Deliberazione n. 224/2013/PAR. composta dai Magistrati. Adunanza del 28 maggio Visto l art. 100, comma secondo, della Costituzione;

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1 Deliberazione n. 224/2013/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati dott. Massimo Romano dott. Marco Pieroni dott. Ugo Marchetti dott.ssa Benedetta Cossu dott. Riccardo Patumi dott. Federico Lorenzini presidente f.f.; consigliere; consigliere; primo referendario; referendario; referendario. Adunanza del 28 maggio Visto l art. 100, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; Visto l articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229

2 dell 11 giugno 2008; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; Visto l articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr; Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Forlì- Cesena con nota del 20 marzo 2013, pervenuta in Sezione il 10 aprile 2013, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali; Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle Autonomie Locali; Vista l ordinanza presidenziale n. 35 del 24 maggio 2013, con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della sezione; Udito nella camera di consiglio del 28 maggio 2013 il relatore Benedetta Cossu; Fatto Il Presidente della Provincia di Forli-Cesena ha formulato alla Sezione un quesito con il quale intende conoscere se il limite di valore, pari a 7,00, introdotto dall articolo 5, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 135, per i buoni pasto attribuiti al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni debba ritenersi applicabile anche nelle 2

3 diverse fattispecie in cui l erogazione del servizio mensa sia gestito direttamente dall Ente o venga affidato in convenzione a terzi (cd. mensa aziendale diffusa). In particolare, si richiama una deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia (n. 1/2013) con la quale è stato affermato il principio che il limite di 7,00 è da ritenersi applicabile, in base ad una interpretazione ampia della norma citata, anche nel caso di attivazione del servizio mensa gestito da terzi. L interpretazione data alla disposizione de qua dalla Provincia istante è stata nel senso che la norma si riferisse soltanto al valore dei buoni pasto, e non anche alla spesa sostenuta dall Ente per l erogazione del servizio mensa, sia nell ipotesi di gestione in via diretta, sia nell ipotesi di affidamento a terzi mediante convenzione. Diritto 1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva. L articolo 7, comma 8, della legge n. 131/ disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Presidente della 3

4 Provincia, organo di vertice dell Ente ai sensi dell articolo 50, comma 2, TUEL. La valutazione dei presupposti di ammissibilità oggettiva è volta ad accertare, oltre l inerenza del quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, la rilevanza generale della questione proposta, la mancanza di diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all adozione di concreti atti di gestione, l assenza di valutazione su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, l assenza di interferenze con la funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni, né con procedimenti in corso presso la Procura della Corte dei conti. In relazione al primo presupposto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell articolo 17, co. 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica strumentale all esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo. Tale locuzione comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (.), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54). 4

5 Ciò premesso, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame sia ammissibile anche sul piano oggettivo in quanto volto a definire la portata applicativa dell articolo 5, comma 7, d.l. 95/2012 che, con una disposizione che costituisce principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica ai sensi dell articolo 117, comma 3, Cost., ha introdotto, a decorrere dal 1 ottobre 2012, un limite di valore per i buoni pasto. In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame presenti il carattere della generalità nei limiti in cui potranno essere indicati principi utilizzabili anche da parte di altri enti qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con un giudizio civile o amministrativo pendente. 2. Merito Con il quesito in esame la Sezione è chiamata ad esprimere il proprio parere in relazione all interpretazione ed alla portata applicativa dell articolo 5, comma 7, d.l. 95/2012. Tale disposizione prevede che a decorrere dal 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell articolo 1, comma 2, delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l approvvigionamento dei 5

6 buoni pasto al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l importo contrattuale complessivo previsto.i risparmi derivanti dall applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Come già ricordato nelle premesse in fatto, la richiesta di parere trae origine dalla circostanza che sulla questione si è già pronunciata, con deliberazione n. 1/2013/PAR, la Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia. L orientamento ivi espresso è stato nel senso di privilegiare un interpretazione che non si limitasse al significato letterale delle parole in essa contenute, ma che tenesse conto della ratio e della collocazione sistematica, considerato che si tratta di una disposizione inserita in un corpus normativo volto alla revisione e razionalizzazione della spesa pubblica. In via preliminare, si rammenta che la regola preordinata all interpretazione della legge è contenuta nell articolo 12, comma 1, delle disposizioni della legge in generale alla stregua del quale nell applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dall intenzione del legislatore. Oltre tali criteri, definiti letterale e logico, l interpretazione della legge può essere condotta anche con altri criteri, quali quelli dell interpretazione sistematica, teleologica ed analogica. Ciò premesso, ritiene la Sezione di condividere l interpretazione ampia della norma fornita dalla Sezione controllo per il Friuli Venezia Giulia in ragione delle seguenti considerazioni 6

7 che, a ben vedere, non si discostano da quelle già espresse nella precitata deliberazione. In primo luogo, si osserva che, rispetto ad un interpretazione della norma limitata al significato letterale delle parole in essa contenute (cd. criterio letterale) - da cui deriverebbe un applicazione del limite di valore unicamente al servizio mensa gestito mediante buoni pasto, ma non alle altre modalità organizzative è preferibile un interpretazione dalla quale emerga l intenzione del legislatore, la ratio per la quale la norma è stata introdotta nell ordinamento, che deve essere ricercata nell obiettivo di contenimento della spesa che il datore di lavoro pubblico deve sostenere, qualora ne ricorrano i presupposti, per fornire il pasto al proprio personale dipendente. In secondo luogo, si fa presente che dalle disposizioni di fonte contrattuale contenute negli articoli 45 e 46 CCNL 1 aprile 2009 del comparto Regioni ed enti locali che contengono, rispettivamente, la disciplina della mensa e quella dei buoni pasto, si evince che per la disciplina di questi ultimi, in particolare per la fissazione degli oneri a carico del lavoratore (un terzo del corrispettivo del servizio), viene fatto un esplicito richiamo alla disciplina prevista per il servizio mensa. Si rileva, infine, che proprio in ragione della circostanza che la disposizione in esame fissa un tetto per l importo del valore nominale del buono pasto a 7,00, tale limite costituisce il costo massimo che devono sostenere le amministrazioni pubbliche sia nelle ipotesi di erogazione del buono pasto, sia nelle ipotesi di gestione in via diretta della mensa o di mensa gestita da terzi in convenzione. Conclusivamente la Sezione, in ragione delle argomentazioni che precedono, ritiene che la disposizione contenuta nell articolo 5, comma 7, d.l. 95/2012 debba essere interpretata nel senso che il 7

8 costo massimo che il datore di lavoro pubblico può sostenere per l erogazione dei pasti a favore dei dipendenti che ne abbiano diritto non può superare l importo giornaliero di 7,00 sia nell ipotesi di utilizzazione dei buoni pasto, sia nell ipotesi di gestione del servizio mensa mediante convenzione con esercizi pubblici. P.Q.M. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione. ORDINA Alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna e di depositare presso la segreteria della Sezione l originale della presente deliberazione in formato cartaceo. Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio Il presidente f.f. f.to (Massimo Romano) Il relatore f.to (Benedetta Cossu) Depositata in segreteria il 28 maggio Per il Direttore di segreteria f.to (Annarita Sinigaglia) 8

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