IL PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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1 IL PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui all articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; VISTO l articolo 1, comma 7, del predetto Codice dei contratti pubblici che prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotti, previo accordo con l'anac, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, e che fino all'adozione delle predette direttive generali si applichi l'articolo 216, comma 28, del medesimo Codice dei contratti pubblici; VISTO l articolo 37, del predetto Codice dei contratti pubblici, che disciplina le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze ; VISTO, l articolo 38, comma 1, del predetto Codice dei contratti pubblici che istituisce presso l ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza; VISTO il comma 2, del predetto articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sentite l'anac e la Conferenza Unificata, siano definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, articolo 38 del citato decreto legislativo e la definizione delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione; VISTO, in particolare, l articolo 38 comma 1, terzo periodo, che prevede che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. VISTO l articolo 213 del Codice dei contratti pubblici che attribuisce all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto decreto;

2 VISTA la circolare n. 2 del 24 giugno del 2016 emanata dall Agenzia per l Italia Digitale con cui si prevede che le amministrazioni che alla data non siano già in possesso di piattaforme per le negoziazioni non potranno effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme e che tali amministrazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza ovvero potranno ricorrere, secondo la normativa vigente, a servizi di piattaforma di e-procurement offerti in modalità ASP da operatori di mercato, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa vigente ; CONSIDERATA la necessità di definire i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione delle stazioni appaltanti all'elenco di cui al comma 1, articolo 38, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto il suddetto decreto dispone che solo le stazioni appaltanti qualificate possano procedere agli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro e agli affidamenti di lavori d'importo pari o superiore a euro; ACQUISITO il parere del Ministro dell economia e delle finanze proponente con nota.. ACQUISITO il parere dei Ministri concertanti con note.. SENTITA l'autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con nota.; SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del..; DECRETA Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, al fine di essere iscritti all elenco istituito presso l Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito Codice ). 2. L iscrizione all elenco di cui al comma 1 è necessaria per tutte le acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro e di lavori di importo pari o superiore a euro, ad esclusione di quelle effettuate attraverso ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e di cui all allegato X del Codice. 3. Sono esclusi dall applicazione del presente decreto, gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. 4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 Art. 2 (Ambiti relativi alla qualificazione)

3 1. La qualificazione dei soggetti di cui al presente articolo attesta la capacità degli stessi di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, l insieme delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro in relazione ai seguenti ambiti di attività, così come individuati dai relativi acronimi: a) programmazione e progettazione (AP); b) gestione e verifica della fase di affidamento (AA); c) gestione e verifica delle fasi di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE). Art.3 (Ambiti territoriali delle centrali di committenza) 1. La qualificazione delle centrali di committenza avviene previa verifica dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze con carattere di stabilità. Il carattere di stabilità è dimostrato mediante il possesso di un organizzazione dedicata allo svolgimento delle relative attività, in favore delle amministrazioni ricadenti nell ambito territoriale di competenza della centrale di committenza medesima. 2. Fermo restando quanto disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legge n. 66 del 2014,, e relativa disciplina attuativa, nonché dall articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l ambito territoriale delle centrali di committenza di cui al comma 3, è definito nell atto istitutivo o nel provvedimento amministrativo di organizzazione della centrale medesima. 3. Gli ambiti territoriali, da parte delle centrali di committenza qualificate ai sensi dell articolo 3, sono i seguenti: a) nazionale; b) macroregionale; c) regionale; d) infraregionale e subregionale. 4. La qualificazione negli ambiti territoriali di cui al comma 3, relativi alle acquisizioni di lavori, tiene conto della effettiva capacità delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Si osserva che le centrali di committenza, per loro natura, si potrebbero qualificare solo nell affidamento di lavori, servizi e forniture e non si comprende per quale motivo ai fini della qualificazione devono avere personale sui luoghi di esecuzione dei lavori. La gestione del contratto che necessita della presenza di personale sui luoghi in cui si svolgono i lavori quali il Direttore Lavori il Coordinatore della Sicurezza ecc. sono una delle possibili attività ausiliare di cui all art. 3 lett m delle centrali di committenza. D altro canto se si ritiene che sia un requisito necessario ai fini della qualificazione delle centrali di committenza non si comprende perché non debba vale anche per i servizi e le forniture. Sulla base di questi presupposti, ovvero della possibilità per le centrali di committenza di qualificarsi solo per l affidamento e non anche per le attività ausiliarie, non si comprende quali requisiti devono avere rispetto ai requisiti di struttura indicati nei successivi articoli )di disporre, in tutte le fasi della procedura, di personale sui luoghi di esecuzione dei lavori senza oneri aggiuntivi. Art. 4 (Livelli di qualificazione per i lavori)

