Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America

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1 Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America Conchiusa il 18 luglio 1979 Approvata dall Assemblea federale il 3 giugno Entrata in vigore con scambio di note il 1 o novembre 1980 (Stato 1 ottobre 1989) Il Consiglio federale svizzero e il Presidente degli Stati Uniti d America, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale, hanno risolto di conchiudere una Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Titolo I Definizione e legislazione Art. 1 Ai fini dell applicazione della presente Convenzione: 1. il termine «Territorio» designa per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli Stati, il Distretto di Columbia, lo Stato libero di Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e le Samoa americane, e per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione svizzera; 2. il termine «Cittadino» designa per quanto riguarda gli Stati Uniti, un cittadino degli Stati Uniti conformemente all articolo 101 dell «Immigration and Nationality Act» del 1952, nel suo tenore attuale, e per quanto riguarda la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera; 3. il termine «Legislazione» designa gli atti legislativi e regolamentari citati all articolo 2; RU ; FF 1980 I 1 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU

2 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità 4. i termini «Autorità competente» designano per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Segretario alla sanità e agli affari sociali (Secretary of Health and Human Services 3»), e per quanto riguarda la Svizzera, l Ufficio federale delle assicurazioni sociali; 5. il termine «Organismo» significa per quanto riguarda gli Stati Uniti, l Amministrazione della Sicurezza Sociale («Social Security Administration»), e per quanto riguarda la Svizzera, una cassa di compensazione dell assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, e le altre istituzioni incaricate di applicare l assicurazione per l invalidità; 6. i termini «Periodi di assicurazione» significano un periodo di contribuzione o un periodo durante il quale sono stati ottenuti dei redditi provenienti da un attività lucrativa dipendente o indipendente, in quanto tali periodi siano stati definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalle legislazioni sotto le quali sono stati compiti, o ogni altro periodo analogo riconosciuto come periodo di assicurazione da tali legislazioni; 7. il termine «Prestazioni» designa ogni prestazione in contanti o in natura prevista dalla legislazione di uno o dell altro degli Stati contraenti; 8. il termine «Membro di famiglia» significa una persona che può pretendere delle prestazioni derivanti da periodi di assicurazione di una persona, mentre quest ultima è ancora in vita, conformemente a quanto dispone la legislazione di ognuno degli Stati contraenti; 9. il termine «Superstiti» significa una persona che può pretendere delle prestazioni derivanti da periodi di assicurazione di una persona deceduta, conformemente a quanto dispone la legislazione di ognuno degli Stati contraenti; 10. il termine «Apolide» significa una persona apolide conformemente all articolo primo della Convenzione relativa allo Statuto degli apolidi del 28 settembre ; 11. il termine «Rifugiato» significa una persona rifugiata conformemente all articolo primo della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati del 28 luglio , e del Protocollo relativo a tale Convenzione del 31 gennaio Nuova designazione giusta lo scambio di note del 18 luglio/14 agosto RS RS RS

3 Sicurezza sociale. Conv. con gli Stati Uniti Art Le disposizioni a cui si applica la seguente Convenzione sono: (a) per quanto riguarda la Svizzera, la legislazione federale relativa all assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; all assicurazione per l invalidità; (b) per quanto riguarda gli Stati Uniti, la legislazione federale concernente l assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, cioè: il Titolo II della Legge sulla Sicurezza Sociale («Social Security Act») e le disposizioni d esecuzione promulgate in applicazione della Legge sulla Sicurezza Sociale, fatta eccezione degli articoli 226, 226A e 228 di tale titolo, come pure le disposizioni d esecuzione correlative; i capitoli 2 e 21 del «Internal Revenue Code» del 1954, e le disposizioni d esecuzione correlative. 2. Le disposizioni legali previste al primo capoverso non comprendono né i trattati, o ogni altro accordo internazionale conchiuso con uno degli Stati contraenti e un terzo Stato, né le leggi o le disposizioni d esecuzione emanate per la loro applicazione. Titolo II Disposizioni generali Art. 3 Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione, questo articolo si applica: (a) ai cittadini degli Stati contraenti, (b) ai rifugiati che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti, (c) agli apolidi che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti, (d) a ogni altra persona, quale i membri di famiglia o i superstiti, in quanto essi derivano i loro diritti dalle persone indicate alle lettere (a), (b) e (c). Art. 4 Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione o del Protocollo finale, i cittadini di uno degli Stati contraenti godono del principio di uguaglianza di trattamento dei cittadini dell altro Stato contraente per quanto riguarda l applicazione della legislazione di quest ultimo Stato. Art. 5 Le disposizioni della presente Convenzione non portano pregiudizio alle disposizioni della legislazione di ognuno degli Stati contraenti per quanto riguarda le prestazioni che dovessero rivelarsi più favorevoli alle persone indicate all articolo 3. 3

