REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI
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- Raimondo Fiori
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1 Approvato con delibera assembleare del 23 giugno 2017 Art. 1 - Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa, in attuazione dell art. 35 dello Statuto ed ai sensi di quanto prescritto dalla vigente normativa, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d Italia, nonché tenuto conto delle eventuali indicazioni e/o istruzioni regolamentari fornite da Legacoop Nazionale. 2. La raccolta dei prestiti è limitata ai soli soci, essendo tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa, inoltre, non svolgerà alcuna attività che possa configurarsi come esercizio attivo del credito. 3. L ammontare dei Prestiti Sociali verrà impiegato esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale. Nella relazione al bilancio, gli amministratori evidenziano la gestione di raccolta del prestito, anche nell ambito dell illustrazione dei criteri seguiti per lo scopo mutualistico e nella nota integrativa i dati e le informazioni della normativa pro tempore vigente. 4. Nel presente regolamento l'espressione: a) Cooperativa indica UniAbita Soc. Coop.; b) Statuto indica lo Statuto della Cooperativa; c) Organo Amministrativo indica il Consiglio di Amministrazione o, se nominato, il Comitato Esecutivo della Cooperativa; d) Prestiti Sociali indica i depositi in danaro effettuati dai soci ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e costituenti la raccolta del risparmio di cui al primo comma da parte della Cooperativa; non costituiscono Prestiti Sociali le somme versate dai soci a titolo di corrispettivo o deposito nell ambito di contratti di assegnazione di alloggi in godimento o in proprietà, o comunque nell ambito di contratti relativi alla prestazione da parte della Cooperativa di servizi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento; e) Conto indica il rapporto tra il socio e la Cooperativa nell'ambito del quale vengono effettuati Prestiti Sociali assoggettati alla medesima disciplina sotto il profilo 1
2 dei vincoli, della remunerazione e delle altre condizioni, secondo quanto indicato all'art. 3; f) Libretto indica il libretto di Prestito Sociale rilasciato al socio all'atto dell'apertura del Conto. Tale documento è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto ed il saldo a favore del socio; g) Informativa indica il foglio informativo analitico recante l'indicazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai relativi Conti, siano essi di Prestito Sociale ordinario, di Prestito Sociale vincolato, o di ulteriori tipologie come indicato all art. 3.3, nonché il riepilogo delle condizioni dei rispettivi Conti. Ogni foglio informativo deve restare affisso presso la sede della Cooperativa ed essere consegnato al socio all'atto dell'apertura del Conto di Prestito Sociale relativo; h) Anno Solare indica il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno. Art. 2 - Ammontare dei Prestiti Sociali 1. L'ammontare complessivo dei Prestiti Sociali deve rispettare i limiti patrimoniali stabiliti, oltreché dallo Statuto, dal Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle deliberazioni attuative del C.I.C.R., dalle istruzioni di Banca d Italia, nonché da ogni altra disposizione normativa applicabile in materia. La Cooperativa si conformerà automaticamente ad ogni variazione normativa sopravvenuta, adeguando conseguentemente il presente regolamento e dandone immediata comunicazione ai soci. 2. L'ammontare complessivo dei Prestiti Sociali effettuati da ciascun socio non può superare il limite massimo indicato dalla Legge, altresì avuto riguardo al relativo trattamento fiscale. L Organo Amministrativo ha la facoltà di fissare un limite inferiore. In ogni caso, l Informativa indicherà l importo massimo che ogni socio potrà depositare. 3. Qualora alla chiusura dell'esercizio si verifichi il superamento dei limiti di cui al primo comma, la Cooperativa restituirà ai soci interessati la quota di Prestito Sociale eccedente, secondo i criteri stabiliti dall'organo Amministrativo, con priorità per i Conti ordinari rispetto a quelli vincolati e, tra questi ultimi, con priorità per quelli con vincoli di minore durata. 4. Qualora l'effettuazione di un'operazione di deposito comporti il superamento di uno dei limiti di cui ai primi due commi, essa non potrà avere luogo e qualora il superamento avvenga per effetto dell'accredito di interessi, la somma eccedente sarà 2
