi la forma e il meccanismo di apertura. Ove sia prescritta una forma parallelepipeda per una confezione unitaria, dovrebbero essere considerati ammissibili spigoli arrotondati o smussati purché l avvertenza relativa alla salute copra una superficie equivalente a quella che essa occupa su un pacchetto unitario senza spigoli. Gli Stati membri applicano norme diverse per quanto concerne il numero minimo di sigarette per pacchetto unitario. Queste norme dovrebbero essere uniformate in modo da garantire le libera circolazione dei prodotti interessati. (29) Quantitativi significativi di prodotti illeciti che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/37/CE sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. Tali prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. Inoltre la FCTC richiede all Unione di contrastare i prodotti illeciti del tabacco, compresi quelli importati illecitamente nell Unione, nel quadro di una politica complessiva dell Unione di lotta al tabagismo. Si dovrebbe pertanto prevedere una marcatura univoca e caratteristiche di sicurezza delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di tali prodotti nell ambito dell Unione e monitorare e migliorare la loro conformità alla presente direttiva. Si dovrebbe inoltre prevedere l introduzione di caratteristiche di sicurezza che facilitino la verifica dell autenticità dei prodotti del tabacco. (30) È opportuno mettere a punto un sistema interoperabile di tracciabilità e rintracciabilità e caratteristiche di sicurezza comuni a livello di Unione. Inizialmente il sistema di tracciabilità e rintracciabilità e gli elementi di sicurezza dovrebbero essere applicati solo alle sigarette e al tabacco da arrotolare. Ciò consentirebbe ai fabbricanti degli altri prodotti del tabacco di trarre profitto dall esperienza acquisita prima che il sistema di tracciabilità e rintracciabilità e gli elementi di sicurezza diventino applicabili a tali altri prodotti. (31) Per garantire indipendenza e trasparenza del sistema di tracciabilità e rintracciabilità, i fabbricanti di prodotti del tabacco dovrebbero concludere contratti di archiviazione dei dati con soggetti terzi indipendenti. La Commissione dovrebbe approvare l idoneità di tali soggetti terzi indipendenti e un revisore esterno indipendente dovrebbe controllare le loro attività. I dati riguardanti il sistema di tracciabilità e rintracciabilità dovrebbero essere mantenuti distinti dagli altri dati aziendali ed essere sotto il controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, che dovrebbero potervi avere accesso in ogni momento. 106

111 (32) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio ( 1 ) ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha riconfermato tale divieto. L articolo 151 dell atto di adesione dell Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso alla Svezia una deroga al divieto. È opportuno mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l introduzione nell Unione (ad eccezione della Svezia) di un prodotto che induce dipendenza e produce effetti nocivi per la salute. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, disposizioni rigorose in materia di etichettatura e talune disposizioni relative ai loro ingredienti sono considerate sufficienti a contenerne l espansione sul mercato al di là del loro uso tradizionale. (33) Le vendite a distanza transfrontaliere dei prodotti del tabacco potrebbero facilitare l accesso a prodotti del tabacco non conformi alla presente direttiva. Esiste inoltre un maggior rischio di accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e il conseguente rischio che la legislazione in materia di lotta al tabagismo sia pregiudicata. Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito vietare le vendite a distanza transfrontaliere. Qualora le vendite a distanza transfrontaliere non siano vietate, norme comuni sulla registrazione delle rivendite che effettuano tali vendite sono appropriate al fine di garantire l efficacia della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro in conformità dell articolo 4, paragrafo 3, trattato sull Unione europea (TUE) al fine di facilitare l attuazione della presente direttiva, in particolare riguardo alle misure adottate in relazione alle vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco. (34) Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di causare mortalità, morbilità e disabilità. Conseguentemente è opportuno regolamentarne la lavorazione, la distribuzione e il consumo. È quindi importante seguire l evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. È opportuno che fabbricanti e importatori siano obbligati a presentare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietare o autorizzare tali prodotti di nuova generazione. (35) Per garantire condizioni di parità, i prodotti del tabacco di nuova generazione, che sono prodotti del tabacco ai sensi della definizione contenuta nella presente direttiva, dovrebbero conformarsi alle prescrizioni della stessa. (36) Le sigarette elettroniche e i relativi contenitori di liquido di ricarica dovrebbero essere disciplinati nell ambito della presente direttiva, a meno che per la loro presentazione e funzione non siano soggetti alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) o alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio ( 3 ). Vi sono normative e pratiche divergenti riguardo a tali prodotti, anche rispetto ai requisiti in materia di sicurezza, tra gli Stati membri, per cui è necessaria un azione a livello dell Unione per migliorare il buon funzionamento del mercato interno. Qualsiasi disciplina di tali prodotti dovrebbe basarsi su un livello elevato di protezione della salute pubblica. Per consentire agli Stati membri di esercitare le loro competenze di sorveglianza e di controllo, i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica dovrebbero essere tenuti a inviare una notifica dei pertinenti prodotti prima che siano immessi sul mercato. (37) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano conformi ai requisiti della presente direttiva. Se i fabbricanti del prodotto interessato non sono stabiliti nell Unione, la responsabilità relativa alla conformità di tali prodotti alla direttiva dovrebbe incombere all importatore. (38) A norma della presente direttiva dovrebbe essere consentito di immettere sul mercato solo il liquido contenente nicotina in cui la concentrazione di nicotina non supera i 20 mg/ml. Tale concentrazione consente un rilascio di nicotina comparabile alla dose di nicotina consentita derivante da una sigaretta tradizionale durante il tempo necessario per fumare tale sigaretta. Per limitare i rischi associati alla nicotina, si dovrebbero fissare dimensioni massime per i contenitori di liquido di ricarica, i serbatoi e le cartucce. (39) A norma della presente direttiva dovrebbe essere consentito di immettere sul mercato solo sigarette elettroniche che rilasciano dosi di nicotina a livelli costanti. Il rilascio di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d uso è necessario per motivi di protezione della salute, sicurezza e qualità, nonché per evitare il rischio di consumo accidentale di dosi elevate. (40) Le sigarette elettroniche ed i contenitori di liquido di ricarica, nelle mani dei bambini, potrebbero comportare rischi per la salute. Pertanto è necessario assicurare che tali prodotti siano a prova di bambino e di manomissione, anche per mezzo di un etichettatura, di una chiusura e di meccanismi di apertura a prova di bambino. ( 1 ) Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale (GU L 359 dell , pag. 1). ( 2 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311del , pag. 67). ( 3 ) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del , pag. 1). 107

112 (41) Poiché la nicotina è una sostanza tossica e tenuto conto dei rischi potenziali per la salute e la sicurezza, anche per coloro a cui il prodotto non è destinato, il liquido contenente nicotina dovrebbe essere immesso sul mercato solo in sigarette elettroniche o in contenitori di liquido di ricarica che rispondono a determinati requisiti di sicurezza e di qualità. È importante assicurare che durante l uso e la ricarica delle sigarette elettroniche non si verifichino rotture o perdite. (42) L etichettatura e la confezione di tali prodotti dovrebbero presentare informazioni sufficienti ed appropriate sull uso senza rischi ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana, dovrebbero recare appropriate avvertenze sulla salute e non dovrebbero includere elementi o caratteristiche fuorvianti. (43) Le disparità tra le normative e le pratiche nazionali in materia di pubblicità e di sponsorizzazione in relazione alle sigarette elettroniche costituiscono un ostacolo per la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, e creano un rischio significativo di distorsione della concorrenza. Senza un ulteriore azione a livello dell Unione, tali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni, tenendo conto anche dell espansione del mercato delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica. È pertanto necessario ravvicinare le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazione di tali prodotti aventi effetti transfrontalieri, basandosi su un livello elevato di protezione della salute umana. Le sigarette elettroniche possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale, in quanto imitano e rendono normale l atto di fumare. Per questo motivo è opportuno adottare un approccio restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica. (44) Per esercitare le loro competenze di regolamentazione, la Commissione e gli Stati membri necessitano di informazioni complete sull evoluzione del mercato delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica. A tal fine i fabbricanti e gli importatori di tali prodotti dovrebbero essere soggetti a obblighi di segnalazione per quanto riguarda i volumi delle vendite, le preferenze dei vari gruppi di consumatori e le modalità di vendita. Si dovrebbe garantire che tali informazioni siano rese accessibili per la popolazione, tenendo debito conto della necessità di proteggere i segreti commerciali. (45) Per assicurare un appropriata sorveglianza del mercato da parte degli Stati membri, è necessario che i fabbricanti, gli importatori e i distributori dispongano di un adeguato sistema di controllo e registrazione dei presunti effetti nocivi e informino le autorità competenti di tali effetti, cosicché si possano prendere misure appropriate. È prevista l adozione una clausola di salvaguardia che consenta agli Stati membri di agire per far fronte ai rischi gravi per la salute pubblica. (46) Nel contesto di un mercato emergente delle sigarette elettroniche, è possibile che, pur se conforme alla presente direttiva, specifiche sigarette elettroniche o specifici contenitori di liquido di ricarica, o un tipo di sigarette elettroniche o di contenitori di liquido di ricarica immesso sul mercato presenti un rischio imprevisto per la salute umana. È pertanto consigliabile prevedere una procedura per far fronte a tale rischio, che dovrebbe fra l altro dare agli Stati membri la possibilità di adottare appropriate misure provvisorie. Fra tali appropriate misure provvisorie potrebbe figurare il divieto di immissione sul mercato di specifiche sigarette elettroniche o un determinato contenitore di liquido di ricarica, o di un tipo di sigarette elettroniche o specifici contenitori di liquido di ricarica. A tale proposito è opportuno autorizzare la Commissione a adottare atti delegati per vietare l immissione sul mercato di specifiche sigarette elettroniche o specifici contenitori di liquido di ricarica, o di un tipo di sigarette elettroniche o di contenitori di liquido di ricarica. La Commissione dovrebbe avere il potere di agire in tal modo quando almeno tre Stati membri abbiano vietato per motivi giustificati tali prodotti e sia necessario estendere tale divieto a tutti gli Stati membri al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno per i prodotti conformi alla presente direttiva che non presentano rischi analoghi per la salute. La Commissione dovrebbe riferire in merito ai potenziali rischi connessi con le sigarette elettroniche ricaricabili entro il 20 maggio (47) La presente direttiva non armonizza tutti gli aspetti delle sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di ricarica. Per esempio, la responsabilità di adottare norme sugli aromi resta agli Stati membri. Per gli Stati membri potrebbe essere utile prendere in esame la possibilità di consentire l immissione sul mercato di prodotti aromatizzati. Nel fare ciò dovrebbero tener conto dell attrattiva potenziale di tali prodotti per i giovani e i non fumatori. Qualsiasi divieto di tali prodotti aromatizzati dovrebbe essere motivato e la relativa notifica dovrebbe essere effettuata conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). ( 1 ) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del , pag. 37). 108