4 1. Ai fini dell iscrizione all elenco di cui all articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate, per l acquisizione di lavori, in uno dei seguenti livelli di qualificazione : a) livello minimo (L-LMIN) per importi a base di gara da euro fino a un milione di euro per lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere; b) livello base (L-LB) per importi a base di gara da di euro fino alla relativa soglia di cui all articolo 35 del Codice; c) livello medio (L-LM) per importi a base di gara da euro fino a 20 milioni di euro; d) livello alto (L-LA) per importi a base di gara da euro a importi superiori a 20 milioni di euro, o nei casi di lavori complessi di cui all articolo 3, comma 1, lettera oo) del Codice; 2. Le stazioni appaltanti procedono all acquisizione di servizi attinenti all architettura e all ingegneria se in possesso delle qualificazioni di cui al presente articolo. Art. 5 (Livelli di qualificazione per forniture e servizi) 1. Ai fini dell iscrizione all elenco di cui all articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti sono qualificate per l acquisizione di forniture e di servizi, in uno dei seguenti livelli di qualificazione: a) livello base (FS-LB) per importi a base di gara da euro fino alla relativa soglia di cui all articolo 35 del Codice; b) livello medio (FS-LM) per importi a base di gara da fino a un milione di euro; c) livello alto (FS-LA) per importi a base di gara da fino a 5 milioni di euro; d) livello superiore (FS-LS) per importi a base di gara da a importi superiori a 5 milioni di euro, o nel caso di finanza di progetto o superiore a 10 milioni, o di concessione di servizi. Art. 6 (Requisiti per la qualificazione) 1. I soggetti di cui all articolo 1, comma 1, richiedono l iscrizione all elenco dei soggetti qualificati di cui all articolo 38, comma 1, del Codice, se in possesso dei seguenti parametri relativi ai requisiti di base: a) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all articolo 2; b) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui all articolo 2; c) presenza di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale; d) tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell articolo 33 del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33; e) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di

5 aggiudicazione e di collaudo. (Si fa presente che non esistono tempi di legge per affidare ed aggiudicare, quindi la disposizione può dare problemi interpretativi ) 2. I soggetti aggregati possono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 attraverso la somma dei requisiti posseduti singolarmente. 3. Il requisito di cui al comma 1 lettera a) è dimostrato con la presenza, all interno dell articolazione organizzativa, di strutture amministrative stabili dedicate alla gestione delle attività di cui all articolo 2 e dotate di adeguato e qualificato organico. 4. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), è dimostrato con la presenza nelle strutture amministrative di personale dipendente con qualifica adeguata al relativo incarico, avente specifici requisiti adeguati in rapporto agli ambiti di attività di cui all articolo 2. In particolare: a) la qualificazione per i lavori, nei livelli di cui all articolo 4, richiede la presenza di dipendenti aventi le seguenti professionalità: 1) Livello minimo (L-LMIN): un amministrativo e due un tecnico iscritto all albo professionale; 2) livello base (L-LB): un laureato in materie giuridico-economiche ovvero un diplomato con funzioni apicali ed esperienza quinquennale nella P.A; quattro tre tecnici laureati ovvero tre tecnici diplomati con almeno cinque anni di esperienza professionale nella P.A., abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi ordini professionali; quattro tre tecnici diplomati; due amministrativi diplomati; 3) livello medio (L-LM): due laureati in materie giuridico-economiche ovvero due diplomati con funzioni apicali ed esperienza decennale nella P.A.; sette 5 tecnici laureati ovvero diplomati ma con almeno cinque anni di esperienza professionale nella P.A., abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi ordini professionali; cinque sette tecnici diplomati; quattro amministrativi diplomati 4) livello alto (L-LA): due laureati in materie giuridico-economiche ; otto 6 tecnici laureati ovvero diplomati ma con almeno cinque anni di esperienza professionale nella P.A., abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi ordini professionali; dieci tecnici diplomati; tre amministrativi diplomati. b) la qualificazione per servizi e forniture, nei livelli di cui all articolo 5, richiede la presenza di dipendenti aventi le seguenti professionalità:. 1) livello base (SF-LB): due laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse delle stazione appaltante due laureati in materie giuridicoeconomiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; due diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con specifiche competenze professionali con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; un laureato in materie giuridico-economiche; un amministrativo diplomato; 2) livello medio (S-LM): tre laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante in materie giuridico-economiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; due laureati in materie giuridico-economiche; quattro diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con specifiche competenze professionali con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; due laureati in materie giuridiche; due amministrativi diplomati; 3) livello alto (SF-LA): sette cinque laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante in materie giuridicoeconomiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; sei

