La Settimana Parlamentare. n. 7/2014
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- Sibilla Corsini
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1 La Settimana Parlamentare n. 7/2014 Roma, 21 febbraio 2014
2 INDICE SENATO... 3 DL DESTINAZIONE ITALIA... 3 DL DISPOSIZIONI FINANZIARIE INDIFFERIBILI... 3 DL MILLEPROROGHE... 4 Schema Dlgs emissioni industriali... 4 CAMERA... 7 Schema Dlgs emissioni industriali... 7 Schema Dlgs Sostanze pericolose AEE... 7 Schema Dlgs Incidenti rilevanti... 8 Indagine conoscitiva SEN
3 SENATO DL DESTINAZIONE ITALIA (AS. 1299) L Aula ha approvato definitivamente senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO Il provvedimento, a quanto risulta, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi (21 febbraio). DL DISPOSIZIONI FINANZIARIE INDIFFERIBILI (AS. 1215) L Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (AS. 1215) (scade il 28 febbraio 2014). Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per l esame in seconda lettura. Tra le disposizioni di interesse si segnala l art.5 co.1 lett. b Disposizioni in materia di Expo 2015 che stabilisce, per la copertura di un importo pari a 15 milioni, la riduzione del credito d imposta riconosciuto al settore dell autotrasporto. 3
4 DL MILLEPROROGHE (AS B) La Commissione Affari costituzionali ha iniziato per la terza e definitiva lettura, l esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS.1214-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera) (scade il 28 febbraio 2014). Il relatore è Giorgio Pagliari (PD) La Commissione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, alle sole parti modificate dalla Camera, alle ore di lunedì, 24 febbraio. Tra le disposizioni di interesse, si segnalano: l art. 2 co. 4 che dispone la proroga degli incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili situati in zone colpite dal sisma in Emilia; art. 9 co. 6 che prevede un ulteriore proroga al 30 giugno 2014 del termine per l adozione del decreto del MiSE per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; art. 10 co. 3bis, il quale stabilisce che fino al 31dicembre 2014 non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI. Continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice ambientale riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti, nel testo (modifica introdotta dalla Camera). Schema Dlgs emissioni industriali (Atto n. 53) La Commissione Territorio ha proseguito l esame in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Atto n. 53). Il relatore, Vicenzo Cuomo (PD), ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni che sarà votata in una prossima seduta. Tra le osservazioni poste dal relatore si evidenziano le seguenti: - si ritiene necessario prevedere, per le sole turbine a gas nuove, comprese quelle alimentate a gas naturale e utilizzate per trasmissioni meccaniche (CCGT), un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/nm3, al posto dei 30 mg/nm3 proposti, in analogia alla 4
5 deroga già prevista per le turbine esistenti. Tale limite è compatibile con la direttiva 2010/75 che si vuole recepire ed in linea con i limiti già definiti nei più importanti paesi europei che hanno già provveduto o che stanno recependo tale direttiva. Tali limiti permetterebbero il mantenimento del corretto funzionamento delle centrali, sia per il trasporto che per lo stoccaggio, del gas naturale a tutela del corretto bilanciamento e della sicurezza del sistema di trasposto nazionale del gas; - con riferimento all'articolo 27 comma 5 paragrafo A punto 5, la formulazione dei valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non trova coerenza con quanto previsto dal successivo paragrafo C punto 1 (Valutazione dei risultati delle misurazioni). Se ne propone pertanto la riformulazione nei termini che seguono: "Paragrafo A punto 5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO). I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto): - 50 mg/nm3 come valore medio giornaliero; mg/nm3 come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95 per cento dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/nm3."; - valutato che l articolo 28, comma 4 (punti 3.3 e 3.4), pone un problema interpretativo sull utilizzo dei residui di raffinazione e di conversione della raffinazione del greggio destinati all autoproduzione di energia elettrica, che andrebbe meglio precisata per evitare interpretazioni restrittive che determinerebbero problemi operativi per alcuni impianti di raffinazione presenti sul territorio nazionale, i punti 3.3 e 3.4 andrebbero pertanto riformulati come segue: "3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile, anteriori al 2013, che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50 per cento della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50 per cento della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione 5
