REGOLAMENTO DELLA ACCESSIBILITA AL PARCO

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1 ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO Provincia autonoma di Trento REGOLAMENTO DELLA ACCESSIBILITA AL PARCO (testo coordinato con modifiche ed integrazioni)

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3 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO Regolamento della Accessibilità al parco INDICE CAPO I Disposizioni relative alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade ricadenti nel territorio a parco naturale Art. 1 Disposizioni generali Art. 2 Disposizioni relative al transito sulle strade classificate di tipo R Art. 3 Disposizioni relative al transito sulle strade classificate di tipo G Art. 4 Disposizioni relative al transito sulle strade classificate di tipo V Art. 5 Identificazione dei veicoli aventi diritto alla circolazione Art. 6 Semplificazione delle procedure per alcuni tipi di strade Art. 7 Esclusione di responsabilità CAPO II Disposizioni in materia di aree di sosta e a parcheggio Art. 8 Disposizioni generali Art. 9 Ulteriori disposizioni in materia di aree di sosta e parcheggio Art. 10 Aree di sosta attrezzate e applicazione di tariffe e pedaggi CAPO III Disposizioni in materia di segnaletica, informazione al pubblico e pubblicità commerciale all aperto Art. 11 Segnaletica Art. 11 bis Pubblicità commerciale all aperto Art. 12 Informazione al pubblico CAPO IV Disposizioni in materia di accesso, percorrenza di strade e sentieri, nonché di accesso alle attività sportive e ricreative Art. 13 Accesso pedonale Art. 14 Accesso con veicoli non motorizzati Art. 15 Norme in materia di strutture ricettive all aperto Art. 16 Manifestazioni pubbliche sportive Art. 16 bis Disposizioni dirette alla tutela della fauna del parco Art. 17 Norme finali CAPO V Disposizioni finali

4 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO Regolamento della Accessibilità al parco CAPO I Disposizioni relative alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade ricadenti nel territorio a parco naturale Art. 1 Disposizioni generali 1. In relazione alla disciplina dettata dall articolo 33 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, Ordinamento dei parchi naturali, nonché a quanto disposto dagli articoli 3 e 42 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, le norme del presente Capo disciplinano la circolazione dei veicoli a motore sulle strade di qualsiasi categoria e tipo ricadenti nel territorio del parco, come individuate e classificate dal Piano alla Tavola 31 degli Elaborati cartografici. 2. Fino alla avvenuta emanazione di norme regolamentari ulteriori specifiche, resta ferma la applicazione della disciplina vigente in materia di accessibilità al parco diversa dalla circolazione dei veicoli a motore. 3. La circolazione dei veicoli a motore sulle strade di cui al precedente comma 1. resta disciplinata, per quanto non previsto dal presente Regolamento, dal Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 Disposizioni relative al transito sulle strade classificate di tipo R 1. Avuto riguardo alle finalità del parco specificate dall articolo 42, comma 3, lettera a), delle Norme di attuazione, nonché alla disciplina generale dettata dall articolo 42, comma 6, lettera a) delle medesime Norme, il transito e la circolazione di veicoli a motore sulle strade classificate di tipo R,

5 individuate alla Tavola 31 degli Elaborati cartografici del Piano del Parco, sono consentiti di diritto in via generale, qualora i medesimi veicoli: a) siano adibiti ad attività di sorveglianza o di gestione dei patrimoni agro - silvo - pastorali; b) siano adibiti ad attività di soccorso; c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni; d) siano impiegati per attività di approvvigionamento dei rifugi alpini o delle strutture equivalenti; e) LETTERA STRALCIATA f) siano impiegati esclusivamente per le operazioni di recupero degli ungulati abbattuti a seguito della effettuazione di attività di prelievo faunistico; g) siano utilizzati per attività di studio e di ricerca scientifica, direttamente inerenti i programmi di ricerca scientifica approvati con i Programmi Annuali di gestione dell Ente Parco, o con gli stessi compatibili, limitatamente ad un periodo di tempo congruo per lo svolgimento della attività e comunque non superiore ad anni 1 (uno); Art. 3 Disposizioni relative al transito sulle strade classificate di tipo G 1. Avuto riguardo alle finalità del parco specificate dall articolo 42, comma 3, lettera b), delle Norme di attuazione, nonché alla disciplina generale dettata dall articolo 42, comma 6, lettera b) delle medesime Norme, il transito e la circolazione di veicoli a motore sulle strade classificate di tipo G, individuate alla Tavola 31 degli Elaborati cartografici del Piano del Parco, sono consentiti di diritto in via generale, qualora i medesimi veicoli: a) siano adibiti ad attività di sorveglianza e di gestione dei patrimoni agro - silvo - pastorali; b) siano adibiti ad attività di soccorso; c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni; d) siano impiegati per attività di approvvigionamento dei rifugi alpini o delle strutture equivalenti; e) siano impiegati per attività ed operazioni di gestione del patrimonio faunistico; f) siano utilizzati da Soggetti titolari di un diritto reale o da Soggetti affittuari sugli edifici e/o fondi serviti dalla strada; g) siano utilizzati da Soggetti titolari di diritti di uso civico, limitatamente alle strade ricadenti nel territorio gravato da tali diritti. h) siano utilizzati per attività di studio e di ricerca scientifica, direttamente inerenti i programmi di ricerca scientifica approvati con i Programmi Annuali di gestione dell Ente Parco, o con gli stessi