4 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Titolo III Legislazione applicabile Art. 6 7 «1. Con riserva delle disposizioni contrarie del Titolo III della presente Convenzione o del Protocollo finale, una persona, qualunque sia la sua nazionalità, che svolge un attività lucrativa salariata sul territorio di uno o dei due Stati contraenti è sottoposta, per quanto concerne detta attività, alle disposizioni legali concernenti l assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio esplica la propria attività; per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione di tale Stato, non si tiene conto dei redditi che la persona realizza da un attività lucrativa salariata svolta sul territorio dell altro Stato contraente. 2. Una persona che esercita un attività lucrativa salariata, inviata per un periodo di cinque anni al massimo sul territorio di uno degli Stati contraenti da un azienda che possiede uno stabilimento sul territorio dell altro Stato contraente, rimane sottoposta, qualunque sia la sua nazionalità, unicamente alle disposizioni legali concernenti l assicurazione obbligatoria di quest ultimo Stato come se esercitasse la propria attività sul territorio di questo medesimo Stato. Se, prima dello scadere dei cinque anni, l azienda che ha chiesto il trasferimento della persona in questione desiderasse ottenere una proroga in suo favore, questa può esserle eccezionalmente concessa qualora l autorità competente dello Stato dal cui territorio la persona è trasferita, dopo aver costatato la fondatezza della richiesta di proroga, presenti relativa domanda all autorità competente dell altro Stato contraente ottenendo l assenso di quest ultima. Il coniuge ed i figli che accompagnano la persona trasferita ai sensi di quanto precede nel presente capoverso, restano sottoposti unicamente alle disposizioni legali concernenti l assicurazione obbligatoria dello Stato nel quale è inviato il lavoratore sempreché non esercitino un attività lucrativa salariata o indipendente sul territorio dell altro Stato Una persona che esercita un attività lucrativa indipendente sul territorio di uno o dei due Stati contraenti e che risiede sul territorio di uno degli Stati contraenti è sottoposta, qualunque sia la sua nazionalità, unicamente alle disposizioni legali concernenti l assicurazione obbligatoria dello Stato sul territorio del quale risiede.» Art Il Titolo III della presente Convenzione non si applica alle categorie di persone menzionate nelle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile , e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile Nuovo testo giusta l art. 2 dell Accordo addizionale del 1 o giugno 1988, approvato dall Assemblea federale il 5 giugno 1989 od in vigore dal 1 o ott (RU ; FF 1988: III 1069). 8 Secondo l art. 5 cpv. 1 dell Accordo addizionale la terza frase ha un effetto retroattivo dal 1 o nov RS RS

5 Sicurezza sociale. Conv. con gli Stati Uniti I cittadini di uno degli Stati contraenti che non appartengono alle categorie di persone indicate nelle disposizioni delle Convenzioni di Vienna menzionate al primo capoverso, che sono occupate al Servizio di tale Stato contraente sul territorio dell altro sono sottoposti unicamente alle disposizioni legali concernenti l assicurazione obbligatoria del primo Stato contraente. Art. 8 L autorità competente di uno degli Stati contraenti può, d intesa con l autorità competente dell altro Stato contraente, accordare una deroga alle disposizioni del Titolo III della presente Convenzione, sempreché la persona in questione 11 sia sottoposta alle disposizioni legali concernenti l assicurazione obbligatoria di uno degli Stati contraenti. Titolo IV Disposizioni concernenti le prestazioni Capitolo I Applicazione della legislazione svizzera Art. 9 La durata minima di contribuzione richiesta per l apertura del diritto a una rendita ordinaria dell assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità per i cittadini degli Stati Uniti è di un anno. Art I cittadini degli Stati Uniti possono pretendere i provvedimenti d integrazione dell assicurazione per l invalidità svizzera fino a quando conservano il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima che tali provvedimenti si siano resi necessari, abbiano pagato contributi all assicurazione svizzera durante almeno un anno. 2. Le mogli e le vedove di nazionalità americana, che non esercitano un attività lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa nazionalità, possono pretendere i provvedimenti d integrazione dell assicurazione per l invalidità svizzera fino a quando conservano il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima che tali provvedimenti si siano resi necessari, abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni della stessa nazionalità possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora abbiano il loro domicilio in Svizzera e ivi siano nati invalidi o abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita. 11 Parole cancellate dall art. 2 dell Accordo addizionale del 1 o giugno 1988, approvato dall Assemblea federale il 5 giugno 1989 (RU ; FF 1988 III 1069). 5