6 relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6; b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantità più elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato; c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; d) addizionare dei i valori limite di emissione ponderati per combustibile; 3.4 In alternativa a quanto previsto dal punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multi combustibile, ricompresi in una installazione che svolge attività di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell installazione, l autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a mg/nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/nm³ per gli altri impianti anteriori al I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kpa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6 per cento per i combustibili solidi e al 3 per cento per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora ciò non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto". 6
7 CAMERA Schema Dlgs Emissioni industriali (Atto n. 53) Le Commissioni Bilancio e Ambiente hanno proseguito l esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Atto n. 53). La Commissione Bilancio ha concluso l esame e approvato il parere favorevole con rilievi predisposto dal presidente Francesco Boccia (PD). La Commissione Ambiente ha concluso l esame ed ha approvato il parere, favorevole con osservazioni e condizioni, predisposto dal relatore Alessandro Bratti (PD) riformulato nel corso della seduta per recepire la richiesta di integrazione avanzata dal presidente Ermete Realacci (PD) e i rilievi pervenuti dal gruppo SEL. Nel corso della settimana, la Commissione, nell ambito di audizioni informali, ha ascoltato i rappresentanti dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dell Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell ambiente (AssoArpa); di Federambiente; rappresentanti di Confindustria e infine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Schema Dlgs Sostanze pericolose AEE (Atto n. 57) La Commissione Ambiente e la Commissione Bilancio hanno concluso l esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 57). La Commissione Ambiente ha approvato il parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Piergiorgio Carrescia (PD). La Commissione Bilancio ha approvato il parere favorevole predisposto dal relatore Gianfranco Librandi (SCpI). Quest ultimo aveva chiesto alcuni chiarimenti al Governo in merito ad alcune disposizioni contenute nel provvedimento. Il sottosegretario per l economia e le finanze, Alberto Giorgetti, ha precisato che i costi per gli adempimenti tecnici e di controllo previsti dall'articolo 20 saranno a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori e non determineranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza 7
8 pubblica. Inoltre le attività previste dal presente decreto potranno comunque essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Schema Dlgs Incidenti rilevanti (Atto n.68) Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive hanno concluso l esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68). Le Commissioni hanno approvato il parere favorevole predisposto dai relatori Piergiorgio Carrescia (PD) e Angelo Senaldi (PD). Indagine conoscitiva SEN La Commissione Attività produttive ha ascoltato mercoledì, 19 febbraio, l amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, nell ambito dell indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia. Nel corso dell audizione, Conti ha ricalcato i nuovi obiettivi posti dalla Commissione europea al 2030 riduzione delle emissioni di CO 2 del 40%; obiettivo europeo sulle rinnovabili del 27% entro il 2030 evidenziando alcune perplessità. Infatti, secondo Conti un obiettivo vincolante sulle rinnovabili rischierebbe di comportare maggiori costi rispetto ad un unico obiettivo sulla CO 2. Per quanto riguarda invece l obiettivo di riduzione delle emissioni, a suo parere sarebbe fondamentale perseguire tale fine attraverso la promozione di investimenti in tecnologie più efficienti. Conti, ha inoltre osservato che l Europa al 2012 ha contribuito per il 12% alle emissioni globali e si prevede che tale valore scenderà al 7% nel È imprescindibile un accordo globale, in quanto si riconosce la limitata incidenza delle azioni intraprese dal continente europeo su un problema di rilievo globale. Conti ha quindi definito alcune linee di azione sulle quali il nostro Paese dovrebbe concentrarsi: 1) ridurre il costo dell energia per consumatori e imprese, allineandolo a quello dell UE; 2) migliorare la sicurezza del sistema e ridurre la dipendenza dall estero, in particolare nel settore gas; 3) favorire una crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. 8
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