113 (48) Inoltre la presente direttiva non armonizza le norme relative agli ambienti senza fumo, alle modalità di vendita interne o alla pubblicità interna o al brand stretching, né introduce un limite di età per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica. In ogni caso, la presentazione e la pubblicità di tali prodotti non dovrebbero condurre alla promozione del consumo di tabacco o creare confusione con i prodotti del tabacco. Gli Stati membri sono liberi di regolamentare tali aspetti nell ambito delle loro competenze e sono incoraggiati a farlo. (49) La regolamentazione dei prodotti da fumo a base di erbe varia da uno Stato membro all altro e questi prodotti vengono spesso percepiti come innocui o meno dannosi nonostante i rischi per la salute provocati dalla combustione. In molti casi i consumatori non conoscono il contenuto di tali prodotti. Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno e migliorare l informazione dei consumatori, è opportuno introdurre norme comuni in materia di etichettatura e di segnalazione degli ingredienti per tali prodotti a livello dell Unione. (50) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda la redazione e l aggiornamento di un elenco prioritario di additivi oggetto di segnalazione rafforzata, la definizione e l aggiornamento del formato per la segnalazione degli ingredienti e la diffusione delle informazioni, per stabilire se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante o più elevata tossicità, con maggiore capacità di indurre dipendenza o maggiori proprietà CMR, la metodologia per stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, procedure relative all istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente per stabilire i prodotti del tabacco con aroma caratterizzante, la posizione esatta delle avvertenze relative alla salute per il tabacco da arrotolare in busta, le specifiche tecniche per la grafica, il layout e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, le norme tecniche per l istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità e rintracciabilità, per garantire che i sistemi utilizzati per gli identificativi univoci e per gli elementi di sicurezza siano compatibili, nonché la determinazione di un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e le norme tecniche del meccanismo di ricarica e le norme tecniche dei meccanismi di ricarica di tali prodotti. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). (51) Al fine di assicurare che la presente direttiva sia pienamente operativa e di adattarla agli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all articolo 290 TFUE riguardo alla fissazione e all adeguamento dei livelli massimi di emissioni e dei metodi di misurazione di tali emissioni, alla definizione del livello massimo degli additivi che danno luogo a un aroma caratterizzante o aumentano la tossicità o la capacità di indurre dipendenza, alla revoca di talune esenzioni concesse ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, all adeguamento delle avvertenze relative alla salute, alla creazione e all adeguamento del catalogo delle immagini, alla definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere ai fini del sistema di tracciabilità e rintracciabilità e all ampliamento delle misure adottate dagli Stati membri a tutta l Unione concernenti specifiche sigarette elettroniche o specifici contenitori di liquido di ricarica o un tipo di sigaretta elettronica o contenitore di liquido di ricarica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (52) La Commissione dovrebbe seguire gli sviluppi per quanto riguarda l attuazione e l impatto della presente direttiva e presentare una relazione entro il 21 maggio 2021, e ogni qualvolta si renda necessario dopo tale data, in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. La relazione dovrebbe comprendere informazioni sulle superfici delle confezioni unitarie di prodotti del tabacco che non sono disciplinate dalla presente direttiva, sugli sviluppi del mercato per quanto concerne i prodotti del tabacco di nuova generazione, sugli sviluppi del mercato che si traducono in un mutamento sostanziale della situazione, sugli sviluppi del mercato relativi alle sigarette «slim7, al tabacco per pipa ad acqua e alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica e sulla percezione che ne ha il pubblico. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sull attuabilità, sui vantaggi e sull impatto di un sistema europeo per la regolamentazione degli ingredienti dei prodotti del tabacco, compresi l attuabilità e i vantaggi della redazione ( 1 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13.) 109

114 di un elenco di ingredienti a livello dell Unione che si possono utilizzare, inserire o aggiungere ai prodotti del tabacco (un cosiddetto «elenco positivo»). Nel preparare tale relazione la Commissione dovrebbe valutare, tra l altro, i dati scientifici esistenti sugli effetti tossici e di dipendenza degli ingredienti. (53) Il tabacco e i prodotti correlati conformi alla presente direttiva dovrebbero beneficiare della libera circolazione delle merci. Tuttavia, alla luce dei diversi livelli di armonizzazione raggiunti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero conservare, a talune condizioni, la facoltà di imporre obblighi ulteriori per taluni aspetti, al fine di tutelare la salute pubblica. È il caso della presentazione e del confezionamento, colori compresi, dei prodotti del tabacco diversi dalle avvertenze relative alla salute, per i quali la presente direttiva prevede una prima serie di norme di base comuni. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero, ad esempio, introdurre disposizioni che comportino l ulteriore standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il TFUE, con gli obblighi che derivano dall OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. (54) Inoltre, per tener conto di eventuali futuri sviluppi del mercato, gli Stati membri dovrebbero anche poter vietare una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, in ragione della situazione specifica nello Stato membro interessato e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica, tenendo conto dell alto livello di protezione conseguito attraverso la presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tali disposizioni nazionali più rigorose. (55) Ogni Stato membro dovrebbe restare libero di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare a tutti i prodotti immessi sul suo mercato nazionale, per gli aspetti non disciplinati dalla presente direttiva, purché esse siano compatibili con il TFUE e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Pertanto e a tali condizioni, uno Stato membro potrebbe, tra l altro, disciplinare o vietare gli strumenti utilizzati per i prodotti del tabacco (pipe ad acqua comprese) e i prodotti da fumo a base di erbe nonché disciplinare o vietare prodotti simili per aspetto a un tipo di tabacco o prodotto correlato. Una notifica preventiva è prevista per le regole tecniche nazionali a norma della direttiva 98/34/CE. (56) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). (57) La presente direttiva fa salvo il diritto dell Unione che disciplina l impiego e l etichettatura degli organismi geneticamente modificati. (58) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ( 2 ), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (59) L obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea è fatto salvo dalla presente direttiva. La presente direttiva incide su numerosi diritti fondamentali. È pertanto necessario assicurare che gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori di tabacco e dei prodotti correlati non solo garantiscano un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, ma tutelino altresì tutti gli altri diritti fondamentali e siano proporzionati rispetto al buon funzionamento del mercato interno. L applicazione della presente direttiva dovrebbe rispettare il diritto dell Unione e gli obblighi internazionali pertinenti. (60) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la fabbricazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest ultima può ( 1 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31). ( 2 ) GU C 369 del , pag

115 intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall articolo 5 del trattato sull Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 Oggetto La presente direttiva ha l obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti: a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette; b) alcuni aspetti dell etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco per garantire il rispetto della presente direttiva; c) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale; d) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; e) l obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione; f) l immissione sul mercato e l etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe, nell intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell Unione previsti dalla convenzione quadro dell OMS per la lotta al tabagismo («FCTC»). Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) «tabacco»: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; 2) «tabacco da pipa»: il tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa; 3) «tabacco da arrotolare»: il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette; 4) «prodotti del tabacco»: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no; 5) «prodotto del tabacco non da fumo»: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale; 6) «tabacco da masticare»: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato; 7) «tabacco da fiuto»: un prodotto del tabacco non da fumo che può essere consumato per via nasale; 8) «prodotti del tabacco per uso orale»: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; 9) «tabacco da fumo»: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo; 111

116 10) «sigaretta»: un rotolo di tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione e che è ulteriormente definito all articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE ( 1 ); 11) «sigaro»: un rotolo di tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione ed è ulteriormente definito all articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; 12) «sigaretto»: un tipo di sigaro piccolo, ulteriormente definito all articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio ( 2 ); 13) «tabacco per pipa ad acqua»: un prodotto del tabacco che può essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai fini della presente direttiva, il tabacco per pipa ad acqua è considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto può essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, è considerato tabacco da arrotolare. 14) «prodotto del tabacco di nuova generazione»: un prodotto del tabacco che: a) non rientri nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; e b) è immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; 15) «prodotto da fumo a base di erbe»: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che può essere consumato mediante un processo di combustione; 16) «sigaretta elettronica»: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso; 17) «contenitore di liquido di ricarica»: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica; 18) «ingrediente»: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; 19) «nicotina»: gli alcaloidi nicotinici; 20) «catrame»: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina; 21) «emissioni»: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato è utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l uso dei prodotti del tabacco non da fumo; 22) «livello massimo» o «livello massimo di emissioni»: la quantità o l emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del tabacco; 23) «additivo»: una sostanza diversa dal tabacco che è aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno; 24) «aroma»: un additivo che conferisce odore e/o gusto; 25) «aroma caratterizzante»: un odore o un gusto chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, che è percepibile prima o durante il consumo del prodotto del tabacco; 26) «capacità di indurre dipendenza»: il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacità dell individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi; ( 1 ) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del , pag. 24). ( 2 ) Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull esenzione dall imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU L 346 del , pag. 6). 112

117 27) «tossicità»: il grado di nocività di una sostanza per l organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito mediante consumo o esposizione ripetuti o continui; 28) «mutamento sostanziale della situazione»: un aumento minimo del 10 % del volume delle vendite per una data categoria di prodotti in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell articolo 5, paragrafo 6, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della diffusione dell uso nel gruppo di consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria di prodotto, registrato sulla base dell indagine speciale Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di diffusione; in ogni caso, si considera che non vi è un mutamento sostanziale della situazione se il volume delle vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera il 2,5 % delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello dell Unione; 29) «imballaggio esterno»: qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno; 30) «confezione unitaria»: la più piccola confezione singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato; 31) «busta»: confezione unitaria di tabacco da arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude o di una busta autoportante; 32) «avvertenza relativa alla salute»: un avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo, tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione, secondo quanto previsto dalla presente direttiva; 33) «avvertenza combinata relativa alla salute»: un avvertenza relativa alla salute composta da un avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto dalla presente direttiva; 34) «vendite a distanza transfrontaliere»: vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: a) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attività in quello Stato membro; b) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede legale, l amministrazione centrale o la sede di attività, comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro; 35) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 36) «sistema di verifica dell età»: un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità delle norme nazionali; 37) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 38) «importazione di prodotti del tabacco o di prodotti correlati»: l entrata di tali prodotti nel territorio dell Unione, a meno che tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo al momento dell entrata nell Unione, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; 113

118 39) «importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati»: il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell Unione; 40) «immissione sul mercato»: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; 41) «rivendita»: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica; TITOLO II PRODOTTI DEL TABACCO CAPO I Ingredienti ed emissioni Articolo 3 Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze 1. I livelli di emissioni delle sigarette immesse sul mercato o prodotte negli Stati membri («livelli massimi di emissioni») non superano rispettivamente: a) 10 mg di catrame per sigaretta; b) 1 mg di nicotina per sigaretta; c) 10 mg di monossido di carbonio per sigaretta. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per ridurre i livelli massimi di emissioni di cui al paragrafo 1, ove ciò sia necessario tenuto conto degli standard concordati a livello internazionale. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali livelli massimi di emissioni da essi stabiliti per le emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. 4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all articolo 27 per integrare nel diritto dell Unione gli standard convenuti dalle parti dell FCTC o dall OMS relativamente ai livelli massimi di emissioni delle emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Articolo 4 Metodi di misurazione 1. I livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base della norma ISO 4387 per il catrame, della norma ISO per la nicotina e della norma ISO 8454 per il monossido di carbonio. L esattezza delle misurazioni relative al tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio è determinata in base alla norma ISO La misurazione di cui al paragrafo 1 è verificata da laboratori autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri. Tali laboratori non devono essere posseduti o controllati direttamente o indirettamente dall industria del tabacco. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco dei laboratori autorizzati precisando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiornano tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali elenchi di laboratori autorizzati. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per adeguare i metodi di misurazione delle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio, ove ciò sia necessario tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnici o degli standard concordati a livello internazionale. 114

119 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali metodi di misurazione da essi impiegati per le emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. 5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all articolo 27 per integrare nel diritto dell Unione gli standard convenuti dalle parti dell FCTC o dall OMS relativamente ai metodi di misurazione. 6. Gli Stati membri possono esigere imposte proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti del tabacco per la verifica delle misurazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 5 Segnalazione degli ingredienti e delle emissioni 1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti le informazioni seguenti, suddivise per marca e tipo: a) un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco, in ordine decrescente di peso di ogni ingrediente incluso nei prodotti del tabacco; b) i livelli delle emissioni di cui all articolo 3, paragrafi 1 e 4; c) ove disponibili, informazioni su altre emissioni e relativi livelli. Per i prodotti già immessi sul mercato tali informazioni sono fornite entro il 20 novembre I fabbricanti e gli importatori informano altresì le autorità competenti dello Stato membro interessato di modifiche della composizione di un prodotto tali da incidere sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Per un prodotto del tabacco nuovo o modificato le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima dell immissione sul mercato di tale prodotto. 2. L elenco degli ingredienti di cui al paragrafo 1, lettera a), è corredato da una dichiarazione che precisa i motivi dell inclusione di tali ingredienti nei prodotti del tabacco interessati. Tale elenco indica anche lo status degli ingredienti, specificando se siano stati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e la loro classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). 3. L elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), è inoltre corredato dei pertinenti dati tossicologici riferiti agli ingredienti sotto forma combusta o incombusta a seconda dei casi, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori e tenendo conto, tra l altro, degli effetti di dipendenza. Inoltre, per le sigarette e il tabacco da arrotolare il fabbricante o l importatore presenta un documento tecnico che fornisca una descrizione generale degli additivi impiegati e delle relative proprietà. Tranne che per il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio e per le emissioni di cui all articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e gli importatori indicano i metodi di misurazione delle emissioni utilizzati. Gli Stati membri possono anche imporre ai fabbricanti o agli importatori di eseguire studi eventualmente prescritti dalle autorità competenti per una valutazione degli effetti di ingredienti sulla salute, tenendo conto, tra l altro, della loro capacità di indurre dipendenza e della loro tossicità. 4. Gli Stati membri provvedono a rendere pubblicamente disponibile su un sito web le informazioni presentate a norma del presente articolo, paragrafo 1, e dell articolo 6. Nel mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, gli Stati membri tengono debito conto dell esigenza di tutelare i segreti commerciali. Gli Stati membri chiedono ai fabbricanti ed agli importatori di specificare, all atto della presentazione delle informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, e all articolo 6, le informazioni che essi ritengono segreti commerciali. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1). 115