6 compatibili, limitatamente ad un periodo di tempo congruo per lo svolgimento della attività e comunque non superiore ad anni 1 (uno); i) siano utilizzati per lo svolgimento di attività e di manifestazioni a carattere tradizionale locale, sociale o culturale, o connesse all esercizio di consuetudini delle popolazioni residenti, limitatamente al periodo di tempo necessario per lo svolgimento di dette attività o manifestazioni. Art. 4 Disposizioni relative al transito sulle strade classificate di tipo V 1. Avuto riguardo alle finalità del parco specificate dall articolo 42, comma 3, lettera c), delle Norme di attuazione, nonché alla disciplina generale dettata dall articolo 42, comma 6, lettera c) delle medesime Norme, il transito e la circolazione di veicoli a motore sulle strade classificate di tipo V, individuate alla Tavola 31 degli Elaborati cartografici del Piano del Parco, sono liberi. 2. Per esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi ad un uso indiscriminato od eccessivo dei veicoli a motore, nonché per motivi legati allo svolgimento di operazioni tecniche e di manutenzione delle strade, la Giunta Esecutiva dell Ente Parco può disporre con proprio provvedimento la chiusura temporanea o la limitazione al transito su strade o su tratti stradali di cui al comma Il divieto di cui al precedente comma 2. eventualmente istituito non si applica per i veicoli che: a) siano adibiti ad attività di sorveglianza o di gestione dei patrimoni agro - silvo - pastorali; b) siano adibiti ad attività di soccorso; c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni; d) siano impiegati per attività di approvvigionamento dei rifugi alpini, delle malghe, o delle strutture equivalenti; e) siano adibiti a servizi di trasporto pubblico collettivo, di taxi o di autonoleggio da rimessa; f) siano adibiti al trasporto di persone inabili o portatrici di handicap. 4. Il provvedimento della Giunta Esecutiva, di cui al comma 1 del presente articolo, è assunto d intesa con i Comuni e i Soggetti pubblici proprietari, aventi competenza in ordine al tratto stradale interessato. Della chiusura o della limitazione del transito è data pubblicità ed informazione al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica.

7 5. Il provvedimento medesimo stabilisce altresì il periodo di chiusura o di limitazione del transito, l eventuale orario giornaliero di applicazione del divieto, nonché le modalità di transito per i veicoli ammessi al transito ai sensi del precedente comma Al fine di garantire comunque l accesso dei visitatori alle aree del parco servite dalle strade soggette a chiusura o limitazione del transito, la Giunta Esecutiva può organizzare idonei servizi di trasporto pubblico collettivo alternativi all uso dell automezzo privato. Art. 5 Identificazione dei veicoli aventi diritto alla circolazione 1. Ai fini della identificazione dei veicoli aventi diritto alla circolazione e al transito sulle strade di tipo R e di tipo G, di cui alle lettere e), f) e g) del precedente articolo 2, e alle lettere e), f), g), h) e i) del precedente articolo 3, la Giunta Esecutiva dell Ente Parco, ai sensi e in attuazione dell articolo 33, comma 2, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, rilascia un contrassegno di riconoscimento, su comunicazione del Soggetto interessato, conforme al modello A allegato al presente regolamento, previo l accertamento della fattispecie applicabile al Soggetto medesimo. 2. Il contrassegno di cui al precedente comma 1., è rilasciato su comunicazione del Soggetto interessato, il quale all atto della medesima deve dichiarare: a) le proprie generalità e la propria residenza; b) le ragioni e i motivi sottostanti la comunicazione; c) la denominazione della strada o delle strade per le quali si accerta il diritto alla circolazione; d) il periodo di tempo per il quale si dichiara l esercizio della circolazione; e) gli estremi del veicolo utilizzato per lo svolgimento della attività. 3. Il contrassegno deve riportare in modo chiaro e leggibile il tipo e il numero di targa del veicolo, o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, la strada o le strade sulle quali è effettuato il transito. Il contrassegno rilasciato per i fini di cui alle lettere f) e g) dell articolo 3 ha validità temporale illimitata e comunque fino al venir meno, in capo al soggetto utilizzatore del veicolo, della titolarità del diritto sotteso al rilascio. 4. Ai sensi dell articolo 42, comma 7, delle Norme di attuazione del Piano del Parco, la Giunta Esecutiva è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Soggetti pubblici o privati proprietari o titolari della gestione delle strade, aventi per oggetto le modalità di rilascio del contrassegno di cui al precedente comma 1.