6 diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici specifiche competenze professionali esperienza; tre laureati in materie giuridico-economiche; quattro amministrativi diplomati; 4) livello superiore (SF-LS): nove sette laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante in materie giuridicoeconomiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; dodici diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici con specifiche competenze professionali; quattro laureati in materie giuridico-economiche; cinque amministrativi diplomati. In caso di ricorso al Partenariato Pubblico Privato ai fini della qualificazione per ciascun livello di è richiesta la presenza di almeno di un dipendente con laurea in economia. (Va chiarito se questa risorsa sia già nei numeri richiesti sopra o deve essere numericamente aggiuntiva. Si fa presente che per tutti i livelli sono richiesti sempre laureati in materie giuridiche-economiche e che quindi potenzialmente questa figura potrebbe essere già presente) 5. Le figure professionali indicate al comma 4 costituiscono il dimensionamento della stazione appaltante in relazione al numero acquisizioni/ anno massimo di 15 nel triennio (va chiarito se devono essere 15 gara ogni anno del triennio o 15 gare nel triennio) in caso di lavori, e in relazione al numero di acquisizioni/ anno massimo di 10 in caso di forniture e servizi ( anche qui va chiarito se devono essere 10 gare ogni anno del triennio o 10 gare nel triennio ) Il numero di acquisizioni è rilevato negli atti di programmazione di cui all articolo 21 del Codice. (Occorre prestare molta attenzione a questa frase che può creare molti problemi ai piccoli Comuni. A nostro avviso infatti vuol dire che gli affidamenti inferiori a di beni e servizi non posso essere conteggiati ai fini della qualificazione in quanto la programmazione biennale degli acquisti parte da questo valore. Per i lavori però il non inserimento in PTO è per valori inferiore a euro, quindi significa che per i piccoli comuni queste gare non possono essere utilizzate ai fini della qualificazione. Inoltre spesso non per tutti gli affidamenti o interventi inseriti nella programmazione viene poi esperita la relativa gara: sarebbe meglio riferirsi al bando o lettera di invito). Per incrementi successivi pari al 30 per cento del numero di acquisizioni, il numero delle figure professionali è incrementato del 15 per cento arrotondato all unità superiore salvo il caso di utilizzo di personale part-time. (Questo passaggio rischia di essere l ostacolo su cui la qualificazione, anche di Comuni importanti, rischia di non verificarsi. Sembrerebbe che il dimensionamento della struttura non è solo in relazione al valore della soglia di qualificazione, ma è anche riferito al numero di gare che possono essere fatte. Ma se un Comune già di default fa più di 15 gare all anno, numero richiesto per la qualificazione nei lavori, vuol dire che una volta qualificato come SA non potrà superare questo numero di gare, nell anno o nel triennio a seconda del significato che si vuol dare al capoverso precedente, se non incrementa il numero del personale, ma non specificando di quale qualifica, il rischio è che debba aumentare proporzionalmente sia il personale amministrativo che i laureati, etc etc..). 6. In ordine al requisito di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all articolo 1, comma 1, attivano nel contesto delle attività di formazione prevista dai rispettivi piani triennali anticorruzione, un sistema di formazione e di aggiornamento del personale con l obiettivo di curare e migliorare le conoscenze professionali specifiche in relazione alle funzioni svolte e in tema di anticorruzione e trasparenza al fine di garantire qualità, efficienza e professionalizzazione nella gestione dell intero ciclo dei contratti pubblici. Le modalità relative all attività di formazione e di aggiornamento del personale è disciplinata dalla stazione appaltante o dalla centrale di