120 5. La Commissione, tramite atti di esecuzione, stabilisce e se necessario aggiorna il formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni di cui al presente articolo, paragrafi 1 e 6, e all articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori presentino gli studi interni ed esterni a loro disposizione sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, riguardo agli ingredienti e alle emissioni, nonché sintesi di eventuali indagini di mercato da essi svolte per lanciare nuovi prodotti. Gli Stati membri prescrivono inoltre ai fabbricanti e agli importatori di segnalare i loro volumi annui di vendita per marca e tipo, espresso in numero di sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi, e per Stato membro, su base annuale a decorrere dal 1 o gennaio Gli Stati membri forniscono qualsiasi altro dato sul volume delle vendite di cui dispongano. 7. Tutti i dati e tutte le informazioni forniti agli Stati membri e dagli Stati membri a norma del presente articolo e dell articolo 6 sono in formato elettronico. Gli Stati membri memorizzano i dati elettronicamente e provvedono a che la Commissione e gli altri Stati membri abbiano accesso a tali dati ai fini dell applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. 8. Gli Stati membri possono esigere imposte proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti del tabacco per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo. Articolo 6 Elenco prioritario degli additivi e obblighi rafforzati di segnalazione 1. Oltre agli obblighi di segnalazione stabiliti all articolo 5, si applicano obblighi di segnalazione rinforzati a determinati additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare inclusi in un elenco prioritario. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono e successivamente aggiornano tale elenco prioritario di additivi. Figurano in tale elenco gli additivi: a) per i quali esistono prime indicazioni, ricerche o normative in altre giurisdizioni tali da suggerire che essi hanno una delle proprietà di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettere da a) a d); e b) che figurano tra gli additivi più comunemente usati, in peso e in unità, conformemente alle segnalazioni di ingredienti ai sensi dell articolo 5, paragrafi 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo 2. Un primo elenco di additivi è adottato entro il 20 maggio 2016 e contiene almeno quindici additivi. 2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori delle sigarette e del tabacco da arrotolare contenenti un additivo incluso nell elenco prioritario di cui al paragrafo 1, effettuino studi approfonditi che esaminano per ciascun additivo se esso: a) contribuisca alla tossicità o alla capacità di indurre dipendenza dei prodotti in questione, e se ciò abbia come effetto di aumentare in misura significativa o quantificabile la tossicità o la capacità di indurre dipendenza di uno qualsiasi dei prodotti in questione; b) dia luogo a un aroma caratterizzante; c) faciliti l inalazione o l assorbimento di nicotina; oppure d) determini la formazione di sostanze che hanno proprietà CMR e i relativi quantitativi e se ciò abbia come effetto di aumentare in misura significativa o quantificabile le proprietà CMR di uno qualsiasi dei prodotti in questione. 3. Tali studi tengono conto dell impiego previsto dei prodotti interessati ed esaminano in particolare le emissioni derivanti dal processo di combustione che implica l additivo in questione. Gli studi esaminano altresì l interazione di tale additivo con altri ingredienti contenuti nei prodotti in questione. I fabbricanti o gli importatori che usano lo stesso additivo nei loro prodotti del tabacco possono realizzare uno studio congiunto quando impiegano tale additivo nella composizione di un prodotto comparabile. 116

121 4. I fabbricanti o gli importatori stilano una relazione sui risultati di tali studi. La relazione include una sintesi e un quadro esauriente della letteratura scientifica disponibile sull additivo in questione con una sintesi dei dati interni sugli effetti di tale additivo. I fabbricanti o gli importatori presentano tali relazioni alla Commissione con copia alle autorità competenti degli Stati membri in cui un prodotto contenente l additivo interessato è stato immesso sul mercato entro diciotto mesi dall inserimento dell additivo nell elenco prioritario ai sensi del paragrafo 1. La Commissione e gli Stati membri interessati possono chiedere ai fabbricanti o agli importatori informazioni supplementari sull additivo interessato. Tali informazioni supplementari formano parte della relazione. La Commissione e gli Stati membri interessati possono chiedere che tali relazioni siano soggette a una verifica inter pares di un organo scientifico indipendente, con particolare riguardo all esaustività, alla metodologia e alle conclusioni. Le informazioni ricevute coadiuvano la Commissione e gli Stati membri nell assunzione di decisioni ai sensi dell articolo 7. Gli Stati membri e la Commissione possono esigere imposte proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti del tabacco per tali verifiche inter pares. 5. Le piccole imprese e le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 ) sono esentate dagli obblighi di cui al presente paragrafo qualora una relazione sull additivo in questione sia preparata da un altro fabbricante o importatore. Articolo 7 Regolamentazione degli ingredienti 1. Gli Stati membri vietano l immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. Gli Stati membri non vietano l impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, ad esempio lo zucchero per sostituire quello perduto durante il processo di cura, purché tali additivi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante e non accrescano in misura significativa e quantificabile la capacità di indurre dipendenza, la tossicità del prodotto del tabacco o le sue proprietà CMR. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del presente paragrafo. 2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nell ambito di applicazione del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nell ambito di applicazione del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo È istituito un gruppo consultivo indipendente a livello dell Unione. Gli Stati membri e la Commissione possono consultare tale gruppo prima di adottare una misura ai sensi del presente articolo, paragrafi 1 e 2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure relative all istituzione e al funzionamento di tale gruppo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo Qualora il livello di contenuto o la concentrazione di taluni additivi o della loro combinazione abbia determinato divieti ai sensi paragrafo 1 del presente articolo in almeno tre Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per fissare i livelli massimi di contenuto di tali additivi o delle loro combinazioni che danno luogo all aroma caratterizzante. 6. Gli Stati membri vietano l immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti i seguenti additivi: a) le vitamine o gli altri additivi che creano l impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute; b) la caffeina o la taurina o altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità; c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni, ( 1 ) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del , pag. 36). 117

122 d) per i prodotti del tabacco da fumo, gli additivi che facilitano l inalazione o l assorbimento di nicotina, e e) gli additivi che hanno proprietà CMR sotto forma incombusta. 7. Gli Stati membri vietano l immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. I filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina. 8. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni e le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 siano applicate, se del caso, ai prodotti del tabacco. 9. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere l effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, o le sue proprietà CMR, al momento del consumo in misura significativa o quantificabile. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che adottano in forza del presente paragrafo. 10. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nell ambito di applicazione del paragrafo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo 2 e si basano sui dati scientifici più recenti. 11. Qualora si sia dimostrato che un additivo o un certo suo quantitativo amplifica l effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco e ciò determini divieti ai sensi del presente articolo, paragrafo 9, in almeno tre Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per fissare i livelli massimi di contenuto di tali additivi. In tal caso, il livello massimo di contenuto è fissato al livello massimo più basso che ha condotto a uno dei divieti nazionali di cui al presente paragrafo. 12. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all articolo 27 per revocare tale esenzione per una particolare categoria di prodotto qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. 13. Gli Stati membri e la Commissione possono esigere imposte proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti del tabacco per valutare se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, se vengano impiegati additivi o aromi vietati e se un prodotto del tabacco contenga additivi in quantitativi tali da accrescere in misura significativa e quantificabile l effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco interessato o le sue proprietà CMR. 14. Nel caso di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3 % in una particolare categoria di prodotto, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 20 maggio Il presente articolo non si applica al tabacco per uso orale. CAPO II Etichettatura e confezionamento Articolo 8 Disposizioni generali 1. Ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute di cui al presente capo nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. 2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie della confezione unitaria o dell imballaggio esterno ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma. 3. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria e l eventuale imballaggio esterno siano stampate in modo inamovibile, indelebili e pienamente visibili, non essendo parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi al momento dell immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. Sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare in buste, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte 118

123 mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. Le avvertenze relative alla salute rimangono intatte all apertura della confezione unitaria eccetto per le confezioni con chiusura di tipo flip-top, ove le avvertenze possano essere separate all apertura della confezione, ma solo in modo da garantire l integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. 4. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie. 5. Le dimensioni delle avvertenze relative alla salute di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono calcolate in rapporto alla superficie interessata quando la confezione è chiusa. 6. Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza di 1 mm internamente all area di superficie riservata al testo delle avvertenze, ad eccezione delle avvertenze relative alla salute di cui all articolo Nell adattare l avvertenza relativa alla salute ai sensi degli articoli 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 3, e 12, paragrafo 3, la Commissione provvede affinché essa sia basata sui fatti o affinché gli Stati membri possano scegliere tra due avvertenze, una delle quali dev essere basata sui fatti. 8. Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell Unione rispettano le disposizioni del presente capo. Articolo 9 Avvertenze generali e messaggi informativi per i prodotti del tabacco da fumo 1. Ciascuna confezione unitaria e l eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano una delle seguenti avvertenze generali: «Il fumo uccide smetti subito» oppure «Il fumo uccide». Gli Stati membri determinano quale di tali avvertenze generali di cui al primo comma deve essere utilizzata. 2. Ciascuna confezione unitaria e l eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». 3. Per i pacchetti di sigarette e il tabacco da arrotolare in confezioni dalla forma parallelepipeda, l avvertenza generale figura sulla parte inferiore di una delle superfici laterali della confezione unitaria e il messaggio informativo figura sulla parte inferiore dell altra superficie laterale. Le avvertenze relative alla salute hanno una lunghezza non inferiore a 20 mm. Per le confezioni a forma di pacchetto a scatola con chiusura incernierata la cui superficie laterale viene divisa in due quando la confezione è aperta, l avvertenza generale e il messaggio informativo figurano interamente sulle parti più ampie di tali due superfici. L avvertenza generale appare altresì all interno della superficie superiore visibile al momento dell apertura della confezione. Le superfici laterali di questo tipo di pacchetto hanno un altezza non inferiore a 16 mm. Per il tabacco da arrotolare commercializzato in buste, l avvertenza generale e il messaggio informativo figurano sulle superfici che garantiscono la piena visibilità di tali avvertenze relative alla salute. Per il tabacco da arrotolare in confezioni di forma cilindrica l avvertenza generale figura sulla superficie esterna della chiusura e il messaggio informativo sulla sua superficie interna. Sia l avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50 % della superficie sulla quale sono stampati. 119