6 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Art Qualora, conformemente alle disposizioni legali svizzere in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, il diritto alle rendite ordinarie sia subordinato al compimento di una clausola assicurativa, è pure ritenuto assicurato secondo tali disposizioni il cittadino degli Stati Uniti che, alla data della realizzazione dell evento assicurato secondo dette disposizioni, è assicurato conformemente alle disposizioni della legislazione degli Stati Uniti. 2. Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d invalidità è inferiore al cinquanta per cento sono assegnate ai cittadini degli Stati Uniti soltanto fino a quando essi conservano il loro domicilio in Svizzera. Art. 12 I cittadini degli Stati Uniti hanno diritto alle rendite straordinarie secondo le disposizioni legali svizzere (1) fino a quando essi conservano il loro domicilio in Svizzera e (2) se, immediatamente prima del mese nel corso del quale la rendita è richiesta, essi hanno risieduto ininterrottamente durante (a) almeno dieci anni interi qualora trattasi di una rendita di vecchiaia o (b) almeno cinque anni interi qualora trattasi di una rendita d invalidità, di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che viene a sostituire queste due rendite. Capitolo II Applicazione della legislazione degli Stati Uniti Art Qualora una persona abbia compito almeno sei semestri di assicurazione secondo la legislazione degli Stati Uniti, ma non è stata accreditata di trimestri di assicurazione sufficienti per poter pretendere delle prestazioni conformemente a tale legislazione, si terrà conto dei periodi di assicurazione compiti in virtù della legislazione svizzera, nella misura in cui gli stessi non si sovrappongano con dei trimestri civili già riconosciuti come trimestri di assicurazione secondo la legislazione degli Stati Uniti. 2. Al fine dell apertura del diritto secondo il primo capoverso del presente articolo, l organismo degli Stati uniti iscrive un trimestre di assicurazione per tre mesi di assicurazione denunciati e riconosciuti come tali dall organismo svizzero, nella misura in cui tali mesi non si sovrappongano a dei trimestri civili già riconosciuti quali trimestri di assicurazione secondo la legislazione degli Stati Uniti. Un anno civile non può comportare più di quattro trimestri di assicurazione. 3. Qualora, conformemente al capoverso 1, competa un diritto a prestazioni secondo la legislazione degli Stati Uniti, l organismo degli Stati Uniti calcola una prestazione di base proporzionale («pro rata primary insurance amount») secondo la legislazione degli Stati Uniti; detta prestazione è in funzione (a) della media dei guadagni realiz- 6

7 Sicurezza sociale. Conv. con gli Stati Uniti zati dalla persona in questione e presi in considerazione esclusivamente secondo la legislazione degli Stati Uniti e (b) del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione presi in considerazione secondo la legislazione degli Stati Uniti per detta persona e la durata di una carriera assicurativa completa, quale stabilita dalla legislazione degli Stati Uniti. Le prestazioni pagate conformemente alla legislazione degli Stati Uniti sono fondate sulla prestazione di base proporzionale Le prestazioni ottenute negli Stati Uniti per il fatto dell applicazione del primo capoverso sono soppresse, se l interessato acquista sufficienti periodi di assicurazione conformemente alla legislazione degli Stati Uniti per poter pretendere una prestazione di una somma più alta, senza che sia necessario applicare quanto previsto al primo capoverso. Titolo V Disposizioni diverse Art. 14 Le autorità competenti dei due Stati contraenti: (a) prendono ogni disposizione amministrativa necessaria per l applicazione della presente Convenzione; (b) regolano le modalità per l assistenza amministrativa reciproca, quali la partecipazione alle spese per le indagini mediche e amministrative, e le altre procedure di accertamento necessarie all applicazione della presente Convenzione; (c) si comunicano ogni informazione sui provvedimenti adottati per l applicazione della presente Convenzione; (d) si comunicano non appena possibile ogni modificazione delle loro rispettive legislazioni. 12 Nuovo testo giusta l art. 3 n. 1 dell Accordo addizionale del 1 o 1988, approvato dall Assemblea federale il 5 giugno 1989 ed in vigore dal 1 o ott (RU ; FF 1988 III 1069). 13 Giusta l art. 5 n. 2 dell acc. addizionale del 1 o giu (RU , FF 1988 III 1069), queste modificazioni si applicano a tutte le domande di prestazione presentate conformemente alla Conv. sempreché nessuna decisione finale, ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, sia intervenuta alla data dell entrata in vigore del presente acc. addizionale. Giusta il n. 3, a decorrere di detta data la modificazione è applicabile anche in caso di nuovo calcolo di una prestazione pagata ai sensi della Conv.. 14 Abrogato dall art. 3 n. 2 dell Accordo addizionale del 1 o giugno 1988, approvato dall Assemblea federale il 5 giugno 1989 (RU ; FF 1988 III 1069). 15 Giusta l art. 5 n. 2 dell acc. addizionale del 1 o giu (RU , FF 1988 III 1069), queste modificazioni si applicano a tutte le domande di prestazione presentate conformemente all Conv. sempreché nessuna decisione finale, ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, sia intervenuta alla data dell entrata in vigore del presente acc. addizionale. Giusta il n. 3, a decorrere di detta data la modificazione è applicabile anche in caso di nuovo calcolo di una prestazione pagata ai sensi della Conv. 7