8 5. L esercizio del diritto alla circolazione, di cui al precedente comma 1., è subordinato alla esposizione in modo visibile del contrassegno sul veicolo utilizzato. Art. 6 Semplificazione delle procedure per alcuni tipi di strade 1. Al fine di permettere una corretta applicazione della disciplina di cui al presente regolamento, nonché per il contemperamento della medesima con la disciplina provinciale vigente in materia di circolazione dei veicoli a motore su strade forestali, in ordine alle strade ricadenti in parte in territorio a parco naturale e in parte in territorio esterno al medesimo, la Giunta Esecutiva, con le modalità di cui all articolo 42, comma 7, delle Norme di attuazione del Piano del Parco, e nel rispetto della vigente normativa, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Soggetti pubblici o privati proprietari o titolari della gestione delle strade così specificate. Art. 7 Esclusione di responsabilità 1. La circolazione dei veicoli sulle strade disciplinate dal Piano del parco e dal presente regolamento, non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade e non comporta assunzione di responsabilità in capo al Soggetto proprietario della strada o delle strade, per i danni derivanti a persone e cose a seguito della circolazione. CAPO II Disposizioni in materia di aree di sosta e a parcheggio Art. 8 Disposizioni generali

9 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti del presente Capo II, e ferma restando la disciplina in materia di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente Capo I, la sosta dei veicoli a motore nelle aree classificate a parcheggio, parcheggio attrezzato, sosta, sosta attrezzata, sosta attrezzata e campeggio, come individuate nelle Tavole 31 e 32 del Piano del Parco, è permessa in via generale dalle ore 7.00 alle ore di tutti i giorni dell anno. 2. La Giunta Esecutiva dell Ente Parco, ai sensi del comma 7 dell articolo 42 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Enti e i Soggetti proprietari o gestori delle aree di cui al precedente comma 1., per la attuazione del disposto medesimo, nel rispetto degli ambiti di competenza riservati a detti Enti e Soggetti. 3. Per motivate ragioni, connesse all esercizio delle proprie potestà e delle proprie competenze, gli Enti e i Soggetti proprietari o gestori delle aree di cui al precedente comma 1., possono stabilire una diversa regolamentazione della sosta sulle aree ivi richiamate, tenuto conto delle esigenze temporanee di fruizione del territorio per attività compatibili con la disciplina generale di tutela del territorio a parco naturale. 4. Le ordinanze e gli altri provvedimenti assunti ai sensi del precedente comma 3. formano oggetto di informazione preventiva all Ente Parco, in sede di concordamento delle convenzioni di cui al precedente comma 2. Art. 9 Ulteriori disposizioni in materia di aree di sosta e parcheggio 1. La sosta dei veicoli a motore, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 8, è altresì permessa sulle aree diverse da quelle ivi classificate che siano: a) appositamente predisposte e presenti sulle strade classificate dall articolo 42 delle Norme di attuazione del Piano del Parco con sigla R, G, dove non diversamente disposto dall Ente o Soggetto proprietario; b) appositamente predisposte dall Ente o Soggetto proprietario e presenti sulle strade classificate dall articolo 42 delle Norme di attuazione del Piano del Parco con sigla V. 2. Sulle aree di cui alla lettera b) del precedente comma 1., si applica il limite orario di cui al comma 1. del precedente articolo 8.