3 messa immediatamente a disposizione del socio interessato e non maturerà più interessi. 5. Nel caso in cui il singolo socio sia intestatario o cointestatario di più Conti, il rimborso ai sensi del comma precedente avverrà a valere sul Conto che egli indicherà entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione della Cooperativa o, in mancanza, sul Conto individuato secondo le seguenti priorità: a) Conto intestato al solo socio interessato; b) Conto cointestato, secondo l'ordine di apertura, partendo dal meno recente. 6. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai Prestiti Sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuati, restando esclusa ogni informazione a terzi, fatte salve le comunicazioni dovute per Legge ovvero per l adempimento di prescrizioni legalmente rinvenienti da Pubbliche Autorità. Art. 3 - Tipologie di Prestiti Sociali 1. I Prestiti Sociali sono ordinari o vincolati ed affluiscono rispettivamente nei Conti ordinari o vincolati. 2. Nei Conti vincolati le somme possono essere prelevate solo alla scadenza del vincolo, salvo il disposto dell'art L'Organo Amministrativo può istituire ulteriori tipologie di Conti, individuate anche sulla base di differenti modalità di remunerazione, quali in via esemplificativa e non esaustiva il tasso fisso e il tasso variabile, nonché sulla base di requisiti soggettivi degli intestatari, in funzione dell'opportunità di agevolare particolari categorie di soci, quali in via esemplificativa e non esaustiva i giovani o i pensionati, e di incentivare in esse la pratica del Prestito Sociale, in armonia con l'oggetto sociale della Cooperativa e con il suo scopo mutualistico e in applicazione di quanto previsto all'art. 4 secondo comma dello Statuto. 4. La remunerazione e le altre condizioni dei Conti sono diversificate in ragione della loro appartenenza alle differenti tipologie, nonché anche in funzione di quanto previsto dal comma precedente. 5. Le tipologie di Conti sono indicate nell'informativa apposita. 3
4 Art. 4 - Servizi accessori 1. La Cooperativa a mezzo di apposite convenzioni con Istituti di credito e altri soggetti titolari dei relativi diritti di disposizione, e nel rispetto della normativa di cui all'art. 1.1, potrà assicurare ai propri soci titolari di un Conto la possibilità di fruire a condizioni vantaggiose di servizi da tali enti erogati, quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di Moneta Elettronica, nonché la possibilità di estinguere obbligazioni di pagamento, a valere sul Conto medesimo. 2. I servizi di cui al comma precedente potranno essere differenziati in ragione delle diverse tipologie di Conti di cui all'art. 3. Art. 5 - Apertura dei Conti 1. In presenza delle condizioni di cui all'art. 2.1 ed entro il limite di cui all'art. 2.2, ciascun socio può richiedere l'apertura di un Conto. 2. I Conti sono nominativi ed intestati a chi ne ha chiesto l'apertura. 3. In caso di cointestazione, tutti i cointestatari devono essere soci della Cooperativa e le somme depositate nel Conto, salvo diversa comunicazione scritta da parte di tutti i cointestatari, si intendono di spettanza di ciascun cointestatario in uguale misura. 4. Le operazioni di prelevamento dai Conti cointestati possono essere effettuate disgiuntamente da ciascun cointestatario, salvo diverse disposizioni scritte impartite alla Cooperativa da parte di tutti i cointestatari. 5. L'Organo Amministrativo stabilisce ed aggiorna periodicamente l'ammontare minimo del deposito richiesto per l'apertura di un Conto, e può diversificarlo in ragione delle diverse tipologie di cui all'art L'ammontare minimo del deposito stabilito ai sensi del comma precedente è inserito nell'informativa apposita. 7. Per l'apertura del Conto, il socio deve sottoscrivere il contratto che lo disciplina e depositare la propria firma. Per i Conti cointestati, tutti i cointestatari devono sottoscrivere il contratto e depositare la propria firma. All'atto della stipula i sottoscrittori sono identificati ai sensi di legge con un documento di riconoscimento non scaduto e con il documento del codice fiscale, di cui la Cooperativa tratterrà copia. 8. Il socio intestatario è tenuto a informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione tutte le comunicazioni 4