7 committenza con apposito regolamento. Il requisito è comprovato attraverso specifico attestato rilasciato dall ente formatore al personale dipendente per la partecipazione ad almeno 30 ore di formazione annuale nelle materie pertinenti agli ambiti di attività di cui all articolo 2. Per l attività di formazione e aggiornamento i soggetti di cui all articolo 1, comma 1, si avvalgono, oltre che delle strutture pubbliche, e organismi di diritto pubblico, deputate all attività di formazione, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione, accreditate dalla Scuola Nazionale dell Amministrazione ( SNA) DELLA Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nelle more dell'accreditamento di cui al paragrafo precedente sono prese in considerazione le ore di formazione effettivamente svolte e dimostrate da ciascuna stazione appaltante. Il livello di qualificazione dei soggetti di cui all articolo 1, comma 1, è accertato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sulla base delle attività di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 1, svolte nel triennio precedente alla richiesta di qualificazione. 7. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera e), esso è dimostrato in relazione al numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità. In particolare per richiedere la qualificazione ai livelli di cui agli articoli 4 e 5 è necessario dimostrare: (Si osserva una discrasia tra i numeri di cui alle successive lettere a) e b) rispetto al numero di gare indicato al comma 5 dell art. 6 ovvero le 15 gare lavori e 10 gare servizi) a) Per acquisizioni di lavori: 1)Livello minimo (L-LMIN): 2 lavori; 2)Livello base (L-LB): 12 lavori; 3)Livello medio (L-LM): 10 lavori; 4) Livello alto (L LA) : 6 lavori. b) Per acquisizioni di servizi e forniture: 1) Livello base (SF LB) :30 20 servizi/forniture; 2)Livello medio (SF-LM): servizi/forniture; 3)Livello alto (SF-LA): servizi/forniture; 4) Livello superiore (SF LS): 10 8 servizi/forniture. 8. Le procedure di cui al comma 8 sono valutate secondo i criteri seguenti: a. per l ambito di attività (AP) di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), è verificato che i progetti di forniture, servizi o lavori approvati ed affidati nell ultimo triennio non siano stati oggetto di contestazioni o contenziosi attivati ( è requisito premiante), da parte dei concorrenti in sede di gara o degli affidatari in sede di esecuzione, per carenza progettuale in cui la stazione appaltante o la centrale di committenza è risultata soccombente e non si sia proceduto a varianti superiori a quanto stabilito dal Codice per carenze della progettazione; b. per l ambito di attività (AA) di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), è verificato, nel triennio precedente, il rispetto dei tempi tra la l inserimento dell acquisizione del lavoro, servizio o fornitura nell elenco annuale e la pubblicazione del relativo bando ovvero dell invio delle lettere di invito e il rispetto dei tempi tra l aggiudicazione e la stipula del contratto; l assenza di contenziosi in cui la stazione appaltante o la centrale di committenza è risultata soccombente sorti per motivazioni afferenti il bando e/o lo