124 4. L avvertenza generale e il messaggio informativo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono: a) stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nel diritto nazionale garantiscano che il pertinente testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute; e b) al centro della superficie riservata loro, e sulle confezioni dalla forma parallelepipeda e l eventuale imballaggio esterno, sono paralleli al bordo laterale della confezione unitaria o dell imballaggio esterno. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per adeguare la formulazione del messaggio informativo di cui al paragrafo 2 agli sviluppi scientifici e di mercato. 6. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la posizione esatta dell avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste, tenendo conto delle diverse forme delle buste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo 2. Articolo 10 Avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo 1. Ciascuna confezione unitaria e l eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute: a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all allegato II; b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi o siti Internet destinati a informare i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; c) occupano il 65 % tanto della superficie esterna del fronte quanto del retro della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno. Le confezioni a forma cilindrica presentano due avvertenze combinate relative alla salute equidistanti l una dall altra e ogni avvertenza relativa alla salute occupa il 65 % della rispettiva metà della superficie curva; d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell eventuale imballaggio esterno; e) figurano in corrispondenza del bordo superiore di una confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno e hanno lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla superficie della confezione. Si possono applicare esenzioni transitorie da tale obbligo relativo alla posizione dell avvertenza testuale combinata negli Stati membri in cui i bolli fiscali o i marchi di identificazione nazionale utilizzati a fini fiscali rimangono obbligatori, come segue: i) quando il bollo fiscale o il marchio di identificazione nazionale utilizzato a fini fiscali è apposto sul bordo superiore di una confezione unitaria di materiale duro, l avvertenza combinata relativa alla salute che deve figurare sulla superficie posteriore può essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale o del marchio di identificazione nazionale; ii) quando una confezione unitaria è fatta di materiale morbido, gli Stati membri possono autorizzare un area rettangolare da riservare al bollo fiscale o marchio di identificazione nazionale utilizzato a fini fiscali con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l estremità superiore delle avvertenze combinate relative alla salute. Le esenzioni di cui ai punti i) e ii) si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 20 maggio I marchi o i logo non sono collocati al di sopra delle avvertenze relative alla salute; f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 3; 120

125 g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: i) altezza: non inferiore a 44 mm; ii) larghezza: non inferiore a 52 mm. 2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono raggruppate in tre raccolte, come indicato all allegato II, ognuna delle quali è usata in un dato anno e si alterna con la raccolta successiva l anno seguente. Gli Stati membri assicurano che ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute utilizzabile in un dato anno sia mostrata, per quanto possibile, in pari numero su ogni marca di prodotti del tabacco. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 al fine di: a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell allegato I tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato; b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; 4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, a seconda delle diverse forme delle confezioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo 2. Articolo 11 Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua 1. Gli Stati membri possono esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua dall obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all articolo 10. In tal caso, oltre all avvertenza generale prevista all articolo 9, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l eventuale imballaggio esterno di tali prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell allegato I. L avvertenza generale di cui all articolo 9, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all articolo 10, paragrafo 1, lettera b). L avvertenza generale figura sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno. Gli Stati membri assicurano che ciascuna avvertenza testuale sia mostrata, per quanto possibile, in pari numero su ogni marca di tali prodotti. Le avvertenze testuali figurano sulla successiva superficie più visibile della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno. Per le confezioni unitarie con chiusura incernierata, la successiva superficie più visibile è quella che appare quando la confezione è aperta. 2. L avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30 % della pertinente superficie della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. 3. L avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40 % della pertinente superficie della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. 4. Qualora le avvertenze relative alla salute di cui al paragrafo 1 figurino su una superficie che supera 150 cm 2, l avvertenza copre una superficie di 45 cm 2. Questa superficie è innalzata a 48 cm 2 per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 52,5 cm 2 per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. 5. Le avvertenze relative alla salute di cui al paragrafo 1 rispettano le prescrizioni di cui all articolo 9, paragrafo 4. Il testo delle avvertenze relative alla salute è parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze. 121

126 Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza minima di 3 mm e massimo di 4 mm. Tale bordo figura esternamente alla superficie riservata al testo dell avvertenza relativa alla salute. 6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all articolo 27 per revocare la possibilità di concedere esenzioni per qualsiasi delle categorie dei prodotti di cui al paragrafo 1, qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione, per la categoria di prodotto in questione. Articolo 12 Etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo 1. Ciascuna confezione unitaria e l eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute: «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza.» 2. L avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all articolo 9, paragrafo 4. Il testo delle avvertenze relative alla salute è parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze. Inoltre l avvertenza: a) figura sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno; b) copre il 30 % delle superfici della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per adeguare la formulazione delle avvertenze relative alla salute di cui al paragrafo agli sviluppi scientifici. Articolo 13 Presentazione dei prodotti 1. L etichettatura delle confezioni unitarie e dell eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: a) promuova un prodotto o ne incoraggi il consumo dando un impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; le etichette non contengono alcuna informazione riguardo al contenuto di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco; b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o miri a ridurre l effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia proprietà rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita; c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza; d) assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico; e) suggerisca che un determinato prodotto del tabacco presenti una maggiore biodegradabilità o altri vantaggi ambientali. 2. Le confezioni unitarie e l eventuale imballaggio esterno non suggeriscono vantaggi economici mediante inclusione di materiale stampato con buoni, offerta di distribuzione gratuita, di promozione due per uno o altre offerte analoghe. 3. Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 comprendono, tra l altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo. 122

127 Articolo 14 Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie 1. Le confezioni unitarie di sigarette hanno forma parallelepipeda. Le confezioni unitarie di tabacco da arrotolare hanno forma parallelepipeda o cilindrica oppure la forma di una busta. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene non meno di 30 g di tabacco. 2. Una confezione unitaria di sigarette può consistere di materiale duro o morbido e non ha un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top e una chiusura incernierata per i pacchetti a scatola. Per le confezioni con una chiusura di tipo flip-top e con chiusura incernierata, la chiusura può essere incernierata solo sul retro della confezione unitaria. Articolo 15 Tracciabilità 1. Gli Stati membri assicurano che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l integrità, l identificativo univoco è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, né a seguito dell apertura della confezione unitaria. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell Unione. 2. L identificativo univoco consente di stabilire quanto segue: a) la data e il luogo di lavorazione; b) l impianto di lavorazione; c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco; d) il turno di produzione oppure l orario di lavorazione; e) la descrizione del prodotto; f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; g) l itinerario previsto del trasporto; h) se del caso, l importatore nell Unione; i) l effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonché la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario; j) l identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; e k) la fattura, il numero dell ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. 3. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e, ove applicabile, h) del paragrafo 2 fanno parte dell identificativo unico. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui alle lettere i), j) e k) del paragrafo 2 siano elettronicamente accessibili mediante un collegamento all identificativo unico. 5. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso delle confezioni unitarie. La marcatura e la registrazione di imballaggi aggregati, quali stecche, mastercase o pallet, può costituire adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. 123

128 6. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento di prodotti del tabacco mantengano registri completi accurati di tutte le transazioni pertinenti. 7. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente allo scopo di ospitare il centro di archiviazione per tutti i dati. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell Unione. L idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto di archiviazione dati sono approvati dalla Commissione. Le attività del soggetto terzo sono controllate da un revisore esterno, che è proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Il revisore esterno presenta una relazione annuale alle autorità competenti e alla Commissione, esaminando in particolare eventuali irregolarità relative all accesso. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri e il revisore esterno abbiano accesso pieno ai centri di archiviazione dei dati. In casi debitamente giustificati la Commissione o gli Stati membri possono consentire l accesso dei fabbricanti o degli importatori alle informazioni archiviate, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente al pertinente diritto dell Unione e nazionale. 9. I dati memorizzati non sono essere modificati o cancellati da un operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco. 10. Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente in conformità delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE. 11. La Commissione, mediante atti di esecuzione: a) determina le norme tecniche per l istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità e rintracciabilità previsto al presente articolo, anche in materia di contrassegno con un identificativo univoco, registrazione, trasmissione, trattamento e archiviazione dei dati e accesso ai dati archiviati; b) determina le norme tecniche volte a garantire che i sistemi utilizzati per l identificativo univoco e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 al fine di definire gli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati di cui al presente articolo, paragrafo 8, quali durata, possibilità di rinnovo, competenze richieste o riservatezza, compresi il controllo e la valutazione periodici di tali contratti. 13. I paragrafi da 1 a 10 si applicano alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio Articolo 16 Caratteristica di sicurezza 1. Oltre all identificativo univoco di cui all articolo 15, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili. L elemento di sicurezza è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. Gli Stati membri nei quali è obbligatoria l apposizione di bolli fiscali o di marchi di identificazione nazionale utilizzati a fini fiscali possono consentire che questi siano usati come caratteristica di sicurezza purché i bolli o i marchi di identificazione nazionale soddisfino tutte le norme tecniche e le funzioni prescritte a norma del presente articolo. 124

129 2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza e la loro possibile rotazione e le adegua agli sviluppi scientifici, tecnici e di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo Il paragrafo 1 si applica alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio CAPO III Tabacco per uso orale, vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e prodotti del tabacco di nuova generazione Articolo 17 Tabacco per uso orale Gli Stati membri vietano l immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 151 dell atto di adesione dell Austria, della Finlandia e della Svezia. Articolo 18 Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco 1. Gli Stati membri possono vietare le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco ai consumatori. Gli Stati membri cooperano per impedire tali vendite. Le rivendite che effettuano vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco non possono rifornire di tali prodotti i consumatori negli Stati membri in cui tali vendite sono state vietate. Gli Stati membri che non vietano tali vendite impongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trovano i consumatori effettivi o potenziali. Le rivendite stabilite al di fuori dell Unione sono tenute a registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trovano i consumatori effettivi o potenziali. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti all atto di registrarsi: a) il nome o la denominazione sociale e l indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco saranno forniti; b) la data di inizio dell attività di vendita a distanza transfrontaliera ai consumatori dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell informazione, quali definiti all articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE; c) l indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito. 2. Le autorità competenti degli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso all elenco di tutte le rivendite registrate presso di esse. Nel mettere a disposizione tale elenco, gli Stati membri garantiscono che le norme e le garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE siano rispettate. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza transfrontaliere solo una volta ricevuta conferma della loro registrazione presso la pertinente autorità competente. 3. Gli Stati membri di destinazione dei prodotti del tabacco venduti attraverso le vendite a distanza transfrontaliere possono prevedere l obbligo, per la rivendita che provvede alla fornitura, di nominare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione, se tale verifica è necessaria per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l applicazione. 125

130 4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza transfrontaliere gestiscono un sistema di verifica dell età che, al momento della vendita, verifica che il consumatore che effettua l acquisto abbia l età minima prevista dal diritto nazionale dello Stato membro di destinazione. La rivendita o la persona fisica designata ai sensi del paragrafo 3 comunica alle autorità competenti di tale Stato membro i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell età. 5. Le rivendite trattano unicamente i dati personali del consumatore a norma della direttiva 95/46/CE e tali dati non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito per scopi diversi dall acquisto specifico. Ciò si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco. Articolo 19 Notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione 1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di nuova generazione effettuino una notifica alle autorità competenti degli Stati membri di ogni prodotto di tale tipo che intendano immettere sul mercato nazionale interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto del tabacco di nuova generazione e delle istruzioni per l uso e informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che effettuano una notifica di un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull attrattività del prodotto del tabacco di nuova generazione, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni; b) gli studi disponibili, le relative sintesi e le ricerche di mercato sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori; c) altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra l altro un analisi rischi-benefici del prodotto, dei suoi effetti attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, dei suoi effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco e anticipazioni della percezione da parte del consumatore. 2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione trasmettano alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate sugli studi, le ricerche e le altre informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri possono imporre ai fabbricanti o agli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. 3. Gli Stati membri possono introdurre un sistema di autorizzazione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Gli Stati membri possono esigere imposte proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori per tale autorizzazione. 4. I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Quale delle disposizioni della presente direttiva si applichi ai prodotti del tabacco di nuova generazione dipende dal fatto che tali prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo ovvero in quella di un prodotto del tabacco da fumo. TITOLO III SIGARETTE ELETTRONICHE E PRODOTTI DA FUMO A BASE DI ERBE Articolo 20 Sigarette elettroniche 1. Gli Stati membri assicurano che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano immessi sul mercato solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell Unione. 126