5 della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto. 9. All'atto dell'apertura del Conto viene rilasciato al socio intestatario il Libretto, avente la medesima intestazione del Conto e lo stesso numero progressivo attribuito al Conto. Il Libretto non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul Conto. Al socio intestatario vengono altresì consegnate copia del contratto sottoscritto e copia dell'informativa in vigore alla data dell'apertura del relativo Conto. 10. Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche sono comunicate ai soci intestatari di Conti mediante affissione del nuovo Regolamento e dell'informativa presso la sede della Cooperativa. Entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate. Art. 6 - Operazioni sui Conti 1. I depositi e i prelevamenti sui Conti devono essere effettuati dietro presentazione del Libretto, presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli dalla stessa istituiti. 2. I depositi possono essere effettuati, in contanti (entro i limiti imposti dalla normativa pro tempore vigente) o mediante il versamento di assegni circolari, assegni bancari o postali, vaglia postali e per via telematica, se previsto dall Organo Amministrativo; le possibilità di versamento sono comunicate ai soci mediante l Informativa. Può effettuare il deposito l intestatario del Conto, il cointestatario o altresì qualunque persona purché munita di delega e, tutti, devono presentare il Libretto. 3. I prelevamenti presso la Cooperativa devono essere effettuati personalmente dal socio intestatario del Conto o, nel caso di Conti cointestati, da uno degli eventuali cointestatari, se tale possibilità è consentita ai sensi dell'art. 5.4, con la presentazione del Libretto. Nel caso di Conti cointestati a firme congiunte, i prelevamenti devono essere effettuati con la presenza di tutti i cointestatari. Restano salve altre eventuali possibilità di pagamento come previste dall art Nel caso di Conti intestati ad un singolo socio, egli può sottoscrivere presso gli uffici della Cooperativa, ed in presenza di un funzionario della Cooperativa che accerta l'autenticità della sottoscrizione, una delega a tempo indeterminato a favore di una o più persone ad effettuare singole operazioni di prelevamento. In caso di Conti cointestati, la delega di cui sopra deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i cointestatari, anche in caso di Conto cointestato a firme disgiunte. Qualora la delega 5
6 non sia sottoscritta dal socio intestatario o dai soci cointestatari del Conto in presenza di un funzionario della Cooperativa, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio. La persona delegata deve depositare la propria firma presso la Cooperativa ed essere identificata analogamente a quanto previsto dall'art La delega può essere revocata con comunicazione scritta del socio intestatario inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata alla Cooperativa. In caso di Conto cointestato, la revoca produce effetto anche se proveniente da un solo cointestatario, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di Conto cointestato a firme congiunte. In ogni caso, la delega si estingue automaticamente a seguito del decesso del socio intestatario, o di uno dei cointestatari, con effetto dalla data in cui il decesso è stato reso noto alla Cooperativa. 5. Le operazioni di prelevamento di somme da Conti vincolati possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art Il socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario di alloggio sociale, o che comunque fruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore nei confronti della Cooperativa per i corrispettivi dovuti, fermo il diritto della Cooperativa alla compensazione per i propri crediti certi liquidi ed esigibili. 7. L'Organo Amministrativo può stabilire per i depositi e i prelevamenti modalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, anche in connessione con quanto previsto dall'art. 4. In nessun caso è consentita l'effettuazione di operazioni per contanti di ammontare eccedente i limiti fissati dalla normativa antiriciclaggio. 8. In ogni caso, versamenti e prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio, che verranno annotate e firmate nel Libretto esclusivamente dal personale a ciò autorizzato. Art. 7 Tenuta del Libretto 1. Tutte le operazioni effettuate su ciascun Conto sono annotate dalla Cooperativa sul Libretto e sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato. In caso di discordanza tra i movimenti risultanti dal Libretto e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest'ultima e non le trascrizioni risultanti dal Libretto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4. Gli interessi maturati al termine dell'anno Solare, o al termine del diverso periodo eventualmente deliberato dall'organo Amministrativo ai sensi dell'art. 9.3, e le relative ritenute fiscali sono annotate sul Libretto in occasione della prima operazione, anche di solo accredito degli interessi stessi, effettuata dal socio intestatario o dai cointestatari nell'anno successivo. 2. La Cooperativa ha diritto di chiedere in visione il Libretto, in ogni momento, per effettuarne riscontri. 6
