CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02 PRODOTTO INFORTUNI

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5362/02 PRODOTTO INFORTUNI DEFINIZIONI Aderente,: la persona fisica o giuridica che ha aderito alla Polizza per il quale è prestata l assicurazione. Assicurato: la persona fisica, cliente della Contraente, per la quale è prestata l assicurazione che può coincidere con l Aderente. Assicuratore, Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: REA: PEC: cardifrd@pec.cardif.it Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Contraente: Findomestic Banca S.p.A. con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto 48, Iscritta alla n della Sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006. Data di Decorrenza: il giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Decesso: la morte dell Assicurato. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta. Istituto di cura: l'ospedale, la clinica o l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Modulo di Adesione: documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell Aderente. Pagina 1 di 10

2 Parti: Aderente, Assicuratore, Contraente. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Nel caso la franchigia sia relativa, il superamento del Periodo di Franchigia comporta l integrale liquidazione della Prestazione, anche in relazione a tale periodo. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5362/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l Aderente è una persona giuridica. Art. 1 - Oggetto della Copertura L Assicuratore riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all art. 5, le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo: - Copertura per Decesso; - Copertura per Invalidità Permanente; - Copertura per Ricovero Ospedaliero. Art. 2 - Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa È assicurabile la persona fisica che, all atto dell adesione, abbia un età compresa tra 18 e 64 anni. Si aderisce alla Polizza mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione. E possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell adesione, sono rispettate le seguenti condizioni: Persona Fisica Persona Giuridica Aderente o ha la propria residenza in Italia o ha sede legale in Italia o non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate o non ha sede in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America o il suo Titolare Effettivo non è cittadino di, né residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America o non fa parte - come anche il suo Titolare Effettivo - di liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Pagina 2 di 10

3 Aderente o Assicurato o non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America o l Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia o non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > L assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: gli Stati di cui l Aderente o l Assicurato erano cittadini al momento dell adesione, o in cui l Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America, oppure gli Stati di cui l Aderente o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l adesione, o in cui l Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli) Stati Uniti d America. gli Stati di cui il Titolare effettivo dell Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America, oppure gli Stati di cui il Titolare effettivo dell Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America l Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia. L Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l Aderente (persona fisica) mantiene la propria residenza in Italia L Aderente e l Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell Assicurazione. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà all Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del Premio, come indicate nella Proposta. Si ricorda, quindi, che l Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell Italia, del domicilio abituale dell Assicurato o della residenza dell Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America (o l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell Aderente o dell Assicurato.. Inoltre, in caso di Aderente persona giuridica, l Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede dell'aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America (o dopo l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di sede originaria dell Aderente). Inoltre l'assicurazione non opera nemmeno per sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America (o l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare effettivo del Contraente. Pagina 3 di 10

4 In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Art. 3 - Decorrenza e cessazione delle garanzie Art Decorrenza delle garanzie Le garanzie assicurative decorrono dalle ore della Data di Decorrenza. Art Durata e Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, ove l Aderente o l Assicuratore non abbiano manifestato la propria volontà di disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dall Assicurato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della prima annualità, ovvero delle successive scadenze annuali. La Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all indirizzo indicato dall Aderente sul Modulo di Adesione almeno 30 giorni prima della scadenza della prima annualità, ovvero delle successive scadenze annuali. Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa ha in ogni caso termine, senza alcun rinnovo automatico: - alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 65 anno di età dell Assicurato; - in caso di liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso da Infortunio ed Invalidità Permanente da Infortunio, di cui all Art. 5 - Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative delle presenti Condizioni di Assicurazione; - alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione della Polizza Collettiva stipulata tra la Compagnia e la Contraente. La garanzia cessa altresì se, nel corso della durata dell assicurazione: - se l Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio; - se l Aderente, oppure il suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America con effetto dall acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di cittadinanza originaria dell Aderente, oppure del suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o dell Assicurato, con effetto dalla data di applicazione - se l Aderente (persona giuridica)perde la propria sede legale in Italia o, se persona fisica, perde la propria residenza in Italia dalla data del trasferimento della residenza. Art. 4 - Diritto di recesso Recesso dell Aderente L Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione all Aderente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto anche le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto come quantificate nel Modulo di adesione. Recesso della Compagnia La Compagnia può recedere dall assicurazione se, dopo l accesso in copertura, l Aderente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Pagina 4 di 10

5 La Compagnia può, inoltre, recedere dall assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate in sede di sottoscrizione dell assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Art. 5 - Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative 5.1 Copertura assicurativa per Decesso (a) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (b) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all art. 6, il rischio coperto è il Decesso derivante da Infortunio. (c) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all art. 9, l Assicuratore liquida un importo pari a ,00 (trentamila/00). 5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente (a) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (b) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all art. 6, il rischio coperto è l Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 66%, da Infortunio verificatosi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell Invalidità rilevante per la prestazione. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 e successive modifiche ed integrazioni. (c) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all art. 9, l Assicuratore liquida un importo pari a ,00 (trentamila/00), al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro, in virtù delle altre garanzie assicurative della Polizza. Come data di Sinistro si intende la data di accadimento dell Infortunio. 5.3 Copertura assicurativa per Ricovero Ospedaliero (a) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (b) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all art. 6, il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia relativa pari ad un giorno di Ricovero Ospedaliero, decorrente dal momento del ricovero stesso. (d) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all art. 9, l Assicuratore, perdurando ininterrottamente il ricovero ospedaliero al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, liquida una Indennità pari ad 30,00= (trenta/00) per ogni giorno di Ricovero Ospedaliero, per tutto il periodo di ricovero. Art. 6 Esclusioni Le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo dell'assicurato, dell Aderente ovvero del Beneficiario; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali suicidio dell Assicurato; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; Pagina 5 di 10