8 svolgimento della procedura di gara; (Questo criterio va riformulato in quanto ambiguo da interpretare) c. per l ambito di attività (AE) di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), sono verificati, con riferimento alle gare effettuate nell ultimo triennio, il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dal contratto (come sopra, questo criterio va riformulato in quanto ambiguo da interpretare: più alto è il valore della gara più difficilmente in tre anni -il tempo indicato per la documentazione di qualificazione - si può avere tutto il ciclo ovvero progettazione, affidamento, fine lavori -in particolare - e collaudo); il rispetto delle procedure relative alla comunicazione e approvazione delle varianti e l assenza di varianti che hanno determinato la risoluzione del contratto; uno scostamento dei costi finali rispetto all importo di contratto non superiore al 30%; l assenza di contenziosi in cui la stazione appaltante è risultata soccombente sorti per motivazioni afferenti l esecuzione del contratto, l esito delle operazioni di collaudo ed il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192. Art. 7 (Requisiti premianti) 1. I soggetti di cui all articolo 1, comma 1, al fine dell ottenimento di un incremento premiante del punteggio finale complessivo devono dimostrare il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti: a) attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; b) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; c) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; d) livello minimo di soccombenza nel contenzioso riferito agli ultimi tre anni; (riferito in senso assoluto ovvero rispetto a tutte le gare fatte nel triennio o solo alle gare che si scelgono per qualificarsi?) e) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell attività di progettazione, affidamento e gestione del contratto; f) utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. 2. La percentuale di incremento del punteggio è valutato dall ANAC per ciascuno dei requisiti premianti posseduti, secondo quanto disposto negli atti attuativi del sistema di qualificazione. Art. 8 (Durata, aggiornamento e revoca della qualificazione) 1. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 2. Le stazioni appaltanti qualificate nei diversi livelli possono chiedere all ANAC, entro i 5 anni di vigenza della qualificazione o in sede di rinnovo, l ottenimento del livello superiore previa dimostrazione dei requisiti previsti agli articoli 6 e L ANAC provvede alla revoca della qualificazione e alla conseguente cancellazione dal registro di cui all articolo 1, comma 1, qualora, a seguito di controlli, accerti il venir meno, o l insussistenza, in capo alle stazioni appaltanti dei requisiti di cui al presente decreto. Art. 9

9 (Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del Codice, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n Con riferimento alle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione di contratti da svolgersi all'estero, fino all'adozione delle direttive generali di cui all articolo 1, comma 7, del Codice, si applica l'articolo 216, comma 26, del medesimo Codice. Art. 10 (Entrata in vigore del sistema di qualificazione) 1. Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti attuativi dell ANAC. 2. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dall articolo 11, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. Art. 11 (Disciplina della progressiva implementazione del sistema di qualificazione) 1. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione ai sensi del precedente articolo 10, comma 1, le stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione mantengono la capacità di espletare la propria attività, e dunque di acquisire il CIG. 2. Entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione ai sensi dell articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti che non intendono fare domanda di qualificazione devono individuare il soggetto di riferimento che intende qualificarsi e che espleterà, anche per loro conto, la funzione di stazione appaltante. Nelle more della qualificazione di tale soggetto, le stazioni appaltanti di cui al presente comma mantengono la capacità di espletare la propria attività, e dunque di acquisire il CIG. 3. Per gli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 da stazioni appaltanti ai sensi dei commi 1 e 2 non qualificate, le medesime mantengono la gestione dell esecuzione fino al termine di ultimazione, ivi comprese le attività di verifica e collaudo. 4. È fatto obbligo ai soggetti qualificati di diritto ai sensi dell art. 38, comma 1, del Codice, di espletare attività di stazione appaltante anche per conto dei soggetti richiedenti, non dotati della qualificazione ai sensi del presente decreto. 5. Per i soggetti qualificati ma non di diritto ai sensi dell articolo 38, comma 1, del Codice che nel periodo transitorio assolvono alla funzione di stazione appaltante ai sensi dell articolo 37, comma 3, del medesimo Codice, (ovvero le centrali di committenza ed i soggetti aggregati iscritti all AUSA visto che siamo in regime transitorio) il requisito di cui al comma 1, lettera e) dell articolo 6 del presente decreto è incrementato del 10 per cento ai fini della qualificazione. (Non si comprende la disposizione considerato che il comma 1 lettera e) dell art. 6 non indica alcun numero ma solo una serie di dati da raccogliere.)