131 La presente direttiva non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma della direttiva 2001/83/CE o ai requisiti prescritti nella direttiva 93/42/CEE. 2. I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica effettuano una notifica alle autorità competenti degli Stati membri di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica già immessi sul mercato al 20 maggio 2016, la notifica è presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica. A seconda che il prodotto sia una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la notifica contiene le seguenti informazioni: a) denominazione e recapito del fabbricante, della persona giuridica o fisica responsabile all interno dell Unione e, se del caso, dell importatore nell Unione; b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi quantitativi; c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e le emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l altro, degli effetti di dipendenza; d) informazioni sulle dosi e sull assorbimento di nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili; e) descrizione delle componenti del prodotto, compresi, se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di liquido di ricarica; f) descrizione del processo di produzione, compreso se comporti la produzione in serie, e dichiarazione attestante che il processo di produzione assicura la conformità ai requisiti del presente articolo; g) dichiarazione attestante la piena responsabilità del fabbricante e dell importatore riguardo alla qualità e alla sicurezza del prodotto, quando è immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. Se gli Stati membri considerano che le informazioni presentate siano incomplete, hanno il diritto di richiederne il completamento. Gli Stati membri possono esigere imposte proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori dei prodotti del tabacco per la ricezione, la memorizzazione, la gestione e l analisi dei dati ad essi trasmessi. 3. Gli Stati membri provvedono affinché: a) il liquido contenente nicotina sia immesso sul mercato solo in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml, in sigarette elettroniche usa e getta o in cartucce monouso con cartucce o serbatoi di volume non superiore a 2 ml; b) il liquido contenente nicotina non presenti un contenuto di nicotina superiore a 20 mg/ml; c) il liquido contenente nicotina non contenga gli additivi elencati all articolo 7, paragrafo 6; d) per produrre il liquido contenente nicotina siano usati solo ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al secondo comma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione; 127

132 e) ad eccezione della nicotina, nel liquido contenente nicotina siano usati solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana; f) le sigarette elettroniche rilascino le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d uso; g) le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano a prova di bambino e manomissione, siano protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite. 4. Gli Stati membri assicurano che: a) le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica siano corredate di un foglietto con: i) istruzioni per l uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori; ii) controindicazioni; iii) avvertenze per specifici gruppi a rischio; iv) informazioni su eventuali effetti nocivi; v) capacità di indurre dipendenza e tossicità; e vi) recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all interno dell Unione; b) le confezioni unitarie e l eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica: i) includano un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantità rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini; ii) fatto salvo il punto i) della presente lettera, non includano elementi o caratteristiche di cui all articolo 13, ad eccezione dell articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi; e iii) rechino una delle seguenti avvertenze relative alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.», oppure «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un elevata dipendenza.» Gli Stati membri determinano quale di tali avvertenze debba essere utilizzata; c) le avvertenze relative alla salute sono conformi ai requisiti specificati all articolo 12, paragrafo Gli Stati membri provvedono affinché: a) siano vietate le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell Unione; b) siano vietate le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica; 128

133 c) sia vietata qualunque forma di contributo pubblico o privato a programmi radiofonici aventi lo scopo o l effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica; d) sia vietata qualunque forma di contributo pubblico o privato a eventi, attività o persone singole aventi lo scopo o l effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere; e) siano vietate per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). 6. L articolo 18 della presente direttiva si applica alle vendite a distanza transfrontaliere di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica. 7. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica presentino annualmente alle autorità competenti: i) dati completi sul volume delle vendite, suddiviso per marca e tipo del prodotto; ii) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i principali tipi di utilizzatori attuali; iii) modo di vendita dei prodotti; e iv) sintesi di eventuali indagini di mercato svolte riguardo a quanto sopra, con la relativa traduzione inglese. Gli Stati membri monitorano l andamento del mercato relativamente alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica, tra cui eventuali elementi di prova che il loro uso costituisce un passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non fumatori. 8. Gli Stati membri assicurano che le informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, siano messe a disposizione del pubblico su un sito web. Nel mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, gli Stati membri tengono debito conto dell esigenza di tutelare i segreti commerciali. A richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. 9. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti, gli importatori e i distributori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica istituiscano e mantengano un sistema di raccolta delle informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di tali prodotti sulla salute umana. Qualora uno qualsiasi di questi operatori economici ritenga o abbia motivo di credere che le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica di cui dispone e che sono destinati a essere immessi sul mercato o sono immessi sul mercato non siano sicuri o non siano di buona qualità o non siano in altro modo conformi alla presente direttiva, prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere tale prodotto conforme alla presente direttiva, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. In tali casi, l operatore economico è altresì tenuto a informare immediatamente le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o destinato a essere reso disponibile precisando, in particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza e le eventuali misure correttive prese, come pure i risultati di tali misure correttive. Gli Stati membri possono inoltre chiedere agli operatori economici informazioni supplementari, per esempio riguardo agli aspetti della sicurezza e della qualità o agli eventuali effetti nocivi delle sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di ricarica. 10. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui potenziali rischi per la salute pubblica connessi all uso di sigarette elettroniche ricaricabili entro il 20 maggio 2016 e successivamente, ogni qualvolta sia opportuno. ( 1 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del , pag. 1). 129

134 11. Nel caso di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica conformi ai requisiti del presente articolo, se un autorità competente constata o ha ragionevoli motivi per credere che specifiche sigarette elettroniche o specifici contenitori di liquido di ricarica o un tipo di sigaretta elettronica o di contenitore di liquido di ricarica possa presentare un grave rischio per la salute umana, può adottare appropriate misure provvisorie. Informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri delle misure adottate e comunica informazioni che le motivino. La Commissione stabilisce, quanto prima dopo la ricezione di tali informazioni, se la misura provvisoria è giustificata. La Commissione informa lo Stato membro interessato delle sue conclusioni al fine di consentire allo Stato membro di adottare adeguate conseguenti misure. Qualora, nell applicare il primo comma del presente paragrafo, l immissione sul mercato di specifiche sigarette elettroniche o specifici contenitori di liquido di ricarica o un tipo di sigaretta elettronica o di contenitore di liquido di ricarica sia stato vietato per motivi debitamente giustificati in almeno tre Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per estendere tale divieto a tutti gli Stati membri, se tale estensione è giustificata e proporzionata. 12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 27 per adeguare la formulazione dell avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo. Nell adeguare tale avvertenza relativa alla salute, la Commissione assicura che sia basata sui fatti. 13. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato comune per la notifica di cui al paragrafo 2 e le norme tecniche per il meccanismo di ricarica di cui al paragrafo 3, lettera g). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all articolo 25, paragrafo 2. Articolo 21 Prodotti da fumo a base di erbe 1. Ciascuna confezione unitaria e l eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute» 2. L avvertenza relativa alla salute è stampata sul fronte e sul retro della superficie esterna della confezione unitaria e sull eventuale imballaggio esterno. 3. L avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all articolo 9, paragrafo 4. Copre il 30 % dell area delle corrispondente superficie della confezione unitaria e dell eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. 4. Le confezioni unitarie e l eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe non comprendono alcuno degli elementi o delle caratteristiche di cui all articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e non indicano che il prodotto non contiene additivi o aromi. Articolo 22 Segnalazione degli ingredienti di prodotti da fumo a base di erbe 1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori di prodotti da fumo a base di erbe presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo. I fabbricanti o gli importatori comunicano inoltre alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto da fumo a base di erbe, nuovo o modificato, sia immesso sul mercato. 2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili al pubblico su un sito web. Nel mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, gli Stati membri tengono debito conto dell esigenza di tutelare i segreti commerciali. Gli operatori economici specificano esattamente quali informazioni considerano segreti commerciali. 130

135 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 Cooperazione e applicazione, anche con meccanismi sanzionatori 1. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori del tabacco e dei prodotti correlati forniscano, in maniera completa ed esatta, alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni richieste a norma della presente direttiva, entro i termini ivi stabiliti. L obbligo di fornire le informazioni richieste incombe principalmente al fabbricante, se questi è stabilito nell Unione. L obbligo di fornire le informazioni richieste incombe principalmente all importatore, se il fabbricante è stabilito al di fuori dell Unione e l importatore è stabilito nell Unione. L obbligo di fornire le informazioni richieste incombe congiuntamente al fabbricante e all importatore, se entrambi sono stabiliti al di fuori dell Unione. 2. Gli Stati membri assicurano che non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco e prodotti correlati non conformi alla presente direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non siano immessi sul mercato se non sono rispettati gli obblighi in materia di segnalazione stabiliti nella presente direttiva. 3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Ogni sanzione amministrativa pecuniaria eventualmente irrogata a seguito di una violazione intenzionale può compensare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione. 4. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l adeguata attuazione e la corretta applicazione della presente direttiva e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l applicazione uniforme della presente direttiva. Articolo 24 Libera circolazione 1. Gli Stati membri non possono, per considerazioni attinenti agli aspetti disciplinati dalla presente direttiva, e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, vietare o limitare l immissione sul mercato del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva. 2. La presente direttiva non pregiudica il diritto di uno Stato membro di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni, applicabili a tutti i prodotti immessi sul suo mercato, in relazione alla standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, ove sia giustificato da motivi di salute pubblica, tenendo conto dell alto livello di protezione della salute umana conseguito attraverso la presente direttiva. Tali misure devono essere proporzionate e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Tali misure sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. 3. Uno Stato membro può inoltre vietare una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, in ragione della situazione specifica in tale Stato membro e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica, tenendo conto dell alto livello di protezione della salute umana conseguito attraverso la presente direttiva. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica prevista nel presente paragrafo, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute umana conseguito tramite la presente direttiva, se tali disposizioni siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro il periodo di sei mesi, le misure nazionali si considerano approvate. 131

136 Articolo 25 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/ Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 4. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 26 Autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell attuazione e dell esecuzione degli obblighi previsti nella presente direttiva entro tre mesi dal 20 maggio Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell identità delle autorità designate. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 27 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all articolo 3, paragrafi 2 e 4, all articolo 4, paragrafi 3 e 5, all articolo 7, paragrafi 5, 11 e 12, all articolo 9, paragrafo 5, all articolo 10, paragrafo 3, all articolo 11, paragrafo 6, all articolo 12, paragrafo 3, all articolo 15, paragrafo 12, e all articolo 20, paragrafi 11 e 12, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 maggio La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all articolo 3, paragrafi 2 e 4, all articolo 4, paragrafi 3 e 5, all articolo 7, paragrafi 5, 11 e 12, all articolo 9, paragrafo 5, all articolo 10, paragrafo 3, all articolo 11, paragrafo 6, all articolo 12, paragrafo 3, all articolo 15, paragrafo 12, e all articolo 20, paragrafi 11 e 12, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L atto delegato adottato ai sensi dell articolo 3, paragrafi 2 e 4, dell articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell articolo 7, paragrafi 5, 11 e 12, dell articolo 9, paragrafo 5, dell articolo 10, paragrafo 3, dell articolo 11, paragrafo 6, dell articolo 12, paragrafo 3, dell articolo 15, paragrafo 12, e all articolo 20, paragrafi 11 e 12, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 132