8 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Art Per l applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, come pure gli organismi degli Stati contraenti, si prestano vicendevolmente i loro buoni uffici nel limite delle loro competenze. Questo aiuto reciproco è gratuito, con riserva di qualche eccezione prevista da un accordo amministrativo. 2. Gli organismi di collegamento previsti per l applicazione della presente Convenzione sono: (a) per gli Stati Uniti, l Amministrazione della Sicurezza Sociale («Social Security Administration»); (b) per la Svizzera, la Cassa svizzera di compensazione. Art. 16 Qualora la legislazione di uno degli Stati contraenti preveda l esenzione, totale o parziale, dei diritti o emolumenti, compresi i diritti consolari e amministrativi per i documenti da presentare all autorità competente o a un organismo di tale Stato, questa esenzione è estesa ai documenti consegnati all autorità competente o all organismo dell altro Stato in applicazione della sua legislazione. Art Ai fini dell applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti e gli organismi degli Stati contraenti possono corrispondere nella loro lingua ufficiale direttamente fra loro, e con gli interessati qualunque sia la loro residenza. 2. Una richiesta o un documento non può essere rifiutato per il fatto che è rilasciato nella lingua ufficiale dell altro Stato contraente. 3. Le decisioni di un organismo o di un Tribunale che devono essere indirizzate personalmente all interessato secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti possono essere inviate direttamente mediante lettera raccomandata all interessato che risiede sul territorio dell altro Stato contraente. Art Una richiesta scritta di prestazioni depositata presso un organismo di uno degli Stati contraenti permette di salvaguardare i diritti del richiedente nei confronti della legislazione dell altro Stato contraente se (a) l interessato chiede che la sua domanda sia considerata quale richiesta di prestazioni secondo la legislazione dell altro Stato contraente o (b) in mancanza di una domanda, secondo cui la richiesta non deve essere considerata in tale senso, quando le informazioni contenute nella domanda indicano che i periodi di assicurazione secondo la legislazione dell altro Stato contraente sono stati compiti dalla persona che giustifica il diritto a una prestazione. 2. Un richiedente può domandare che la sua richiesta, presentata presso un organismo di uno degli Stati contraenti, abbia effetto a un altra data nell altro Stato contraente; questo nei limiti e in conformità con la legislazione di quest ultimo Stato. 8