10 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11 IL PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui all articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; VISTO l articolo 1, comma 7, del predetto Codice dei contratti pubblici che prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotti, previo accordo con l'anac, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, e che fino all'adozione delle predette direttive generali si applichi l'articolo 216, comma 28, del medesimo Codice dei contratti pubblici; VISTO l articolo 37, del predetto Codice dei contratti pubblici, che disciplina le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze ; VISTO, l articolo 38, comma 1, del predetto Codice dei contratti pubblici che istituisce presso l ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza; VISTO il comma 2, del predetto articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sentite l'anac e la Conferenza Unificata, siano definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, articolo 38 del citato decreto legislativo e la definizione delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione; VISTO, in particolare, l articolo 38 comma 1, terzo periodo, che prevede che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. VISTO l articolo 213 del Codice dei contratti pubblici che attribuisce all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto decreto;

12 VISTA la circolare n. 2 del 24 giugno del 2016 emanata dall Agenzia per l Italia Digitale con cui si prevede che le amministrazioni che alla data non siano già in possesso di piattaforme per le negoziazioni non potranno effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme e che tali amministrazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza ovvero potranno ricorrere, secondo la normativa vigente, a servizi di piattaforma di e-procurement offerti in modalità ASP da operatori di mercato, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa vigente ; CONSIDERATA la necessità di definire i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione delle stazioni appaltanti all'elenco di cui al comma 1, articolo 38, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto il suddetto decreto dispone che solo le stazioni appaltanti qualificate possano procedere agli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro e agli affidamenti di lavori d'importo pari o superiore a euro; ACQUISITO il parere del Ministro dell economia e delle finanze proponente con nota.. ACQUISITO il parere dei Ministri concertanti con note.. SENTITA l'autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con nota.; SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del..; DECRETA Art. 1 (Finalità) 5. Il presente decreto definisce i requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, al fine di essere iscritti all elenco istituito presso l Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito Codice ). 6. L iscrizione all elenco di cui al comma 1 è necessaria per tutte le acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro e di lavori di importo pari o superiore a euro, ad esclusione di quelle effettuate attraverso ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e di cui all allegato X del Codice. 7. Sono esclusi dall applicazione del presente decreto, gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. 8. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 Art. 2 (Ambiti relativi alla qualificazione)

13 2. La qualificazione dei soggetti di cui al presente articolo attesta la capacità degli stessi di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, l insieme delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro in relazione ai seguenti ambiti di attività, così come individuati dai relativi acronimi: d) programmazione e progettazione (AP); e) gestione e verifica della fase di affidamento (AA); f) gestione e verifica delle fasi di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE). Art.3 (Ambiti territoriali delle centrali di committenza) 5. La qualificazione delle centrali di committenza avviene previa verifica dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze con carattere di stabilità. Il carattere di stabilità è dimostrato mediante il possesso di un organizzazione dedicata allo svolgimento delle relative attività, in favore delle amministrazioni ricadenti nell ambito territoriale di competenza della centrale di committenza medesima. 6. Fermo restando quanto disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legge n. 66 del 2014,, e relativa disciplina attuativa, nonché dall articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l ambito territoriale delle centrali di committenza di cui al comma 3, è definito nell atto istitutivo o nel provvedimento amministrativo di organizzazione della centrale medesima. 7. Gli ambiti territoriali, da parte delle centrali di committenza qualificate ai sensi dell articolo 3, sono i seguenti: e) nazionale; f) macroregionale; g) regionale; h) infraregionale e subregionale. 8. La qualificazione negli ambiti territoriali di cui al comma 3, relativi alle acquisizioni di lavori, tiene conto della effettiva capacità delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Si osserva che le centrali di committenza, per loro natura, si potrebbero qualificare solo nell affidamento di lavori, servizi e forniture e non si comprende per quale motivo ai fini della qualificazione devono avere personale sui luoghi di esecuzione dei lavori. La gestione del contratto che necessita della presenza di personale sui luoghi in cui si svolgono i lavori quali il Direttore Lavori il Coordinatore della Sicurezza ecc. sono una delle possibili attività ausiliare di cui all art. 3 lett m delle centrali di committenza. D altro canto se si ritiene che sia un requisito necessario ai fini della qualificazione delle centrali di committenza non si comprende perché non debba vale anche per i servizi e le forniture. Sulla base di questi presupposti, ovvero della possibilità per le centrali di committenza di qualificarsi solo per l affidamento e non anche per le attività ausiliarie, non si comprende quali requisiti devono avere rispetto ai requisiti di struttura indicati nei successivi articoli )di disporre, in tutte le fasi della procedura, di personale sui luoghi di esecuzione dei lavori senza oneri aggiuntivi. Art. 4 (Livelli di qualificazione per i lavori)