137 Articolo 28 Relazione 1. Entro cinque anni dal 20 maggio 2016, e, successivamente, ogniqualvolta necessario, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull applicazione della presente direttiva. Nell elaborazione della relazione, la Commissione è assistita da esperti scientifici e tecnici onde poter disporre di tutte le informazioni necessarie. 2. Nella relazione la Commissione indica, in particolare, gli elementi della direttiva da riesaminare o adattare alla luce dell evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di regole e norme sul tabacco e sui prodotti correlati concordate a livello internazionale. La Commissione presta particolare attenzione: a) all esperienza acquisita per quanto concerne la grafica delle superfici delle confezioni non contemplate dalla presente direttiva, tenendo conto degli sviluppi giuridici, economici e scientifici, a livello nazionale e internazionale; b) agli sviluppi del mercato relativi ai prodotti del tabacco di nuova generazione, tenendo conto, tra l altro, delle notifiche ricevute a norma dell articolo 19; c) agli sviluppi di mercato che costituiscono un mutamento sostanziale della situazione; d) all attuabilità, ai vantaggi e all eventuale impatto di un sistema europeo per la regolamentazione degli ingredienti dei prodotti del tabacco, compresa la redazione, a livello di Unione, di un elenco di ingredienti da utilizzare, inserire o aggiungere ai prodotti del tabacco, tenendo conto, tra l altro, delle informazioni raccolte in conformità degli articoli 5 e 6; e) agli sviluppi del mercato relativi alle sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm e alla percezione da parte del consumatore della loro nocività nonché del carattere ingannevole di tali sigarette; f) all attuabilità, ai vantaggi e all eventuale impatto di una banca dati dell Unione contenente le informazioni sugli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco raccolte in conformità degli articoli 5 e 6; g) agli sviluppi del mercato relativi alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica tenendo conto, tra l altro, delle informazioni raccolte in conformità dell articolo 20, comprese quelle sull inizio del consumo di tali prodotti da parte dei giovani e dei non fumatori e dell impatto di tali prodotti sugli sforzi per la disassuefazione dal fumo nonché le misure adottate dagli Stati membri riguardo agli aromi; h) agli sviluppi del mercato e alle preferenze dei consumatori in relazione al tabacco per pipa ad acqua, con particolare riguardo ai relativi aromi. Gli Stati membri assistono la Commissione e le forniscono tutte le informazioni disponibili per lo svolgimento della valutazione e la preparazione della relazione. 3. La relazione è seguita dalle proposte di modifica della presente direttiva che la Commissione ritenga necessarie per adeguarla, nella misura necessaria al regolare funzionamento del mercato interno, all evoluzione del settore dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, per tener conto di nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici e degli sviluppi in materia di norme sui prodotti del tabacco e prodotti correlati concordate a livello internazionale. Articolo 29 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 20 maggio 2016, fatti salvi l articolo 7, paragrafo 14, l articolo 10, paragrafo 1, lettera e), l articolo 15, paragrafo 13, e l articolo 16, paragrafo

138 2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 30 Disposizione transitoria Gli Stati membri possono autorizzare l immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al 20 maggio 2017: a) prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016; b) sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016; c) prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio Articolo 31 Abrogazione La direttiva 2001/37/CE è abrogata a decorrere dal 20 maggio 2016 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento di tale direttiva nel diritto interno. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all allegato III della presente direttiva. Articolo 32 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 33 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS 134

139 ALLEGATO I ELENCO DELLE AVVERTENZE TESTUALI (di cui all articolo 10 e all articolo 11, paragrafo 1) 1) Il fumo causa il 90 % dei casi di cancro ai polmoni 2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola 3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni 4) Il fumo causa attacchi cardiaci 5) Il fumo causa ictus e disabilità 6) Il fumo ostruisce le tue arterie 7) Il fumo aumenta il rischio di cecità 8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive 9) Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno 10) Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici 11) I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare 12) Smetti di fumare Vivi per i tuoi cari 13) Il fumo riduce la fertilità 14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza 135

140 ALLEGATO II CATALOGO DELLE IMMAGINI (DI CUI ALL ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1) [A cura della Commissione, conformemente all articolo 10, paragrafo 3, lettera b)] 136

141 ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA Direttiva 2001/37/CE Presente direttiva Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafi 2 e 3 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafi da 3 a 5 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 12 Articolo 5, paragrafo 5, primo comma Articolo 9, paragrafo 3, quinto comma, Articolo 11, punti 2 e 3, Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 6, lettera a) Articolo 9, paragrafo 4, lettera a) Articolo 5, paragrafo 6, lettera b) Articolo 5, paragrafo 6, lettera c) Articolo 9, paragrafo 4, lettera b) Articolo 5, paragrafo 6, lettera d) Articolo 8, paragrafo 6, e Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma Articolo 5, paragrafo 6, lettera e) Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 7 Articolo 8, paragrafi 3 e 4 Articolo 5, paragrafo 8 137

142 Direttiva 2001/37/CE Presente direttiva Articolo 5, paragrafo 9, primo comma Articolo 15, paragrafi 1 e 2 Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma Articolo 15, paragrafo 11 Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 5, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 5, paragrafi 2 e 3 Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafi 3 e 4 Articolo 7 Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) Articolo 8 Articolo 17 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafi 2 e 3, lettera a) Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafi 2 e 3 Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 11, primo e secondo comma Articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo comma Articolo 11, terzo comma Articolo 28, paragrafo 2, primo comma Articolo 11, quarto comma Articolo 28, paragrafo 3 Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 24, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 1, primo comma Articolo 29, paragrafo 1, primo comma 138

143 Direttiva 2001/37/CE Presente direttiva Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafi 2 e 3 Articolo 30, lettera a) Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 29, paragrafo 3 Articolo 15 Articolo 31 Articolo 16 Articolo 32 Articolo 17 Articolo 33 Allegato I (Elenco delle avvertenze aggiuntive) Allegato II (Termini di attuazione e di applicazione delle direttive abrogate) Allegato III (Tavola di concordanza) Allegato I (Elenco delle avvertenze testuali) Allegato III (Tavola di concordanza) 14CE

144 DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ), considerando quanto segue: (1) L'Unione europea si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (2) A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'unione. (3) La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio ( 2 ) rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato che emette il provvedimento (lo «Stato di emissione») in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica. (4) La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio ( 3 ) con riguardo al mandato europeo di ricerca delle prove (MER) è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco al fine di ottenere oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali. Tuttavia, il MER si applica solo a prove già esistenti e riguarda pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. A causa del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti erano libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che, in ogni caso, restano applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del MER. ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 marzo ( 2 ) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del , pag. 45). ( 3 ) Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del , pag. 72). 140

145 (5) In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI, è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione. (6) Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto. (7) Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo «Stato di esecuzione») siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò include anche l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione. (8) L'OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove. Tuttavia, l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente. Fatta salva l'applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine. (9) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle osservazioni transfrontaliere di cui alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ( 1 ). (10) L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto di indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l'atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l'atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L'autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto nell'oei con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata. (11) Si dovrebbe optare per un OEI quando l'esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L'autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l'atto di indagine scelto è necessario e proporzionato per l'acquisizione di tali prove, e se e opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all'acquisizione di tali prove. La stessa valutazione dovrebbe essere effettuata durante la procedura di convalida, ove la convalida di un OEI sia prescritta dalla presente direttiva. L'esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di optare per un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell'oei interessato qualora consenta di ottenere risultati analoghi. (12) Quando emette un OEI, l'autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (la Carta). La presunzione di innocenza e i diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale. Ogni limitazione di tali diritti mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. ( 1 ) Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del , pag. 19). 141

146 (13) Ai fini della trasmissione dell'oei all'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può ricorrere a tutti i mezzi possibili o pertinenti, ad esempio il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea, Eurojust, Interpol o altri canali di cui si avvalgono le autorità giudiziarie o di contrasto. (14) Nell'effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati ad includervi almeno una lingua comunemente utilizzata nell'unione diversa dalla loro lingua o lingue ufficiali. (15) È opportuno attuare la presente direttiva tenendo conto delle direttive 2010/64/UE ( 1 ), 2012/13/UE ( 2 ) e 2013/48/UE ( 3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali. (16) Atti non coercitivi potrebbero essere, ad esempio, gli atti che non violano il diritto alla vita privata o il diritto di proprietà, in funzione del diritto nazionale. (17) Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto dell'unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea. Pertanto l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'esecuzione di un OEI nel caso in cui sia contraria a tale principio. Data la natura preliminare dei procedimenti alla base di un OEI, la sua esecuzione non dovrebbe essere rifiutata se è intesa a stabilire la sussistenza di un eventuale conflitto con il principio del ne bis in idem o se l'autorità di emissione ha garantito che le prove trasferite a seguito dell'esecuzione dell'oei non saranno usate per perseguire penalmente o sanzionare una persona il cui processo si è definitivamente concluso in un altro Stato membro sulla base degli stessi fatti. (18) Come in altri strumenti di riconoscimento reciproco, l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, non è modificato per effetto della presente direttiva. Per ragioni di chiarezza dovrebbe essere inserita nel testo una disposizione specifica. (19) La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'oei dovrebbe essere rifiutata. (20) Dovrebbe essere possibile rifiutare un OEI quando il suo riconoscimento o la sua esecuzione nello Stato di esecuzione comporti la violazione di un'immunità o di un privilegio in detto Stato. Non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio nel diritto dell'unione; la precisa definizione di tali termini è pertanto lasciata al diritto nazionale, che può comprendere la protezione che si applica alle professioni mediche e legali, ma non dovrebbe essere interpretata in modo incompatibile con l'obbligo di abolire determinati motivi di rifiuto stabilito nel protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione europea ( 4 ). Tali motivi possono includere, anche se non sono necessariamente considerate privilegi o immunità, norme relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione su altri media. (21) È necessario stabilire limiti temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione, e l'effettiva esecuzione dell'atto di indagine, dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità di un caso interno analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione. ( 1 ) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del , pag. 1). ( 2 ) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell' , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del , pag. 1). ( 4 ) Protocollo stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione europea (GU C 326 del , pag. 2). 142

147 (22) I mezzi d'impugnazione disponibili contro un OEI dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno a fronte degli atti di indagine in questione. Conformemente al proprio diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicabilità di tali mezzi d'impugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate in merito alle possibilità e alle modalità di ricorso a tali mezzi di impugnazione. Nei casi in cui le obiezioni nei riguardi di un OEI siano sollevate da una parte interessata nello Stato di esecuzione in relazione ai motivi che determinano l'emissione dell'oei, è opportuno che le informazioni in merito a tale impugnazione siano trasmesse all'autorità di emissione e che la parte interessata ne sia informata. (23) Le spese sostenute nel territorio dello Stato di esecuzione per l'esecuzione di un OEI sono a carico esclusivo di detto Stato conformemente al principio generale del riconoscimento reciproco. L'esecuzione di un OEI, tuttavia, può esporre lo Stato di esecuzione a costi straordinariamente elevati, ad esempio per complessi pareri di periti o per vaste operazioni di polizia o per attività di sorveglianza per un lungo periodo. Tali costi non dovrebbero impedire l'esecuzione di un OEI e le autorità di emissione e di esecuzione dovrebbero cercare di stabilire quali costi siano da considerarsi straordinariamente elevati. La questione dei costi potrebbe diventare oggetto di consultazioni tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione e si raccomanda di risolvere tale questione durante la fase delle consultazioni. In ultima istanza, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'oei o di mantenerlo e la parte dei costi considerata straordinariamente elevata dallo Stato di esecuzione, ma al tempo stesso assolutamente necessaria nel corso del procedimento, dovrebbe essere sostenuta dallo Stato di emissione. Il meccanismo dato non dovrebbe costituire un motivo di rifiuto aggiuntivo e in ogni caso non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per ritardare o impedire l'esecuzione dell'oei. (24) L'OEI istituisce un regime unico per l'acquisizione di prove. Per certi tipi di atti di indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie, le consegne controllate o le operazioni di infiltrazione, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere fornite dall'oei. Gli atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato dovrebbero essere oggetto dell'oei, ma dovrebbero essere convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, ove necessario, modalità pratiche per conciliare le differenze esistenti tra i diritti nazionali di tali Stati. (25) La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 1 ). (26) Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa. (27) Un OEI può essere emesso per ottenere prove concernenti i conti, di qualsiasi natura, detenuti presso una banca o un istituto finanziario diverso da una banca dalla persona soggetta a procedimento penale. Tale possibilità deve essere intesa in senso ampio per includere non solo la persona sottoposta a indagini o l'imputato ma anche qualsiasi altra persona per la quale le autorità competenti ritengono necessarie tali informazioni nel corso del procedimento penale. (28) Nei casi in cui nella presente direttiva si fa riferimento agli istituti finanziari, tale termine dovrebbe essere inteso secondo la pertinente definizione dell'articolo 3 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). (29) Quando un OEI è emesso per ottenere i «dettagli» di un conto determinato, per «dettagli» si dovrebbero intendere almeno il nome e l'indirizzo del titolare del conto, i dettagli di una procura sul conto e altri dettagli o documenti forniti dal titolare del conto al momento della sua apertura e ancora in possesso della banca. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del , pag. 1). ( 2 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del , pag. 15). 143