9 Sicurezza sociale. Conv. con gli Stati Uniti Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle richieste di prestazioni presentate il giorno dell entrata in vigore di questa Convenzione, o ulteriormente. Art Un ricorso scritto contro una decisione di un organismo di uno degli Stati contraenti è ritenuto come ricevibile se è depositato presso un organismo dell altro Stato contraente. 2. Le richieste, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere depositati entro un certo termine presso un organismo di uno degli Stati contraenti sono ritenuti come ricevibili, se sono depositati entro lo stesso termine presso un organismo corrispondente dell altro Stato contraente. In questo caso, l organismo presso il quale la richiesta, la dichiarazione o il ricorso sono depositati appone la data di ricezione sul documento e lo trasmette senza indugio all organismo di collegamento dell altro Stato contraente. Art Gli istituti che devono assegnare delle prestazioni in applicazione della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese. 2. Nel caso in cui dei provvedimenti per la restrizione del commercio delle valute fossero decretati da uno o dall altro degli Stati contraenti, i Governi dei due Stati contraenti deciderebbero i provvedimenti da prendere per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall altra. Art. 21 Qualsiasi vertenza fra gli Stati contraenti riguardante l applicazione o l interpretazione della presente Convenzione, che non possa essere risolta nel periodo di sei mesi, va sottoposta a domanda di uno degli Stati contraenti a un Tribunale arbitrale composto di tre membri. Ogni Stato contraente sceglie un membro. Questi due membri designano un presidente. In caso di disaccordo fra i due membri sulla persona del presidente, quest ultimo sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale arbitrale stabilisce la sua procedura. Le sue decisioni sono vincolanti per gli Stati contraenti. Titolo VI Disposizioni transitorie e finali Art La presente Convenzione è anche applicabile agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. 9

10 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità 2. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto al pagamento di una prestazione per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore, o al pagamento di un indennità globale di decesso se la persona è morta prima dell entrata in vigore della Convenzione. 3. Per la determinazione del diritto a una prestazione nato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione si tiene conto di qualsiasi periodo di assicurazione come pure di qualsiasi periodo di residenza compito in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti prima dell entrata in vigore della presente Convenzione. 4. La presente Convenzione non si applica alle pretese soddisfatte mediante la concessione di un indennità globale o il rimborso di contributi. 5. Le decisioni intervenute prima dell entrata in vigore della presente Convenzione non ledono i diritti derivanti dalla sua applicazione. 6. L entrata in vigore della presente Convenzione non può avere l effetto di ridurre l importo di prestazioni in denaro riscosse dagli interessati. Art. 23 Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione. Art. 24 L accordo raggiunto con lo scambio di note fra il Dipartimento politico federale svizzero e l Ambasciatore degli Stati Uniti d America in Berna sul pagamento reciproco di certe rendite dell assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, del 27 giugno , è abrogato a partire dall entrata in vigore della presente Convenzione. Art La presente Convenzione resterà in vigore e svolgerà i suoi effetti fino alla fine dell anno civile seguente quello nel corso del quale essa sarà stata denunciata da uno degli Stati contraenti mediante comunicazione scritta indirizzata all altro Stato contraente. 2. In caso di disdetta della Convenzione, tutti i diritti acquisiti o tutti i pagamenti di prestazioni in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti; i diritti in corso di acquisizione verranno disciplinati mediante accordi fra gli Stati contraenti. Art. 26 Il Governo di ognuno degli Stati contraenti notificherà all altro per iscritto l adempimento della procedura legale e costituzionale richiesta per quanto riguarda l entrata in vigore della presente Convenzione; la stessa avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell ultima notifica. 16 [RU ] 10

11 Sicurezza sociale. Conv. con gli Stati Uniti In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti, debitamente autorizzati a tale riguardo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Washington, il 18 luglio 1979 in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, le due versioni facenti parimenti fede. Per il Consiglio federale svizzero: Raymond Probst Per il Governo degli Stati Uniti d America: Joseph A. Califano 11