7 3. Il Libretto esaurito viene annullato dalla Cooperativa e sostituito con un nuovo Libretto, con lo stesso numero e la medesima intestazione. Sul nuovo Libretto è riportato il saldo del Conto risultante dal Libretto esaurito. 4. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari non possono riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione. 5. Qualora riscontri una differenza fra i movimenti annotati sul Libretto e quelli risultanti dalle scritture della Cooperativa, il dipendente della Cooperativa addetto al servizio provvederà ad annullare il Libretto e sostituirlo con un nuovo Libretto, nel quale saranno annotati il saldo del Conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1 gennaio dello stesso anno secondo le risultanze delle scritture della Cooperativa. Per la sostituzione del Libretto deve essere corrisposto dal socio intestatario, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo periodicamente aggiornato dall'organo Amministrativo, che provvederà ad esporlo nell'informativa. 6. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Libretto, il socio intestatario deve farne immediatamente denuncia scritta all'autorità di Pubblica Sicurezza e quindi trasmettere copia della denuncia alla Cooperativa, che provvederà al blocco del Conto, rifiutando ogni ulteriore operazione sullo stesso. A seguito della denuncia, la Cooperativa provvederà all'estinzione del Conto e all'apertura di un nuovo Conto recante il saldo del Conto estinto, attribuendo al nuovo Conto un nuovo numero ed emettendo un nuovo Libretto. In caso di Conto cointestato la comunicazione alla Cooperativa dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione del Libretto deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari. Per l'emissione del nuovo Libretto il socio intestatario dovrà corrispondere alla Cooperativa, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dall'organo Amministrativo. 7. Qualora il Libretto oggetto della denuncia di cui al comma precedente venga successivamente presentato alla Cooperativa, essendo stato precedentemente annullato, quindi privo di qualsivoglia valore e validità, sarà ritirato e cestinato. Art. 8 Disponibilità delle somme depositate 1. I depositi sui Conti ordinari, se effettuati in contanti, possono essere prelevati esclusivamente nel rispetto del preavviso previsto al successivo comma 2. Sui medesimi Conti, i depositi effettuati in assegni possono essere prelevati, salvo buon fine e sempre rispettato il preavviso di cui al successivo comma 2, dal giorno successivo al termine stabilito e periodicamente aggiornato dall'organo Amministrativo, che provvederà ad indicarlo nell'informativa. Nel deliberare ulteriori modalità di deposito ai sensi del precedente art. 6.7, l'organo Amministrativo 7
8 determinerà anche il termine a partire dal quale detti depositi potranno essere prelevati sui Conti ordinari. 2. L'Organo Amministrativo definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente dai Conti ordinari, a prescindere dal mezzo, nonché la durata del preavviso. In ogni caso, il rimborso del prestito libero da vincoli temporali, sia esso parziale o totale, potrà essere concesso esclusivamente con un preavviso di almeno 24 ore, essendo esclusa ogni forma di rimborso a vista. 3. L'Organo Amministrativo stabilisce la durata massima del vincolo per i Conti vincolati e l'importo massimo dei nuovi Conti vincolati che possono essere aperti. Determina inoltre le durate dei Conti vincolati nell'ambito della durata massima di cui sopra ed i relativi tassi di interesse, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta opportuna. Le possibili durate del vincolo così deliberate sono comunicate ai soci mediante indicazione nell'informativa. 4. I depositi sui Conti vincolati possono essere prelevati, con le stesse modalità indicate al comma 2, dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo. La durata del vincolo prescelta dal socio tra quelle di cui al comma precedente, e la corrispondente scadenza vengono riportate sul Conto e sul Libretto. Il Conto vincolato è rinnovabile alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Qualora il socio intestatario non comunichi per iscritto alla Cooperativa, entro la scadenza del vincolo, la propria intenzione di rinnovarlo o di trasformare il Conto vincolato in Conto ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre mesi, con l'applicazione delle medesime condizioni economiche previgenti. Alla scadenza del trimestre, il Conto vincolato verrà automaticamente convertito in Conto ordinario. 