6 g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a i), la copertura relativa al rischio Ricovero Ospedaliero è anche esclusa nei seguenti casi: j) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche; k) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico; l) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva; m) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente e Ricovero Ospedaliero è l Aderente. Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alla garanzia Decesso è ogni soggetto che, al momento del decesso dell Assicurato, risulti essere nell ordine: (a) erede testamentario dell Aderente; ovvero, in mancanza di eredi testamentari, (b) erede legittimo dell Aderente. Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > L'Aderente rinuncia espressamente nei confronti dell'assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. Art. 8 Premi dell assicurazione Art. 8.1 Premio Il Premio è annuale e può essere corrisposto anticipatamente, in un unica soluzione, ovvero in 12 rate mensili di pari importo ciascuna. L Aderente, potrà optare per il frazionamento mensile del Premio in fase di sottoscrizione delle coperture, indicando tale scelta nel Modulo di Adesione. L importo del Premio, sia esso unico o frazionato, è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo dell imposta di assicurazione nella misura del 2,50% del premio imponibile. Il pagamento del Premio annuale, in un unica soluzione o frazionatamente, viene effettuato tramite i mezzi di pagamento scelti dall'aderente in fase di sottoscrizione delle coperture e indicati sul Modulo di Adesione. Qualora il pagamento del Premio avvenga tramite addebito sul conto corrente dell Aderente, il primo addebito del Premio sarà effettuato 10 (dieci) giorni dopo la Data di Decorrenza ed avrà ad oggetto l intero importo del Premio, oppure, in caso di frazionamento dello stesso, la prima rata mensile di Premio. In caso di mancato buon esito dell addebito del primo Premio o della prima rata di Premio l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito dell addebito dei Premi o delle rate di Premio successivi al primo, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto. Mancando il pagamento di quanto dovuto, l assicurazione è risolta di diritto qualora la Compagnia, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del primo Premio o dei Premi successivi, non agisce per la riscossione. In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Art. 8.2 Clausola di revisione del premio La Compagnia si riserva il diritto di variare l importo del premio assicurativo qualora, valutando i dati statistici di riferimento, venga accertato un andamento tecnico negativo della Polizza. Le variazioni di premio verranno applicate solo Pagina 6 di 10

7 al momento del rinnovo annuale della copertura. La Compagnia invierà all Assicurato la comunicazione di variazione del premio con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale della copertura. L Assicurato che non accetti tale variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura alla scadenza annuale. Il recesso deve essere comunicato all Assicuratore almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della copertura a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 9 Massimali Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dall Assicuratore è: - per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente: ,00= (trentamila/00); - per la garanzia Ricovero Ospedaliero: 1.800,00= (milleottocento/00) corrispondenti a 60 (sessanta) giorni di Ricovero Ospedaliero per Sinistro e per ciascuna annualità assicurativa. Art. 10 Denuncia di Sinistro I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Back Office Protezione Ufficio Sinistri - Piazza Lina Bo Bardi Milano, fax n L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero L Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici. I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'assicuratore): Decesso: certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; se l Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l età e la capacità di agire; se l Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l età e la capacità di agire di tutti gli eredi. Invalidità Permanente: certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale. Ricovero Ospedaliero: al verificarsi del Sinistro, e così alla scadenza di ogni rata successiva che avvenga nel periodo di Ricovero Ospedaliero, documentazione sanitaria comprovante il perdurare del Ricovero medesimo, copia della cartella clinica e, ove rilasciata, lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero. L Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre: sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell Assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Art. 11 Liquidazione dei sinistri La Compagnia si impegna a liquidare la prestazione per il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono: in euro versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un Agenzia che si trova in uno Stato membro dell Unione Europea. Art Legge applicabile La Legge applicabile alla Polizza è quella italiana. Pagina 7 di 10

8 La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. Art. 13 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato nell art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione Piazza Lina Bo Bardi Milano, fax n Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Aderente. La Compagnia, nella propria Home Page Internet ( mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione. Art Cessione dei diritti L Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'aderente/assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Art Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato e/o avente diritto. Art Reclami Reclami alla Compagnia Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o all Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, Milano reclami@cardif.com fax La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all intermediario assicurativo Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest ultimo con le modalità indicate nell Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Pagina 8 di 10

9 Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all IVASS: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; la Compagnia, l intermediario o i soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Art Tutela dati - Informativa ai sensi dell art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell Assicurato (di seguito l Interessato ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell Interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti Pagina 9 di 10

10 di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano; privacy_it@cardif.com. Pagina 10 di 10

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