14 3. Ai fini dell iscrizione all elenco di cui all articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate, per l acquisizione di lavori, in uno dei seguenti livelli di qualificazione : e) livello minimo (L-LMIN) per importi a base di gara da euro fino a un milione di euro per lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere; f) livello base (L-LB) per importi a base di gara da di euro fino alla relativa soglia di cui all articolo 35 del Codice; g) livello medio (L-LM) per importi a base di gara da euro fino a 20 milioni di euro; h) livello alto (L-LA) per importi a base di gara da euro a importi superiori a 20 milioni di euro, o nei casi di lavori complessi di cui all articolo 3, comma 1, lettera oo) del Codice; 4. Le stazioni appaltanti procedono all acquisizione di servizi attinenti all architettura e all ingegneria se in possesso delle qualificazioni di cui al presente articolo. Art. 5 (Livelli di qualificazione per forniture e servizi) 2. Ai fini dell iscrizione all elenco di cui all articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti sono qualificate per l acquisizione di forniture e di servizi, in uno dei seguenti livelli di qualificazione: e) livello base (FS-LB) per importi a base di gara da euro fino alla relativa soglia di cui all articolo 35 del Codice; f) livello medio (FS-LM) per importi a base di gara da fino a un milione di euro; g) livello alto (FS-LA) per importi a base di gara da fino a 5 milioni di euro; h) livello superiore (FS-LS) per importi a base di gara da a importi superiori a 5 milioni di euro, o nel caso di finanza di progetto o superiore a 10 milioni, o di concessione di servizi. Art. 6 (Requisiti per la qualificazione) 9. I soggetti di cui all articolo 1, comma 1, richiedono l iscrizione all elenco dei soggetti qualificati di cui all articolo 38, comma 1, del Codice, se in possesso dei seguenti parametri relativi ai requisiti di base: f) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all articolo 2; g) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui all articolo 2; h) presenza di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale; i) tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell articolo 33 del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33; j) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di

15 aggiudicazione e di collaudo. (Si fa presente che non esistono tempi di legge per affidare ed aggiudicare, quindi la disposizione può dare problemi interpretativi ) 10. I soggetti aggregati possono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 attraverso la somma dei requisiti posseduti singolarmente. 11. Il requisito di cui al comma 1 lettera a) è dimostrato con la presenza, all interno dell articolazione organizzativa, di strutture amministrative stabili dedicate alla gestione delle attività di cui all articolo 2 e dotate di adeguato e qualificato organico. 12. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), è dimostrato con la presenza nelle strutture amministrative di personale dipendente con qualifica adeguata al relativo incarico, avente specifici requisiti adeguati in rapporto agli ambiti di attività di cui all articolo 2. In particolare: b) la qualificazione per i lavori, nei livelli di cui all articolo 4, richiede la presenza di dipendenti aventi le seguenti professionalità: 5) Livello minimo (L-LMIN): un amministrativo e due un tecnico iscritto all albo professionale; 6) livello base (L-LB): un laureato in materie giuridico-economiche ovvero un diplomato con funzioni apicali ed esperienza quinquennale nella P.A; quattro tre tecnici laureati ovvero tre tecnici diplomati con almeno cinque anni di esperienza professionale nella P.A., abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi ordini professionali; quattro tre tecnici diplomati; due amministrativi diplomati; 7) livello medio (L-LM): due laureati in materie giuridico-economiche ovvero due diplomati con funzioni apicali ed esperienza decennale nella P.A.; sette 5 tecnici laureati ovvero diplomati ma con almeno cinque anni di esperienza professionale nella P.A., abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi ordini professionali; cinque sette tecnici diplomati; quattro amministrativi diplomati 8) livello alto (L-LA): due laureati in materie giuridico-economiche ; otto 6 tecnici laureati ovvero diplomati ma con almeno cinque anni di esperienza professionale nella P.A., abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi ordini professionali; dieci tecnici diplomati; tre amministrativi diplomati. c) la qualificazione per servizi e forniture, nei livelli di cui all articolo 5, richiede la presenza di dipendenti aventi le seguenti professionalità:. 5) livello base (SF-LB): due laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse delle stazione appaltante due laureati in materie giuridicoeconomiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; due diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con specifiche competenze professionali con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; un laureato in materie giuridico-economiche; un amministrativo diplomato; 6) livello medio (S-LM): tre laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante in materie giuridico-economiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; due laureati in materie giuridico-economiche; quattro diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con specifiche competenze professionali con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; due laureati in materie giuridiche; due amministrativi diplomati; 7) livello alto (SF-LA): sette cinque laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante in materie giuridicoeconomiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; sei