10 Art. 10 Aree di sosta attrezzate e applicazione di tariffe e pedaggi 1. Al fine di permettere la piena fruizione del territorio a parco da parte dei visitatori, la Giunta Esecutiva dell Ente Parco predispone in alcune aree classificate a sosta attrezzata o a parcheggio, in attuazione dell art. 43 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, appositi servizi per punti fuochi, servizi igienici, sosta protratta a massimo 24 ore consecutive. 2. La Giunta Esecutiva dell Ente Parco stipula apposite convenzioni con gli Enti o Soggetti proprietari delle aree di cui al precedente comma 1., per la gestione e l esercizio delle medesime. 3. La fruizione dei servizi istituiti dall Ente Parco ai sensi del presente articolo, può essere subordinata alla applicazione di tariffe al pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, commerciale e fiscale. 4. L Ente Parco, al fine di garantire la massima funzionalità del sistema di accesso all area protetta, può attivare accordi con le Amministrazioni comunali locali, in ordine alla realizzazione e gestione di aree attrezzate per sosta, fornite di impianti di smaltimento igienico - sanitario per autocaravan, anche esternamente al parco, nei limiti dettati dalla normativa in materia, di cui all articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. CAPO III Disposizioni in materia di segnaletica, informazione al pubblico e pubblicità commerciale all aperto Art. 11 Segnaletica 1. Avuto riguardo al disposto dell articolo 3, comma 1, lettera b), delle Norme di attuazione del Piano del Parco, e nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), articoli 37 e seguenti, la Giunta Esecutiva dell Ente Parco è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Soggetti pubblici e privati interessati, aventi ad oggetto la definizione delle tipologie, la costruzione e/o la fornitura, la apposizione e la individuazione dei luoghi indicati per essa, in ordine alla segnaletica stradale per le strade e le aree di sosta e a parcheggio disciplinate dal presente regolamento.

11 2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, la apposizione di segnaletica stradale è ammessa su tutto il territorio del parco, ad esclusione delle zone destinate a Riserva Integrale nelle quali è vietata, nei casi e con le modalità definiti dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 3. Su tutto il territorio del parco la apposizione di segnaletica diversa da quella stradale è ammessa solo per la indicazione e la segnalazione di strutture di servizio dell Ente Parco, delle strutture sentieristiche alpine, nonché di altre strutture destinate a pubblico servizio. Articolo 11 bis Pubblicità commerciale all aperto 1. Per i fini del presente articolo si intendono mezzi pubblicitari all aperto le insegne di esercizio, le preinsegne, le sorgenti luminose, i cartelli, gli striscioni, locandine e stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità o propaganda, come definiti all articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e con riferimento all intero territorio del parco. 2. L installazione di mezzi pubblicitari come definiti al comma 1, dove ammessa dal presente articolo, è comunque subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di tutela del paesaggio. 3. Su tutto il territorio del parco è vietata l installazione di mezzi pubblicitari costituiti da cartelli, striscioni, locandine e stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda. 4. La installazione di mezzi pubblicitari costituiti da insegne di esercizio e preinsegne è ammessa esclusivamente nelle aree destinate a Riserva Guidata e a Riserva Controllata, limitatamente alla segnalazione delle attività ricettive, ristoratrici e produttive ivi presenti. 5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Comitato di gestione dell Ente Parco, nell ambito della adozione del programma annuale di gestione o di sue integrazioni e modifiche, definisce le caratteristiche dimensionali, tecniche e di ubicazione alle quali devono conformarsi i mezzi pubblicitari di cui al comma La installazione di mezzi pubblicitari costituiti da sorgenti luminose è ammessa solo per l illuminazione di fabbricati, strutture, manufatti a valenza culturale e artistica, strutture sportive.