5. Gli interessi sui Conti vincolati, maturati alla fine di ciascun Anno Solare, o al termine del diverso periodo temporale eventualmente deliberato dall'organo Amministrativo ai sensi dell'art. 9.3, possono essere prelevati dal socio intestatario dal quindicesimo al quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del periodo cui si riferiscono. Trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale. 6. I soci intestatari di Conti vincolati possono presentare all'organo Amministrativo una richiesta di restituzione anticipata, parziale (in questo caso per una sola volta) o totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della richiesta, l'organo Amministrativo potrà tuttavia differire la data fissata per il rimborso anticipato in relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della Cooperativa. Le decisioni dell'organo Amministrativo devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il rimborso dovrà avvenire sempre rispettando le modalità indicate al comma 2. 8
9 7. L'Organo Amministrativo può stabilire che in caso di svincolo anticipato di somme ai sensi del comma precedente, sia posta a carico del socio intestatario del relativo Conto vincolato una penale. In nessun caso l'applicazione della penale può determinare la restituzione al socio di una somma inferiore al capitale originariamente vincolato e degli interessi maturati pari al tasso minimo remunerato del Prestito Sociale ordinario vigente dal momento dell apertura del Conto, diminuita degli interessi eventualmente già incassati nel corso del rapporto. L'ammontare della penale, o i criteri per la sua determinazione, devono essere indicati nell Informativa dell eventuale Conto di cui all art. 3.3 e non possono essere successivamente variati dall'organo Amministrativo. Art. 9 Interessi sulle somme depositate 1. Tutti i Conti fruttano, a partire dalla data di valuta indicata nell Informativa, un interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell'apertura del Conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dall'organo Amministrativo. I tassi sono stabiliti dall'organo Amministrativo anche in misura differenziata in relazione alle diverse tipologie di Conti di cui all'art. 3 e sono indicati nell'informativa. In nessun caso i tassi potranno superare il rendimento massimo consentito dalla Legge. 2. In deroga al disposto del comma precedente, qualora a seguito di prelievi effettuati dal socio intestatario, o dai soci cointestatari in caso di conto cointestato, le disponibilità residue accreditate su un Conto risultino inferiori all'importo minimo stabilito e periodicamente aggiornato dall'organo Amministrativo, il Conto diviene infruttifero per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato. 3. Le modalità di calcolo degli interessi sono indicati nell'informativa, sono calcolati con riferimento all'anno Solare e accreditati sul Conto con la valuta del 1 gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno della chiusura del Conto per i Conti estinti. L'Organo Amministrativo può deliberare che gli interessi vengano calcolati con riferimento ad un periodo diverso rispetto all'anno Solare. In tal caso gli interessi sono accreditati sul conto con la valuta del giorno successivo alla scadenza del periodo cui si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno della chiusura del Conto per i Conti estinti. Se per effetto dell accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all art. 2.2, l eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio. 4. L'Organo Amministrativo può autorizzare l'apertura sia di Conti vincolati ai quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso fisso che di Conti vincolati ai quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso variabile. La remunerazione dei prestiti vincolati a tasso fisso non potrà essere variata per tutta la durata del vincolo. 9
10 Per i Conti vincolati a tasso variabile, quest'ultimo sarà stabilito dall Organo Amministrativo a mezzo di determinazione di una misura di interesse fissa, che resterà immutabile per l'intera durata del vincolo, e di una variabile, correlata a specifici indici economico finanziari quali, a titolo esemplificativo, Euribor, Irs, e simili, anch'essi previamente determinati dall'organo Amministrativo. Il tasso variabile di remunerazione del Conto risulterà dalla somma delle due misure di interesse di cui sopra. 5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del Conto in relazione alla sua tipologia sono riprodotti nel contratto di cui all'art Le modifiche dei tassi di interesse applicati ai Conti deliberate dall'organo Amministrativo, e le relative decorrenze, sono comunicate ai soci intestatari dei relativi Conti mediante affissione di apposita comunicazione presso le sedi della Cooperativa. 7. I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabiliti dall Organo Amministrativo e comunicati nell Informativa. 