148 (30) Le possibilità di cooperare conformemente alla presente direttiva in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non dovrebbero essere limitate al contenuto delle telecomunicazioni, ma dovrebbero anche riguardare la raccolta di dati relativi al traffico e all'ubicazione associate a tali telecomunicazioni, in modo che le autorità competenti possano emettere un OEI inteso a ottenere dati meno intrusivi sulle telecomunicazioni. Un OEI volto a ottenere dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni dovrebbe rientrare nel regime generale applicabile all'esecuzione dell'oei e può essere considerato, a seconda del diritto dello Stato di esecuzione, un atto di indagine coercitivo. (31) Se più Stati membri sono in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria, l'oei dovrebbe essere trasmesso solo a uno di essi e la priorità dovrebbe essere attribuita allo Stato membro in cui si trova la persona interessata. Gli Stati membri in cui si trova la persona sottoposta a intercettazione, e la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, dovrebbero riceverne notifica conformemente alla presente direttiva. Tuttavia, sebbene l'assistenza tecnica non possa essere ricevuta da un solo Stato membro, l'oei può essere trasmesso a più Stati di esecuzione. (32) In un OEI contenente la richiesta di intercettazione di telecomunicazioni l'autorità di emissione dovrebbe fornire all'autorità di esecuzione informazioni sufficienti quali la condotta criminale oggetto dell'indagine, al fine di consentire all'autorità di esecuzione di valutare se l'atto di indagine interessato sia autorizzato in un caso interno analogo. (33) Gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'importanza di provvedere affinché possa essere fornita un'adeguata assistenza tecnica da parte di fornitori che gestiscono reti e servizi di telecomunicazioni pubblici nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di facilitare la cooperazione in base al presente strumento in relazione all'intercettazione legale di telecomunicazioni. (34) In virtù del suo ambito di applicazione, la presente direttiva contempla unicamente i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove. A tale riguardo è opportuno sottolineare che qualsiasi elemento, comprese le attività finanziarie, può essere soggetto a vari provvedimenti provvisori nel corso del procedimento penale, non solo al fine di raccogliere prove ma anche in vista della confisca. La distinzione tra i due obiettivi dei provvedimenti provvisori non è sempre ovvia e l'obiettivo di tali provvedimenti può cambiare nel corso del procedimento. È pertanto essenziale che nei futuri lavori sia mantenuta una relazione armoniosa tra i vari strumenti applicabili in questo ambito. Inoltre, per lo stesso motivo, l'autorità di emissione dovrebbe avere la facoltà di valutare se un elemento debba essere usato nelle prove e pertanto formare oggetto di un OEI. (35) Nei casi in cui è fatto riferimento all'assistenza giudiziaria nei pertinenti strumenti internazionali, come nelle convenzioni concluse in seno al Consiglio d'europa, dovrebbe essere inteso che l'applicazione della presente direttiva tra gli Stati membri vincolati dalla stessa è preminente rispetto a dette convenzioni. (36) Le categorie di reati elencati nell'allegato D dovrebbero essere interpretate in maniera coerente con l'interpretazione basata sugli strumenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco. (37) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ( 1 ), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (38) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (39) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'unione o tutti gli Stati membri sono parti, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. Nessun elemento ( 1 ) GU C 369 del , pag

149 della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'oei sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi fondati sul sesso, sull'origine razziale o etnica, la religione, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la lingua o le opinioni politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi. (40) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. (41) Gli Stati membri dovrebbero prevedere, nell'applicazione della presente direttiva, politiche trasparenti riguardo al trattamento dei dati personali e l'esercizio del diritto dell'interessato di ricorrere ai mezzi d'impugnazione per la protezione dei propri dati personali. (42) I dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e in modo proporzionato a fini compatibili con la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali e l'esercizio del diritto di difesa. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali che possono essere acquisiti tramite processi di autenticazione. (43) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva. (44) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. (45) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, (46) Il 5 ottobre 2010 ( 1 ) il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I ORDINE EUROPEO D'INDAGINE Articolo 1 Ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione 1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva. L'OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. ( 1 ) GU C 355 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). 145

150 2. Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva. 3. L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale. 4. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie. Ai fini della presente direttiva si intende per: Articolo 2 Definizioni a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'oei; b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro che esegue l'oei, nel quale l'atto di indagine deve essere compiuto; c) «autorità di emissione»: i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'oei è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l'oei sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'oei; d) «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo. Tali procedure potrebbero comportare l'autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo. Articolo 3 Ambito di applicazione dell'oei L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione europea ( 1 ) (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio ( 2 ) eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro. Un OEI può essere emesso: Articolo 4 Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; ( 1 ) Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione europea (GU C 197 del , pag. 3). ( 2 ) Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del , pag. 1). 146

151 c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; e d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione. Articolo 5 Contenuto e forma dell'oei 1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette. L'OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni: a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida; b) l'oggetto e i motivi dell'oei; c) le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate; d) una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione; e) una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere. 2. Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'oei quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione. 3. L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'oei di cui all'allegato A in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato di esecuzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo. CAPO II PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE Articolo 6 Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI 1. L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'emissione dell'oei è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e b) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'oei avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso. 3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione in merito all'importanza di eseguire l'oei. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'oei. 147

152 Articolo 7 Trasmissione dell'oei 1. L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. 2. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale avviene direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. 3. Fatto salvo l'articolo 2, lettera d), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'oei e della relativa corrispondenza ufficiale. 4. L'autorità di emissione può trasmettere l'oei mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea (RGE), istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio ( 1 ). 5. Qualora non sia nota l'identità dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione. 6. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo o ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'oei all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione. 7. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'oei è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri. Articolo 8 OEI collegato a un OEI precedente 1. Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'oei, alla sezione D del modulo che figura nell'allegato A. 2. Quando partecipa, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, all'esecuzione dell'oei nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può indirizzare un OEI integrativo direttamente all'autorità di esecuzione durante la sua presenza in detto Stato, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c). 3. Qualsiasi OEI che integra un OEI precedente è certificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma e, se del caso, convalidato a norma dell'articolo 2, lettera c). CAPO III PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE Articolo 9 Riconoscimento ed esecuzione 1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva. ( 1 ) Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del , pag. 4). 148

153 2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. 3. Se riceve un OEI non emesso da un'autorità di emissione come specificato all'articolo 2, lettera c), l'autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione. 4. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'oei a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, nella misura in cui le autorità designate dello Stato di emissione possano partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine di cui all'oei in un caso interno analogo. L'autorità di esecuzione soddisfa tale richiesta purché tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione o non leda i suoi interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale. 5. Durante l'esecuzione dell'oei le autorità dello Stato di emissione presenti nello Stato di esecuzione si attengono al diritto dello Stato di esecuzione. Esse non hanno alcuna competenza a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme al diritto dello Stato di esecuzione e nella misura concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione. 6. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo. Articolo 10 Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine 1. Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando: a) l'atto di indagine richiesto nell'oei non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure b) l'atto di indagine richiesto nell'oei non sia disponibile in un caso interno analogo. 2. Fatto salvo l'articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d'indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione: a) l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base al diritto dello Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'oei; b) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale; c) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione; d) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione; e) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP. 3. L'autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello richiesto nell'oei quando l'atto scelto dall'autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'oei con mezzi meno intrusivi. 4. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l'autorità di esecuzione ne informa preventivamente l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l'oei. 5. Ove, conformemente al paragrafo 1, l'atto di indagine richiesto nell'oei non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta. 149

154 Articolo 11 Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione 1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI qualora: a) il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'oei, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'oei; b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche; c) l'oei sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto investigativo non sia ammesso a norma del diritto dello Stato di esecuzione in un caso interno analogo; d) l'esecuzione dell'oei sia contraria al principio del ne bis in idem; e) l'oei si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'oei è emesso non costituisca reato nello Stato di emissione; f) sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'oei sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta; g) la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'oei non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato D, come indicato dall'autorità di emissione nell'oei, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni; o h) il ricorso all'atto di indagine richiesto nell'oei sia limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'oei. 2. Il paragrafo 1, lettera g), e il paragrafo 1, lettera h), non si applicano agli atti di indagine di cui all'articolo 10, paragrafo Qualora un OEI riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione. 4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria. 5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta all'autorità interessata. Articolo 12 Termini per il riconoscimento o l'esecuzione 1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo. 2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'oei che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo, ovvero se l'autorità di emissione ha richiesto nell'oei che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene in massima considerazione tale esigenza. 150

155 3. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'oei da parte dell'autorità di esecuzione competente. 4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 15, o le prove che si intendono acquisire con l'atto di indagine indicato nell'oei siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto di indagine senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 5, entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo Se per l'autorità di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 3 o la data specifica prevista al paragrafo 2, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni. 6. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto d'indagine. Articolo 13 Trasferimento delle prove 1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'oei. Se richiesto nell'oei e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'oei conformemente all'articolo 9, paragrafo Il trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo d'impugnazione, a meno che nell'oei siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è essenziale al fine del corretto svolgimento delle indagini ovvero della tutela dei diritti individuali. Tuttavia, il trasferimento delle prove è sospeso se può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata. 3. All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione. 4. Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano pertinenti anche per altri procedimenti, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo di tali prove, a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Articolo 14 Mezzi d'impugnazione 1. Gli Stati membri assicurano che i mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell'oei. 2. Le ragioni di merito dell'emissione dell'oei possono essere impugnate soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione. 3. Laddove non comprometta la riservatezza di un'indagine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente. 151

156 4. Gli Stati membri assicurano che i termini per l'impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate. 5. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI. 6. Un'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi. 7. Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'oei. Articolo 15 Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione 1. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'oei possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove: a) l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole; b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo. 2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'oei e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Articolo 16 Obbligo di informazione 1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un OEI ne accusa ricevuta, senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'oei, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'oei dall'autorità centrale. Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'oei, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale. 2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile: a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto; b) se durante l'esecuzione dell'oei l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'oei, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero c) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9. Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. 152

157 3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta: a) dell'eventuale decisione adottata a norma degli articoli 10 o 11; b) di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'oei, dei motivi del rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso. Articolo 17 Responsabilità penale riguardo ai funzionari Durante la loro presenza nel territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che eventualmente commettano o di cui siano eventuali vittime. Articolo 18 Responsabilità civile dei funzionari 1. Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari di uno Stato membro sono presenti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento delle loro funzioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano. 2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. 3. Lo Stato membro, i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, rimborsa integralmente gli importi corrisposti da quest'ultimo Stato membro alle vittime o ai loro aventi diritto. 4. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nei casi di cui al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti a un altro Stato membro. Articolo 19 Riservatezza 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nell'esecuzione di un OEI, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengano debito conto della riservatezza dell'indagine. 2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'oei, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza ritardo l'autorità di emissione. 3. L'autorità di emissione, conformemente al proprio diritto nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, non divulga le prove o le informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che tale divulgazione sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'oei. 4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non divulghino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 26 e 27, ovvero che è in corso un'indagine. 153

158 Articolo 20 Protezione dei dati personali Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( 1 ) e dei principi della convenzione del Consiglio d'europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale. L'accesso a tali dati è sottoposto a restrizioni, fatti salvi i diritti dell'interessato. Solo le persone autorizzate possono accedere a tali dati. Articolo 21 Costi 1. Salvo disposizione contraria nella presente direttiva, lo Stato di esecuzione sostiene tutti i costi sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione connessi all'esecuzione di un OEI. 2. Qualora ritenga che i costi di esecuzione di un OEI siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'oei. L'autorità di esecuzione informa preventivamente l'autorità di emissione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata. 3. In situazioni eccezionali in cui non vi è accordo con riguardo ai costi di cui al paragrafo 2, l'autorità di emissione può decidere di: a) ritirare completamente o parzialmente l'oei; o b) mantenere l'oei e sostenere la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata. CAPO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE Articolo 22 Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine 1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine, nell'intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito. 2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'oei può anche essere rifiutata se: a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o b) il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), qualora lo Stato di esecuzione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, al legale rappresentante della persona detenuta è offerta la possibilità di dare il suo parere sul trasferimento temporaneo. ( 1 ) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del , pag. 60). 154