12 7. Entro un anno dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, i soggetti proprietari o comunque responsabili di mezzi pubblicitari esistenti, provvedono ad adeguarli alle stesse o, nel caso, alla loro rimozione. 8. Le norme del presente articolo non si applicano alle installazioni di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo, connesse allo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, sportive e turistiche, e realizzate per il solo periodo di svolgimento delle manifestazioni medesime. Art. 12 Informazione al pubblico 1. Al fine di garantire un idoneo grado di conoscenza della disciplina del presente Regolamento, a favore di tutti i Soggetti fruitori a qualunque titolo del territorio del parco naturale, la Giunta Esecutiva dell Ente Parco provvede a predisporre forme diversificate di informazione al pubblico, mediante pubblicazioni a stampa e forme audiovisive o radiofoniche. CAPO IV Disposizioni in materia di accesso, percorrenza di strade e sentieri, di accesso alle attività sportive e ricreative, nonché ulteriori disposizioni in materia di tutela della fauna del parco Art. 13 Accesso pedonale 1. L accesso pedonale al parco è libero e consentito tutti i giorni, fatto salvo quanto previsto dai comma seguenti. 2. Nelle aree classificate dal Piano del Parco a Riserva Integrale è vietato uscire dai sentieri e dalle strade, comunque classificate, salvo che per i seguenti motivi: a) studio e ricerca; b) sorveglianza tecnica, scientifica e vigilanza; c) esercizio di altre attività antropiche consentite dalla legge e dal Piano del Parco. 3. Il divieto di cui al precedente comma 2 non si applica alle aree di pertinenza di strutture turistiche, ricettive e agropastorali ricadenti in Riserva Integrale, quali rifugi, bivacchi, malghe. 4. Il Direttore dell Ente Parco, con proprio provvedimento, può temporaneamente istituire divieti di accesso pedonale a particolari e limitate zone del parco, a fini selvicolturali, faunistici e di

13 salvaguardia di particolari emergenze naturalistiche ed ambientali. Tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle. Art. 14 Accesso con veicoli non motorizzati 1. L accesso e il transito con mountain bikes o altri tipi di velocipedi a pedali è consentito solo sulle strade classificate dal Piano del Parco di tipo V, G e R, nonché sui tratti di strada non classificati e rientranti ai sensi dell articolo 42, comma 5, delle Norme di attuazione nella categoria della viabilità vicinale ed interpoderale. Alle strade di tipo G e R sono equiparate anche le strade forestali classificate successivamente all entrata in vigore del Piano del Parco di tipo A e B, ai sensi della vigente normativa provinciale in materia. 2. La disposizione di cui al comma 4 dell articolo 13 si applica anche all accesso con mountain bikes o altri tipi di velocipedi a pedali. Art. 15 Norme in materia di strutture ricettive all aperto 1. Nelle aree individuate a Riserva Integrale dal Piano del Parco è sempre vietato l allestimento di campeggi mobili, come definiti dall articolo 2 comma 6 della Legge provinciale 13 dicembre 1990, n Nel restante territorio del parco la Giunta Esecutiva, con proprio provvedimento e d intesa con i Comuni e con gli altri Soggetti pubblici competenti, può individuare apposite aree nelle quali è permesso l allestimento di campeggi mobili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia. E vietato l allestimento di campeggi mobili in aree diverse da quelle così individuate. 3. Nelle aree individuate a Riserva Integrale dal Piano del Parco il campeggio in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili costituenti insediamenti singoli occasionali, come definiti dall articolo 13 della Legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività scientifiche ed alpinistiche, previa comunicazione al Direttore dell Ente Parco, il quale fissa le relative modalità spazio - temporali. 4. Nel restante territorio del parco il campeggio in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili costituenti insediamenti singoli occasionali è consentito esclusivamente nelle aree di cui al precedente

14 comma 2, e comunque per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, fatte salve eventuali esigenze connesse con lo svolgimento di attività scientifiche ed alpinistiche, per le quali si applica il disposto del comma 3. Art. 16 Manifestazioni pubbliche sportive 1. Ai fini della applicazione della disciplina di cui agli articoli 7 e 33 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, per manifestazione pubblica sportiva organizzata si intende, fatta salva la esclusione di cui al successivo comma 2, una attività sportiva svolta da una pluralità di soggetti, organizzata da un soggetto od ente titolare della medesima organizzazione nonché responsabile della effettuazione della attività, avente rilevanza a carattere locale, provinciale - regionale o nazionale. 2. Non sono considerate manifestazioni pubbliche sportive organizzate le attività sportive, svolte anche in forma organizzata, che non prevedono l uso di attrezzatura o mezzi meccanici nonché l allestimento di servizi di supporto o funzionali alla attività nel territorio del parco, e che si svolgano esclusivamente sulla rete di accesso (strade, sentieri, piste da sci, aree per sci da fondo, percorsi sci alpinismo) individuate dal Piano del Parco. 3. Per la corretta valutazione della natura della manifestazione pubblica sportiva e a fini istruttori del procedimento autorizzatorio di cui all art. 33, comma 2, delle Norme di attuazione, il Direttore dell Ente Parco assume le informazioni ritenute necessarie, avuto riguardo ai seguenti criteri e dati oggettivi: a) natura della manifestazione e tipologia della disciplina sportiva svolta; b) ente o soggetto titolare e responsabile della manifestazione; c) luogo o area a parco naturale interessati dalla manifestazione; d) numero presunto dei partecipanti alla manifestazione; e) quantificazione presunta del pubblico eventualmente presente durante la effettuazione della manifestazione; f) limiti temporali di durata della manifestazione; g) elementi essenziali organizzativi, con riferimento all uso di veicoli a motore o di altra natura per lo svolgimento della attività e per supporto tecnico e impiego di personale ausiliario organizzato; h) forme di pubblicizzazione e di promozione della manifestazione. 4. Il rilascio della autorizzazione da parte del Direttore è subordinato alla verifica e al positivo accertamento dei seguenti elementi:

15 a) compatibilità della effettuazione della manifestazione con la disciplina di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, alle Norme di attuazione del Piano del Parco, al presente Regolamento, nonché ad altre norme di legge o regolamentari; b) avvenuta acquisizione delle prescritte autorizzazioni, delle concessioni o dei permessi da parte di altri Organi competenti ai sensi della normativa vigente. 5. Nel caso che la valutazione della compatibilità della effettuazione della manifestazione con le finalità di tutela dei beni ambientali del parco naturale, sia connessa ad un esame di ordine tecnico o amministrativamente discrezionale non prefissato da altre norme di legge o regolamentari, il Direttore provvede ad acquisire, anche attraverso richiesta di informazioni e valutazioni presso Enti, Soggetti od Organi provinciali, di volta in volta aventi competenza in materia, tutti gli elementi ritenuti utili alla corretta emanazione del provvedimento finale. Art. 16 bis Disposizioni dirette alla tutela della fauna del parco 1. Al fine di garantire la concreta tutela delle specie animali presenti nel parco in funzione dell equilibrio e della conservazione degli habitat e del rispetto della biologia e della etologia delle singole specie, e fermo restando il disposto di cui al precedente articolo 13, comma 4, è vietato: a) in tutto il territorio, allestire e rifornire punti di foraggiamento o di salinatura per gli ungulati selvatici, fatto salvo che per attività di ricerca scientifica, subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Direttore dell Ente Parco; b) esercitare attività di ricerca e di raccolta di palchi di cervidi, nei periodi ricompresi tra il 1 gennaio e il 1 maggio di ciascun anno, fatto salvo che per attività di ricerca scientifica, subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Direttore dell Ente Parco; c) esercitare attività di utilizzazione forestale (taglio, allestimento ed esbosco), nel periodo ricompreso tra il 1 aprile e il 30 giugno di ciascun anno, nel territorio coincidente con le particelle forestali di cui all elenco - Allegato B al presente Regolamento; per comprovati motivi connessi alla corretta gestione del patrimonio boschivo, possono essere rilasciate deroghe al divieto di cui alla presente lettera da parte del Direttore del Parco. CAPO V Disposizioni finali

16 Art. 17 Norme finali 1. Il presente regolamento costituisce strumento di attuazione del Piano del Parco, approvato in via definitiva dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n , di data 11 ottobre 1996, entrato in vigore il giorno 25 dicembre 1996, e in attuazione del disposto dell articolo 3, comma 1, lettera b) delle Norme di attuazione del Piano del Parco. 2. Per le materie previste quale oggetto del regolamento dell accessibilità al Parco, di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera b) delle Norme di attuazione, non direttamente disciplinate dal presente regolamento, resta ferma e continua a trovare applicazione la disciplina dettata in via generale dalle medesime Norme di attuazione e dalle altre norme di legge e regolamentari attualmente vigenti. 3. Ogni violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento è soggetta alla applicazione della sanzione amministrativa prevista dall articolo 36 della Legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