8. Il tasso di remunerazione sul prestito non può, in nessun caso, superare la misura fissata dalla Legge per il riconoscimento delle deducibilità in capo al socio. Art. 10 Documentazione operazioni eseguite sui Conti 1. Entro il primo trimestre di ciascun Anno Solare la Cooperativa invia per lettera semplice a ciascun socio intestatario di Conto individuale l'elenco delle operazioni effettuate sul Conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresa l'indicazione dell'ammontare degli interessi maturati e delle ritenute effettuate sugli interessi maturati con riferimento all'anno Solare o al termine del diverso periodo deliberato dall'organo Amministrativo ai sensi dell'art Nel caso di conti cointestati, la comunicazione di cui sopra verrà inviata al socio indicato da tutti i cointestatari o in mancanza ad uno dei cointestatari. 2. Il socio intestatario di un Conto ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nell'informativa, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le informazioni richieste saranno fornite dalla Cooperativa per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Art. 11 Informativa e trasparenza 1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai Conti sono dettagliati nell'informativa che deve restare affissa presso la sede della 10
11 Cooperativa e viene consegnata al socio all'atto dell'apertura del conto come previsto dall'art L'Informativa non costituisce offerta al pubblico a norma dell'art c.c.. 3. Le Informative sono conservate agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione. Art. 12 Estinzione dei Conti 1. I soci intestatari possono chiedere in qualunque momento l'estinzione del Conto ordinario ad essi intestato. In caso di Conti cointestati, la richiesta di estinzione deve essere formulata dal socio intestatario e/o cointestatario ed avviene con la sottoscrizione di tutti i soci cointestatari. Il Libretto viene ritirato dalla Cooperativa contestualmente all'estinzione. 2. I conti vincolati vengono estinti alla scadenza, fatta salva la proroga automatica di tre mesi di cui all'art. 8.4, ovvero a seguito di accettazione da parte dell'organo Amministrativo della richiesta di restituzione totale delle somme vincolate, come previsto dall'art In mancanza di diversa disposizione da parte del socio intestatario, in caso di estinzione automatica di Conto vincolato la Cooperativa provvederà ad accreditare le somme svincolate su un Conto ordinario già aperto a nome dello stesso intestatario o, in mancanza, su un Conto ordinario che verrà aperto d'ufficio dalla Cooperativa a nome dello stesso socio intestatario o che abbia la medesima cointestazione. Art. 13 Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di Conti 1. Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito sociale si scioglie e le somme depositate sul Conto cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell escluso e degli eredi del socio defunto. 2. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui ai commi precedenti, in caso di sussistenza di debiti dello stesso nei confronti della Cooperativa. 3. Il socio receduto o escluso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito risultanti dai Conti ordinari al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di recesso o esclusione. 4. Qualora il socio receduto o escluso sia intestatario di Conto vincolato, l'organo Amministrativo stabilirà la data a decorrere dalla quale il relativo importo potrà essere ritirato, anche differendola rispetto alla data del recesso o esclusione. 11
12 5. Se il Conto è cointestato a più soci ed il recesso o l'esclusione riguarda solo uno di essi, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alla frazione delle somme depositate di appartenenza del socio escluso o receduto. 6. In caso di decesso di socio intestatario di Conto, gli eventuali cointestatari ed i famigliari conviventi devono darne comunicazione alla Cooperativa entro e non oltre 30 giorni dalla data del decesso. Alle somme depositate sui Conti intestati al socio deceduto (o, in caso di Conti cointestati, alla frazione delle stesse attribuita al socio deceduto) si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di eredità e di diritto di famiglia, nonché le disposizioni fiscali in materia di successioni, nonché infine la disciplina prevista dall'art. 8.6 e 8.7. Art. 14 Disposizioni finali 1. L Organo Amministrativo è autorizzato ad apportare al regolamento gli adeguamenti richiesti dalle nuove disposizioni di Legge e o da provvedimenti dell Autorità. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. 12
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