159 4. Nei casi di cui al paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro (lo «Stato membro di transito») è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari. 5. Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere trasferita dal territorio dello Stato di esecuzione e ricondotta nello stesso, sono concordati tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, garantendo che si tenga conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza richiesto nello Stato di emissione. 6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro di transito, per fatti o condanne per i quali era in stato di detenzione nello Stato di esecuzione, a meno che lo Stato di esecuzione non ne richieda la liberazione. 7. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato di esecuzione. 8. Fatto salvo il paragrafo 6, la persona trasferita non è perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'oei. 9. L'immunità di cui al paragrafo 8 cessa di sussistere qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione: a) sia rimasta comunque nel territorio; ovvero b) vi sia tornata dopo averlo lasciato. 10. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato. Articolo 23 Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine 1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione. 2. L'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi da 3 a 9 si applica, mutatis mutandis, a eventuali trasferimenti temporanei ai sensi del presente articolo. 3. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona interessata nello Stato di esecuzione e dallo stesso, che sono a carico dello Stato di emissione. Articolo 24 Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva 1. Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7. L'autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva. 155

160 2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione di un OEI può essere rifiutata se: a) la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso; ovvero b) l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. 3. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a: a) notificare al testimone o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione; b) chiamare la persona sottoposta a indagine o l'accusato a comparire all'audizione secondo le forme previste dalle norme specifiche ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione e informare tali persone dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa; c) provvedere all'identificazione della persona da ascoltare. 4. Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo. 5. In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni: a) all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Se ritiene che durante l'audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi; b) le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare; c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno; d) su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete; e) le persone sottoposte a indagini o gli imputati sono informati prima dell'audizione degli eventuali diritti procedurali previsti, compreso il diritto di non testimoniare, dal diritto dello Stato di esecuzione e dello Stato di emissione. I testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione e sono informati di tale diritto prima dell'audizione. 6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione. 7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata nel proprio territorio in conformità del presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiari il falso, si applichi il diritto nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale. 156

161 Articolo 25 Audizione mediante teleconferenza 1. Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma del paragrafo Salvo diverso accordo l'articolo 24, paragrafi 3, 5, 6 e 7, si applica, mutatis mutandis, alle audizioni mediante teleconferenza. Articolo 26 Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari 1. Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un procedimento penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione e, in caso affermativo, per ottenere tutti i dettagli dei conti individuati. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo. 3. Se ne è fatta richiesta nell'oei, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento penale interessato è titolare di una procura. 4. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto. 5. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini del procedimento penale in questione e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Essa comunica, inoltre, nell'oei qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione. 6. Un OEI può essere emesso anche per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto del procedimento penale interessato detenga uno o più conti in un istituto finanziario diverso da una banca, situato nel territorio dello Stato di esecuzione. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 3 a 5. In tal caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'oei può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo. Articolo 27 Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie 1. Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specifici e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo. 3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto. 157

162 4. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato. 5. Un OEI può essere emesso anche in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 con riferimento alle operazioni finanziarie effettuate da istituti finanziari diversi dalle banche. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 4. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'oei può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo. Articolo 28 Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato 1. Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali: a) il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati; b) le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione; l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo. 2. Le modalità pratiche dell'atto di indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), e ogniqualvolta necessario sono convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione. 3. L'autorità di emissione indica nell'oei i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato. 4. Il diritto di azione, di direzione e di controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'oei di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Articolo 29 Operazioni di infiltrazione 1. Un OEI può essere emesso ai fini della richiesta allo Stato di esecuzione di assistere lo Stato di emissione nello svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità («operazioni di infiltrazione»). 2. L'autorità di emissione indica nell'oei i motivi per cui considera che l'operazione di infiltrazione possa essere utile al procedimento penale interessato. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di un OEI emesso ai sensi del presente articolo è adottata in ogni singolo caso dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. 3. Oltre ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'autorità di esecuzione può rifiutare di eseguire un OEI di cui al paragrafo 1 laddove: a) l'esecuzione dell'operazione di infiltrazione non sia autorizzata in un caso interno analogo; o b) non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione di cui al paragrafo Le operazioni di infiltrazione sono effettuate in conformità del diritto e delle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Il diritto di azione, direzione e controllo delle operazioni legate alle operazioni di infiltrazione spetta unicamente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate, lo status giuridico degli agenti coinvolti nelle operazioni di infiltrazione sono convenuti dallo Stato di emissione e dallo Stato di esecuzione nel rispetto dei rispettivi diritti e procedure nazionali. 158

163 CAPO V INTERCETTAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI Articolo 30 Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro 1. Un OEI può essere emesso per l'intercettazione di telecomunicazioni nello Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria. 2. Se più Stati membri sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'oei è trasmesso solo ad uno di essi ed è sempre data la priorità allo Stato membro in cui si trova o si troverà la persona soggetta a intercettazione. 3. L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre le seguenti informazioni: a) informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione; b) la durata auspicata dell'intercettazione; e c) sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'oei possa essere eseguito. 4. L'autorità di emissione indica nell'oei i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato. 5. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'oei di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto di indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo. Lo Stato di esecuzione può subordinare la propria decisione di eseguire un EIO alle condizioni applicabili in un caso interno analogo. 6. L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito: a) trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b). 7. All'atto dell'emissione dell'oei di cui al paragrafo 1 o durante l'intercettazione, l'autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo dell'autorità di esecuzione. 8. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione. Articolo 31 Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria 1. Se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato membro di intercettazione») e l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro (lo «Stato membro notificato») la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro di intercettazione ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro notificato dell'intercettazione: a) prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione e si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato; b) durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato. 159

164 2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato C. 3. Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, l'autorità competente dello Stato membro notificato può, senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, notificare all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione che: a) l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima; e b) se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul suo territorio non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. L'autorità competente dello Stato membro notificato informa l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione dei motivi di tali condizioni. 4. L'articolo 5, paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, alla notifica di cui al paragrafo 2. CAPO VI PROVVEDIMENTI PROVVISORI Articolo 32 Provvedimenti provvisori 1. L'autorità di emissione può emettere un OEI per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove. 2. L'autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'oei. 3. Allorché è richiesto il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1, l'autorità di emissione indica nell'oei se le prove devono essere trasferite allo Stato di emissione ovvero se devono rimanere nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione riconosce ed esegue l'oei e trasferisce le prove in conformità delle procedure previste dalla presente direttiva. 4. Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è corredato dell'istruzione secondo cui le prove devono rimanere nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione indica la data in cui il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è revocato o la data stimata della presentazione della richiesta di trasferimento delle prove nello Stato di emissione. 5. L'autorità di esecuzione può, previa consultazione dell'autorità di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, stabilire condizioni adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata di validità del provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento provvisorio, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. L'autorità di emissione notifica immediatamente all'autorità di esecuzione che il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è stato revocato. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 33 Notifiche 1. Entro il 22 maggio 2017 ogni Stato membro notifica alla Commissione: a) l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione; b) le lingue accettate per un OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2; c) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 7, paragrafo 3. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato di emissione. 160

165 2. Ogni Stato membro può anche fornire alla Commissione l'elenco dei documenti necessari che richiede ai sensi dell'articolo 22, paragrafo Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 1 e La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti gli Stati membri e alla RGE. La RGE rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio ( 1 ). Articolo 34 Relazioni con altri strumenti giuridici, accordi e intese 1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 35, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva: a) convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione; b) convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; c) convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione europea e relativo protocollo. 2. La decisione quadro 2008/978/GAI è sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva per quanto riguarda il sequestro probatorio. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2008/978/GAI e, con riguardo al sequestro probatorio, alla decisione quadro 2003/577/GAI, si intendono fatti alla presente direttiva. 3. In aggiunta alla presente direttiva gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri successivamente al 22 maggio 2017, solo laddove i medesimi consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove e a condizione che sia rispettato il livello delle salvaguardie di cui alla presente direttiva. 4. Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3. Articolo 35 Disposizioni transitorie 1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono altresì disciplinate da tale decisione quadro. 2. L'articolo 8, paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, all'oei conseguente ad una decisione di sequestro adottata ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI. ( 1 ) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (GU L 348 del , pag.130). 161

166 Articolo 36 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 37 Relazione sull'applicazione Entro cinque anni dal 21 maggio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone, nonché l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica della presente direttiva. Articolo 38 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 39 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS 162

167 ALLEGATO A ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI) Il presente OEI è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine, e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'oei. 163

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175 ALLEGATO B CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI Il presente modulo deve essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'oei di seguito indicato. 171

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177 ALLEGATO C NOTIFICA Il presente modulo è utilizzato per dare notifica ad uno Stato membro dell'intercettazione di telecomunicazioni che è stata, è o sarà effettuata sul suo territorio senza la sua assistenza tecnica. Si informa (Stato membro notificato) dell'intercettazione. 173

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179 ALLEGATO D CATEGORIE DI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, rapina organizzata o a mano armata, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e opere d'arte, truffa, racket ed estorsione, contraffazione e pirateria di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, violenza sessuale, incendio doloso, reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio. 14CE

180 RETTIFICHE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari («Gazzetta ufficiale dell'unione europea» L 239 del 6 settembre 2013) Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera a): anziché: «ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento d'ambiente una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3», leggi: «ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento d'ambiente una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3». Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma: anziché: «A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, è fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore», leggi: «A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, è fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore». Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 2, lettera a): anziché: «per ciascun apparecchio di riscaldamento misto che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II, punto 2.1, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento misto una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 4», leggi: «per ciascun apparecchio di riscaldamento misto che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II, punto 2.1, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento misto una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 4». 176

181 Alla pagina 5, articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma: anziché: «A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio di riscaldamento misto rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore», leggi: «A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio di riscaldamento misto rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore». 14CE

182 Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 239 del 6 settembre 2013) Alla pagina 85, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anziché: «ciascuno scaldacqua sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati al'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, per ciascuno scaldacqua è presente una seconda etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3;», leggi: «ciascuno scaldacqua sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, per ciascuno scaldacqua è presente una seconda etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3;». Alla pagina 85, articolo 3, paragrafo 1, lettera b), anziché: «ciascuno scaldacqua sia munito della scheda di prodotto prevista all'allegato IV, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, è presente una seconda scheda, come disposto all'allegato IV, punto 4;», leggi: «ciascuno scaldacqua sia munito della scheda di prodotto prevista all'allegato IV, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto fornita almeno per il generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, è presente una seconda scheda, come disposto all'allegato IV, punto 4;». Alla pagina 85, articolo 3, paragrafo 1, ultima frase, anziché: «A decorrere dal 26 settembre 2017 ciascuno scaldacqua è munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore.», leggi: «A decorrere dal 26 settembre 2017 ciascuno scaldacqua è munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno nell'imballaggio del generatore di calore.» 14CE

183 Rettifica del regolamento 2014/42/UE del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'iran (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 15 del 20 gennaio 2014) In copertina, nel sommario: anziché: «2014/42/UE: Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'iran», leggi: «Regolamento (UE) n. 42/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'iran», a pagina 18, nel titolo: anziché: «REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'iran (2014/42/UE)», leggi: «REGOLAMENTO (UE) N. 42/2014 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'iran». 14CE0807 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 290 del 31 ottobre 2013) A pagina 321, nella riga sottostante a quella del codice NC : nella colonna 3: sopprimere: «4», nella colonna 4: sopprimere:. 14CE

184 Rettifica del regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («Gazzetta ufficiale dell'unione europea» L 299 del 9 novembre 2013) Alle pagine 32 e 33, articolo 1, paragrafo 2, anziché: «Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 nonché, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tutti gli operatori di un impianto fisso ai sensi nei primi due commi dell'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.», leggi: «Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 nonché, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tutti gli operatori di un impianto fisso ai sensi dell'articolo 3, lettera h), primo e secondo trattino, della direttiva 2003/87/CE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.» 14CE0809 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 041 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. * * 12,00

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