17 MODELLO A ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO Provincia autonoma di Trento MATRICE RELATIVA AL CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO N. QUALE PERSONA RIENTRANTE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL ARTICOLO LETTERA DEL REGOLAMENTO DELLA ACCESSIBILITA AL PARCO E AI FINI DI CUI ALL ARTICOLO 42 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO SIGNOR nome cognome residente a ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO tipo targa DATA EMISSIONE CONTRASSEGNO DATA SCADENZA CONTRASSEGNO ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO Provincia autonoma di Trento CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO N. QUALE PERSONA RIENTRANTE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL ARTICOLO LETTERA DEL REGOLAMENTO DELLA ACCESSIBILITA AL PARCO E AI FINI DI CUI ALL ARTICOLO 42 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO SIGNOR nome cognome ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO tipo targa RILASCIATO DA (timbro e firma) DATA EMISSIONE CONTRASSEGNO DATA SCADENZA CONTRASSEGNO avvertenze sul retro 17

18 AVVERTENZE - Il presente contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul veicolo utilizzato. - Per effetto dell articolo 2 del Regolamento di accessibilità al parco, la circolazione dei veicoli a motore sulle strade di tipo R, è ammessa di diritto in via generale qualora i veicoli: a) siano adibiti ad attività di sorveglianza o di gestione dei patrimoni agro - silvo - pastorali; b) siano adibiti ad attività di soccorso; c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni; d) siano impiegati per attività di approvvigionamento dei rifugi alpini o delle strutture equivalenti; e) siano impiegati per attività ed operazioni di prelievo faunistico degli ungulati, da parte di Soggetti aventi diritto, secondo le modalità disciplinate dal Piano faunistico del parco e recepite dal Calendario venatorio, annualmente emanato dalla Provincia autonoma di Trento, esclusivamente nei casi ove la disciplina richiamata prevede l obbligo di uscita con accompagnamento; f) siano impiegati esclusivamente per le operazioni di recupero degli ungulati abbattuti a seguito della effettuazione di attività di prelievo faunistico, nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera e). g) siano utilizzati per attività di studio e di ricerca scientifica, direttamente inerenti i programmi di ricerca scientifica approvati con i Programmi Annuali di gestione dell Ente Parco, o con gli stessi compatibili, limitatamente ad un periodo di tempo congruo per lo svolgimento della attività e comunque non superiore ad anni 1 (uno). - Per effetto dell articolo 3 del Regolamento di accessibilità al parco, la circolazione dei veicoli a motore sulle strade di tipo G, è ammessa di diritto in via generale, oltre che nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e g), anche qualora i veicoli: a) siano impiegati per attività ed operazioni di gestione del patrimonio faunistico; b) siano utilizzati da Soggetti titolari di un diritto reale o da Soggetti affittuari sugli edifici e/o fondi serviti dalla strada; c) siano utilizzati da Soggetti titolari di diritti di uso civico, limitatamente alle strade ricadenti nel territorio gravato da tali diritti. d) siano utilizzati per lo svolgimento di attività e di manifestazioni a carattere tradizionale locale, sociale o culturale, o connesse all esercizio di consuetudini delle popolazioni residenti, limitatamente al periodo di tempo necessario per lo svolgimento di dette attività o manifestazioni. 18

19 Particelle forestali di particolare interesse per i tetraonidi forestali (Allegato B) PIANO E PROPR. PART. SUPERF. RIPRESA PIANO E PROPR. PART. SUPERF. RIPRESA 23 SIROR 31 15, DEM. PANEVEGGIO , , , ,9-54 3, , , , , , Totale SIROR 92, , TRANSACQUA 38 21, , , ,2 400 Totale TRANSACQUA 52, , M.C. FIEMME , , , ,8 - Totale DEMANIO PANEVEGGIO 270, Totale M.C. FIEMME 67, DEM. VALSORDA 15 12, FIERA DI P , , , , , , , , , Totale DEMANIO VALSORDA 62, , DEM. S. MARTINO 10 15, , , Totale FIERA DI PRIMIERO 131, , CANAL S. B. 17 8, , , , , DEMANIO S. MARTINO 92, , TOTALE DEMANIO 426, , ,7-475 PRIVATI VARI 22 9, , , , , , , , , , ,9 - Totale CANAL SAN BOVO 209, Totale PRIVATI VARI 63,5-360 TONADICO 11 29,4-663 WELSPERG 3 10, ,4 - Totale WELSPERG 10, , ,9 - TOTALE PRIVATI 73, , , , , , Totale TONADICO 201, CAVALESE 53 35,5 - Totale CAVALESE 35,5-104 PANCHIA' 22 0,7 - Totale PANCHIA' 0,7 TOTALE GENERALE 1.305, MOENA Totale MOENA 14 - TOTALE COMUNI 805,

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