16 diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici specifiche competenze professionali esperienza; tre laureati in materie giuridico-economiche; quattro amministrativi diplomati; 8) livello superiore (SF-LS): nove sette laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante in materie giuridicoeconomiche con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici; dodici diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione con esperienza professionale nel settore degli appalti pubblici con specifiche competenze professionali; quattro laureati in materie giuridico-economiche; cinque amministrativi diplomati. In caso di ricorso al Partenariato Pubblico Privato ai fini della qualificazione per ciascun livello di è richiesta la presenza di almeno di un dipendente con laurea in economia. (Va chiarito se questa risorsa sia già nei numeri richiesti sopra o deve essere numericamente aggiuntiva. Si fa presente che per tutti i livelli sono richiesti sempre laureati in materie giuridiche-economiche e che quindi potenzialmente questa figura potrebbe essere già presente) 13. Le figure professionali indicate al comma 4 costituiscono il dimensionamento della stazione appaltante in relazione al numero acquisizioni/ anno massimo di 15 nel triennio (va chiarito se devono essere 15 gara ogni anno del triennio o 15 gare nel triennio) in caso di lavori, e in relazione al numero di acquisizioni/ anno massimo di 10 in caso di forniture e servizi ( anche qui va chiarito se devono essere 10 gare ogni anno del triennio o 10 gare nel triennio ) Il numero di acquisizioni è rilevato negli atti di programmazione di cui all articolo 21 del Codice. (Occorre prestare molta attenzione a questa frase che può creare molti problemi ai piccoli Comuni. A nostro avviso infatti vuol dire che gli affidamenti inferiori a di beni e servizi non posso essere conteggiati ai fini della qualificazione in quanto la programmazione biennale degli acquisti parte da questo valore. Per i lavori però il non inserimento in PTO è per valori inferiore a euro, quindi significa che per i piccoli comuni queste gare non possono essere utilizzate ai fini della qualificazione. Inoltre spesso non per tutti gli affidamenti o interventi inseriti nella programmazione viene poi esperita la relativa gara: sarebbe meglio riferirsi al bando o lettera di invito). Per incrementi successivi pari al 30 per cento del numero di acquisizioni, il numero delle figure professionali è incrementato del 15 per cento arrotondato all unità superiore salvo il caso di utilizzo di personale part-time. (Questo passaggio rischia di essere l ostacolo su cui la qualificazione, anche di Comuni importanti, rischia di non verificarsi. Sembrerebbe che il dimensionamento della struttura non è solo in relazione al valore della soglia di qualificazione, ma è anche riferito al numero di gare che possono essere fatte. Ma se un Comune già di default fa più di 15 gare all anno, numero richiesto per la qualificazione nei lavori, vuol dire che una volta qualificato come SA non potrà superare questo numero di gare, nell anno o nel triennio a seconda del significato che si vuol dare al capoverso precedente, se non incrementa il numero del personale, ma non specificando di quale qualifica, il rischio è che debba aumentare proporzionalmente sia il personale amministrativo che i laureati, etc etc..). 14. In ordine al requisito di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all articolo 1, comma 1, attivano nel contesto delle attività di formazione prevista dai rispettivi piani triennali anticorruzione, un sistema di formazione e di aggiornamento del personale con l obiettivo di curare e migliorare le conoscenze professionali specifiche in relazione alle funzioni svolte e in tema di anticorruzione e trasparenza al fine di garantire qualità, efficienza e professionalizzazione nella gestione dell intero ciclo dei contratti pubblici. Le modalità relative all attività di formazione e di aggiornamento del personale è disciplinata dalla stazione appaltante o dalla centrale di

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