12 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Protocollo finale All atto della firma in data odierna della Convenzione di Sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America, i plenipotenziari sottoscritti hanno costatato il loro accordo sui punti seguenti: 1. Per quanto riguarda l articolo 4, le persone indicate all articolo 3 lettera (b), (c) o (d) che risiedono in Svizzera ricevono le prestazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti alle stesse condizioni dei cittadini degli Stati Uniti che risiedono in Svizzera. 2. L articolo 4 non si applica alle disposizioni legali svizzere riguardanti (a) l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità dei cittadini svizzeri dimoranti all estero, (b) l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera, (c) gli assegni di soccorso assegnati ai cittadini svizzeri dimoranti all estero, o (d) gli assegni per grandi invalidi L articolo 6 capoverso 2 si applica nel caso in cui una persona che esercita un attività lucrativa salariale sul territorio di un terzo Stato, pur rimanendo assicurata obbligatoriamente secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, è inviata dal suo datore di lavoro sul territorio dell altro Stato contraente. 5A 19. Qualora la stessa attività sia considerata attività indipendente giusta la legislazione di uno degli Stati contraenti e attività salariata giusta la legislazione dell altro Stato contraente, l articolo 6 capoverso 3 è applicabile se la persona risiede sul territorio del primo Stato contraente mentre in tutti gli altri casi è applicabile l articolo 6 capoversi 1 o 2.» 6. Per quanto riguarda l articolo 10 capoverso 2 la durata di dimora in Svizzera di un cittadino degli Stati Uniti è ritenuta ininterrotta se quest ultimo non ha lasciato la Svizzera durante più di due mesi nel corso di un intero anno. 7. Per quanto riguarda l articolo 11 capoverso 1, un cittadino degli Stati Uniti è ritenuto assicurato conformemente alle disposizioni della legislazione degli Stati Uniti, se riceve una prestazione in virtù di tale legislazione, o se è accreditato di almeno quattro trimestri di assicurazione in virtù di tale legislazione durante un periodo di otto trimestri che terminano con il trimestre civile 17 Abrogato dall art. 4 n. 1 dell Accordo addizionale del 1 o giugno 1988, approvato dall Assemblea federale il 5 giugno 1989 (RU ; FF 1989 III 1069). 18 Abrogato dall art. 4 n. 1 dell Accordo addizionale del 1 o giugno 1988, approvato dall Assemblea federale il 5 giugno 1989 (RU ; FF 1989 III 1069). 19 Introdotto dall art. 4 n. 2 dell Accordo addizionale del 1 o giugno 1988, approvato dall Assemblea federale il 5 giugno 1989 ed in vigore dal 1 o ott (RU ; FF 1989 III 1069). 12

13 Sicurezza sociale. Conv. con gli Stati Uniti (a) nel corso del quale si è realizzato l evento assicurato giusta la legislazione svizzera o (b) che precede immediatamente il trimestre civile nel corso del quale si è realizzato l evento assicurato giusta la legislazione svizzera. 8. In deroga all articolo 11 capoverso 1, i cittadini degli Stati Uniti possono pretendere una rendita ordinaria dell assicurazione per l invalidità svizzera con un grado d invalidità inferiore al 66 2 /3 per cento soltanto se sono affiliati all assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità al momento del verificarsi dell evento assicurato. 9. I cittadini degli Stati Uniti non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare la loro attività lucrativa in tale Paese in seguito a infortunio o malattia, ma che ivi dimorano fino alla realizzazione del rischio assicurato, sono ritenuti come assicurati, giusta la legislazione svizzera per l erogazione delle prestazioni dell assicurazione per l invalidità. Essi devono pagare i contributi all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità come se avessero il loro domicilio in Svizzera. 10. Per quanto riguarda l articolo 12, la durata di residenza in Svizzera di un cittadino degli Stati Uniti è ritenuta ininterrotta se egli non ha lasciato la Svizzera durante più di tre mesi nel corso di un anno civile. Tuttavia, un periodo di dimora in Svizzera durante il quale un cittadino degli Stati Uniti è stato esonerato dall affiliazione all assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità non è ritenuto quale periodo di residenza secondo l articolo Il rimborso dei contributi pagati conformemente alla legislazione svizzera, che è stato effettuato in applicazione delle disposizioni legali svizzere sul rimborso di tali contributi agli stranieri e agli apolidi, non costituisce un ostacolo al pagamento di una rendita straordinaria in applicazione dell articolo 12, tuttavia in tale caso, l importo dei contributi rimborsati sarà dedotto dalle rendite da pagare. 12. Per quanto riguarda l articolo 13, e conformemente all articolo 233 (c) (3) della Legge degli Stati Uniti sulla Sicurezza Sociale, la Convenzione non si applica per l ottenimento di prestazioni dell assicurazione ospedaliera regolata con gli articoli 226 e 226A di tale legge. 13. L articolo 13 si applica ugualmente ai cittadini di uno Stato senza convenzione che non sono inclusi fra le persone indicate all articolo 3 lettera (d). 14. Per quanto riguarda la Svizzera, i ricorsi che devono essere presentati entro un certo termine a un Tribunale svizzero, devono essere ritenuti come presentati entro tale termine se è dimostrato che sono stati inoltrati in tempo utile presso l organismo o un Tribunale degli Stati Uniti. 13

14 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Fatto a Washington, il 18 luglio 1979 in due esemplari, in lingua francese e inglese, le due versioni facenti parimenti fede. Per il Consiglio federale svizzero: Raymond Probst Per il Governo degli Stati Uniti d America: Joseph A. Califano 14

Testo originale. Art. 1

Testo originale. Art. 1 Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969

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